FONTE DEL DIRITTO = ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE NORME GIURIDICHE SECONDO L’ORDINAMENTO regole prescrittive sanzioni autorità DIRITTO OBBIETTIVO riconoscimento pluralità degli ordinamenti ricorsività e completezza “Preleggi” Art. 1 - Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative; (abrogato) 4) gli usi. COSTITUZIONE LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE REGOLAMENTI USI (O CONSUETUDINI) altri ordinamenti… COSTITUZIONE LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE REGOLAMENTI USI (O CONSUETUDINI) LA COMPLESSITA’ DELLE FONTI DEL DIRITTO “controlimiti” fonti costituzionali COSTITUZIONE principi supremi Fonti UE LEGGI REVISIONE COST. Norme selfexecuting LEGGI COSTITUZIONALI Vincoli UE / internaz “fonti a copertura cost.”: Cedu Regol. Patti L., dir. internaz. generale fonti atipiche parlam. statuti reg. ord. LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE D.LGS. – D.L. – REFERENDUM A. Regolamenti autorità indip. statuti reg. spec. fonti primarie LEGGI REGIONALI REGOLAMENTI GOVERNO Regolamenti ministeriali – interm. fonti secondarie REGOLAMENTI REGIONI STATUTI EE.LL. REGOLAMENTI EE.LL. CONSUETUDINE