ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA FARMACOVIGILANZA VETERINARIA ED ALLA FARMACOSORVEGLIANZA Premessa La valutazione dell’efficacia e della sicurezza clinica di un farmaco viene compiuta prima della sua immissione in commercio. Durante questo periodo lo studio di un nuovo medicinale segue un preciso percorso nel quale si possono distinguere essenzialmente due fasi: una di ricerca ed una di sviluppo. Una volta conclusa con successo la sperimentazione clinica i dati ottenuti vengono sottoposti all’Ente regolatore per la richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio. La farmacovigilanza, identificata anche come fase IV della sperimentazione, diviene fondamentale non appena il medicinale entra in commercio. La farmacovigilanza così definita infatti, comprende tutte quelle attività utili allo studio dei rischi e degli ulteriori benefici che derivano dall’uso dei farmaci nella pratica clinica, non ha limiti temporali e perdura per l’intera vita commerciale del farmaco. Un metodo fondamentale per monitorare i medicinali durante il loro utilizzo nella pratica clinica è rappresentato dalla raccolta e dallo studio dei dati provenienti dalle segnalazioni spontanee inviate dai Medici Veterinari al Centro di Farmacovigilanza Regionale. Dal punto di vista procedurale non esiste alcuna differenza tra farmacovigilanza umana e veterinaria; in ambedue i casi chiunque, ma in particolar modo tutte le figure professionali coinvolte nella produzione, distribuzione ed utilizzazione dei farmaci hanno l'obbligo di segnalare alle Autorità Sanitarie la comparsa di reazioni avverse e/o di nuovi effetti terapeutici osservati durante l'impiego dei farmaci, l’eventuale diminuzione di efficacia, i possibili effetti sull’ambiente e con particolare interesse per la veterinaria, la mancata corrispondenza dei tempi di attesa per i farmaci utilizzati negli animali destinati a produrre alimenti per l’uomo. Le basi normative del sistema di farmacovigilanza Attualmente il sistema italiano di farmacovigilanza risulta regolamentato da una ben precisa normativa, conseguenza del recepimento di alcune direttive Europee. In particolare occorre fare riferimento al DLgs 193/2006 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari." A livello Europeo le direttive da considerarsi di riferimento sono la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, in parte rivista e modificata dalla direttiva 2004/28//CE. Infine l’Agenzia Europea per il Farmaco, l’EMEA (European Medicines Agency), tramite il CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) ha delineato le linee guida e le disposizioni necessarie per gestire il sistema della farmacovigilanza veterinaria: EMEA/CVMP/552/03 “Guideline on Harmonising the Approach to Causality Assessment for Adverse Reactions to Veterinary Medicinal Products (CVMP adopted April 2004)”. Sulla base delle normative citate, la classificazione utilizzata nell’attuale sistema di farmacovigilanza e quindi adottata dal Centro di Referenza Regionale, risulta essere quella basata sul sistema ABON. La classificazione ABON La classificazione è stata introdotta al fine di poter valutare e classificare tutte le segnalazioni di reazioni avverse da farmaco in modo uniforme per l’intera Comunità Europea. Di fatto la classificazione ABON permette la stessa codificazione della reazione e, di conseguenza, della sua gravità, in tutti i paesi appartenenti all’Unione. Tale sistema permette una suddivisione di tutte le razioni avverse in 4 categorie fondamentali: A B O N PROBABILE POSSIBILE NON CLASSIFICABILE IMPROBABILE Un sistema di griglie in cui devono essere inseriti tutti i dati della segnalazione permette una valutazione numerica della reazione con il conseguente collocamento finale in una delle 4 categorie previste. In sostanza, la suddivisione concettuale delle categorie può essere semplificata nel seguente modo: A PROBABILE L’inclusione della reazione nella categoria A avviene quando sono comprovate alcune condizioni fondamentali tra cui: -una ragionevole correlazione di tempo tra la somministrazione del farmaco, l’inizio e la durata della reazione -una relazione tra i fenomeni clinici osservati e le proprietà farmacologiche e tossicologiche del farmaco -esclusione di altre possibili cause. B POSSIBILE La categoria B viene raccomandata dall’EMEA nel caso in cui, pur essendo possibile la responsabilità del farmaco nell’insorgenza della reazione, mancano alcuni requisiti di valutazione previsti per l’inclusione nella categoria A. O NON CLASSIFICABILE Nella categoria O rientrano tutte le segnalazioni di reazioni avverse per le quali non esistono informazioni sufficienti per poter procedere correttamente alla valutazione di causalità (ad esempio dati mancanti, indagini non predisposte). N IMPROBABILE Generalmente rientrano in questa categoria tutte le segnalazioni per le quali esistono sufficienti informazioni per poter escludere che il farmaco sia responsabile dell’insorgenza della reazione. Riferimenti normativi DLgs 193/2006 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.” Direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, in parte rivista e modificata dalla direttiva 2004/28//CE. EMEA/CVMP/552/03 “Guideline on Harmonising the Approach to Causality Assessment for Adverse Reactions to Veterinary Medicinal Products (CVMP adopted April 2004)”.