Contratto e effetti

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Contratto e effetti
Il contratto ha forza di legge tra le
parti. Il contratto può essere sciolto
per mutuo consenso
Contratto e effetti
Il contratto produce gli effetti previsti
dalle parti. Il contratto produce anche
gli effetti disposti dalla legge, dagli usi e
dall’equità
recesso
Costituisce il diritto unilaterale di liberarsi dagli
effetti di un contratto. Il recesso è ammissibile
solo nei casi previsti dalla legge (es. contratti di
durata) o nelle ipotesi in cui le parti lo abbiano
previsto contrattualmente.
Contratto e effetti
Di regola il contratto produce effetti
solo tra le parti. Esso non pregiudica
o giova i terzi
Es. la vendita di cosa altrui non è
vincolante nei confronti del terzo
ma obbliga solo il promittente a
procurare al compratore il bene.
Contratto a favore di terzo
Ricorre tutte le volte in cui le parti abbiano deciso (non
un vantaggio economico, ma) l’attribuzione al terzo
della titolarità di un diritto nascente dal contratto. Es.
assicurazione sulla vita (impresa assicuratrice,
assicurato, beneficiario)
Contratto a favore di terzo
Il terzo acquista il diritto sin dal momento
della stipulazione a suo favore. Questo
acquisto non è tuttavia stabile fino al
momento in cui interviene la dichiarazione
del terzo di volerne profittare.
A seguito della dichiarazione del terzo
l’acquisto di quest’ultimo ha carattere
definitivo. Questa regola non si applica
in caso di assicurazione sulla vita. Qui
infatti lo stipulante può (salvo che non
vi abbia rinunciato espressamente)
sempre revocare il suo consenso nei
confronti del beneficiario
Cessione del contratto
Una parte (cedente) stipula con un terzo (cessionario)
un contratto con il quale trasferisce a quest’ultimo i
rapporti attivi o passivi derivanti dal contratto con un
ceduto. In questi casi è indispensabile il consenso del
ceduto.
Per effetto della cessione il cedente non è
responsabile nei confronti del ceduto dell’eventuale
inadempimento contrattuale del cessionario
Il ceduto può evitare ciò dichiarando
che accetta la cessione ma non intende
per effetto di questa liberare il cedente
Contratti reali
Per il perfezionamento di questi
contratti occorre il trasferimento
della cosa
Contratti consensuali
Questi contratti si perfezionano per il
semplice consenso
Contratti a effetti reali
Questi contratti determinano la
trasmissione o costituzione di un
diritto di proprietà
Contratti a effetti obbligatori
Questi contratti determinano la
nascita di un rapporto obbligatorio
Conflitto tra più acquirenti
La regola logica dovrebbe essere
prior in tempore potior in iure
Questa regola in caso di trasferimento di beni mobili viene
derogata perché il diritto preferisce il soggetto che ha
acquistato per primo il possesso in buona fede
Analogamente per i beni immobili
vengono in rilievo le regole sulla
trascrizione.
Clausola penale
E’ una clausola attraverso cui le parti
quantificano ex ante la somma che il
debitore dovrà pagare in caso di
inadempimento (sia assoluto che relativo)
come risarcimento del danno
Il giudice può ridurre la penale se la
prestazione è manifestamente eccessiva. O se
la prestazione del debitore è stata eseguita
almeno in parte
Il giudice può ridurre d’ufficio la
penale
Caparra
La caparra consiste nella consegna di una
somma di denaro o di altro bene da un soggetto
ad un altro. La caparra implica l’immediata
consegna di un bene e si differenzia dalla
clausola penale che ha effetti obbligatori.
Caparra
• Caparra confirmatoria serve a
dimostrare la serietà
dell’impegno assunto da una
parte nei confronti dell’altra.
Se la parte che ha prestato la
caparra si rende inadempiente
perde questa somma a titolo
di risarcimento del danno. Se
si rende inadempiente la parte
che ha ricevuto la caparra è
tenuta a versare a titolo di
risarcimento del danno il
doppio della somma ricevuta.
• Caparra penitenziale è un
corrispettivo previsto dalle
parti in caso di recesso. Se
la parte che ha prestato la
caparra recede perde la
somma versata. Se recede
la parte che ha ricevuto la
caparra questa è tenuta a
versare a titolo di
risarcimento del danno il
doppio della somma
ricevuta.
Invalidità
Un atto invalido normalmente è
inefficace. Può capitare che un atto
invalido sia efficace e un atto valido sia
inefficace
Nullità del contratto e cause
(i)
Nullità prevista da una norma di legge apposita
(nullità testuali)
(ii) Mancanza di uno degli elementi essenziali del
contratto (nullità strutturali)
(iii) Contrarietà a norme imperative (nullità virtuali)
La nullità può riguardare l’intero
negozio o alcune clausole
In caso di nullità di clausole il contratto è comunque nullo se
risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza
quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.
