NOZIONI INTRODUTTIVE

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NOZIONI FONDAMENTALI
DIRITTO, NORMA E ORDINAMENTO GIURIDICO.
Che cos’è il diritto?
Un sistema di organizzazione del corpo sociale.
Ripartizione fondamentale basata sulla natura degli interessi coinvolti:
DIRITTO PRIVATO: insieme di regole di comportamento, di
norme giuridiche volte a regolare i rapporti tra soggetti privati,
portatori di interessi particolari, individuali, in linea di massima
disponibili. Si riferiscono ed applicano anche ai rapporti ai quali
partecipano soggetti pubblici quando agiscono come privati, ossia in
posizione paritaria rispetto al privato.
Funzione:
disciplinare
i
rapporti
patrimoniali
ed
extrapatrimoniali, economici e sociali, che nella vita di tutti i
giorni si instaurano tra i privati e gli eventuali conflitti che
possono insorgere tra i medesimi.
Posizione di uguaglianza reciproca tra i soggetti.
Divieto di autotutela.
Diritto pubblico: si occupa di interessi di carattere generale che
riguardano la collettività, di regola non disponibili da parte del
singolo cittadino. Esercizio di poteri da parte della pubblica
amministrazione che agisce in posizione di supremazia.
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NORMA GIURIDICA: è l’unità elementare dell’ordinamento
giuridico.
A)
Teoria imperativistica = norma come comando che
prescrive:
1) quale comportamento può o deve o non deve essere tenuto
in ogni situazione concreta che corrisponde alla situazione
tipo prevista dalla regola (norma precetto - primaria);
2) quali conseguenze discendono dalla violazione della
prescrizione (norma sanzione - secondaria).
B)
Teoria del giudizio ipotetico = norma come criterio di
valutazione di un fatto o comportamento della vita reale
(qualificazione giuridica). La struttura risponde allo schema
logico del giudizio ipotetico: se si verifica il fatto X
(fattispecie) si produce la conseguenza Y (l’effetto giuridico).
Es.: art. 2043 c.c.
Sanzione: conseguenza negativa della violazione della
prescrizione contenuta nella norma che si dice perfetta. Es.:
nullità art. 1350 c.c.
Norma imperfetta: totalmente priva di sanzione (es: art. 315
c.c. obbligo dei figli di rispettare i genitori).
Norma relativamente imperfetta: è munita di una sanzione
amministrativa pecuniaria o disciplinare, ma non impedisce
l’effetto di diritto privato dell’atto compiuto in violazione
della stessa (artt. 89-140 c.c.).
Non tutte le norme di diritto privato sono formulate in termini
di comando e sanzione (es. art. 2 c.c.).
CARATTERI:
1) astrattezza: la prescrizione è destinata a valere in una serie
indefinita di casi, di situazioni-tipo (fattispecie astratta);
2) generalità: la prescrizione si rivolge indistintamente a tutti i
consociati;
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3) coercibilità: gli effetti giuridici ricollegati dalla norma ad un
determinato fatto della vita reale possono essere realizzati
anche in via coattiva, secondo determinate procedure.
FATTISPECIE: indica il fatto o l’insieme di fatti al verificarsi
dei quali la norma collega determinate conseguenze giuridiche,
ovvero gli effetti giuridici.
Fattispecie semplice: es. art. 1 c.c. Fatto = nascita – Effetto =
acquisto della capacità giuridica;
Fattispecie complessa: necessaria compresenza di tutti gli elementi
per l’applicabilità della norma, es. artt. 927 – 929 c.c.
Fattispecie a formazione progressiva: non si realizza in un solo
istante, ma durante il decorso di un certo periodo di tempo.
Sussunzione: è l’operazione attraverso la quale si riconduce il
fatto concreto, che si è verificato nella realtà, alla previsione
normativa generale ed astratta. Es.: sinistro automobilistico – art.
2054 c.c.
Norme dispositive o derogabili: si applicano solo in caso di non
difforme volontà dei privati, es. 1475 c.c.
Norme imperative o inderogabili: limitano o regolano l’autonomia
privata, es. 1350 c.c.
ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme unitario ed ordinato di
regole di diritto prodotte in conformità ad un apparato di fonti di
produzione legittimato dal fatto costitutivo che ha dato vita
all’organizzazione del gruppo sociale al quale le regole sono
rivolte.
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La regola di diritto si forma in uno dei modi di produzione delle
norme giuridiche previsti dallo stesso ordinamento che individua e
disciplina le FONTI DEL DIRITTO: qualunque fatto o atto
idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato.
FONTI (norme) DI PRODUZIONE regolano la produzione
delle norme giuridiche.
FONTI DI COGNIZIONE sono il frutto della produzione,
consentono la conoscenza della norma.
Relazione gerarchica tra le norme che posseggono una forza normativa
diversa a seconda della tipologia di fonte del diritto alla quale
appartengono.
Art. 1 delle Preleggi al codice civile del 1942.
1) leggi;
2) regolamenti;
3) norme corporative;
4) usi.
1948: entrata in vigore della Costituzione.
LEGGI:
A)
Leggi in senso formale: atti legislativi del Parlamento
prodotti secondo le regole dettate dagli artt. 70 ss. della
Costituzione;
B) Atti del Governo con forza di legge:
1) decreto legislativo – art. 76 cost. (emanato sulla base di
una legge delega del Parlamento);
2) decreto legge – art. 77 cost. (emanato in casi straordinari
di necessità ed urgenza; deve essere convertito in legge
dal Parlamento entro 60 gg.).
C)Leggi regionali: nelle materie di competenza delle regioni –
art. 117 Cost.
