Gazzetta ufficiale L 87 dell'Unione europea ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 60o anno Edizione in lingua italiana Legislazione 31 marzo 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI ★ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (1) ......................................................... ★ Regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (1) ..................................................................................................................... 84 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (1) ....................................................................... 90 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (1) ........................................................................... 117 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (1) ........................................................................................................ 122 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (1) ............................................................. 124 (1) Testo rilevante ai fini del SEE. IT 1 (segue) Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. ★ Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (1) ....................................... 126 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (1) ......................................... 142 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (1) ...................................................................................................... 145 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (1) .......................... 148 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (1) 152 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione (1) ..................................................................................................................... 166 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (1) ........................................................................................ 174 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (1) ............................ 183 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (1) .................................................... 189 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (1) ....................................................................................... 193 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l'accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (1) ......................................................... 212 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (1) ............. 224 (1) Testo rilevante ai fini del SEE. ★ Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (1) ..................... 229 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (1) .............................................................................................................. 350 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (1) 368 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (1) ............ 382 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (1) ........................................... 387 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (1) ................. 411 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (1) .................................................. 417 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (1) ................................................................................................................. 449 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (1) ......................................................................................................... 479 ★ Regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale (1) .................................................................... 492 (1) Testo rilevante ai fini del SEE. (segue) DIRETTIVE ★ Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (1) .................................................................................................................... 500 (1) Testo rilevante ai fini del SEE. 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare, l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 12, l'articolo 23, paragrafo 4, l'articolo 24, paragrafo 13, l'articolo 25, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 9, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 33, paragrafo 8, l'articolo 52, paragrafo 4, l'articolo 54, paragrafo 4, l'articolo 58, paragrafo 6, l'articolo 64, paragrafo 7, l'articolo 65, paragrafo 7, e l'articolo 79, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2014/65/UE introduce una cornice per un regime di regolamentazione relativo ai mercati finanziari nell'Unione, che disciplina le condizioni di esercizio applicabili alla prestazione, da parte delle imprese di investimento, di servizi di investimento e, se del caso, di servizi accessori e attività di investimento; i requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento che svolgono tali servizi e attività, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di comunicazione dati; i requisiti di segnalazione in relazione alle operazioni su strumenti finanziari; i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni per gli strumenti derivati su merci; i requisiti di trasparenza in relazione alle operazioni su strumenti finanziari. (2) La direttiva 2014/65/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare una serie di atti delegati. Affinché i nuovi requisiti possano funzionare efficacemente, è importante che tutte le norme integrative particolareggiate relative all'autorizzazione, al normale funzionamento e alla trasparenza e all'integrità del mercato, che sono aspetti indissolubilmente correlati all'accesso ed esercizio dei servizi e attività coperti dalla direttiva 2014/65/UE, si applichino a decorrere dalla stessa data della direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire la coerenza e agevolare una visione complessiva nonché un accesso unico a dette disposizioni da parte delle persone soggette agli obblighi da esse previsti e agli investitori, è auspicabile includere nel presente regolamento gli atti delegati relativi a dette norme. (3) È necessario precisare i criteri per determinare in quali circostanze i contratti relativi ai prodotti energetici all'ingrosso devono essere regolati con consegna fisica ai fini della limitazione dell'ambito di applicazione stabilita nell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire che l'ambito di questa esenzione sia limitato ad evitare lacune, è necessario che tali contratti richiedano che sia l'acquirente sia il venditore abbiano predisposto meccanismi proporzionati per effettuare o ricevere la consegna delle merci sottostanti alla scadenza del contratto. Al fine di evitare lacune in caso di accordi di bilanciamento con gestori del (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. L 87/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas, tali accordi di bilanciamento dovrebbero essere considerati meccanismi proporzionati solo se le parti dell'accordo hanno l'obbligo di consegnare fisicamente l'energia elettrica o il gas. I contratti dovrebbero inoltre stabilire chiari obblighi di consegna fisica che non possano essere compensati, riconoscendo al contempo che le forme di compensazione operativa definite nel regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o nel diritto nazionale non dovrebbero essere considerate compensazioni. I contratti che devono essere regolati con consegna fisica dovrebbero ammettere la consegna con vari metodi; tutti i metodi consentiti dovrebbero prevedere tuttavia una forma di trasferimento del diritto di natura proprietaria sulla merce sottostante o su una sua pertinente quantità. (4) Allo scopo di chiarire quando i contratti relativi ai prodotti energetici all'ingrosso devono essere regolati con consegna fisica, è necessario precisare in quali casi si sia in presenza di circostanze come la forza maggiore o una situazione di impossibilità di assolvimento caratterizzata da buona fede e che queste non dovrebbero alterare la classificazione di tali contratti tra quelli «da regolare con consegna fisica». È inoltre importante chiarire in che modo i derivati energetici sul carbone o sul petrolio debbano essere intesi ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. In questo contesto i contratti riguardanti scisti bituminosi non dovrebbero essere intesi come derivati energetici sul carbone. (5) Un contratto derivato dovrebbe essere considerato uno strumento finanziario ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE solo se concerne una merce e soddisfa i criteri che determinano se un contratto debba essere considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non avere scopi commerciali. Dovrebbero essere inclusi i contratti che sono standardizzati e negoziati nelle sedi, o i contratti ad essi equivalenti che hanno termini totalmente equivalenti a quelli dei contratti negoziati nelle sedi. In questo caso, i termini di tali contratti dovrebbero inoltre essere intesi come inclusivi di clausole quali la qualità della merce o il luogo di consegna. (6) Al fine di chiarire le definizioni dei contratti relativi a variabili sottostanti di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere forniti criteri relativi ai termini e alle variabili sottostanti di tali contratti. L'inclusione della statistica attuariale in riferimento a voci dell'elenco di sottostanti non dovrebbe essere inteso come ampliamento dell'ambito di applicazione di tali contratti alle attività di assicurazione e riassicu­ razione. (7) La direttiva 2014/65/UE stabilisce il quadro generale per una regolamentazione dei mercati finanziari nell'Unione, riportando nell'allegato I, sezione C, l'elenco degli strumenti finanziari coperti. L'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE comprende gli strumenti finanziari connessi a valute, che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. (8) Per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva 2014/65/UE, è necessario chiarire le definizioni dei termini di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE per gli altri contratti su strumenti derivati connessi a valute e chiarire che i contratti a pronti su valute non sono altri strumenti derivati ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE. (9) Il periodo di regolamento per un contratto a pronti è generalmente accettato nella maggior parte delle valute principali come pari a 2 giorni o meno, ma quando questa non è la prassi di mercato è necessario permettere che il regolamento avvenga secondo la normale prassi di mercato. In questi casi, il regolamento fisico non richiede necessariamente l'uso di cartamoneta e può comprendere il regolamento elettronico. (10) I contratti in cambi possono anche essere utilizzati allo scopo di effettuare pagamenti e tali contratti non dovrebbero essere considerati strumenti finanziari a condizione che non vengano negoziati in una sede di negoziazione. Pertanto è opportuno considerare contratti a pronti i contratti sui tassi di cambio utilizzati per effettuare pagamenti per strumenti finanziari nel caso in cui il periodo di regolamento di tali contratti sia superiore a 2 giorni di negoziazione e inferiore a 5 giorni di negoziazione. È inoltre opportuno considerare mezzi di pagamento i contratti sui tassi di cambio stipulati allo scopo di assicurare la certezza del livello dei pagamenti per beni, servizi e investimenti reali. Di conseguenza verranno esclusi dalla definizione di strumenti finanziari i contratti sui tassi di cambio stipulati da imprese non finanziarie che ricevono pagamenti in valuta estera per l'esportazione di beni e servizi identificabili e da imprese non finanziarie che effettuano pagamenti in valuta estera per importare specifici beni e servizi. (1) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/3 (11) La compensazione dei pagamenti è essenziale per l'efficacia e l'efficienza di funzionamento dei sistemi di regolamento in valuta e pertanto la classificazione di un contratto in valuta come operazione a pronti non dovrebbe richiedere il regolamento indipendente di ciascun contratto a pronti in valuta. (12) I contratti a termine non cedibili sono contratti differenziali tra un tasso di cambio concordato in precedenza e il tasso di cambio effettivo alla scadenza e pertanto non dovrebbero essere considerati contratti a pronti, indipen­ dentemente dal loro periodo di regolamento. (13) Un contratto di scambio di una valuta con un'altra valuta dovrebbe essere inteso come relativo a uno scambio diretto e incondizionato di tali valute. Nel caso di un contratto con scambi multipli, ciascuno scambio dovrebbe essere considerato separatamente. Tuttavia, un'opzione o uno swap su una valuta non dovrebbero essere considerati un contratto di vendita o di scambio di una valuta e pertanto non potrebbero costituire né un contratto a pronti né un mezzo di pagamento indipendentemente dalla durata dello swap o dell'opzione e indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione. (14) I pareri sugli strumenti finanziari destinati al vasto pubblico non dovrebbero essere considerati raccomandazioni personalizzate ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui alla direttiva 2014/65/UE. Considerato il crescente numero di intermediari che forniscono raccomandazioni personalizzate attraverso l'uso di canali di distribuzione, è opportuno chiarire che una raccomandazione pubblicata, anche in modo esclusivo, attraverso canali di distribuzione come internet potrebbe costituire una raccomandazione personalizzata. Pertanto, le situazioni in cui, ad esempio, venga utilizzata una corrispondenza di posta elettronica per fornire raccomandazioni personalizzate a una specifica persona, invece di rivolgere le informazioni al vasto pubblico, possono costituire una forma di consulenza in materia di investimenti. (15) I pareri generici riguardo a un tipo di strumento finanziario non sono considerati consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come idoneo per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inidoneo per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE. Nello specifico, è probabile che un'impresa che fornisce a un cliente tale parere contravvenga all'obbligo dell'articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei propri clienti. Analogamente o alternativamente, tale parere sarebbe probabilmente in contrasto con il requisito, di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della stessa direttiva, che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti. (16) Gli atti compiuti dall'impresa di investimento in preparazione della prestazione di un servizio di investimento o dello svolgimento di un'attività di investimento dovrebbero essere considerati parte integrante di tale servizio o attività. Tra tali atti rientrerebbe ad esempio la fornitura di pareri generici da parte dell'impresa di investimento a clienti o potenziali clienti prima o nel corso della prestazione di consulenza in materia di investimenti o di qualsiasi altro servizio o attività di investimento. (17) La formulazione di una raccomandazione generale riguardante un'operazione su uno strumento finanziario o un tipo di strumento finanziario costituisce la prestazione di un servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 5, della direttiva 2014/65/UE e di conseguenza la direttiva 2014/65/UE e le sue protezioni si applicano alla formulazione di tale raccomandazione. (18) Al fine di assicurare l'applicazione obiettiva ed efficace della definizione di internalizzatore sistematico nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere precisati i limiti prefissati applicabili per stabilire che cosa costituisca una negoziazione fuori listino (OTC) frequente, sistematica e sostanziale. I limiti prefissati dovrebbero essere stabiliti a un livello tale da assicurare che la negoziazione OTC di dimensioni tali da avere un effetto sostanziale sulla formazione dei prezzi rientri nell'ambito di applicazione e al contempo da escluderne la negoziazione OTC di dimensioni così ridotte da rendere spropor­ zionato l'obbligo di rispettare i requisiti applicabili agli internalizzatori sistematici. (19) Ai sensi della direttiva 2014/65/UE, l'internalizzatore sistematico non dovrebbe essere autorizzato a far incontrare interessi di acquisto e di vendita di terzi in modo funzionalmente identico a una sede di negoziazione. L'internalizzatore sistematico non dovrebbe disporre di un sistema interno di abbinamento che esegua gli ordini L 87/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 dei clienti su base multilaterale, attività, questa, che necessita di autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Un sistema interno di abbinamento in questo contesto è un sistema volto ad abbinare gli ordini dei clienti, per cui l'impresa di investimento effettua operazioni «matched principal» in modo regolare e non occasionale. (20) Ai fini della chiarezza, della certezza giuridica e di un'applicazione uniforme, è opportuno prevedere disposizioni supplementari in relazione alle definizioni riguardanti la negoziazione algoritmica, le tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e l'accesso elettronico diretto. Nelle negoziazioni automatizzate vengono adoperate varie modalità tecniche. È fondamentale chiarire come tali modalità debbano essere categorizzate in relazione alle definizioni di negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto. I processi di negoziazione basati sull'accesso elettronico diretto non si escludono reciprocamente con quelli che prevedono la negoziazione algoritmica o il relativo sottosegmento della tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. La negoziazione di una persona che ha accesso elettronico diretto può pertanto rientrare anche nella definizione di negoziazione algoritmica, compresa la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. (21) La negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE dovrebbe comprendere le modalità in cui il sistema prende decisioni diverse dalla mera determinazione della sede o delle sedi di negoziazione in cui deve essere presentato l'ordine in qualsiasi fase dei processi di negoziazione, tra cui la fase di inizializzazione, generazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini. È pertanto opportuno chiarire che la negoziazione algoritmica, che comprende la negoziazione in assenza o con un limitato intervento umano, dovrebbe fare riferimento non solo alla generazione automatica degli ordini ma anche all'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini mediante mezzi automatizzati. (22) La negoziazione algoritmica dovrebbe comprendere gli smart order router (SOR) che per l'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini utilizzano algoritmi che stabiliscono i parametri dell'ordine diversi dalla sede o delle sedi in cui dovrebbe essere presentato l'ordine. La negoziazione algoritmica non dovrebbe comprendere gli automated order router (AOR) che, sebbene utilizzino algoritmi, determinano solamente la sede o le sedi di negoziazione in cui dovrebbe essere presentato l'ordine senza cambiare alcun altro parametro dell'ordine. (23) La tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE, che rappresenta un sottoinsieme della negoziazione algoritmica, dovrebbe essere precisata stabilendo i criteri che definiscono l'elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o modifiche o cancellazioni. L'uso di soglie quantitative assolute basate sul traffico di messaggi conferisce certezza giuridica consentendo alle imprese e alle autorità competenti di valutare la singola attività di negoziazione delle imprese. Il livello e l'ambito di applicazione di tali soglie dovrebbero essere sufficientemente ampi da coprire le negoziazioni rappresentative di una tecnica di negoziazione ad alta frequenza, comprese quelle relative a strumenti singoli e a strumenti multipli. (24) Dal momento che l'utilizzo della tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza è predominante negli strumenti liquidi, nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi dovrebbero essere compresi solo gli strumenti per cui vi è un mercato liquido. Dato che la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza è un sottoinsieme della negoziazione algoritmica, dovrebbero essere compresi nel calcolo del traffico infragiornaliero di messaggi anche i messaggi introdotti con finalità di negoziazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. Al fine di non considerare attività di negoziazione diverse dalle tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, tenute in considerazione le relative caratteristiche indicate al considerando 61 della direttiva 2014/65/UE, in particolare il fatto che tale negoziazione sia generalmente utilizzata da operatori che impegnano capitale proprio per attuare strategie di negoziazione più tradizionali come le attività di supporto agli scambi (market making) e l'arbitraggio tramite l'uso di tecnologie sofisticate, dovrebbero essere inclusi nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi unicamente i messaggi introdotti ai fini di trattare per conto proprio e non quelli introdotti al fine di ricevere e trasmettere ordini o eseguire ordini per conto dei clienti. Tuttavia, i messaggi introdotti attraverso tecniche diverse da quelle che si basano sulla negoziazione per conto proprio dovrebbero essere inclusi nel calcolo dell'elevato traffico infragior­ naliero di messaggi quando, considerati nella loro totalità e tenuto conto di tutte le circostanze, l'esecuzione della tecnica è strutturata in modo tale da non permettere l'esecuzione per conto proprio, ad esempio tramite la trasmissione di ordini fra entità appartenenti allo stesso gruppo. Per tenere conto dell'identità del cliente al quale è riconducibile l'attività in ultima analisi nel determinare che cosa costituisce elevato traffico infragiornaliero di messaggi, i messaggi originati dai clienti dei fornitori di accesso elettronico diretto dovrebbero essere esclusi dal calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi in relazione a tali fornitori. (25) È opportuno precisare la definizione di accesso elettronico diretto. La definizione di accesso elettronico diretto non dovrebbe comprendere nessun'altra attività oltre alla fornitura di accesso diretto al mercato e di accesso sponsorizzato. È pertanto opportuno distinguere le modalità per cui gli ordini del cliente vengono intermediati attraverso mezzi elettronici dai membri o dai partecipanti di una sede di negoziazione, come l'intermediazione online e le modalità per cui i clienti hanno un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/5 (26) In caso di intermediazione dell'ordine, chi presenta l'ordine non ha un controllo sufficiente sui parametri della modalità di accesso al mercato e pertanto non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'accesso elettronico diretto. Pertanto, le modalità che consentono ai clienti di trasmettere gli ordini a una impresa di investimento in forma elettronica, come l'intermediazione online, non dovrebbero essere considerate accesso elettronico diretto a condizione che i clienti non abbiano la possibilità di stabilire la frazione di secondo dell'inse­ rimento dell'ordine e la durata degli ordini in tale lasso di tempo. (27) Le modalità per cui il cliente di un membro o partecipante di una sede di negoziazione, incluso il cliente di clienti diretti di sistemi organizzati di negoziazione (OTF), presenta i propri ordini attraverso meccanismi di ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi in cui esso deve essere presentato attraverso SOR integrati nell'infrastruttura del fornitore e non nell'infrastruttura del cliente dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accesso elettronico diretto, perché il cliente del fornitore non ha il controllo sulla tempistica di presentazione dell'ordine e sulla sua durata. Quando si utilizzano SOR la caratterizzazione dell'accesso elettronico diretto dovrebbe pertanto dipendere dal fatto che il SOR sia integrato nei sistemi dei clienti e non in quelli del fornitore. (28) Le norme sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti i requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento che prestano servizi di investimento e, laddove appropriato, prestano servizi accessori e esercitano attività di investimento a titolo professionale, per i mercati regolamentati, e ai fornitori di servizi di comuni­ cazione dati dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo della direttiva 2014/65/UE. Tali norme dovrebbero mirare ad assicurare un livello elevato di integrità, competenza e solidità alle imprese di investimento e alle entità che gestiscono i mercati regolamentati, gli MTF o gli OTF e ad assicurare un'applicazione uniforme. (29) È necessario specificare in concreto i requisiti organizzativi e le procedure applicabili alle imprese di investimento che prestano detti servizi o esercitano dette attività. In particolare, è opportuno prevedere procedure rigorose in ambiti quali il controllo della conformità, la gestione del rischio, il trattamento dei reclami, le operazioni personali, l'esternalizzazione e l'individuazione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse. (30) I requisiti organizzativi e le condizioni per l'autorizzazione delle imprese di investimento dovrebbero tradursi in un quadro di regole che assicuri l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia della direttiva 2014/65/UE. Ciò è necessario al fine di assicurare che le imprese di investimento abbiano pari accesso a tutti i mercati nell'Unione a condizioni equivalenti e al fine di eliminare gli ostacoli connessi alle procedure di autorizzazione che intralciano le attività transfrontaliere nel settore dei servizi di investimento. (31) Le norme sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti le condizioni operative per la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori e per l'esercizio delle attività di investimento dovrebbero riflettere l'obiettivo di tali disposizioni. Dovrebbero mirare ad assicurare un livello elevato di tutela degli investitori applicato in modo uniforme attraverso l'introduzione di criteri e requisiti chiari che disciplinino la relazione tra l'impresa di investimento e la sua clientela. D'altro canto, per quanto riguarda la tutela degli investitori ed in particolare la comunicazione di informazioni agli investitori o la richiesta di informazioni agli investitori, si dovrebbe tenere conto della natura del cliente o potenziale cliente, ovvero della sua qualità di cliente al dettaglio o di cliente professionale. (32) Per assicurare l'applicazione uniforme delle varie disposizioni in materia contenute nella direttiva 2014/65/UE, è necessario stabilire una serie armonizzata di requisiti organizzativi e di condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento. (33) Le imprese di investimento variano ampiamente quanto a dimensioni, struttura e natura dell'attività esercitata. La regolamentazione dovrebbe, da un lato, tenere conto di tale varietà, e, dall'altro, imporre taluni requisiti fondamentali che siano appropriati per tutte le imprese. Le entità regolamentate dovrebbero conformarsi ai loro obblighi di alto livello e dovrebbero concepire e adottare misure il più possibile adeguate alla loro particolare natura e alle loro particolari caratteristiche. (34) Al fine di garantire un'attuazione armonizzata e rigorosa dell'esenzione prevista dalla direttiva 2014/65/UE, è opportuno stabilire criteri comuni per valutare se una data persona presti un servizio di investimento a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale. L'esenzione si applicherebbe solo se il servizio di investimento ha un collegamento intrinseco all'area principale dell'attività professionale e ad essa è subordinato. (35) I requisiti organizzativi stabiliti in applicazione della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere senza pregiudizio per i sistemi istituiti dal diritto nazionale in materia di registrazione o monitoraggio, da parte di autorità competenti o imprese, delle persone fisiche che lavorano nelle imprese di investimento. L 87/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (36) Ai fini dell'obbligo per le imprese di investimento di adottare, applicare e mantenere una politica di gestione del rischio idonea, i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa dovrebbero includere i rischi connessi con l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Tali rischi dovrebbero includere quelli collegati alla relazione tra l'impresa e il fornitore del servizio e i rischi potenziali esistenti qualora le funzioni esternalizzate di più imprese di investimento o di altre entità regolamentate siano concentrate presso un numero limitato di fornitori di servizi. (37) Il fatto che le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità siano espletate dalla stessa persona non compromette necessariamente l'esercizio indipendente di ciascuna funzione. Il requisito che le persone incaricate della funzione di controllo della conformità non debbano essere altresì incaricate dello svolgimento delle funzioni che sono chiamate a controllare e che il metodo utilizzato per determinare la remunerazione di tali persone non debba essere tale da comprometterne l'obiettività potrebbe non essere proporzionato in caso di piccole imprese di investimento. Per contro, per le imprese più grandi tale requisito sarebbe sproporzionato solo in circostanze eccezionali. (38) Ai clienti o potenziali clienti dovrebbe essere consentito di esprimere insoddisfazione per i servizi di investimento forniti dalle imprese di investimento, nell'interesse della tutela degli investitori e ai fini di una maggiore conformità ai propri obblighi da parte dell'impresa di investimento. I reclami dei clienti o dei potenziali clienti dovrebbero essere gestiti in modo efficace e indipendente attraverso una funzione di gestione dei reclami. In linea con il principio di proporzionalità, tale funzione potrebbe essere svolta dalla funzione di controllo della conformità. (39) Le imprese di investimento sono tenute a raccogliere e conservare le informazioni relative ai clienti e ai servizi forniti ai clienti. Se l'assolvimento di questi obblighi implica la raccolta e il trattamento di dati personali, dovrebbe essere garantito il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito in applicazione del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali eseguito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in applicazione del presente regolamento è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). (40) Dovrebbe essere introdotta una definizione di retribuzione al fine di assicurare l'applicazione efficiente e coerente degli obblighi in materia di conflitti di interesse e di norme di comportamento nell'area della retribuzione, definizione nella quale dovrebbero essere comprese tutte le forme di beneficio finanziario o non finanziario concesso direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, quali: contanti, azioni, opzioni, cancellazione di prestiti al termine del rapporto di lavoro, contributi pensionistici, retribuzione da soggetti terzi ad esempio attraverso modelli di commissioni di performance, aumenti salariali o promozioni, assicurazione sanitaria, sconti o indennità speciali, generosi rimborsi spese o seminari in destinazioni esotiche. (41) Affinché gli interessi dei clienti non risultino compromessi, le imprese di investimento dovrebbero