Commetterebbe un errore chi dovesse pensare che gli operatori del diritto - siano essi magistrati o avvocati – non si rendano conto del significato e dell’impatto che nuove disposizioni normative- e quindi nuovi obblighi, nuovi impegni organizzativi ed economici, nuove responsabilità- possono costituire per le imprese. Un errore che potrebbe essere facile commettere proprio in questa particolare situazione storico-economica, nella quale l’estensione del sistema della responsabilità degli enti e persone giuridiche, introdotto con il d.lgs. 231/2001, viene esteso ad una serie di reati deputati a fornire una tutela ai beni ambientali. Si tratta, in realtà, di una delle “estensioni” della normativa ex d.lgs. 231/2001 di maggiore impatto statistico, destinata in tempi brevi ad imporre un generale ripensamento dell’equilibro di interessi tra le realtà produttive e gli organi ed enti pubblici a vario titolo preposti ai controlli di settore. Un’estensione che - per una curiosa e sfortunata serie di circostanzecoincide con una dei periodi di maggiore criticità per l’economia in generale e, nello specifico, per numerose realtà imprenditoriali, in Italia come all’estero. Realtà alle quali si chiede – con la forza cogente ed ineludibile della legge- di farsi carico di uno sforzo complesso e impegnativo, a tutela di beni “comuni”, indubbiamente di rilievo costituzionale. Come, per altro, di pari rilievo, risultano una serie di diritti e beni che da un generale “ buon andamento” delle imprese certamente dipendono. Ebbene: non soltanto gli operatori del diritto sono pienamente consapevoli di questa apparente contraddizione e di questa oggettiva difficoltà a conciliare “in concreto” tutti gli interessi coinvolti dall’applicazione delle nuove disposizioni, ma sono verosimilmente tra i primi a cogliere il disagio che la situazione, nel suo insieme, può determinare. Nondimeno, si tratta di disposizioni che certamente non sono frutto di elaborazioni giurisprudenziali, quanto di specifiche e precise indicazioni normative, volute tra l’altro, nel caso di specie, dal legislatore italiano in applicazione di principi generali di matrice europea, ai quali, in buona sostanza, non si poteva derogare. Principi anzi la cui introduzione nel sistema nazionale non poteva essere ulteriormente procrastinata. Ed allora, l’interprete non può fare altro che tentare di comprendere il senso e la portata effettiva dell’intervento costituito dal d.lgs. 121/2011 nell’ambito del “sistema” 231, auspicando che ciò che oggi doverosamente si chiede alle imprese possa rappresentare non solocome è ovvio – un indiretto beneficio per i beni tutelati dalla nuove disposizioni, quanto anche, in prospettiva un’occasione di “ripensare” e quantomeno razionalizzare l’approccio globale delle aziende nei confronti delle problematiche ambientali. Un “investimento” sul futuro che potrebbe rivelarsi una scelta vincenteanche sul piano economico- quantomeno nelle prospettive di mediolungo periodo. In quest’ottica il libro recentemente pubblicato si propone non soltanto di ripercorrere e commentare le nuove disposizioni del d.lgs. 121/2011, quanto di inquadrarle storicamente e soprattutto di calarle 2 nel corpo normativo originariamente introdotto dal d.lgs. 231/2001 e quindi costantemente implementato del legislatore nazionale. Una particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, alla tematica dei modelli organizzativi - che in un’ottica di doverosa prevenzione delle responsabilità rappresentano il momento maggiormente qualificante dell’intera riforma - ed agli aspetti soggettivi degli illeciti, che potranno ragionevolmente costituire uno dei profili ove con maggiore intensità potranno manifestarsi contrasti interpretativi al fine dell’individuazione delle responsabilità. Un’ultima notazione pare doverosa. Le riflessioni contenute nell’opera nascono da un confronto tra esperienze professionali diverse, normalmente e doverosamente contrapposte, alla luce dell’istituzionale differenza di prospettive che caratterizza l’attività del pubblico ministero rispetto a quella del difensore. E nondimeno, proprio su tematiche fortemente innovative e complesse, quale quelle in oggetto, la collaborazione nello sforzo di “comprendere” - prima di tutto e soprattutto- ciò che potrà e dovrà successivamente “dividere” è sembrata una strada che poteva essere percorsa, nel rispetto dei differenti ruoli ed interessi, nella ferma convinzione che uno sguardo prluriprospettico d’insieme avrebbe potuto giovare prima di tutto ai potenziali lettori. 3