“STRESS TEST” PER LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SULLA FARMACOVIGILANZA Sono trascorsi pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla farmacovigilanza, eppure sono già state individuate delle “piccole falle” all’interno dei due testi normativi in questione: la Direttiva UE 84/2010 e il Regolamento UE n. 1235/2010, adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio a partire dal Dicembre 2010(1). In particolare, tali misure hanno rafforzato in modo sostanziale il quadro giuridico per la sorveglianza dei medicinali mediante disposizioni volte a rafforzare il ruolo di coordinamento dell’Agenzia Europea per i Medicinali (European Medicines Agency: EMA), le possibilità di rilevamento del segnale e il funzionamento delle procedure coordinate a livello europeo per far fronte a problemi di sicurezza(2,3). Tuttavia, recenti casi di farmacovigilanza nell’Unione Europea (UE), in particolare il cosiddetto “caso Mediator”, hanno dimostrato l’esigenza di un ulteriore miglioramento del sistema di farmacovigilanza: in seguito ad un’analisi approfondita della “storia” dell’anti-diabetico Mediator® (principio attivo: benfluorex) e alla luce della normativa 2010 in materia di farmacovigilanza, la Commissione europea ha sottoposto queste nuove regole ad uno “stress test”, che ha rilevato nel sistema di farmacovigilanza lacune potenziali che devono essere colmate (1,2,3). Nello specifico, la direttiva 2001/83/CE prevede una valutazione automatica a livello dell’UE qualora siano emerse gravi questioni di sicurezza relative a medicinali autorizzati a livello nazionale. Tuttavia, l’aggiornamento delle norme di farmacovigilanza operato nel 2010 ha fatto venire meno tale automatismo, in quanto l’avvio della procedura è collegato a una valutazione dello Stato membro o della Commissione in merito alla necessità di un intervento urgente. Di conseguenza, quando uno Stato membro intenderà sospendere, revocare un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) o rifiutarne il rinnovo, ma non riterrà necessario un intervento urgente, il problema di sicurezza non verrà valutato a livello dell’UE(2,3). Inoltre i titolari delle AIC non sono tenuti a dichiarare i motivi del ritiro di un’AIC o di un medicinale. Pertanto, non si può escludere che il ritiro volontario di un’AIC o di un medicinale da parte del titolare dell’autorizzazione possa impedire che emergano questioni di sicurezza, soprattutto se l’azienda non dà prova di trasparenza in merito a possibili problemi di sicurezza. Infine l’elenco pubblico di medicinali soggetti a monitoraggio addizionale, previsto dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 726/2004, comprenderà alcuni medicinali soggetti a condizioni di sicurezza dopo l’autorizzazione. Questi medicinali saranno inclusi nell’elenco previa consultazione del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) solo se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro ne faranno richiesta. Saranno quindi le autorità competenti a dover decidere, caso per caso, se rendere pubblico il fatto che i medicinali siano soggetti a una sorveglianza rafforzata(2,3). Per evitare il ripetersi di casi come quello del farmaco francese per il diabete “Mediator®”, che si sospetta abbia causato più di 500 decessi, lo scorso 11 Settembre il Parlamento Europeo, d’intesa con i ministri dell’UE, ha adottato delle modifiche all’attuale legislazione: le due relazioni (proposte di modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004) sono state adottate rispettivamente con 659 voti favorevoli, 9 contrari e 9 astensioni e 665 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astensioni. Le nuove norme entreranno in vigore nel 2013(1,2,3). Gli obiettivi principali delle proposte di modifica sopra citate sono(2,3): colmare le lacune individuate nel sistema di farmacovigilanza dell’UE; garantire una