Sezione prima – Sistemi di relazioni sindacali Titolo V – Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo VIII– Malattie e infortuni Art. 181 – Aspettativa non retribuita per malattia Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall’art. 175 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 175; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. Assenza dal lavoro per malattia In caso di malattia il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può usufruire della retribuzione a carico del datore di lavoro, se la legge o la contrattazione collettiva lo prevedono, e/o un’indennità di malattia a carico dell’Inps In caso di malattia, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può godere di un trattamento economico adeguato, stabilito dalla legge e dai contratti collettivi. È quanto stabilisce l’articolo 2110 del Codice civile. Al lavoratore assente per malattia, infatti, spetta o la retribuzione a carico del datore di lavoro, se la legge o la contrattazione collettiva lo prevedono, e/o un’indennità di malattia a carico dell’Inps. Ecco cosa prevede la legge, in base al tipo di contratto di lavoro. Lavoratori dipendenti In caso di contratto a tempo determinato o indeterminato, per ottenere il trattamento economico sostitutivo, il lavoratore necessita di un certificato di malattia, che viene emesso dal medico curante e trasmesso direttamente da quest'ultimo via internet all'Inps. L'Inps stesso deve provvedere ad inviare il certificato al datore di lavoro, sempre via internet. Il lavoratore, da parte sua, se l’azienda lo richiede, deve comunicarle il numero identificativo del certificato, che gli viene reso noto dal medico. Può farlo anche via emal o sms. Il lavoratore deve poi sottoporsi ad accertamenti sanitari, di competenza delle Asl. Nel caso del settore privato, se il lavoratore è assicurato presso l’Inps per l’indennità economica di malattia, sarà lo stesso istituto di previdenza ad effettuare i controlli. La sospensione del rapporto di lavoro può prolungarsi fino ad un massimo di3 mesi, per anzianità di servizio inferiore ai dieci anni, e fino a 6 mesi per anzianità di servizio superiore ai dieci anni. La durata può essere modificata dai singoli contratti collettivi di categoria. Questi ultimi possono prevedere la possibilità, per il lavoratore, di chiedere, prima della scadenza del termine del periodo di malattia, un ulteriore periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità di servizio. Se la malattia si prolunga, il lavoratore deve inviare un ulteriore certificato, entro il secondo giorno dopo la scadenza del precedente, per assicurarsi la continuità nel pagamento dell’indennità di malattia. Il lavoratore non può essere licenziato finché non è scaduto il termine di conservazione del posto (cosiddetto termine di comporto) previsto dai contratti collettivi. Questi ultimi spesso prevedono, dopo tale scadenza, un periodo di aspettativa non retribuita. L’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps spetta a partire dal 4° giorno e fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare. Questa è solitamente anticipata dal datore di lavoro, nel momento in cui provvede alla retribuzione per il periodo successivo alla malattia e, in ogni caso, non può essere inferiore al 50% della retribuzione del mese precedente.