Carta mobilità - Provincia di Genova

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I SERVIZI PER LE IMPRESE
CARTA
della Mobilità
Diritti, doveri e servizi
a favore degli
iscritti in mobilità
Edizione Giugno 2014
Unione europea
Fondo sociale europeo
Regione Liguria
Provincia di Genova
PROGETTO COFINANZIATO DAL FSE
Centri per l’Impiego della Provincia di Genova,
Centri per l’Impiego
I n c o n t rdella
o d Provincia
i l a v o r odi Genova,
IInnccoonnttrroo ddii llaavvoorroo
> carta della mobilità
cosa è la mobilità
sommario
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cosa è la mobilità
la procedura collettiva
le procedure di approvazione dell’iscrizione
in lista di mobilità
la durata e lo slittamento della lista di
mobilità
la decadenza dalle liste di mobilità
il reinserimento nelle liste di mobilità
l’indennità di mobilità: diritti e doveri
dei lavoratori che ne fruiscono
le agevolazioni per le aziende che assumono
lavoratori in mobilità
La mobilità è un ammortizzatore sociale a favore di lavoratori che
abbiano perso il lavoro in seguito a licenziamento per:
• riduzione di attività o di lavoro;
• trasformazione di attività;
• cessazione di attività;
La mobilità consente di usufruire di particolari misure finalizzate
alla ricollocazione sul mercato del lavoro, come
• agevolazioni contributive alle aziende che assumano
lavoratori in mobilità
• sostegno al reddito attraverso l’erogazione di un’indennità
di mobilità, se prevista dalla vigente normativa.
Non possono iscriversi alla lista di mobilità i lavoratori che al
momento del licenziamento siano
1) inquadrati nelle seguenti tipologie contrattuali:
• Dirigenti
• Contratti a termine
• Operai dell’edilizia la cui assunzione è finalizzata ad un solo
cantiere.
2) inquadrati in qualsiasi categoria, ma licenziati da:
• Enti
• Associazioni
• Consorzi composti da almeno uno dei soggetti sopraccitati
• Famiglie
• Amministrazioni condominiali
> carta della mobilità
> carta della mobilità
la procedura collettiva
le procedure di
approvazione
dell’iscrizione
in lista di mobilità
E’ disciplinata dalla Legge 223/1991; l’iscrizione è automatica (viene
cioè effettuata d’ufficio tramite comunicazione tra azienda
di provenienza e uffici competenti della Provincia) e prevede che
possano accedervi operai, impiegati e quadri provenienti da aziende
con più di 15 dipendenti, le quali in conseguenza di riduzione o
di trasformazione di attività o lavoro o di cessazione dell’attività
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120
giorni, (art. 24, L.223/1991).
Le istanze di mobilità collettiva, presentate dai Datori di Lavoro vengono
istruite da parte degli Uffici competenti della Provincia e successivamente
portate all’esame della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro,
composta da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e datoriali.
La Commissione, che si riunisce circa una volta al mese, valuta le istanze
di iscrizione alle liste di mobilità, le approva, le sospende (in attesa di
approfondimento di documentazione), o le rigetta.
In caso di rigetto dell’intera procedura o di diniego dell’inserimento in lista
di singoli lavoratori , l’Ufficio competente provvede ad inoltrare comunicazione
rispettivamente all’Azienda o al/ai lavoratori interessati.
Il Datore di Lavoro o il singolo lavoratore possono presentare motivato ricorso
alla Commissione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
I lavoratori, le cui istanze siano approvate, vengono iscritti nella lista
di mobilità dagli uffici competenti della Provincia con decorrenza dal giorno
successivo alla data di licenziamento.
Avvenuto l’inserimento nel sistema informativo del lavoro i competenti Uffici
inviano al domicilio del lavoratore il certificato di iscrizione e opportuna
documentazione relativa agli adempimenti necessari per il mantenimento
dell’iscrizione stessa.
Le comunicazioni di inserimento in lista di mobilità vengono inoltre trasmesse
alle competenti sedi Inps e per i lavoratori domiciliati fuori provincia di Genova
anche ai competenti CPI.
> carta della mobilità
> carta della mobilità
la durata e
lo slittamento della
lista di mobilità
La durata varia in relazione all’età del lavoratore (al momento del licenziamento)
e al territorio nel quale si trova l’azienda;
PER QUANTO SPETTA
La lista di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del
licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.
