EFFICACIA
DELLE NORME GIURIDICHE
Efficacia delle norme giuridiche
• L’efficacia della norma giuridica consiste nella
sua capacità di produrre effetti.
• Ogni norma giuridica ha un’efficacia limitata
nel tempo, perché dopo un certo periodo di
tempo può essere modificata, sostituita o
eliminata da altre norme.
• L’efficacia quindi va dal momento
dell’entrata in vigore fino a quello della
perdita dell’efficacia.
Entrata in vigore
• La legge di regola entra in vigore 15 giorni
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
• La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene
portata ufficialmente a conoscenza dei
destinatari.
• La vacatio legis è il periodo di tempo tra la
pubblicazione e l'entrata in vigore della legge.
• Una volta entrata in vigore, l’ignoranza della
legge non scusa.
Principio di irretroattività
• In genere la norma giuridica vale solo per i fatti che
si verificano dopo la sua entrata in vigore.
• Questa regola risponde ad un’esigenza di certezza: il
cittadino deve saper prima se il suo comportamento
è lecito o illecito.
• ECCEZIONE: la legge penale più favorevole al
condannato è retroattiva.
• Esigenza di giustizia: sarebbe ingiusto che, per due
persone che hanno commesso lo stesso
comportamento, ci fossero conseguenze diverse.
Perdita dell’efficacia
L’eliminazione o la cancellazione di una norma
giuridica può avvenire mediante:
• Abrogazione
• Annullamento
Abrogazione
• L‘Abrogazione è la cessazione dell'efficacia di
una norma per effetto di una fonte successiva
di pari grado o più elevato.
L'abrogazione può essere:
• ESPRESSA quando viene indicato
esplicitamente quali fonti sono abrogate
• TACITA quando la nuova fonte contiene
disposizioni incompatibili le precedente.
Referendum abrogativo
• L’abrogazione può avvenire anche con un
referendum abrogativo.
• Si tratta di uno strumento di democrazia
diretta:
• si chiede ai cittadini se vogliono eliminare una
legge, un decreto o parte di essi.
Annullamento
• Consiste nella dichiarazione da parte di Tribunale
della invalidità di una norma giuridica che
contrasti con una fonte di grado superiore.
• La Corte Costituzionale dichiara incostituzionali
le leggi ordinarie o i decreti in contrasto con la
Costituzione e li annulla.
• Il giudice amministrativo può annullare i
regolamenti illegittimi che contrastino con le leggi
ordinarie.