NOTE INFORMATIVE SULLA MOBILITA’ INDENNIZZATA L.223/1991 I lavoratori (operai, impiegati e quadri soci lavoratori, lavoratori a domicilio, apprendisti) assunti con contratto a tempo indeterminato e licenziati da aziende (imprenditori e non) con più di 15 dipendenti: LAVORATORI INTERESSATI - per riduzione di personale, trasformazione, cessazione di attività (almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni); - per esuberi al termine del periodo di CIGS. ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA’ Le imprese e i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Servizi provinciali per l’Impiego i nominativi dei lavoratori da collocare in mobilità. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle imprese o dai datori di lavoro i Servizi provinciali per l’Impiego compilano entro cinque giorni la lista di mobilità, che viene approvata entro i successivi cinque giorni con determina del Responsabile del Servizio. Per avere diritto all’indennità il lavoratore deve aver maturato 12 mesi di anzianità lavorativa presso la stessa ditta (compresi i periodi di lavoro a tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato nella stessa impresa), di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato. INDENNITA’ DI MOBILITA’ L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. In particolare: - 100% della CIGS per i primi 12 mesi; - 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese. Dal 1° ottobre 2011 le domande di assegno integrativo di mobilità dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica (Servizi Inps online, i patronati offrono la possibilità di inoltrare attraverso i propri servizi la domanda, così come il contact center INPS (numero verde). TERMINI DI La domanda di indennità di mobilità deve essere presentata entro e non PRESENTAZIONE DELLA oltre 68 giorni dal licenziamento. DOMANDA E DECORRENZA L’indennità di mobilità decorre: - dall’ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni; - dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno. DURATA L’iscrizione nelle liste speciali di mobilità e il conseguente diritto all’indennità di mobilità varia in funzione dell’età del lavoratore: • 12 mesi per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha meno di 40 anni; • 24 mesi per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha tra i 40 ed i 49 anni; • 36 mesi per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha già compiuto i 50 anni. La durata dell’indennità di mobilità non può tuttavia superare l’anzianità maturata dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità. Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità per una delle seguenti cause: • assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato (qualora sia stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità, tuttavia la Commissione Provinciale per il Lavoro può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta; in caso di dimissioni volontarie non è 1 aggiornato 27 ottobre 2011 • • CAUSE DI CANCELLAZIONE DALLE LISTE DI MOBILITA’ E PERDITA DELL’INDENNITA’ • • • possibile la reiscrizione in lista); mancata comunicazione all’INPS (entro 5 giorni dalla data di assunzione) dell’avvenuta rioccupazione con contratto a tempo determinato ovvero a tempo parziale; riscossione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o entrare a far parte di una cooperativa in qualità di socio (se il lavoratore si rioccupa come lavoratore dipendente nei 24 mesi successivi al pagamento, è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto. A questo scopo deve dare, entro 10 giorni, notizia del reimpiego agli uffici dell’INPS); raggiungimento del diritto al percepimento della pensione di vecchiaia o di anzianità; diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità senza aver optato per l’indennità di mobilità (i lavoratori che beneficiano dell’assegno d’invalidità e allo stesso tempo hanno diritto alla mobilità devono scegliere tra le due prestazioni); scadenza del periodo di godimento del trattamento di mobilità e delle indennità. La cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dall’indennità di mobilità avviene anche nei seguenti casi: • rifiuto di un’offerta di formazione o di riqualificazione professionale (o di frequenza irregolare); • rifiuto di un’offerta di lavoro “congruo” (*); • dimissioni, durante il periodo di prova, da un rapporto di lavoro a tempo determinato non motivate da giusta causa (instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro); • rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili; • mancata risposta, senza giustificato motivo, alle convocazioni del CPI, ai fini del colloquio di orientamento e degli altri adempimenti previsti dal Piano di Azione Individuale (il mancato ritiro della raccomandata con la quale è stato formalizzata la convocazione, equivale alla mancata risposta). (*) La definizione di “lavoro congruo” è quella individuata dall’art.1 quinquies della L. 291/2004, pertanto è possibile identificare la congruità di una offerta di lavoro, dalle seguenti caratteristiche: tipologia di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, lavoro in somministrazione; inquadramento professionale: conforme alla “qualifica” posseduta dal lavoratore, intesa come valore professionale delle mansioni da svolgere e non come specifico profilo professionale (il raffronto pertanto va fatto alla luce delle declaratorie previste dai contratti collettivi di lavoro di riferimento); retribuzione lorda: non inferiore del 20% rispetto alla retribuzione lorda spettante al lavoratore secondo il contratto individuale di lavoro vigente al momento della sospensione o del licenziamento. Gli elementi retributivi da prendere in considerazione sono quelli fissi e ricorrenti, ricavabili dalla busta paga ovvero dalla retribuzione lorda soggetta a contribuzione (legge n. 153/1969, art. 12 e successive modificazioni) corrisposta o dovuta al lavoratore, aumentata dei ratei di mensilità aggiuntive; • sede di lavoro: a non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore (o in alternativa raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici). A) LAVORO SUBORDINATO 1. TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO O PARZIALE): RAPPORTI DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI MOBILITA’ o rimane iscritto; o proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello lavorato. o Le eventuali dimissioni in periodo di prova da un tempo determinato comportano la cancellazione dalla lista di mobilità, salvo il caso in cui le dimissioni per giusta causa (v. sopra “cause di cancellazione dalle liste di mobilità e 2 aggiornato 27 ottobre 2011 perdita dell’indennità”). 2. TEMPO INDETERMINATO: o a tempo pieno viene cancellato dalla lista il primo giorno di lavoro e può rientrare solo per licenziamento da parte del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova (non per dimissioni in periodo di prova) e per un massimo di due volte; o a tempo parziale rimane iscritto e proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello lavorato, e comunque entro il limite del massimo differimento. B) LAVORO AUTONOMO (anche in forma coordinata e continua) rimane in lista di mobilità fino alla scadenza naturale della stessa (ma senza differimenti). MATERNITA’ CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI I periodi di congedo di maternità (cioè l’astensione obbligatoria dal lavoro) non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità. Per il periodo di concessione dell’indennità il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa. I contributi vengono accreditati automaticamente dall’INPS e sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione. La legge prevede una serie di agevolazioni dirette a favorire il reinserimento del lavoratore in mobilità nel mercato del lavoro. I lavoratori in mobilità hanno diritto di precedenza in caso di assunzioni presso la stessa azienda entro 6 mesi dal licenziamento. Sono previsti sgravi contributivi e incentivi economici per le imprese che assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Sgravi contributivi (nella misura prevista per gli apprendisti) per la durata di: - 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (nel caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi); - 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. Benefici economici: nel caso di assunzione o trasformazione a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro spetta un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e non ancora goduta. NORMATIVA DI RIFERIMENTO NOTE Legge 23.07.1991 n.223; Legge 19.07.1993 n.236; Legge 03.12.2004 n.291 art. 1-quinquies, Legge 24.03.2006 n.127; L. 28.02.2009 n.2 legge 23.12.2009 n.191; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.11.2010 n.39; DGRV n.1321 del 03.08.2011. L’istituto della mobilità è in continua evoluzione, pertanto si invitano tutti gli interessati a tenersi in contatto con i Centri per l’Impiego e con gli uffici INPS per eventuali aggiornamenti. 3 aggiornato 27 ottobre 2011