maggiore trasparenza ed efficienza del sistema nei casi in cui siano stati individuati problemi di sicurezza; e quindi: garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei medicinali per uso umano; tutelare maggiormente la salute dei cittadini dell’UE. Le modifiche all’attuale legislazione rafforzeranno il sistema europeo per la valutazione dei potenziali problemi dei medicinali in qualsiasi Stato membro. In caso di specifici problemi di sicurezza, le nuove regole introdurranno una procedura automatica di emergenza, che include una valutazione della sicurezza a livello dell’UE e il ritiro dal mercato comunitario se, ad esempio, uno Stato membro dovesse ritirare un medicinale dal mercato nazionale. Ciò garantisce che una questione venga valutata e affrontata in tutti gli Stati membri in cui il medicinale è autorizzato. Questa procedura dovrebbe essere attivata anche nel caso in cui un’azienda decidesse di non rinnovare un’AIC per motivi di sicurezza(1,3). In particolare, le aziende saranno obbligate ad una maggiore trasparenza. Qualora un’azienda titolare di AIC dovesse volontariamente ritirare un medicinale dal mercato, interromperne la commercializzazione, richiederne la revoca dell’AIC o non rinnovarne l’AIC dovrà dichiarare esplicitamente le relative motivazioni e comunicarle alle autorità competenti, che provvederanno a comunicare tali informazioni agli Stati membri. Ciò consentirà di affrontare correttamente in tutti gli Stati membri eventuali problematiche relative ai benefici o ai rischi di un medicinale autorizzato nell’UE. Inoltre, tali obblighi ad una maggiore trasparenza consentiranno di stabilire se le “motivazioni commerciali”, fornite a volte dalle aziende per giustificare il ritiro di un prodotto, non siano in realtà legate alla sicurezza del prodotto stesso(1,2). Infine, l’EMA dovrà anche istituire un sistema per fare in modo che tutti i nuovi farmaci e i medicinali per i quali le autorità regolatorie nutrono dubbi sulla sicurezza, siano contrassegnati con un simbolo nero, allo scopo di consentire ai pazienti e agli operatori sanitari di poterli identificare. Tale compito è stato in larga parte già definito dalla normativa vigente in materia di farmacovigilanza (normativa 2010), che stabilisce come l’EMA, in collaborazione con gli Stati membri, debba redigere, conservare e pubblicare un elenco dei medicinali che sono soggetti a monitoraggio addizionale. L’attuale normativa prevede altresì che per i medicinali compresi in questo elenco, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo contengano la dicitura “Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale”, preceduta da un simbolo nero. Tuttavia, in base alle nuove norme, l’elenco pubblico dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale dovrà comprendere sistematicamente i medicinali soggetti a condizioni di sicurezza dopo l’autorizzazione, indipendentemente dalle richieste di inclusione da parte della Commissione o delle autorità competenti di uno Stato membro, come prevede l’attuale normativa. Tale modifica garantirà ulteriore trasparenza nella sorveglianza dei medicinali autorizzati(1,2). IL “CASO MEDIATOR” Una storia “ignobile” lunga 33 anni La specialità medicinale Mediator®, commercializzata dall’azienda francese Servier, contiene il principio attivo benfluorex, che è un derivato della fenfluramina, un anoressizzante amfetaminico. Sebbene per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il suffisso –orex definisca gli agenti anoressizzanti, il farmaco è stato autorizzato per il trattamento delle “iperlipidemie che non rispondono al trattamento dietetico” e come “adiuvante nell’obesità associata ad alterazioni del metabolismo glicolipidico(4,5). Da un punto di vista strettamente farmacologico non vi è praticamente differenza tra fenfluramina e benfluorex, poiché per entrambi il metabolita attivo è la norfenfluramina. Pertanto