CONTRATTO PER LA SPERIMENTAZIONE prot. ……… TRA la Società ……………………….. (qui di seguito per brevità denominata “Società”), P. IVA n. ……………………, con Sede Legale in …………….., Via……………………….. e Uffici Amministrativi in ………………………………………….., rappresentata dalla Dott. ……………………………….., nella sua qualità di …………………….., come tale avente i poteri per questo atto E L’Università Cattolica del Sacro Cuore (qui di seguito per brevità denominata "Università") con Sede in 20123 Milano, Largo A. Gemelli n. 1, C.F. e P. IVA n. 02133120150, rappresentata dal Direttore Amministrativo - Dott. Antonio Cicchetti - , domiciliato per la carica presso l’Università PREMESSO che è interesse della Società condurre, presso l’Università, Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli, Istituto di ………………., U.O. ……………….., afferente al Prof. ……………………………., la sperimentazione clinica dal titolo: “…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..” Protocollo di studio n………………., versione del ……………………………; che la Società ha stipulato, per la sperimentazione clinica sopra descritta, la polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi n. …………………. con la Compagnia …………………………. Che l’Università, Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, Dipartimento/Istituto di …………. ………………………. U.O. di ……………. sulla base delle esigenze espresse nel protocollo, ha le strutture competenti ed è disponibile ad attuare la ricerca descritta nel Protocollo di studio sotto la diretta responsabilità del Prof. ………….. che il Comitato Etico del Centro coordinatore……………………………………….. ha espresso parere favorevole in data ___________; che lo studio ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Etico di codesta Università n. P….. A…… del …../…./2009. che lo studio sarà monitorato da ………(CRO) al fine di assicurare il corretto andamento della sperimentazione clinica presso i centri sperimentali coinvolti. La Società si riserva il diritto di nominare e/o sostituire il CRO. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premesse Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto. Art. 2 Progetto di Ricerca La Società affida all’Università che accetta, ai sensi di legge, di condurre la ricerca clinica dal titolo specificato in premessa, Deviazioni, modifiche e/o emendamenti potranno effettuarsi solo dopo un accordo scritto tra le parti. Art. 3 Responsabili Scientifici Il Responsabile Scientifico per l’Università è il Prof. ……………………, afferente alla U.O.C. di …………………………………… dell’Università che ha dichiarato la propria disponibilità, e sarà coadiuvato, nell’esecuzione della sperimentazione, dal personale medico strutturato o non strutturato (d’ora in avanti denominati “Sperimentatori”) che al riguardo abbia dato la propria disponibilità. La Società nomina quale responsabile per la conduzione scientifica del presente studio il Dottor ………………….., E-Mail………. domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi della Società, il quale potrà avere contatti con i sanitari incaricati di programmare e di eseguire la sperimentazione nel rispetto di quanto previsto ai sensi di legge. I collaboratori della ricerca, anche se non dipendenti, saranno comunque formalmente autorizzati alla frequenza presso l’Università ed opereranno sotto la responsabilità di quest’ultima. Art. 4 Durata della Ricerca La ricerca clinica in oggetto avrà inizio a partire dalla data dell’ultima sottoscrizione del presente contratto ed ha la durata di ……….. Art. 5 Arruolamento Il Responsabile Scientifico, si impegnerà a selezionare ed arruolare numero …. soggetti valutabili entro il termine del …………….. L’arruolamento sarà comunque di tipo competitivo sia a livello nazionale che internazionale. Per arruolamento competitivo si intende che tutti i centri coinvolti potranno essere interrotti qualora lo studio si concluda per il raggiungimento del numero totale di soggetti richiesti dal protocollo. Art. 6 Buona pratica clinica La sperimentazione clinica sarà eseguita nel rispetto delle norme di Buona Pratica Clinica e di tutte le norme vigenti e applicabili. Art. 7 Parere del C.E. e Consenso Informato Il Responsabile Scientifico, prima di iniziare