scarica - Pasquale CLARIZIO

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II. LE FORME DI STATO
FORMA DI STATO
(es.: democrazia pluralistica)
Più forme di governo
(es.: governo parlamentare; governo presidenziale; governo semipresidenziale)
1. Forma di stato e forma di governo.
Per forma di Stato si intende il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà d’imperio e la
società civile,nonché l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione(Stato
assoluto,liberale,di democrazia,pluralista,ecc.)
 Questa nozione serve a fornire una risposta alla domanda “qual è la finalità prevalente dello
Stato e,di conseguenza,che tipo di rapporto esiste tra l’apparato statale e la società?”
Per forma di governo s’intendono i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di
uno Stato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi(monarchia,presidenzialismo,ecc.)
 Questa nozione risponde alla domanda “chi governa all’interno dell’apparato statale?”Quali
sono i rapporti tra i “palazzi” del potere?
Le due nozioni sono strettamente connesse,difatti l’organizzazione del potere politico nell’ambito
dello Stato è lo strumento tecnico per realizzare la finalità politica caratterizzante lo Stato. Esiste
dunque un rapporto di strumentalità.
1.2 Le classificazioni e i modelli.
Andiamo ad individuare le diverse specie di forma di stato e di forma di governo elaborate dalla
dottrina costituzionalistica,cioè modelli(concetti riassuntivi di tratti ricorrenti in una pluralità di
sistemi costituzionali concreti)che si sono realizzati in tempi e luoghi diversi
Lo stato che noi conosciamo è il risultato di un processo storico iniziato in Europa alla fine del
feudalesimo.
Società feudale: 2 entità avevano il potere
- imperatore
- papa
Monarchie nazionali: comandava il re, che aveva:
- un esercito permanente
- una burocrazia
- sistema fiscale
- legislazione
1.3 Lo stato assoluto
Lo stato assoluto viene dopo la società feudale e nasce in Europa tra il 1400 e il 1500 e si affermò
nei due secoli successivi. Si caratterizza per un apparato autoritario separato e distino dalla società.
Il potere del sovrano è un potere illimitato (senza vicoli),attribuito interamente al Re,o meglio alla
Corona. Questa era un organo dello Stato a differenza del Re,dotata dei requisiti dell’impersonalità
e della continuità. La corona esercitava il potere legislativo ed esecutivo,mentre il potere giudiziario
era esercitato da Corti e tribunali formati da giudici nominati dal Re.
Egli si pone al di sopra delle leggi che egli stesso emana,la sua volontà difatti era la fonte primaria
del diritto,quindi ciò che voleva aveva efficacia di legge(quod principi placuit legis habet) Inoltre
non riconosce nessuna forma di controllo dal basso.
Non esiste ancora il principio della divisione dei poteri, si parla ancora di sudditi e non di cittadini
(tutto ciò dopo la rivoluzione francese).
L’assolutismo regio si affermò pienamente in Francia,in Inghilterra in modo parziale con la dinastia
dei Tudor. In altri paesi come la Prussia e l’Austria si affermò il cosiddetto assolutismo illuminato,il
cui compito dello Stato era quello di promuovere il benessere della popolazione;si è parlato di Stato
di polizia,avente il fine di accrescere il benessere della popolazione.
1.4 Lo Stato liberale
“Lo Stato liberale è uno Stato di diritto, ma lo Stato di diritto non è necessariamente uno Stato
liberale.” (Questo perché nello Stato di Diritto vale il principio secondo cui il funzionamento e
l'organizzazione dello Stato devono essere disciplinati dalle leggi. Questo principio cardine si
afferma con la nascita dello Stato Liberale,ma vale anche con altri tipi di Stati.) Tuttavia
quando si parla di Stato liberale si fa riferimento all’ideologia “liberista”e
individualista,all’idea di stato minimo che si limita a garantire le condizioni di pace e di
sicurezza entro le quali si può liberamente svolgere l’iniziativa dei privati.
La crisi dello stato assoluto fu dovuta soprattutto a ragioni finanziarie; L'affermarsi dello stato
moderno,come Stato liberale o Stato di diritto coincide con la fine dell' assolutismo e comporta
l'affermazione della borghesia tra il XVIII ed il XIX secolo(tra la fine del 700 e la prima metà
dell’800,quindi si afferma in Europa dopo la Rivoluzione francese) la quale insieme al potere
economico raggiunto rivendica anche quello politico e determina una trasformazione radicale
nell'assetto della società e nel concetto di stato.
A livello teorico, la proclamazione dello stato di diritto avviene come esplicita
contrapposizione allo stato assoluto: in quest'ultima forma di stato, infatti, i titolari dei poteri
erano "absoluti", ossia svincolati da qualsivoglia potere ad essi superiore. Attualmente, infatti,
in gran parte degli stati del mondo i diritti civili e politici sono assicurati a tutti gli individui,
senza alcuna distinzione, proprio grazie all'evoluzione storico-politica che, a partire dallo stato
assoluto, ha portato al raggiungimento del cosiddetto stato di diritto. Lo Stato liberale è innanzi
tutto uno Stato di diritto, ovvero uno stato nel quale il potere esecutivo è vincolato da norme di
legge. Il concetto dello stato di diritto presuppone che l'agire dello Stato sia sempre vincolato e
conforme alle leggi vigenti: dunque lo Stato sottopone sé stesso al rispetto delle norme di
diritto, e questo avviene tramite una Costituzione scritta.. I caratteri strutturali dello Stato
liberale sono:
protezione del cittadino, grazie ad una serie di libertà garantite dalla legge.
e autolimitazione del potere dello stato, grazie al principio di separazione dei poteri,
rivendicata dalla classe borghese.
Le 3 grandi rivoluzioni
-
inglese 1689:non si seguì la via della “deposizione”del Re,bensì quella della
“abdicazione”,consentendo l’instaurazione di un equilibrio tra poteri statali diversi. Essa
ebbe carattere borghese e si concluse con due fondamentali documenti costituzionali: La
Declaration of Richts ed “bill of rights” (carta dei diritti),in cui si affermano i seguenti
diritti:
1 -principio della separazione dei poteri
2 -libertà di parola e di discussione nell’ambito del Parlamento
3 -divieti per il Re(di imporre tributi senza consenso parlamentare o di sospendere leggi)
4 -il primato della legge e il potere dal basso
(è la prima monarchia costituzionale della storia)
-
americana 1776: L’inghilterra si rivolgeva alle Colonie americane imponendo nuove tasse
con lo scopo do ristabilire ed arricchire nuovamente le cosse provate dalla guerra. Gli
americani risposero invocando il principio ben saldo nel costituzionalismo inglese(no
taxation without rapresentation). Così il 4 luglio del 1776 si giunse alla Dichiarazione di
indipendenza (i borghesi si alleano con i contadini e segna il passaggio dal vecchio al
nuovo stato.) E’ caratterizzata dal riconoscimento per la prima volta del principio di
uguaglianza. In seguito si convocò una Convenzione federale in cui si riunirono i delegati
dei 13 Stati americani che approvarono la Costituzione americana nel 1787,entrata in
vigore nel giugno 1788.
-
Francese 1789: Momento di cesura tra vecchia e nuova forma di Stato. Convocati gli
Stati generali si autoproclamarono un’unica Assemblea nazionale;la monarchia finì così
travolta da una rivoluzione parlamentare e da una sommossa popolare. L’assemblea approvò
la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino,la quale sanciva che lo scopo
fondamentale era conservare i diritti naturali dell’uomo. Prendiamo in considerazione il
famoso art. 3:”il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. L’articolo
collega in modo inscindibile l’esercizio del potere d’imperium al principio della sovranità.
L’art.6 dice che “la legge è l’espressione della volontà generale”nella legge è contenuta
la volontà generale,dunque è al primo posto nella nuova forma di Stato perché contiene la
volontà della nazione sovrana,che ha deliberato la soppressione degli antichi particolarismi.