adottare e attuare politiche retributive per tutte le persone che potrebbero influire sul servizio fornito o sulla condotta aziendale dell'impresa, incluse le persone impiegate nel front-office, gli addetti alle vendite o altro personale indirettamente coinvolto nella prestazione di servizi di investimento o servizi accessori. Tra le persone soggette alle norme sulla retribuzione dovrebbero essere comprese anche le persone che supervisionano gli addetti alle vendite, come i superiori diretti, che potrebbero essere incentivate a fare pressione sul personale di vendita, gli analisti finanziari, i cui materiali potrebbero essere utilizzati dal personale di vendita per indurre i clienti a prendere decisioni sugli investimenti, o i soggetti rilevanti incaricati della gestione dei reclami o della proget­ tazione e sviluppo dei prodotti. Dovrebbero essere compresi anche gli agenti collegati. Per stabilire la retribuzione degli agenti collegati, le imprese dovrebbero prendere in considerazione lo status particolare degli agenti collegati e le rispettive specificità nazionali. Tuttavia, in tali casi, le politiche e prassi retributive dell'impresa dovrebbero comunque definire i criteri appropriati da utilizzare per valutare la prestazione dei soggetti rilevanti, ivi compresi i criteri qualitativi che li spronano ad agire secondo il migliore interesse del cliente. (42) Qualora siano eseguite operazioni personali consecutive per conto di una persona conformemente a istruzioni predeterminate da essa impartite, gli obblighi relativi alle operazioni personali non si dovrebbero applicare separa­ tamente a ciascuna operazione consecutiva se le istruzioni restano valide e non vengono modificate. (1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). (2) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). (3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/7 Analogamente, tali obblighi non dovrebbero applicarsi in caso di scadenza o revoca di tali istruzioni, purché gli strumenti finanziari in precedenza acquistati conformemente alle istruzioni non siano ceduti nello stesso momento in cui le istruzioni scadono o sono ritirate. Tuttavia, se tali istruzioni vengono modificate o se sono emesse nuove istruzioni, tali obblighi dovrebbero applicarsi in relazione ad un'operazione personale o all'avvio di operazioni personali consecutive eseguite per conto della stessa persona. (43) Le autorità competenti non dovrebbero subordinare l'autorizzazione a prestare servizi di investimento o ad esercitare attività di investimento ad un divieto generale di esternalizzazione di una o più funzioni essenziali o importanti. Le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di esternalizzare tali funzioni, purché gli accordi di esternalizzazione conclusi dall'impresa soddisfino talune condizioni. (44) L'esternalizzazione di servizi o attività di investimento o di funzioni essenziali o importanti può costituire una modifica rilevante delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione dell'impresa di investimento ai sensi dell'ar­ ticolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Se gli accordi di esternalizzazione sono stabiliti dopo che l'impresa di investimento ha ottenuto l'autorizzazione conformemente al titolo II, capo I, della direttiva 2014/65/UE, tali accordi dovrebbero essere notificati all'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 21, paragrafo 2, della stessa direttiva. (45) Tra le circostanze che dovrebbero essere considerate tali da far sorgere un conflitto di interesse dovrebbero rientrare le situazioni nelle quali esiste un conflitto tra gli interessi dell'impresa, o di persone collegate all'impresa o al gruppo dell'impresa, e gli obblighi dell'impresa nei confronti di un cliente oppure tra i diversi interessi di due o più dei clienti nei confronti dei quali l'impresa ha degli obblighi. Non è sufficiente per rientrare in tali circostanze che l'impresa possa conseguire un utile se non vi è nel contempo un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei confronti del quale l'impresa ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro di tali clienti. (46) I conflitti di interesse dovrebbero essere regolamentati solo quando un'impresa di investimento presta un servizio di investimento o un servizio accessorio. Lo status del cliente al quale il servizio è fornito — sia esso cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata — è irrilevante a tal fine. (47) Nell'adempiere all'obbligo di elaborare una politica di gestione dei conflitti di interesse conformemente alla direttiva 2014/65/UE, che individui le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto di interesse, l'impresa di investimento dovrebbe prestare particolare attenzione alle attività di ricerca e consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, gestione del portafoglio e prestazione di servizi finanziari alle imprese, ivi comprese la sottoscrizione o la vendita nel quadro di un'offerta di titoli e i servizi di consulenza in materia di fusioni e di acquisizioni. In particolare, è opportuno prestare tale attenzione particolare quando l'impresa o una persona ad essa collegata, direttamente o indirettamente, da una relazione di controllo svolgono due o più di tali attività. (48) Le imprese di investimento dovrebbero mirare ad individuare e a prevenire o a gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione ai loro diversi rami di attività e alle attività del loro gruppo nell'ambito di una politica globale di gestione dei conflitti di interesse. Sebbene richiesta dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, la comunicazione di specifici conflitti di interesse dovrebbe essere utilizzata come ultima ratio quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire i conflitti di interesse conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia scongiurato il rischio di nuocere agli interessi del cliente. Non dovrebbe essere consentito un eccessivo affidamento sulla comunicazione di detti conflitti senza un'adeguata considerazione del modo adeguato per evitarli o gestirli. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte di un'impresa di investimento non dovrebbe esentarla dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative efficaci previste all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. (49) Le imprese dovrebbero rispettare sempre le norme sugli incentivi di cui all'articolo 24 della direttiva 2014/65/UE, anche quando prestano servizi di collocamento. In particolare, le commissioni ricevute dalle imprese di investimento che collocano gli strumenti finanziari emessi ai loro clienti investitori dovrebbero rispettare tali disposizioni e il laddering e lo spinning sarebbero da considerarsi pratiche abusive. (50) La ricerca in materia di investimenti dovrebbe essere una sottocategoria del tipo di informazioni definite come raccomandazioni nel regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (abusi di mercato). (1) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1). L 87/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (51) Le misure e le disposizioni adottate dall'impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere a seguito della produzione e della divulgazione di materiale presentato come ricerche in materia di investimenti dovrebbero essere atte a tutelare l'obiettività e l'indipendenza degli analisti finanziari e della ricerca in materia di investimenti da loro prodotta. Tali misure e disposizioni dovrebbero garantire che gli analisti finanziari godano di un grado adeguato di indipendenza rispetto agli interessi delle persone le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono ragionevolmente essere ritenuti in conflitto con gli interessi delle persone alle quali sono divulgate le ricerche in materia di investimenti. (52) Tra le persone le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono ragionevolmente essere ritenuti in conflitto con gli interessi delle persone alle quali sono divulgate le ricerche in materia di investimenti dovrebbero rientrare il personale incaricato dei servizi finanziari alle imprese e il personale incaricato delle vendite e della negoziazione per conto dei clienti o dell'impresa. (53) Tra le circostanze eccezionali nelle quali gli analisti finanziari e altre persone collegate con l'impresa di investimento che contribuiscono alla produzione di ricerche in materia di investimenti possono, previa autoriz­ zazione scritta, realizzare operazioni personali su strumenti ai quali si riferisce la ricerca dovrebbero rientrare le situazioni nelle quali, per motivi personali collegati a difficoltà finanziarie, gli analisti finanziari o le altre persone di cui sopra siano costretti a liquidare una posizione. (54) Gli onorari, le commissioni e i benefici monetari o non monetari che l'impresa che effettua la ricerca in materia di investimenti riceve da soggetti terzi dovrebbero essere accettabili solo quando corrisposti in conformità con i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (1). (55) Il concetto di divulgazione delle ricerche in materia di investimenti ai clienti o al pubblico non dovrebbe includere la diffusione esclusiva a persone all'interno del gruppo dell'impresa di investimento. Dovrebbero essere considerate raccomandazioni correnti le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute. L'alterazione sostanziale di una ricerca in materia di investimenti prodotta da un soggetto terzo dovrebbe essere regolamentata dagli stessi requisiti della produzione della ricerca. (56) Gli analisti finanziari non dovrebbero svolgere attività diverse dalla preparazione della ricerca in materia di investimenti, se lo svolgimento di tali attività è incompatibile con il mantenimento della loro obiettività. Tra queste attività è compresa la partecipazione ad attività proprie di una banca di investimenti, quali ad esempio la prestazione di servizi finanziari alle imprese e l'assunzione a fermo, o la partecipazione a manifestazioni per il lancio di nuove attività o di nuove emissioni di strumenti finanziari o ancora la partecipazione in altro modo alla preparazione del marketing dell'emittente. (57) Date le specificità dei servizi di assunzione a fermo e di collocamento e i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere in relazione a tali servizi, nel presente regolamento dovrebbero essere indicati requisiti più dettagliati e specifici. In particolare, tali requisiti dovrebbero garantire che il processo di assunzione a fermo e di collocamento sia gestito in modo da rispettare gli interessi dei diversi attori. Le imprese di investimento dovrebbero assicurare che i loro interessi o gli interessi dei loro altri clienti non influenzino in modo inappro­ priato la qualità dei servizi forniti al cliente emittente. Prima di accettare di impegnarsi nell'offerta, l'impresa dovrebbe illustrare le disposizioni applicabili a tale cliente, unitamente alle altre informazioni pertinenti in merito al processo di offerta. (58) Le imprese di investimento che svolgono attività di assunzione a fermo e collocamento dovrebbero stabilire adeguate disposizioni affinché il processo di formazione del prezzo, compreso il book building, non vada a discapito degli interessi dell'emittente. (59) Il processo di collocamento implica che l'impresa di investimento eserciti un giudizio circa l'assegnazione di un'emissione e si basa sui fatti e sulle circostanze particolari del caso che sollevano questioni di conflitto di interesse. L'impresa dovrebbe aver stabilito efficaci requisiti organizzativi al fine di assicurare che le assegnazioni effettuate nell'ambito del processo di collocamento non portino l'interesse dell'impresa a prevalere sull'interesse del cliente emittente o gli interessi di un cliente investitore a prevalere su quelli di un altro cliente investitore. In particolare, le imprese dovrebbero stabilire in modo chiaro, in una strategia di assegnazione, il processo di elaborazione delle raccomandazioni di assegnazione. (60) I requisiti imposti dal presente regolamento, compresi quelli relativi alle operazioni personali, alla negoziazione con conoscenza della ricerca in materia di investimenti e alla produzione o diffusione della ricerca in materia di investimenti, dovrebbero applicarsi senza pregiudizio dei requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative misure di esecuzione. (1) Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (cfr. pag. 500 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/9 (61) Il presente regolamento stabilisce i requisiti riguardanti le informazioni indirizzate ai clienti o ai potenziali clienti, ivi comprese le comunicazioni di marketing, al fine di garantire che siano corrette, chiare e non fuorvianti confor­ memente all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. (62) Il presente regolamento non obbliga le autorità competenti ad approvare il contenuto e la forma delle comuni­ cazioni di marketing. Tuttavia, neppure glielo impedisce, nella misura in cui l'approvazione preliminare sia subordinata unicamente all'osservanza della regola prevista dalla direttiva 2014/65/UE che le informazioni ai clienti o ai potenziali clienti, comprese le comunicazioni di marketing, siano corrette, chiare e non fuorvianti. (63) È opportuno stabilire obblighi di informazione che tengano conto dello status del cliente: cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Uno degli obiettivi della direttiva 2014/65/UE è assicurare un giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e gli obblighi di comunicazione che si applicano alle imprese di investimento. A tal fine è opportuno stabilire per i clienti professionali obblighi specifici di informazione meno rigorosi di quelli che si applicano per i clienti al dettaglio. (64) Le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti o ai potenziali clienti le necessarie informazioni sulla natura degli strumenti finanziari e sui rischi associati all'investimento in essi, così che i clienti siano adegua­ tamente informati. Il livello di dettaglio dell'informazione da fornire può variare a seconda del fatto che il cliente sia un cliente al dettaglio o un cliente professionale e della natura e del profilo di rischio degli strumenti finanziari offerti, ma dovrebbe sempre comprendere tutti gli elementi essenziali. Gli Stati membri possono specificare i termini precisi, o i contenuti, della descrizione dei rischi prevista dal presente regolamento, tenendo in considerazione gli obblighi di informazione previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). (65) Le condizioni che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti e potenziali clienti devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti dovrebbero applicarsi alle comunicazioni destinate ai clienti al dettaglio o professionali in modo appropriato e proporzionato, tenuto conto, ad esempio, del mezzo di comunicazione e delle informazioni che la comunicazione intende trasmettere ai clienti o potenziali clienti. In particolare, non sarebbe opportuno applicare tali condizioni alle comunicazioni di marketing composte solo da uno o più dei seguenti dati: nome dell'impresa, logo o altra immagine associata all'impresa, recapito, riferimento ai tipi di servizi di investimento forniti dall'impresa. (66) Al fine di migliorare la coerenza delle informazioni ricevute dagli investitori, le imprese di investimento dovrebbero garantire che le informazioni fornite a ciascun cliente siano presentate sistematicamente nella stessa lingua in tutte le forme di materiale informativo e di marketing che gli è fornito. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare per le imprese l'obbligo di tradurre i prospetti forniti ai clienti e realizzati conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). (67) Al fine di offrire una presentazione corretta e equilibrata dei benefici e dei rischi, quando fanno riferimento a qualsiasi potenziale beneficio di un servizio o strumento finanziario le imprese di investimento dovrebbero sempre fornire un'indicazione chiara ed evidente dei rischi associati, inclusi gli svantaggi e le carenze. (68) Le informazioni dovrebbero essere considerate fuorvianti se hanno la tendenza a indurre in errore la persona o le persone alle quali sono indirizzate o dalle quali verranno probabilmente ricevute, indipendentemente dal fatto che la persona che le fornisca le consideri fuorvianti o voglia che lo siano. (69) Laddove le imprese di investimento siano tenute a fornire informazioni ad un cliente prima della prestazione di un servizio, ciascuna operazione relativa allo stesso tipo di strumento finanziario non dovrebbe essere considerata prestazione di un servizio nuovo o diverso. (70) Informazioni dettagliate sul fatto che la consulenza sia offerta o no su base indipendente e che sia basata su un'analisi ampia o ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e sul processo di selezione usato dovrebbero aiutare i clienti a valutare il campo coperto dalla consulenza fornita. Ai clienti dovrebbero essere (1) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1). (2) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64). 3 ( ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). L 87/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 forniti dettagli sufficienti sul numero di strumenti finanziari analizzati dalle imprese. Il numero e la varietà degli strumenti finanziari da considerare, diversi da quelli forniti dall'impresa di investimento o dalle entità ad essa vicine, dovrebbero essere proporzionati al campo coperto dalla consulenza da fornire e alle preferenze e esigenze del cliente. Tuttavia, indipendentemente dalla gamma di servizi offerti, tutte le valutazioni dovrebbero basarsi su un numero adeguato di strumenti finanziari disponibili sul mercato così da consentire una valutazione adeguata delle alternative a disposizione. (71) La consulenza fornita dalle imprese di investimento su base indipendente può variare da ampia e generale a specia­ lizzata e specifica. Al fine di assicurare che il campo coperto dalla consulenza consenta un confronto corretto e adeguato tra i diversi strumenti finanziari, i consulenti in materia di investimenti specializzati in determinate categorie di strumenti finanziari e concentrati su criteri che non si basano sulla struttura tecnica dello strumento in sé, come per gli investimenti «verdi» o «etici», dovrebbero rispettare determinate condizioni se si presentano come consulenti indipendenti. (72) Consentire allo stesso consulente di fornire consulenze sia indipendenti sia non indipendenti potrebbe generare confusione nel cliente. Al fine di assicurare che i clienti comprendano la natura e la base della consulenza in materia di investimenti fornita, è opportuno stabilire determinati requisiti organizzativi. (73) La situazione in cui l'impresa di investimento fornisce al cliente una copia di un prospetto redatto e pubblicato conformemente alla direttiva 2003/71/CE non dovrebbe essere trattata come la situazione in cui l'impresa fornisce informazioni al cliente ai fini delle disposizioni sulle condizioni operative di cui alla direttiva 2014/65/UE riguardanti la qualità e il contenuto di tali informazioni, se l'impresa non è responsabile a norma di tale direttiva per le informazioni date nel prospetto. (74) La direttiva 2014/65/UE inasprisce gli obblighi delle imprese di investimento riguardo alla divulgazione delle informazioni su tutti i costi e gli oneri e li estende ai rapporti con i clienti professionali e le controparti qualificate. Al fine di assicurare che tutte le categorie di clienti beneficino da tale maggiore trasparenza sui costi e sugli oneri, le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate in determinate situazioni, quando prestano servizi di investimento a clienti professionali o a controparti qualificate, a concordare con tali clienti di limitare i requisiti dettagliati stabiliti nel presente regolamento. Ciò tuttavia non dovrebbe mai portare a una disappli­ cazione degli obblighi imposti alle imprese di investimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. In questo contesto le imprese di investimento dovrebbero informare i clienti professionali di tutti i costi e gli oneri stabiliti dal presente regolamento, quando sono forniti servizi di consulenza in materia di finanziamento o di gestione del portafoglio oppure quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, gli strumenti finanziari incorporano un derivato. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre informare le controparti qualificate di tutti i costi e gli oneri così come stabilito dal presente regolamento quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, lo strumento finanziario incorpora un derivato ed è destinato a essere distribuito ai clienti di tali imprese. In altri casi, quando forniscono servizi di investimento a clienti professionali o controparti qualificate, le imprese di investimento potrebbero tuttavia, su richiesta del cliente interessato, convenire, ad esempio, di non fornire l'illustrazione indicante l'effetto complessivo dei costi sul rendimento o l'indicazione della valuta coinvolta e dei tassi e dei costi di cambio applicabili se una parte dei costi e degli oneri totali è espressa in valuta estera. (75) Considerato l'obbligo generale di agire nel rispetto del miglior interesse dei clienti e l'importanza di informare anticipatamente i clienti di tutti i costi e gli oneri da sostenere, il riferimento agli strumenti finanziari raccomandati o commercializzati dovrebbe riguardare in particolare le imprese di investimento che forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio e le imprese che formulano raccomandazioni generali riguardanti strumenti finanziari o che promuovono determinati strumenti finanziari nella prestazione di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti. Sarebbe ad esempio il caso delle imprese di investimento che hanno sottoscritto accordi di distribuzione o di collocamento con un produttore di beni o un emittente. (76) In conformità con l'obbligo generale di agire nel migliore interesse dei clienti e di tenere conto degli obblighi derivanti dalla normativa specifica dell'Unione che disciplina determinanti strumenti finanziari (in particolare, le quote di organismi di investimento collettivo e i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)), le imprese di investimento dovrebbero divulgare e aggregare tutti i costi e gli oneri, inclusi i costi dello strumento finanziario, in tutti i casi in cui sono obbligate a fornire al cliente informazioni sui costi di uno strumento finanziario in conformità con la legislazione dell'Unione. (77) Le imprese di investimento, se non hanno commercializzato o raccomandato uno strumento finanziario o non sono obbligate, a norma del diritto dell'Unione, a fornire ai clienti informazioni sui costi di uno strumento finanziario, potrebbero non essere nella posizione di tenere conto di tutti i costi associati a tale strumento finanziario. Anche in questi casi residui, le imprese di investimento dovrebbero informare anticipatamente 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/11 i clienti di tutti i costi e gli oneri associati al servizio di investimento e del prezzo di acquisto dello strumento finanziario. Inoltre, le imprese di investimento dovrebbero rispettare tutti gli altri obblighi di fornire informazioni adeguate sui rischi dello strumento finanziario in conformità con l'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di fornire ai clienti, ex-post, adeguate relazioni sui servizi forniti in conformità con l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE, inclusi gli elementi di costo. (78) Affinché i clienti siano consapevoli di tutti i costi e oneri da sostenere, della valutazione delle informazioni al riguardo e del confronto con altri strumenti finanziari e servizi di investimento, le imprese di investimento dovrebbero fornire loro informazioni chiare e comprensibili su tutti i costi e oneri in tempo utile prima della prestazione dei servizi. Informazioni anticipate sui costi collegati allo strumento finanziario o al servizio accessorio possono essere fornite sulla base dell'importo ipotizzato dell'investimento. Tuttavia, i costi e gli oneri comunicati dovrebbero rappresentare i costi che il cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato. Ad esempio, se un'impresa di investimento offre una gamma di servizi correnti con oneri diversi associati a ciascun servizio, l'impresa dovrebbe comunicare i costi associati al servizio che il cliente ha sottoscritto. Per le comunicazioni ex-post le informazioni relative ai costi e agli oneri dovrebbero riflettere l'importo effettivo dell'investimento del cliente al momento in cui è effettuata la comunicazione. (79) Al fine di assicurare che gli investitori ricevano informazioni su tutti i costi e gli oneri conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, il rischio di mercato sottostante dovrebbe essere inteso come relativo solo alle oscillazioni del valore del capitale investito causate direttamente dalle oscillazioni del valore delle attività sottostanti. Anche i costi delle operazioni e le spese correnti per gli strumenti finanziari dovrebbero pertanto essere inclusi nella necessaria aggregazione dei costi e degli oneri e dovrebbero essere stimati in base a presupposti ragionevoli, accompagnati da una spiegazione del fatto che tali stime si basano sui presupposti e possono deviare dai costi e dagli oneri che saranno effettivamente sostenuti. Con lo stesso obiettivo di divulgazione integrale, le prassi che implicano una «compensazione» dei costi non dovrebbero essere escluse dall'obbligo di fornire informazioni su costi e oneri. La divulgazione dei costi e degli oneri si basa sul principio che ogni differenza tra il prezzo di una posizione per l'impresa e il relativo prezzo per il cliente dovrebbe essere comunicata, incluse le maggiorazioni e i ribassi. (80) Sebbene debbano aggregare tutti i costi e gli oneri in conformità con l'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e comunicare ai clienti i costi complessivi espressi sia come importo monetario sia come percentuale, le imprese di investimento dovrebbero anche poter fornire ai clienti o ai potenziali clienti dati separati comprendenti i costi e gli oneri iniziali aggregati, i costi e le spese correnti aggregati e i costi di uscita aggregati. (81) Le imprese di investimento che distribuiscono strumenti finanziari per i quali le informazioni sui costi e sugli oneri sono insufficienti, dovrebbero altresì informare i clienti di tali costi e di tutti gli altri costi e oneri associati relativi alla prestazione dei servizi di investimento in relazione a tali strumenti finanziari, così da salvaguardare il diritto dei clienti alla divulgazione integrale dei costi e oneri. Si tratterebbe del caso delle imprese di investimento che distribuiscono quote di un organismo di investimento collettivo per le quali, ad esempio, i costi dell'ope­ razione non sono stati comunicati dalla società di gestione dell'organismo collettivo di investimento in valori mobiliari (OICVM). In tali casi le imprese di investimento dovrebbero rapportarsi con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni d'interesse. (82) Al fine di migliorare la trasparenza per i clienti in merito ai costi associati agli investimenti effettuati e alla prestazione di questi nel tempo rispetto ai relativi costi e oneri, dovrebbero essere effettuate anche divulgazioni ex-post quando le imprese di investimento hanno o hanno avuto un rapporto continuativo con il cliente durante l'anno. La divulgazione ex-post di tutti i costi e gli oneri pertinenti dovrebbe avvenire in modo personalizzato. La divulgazione periodica ex-post può avvenire sulla base degli obblighi di notifica esistenti, come gli obblighi per le imprese che eseguono ordini diversi dalla gestione del portafoglio, la gestione del portafoglio o la detenzione di fondi o strumenti finanziari del cliente. (83) Le informazioni che l'impresa di investimento è tenuta a fornire ai clienti per quanto concerne i costi e gli oneri connessi includono le informazioni circa le modalità di pagamento o di esecuzione del contratto di prestazione di servizi di investimento e di qualsiasi altro accordo relativo ad uno strumento finanziario offerto. A tal fine, le modalità di pagamento saranno in genere pertinenti se i contratti relativi a strumenti finanziari cessano con un regolamento a pronti. Le modalità di esecuzione saranno in genere pertinenti se, al momento della cessazione del contratto, uno strumento finanziario richiede la consegna di azioni, obbligazioni, warrant, lingotti o altro strumento o merce. L 87/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (84) È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva. Tali valutazioni hanno un ambito di applicazione diverso per quanto riguarda i servizi di investimento ai quali si riferiscono e hanno funzioni e caratteristiche diverse. (85) Le imprese di investimento dovrebbero inserire nella relazione sull'idoneità, segnalandole all'attenzione dei clienti, informazioni che indichino che i servizi o gli strumenti raccomandati potrebbero imporre al cliente al dettaglio di richiedere un riesame delle modalità applicabili. Questo comprende le situazioni in cui un cliente potrebbe aver bisogno di richiedere consulenza per riportare gli investimenti in linea con l'assegnazione raccomandata iniziale, nel caso in cui vi sia una probabilità che il portafoglio possa allontanarsi dall'assegnazione delle attività ricercata. (86) Al fine di prendere in considerazione gli sviluppi del mercato e assicurare lo stesso grado di tutela degli investitori, è opportuno precisare che le imprese di investimento dovrebbero rimanere responsabili dello svolgimento delle valutazioni dell'idoneità nel caso in cui i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio siano prestati, in tutto o in parte, attraverso un sistema automatizzato o semiautoma­ tizzato. (87) In conformità dell'obbligo di valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE è opportuno precisare che le imprese di investimento dovrebbero svolgere tale valutazione non solo in relazione alle raccomandazioni di acquisto di uno strumento finanziario, ma per tutte le decisioni sull'oppor­ tunità di negoziare, ivi compresa l'opportunità di acquistare, tenere o vendere un investimento. (88) Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere idonea per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali idonea se considerata singolarmente, può risultare inidonea se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere idonea anche quando produce un portafoglio inidoneo. (89) Una raccomandazione o una richiesta fatta, o una consulenza data, da un gestore del portafoglio ad un cliente affinché questi gli dia o modifichi il mandato che definisce i limiti della sua discrezionalità dovrebbe essere considerata una raccomandazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. (90) Al fine di offrire certezza giuridica e consentire ai clienti di comprendere meglio la natura dei servizi prestati, le imprese di investimento che forniscono ai clienti servizi di investimento o servizi accessori dovrebbero concludere per iscritto un accordo di base con il cliente che stabilisca i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. (91) Il presente regolamento non dovrebbe obbligare le autorità competenti ad approvare il contenuto dell'accordo di base tra l'impresa di investimento e i suoi clienti. Né dovrebbe impedire loro di prevedere l'approvazione, nella