Il lavoro e l`identità dell`uomo

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Il lavoro e l’identità dell’uomo
Il lavoro nella Costituzione e nello
Statuto dei Lavoratori
Il lavoro
Un cenno filosofico
Hegel: Il rapporto Servo - Padrone
 il signore dapprima domina il servo, come
strumento con cui operare sulle cose;
 il signore, però, si limita a consumare le cose,
cioè a negarle, conseguendo un'autocoscienza
immediata, non mediata dal riconoscimento
dell'altro e di sé attraverso l'altro;
 il servo, al contrario, nel lavoro acquista
consapevolezza di sé, supera lo stadio della
coscienza naturale, conquista un orizzonte
superiore di oggettività, di libertà.
Il lavoro
Un cenno filosofico
Il lavoro è:
• L’affermazione della propria identità.
• La coscienza che si riconosce tale in
rapporto agli altri.
• Lo strumento che consente il superamento
della lotta e l’affermazione della propria
libertà.
Il Lavoro
• In Italia, dopo il Referendum del 1946…
In un clima di collaborazione fra le
matrici politico-ideologiche componenti
l’assemblea Costituente:
Fu promulgata la prima
Costituzione della Repubblica Italiana,
il 27 dicembre 1947
a Palazzo Giustiniani a Roma.
Articolo 1 della
Costituzione Italiana
• L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
• La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Nella Costituzione Italiana, dunque,
il lavoro caratterizza
l’identità della nostra nazione.
“Il cittadino deve essere
preso in considerazione
non tanto per quello che ha,
quanto per quello che fa”.
(Norberto Bobbio)
Articolo 3
• Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
• È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Articolo 4
• La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
• Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Articolo 35
• La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni.
• Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori.
• Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
• Riconosce la libertà di emigrazione, salvo
gli
obblighi
stabiliti
dalla
legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero.
Articolo 36
• Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
• La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge.
• Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale
e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Articolo 46
• Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
A distanza di circa venti anni:
• Con il passaggio da un’ Italia rurale ad una
industrializzata,
• Con i primi governi di centro-sinistra (il
primo Governo Moro di stampo riformista),
• Con il sorgere delle lotte sindacali e della
rivalutazione del lavoratore come soggetto
contraente,
• Con il definitivo superamento della
struttura
corporativistica
di
stampo
fascista,
Nasce:
LO STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300.
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e
nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento.
ART. 1. (LIBERTÁ DI OPINIONE)
• I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la
loro opera, di manifestare liberamente il
proprio pensiero, nel rispetto dei principi
della costituzione e delle norme della
presente legge.
ART. 18. (REINTEGRAZIONE NEL
POSTO DI LAVORO)
Ferma restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con
cui dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'articolo 2 della legge predetta o
annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato stessa, ordina al
datore di lavoro di reintegrare il lavoratore
nel posto di lavoro.
ART. 20. (ASSEMBLEA)
• I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella
unità produttiva in cui prestano la loro
opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché
durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci
ore annue, per le quali verrà corrisposta
la normale retribuzione
L’antropologia cristiana, dalla Sacra Scrittura alla
Dottrina Sociale della Chiesa, ha fortemente
influenzato la materia giuridica ed etica del lavoro.
• Giovanni Paolo II nella Laborem exercens,
• “Non c’è, infatti, alcun dubbio che il lavoro
umano abbia un suo valore etico, il quale
senza mezzi termini e direttamente rimane
legato al fatto che colui che lo compie è
una persona”.
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