DIRITTO PRIVATO Prof. Raffaele Tuccillo Anno accademico 2015/2016 I semestre RAPPRESENTANZA SIMULAZIONE Diretta: un soggetto ha il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto del rappresentato, con effetti diretti nel patrimonio di quest’ultimo. Indiretta: un soggetto agisce in nome proprio, ma per conto del rappresentato. In tal caso, gli effetti degli atti posti in essere si produrranno nella sfera giuridica del rappresentante, il quale dovrà stipulare successivamente con il rappresentato un negozio giuridico di trasferimento. Artt. 1703 e ss. c.c. Contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti per conto di un’altra (mandante) Contratto consensuale ad effetti obbligatori MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA: il mandatario agisce in nome proprio per conto del mandante MANDATO CON RAPPRESENTANZA: il mandatario compie gli atti in nome per conto del mandante Rappresentanza Mandato Dal mandato consegue un obbligo contrattuale di compiere atti giuridici per conto del mandante, mentre dalla rappresentanza un potere di compiere atti in sostituzione. Negozio unilaterale, con cui il rappresentato conferisce al rappresentante i relativi poteri. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). 8 Assenza del potere di rappresentanza Art. 1398. Art. 1399. Art. 1394. Art. 1395. Il rappresentante può agire solo nei limiti della procura e nell’interesse del rappresentato Art. 1398. Rappresentanza senza potere. «Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.» Art. 1399. Ratifica. «Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato , con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.» Art. 1394 Conflitto d'interessi «Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo». “È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”. SIMULAZIONE Situazione di divergenza tra dichiarazione contrattuale e reale volontà Elementi Divergenza voluta Accordo simulatorio Intenzione di ingannare i terzi Tipi SIMULAZIONE ASSOLUTA LE PARTI STIPULANO UN CONTRATTO, MA, IN REALTÀ, NON VOGLIONO ALCUN NEGOZIO. SIMULAZIONE RELATIVA LE PARTI STIPULANO UN CONTRATTO, MA, IN REALTÀ, VOGLIONO GLI EFFETTI DI UN DIVERSO TIPO Simulazione assoluta Contratto simulato Accordo dissimulato Non produce effetto tra le parti Non produce effetti tra le parti Indica che le parti non intendono modificare i loro rapporti Simulazione relativa Contratto simulato Contratto dissimulato Non produce effetti tra le parti Contiene la reale volontà delle parti Può riguardare la NATURA del contratto (si fa apparire vendita ciò che è donazione) o un ELEMENTO del contratto (si fa apparire condizionato un contratto puro). Interposizione fittizia di persona Si fa figurare come parte contrattuale un soggetto diverso da quello nella cui sfera giuridica si verificheranno gli effetti del negozio. Un apposito accordo tra tutte le parti contrattuali prevede il reale destinatario degli effetti del contratto. Es.: stipulo una donazione a favore di un soggetto, ma in realtà voglio beneficiarne un altro. Effetti tra le parti e nei confronti dei terzi Effetti tra le parti Rispetto ai terzi pregiudicati Rispetto ai Terzi subacquirenti Rispetto ai creditori del simulato alienante Rispetto ai creditori del simulato acquirente RISPETTO AI TERZI TRA LE PARTI PREGIUDICATI Produce effetto tra le Produce effetto tra le parti parti solo solo ciò che queste hanno ciò che queste hanno realmente voluto realmente voluto Ha effetto l’accordo Sono interessati a far riconoscere la dissimulato simulazione e a farne dichiarare (controdichiarazione) la nullità Effetti tra le parti Rispetto ai terzi pregiudicati Rispetto ai Terzi subacquirent i Rispetto ai creditori del simulato alienante Rispetto ai creditori del simulato acquirente RISPETTO AI TERZI RISPETTO AI SUBACQUIRENTI CREDITORI DEL Quando abbiano SIMULATO subacquistato in buona ALIENANTE fede, la simulazione non Possono far valere la può esser fatta valere simulazione che dalle parti simulanti nei pregiudichi i loro diritti. loro confronti. Effetti tra le parti Rispetto ai terzi pregiudicati Rispetto ai Terzi subacquirent i Rispetto ai creditori del simulato alienante Rispetto ai creditori del simulato acquirente RISPETTO AI CREDITORI DEL SIMULATO ACQUIRENTE La simulazione non è loro opponibile quando sono garantiti da pegno o ipoteca. Effetti tra le parti Rispetto ai terzi pregiudicati Rispetto ai Terzi subacquirent i Rispetto ai creditori