L`Istituto della mobilità

Provincia di Cagliari
Provincia de Casteddu
SETTORE LAVORO
Servizio Mobilità e vertenze collettive
L’Istituto della mobilità
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Per informazioni
SETTORE LAVORO
Servizio Mobilità
Via Giudice Guglielmo
09131 CAGLIARI
Tel. 070/4092.442
Fax 070/4092.443
Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00
Lunedì dalle 15 alle 17
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AMBITO DI APPLICAZIONE
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Lavoratori licenziati da imprese,con più di
15 dipendenti,che intendano licenziare almeno 5
dipendenti nell’arco di 120 gg.
•L’Azienda effettua e conclude nei termini previsti dalla legge la
procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 223/91 che disciplina la
materia.
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Cause cessazione rapporto di lavoro






Il rapporto di lavoro deve essere cessato per effetto
di:
licenziamento collettivo da imprese soggette CIGS (per
riduzione personale o cessazione di attività)
licenziamento collettivo in seguito a procedure
concorsuali
licenziamento collettivo da impresa in CIGS (che alla
fine della CIGS licenzi in tutto o in parte il personale)
Licenziamento collettivo di imprese non soggette CIGS
Licenziamento collettivo aziende no-profit
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In caso di cessazione di attività e mancata
attivazione delle procedure di cui alla L.223/91
Il Ministero del Lavoro con propria circolare ha
recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del
1999 e ha affermato che “i lavoratori, pur in assenza
delle prescritte procedure di mobilità non attivate a
causa del comportamento omissivo del datore di lavoro,
possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta,
nelle relative liste, qualora sia accertata la natura
collettiva dei licenziamenti”

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AVENTI DIRITTO

Operai , Impiegati ,
Quadri
 Lav. Domicilio
 Soci Lav. Coop. di
Produz.Lavoro
 Dirigenti
 Apprendisti
con contratto a tempo
indeterminato posti in
mobilità in seguito a
licenziamento collettivo da
aziende rientranti e non nel
campo di applicazione della
CIGS
Sono esclusi
 Contratti a Termine
 Stagionali/precari
 CFL
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REQUISITI SOGGETTIVI
 12 mesi di anzianità aziendale, di cui
almeno 6 di effettivo lavoro
(compresi i periodi di ferie, festività,
infortuni, congedi di maternità, paternità e
parentali)
REQUISITI OGGETTIVI
 iscrizione nelle liste di mobilità
comunicazione a carico dell’Azienda alla Provincia
per l’indennità di mobilità
presentazione della domanda

entro 68 giorni dalla data di licenziamento, alla sede
INPS competente.
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Iscrizione dei lavoratori

Il Servizio Mobilità del Settore Lavoro, riceve
e istruisce tutta la documentazione, che
trasmettono le Aziende, relativa alla procedura
di cui alla L.223/91, predispone l’elenco delle
pratiche da approvare e respingere.
 I lavoratori vengono iscritti nelle liste di
mobilità con una Determinazione del Dirigente
del Settore Lavoro.
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Comunicazione


Il Servizio provvede poi a notificare il
provvedimento d’inserimento nelle liste di
mobilità ai lavoratori e ai soggetti
istituzionalmente interessati.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria territorialmente
competente.
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A cosa serve l’iscrizione nelle liste di mobilità?


