EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE Efficacia delle norme giuridiche • L’efficacia della norma giuridica consiste nella sua capacità di produrre effetti. • Ogni norma giuridica ha un’efficacia limitata nel tempo, perché dopo un certo periodo di tempo può essere modificata, sostituita o eliminata da altre norme. • L’efficacia quindi va dal momento dell’entrata in vigore fino a quello della perdita dell’efficacia. Entrata in vigore • La legge di regola entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. • La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari. • La vacatio legis è il periodo di tempo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge. • Una volta entrata in vigore, l’ignoranza della legge non scusa. Principio di irretroattività • In genere la norma giuridica vale solo per i fatti che si verificano dopo la sua entrata in vigore. • Questa regola risponde ad un’esigenza di certezza: il cittadino deve saper prima se il suo comportamento è lecito o illecito. • ECCEZIONE: la legge penale più favorevole al condannato è retroattiva. • Esigenza di giustizia: sarebbe ingiusto che, per due persone che hanno commesso lo stesso comportamento, ci fossero conseguenze diverse. Perdita dell’efficacia L’eliminazione o la cancellazione di una norma giuridica può avvenire mediante: • Abrogazione • Annullamento Abrogazione • L‘Abrogazione è la cessazione dell'efficacia di una norma per effetto di una fonte successiva di pari grado o più elevato. L'abrogazione può essere: • ESPRESSA quando viene indicato esplicitamente quali fonti sono abrogate • TACITA quando la nuova fonte contiene disposizioni incompatibili le precedente. Referendum abrogativo • L’abrogazione può avvenire anche con un referendum abrogativo. • Si tratta di uno strumento di democrazia diretta: • si chiede ai cittadini se vogliono eliminare una legge, un decreto o parte di essi. Annullamento • Consiste nella dichiarazione da parte di Tribunale della invalidità di una norma giuridica che contrasti con una fonte di grado superiore. • La Corte Costituzionale dichiara incostituzionali le leggi ordinarie o i decreti in contrasto con la Costituzione e li annulla. • Il giudice amministrativo può annullare i regolamenti illegittimi che contrastino con le leggi ordinarie.