Lo studio si occupa in maniera preponderante di diritto

Commetterebbe un errore chi dovesse pensare che gli operatori del
diritto - siano essi magistrati o avvocati – non si rendano conto del
significato e dell’impatto che nuove disposizioni normative- e quindi
nuovi obblighi, nuovi impegni organizzativi ed economici, nuove
responsabilità- possono costituire per le imprese.
Un errore che potrebbe essere facile commettere proprio in questa
particolare situazione storico-economica, nella quale l’estensione del
sistema della responsabilità degli enti e persone giuridiche,
introdotto con il d.lgs. 231/2001, viene esteso ad una serie di reati
deputati a fornire una tutela ai beni ambientali.
Si tratta, in realtà, di una delle “estensioni” della normativa ex d.lgs.
231/2001 di maggiore impatto statistico, destinata in tempi brevi ad
imporre un generale ripensamento dell’equilibro di interessi tra le
realtà produttive e gli organi ed enti pubblici a vario titolo preposti
ai controlli di settore.
Un’estensione che - per una curiosa e sfortunata serie di circostanzecoincide con una dei periodi di maggiore criticità per l’economia in
generale e, nello specifico, per numerose realtà imprenditoriali, in
Italia come all’estero.
Realtà alle quali si chiede – con la forza cogente ed ineludibile della
legge- di farsi carico di uno sforzo complesso e impegnativo, a tutela
di beni “comuni”, indubbiamente di rilievo costituzionale. Come, per
altro, di pari rilievo, risultano una serie di diritti e beni che da un
generale “ buon andamento” delle imprese certamente dipendono.
Ebbene: non soltanto gli operatori del diritto sono pienamente
consapevoli di questa apparente contraddizione e di questa oggettiva
difficoltà a conciliare “in concreto” tutti gli interessi coinvolti
dall’applicazione delle nuove disposizioni, ma sono verosimilmente
tra i primi a cogliere il disagio che la situazione, nel suo insieme, può
determinare.
Nondimeno, si tratta di disposizioni che certamente non sono frutto
di elaborazioni giurisprudenziali, quanto di specifiche e precise
indicazioni normative, volute tra l’altro, nel caso di specie, dal
legislatore italiano in applicazione di principi generali di matrice
europea, ai quali, in buona sostanza, non si poteva derogare. Principi
anzi la cui introduzione nel sistema nazionale non poteva essere
ulteriormente procrastinata.
Ed allora, l’interprete non può fare altro che tentare di comprendere
il senso e la portata effettiva dell’intervento costituito dal d.lgs.
121/2011 nell’ambito del “sistema” 231, auspicando che ciò che oggi
doverosamente si chiede alle imprese possa rappresentare non solocome è ovvio – un indiretto beneficio per i beni tutelati dalla nuove
disposizioni, quanto anche, in prospettiva un’occasione
di
“ripensare” e quantomeno razionalizzare l’approccio globale delle
aziende
nei
confronti
delle
problematiche
ambientali.
Un
“investimento” sul futuro che potrebbe rivelarsi una scelta vincenteanche sul piano economico- quantomeno nelle prospettive di mediolungo periodo.
In quest’ottica il libro recentemente pubblicato si propone non
soltanto di ripercorrere e commentare le nuove disposizioni del d.lgs.
121/2011, quanto di inquadrarle storicamente e soprattutto di calarle
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nel corpo normativo originariamente introdotto dal d.lgs. 231/2001 e
quindi costantemente implementato del legislatore nazionale.
Una particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, alla tematica dei
modelli organizzativi - che in un’ottica di doverosa prevenzione delle
responsabilità rappresentano il momento maggiormente qualificante
dell’intera riforma - ed agli aspetti soggettivi degli illeciti, che
potranno ragionevolmente costituire uno dei profili ove con maggiore
intensità potranno manifestarsi contrasti interpretativi al fine
dell’individuazione delle responsabilità.
Un’ultima notazione pare doverosa. Le riflessioni contenute
nell’opera nascono da un confronto tra esperienze professionali
diverse, normalmente e doverosamente contrapposte, alla luce
dell’istituzionale differenza di prospettive che caratterizza l’attività
del pubblico ministero rispetto a quella del difensore. E nondimeno,
proprio su tematiche fortemente innovative e complesse, quale quelle
in oggetto, la collaborazione nello sforzo di “comprendere” - prima di
tutto e soprattutto- ciò che potrà e dovrà successivamente “dividere”
è sembrata una strada che poteva essere percorsa, nel rispetto dei
differenti ruoli ed interessi, nella ferma convinzione che uno sguardo
prluriprospettico d’insieme avrebbe potuto giovare prima di tutto ai
potenziali lettori.
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