Contratto e effetti Il contratto ha forza di legge tra le parti. Il contratto può essere sciolto per mutuo consenso Contratto e effetti Il contratto produce gli effetti previsti dalle parti. Il contratto produce anche gli effetti disposti dalla legge, dagli usi e dall’equità recesso Costituisce il diritto unilaterale di liberarsi dagli effetti di un contratto. Il recesso è ammissibile solo nei casi previsti dalla legge (es. contratti di durata) o nelle ipotesi in cui le parti lo abbiano previsto contrattualmente. Contratto e effetti Di regola il contratto produce effetti solo tra le parti. Esso non pregiudica o giova i terzi Es. la vendita di cosa altrui non è vincolante nei confronti del terzo ma obbliga solo il promittente a procurare al compratore il bene. Contratto a favore di terzo Ricorre tutte le volte in cui le parti abbiano deciso (non un vantaggio economico, ma) l’attribuzione al terzo della titolarità di un diritto nascente dal contratto. Es. assicurazione sulla vita (impresa assicuratrice, assicurato, beneficiario) Contratto a favore di terzo Il terzo acquista il diritto sin dal momento della stipulazione a suo favore. Questo acquisto non è tuttavia stabile fino al momento in cui interviene la dichiarazione del terzo di volerne profittare. A seguito della dichiarazione del terzo l’acquisto di quest’ultimo ha carattere definitivo. Questa regola non si applica in caso di assicurazione sulla vita. Qui infatti lo stipulante può (salvo che non vi abbia rinunciato espressamente) sempre revocare il suo consenso nei confronti del beneficiario Cessione del contratto Una parte (cedente) stipula con un terzo (cessionario) un contratto con il quale trasferisce a quest’ultimo i rapporti attivi o passivi derivanti dal contratto con un ceduto. In questi casi è indispensabile il consenso del ceduto. Per effetto della cessione il cedente non è responsabile nei confronti del ceduto dell’eventuale inadempimento contrattuale del cessionario Il ceduto può evitare ciò dichiarando che accetta la cessione ma non intende per effetto di questa liberare il cedente Contratti reali Per il perfezionamento di questi contratti occorre il trasferimento della cosa Contratti consensuali Questi contratti si perfezionano per il semplice consenso Contratti a effetti reali Questi contratti determinano la trasmissione o costituzione di un diritto di proprietà Contratti a effetti obbligatori Questi contratti determinano la nascita di un rapporto obbligatorio Conflitto tra più acquirenti La regola logica dovrebbe essere prior in tempore potior in iure Questa regola in caso di trasferimento di beni mobili viene derogata perché il diritto preferisce il soggetto che ha acquistato per primo il possesso in buona fede Analogamente per i beni immobili vengono in rilievo le regole sulla trascrizione. Clausola penale E’ una clausola attraverso cui le parti quantificano ex ante la somma che il debitore dovrà pagare in caso di inadempimento (sia assoluto che relativo) come risarcimento del danno Il giudice può ridurre la penale se la prestazione è manifestamente eccessiva. O se la prestazione del debitore è stata eseguita almeno in parte Il giudice può ridurre d’ufficio la penale Caparra La caparra consiste nella consegna di una somma di denaro o di altro bene da un soggetto ad un altro. La caparra implica l’immediata consegna di un bene e si differenzia dalla clausola penale che ha effetti obbligatori. Caparra • Caparra confirmatoria serve a dimostrare la serietà dell’impegno assunto da una parte nei confronti dell’altra. Se la parte che ha prestato la caparra si rende inadempiente perde questa somma a titolo di risarcimento del danno. Se si rende inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra è tenuta a versare a titolo di risarcimento del danno il doppio della somma ricevuta. • Caparra penitenziale è un corrispettivo previsto dalle parti in caso di recesso. Se la parte che ha prestato la caparra recede perde la somma versata. Se recede la parte che ha ricevuto la caparra questa è tenuta a versare a titolo di risarcimento del danno il doppio della somma ricevuta. Invalidità Un atto invalido normalmente è inefficace. Può capitare che un atto invalido sia efficace e un atto valido sia inefficace Nullità del contratto e cause (i) Nullità prevista da una norma di legge apposita (nullità testuali) (ii) Mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto (nullità strutturali) (iii) Contrarietà a norme imperative (nullità virtuali) La nullità può riguardare l’intero negozio o alcune clausole In caso di nullità di