IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO SECONDA

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO
PUBBLICO -
IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO E I
CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE
M. LI VOLTI 2014
INDICE DEGLI ARGOMENTI
1.
IL CONCETTO DI FONTE DEL DIRITTO
2.
GLI ATTI/FATTI GIURIDICI
3.
FONTI DI COGNIZIONE/PRODUZIONE
4.
IL SISTEMA PIRAMIDALE DELLE FONTI
5.
LE CATEGORIE GIURIDICHE DELLE F D
6.
LE ANTINOMIE E LORO CRITERI DI RISOLUZIONE
7.
IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
m. li volti 2014
Il concetto di fonte del diritto
ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE
NORME GIURIDICHE .
INNOVAZIONE
GIURIDICO
DELL'ORDINAMETO
M. Li Volti
2014
ATTIgiuridici/FATTIgiuridicI
• Manifestazioni di • Comportamenti
umani in cui non
volontà
di
un
rileva la volontà (es.
soggetto
rinvenimento
preordinate
alla
fortuito di tesoro .
soddisfazione
di
Art. 932 c.c.)
determinati
interessi
• Fatti naturali (es. il
tempo
• negoziali/non
nell'usucapione)
• Produttive di effetti
• Produttivi di effetti
giuridici
giuridici
Il TEMPO (il più importante dei
fatti naturali)
• Acquisto di un diritto
• Diritto condizionato (sospensiva o risolutiva)
• Perdita di un diritto per omesso esercizio di
un'azione (decadenza)
• Perdita di un diritto per omesso esercizio di
un diritto (prescrizione)
▼
Sospensione
Interruzione
FATTISPECIE
Sinonimo di “figura giuridica”: che nasce dal
naturale concretizzarsi della norma giuridica in
relazione i fatti concreti
(fattispecie normativa, fattispecie di reato,
fattispecie di causa )
Fonti di cognizione=Canali ufficiali di
trasmissione
Ufficiali
Gazzetta Ufficiale (Leggi e atti equiparati,
Regolamenti, decreti ministeriali...)
BUR, (atti Regione)
Albo Pretorio (atti Enti locali)
Ufficiose
Riviste, siti on line, banche dati di diritto…
EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE
FONTI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI
1) LA FONTE ENTRA IN VIGORE (LE LEGGI
ENTRANO GENERALMENTE IN VIGORE DOPO
UN PERIODO DI 15 GIORNI DALLA
PUBBLICAZIONE: FENOMENO DELLA C.D.
VACATIO LEGIS – ART.73 U.C.)
EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE
FONTI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI
2) LA FONTE DIVENTA EFFICACE: CIOE'
IDONEA A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI
PER IL FUTURO (PRINCIPIO DELLA
IRRETROATTIVITÀ)
EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE
FONTI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI
3) LA FONTE DIVENTA OBBLIGATORIA E
VINCOLANTE (EFFETTI SANZIONATORI PER
CHI NON LA OSSERVA)
EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE
FONTI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI
4) LA FONTE DIVENTA CONOSCIBILE E LA
SUA IGNORANZA NON GIUSTIFICA CHI NON
OSSERVA LA NORMA
LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA
•
Ignorantia legis non excusat (art. 5
c.p.:”nessuno può invocare a propria
scusante l'ignoranza della legge”)
↓
Sent. Corte Cost 364/88 :”dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p.
nella
parte
in
cui
non
esclude
dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge
penale l'ignoranza inevitabile
Fonti di produzione
FONTI ATTO
FONTI FATTO .
FONTI ATTO/FONTI FATTO
ATTI NORMATIVI
COMPORTAMENTI
COSTITUTIVI DEL
• Dotati di forma
DIRITTO
scritta a pena di
nullità (Forma ab
SONO GLI USI E
substantiam).
CONSUETUDINI
• Organizzati in un
NORMATIVE
procedimento
(Procedimentalizzati
LA GERARCHIA DELLE
FONTI
Le relazioni tra le fonti
SISTEMA GERARCHICO:
NESSUNA FONTE PUÒ CREARE ALTRE
FONTI DOTATE DI EFFICACIA
MAGGIORE O UGUALE A QUELLA
PROPRIA MA SOLTANTO FONTI
DOTATE DI EFFICACIA MINORE
DOVE SONO REGOLAMENTATE
LE FONTI?