la sperimentazione clinica, deve acquisire dal Comitato Etico il parere favorevole e dal paziente il prescritto documento di consenso informato scritto ed è impegnato al rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della vigente legge (DLGS. 196/2003). Verrà fatturato l’importo di € 4.000,00 per il Parere Unico del C.E. oppure € 2500 per il Parere Semplice. Art. 8 Obbligazioni della Società La Società si impegna a fornire tramite il Servizio di Farmacia dell’Università le confezioni di farmaco sperimentale; tale fornitura avverrà a titolo gratuito, per tutta la durata della Sperimentazione e nella quantità preventivata. (elencare ogni altro onere della Società: attrezzature, materiale cartaceo, forniture, analisi aggiuntive ….). Art. 9 Corrispettivo Per la sperimentazione in oggetto, la Società, dopo aver concordato con l’Università, si impegna a corrispondere all’Università Sede di Roma, un compenso massimo per soggetto eleggibile e che abbia completato l’intero ciclo di visite previste dal Protocollo di Studio, di Euro ……….. + IVA . In caso di interruzione il corrispettivo sarà versato pro-quota avanzamento visite . Le somme verranno corrisposte all’Università mediante bonifico bancario, presso la Banca di Roma Ag. 60 c/c 000400000619 ABI 03002 CAB 03360 IBAN IT64H0300203360000400000619, in seguito al ricevimento di regolare fattura, per il 20% (€ …….,00+ Iva), quale anticipo, ad inizio studio, calcolato in base ai pazienti previsti, e per l’80% alle fatturazioni periodiche (trimestrale, annuale, a fine studio, ecc.) concordate . (specificare se vi sono altri importi da fatturare es. esami di laboratorio, TAC, gestione farmaco, certificazione….) Il compenso sopra indicato si intende inclusivo delle spese di tutte le indagini/trasmissione dati/procedure previsti dal protocollo. Si specifica che la sperimentazione si avvarrà di un laboratorio centralizzato per l’effettuazione degli esami previsti nel protocollo che verranno quindi liquidati direttamente dalla Società e non saranno a carico dell’Università. L’erogazione del corrispettivo, per ogni soggetto, qualora lo studio venga interrotto o in caso di interruzione del trattamento da parte di alcuni soggetti per inefficacia della terapia o per la comparsa di effetti collaterali (drop-out), sarà calcolato secondo quanto definito nella tabella sottostante, pro-quota avanzamento visite: Visita Numero 1 (screening) 2 (………………..) 3, 4, 5 (…………………………) 6, 7, 8, 9, 10 (………………………………..) Totale Euro/soggetto € Si precisa che l’importo della Visita 1 (screening) verrà corrisposto ugualmente se il paziente non sarà considerato arruolabile. Il corrispettivo totale massimo di Euro ………..,00 + IVA a soggetto completato, verrà pertanto erogato in base allo stato di avanzamento del trattamento. Il pagamento verrà effettuato, sulla base delle seguenti modalità: Euro ……….,00. + IVA, pari al 20% della somma complessiva calcolata sui pazienti previsti, a inizio della Sperimentazione; il saldo calcolato sulla base dei soggetti effettivamente trattati alla conclusione dello studio o alle scadenze periodiche da concordare. Il compenso sopra indicato si intende inclusivo di tutte le spese previste dal protocollo ed è omnicomprensivo di qualsiasi altra somma dovuta a qualunque titolo all’Università. Nessun compenso potrà avvenire in caso di violazione del Protocollo (eccetto che gli errori siano oltre il ragionevole controllo dello Sperimentatore) o per mancata presentazione del soggetto alla visita di controllo. Art. 10 Fatturazione Gli importi di cui all’Art.9 verranno corrisposti all’Università dopo emissione di regolare fattura, richiesta dalla …….., a 60gg data fattura, sulla base dei soggetti effettivamente valutati i cui dati siano riportati sulla scheda CRF. La fattura sarà intestata…………………. e inviata al seguente indirizzo………………………... Art. 11 Assicurazione La Società (sponsor) dichiara di aver adempiuto ad ogni obbligo di legge derivante dalla sperimentazione e dichiara di aver depositato presso il competente Comitato Etico idonea copertura assicurativa per tutta la durata della sperimentazione. Art. 12 Proroga Rescissione