Il contratto simulato - Zanichelli online per la scuola

Iuris tantum - Diritto civile e commerciale
Approfondimenti2015
Unità 3, Lezione 8, par. 1, pag.167
Il contratto simulato
Simulare, nel linguaggio corrente, significa fingere. In tema di contratti si ha simulazionequando le parti
mostrano di concludere un contratto mentre in realtà non lo vogliono affatto (in tal caso si parla di simulazione assoluta) oppure sono d’accordo nel volerne uno diverso (in tal caso si parla di simulazione relativa). Il contratto simulato è un contratto solo apparente che serve a celare la reale volontà delle parti.
Questa viene espressa in un altro contratto (detto dissimulato) oppure in una contro dichiarazione che esse riservatamente si scambiano.
Qual è l’utilità di questo complesso meccanismo? Perché le parti concludono due contratti, di cui uno è
finto e l’altro è vero? Le ragioni possono essere di diversa natura ma, il più delle volte, si tratta di espedienti per sottrarsi a divieti di legge o a obblighi fiscali. Vediamo alcune delle ipotesi più comuni.
Immaginiamo di commissionare a un cantiere nautico la costruzione di una barca a vela a due alberi e di
voler pagare un’imposta ridotta sull’acquisto. Possiamo concludere un contratto simulato (cioè finto) nel
quale risulti un prezzo di vendita inferiore a quello reale. Il costruttore, però, potrebbe non essere disponibile alla simulazione perché, una volta sottoscritto il contratto simulato, noi potremmo furbescamente pretendere di pagare il prezzo in esso indicato. Si può rassicurare il costruttore sottoscrivendo un altro contratto (quello vero o dissimulato) destinato a rimanere riservato. In questo comparirà il prezzo di vendita
realmente concordato.
Immaginiamo di voler pagare meno imposte sul reddito prodotto: possiamo simulare, con l’aiuto di una
società compiacente, l’accensione di un mutuo a nostro favore. In tal modo il nostro reddito risulterà diminuito di una somma corrispondente alle rate del mutuo mentre, in un documento riservato, la società
concedente dichiara che in realtà non ha concesso alcun mutuo e non le dobbiamo nulla.
Immaginiamo di essere assillati dai creditori che minacciano azioni esecutive. Possiamo sottrarre i nostri beni alle loro pretese vendendoli simulatamente a una società di comodo.
Regolando la simulazione il codice prende in considerazione gli effetti che essa può produrre:
• tra le parti;
• nei confronti dei creditori;
• nei confronti dei terzi.
Gli effetti della simulazione tra le parti
Immaginiamo di aver venduto un bene utilizzando due contratti: unosimulato, in cui risulta un prezzo di
vendita inferiore, e uno dissimulato, cioè vero, in cui risulta il prezzo di vendita reale.Il compratore, avvalendosi del contratto simulato, pretende di pagarci il minor prezzo e noi lo chiamiamo in giudizio.
Il giudice dovrà ritenere valido il contratto simulato o quello dissimulato?Egli condannerà il compratore a
pagare il prezzo realmente concordato, in base all’art. 1414 c.c.:
«Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato [...]».
La simulazione operata in frode ai creditori
Immaginiamo di essere imprenditori e di trovarci in difficoltà economiche. Per salvare i nostri beni dalle pretese dei creditori li vendiamo simulatamente a un amico. I creditori, scoperta l’esistenza di una controdichiarazione nella quale si afferma che quei beni sono ancora nostri, ci chiamano in giudizio. Il giudice riterrà valido il contratto simulato che noi esibiremo oppure darà valore alla controdichiarazione esibita
dai nostri creditori?
Per quanto dispone l’art. 1414 c.c., il contratto simulato non ha effetto tra le parti. Ciò vuol dire che i nostri beni non sono mai realmente usciti dal nostro patrimonio. E poiché ci appartengono, essipossono ancora essere sottoposti all’azione esecutiva dei nostri creditori.
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Anche il fisco, quando la simulazione è servita a evadere le imposte, può agire in giudizio provando
l’esistenza di un contratto dissimulato (cioè di quello vero).
Gli effetti della simulazione rispetto ai terzi
Supponiamo di aver venduto, con contratto simulato, alcuni beni a un amico per sottrarli ai creditori.
Costui però, venendo meno alla fiducia che riponevamo in lui, li vende a un terzo. Possiamo chiedere al
giudice, fornendo la prova della simulazione, di annullare la vendita fatta al terzo perché il nostro amico
non era proprietario dei beni?Ci disillude il primo comma dell’art. 1415 c.c.:
«La simulazione non può essere opposta [...] ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare
apparente [...]».
Perché il giudice accolga la nostra istanza dovremo dimostrare (prova difficilissima) che il terzo ha acquistato i beni in mala fede.
Come si prova la simulazione
Immaginiamo di essere creditori di un imprenditore il quale ha alienato tutti i suoi beni. Abbiamo il
fondato sospetto che si tratti di vendite simulate ma ci è praticamente impossibile trovare una prova documentale (la controdichiarazione) da esibire in giudizio. Che fare?
L’art. 1417 c.c. dispone che:
«La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi [...]»
Dunque potremo avvalerci di prove testimoniali: probabilmente non sarà facile trovare dei testimoni, ma
potrebbe essere meno difficile che venire in possesso di prove documentali.
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