Interpretazione del contratto simulato Cass. civ. Sez. V Ordinanza, 10/12/2010, n. 25017 L'Amministrazione finanziaria ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione. E' devoluto al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllo sulla legittimità dell'atto impositivo così fondato attraverso l' interpretazione del negozio ritenuto simulato. Cass. civ. Sez. V Sent., 24-01-2007, n. 1549 (rv. 595989) R. S.R.L. c. MINISTERO DELLE FINANZE In tema di accertamento della imposta sul valore aggiunto, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione relativa (inerente al prezzo di vendita di un bene) in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione , spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare "incidenter tantum", attraverso l' interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (la pretesa dell'ufficio era, nella specie, basata sulla ritenuta sottofatturazione di un immobile acquistato dalla società di capitali contribuente da altra società di capitali, composta, come la prima, su base strettamente familiare e dai medesimi soci, i quali, come soci della acquirente, nella stessa data della compravendita dell'immobile, avevano rinunciato al credito risultante nel bilancio della società venditrice, rinuncia ritenuta in appello aumento del prezzo contrattuale). (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 15 Dicembre 2000) App. Napoli Sez. III, 20/03/2006 M.R. c. R.G. È da ritenersi valido il contratto dissimulato allorché la parte provveda, anche tardivamente, e successivamente all'adempimento fiscale del contratto simulato, alla sua registrazione. La registrazione, infatti, non assurge a criterio risolutore del conflitto tra le parti in quanto, argomentando in tal modo, si finirebbe soltanto per premiare la parte più pronta nell'assolvere all'adempimento fiscale, tralasciando del tutto l'effettiva volontà delle parti contraenti. Cass. civ. Sez. V, 10/06/2005, n. 12353 Rps Prodotti Siderurgici Srl in liquid c. Agenzia Entrate L'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dell'eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione alla percezione del giusto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare incidenter tantum, attraverso l' interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Commissione regionale, la quale aveva ritenuto legittimo l'accertamento fondato sulla dedotta simulazione di operazioni inesistenti, con conseguente indetraibilità dell'Iva versata per tali operazioni). Cass. civ. Sez. V, 18/12/2002, n. 18048 Banca Roma Spa c. Ministero delle finanze L'Ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare incidenter tantum, attraverso l' interpretazione del negozio ritenuto simulato , l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria. Poiché lo schema socialmente tipico del lease back presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto d'impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie di credito e finanziamento (che - in quanto realizzerebbe una alienazione a scopo di garanzia - si risolverebbe in un negozio atipico, nullo per illiceità della causa), l'iva addebitata dalla società concedente all'alienante-utilizzatore può essere legittimamente portata in detrazione. Cass. civ. Sez. V, 05-08-2002, n. 11676 (rv. 556623) Az. agr. Centro sud c. Min. fin. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare "incidenter tantum", attraverso l' interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione regionale che aveva ritenuto legittimo l'accertamento fondato sulla dedotta simulazione di contratti di affitto dissimulanti contratti di compravendita di prodotti agricoli).