1 NOZIONI FONDAMENTALI DIRITTO, NORMA E ORDINAMENTO GIURIDICO. Che cos’è il diritto? Un sistema di organizzazione del corpo sociale. Ripartizione fondamentale basata sulla natura degli interessi coinvolti: DIRITTO PRIVATO: insieme di regole di comportamento, di norme giuridiche volte a regolare i rapporti tra soggetti privati, portatori di interessi particolari, individuali, in linea di massima disponibili. Si riferiscono ed applicano anche ai rapporti ai quali partecipano soggetti pubblici quando agiscono come privati, ossia in posizione paritaria rispetto al privato. Funzione: disciplinare i rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali, economici e sociali, che nella vita di tutti i giorni si instaurano tra i privati e gli eventuali conflitti che possono insorgere tra i medesimi. Posizione di uguaglianza reciproca tra i soggetti. Divieto di autotutela. Diritto pubblico: si occupa di interessi di carattere generale che riguardano la collettività, di regola non disponibili da parte del singolo cittadino. Esercizio di poteri da parte della pubblica amministrazione che agisce in posizione di supremazia. 2 NORMA GIURIDICA: è l’unità elementare dell’ordinamento giuridico. A) Teoria imperativistica = norma come comando che prescrive: 1) quale comportamento può o deve o non deve essere tenuto in ogni situazione concreta che corrisponde alla situazione tipo prevista dalla regola (norma precetto - primaria); 2) quali conseguenze discendono dalla violazione della prescrizione (norma sanzione - secondaria). B) Teoria del giudizio ipotetico = norma come criterio di valutazione di un fatto o comportamento della vita reale (qualificazione giuridica). La struttura risponde allo schema logico del giudizio ipotetico: se si verifica il fatto X (fattispecie) si produce la conseguenza Y (l’effetto giuridico). Es.: art. 2043 c.c. Sanzione: conseguenza negativa della violazione della prescrizione contenuta nella norma che si dice perfetta. Es.: nullità art. 1350 c.c. Norma imperfetta: totalmente priva di sanzione (es: art. 315 c.c. obbligo dei figli di rispettare i genitori). Norma relativamente imperfetta: è munita di una sanzione amministrativa pecuniaria o disciplinare, ma non impedisce l’effetto di diritto privato dell’atto compiuto in violazione della stessa (artt. 89-140 c.c.). Non tutte le norme di diritto privato sono formulate in termini di comando e sanzione (es. art. 2 c.c.). CARATTERI: 1) astrattezza: la prescrizione è destinata a valere in una serie indefinita di casi, di situazioni-tipo (fattispecie astratta); 2) generalità: la prescrizione si rivolge indistintamente a tutti i consociati; 3 3) coercibilità: gli effetti giuridici ricollegati dalla norma ad un determinato fatto della vita reale possono essere realizzati anche in via coattiva, secondo determinate procedure. FATTISPECIE: indica il fatto o l’insieme di fatti al verificarsi dei quali la norma collega determinate conseguenze giuridiche, ovvero gli effetti giuridici. Fattispecie semplice: es. art. 1 c.c. Fatto = nascita – Effetto = acquisto della capacità giuridica; Fattispecie complessa: necessaria compresenza di tutti gli elementi per l’applicabilità della norma, es. artt. 927 – 929 c.c. Fattispecie a formazione progressiva: non si realizza in un solo istante, ma durante il decorso di un certo periodo di tempo. Sussunzione: è l’operazione attraverso la quale si riconduce il fatto concreto, che si è verificato nella realtà, alla previsione normativa generale ed astratta. Es.: sinistro automobilistico – art. 2054 c.c. Norme dispositive o derogabili: si applicano solo in caso di non difforme volontà dei privati, es. 1475 c.c. Norme imperative o inderogabili: limitano o regolano l’autonomia privata, es. 1350 c.c. ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme unitario ed ordinato di regole di diritto prodotte in conformità ad un apparato di fonti di produzione legittimato dal fatto costitutivo che ha dato vita all’organizzazione del gruppo sociale al quale le regole sono rivolte. 4 La regola di diritto si forma in uno dei modi di produzione delle norme giuridiche previsti dallo stesso ordinamento che individua e disciplina le FONTI DEL DIRITTO: qualunque fatto o atto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato. FONTI (norme) DI PRODUZIONE regolano la produzione delle norme giuridiche. FONTI DI COGNIZIONE sono il frutto della produzione, consentono la conoscenza della norma. Relazione gerarchica tra le norme che posseggono una forza normativa diversa a seconda della tipologia di fonte del diritto alla quale appartengono. Art. 1 delle Preleggi al codice civile del 1942. 1) leggi; 2) regolamenti; 3) norme corporative; 4) usi. 1948: entrata in vigore della Costituzione. LEGGI: A) Leggi in senso formale: atti legislativi del Parlamento prodotti secondo le regole dettate dagli artt. 70 ss. della Costituzione; B) Atti del Governo con forza di legge: 1) decreto legislativo – art. 76 cost. (emanato sulla base di una legge delega del Parlamento); 2) decreto legge – art. 77 cost. (emanato in casi straordinari di necessità ed urgenza; deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 gg.). C)Leggi regionali: nelle materie di competenza delle regioni – art. 117 Cost. 5 REGOLAMENTI: fonte gerarchicamente subordinata alla legge, atti normativi del governo o di altre autorità, per es. enti territoriali. Regolamenti esecutivi: disciplinano l’esecuzione delle leggi statali e regionali dettando norme applicative che specificano e completano la legge. NORME CORPORATIVE: trovavano fonte nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dell’ordinamento corporativo fascista. 