misura in cui questa sia subordinata unicamente all'osservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi, di cui alla direttiva 2014/65/UE, di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e di predisporre una registrazione in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle imprese di investimento e dei loro clienti e le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi ai clienti. (92) Le registrazioni che un'impresa di investimento deve tenere dovrebbero essere adatte al tipo di attività e alla gamma di servizi e attività di investimento svolti, a condizione che siano rispettati gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dal presente regolamento e che le autorità competenti siano in grado di esercitare i loro compiti di vigilanza e di intervenire con misure di esecuzione ai fini della tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati. (93) Alla luce dell'importanza delle relazioni e delle comunicazioni periodiche a tutti i clienti e dell'estensione dell'ar­ ticolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE al rapporto con le controparti qualificate, i requisiti di comuni­ cazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere applicati a tutte le categorie di clienti. Considerata la natura delle interazioni con le controparti qualificate, le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a sottoscrivere accordi sul contenuto specifico e le tempistiche delle comunicazioni diversi da quelli applicabili ai clienti al dettaglio e professionali. (1) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). (2) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/13 (94) Laddove le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio siano tenute a fornire ai clienti o ai potenziali clienti informazioni sui tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e sui tipi di operazioni che possono essere eseguite su tali strumenti, dette informazioni dovrebbero indicare separatamente se l'impresa di investimento avrà il mandato per investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o ad alta volatilità o per procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite fondi presi a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio. (95) I clienti dovrebbero essere informati delle prestazioni del loro portafoglio e dei deprezzamenti degli investimenti iniziali. Nel caso della gestione del portafoglio, tale automatismo dovrebbe innescarsi a un deprezzamento del 10 % e ai successivi multipli del 10 % del valore totale del portafoglio complessivo e non dovrebbe essere applicato alle singole partecipazioni. (96) Ai fini degli obblighi di comunicazione per quanto riguarda la gestione del portafoglio, un'operazione con passività potenziali dovrebbe comprendere qualsiasi passività effettiva o potenziale per il cliente che supera il costo di acquisto dello strumento. (97) Ai fini delle disposizioni in materia di comunicazione ai clienti, un riferimento alla tipologia dell'ordine andrebbe inteso come riferimento al suo status di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine. (98) Ai fini delle disposizioni in materia di comunicazione ai clienti, un riferimento alla natura dell'ordine andrebbe inteso come riferimento ad ordini di sottoscrivere titoli o di esercitare un'opzione o a ordini analoghi di clienti. (99) Quando stabilisce la strategia di esecuzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento dovrebbe determinare l'importanza relativa dei fattori menzionati all'articolo 27, paragrafo 1, della stessa direttiva o almeno stabilire la procedura attraverso la quale determinare l'importanza relativa di tali fattori, in modo da poter fornire il migliore risultato possibile ai propri clienti. Per poter applicare efficacemente tale strategia le imprese di investimento dovrebbero selezionare le sedi di esecuzione che consentono loro di ottenere sistematicamente il migliore risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti. Per conformarsi all'obbligo giuridico dell'esecuzione alle condizioni migliori le imprese di investimento, quando applicano i criteri per l'esecuzione alle condizioni migliori per i clienti professionali, di norma non utilizzeranno le stesse sedi di esecuzione per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e per le altre operazioni. Questo perché le SFT sono utilizzate come fonte di finanziamento soggetta all'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi e le condizioni delle SFT sono generalmente stipulate bilate­ ralmente tra le controparti prima dell'esecuzione. Pertanto, la scelta delle sedi di esecuzione per le SFT è più limitata rispetto al caso delle altre operazioni, dato che dipende dalle particolari condizioni preventivamente definite fra le controparti e dalla presenza di una specifica domanda degli strumenti finanziari d'interesse in quelle sedi di esecuzione. Di conseguenza, la strategia di esecuzione degli ordini stabilita dalle imprese di investimento dovrebbe tenere conto delle particolari caratteristiche delle SFT e elencare separatamente le sedi di esecuzione utilizzate per esse. Le imprese di investimento dovrebbero applicare la strategia di esecuzione a ciascun ordine di clienti da loro eseguito, al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente conformemente a tale strategia. (100) Al fine di assicurare che le imprese di investimento che trasmettono o collocano gli ordini dei clienti presso altre entità per l'esecuzione agiscano secondo il migliore interesse dei loro clienti conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE in termini di comunicazione ai clienti di informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che offre, le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti informazioni adeguate sulle prime cinque entità per ciascuna classe di strumenti finanziari a cui trasmettono o presso cui collocano gli ordini dei clienti e fornire a questi informazioni sulla qualità dell'esecuzione in conformità con l'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE e le relative misure di esecuzione. Le imprese di investimento che trasmettono o collocano ordini presso altre entità per l'esecuzione possono selezionare un'unica entità per l'esecuzione solo se possono dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per i propri clienti e se possono ragionevolmente aspettarsi che l'entità selezionata permetterà loro di ottenere per i clienti risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragione­ volmente aspettarsi utilizzando per l'esecuzione entità alternative. Questa ragionevole aspettativa dovrebbe essere supportata da dati pubblicati in conformità all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE o da un'analisi interna condotta dalle stesse imprese di investimento. (101) Al fine di garantire l'ottenimento del miglior risultato possibile per il cliente al dettaglio quando esegue un suo ordine in assenza di istruzioni specifiche, l'impresa di investimento dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori che le consentiranno di fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi connessi all'esecuzione. A fattori quali la rapidità, la L 87/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell'ordine, l'impatto sul mercato ed altri costi impliciti dell'operazione può essere data precedenza rispetto al corrispettivo immediato costituito da prezzo e costo soltanto se servono a fornire al cliente al dettaglio il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale. (102) Quando le imprese di investimento eseguono un ordine seguendo le istruzioni specifiche del cliente, si dovrebbe considerare che abbiano soddisfatto gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori soltanto per la parte o l'aspetto dell'ordine ai quali si riferiscono le istruzioni del cliente. Il fatto che il cliente abbia dato istruzioni specifiche riguardanti soltanto una parte o un aspetto dell'ordine non dovrebbe sollevare l'impresa di investimento dagli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le altre parti o gli altri aspetti dell'ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano. L'impresa di investimento non dovrebbe indurre il cliente, indicandogli espressamente o suggerendogli implicitamente il contenuto, a darle istruzioni finalizzate all'esecuzione di un ordine in un determinato modo quando dovrebbe ragionevolmente sapere che dette istruzioni le impedirebbero probabilmente di ottenere il migliore risultato possibile per tale cliente. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire all'impresa di invitare il cliente a scegliere tra due o più sedi di negoziazione specifiche, purché tali sedi siano in linea con la strategia di esecuzione dell'impresa. (103) La negoziazione per conto proprio con i clienti da parte dell'impresa di investimento dovrebbe essere considerata esecuzione degli ordini dei clienti e pertanto dovrebbe essere soggetta agli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE e al presente regolamento, in particolare agli obblighi inerenti all'esecuzione alle condizioni migliori. Tuttavia, se l'impresa di investimento offre ad un cliente una quotazione che soddisferebbe gli obblighi imposti dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE qualora fosse eseguita nel momento in cui è presentata, è opportuno che l'impresa soddisfi questi stessi obblighi se esegue la quotazione offerta dopo che il cliente l'ha accettata, purché, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e la sua accettazione, la quotazione non sia manifestamente superata. (104) L'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile quando si eseguono gli ordini dei clienti si applica in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari. Tuttavia, date le differenze tra le strutture dei mercati o degli strumenti finanziari può essere difficile individuare ed applicare, per l'esecuzione alle condizioni migliori, un criterio ed una procedura uniformi che siano validi ed efficaci per tutte le categorie di strumenti. Pertanto gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori dovrebbero essere applicati in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini relativi a particolari tipi di strumenti finanziari. Ad esempio, le operazioni su uno strumento finanziario OTC personalizzato che comportano una relazione contrattuale particolare adattata alle caratteristiche del cliente e dell'impresa di investimento possono non essere comparabili, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, con le operazioni su azioni negoziate in sedi di esecuzione centralizzate. Dal momento che gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori si applicano a tutti gli strumenti finanziari, siano essi negoziati in sedi di negoziazione o OTC, le imprese di investimento dovrebbero raccogliere i dati di mercato pertinenti al fine di controllare se il prezzo OTC offerto per un cliente è corretto e consono agli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori. (105) Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la strategia di esecuzione dovrebbero essere senza pregiudizio dell'obbligo generale delle imprese di investimento, di cui all'articolo 27, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, di controllare l'efficacia dei loro dispositivi e strategia di esecuzione degli ordini e di valutare periodicamente le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione. (106) Il presente regolamento non dovrebbe imporre, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, una duplicazione degli sforzi tra l'impresa di investimento che fornisce il servizio di ricezione e trasmissione di ordini o di gestione del portafoglio e l'impresa di investimento alla quale la prima trasmette gli ordini a fini di esecuzione. (107) L'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori previsto dalla direttiva 2014/65/UE impone alle imprese di investimento di adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i loro clienti. La qualità dell'esecuzione, che include aspetti quali la rapidità e la probabilità di esecuzione (come il fill rate) e la disponi­ bilità e l'incidenza del miglior prezzo, è un fattore importante per poter assicurare l'esecuzione alle condizioni migliori. La disponibilità, la comparabilità e il consolidamento dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione offerta dalle varie sedi di esecuzione è fondamentale per consentire alle imprese di investimento e agli investitori di individuare le sedi di esecuzione che offrono la migliore qualità di esecuzione per i loro clienti. Al fine di ottenere il risultato dell'esecuzione alle condizioni migliori per un cliente le imprese di investimento dovrebbero comparare e analizzare i dati pertinenti, compresi quelli resi pubblici a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e delle relative misure di esecuzione. (108) È opportuno consentire alle imprese di investimento che eseguono gli ordini di includere nella strategia un'unica sede di esecuzione solo se sono in grado di dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori per i propri clienti. Le imprese di investimento dovrebbero selezionare un'unica sede di esecuzione solo se possono ragionevolmente aspettarsi che la sede di esecuzione selezionata 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/15 consentirà loro di ottenere per il cliente risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragione­ volmente aspettarsi utilizzando sedi di esecuzione alternative. Questa ragionevole aspettativa dovrebbe essere supportata dai dati pubblicati conformemente all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE o da altre analisi interne condotte dalle stesse imprese. (109) La riassegnazione delle operazioni dovrebbe essere considerata pregiudizievole per il cliente se, in seguito ad essa, è data precedenza in modo scorretto all'impresa di investimento o ad un dato cliente. (110) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, ai fini delle disposizioni del presente regolamento relative alla gestione degli ordini dei clienti, questi ordini non dovrebbero essere trattati come ordini per il resto comparabili se sono ricevuti tramite canali diversi e non sarebbe possibile trattarli in successione. Qualsiasi uso da parte dell'impresa di investimento di informazioni relative ad ordini in sospeso di clienti per negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari ai quali l'ordine si riferisce, o strumenti finanziari collegati, dovrebbe essere considerato un abuso di tali informazioni. Tuttavia, non dovrebbe di per sé essere considerato abuso di informazioni il mero fatto che i market maker o gli organismi autorizzati ad agire come controparti si limitino alla legittima attività di acquistare e vendere strumenti finanziari o che le persone autorizzate ad eseguire ordini per conto di terzi si limitino ad eseguirli come di dovere. (111) Nel valutare se un mercato soddisfa il requisito di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE per cui almeno il 50 % degli emittenti ammessi alla negoziazione devono essere piccole e medie imprese (PMI), le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio flessibile in relazione ai mercati senza precedente storia operativa, alle PMI di nuova costituzione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione da meno di tre anni e agli emittenti esclusivamente di strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale. (112) Data la diversità dei modelli operativi degli attuali sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che nell'Unione si concentrano sulle PMI e con l'obiettivo di assicurare il successo della nuova categoria del mercato di crescita per le PMI, è opportuno concedere ai mercati di crescita per le PMI un adeguato grado di flessibilità circa la valutazione dell'adeguatezza degli emittenti per l'ammissione nella loro sede. In ogni caso, il mercato di crescita per le PMI non dovrebbe prevedere norme che impongono agli emittenti oneri maggiori rispetto a quelli loro applicabili nei mercati regolamentati. (113) Per quanto concerne il contenuto del documento di ammissione che un emittente dovrebbe produrre all'am­ missione iniziale alla negoziazione dei suoi titoli su un mercato di crescita per le PMI se non si applica il requisito di pubblicare un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, è opportuno che le autorità competenti mantengano la discrezionalità di valutare se le norme stabilite dal gestore del mercato di crescita per le PMI consentono un'informazione adeguata degli investitori. Sebbene la piena responsabilità delle informazioni contenute nel documento di ammissione debba ricadere sull'emittente, dovrebbe spettare al gestore del mercato di crescita per le PMI definire il modo in cui esaminare adeguatamente il documento di ammissione. Ciò non dovrebbe obbligatoriamente prevedere un'approvazione formale da parte dell'autorità competente o del gestore. (114) La pubblicazione da parte degli emittenti di relazioni finanziarie annuali o semestrali rappresenta un'appropriata norma minima di trasparenza coerente con la migliore prassi prevalente negli attuali mercati che si concentrano sulle PMI. Per quanto riguarda il contenuto delle relazioni finanziarie, il gestore di un mercato di crescita per le PMI dovrebbe essere libero di prescrivere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati nella sua sede l'uso dei principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) o dei principi di informativa finanziaria ammessi dalle leggi e dai regolamenti locali oppure di entrambi. I termini per la pubblicazione delle relazioni finanziarie dovrebbero essere meno rigidi di quelli prescritti dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), perché una tempistica meno stringente pare più adatta alle necessità e alle circostanze delle PMI. (115) Dal momento che le norme sulla divulgazione delle informazioni sugli emittenti in mercati regolamentati previste dalla direttiva 2004/109/CE sarebbero troppo onerose per gli emittenti negoziati sui mercati di crescita per le PMI, è opportuno che il sto internet del gestore del mercato di crescita per le PMI diventi il punto di convergenza degli investitori che cercano informazioni sugli emittenti negoziati in tale sede. La pubblicazione sul sito internet del gestore del mercato di crescita per le PMI può avvenire anche inserendo un link diretto al sito internet dell'e­ mittente qualora le informazioni siano pubblicate lì, purché il link diriga direttamente alla parte del sito internet dell'emittente in cui gli investitori possono con facilità trovare le informazioni regolamentari. (1) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE(GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). L 87/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (116) È necessario precisare quando la sospensione o l'esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante all'interesse dell'investitore o al funzionamento ordinato del mercato. Al riguardo una convergenza è necessaria per assicurare che i partecipanti al mercato dello Stato membro in cui la negoziazione di strumenti finanziari è stata sospesa o in cui gli strumenti finanziari ne sono stati esclusi non siano svantaggiati rispetto ai partecipanti al mercato di un altro Stato membro in cui la negoziazione è ancora in corso. (117) Al fine di assicurare il necessario livello di convergenza, è opportuno compilare un elenco di circostanze che costituiscono un danno rilevante per gli interessi degli investitori e l'ordinato funzionamento del mercato, su cui potrebbe basarsi la decisione dell'autorità nazionale competente, del gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato o dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF di non richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione o di non seguire una notifica in tal senso. È opportuno che tale elenco non sia esaustivo, perché in tal modo fornirebbe alle autorità nazionali competenti un quadro per l'esercizio del loro giudizio lasciando loro il necessario grado di flessibilità nella valutazione dei singoli casi. (118) L'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE impongono alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un MTF o un OTF così come agli operatori di mercato in mercati regolamentati di informare immediatamente la rispettiva autorità nazionale competente in presenza di determinate circostanze. Quest'obbligo mira ad assicurare che le autorità nazionali competenti possano espletare i loro compiti di regolamentazione ed essere informate in modo tempestivo degli eventi che possono avere un impatto negativo sul funzionamento e sull'integrità dei mercati. Le informazioni ricevute dai gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero consentire alle autorità nazionali competenti di individuare e valutare i rischi per i mercati e per i relativi partecipanti, nonché di reagire in modo efficiente intervenendo se necessario. (119) È opportuno compilare un elenco non esaustivo delle circostanze di alto livello in cui possono essere presunte significative violazioni delle regole di una sede di negoziazione, condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, facendo pertanto scattare per i gestori delle sedi di negoziazione l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti così come stabilito all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A tale scopo, il riferimento alle «regole di una sede di negoziazione» dovrebbe essere inteso in senso ampio e dovrebbe comprendere tutte le norme, i regolamenti, le ordinanze e i termini e le condizioni generali degli accordi contrattuali tra la sede di negoziazione e i suoi partecipanti in cui sono previste le condizioni per la negoziazione e per l'ammissione alla sede di negoziazione. (120) Anche in merito agli atti che potrebbero indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno compilare un elenco non esaustivo dei segnali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui il gestore di una sede di negoziazione dovrebbe tenere conto quando esamina le operazioni o gli ordini di compravendita al fine di stabilire se si applica l'obbligo di informare l'autorità nazionale competente imposto dall'articolo 31, paragrafo 2, e dall'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, il riferimento all'«ordine di compravendita» dovrebbe comprendere tutti i tipi di ordine, compresi gli ordini iniziali, le modifiche, gli aggiornamenti e le cancellazioni degli ordini, indipenden­ temente dal fatto che siano stati eseguiti e indipendentemente dal mezzo usato per accedere alla sede di negoziazione. (121) L'elenco dei segnali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non dovrebbe essere esaustivo né determinativo dell'abuso di mercato o del tentato abuso di mercato, dal momento che ciascuno dei segnali non necessariamente costituisce di per sé un abuso di mercato o un tentato abuso di mercato. Le operazioni o gli ordini di compravendita caratterizzati da uno o più segnali potrebbero essere giustificati da motivi legittimi o realizzati nel rispetto delle regole della sede di negoziazione. (122) Al fine di garantire trasparenza agli attori del mercato, al contempo prevenendo gli abusi di mercato e preservando l'identità dei titolari di posizioni, la pubblicazione di relazioni settimanali delle posizioni aggregate relativamente alle posizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE dovrebbe riguardare solo i contratti negoziati da un determinato numero di persone al di sopra di determinate soglie specificate nel presente regolamento. (123) Per garantire che i dati di mercato siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli in modo uniforme nell'Unione, il presente regolamento specifica le condizioni che devono rispettare gli APA e i CTP. Queste condizioni si basano sull'obiettivo di garantire che l'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli sia sufficientemente chiaro da permettere un'applicazione efficiente e uniforme, tenendo conto al contempo dei diversi modelli operativi e strutture di costo dei fornitori dei dati. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/17 (124) Per assicurare che le commissioni per i dati di mercato siano fissate ad un livello ragionevole, l'adempimento dell'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli presuppone che le commissioni abbiano un rapporto ragionevole con il costo di produzione e diffusione dei dati. Pertanto, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, i fornitori dei dati dovrebbero determinare le commissioni in base ai loro costi, ai quali può essere aggiunto un margine commerciale, considerando fattori come il margine operativo, il return on costs (ROC), il rendimento delle attività operative e il rendimento del capitale. Se i fornitori di dati sostengono costi congiunti per la fornitura dei dati e altri servizi, il costo della fornitura dei dati può comprendere una porzione adeguata dei costi derivanti da qualsiasi altro servizio pertinente fornito. Poiché specificare il costo esatto è molto complesso, dovrebbero essere precisate piuttosto le metodologie di imputazione e di ripartizione dei costi, lasciando la specificazione dei costi alla discrezionalità dei fornitori di dati di mercato. (125) I dati di mercato dovrebbero essere forniti in modo non discriminatorio, il che presuppone che debba essere offerto lo stesso prezzo e gli stessi altri termini e condizioni a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria secondo criteri oggettivi pubblicati. (126) Per consentire agli utenti dei dati di ottenere i dati di mercato senza dover acquistare altri servizi, i dati di mercato non dovrebbero essere offerti in abbinamento ad altri servizi. Per evitare che gli utenti dei dati siano costretti a pagare più volte per gli stessi dati di mercato quando acquistano serie di dati da distributori di dati di mercato diversi, i dati di mercato dovrebbero essere offerti su base per utente eccettuato il caso in cui ciò fosse sproporzionato considerati i costi, data la portata e l'entità della fornitura dei dati di mercato dell'APA e del CTP. (127) Per consentire agli utenti dei dati e alle autorità competenti di valutare efficacemente se i dati di mercato siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli, è necessario che tutte le condizioni essenziali di tale fornitura siano comunicate al pubblico. I fornitori di dati dovrebbero pertanto rendere pubbliche le informazioni sulle commissioni applicate e il contenuto dei dati di mercato, così come le metodologie di contabilità dei costi utilizzate, ma senza l'obbligo di divulgare i costi effettivi. (128) È opportuno stabilire i criteri per determinare quando le operazioni di un mercato regolamentato, un MTF o un OTF siano di importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante, in modo tale da non obbligare una sede di negoziazione a trattare con più di una autorità competente o a essere soggetta alla vigilanza di più di una autorità competente quando ciò non sarebbe necessario a norma della direttiva 2014/65/UE. Per gli MTF e gli OTF è opportuno che solo quelli con una quota di mercato significativa siano considerati di importanza sostanziale, in modo tale che non tutte le ricollocazioni o le acquisizioni di MTF o OTF economicamente non significativi determinino automaticamente la conclusione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. (129) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»). Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di impresa, il diritto alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, ivi compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale previsti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001. (130) L'ESMA, istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è stata consultata per un parere tecnico. (131) Al fine di consentire alle autorità competenti e alle imprese di investimento di adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento in modo che possano essere applicati in modo efficiente ed efficace, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata con la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE, (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) L 87/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 2. I riferimenti alle imprese di investimento comprendono gli enti creditizi e i riferimenti agli strumenti finanziari comprendono i depositi strutturati in relazione a tutti i requisiti indicati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE e le relative disposizioni di esecuzione previste dal presente regolamento. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «soggetto rilevante» in relazione all'impresa di investimento: uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; 2) «analista finanziario»: un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti; 3) «esternalizzazione»: accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento; 3 bis) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una delle seguenti persone: a) il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante; c) ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata; 4) «operazione di finanziamento tramite titoli» (SFT): un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'ar­ ticolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); 5) «retribuzione»: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indiret­ tamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti; 6) «merce»: qualsiasi bene di natura fungibile che può essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l'energia, come ad esempio l'energia elettrica. (1) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). (2) Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1) 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/19 Articolo 3 Condizioni che si applicano alla fornitura di informazioni 1. Quando, ai fini del presente regolamento, le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se: a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente; b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto. 2. Quando, conformemente all'articolo 46, 47, 48, 49 o 50 ovvero all'articolo 66, paragrafo 3, l'impresa di investimento fornisce informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente; b) il cliente deve acconsentire espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma; c) al cliente deve essere comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione; d) le informazioni devono essere aggiornate; e) le informazioni devono essere sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragione­ volmente, il cliente può avere necessità di visitarlo. 