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NOTE INFORMATIVE SULLA MOBILITA’ INDENNIZZATA
L.223/1991
I lavoratori (operai, impiegati e quadri soci lavoratori, lavoratori a domicilio,
apprendisti) assunti con contratto a tempo indeterminato e licenziati da
aziende (imprenditori e non) con più di 15 dipendenti:
LAVORATORI INTERESSATI
- per riduzione di personale, trasformazione, cessazione di attività
(almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni);
- per esuberi al termine del periodo di CIGS.
ISCRIZIONE NELLE LISTE
DI MOBILITA’
Le imprese e i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Servizi
provinciali per l’Impiego i nominativi dei lavoratori da collocare in mobilità.
Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle imprese o dai datori di
lavoro i Servizi provinciali per l’Impiego compilano entro cinque giorni la
lista di mobilità, che viene approvata entro i successivi cinque giorni con
determina del Responsabile del Servizio.
Per avere diritto all’indennità il lavoratore deve aver maturato 12 mesi di
anzianità lavorativa presso la stessa ditta (compresi i periodi di lavoro a
tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione
a tempo indeterminato nella stessa impresa), di cui almeno 6 mesi di
lavoro effettivamente prestato.
INDENNITA’ DI MOBILITA’ L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale
straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse
chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. In
particolare:
- 100% della CIGS per i primi 12 mesi;
- 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese.
Dal 1° ottobre 2011 le domande di assegno integrativo di mobilità
dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica (Servizi Inps
online, i patronati offrono la possibilità di inoltrare attraverso i propri servizi
la domanda, così come il contact center INPS (numero verde).
TERMINI DI
La domanda di indennità di mobilità deve essere presentata entro e non
PRESENTAZIONE DELLA
oltre 68 giorni dal licenziamento.
DOMANDA E DECORRENZA L’indennità di mobilità decorre:
- dall’ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è
stata presentata nei primi 8 giorni;
- dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se
presentata dopo l’ottavo giorno.
DURATA
L’iscrizione nelle liste speciali di mobilità e il conseguente diritto
all’indennità di mobilità varia in funzione dell’età del lavoratore:
• 12 mesi per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha
meno di 40 anni;
• 24 mesi per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha
tra i 40 ed i 49 anni;
• 36 mesi per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha
già compiuto i 50 anni.
La durata dell’indennità di mobilità non può tuttavia superare l’anzianità
maturata dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità.
Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità per una delle seguenti
cause:
• assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato (qualora
sia stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova,
viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità,
tuttavia la Commissione Provinciale per il Lavoro può disporre in
casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità
per una terza volta; in caso di dimissioni volontarie non è
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•
•
CAUSE DI CANCELLAZIONE
DALLE LISTE DI MOBILITA’
E PERDITA
DELL’INDENNITA’
•
•
•
possibile la reiscrizione in lista);
mancata comunicazione all’INPS (entro 5 giorni dalla data di
assunzione) dell’avvenuta rioccupazione con contratto a tempo
determinato ovvero a tempo parziale;
riscossione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione per
intraprendere un’attività autonoma o entrare a far parte di una
cooperativa in qualità di socio (se il lavoratore si rioccupa come
lavoratore dipendente nei 24 mesi successivi al pagamento, è
tenuto alla restituzione di quanto ricevuto. A questo scopo deve
dare, entro 10 giorni, notizia del reimpiego agli uffici dell’INPS);
raggiungimento del diritto al percepimento della pensione di
vecchiaia o di anzianità;
diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di
invalidità senza aver optato per l’indennità di mobilità (i lavoratori
che beneficiano dell’assegno d’invalidità e allo stesso tempo hanno
diritto alla mobilità devono scegliere tra le due prestazioni);
scadenza del periodo di godimento del trattamento di mobilità e
delle indennità.
La cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dall’indennità di
mobilità avviene anche nei seguenti casi:
• rifiuto di un’offerta di formazione o di riqualificazione professionale
(o di frequenza irregolare);
• rifiuto di un’offerta di lavoro “congruo” (*);
• dimissioni, durante il periodo di prova, da un rapporto di lavoro a
tempo determinato non motivate da giusta causa (instaurazione di
un nuovo rapporto di lavoro);
• rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili;
• mancata risposta, senza giustificato motivo, alle convocazioni del
CPI, ai fini del colloquio di orientamento e degli altri adempimenti
previsti dal Piano di Azione Individuale (il mancato ritiro della
raccomandata con la quale è stato formalizzata la convocazione,
equivale alla mancata risposta).