Si assiste alla trasformazione del popoloinsieme di volontà espresse dagli individui come
tali. Si da forma allo stato che conosciamo noi, introducendo il principio di:
•
•
•
Legalità
Divisione dei poteri
Parlamento elettivo
La separazione dei poteri:
•
•
Potere esecutivo: rimane nelle mani del re;
Potere legislativo: si divide in 2 camere:
1. camera alta (l’aristocrazia, nominata dal re)
2. camera bassa (borghesi eletti da una piccola parte del popolo maschile adulto
2%-suffragio limitato-)
•
Potere giudiziario: è affidato ai giudici
1.5 Stato liberale ed economia di mercato
Lo stato assoluto ostacolava la nuova economia;l’economia di mercato si basa su libero incontro tra
domanda ed offerta di un terminato bene. L’economia di mercato e capitalistica presupponeva la piena
libertà contrattuale,l’abolizione dei privilegi,di tutte le restrizioni alla libera circolazione delle merci.
Lo stato assoluto rendeva la società civile oggetto di gestione politica,mentre lo Stato liberale doveva
riconoscere e garantire la capacità della società civile(e del mercato di autoregolarsi e di sviluppare
autonomamente i propri interessi)società civile come soggetto autonomo.
Due tendenze tipiche dello stato liberale sono:
-le codificazioni costituzionalila tendenza degli Stati liberali a consacrare in un unico documento
costituzionale i principi sull’esercizio del potere politico
-le codificazioni civilila tendenza a racchiudere in un codice civile le regole sui rapporti tra privati,in
modo da formare un corpo di regole dotato di generalità,astrattezza e certezza.
Il modello di
questo nuovo modo di legiferare è il Codice napoleonico del 1805.
1.6 I caratteri dello Stato liberale.
Ciò che conta è il legame tra sovranità – diritti individuali – principio di uguaglianza. Il modello
“Stato liberale”è caratterizzato dai seguenti tratti essenziali:
o Da una Finalità garantisticaLo Stato è considerato uno strumento per la tutela delle libertà e
o
o
o
o
dei diritti degli individui(primo fra tutti il diritto di proprietà).La finalità dello Stato è quella di
garantire i diritti ed in modo strumentale rispetto a tale finalità garantistica deve strutturarsi
l’organizzazione costituzionale.
Dalla concezione dello Stato minimo Se lo scopo dello Stato liberale è quello di garantire i
diritti,lo stato liberale è uno stato limitato, perché deve limitarsi a controllare che le relazioni tra
i cittadini si svolgano nella sicurezza e nel rispetto delle libertà altrui. Per il resto si lasciava
campo libero al privato,all’individuo,poiché veniva promosso un rapporto diretto tra cittadino e
Stato(escludendo il diaframma rappresentato dalle formazioni collettive).
Dal principio di libertà individualeLo Stato liberale si contrappone agli assetti giuridici di
origine feudale e intende garantire l’autonomia al singolo individuo;si definisce così un sistema
giuridico che presuppone una società di individui eguali di fronte alla legge.
Dalla separazione dei poteriIl potere politico viene suddiviso in tre soggetti istituzionali
diversi,che si controllano reciprocamente.
Dal principio di legalitàla tutela dei diritti è affidata alla legge. Questa funzione garantistica
della legge si basa su due premesse:
⇒ la prima è che la legge abbia i caratteri di generalità ed astrattezza,vale a dire che la legge detta
modelli di comportamento validi per tutti,a prescindere dai casi concreti
⇒ la seconda è che la legge sia formata dai rappresentanti della Nazione ai cui membri si
applica;lo Stato liberale perciò si basa sul principio rappresentativo.
o Dal principio rappresentativoLe assemblee legislative dello Stato liberale rappresentano
l’intera “nazione”o l’interro “popolo” come entità complessiva. Ma i rappresentanti vengono
comunque eletti da un corpo elettorale assai ristretto,essenzialmente circoscritto alla classe
borghese. In conclusione,lo Stato liberale ha una base sociale ristretta,tendenzialmente
circoscritta alla classe borghese e pertanto viene qualificato come Stato monoclasse.
1.6,1 Crisi dello Stato liberale;
La sua debolezza sta nell’incapacità di affrontare le questioni di ordine sociale che si affermano con
la formazione delle classi operaie, e lo stato democratico sarà il frutto di un compromesso con la
borghesia (evoluzione dello stato liberale).
1.7. La nascita dello Stato di democrazia pluralista.
Lo Stato di democrazia pluralista si afferma a seguirlo di un lungo processo di trasformazione dello
Stato liberale. Lo Stato monoclasse si trasforma così in Stato pluriclasse e si fonda sul
riconoscimento e sulla garanzia della pluralità dei gruppi degli interesse,delle idee,dei valori che
possono confrontarsi nella società ed esprimere la loro voce nei Parlamenti. L’elemento
determinante a questa forma di stato è da ravvisare nel processo di allargamento dell’elettorato
attivo,che è culminato nel suffragio universale.
Le trasformazioni che segnano il passaggio dallo Stato liberale a quello di democrazia pluralista
sono 3:
• L’affermazione dei partiti di massa che organizzano la partecipazione politica di milioni di
elettori
• La configurazione degli organi elettivi come luogo di confronto e di scontro di interessi
economici
• Il riconoscimento dei diritti sociali come strumenti di integrazione nello Stato dei gruppi sociali
più svantaggiatiil fenomeno che ha condotto all’affermazione dei partiti di massa è costituito
dalle caratteristiche del conflitto sociale nel 900. I gruppi sociali più deboli hanno
gradualmente trovato nell’aggregazione in strutture collettive il modo per tentare di bilanciare
il potere;le organizzazioni di lotta per il miglioramento delle condizioni di vita delle classi
economicamente più deboli erano rappresentate dai partiti e sindacati.
1.8. I partiti politici di massa
I partiti nello Stato liberale erano ristretti gruppi di persone che agivano soprattutto dentro al
Parlamento,legati da omogeneità economica e culturale. Vi era il suffragio limitato;ma con
l’introduzione del suffragio universale sono nati e si sono affermati i moderni partiti di
massa,caratterizzati da una solida struttura organizzativa che ha consentito loro di essere radicati
nella società e di diventare strumenti di mobilitazione popolare e di integrazione delle masse nelle
istituzioni politiche. I partiti di massa danno vita ad una burocrazia di partito(“parlamentarizzazione
dei dirigenti di partito”. I partiti condividevano un’identità collettiva.
Il Parlamento era divenuto il luogo di confronto tra i partiti;codesti trasferiscono nelle aule
parlamentari la linea politica del partito,avente identità e programmi. Dunque i partiti diventano
capaci di controllare e dirigere l’azione del Parlamento e del Governo. La comune accettazione dei
valori della democrazia pluralistica ha impedito che il partito uscito vittorioso dalle urne utilizzasse
il potere per eliminare l’altro. I partiti contrapposti hanno finito per legittimarsi reciprocamente
1.9-1.10 Crisi delle democrazie di massa e nascita dello Stato totalitario.
Nei paesi in cui l’avvento della democrazia di massa non era accompagnato dalla diffusa
accettazione dei valori del pluralismo,la crisi delle istituzioni liberali sfociò nell’affermazione di
forme di stato basate sulla negazione del pluralismo e sull’identificazione del partito unico con lo
Stato. Ai problemi posti dal conflitto sociale,si dava una risposta sopprimendo il pluralismo politico
e si procedeva verso l’unificazione della società attraverso le istituzioni dello Stato totalitario.
Lo Stato fascista(1922-1943) in Italia è organizzato in contrapposizione al modello liberale ed a
quello di democrazia pluralista,accusati di non essere in grado di difendere gli “interessi
nazionali”a causa della frammentazione del potere politico. Il partito unico si integrava con
l’organizzazione dello Stato diventandone elemento costitutivo;quindi assumeva l’attributo della
totalitarietà,occupandosi così di tutti gli aspetti della vita sociale ed individuale,anche grazie alla
soppressione delle tradizionali libertà liberali.
Abolizione delle libertà: -vengono abolite le libertà politiche e civili.
o
Le elezioni sono sospese
o
Vietati gli scioperi e organizzazioni
sindacali
o
La libertà di opinione è fortemente
limitata (la stampa è sottoposta a
censure e il dissenso è represso)
In Germania si formò lo Stato nazionalsocialista(1933-1945).Era l’unico movimento politico
ammesso ed il Capo del movimento era vertice dello Stato,del Governo e delle forze armate;il
soggetto posto alla guida del movimento era considerato in posizione di supremazia(fuhererprinzip).