clausole il contratto è comunque nullo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Alcune volte la nullità totale o parziale del contratto è stabilita dal legislatore che può anche stabilire la sostituzione automatica di alcune clausole Caratteristiche dell’azione di nullità: (i) È imprescrittibile (ii) Il contratto nullo è insanabile (iii) È un’azione di mero accertamento (iv) La legittimazione ad esperire l’azione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse (v) Può essere rilevata d’ufficio dal giudice Conversione del contratto nullo (ii) (iii) (iv) (i) Che sia stato stipulato un contratto nullo; Che il contratto nullo presenti i requisiti di un contratto valido; che le parti se avessero saputo della nullità del contratto avrebbero concluso quello valido; Che il vizio che ha prodotto la nullità del contratto non è derivante da illiceità Annullamento del contratto • Incapacità del soggetto • Vizi del volere Annullamento del contratto • Azione costitutiva • La legittimazione a chiedere l’annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge • Non può essere rilevata d’ufficio • L’azione di annullamento si prescrive di regola in 5 anni. L’eccezione può essere sollevata in ogni tempo • L’annullabilità è sempre sanabile • L’annullamento ha effetto retroattivo Il negozio annullabile può essere sanato: (i) Per prescrizione; (ii) Mediante convalida da parte del soggetto legittimato a chiedere l’annullamento del contratto simulazione Il contratto si dice simulato quando le parti pongono in essere l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, ma sono d’accordo che gli effetti previsti dal contratto simulato non si devono verificare Simulazione assoluta si ha quando le parti internamente escludono la rilevanza del contratto apparentemente stipulato Simulazione relativa si ha quando le parti concordino nei loro rapporti interni che assuma rilevanza un diverso negozio (dissimulato) rispetto a quello simulato. Effetti della simulazione Secondo la giurisprudenza il contratto simulato è come se fosso nullo. Per le parti e tra queste ha effetto il contratto dissimulato Simulazione e terzi I terzi interessati a far valere la simulazione se ne sono pregiudicati possono farne accertare la nullità Terzi che hanno acquistato dal titolare apparente La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. Effetti della simulazione nei confronti dei creditori I Creditori del simulato alienante possono far accertare la simulazione che pregiudica i loro diritti. Per quanto riguarda i creditori di colui che appare acquirente la simulazione è inopponibile al creditore che abbia acquistato diritti reali di garanzia (pegno o ipoteca) o che abbia compiuto atti di esecuzione sui beni che hanno formato oggetto dell’apparente alienazione. Per tutti gli altri creditori è invece opponibile. Conflitto tra creditori chirografari alienante e acquirente La legge preferisce i creditori del simulato alienante se il loro credito è anteriore all’atto simulato. Prova della simulazione La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti Negozio indiretto Questa figura ricorre quando un determinato effetto giuridico non viene realizzato direttamente dalle parti ma mediante una via traversa. Negozio fiduciario Si ha tutte le volte in cui un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un terzo (fiduciario) la titolarità di un bene, ma con il patto che l’intestatario utilizzerà il bene secondo le indicazioni del fiduciante. Trust Un soggetto costituisce il trust; pone i beni sotto il controllo di un trustee (amministratore fiduciario); il trustee gestisce i beni conferiti nel trust secondo le istruzioni del costituente. Rescissione del contratto La rescissione del contratto può aversi a) nell’ipotesi in cui il contratto è stato concluso in stato di pericolo; b) per lesione Rescissione del contratto in stato di pericolo (i) Pericolo attuale di un danno grave alla persona (ii) Il pericolo deve essere noto alla controparte (iii) Iniquità delle condizioni Rescissione del contratto per lesione (i) Lesione (sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra) ultra dimidium (ii) Stato di bisogno della parte danneggiata (difficoltà economica) (iii) Approfittamento dello stato di bisogno Rescissione La rescissione a differenza dell’annullamento del contratto non ha efficacia retroattiva; l’azione si prescrive in un anno; non si può convalidare (l’unica via è quella di pagare un supplemento). Risoluzione del contratto (i) inadempimento; (ii) Impossibilità sopravvenuta (iii) Eccessiva onerosità