2 Licenziamenti collettivi

Per l’impresa che deve effettuare licenziamenti collettivi
Escludendo la casistica dei licenziamenti individuali, delle dimissioni volontarie e della
cessione di ramo d’azienda, il modo stabilito dalla legge per la riduzione degli organici è
la procedura di mobilità.
La procedura di mobilità consiste in un licenziamento collettivo causato da una
riduzione della produzione o da cessazione dell’attività.
Le imprese destinatarie sono quelle già ammesse a fruire della CIGS.
Possono effettuare licenziamenti collettivi anche le imprese non ammesse alla CIGS a
patto che occupino più di 15 dipendenti, ma in questo caso i lavoratori licenziati non
avranno diritto all’indennità di mobilità e dovranno fare richiesta per l’indennità di
disoccupazione ordinaria.
Si ha licenziamento collettivo soltanto se la procedura riguarda 5 o più licenziamenti
programmati (i licenziamenti effettivi possono però essere di meno).
La procedura inizia con la comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali
aziendali. In mancanza di queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
Nell’individuazione dei lavoratori da licenziare occorre rispettare alcuni criteri di non
discriminazione (ad esempio anzianità aziendale, età, genere, carico familiare).
Alla comunicazione sindacale deve essere allegata copia del versamento all’INPS
dell’anticipo di mobilità (una mensilità per lavoratore licenziato). Sono esonerate dal
versamento le imprese che non versano il contributo per la mobilità (cioè che non sono
ammesse alla CIGS, i cui dipendenti pertanto non avranno diritto all’indennità di
mobilità).
Raggiunto l’accordo, per ciascun lavoratore che al termine della procedura viene
effettivamente collocato in mobilità, l’impresa è tenuta a versare all’INPS un contributo
pari al trattamento netto dell’indennità di mobilità moltiplicato per 9 mensilità (6
quando la mobilità è preceduta da CIGS) se non è stato raggiunto l’accordo sindacale;
oppure 3 mensilità se è stato raggiunto l’accordo sindacale.
Ovviamente in queste mensilità è già compresa quella versata prima della
comunicazione ai sindacati.
L’importo può essere versato in 30 rate mensili senza interessi.
Se durante questo lasso di tempo l’impresa procura offerte di lavoro a tempo
indeterminato ai lavoratori collocati in mobilità, è esonerata dal versamento delle
restanti rate per tali lavoratori, sia nel caso che il lavoratore accetti o rifiuti l’offerta.
L’iscrizione dei lavoratori alle liste di mobilità avviene mediante comunicazione
aziendale dei nominativi al servizio provinciale competente. Le liste di mobilità
approvate consentono ai Centri per l’impiego di convocare i lavoratori al fine di
proporre loro servizi per la ricollocazione.