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REGOLAMENTI: fonte gerarchicamente subordinata alla legge,
atti normativi del governo o di altre autorità, per es. enti
territoriali.
Regolamenti esecutivi: disciplinano l’esecuzione delle leggi statali
e regionali dettando norme applicative che specificano e
completano la legge.
NORME CORPORATIVE: trovavano fonte nei contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dell’ordinamento corporativo
fascista.
1943-1944: soppressione dell’ordinamento corporativo e delle
organizzazioni sindacali fasciste.
USI NORMATIVI O CONSUETUDINI: fonti non scritte
sussidiarie, che consistono nella ripetizione costante ed uniforme
di un dato comportamento osservato nel pieno convincimento che
si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso.
a) consuetudine secundum legem: opera in quanto richiamata
dalle fonti gerarchicamente superiori;
b) consuetudine praeter legem: opera in materie non regolate da
altra fonte.
FONTI COMUNITARIE operano nelle materie previste dal
Trattato istitutivo della comunità economica europea:
A)
Regolamenti: hanno immediata efficacia nel diritto
interno degli stati membri e prevalgono sulle norme
(leggi ordinarie) statali difformi;
B)
Direttive: hanno una funzione di armonizzazione
delle normative statali e devono di regola essere recepite
dagli Stati.
Principio del primato del diritto comunitario rispetto alla
normativa nazionale con il limite del rispetto dei principi supremi
della Costituzione.
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ELENCO ATTUALE FONTI DEL DIRITTO.
1) Costituzione e Leggi costituzionali;
2) Norme comunitarie: trattati istitutivi, regolamenti e direttive
(CEE oggi UE);
3) Leggi statali ordinarie (art. 2 Preleggi) - Leggi regionali
(competenza materie art. 117 Cost.)
4) Regolamenti (artt. 3 e 4 Preleggi);
5) Norme corporative (se ancora in vigore);
6) Usi o consuetudini (artt. 8 – 9 Preleggi).
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. Art. 10 Preleggi.
Momento a partire dal quale la legge diviene obbligatoria ed
applicabile.
Occorre:
1) pubblicazione del testo normativo in G.U.;
2) vacatio legis.
Funzione: garantire la conoscibilità delle norme.
Presunzione di conoscenza. Ignorantia legis non excusat.
ART. 11 Preleggi: PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’.
Di regola nel diritto civile (sempre nel diritto penale) le norme
giuridiche si applicano a fatti successivi alla loro entrata in vigore.
CESSAZIONE
DI
EFFICACIA
ABROGAZIONE. Art. 15 Preleggi.
A) Espressa;
B)Tacita.
DELLA
LEGGE:
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RAPPORTI E CONFLITTI TRA FONTI:
1) CRITERIO GERARCHICO: opera tra fonti di grado
diverso; la norma di grado superiore prevale su quella
prodotta da una fonte di grado inferiore, anche se
quest’ultima è successiva nel tempo. La fonte sottordinata
non può mai derogare (dettare una regola contraria) a quella
sovraordinata, né può modificarla. Es.: rapporto Legge
ordinaria – Costituzione. Illegittimità costituzionale. Giudice
delle leggi: Corte Costituzionale.
2) CRITERIO CRONOLOGICO: opera tra fonti omogenee, di
pari grado; la norma più recente, successiva nel tempo,
prevale sulla precedente.
3) CRITERIO DI SPECIALITA’: la legge speciale, volta a
regolare alcuni casi rientranti altresì nell’ambito di previsione
di una legge generale, prevale su quest’ultima.
INTERPRETAZIONE.
Operazione tramite la quale si attribuisce significato alla
disposizione normativa, all’enunciato linguistico precettivo.
Attività svolta da:
Giudice, interpretazione giudiziale: finalizzata alla soluzione delle
controversie.
Dottrina: interpretazione dottrinale, degli studiosi del diritto.
Legislatore: interpretazione autentica = legge con la quale il
legislatore chiarisce il significato di una legge precedente
formulata in modo ambiguo ed impreciso che ha determinato
difficoltà e contrasti interpretativi.
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Art. 12 Preleggi. Criteri normativi per l’interpretazione.
A) Letterale: stabilire il significato delle parole.
B) Funzionale o teleologico: individuazione dello scopo, della
ratio della norma (intenzione del legislatore).
Interpretazione estensiva: allarga il campo di applicazione della
norma rispetto al suo significato letterale.
Interpretazione restrittiva: restringe il campo di applicazione della
norma rispetto al suo significato letterale.
Interpretazione sistematica: consente di attribuire a una
disposizione normativa il significato che essa può avere in quanto
posta in relazione con le altre norme del sistema, sul presupposto
della coerenza del legislatore nell’uso del linguaggio e nel
perseguimento dei fini.
Interpretazione adeguatrice o evolutiva: consente di adeguare le
norme dettate in un dato momento storico alle nuove esigenze
maturate nel corso del tempo ed ignorate al tempo
dell’emanazione.
Art. 12 Preleggi. ANALOGIA
Lacuna sistema normativo = vuoto di disciplina.
Analogia Legis: si applicano disposizioni che regolano casi simili
(identità di ratio).
Analogia Iuris: si applicano i principi generali dell’ordinamento
giuridico.
Limiti art. 14 Preleggi: norme penali e norme eccezionali.
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. LEGGE N.
218/1995.
Designa l’insieme di norme giuridiche con le quali uno stato
regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità
rispetto ad esso.
Es.: matrimonio celebrato in Italia tra cittadini tedeschi.
Criteri di collegamento:
a) Legge nazionale;
b) Legge del luogo;
c) Legge scelta dalle parti.
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