Alcune volte la nullità totale o parziale del contratto è
stabilita dal legislatore che può anche stabilire la
sostituzione automatica di alcune clausole
Caratteristiche dell’azione di
nullità:
(i) È imprescrittibile
(ii) Il contratto nullo è insanabile
(iii) È un’azione di mero accertamento
(iv) La legittimazione ad esperire l’azione di nullità spetta a
chiunque vi abbia interesse
(v) Può essere rilevata d’ufficio dal giudice
Conversione del contratto nullo
(ii)
(iii)
(iv)
(i)
Che sia stato stipulato un contratto nullo;
Che il contratto nullo presenti i requisiti di un contratto
valido;
che le parti se avessero saputo della nullità del contratto
avrebbero concluso quello valido;
Che il vizio che ha prodotto la nullità del contratto non è
derivante da illiceità
Annullamento del contratto
• Incapacità del soggetto
• Vizi del volere
Annullamento del contratto
• Azione costitutiva
• La legittimazione a chiedere l’annullamento spetta
solo alla parte nel cui interesse l’invalidità è prevista
dalla legge
• Non può essere rilevata d’ufficio
• L’azione di annullamento si prescrive di regola in 5
anni. L’eccezione può essere sollevata in ogni tempo
• L’annullabilità è sempre sanabile
• L’annullamento ha effetto retroattivo
Il negozio annullabile può essere
sanato:
(i) Per prescrizione;
(ii) Mediante convalida da parte del
soggetto legittimato a chiedere
l’annullamento del contratto
simulazione
Il contratto si dice simulato quando le parti
pongono in essere l’esteriorità di una
dichiarazione contrattuale al fine di poterla
invocare di fronte ai terzi, ma sono
d’accordo che gli effetti previsti dal
contratto simulato non si devono verificare
Simulazione assoluta si ha quando le parti internamente
escludono la rilevanza del contratto apparentemente
stipulato
Simulazione relativa si ha quando le parti
concordino nei loro rapporti interni che
assuma rilevanza un diverso negozio
(dissimulato) rispetto a quello simulato.
Effetti della simulazione
Secondo la giurisprudenza il
contratto simulato è come se fosso
nullo. Per le parti e tra queste ha
effetto il contratto dissimulato
Simulazione e terzi
I terzi interessati a far valere la
simulazione se ne sono pregiudicati
possono farne accertare la nullità
Terzi che hanno acquistato dal
titolare apparente
La simulazione non può essere opposta né dalle parti
contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato
alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti
dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di simulazione.
Effetti della simulazione nei
confronti dei creditori
I Creditori del simulato alienante possono far accertare la
simulazione che pregiudica i loro diritti. Per quanto riguarda i
creditori di colui che appare acquirente la simulazione è
inopponibile al creditore che abbia acquistato diritti reali di
garanzia (pegno o ipoteca) o che abbia compiuto atti di esecuzione
sui beni che hanno formato oggetto dell’apparente alienazione.
Per tutti gli altri creditori è invece opponibile.
Conflitto tra creditori chirografari
alienante e acquirente
La legge preferisce i creditori del
simulato alienante se il loro credito è
anteriore all’atto simulato.
Prova della simulazione
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile
senza limiti, se la domanda e proposta da creditori o da terzi
e, qualora sia diretta a far valer l'illiceità del contratto
dissimulato, anche se è proposta dalle parti
Negozio indiretto
Questa figura ricorre quando un
determinato effetto giuridico non
viene realizzato direttamente dalle
parti ma mediante una via traversa.
Negozio fiduciario
Si ha tutte le volte in cui un soggetto (fiduciante)
trasferisce ad un terzo (fiduciario) la titolarità di
un bene, ma con il patto che l’intestatario
utilizzerà il bene secondo le indicazioni del
fiduciante.
Trust
Un soggetto costituisce il trust; pone i beni sotto il
controllo di un trustee (amministratore
fiduciario); il trustee gestisce i beni conferiti nel
trust secondo le istruzioni del costituente.
Rescissione del contratto
La rescissione del contratto può
aversi a) nell’ipotesi in cui il contratto
è stato concluso in stato di pericolo;
b) per lesione
Rescissione del contratto in stato
di pericolo
(i)
Pericolo attuale di un danno grave alla
persona
(ii) Il pericolo deve essere noto alla controparte
(iii) Iniquità delle condizioni
Rescissione del contratto per
lesione
(i)
Lesione (sproporzione tra la prestazione di una parte e
quella dell’altra) ultra dimidium
(ii) Stato di bisogno della parte danneggiata (difficoltà
economica)
(iii) Approfittamento dello stato di bisogno
Rescissione
La rescissione a differenza dell’annullamento del
contratto non ha efficacia retroattiva; l’azione si
prescrive in un anno; non si può convalidare
(l’unica via è quella di pagare un supplemento).
Risoluzione del contratto
(i) inadempimento;
(ii) Impossibilità sopravvenuta
(iii) Eccessiva onerosità
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