1943-1944: soppressione dell’ordinamento corporativo e delle organizzazioni sindacali fasciste. USI NORMATIVI O CONSUETUDINI: fonti non scritte sussidiarie, che consistono nella ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento osservato nel pieno convincimento che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso. a) consuetudine secundum legem: opera in quanto richiamata dalle fonti gerarchicamente superiori; b) consuetudine praeter legem: opera in materie non regolate da altra fonte. FONTI COMUNITARIE operano nelle materie previste dal Trattato istitutivo della comunità economica europea: A) Regolamenti: hanno immediata efficacia nel diritto interno degli stati membri e prevalgono sulle norme (leggi ordinarie) statali difformi; B) Direttive: hanno una funzione di armonizzazione delle normative statali e devono di regola essere recepite dagli Stati. Principio del primato del diritto comunitario rispetto alla normativa nazionale con il limite del rispetto dei principi supremi della Costituzione. 6 ELENCO ATTUALE FONTI DEL DIRITTO. 1) Costituzione e Leggi costituzionali; 2) Norme comunitarie: trattati istitutivi, regolamenti e direttive (CEE oggi UE); 3) Leggi statali ordinarie (art. 2 Preleggi) - Leggi regionali (competenza materie art. 117 Cost.) 4) Regolamenti (artt. 3 e 4 Preleggi); 5) Norme corporative (se ancora in vigore); 6) Usi o consuetudini (artt. 8 – 9 Preleggi). ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. Art. 10 Preleggi. Momento a partire dal quale la legge diviene obbligatoria ed applicabile. Occorre: 1) pubblicazione del testo normativo in G.U.; 2) vacatio legis. Funzione: garantire la conoscibilità delle norme. Presunzione di conoscenza. Ignorantia legis non excusat. ART. 11 Preleggi: PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’. Di regola nel diritto civile (sempre nel diritto penale) le norme giuridiche si applicano a fatti successivi alla loro entrata in vigore. CESSAZIONE DI EFFICACIA ABROGAZIONE. Art. 15 Preleggi. A) Espressa; B)Tacita. DELLA LEGGE: 7 RAPPORTI E CONFLITTI TRA FONTI: 1) CRITERIO GERARCHICO: opera tra fonti di grado diverso; la norma di grado superiore prevale su quella prodotta da una fonte di grado inferiore, anche se quest’ultima è successiva nel tempo. La fonte sottordinata non può mai derogare (dettare una regola contraria) a quella sovraordinata, né può modificarla. Es.: rapporto Legge ordinaria – Costituzione. Illegittimità costituzionale. Giudice delle leggi: Corte Costituzionale. 2) CRITERIO CRONOLOGICO: opera tra fonti omogenee, di pari grado; la norma più recente, successiva nel tempo, prevale sulla precedente. 3) CRITERIO DI SPECIALITA’: la legge speciale, volta a regolare alcuni casi rientranti altresì nell’ambito di previsione di una legge generale, prevale su quest’ultima. INTERPRETAZIONE. Operazione tramite la quale si attribuisce significato alla disposizione normativa, all’enunciato linguistico precettivo. Attività svolta da: Giudice, interpretazione giudiziale: finalizzata alla soluzione delle controversie. Dottrina: interpretazione dottrinale, degli studiosi del diritto. Legislatore: interpretazione autentica = legge con la quale il legislatore chiarisce il significato di una legge precedente formulata in modo ambiguo ed impreciso che ha determinato difficoltà e contrasti interpretativi. 8 Art. 12 Preleggi. Criteri normativi per l’interpretazione. A) Letterale: stabilire il significato delle parole. B) Funzionale o teleologico: individuazione dello scopo, della ratio della norma (intenzione del legislatore). Interpretazione estensiva: allarga il campo di applicazione della norma rispetto al suo significato letterale. Interpretazione restrittiva: restringe il campo di applicazione della norma rispetto al suo significato letterale. Interpretazione sistematica: consente di attribuire a una disposizione normativa il significato che essa può avere in quanto posta in relazione con le altre norme del sistema, sul presupposto della coerenza del legislatore nell’uso del linguaggio e nel perseguimento dei fini. Interpretazione adeguatrice o evolutiva: consente di adeguare le norme dettate in un dato momento storico alle nuove esigenze maturate nel corso del tempo ed ignorate al tempo dell’emanazione. Art. 12 Preleggi. ANALOGIA Lacuna sistema normativo = vuoto di disciplina. Analogia Legis: si applicano disposizioni che regolano casi simili (identità di ratio). Analogia Iuris: si applicano i principi generali dell’ordinamento giuridico. Limiti art. 14 Preleggi: norme penali e norme eccezionali. 9 DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. LEGGE N. 218/1995. Designa l’insieme di norme giuridiche con le quali uno stato regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso. Es.: matrimonio celebrato in Italia tra cittadini tedeschi. Criteri di collegamento: a) Legge nazionale; b) Legge del luogo; c) Legge scelta dalle parti.