Assenza al lavoro persona disabile

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Sezione prima – Sistemi di relazioni sindacali
Titolo V – Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo VIII– Malattie e infortuni
Art. 181 – Aspettativa non retribuita per malattia
Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180
dall’art. 175 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di
aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari
certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno
presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e
firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita
periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa
richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non
superiore a 12 mesi.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza
del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente
art. 175; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del
rapporto.
Assenza dal lavoro per malattia
In caso di malattia il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può usufruire della
retribuzione a carico del datore di lavoro, se la legge o la contrattazione collettiva lo prevedono, e/o
un’indennità di malattia a carico dell’Inps
In caso di malattia, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può godere di un
trattamento economico adeguato, stabilito dalla legge e dai contratti collettivi. È quanto stabilisce
l’articolo 2110 del Codice civile. Al lavoratore assente per malattia, infatti, spetta o la retribuzione a
carico del datore di lavoro, se la legge o la contrattazione collettiva lo prevedono, e/o un’indennità di
malattia a carico dell’Inps.
Ecco cosa prevede la legge, in base al tipo di contratto di lavoro.

Lavoratori dipendenti
In caso di contratto a tempo determinato o indeterminato, per ottenere il trattamento economico
sostitutivo, il lavoratore necessita di un certificato di malattia, che viene emesso dal medico curante e
trasmesso direttamente da quest'ultimo via internet all'Inps. L'Inps stesso deve provvedere ad
inviare il certificato al datore di lavoro, sempre via internet. Il lavoratore, da parte sua, se l’azienda
lo richiede, deve comunicarle il numero identificativo del certificato, che gli viene reso noto dal
medico. Può farlo anche via emal o sms.
Il lavoratore deve poi sottoporsi ad accertamenti sanitari, di competenza delle Asl. Nel caso del
settore privato, se il lavoratore è assicurato presso l’Inps per l’indennità economica di malattia, sarà
lo stesso istituto di previdenza ad effettuare i controlli.
La sospensione del rapporto di lavoro può prolungarsi fino ad un massimo di3 mesi, per anzianità di
servizio inferiore ai dieci anni, e fino a 6 mesi per anzianità di servizio superiore ai dieci anni. La
durata può essere modificata dai singoli contratti collettivi di categoria. Questi ultimi possono
prevedere la possibilità, per il lavoratore, di chiedere, prima della scadenza del termine del periodo
di malattia, un ulteriore periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità di
servizio.
Se la malattia si prolunga, il lavoratore deve inviare un ulteriore certificato, entro il secondo giorno
dopo la scadenza del precedente, per assicurarsi la continuità nel pagamento dell’indennità di
malattia. Il lavoratore non può essere licenziato finché non è scaduto il termine di conservazione del
posto (cosiddetto termine di comporto) previsto dai contratti collettivi. Questi ultimi spesso
prevedono, dopo tale scadenza, un periodo di aspettativa non retribuita.
L’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps spetta a partire dal 4° giorno e fino ad un
massimo di 180 giorni in un anno solare. Questa è solitamente anticipata dal datore di lavoro, nel
momento in cui provvede alla retribuzione per il periodo successivo alla malattia e, in ogni caso,
non può essere inferiore al 50% della retribuzione del mese precedente.
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