La Costituzione e le altre fonti del
diritto. I criteri di risoluzione
delle antinomie normative
Giancarlo Rando – a.a. 2009/2010
Costituzione massima tra le fonti del diritto
efficacia
immediata
diretta
Conformemente ai
suoi scopi
Tutte le sue norme hanno carattere
fondamentale
tuttavia
diversità di valore
norme ad efficacia diretta,
idonee di per sé a regolare
fattispecie concrete
norme ad efficacia indiretta,
bisognose di essere attuate o
concretizzate attraverso
ulteriore attività normativa
(interposizione)
Efficacia delle norme costituzionali
Norme costituzionali
ad efficacia diretta
ad efficacia indiretta
Norme ad efficacia diretta
 Struttura normativa sufficientemente
completa da funzionare da regola per casi
concreti
 Utilizzo diretto da parte dei giudici,
dell’Amministrazione, dei privati.
Norme ad efficacia indiretta
Struttura normativa non sufficientemente
completa da poter valere da regola di casi
concreti
norme ad efficacia
differita
norme costituzionali
programmatiche
norme costituzionali di principio
Segue:
 norme ad efficacia differita:
norme di organizzazione (artt. 56, 57, 58, 75, 104, 105,
138)
 norme costituzionali di principio (artt. 13.1, 24.1, 33.1):
attività di concretizzazione al legislatore, ma anche
all’interprete. In qualche caso solo al legislatore: es. art.
24 u.c.
 norme costituzionali programmatiche:
mirano a sviluppi politico-sociali, il fine dell’attività di
indirizzo.
Nozione di fonte del diritto
Nozione di fonte del diritto
Atto o fatto abilitato dall’ordinamento
giuridico a produrre norme giuridiche
Come si istituisce l’ordinamento giuridico?
Nozione di fonte del diritto
Fonti sulla produzione e fonti di produzione
 Fonti sulla produzione del diritto: regole destinate ad organizzare il sistema delle fonti (metanorme)
Fonti sulla produzione del diritto:
- identificano le fonti dell’ordinamento;
- determinano i criteri di vigenza delle fonti;
- identificano i criteri dell’interpretazione delle fonti.
Fonti del diritto
 Fonti di produzione del diritto: producono
il diritto oggettivo
N.B.  Fonti sulla produzione sono in
rapporto di strumentalità con le fonti di
produzione
 Fonti di cognizione: documenti o fatti
attraverso i quali è data notizia delle fonti di
produzione
Es.: Gazzetta Ufficiale
Fonti del diritto
Fonti-atto: atti giuridici
volontari

Fonti-fatto: meri fatti
Fonti-fatto: es. consuetudine
Fonti-atto
Esistenza, validità, efficacia
 La fonte-atto è esistente se è emanato nell’esercizio
di un potere conferito al suo autore dall’ordinamento
ed è riconoscibile come atto della specie a cui pretende di appartenere
 La fonte-atto è valida se è conforme a tutte le norme
che ne disciplinano la creazione e non sia in contrasto con alcuna norma gerarchicamente superiore
 La fonte-atto è efficace se è capace di produrre gli effetti giuridici suoi propri
Il sistema delle fonti: le antinomie
Antinomie: contrasti tra norme
Criteri di risoluzione delle antinomie:
 cronologico;
 gerarchico;
 competenza.
Il sistema delle fonti
a) Il criterio cronologico e l’abrogazione
 Abrogazione: eliminazione di una regola giuridica in conseguenza di un nuovo esercizio del
potere che l’ha prodotta
Principio dell’inesauribilità delle fonti
 Principio della lex posterior: prevalenza della legge successiva su quella anteriore che si determina
tra fonti dotate dalla stessa efficacia
Il sistema delle fonti
 L’abrogazione circoscrive nel tempo l’efficacia regolativa
della norma abrogata dal momento dell’entrata in vigore
della norma abrogatrice
- L’abrogazione non estingue la norma, ma ne
delimita la sfera materiale d’efficacia
- I rapporti venuti a costituirsi prima dell’abrogazione continueranno ad essere regolati dalla legge
vecchia
Il sistema delle fonti
 Principio dell’irretroattività della legge
Art. 11 disp. prel. cod. civ.: «la legge non stabilisce che
per l’avvenire: non ha effetto retroattivo»
Principio Tempus regit actum: la fonte precedente
continua ad avere efficacia fino al momento
dell’entrata in vigore della nuova, per tutti i
rapporti realizzati prima di tale momento
Il sistema delle fonti
 Eccezioni al principio di irretroattività
Il legislatore può derogare il principio purché vi
siano ragioni che giustifichino tale deroga
 Irretroattività in campo penale
 Art. 25 Cost.: nullum crimen, nulla poena sine
previa lege poenali (regola tassativa)
 Art. 25, c. 1: principio del giudice naturale
precostituito
 Per leggi penali in bonam partem vale invece la
retroattività
Il sistema delle fonti
 Art. 15 disp. prel. cod. civ.: le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori
a) per dichiarazione espressa del legislatore abrogazione espressa
b) per incompatibilità tra le nuove disposizioni
e le precedenti - abrogazione tacita
c) perché la nuova legge regola l’intera materia
già regolata dalla legge anteriore - abrogazione
implicita
Il sistema delle fonti
b) Il criterio gerarchico
Principio della lex superior: il contrasto tra fonti di
grado differenziato si risolve con la prevalenza della
fonte considerata più elevata in grado
Risulta dalla combinazione di due principi:
 Principio di legalità
 Principio di costituzionalità
Il sistema delle fonti
 Principio di legalità: l’esercizio di
qualsiasi potere pubblico deve fondarsi su
una previa norma che attribuisce la
competenza
a) Principio della preferenza della legge
b) Principio di legalità in senso formale
c) Principio di legalità in senso materiale
Il sistema delle fonti
a) Principio della preferenza della
legge:
Preminenza della legge rispetto agli atti del potere esecutivo,
comprensivi sia degli atti generali e astratti (regolamenti) sia
di quelli particolari e concreti (atti amministrativi)
la legge è sopra-ordinata al regolamento e questo è
subordinato alla legge. In caso di contrasto prevale la norma
legislativa.
Il sistema delle fonti
b) Legalità formale
 Che tipo di autorizzazione?
È sufficiente una legge che istituisca in generale il potere regolamentare, come fonte astratta,
oppure l’autorizzazione deve essere data caso
per caso?
Il sistema delle fonti
c) Legalità sostanziale
 La legge autorizzatrice deve dettare regole materiali per conformare a sé il contenuto dei regolamenti
Il sistema delle fonti
 Riserva di legge
Si ha riserva di legge ogni volta in cui la Costituzione
stabilisce che la disciplina di una determinata materia sia
data con legge e solo con legge, con esclusione dunque di
atti normativi diversi (in primo luogo dei regolamenti)
R. “formale”
R. “assoluta” (es. art. 13.2, Cost.)
R. “ordinaria”
R. “relativa” (es. art. 97.1, Cost.)
R. “rinforzata”
per procedimento (art. 7.2 o
8.3, Cost.)
per contenuto (art. 43, 14.3
Cost.)
Il sistema delle fonti
 Principio di costituzionalità:
preferenza della Costituzione sulla legge
ordinaria
- Rigidità della Costituzione
- il potere legislativo ordinario non è più illimitato nei
suoi contenuti, nelle sue direzioni ecc., ma è sottoposto al
diritto.
Il sistema delle fonti
 Principio di competenza
Le fonti si confrontano in termini di reciproca
esclusione su un determinato campo materiale
Criterio di ripartizione: materia da regolare