ORGANI DI GOVERNO ETA' REPUBBLICANA SENATO Era il principale arbitro della vita politica. In un primo momento era il consiglio degli anziani (patres) ed era formato dall'aristocrazia patrizia; diventò, in seguito, un consiglio di coloro che avevano ricoperto una magistratura e quindi di composizione mista patrizio plebea (ex censori, ex consoli, ex dittatori, ex pretori, in un secondo momento anche ex edili, ex tribuni della plebe ed ex questori). I componenti erano scelti dai censori; il numero è variato nel tempo da 300 membri a 600 (sotto Silla). E’ presieduto e convocato dall’ex censore più anziano. Competenze: interregnum (per morte consoli); direzione dello stato; controllo della politica interna ed estera (guerre e trattati con altri popoli); sorveglianza sulla cassa dello stato (Erario), sull'amministrazione finanziaria e sui beni pubblici. Le sue deliberazioni, i senatoconsulti, contenevano le direttive fondamentali della politica romana. Ratificava le elezioni dei magistrati e le leggi votate dai comizi (auctoritas). Più tardi la ratifica si trasformò in un parere preventivo. Il senatoconsulto ultimo è un ordine dato ai consoli in situazioni di emergenza per la repubblica di perseguire i colpevoli (di solito reati politici di magistrati = nemici pubblici) e di eseguire le condanne a morte senza processo. MAGISTRATURE: Le cariche magistratuali costituivano le tappe della carriera politica che iniziava, dopo il servizio militare, dalle cariche minori (questore, edile, tribuno) e continuava con quelle maggiori (pretore console, governatore di provincia, censore). Le cariche erano annuali (duravano un anno), elettive (elette dai comizi) e onorarie (senza retribuzione). Le magistrature e le relative competenze si sono stabilizzate a partire dalle leggi Licinie e Sestie nell'anno 367 a.C. Si distinguono in maggiori (censori, consoli e pretori) e minori (questori, edili curuli e plebei, tribuni della plebe); cum imperio (consoli, pretori, governatori) e sine imperio (tutte le altre cariche); straordinarie (dittatore, tribuni militum consulari potestate e triumviri rei publicae constituendae) nominate occasionalmente e ordinarie, sempre attive. CONSOLI Suprema carica collegiale ricoperta da due titolari ciascuno dei quali aveva il diritto di neutralizzare (con l'intercessio) gli atti ufficiali dell'altro. Una delle leggi Licinie e Sestie (367 a.C.) ammette che uno dei due consoli possa essere plebeo. Hanno sia l’imperium che la potestas. Competenze: supremo comando militare, chiamata alla leva militare, ordine pubblico con potere di coercizione, potere giurisdizionale, convocazione del Senato e dei comizi, iniziative legislative, proposta ed accettazione delle candidature alle cariche. CENSORI Eletti ogni 5 anni per 18 mesi (dopo lex Aemilia). Era una carica molto prestigiosa che si raggiungeva solo dopo essere stati consoli e non da tutti. Competenze: censimento dei cittadini sulla base della ricchezza per la collocazione nelle classi del comizio centuriato e per le tasse; controllo dei costumi (nota censoria = infamia); scelta dei candidati per il Senato; costruzione e riparazione di opere pubbliche. DITTATORE Magistratura straordinaria nominata dai consoli proposta del Senato in momenti di grave pericolo per la repubblica. Competenze: assumeva il comando assoluto con sospensione del consolato . PRETORE URBANO Carica istituita con le leggi Licinie e Sestie nel 367 a.C. Competenze: spettava a questo magistrato la iurisdictio (= pronuncia del diritto, da cui giurisdizione), cioè l'amministrazione della giustizia civile tra i cittadini romani. Istruiva le controversie e nominava il giudice (un privato cittadino) per la sentenza. Emanava annualmente (al momento della entrata in carica) un Editto che conteneva le formule e i rimedi processuali previsti per le liti tra i cittadini. Questo testo fu gradualmente integrato e aggiornato fino al principato. PRETORE PEREGRINO Viene istituito nell'anno 242 avanti Cristo. Competenze: amministrazione della giustizia civile tra cittadini romani e stranieri. Emanava annualmente (al momento dell’entrata in carica) un Editto che conteneva le formule e i rimedi processuali previsti per le liti tra i cittadini e gli stranieri. Assumeva inoltre la direzione delle corti giurate, cioè dei tribunali a cui spettava la repressione dei crimini. TRIBUNI DELLA PLEBE Magistrati imposti dalla plebe come suoi capi per difendere i suoi diritti contro gli abusi dei patrizi. Erano inviolabili, cioè qualsiasi offesa ad essi arrecata poteva essere vendicata dai plebei con la morte (sacertà). Competenze: convocavano e dirigevano i concili della plebe; avevano il diritto di veto sugli atti degli altri magistrati e del Senato e avevano lo ius auxilii, ovvero il diritto di accorrere in aiuto dei plebei; in un secondo momento assunsero il diritto di convocare il Senato. QUESTORI Competenze: amministrazione della cassa dello Stato (Erario) e della cassa militare. EDILI CURULI Competenze: esercitavano funzioni di polizia nei mercati e nelle strade e la giurisdizione nelle liti di mercato. Dirigevano i servizi antiincendio e organizzavano i giochi pubblici. EDILI PLEBEI Competenze: amministrazione dei luoghi di culto plebei e, in un secondo momento, funzioni di polizia simili a quelle degli edili curuli. GOVERNATORI DI PROVINCIA Inizialmente ed occasionalmente adempivano a questa funzione i consoli, poi pretori appositamente istituiti ed in seguito, a partire dalle riforme di Silla, veniva prorogata di un anno la carica di quelli che avevano ricoperto il consolato e la pretura e venivano incaricati del governo di una provincia come proconsoli e propretori. Competenze: controllo militare e difesa della supremazia romana; amministrazione della giustizia tra i cittadini romani presenti nella provincia.