Un’altra alternativa alla democrazia pluralista è stata rappresentata dallo Stato socialista(URSS)ed
affonda le sue radici nella dottrina marxista-leninista. Questa forma di stato trova origine nella
cosiddetta dittatura del proletariato,contro la classe borghese;tale modello costituzionale si reggeva
sull’abolizione della proprietà privata e sull’attribuzione allo Stato del dominio di tutti i mezzi di
produzione. Questo stato si basava sull’economia collettivistica,a differenza dello Stato
liberale(economia di mercato). La costituzione staliniana avvenne nel 1936. Tuttavia alla fine degli
anni ’80 gli Stati socialisti sono entrati in una crisi profonda,culminata con l’evento simbolico del
crollo del Muro che divideva Berlino in due settori. Alla crisi irreversibile consegue la nascita di
nuovi Stati che adottano Costituzioni basate sui principi della democrazia pluralista.
1.11 Consolidamento della democrazia pluralista e affermazione dello
Stato sociale.
I principi dello Stato di democrazia pluralista hanno trovato conferma al termine del secondo
conflitto mondiale;la fase costituzionale(in Italia nel 1948)vede garantite dal diritto,
⇒ “libertà negative”,cioè liberali(libertà personale,di domicilio,religiosa,di pensiero…),
⇒ le diverse manifestazioni del pluralismo politico,sociale,religioso,culturale;in particolare
essa riconosce il ruolo costituzionale dei partiti politici.
⇒ inoltre si assiste al riconoscimento costituzionale dei diritti sociali(tutela della
saluta,all’istruzione,al lavoro,alla previdenza ed all’assistenza in caso di bisogno,ecc)
Così nasce lo stato del benessere (Welfare State). Lo Stato sociale è frutto dell'affermarsi del
modello democratico in gran parte dei Paesi del mondo: con la conquista del diritto di voto per tutti,
anche i più deboli economicamente hanno la possibilità di far sentire le proprie esigenze
economiche e chiedono allo Stato di aiutarli.
Lo Stato sociale, a differenza dello Stato liberale, non è più uno Stato "astensionista".
Che cosa vuol dire?
Mentre lo Stato liberale:
- si limitava a tutelare la libertà e la proprietà dei cittadini;
- lasciava che ciascuno si arrangiasse rispetto alla propria situazione economica;
al contrario lo Stato sociale ritiene suo dovere:
- intervenire in campo economico per ridurre le differenze fra i suoi cittadini;
- tutelare i gruppi più svantaggiati.
In questo tipo di Stato, a differenza di quanto avviene nello Stato socialista, l'iniziativa economica
privata rimane libera(1), ma viene sottoposta ad alcuni limiti e controlli(2): accanto all'intervento
dei privati, lo Stato sviluppa l’intervento economico pubblico. Dunque mantiene la coesione sociale
attraverso questo compromesso.
Dunque la caratteristica fondamentale dello stato democratico è quello di reggersi su un
compromesso tra le classi sociali (la classi popolari godono di diritti politici e partecipano alla vita
dello stato).
·
Il pluralismo:è il principio fondamentale dello stato democratico: è l’insieme di interessi,
opinioni, organizzazioni che si confrontano e si scontrano nella società
secondo il metodo democratico.
·
Il potere popolare: ossia il popolo può eleggere (potere dal basso), la sovranità popolare si
esprime al momento delle elezioni (secondo il principio ogni testa un voto).
Lo Stato social-democratico è un compromesso tra le classi sociali (operai e borghesi) e tra valori
liberali e socialisti.
Ecco perciò un'importante novità: la formazione di un sistema economico a economia
mista(sistema a metà strada tra lo stato liberale e quello socialista),poiché lo Stato supera
l’individualismo liberale e sviluppa forme di solidarietà tra gli individui e tra i diversi gruppi
sociali.
Nei Paesi dell'Europa occidentale questo modello di Stato ha avuto la sua massima espansione fra il
1950 e il 1970.
1.12. Omogeneità e differenze tra gli Stati di democrazia pluralista.
OmogeneitàNella seconda metà del 900’,l’area occidentale d’Europa,Stati Uniti,Giappone e
alcuni Stati formano un complesso di ordinamenti costituzionali ispirati a principi sostanzialmente
uniformi,tipici delle c.d. democrazie occidentali. Essi recepiscono gran parte della tradizione
costituzionale liberale,i cui principi vengono reinterpretati alla luce delle nuove esigenze della
democrazia pluralista. La sufficiente omogeneità di questi ordinamenti,consente di elaborare il
modello “Stato di democrazia pluralista”.
DifferenzeTuttavia permangono alcune differenze.
•
•
•
Una è quella relativa ai partiti politici. I partiti americani,a differenza di quelli europei si sono
trasformati in “macchine elettorali” al servizio del candidato,privi di una precisa identità
ideologica. Così a partire dalla presidenza Roosvelt si denota il graduale rafforzamento della
Presidenza che ha acquisito canali autonomi di legittimazione e di gestione
dell’apparato,rispetto ai partiti. Quello statunitense è un pluralismo fatto più che altro di
associazioni con finalità particolari,di chiese,di gruppi di promozione di interessi specifici.
Un’altra differenza riguarda il grado di condivisione dei valori fondanti(quindi l’omogeneità e
l’eterogeneità della cultura politica).In alcuni Paesi c’è stata un’evoluzione storica che ha
portato a condividere i principi fondamentali della democrazia pluralista(Stati Uniti).In
altri(olanda e Belgio)la società è rimasta divisa in settori sociali separati e tra loro non
comunicanti per ragioni etniche,linguistiche,religiose,ideologiche. Le istituzioni costituzionali
devono operare in modo tale da attenuare le differenze e favorire la coesistenza pacifica delle
diversità. Difatti dopo la dissoluzione dell’Urss si è assistito in Occidente all’attenurasi delle
contrapposizioni interne ed alla tendenziali comune accettazione dei valori liberali e
democratici.
Un’altra differenza riguarda le modalità d’intervento dello Stato nell’economia e nella società.
In alcuni paesi l’intervento si è attenuato mantenendo una “dominanza privatistica”nei
rapporti economici e sociali,mentre altri hanno avuto una “dominanza
pubblicistica”nell’economia per il prevalere delle finalità sociali. Tuttavia a partire dagli anni
90 queste differenze si sono attenuate (stante il prevalere di un’economia di mercato
concorrenziale e la privatizzazione delle imprese pubbliche). Di conseguenza, negli ultimi
vent'anni in tutti i Paesi occidentali si è avuta una progressiva riduzione dell'intervento statale
nel sistema economico.
A partire dal 1993, poi, anche in Italia si è dato inizio al fenomeno della privatizzazione, cioè
al ritorno nel settore privato di molte imprese in precedenza pubbliche.
1.13.Lo Stato di democrazia pluralista tra società post-classista e globalizzazione.
Lo Stato di democrazia pluralista ha subito importanti trasformazioni soprattutto a partire dagli anni
‘80 del XX sec. per effetto di alcune rivoluzioni sociali: società post-classista,crisi
fiscale,globalizzazione,integrazione europea.
Alle sue origini lo Stato di democrazia pluralista ha come base una società divisa in classi sociali
ben individuate;esso si struttura in modo tale da assicurare la coesistenza pacifica di queste classi
nello Stato,perciò chiamato “pluriclasse”.
I partiti politici di massa si sono affermati nell’ambito di una società divisa in classi ben definite;
sono organizzazioni che hanno come scopo la conquista e la gestione del potere politico.
Hanno una doppia natura:
1 – organizzazioni private e volontarie, che hanno un fine politico(portatori di idee ed interessi)
2 – svolgono funzioni pubbliche importanti, in quanto sono il principale canale di dirigenti politici
al Parlamento e al Governo.
I partiti politici sono i veri soggetti politici e sovrani (i principali centri di potere politico). Secondo
il punto di vista giuridico chi comanda sono gli organi costituzionali, ma di fatto comandano i
partiti.
A metà degli anni ’70 anche lo stato socialista entra in crisi:
-Ci sono troppe spese pensionistiche,
-Per lo scook petrolifero
-Sistema nazionale sanitario.
Lo Stato sociale è un sistema che si propone di fornire servizi e garantire diritti considerati
essenziali per un tenore di vita accettabile(assistenza sanitaria,pubblica istruzione,difesa
dell’ambiente,istruzione).Questi servizi gravano sui conti pubblici in quanto richiedono ingenti
risorse finanziarie, le quali provengono in buona parte dal prelievo fiscale che ha, nei Paesi
democratici, un sistema di tassazione progressivo in cui l'imposta cresce più che proporzionalmente
al crescere del reddito.
