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RAPPRESETAZA (diretta) Artt. 1387 ss.
Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore
dell’atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del
quale si producono le conseguenze dell’atto).
Rappresentanza = sostituzione, potere di agire in nome e per conto del
rappresentato.
Ragioni: comodità, collaborazione in attività d’impresa, assenza capacità
d’agire, persone giuridiche.
Art. 1388: fattispecie ed effetti.
Il rappresentante partecipa alla conclusione del contratto con una propria
dichiarazione, il rappresentato ne subisce gli effetti, acquistando diritti ed
assumendo obbligazioni derivanti dal contratto.
L’atto compiuto dal rappresentante è diretto ad incidere (produrre effetti)
sulla sfera giuridica del rappresentato, perché ciò accada è necessario:
- altruità interesse da curare (del rappresentato);
- spendita del nome del rappresentato (cd. contemplatio domini:
elemento essenziale dell’agire in nome altrui);
- esistenza del potere di rappresentanza e rispetto dei limiti delle
facoltà conferite.
Diretta: in nome e per conto altrui, del sostituito.
Indiretta: in nome proprio (incarico: mandato senza rappresentanza)
interposizione reale di persona: l’interposto è partecipe degli effetti
giuridici del contratto che stipula.
Organica: il rappresentante, organo di un ente, è investito del potere di
manifestare, nei confronti di altri soggetti una volontà contrattuale che vale
come diretta volontà dell’ente che rappresenta.
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Fonti potere di rappresentanza:
- legge: necessaria nelle situazioni nelle quali un soggetto non è in
grado di gestire da sé i propri interessi (minore, incapace);
- volontà: potere conferito dall’interessato.
RAPPRESETAZA VOLOTARIA.
Procura: atto di conferimento del potere di agire in nome altrui, atto
unilaterale indirizzato ai terzi di fronte ai quali il rappresentato legittima il
rappresentante ad agire in suo nome (art. 1393).
Attiene al rapporto esterno.
Rapporto interno di gestione: es. mandato (rinvio).
Forma: variabile, per relationem 1392.
Contenuto:
- speciale;
- generale.
Modifiche o revoca della procura devono essere portate a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei: art. 1396.
Artt. 1389 – 1390 – 1391.
Rappresentante: forma e dichiara la volontà, deve avere la capacità
naturale di agire, a lui si riferiscono vizi del consenso e stati soggettivi
rilevanti (buona o mala fede), salvo per elementi negozio predeterminati
nella procura.
Rappresentato: subisce gli effetti, è parte sostanziale: deve avere la
capacità legale di agire.
Art. 1394. Conflitto di interessi: l’interesse del rappresentante e del
rappresentato si trovano in concorrenza e la realizzazione dell’uno
comporta il sacrificio dell’altro.
Ipotesi specifica: art. 1395: contratto con sé stesso a) per sé; b) come
rappresentante di un altro soggetto.
Conseguenza: annullabilità in caso di conflitto conosciuto o
conoscibile dal terzo con l’ordinaria diligenza, tutela dell’affidamento
incolpevole.
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Mancanza o eccesso di poteri: falsus procurator; il contratto è
inefficace anche per il rappresentato, salvo successiva ratifica, art. 1398.
Responsabilità precontrattuale del falso rappresentante per violazione
della buona fede oggettiva (art. 1337); risarcimento danni al terzo
contraente che ha confidato senza sua colpa (buona fede soggettiva)
nell’efficacia del contratto. Interesse contrattuale negativo.
Ratifica art. 1399 = negozio unilaterale recettizio di legittimazione
successiva ad efficacia retroattiva.
Può essere espressa o tacita.
uncius: mezzo di trasmissione di una volontà già formata.
MADATO artt. 1703 ss.
Rapporto interno tra rappresentante e rappresentato: contratto dal quale
nasce l’obbligazione del rappresentante di agire in nome e nell’interesse
del rappresentato. Il mandato si presume oneroso.
Mandato e procura: con rappresentanza.
Mandato senza rappresentanza: il mandatario agisce per conto del
mandante ma in proprio nome, dunque acquisterà i diritti ed assumerà
gli obblighi derivanti dal contratto concluso con il terzo.
In forza del mandato è obbligato a ritrasferire al mandante, con un
nuovo contratto, i diritti che ha acquistato (in difetto art. 2932 c.c.) ed
ha diritto ad essere rimborsato dal mandante per quanto ha dovuto
pagare al terzo.
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SIMULAZIOE Artt. 1414 ss.
I contraenti creano una situazione di apparenza negoziale: le parvenze
esteriori di un contratto del quale non vogliono gli effetti, oppure di un
contratto diverso da quello realmente voluto.
Contratto simulato o apparente: non deve produrre effetti.
Accordo simulatorio o controdichiarazione: situazione reale.
Contratto dissimulato o nascosto: eventuale realmente voluto.
Applicabilità norme simulazione agli atti unilaterali recettizi.
Simulazione:
A) assoluta: le parti concludono un contratto e, con separato e segreto
accordo detto controdichiarazione, dichiarano di non volerne alcun
effetto. Es.: compravendita simulata per occultare e sottrarre i beni
all’esecuzione forzata da parte dei creditori o al fisco;
B) relativa: le parti creano l’apparenza di un contratto diverso da quello
che effettivamente vogliono.
Due contratti: simulato e dissimulato.
b 1) oggetto o titolo (misura prezzo – compravendita per donazione);
b 2) identità di una parte, soggetto = interposizione fittizia di
persona (interposto o prestanome e contraente occulto, interponente
sul quale si producono gli effetti del contratto), tutti e tre i soggetti
partecipano all’accordo.
Es.: acquisto tramite interposto di un bene da sottrarre ai creditori del
reale compratore o al fisco.
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Effetti:
A) tra le parti: il contratto simulato non produce effetti mentre, se c’è, è
efficace il contratto dissimulato, purché abbia requisiti di sostanza e
di forma richiesti dalla legge. Se però lo scopo pratico perseguito
dalle parti è illecito il negozio dissimulato è nullo e dunque
improduttivo di effetti anch’esso;
B) rispetto ai terzi.
Regola generale: la tutela dei terzi prevale su quella delle parti e nei
conflitti tra i terzi (es. creditori del simulato alienante e creditori del
simulato acquirente, oppure, creditori del simulato alienante e compratori
dal simulato acquirente) prevalgono i principi di affidamento (fondato
sulla realtà) e della sicurezza nella circolazione dei beni:
b 1) aventi causa dal simulato acquirente in conflitto con il simulato
alienante, prevalgono se sono in buona fede; in caso di immobili priorità
trascrizione (art. 1415, comma 1, c.c.); il simulato alienante può solo
chiedere i danni al simulato titolare.
b 2) creditori del simulato alienante (artt. 1415, comma 2, c.c. –
1416, comma 2, c.c.): possono agire per far accertare la simulazione e
prevalgono sui creditori chirografari del simulato acquirente purché il
loro credito sia anteriore al negozio simulato;
b 3) creditori del simulato acquirente: a loro la simulazione non può
essere opposta se hanno in buona fede compiuto atti di esecuzione sui
beni oggetto del contratto simulato (art. 1416, comma 1, c.c.) e se hanno
costituito pegno o ipoteca su quei beni (art. 1415, comma 1, c.c.).
Prova:
a) tra le parti, limiti: non ammessa la prova testimoniale (salvo nel
caso in cui il contratto dissimulato sia illecito, art 1417, per
favorire la dichiarazione di nullità), ammessa solo la prova
scritta (controdichiarazione), o confessione e giuramento;
b) per i terzi: libera (anche testi e presunzioni).