ORGANI DI GOVERNO ETA' REPUBBLICANA
SENATO
Era il principale arbitro della vita politica. In un primo momento era il
consiglio degli anziani (patres) ed era formato dall'aristocrazia patrizia;
diventò, in seguito, un consiglio di coloro che avevano ricoperto una
magistratura e quindi di composizione mista patrizio plebea (ex censori,
ex consoli, ex dittatori, ex pretori, in un secondo momento anche ex edili,
ex tribuni della plebe ed ex questori). I componenti erano scelti dai
censori; il numero è variato nel tempo da 300 membri a 600 (sotto Silla).
E’ presieduto e convocato dall’ex censore più anziano.
Competenze: interregnum (per morte consoli); direzione dello stato;
controllo della politica interna ed estera (guerre e trattati con altri popoli);
sorveglianza sulla cassa dello stato (Erario), sull'amministrazione
finanziaria e sui beni pubblici. Le sue deliberazioni, i senatoconsulti,
contenevano le direttive fondamentali della politica romana. Ratificava le
elezioni dei magistrati e le leggi votate dai comizi (auctoritas). Più tardi
la ratifica si trasformò in un parere preventivo. Il senatoconsulto ultimo è
un ordine dato ai consoli in situazioni di emergenza per la repubblica di
perseguire i colpevoli (di solito reati politici di magistrati = nemici
pubblici) e di eseguire le condanne a morte senza processo.
MAGISTRATURE:
Le cariche magistratuali costituivano le tappe della carriera politica che
iniziava, dopo il servizio militare, dalle cariche minori (questore, edile,
tribuno) e continuava con quelle maggiori (pretore console, governatore
di provincia, censore). Le cariche erano annuali (duravano un anno),
elettive (elette dai comizi) e onorarie (senza retribuzione). Le
magistrature e le relative competenze si sono stabilizzate a partire dalle
leggi Licinie e Sestie nell'anno 367 a.C. Si distinguono in maggiori
(censori, consoli e pretori) e minori (questori, edili curuli e plebei, tribuni
della plebe); cum imperio (consoli, pretori, governatori) e sine imperio
(tutte le altre cariche); straordinarie (dittatore, tribuni militum consulari
potestate e triumviri rei publicae constituendae) nominate
occasionalmente e ordinarie, sempre attive.
CONSOLI
Suprema carica collegiale ricoperta da due titolari ciascuno dei quali
aveva il diritto di neutralizzare (con l'intercessio) gli atti ufficiali
dell'altro. Una delle leggi Licinie e Sestie (367 a.C.) ammette che uno dei
due consoli possa essere plebeo. Hanno sia l’imperium che la potestas.
Competenze: supremo comando militare, chiamata alla leva militare,
ordine pubblico con potere di coercizione, potere giurisdizionale,
convocazione del Senato e dei comizi, iniziative legislative, proposta ed
accettazione delle candidature alle cariche.
CENSORI
Eletti ogni 5 anni per 18 mesi (dopo lex Aemilia). Era una carica molto
prestigiosa che si raggiungeva solo dopo essere stati consoli e non da
tutti.
Competenze: censimento dei cittadini sulla base della ricchezza per la
collocazione nelle classi del comizio centuriato e per le tasse; controllo
dei costumi (nota censoria = infamia); scelta dei candidati per il Senato;
costruzione e riparazione di opere pubbliche.
DITTATORE
Magistratura straordinaria nominata dai consoli proposta del Senato in
momenti di grave pericolo per la repubblica.
Competenze: assumeva il comando assoluto con sospensione del
consolato .
PRETORE URBANO
Carica istituita con le leggi Licinie e Sestie nel 367 a.C.
Competenze: spettava a questo magistrato la iurisdictio (= pronuncia del
diritto, da cui giurisdizione), cioè l'amministrazione della giustizia civile
tra i cittadini romani.
Istruiva le controversie e nominava il giudice (un privato cittadino) per la
sentenza. Emanava annualmente (al momento della entrata in carica) un
Editto che conteneva le formule e i rimedi processuali previsti per le liti
tra i cittadini. Questo testo fu gradualmente integrato e aggiornato fino al
principato.
PRETORE PEREGRINO
Viene istituito nell'anno 242 avanti Cristo. Competenze: amministrazione
della giustizia civile tra cittadini romani e stranieri. Emanava
annualmente (al momento dell’entrata in carica) un Editto che conteneva
le formule e i rimedi processuali previsti per le liti tra i cittadini e gli
stranieri. Assumeva inoltre la direzione delle corti giurate, cioè dei
tribunali a cui spettava la repressione dei crimini.
TRIBUNI DELLA PLEBE
Magistrati imposti dalla plebe come suoi capi per difendere i suoi diritti
contro gli abusi dei patrizi. Erano inviolabili, cioè qualsiasi offesa ad essi
arrecata poteva essere vendicata dai plebei con la morte (sacertà).
Competenze: convocavano e dirigevano i concili della plebe; avevano il
diritto di veto sugli atti degli altri magistrati e del Senato e avevano lo ius
auxilii, ovvero il diritto di accorrere in aiuto dei plebei; in un secondo
momento assunsero il diritto di convocare il Senato.
QUESTORI
Competenze: amministrazione della cassa dello Stato (Erario) e della
cassa militare.
EDILI CURULI
Competenze: esercitavano funzioni di polizia nei mercati e nelle strade e
la giurisdizione nelle liti di mercato. Dirigevano i servizi antiincendio e
organizzavano i giochi pubblici.
EDILI PLEBEI
Competenze: amministrazione dei luoghi di culto plebei e, in un secondo
momento, funzioni di polizia simili a quelle degli edili curuli.
GOVERNATORI DI PROVINCIA
Inizialmente ed occasionalmente adempivano a questa funzione i consoli,
poi pretori appositamente istituiti ed in seguito, a partire dalle riforme di
Silla, veniva prorogata di un anno la carica di quelli che avevano
ricoperto il consolato e la pretura e venivano incaricati del governo di una
provincia come proconsoli e propretori.
Competenze: controllo militare e difesa della supremazia romana;
amministrazione della giustizia tra i cittadini romani presenti nella
provincia.