RAPPRESENTANZA (diretta) Artt

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RAPPRESENTANZA (diretta) Artt. 1387 ss.
Rappresentanza = sostituzione, potere del rappresentante di agire in nome
e per conto del rappresentato.
Art. 1388: fattispecie ed effetti.
Altruità interesse da curare e spendita del nome del rappresentato; l’atto è
diretto ad incidere (effetti) sulla sfera del rappresentato.
Indiretta: in nome proprio = interposizione reale di persona.
Organica: rappresentanza necessaria che si ha quando un soggetto, per la
funzione che svolge di organo esterno di un ente, è investito del potere di
manifestare, nei confronti di altri soggetti una volontà contrattuale che vale
come diretta volontà dell’ente che rappresenta.
Diretta: in nome e per conto altrui, del sostituito.
Fonti potere di rappresentanza:
- legge: necessaria nelle situazioni nelle quali il soggetto non è in
grado di gestire da sé i propri interessi (minore, incapace);
- volontà:
Procura: atto di conferimento del potere di agire in nome altrui, atto
unilaterale indirizzato ai terzi (1393).
Attiene al rapporto esterno.
Rapporto interno di gestione: contratto mandato (1703), lavoro
subordinato.
Forma: variabile, per relationem 1392.
Contenuto:
- speciale;
- generale.
Modifiche o revoca: art. 1396 pubblicità e tutela dell’affidamento dei
terzi.
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Nuncio: mezzo di trasmissione di una volontà già formata.
Rappresentante: forma e dichiara la volontà, artt. 1389 – 1390 – 1391.
Conflitto di interessi: pericolo di abuso dei poteri rappresentativi,
contratto potenzialmente dannoso:
- 1394;
- 1395: contratto con sé stesso a) per sé; b) come rappresentante di un
altro soggetto.
Conseguenza: annullabilità in caso di conflitto conosciuto o
conoscibile dal terzo con l’ordinaria diligenza.
Mancanza o eccesso di poteri: falsus procurator, 1398.
Ratifica 1399 = negozio unilaterale recettizio di legittimazione
successiva ad efficacia retroattiva.
SIMULAZIONE Artt. 1414 ss.
Divergenza tra volontà e dichiarazione. Situazione di apparenza
negoziale.
Contratto simulato o apparente: non deve produrre effetti o deve
nascondere un altro contratto.
Accordo simulatorio o controdichiarazione: situazione reale.
Contratto dissimulato o nascosto: eventuale realmente voluto.
Simulazione:
A) assoluta;
B) relativa:
b 1) oggetto o titolo;
b 2) soggetti = interposizione fittizia di persona.
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Effetti:
A) tra le parti: il contratto simulato non produce effetti mentre, se c’è, è
efficace il contratto dissimulato, purché abbia requisiti di sostanza e
di forma richiesti dalla legge;
B) rispetto ai terzi – necessità di tutelare l’affidamento sulla serietà del
negozio che appare.
Criterio generale: la tutela dei terzi prevale su quella delle parti e nei
conflitti tra i terzi prevale il principio di affidamento.
Categorie di terzi:
b 1) aventi causa dal simulato acquirente.
b 2) creditori del simulato alienante;
b 3) creditori del simulato acquirente.
Prova:
a) tra le parti, limiti: prova scritta = controdichiarazione
(confessione e giuramento);
b) per i terzi: libera (anche testi e presunzioni).
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