Di fronte alla crisi dello Stato sociale,lo Stato:
•
•
•
In primo luogo lo Stato non può spingere la pressione fiscale entro certi limiti;
In sec. luogo lo Stato deve cercare di avere una finanza pubblica sana,evitando disavanzi di
bilancio eccessivi.
In terzo luogo le imprese chiedono maggiore flessibilità,che significa minori vincoli legali sui
costi della protezione sociale dei lavoratori.
Lo Stato potrebbe alimentare la spesa per mezzo dei tributi ma non può innalzare la pressione
fiscale entro una certa soglia. Perciò è costretto a ridurre la spesa pubblica e quindi a comprimere le
prestazioni dei diritti sociali. Perciò il grado di soddisfacimento dei diritti sociali dipende dalla
quantità di mezzi finanziari destinati dal bilancio dello Stato a tali organizzazioni.
Tutte queste spinte hanno una comune origine,e cioè l’esigenza di non far perdere competitività al
sistema economico nazionale(tutelando i diritti sociali),ed hanno un esito comune,cioèla
riduzione delle risorse impiegate per finanziare lo Stato sociale.
Si assiste al tentativo di adeguare lo Stato alle esigenze della competitività
internazionale,garantendo però almeno pari opportunità di vita ai suoi cittadini,trasformandolo in
Stato competitivo.
Tra le strade possibili che alcuni ordinamenti stanno cercando di seguire per rendere funzionale lo
Stato Sociale e per renderlo competitivo al sistema economico nazionale si segnalano le seguenti:
o Si tende a superare il carattere universalistico di alcuni servizi erogati dallo
Stato sociale,per cui servizi come la sanità non vengono resi gratuitamente a
tutti i cittadini indipendentemente dal loro reddito,ma solamente ai soggetti
meno abbienti,mentre gli altri concorrono alla spesa in relazione al livello di
reddito di cui godono.(il c.d.ticket)
o In secondo luogo si fa leva sul principio di responsabilità individuale,per cui
il singolo si impegna a mettere da parte con il risparmio le risorse che
potranno essere utili per affrontare i rischi della vita.(assicurazione sulla vita)
o In terzo luogo c’è il ricorso al “principio di sussidiarietà” che si sviluppa
lungo due direttrici
-Trasferire la gestione di certi servizi pubblici agli enti locali(sussidiarietà
verticale)
-Attribuire certi compiti tradizionalmente propri dello Stato sociale ad alcune
formazioni sociali(come l’assistenza agli anziano-case di cura) in grado di
fornire servizi tipici dello Stato Sociale ad una costo minore e con una qualità
migliore di quelli erogati dalle burocrazie delle amministrazioni
pubbliche(sussidiarietà orizzontale)
1.14. I caratteri dello Stato di democrazia pluralista.
Possiamo sintetizzare i tratti peculiari nel modo seguente:
1. Suffragio universale,segretezza e libertà di voto,elezioni periodiche,pluripartitismo.
Garantendo il pluralismo politico,sociale,economico,religioso,ecc. si presuppone
l’accoglimento del principio di tolleranza,cioè del principio secondo cui il dissenso non può
essere represso,anzi va garantito.
2. Si tratta di un pluralismo di formazioni sociali e formazioni politiche(partiti);
-Le prime operano per la realizzazione degli interessi comuni ai loro comportamenti
-Le seconde hanno come finalità la conquista e la gestione del potere politico
Il pluralismo trova garanzia nel riconoscimento di alcune libertà(associazione,formazione di
partiti politici,sindacale,religiosa).Così si realizza una profonda differenza con lo Stato
liberale che garantisce le libertà del singolo individuo rispetto allo Stato e si prevedeva un
rapporto diretto tra cittadino e stato,escludendo che tre l’uno e l’altro si inserisse il
diaframma rappresentato dalle formazioni collettive. Mentre i partiti(le formazioni
politiche)svolgono funzioni pubbliche importanti, in quanto sono il principale canale di
dirigenti politici al Parlamento e al Governo.
3. Con il pluralismo si raggiungono 2 obbiettivi:
-Si limita il potere dello Stato che è costretto a confrontarsi con essi:
-Attraverso le formazioni sociali ed i partiti politici si creano canali di partecipazione e delle
pressioni sugli organi costituzionali per ottenere provvedimenti che soddisfino le proprie
esigenze. Nasce dunque il problema di come organizzare il pluralismo per evitare che i
molteplici interessi ne producano la paralisi. Si fa leva dunque sulla capacità unificante dei
partiti di massa di operare una sintesi dei diversi interessi,inserendoli in un programma di
azione.
4. Si perviene all’idea secondo cui non esiste un interesse generale che abbia una consistenza
oggettiva:piuttosto trovano garanzia valori differenti e le stesse Costituzioni essendo frutto
del compromesso tra correnti culturali diverse,riconoscono principi tra loro in conflitto. Si
parla dunque di bilanciamento dei principi.
5. Le democrazie pluraliste assicurano la più ampia garanzia costituzionale alla libertà di
manifestazione del pensiero ed al pluralismo dei mezzi di comunicazione(televisione,radio).
Anche grazie a queste garanzie costituzionali si forma quella che viene definita sfera
pubblica. La sfera pubblica è autonoma rispetto ai partiti ed al circuito corpo elettoraleParlamento,ma è politicamente influente ed ascoltata poiché è qui che si formano le idee,le
opinioni ed i programmi che poi alimentano sia le proposte dei partiti sia la vita del
Parlamento.
Democrazie pluraliste:
- Progressivo allargamento del diritto di voto (fino al suffragio universale)  compimento
della democrazia (sovranità popolare) ;
-
Affermazione dei partiti politici di massa come strumenti di partecipazione dei cittadini alla
vita politica  compimento della democrazia (sovranità popolare);
Configurazione degli organi elettivi come luoghi di confronto e di scontro di interessi
eterogenei;
Riconoscimento, accanto ai diritti di libertà “negativi” ed ai diritti civili e politici, dei diritti
“sociali” Stato sociale
I caratteri “nuovi”:
•
•
Pluralismo di formazioni sociali e di formazioni politiche;
Eguaglianza sostanziale e diritti sociali
Lo sviluppo dei caratteri dello Stato liberale:
•
•
•
Separazione dei poteri
Principio rappresentativo
Principio di legalità (principio di costituzionalità)
2. RAPPRESENTANZA POLITICA
2.1. Definizioni
Nella nozione di rappresentanza politica confluiscono due significati;
•
•
“Agire per conto di”e perciò si esprime un rapporto tra rappresentante e rappresentato,secondo
cui quest’ultimo sulla base di un atto di volontà chiamato mandato,dà al primo(al
rappresentante) il potere di agire nel suo interesse. Per indicare tale specie di rappresentanza si
usa l’espressione “rappresentanza di interessi”.
RappresentanteAgisce nell’interesse del Rappresentatorapporto basato su un mandato
imperativo.
D’altra parte “rappresentanza”significa che qualcuno fa vivere in un determinato ambito
qualcosa che effettivamente non c’è;dunque queste seconda accezione non presuppone
l’esistenza di un rapporto tra il rappresentato e il rappresentante,il quale invece dispone di una
situazione di potere autonoma rispetto al primo.
RappresentanteE’ autonomo rispetto al Rappresentato,senza alcun rapporto giuridico.
A differenza della Rappresentanza nello Stato Assoluto,in cui il rappresentante era espressione della
comunità(quindi dei corpi) e quindi si instaurava uno specifico rapporto tra rappresentati e
rappresentante(che prospettavano gli interessi della comunità dinnanzi al Re)la rappresentanza nello
Stato liberale doveva soddisfare nuove esigenza,poiché vennero eliminati i “corpi intermedi”.Il
rappresentante divenne il mezzo attraverso cui si formava un’istituzione che doveva agire
nell’interesse generale. Queste esigenze trovarono riscontro nella formulazione della rappresentanza
politica della Costituzione francese del 1791, che tolse sovranità al Re attribuendola alla nazione.