• Indirettamente nell'art. 136 della
Costituzione (la Costituzione come fonte
suprema)
• Negli artt. Da 1 a 9 delle c.d. Preleggi (o
disposizioni sulla legge in generale) come
premessa al codice civile pprovate con RD
16 marzo 1942 n. 262
• MA L'ELENCAZIONE NON E'
ESAUSTIVA
ART. 1 PRELEGGI
Sono fonti del diritto:
1) le leggi
2) i regolamenti
3) (le norme corporative *)
4) gli usi
* Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23
novembre 1944, n. 369
La legge
(FONTE PRIMARIA)
Atto normativo
generale ed astratto
espressione del potere legislativo (Parlamento,
Governo, Regioni
Potere “libero nel fine”, fino a quando non
incontra i limiti costituzionali
Art. 2 Preleggi:” La formazione delle leggi e
l'emanazione degli atti del Governo aventi
forza di legge sono disciplinate da leggi di
carattere costituzionale.»
GENERALITA/ASTRATTEZZA
Riferibile ad una Applicabile ad
pluralità
di una pluralità
soggetti
indeterminata di
casi
La legge di stabilità
(come esempio di legge ordinaria)
“La legge di stabilità, insieme alla legge di
bilancio, costituisce la manovra di finanza
pubblica per il triennio di riferimento e
rappresenta lo strumento principale di
attuazione degli obiettivi programmatici
definiti con la Decisione di finanza pubblica.
Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a
quest'ultima prevede novità sia in ordine ai
tempi di presentazione sia in merito ai
contenuti” (Definizione del MEF)
Gli atti aventi forza di legge
sono fonti del diritto perchè
sostituiscono la competenza
“piena” della legge
• Decreto legge
Decreto
legislativo
REFERENDUM ABROGATIVO
tra le fonti primarie
ESPRESSIONE DI
DEMOCRAZIA POLITICA
DIRETTA
(art. 75 Cost)
REGOLAMENTI
fonti secondarie
ATTI:
FORMALMENTE AMMINISTRATIVI (in
quanto emanati da organi del potere esecutivo)
SOSTANZIALMENTE NORMATIVI (/n quanto
innovano l’ordinamento giuridico nei limiti
previsti dalla legge)
Artt. 3 e 4 Preleggi
Art. 3 Regolamenti. «Il potere regolamentare del
Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale. Il potere regolamentare di altre
autorità è esercitato nei limiti delle rispettive
competenze, in conformità delle leggi particolari»
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentare.
I regolamenti non possono contenere norme
contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma
dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo.
TIPI DI REGOLAMENTO
Regolamenti governativi
Regolamenti e direttive ministeriali
Regolamenti del Presidente del Consiglio
(D.P.C.M.)
CONSUETUDINE/USI NEGOZIALI
FONTE DEL DIRITTO
NO FONTE DEL DIRITTO
(ART. 1 DISP. PREL)
(ART. 1340 C.C.)
ELEMENTO SOGGETTIVO PRASSI CONTRATTUALI
(opinio iuris ac necessitatis)
DI ZONA
ELEMENTO OGGETTIVO
“Le clausole d'uso si
(diuturnitas)
intendono inserite nel
- contra legem (MAI!)
contratto se non risulta
che siano state volute
- praeter legem
dalle parti”
- secundum legem (art. 8
Preleggi)
FONTI DEL DIRITTO NON
STATALI
Promanano dalle Regioni, dalle Province o
dai Comuni e possono così distinguersi:
• a) statuti regionali ordinari: sono deliberati
dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti e sono
approvati con legge della Repubblica;
• b) leggi regionali
FONTI DEL DIRITTO NON
STATALI
c)
regolamenti
regionali:
sono
atti
formalmente amministrativi e aventi forza
normativanelle stesse materie nelle quali
esse godono della potestà legislativa (art.
