ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Le Fonti del Diritto Fonte del diritto • Atto o Fatto caratterizzati da un certo contenuto, che consiste nel disporre in generale e astratto, ovvero ogni atto o fatto produttivo di norme giuridiche Caratteristiche della norma giuridica • GENERALITA’: i destinatari sono indeterminati e indeterminabili • ASTRATTEZZA: non si riferisce ad un fatto concreto, né definito • RIPETIBILITA’: applicazione reiterata nel tempo, non esurisce i propri effetti una tantum Nozione di fonte si basa su: • Carattere SOSTANZIALE: la nozione è ricavata dal contenuto del fatto o atto considerato • Carattere FORMALE: attiene al procedimento di formazione di un atto e comprende l’autorità che emana l’atto, le modalità con cui avviene emanazione, il nomen dell’atto IDENTIFICAZIONE delle fonti normative • Assenza di un’elencazione esplicita • Disposizioni preliminari del Codice civile del 1942: – Art. 1: le leggi, i regolamenti, le “norme corporative”, gli usi; – Art. 2: atti del Governo aventi forza di legge, le leggi di carattere costituzionale; – Art. 3: il potere regolamentare del governo e di altre autorità, subordinato a “leggi particolari”; • La COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1948 disciplina una serie di fonti nuove rispetto a quelle elencate nel Codice civile: – Leggi regionali, statuti regionali, regolamenti regionali, leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali, referendum abrogativo di leggi (ex art. 75 Cost.), atti aventi forza di legge, ecc. • Fonti ulteriori (non previste in Costituzione) – Statuti enti locali, introdotti dalla legge n. 142/1990 e ora inseriti in Costituzione all’art. 114, II c. Cost. dalla legge cost. n.3/2001; – Regolamenti autorità amministrative indipendenti; – Si menzionano anche le fonti comunitarie che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. TIPOLOGIA Fonti del diritto • FONTI DI COGNIZIONE: Atti scritti, formati da pubbliche autorità, ma privi di contenuto normativo, esclusivamente rivolti al fine di realizzare condizioni di conoscibilità (o di migliore conoscibilità) del diritto oggettivo vivente • I. II. FONTI DI PRODUZIONE Dettano regole che vanno a comporre il diritto oggettivo FONTI DI PRODUZIONE in senso stretto; FONTI SULLA PRODUZIONE, fonti che regolano altre fonti (es. Costituzione) In base alla Natura delle fonti di produzione: • FONTI ATTO: - VOLONTARIETA’: sono fonti rivolte intenzionalmente alla creazione di un risultato normativo • FONTI FATTO - Non includono la volontarietà Es. La Consuetudine: deriva dalla ripetizione costante e uniforme nel tempo di un comportamento, cui si associa il convincimento della sua doverosità giuridica. IL SISTEMA DELLE FONTI • IL PRINCIPIO GERARCHICO Il sistema delle fonti è proprio degli ordinamenti giuridici di tipo legislativo, in quanto la legge è riconosciuta la fonte principale delle regole di formazione e di trasformazione dell’ordinamento. Da qui deriva la supremazia della legge sulle altre fonti e si delinea un sistema gerarchico delle fonti. Il criterio gerarchico ordina le fonti secondo la loro “forza”, definibile complessivamente come l’efficacia che è propria di ciascun tipo di fonte. Sistema gerarchico delle fonti • Livello costituzionale • Livello primario • Livello secondario Il cd. Livello costituzionale • La Costituzione Espressione della volontà del popolo, Atto scritto Carattere rigidità Fonte primaria dell’ordinamento (in quanto contiene principi, norme e istituti costituzionali) • Principi supremi della Costituzione immodificabili (Sent. n. 1146/1988 Corte cost.) • Leggi di revisione costituzionale (ex. Art 138 Cost.): modificano il testo della Costituzione • Le “altre” leggi costituzionali: integrano o derogano la Costituzione o assolvono alle riserve costituzionali (es.: artt. 71-116, I c.-132137). Il cd. Livello primario • Le leggi ordinarie (artt. 70-74 Cost.) • Atti con forza di legge: – Decreto legislativo (art. 76 Cost.) – Decreto legge (art. 77 Cost.) • Referendum abrogativo (art. 75 Cost.) • Regolamenti parlamentari (ex art. 64 Cost.) • Statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.) e Leggi regionali (art. 117 Cost.) Il cd. Livello secondario • Regolamenti dell’esecutivo • Le fonti locali di livello secondario: – Regolamenti regionali – Statuti di Province e Comuni – Regolamenti di Province eComuni CRITERI per la risoluzione delle ANTINOMIE NORMATIVE • CRITERIO GERARCHICO (lex sperior derogat inferiori) – Effetto: ANNULAMENTO (ex tunc) • CRITERIO CRONOLOGICO (lex posterior derogat priori) – Effetto ABROGAZIONE (ex nunc) • CRITERIO DI SPECIALITA’ (lex specialis derogat generali) • CRITERIO DI COMPETENZA RISERVA di LEGGE Istituto che attribuisce alla sola legge ordinaria la disciplina di una determinata materia • La ratio dell’istituto della riserva di legge, come obbligo per il legislatore di normare su date materie, è legata alla natura parlamento-legislatore: potere elettivo, rappresentativo del popolo, istanza espressiva della democrazia. • Tipologie di riserva di legge: – ASSOLUTA (es. art. 13 Cost.) – RELATIVA – RINFORZATA (es. art. 16 Cost.) PRINCIPIO DI LEGALITA’ Tipico dello Stato di diritto, compiutamente definito in ordinamenti di tipo legislativo, e si pone come limite al potere esecutivo. Esso si concretizza nella necessità che ogni atto dell’esecutivo concreto sia fondato su una previa norma. Principio di legalità in senso sostanziale e in senso formale