il farmaco è stato prescritto anche come soppressore dell’appetito. Cronistoria del Benfluorex (Tabella 1) Fin dai primi anni ’80 del secolo scorso diversi case report e studi retrospettivi evidenziano una possibile correlazione tra l’uso della fenfluramina e l’ipertensione polmonare, una malattia rara (incidenza di 1/500.000) e mortale, nella maggior parte dei casi ascrivibile ad una patologia polmonare o cardiaca(5). Nel 1995 lo studio IPPHS (Studio Internazionale sull’Ipertensione Polmonare Primaria) conferma l’esistenza dell’associazione tra l’assunzione di anoressizzanti, in particolare la fenfluramina, ed il rischio di ipertensione polmonare(6). Tale risultato determina, a due anni di distanza, il ritiro della fenfluramina e dell’analogo dexfenfluramina dal commercio francese ed europeo(7). Tuttavia, l’analogo benfluorex rimane in commercio in Europa in quanto non aveva indicazioni come anoressizzante, bensì come modulatore del metabolismo glicolipidico(5). Pertanto, “travestito” da adiuvante glicometabolico per soggetti diabetici, Mediator® è rimasto sul mercato per oltre trent’anni: autorizzato e venduto in Francia, Portogallo, Lussemburgo, Grecia, Italia e Spagna, ha dato luogo a dubbi sulla sua sicurezza sin dal 1999, ma non è stato ritirato in Francia, dove aveva maggiormente mercato, fino al 2009, quando l’Agenzia francese di sicurezza sanitaria sui farmaci (Afssaps) decide di sospenderne la commercializzazione(5). Tale decisione è basata sui risultati di uno studio di coorte retrospettivo condotto su oltre 1 milione di pazienti diabetici, di età compresa tra i 40 e i 69 anni, che avevano ricevuto almeno tre successive prescrizioni di un qualsiasi diabetico nel 2006(8): nei pazienti che avevano assunto benfluorex, il rischio di una qualsiasi insufficienza valvolare cardiaca risultava essere 3 volte superiore (RR= 2,9; IC95% 2,2-3,7; RR aggiustato= 3,1; IC95% 2,4-4,0). Infine, nel giugno 2010 arriva finalmente la decisione da parte dell’EMA di revocare l’AIC dei medicinali contenenti benfluorex in tutti gli Stati membri: dopo aver riesaminato le informazioni disponibili sulla sicurezza e sull’efficacia, in particolare i dati sul rischio associato di malattie delle valvole cardiache e di ipertensione arteriosa polmonare, il Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano (CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use) ha concluso che i benefici dei medicinali contenenti benfluorex non sono superiori ai loro rischi(9). Tabella 1. Cronistoria del Benfluorex(5) 1976 Servier (Francia) brevetta il farmaco e lo immette nel mercato europeo, asiatico e sudamericano con il nome Mediator® 2003 La Spagna lo ritira dal mercato in seguito alla segnalazione di un caso di valvulopatia cardiaca 1982 Il farmaco è reperibile in Italia come Mediaxal® 2004 L’Italia lo ritira dal mercato 1997 La Svizzera lo ritira dal mercato in conseguenza del ritiro, avvenuto lo stesso anno, di fenfluramina, dexfenfluramina e analoghi 2007 L’Afssaps revoca l’indicazione per l’iperlipidemia ma non per il diabete 1998 È ufficialmente sotto osservazione da parte dell’Agenzia del farmaco francese 2009 La Francia ritira il Mediator® dal commercio. La Servier ne dispone il ritiro a livello mondiale 1999 Segnalate in due pazienti complicanze cardiovascolari correlate a benfluorex 2010 L’EMA revoca l’AIC delle specialità medicinali contenenti benfluorex in tutti gli Stati membri Quali conseguenze in 33 anni? In base alle stime più recenti tra i 500 e i 2000 cittadini francesi, prevalentemente donne, sono morti (e molti di più si sono ammalati) di valvulopatia cardiaca in seguito all’assunzione di benfluorex tra il 1976 e il 2009(1,5). Le cause di questa ignobile vicenda sono state rese note solo nel gennaio 2011 attraverso un’inchiesta del Ministro francese del Lavoro e della Sanità che, in un rapporto di 260 pagine, ha spiegato