i diritti umani

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LEZIONE
“I DIRITTI UMANI”
PROF.SSA CARMELA ANNARUMMA
Università Telematica Pegaso
I diritti umani
Indice
1
Premessa ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2
I diritti sociali ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3
La corte costituzionale e i diritti sociali ------------------------------------------------------------- 10
4
I diritti umani --------------------------------------------------------------------------------------------- 12
5
I diritti umani nell’era della globalizzazione ------------------------------------------------------ 13
Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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I diritti umani
1 Premessa
Il 10 dicembre del 1948, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni
Unite stabiliva un concetto nuovo, e cioè che la “dignità umana” dovrà essere il fondamento
dell’azione di governo o meglio di qualsiasi governo.
La Dichiarazione del 1948 manifestava la volontà che ciò che era appena accaduto,
ricordiamo la seconda guerra mondiale era stato lo specchio della crudeltà umana, la fame, la
schiavitù e la violenza, non doveva ripetersi in futuro.
Quel documento fu scritto per assicurare e garantire che per il rispetto e l’applicazione dei
diritti essenziali occorre un’azione collettiva di solidarietà a livello globale.
Le Nazioni Unite si proposero di condurre il mondo civilizzato fuori da quella esperienza
di orrore collettivo, quindi il popolo della pace prendeva il sopravvento sul popolo della guerra.
Lo scopo era quello di salvare le generazioni future e di riaffermare la fede nei diritti
fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti
degli uomini e delle donne garantendo così anche uno sviluppo economico.
Ciò ha determinato il passaggio da una società agricola ad una società industriale, la
modernizzazione politica significa a sua volta il passaggio da una cultura dei privilegi ad una
cultura dei diritti.
Con la modernizzazione politica si è verificato il passaggio dalla figura del suddito alla
figura del cittadino, pertanto un individuo risulta titolare di un pacchetto di diritti giuridicamente
riconosciuti e protetti.
Purtroppo nel nostro paese si registra un forte deficit di cultura dei diritti, una
manifestazione tipica di carenza culturale dei diritti è rappresentata dalla totale assenza di
attenzione, da parte dell’opinione pubblica e dei media, nei confronti del modo in cui i pubblici
poteri amministrano il denaro che i cittadini forniscono allo stato in forma di tributi.
Un altro grave aspetto, di cui soffre il nostro paese, di carenza culturale è costituito dalla
esasperante lentezza giudiziaria, sia in ambito civile e sia in ambito penale.
Un processo che dura mediamente dieci anni e l’esempio lampante per dimostrare una
disattivazione dei diritti, anche fondamentali, formalmente riconosciuti ma di fatti negati e non
rispettati.
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A ciò si aggiunge il deperimento di intere aree del nostro paese a causa del controllo da
parte della criminalità organizzata, ciò determina una continua se non addirittura una quotidiana
violazione dei diritti dei cittadini, molti dei quali a volte dimenticano addirittura di essere titolari
diritti.
È chiaro quindi che diventa necessario ed urgente una lotta per i diritti da condurre a tutti i
livelli1.
Il costituzionalismo, cioè il sistema istituzionale di garanzie delle libertà e dei diritti, cessa
di essere confinato nell’ambito dei singoli Stati, cioè cessa di essere un costituzionalismo solamente
nazionale e acquisisce a questo punto una dimensione internazionale2.
Grazie alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, la protezione dei diritti diventa un
imperativo destinato a regolare la condotta dei governi e dei popoli all’interno del mondo intero.
Un aspetto significativo della dichiarazione riguarda il suo contenuto, infatti la
dichiarazione accosta ai diritti di libertà i diritti sociali.
Le ragioni che hanno determinato ciò sono diverse.
La prima consiste nella necessità da parte dei paese occidentali di fornire ai lavoratori una
sicurezza sociale, mentre la seconda ragione e quella di garantire la ricostruzione dei paesi devastati
dalla guerra, fino a quel momento sotto il dominio delle potenze occidentali.
L’obiettivo è quello di fornire servizi sanitari e scolastici, ricostruire le infrastrutture,
rimediare alla carenza di cibo e di acqua potabile ed investire nei programmi sociali a lungo
termine. Le libertà individuali non potevano, in tale contesto, andare disgiunte dal godimento dei
diritti sociali.
E proprio in questa fase che viene emanato il Patto Onu relativo ai diritti civili e politici e
l’altro relativo ai diritti economici, sociali e culturali entrambi firmati a New York nel 1966.