3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso. Articolo 4 Prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio (Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale in presenza delle seguenti condizioni: a) esiste un collegamento stretto e fattuale tra l'attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all'attività professionale principale; b) la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell'attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l'attività professionale; c) la persona che svolge l'attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all'attività profes­ sionale principale. Articolo 5 Prodotti energetici all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica (Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, un prodotto energetico all'ingrosso deve essere regolato con consegna fisica in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) contiene disposizioni che assicurano che le parti del contratto abbiano predisposto meccanismi proporzionati che consentano loro di effettuare o ricevere la consegna della merce sottostante; un accordo di bilanciamento con il gestore del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas è considerato un meccanismo proporzionato quando le parti dell'accordo devono assicurare la fornitura fisica dell'energia elettrica o del gas. L 87/20 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 b) impone alle parti del contratto obblighi incondizionati, illimitati e eseguibili di consegna e di presa in consegna della merce sottostante; c) non consente alle parti di sostituire la fornitura fisica con regolamento a pronti; d) gli obblighi derivanti dal contratto non possono essere compensati con obblighi di altri contratti tra le parti del contratto, fatto salvo il diritto di tali parti di compensare gli obblighi di pagamento in contanti. Ai fini della lettera d) la compensazione operativa nei mercati dell'energia elettrica e del gas non è considerata compen­ sazione degli obblighi di un contratto con obblighi derivanti da altri contratti. 2. La compensazione operativa è intesa come una nomina delle quantità di energia elettrica e gas da riversare in una rete quando previsto dalle norme o richiesto da un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per un soggetto che svolge una funzione equivalente a quella del gestore del sistema di trasmissione a livello nazionale. La nomina delle quantità sulla base della compensazione operativa non è a discrezione delle parti del contratto. 3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, la forza maggiore comprende qualsiasi evento eccezionale o insieme di circostanze al di fuori del controllo delle parti di un contratto che queste non avrebbero potuto ragionevolmente prevedere o evitare esercitando una diligenza adeguata e ragionevole e che impedisce a una o a entrambe le parti del contratto di adempiere ai propri obblighi contrattuali. 4. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, l'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede comprende ogni evento o insieme di circostanze non qualificabili come forza maggiore ai sensi dal paragrafo 3 che sono definite in modo obiettivo ed espresso nei termini contrattuali e che impediscono a una o a entrambe le parti del contratto, operanti in buona fede, di adempiere ai propri obblighi contrattuali. 5. L'esistenza di disposizioni sulla forza maggiore o sull'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede non osta a che un contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. 6. L'esistenza di clausole di inadempimento secondo cui una parte ha diritto alla compensazione finanziaria in caso di mancata esecuzione o di esecuzione difettosa del contratto non osta a che il contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. 7. I metodi di consegna per i contratti considerati «regolati con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE comprendono almeno: a) la fornitura fisica delle merci stesse; b) la consegna di un documento che attribuisce i diritti di proprietà sulle merci o sulla quantità di merci interessata; c) altri metodi che comportano il trasferimento dei diritti di proprietà in relazione alla quantità di merci interessata senza la loro consegna fisica, tra cui la notifica, la programmazione o la nomina del gestore di una rete di fornitura energetica che assegna al ricevente la quantità di merci interessata. Articolo 6 Derivati energetici su petrolio e carbone e prodotti energetici all'ingrosso (Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul petrolio sono contratti il cui sottostante è l'olio minerale, di qualsiasi descrizione, e i gas di petrolio, sotto forma sia di liquido sia di vapore, compresi i prodotti, i componenti e i derivati del petrolio e i carburanti petroliferi per il trasporto, ivi compresi quelli con additivi di biocarburante. (1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55). 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/21 2. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul carbone sono contratti il cui sottostante è il carbone, definito come sostanza minerale combustibile nera o marrone scura composta da materia vegetale carbonizzata, usato come carburante. 3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati che posseggono le caratteristiche di prodotti energetici all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono derivati il cui sottostante è l'energia elettrica o il gas naturale, in conformità dell'articolo 2, punto 4, lettere b) e d), di detto regolamento. Articolo 7 Altri strumenti finanziari derivati (Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, un contratto che non è un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2 e che non è a scopi commerciali ai sensi del paragrafo 4, è considerato possedere le caratteri­ stiche di altri strumenti finanziari derivati quando soddisfa le seguenti condizioni: a) soddisfa uno dei seguenti criteri: i) è negoziato in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regola­ mentato, a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o a un sistema organizzato di negoziazione (OTF); ii) è espressamente indicato come negoziato in, o disciplinato dalle regole di, un mercato regolamentato, un MTF, un OTF o tale sede di negoziazione di un paese terzo; iii) è equivalente a un contratto negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in detta sede di negoziazione di un paese terzo per quanto attiene il prezzo, il lotto, la data di consegna e altri termini contrattuali; b) è standardizzato in modo tale che il prezzo, il lotto, la data di consegna e gli altri termini siano stabiliti princi­ palmente mediante riferimento a prezzi pubblicati periodicamente, lotti standard o date di consegna standard. 2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per la vendita di una merce, di un bene o di un diritto secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti: a) 2 giorni di negoziazione; b) il periodo generalmente accettato nel mercato di tale merce, bene o diritto come periodo di consegna standard. Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna del sottostante sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo di cui al paragrafo 2. 3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui a tale sezione o all'articolo 8 del presente regolamento è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati se soddisfa una delle seguenti condizioni: a) è regolato a pronti o può essere regolato a pronti a discrezione di una o più delle parti, per motivi diversi dall'ina­ dempimento o da un altro evento che ne determina la cessazione; b) è negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un MTF o a un OTF; c) soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1. (1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). L 87/22 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 4. Un contratto è considerato a scopi commerciali ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE e non è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati ai fini della stessa sezione C, punti 7 e 10, quando soddisfa entrambe le seguenti condizioni: a) è sottoscritto con o da un gestore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell'energia o di una rete di condotte; b) è necessario per bilanciare l'approvvigionamento e l'uso dell'energia in un dato momento, incluso il caso in cui la capacità di riserva contrattualizzata da un gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica ai sensi dell'ar­ ticolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE è trasferita da un fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato a un altro fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato con il consenso del gestore del sistema di trasmissione interessato. Articolo 8 Derivati ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE (Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE) In aggiunta ai contratti derivati a cui è fatto esplicito riferimento all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, un contratto derivato è soggetto alle disposizioni contenute in detta sezione qualora soddisfi i criteri esposti in detta sezione e nell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e sia relativo a uno dei seguenti elementi: a) larghezza di banda delle telecomunicazioni; b) capacità di stoccaggio di merci; c) capacità di trasmissione o trasporto relativa alle merci, sia tramite cavo, condotta o altri mezzi, ad eccezione dei diritti di trasmissione relativi alle capacità interzonali di trasmissione dell'energia elettrica ove siano, nel mercato primario, sottoscritti con o da un gestore di un sistema di trasmissione o da qualsiasi persona agente come fornitore di servizi per conto di questi e finalizzati all'assegnazione della capacità di trasmissione; d) una quota, un credito, un permesso, un diritto o un bene analogo direttamente collegati all'approvvigionamento, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da risorse rinnovabili, tranne il caso in cui il contratto rientri già nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE; e) una variabile geologica, ambientale o di altro genere, fatta eccezione del caso in cui il contratto è relativo a unità riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); f) qualsiasi altro bene o diritto di natura fungibile, diverso dal diritto a ricevere un servizio, in grado di essere trasferito; g) un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi bene, diritto, servizio o obbligazione; h) un indice o una misura basati sulla statistica attuariale. Articolo 9 Consulenza in materia di investimenti (Articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE) Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore. Detta raccomandazione è presentata come adatta per tale persona, o è basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e consiste nella raccomandazione di: a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento; (1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32) 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/23 b) esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. Una raccomandazione non è considerata una raccomandazione personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico. Articolo 10 Caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute 1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, gli altri contratti derivati connessi a valute non sono strumenti finanziari se il contratto rientra in una delle seguenti fattispecie: a) un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2; b) un mezzo di pagamento che: i) deve essere regolato fisicamente per motivi diversi dall'inadempimento o altro evento di cessazione del contratto; ii) è sottoscritto almeno da una persona che non è una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); iii) è sottoscritto al fine di facilitare il pagamento per merci, servizi o investimenti diretti identificabili; iv) non è negoziato in una sede di negoziazione. 2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per lo scambio di una valuta con un'altra secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti: a) 2 giorni di negoziazione per qualsiasi coppia di valute principali di cui al paragrafo 3; b) per qualsiasi coppia di valute in cui almeno una non è una valuta principale, il periodo più lungo tra 2 giorni di negoziazione e il periodo generalmente accettato nel mercato per tale coppia di valute come periodo di consegna standard; c) quando il contratto di cambio di tali valute è utilizzato al fine principale di vendere o acquistare un valore mobiliare o una quota di un organismo di investimento collettivo, il periodo più breve tra il periodo generalmente accettato nel mercato per il regolamento di tale valore mobiliare o quota di un organismo di investimento collettivo come periodo di consegna standard e 5 giorni lavorativi. Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna della valuta sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo stabilito dal primo comma. 3. Ai fini del paragrafo 2 sono comprese tra le valute principali solamente il dollaro USA, l'euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro australiano, il franco svizzero, il dollaro canadese, il dollaro di Hong Kong, la corona svedese, il dollaro neozelandese, il dollaro di Singapore, la corona norvegese, il peso messicano, la kuna croata, il lev bulgaro, la corona ceca, la corona danese, il fiorino ungherese, lo zloty polacco e il leu rumeno. 4. Ai fini del paragrafo 2 per giorno di negoziazione s'intende qualsiasi giorno di normale negoziazione nella giurisdizione di entrambe le valute scambiate in virtù del contratto di cambio di tali valute e nella giurisdizione di una terza valuta laddove sussista una delle seguenti condizioni: a) il cambio delle due valute ne prevede la conversione attraverso tale terza valuta ai fini della liquidità; b) il periodo di consegna standard per il cambio delle due valute fa riferimento alla giurisdizione di tale terza valuta. (1) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). L 87/24 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 11 Strumenti del mercato monetario (Articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE) Gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE comprendono i buoni del tesoro, i certificati di deposito, le carte commerciali e gli altri strumenti con caratteristiche sostanzialmente equivalenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) hanno un valore che può essere determinato in qualsiasi momento; b) non sono derivati; c) hanno una scadenza all'emissione di 397 giorni o meno. Articolo 12 Internalizzatori sistematici per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi (Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE) Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per un'azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo quando internalizza secondo i seguenti criteri: a) in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b) del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi: i) il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore allo 0,4 % del numero totale delle operazioni nel pertinente strumento finanziario eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo; ii) le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media su base quotidiana; b) in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media su base quotidiana; c) in modo sostanziale per uno strumento finanziario se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti: i) il 15 % del fatturato totale in tale strumento finanziario effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC; ii) lo 0,4 % del fatturato totale in tale strumento finanziario effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione o OTC. Articolo 13 Internalizzatori sistematici per le obbligazioni (Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE) Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutte le obbligazioni appartenenti a una classe di obbligazioni emesse dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali obbligazioni, internalizza secondo i seguenti criteri: a) in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi: i) il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 2,5 % del numero totale delle operazioni nella pertinente obbligazione eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/25 ii) le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; b) in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; c) in modo sostanziale per un'obbligazione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti: i) il 25 % del fatturato totale per tale obbligazione effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC; ii) l'1 % del fatturato totale per tale obbligazione effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC. Articolo 14 Internalizzatori sistematici per i prodotti finanziari strutturati (Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE) Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i prodotti finanziari strutturati appartenenti a una classe di prodotti finanziari strutturati emessi dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali prodotti finanziari strutturati, internalizza secondo i seguenti criteri: a) in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi: i) il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 4 % del numero totale delle operazioni nel pertinente prodotto finanziario strutturato eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo; ii) le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; b) in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; c) in modo sostanziale per un prodotto finanziario strutturato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti: i) il 30 % del fatturato totale per tale prodotto finanziario strutturato effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione od OTC; ii) il 2,25 % del fatturato totale per tale prodotto finanziario strutturato effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC. Articolo 15 Internalizzatori sistematici per i derivati (Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE) Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i derivati appartenenti a una classe di derivati quando, in relazione a tali derivati, internalizza secondo i seguenti criteri: a) in modo frequente e sistematico per un derivato per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi: i) il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 2,5 % del numero totale delle operazioni nella pertinente classe di derivati eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo; L 87/26 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 ii) le operazioni OTC in tale classe di derivati svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; b) in modo frequente e sistematico per un derivato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nella pertinente classe di derivati effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; c) in modo sostanziale per un derivato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti: i) il 25 % del fatturato totale per tale classe di derivati effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC; ii) l'1 % del fatturato totale per tale classe di derivati effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC. Articolo 16 Internalizzatori sistematici per le quote di emissione (Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE) Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per le quote di emissione quando, in relazione a tale strumento, internalizza secondo i seguenti criteri: a) in modo frequente e sistematico per una quota di emissione per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi: i) il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 4 % del numero totale delle operazioni nel pertinente tipo di quote di emissione eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo; ii) le operazioni OTC in tale tipo di quote di emissione svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; b) in modo frequente e sistematico per una quota di emissione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nel pertinente tipo di quote di emissione effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; c) in modo sostanziale per una quota di emissione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti: i) il 30 % del fatturato totale per tale tipo di quota di emissione effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione od OTC; ii) il 2,25 % del fatturato totale per tale tipo di quota di emissione effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC. Articolo 17 Periodi di valutazione (Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE) Le condizioni disposte dagli articoli da 12 a 16 sono oggetto di valutazione trimestrale sulla base dei dati degli ultimi 6 mesi. Il periodo di valutazione ha inizio il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/27 Gli strumenti di nuova emissione sono considerati nella valutazione solo quando i dati storici coprono un periodo almeno di tre mesi, nel caso delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e di altri strumenti finanziari analoghi, e di sei settimane nel caso delle obbligazioni, dei prodotti finanziari strutturati e dei derivati. Articolo 18 Negoziazione algoritmica (Articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE) Al fine di precisare la definizione di negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE, un sistema è considerato operare in assenza o con un limitato intervento umano se, per qualsiasi processo di ordine o di generazione della quotazione o per qualsiasi processo volto a ottimizzare l'esecuzione dell'ordine, un sistema automatizzato prende le decisioni in qualsiasi fase dell'inizializzazione, della generazione, della trasmissione o dell'esecuzione degli ordini o delle quotazioni in base a parametri predeterminati. Articolo 19 Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (Articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE) 1. Un elevato traffico infragiornaliero di messaggi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE consiste nella presentazione in media di uno dei seguenti: a) almeno 2 messaggi al secondo in relazione a un singolo strumento finanziario negoziato nella sede di negoziazione; b) almeno 4 messaggi al secondo in relazione a tutti gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione. 2. Ai fini del paragrafo 1 sono compresi nel calcolo i messaggi riguardanti gli strumenti finanziari per cui vi è un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014. Sono compresi nel calcolo i messaggi introdotti ai fini della negoziazione nel rispetto dei criteri dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. 3. Ai fini del paragrafo 1, sono compresi nel calcolo i messaggi introdotti ai fini di negoziazione per conto proprio. I messaggi introdotti tramite tecniche di negoziazione diverse da quelle che si basano sulla negoziazione per conto proprio sono compresi nel calcolo quando la tecnica di esecuzione dell'impresa è strutturata in modo da evitare che l'esecuzione avvenga per conto proprio. 4. Ai fini del paragrafo 1, per il calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi in relazione ai fornitori di accesso elettronico diretto sono esclusi i messaggi trasmessi dai clienti propri di accesso elettronico diretto. 5. Ai fini del paragrafo 1, due settimane dopo la fine di ogni mese di calendario le sedi di negoziazione mettono a disposizione delle imprese che le richiedono stime del numero medio di messaggi al secondo su base mensile, tenendo quindi conto di tutti i messaggi trasmessi durante i precedenti 12 mesi. Articolo 20 Accesso elettronico diretto (Articolo 4, paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE) 1. Una persona non è considerata in grado di trasmettere in forma elettronica gli ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente a una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE se non può esercitare discrezionalità riguardo alla frazione esatta di secondo dell'inserimento dell'ordine e alla durata dell'ordine in tale lasso di tempo. 2. Una persona non è considerata in grado di effettuare la trasmissione elettronica diretta dell'ordine quando questa avviene attraverso meccanismi di ottimizzazione dei processi di esecuzione che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi in cui esso dovrebbe essere presentato, a meno che tali meccanismi siano integrati nei sistemi del cliente e non in quelli del membro o del partecipante a un mercato regolamentato, a un MTF o a un cliente di un OTF. L 87/28 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 CAPO II REQUISITI ORGANIZZATIVI SEZIONE 1 Organizzazione Articolo 21 Requisiti organizzativi generali (Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento rispettano i seguenti requisiti organizzativi: a) istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità; b) assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsa­ bilità; c) istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno intesi a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di investimento; d) impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite; e) istituire, applicare e mantenere a tutti i livelli pertinenti dell'impresa di investimento un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni; f) conservare registrazioni adeguate e ordinate dell'attività dell'impresa e della sua organizzazione interna; g) assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca o non rischi di impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale ciascuna funzione. Per conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività. 2. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle stesse. 3. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono un'idonea politica di continuità dell'attività che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività di investimento in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività di investimento. 4. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure contabili che consentano loro di fornire tempestivamente, se richiesto dall'autorità competente, relazioni finanziarie che presentano un quadro fedele della posizione finanziaria e sono conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili. 5. Le imprese di investimento monitorano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da loro istituiti conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adottano le misure opportune per rimediare a eventuali carenze. Articolo 22 Conformità (Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di inadempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2014/65/UE da parte dell'impresa e i rischi che ne derivano, e mettono in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla suddetta direttiva. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/29 Le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività. 2. Le imprese di investimento istituiscono e mantengono una funzione di controllo della conformità permanente, efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità: a) monitorare permanentemente e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1, primo comma, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'impresa; b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi e delle attività di investimento ai fini dell'a­ dempimento degli obblighi che incombono all'impresa in virtù della direttiva 2014/65/UE; c) riferire all'organo di gestione, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione ed efficacia dell'ambiente di controllo complessivo per i servizi e le attività di investimento, ai rischi individuati e all'informazione sul trattamento dei reclami, nonché alle misure correttive adottate o da adottare; d) monitorare le operazioni del processo di trattamento dei reclami e considerare i reclami una fonte di informazione nel contesto delle responsabilità generali di monitoraggio. Al fine di soddisfare i requisiti di cui alle lettere a) e b), la funzione di controllo della conformità conduce una valutazione che funge da base per stabilire un programma di monitoraggio basato sul rischio che prenda in conside­ razione tutte le aree dei servizi e delle attività di investimento e degli eventuali servizi accessori prestati o esercitati dall'impresa di investimento, incluse le informazioni d'interesse raccolte in relazione al monitoraggio del trattamento dei reclami. Il programma di monitoraggio stabilisce priorità determinate dalla valutazione del rischio di conformità assicurando un monitoraggio esaustivo di tale rischio. 3. Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la funzione di controllo della conformità dispone dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti; b) l'organo di gestione nomina e sostituisce un funzionario preposto alla conformità che è responsabile della funzione di controllo della conformità e di qualsiasi informazione relativa alla conformità richiesta dalla direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento; c) la funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione su base ad hoc quando riscontra un rischio rilevante di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE; d) i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipano alla prestazione dei servizi e all'esercizio delle attività che sono chiamati a monitorare; e) il metodo per la determinazione della retribuzione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non ne compromette né rischia di comprometterne l'obiettività. 4. Un'impresa di investimento è esentata da uno o da entrambi gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera d) o e), qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta e della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati, gli obblighi di cui alla lettera d) o e) non sono proporzionati e che la sua funzione di controllo della conformità continua ad essere efficace. In tal caso, l'impresa di investimento valuta se l'efficacia della funzione di controllo della conformità sia compromessa. La valutazione è riesaminata a cadenza regolare. Articolo 23 Gestione del rischio (Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento intraprendono le seguenti azioni di gestione del rischio: a) istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del rischio idonee che consentano di individuare i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa e, se appropriato, determinare il livello di rischio tollerato dall'impresa; L 87/30 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 b) adottare dispositivi, processi e meccanismi efficaci che consentano di gestire i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa, tenuto conto di tale livello di tolleranza del rischio; c) monitorare: i) l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche e delle procedure di gestione del rischio dell'impresa di investimento; ii) il grado in cui l'impresa di investimento e i soggetti rilevanti rispettano i dispositivi, i processi e i meccanismi adottati conformemente alla lettera b); iii) l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate in tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi, ivi compresa l'inosservanza di tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi da parte dei soggetti rilevanti. 2. Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di gestione del rischio che opera in modo indipendente ed esegue i seguenti compiti: a) applicare le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1; b) presentare relazioni e fornire consulenza all'alta dirigenza conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. Quando non istituisce e mantiene una funzione di gestione del rischio come previsto dal primo comma, un'impresa di investimento è in grado di dimostrare, su richiesta, che le politiche e le procedure adottate conformemente al paragrafo 1 soddisfano i requisiti ivi indicati. Articolo 24 Audit interno (Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'at­ tività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività dell'impresa di investimento, cui sono attribuite le seguenti responsabilità: a) elaborare, applicare e mantenere un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi dell'impresa di investimento; b) formulare raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e verificarne l'osservanza; c) riferire sulle questioni relative all'audit interno conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. Articolo 25 Responsabilità dell'alta dirigenza (Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento assicurano, nell'attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di garantire che l'impresa si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE sia attribuita all'alta dirigenza e, se applicabile, alla funzione di vigilanza. In particolare, l'alta dirigenza e, se applicabile, la funzione di vigilanza sono tenute a valutare e riesaminare periodicamente l'efficacia delle politiche, dei dispositivi e delle procedure messi in atto per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e ad adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. La distribuzione delle funzioni significative tra i membri dell'alta dirigenza stabilisce in modo chiaro a chi compete la responsabilità di supervisionare e rispettare i requisiti organizzativi dell'impresa. Le registrazioni relative all'attribuzione delle funzioni significative sono tenute aggiornate. 