L’elezione,come modo democratico di selezione dei rappresentanti,conferisce a questi la qualità di
rappresentanti. Il sistema rappresentativo si configura in coloro che vengono eletti:essi non
rappresentano i loro elettori,ma un’entità astratta,la nazione,o se si vuole,l’intera collettività
popolare. Inoltre non esiste nessun rapporto giuridico fra “rappresentanti”e”rappresentati”(art.67
Cost. I primi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato)e non esiste la possibilità degli
elettori di revocare gli eletti.
Sussistono tre importanti implicazioni
o Se i Parlamentari(rappresentanti)dovevano agire per conto della nazione,quest’ultima
doveva assicurarsi che le modalità di elezione fossero in grado di scegliere i soggetti più
idonei per curare l’interesse generale. L’elettorato attivo(diritti di eleggere i propri
rappresentanti)era configurato come una funzione pubblica e non come diritto
soggettivo;dunque vi era un suffragio limitato facendo permanere lo “Stato monoclasse”.
o Se i Parlamentari dovevano rappresentare l’intera Nazione,essi non dovevano curare gli
interessi particolari bensì l’interesse nazionale.
o Se il parlamentare doveva curare l’interesse dell’intera nazione,faceva ciò senza vincolo
di mandato. Perciò venne sancito il divieto di mandato imperativo(principio affermato
dalla costituzione francese,poi recepito da tutte le Cost. liberali ed infine trapassato
anche nelle Costituzioni dello Stato di democrazia pluralistica.)
A questo punto è utile chiarire il significato di responsabilità politica. La responsabilità politica è
un concetto giuridico e politico in base al quale si determina se un soggetto operante nello stato ed
investito di una carica politica debba o meno rispondere (ed eventualmente a chi) delle scelte
politiche compiute. Il soggetto dovrà rispondere ad un altro soggetto(che ha il potere di valutare
come il primo ha agito),poiché è politicamente responsabile,in quanto titolare di potere politico e
nel caso di giudizio negativo,andrà incontro ad una sanzione rappresentata dalla perdita del potere
politico. La responsabilità politica assume un ruolo centrale nel funzionamento dello Stato liberale
e,soprattutto,di quello democratico- pluralista. Nello stato liberale essa era essenzialmente
circoscritta all’interno dell’organizzazione statale;nello Stato di democrazia pluralista si tende ad
avere come termine di riferimento il corpo elettorale,chiamato a giudicare soggetti politici divenuti
politicamente responsabili nei loro confronti,i quali possono essere il capo del potere
esecutivo(presidente o primo ministro),i parlamentari,i partiti politici.
2.2 La rappresentanza politica nello Stato di democrazia pluralista.
I sistemi rappresentativi hanno subito una considerevole trasformazione nelle democrazie
pluraliste;si afferma difatti il principio della sovranità popolare,il quale esige che il potere
politico si basi sul libero consenso dei governati,cioè del popolo. Se i parlamentari dipendono
dal consenso dei governati,i primi tenteranno di ottenere questo consenso adottando i
provvedimenti richiesti da loro.
Il problema che i sistemi rappresentativi delle democrazie pluraliste hanno affrontato è questo:
“come assicurare la governabilità senza che venga meno la legittimazione democratica(il
consenso popolare)dello Stato?
Il problema può essere risolto mettendo insieme due aspetti:
1-la rappresentanza come rapporto con gli elettori per garantire la legittimazione del sistema
2-la rappresenta come titolo di esercizio autonomo del potere,che assicuri la possibilità di
assumere una decisione,evitando la paralisi decisionale.
Il modo in cui questo equilibrio si è realizzato(vale a dire la modalità che viene seguita per
adeguare i sistemi rappresentativi alla complessità sociale) lo si può notare in alcune ipotesi,per
esempio:
I Partiti Politici:
•
Lo Stato dei Partiti. La prima soluzione ha fatto leva sulla “doppia virtù”dei partiti
politici,ossia sulla loro capacità di accoppiare i due aspetti della rappresentanza.
Da un lato i partiti sociali di integrazione assicurano il collegamento stabile con gli
elettori,realizzando una partecipazione politica permanente del popolo,dall’altro viene
recuperato l’altro aspetto della rappresentanza in quanto i partiti possono trascendere gli
interessi particolari degli individui poiché si dispone di un’ideologia di partito. Se il
sistema rappresentativo si basa sui partiti,diventa giocoforza la reintroduzione del mandato
imperativo. Bisogna avere chiaro comunque che la centralità dei partiti nei sistemi
rappresentativi delle democrazie pluralistiche è il frutto di precisi riconoscimenti
costituzionali(art.49 Cost.) e di una legislazione che sostiene gli stessi partiti. Tuttavia la
funzionalità e l’efficacia del collegamento con la società da parte dei partiti presuppone la
democraticità interna,cioè la possibilità che essi siano sede di partecipazione popolare.
Oggi sempre più frequentemente si parla di crisi dei partiti,per intendere le difficoltà ce
essi incontrano sul versante dei loro rapporti con la società. La società è divenuta sempre
più complessa e anche per effetto delle crisi delle tradizioni ideologiche del ‘900 è cessato
il legame di stabile appartenenza che legava gli individui ai partiti. In conclusione i partiti
non riescono più ad assicurare la completa rappresentanza della società.
Da qui le difficoltà che colpiscono entrambi gli aspetti della rappresentanza politica;il
rapporto con la società si interrompe,producendo perdita di consenso e gli interessi sociali
si riversano direttamente e senza mediazioni sugli organi costituzionali in modo
scomposto,senza una sintesi preventiva. Viene meno l’autonomia rispetto agli interessi
particolari.
All’interno del Partito si realizza la selezione della classe politica(parlamentarizzazione
dei dirigenti di partito),cioè la selezione dei politici che il partito presenterà alle elezioni
2.3. Democrazia diretta e democrazia rappresentativa.
Lo Stato italiano è pertanto una democrazia rappresentativa(o indiretta),alla quale si affianca la
democrazia diretta. Gli istituti di democrazia diretta dunque affiancano i meccanismi
rappresentativi,con l’obiettivo di assicurare la partecipazione popolare alle decisioni che riguardano
l’intera collettività e di colmare la distanza tra il popolo e l’apparato statale.
Infatti,secondo la Costituzione(art.1.2) la sovranità spetta al popolo che la esercita nelle forme e nei
limiti da essa stabiliti. L’esercizio avviene normalmente attraverso i rappresentanti in Parlamento.
Essa può,tuttavia avvenire anche mediante istituti di democrazia diretta,che sono:
o L’iniziativa popolare = in questo caso la Costituzione(art.71)attribuisce ad undero numero di
cittadini(50-000 elettori)il potere di esercitare l’iniziativa legislativa.
o La petizione = consiste in una determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli organi
parlamentari o di Governo per sollecitare determinate attività;dunque l’esercizio del diritto di
petizione ha una funzione propulsiva ma non determina nessun effetto giuridico particolare(ha
limitati effetti pratici)
o Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una
determinata questione;è lo strumento con cui il corpo elettorale può incidere direttamente
sull’ordinamento giuridico attraverso la abrogazione di leggi o atti con forza di legge dello
Stato,oppure di singole disposizioni contenute. La Corte Costituzionale ha sancito che il
referendum abrogativo ha lo stesso rango della legge ordinaria. La Costituzione prevede che
esso possa essere proposto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali. Il procedimento si
differenzia per un primo tratto in ragione di chi richiede il referendum.
1- Richiesta popolare: l’iniziativa parte dai promotori,dai gruppi di almeno 10 cittadini iscritti
alle liste elettorali,i quali depositano presso la cancelleria della Corte di Cassazione il quesito
che intendono sottoporre a referendum;ne viene data notizia in G.U. Entro 3 mesi devono essere
raccolte,su appositi fogli vidimati,le 500.00 firme,debitamente autenticate e devono essere
depositate presso la cancelleria della Cassazione.
2-Richiesta regionale:i Consigli di almeno 5 Regioni devono approvare la richiesta a
maggioranza assoluta,indicando ovviamente lo stesso quesito. Presso la Cassazione si
costituisce l’Ufficio centrale per il referendum che esamina le richieste per giudicarne la
conformità alla legge.
Se la Corte dichiara ammissibile il referendum,il P.D.R. deve fissare il giorno della votazione
tra il 15 Aprile e il 15 Giugno;gli elettori si troveranno stampato sulla scheda il quesito e
possono votare si o no.
