Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO E I CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. IL CONCETTO DI FONTE DEL DIRITTO 2. GLI ATTI/FATTI GIURIDICI 3. FONTI DI COGNIZIONE/PRODUZIONE 4. IL SISTEMA PIRAMIDALE DELLE FONTI 5. LE CATEGORIE GIURIDICHE DELLE F D 6. LE ANTINOMIE E LORO CRITERI DI RISOLUZIONE 7. IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ m. li volti 2014 Il concetto di fonte del diritto ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE NORME GIURIDICHE . INNOVAZIONE GIURIDICO DELL'ORDINAMETO M. Li Volti 2014 ATTIgiuridici/FATTIgiuridicI • Manifestazioni di • Comportamenti umani in cui non volontà di un rileva la volontà (es. soggetto rinvenimento preordinate alla fortuito di tesoro . soddisfazione di Art. 932 c.c.) determinati interessi • Fatti naturali (es. il tempo • negoziali/non nell'usucapione) • Produttive di effetti • Produttivi di effetti giuridici giuridici Il TEMPO (il più importante dei fatti naturali) • Acquisto di un diritto • Diritto condizionato (sospensiva o risolutiva) • Perdita di un diritto per omesso esercizio di un'azione (decadenza) • Perdita di un diritto per omesso esercizio di un diritto (prescrizione) ▼ Sospensione Interruzione FATTISPECIE Sinonimo di “figura giuridica”: che nasce dal naturale concretizzarsi della norma giuridica in relazione i fatti concreti (fattispecie normativa, fattispecie di reato, fattispecie di causa ) Fonti di cognizione=Canali ufficiali di trasmissione Ufficiali Gazzetta Ufficiale (Leggi e atti equiparati, Regolamenti, decreti ministeriali...) BUR, (atti Regione) Albo Pretorio (atti Enti locali) Ufficiose Riviste, siti on line, banche dati di diritto… EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI 1) LA FONTE ENTRA IN VIGORE (LE LEGGI ENTRANO GENERALMENTE IN VIGORE DOPO UN PERIODO DI 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE: FENOMENO DELLA C.D. VACATIO LEGIS – ART.73 U.C.) EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI 2) LA FONTE DIVENTA EFFICACE: CIOE' IDONEA A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI PER IL FUTURO (PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ) EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI 3) LA FONTE DIVENTA OBBLIGATORIA E VINCOLANTE (EFFETTI SANZIONATORI PER CHI NON LA OSSERVA) EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI 4) LA FONTE DIVENTA CONOSCIBILE E LA SUA IGNORANZA NON GIUSTIFICA CHI NON OSSERVA LA NORMA LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA • Ignorantia legis non excusat (art. 5 c.p.:”nessuno può invocare a propria scusante l'ignoranza della legge”) ↓ Sent. Corte Cost 364/88 :”dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile Fonti di produzione FONTI ATTO FONTI FATTO . FONTI ATTO/FONTI FATTO ATTI NORMATIVI COMPORTAMENTI COSTITUTIVI DEL • Dotati di forma DIRITTO scritta a pena di nullità (Forma ab SONO GLI USI E substantiam). CONSUETUDINI • Organizzati in un NORMATIVE procedimento (Procedimentalizzati LA GERARCHIA DELLE FONTI Le relazioni tra le fonti SISTEMA GERARCHICO: NESSUNA FONTE PUÒ CREARE ALTRE FONTI DOTATE DI EFFICACIA MAGGIORE O UGUALE A QUELLA PROPRIA MA SOLTANTO FONTI DOTATE DI EFFICACIA MINORE DOVE SONO REGOLAMENTATE LE FONTI? • Indirettamente nell'art. 136 della Costituzione (la Costituzione come fonte suprema) • Negli artt. Da 1 a 9 delle c.d. Preleggi (o disposizioni sulla legge in generale) come premessa al codice civile pprovate con RD 16 marzo 1942 n. 262 • MA L'ELENCAZIONE NON E' ESAUSTIVA ART. 1 PRELEGGI Sono fonti del diritto: 1) le leggi 2) i regolamenti 3) (le norme corporative *) 4) gli usi * Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 La legge (FONTE PRIMARIA) Atto normativo generale ed astratto espressione del potere legislativo (Parlamento, Governo, Regioni Potere “libero nel fine”, fino a quando non incontra i limiti costituzionali Art. 2 Preleggi:” La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.» GENERALITA/ASTRATTEZZA Riferibile ad una Applicabile ad pluralità di una pluralità soggetti indeterminata di casi La legge di stabilità (come esempio di legge ordinaria) “La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica. Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest'ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito ai contenuti” (Definizione del MEF) Gli atti aventi forza di legge sono fonti del diritto perchè sostituiscono la competenza “piena” della legge • Decreto legge Decreto legislativo REFERENDUM ABROGATIVO tra le fonti primarie ESPRESSIONE DI DEMOCRAZIA POLITICA DIRETTA (art. 75 Cost) REGOLAMENTI fonti secondarie ATTI: FORMALMENTE AMMINISTRATIVI (in quanto emanati da organi del potere esecutivo) SOSTANZIALMENTE NORMATIVI (/n quanto innovano l’ordinamento giuridico nei limiti previsti dalla legge) Artt. 3 e 4 Preleggi Art. 3 Regolamenti. «Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari» Art. 4 Limiti della disciplina regolamentare. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. TIPI DI REGOLAMENTO Regolamenti governativi Regolamenti e direttive ministeriali Regolamenti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.) CONSUETUDINE/USI NEGOZIALI FONTE DEL DIRITTO NO FONTE DEL DIRITTO (ART. 1 DISP. PREL) (ART. 1340 C.C.) ELEMENTO SOGGETTIVO PRASSI CONTRATTUALI (opinio iuris ac necessitatis) DI ZONA ELEMENTO OGGETTIVO “Le clausole d'uso si (diuturnitas) intendono inserite nel - contra legem (MAI!) contratto se non risulta che siano state volute - praeter legem dalle parti” - secundum legem (art. 8 Preleggi) FONTI DEL DIRITTO NON STATALI Promanano dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni e possono così distinguersi: • a) statuti regionali ordinari: sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono approvati con legge della Repubblica; • b) leggi regionali FONTI DEL DIRITTO NON STATALI c) regolamenti regionali: sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativanelle stesse materie nelle quali esse godono della potestà legislativa (art. 117 Cost; d) leggi delle Province di Trento e Bolzano: (art. 117 Cost.); e) regolamenti provinciali f) regolamenti comunali LE ANTINOMIE (Parola di origine greca che signifca: “Contrasti tra norme”) Tecniche di risoluzione per individuare la norma applicabile al caso concreto CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE • • • • CRONOLOGICO (STESSO LIVELLO) GERARCHICO (LIVELLO DIVERSO) DI COMPETENZA (O SEPARAZIONE) DI SPECIALITA' CRITERIO CRONOLOGICO LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI Art. 15 delle Preleggi:” Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori ...”(continua) La prevalenza della norma nuova sulla norma vecchia si esprime attraverso la sua ABROGAZIONE L'ABROGAZIONE ABROGAZIONE =cessazione di efficacia della norma vecchia FISIOLOGICO SUCCEDERSI DI NORME (fenomeno giuridico/fenomeno sociale – slide n 3 lezione n. 1) L'EFFETTO DELL'ABROGAZIONE PRODUCE EFFETTI EX NUNC (la norma perde efficacia per il futuro, ma restano in piedi tutti i rapporti) TIPI DI ABROGAZIONE (espressa/tacita/implicita) (.....continua) ART. 15 PRELEGGI:”....per dichiarazione espressa (1) del legislatore o per incompatibilita tra le nuove disposizione e le precedenti (2) o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (3): (1) Abrogazione espressa (2) Abrogazione tacita (per incompatibilità) (3) Abrogazione implicita (per ”innesto”) LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI solitamente contenute nei testi di legge “corposi” (testi unici, decreti legislativi; riforme dei processi giurisdizionali,...): e' il legislatore stesso che regola gradualemente il passaggio dalla vecchia alla nuova norma anche la Costituzione contiene, in calce, le “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI” ABROGAZIONE/DEROGA LA NORMA PERDE EFFICACIA PER IL FUTURO • LA NORMA DEROGATA NON PERDE EFFICACIA MA NE VIENE LIMITATO L'AMBI DI APPLICAZIONE • RIVIVE INCASO DI ABROGAZIONE DELLA NORMA DEROGANTE ABROGAZIONE/ANNULLAMENTO • L'annullamento • L'abrogazione non presuppone una presuppone un vizio patologia dell'atto. della norma abrogata ma riflette • L'atto è affetto da vizi o FORMALI ( investono la il naturale evolversi forma) del diritto • O SOSTANZIALI (sul • Opera EX NUNC contenuto della norma) • Opera EX TUNC • Ma non tocca i rapporti definiti EFFETTI DELL'ABROGAZIONE E REVIVISCENZA , VUOTO NORMATIVO • SE LA NORMA ABROGATRICE VIENE A SUA VOLTA ABROGATA SI VERIFICA IL FENOMENO DELLA REVIVISCENZA DELLA NORMA ORIGINARIA, SEMPRE CHE IN QUESTO SENSO SI DISPONGA CONTESTUALMENTE ALL'ABROGAZIONE • RATIO: EVITARE IL VUOTO NORMATIVO Collegato al fenomeno dell'abrogazione è il principio generale della