Età del lavoratore all'atto
del licenziamento
Aziende NON del
Mezzogiorno
Aziende del Mezzogiorno
(T.U. D.P.R. 218/78)
Fino a 40 anni (non compiuti)
Da 40 a 50 anni (non compiuti)
Oltre 50 anni
12 mesi
24 mesi
36 mesi
24 mesi
36 mesi
48 mesi
La data di permanenza nelle liste di mobilità è posticipata nei seguenti casi:
- assunzione a tempo determinato
- assunzione a tempo indeterminato part-time
- per il periodo di astensione obbligatoria per maternità;
- per il periodo di prova non superato relativo a rapporti di lavoro
a tempo pieno e indeterminato.
In tali casi, l’inserimento in lista si prolunga per un periodo uguale alla durata
del nuovo contratto, o della sospensione, e comunque non potrà in nessun caso
superare il doppio della durata originariamente prevista (cd. massimo differimento),
ad esempio:
un lavoratore di età inferiore ai 40 anni inserito nelle liste di mobilità
il 01/01/14 rimarrà in lista fino al 31/12/14.
Se presta attività lavorativa a tempo determinato per 4 mesi la permanenza
in lista si protrarrà al 30/04/15.
In caso di ulteriori slittamenti il termine della lista comunque non potrà andare
oltre il 31/12/15, ovvero il doppio del termine iniziale.
È l’azienda che comunica l’assunzione al Centro per l’Impiego, il che comporta
la sospensione dalle liste di mobilità.
Qualora la persona riceva l’indennità di mobilità, deve dare lei stessa
comunicazione dell’assunzione all’INPS, entro 5 gg. dalla ripresa dell’attività
lavorativa.
> carta della mobilità
> carta della mobilità
la decadenza dalle liste
di mobilità e perdita
dell’eventuale indennità
La normativa prevede che il lavoratore in mobilità svolga azioni finalizzate
ad un possibile reimpiego.
Per quanto sopra il lavoratore, per mantenere l’iscrizione alla lista di mobilità,
nel caso in cui non svolga alcuna attività lavorativa a Tempo determinato
o Tempo Indeterminato part time, è tenuto ad effettuare entro 6 mesi
dal licenziamento una delle seguenti azioni:
1.
aver frequentato/ concluso un’attività formativa, purché documentata
2.
aver frequentato/concluso un tirocinio
3.
aver avuto almeno tre contatti con il servizio Match attraverso:
- autocandidature on line (http://match.regione.liguria.it)
- autocandidature tramite numero verde 800363622
- presentazione diretta al servizio match del CPI di appartenenza
- per aderire alle offerte o per svolgere colloqui con operatori
addetti all’incrocio domanda-offerta di lavoro
4.
aver risposto a chiamate pubbliche (art.16), aver partecipato
a concorsi Pubblici (producendo attestato rilasciato dall’Ente o
autocertificazione di partecipazione), aver partecipato a selezioni
di personale presso datori di lavoro privati (producendo
attestati/dichiarazioni di partecipazione redatte dal datore di lavoro)
5.
essere stato inserito in un percorso per il lavoro del Servizio
Inclusione Sociale della Provincia di Genova
I Centri per l’Impiego della Provincia di Genova monitorano attraverso
i propri sistemi informativi le suddette attività.
In caso di mancato assolvimento di quanto sopra indicato,
viene disposta la cancellazione dalla lista e la decadenza dall’eventuale
indennità di mobilità o di ASPI/MINIASPI.
Ulteriori motivi di cancellazione dalle liste di mobilità sono:
- mancata risposta, senza giustificato motivo, alla convocazione
da parte dei Centri per l'Impiego;
- rifiuto ad essere avviato ad un corso di formazione professionale
offerto dai Centri per l'Impiego o frequenza non regolare del corso;
- mancata accettazione di offerte di lavoro proposte dai Centri per l'Impiego
o di lavoro somministrato proposte da agenzie per il lavoro
(rispondenti a determinati criteri legali);
- mancata accettazione ad essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato;
- raggiungimento età per pensionamento di vecchiaia;
- corresponsione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità
di mobilità per intrapresa attività di lavoro autonomo;
- scadenza del periodo di godimento dell'indennità;
- scadenza del termine del periodo di permanenza in lista.