2. Le imprese di investimento assicurano che l'alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle materie di cui agli articoli 22, 23 e 24, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/31 3. Le imprese di investimento assicurano che, quando presente, la funzione di vigilanza riceva a cadenza regolare relazioni scritte sulle materie di cui agli articoli 22, 23 e 24. 4. Ai fini del presente articolo la funzione di vigilanza è la funzione responsabile, nell'ambito di un'impresa di investimento, della vigilanza sull'alta dirigenza. Articolo 26 Trattamento dei reclami (Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure efficaci e trasparenti di trattamento dei reclami per assicurare il tempestivo trattamento dei reclami dei clienti o potenziali clienti. Le imprese di investimento tengono una registrazione dei reclami ricevuti e delle misure adottate per risolverli. La politica di trattamento dei reclami fornisce informazioni chiare, accurate e aggiornate in merito al processo di trattamento dei reclami. Tale politica è avallata dall'organo di gestione dell'impresa. 2. Le imprese di investimento pubblicano i dettagli del processo da seguire per il trattamento di un reclamo. Tali dettagli includono informazioni sulla politica di trattamento dei reclami e i dati di contatto della funzione preposta al trattamento dei reclami. Le informazioni sono fornite ai clienti o potenziali clienti, su loro richiesta, o al momento della registrazione di un reclamo. Le imprese di investimento consentono ai clienti e potenziali clienti di presentare i reclami gratuitamente. 3. Le imprese di investimento istituiscono una funzione preposta al trattamento dei reclami responsabile delle indagini relative ai reclami. Tale funzione può essere svolta dalla funzione di controllo della conformità. 4. Quando trattano un reclamo, le imprese di investimento comunicano con i clienti o potenziali clienti in modo chiaro e in un linguaggio semplice e di facile comprensione e rispondono al reclamo senza indebiti ritardi. 5. Le imprese di investimento comunicano ai clienti o potenziali clienti quale sia la posizione assunta dall'impresa riguardo al reclamo e li informano in merito alle opzioni a loro disposizione, inclusa l'eventuale possibilità di rinviare il reclamo a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (organismo ADR) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori o l'eventuale possibilità per il cliente di intentare una causa civile. 6. Le imprese di investimento forniscono informazioni sui reclami e sul trattamento dei reclami alle autorità competenti interessate e, laddove applicabile ai sensi del diritto nazionale, a un organismo ADR. 7. La funzione di controllo della conformità delle imprese di investimento analizza i dati sui reclami e sul trattamento dei reclami per assicurare che tutti i rischi o problemi siano individuati e affrontati. Articolo 27 Politiche e pratiche retributive (Articoli 16, 23 e 24 della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi dell'impresa a potenziale discapito di un cliente. (1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63). L 87/32 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 2. Le imprese di investimento assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti e gli incentivi analoghi di cui godono possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente dell'impresa. 3. L'organo di gestione dell'impresa di investimento approva la politica retributiva dell'impresa dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza dell'impresa di investimento compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica. 4. La retribuzione e gli incentivi analoghi non sono basati esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tengono pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fissi e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi dell'impresa di investimento o dei suoi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente. Articolo 28 Ambito di applicazione delle operazioni personali (Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) Ai fini degli articoli 29 e 37 un'operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; b) l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti: i) il soggetto rilevante; ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami; iii) una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione. Articolo 29 Operazioni personali (Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni adeguate per impedire le attività previste ai paragrafi 2, 3 e 4 ai soggetti rilevanti che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti. 2. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri: a) operazioni loro vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014; b) operazioni che comportano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate; c) operazioni che confliggono o rischiano di confliggere con gli obblighi che incombono all'impresa di investimento in virtù della direttiva 2014/65/UE. 3. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non consiglino né raccomandino a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale dell'attività lavorativa o di un contratto di servizi, di intraprendere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 o dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell'articolo 67, paragrafo 3. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/33 4. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non comunichino a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale dell'attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, ove il soggetto rilevante sappia o debba ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l'altra persona compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti: a) realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 o 3 o dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell'articolo 67, paragrafo 3; b) consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare dette operazioni. 5. Le disposizioni prescritte al paragrafo 1 sono intese ad assicurare che: a) tutti i soggetti rilevanti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'impresa di investimento in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4; b) l'impresa sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che le consentano di individuarle; c) le operazioni personali notificate all'impresa o da essa individuate siano registrate, corredate dell'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all'operazione. In caso di accordi di esternalizzazione, l'impresa di investimento assicura che l'impresa alla quale l'attività è esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti e, dietro richiesta, le fornisca prontamente le informazioni al riguardo. 6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle seguenti operazioni personali: a) le operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell'ambito del quale non vi è una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione è eseguita; b) le operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato. SEZIONE 2 Esternalizzazione Articolo 30 Gamma delle funzioni essenziali e importanti (Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE) 1. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, una funzione operativa è considerata essenziale o importante se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione compromette­ rebbero gravemente la capacità dell'impresa di investimento di continuare a garantire la conformità alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE oppure ne comprometterebbero gravemente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e attività di investimento prestati o esercitati. 2. Fatto salvo lo status di qualsiasi altra funzione, le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti ai fini del paragrafo 1: a) la prestazione all'impresa di investimento di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle sue attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza legale all'impresa, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'impresa; b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi. L 87/34 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 31 Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti (Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla direttiva 2014/65/UE e rispettano in particolare le condizioni seguenti: a) l'esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell'alta dirigenza; b) non sono alterati il rapporto e gli obblighi dell'impresa di investimento nei confronti dei clienti a norma della direttiva 2014/65/UE; c) non è messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'impresa di investimento deve soddisfare per poter ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE e per conservarla; d) non è soppressa né modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'impresa. 2. Le imprese di investimento agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute quando concludono, applicano o cessano un accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti e adottano le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il fornitore di servizi possiede la competenza, la capacità, sufficienti risorse, un'adeguata struttura organizzativa a supporto dell'esecuzione delle funzioni esternalizzate e l'autorizzazione richiesta dalla legge per eseguirle in maniera affidabile e professionale; b) il fornitore di servizi esegue i servizi esternalizzati in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti e a tal fine l'impresa ha stabilito dei metodi e delle procedure per valutare il livello delle prestazioni del fornitore di servizi e per riesaminare regolarmente i servizi da esso prestati; c) il fornitore di servizi sorveglia adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisce in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione; d) sono adottate misure idonee laddove risulti possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; e) l'impresa di investimento sorveglia in maniera efficace le funzioni o i servizi esternalizzati e gestisce i rischi associati all'esternalizzazione; a tal fine mantiene la competenza e le risorse necessarie per sorvegliare le funzioni esternalizzate in maniera efficace e gestire tali rischi; f) il fornitore di servizi ha informato l'impresa d'investimento di qualsiasi sviluppo che possa incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; g) l'impresa di investimento è in grado, in caso di necessità, di cessare l'accordo di esternalizzazione con effetto immediato qualora ciò sia nell'interesse dei suoi clienti, senza pregiudicare la continuità e qualità della prestazione dei servizi ai clienti; h) il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente dell'impresa di investimento per quanto riguarda le funzioni esternalizzate; i) l'impresa di investimento, i suoi revisori contabili e le autorità competenti interessate hanno effettivo accesso ai dati relativi alle funzioni esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, laddove ciò sia necessario ai fini di condurre un'effettiva sorveglianza conformemente al presente articolo, e le autorità competenti sono in grado di esercitare tali diritti di accesso; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/35 j) il fornitore di servizi garantisce la protezione delle informazioni riservate relative all'impresa di investimento e ai suoi clienti; k) l'impresa di investimento e il fornitore di servizi hanno adottato, applicato e mantenuto un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati; l) l'impresa di investimento ha assicurato il mantenimento della continuità e qualità delle funzioni o dei servizi esterna­ lizzati anche in caso di cessazione dell'accordo di esternalizzazione, trasferendo le funzioni o i servizi esternalizzati a una terza parte o facendosi carico direttamente della loro esecuzione. 3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'impresa di investimento e del fornitore di servizi sono specificati e assegnati chiaramente in un accordo scritto. In particolare, l'impresa di investimento mantiene i suoi diritti di istruzione e cessazione, i suoi diritti di informazione e i suoi diritti di ispezionare e accedere ai registri e ai locali. L'accordo garantisce che l'esternalizzazione effettuata dal fornitore di servizi abbia luogo esclusivamente con il consenso scritto dell'impresa di investimento. 4. Laddove l'impresa di investimento e il fornitore di servizi siano membri dello stesso gruppo, l'impresa di investimento può, ai fini dell'osservanza del presente articolo e dell'articolo 32, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne l'operato. 5. Le imprese di investimento mettono a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per permetterle di controllare che le funzioni esternalizzate siano realizzate conformemente ai requisiti della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione. Articolo 32 Fornitori di servizi situati in paesi terzi (Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE) 1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 31, l'impresa di investimento, laddove esternalizzi ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo funzioni relative al servizio di investimento di gestione del portafoglio fornito ai clienti, assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il fornitore di servizi è autorizzato o registrato nel suo paese di origine ai fini della prestazione di tale servizio ed è soggetto alla vigilanza efficace di un'autorità competente nel paese terzo; b) vige un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente dell'impresa di investimento e l'autorità di vigilanza del fornitore di servizi. 2. L'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce che l'autorità competente dell'impresa di investimento sia in grado, come minimo, di: a) ottenere, su richiesta, le informazioni necessarie a svolgere i suoi compiti di vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014; b) ottenere l'accesso ai documenti utili per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza conservati nel paese terzo; c) ricevere quanto prima dall'autorità di vigilanza del paese terzo le informazione che le permettono di svolgere indagini su apparenti violazioni dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal regolamento (UE) n. 600/2014; d) collaborare ai fini dell'esecuzione, in conformità al diritto nazionale e internazionale applicabile all'autorità di vigilanza del paese terzo e alle autorità competenti nell'Unione, in caso di violazione dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal diritto nazionale pertinente. 3. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito internet un elenco delle autorità di vigilanza dei paesi terzi con le quali hanno concluso l'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b). Le autorità competenti aggiornano gli accordi di cooperazione stipulati prima della data di applicazione del presente regolamento entro sei mesi a partire da tale data. L 87/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 SEZIONE 3 Conflitti di interesse Articolo 33 Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti (Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE) Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione: a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente; e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi. Articolo 34 Politica sui conflitti di interesse (Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo. 2. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1: a) deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti; b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. 3. Le procedure e le misure di cui al paragrafo 2, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al paragrafo 2, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché l'impresa garantisca il grado di indipendenza richiesto: a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/37 b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa; c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento; e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. 4. Le imprese di investimento provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dall'impresa di investimento al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse confor­ memente all'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse. 5. Le imprese di investimento valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse dell'impresa di investimento. Articolo 35 Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli (Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) Le imprese di investimento mantengono e aggiornano regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti. L'alta dirigenza riceve, con cadenza frequente e almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle situazioni di cui al presente articolo. Articolo 36 Ricerca in materia di investimenti e comunicazioni di marketing (Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE) 1. Ai fini dell'articolo 37, la ricerca in materia di investimenti consiste in ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: a) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccoman­ dazione; L 87/38 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE. 2. Una raccomandazione del tipo contemplato dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 596/2014 che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 è trattata come comunicazione di marketing ai fini della direttiva 2014/65/UE e le imprese di investimento che la producono o diffondono assicurano che sia identificata chiaramente come tale. Inoltre le imprese assicurano che le raccomandazioni di detto tipo contengano l'avviso chiaro ed evidente (o, in caso di raccomandazione orale, una dichiarazione avente lo stesso effetto) che non sono state preparate conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che non sono soggette ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. Articolo 37 Requisiti organizzativi supplementari in relazione alla ricerca in materia di investimenti e alle comunicazioni di marketing (Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che producono o dispongono la produzione di una ricerca in materia di investimenti che è destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo assicurano l'attuazione di tutte le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 3, in relazione agli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e agli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti. Gli obblighi stabiliti nel primo comma si applicano anche alle raccomandazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2. 2. Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, primo comma, adottano disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzano operazioni personali né negoziano, salvo che in qualità di market maker agente in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine non sollecitato di un cliente, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l'impresa di investimento, sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca; b) nelle situazioni che esulano dalla lettera a), gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti non realizzano operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati che siano contrarie alle raccoman­ dazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro della funzione legale o della funzione di controllo della conformità dell'impresa; c) esiste una separazione fisica tra gli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e gli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti o, quando tale separazione non è considerata adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta, sono predisposte e utilizzate adeguate barriere alternative alle informazioni; d) le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non accettano incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca; e) le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non promettono agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/39 f) prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, laddove il progetto includa una raccomandazione o un prezzo obiettivo, gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non sono autorizzati ad esaminare il progetto per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute nella ricerca o per qualsiasi fine diverso dalla verifica dell'adempimento delle obbligazioni giuridiche dell'impresa. Ai fini del presente paragrafo, per «strumento finanziario correlato» s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario. 3. Le imprese di investimento che diffondono al pubblico o ai clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da un'altra persona sono esentate dall'obbligo di conformarsi al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non è un membro del gruppo al quale appartiene l'impresa di investimento; b) l'impresa di investimento non modifica sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti; c) l'impresa di investimento non presenta la ricerca in materia di investimenti come ricerca di propria produzione; d) l'impresa di investimento verifica che l'autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che li includono. Articolo 38 Requisiti generali supplementari in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento (Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE) 1. Prima di accettare un mandato per la gestione dell'offerta le imprese di investimento che forniscono consulenza sulla strategia finanziaria aziendale di cui all'allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE e prestano il servizio di assunzione a fermo o collocamento di strumenti finanziari adottano disposizioni per informare il cliente emittente di quanto segue: a) le varie opzioni di finanziamento disponibili presso l'impresa e un'indicazione dell'importo delle commissione applicate per le operazioni associate a ciascuna opzione; b) la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento alla determinazione del prezzo dell'offerta; c) la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento al collocamento dell'offerta; d) dati dettagliati sugli investitori individuati ai quali l'impresa intende offrire gli strumenti finanziari; e) i titoli professionali e i reparti di appartenenza dei singoli soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione di consulenza finanziaria aziendale sul prezzo e l'assegnazione di strumenti finanziari; f) le disposizioni adottate dall'impresa per prevenire o gestire i conflitti di interesse che possono sorgere qualora l'impresa collochi gli strumenti finanziari in questione presso i suoi clienti investitori o nel proprio book. 2. Le imprese di investimento adottano un processo centralizzato per individuare tutte le operazioni di assunzione a fermo e collocamento dell'impresa e registrare le pertinenti informazioni, inclusa la data in cui l'impresa è stata informata delle potenziali operazioni di assunzione a fermo e collocamento. Le imprese individuano tutti i potenziali conflitti di interesse derivanti da altre attività dell'impresa di investimento, o del gruppo, e attuano adeguate procedure di gestione. Laddove non sia in grado di gestire un conflitto di interesse mediante l'attuazione di adeguate procedure, l'impresa di investimento non effettua l'operazione. 3. Le imprese di investimento che prestano servizi di esecuzione e ricerca e svolgono anche attività di assunzione a fermo e collocamento provvedono a che siano posti in essere adeguati controlli per gestire potenziali conflitti di interesse tra tali attività e tra i loro diversi clienti a cui sono destinati detti servizi. L 87/40 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 39 Requisiti supplementari in relazione alla determinazione del prezzo delle offerte relativamente all'emissione di strumenti finanziari (Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure atti a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono in relazione all'eventuale determinazione in difetto o in eccesso del prezzo di un'emissione o al coinvolgimento di parti rilevanti nel processo. In particolare, come requisito minimo le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne per assicurare: a) che la determinazione del prezzo dell'offerta non favorisca gli interessi di altri clienti o dell'impresa stessa in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente; b) che siano evitate o gestite situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa sono coinvolte direttamente in decisioni riguardanti la consulenza finanziaria aziendale sulla determi­ nazione del prezzo offerta al cliente emittente. 2. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo dell'offerta e sulle relative tempistiche. In particolare, l'impresa informa il cliente emittente, e si confronta con esso, in merito alle eventuali strategie di copertura o stabilizzazione che intende adottare in relazione all'offerta, incluso il modo in cui tali strategie possono influire sugli interessi del cliente emittente. Durante il processo di offerta le imprese intraprendono inoltre tutte le azioni ragionevoli per tenere informato il cliente emittente degli sviluppi relativi alla determinazione del prezzo dell'emissione. Articolo 40 Requisiti supplementari in relazione al collocamento (Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che collocano strumenti finanziari istituiscono, applicano e mantengono disposizioni efficaci per evitare che le raccomandazioni sul collocamento siano influenzate in maniera inappropriata dai rapporti presenti o futuri. 2. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne efficaci atte a prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono laddove persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa siano coinvolte direttamente in decisioni riguardanti le raccomandazioni sull'assegnazione rivolte al cliente emittente. 3. Le imprese di investimento non accettano pagamenti o benefici da terzi tranne nel caso in cui tali pagamenti o benefici rispondano ai requisiti relativi agli incentivi stabiliti nell'articolo 24 della direttiva 2014/65/UE. In particolare, le pratiche di seguito descritte sono considerate non rispondenti a tali requisiti e pertanto non accettabili: a) un'assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi a parte prestati dall'impresa di investimento («laddering»), quali onorari o commissioni sproporzionatamente elevate pagate da un cliente investitore, o volumi di affari sproporzionatamente elevati con commissioni a livelli normali procurati dal cliente investitore quale corrispettivo in cambio di un'assegnazione dell'emissione; b) un'assegnazione effettuata a un dirigente o a un funzionario aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento futuro o passato di attività di finanza aziendale («spinning»); c) un'assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso l'impresa di investimento da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'inve­ stitore è un funzionario aziendale. 4. Le imprese di investimento istituiscono, attuano e mantengono una politica di gestione delle assegnazioni che definisce il processo di elaborazione delle raccomandazioni sulle assegnazioni. La politica di gestione delle assegnazioni è fornita al cliente emittente prima di accettare di prestare qualsiasi servizio di collocamento. La politica contiene le informazioni disponibili allo stato sulla metodologia di assegnazione proposta per l'emissione. 5. Le imprese di investimento si confrontano con il cliente emittente sul processo di collocamento affinché l'impresa sia in grado di comprendere gli interessi e obiettivi del cliente e di tenerne conto. L'impresa di investimento ottiene il consenso del cliente emittente in merito all'assegnazione per tipologia di cliente proposta per l'operazione nel rispetto della politica di gestione delle assegnazioni. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/41 Articolo 41 Requisiti supplementari in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri (Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure per individuare e gestire i conflitti di interesse che insorgono quando prestano servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, laddove l'impresa di investimento riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione. La commissione, l'onorario o il beneficio monetario o non monetario è conforme ai requisiti di cui all'articolo 24, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2014/65/UE, è documentato nella politica dell'impresa di investimento sui conflitti di interesse e si riflette nelle disposizioni dell'impresa relative agli incentivi. 2. Le imprese di investimento che collocano strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da entità appartenenti allo stesso gruppo, presso i loro stessi clienti, inclusi i loro attuali clienti depositanti in caso di enti creditizi o i fondi di investimento gestiti da entità appartenenti al loro gruppo, istituiscono, applicano e mantengono disposizioni chiare ed efficaci per l'individuazione, la prevenzione o la gestione dei potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. Tali disposizioni includono l'ipotesi di astenersi dallo svolgere l'attività, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti. 3. Quando è richiesta la comunicazione dei conflitti di interesse, le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui all'articolo 34, paragrafo 4, includendo una spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornendo dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti. 4. Quando gli strumenti in questione sono compresi nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le imprese di investimento che offrono strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da altre entità del gruppo, ai loro clienti, forniscono a questi informazioni supplementari spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Articolo 42 Requisiti supplementari in relazione al prestito o alla fornitura di credito nel contesto dell'as­ sunzione a fermo o del collocamento (Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE) 1. Laddove un precedente prestito o credito fornito al cliente emittente da un'impresa di investimento, o da un'entità appartenente allo stesso gruppo, possa essere rimborsato con i proventi di un'emissione, l'impresa di investimento adotta disposizioni atte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse che possono insorgere di conseguenza. 