L’aver diviso i diritti umani in due categorie e in due diversi documenti ha evidenziato
ulteriormente l’imperatività e l’importanza complessiva.
Un’altra sfida che il mondo dei diritti umani si trova a dover affrontare nasce direttamente
dallo sviluppo scientifico e tecnologico.
1
Cfr. M. Patrono, Studiamo i diritti. Il costituzionalismo sul palcoscenico del mondo dalla Magna Charta ai
confini del (nostro) tempo. G. Giappichelli Editore, 2009, pag. 2.
2
Diventa, in altre parole, il referente normativo dell’intera comunità degli Stati.
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In particolar modo la rivoluzione in atto nella biologia ha fatto emergere problemi morali
del tutto ignorati che richiedono la definizione di un nuovo codice di comportamento con
riferimento alla vita, alla morte e alla fecondazione artificiale3.
3
L. d’Avack scrive: “se nel tempo gli avversari dei diritti umani erano stati prima il potere religioso, poi il
potere politico e infine quello economico, non era impossibile nell’immediato dopoguerra immaginare che in un futuro
prossimo le minacce alla dignità, alla libertà, all’ambiente ben sarebbero potute provenire dal potere della scienza e
dalle sue applicazioni tecnologiche”.
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2 I diritti sociali
Le ragioni che hanno indotto ad inserire la tutela dei diritti sociali nei testi costituzionali
degli ordinamenti europei sono molteplici e diverse.
In particolare emergono ragioni di carattere istituzionale e sociale, economico, politicoideologico e giuridico-costituzionale.
Bisogna ricordare che il 1900 è il secolo dell’affermazione della società di massa, dove
l’assetto istituzionale degli stati nazionali si apre all’intera collettività, considerata finalmente nella
sua interezza come composta da soggetti tutti capaci di partecipare attivamente alla vita pubblica e
quindi di concorrere ad affrontare le questioni per gli individui.
Emergono, inoltre, numerose questioni di ordine sociale legate allo sviluppo economico e
derivante dal progresso scientifico, tecnico ed industriale che ha investito innanzitutto l’Europa
occidentale.
Inoltre, la diffusa presenza di una corrente di pensiero detta utilitarismo, che tende ad
esaminare analiticamente ed a confrontare nel suo complesso tutti i fattori che concorrono a
determinare ed a risolvere i problemi degli individui, quindi la soddisfazione degli interessi degli
individui diventa oggetto di analisi e di studio, giungendosi alla conclusione che la condizione di
benessere collettivo nasce dalla sommatoria del grado di soddisfazione degli interessi individuali.
Ci sono poi ragioni di carattere propriamente politiche-ideologiche, in particolare va
ricordato il pensiero politico socialista, che pone come finalità principale l’eliminazione degli stati
di bisogno, e dunque deve citarsi l’azione di chi colloca al centro della lotta politica la tutela delle
esigenze sociali delle fasce delle collettività prive di mezzi diversi dalla propria forza lavoro.
La presenza dei diritti sociali anche a livello Costituzionale del XX secolo corrisponde
all’emersione dello Stato sociale, cioè dell’assetto istituzionale che si pone come obiettivo
essenziale il perseguimento di fini di rilievo sociale, cioè dei fini di adeguatezza dell’organizzazione
e dell’azione pubblica rispetto agli interessi concreti ed effettivi dell’intera collettività ed in specie
di coloro che si trovano in condizioni di difficoltà e di bisogno.
Il fatto che i diritti sociali vengono affermati nelle Costituzioni è indice dell’affermazione
dello Stato costituzionale, cioè di quella forma di Stato dove il potere è delimitato e vincolato non
soltanto dal diritto (ossia dalla legge), ma anche ed in primo luogo dalla Costituzione, cioè da un
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tipo particolare di fonte giuridica cui è ormai riconosciuta l’idoneità di limitare i poteri politici in
grado superiore rispetto alla legge.
Sulla base del principio di rigidità della Costituzione che tende sempre più ad affermarsi
nelle esperienze costituzionali del XX secolo, infatti la legge non può derogare la Costituzione,
giacché le modifiche costituzionali sono consentite soltanto con il ricorso alle procedure e nel
rispetto dei limiti indicati dalla Costituzione stessa.
La Costituzione tramite la previsione e la garanzia dei diritti sociali, indica obiettivi di
giustizia sociale che per quanto definiti secondo formule spesso elastiche o flessibili hanno il
pregio e dunque la forza di vincolare tutto l’apparato pubblico.