> carta della mobilità
> carta della mobilità
il reinserimento nelle
liste di mobilità
l’indennità di mobilità:
diritti e doveri dei
lavoratori che ne fruiscono
Il recupero della precedente iscrizione alla lista di mobilità è
disposta:
• per mancato superamento del periodo di prova del lavoratore
assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, al
massimo per due volte. L’eventuale successiva cessazione
durante il periodo di prova di un avviamento a tempo
indeterminato causa la cancellazione dalle liste di mobilità
(in quest’ultimo caso la Commissione Provinciale Tripartita,
- art.9, c.7, legge N. 223/91- può deliberare il reinserimento
del lavoratore nella lista di mobilità);,
• per inidoneità fisica del lavoratore avviato alla specifica
attività svolta, accertata a seguito di visita medica effettuata
presso strutture sanitarie pubbliche;
• a seguito di dimissioni per giusta causa, da un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato pieno, qualora il lavoratore,
già percettore di indennità di mobilità, risulti ancora in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
la concessione della predetta indennità (Messaggio INPS
12/11/09 n. 25942)
N.B. Le dimissioni del lavoratore assunto a tempo determinato non
comportano cancellazione dalle liste di mobilità.
Requisiti e decorrenza
I lavoratori, per fruire dell’indennità di mobilità, oltre ad essere iscritti nella
lista di mobilità devono essere in possesso di determinati requisiti soggettivi
(anzianità aziendale minima di 12 mesi, di cui almeno 6 mesi di lavoro
effettivamente prestato, compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie,
festività e infortuni e quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità)
e oggettivi (lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di
esaurimento della Cassa Integrazione Straordinaria o per licenziamento per
riduzione del personale e trasformazione di attività di lavoro o
ancora per licenziamento per cessazione di attività da parte dell’azienda).
Per ottenere l’indennità di mobilità i lavoratori interessati sono tenuti a
presentare domanda all’INPS del luogo di residenza, esclusivamente per
via telematica può essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno
dal licenziamento con le seguenti modalità:
•
Servizio WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
•
Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o
al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa
del proprio gestore telefonico;
•
Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici
offerti dagli stessi
L'indennità decorre:
•
dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni
dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;
•
dal 5° giorno dalla data di presentazione della domanda, se la stessa
viene presentata dopo il 7° giorno.
> carta della mobilità > diritti e doveri dei lavoratori che ne fruiscono
> carta della mobilità > diritti e doveri dei lavoratori che ne fruiscono
Misura dell’indennità
Durata ed erogazione
dell’indennità
Indennità
di mobilità
L’indennità di mobilità spetta in misura pari all'80% della retribuzione teorica
lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di
integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità non può superare i massimali che l’INPS stabilisce annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della
retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
La durata dell’erogazione dell’indennità di mobilità, come per la permanenza
in lista, varia in relazione all’età del lavoratore (al momento del licenziamento)
e al territorio nel quale si trova l’azienda; per i lavoratori di aziende ubicate
nel Centro-Nord essa è la seguente:
Contributi previdenziali a carico del lavoratore
Per i primi 12 mesi di fruizione dell’indennità occorre detrarre dall’importo
spettante la trattenuta previdenziale del 5,84% (dal 13° mese nessuna
trattenuta) e successivamente le ritenute fiscali.
Ritenute fiscali
L’INPS dal 1° gennaio 1998 è sostituto d’imposta (d.lgs.314/97) e applica
le ritenute fiscali e le relative detrazioni d’imposta o deduzioni a favore
del lavoratore. In tutti i casi è necessario sempre verificare l’eventuale
obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730
o modello Unico.
Età del lavoratore all'atto
del licenziamento
Aziende NON del
Mezzogiorno
Aziende del Mezzogiorno
(T.U. D.P.R. 218/78)
Fino a 40 anni (non compiuti)
Da 40 a 50 anni (non compiuti)
Oltre 50 anni
12 mesi
24 mesi
36 mesi
24 mesi
36 mesi
48 mesi
L' indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità
lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento.
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps al lavoratore, con una delle
seguenti modalità a scelta dell'interessato:
• tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche
gli estremi dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.);
• allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale
o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore,
presentando:
- un documento di riconoscimento;
- il codice fiscale;
- consegnando l' originale della lettera di avviso della
disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato
via Postel in Posta Prioritaria.
> carta della mobilità > diritti e doveri dei lavoratori che ne fruiscono
> carta della mobilità > diritti e doveri dei lavoratori che ne fruiscono
L’indennità è sospesa quando l’interessato è assunto con contratto a tempo
determinato o a tempo parziale o raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia,
o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione
di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l’indennità
di mobilità.