(*) La definizione di “lavoro congruo” è quella individuata dall’art.1 quinquies della L.
291/2004, pertanto è possibile identificare la congruità di una offerta di lavoro, dalle seguenti
caratteristiche:
tipologia di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo indeterminato e
determinato, lavoro in somministrazione;
inquadramento professionale: conforme alla “qualifica” posseduta dal lavoratore,
intesa come valore professionale delle mansioni da svolgere e non come specifico
profilo professionale (il raffronto pertanto va fatto alla luce delle declaratorie
previste dai contratti collettivi di lavoro di riferimento);
retribuzione lorda: non inferiore del 20% rispetto alla retribuzione lorda spettante al
lavoratore secondo il contratto individuale di lavoro vigente al momento della
sospensione o del licenziamento. Gli elementi retributivi da prendere in
considerazione sono quelli fissi e ricorrenti, ricavabili dalla busta paga ovvero dalla
retribuzione lorda soggetta a contribuzione (legge n. 153/1969, art. 12 e successive
modificazioni) corrisposta o dovuta al lavoratore, aumentata dei ratei di mensilità
aggiuntive;
• sede di lavoro: a non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore (o in alternativa
raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici).
A) LAVORO SUBORDINATO
1. TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO O PARZIALE):
RAPPORTI DI LAVORO
DURANTE IL PERIODO DI
MOBILITA’
o
rimane iscritto;
o
proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello
lavorato.
o
Le eventuali dimissioni in periodo di prova da un tempo
determinato comportano la cancellazione dalla lista di
mobilità, salvo il caso in cui le dimissioni per giusta causa
(v. sopra “cause di cancellazione dalle liste di mobilità e
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perdita dell’indennità”).
2. TEMPO INDETERMINATO:
o
a tempo pieno viene cancellato dalla lista il primo giorno di
lavoro e può rientrare solo per licenziamento da parte del
datore di lavoro per mancato superamento del periodo di
prova (non per dimissioni in periodo di prova) e per
un massimo di due volte;
o
a tempo parziale rimane iscritto e proroga la permanenza
in lista di un periodo pari a quello lavorato, e comunque
entro il limite del massimo differimento.
B) LAVORO AUTONOMO (anche in forma coordinata e continua)
rimane in lista di mobilità fino alla scadenza naturale della stessa (ma senza
differimenti).
MATERNITA’
CONTRIBUTI
AGEVOLAZIONI
I periodi di congedo di maternità (cioè l’astensione obbligatoria dal lavoro)
non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle
liste di mobilità.
Per il periodo di concessione dell’indennità il lavoratore ha diritto alla
contribuzione figurativa. I contributi vengono accreditati automaticamente
dall’INPS e sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
La legge prevede una serie di agevolazioni dirette a favorire il
reinserimento del lavoratore in mobilità nel mercato del lavoro.
I lavoratori in mobilità hanno diritto di precedenza in caso di assunzioni
presso la stessa azienda entro 6 mesi dal licenziamento.
Sono previsti sgravi contributivi e incentivi economici per le imprese che
assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità.
Sgravi contributivi (nella misura prevista per gli apprendisti) per la durata
di:
- 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (nel caso di
trasformazione a tempo indeterminato il beneficio contributivo
spetta per ulteriori 12 mesi);
- 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.
Benefici economici: nel caso di assunzione o trasformazione a tempo pieno
e indeterminato, al datore di lavoro spetta un contributo mensile pari al
50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e
non ancora goduta.
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
NOTE
Legge 23.07.1991 n.223; Legge 19.07.1993 n.236; Legge 03.12.2004
n.291 art. 1-quinquies, Legge 24.03.2006 n.127; L. 28.02.2009 n.2 legge
23.12.2009 n.191; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 18.11.2010 n.39; DGRV n.1321 del 03.08.2011.
L’istituto della mobilità è in continua evoluzione, pertanto si invitano tutti gli
interessati a tenersi in contatto con i Centri per l’Impiego e con gli uffici
INPS per eventuali aggiornamenti.
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