istituzioni di diritto pubblico

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Le Fonti del Diritto
Fonte del diritto
• Atto o Fatto caratterizzati da un certo
contenuto, che consiste nel disporre in
generale e astratto, ovvero ogni atto o
fatto produttivo di norme giuridiche
Caratteristiche della norma
giuridica
• GENERALITA’: i destinatari sono
indeterminati e indeterminabili
• ASTRATTEZZA: non si riferisce ad un
fatto concreto, né definito
• RIPETIBILITA’: applicazione reiterata nel
tempo, non esurisce i propri effetti una
tantum
Nozione di fonte si basa su:
• Carattere SOSTANZIALE: la nozione è
ricavata dal contenuto del fatto o atto
considerato
• Carattere FORMALE: attiene al
procedimento di formazione di un atto e
comprende l’autorità che emana l’atto, le
modalità con cui avviene emanazione, il
nomen dell’atto
IDENTIFICAZIONE delle fonti
normative
• Assenza di un’elencazione esplicita
• Disposizioni preliminari del Codice civile
del 1942:
– Art. 1: le leggi, i regolamenti, le “norme
corporative”, gli usi;
– Art. 2: atti del Governo aventi forza di legge,
le leggi di carattere costituzionale;
– Art. 3: il potere regolamentare del governo e
di altre autorità, subordinato a “leggi
particolari”;
• La COSTITUZIONE REPUBBLICANA
1948 disciplina una serie di fonti nuove
rispetto a quelle elencate nel Codice civile:
– Leggi regionali, statuti regionali, regolamenti
regionali, leggi di revisione costituzionale e
altre leggi costituzionali, referendum
abrogativo di leggi (ex art. 75 Cost.), atti
aventi forza di legge, ecc.
• Fonti ulteriori (non previste in
Costituzione)
– Statuti enti locali, introdotti dalla legge n.
142/1990 e ora inseriti in Costituzione all’art.
114, II c. Cost. dalla legge cost. n.3/2001;
– Regolamenti autorità amministrative
indipendenti;
– Si menzionano anche le fonti comunitarie che
derivano dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea.
TIPOLOGIA
Fonti del diritto
• FONTI DI COGNIZIONE:
Atti scritti, formati da
pubbliche autorità, ma
privi di contenuto
normativo,
esclusivamente rivolti al
fine di realizzare
condizioni di conoscibilità
(o di migliore
conoscibilità) del diritto
oggettivo vivente
•
I.
II.
FONTI DI
PRODUZIONE
Dettano regole che
vanno a comporre il
diritto oggettivo
FONTI DI
PRODUZIONE in
senso stretto;
FONTI SULLA
PRODUZIONE, fonti
che regolano altre fonti
(es. Costituzione)
In base alla Natura delle fonti di produzione:
• FONTI ATTO:
- VOLONTARIETA’:
sono fonti rivolte
intenzionalmente alla
creazione di un risultato
normativo
• FONTI FATTO
- Non includono la
volontarietà
Es. La Consuetudine:
deriva dalla ripetizione
costante e uniforme nel
tempo di un
comportamento, cui si
associa il convincimento
della sua doverosità
giuridica.
IL SISTEMA DELLE FONTI
• IL PRINCIPIO GERARCHICO
Il sistema delle fonti è proprio degli ordinamenti
giuridici di tipo legislativo, in quanto la legge è
riconosciuta la fonte principale delle regole di
formazione e di trasformazione
dell’ordinamento. Da qui deriva la supremazia
della legge sulle altre fonti e si delinea un
sistema gerarchico delle fonti. Il criterio
gerarchico ordina le fonti secondo la loro “forza”,
definibile complessivamente come l’efficacia che
è propria di ciascun tipo di fonte.
Sistema gerarchico delle fonti
• Livello costituzionale
• Livello primario
• Livello secondario
Il cd. Livello costituzionale
• La Costituzione
Espressione della volontà del popolo,
Atto scritto
Carattere rigidità
Fonte primaria dell’ordinamento (in quanto
contiene principi, norme e istituti costituzionali)
• Principi supremi della Costituzione
immodificabili (Sent. n. 1146/1988 Corte cost.)
• Leggi di revisione costituzionale (ex. Art 138
Cost.): modificano il testo della Costituzione
• Le “altre” leggi costituzionali: integrano o
derogano la Costituzione o assolvono alle
riserve costituzionali (es.: artt. 71-116, I c.-132137).
Il cd. Livello primario
• Le leggi ordinarie (artt. 70-74 Cost.)
• Atti con forza di legge:
– Decreto legislativo (art. 76 Cost.)
– Decreto legge (art. 77 Cost.)
• Referendum abrogativo (art. 75 Cost.)
• Regolamenti parlamentari (ex art. 64
Cost.)
• Statuti delle regioni ordinarie (art. 123
Cost.) e Leggi regionali (art. 117 Cost.)
Il cd. Livello secondario
• Regolamenti dell’esecutivo
• Le fonti locali di livello secondario:
– Regolamenti regionali
– Statuti di Province e Comuni
– Regolamenti di Province eComuni
CRITERI per la risoluzione delle
ANTINOMIE NORMATIVE
• CRITERIO GERARCHICO (lex sperior
derogat inferiori)
– Effetto: ANNULAMENTO (ex tunc)
• CRITERIO CRONOLOGICO (lex posterior
derogat priori)
– Effetto ABROGAZIONE (ex nunc)
• CRITERIO DI SPECIALITA’ (lex specialis
derogat generali)
• CRITERIO DI COMPETENZA
RISERVA di LEGGE
Istituto che attribuisce alla sola legge ordinaria la
disciplina di una determinata materia
• La ratio dell’istituto della riserva di legge, come obbligo
per il legislatore di normare su date materie, è legata
alla natura parlamento-legislatore: potere elettivo,
rappresentativo del popolo, istanza espressiva della
democrazia.
• Tipologie di riserva di legge:
– ASSOLUTA (es. art. 13 Cost.)
– RELATIVA
– RINFORZATA (es. art. 16 Cost.)
PRINCIPIO DI LEGALITA’
Tipico dello Stato di diritto, compiutamente definito
in ordinamenti di tipo legislativo, e si pone come
limite al potere esecutivo.
Esso si concretizza nella necessità che ogni atto
dell’esecutivo concreto sia fondato su una previa
norma.
Principio di legalità in senso sostanziale e in senso
formale