In alte parole ai diritti sociali corrispondono obblighi e doveri a carico dei poteri pubblici, i
quali, in base alla Costituzione stessa, sono dunque tenuti ad agire, cioè a fornire ai cittadini i beni
ed i servizi che sono oggetto della pretesa in cui si sostanziano i diritti sociali medesimi, ad esempio
il diritto alla salute comporta il dovere delle autorità pubbliche di assicurare le necessarie
prestazioni sanitarie a favore dei cittadini.
Per tale motivo i diritti sociali, in quanto diritti ad ottenere qualcosa dallo Stato o dalle
pubbliche autorità sono anche definiti “libertà positive”, a differenza dei diritti di libertà, ad
esempio il diritto di religione, che sono definiti “libertà negative” in quanto corrispondono
essenzialmente nella pretesa alla non interferenza dello Stato o di altra autorità pubblica in
quell’ambito che è oggetto del diritto stesso, ad esempio nel professare o meno una qualunque fede
religiosa.
Infine, i diritti sociali sono definiti anche civici, perché sono attribuiti ai cittadini proprio in
quanto cives ovvero componente del gruppo sociale e perciò destinatario dei benefici che
discendono da tale appartenenza.
La Costituzione italiana prevede un lungo elenco di diritti sociali che sono per buon parte
collegati al lavoro, che non solo è posto dalla Costituzione a fondamento di tutta la Repubblica, ma
è anche richiamato all’interno dell’art. 3.
I diritti sociali riferiti al lavoro ed ai lavorati sono diversi e sono disciplinati dagli artt. 36,
37, 38, 39, 40 e 46, enunciano in modo specifico e tassativo il diritto alle ferie retribuite al diritti ad
una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera è dignitosa, il diritto all’educazione e
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all’avviamento professionale per gli inabili ed i minorati al diritto della donna lavoratrice ad avere i
medesimi diritti e parità di lavoro la stessa retribuzione che spettano al lavoratore.
Al diritti sociali, previsti sempre all’interno della nostra Carta Costituzionale, sono
collegati alla sfera individuale o collettiva, in particolare vanno ricordati i diritti relativi alla
famiglia dove la Costituzione parla di diritti naturali della famiglia e che in quanto tali consentono
l’attribuzione di facoltà o potestà normalmente riconosciuti agli individui.
Naturalmente va citato il diritto alla salute come uno dei diritti sociali più importanti.
Esso è previsto nell’art. 32 che garantisce il diritti ad ottenere trattamenti sanitari necessari
per la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo; per di più si garantisce la gratuità
delle cure per gli indigenti.
Bisogna poi ricordare il diritto all’istruzione, previsto è disciplinato in diversi aspetti negli
artt. 33 e 34, inferiore è gratuita, occorre garantire a tutti gli individui capaci e meritevoli il diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi laddove privi di mezzi.
Importante è ricordare alcuni aspetti innovativi, previsti nel nuovo art. 117 comma 2 lett.
m, lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva di stabilire i livelli di prestazioni pubbliche
laddove si tratti di diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Questo determina che la Costituzione attribuisce allo Stato il compito di definire il livello minimo
di tutela dei diritti sociali anche laddove quest’ultimi rientrino tra le competenze delle regioni, ad
esempio il diritto alla salute e all’istruzione.
Altro rinnovamento introdotto a seguito della riforma del 2001 è il c.d. principio della
“sussidiarietà orizzontale”, in base a tale principio la Repubblica riconosce il ruolo delle attività di
interesse generale che sono svolte non da autorità pubbliche bensì da soggetti privati singoli o
associazioni, art. 118 comma 44.
Questo principio è previsto nel nuovo art. 118 comma 4 della Costituzione, prevede che i
poteri pubblici di tutti gli enti territoriali, ossia Stato, Regione ed enti locali, sono obbligati a
4
Art. 118 Cost., Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
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favorire l’iniziativa dei cittadini per lo svolgimento delle attività di interesse generale, tra le quali
sono previste quelle attività di rilievo sociale o con finalità solidaristiche.
Concludendo possiamo affermare che i cittadini oggi si vedono costituzionalmente
riconosciuti il diritto di svolgere attività socialmente rilevanti in condizioni di sostanziale
autonomia rispetto ad eventuali interferenze delle autorità pubbliche.
