31. Simulazione (lezione schematica)
1
LA SIMULAZIONE
Nozione: contratto apparente di cui le parti non vogliono gli effetti.
Esempi: alcuni casi di simulazione.
Simulazione assoluta e simulazione relativa: contratto simulato o apparente e
contratto dissimulato.
Simulazione relativa: riferita alla causa, all’oggetto o ai soggetti del contratto.
Interposizione fittizia ed interposizione reale.
Elementi costitutivi dell’operazione simulatoria: contratto apparente e accordo
di simulazione (accordo diretto a neutralizzare l’efficacia del contratto simulato
ed eventualmente ad individuare gli effetti di cui invece le parti vogliono la
produzione).
Le dichiarazioni di volontà costitutive dell’accordo di simulazione sono definite
controdichiarazioni; il documento in cui tale accordo è contenuto viene
tradizionalmente qualificato come controscrittura.
Simulazione, riserva mentale ed errore ostativo
Effetti della simulazione tra le parti: la realtà prevale sull’apparenza.
o Simulazione assoluta: nessuna modificazione dei rapporti tra le parti.
o Simulazione relativa: si producono gli effetti propri del contratto
dissimulato, purché di tale contratto ricorrano i presupposti di sostanza
e di forma.
Presupposti di sostanza: dalle controdichiarazioni deve emergere non
solo l’intento delle parti di fare un contratto diverso da quello simulato, ma
anche gli elementi essenziali di questo contratto, che deve essere un
contratto con causa lecita e con oggetto possibile, lecito, determinato o
determinabile (es. vendita di cosa futura che sottende una donazione di
cosa futura).
Presupposti di forma: il contratto dissimulato deve presentare i requisiti di
forma richiesti per la sua validità (ad es., se un contratto di comodato
avente ad oggetto un bene immobile sottende in realtà una vendita
immobiliare, l’accordo di simulazione dovrà risultare da scrittura privata).
31. Simulazione (lezione schematica)
2
Vendita che dissimula una donazione: l’atto pubblico richiesto solo per il
contratto apparente.
Effetti della simulazione rispetto ai terzi: artt. 1415 e 1416. Conflitto fra realtà
e apparenza
1. Terzi pregiudicati dalla simulazione: creditori e aventi causa dal simulato
alienante – possono agire in giudizio per far accertare la simulazione che
pregiudica i loro diritti. (art. 1415, comma 2).
2. Aventi causa del simulato acquirente: la simulazione non può essere
opposta né dalle parti (che danno vita alla situazione di apparenza su cui il
terzo fa affidamento) né dai creditori o dagli aventi causa dal simulato
alienante (che quasi mai sono in buona fede, poiché spesso sanno che la realtà
su cui fondano il loro acquisto è contraddetta da una situazione di apparenza
suscettibile di ingannare altri terzi) a coloro i quali in buona fede acquistano
diritti dal simulato acquirente sulla base del negozio apparente. Sono fatti salvi
gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. (art. 1415, comma
1)
3. Creditori del simulato acquirente: la simulazione non può essere opposta
dalle parti ai creditori del simulato acquirente che in buona fede hanno
pignorato il bene (art. 1416, comma 1).
4. Conflitti tra creditori (art. 1416, comma 2): nel conflitto tra creditori del
simulato alienante e creditori del simulato acquirente, prevalgono i creditori del
simulato alienante, purchè:
o Il loro credito sia anteriore al perfezionamento del negozio simulato
(probabile consapevolezza del meccanismo simulatorio in capo ai
creditori che hanno acquisito il loro diritto successivamente alla
stipulazione di tale negozio).
o I creditori del simulato acquirente siano creditori chirografari (i creditori
che abbiano acquisito un diritto reale di garanzia vengono considerati
alla stregua degli aventi causa dal simulato acquirente, a cui la
simulazione è inopponibile ai sensi dell’art. 1415 comma 1).
Prova della simulazione (art. 1417 c.c.): nessun limite al ricorso alla prova
testimoniale per i terzi; le parti rimangono soggette ai limiti dell’art. 2722. I
contraenti possono fare ricorso alla prova testimoniale solamente quando
intendono far valere l’illiceità del contratto dissimulato (agevolare l’emersione
processuale dell’illiceità del contratto dissimulato).