Il lavoro e l’identità dell’uomo Il lavoro nella Costituzione e nello Statuto dei Lavoratori Il lavoro Un cenno filosofico Hegel: Il rapporto Servo - Padrone il signore dapprima domina il servo, come strumento con cui operare sulle cose; il signore, però, si limita a consumare le cose, cioè a negarle, conseguendo un'autocoscienza immediata, non mediata dal riconoscimento dell'altro e di sé attraverso l'altro; il servo, al contrario, nel lavoro acquista consapevolezza di sé, supera lo stadio della coscienza naturale, conquista un orizzonte superiore di oggettività, di libertà. Il lavoro Un cenno filosofico Il lavoro è: • L’affermazione della propria identità. • La coscienza che si riconosce tale in rapporto agli altri. • Lo strumento che consente il superamento della lotta e l’affermazione della propria libertà. Il Lavoro • In Italia, dopo il Referendum del 1946… In un clima di collaborazione fra le matrici politico-ideologiche componenti l’assemblea Costituente: Fu promulgata la prima Costituzione della Repubblica Italiana, il 27 dicembre 1947 a Palazzo Giustiniani a Roma. Articolo 1 della Costituzione Italiana • L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. • La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Nella Costituzione Italiana, dunque, il lavoro caratterizza l’identità della nostra nazione. “Il cittadino deve essere preso in considerazione non tanto per quello che ha, quanto per quello che fa”. (Norberto Bobbio) Articolo 3 • Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. • È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4 • La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. • Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Articolo 35 • La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. • Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. • Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. • Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Articolo 36 • Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. • La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. • Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Articolo 46 • Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. A distanza di circa venti anni: • Con il passaggio da un’ Italia rurale ad una industrializzata, • Con i primi governi di centro-sinistra (il primo Governo Moro di stampo riformista), • Con il sorgere delle lotte sindacali e della rivalutazione del lavoratore come soggetto contraente, • Con il definitivo superamento della struttura corporativistica di stampo fascista, Nasce: LO STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. ART. 1. (LIBERTÁ DI OPINIONE) • I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge. ART. 18. (REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO) Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. ART. 20. (ASSEMBLEA) • I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione L’antropologia cristiana, dalla Sacra Scrittura alla Dottrina Sociale della Chiesa, ha fortemente influenzato la materia giuridica ed etica del lavoro. • Giovanni Paolo II nella Laborem exercens, • “Non c’è, infatti, alcun dubbio che il lavoro umano abbia un suo valore etico, il quale senza mezzi termini e direttamente rimane legato al fatto che colui che lo compie è una persona”.