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3 La corte costituzionale e i diritti sociali
La Corte Costituzionale più volte si è pronunciata in merito ai diritti sociali, in particolar
modo sulla questione se i diritti sociali siano equiparabili ai diritti di libertà, ossia se possono essere
considerati come fondamentali nell’ambito dell’ordinamento costituzionale. La risposta della Corte
non poteva non essere che positiva.
Basti pensare al diritto al lavoro alla salute sono diritti che sono stati definiti fondamentali,
inviolabili e irretrattabili.
L’inviolabilità significa che essi non possono essere soppressi, neppure con legge di
revisione costituzionale, mentre l’irretrattabilità prevede che i diritti sociali non sono cedibili e
dunque sono irrinunciabili, ossia nessuno può rinunciare né volontariamente né sotto costrizione
fisica o psichica.
Inoltre, anche il diritto sociale della abitazione, ossia il diritto di conservare la propria casa,
è stato considerato dalla Corte un diritto sociale inviolabile, seppure non sia espressamente previsto
nella Costituzione soltanto indirettamente da alcuni principi quali l’inviolabilità del domicilio5.
Un diritto sociale per concretizzarsi in una corrispondente prestazione pubblica, prevede
che il legislatore proceda alla preventiva predisposizione delle risorse strumentali umane e
finanziarie necessarie per la loro concreta attuazione.
Il problema relativo ai diritti sociali considerati come diritti che costano, la Corte
Costituzionale deve assicurare quel minimo di prestazione pubblica che è indispensabile per
garantire la tutela essenziale del diritto sociale.
Analizzando un caso concreto, nella sentenza n. 455 del 1990, la Corte Costituzionale ha
configurato il diritto alla salute da un lato come diritto assoluto attinente all’integrità del proprio
corpo, e dall’altro lato come diritto di disporre degli strumenti necessari per far fronte ad uno stato
patologico e quindi come diritto di curarsi.
5
Art. 14 Cost., Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
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In merito al secondo aspetto, il diritto si presenta come un diritto sociale condizionato
dall’esistenza delle risorse, degli apparati e dei finanziamenti che vanno predisposti da parte del
legislatore.
Nella determinazione delle forme di attuazione del diritto sociale il legislatore può
appellarsi al principio della gradualità. Dunque, la Corte non chiede tutto è subito, ma è sufficiente
che il legislatore assicuri gradualmente che si giunga all’attuazione del diritto in questione.
In secondo luogo, la Corte tiene conto della sussistenza di vincoli di bilancio che possono
condizionare le forme e le modalità delle prestazioni volte ad assicurare la tutela del diritto sociale,
ma tali vincoli di natura finanziaria vanno considerati dal legislatore secondo la logica del
bilanciamento, senza che nessuno dei due interessi possa essere sacrificato.
In conclusione, il legislatore deve garantire in ogni caso le prestazioni sanitarie quando
queste ultime siano indispensabili ovvero attengono al contenuto minimo della tutela della salute
dell’individuo.
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I diritti umani
4 I diritti umani
I diritti umani sono per definizione i diritti che si applicano a qualunque persona senza
riguardo al tipo di società in cui questa vive; in questo senso i diritti umani hanno carattere preistituzionale.
Inizialmente, all’interno della Dichiarazione Universale, si era soliti usare l’espressione
“human rights” in alternativa a “rights of Man” che pure aveva acquistato un certo radicamento
nella fraseologia costituzionale e letteraria degli Stati Uniti, però l’espressione “diritti dell’uomo”
ha preso man mano il sopravvento.
Questa formula, preferita all’altra più antica, ossia diritti dell’uomo, sembra prestarsi
meglio allo scopo di mettere in evidenza il fatto che i diritti di cui si discorre sono delle donne non
meno che degli uomini.
L’espressione “diritti umani” fa la sua prima comparsa all’interno dello Statuto delle
Nazioni Unite del 1945, nel cui testo è utilizzata per ben sei volte, ossia nel Preambolo, nel quale il
soggetto della Carta di San Francisco proclama la fede nei “diritti umani fondamentali”; nell’art. 1 e
nell’art. 55, dove si elenca tra i compiti delle Nazioni Unite quello di “promuovere ed incoraggiare
il rispetto dei diritti umani”; nell’art. 13 che provvede ad assegnare nella sfera potestativa
dell’Assemblea Generale il compito di promuovere il “rispetto dei diritti umani”; ed infine negli
artt. 62 e 68 che attribuiscono al Consiglio economico e sociale facoltà organizzative e di indirizzo
“al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti umani”.