3. LA SEPARAZIONE DEI POTERI:il modello liberale.
Il principio della separazione dei poteri è stato elaborato dal costituzionalismo liberale con
l’obiettivo di limitare il potere politico per tutelare la libertà degli individui.
I tre poteri(o funzioni)sono:
o Il potere legislativo,che consente nel porre le leggi,ossia norme giuridiche astratte e generali.
Esso è esercitato dal Parlamento(art. 70 Cost. “collettivamente delle 2 Camere”)
o Il potere esecutivo,che consiste nell’applicare le leggi all’interno dello Stato e nel tutelare lo
Stato medesimo dalle minacce esterne.
o Il potere giudiziario(o giurisdizionale),che consiste nell’applicare una legge per risolvere una
lite. La funzione giudiziaria è esercitata dalla Magistratura ed è caratterizzata dalla posizione di
indipendenza del giudice nei confronti di ogni altro potere e dalla sua terzietà rispetto alle parti
del processo.
Secondo la dottrina
-ogni potere ha una funzione pubblica ben individuata e ciascun potere viene individuato nella
funzione che esercita.
-E’ fondamentale dunque che ciascuna funzione sia attribuita a poteri distinti,in quanto un soggetto
non può avere due funzioni(secondo Montesquieu potrebbero essere adottate in questo modo leggi
tiranniche)
-i poteri dovrebbero potersi condizionare reciprocamente,in modo tale che ciascun potere possa
frenare gli eccessi degli altri. Si crea dunque tra i poteri un sistema di controlli reciproci,dando
luogo ad una sistema di pesi e contrappesi(“checks and balances”)
Per spiegare questi fenomeni la dottrina elaborò la teoria formale- sostanziale della separazione
dei poteri;secondo questa teoria bisogna distinguere
•
•
il potere in senso soggettivointeso come complesso unitario di organi
dalle funzioni dello Stato(o poteri in senso oggettivo).
Le funzioni sono tre e vengono identificate sulla base di criteri materiali(contenuto delle
funzioni) e di criteri formali(divisione delle funzioni tra i poteri soggettivi):
a)Applicando i criteri materiali,bisognerà guardare al contenuto delle funzioni:
-la funzione legislativa pone norme generali e astratte:
-la funzione esecutiva consiste nella cura in concreto di pubblici interessi:
-la funzione giurisdizionale applica le norme per risolvere una controversia.
b)Applicando i criteri formali,le funzioni vengono distinte con riferimento al potere soggettivo
che le esercita,seguendo le modalità formali che lo caratterizzano:
-il potere legislativo esercita la funzione formalmente legislativa(lo fa attraverso atti che hanno
forma della legge)
-il potere esecutivo esercita sempre la funzione formalmente esecutiva(attraversi atti che di
regola hanno la “forma”del decreto.
-il potere giudiziario esercita la funzione formalmente giudiziaria(lo fa attraverso atti che di
regola hanno la “forma” della sentenza)
Dunque ciascun potere in senso oggettivo ha attribuita una determinata funzione identificata per
i suoi contenuti materiali. In alcuni casi però vi è una scissione dei due criteri. Quando, in casi
straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni. Ora, se il governo, che avrebbe solo il potere di "eseguire", invece prende l'iniziativa ed
emana norme (decreti), si fa carico di una funzione che spetta al parlamento.
3.2. La separazione dei poteri nelle democrazie pluraliste.
Nelle democrazie pluraliste accanto alle 3 classiche funzioni appena considerate,vanno
affiancandosene altre 2,definite dai costituzionalisti come “funzioni di indirizzo politico” e
“funzione di garanzia giurisdizionale della Costituzione”.
•
•
L'attività di indirizzo politico o di governo è quella svolta dagli organi costituzionali dello
Stato. Consiste nel formulare delle scelte con le quali si individuano i fini che lo stato intende
perseguire in un determinato momento storico attraverso l'attività amministrativa.
Un una democrazie parlamentare,l’organo al quale compete l’individuazione dei fini dello Stato
è il Parlamento, che determina gli obiettivi da perseguire e i mezzi per realizzarli. Tale funzione
è detta di INDIRIZZO POLITICO.
In pratica se io, organo costituzionale, dico a te, Stato, di aumentare il potere di acquisto dei
lavoratori, ti do un indirizzo politico, che potrai eseguire ad esempio aumentando le pensioni
minime. Io ti indico l'obiettivo, tu trovi il metodo per raggiungerlo.
Gli atti giuridici nei quali si estrinseca l'attività di indirizzo politico sono detti atti politici. In
merito a ciò è stata introdotta la separazione tra politica e amministrazione,ossia tra la sfera
d’azione riservata al Governo e quella riservata all’altra burocrazia;si crea così una distinzione
tra i poteri di indirizzo politico,che spettano agli organi di Governo,ed i poteri di gestione
amministrativa affidati ai dirigenti.
L’amministrazione dunque assume una propria autonomia giuridica rispetto al Governo,anche
se collegata al suo indirizzo politico e amministrativo. L’amministrazione si compone in una
pluralità di apparati tra loro più o meno indipendenti,ciascuno dei quali ha affidata la cura di
determinati interessi. Questi apparati non sono solamente statali,vista la grande crescita di
amministrazioni diverse da quelle statali,come le amministrazioni delle regioni e degli enti
locali.
Funzione di garanzia giurisdizionale della Costituzione: il controllo giudiziale della
Costituzione è divenuto un tratto comune negli Stati di democrazia pluralista e identifica
un’altra funzione realizzata nei confronti di tutti i poteri dello Stato. In Italia esiste pure l’organo
costituzionale,il Presidente della Repubblica(colui che svolge questa funzione),distinto ed
autonomi rispetto al Governo,con la funzione principale di garantire gli equilibri
costituzionali,senza partecipare all’indirizzo politico.
Infine rispetto al modello liberale ci sono altre differenze,tra cui citiamo:
⇒ L’aspetto riguardante la funzione legislativa: essa non si caratterizza più per la produzione
di norme giuridiche generali e astratte. Infatti la legge ,frequentemente contiene prescrizioni
che si riferiscono a soggetti determinati ed a situazioni concrete,sicché si parla di legge –
provvedimento(es. legge che eroga un beneficio finanziario ai familiari delle vittime di un
attentato terroristico).
⇒ Anche la funzione giurisdizionale assume tratti differenti rispetto al modello liberale. A
questo riguardo vanno evidenziate tre circostanza(l’attività interpretativa è intrisa di scelte
discrezionali//la spinta dei giudici a riconoscere e tutelare “nuovi diritti”// “crisi della
legge”,poiché vengono prodotte leggi che hanno significati ambigui),
4. LA REGOLA O PRINCIPIO DI MAGGIORANZA.
4.1. Definizioni.
La regola della maggioranza assume 3 diversi significati:
1. “Principio funzionale”,ossia la tecnica attraverso cui un collegio può decidere. E’ lo strumento
attraverso cui ampie collettività e organi collegiali(Parlamento o assemblea)possono adottare
una decisione:è adottata la decisione che ottiene il numero più elevati di consensi o voti. La
regola opposta è quella dell’unanimità che richiede il consenso di tutti i membri del collegio.
Attraverso la regola di maggioranza si evita la paralisi decisionale che potrebbe derivare dalla
necessita di ottenere il consenso di tutti.
Tuttavia chi ottiene la maggioranza può utilizzarla per adottare provvedimenti che eliminino i
soggetti rimasti i minoranza,sicché esiste il rischio della tirannia della maggioranza. Per
contrastare tale rischio le Costituzioni predispongono vari strumenti di tutela delle minoranza;
perciò le regole collettive possono essere assunte con la regola di maggioranza,purché sia
garantita l’esistenza delle minoranze.
2. “Principio di rappresentanza”,cioè mezzo attraverso cui si elegge il Parlamento e le altre
Assemblee rappresentative(consigli regionali,provinciali,ecc.):in ciascun collegio elettorale è
eletto il candidato che ottiene più voti(rappresentanza semplice o assoluta)
3. “Principio di organizzazione politica”,cioè criterio attraverso cui si strutturano i rapporti tra i
partiti politici nel Parlamento. Secondo questa concezione le elezioni hanno il compito
principale di assicurare la formazione di una maggioranza politica stabile e coesa e di un
Governo autorevole in grado di realizzare in modo organico e coerente un determinato
indirizzo politico.