In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione l’indennità
viene corrisposta fino al conseguimento del diritto alla pensione.
Ritenute
fiscaliche il lavoratore titolare di assegni o pensione di invalidità
La legge prevede
Diritto all’assegno integrativo
Il lavoratore che accetta un’offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato
che comporta un inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello
corrispondente alle mansioni di provenienza ha diritto, per un periodo massimo
complessivo di 12 mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile
di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli previsti dai CCNL.
L’importo di questa erogazione (liquidata dall’INPS) non può essere superiore
all’importo dell’indennità di mobilità.
Incompatibilità dell'indennità di mobilità
L’indennità di mobilità è incompatibile con il trattamento pensionistico
diretto, l’assegno ordinario di invalidità, l’indennità giornaliera di prestazione
tubercolare (con esclusione dell’indennità post sanatoriale) e con l’indennità
di malattia, infortunio o maternità. Quest’ultima viene percepita in luogo
all’indennità di mobilità nell’ipotesi in cui non siano decorsi più di 60 giorni
fra l’inizio della messa in mobilità della lavoratrice e il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro.
che sia collocato in mobilità possa optare per tali trattamenti o per l’indennità
di mobilità in base alle proprie considerazioni di convenienza economica.
Agevolazioni dirette ai lavoratori per la rioccupazione
La legge consente al lavoratore che intenda intraprendere un’attività
autonoma o associarsi in cooperativa di ottenere la corresponsione anticipata
dell’indennità di mobilità, detraendo dalla medesima il numero di mensilità
già godute.
Il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda di anticipazione
all’INPS territoriale, per il tramite del Centro per l’Impiego, entro 60 giorni
dall’inizio dell’attività, allegando tutta la documentazione necessaria
per l’istruzione.
Il lavoratore che, nei 24 mesi successivi al pagamento in un’unica soluzione,
assuma una occupazione alle dipendenze altrui (nel settore pubblico o
in quello privato) è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito.
> carta della mobilità
> carta della mobilità
le agevolazioni per le
aziende che assumono
lavoratori in mobilità
Benefici contributivi e incentivi a favore dei datori di lavoro
che assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità
Diritto di precedenza e altre misure dirette a datori di lavoro che hanno
licenziato lavoratori iscritti a liste di mobilità
In caso di assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità i datori di
I datori di lavoro hanno l'obbligo di garantire, in caso di nuove assunzioni,
la "precedenza" ai lavoratori posti in mobilità. Il lavoratore può far valere
il diritto di precedenza alla riassunzione entro sei mesi dal licenziamento.
Decorso tale termine, non sussistendo più l’obbligo di riassunzione,
il beneficio economico e gli sgravi contributivi sono concedibili anche
alla medesima azienda che ha collocato in mobilità il lavoratore.
Le agenzie di somministrazione che propongono un contratto di durata
superiore a sei mesi ad un lavoratore posto in lista di mobilità possono
ottenere la deroga al vincolo della parità di trattamento economico
normativo; nel caso offrano un contratto di durata superiore ai nove mesi
hanno la possibilità di decurtare dal compenso quanto dal lavoratore percepito
a titolo di indennità di mobilità.
lavoro hanno una contribuzione a carico pari al 10% della retribuzione lorda
imponibile.
Per le assunzioni a termine lo sgravio è previsto per un massimo di 12 mesi.
Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato il beneficio viene
esteso per ulteriori 12 mesi
In caso di prima assunzione a tempo indeterminato, l'agevolazione contributiva
spetta per 18 mesi.
Alle Aziende che assumono lavoratori iscritti alla lista di mobilità e che u
sufruiscono dell’indennità di mobilità, in caso di assunzione a tempo
indeterminato o trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato, spetta l’erogazione di un contributo mensile pari al 50%
dell’indennità di mobilità residua che sarebbe corrisposta al lavoratore e
comunque per un periodo massimo di:
•
12 mesi per lavoratori sino a 50 anni di età
•
24 mesi per lavoratori con più di 50 anni di età (36 mesi per le
aziende operanti in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale)
Eventuali revisioni alla legislazione sul lavoro, potrebbero modificare
quanto contenuto in questa pubblicazione. Gli aggiornamenti relativi
sono sempre disponibili sul sito www.provincia.genova.it/lavoro o
chiamando il nr. verde 800363622.
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