Possiamo affermare che sono umani i diritti enunciati dai trattati internazionali che li
riguardano, in quanto discendono dalla dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana,
dignità la quale costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
Nello Stato delle Nazioni Unite e successivamente nella Dichiarazione Universale si venne
a creare quella che Winston Churchill definirà più tardi la incoronazione dei diritti umani.
Dalla premessa emerge che certi dritti sono definiti umani in quanto ineriscono a ogni
persona, derivano per conseguenza necessaria gli altri aggettivi che a tali diritti si accompagnano 6.
6
L. Baccelli, Diritti fondamentali: i rischi dell’universalismo, in T. Mazzarese, (a cura di)
Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2002.
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5 I diritti umani nell’era della globalizzazione
Dopo sessant’anni dalla nascita della Dichiarazione Universale dei diritti umani, il tema
centrale delle iniziative poste in essere per la promozione della pace su base mondiale riguarda,
appunto, la promozione dei diritti umani a livello globale.
Ad oggi, la realtà istituzionale per i diritti umani risulta organizzata sia in un cosiddetto
“sistema universale”, gestito dalle Nazioni Unite, sia in sistemi definiti “regionali”, gestiti invece,
nella sfera operativa, da Organizzazioni regionali quali: l’Organizzazione degli Stati Americani, il
Consiglio d’Europa, l’Organizzazione dell’Unità Africana, la Lega degli Stati Arabi. Sistemi
operanti sulla base del “nuovo” diritto internazionale7.
«L’intero continente non-territoriale delle formazioni transnazionali di società civile si è
ormai appropriato del Diritto internazionale dei diritti umani facendone la propria legge e la propria
bandiera, strumento di legittimazione e di identificazione etico-politica»8.
Non sono mai stati compiuti così tanti sforzi allo scopo di affermare ed assicurare
l’imprescindibile dignità dell’uomo e il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Nonostante, però, tale
immenso lavoro sia ampiamente riconosciuto e apprezzato, i risultati raggiunti sono comunque
drammaticamente precari nella realtà quotidiana9.
Per capire a fondo le interconnessioni esistenti tra l’assistenza umanitaria e i diritti
economici, sociali e culturali, bisogna esaminarli nei loro aspetti peculiari. L’assistenza umanitaria
ha come scopo basilare quello di prestare aiuto sia alle vittime di conflitti armati che, in modo
sussidiario, alle vittime di catastrofi naturali.
I diritti economici, culturali e sociali, invece, si riferiscono a ciò che il singolo individuo, o
la comunità intera, può reclamare nei confronti dello Stato e, quindi, alla responsabilità che
quest’ultimo deve assumersi nel dare soddisfazione ai diritti sociali.
In sintesi, mentre la categoria dell’assistenza umanitaria, intesa fondamentalmente in
termini di cooperazione, sembra essere indifferente alla sofferenza generata dai difetti della struttura
7
Conte G., Diritto alla pace e Diritti dell’uomo, op. cit, pp. 120-121.
Ivi, pag 122.
9
. Muheim F. E, Per una globalizzazione della società, in AA.VV., “Globalizzazione: solidarietà o
esclusione?”, ESI, Napoli 2001, pag 213.
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economica; la categoria dei diritti economici, sociali e culturali ha il compito di garantire l’esercizio
dei diritti sociali in ogni circostanza10.
La relazione esistente tra queste due categorie pone in essere un circolo vizioso in cui le
guerre civili sono una delle cause principali di fame, malattie e povertà, e dove allo stesso tempo la
vulnerabilità economica e sociale dei paesi sottosviluppati è causa, nonché effetto, dei conflitti
armati11.
Se si vuole evitare o sedare un conflitto occorre conoscerne e capirne le motivazioni.
Secondo Fraces Stewart, in linee generali, alla base di un conflitto vi è una serie di stridenti
discriminazioni tra i gruppi coinvolti, associate ad altrettante discriminazioni in materia di controllo
politico, tali da generare quella che lui definisce disuguaglianza orizzontale in alcuni settori
rilevanti (ad esempio rispetto all’accesso ai servizi sociali, ai redditi o ai beni economici, alla
partecipazione politica, e quant’altro). Accanto a questa individua una disuguaglianza di tipo
verticale che, a differenza della precedente, misura le disparità esistenti tra gli individui.
Secondo l’autore, se si volesse davvero prevenire il ricorso alla violenza sarebbero due gli
elementi da prendere in considerazione nei negoziati di pace: il primo riguarda le disuguaglianze
orizzontali di vaste dimensioni, il secondo riguarda la questione dei guadagni privati ricavati dal
conflitto12.