L’iscrizione nelle liste di mobilità non prevede
necessariamente il diritto a percepire la relativa
indennità: essa infatti spetta solo ai lavoratori
provenienti da aziende soggette al versamento dei
relativi contributi.
L’iscrizione serve, soprattutto, ad agevolare il
lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione:
infatti le aziende che assumono lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità hanno la possibilità di usufruire di
sgravi contributivi.
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DURATA
ETA’ LAVORATORE
AZIENDE DEL
MEZZOGIORNO
(T.U. DPR 218/78)
AZIENDE NON DEL
MEZZOGIORNO
FINO A 40 ANNI
24 MESI
12 MESI
DA 40 A 50 ANNI
36 MESI
24 MESI
OLTRE 50 ANNI
48 MESI
36 MESI
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DURATA
L’indennità di mobilità non può essere
corrisposta per un periodo superiore
all’anzianità lavorativa maturata presso
l’azienda che ha proceduto al
licenziamento
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CORRESPONSIONE ANTICIPATA
pagamento in unica soluzione
possibilità di richiedere l’anticipo della mobilità ancora
spettante in caso di avviamento di attività autonoma,
associazione in cooperativa, attività libero professionale o
esercizio imprenditoriale di attività
• domanda entro 60 gg. da inizio
attività alla sede INPS
• restituzione se ci si rioccupa come
lavoratore subordinato
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SOSPENSIONE
In caso di :
•
Assunzione a tempo indeterminato parziale
•
Assunzione a tempo determinato
infatti
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POSSIBILITA’ DI ALTRO LAVORO
 a tempo parziale
 con contratto a termine
sospensione della indennità per il periodo
corrispondente al lavoro prestato
in entrambi i casi si deve comunicare, all’INPS e al
Centro Servizi Lavoro, l’inizio del rapporto di lavoro
i periodi di lavoro sono considerati neutri, vengono
recuperati ai fini della permanenza nella lista e
della indennità, fermi restando i limiti del diritto in
rapporto all’età
le dimissioni presentate durate il P.T. o il contratto
a termine danno diritto al rientro in mobilità.
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DECADENZA DALLA MOBILITA’
E CANCELLAZIONE DALLE LISTE
 Assunzione a tempo pieno e indeterminato
 Rifiuto corso di formazione
 Rifiuto di un lavoro professionalmente equivalente
 Rifiuto ad essere avviato ad un progetto di reinserimento
nel mercato del lavoro
 Mancata comunicazione preventiva all’INPS del lavoro
prestato a tempo determinato o indeterminato part-time
 Corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità
 Scadenza dei termini / Pensionamento
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ISCRIZIONE LISTA DI MOBILITA’
SENZA INDENNITA’
(Ai sensi dell’art.4 Legge 236/93)
 In caso di licenziamenti individuali giustificati
da un motivo oggettivo (cessazione di attività,
riduzione di personale, crisi aziendale).
 In caso di dimissioni per giusta causa.
(Ai sensi del D. Lgs. n. 110/2004)
-In caso di licenziamenti collettivi i dipendenti da
datori di lavoro non imprenditori.
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Cosa deve fare il lavoratore per iscriversi nelle
liste di mobilità ai sensi dell’art. 4 L.236/93?

Il lavoratore deve recarsi entro e non oltre 60
giorni dal licenziamento o dalle dimissioni per
giusta causa, al Centro Servizi Lavoro
competente in base alla sua residenza e
presentare la richiesta di iscrizione,compilando
l’apposita modulistica fornita dagli operatori
dei CSL.
Alla richiesta dovrà essere allegata la lettera
di licenziamento o dimissioni.
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Lavoratori iscritti in lista di mobilità ai sensi
dell’art. 4 L.236/93


Possono essere iscritti i lavoratori provenienti da
imprese anche con meno di quindici dipendenti e da
studi professionali.
Non hanno diritto alla indennità di mobilità ma solo,
qualora sussistano i requisiti, alla indennità di
disoccupazione ordinaria.
Sono esclusi:
-I lavoratori licenziati per fine fase lavorativa o fine
lavori in edilizia
-I lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo.

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Come avviene l’iscrizione?





Le richieste raccolte dai Centri Servizi per il Lavoro vengono
trasmesse al Servizio mobilità del Settore Lavoro che provvede ad
istruire le stesse, richiedendo eventuali integrazioni ai lavoratori o
alle aziende.
Si provvede poi alla predisposizione di appositi elenchi da inserire
in una Determinazione che verrà approvata dal Dirigente del
Settore.
In seguito a tale atto, verrà notificata, a ciascun lavoratore, la
decisione presa in merito alla richiesta presentata ai CSL.
In caso di reiezione si potrà fare ricorso all’autorità giudiziaria
territorialmente competente.
Il Servizio Mobilità resta a disposizione dell’utenza per ogni
ulteriore informazione.
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