2. Laddove le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse si dimostrino insufficienti ad assicurare che sia evitato il rischio di danneggiare il cliente emittente, le imprese di investimento comunicano al cliente emittente i conflitti di interesse specifici insorti in relazione alle loro attività, o a quelle di entità del gruppo, in qualità di fornitori di credito e alle loro attività relative all'offerta di titoli. (1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). (2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). (3) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) (4) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). L 87/42 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 3. La politica delle imprese di investimento sui conflitti di interesse richiede che le informazioni sulla situazione finanziaria dell'emittente siano condivise con le entità del gruppo che fungono da fornitori di credito, a condizione che ciò non violi le barriere alle informazioni predisposte dall'impresa per tutelare gli interessi di un cliente. Articolo 43 Tenuta di registrazioni in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento (Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE) Le imprese di investimento tengono registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai clienti. Per ciascuna operazione le decisioni prese in merito alle assegnazioni sono registrate al fine di fornire una pista di controllo completa tra i movimenti registrati nei conti dei clienti e le istruzioni ricevute dall'impresa di investimento. In particolare è giustificata chiaramente e registrata l'assegnazione finale effettuata a ciascun cliente investitore. La pista di controllo completa dei passaggi sostanziali del processo di assunzione a fermo e collocamento è messa a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta. CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO SEZIONE 1 Informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti Articolo 44 Requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste ai paragrafi da 2 a 8. 2. L'impresa di investimento assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 soddisfino le seguenti condizioni: a) le informazioni comprendono il nome dell'impresa di investimento; b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario; c) nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza; d) le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute; e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti; f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua; g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato. 3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato; b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate; c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/43 4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione; b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dall'impresa; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi; c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente; d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri; e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio; f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri. 5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione; b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f); c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento; b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi; c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri; d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi; e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro. 8. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti o i servizi dell'impresa di investimento. Articolo 45 Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato come richiesto dalla direttiva 2014/65/UE della rispettiva classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla stessa direttiva. L 87/44 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 2. Le imprese di investimento informano i clienti, su un supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente. 3. Le imprese di investimento, agendo di propria iniziativa o su richiesta del cliente interessato, possono: a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE; b) trattare come cliente al dettaglio il cliente considerato cliente professionale a norma dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE. Articolo 46 Requisiti generali per le informazioni fornite ai clienti (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, le seguenti informazioni: a) i termini dell'accordo; b) le informazioni di cui all'articolo 47 riguardanti l'accordo o i servizi di investimento o servizi accessori. 2. Le imprese di investimento forniscono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori. 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 4. Le imprese di investimento notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli da 47 a 50 che è d'interesse per un servizio che l'impresa gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole. 5. Le imprese di investimento assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori. 6. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50, se pertinenti per tale offerta o invito: a) offerta di concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio con la persona che risponde alla comunicazione; b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio. Il primo comma non si applica tuttavia se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente deve far riferimento ad uno o più altri documenti che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni. Articolo 47 Informazioni ai clienti e potenziali clienti sull'impresa di investimento e i servizi che offre (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti le seguenti informazioni generali, laddove siano pertinenti: a) il nome e l'indirizzo dell'impresa di investimento e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace con l'impresa; b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'impresa di investimento e ricevere da essa documenti e altre informazioni; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/45 c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'impresa di investimento e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini; d) una dichiarazione che l'impresa di investimento è autorizzata e il nome e l'indirizzo di contatto dell'autorità competente che l'ha autorizzata; e) quando l'impresa di investimento opera tramite un agente collegato, una dichiarazione in tal senso in cui è specificato lo Stato membro nel quale tale agente è registrato; f) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che l'impresa di investimento presta al cliente conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE; g) laddove l'impresa di investimento detenga strumenti finanziari o fondi di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurarne la protezione, compresi i dati principali del sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi che si applica all'impresa in virtù delle sue attività in uno Stato membro; h) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica dell'impresa sui conflitti di interesse attuata confor­ memente all'articolo 34; i) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Le informazioni elencate nelle lettere da a) a i) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti. 2. Quando forniscono il servizio di gestione del portafoglio, le imprese di investimento stabiliscono un metodo adeguato di valutazione e raffronto, come ad esempio un valore di riferimento significativo, basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente destinatario del servizio di valutarne l'esecuzione da parte dell'impresa. 3. Quando si propongono per servizi di gestione del portafoglio ad un cliente o potenziale cliente, le imprese di investimento forniscono al cliente, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti, laddove pertinenti: a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente; b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti nel portafoglio del cliente; c) la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente; d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; e) gli obiettivi di gestione, il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità. Le informazioni elencate nelle lettere da a) a e) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti. Articolo 48 Informazioni sugli strumenti finanziari (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate. L 87/46 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 2. La descrizione dei rischi di cui al paragrafo 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in); b) la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi; c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari; d) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti; e) eventuali requisiti di margine od obbligazioni analoghe applicabili a strumenti di tale tipo. 3. Quando fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, l'impresa di investimento comunica ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico. 4. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, l'impresa di investimento fornisce una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento. 5. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, l'impresa di investimento fornisce al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia. Articolo 49 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi appartenenti ai clienti forniscono ai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 laddove pertinenti. 2. L'impresa di investimento informa il cliente o potenziale cliente dell'eventuale possibilità che i suoi strumenti finanziari o fondi siano detenuti da un terzo per conto dell'impresa, della responsabilità che essa si assume confor­ memente al diritto nazionale applicabile per qualsiasi atto od omissione di tale terzo, e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente. 3. Quando gli strumenti finanziari del cliente o potenziale cliente possono, se consentito dal diritto nazionale, essere detenuti in un conto omnibus da un terzo, l'impresa di investimento ne informa il cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano. 4. Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o dell'impresa d'investimento, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano. 5. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o fondi appartenenti al cliente o potenziale cliente sono o saranno soggetti ad un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli indica in che misura i suoi diritti su tali strumenti finanziari o fondi possano differire di conseguenza. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/47 6. L'impresa di investimento informa il cliente circa l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che essa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che detiene in relazione ad essi. Laddove applicabile, l'impresa informa il cliente del fatto che un depositario può avere un diritto di garanzia o privilegio o diritto di compensazione in relazione a tali strumenti o fondi. 7. Prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per conto proprio o per conto di un altro cliente, l'impresa di investimento fornisce al cliente in tempo utile prima dell'utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che le incombono nell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano. Articolo 50 Informazioni sui costi e gli oneri connessi (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Al fine di fornire ai clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento rispettano i requisiti dettagliati di cui ai paragrafi da 2 a 10. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a clienti professionali hanno il diritto di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo. Non è permesso alle imprese di investimento concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a controparti qualificate hanno il diritto di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti. 2. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue: a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall'impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II. Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalle imprese di investimento in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale. 3. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, le imprese di investimento forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. Le imprese di investimento forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione. 4. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM, le imprese di investimento calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti. 5. L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa ex ante delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o servizio accessorio fornito si applica alle imprese di investimento nelle situazioni seguenti: a) quando l'impresa di investimento raccomanda od offre in vendita degli strumenti finanziari ai clienti; oppure L 87/48 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 b) quando l'impresa di investimento che presta servizi di investimento è tenuta, ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile, a fornire ai clienti un KIID degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti. 6. Le imprese di investimento che non raccomandano od offrono in vendita uno strumento finanziario al cliente o che non sono tenute a fornirgli un KID/KIID ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile informano i clienti di tutti i costi e oneri relativi al servizio di investimento e/o servizio accessorio prestato. 7. Quando più imprese di investimento prestano al cliente servizi di investimento o servizi accessori, ciascuna di esse fornisce informazioni sui costi dei servizi di investimento o servizi accessori da essa prestati. L'impresa di investimento che raccomanda od offre in vendita ai clienti servizi prestati da un'altra impresa presenta i costi e gli oneri dei suoi servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'altra impresa. L'impresa di investimento che ha indirizzato il cliente ad altre imprese tiene conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle altre imprese. 8. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, le imprese di investimento utilizzano costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non disponga di costi effettivi, l'impresa di investimento esegue stime ragionevoli di tali costi. Le imprese di investimento riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell'esperienza ex post e, laddove necessario, le adeguano. 9. Le imprese di investimento, qualora abbiano raccomandato od offerto in vendita a un cliente uno o più strumenti finanziari o gli abbiano fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. Le imprese di investimento possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti. 10. Le imprese di investimento forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. Le imprese di investimento provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti: a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento; b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; c) l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione. Articolo 51 Informazioni fornite a norma della direttiva 2009/65/CE e del regolamento (UE) n. 1286/2014 (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) Le imprese di investimento che distribuiscono quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informano i clienti degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla loro prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione. SEZIONE 2 Consulenza in materia di investimenti Articolo 52 Informazioni sulla consulenza in materia di investimenti (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento spiegano in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza in materia di investimenti si configura come indipendente o non indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso, nel caso di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, il divieto di ricevere e trattenere incentivi. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/49 Quando a uno stesso cliente è offerta o fornita consulenza su base sia indipendente che non indipendente, le imprese di investimento spiegano l'ambito di entrambi i servizi per consentire agli investitori di comprendere le differenze tra l'uno e l'altro, e non si presentano come consulente in materia di investimenti indipendente per l'attività complessiva. Nelle comunicazioni con i clienti le imprese non danno risalto in modo indebito ai loro servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente rispetto ai servizi di investimento forniti su base non indipendente. 2. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti, su base indipendente o non indipendente, spiegano al cliente la gamma di strumenti finanziari che potrebbero raccomandare, incluso il rapporto dell'impresa con gli emittenti o fornitori degli strumenti. 3. Le imprese di investimento forniscono una descrizione dei tipi di strumenti finanziari considerati, della gamma degli strumenti finanziari e dei fornitori analizzati per ciascun tipo di strumento in base all'ambito del servizio e, qualora forniscano una consulenza indipendente, in che modo il servizio soddisfa le condizioni applicabili alla fornitura di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e i fattori presi in considerazione nel processo di selezione adottato dall'impresa di investimento per raccomandare gli strumenti finanziari, quali i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari. 4. Quando la gamma di strumenti finanziari valutati dall'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente include gli strumenti finanziari propri dell'impresa di investimento o strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con essa stretti legami o qualsiasi altro rapporto giuridico o economico e anche altri emittenti o fornitori che non hanno con essa tali legami o rapporti, l'impresa di investimento tiene distinta, per ciascun tipo di strumento finanziario, la gamma degli strumenti emessi o forniti da entità che non hanno alcun legame con essa. 5. Le imprese di investimento che presentano una valutazione periodica dell'adeguatezza delle raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 12, comunicano tutte le informazioni che seguono: a) la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'idoneità e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano; b) la misura in cui le informazioni precedentemente raccolte sono sottoposte a rivalutazione; c) il modo in cui una raccomandazione aggiornata è comunicata al cliente. Articolo 53 Consulenza in materia di investimenti su base indipendente (Articolo 24, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti su base indipendente definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi: a) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dal consulente in materia di investimenti indipendente; b) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato; c) la quantità degli strumenti finanziari emessi dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami è proporzionata alla quantità totale degli strumenti finanziari considerati; d) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dell'impresa di investimento, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva. Quando il confronto in questione non è possibile in ragione del modello commerciale o dell'ambito specifico del servizio fornito, l'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti non si presenta come consulente indipendente. 2. L'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente e che si concentra su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispetta i seguenti requisiti: a) l'impresa si propone sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari; L 87/50 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 b) l'impresa chiede ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari; c) prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia idonea per il cliente. In caso contrario l'impresa non presta al cliente tale servizio. 3. L'impresa di investimento che offre consulenza in materia di investimenti sia su base indipendente che su base non indipendente ottempera ai seguenti obblighi: a) in tempo utile prima della prestazione dei servizi, l'impresa di investimento ha comunicato ai clienti, su un supporto durevole, se la consulenza è su base indipendente o non indipendente conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione; b) l'impresa di investimento si è presentata come indipendente in relazione ai servizi per i quali fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente; c) l'impresa di investimento ha predisposto adeguati requisiti organizzativi e controlli per assicurare che i due tipi di servizi di consulenza e di consulenti siano chiaramente distinti l'uno dall'altro, di modo che i clienti non rischino di incorrere in confusione circa il tipo di consulenza che ricevono e che sia ottengano il tipo di consulenza adeguato al loro profilo. L'impresa di investimento non consente a una persona fisica di fornire consulenza sia indipendente che non indipendente. SEZIONE 3 Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza Articolo 54 Valutazione dell'idoneità e relazioni sull'idoneità (Articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'idoneità l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente. Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'idoneità compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione. 2. Le imprese di investimento determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio da prestare loro. Le imprese di investimento ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare o realizzare nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio soddisfa i seguenti criteri: a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compati­ bilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. 3. Quando presta un servizio di investimento ad un cliente professionale l'impresa di investimento può legitti­ mamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del paragrafo 2, lettera c). Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente profes­ sionale di cui all'allegato II, sezione 1, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento può legittimamente presumere, ai fini del paragrafo 2, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/51 4. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari. 5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento. 6. Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, l'impresa di investimento elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'idoneità e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. L'impresa di investimento registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'idoneità debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale conformemente all'allegato II, sezione 2, della direttiva 2014/65/UE, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante. 7. Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate; b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità; c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'idoneità; d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni. Le imprese di investimento che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza o gestione del portafoglio, dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. 8. L'impresa non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, non ottiene le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. 9. Le imprese di investimento dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente. 10. Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è idoneo per il cliente. 11. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio che comportano dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, le imprese di investimento raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi. L 87/52 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 12. Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. Le imprese di investimento pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'idoneità informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando un'impresa di investimento presta un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'idoneità, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione. 13. Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'idoneità riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'idoneità delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati. Articolo 55 Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza (Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite; c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente. 2. Un'impresa di investimento non scoraggia un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE. 3. L'impresa di investimento può legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete. Articolo 56 Valutazione dell'adeguatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi (Articolo 25, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2014/65/UE) 1. Nel valutare se un servizio di investimento di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE sia appropriato per un cliente, le imprese di investimento determinano se questi abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi al prodotto o servizio di investimento offerto o richiesto. Un'impresa di investimento può legittimamente presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale. 2. Le imprese di investimento mantengono registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi: a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/53 b) l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione; c) l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione. Articolo 57 Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi (Articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) Uno strumento finanziario che non è esplicitamente specificato nell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è considerato uno strumento non complesso ai fini dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto vi), della direttiva 2014/65/UE se soddisfa i seguenti criteri: a) non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), né dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE; b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti lo strumento a prezzi che sono disponibili pubblicamente per i partecipanti al mercato e che sono i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione o convalidati da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente; c) non implica per il cliente alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisto dello strumento; d) non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell'investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento; e) non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo; f) sono disponibili pubblicamente informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteri­ stiche, in modo che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento. Articolo 58 Accordi con i clienti al dettaglio e professionali (Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) Le imprese di investimento che prestano a un cliente un servizio di investimento o servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE dopo la data di applicazione del presente regolamento stipulano con il cliente un accordo di base per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati. L'accordo scritto stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali delle parti e include i seguenti elementi: a) una descrizione dei servizi da prestare, e se pertinente della natura e portata della consulenza in materia di investimenti; b) in caso di servizi di gestione del portafoglio, i tipi di strumenti finanziari acquistabili e vendibili e i tipi di operazioni che possono essere effettuate per conto del cliente, nonché gli eventuali strumenti od operazioni vietati; c) una descrizione delle principali caratteristiche di eventuali servizi di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE da fornire, incluso, ove applicabile, il ruolo dell'impresa rispetto agli eventi societari relativi agli strumenti del cliente e i termini in base ai quali le operazioni di finanziamento tramite titoli che interessano titoli del cliente genereranno un rendimento per il cliente. L 87/54 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 SEZIONE 4 Comunicazione ai clienti Articolo 59 Obblighi di comunicazione riguardo all'esecuzione di ordini che esulano dalla gestione del portafoglio (Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che hanno eseguito per conto di un cliente un ordine che esula dalla gestione del portafoglio provvedono, relativamente a tale ordine, a: a) fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; b) inviare al cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. La lettera b) non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona. Le lettere a) e b) non si applicano quando gli ordini eseguiti per conto dei clienti riguardano obbligazioni che finanziano contratti di prestito ipotecario con detti clienti, nel qual caso la comunicazione sull'operazione e è effettuata contempora­ neamente a quella dei termini del prestito ipotecario, ma non oltre un mese dopo l'esecuzione dell'ordine. 2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, le imprese di investimento forniscono al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine. 3. In caso di ordini per un cliente relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, le imprese di investimento prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettera b), o forniscono al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni elencate al paragrafo 4 riguardo a tali operazioni. 4. L'avviso di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni elencate qui di seguito, laddove applicabili, e, se pertinente, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di segnalazione adottate conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014: a) l'identificativo dell'impresa che effettua la comunicazione; b) il nome o altro elemento di designazione del cliente; c) il giorno di negoziazione; d) l'ora di negoziazione; e) la tipologia dell'ordine; f) l'identificativo della sede di esecuzione; g) l'identificativo dello strumento; h) l'indicatore acquisto/vendita; i) la natura dell'ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita; j) il quantitativo; k) il prezzo unitario; l) il corrispettivo totale; m) la somma totale delle commissioni e spese addebitate e, qualora il cliente lo richieda, la relativa scomposizione in singole voci incluso, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita da un'impresa di investimento durante una negoziazione per conto proprio e l'impresa di investimento abbia un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti del cliente; 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/55 n) il tasso di cambio ottenuto, quando l'operazione comporta una conversione di valuta; o) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto pertinente, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente; p) quando la controparte del cliente è la stessa impresa di investimento o un'entità del suo stesso gruppo o un altro suo cliente, la dichiarazione di questo fatto, a meno che l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che facilita la negoziazione anonima. Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranche, l'impresa di investimento può fornire al cliente informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, l'impresa di investimento informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche. 5. L'impresa di investimento può fornire al cliente le informazioni di cui al paragrafo 4 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati. Articolo 60 Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio (Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio forniscono ai clienti rendiconti periodici, su un supporto durevole, delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto, a meno che tale rendiconto sia fornito da un'altra persona. 2. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 forniscono una rassegna corretta ed equilibrata delle attività svolte e del rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto e includono, laddove pertinente, le seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa di investimento; b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente; c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto nonché il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto; d) l'importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per quanto riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all'ese­ cuzione, compresa, laddove pertinente, la dichiarazione che, su richiesta, sarà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento per il rendimento (eventualmente) convenuto tra l'impresa di investimento e il cliente; f) l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente; g) informazioni circa gli altri eventi societari che conferiscono diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettere da c) a l), laddove pertinenti, a meno che il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, nel qual caso si applica il paragrafo 4 del presente articolo. 3. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 sono forniti a cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi: a) quando l'impresa di investimento fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione; L 87/56 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 b) nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno ogni 12 mesi; c) quando l'accordo di gestione del portafoglio tra l'impresa di investimento e il cliente autorizza un portafoglio caratte­ rizzato da effetto leva, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno una volta al mese. La deroga di cui alla lettera b) non è applicabile in relazione alle operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE. 4. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, le imprese di investimento gli forniscono prontamente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione da parte del gestore del portafoglio, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su un supporto durevole. L'impresa di investimento invia al cliente una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora l'impresa di investimento riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. Il secondo comma non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona. Articolo 61 Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate (Articolo 24, paragrafo 4, e articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali di cui agli articoli 49 e 59, tranne nel caso in cui le imprese di investimento stipulino con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni. Articolo 62 Obblighi di comunicazione supplementari riguardo alla gestione del portafoglio o alle operazioni con passività potenziali (Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio informano il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprez­ zamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. 2. Le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comuni­ cazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. Articolo 63 Rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti (Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi di clienti inviano a ciascun cliente per il quale detengono strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, le imprese forniscono il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato. Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, da essi detenuti. (1) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). 31.3.2017 2. IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/57 Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti: a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto; b) la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli; c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati; d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia; f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dall'impresa con la massima diligenza possibile. Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto. Il rendiconto periodico sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 non è fornito quando l'impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati suoi strumenti finanziari o fondi e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione. 3. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi del cliente e prestano a un cliente il servizio di gestione del portafoglio possono includere il rendiconto sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 nel rendiconto periodico che gli forniscono in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 1. SEZIONE 5 Esecuzione alle condizioni migliori Articolo 64 Criteri riguardanti l'esecuzione delle condizioni migliori (Articolo 27, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Quando eseguono gli ordini dei clienti le imprese di investimento tengono conto dei seguenti criteri per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE: a) le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; b) le caratteristiche dell'ordine del cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine; d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. Ai fini del presente articolo e degli articoli 65 e 66, per «sede di esecuzione» s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette. 2. L'impresa di investimento soddisfa l'obbligo di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di adottare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue un ordine o un aspetto specifico di un ordine attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dal cliente per quanto riguarda l'ordine o l'aspetto specifico dell'ordine. L 87/58 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 3. Le imprese di investimento non strutturano né applicano le proprie commissioni in un modo che comporti una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra. 4. Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, l'impresa di investimento verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili. Articolo 65 Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione del portafoglio e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente (Articolo 24, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio rispettano l'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando collocano presso altre entità, a fini di esecuzione, ordini derivanti da decisioni dell'impresa di investimento di negoziare strumenti finanziari per conto del cliente. 2. Le imprese di investimento che prestano il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini rispettano l'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando trasmettono gli ordini dei clienti ad altre entità a fini di esecuzione. 3. Per conformarsi ai paragrafi 1 o 2 le imprese di investimento osservano le disposizioni dei paragrafi da 4 a 7 e dell'articolo 64, paragrafo 4. 4. Le imprese di investimento adottano misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. L'importanza relativa di questi fattori è determinata con riferimento ai criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e, per i clienti al dettaglio, al requisito di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. L'impresa di investimento soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2, e non è tenuta ad adottare le misure di cui al presente paragrafo, se si attiene alle istruzioni specifiche del cliente quando colloca un ordine presso un'altra entità, o glielo trasmette, a fini di esecuzione. 5. Le imprese di investimento stabiliscono ed applicano una politica che consente loro di conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 4. La politica individua, per ciascuna categoria di strumenti, le entità presso le quali gli ordini sono collocati o alle quali l'impresa di investimento li trasmette a fini di esecuzione. Tali entità dispongono di dispositivi di esecuzione che consentono all'impresa di investimento di conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo quando colloca ordini presso l'entità o glieli trasmette a fini di esecuzione. 6. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni sulla politica stabilita conformemente al paragrafo 5 e all'articolo 66, paragrafi da 2 a 9. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che presta e sulle entità scelte per l'esecuzione. In particolare, quando seleziona altre imprese per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, l'impresa di investimento riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Le informazioni sono coerenti con quelle pubblicate conformemente alle norme tecniche elaborate a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2014/65/UE. A seguito di ragionevole richiesta di un cliente, le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione. 7. Le imprese di investimento controllano a cadenza regolare l'efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 5 e, in particolare, controllano la qualità dell'esecuzione delle entità in essa indicate e, laddove opportuno, pongono rimedio a eventuali carenze. Le imprese di investimento riesaminano almeno una volta all'anno la politica e le disposizioni. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/59 Le imprese di investimento valutano se siano intervenute modifiche rilevanti e considerano l'ipotesi di apportare modifiche alle sedi di esecuzione o alle entità sulle quali fanno significativo affidamento per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori. Una modifica rilevante è un evento significativo che potrebbe influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine. 8. Il presente articolo non si applica laddove l'impresa di investimento che presta il servizio di gestione del portafoglio o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziazione per conto del portafoglio dei clienti. In tali casi si applica l'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE. Articolo 66 Strategia di esecuzione (Articolo 27, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento riesaminano, almeno una volta all'anno, la strategia di esecuzione stabilita confor­ memente all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, nonché i loro dispositivi di esecuzione degli ordini. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 7, che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione. L'impresa di investimento valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche all'importanza relativa dei fattori dell'esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori. 2. Le informazioni sulla strategia di esecuzione sono personalizzate sulla base della classe dello strumento finanziario e del tipo di servizio fornito e includono le informazioni di cui ai paragrafi da 3 a 9. 3. Le imprese di investimento forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla strategia di esecuzione: a) l'indicazione dell'importanza relativa che l'impresa di investimento assegna, conformemente ai criteri specificati all'articolo 59, paragrafo 1, ai fattori citati all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, o della procedura con la quale l'impresa determina l'importanza relativa di tali fattori; b) l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l'impresa fa significativo affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, specificando quali sedi di esecuzione sono impiegate per ciascuna classe di strumenti finanziari, ordini dei clienti al dettaglio, ordini dei clienti professionali e operazioni di finanziamento tramite titoli; c) l'elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione, inclusi fattori qualitativi quali sistemi di compen­ sazione, interruttori di circuito, azioni programmate o qualsiasi altra considerazione pertinente, e l'importanza relativa di ciascun fattore; le informazioni relative ai fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione ai fini dell'esecuzione sono coerenti con i controlli attuati dall'impresa per dimostrare ai clienti, durante il riesame dell'ade­ guatezza della sua strategia e delle sue disposizioni, di avere ottenuto sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori; d) in che modo i fattori di esecuzione rappresentati da prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori pertinenti sono presi in esame come parte delle misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente; e) laddove applicabile, informazioni sul fatto che l'impresa esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione, sulle conseguenze, per esempio rischio di controparte derivante dall'esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione e, su richiesta del cliente, informazioni supplementari sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione; f) un avviso chiaro ed evidente indicante che le istruzioni specifiche del cliente possono impedire all'impresa di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni; L 87/60 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 g) una sintesi del processo di selezione delle sedi di esecuzione, delle strategie di esecuzione impiegate, delle procedure e dei processi utilizzati per analizzare la qualità dell'esecuzione ottenuta e il modo in cui l'impresa monitora e verifica che siano stati ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti. Le informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (qualora non costituisce un supporto durevole) purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 4. Qualora applichino commissioni diverse a seconda della sede di esecuzione, le imprese di investimento spiegano le differenze in sufficiente dettaglio di modo da consentire al cliente di comprendere i vantaggi e gli svantaggi connessi alla scelta di un'unica sede di esecuzione. 5. Qualora invitino i clienti a scegliere una sede di esecuzione, le imprese di investimento forniscono informazioni corrette, chiare e non fuorvianti per evitare che il cliente scelga una sede di esecuzione piuttosto di un'altra basandosi unicamente sulla politica in materia di prezzi applicata dall'impresa. 6. Le imprese di investimento ricevono unicamente pagamenti di terzi conformi all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e informano i clienti degli incentivi che potrebbero ricevere dalle sedi di esecuzione. Le informazioni specificano le commissioni addebitate dall'impresa di investimento a tutte le controparti coinvolte nell'ope­ razione e, qualora le commissioni varino in base al cliente, le informazioni ne indicano l'importo massima o la forcella. 7. Quando addebita le commissioni di un'operazione a più partecipanti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione, l'impresa di investimento informa i clienti del valore degli eventuali benefici monetari o non monetari ricevuti. 8. Quando un cliente presenta a un'impresa di investimento richieste ragionevoli e proporzionate di informazioni sulle politiche o disposizioni applicate e sul modo in cui sono riesaminate, l'impresa di investimento risponde in modo chiaro ed entro un arco temporale ragionevole. 9. Quando esegue ordini per clienti al dettaglio, l'impresa di investimento fornisce loro un riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali a cui sono soggetti. Il riepilogo fornisce inoltre un collegamento ai più recenti dati sulla qualità dell'esecuzione pubblicati conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE per ogni sede di esecuzione elencata dall'impresa di investimento nella strategia di esecuzione. SEZIONE 6 Gestione degli ordini dei clienti Articolo 67 Principi generali (Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento adempiono alle seguenti condizioni quando eseguono gli ordini dei clienti: a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano registrati ed assegnati prontamente ed accuratamente; b) eseguono gli ordini dei clienti per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; c) informano il cliente al dettaglio circa le eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne vengono a conoscenza. 2. Se ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, l'impresa di investimento adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi dei clienti ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano trasferiti prontamente e correttamente sul conto del cliente appropriato. 3. L'impresa di investimento non fa un uso scorretto delle informazioni relative agli ordini in sospeso dei clienti e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/61 Articolo 68 Aggregazione e assegnazione degli ordini (Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento non eseguono l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati; b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine; c) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. 2. Quando l'impresa di investimento aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, l'impresa assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini. Articolo 69 Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio (Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegnano le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per un cliente. 2. Quando un'impresa di investimento aggrega un ordine di un cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, l'impresa assegna le negoziazioni connesse prima al cliente che a se stessa. Quando è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, l'impresa di investimento può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c). 3. Nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), le imprese di investimento pongono in atto procedure volte ad impedire che le operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti siano riassegnate in un modo pregiudizievole per il cliente. Articolo 70 Esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e pubblicazione degli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguiti per azioni negoziate in una sede di negoziazione (Articolo 28 della direttiva 2014/65/UE) 1. Gli ordini dei clienti con limite di prezzo in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regola­ mentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano stati eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, sono considerati disponibili al pubblico quando l'impresa di investimento ha trasmesso l'ordine a fini di esecuzione a un mercato regolamentato o a un MTF o quando l'ordine è stato pubblicato da un fornitore di servizi di comunicazione dati ubicato in uno Stato membro e può essere eseguito facilmente non appena le condizioni di mercato lo consentono. 2. Ai mercati regolamentati e agli MTF è assegnato un ordine di priorità in base alla strategia di esecuzione dell'impresa al fine di assicurare l'esecuzione non appena le condizioni di mercato lo consentono. L 87/62 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 SEZIONE 7 Controparti qualificate Articolo 71 Controparti qualificate (Articolo 30 della direttiva 2014/65/UE) 1. In aggiunta alle categorie esplicitamente previste all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri possono riconoscere come controparte qualificata, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva, un organismo che rientra in una categoria di clienti da considerarsi clienti professionali conformemente all'allegato II, sezione I, punti 1, 2 e 3 della stessa direttiva. 2. Quanto, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della stessa direttiva, la richiesta è presentata per iscritto, indicando se il trattamento come cliente al dettaglio o cliente professionale si riferisce a uno o più servizi di investimento od operazioni, o a uno o più tipi di operazione o prodotto. 3. Quando una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE, senza chiedere tuttavia espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa la tratta come un cliente professionale. 4. Quando la controparte qualificata chiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa di investimento la tratta come un cliente al dettaglio, applicando le disposizioni relative alle richieste di trattamento non professionale di cui all'allegato II, sezione I, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2014/65/UE. 5. Quando un cliente chiede di essere trattato come una controparte qualificata conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, è applicata la seguente procedura: a) l'impresa di investimento fornisce al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere; b) il cliente conferma per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta. SEZIONE 8 Tenuta delle registrazioni Articolo 72 Conservazione delle registrazioni (Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall'autorità competente ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti: a) l'autorità competente può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione; b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni; d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente quando non è possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati in ragione del volume e della natura degli stessi; e) le disposizioni dell'impresa soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/63 2. Le imprese di investimento tengono come minimo le registrazioni indicate nell'allegato I in funzione della natura delle attività svolte. L'elenco delle registrazioni riportato nell'allegato I lascia impregiudicati gli altri obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative. 3. Le imprese di investimento tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le politiche e procedure che devono mantenere a norma della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014, della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e relative misure di esecuzione. Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento di tenere delle registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I. Articolo 73 Tenuta delle registrazioni dei diritti e degli obblighi dell'impresa di investimento e del cliente (Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) Le registrazioni che riguardano i rispettivi diritti ed obblighi dell'impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali l'impresa presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente. Articolo 74 Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione (Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto da un cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, l'impresa di investimento registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione. Quando sono prescritti anche dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli. Articolo 75 Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini (Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine di un cliente o avere preso una decisione di negoziazione, le imprese registrano e tengono a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 2. Quando sono prescritti anche dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 2, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli. Articolo 76 Registrazione di conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche (Articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono un'efficace politica di registrazione delle conver­ sazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche, formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Tale politica comprende i seguenti elementi: a) l'individuazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche, incluse le conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche interne d'interesse, che sono soggette all'obbligo di registrazione confor­ memente all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE; L 87/64 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 b) la specificazione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per assicurare la conformità dell'impresa all'articolo 16, paragrafo 7, terzo e ottavo comma, della direttiva 2014/65/UE qualora si verifichino delle circostanze eccezionali e l'impresa sia impossibilitata a registrare la conversazione/comunicazione su dispositivi da essa istituiti, accettati e consentiti. Prove di tali circostanze sono conservate e rese accessibili alle autorità competenti. 2. Le imprese di investimento assicurano che l'organo di gestione svolga un'efficace vigilanza e controllo sulle politiche e procedure relative alla registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettronica eseguita dall'impresa. 3. Le imprese di investimento assicurano che le disposizioni volte a soddisfare i requisiti di registrazione siano indipendenti dalla tecnologia impiegata. Le imprese valutano periodicamente l'efficacia delle loro politiche e procedure e adottano le misure e procedure alternative o supplementari necessarie e appropriate. Come minimo, misure alternative o supplementari sono adottate quando l'impresa accetta o permette l'utilizzo di un nuovo mezzo di comunicazione. 4. Le imprese di investimento tengono e aggiornano periodicamente un registro dei soggetti che dispongono di dispositivi di proprietà dell'impresa o di loro proprietà il cui utilizzo è stato approvato dall'impresa. 5. Le imprese di investimento istruiscono e formano i dipendenti riguardo alle procedure relative agli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE. 6. Al fine di monitorare la conformità agli obblighi di registrazione e tenuta delle registrazioni conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento monitorano periodicamente le registrazioni delle operazioni e degli ordini che vi sono assoggettati, incluse le conversazioni d'interesse. Il monitoraggio è basato sul rischio e proporzionato ad esso. 7. Su richiesta, le imprese di investimento dimostrano alle autorità competenti interessate le politiche, le procedure e la vigilanza dell'organo di gestione sulle norme relative alla registrazione. 8. Prima di prestare servizi e attività di investimento in relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini di clienti nuovi ed esistenti, le imprese di investimento informano il cliente di quanto segue: a) che le conversazioni e comunicazioni sono registrate; b) che una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni e, laddove richiesto dall'autorità competente, per un periodo fino a sette anni. Le informazioni di cui al primo comma sono presentate nella stessa lingua o nelle stesse lingue utilizzate per prestare i servizi di investimento al cliente. 9. Le imprese di investimento registrano su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conver­ sazioni «frontali» con i clienti. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi: a) data e ora degli incontri; b) luogo di svolgimento degli incontri; c) identità dei partecipanti; d) promotore degli incontri; e) informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione. 10. Le registrazioni sono conservate su un supporto durevole che ne consente la riproduzione o la copia e devono essere conservate in un formato che non consenta l'alterazione o la cancellazione della registrazione originaria. Le registrazioni sono conservate su un supporto che le rende facilmente accessibili e disponibili ai clienti che ne fanno richiesta. Le imprese assicurano la qualità, l'accuratezza e la completezza delle registrazioni di tutte le conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche. 11. Il periodo di conservazione della registrazione inizia nella data di sua creazione. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/65 SEZIONE 9 Mercati di crescita per le PMI Articolo 77 Classificazione come PMI (Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE) 1. L'emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di tre anni è considerato una PMI ai fini dell'ar­ ticolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE quando ha una capitalizzazione di borsa inferiore a 200 000 000 EUR sulla base di uno dei seguenti elementi: a) il prezzo di chiusura delle azioni nel primo giorno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di un anno; b) l'ultimo prezzo di chiusura delle azioni nel primo anno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di un anno ma da meno di due anni; c) la media degli ultimi prezzi di chiusura delle azioni di ciascuno dei primi due anni di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di due anni ma da meno di tre anni. 2. L'emittente che non ha strumenti di capitale negoziati in sedi di negoziazione è considerato una PMI ai fini dell'ar­ ticolo 4, paragrafo 1, punto13, della direttiva 2014/65/UE se, in base al più recente bilancio annuale o consolidato, rispetta almeno due dei tre seguenti criteri: un numero medio di dipendenti inferiore a 250 nel corso dell'esercizio, un totale di bilancio non superiore a 43 000 000 EUR e un fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 EUR. Articolo 78 Registrazione come mercato di crescita per le PMI (Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE) 1. Per determinare se almeno il 50 % degli emittenti ammessi alla negoziazione in un MTF sia costituito da PMI ai fini della registrazione come mercato di crescita per le PMI conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'MTF calcola la percentuale media di PMI sul numero totale di emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su tale mercato. La percentuale media è calcolata al 31 dicembre del precedente anno civile come media delle dodici percentuali di fine mese di tale anno civile. Fatte salve le altre condizioni per la registrazione specificate all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente registra come mercato di crescita per le PMI il richiedente senza storia operativa precedente e, trascorsi tre anni civili, verifica che sia conforme alla quota minima di PMI determinata conformemente al primo comma. 