negozio simulato - Camera Civile Monza

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Interpretazione del contratto simulato
Cass. civ. Sez. V Ordinanza, 10/12/2010, n. 25017
L'Amministrazione finanziaria ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione di
un contratto in grado di pregiudicare il diritto alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di
un preventivo giudizio di simulazione. E' devoluto al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere
di controllo sulla legittimità dell'atto impositivo così fondato attraverso l' interpretazione del negozio
ritenuto simulato.
Cass. civ. Sez. V Sent., 24-01-2007, n. 1549 (rv. 595989)
R. S.R.L. c. MINISTERO DELLE FINANZE
In tema di accertamento della imposta sul valore aggiunto, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la
sussistenza della eventuale simulazione relativa (inerente al prezzo di vendita di un bene) in grado di
pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un
preventivo giudizio di simulazione , spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il
potere di controllare "incidenter tantum", attraverso l' interpretazione del negozio ritenuto simulato,
l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (la pretesa
dell'ufficio era, nella specie, basata sulla ritenuta sottofatturazione di un immobile acquistato dalla società
di capitali contribuente da altra società di capitali, composta, come la prima, su base strettamente
familiare e dai medesimi soci, i quali, come soci della acquirente, nella stessa data della compravendita
dell'immobile, avevano rinunciato al credito risultante nel bilancio della società venditrice, rinuncia
ritenuta in appello aumento del prezzo contrattuale). (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 15 Dicembre
2000)
App. Napoli Sez. III, 20/03/2006
M.R. c. R.G.
È da ritenersi valido il contratto dissimulato allorché la parte provveda, anche tardivamente, e
successivamente all'adempimento fiscale del contratto
simulato, alla sua registrazione. La
registrazione, infatti, non assurge a criterio risolutore del conflitto tra le parti in quanto, argomentando in
tal modo, si finirebbe soltanto per premiare la parte più pronta nell'assolvere all'adempimento fiscale,
tralasciando del tutto l'effettiva volontà delle parti contraenti.
Cass. civ. Sez. V, 10/06/2005, n. 12353
Rps Prodotti Siderurgici Srl in liquid c. Agenzia Entrate
L'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dell'eventuale simulazione di un contratto in
grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione alla percezione del giusto tributo, senza la necessità
di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il
potere di controllare incidenter tantum, attraverso l' interpretazione del negozio ritenuto
simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (nella
fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Commissione regionale, la
quale aveva ritenuto legittimo l'accertamento fondato sulla dedotta simulazione di operazioni inesistenti,
con conseguente indetraibilità dell'Iva versata per tali operazioni).
Cass. civ. Sez. V, 18/12/2002, n. 18048
Banca Roma Spa c. Ministero delle finanze
L'Ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione di un contratto
in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la
necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di
contestazione, il potere di controllare incidenter tantum, attraverso l' interpretazione del negozio
ritenuto simulato , l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa
tributaria. Poiché lo schema socialmente tipico del lease back presenta autonomia strutturale e
funzionale, quale contratto d'impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non
consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie di
credito e finanziamento (che - in quanto realizzerebbe una alienazione a scopo di garanzia - si
risolverebbe in un negozio atipico, nullo per illiceità della causa), l'iva addebitata dalla società concedente
all'alienante-utilizzatore può essere legittimamente portata in detrazione.
Cass. civ. Sez. V, 05-08-2002, n. 11676 (rv. 556623)
Az. agr. Centro sud c. Min. fin.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la
sussistenza della eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto
dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di
simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare
"incidenter tantum", attraverso l' interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale
accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha
rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione regionale che aveva ritenuto legittimo
l'accertamento fondato sulla dedotta simulazione di contratti di affitto dissimulanti contratti di
compravendita di prodotti agricoli).
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