irretroattività • LA NORMA ABROGATRICE PRODUCE EFFETTI SOLO PER IL FUTURO, SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA COSTITUZIONE (NORMA PENALE DI FAVORE) O DALLA LEGGE STESSA (LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA) PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' nelle preleggi • Art. 11 delle Preleggi: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" • Tempus regit actum: la disciplina giuridica relativa a determinati fatti va individuata nel momento in cui tali fatti si realizzano SUO SIGNIFICATO • IL DIRITTO E' DESTINATO A VALERE PER IL FUTURO • COME TALE LA NUOVA LEGGE NON PUO' MODIFICARE CIO' CHE SI E' REALIZZATO CON LA VECCHIA DISCIPLINA (RAPPORTI ESAURITI) • PUO' REGOLARE DIVERSAMENTE CIO' CHE ANCORA DEVE SVOLGERSI • REGOLA DEL “TEMPUS REGIT ACTUM” SUA RATIO • PRINCIPIO DI CIVILTA' GIURIDICA E DI CERTEZZA DEL DIRITTO • AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL SINGOLO (IGNORANTIA LEGIS...) • LIBERAMENTE DEROGABILE DAL LEGISLATORE, FATTI SALVI I CASI DECISI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO (ARG. EX ART. 2 COMMA 3 C.P.) E QUELLI IN CUI L' IRRETROATTIVITA' è IMPOSTA DALLA COSTITUZIONE (ART. 25 COST.) NELLA COSTITUZIONE • Art. 25, c. 2, Cost:” Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” ( art. 1 c.p) • (RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE) NELLA LEGGE PENALE Art. 1 c.p: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia ESPRESSAMENTE preveduto come reato dalla legge nè con pene che non siano da essa stabilite” Art. 2 comma 1 c.p.:”Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato”. LA NECESSARIA RETROATTIVITA' DELLE LEGGI PENALI FAVOREVOLI (ART.2 C.P.) • Art. 2 comma 2 c.p. ” Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce (più) e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (C.D. LEGGI IN BONAM PARTEM) • Commi 3 e 4 c p.se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede la pena pecuniaria la pena detentiva si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, mentre se muta la legge ma non il reato si applica la disposizione più favorevole salva sentenza di condanna irrevocabile; FANNO ECCEZIONE ALLA REGOLA DEJLA RETROATIVITA' DELLA LEGGE PENALE IN BONAMI PARTEM • Art. 2 U.C. c.p. Per le leggi temporanee ed eccezionali (effetto deterrenza) • Art. 20 L. 7 gennaio 1929 n. 4:” le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni entrano in vigore, ancorchè le disposizioni siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione” ALTRE DEROGHE AL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' • LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA (NATURALMENTE RETROATTIVE) CRITERIO GERARCHICO LEX SUPERIOR DEROGAT INFERIORI • (DIVERSO LIVELLO E STESSO ORDINAMENTO) • L'art. 134 Cost. Delinea la superiorità gerarchica della costituzione/leggi costituzionali sulla legge • Gli artt. 1,4,8, delle preleggi la gerarchia delle fonti ad essa sottordinate: LEGGI , REGOLAMENTII, CONSUETUDINI SLIDE N. 15 CRITERIO SPECIALITA' LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS • Criterio non codificato (accenno nell'art.15 c.p.:” quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge in generale, salvo che sia stabilito diversamente”. • Generalmente opera sul piano dell'interpretazione (e dunque inter partes) • Ma può essere espressa da legislatore (e dunque erga omnes) • Opera ex nunc CRITERIO DI COMPETENZA O DI SEPARAZIONE • Viene utilizzato per risolvere le antinomie tra norme quando un organo o un'autorità rivendica una propria autonomia rispetto allo Stato con tutte le conseguenze in tema di invalidità dell'atto (vd annullamento SLIDE N.37). • Parametro regolatore dei conflitti tra atti normativi dello Stato e delle Regioni o nel contrasto tra norma italiana e norma europea CRITERIO DI COMPETENZA O DI SEPARAZIONE • Viene utilizzato per risolvere le antinomie tra norme quando un organo o un'autorità rivendica una propria autonomia rispetto allo Stato con tutte le conseguenze in tema di invalidità dell'atto (vd annullamento SLIDE N.37). • Parametro regolatore dei conflitti tra atti normativi dello Stato e delle Regioni o nel contrasto tra norma italiana e norma europea APPENDICE …..................PER CONCLUDERE …........ I contratti collettivi di lavoro SONO FONTI DEL DIRITTO? LO VEDREMO A PARTE