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Comunicato n. 6
8 gennaio 2008
Ministero della Salute
UFFICIO STAMPA
TURCO CHIEDE TRE PARERI AL CSS SU SUSSISTENZA VITA AUTONOMA FETO,
RU-486 E ASSISTENZA AI NATI MOLTO PRE TERMINE
Il Ministro della Salute Livia Turco ha richiesto tre pareri al Consiglio Superiore di Sanità in
riferimento alla sussistenza della vita autonoma del feto di cui agli articolo 6 e 7 della legge 194 del
1978, alle modalità di impiego del farmaco RU-486 e sull’assistenza ai nati molto pre termine.
Di seguito il testo della lettera inviata al presidente del Css, professor Franco Cuccurullo.
Caro presidente,
nelle ultime settimane sono stata più volte sollecitata ad intervenire in merito all’applicazione della
legge 194 del 1978 per “la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di
gravidanza”.
Come ho avuto modo di sottolineare, sia in occasione dell’ultima relazione annuale al Parlamento
sia in interventi sulla stampa, ritengo che la legge 194 sia una legge saggia, lungimirante, quanto
mai attuale e soprattutto capace di coniugare responsabilità della donna e responsabilità del medico
di fronte a decisioni di massima importanza.
Grazie a questa legge, non solo è stata abolita la pratica indegna degli aborti clandestini ma si sono
avviate tutte quelle iniziative di supporto e sensibilizzazione ad una maternità consapevole e
responsabile che hanno fatto sì che gli aborti si riducessero di ben il 44,6% dal 1982 (anno di
massimo ricorso all’aborto) al 2006.
La riduzione percentuale risulta ancora più marcata, salendo al 60%, se il dato viene limitato
all’osservazione del ricorso all’IVG da parte delle donne italiane.
Tenuto conto di ciò, ho più volte ribadito che non si presenta alcuna necessità di modificare questa
legge né di prevedere linee guida per la sua applicazione perché il successo indiscutibile di questa
legge sta proprio nell’essere riuscita a dimezzare gli aborti e a far crescere sul territorio moltissime
esperienze di assistenza alle donne che sono di riferimento in Europa per la loro capacità di riunire
diversi profili professionali e diversi approcci assistenziali di carattere sia sanitario che psicosociale.
Un altro elemento di forte positività della legge 194 è ravvisabile nella formulazione degli articoli 6
e 7 che individuano gli ambiti entro i quali è legittimato il ricorso all’interruzione di gravidanza.
Essa, dopo i primi 90 giorni, è infatti praticabile solo a due condizioni: quando sussista grave
pericolo per la vita della donna e quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a
rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute
fisica o psichica della donna. Inoltre, quando sussistono possibilità di vita autonoma del feto,
l’aborto è possibile solo in caso di grave pericolo per la vita della donna e in ogni caso il medico è
tenuto ad adottare tutte le misure per salvaguardare la vita del feto. Queste disposizioni confermano
in maniera chiarissima che non siamo in alcun caso di fronte a una legge eugenetica.
In questo spirito, a fronte dei continui sviluppi della medicina che rendono possibili tempi sempre
più ravvicinati per la possibilità di vita autonoma del feto, in diversi ospedali italiani sono stati nel
tempo adottati specifici codici di autoregolamentazione per orientare gli operatori su come
intervenire nei casi di richieste di interruzione di gravidanza in età gestazionale avanzata.
Dobbiamo anche ricordare nelle prossime settimane inoltre l’Aifa terminerà l’iter
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco abortivo RU-486 attraverso la
procedura di mutuo riconoscimento prevista dalla normativa europea e vincolante per tutti i Paesi
dell’UE.
Attualmente tale farmaco è già commercializzato in Francia, Austria, Belgio, Germania, Danimarca,
Grecia, Spagna, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera e anche negli Stati
Uniti, in Australia e in Cina.
Con la procedura di mutuo riconoscimento attualmente in corso saranno coinvolti insieme all’Italia
anche il Portogallo, la Romania, l’Ungheria e la Lituania.
In proposito il direttore generale dell’Aifa, dottor Nello Martini, mi sottolinea in una sua missiva
del 7 novembre scorso che “la registrazione, la commercializzazione e l’impiego della RU-486
risultano compatibili e coerenti con la legge 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza e
non hanno di per sé effetto induttivo o facilitante delle procedure abortive.
Infatti la pillola RU-486 sarà autorizzata per l’impiego esclusivamente in Ospedale, secondo le
procedure e le modalità previste dalla 194 e, di conseguenza, l’interruzione farmacologia della
gravidanza si pone come alternativa all’intervento chirurgico, quando tale procedura sia
clinicamente controindicata o sulla base della scelta responsabile della donna.
Su tale problematica è opportuno richiedere un parere del CSS, che già si era espresso sulla
materia, in occasione della sperimentazione clinica della RU-486 presso l’Ospedale S. Anna di
Torino.
L’atto definitivo della Autorizzazione alla Immissione in Commercio (AIC) della RU-486, sulla
base delle valutazioni tecnico scientifiche dell’ISS, del CSS ed infine a seguito del giudizio
conclusivo della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA, spetta al CdA dell’Agenzia, su
proposta della Direzione Generale, con la successiva pubblicazione del provvedimento in Gazzetta
Ufficiale”.
Mi vorrei infine soffermare sulla necessità di formulare indirizzi per gli operatori sanitari in materia
di assistenza neonatale per i nati con molto anticipo rispetto al termine naturale e in generale sulla
gravidanza e il parto, che è avvertita da tempo dalla stessa comunità scientifica e per la quale mi ero
già premurata di coinvolgere tutte le società scientifiche interessate costituendo l’apposito gruppo di
lavoro da lei presieduto.
Ritengo pertanto opportuno sottoporre all’attenzione del Consiglio Superiore di Sanità queste
rilevanti questioni, per un’ampia valutazione scientifica che possa offrire indicazioni utili agli
operatori ma anche costituire una significativa assunzione di responsabilità da parte della comunità
scientifica italiana attraverso il pronunciamento del suo massimo organo di rappresentanza
istituzionale.
Più precisamente, chiedo al Consiglio di esprimersi sui seguenti quesiti:
1. in relazione a quanto contemplato dall’art. 7 della legge 194 del 1978 che recita: “quando
sussiste la possibilità di vita autonoma del feto l’interruzione della gravidanza può essere
praticata solo nel caso di cui alla lettera a dell’art. 6 (che recita: “quando la gravidanza o
il parto comportano un grave pericolo per la vita della donna”) e il medico che esegue
l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”, chiedo di
formulare un parere, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e delle evidenze ad oggi
dimostrate, sulla possibilità di estendere a tutto il territorio nazionale specifiche indicazioni
sulla definizione di possibilità di vita autonoma del feto;
2. in relazione all’imminente registrazione e commercializzazione del farmaco RU-486, chiedo
anche sulla base di quanto osservato dal Direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, di
formulare un parere sulle modalità di impiego di tale farmaco nel pieno rispetto della legge
194 del 1978;
3. in relazione alla opportunità di individuare protocolli per le cure perinatali nelle età
gestazionali estremamente basse, chiedo di esprimere un parere per definire gli ambiti
temporali e le modalità di assistenza più idonei a garantire la tutela della salute e la dignità
del neonato e della madre in linea con le più aggiornate evidenze scientifiche.
Livia Turco