1 RAPPRESENTANZA (diretta) Artt. 1387 ss. Rappresentanza = sostituzione, potere del rappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato. Art. 1388: fattispecie ed effetti. Altruità interesse da curare e spendita del nome del rappresentato; l’atto è diretto ad incidere (effetti) sulla sfera del rappresentato. Indiretta: in nome proprio = interposizione reale di persona. Organica: rappresentanza necessaria che si ha quando un soggetto, per la funzione che svolge di organo esterno di un ente, è investito del potere di manifestare, nei confronti di altri soggetti una volontà contrattuale che vale come diretta volontà dell’ente che rappresenta. Diretta: in nome e per conto altrui, del sostituito. Fonti potere di rappresentanza: - legge: necessaria nelle situazioni nelle quali il soggetto non è in grado di gestire da sé i propri interessi (minore, incapace); - volontà: Procura: atto di conferimento del potere di agire in nome altrui, atto unilaterale indirizzato ai terzi (1393). Attiene al rapporto esterno. Rapporto interno di gestione: contratto mandato (1703), lavoro subordinato. Forma: variabile, per relationem 1392. Contenuto: - speciale; - generale. Modifiche o revoca: art. 1396 pubblicità e tutela dell’affidamento dei terzi. 2 Nuncio: mezzo di trasmissione di una volontà già formata. Rappresentante: forma e dichiara la volontà, artt. 1389 – 1390 – 1391. Conflitto di interessi: pericolo di abuso dei poteri rappresentativi, contratto potenzialmente dannoso: - 1394; - 1395: contratto con sé stesso a) per sé; b) come rappresentante di un altro soggetto. Conseguenza: annullabilità in caso di conflitto conosciuto o conoscibile dal terzo con l’ordinaria diligenza. Mancanza o eccesso di poteri: falsus procurator, 1398. Ratifica 1399 = negozio unilaterale recettizio di legittimazione successiva ad efficacia retroattiva. SIMULAZIONE Artt. 1414 ss. Divergenza tra volontà e dichiarazione. Situazione di apparenza negoziale. Contratto simulato o apparente: non deve produrre effetti o deve nascondere un altro contratto. Accordo simulatorio o controdichiarazione: situazione reale. Contratto dissimulato o nascosto: eventuale realmente voluto. Simulazione: A) assoluta; B) relativa: b 1) oggetto o titolo; b 2) soggetti = interposizione fittizia di persona. 3 Effetti: A) tra le parti: il contratto simulato non produce effetti mentre, se c’è, è efficace il contratto dissimulato, purché abbia requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge; B) rispetto ai terzi – necessità di tutelare l’affidamento sulla serietà del negozio che appare. Criterio generale: la tutela dei terzi prevale su quella delle parti e nei conflitti tra i terzi prevale il principio di affidamento. Categorie di terzi: b 1) aventi causa dal simulato acquirente. b 2) creditori del simulato alienante; b 3) creditori del simulato acquirente. Prova: a) tra le parti, limiti: prova scritta = controdichiarazione (confessione e giuramento); b) per i terzi: libera (anche testi e presunzioni).