4.2. Democrazie maggioritarie e democrazie consociative.
Anche sistemi elettorali che non sono basati sulla regola di maggioranza possono riuscire ad
esprimere maggioranze stabili e Governi autorevoli.
Assume importanza un’altra distinzione che si basa su dinamiche di funzionamento dei diversi
ordinamenti democratici. In particolare occorre distinguere
•
•
Democrazie maggioritarie(Gran Bretagna,Germania,Francia,Spagna,Canada); in queste
democrazie la regola di maggioranza diventa “principio di organizzazione” dei rapporti tra i
soggetti politici,infatti esse sono basate sulla contrapposizione tra due partiti o due coalizioni di
partiti tra loro alternative,ovvero tra due leader politici in competizione per la titolarità del
potere politico. Per cui si crea una distinzione funzionale tra la maggioranza politica ed il
Governo,da essa sostenuto,e la minoranza che assume la funzione di opposizione. Codesta
impedisce che la forza del Governo e della maggioranza degeneri in tirannia;in tali sistemi si
può realizzare l’alternativa ciclica dei partiti nei ruoli di maggioranza e di opposizione.
Democrazie consociative(Olanda,Belgio); queste tendono a incentivare l’accordo tra i
principali partiti,al fine di condividere il controllo del potere politico. I partiti competono
ciascuno per proprio conto,per conquistare i seggi parlamentari;dopo le elezioni i partiti tuttavia
tendono ad utilizzare la rispettiva forza politica per negoziare tra di loro e raggiungere dei
compromessi politici. Le minoranze quindi sono associate al potere politico perché partecipano
alla formazione delle decisioni,sicché l’opposizione è inesistente.
4.LO STATO E LA SOCIETA’ MULTICULTURALE.
5.1. I rapporti tra Stato e confessioni religiose.
La nascita dello Stato moderno comporta un processo di secolarizzazione,al termine del quale c’è
il riconoscimento della laicità dello Stato. Con quest’espressione si intende la separazione tra la
sfera della politica e quella della religione,e quindi il riconoscimento della libertà di religione
come fondamentale diritto dei cittadini.
Tuttavia durante il secolo XIX i rapporti tra politica e religione oscillarono tra due poli opposti:
o Stato cristianoDa una parte,c’è il regime confessionale,secondo cui la Chiesa è depositaria
di un patrimonio di verità ultime sull’essere umano,sia come singolo individuo che come
soggetto sociale. Da tale premessa deriva il rapporto diretto tra autorità civili e autorità
religiose,la necessità che l’etica pubblica e le leggi si conformino alla morale della Chiesa.
o Separazione tra Stato e ChiesaDall’altra c’è il regime della separazione tra Stato e
Chiesa,ciascuno costituente un’istituzione autonoma nel proprio campo di azione. Per cui
Stato e Chiesa regolano i loro rapporti con uno speciale trattato che si chiama
appunto,concordato(regime concordatario),che disciplina alcune materie d’interesse
comune(matrimonio).
Questa è la soluzione della Costituzione italiana. L’art. 7 riconosce la separazione tra lo
Stato e la Chiesa cattolica stabilendo che lo Stato e la chiesa sono,ciascuno nel proprio
ordine,indipendenti e sovrani. Lo stesso riconosce tutela al regime concordatario,poiché dice
che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi(1929) e che questi
possono essere mutati sono con l’accordo di entrambe le parti(principio concordatario). Con
la legge 121/1985 è stato possibile eliminare una serie di norme decisamente incompatibili
con la Costituzione,come quella che dichiarava la fede cattolica “religione di Stati”,o quella
che ne rendeva obbligatorio l’insegnamento scolastico. Dopo il 1985, invece, viene
riconosciuta la libertà di scelta, per la quale si avvalgono di tale insegnamento soltanto quanti
ne hanno fatto richiesta, siano i giovani dopo i 14 anni di età, siano i genitori degli alunni più
piccoli.
La Costituzione prevede dunque che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge senza distinzioni
basate sulla religione(art.3)e che tute le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge(art. 8.1). Lo Stato italiano accoglie quindi il principio di “laicità”. Ma questo principio può
essere applicato in modi diversi che dipendono dalla storia politica e istituzionale di ciascun Paese.
5.2. Principio di laicità,libertà di coscienza e pluralismo religioso.
In Italia il concetto di laicità è stato elaborato soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale. Un
punto centrale è rappresentato dalla sentenza 203/1989,secondo cui lo Costituzione adotta una
prospettiva di “laicità positiva”. Essa viene intesa nel senso di una valutazione “favorevole” del
fenomeno religioso,cui segue l’ammissibilità a sostegno delle attività religiose,in quanto interesse
dei cittadini meritevole di essere tutelato dal nostro ordinamento.
Dunque,il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2,3,7,8,19 e 20 della Costituzione, implica
“non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.”
Secondo la Corte,il principio di laicità “implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni
ma garanzia dello Stato per la salvaguardia delle libertà di religione in regime di pluralismo
confessionale e culturale”.
Un altro aspetto importante del principio di laicità è costituito dalla tutela della libertà di
coscienza. E’ evidente che in una società come quella italiana,dominata per tradizione secolare da
una forte presenza della chiesa cattolica,per lunghi anni assunta come religione di Stato,la presenza
della religione e dei riferimenti ad essa resti ancora fortemente radicata.
Un capitolo a parte è quello della tensione tra il principio di laicità e l’esposizione pubblica dei
simboli religiosi. Il crocifisso esposto nei locali pubblici ha suscitato reazioni “laiche” che hanno
più volte coinvolto sia il giudice ordinario che quello amministrativo:ma con esiti alquanto
incoerenti poiché una sentenza affermava che:
o “Si afferma la neutralità dell’istruzione pubblica,cui è connaturato il principio di
laicità,imponendo di rimuovere il crocifisso dalle pareti dall’aula scolastica e se anche uno
solo degli alunni rinnega di essere leso nella sua libertà religiosa;l’esposizione del simbolo
della croce manifesterebbe la volontà dello Stato di porre il culto cattolico al centro della
dimensione pubblica ed educativa,cosa che sarebbe in contrasto con il pluralismo
religioso(Tar l’Aquila 2004).”
o La prevalente giurisprudenza invece afferma che il crocifisso non è semplicemente il
simbolo della religione cattolica,ma costituisce fattore di un’evoluzione storica e
culturale ed è altresì simbolo di un sistema di valori di libertà,eguaglianza,dignità umana e
tolleranza religiosa,con la conseguenza che esso finisce per rappresentare lo stesso principio
di laicità dello Stato(Tar Veneto 2005).
Una fattispecie diversa è quella dell’esposizione di un simbolo religioso da parte di un singolo
individuo in un contesto pubblico. In un assetto costituzionale il cui principio di “laicità” viene
accolto in forma tanto rigorosa,simili manifestazioni sono vietate.
5.3. La tutela delle minoranza e la società multiculturale.
Bisogna fare una distinzione tra tutela delle “minoranza storiche” presenti da sempre e le “nuove
minoranze”,costituite da gruppi di immigranti che risiedono in uno Stato straniero. La tutela delle
prime è generalmente presente nelle Costituzioni degli Stati di democrazia pluralista. Così l’art. 6
della Costituzione italiana protegge le minoranze linguistiche.
Ma la sfida maggiore per le odierne democrazie pluralistiche proviene delle “nuove minoranze”.Il
problema è sempre quello di come assicurare la coesione di società non omogenee. In questo casi si
pone la grande questione costituzionale se sia legittimo apprestare strumenti di tutela di quelle
comunità culturali che non sono aliene dal contesto maggioritario ma sono attivamente ostili nei
confronti dei valori di libertà e di tolleranza su cui si basano le democrazie pluraliste. Per mantenere
e garantire le identità culturali differenziate entro le quali ciascun individuo intende sviluppare la
sua personalità,i differenti sistemi giuridici hanno creati vari strumenti,come ad es. il “diritto
derogatorio”che si applica solamente ai membri di determinate comunità,oppure gli interventi
amministrativi diretti alla costruzioni di luoghi di culto per alcune minoranze religiose,come la
costruzione di una moschea.
