CHE COSA STABILISCE IL NUOVO DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE Guerra aperta al doping ’ ormai guerra aperta al doping. Un fenomeno che, secondo alcuni, sarebbe di enormi proporzioni, non soltanto nel mondo dello sport professionistico, ma anche tra i frequentatori di palestre. Particolarmente minacciata è la salute di tante giovani speranze dello sport, che cercano nell’“aiuto” farmacologico la marcia in più verso il successo. E’ una “guerra” che può essere vinta non soltanto smascherando chi ne fa uso ma, soprattutto, con l’informazione. Va proprio in questa direzione il Decreto del 24 settembre 2003 del ministero della Salute, che ha stabilito nuove modalità di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dal titolo “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, imponendo nuovi obblighi alle aziende farmaceutiche e alle farmacie (per le preparazioni galeniche). Il decreto impone ai titolari delle autorizzazioni 2 - dicembre 2003 I farmaci dopanti dovranno essere subito individuabili, grazie a un pittogramma colorato, e dovranno riportare nel foglietto illustrativo particolari indicazioni. Quali i criteri della lista delle sostanze predisposta dal ministero all’immissione in commercio di includere nell’etichettatura delle specialità medicinali, inserite nella “lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping”, un pittogramma con la scritta “Doping” di colore all’interno di un segnale di divieto di colore rosso. Nei foglietti illustrativi dei farmaci potenzialmente dopanti deve inoltre essere inserita la frase: “Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping: può determinare effetti dopanti e causare anche per dosi terapeutiche positività ai test anti-doping”. Ovviamente è stato previsto che le confezioni attualmente in commercio possano essere smaltite fino alla naturale scadenza, per evitare danni economici consistenti alla filiera del farmaco. In questo modo viene eliminata ogni possibilità di errore che possa determinare una “involontaria” positività ai test antidoping. Il decreto impone ai colleghi preparatori di inserire nelle etichette dei prodotti contenenti principi attivi della lista delle sostanze dopanti le frasi: “Contiene sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000” e “Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping: può determinare effetti dopanti e causare anche per dosi terapeutiche positività ai test antidoping”. Inoltre le aziende e i farmacisti dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al ministero della Salute – Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici (che dal primo gennaio 2004 dovrebbe confluire nella neonata “Agenzia Italiana del Farmaco”) i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità prodotte e vendute di ogni singolo medicinale inserito nella “lista nera”, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico, in formato compatibile con Microsoft Access. Per queste preparazioni galeniche è previsto, inoltre, l’obbligo di ricetta non ripetibile, che deve essere conservata in originale per sei mesi. La “lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376” è molto lunga e comprende numerose classi di farmaci. La lista e il suo documento esplicativo sono stati approvati dalla Convenzione europea contro il doping nello sport e recepite dal ministero della Salute con il decreto 15 ottobre 2002 successivamente modificato il 30 dicembre 2002 e il 10 luglio 2003. L’allegato I indica i “Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato vietato per doping”. Tra i criteri vi è il divieto, per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva, d’impiegare farmaci per i quali non è prevista nell’Aic l’autorizzazione per uso pediatrico. Le classi di sostanze vietate, individuate nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del Comitato internazionale, sono gli stimolanti (amfetamina, efedrina, salbutamolo, ecc.), i narcotici (metadone, morfina, ecc.), gli anabolizzanti, i diuretici, gli agenti schermanti, gli ormoni peptidici, glicoproteidi e affini (Acth, eritropoietina, ormone della crescita, insulina, ecc.), i beta- nuti vietati, tra cui il doping ematico (trasfusioni di sangue, eritropoietina, ecc.), la modificazione artificiale del pH, dell’effetto tampone e del volume totale del sangue, le manipolazioni del campione per alterarne l’integrità, l’utilizzo di sostanze che alterano la composizione e la concentrazione del campione (diuretici, ecc.), il doping genetico, l’utilizzo di metodi anabolizzanti. A breve vedremo gli scaffali riempirsi di un gran numero di specialità con il bollino “doping” e tante saranno le sorprese. Rimane il dubbio che queste norme possano poco incidere su un mercato che è, in massima parte, al di fuori del canale farmacia. Gli interessi economici sono elevatissimi, tant’è vero che vi sono canali paralleli che, tramite inter- La lista (allegato II al decreto) intende garantire la certezza della conoscenza e la tutela degli atleti, è la più esaustiva ed è aggiornabile. E’ composta da cinque sezioni: • Sezione 1: classi di sostanze vietate; • Sezione 2: classi di sostanze vietate e relativi principi attivi; • Sezione 3: classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali; • Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate; • Sezione 5: pratiche vietate. bloccanti. Di ogni principio attivo indicato come sostanza vietata sono ricompresi i suoi sali, esteri, complessi e sinonimi. Nella Sezione V (modificata per intero con il Decreto del 30 dicembre 2002) sono elencate tutte le pratiche e i metodi rite- net, reperiscono altrove le sostanze più costose. Così come vi sono anche industrie farmaceutiche specializzate nel produrre sostanze dopanti, che sfuggono ai controlli seppur dotate di attrezzatissimi laboratori di ricerca. Valerio Cimino settembre dicembre 2003 - 3