117 Cost;
d) leggi delle Province di Trento e Bolzano:
(art. 117 Cost.);
e) regolamenti provinciali
f) regolamenti comunali
LE ANTINOMIE
(Parola di origine greca che
signifca: “Contrasti tra
norme”)
Tecniche di risoluzione per
individuare
la
norma
applicabile al caso concreto
CRITERI DI RISOLUZIONE
DELLE ANTINOMIE
•
•
•
•
CRONOLOGICO (STESSO LIVELLO)
GERARCHICO (LIVELLO DIVERSO)
DI COMPETENZA (O SEPARAZIONE)
DI SPECIALITA'
CRITERIO CRONOLOGICO
LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI
Art. 15 delle Preleggi:” Le leggi non sono
abrogate che da leggi
posteriori ...”(continua)
La prevalenza della norma nuova sulla norma
vecchia si esprime attraverso la sua
ABROGAZIONE
L'ABROGAZIONE
ABROGAZIONE =cessazione di efficacia
della norma vecchia
FISIOLOGICO SUCCEDERSI DI NORME
(fenomeno giuridico/fenomeno
sociale – slide n 3 lezione n. 1)
L'EFFETTO DELL'ABROGAZIONE
PRODUCE EFFETTI EX NUNC (la
norma perde efficacia per il futuro,
ma restano in piedi tutti i rapporti)
TIPI DI ABROGAZIONE
(espressa/tacita/implicita)
(.....continua) ART. 15 PRELEGGI:”....per
dichiarazione espressa (1) del legislatore o
per
incompatibilita
tra
le
nuove
disposizione e le precedenti (2) o perchè la
nuova legge regola l'intera materia già
regolata dalla legge anteriore (3):
(1) Abrogazione espressa
(2) Abrogazione tacita (per incompatibilità)
(3) Abrogazione implicita (per ”innesto”)
LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
solitamente contenute nei testi di legge
“corposi” (testi unici, decreti legislativi;
riforme dei processi giurisdizionali,...): e' il
legislatore stesso che regola gradualemente
il passaggio dalla vecchia alla nuova norma
anche la Costituzione contiene, in calce, le
“DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E
FINALI”
ABROGAZIONE/DEROGA
LA NORMA PERDE
EFFICACIA PER IL
FUTURO
• LA NORMA
DEROGATA NON
PERDE EFFICACIA
MA NE VIENE
LIMITATO L'AMBI
DI APPLICAZIONE
• RIVIVE INCASO DI
ABROGAZIONE
DELLA NORMA
DEROGANTE
ABROGAZIONE/ANNULLAMENTO
• L'annullamento
• L'abrogazione non
presuppone una
presuppone un vizio
patologia dell'atto.
della norma
abrogata ma riflette • L'atto è affetto da vizi o
FORMALI ( investono la
il naturale evolversi
forma)
del diritto
• O SOSTANZIALI (sul
• Opera EX NUNC
contenuto della norma)
• Opera EX TUNC
• Ma non tocca i rapporti
definiti
EFFETTI DELL'ABROGAZIONE E
REVIVISCENZA , VUOTO NORMATIVO
• SE LA NORMA ABROGATRICE VIENE A SUA
VOLTA ABROGATA SI VERIFICA IL
FENOMENO DELLA REVIVISCENZA DELLA
NORMA ORIGINARIA, SEMPRE CHE IN
QUESTO SENSO SI DISPONGA
CONTESTUALMENTE ALL'ABROGAZIONE
• RATIO: EVITARE IL VUOTO NORMATIVO
Collegato al fenomeno dell'abrogazione è il
principio generale della irretroattività
• LA NORMA ABROGATRICE PRODUCE
EFFETTI SOLO PER IL FUTURO, SALVO CHE
SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA
COSTITUZIONE (NORMA PENALE DI
FAVORE) O DALLA LEGGE STESSA (LEGGI
DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA)
PRINCIPIO DI
IRRETROATTIVITA'
nelle preleggi
• Art. 11 delle Preleggi: "la legge non dispone
che per l'avvenire: essa non ha effetto
retroattivo"
• Tempus regit actum: la disciplina giuridica
relativa a determinati fatti va individuata nel
momento in cui tali fatti si realizzano
SUO SIGNIFICATO
• IL DIRITTO E' DESTINATO A VALERE PER IL
FUTURO
• COME TALE LA NUOVA LEGGE NON PUO'
MODIFICARE CIO' CHE SI E' REALIZZATO
CON LA VECCHIA DISCIPLINA (RAPPORTI
ESAURITI)
• PUO' REGOLARE DIVERSAMENTE CIO' CHE
ANCORA DEVE SVOLGERSI
• REGOLA DEL “TEMPUS REGIT ACTUM”
SUA RATIO
• PRINCIPIO DI CIVILTA' GIURIDICA E DI
CERTEZZA DEL DIRITTO
• AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL
SINGOLO (IGNORANTIA LEGIS...)