del simulato alienante Rispetto ai creditori del simulato acquirente In virtù dell’autonomia privata, le parti utilizzano uno SCHEMA TIPICO per perseguire un INTERESSE DIVERSO e spesso ULTERIORE RISPETTO A QUELLO TIPICO DEL TIPO NEGOZIALE IMPIEGATO. LA FINALITÀ DIVERSA CHE SI VUOLE REALIZZARE corrisponde alla CAUSA DI UN DIVERSO NEGOZIO oppure ad uno SCOPO NON REALIZZABILE ATTRAVERSO ALCUNO SCHEMA NEGOZIALE TIPIZZATO. NEGOZIO SIMULATO La volontà dichiarata o non esiste (simulazione assoluta) o è diversa da quella effettiva. NEGOZIO INDIRETTO Il negozio è realmente voluto dalle parti per raggiungere indirettamente lo scopo ulteriore che si erano prefissate. Un soggetto detto FIDUCIANTE, TRASFERISCE ad un altro soggetto, detto FIDUCIARIO, dei BENI con l’ACCORDO (pactum fiduciae) che quest’ultimo ne farà un USO DETERMINATO per perseguire uno SCOPO LECITO, pena la NULLITÀ DEL CONTRATTO. Es.: Trasferimento di un pacchetto azionario in favore del fiduciario, con l'accordo che quest’ultimo dovrà votare all'assemblea dei soci secondo le istruzioni del fiduciante. L’EFFETTO È REALMENTE VOLUTO, MA È STRUMENTALE RISPETTO AL RAGGIUNGIMENTO DI SCOPI SPECIFICI. IL MECCANISMO È UTILIZZATO ANCHE DALLE SIM AUTORIZZATE DAL D. LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415, A SVOLGERE SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER CUI IL FIDUCIANTE CONFERISCE LORO UN PATRIMONIO CON L’INTESA CHE VENGA GESTITO SULLA BASE DI UNA SPECIFICA ESPERIENZA PROFESSIONALE. Tale figura ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento ad opera della L. 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992), di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, che detta disposizioni relative alla legge applicabile nei casi in cui I BENI OGGETTO DEL TRUST, VALIDAMENTE STIPULATO IN PAESI OVE ESSO È PREVISTO E DISCIPLINATO, SIANO SITUATI IN ITALIA. Esistono almeno tre modelli di trust, con diverse peculiarità ed effetti (quello inglese, quello internazionale e quello civilistico), caratterizzati solitamente dalla presenza di tre soggetti : 1) il COSTITUENTE o settlor; 2) il FIDUCIARIO o trustee ; 3) e il BENEFICIARIO. Il DISPONENTE trasferisce, con atto inter vivos o mortis causa, i (o parte dei) propri beni al trustee, perdendo così ogni facoltà su di essi. I beni oggetto del trust pur essendo intestati a nome del trustee (o a nome di un’altra persona per conto del trustee), sono separati dagli altri beni che compongono il patrimonio del trustee, con la conseguenza che essi sono opponibili ai terzi (creditori personali ed eredi del trustee). L’esercizio dei diritti attribuiti al trustee (cui spetta il potere-dovere di amministrazione, di rendicontazione, di gestione e di disposizione dei beni secondo i termini del trust) è funzionalizzato 1) all’interesse del beneficiario (al quale i beni saranno ritrasferiti); 2) o allo scopo del trust . L’art. 2645 ter c.c. intitolato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di fini meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” è stato introdotto dall’art. 39-novies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 e così recita: “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”. Questa norma prevede che con tali atti è possibile costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale, che, pur restando nella titolarità del "conferente", assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale "separata” rispetto alla restante parte del suo patrimonio, in ragione del vincolo di destinazione reso, peraltro, opponibile nei confronti dei terzi con l'esecuzione della formalità di trascrizione. L’ART. 2645 ter COD. CIV. : - nel riferirsi ad atti che prevedono la perseguibilità non soltanto di uno scopo lecito relativo a persone giuridiche o disabili, ma a qualunque scopo meritevole di tutela riferibile a qualunque persona, fisica o giuridica, presenta un CARATTERE GENERALE destinato ad incidere sui meccanismi che consentono la limitazione della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740, secondo comma, cod. civ; - è, pertanto, una norma contenitore dell’autonomia privata, che offre uno strumento ulteriore per realizzare tutte quelle finalità perseguibili con il trust, ma pone anche nuovi problemi, tra cui quelli di integrazione con istituti analoghi (cui l’atto di destinazione va ad aggiungersi) e di coordinamento con la disciplina generale della famiglia e delle successioni.