Molti conflitti sono provocati dalle diverse prospettive etiche che si confrontano e si
scontrano,soprattutto su quei temi che riguardano l’origine e la fine della vita:fecondazione
artificiale,diritto all’interruzione dei trattamenti sanitari. Il conflitto rende molto difficile
l’elaborazione di adeguare discipline legislative.
6.STATO UNITARIO,STATO FEDERALE E STATO REGIONALE.
La separazione dei poteri ed i limiti alla regola di maggioranza possono realizzarsi non solo a livello
orizzontale(cioè nel rapporto tra i poteri dello Stato)ma anche a livello verticale(attraverso la
distribuzione del potere di indirizzo politico e delle funzioni pubbliche tra lo Stato centrale ed altri
enti territoriali). Si suole distinguere tra Stato unitario e Stato composto(Stato federale e Stato
regionale)
Altre classificazione di forme di stato inerenti al rapporto fra sovranità e territorio sono:
⇒ Stato unitarioil potere è attribuito al solo Stato centrale o comunque a soggetti periferici
da esso dipendenti(in questo caso si parla di decentramento amministrativo o burocratico)
⇒ Stato composto(Federale e Regionale)il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti
territoriali da esso distinti,che sono titolari del potere d’indirizzo politico e delle funzioni
legislativa e giudiziaria in determinate materie,ed agiscono mediante organi rappresentativi
che sono espressione delle popolazioni locali(si parla di decentramento politico).
Lo Stato unitario ha caratterizzato l’Europa mentre quel tipo di Stato composto ha caratterizzato gli
Stati Uniti;da alcuni anni però,anche in Europa ha avuto successo lo Stato composto,nelle sue due
varianti:
 Stato federaleE’ molto difficile costituire un modello unitario di questo Stato sicché vi
sono numerosi esempi di Stati qualificati come federali. Tuttavia i caratteri peculiari sono:
1- l’esistenza di un ordinamento statale federale,dotato di una Costituzione scritta e
rigida,e di alcune enti politici territoriali dotati di proprie Costituzioni(tali membri hanno
denominazioni diverse:Stati membri,lander,Province)
2 - la previsione da parte della Costituzione federale di una ripartizione di competenze tra lo
Stato centrale e Stati membri con riguardo alle tre tradizionali funzioni.
3 - l’esistenza di un Parlamento bicamerale,in cui cioè esiste una Camera rappresentativa
degli Stati membri(Senato negli USA,Australia,Belgio,Consiglio federale in Austria)
4 - la partecipazione degli Stati membri al procedimento di revisione costituzionale:la
presenza di una Corte costituzionale in grado di risolvere i conflitti tra Stato federale e Stati
membri.
 Stato regionaleè distinto da quello federale per i seguenti caratteri:
1 - la presenza di una Costituzione statale che riconosce e garantisce l’esistenza di enti
territoriali dotati di autonomia politica,cioè capaci di darsi un proprio indirizzo politico e
dotati di propri statuti
2 – l’attribuzione costituzionale alle Regioni di competenze legislative e amministrative; una
partecipazione assai limitata all’esercizio di funzioni statali ed in paticolare a quella di
revisione costituzionale;la mancanza di una seconda Camera rappresentativa delle
Regioni;l’attribuzione ad una Corte costituzionale del compito di risolvere i conflitti tra
Stato e Regioni.
In realtà è difficile da tracciare la distinzione tra Stato federale e Stato regionale;la distinzione
fondamentale è quella tra Stato unitario e Stato composto.
Altra distinzione molto importante riguardo lo Stato composto è quella tra:
Federalismo duale = tipico dell’esperienza liberale vede una forte divisione tra lo Stato federale e
gli Stati membri,per cui ognuno opera nell’ambito delle sue attribuzioni senza interferire.
Federalismo cooperativo = si sviluppa nelle democrazie pluraliste e si caratterizza per la presenza
di interventi congiunti e coordinati nelle stesse materie da parte dello Stato centrale e degli Stati
membri.
7. L’UNIONE EUROPEA.
7.1. Definizioni
L'Unione europea (UE) è un'organizzazione di tipo sovranazionale e intergovernativo, che dal 1º
gennaio 2007 comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici. La sua istituzione sotto il
nome attuale risale al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1º novembre
1993), al quale tuttavia gli stati aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità europee
precedentemente esistenti.
L’Unione Europea(UE) è una struttura istituzionale che “si fonda” sulle 3 Comunità già
esistenti(CECEE,CECA,EURATOM//PESC//CGAI//);essa si aggiunge a queste ed utilizza le
loro istituzioni per l’esercizio delle sue funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del Trattato.
Il Trattato di Amsterdam ha introdotto,inoltre,il principio della cooperazione rafforzata,che
consente di instaurare forme di collaborazione specifiche per la realizzazione degli scopi comunitari
7.2. L’organizzazione
L’organizzazione comunitaria si articola in diversi organi.
•
•
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•
•
•
•
•
Il Consiglio Europeoè l’unico organo dell’UE,composto dai capi di Stato o di Governo di
ciascun Stato membro e dal Presidente della Commissione. E’ tenuto ad informare il
Parlamento Europeo dei risultati di ogni sua riunione e a presentare annualmente una apposita
relazione scritta.
Il Consiglio dell’UEcoordina le politiche generali di tutti gli Stati membri,formato da un
rappresentate di ogni Stato;le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice,ma per le
delibere più importanti occorre una maggioranza qualificata(calcolata in base al “peso”diverso
La CommissioneSi può considerare come il centro dei processi di decisione;essa dispone di
poteri d’iniziativa normativa per gli atti che il Consiglio adotta,di poteri di controllo verso gli
Stati. Rilevante è il ruolo della Commissione riguardo alla gestione dei finanziamenti
comunitari:stabilisce infatti l’ammontare dei fondi strutturali.
La Commissione è composta di 27 membri(ogni Stato ne ha uno)che durano in carica 5 anni.
La nomina del presidente e dei componenti della commissione coinvolge il Parlamento
europeo che deve esprimere la propria approvazione.
Il Parlamento europeoè composta dai rappresentanti(750)dei popoli degli Stati
membri,eletti per 5 anni. Il PE è un organo rappresentativo che partecipa ormai pienamente al
processo di formazione degli atti normativi,attraverso le procedure di codecisione e di
cooperazione. Inoltre il PE risponde alle petizioni dei cittadini comunitari e nomina un
Mediatore,chiamato ad indagare sui casi di cattiva amministrazione delle istituzioni
comunitarie. Infine il PE è titolare di poteri di controllo verso la Commissione che si
sostanziano nell’istituzione di commissioni temporanee d’inchiesta o nella presentazione di
interrogazioni;ma soprattutto nel voto di fiducia sul presidente e sui membri della
commissione(e nella possibilità di approvare una mozione di censura che provoca le dimis.).
La Corte di Giustiziaè l’organo giurisdizionale comunitario,garante della giustizia
comunitaria. La Corte è assistita dal Tribunale di primo grado,titolare di competenze
specifiche.
La Corte dei Contiè l’organo di controllo contabile della Comunità
Il Comitato economico e socialeè un organo consultivo del Consiglio,della commissione e
del PE ed esprime i suoi pareri obbligatoriamente o su richiesta.
Il Comitato delle Regioniè un organo consultivo del Consiglio composto dai rappresentanti
delle collettività regionali e locali.
L'Unione europea non è una semplice organizzazione intergovernativa (come le Nazioni Unite) né
una federazione di Stati (come gli Stati Uniti d'America), ma un organismo sui generis, alle cui
istituzioni gli stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale. Le sue competenze
spaziano dagli affari esteri alla difesa, alle politiche economiche, all'agricoltura, al commercio e
alla protezione ambientale.
Le sue attribuzioni pertanto sono quelle espressamente previste dai Trattati(principio di
attribuzione).Vi sono poi altri principi:
Principio di integrazioneesercitare i poteri necessari per realizzare gli scopi
Principio dei poteri implicitipotere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio
efficace.
il principio di proporzionalitàLa CE e L’UE devono fare uso solo dei mezzi strettamente
necessari agli obiettivi da realizzare e non misure eccessive rispetto ed essi.
Principio di sussidiarietàBisogna stabilire volta per volta quale livello sia più idoneo a
perseguire gli obiettivi comunitari.
Principio di leale cooperazioneSecondo questo principio gli Stati hanno il compito di
adempiere ai loro obblighi evitando comportamenti che possano compromettere gli scopi
comunitari.
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