pubblicamente come sia stato possibile autorizzare e mantenere in commercio un farmaco che avrebbe dovuto allertare le autorità di farmacovigilanza fin dagli anni ’90. Dal rapporto è emerso come i legami “malsani” tra industria e autorità regolatorie siano stati i principali colpevoli della vicenda: la Servier viene accusata di aver fatto pressioni sui regolatori e sulla comunità dei medici per garantire il successo della commercializzazione del proprio prodotto(10,11). “Tenendo fede” ad una visione distorta del principio “primum non nocere” a favore delle industrie farmaceutiche, l’Afssaps si è dimostrata “inspiegabilmente” tollerante nei confronti del farmaco della Servier, salvo poi disporne il ritiro quando il gruppo farmaceutico francese era ormai rientrato dei costi sostenuti per la ricerca(10): la salute del paziente è purtroppo passata in secondo piano. Anche i medici non escono “immacolati” da questa vicenda, come dimostrano le circa 80 sanzioni comminate nel 2000 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici per “scorretta prescrizione di Mediator® in assenza di indicazioni”(11), in quanto il farmaco è stato prescritto anche come inibitore generale dell’appetito a pazienti non diabetici. Riflessioni Questa vicenda rafforza la convizione, se mai ce ne fosse stata la necessità, secondo cui la trasparenza delle Agenzie regolatorie, la possibilità di accesso ai documenti riguardanti le loro decisioni e motivazioni, la dichiarazione e la verifica dei conflitti di interesse, le sanzioni dei comportamenti non conformi, sono i presupposti sui quali deve basarsi un efficace ed innovativo sistema di farmacovigilanza che coinvolga in maniera sempre più attiva ed informi medici, infermieri, farmacisti e cittadini. Solo percorrendo questa strada sarà possibile ricostruire, preservare e “cementare” il rapporto di fiducia cittadini-autorità regolatorie del farmaco che, in anni recenti, casi come quello appena descritto hanno contribuito a minare. È proprio in questa direzione che procedono le proposte di modifica all’attuale normativa, peraltro già improntata ad una maggiore trasparenza e ad una migliore comunicazione. Per informazioni più dettagliate sulle modifiche proposte dalla Commissione europea alla legislazione vigente in materia di farmacovigilanza a seguito del caso Mediator consultare i seguenti indirizzi web: 1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A72012-0165+0+DOC+PDF+V0//IT 2. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A72012-0164+0+DOC+PDF+V0//IT BIBLIOGRAFIA 1. www.europarl.europa.eu; 2. Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza; 3. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza; 4. Benfluorex. Micromedex Healthcare Series, 2011; 5. Giustetto, G.; D’Incau, P.; Conforti, A. Il benfluorex, una storia ignobile. Dialogo sui farmaci, 2011, 3, 115-117; 6. Abenhaim, L.; Moride, Y.; Brenot, F.; Rich, S.; Benichou, J.; Kurz, X.; Higenbottam, T.; Oakley, C.; Wouters, E., Aubier, M.; Simonneau, G.; Bégaud, B. Appetite-suppressant drugs and the risk of primary pulmonary hypertension. International Primary Pulmonary Hypertension Study Group. N. Engl. J. Med., 1996, 335(9), 609-616; 7. Connolly, H.M.; Crary, J.L.; McGoon, M.D.; Hensrud, D.D.; Edwards, B.S., Edwards, W.D.; Schaff, H.V. Valvular heart disease associated with fenfluramine-phentermine. N. Engl. J. Med., 1997, 337(9), 581-588; 8. Weill, A.; Païta, M.; Tuppin, P.; Fagot, J.P.; Neumann, A.; Simon, D.; Ricordeau, P.; Montastruc, J.L.; Allemand, H. Benfluorex and valvular heart disease: a cohort study of a million people with diabetes mellitus. Pharmacoepidemiol. Drug. Saf., 2010, 19(12), 12561262; 9. European Commission. http://English.prescrire.org/Docu/PDFs2010/decision_74148_en.pdf; 10. Mullard, A. Mediator scandal rocks French medical community. Lancet, 2011, 377(9769), 890892; 11. Par Laetitia C. Le Monde 2010, 18.