Fino a quando non si sarà in grado di fare un’attenta e puntuale analisi dei conflitti, le crisi
umanitarie continueranno ad avvicendarsi, presentandosi una più grave dell’altra, senza che si riesca
a intravedere una volontà politica di porvi fine utilizzando qualsiasi mezzo.
Al fine di impedire che le convenzioni e i regolamenti per la tutela dei diritti dell’uomo
vengano violate, diventa urgente e imprescindibile che, di pari passo con la globalizzazione dei
media e della comunicazione, del commercio e dei mercati finanziari, venga affermata con forza e
decisione anche una “globalizzazione della solidarietà umana”.
Ciò non toglie che, comunque, molte sono le Organizzazioni e gli Stati che investono
ingenti risorse per ridurre, almeno in parte, la miseria e per contribuire ad uno sviluppo sostenibile
delle nostre società.
10
Conte G., Diritto alla pace e Diritti dell’uomo, op. cit, pag 135.
Ledsema H. F., Tra rispetto dei diritti economici, sociali e culturali ed emergenze umanitarie, in AA. VV.,
“Globalizzazione: solidarietà o esclusione?”, op. cit., pp. 250-251.
12
Stewart F., Le cause profonde dei conflitti armati: indicazioni per le politiche di pace, in AA. VV.
“Globalizzazione: solidarietà o esclusione?”, op. cit., pp. 218 e ss.
11
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I diritti umani
Jacques Maritain, con la sua opera I diritti dell’uomo e la legge naturale, afferma: «Il fine
della società è il suo bene comune, il bene del corpo sociale. Il bene comune della società è la sua
comunione in una vita retta, il che vale sia per l’intera società che per ciascuno dei suoi membri»13.
Egli individua tre caratteri essenziali del bene comune: per prima cosa il bene comune
implica la redistribuzione delle risorse fra gli individui, in modo comunque da favorire lo sviluppo.
Susan George afferma che «il modello attuale necessariamente produrrà ed acuirà la
povertà, l’esclusione e il conflitto sociale. La globalizzazione sta sottraendo potere economico e
quindi potere sociale ai cittadini, alle comunità e agli stati nazione, riducendo nel contempo la loro
capacità di difendersi da un mercato particolarmente aggressivo» 14.
Le statistiche degli ultimi anni confermano che il divario tra Nord e Sud del mondo, in
termini di povertà, sta via via aumentando, soprattutto in quei paesi in cui più di un miliardo di
persone “vive” (o sopravvive) con meno di un dollaro al giorno, spesso all’interno di conflitti etnici
e guerre civili.
Se il progresso globale proseguirà lungo il suo cammino ad una tale lentezza occorreranno
più di un centinaio di anni per liberare il mondo dalla fame.
Il diritto all’alimentazione dovrebbe essere riconosciuto come diritto fondamentale e
imprescindibile nella vita di ogni essere umano.
Lo sviluppo economico pensato su basi eque consentirebbe la diminuzione delle
probabilità di conflitto.
Ritornando al pensiero di Maritain, egli afferma che il bene comune ha in sé un intrinseco
carattere di moralità, corrispondente all’integrità della vita: «la vita buona e retta della comunità
umana»15. Vi è l’obbligo morale di aiutarsi gli uni con gli altri e vivere in armonia e in pace.
La questione attuale riguarda il sapere se, nel quadro del processo di globalizzazione, gli
Stati responsabili della realizzazione dei diritti umani, abbiano preso sul serio l’impegno assunto o
se, al contrario, si tratta solo di mere promesse dimenticate.
13
Maritain J., I diritti dell’uomo e la legge naturale, Vita e Pensiero, Milano 1991, pag 23.
Giorge S., La trappola della globalizazione, in AA. VV., “Globalizzazione: solidarietà o esclusione?, op.
cit., pag 115.
15
Maritain J., I diritti dell’uomo e la legge naturale, op. cit., pag 41.
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Università Telematica Pegaso
I diritti umani
Bibliografia
 M. Patrono, Studiamo i diritti. Il costituzionalismo sul palcoscenico del mondo dalla Magna
Charta ai confini del (nostro) tempo. G. Giappichelli Editore, 2009;
 Cassese, I diritti dell’uomo nel mondo contemporaneo, Laterza, Bari 2000;
 F. Sassano, La tutela dei diritti della personalità, Maggioli Editore, 2005.
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