Il presente accordo avrà inizio dal giorno della sua sottoscrizione ad opera dell’ultima delle parti e terminerà il …………… salvo proroga prima della scadenza convenuta o anticipato scioglimento per mutuo consenso scritto. Dal presente accordo ciascuna parte potrà tuttavia recedere prima della scadenza e senza penali dando un congruo preavviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La Società potrà rescindere il presente accordo qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: il ritmo di reclutamento dei soggetti valutabili non sia sufficiente al conseguimento dell’obiettivo ed un miglioramento della situazione appaia improbabile; l’incidenza e/o la gravità delle reazioni avverse correlate al farmaco nel presente studio sia indice di un potenziale rischio per la salute dei soggetti; si verifichi uno scarso rispetto del protocollo oppure la registrazione dei dati sia costantemente non accurata o incompleta; sia la Società che lo Sperimentatore principale, decidano di interrompere lo studio. In caso di recesso anticipato, la Società corrisponderà all’Università le spese che questa documenti di avere già sostenuto per l’utile esecuzione della sperimentazione ed avrà diritto di ricevere, come proprietaria a titolo originario, tutti i risultati, anche parziali, raggiunti dall’Università entro 30 giorni dallo scioglimento del rapporto. Nessun’altra pretesa potrà essere avanzata dalle parti in conseguenza dell’anticipata cessazione dell’accordo. Sono a carico della Società le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente contratto, ivi comprese l’imposta di bollo e l’imposta di registro, ove ricorra la registrazione in caso d’uso. Art. 13 Riservatezza L’Università si impegna a mantenere riservate, fino a due anni dalla conclusione dello studio, tutte le informazioni ricevute dalla Società, o comunque acquisite nel corso della sperimentazione, sul prodotto o sui risultati della sperimentazione stessa. Ogni comunicazione di informazioni coperte da riservatezza dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società. Art. 14 Proprietà dei dati Salvo il diritto di autore e di inventore tutelato dalle vigenti leggi, la proprietà di tutti i risultati relativi alla presente sperimentazione spetta alla Società, che sarà libera di utilizzare tali risultati nel modo da essa ritenuto più opportuno. Quanto stabilito al comma precedente del presente articolo non vale per i risultati non attinenti all’oggetto principale della sperimentazione, (invenzione associata) ma che siano in qualunque modo riconducibili allo studio finanziato dalla Società. Non si potrà dar luogo alla pubblicazione dei risultati sulla presente sperimentazione da parte dell’Università senza preventiva informazione alla Società, sia relativa al contenuto che ai mezzi di divulgazione stessa. Art. 15 Eventi avversi seri Il Responsabile Scientifico della sperimentazione terrà informata la Società sull’andamento della ricerca e provvederà a comunicare alla stessa l’eventuale verificarsi, nel corso della sperimentazione, di eventi avversi o effetti collaterali gravi direttamente ed indirettamente correlabili alla somministrazione del prodotto ai soggetti osservati. Art. 16 Rispetto dei Codici Aziendali Salvo il diritto ad agire per la risoluzione del presente accordo in tutti i casi previsti dalla legge, la Società … si riserva fin da ora il diritto di risolvere il medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’Università si renda responsabile di condotte e/o violazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Art. 17 Controversie Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, redatto in tre copie in carta semplice, non risolvibili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. Art.18 Comunicazioni e variazioni Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto e firmata dai rappresentanti delle parti. Roma, lì __________ Roma, lì ____________ Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore Per la Società …………….. Il Direttore Amministrativo Dott. Antonio Cicchetti ____________________ Il Rappresentante Legale Dr. ……………………… ___________________