• LIBERAMENTE DEROGABILE DAL
LEGISLATORE, FATTI SALVI I CASI
DECISI CON SENTENZA PASSATA IN
GIUDICATO (ARG. EX ART. 2 COMMA 3
C.P.) E QUELLI IN CUI L'
IRRETROATTIVITA' è IMPOSTA DALLA
COSTITUZIONE (ART. 25 COST.)
NELLA COSTITUZIONE
• Art. 25, c. 2, Cost:” Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso”
( art. 1 c.p)
• (RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE)
NELLA LEGGE PENALE
Art. 1 c.p: “nessuno può essere punito per un
fatto che non sia ESPRESSAMENTE
preveduto come reato dalla legge nè con pene
che non siano da essa stabilite”
Art. 2 comma 1 c.p.:”Nessuno può essere punito
per un fatto che, secondo la legge del tempo
in cui fu commesso non costituiva reato”.
LA NECESSARIA RETROATTIVITA' DELLE
LEGGI PENALI FAVOREVOLI (ART.2 C.P.)
• Art. 2 comma 2 c.p. ” Nessuno può essere punito per un
fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
(più) e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e
gli effetti penali (C.D. LEGGI IN BONAM PARTEM)
• Commi 3 e 4 c p.se vi è stata condanna a pena detentiva
e la legge posteriore prevede la pena pecuniaria la pena
detentiva si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, mentre se muta la legge
ma non il reato si applica la disposizione più favorevole
salva sentenza di condanna irrevocabile;
FANNO ECCEZIONE ALLA REGOLA DEJLA
RETROATIVITA' DELLA LEGGE PENALE IN
BONAMI PARTEM
• Art. 2 U.C. c.p. Per le leggi temporanee ed
eccezionali (effetto deterrenza)
• Art. 20 L. 7 gennaio 1929 n. 4:” le
disposizioni penali delle leggi finanziarie e
quelle che prevedono ogni altra violazione di
dette leggi si applicano ai fatti commessi
quando tali disposizioni entrano in vigore,
ancorchè le disposizioni siano abrogate o
modificate al tempo della loro applicazione”
ALTRE DEROGHE AL PRINCIPIO
DELLA IRRETROATTIVITA'
• LEGGI DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA (NATURALMENTE
RETROATTIVE)
CRITERIO GERARCHICO
LEX SUPERIOR DEROGAT INFERIORI
• (DIVERSO LIVELLO E STESSO ORDINAMENTO)
• L'art. 134 Cost. Delinea la superiorità
gerarchica della costituzione/leggi
costituzionali sulla legge
• Gli artt. 1,4,8, delle preleggi la gerarchia
delle fonti ad essa sottordinate: LEGGI ,
REGOLAMENTII, CONSUETUDINI
SLIDE N. 15
CRITERIO SPECIALITA'
LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS
• Criterio non codificato (accenno nell'art.15
c.p.:” quando più leggi penali o più disposizioni
della medesima legge penale regolano la stessa
materia, la legge o la disposizione speciale
deroga alla legge o alla disposizione di legge in
generale, salvo che sia stabilito diversamente”.
• Generalmente opera sul piano
dell'interpretazione (e dunque inter partes)
• Ma può essere espressa da legislatore (e dunque
erga omnes)
• Opera ex nunc
CRITERIO DI COMPETENZA
O DI SEPARAZIONE
• Viene utilizzato per risolvere le antinomie tra
norme quando un organo o un'autorità
rivendica una propria autonomia rispetto allo
Stato con tutte le conseguenze in tema di
invalidità dell'atto (vd annullamento SLIDE
N.37).
• Parametro regolatore dei conflitti tra atti
normativi dello Stato e delle Regioni o nel
contrasto tra norma italiana e norma europea
CRITERIO DI COMPETENZA
O DI SEPARAZIONE
• Viene utilizzato per risolvere le antinomie tra
norme quando un organo o un'autorità
rivendica una propria autonomia rispetto allo
Stato con tutte le conseguenze in tema di
invalidità dell'atto (vd annullamento SLIDE
N.37).
• Parametro regolatore dei conflitti tra atti
normativi dello Stato e delle Regioni o nel
contrasto tra norma italiana e norma europea
APPENDICE
…..................PER CONCLUDERE …........
I contratti collettivi di lavoro
SONO FONTI DEL DIRITTO?
LO VEDREMO A PARTE