FONTE DEL
DIRITTO
=
ATTO O FATTO
IDONEO A
PRODURRE
NORME
GIURIDICHE
SECONDO
L’ORDINAMENTO
regole prescrittive
sanzioni
autorità
DIRITTO
OBBIETTIVO
riconoscimento
pluralità degli ordinamenti
ricorsività e completezza
“Preleggi”
Art. 1 - Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative;
(abrogato)
4) gli usi.
COSTITUZIONE
LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
REGOLAMENTI
USI (O CONSUETUDINI)
altri ordinamenti…
COSTITUZIONE
LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
REGOLAMENTI
USI (O CONSUETUDINI)
LA COMPLESSITA’ DELLE FONTI DEL DIRITTO
“controlimiti”
fonti costituzionali
COSTITUZIONE
principi supremi
Fonti UE
LEGGI REVISIONE COST.
Norme selfexecuting
LEGGI COSTITUZIONALI
Vincoli UE /
internaz
“fonti a copertura cost.”:
Cedu
Regol.
Patti L., dir. internaz. generale
fonti
atipiche
parlam.
statuti reg. ord.
LEGGE – ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
D.LGS. – D.L. – REFERENDUM A.
Regolamenti
autorità indip.
statuti reg.
spec.
fonti primarie
LEGGI REGIONALI
REGOLAMENTI GOVERNO
Regolamenti ministeriali – interm.
fonti secondarie
REGOLAMENTI REGIONI
STATUTI EE.LL.
REGOLAMENTI EE.LL.
CONSUETUDINE