2. Con riferimento ai criteri stabiliti all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c), d) e f), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore di un MTF non registra l'MTF come mercato di crescita per le PMI se non dopo avere verificato che esso: a) abbia stabilito e applichi delle regole che prevedono criteri obiettivi e trasparenti per l'ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di emittenti nella sua sede; b) possieda un modello operativo appropriato per l'adempimento delle sue funzioni e assicuri il mantenimento di negoziazioni corrette e ordinate riguardo agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nella sua sede; c) abbia stabilito e applichi regole secondo cui l'emittente che chiede l'ammissione dei suoi strumenti finanziari alla negoziazione nell'MTF deve pubblicare, nei casi ai quali non si applica la direttiva 2003/71/CE, un appropriato documento di ammissione, redatto sotto la sua responsabilità, nel quale è dichiarato chiaramente se è stato o meno approvato o riesaminato e da quale soggetto; d) abbia stabilito e applichi regole che definiscono il contenuto minimo del documento di ammissione di cui alla lettera c), in modo tale da fornire agli investitori informazioni sufficienti a consentire loro di effettuare una valutazione informata della posizione e delle prospettive finanziarie dell'emittente, nonché dei diritti connessi ai suoi titoli; L 87/66 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 e) richieda all'emittente di dichiarare, nel documento di ammissione di cui alla lettera c), se ritiene il suo capitale circolante sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso negativo, come propone di provvedere al capitale circolante aggiuntivo necessario; f) abbia predisposto che il documento di ammissione di cui alla lettera c) sia sottoposto a un adeguato riesame riguardo a completezza, coerenza e comprensibilità; g) imponga agli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede di pubblicare relazioni finanziarie annuali entro 6 mesi dal termine di ciascun esercizio e relazioni finanziarie semestrali entro 4 mesi dal termine dei primi 6 mesi di ciascun esercizio; h) assicuri la diffusione al pubblico dei prospetti redatti conformemente alla direttiva 2003/71/CE, dei documenti di ammissione di cui alla lettera c), delle relazioni finanziarie di cui alla lettera g) e delle informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 di cui gli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede hanno dato divulgazione pubblica, pubblicandoli sul suo sito internet o fornendo sullo stesso un collegamento diretto alla pagina del sito internet degli emittenti nella quale sono pubblicati tali documenti, relazioni e informazioni; i) assicuri che le informazioni regolamentari di cui alla lettera h) e i collegamenti diretti rimangano disponibili sul suo sito internet per un periodo minimo di cinque anni. Articolo 79 Revoca della registrazione come mercato di crescita per le PMI (Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE) 1. Con riferimento alla percentuale di PMI, e fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 78, paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un mercato di crescita per le PMI solo quando la percentuale di PMI, determinata in conformità all'articolo 78, paragrafo 1, primo comma, scende al di sotto del 50 % per tre anni civili consecutivi. 2. Con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 78, paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un mercato di crescita per le PMI quanto tali condizioni non sono più soddisfatte. CAPO IV OBBLIGHI OPERATIVI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE Articolo 80 Circostanze che causano un danno rilevante agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato (Articolo 32, paragrafi 1 e 2, e articolo 52, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la sospensione o esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato almeno nelle seguenti circostanze: a) quando creerebbe un rischio sistemico che mette a repentaglio la stabilità finanziaria, come nel caso in cui è necessario allentare una posizione di mercato dominante, o quando gli obblighi di regolamento non sarebbero soddisfatti in quantità significativa; b) quando la prosecuzione della negoziazione sul mercato è necessaria per svolgere funzioni essenziali di gestione del rischio post-negoziazione qualora sia necessario liquidare gli strumenti finanziari a causa dell'inadempimento di un partecipante diretto nel quadro delle procedure di inadempimento di una controparte centrale e tale controparte centrale sarebbe esposta a rischi inaccettabili in conseguenza dell'impossibilità di calcolare i requisiti di margine; c) quando la solidità finanziaria dell'emittente sarebbe minacciata, come nel caso in cui è coinvolto in un'operazione societaria o in un aumento di capitale. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/67 2. Al fine di determinare se, in un dato caso, la sospensione o esclusione rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato, l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF considera tutti i fattori pertinenti, tra i quali: a) la rilevanza del mercato in termini di liquidità, laddove vi sia la probabilità che le conseguenze dell'azione siano più significative quando i mercati sono più rilevanti in termini di liquidità rispetto ad altri mercati; b) la natura dell'azione prevista quando è probabile che le azioni che hanno un impatto duraturo o persistente sulla capacità degli investitori di negoziare uno strumento finanziario nelle sedi di negoziazione, quali le esclusioni, abbiano un impatto maggiore sugli investitori rispetto ad altre azioni; c) gli effetti domino della sospensione o esclusione di derivati, indici o valori di riferimento sufficientemente correlati per i quali lo strumento escluso o sospeso funge da sottostante o costituente; d) gli effetti della sospensione sugli interessi degli utenti finali del mercato diversi dalle controparti finanziarie, quali le entità che negoziano strumenti finanziari per coprire rischi commerciali. 3. I fattori di cui al paragrafo 2 sono presi in considerazione anche quando l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF decide di non sospendere o escludere uno strumento finanziario sulla base di circostanze non elencate nel paragrafo 1. Articolo 81 Circostanze in cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario (Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Quando valutano se sia applicabile l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti di violazioni significative delle regole della loro sede di negoziazione o di condizioni di negoziazione anormali o di disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, i gestori delle sedi di negoziazione considerano i segnali elencati nell'al­ legato III, sezione A. 2. L'informazione è richiesta solo in caso di eventi rilevanti che possano mettere in pericolo il ruolo e la funzione delle sedi di negoziazione quali parti delle infrastrutture del mercato finanziario. Articolo 82 Circostanze in cui si possono presumere atti che indicano comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 (Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Quando valutano se sia applicabile l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti di atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014, i gestori delle sedi di negoziazione considerano i segnali elencati nell'allegato III, sezione B. 2. Il gestore di una o più sedi di negoziazione nelle quali sono negoziati uno strumento finanziario e/o uno strumento finanziario correlato adotta un approccio proporzionato ed esercita il suo giudizio in merito ai segnali attivati, inclusi eventuali segnali pertinenti non specificamente inclusi nell'allegato III, sezione B, prima di informare l'autorità nazionale competente, tenuto conto dei seguenti elementi: a) gli scostamenti dal normale modello di negoziazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati nella sede di negoziazione; b) le informazioni di cui dispone o cui può accedere, siano esse disponibili internamente nell'ambito delle attività della sede di negoziazione o disponibili pubblicamente. L 87/68 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 3. Il gestore di una o più sedi di negoziazione tiene in considerazione i comportamenti di «front running», ossia il comportamento del membro o partecipante al mercato che negozia, per conto proprio in anticipo sul proprio cliente, e utilizza a tal fine i dati del book di negoziazione che la sede di negoziazione è tenuta a registrare a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare quelli che si riferiscono al modo in cui il membro o partecipante conduce l'attività di negoziazione. CAPO V NOTIFICA DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI Articolo 83 Notifica delle posizioni (Articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Ai fini delle relazioni settimanali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, l'obbligo della sede di negoziazione di rendere pubblica tale relazione si applica quando sono raggiunte entrambe le soglie seguenti: a) esistono 20 titolari di posizioni aperte in un determinato contratto o una determinata sede di negoziazione; b) l'importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso come numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, supera un livello pari a quattro volte l'offerta consegnabile del medesimo derivato su merci, espressa in numero di lotti. La lettera b) non si applica ai derivati su merci privi di attività sottostante consegnabile fisicamente e alle quote di emissioni e relativi strumenti derivati. 2. La soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica in forma aggregata sulla base di tutte le categorie di persone indipendentemente dal numero di titolari di posizioni in una singola categoria di persone. 3. Per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni attivi in una determinata categoria di persone, il numero dei titolari di posizioni in tale categoria non è pubblicato. 4. Per i contratti che soddisfano per la prima volta le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), le sedi di negoziazione pubblicano la prima relazione settimanale sui contratti non appena fattibile e in ogni caso non oltre 3 settimane dalla data in cui le soglie sono scattate per la prima volta. 5. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) non sono più soddisfatte, le sedi di negoziazione seguitano a pubblicare le relazioni settimanali per un periodo di tre mesi. L'obbligo di pubblicare la relazione settimanale cessa di essere applicabile quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), continuano a non essere soddisfatte allo scadere di tale periodo. CAPO VI OBBLIGHI DI FORNITURA DEI DATI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI Articolo 84 Obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli (Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Per mettere a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli i dati di mercato contenenti le informazioni di cui agli articoli 6, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) si attengono, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, e dell'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, agli obblighi di cui agli articoli da 85 a 89 del presente regolamento. 2. L'articolo 85, l'articolo 86, paragrafo 2, l'articolo 87, l'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 89 non si applicano agli APA o CTP che rendono pubblici i dati di mercato gratuitamente. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/69 Articolo 85 Fornitura di dati di mercato sulla base del costo (Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Il prezzo dei dati di mercato si basa sul costo della produzione e della diffusione di tali dati e può includere un margine ragionevole. 2. I costi di produzione e diffusione dei dati di mercato possono includere una quota adeguata dei costi congiunti per altri servizi forniti dagli APA e CTP. Articolo 86 Obbligo di fornire dati di mercato in modo non discriminatorio (Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Gli APA e i CTP rendono disponibili i dati di mercato al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni per tutti i clienti che rientrano nella medesima categoria secondo i criteri oggettivi pubblicati. 2. Qualsiasi differenza tra i prezzi imputati a differenti categorie di clienti è proporzionata al valore rappresentato dai dati di mercato per tali clienti, tenendo conto: a) della portata e dell'entità dei dati di mercato, incluso il numero degli strumenti finanziari coperti e il volume delle loro negoziazioni; b) dell'utilizzo da parte del cliente dei dati di mercato, incluso l'utilizzo o meno per le proprie attività di negoziazione, per la rivendita o l'aggregazione di dati. 3. Ai fini del paragrafo 1, gli APA e i CTP dispongono di capacità modulabili per assicurare ai clienti in qualsiasi momento un accesso tempestivo ai dati di mercato in modo non discriminatorio. Articolo 87 Commissioni per utente (Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Gli APA e i CTP applicano un prezzo per l'utilizzo dei dati di mercato in funzione dell'utilizzo dei dati di mercato da parte dei singoli utenti («su base per utente»). Gli APA e i CTP prendono disposizioni per garantire che ogni singolo utilizzo dei dati di mercato sia addebitato una sola volta. 2. In deroga al paragrafo 1, gli APA e i CTP possono decidere di non rendere disponibili i dati di mercato su base per utente ove l'addebito su base per utente sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione di tali dati, viste la portata e l'entità dei dati. 3. Gli APA o i CTP motivano il rifiuto di mettere a disposizione i dati di mercato su base per utente e pubblicano tali motivazioni sul proprio sito internet. Articolo 88 Separazione e disaggregazione dei dati di mercato (Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Gli APA e i CTP mettono a disposizione i dati di mercato senza abbinarli ad altri servizi. L 87/70 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 2. I prezzi per i dati di mercato dipendono dal livello di disaggregazione previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ulteriormente specificato dagli articoli del regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione (1). Articolo 89 Obbligo di trasparenza (Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1. Gli APA e i CTP comunicano al pubblico il prezzo e gli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato in un modo facilmente accessibile. 2. Tale comunicazione include i seguenti elementi: a) listini prezzi correnti, comprendenti: i) commissioni per utente display; ii) commissioni non-display; iii) politica degli sconti; iv) commissioni associate alle condizioni di licenza; v) commissioni per i dati di mercato pre- e post-negoziazione; vi) commissioni per altre parti di informazioni, incluse quelle richieste ai sensi delle norme tecniche di regolamen­ tazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014; vii) altri termini e condizioni contrattuali; b) comunicazione con anticipo di almeno 90 giorni dei cambiamenti futuri dei prezzi; c) informazioni sui contenuti dei dati di mercato, incluso: i) il numero degli strumenti coperti; ii) il controvalore degli scambi totali relativi agli strumenti coperti; iii) il rapporto tra i dati di mercato pre- e post-negoziazione; iv) informazioni su altri dati forniti in aggiunta ai dati di mercato; v) la data dell'ultimo adattamento della commissione associata alle condizioni di licenza per i dati di mercato forniti; d) i ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali dell'APA o del CTP; e) informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali i costi congiunti diretti e variabili sono assegnati e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dagli APA e dai CTP. CAPO VII AUTORITÀ COMPETENTI E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 90 Determinazione dell'importanza sostanziale delle operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante (Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1. Le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: a) lo Stato membro ospitante è stato precedentemente lo Stato membro di origine del mercato regolamentato; (1) Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e postnegoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/71 b) il mercato regolamentato ha acquisito, mediante fusione, acquisizione o qualsiasi altra forma di trasferimento della totalità o di parte dell'attività, un mercato regolamentato precedentemente gestito da un gestore del mercato che aveva la propria sede legale o sede centrale nello Stato membro ospitante. 2. Le operazioni di un MTF o un OTF in uno Stato membro ospitante sono considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nel paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF ed è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi: a) prima che si verificasse una delle situazioni di cui al paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF, la sede di negoziazione deteneva una quota di mercato pari almeno al 10 % della negoziazione come controvalore degli scambi totali in termini monetari nella negoziazione nelle sedi e negoziazione come internalizzatore sistematico nello Stato membro ospitante in almeno una classe di attività soggetta agli obblighi di trasparenza stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014; b) l'MTF o l'OTF è registrato come mercato di crescita per le PMI. CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 91 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER L 87/72 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 ALLEGATO I Tenuta delle registrazioni Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte Natura dell'obbligo Tipo di registrazione Sintesi del contenuto Riferimento normativo Valutazione del cliente Informazioni fornite al cliente Contenuto previsto all'articolo 24, para­ Articolo 24, paragrafo 4, MiFID II grafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli Articoli da 39 a 45 del presente regola­ articoli da 39 a 45 del presente regola­ mento mento Accordi con il cliente Registrazioni previste all'articolo 25, para­ Articolo 25, paragrafo 5, MiFID II grafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 53 del presente regolamento Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza Contenuto previsto all'articolo 25, para­ Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva grafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e 2014/65/UE e articoli 35, 36 e 37 del pre­ all'articolo 50 del presente regolamento sente regolamento Gestione dell'ordine Gestione degli ordini del cliente — Operazioni ag­ gregate Registrazioni previste agli articoli da 63 Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, pa­ a 66 del presente regolamento ragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Aggregazione e assegna­ zione delle operazioni per conto proprio Registrazioni previste all'articolo 65 del Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, pa­ presente regolamento ragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 63 a 66 del presente regola­ mento Articolo 65 del presente regolamento Ordini del cliente e operazioni Tenuta delle registrazioni Registrazioni previste all'articolo 69 del Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva degli ordini del cliente presente regolamento 2014/65/UE o delle decisioni di negozia­ Articolo 69 del presente regolamento zione Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trat­ tamento degli ordini Registrazioni previste all'articolo 70 del Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva presente regolamento 2014/65/UE Articolo 70 del presente regolamento Comunicazione al cliente Obbligo per i servizi forniti al cliente Contenuto previsto agli articoli da 53 a 58 Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, del presente regolamento paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 53 a 58 del presente regola­ mento Salvaguardia delle attività del cliente Strumenti finanziari del cliente detenuti dall'impresa di investimento Registrazioni previste all'articolo 16, para­ grafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Commissione Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 31.3.2017 Natura dell'obbligo IT Tipo di registrazione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Sintesi del contenuto Fondi del cliente detenuti Registrazioni previste all'articolo 16, para­ dall'impresa di investimento grafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Impiego degli strumenti fi­ nanziari del cliente L 87/73 Riferimento normativo Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Registrazioni previste all'articolo 5 della Articolo 16, paragrafi da 8 a 10, della diret­ direttiva delegata (UE) 2017/593 tiva 2014/65/UE Articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Comunicazione con il cliente Informazioni sui costi e gli oneri connessi Contenuto previsto all'articolo 45 del pre­ Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della di­ sente regolamento rettiva 2014/65/UE Articolo 45 del presente regolamento Informazioni sull'impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre Contenuto previsto agli articoli del pre­ Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva sente regolamento 2014/65/UE Informazioni fornite al cliente Registrazione delle comunicazioni Articoli 45 e 46 del presente regolamento Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 39 del presente regolamento Comunicazioni di marke­ ting (tranne in forma orale) Ogni comunicazione di marketing ema­ Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva nata dall'impresa di investimento (tranne 2014/65/UE in forma orale) a norma degli articoli 36 Articoli 36 e 37 del presente regolamento e 37 del presente regolamento Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio i) dichiarazione di avvenuta consulenza in Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva materia di investimenti, con indicazione di 2014/65/UE data e ora; ii) strumento finanziario racco­ Articolo 54 del presente regolamento mandato; iii) relazione sull'idoneità tra­ smessa al cliente Ricerca in materia di inve­ stimenti Ogni elemento di ricerca in materia di in­ Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva vestimenti emanato dall'impresa di investi­ 2014/65/UE mento su supporto durevole Articoli 36 e 37 del presente regolamento Requisiti organizzativi Attività e organizzazione interna dell'impresa Registrazioni previste all'articolo 21, para­ Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della diret­ grafo 1, lettera h), del presente regola­ tiva 2014/65/UE mento Articolo 21, paragrafo 1, lettera h), del pre­ sente regolamento Relazioni di controllo della conformità Ogni relazione di controllo della confor­ Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva mità trasmessa all'organo di gestione 2014/65/UE Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e arti­ colo 25, paragrafo 2, del presente regola­ mento Registrazione del conflitto di interessi Registrazioni previste all'articolo 35 del Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva presente regolamento 2014/65/UE Articolo 35 del presente regolamento L 87/74 Natura dell'obbligo IT Tipo di registrazione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Sintesi del contenuto 31.3.2017 Riferimento normativo Incentivi Informazioni comunicate al cliente Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, della 2014/65/UE direttiva 2014/65/UE Articolo 11 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Relazioni sulla gestione del rischio Ogni relazione sulla gestione del rischio Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva trasmessa all'alta dirigenza 2014/65/UE Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e arti­ colo 25, paragrafo 2, del presente regola­ mento Relazioni di audit interno Ogni relazione di audit interno trasmessa Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva all'alta dirigenza 2014/65/UE Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento Registrazioni del tratta­ mento dei reclami Ogni reclamo e misure adottate per trat­ Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva tarlo 2014/65/UE Articolo 26 del presente regolamento Registrazioni delle opera­ zioni personali Registrazioni previste all'articolo 29, para­ Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva grafo 2, lettera c), del presente regola­ 2014/65/UE mento Articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del pre­ sente regolamento 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/75 ALLEGATO II Costi e oneri Voci di costo da inserire tra i costi da comunicare al cliente (1) Tabella 1 — Tutti i costi e gli oneri connessi addebitati al cliente per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare Voci di costo da comunicare Esempi Spese una tantum per la Tutti i costi e oneri pagati all'impresa di in­ Commissioni di deposito, commissioni di prestazione di un servizio vestimento all'inizio o alla fine del servizio cessazione e costi di trasferimento (1) di investimento o dei servizi di investimento prestati Spese correnti per la pre­ Tutti i costi e oneri correnti pagati all'im­ Commissioni di gestione, commissioni di stazione di un servizio di presa di investimento per i servizi prestati consulenza, commissioni di custodia investimento al cliente Tutti i costi per opera­ Tutti i costi e oneri inerenti alle operazioni zioni avviate nel corso effettuate dall'impresa di investimento o da della prestazione di un altre parti servizio di investimento Commissioni di intermediazione (2), spese di entrata e di uscita pagate al gestore del fondo, commissioni della piattaforma, mag­ giorazioni (integrate nel prezzo dell'opera­ zione), imposte di bollo, imposte sulle ope­ razioni e costi di cambio Spese per servizi accessori Tutti i costi e oneri per servizi accessori Costi di ricerca non inclusi nei costi sopra indicati. Costi di custodia Costi accessori Commissioni di performance (1) Per costi di trasferimento s'intendono gli eventuali costi a carico dell'investitore che passa da un'impresa di investimento a un'altra. (2) Per commissioni di intermediazione s'intendono i costi addebitati dall'impresa di investimento per l'esecuzione degli ordini. Tabella 2 — Tutti i costi e gli oneri connessi inerenti allo strumento finanziario che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare Voci di costo da comunicare Esempi Spese una tantum Tutti i costi e oneri (inclusi nel prezzo Anticipi della commissione di gestione, o che si aggiungono al prezzo dello stru­ commissione di strutturazione (1), commis­ mento finanziario) pagati ai fornitori di sione di distribuzione prodotti all'inizio o alla fine dell'investi­ mento nello strumento finanziario Spese correnti Tutti i costi e oneri correnti per la gestione del prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario nel corso dell'investimento in esso Commissioni di gestione, costi del servizio, commissioni di swap, costi e imposte sulla concessione di titoli in prestito, costi di fi­ nanziamento (1) Si rilevi che alcune voci di costo, sebbene figurino in entrambe le tabelle, non sono ridondanti, perché si riferiscono in un caso al costo del prodotto e nell'altro al costo del servizio. Si tratta, ad esempio, delle voci relative alle commissioni di gestione (ossia, nella tabella 1, le commissioni di gestione addebitate dall'impresa di investimento che presta ai clienti il servizio di gestione del portafoglio e, nella tabella 2, le commissioni di gestione addebitate agli investitori dal gestore di un fondo d'investimento) e alle commissioni di interme­ diazione (ossia, nella tabella 1, le commissioni pagate dall'impresa di investimento che negozia per conto dei clienti e, nella tabella 2, le commissioni pagate dai fondi di investimento che negoziano per conto del fondo). L 87/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Voci di costo da comunicare 31.3.2017 Esempi Tutti i costi per le opera­ Tutti i costi e oneri sostenuti per effetto Commissioni di intermediazione, spese di zioni dell'acquisto dell'investimento e del disin­ entrata e di uscita pagate dal fondo, mag­ vestimento giorazioni integrate nel prezzo dell'opera­ zione, imposte di bollo, imposte sulle ope­ razioni e costi di cambio Costi accessori Commissioni di performance (1) Per commissioni di strutturazione s'intendono le commissioni addebitate dai produttori di prodotti d'investimento strutturati per la strutturazione dei prodotti. Può rientrarvi una gamma più ampia di servizi forniti dal produttore. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/77 ALLEGATO III Obbligo del gestore della sede di negoziazione di informare immediatamente l'autorità nazionale competente SEZIONE A Segnali da cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario Violazioni significative delle regole della sede di negoziazione 1. Partecipanti al mercato violano le regole della sede di negoziazione volte a tutelare l'integrità del mercato, il funzio­ namento ordinato del mercato o gli interessi rilevanti degli altri partecipanti al mercato e 2. la sede di negoziazione considera la gravità o l'impatto della violazione sufficientemente grave da giustificare l'ipotesi di un'azione disciplinare. Condizioni di negoziazione anormali 3. Per un arco significativo di tempo si riscontrano ingerenze nel processo di determinazione del prezzo; 4. il sistema di negoziazione tocca o supera la sua capacità; 5. i market maker/fornitori di liquidità lamentano reiterate disfunzioni nelle negoziazioni o 6. guasto o cedimento dei meccanismi fondamentali a norma dell'articolo 48 della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione volti a proteggere la sede di negoziazione dai rischi della negoziazione algoritmica. Disfunzioni del sistema 7. Grave disfunzione o guasto del sistema di accesso al mercato che priva i partecipanti della capacità di introdurre, modificare o cancellare gli ordini. 8. Grave disfunzione o guasto del sistema di abbinamento delle operazioni che toglie ai partecipanti la certezza sullo status delle operazioni completate o sugli ordini in corso e che determina l'indisponibilità di informazioni indispen­ sabili per la negoziazione (ad esempio, divulgazione del valore dell'indice ai fini della negoziazione di alcuni derivati su tale indice). 9. Grave disfunzione o guasto dei sistemi di diffusione dei dati per la trasparenza pre- e post-negoziazione e di altri dati pertinenti pubblicati dalla sede di negoziazione in ottemperanza agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014. 10. Grave disfunzione o guasto dei sistemi impiegati dalla sede di negoziazione per monitorare e controllare le attività di negoziazione dei partecipanti al mercato e grave disfunzione o guasto presso altri fornitori di servizi correlati, in particolare controparti centrali e depositari centrali di titoli, che ha ripercussioni sul sistema di negoziazione. SEZIONE B Segnali che possono indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014 Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato 1. Concentrazione insolita di operazioni e/o ordini di compravendita relativi a un dato strumento finanziario in un membro/partecipante o fra taluni membri/partecipanti. 2. Ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di membri/partecipanti durante un determinato periodo di tempo. L 87/78 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate 3. Volume insolito e consistente di negoziazioni o di ordini di compravendita effettuati da taluni membri/partecipanti su strumenti finanziari di un'impresa prima dell'annuncio di importanti eventi societari o di informazioni sensibili circa i prezzi in relazione all'impresa. Ordini di compravendita/operazioni che determinano un'evoluzione improvvisa e insolita del volume degli ordini/delle operazioni e/o dei prezzi prima di un annuncio pubblico relativo allo strumento finanziario in questione. 4. Situazione in cui un membro/partecipante al mercato inoltra ordini di compravendita o effettua operazioni prima o immediatamente dopo di produrre o divulgare una ricerca o raccomandazione di investimento destinata ad essere resa pubblica, o prima o immediatamente dopo che questa sia prodotta o diffusa da una persona notoriamente collegata al membro/partecipante. Segnali di possibile manipolazione del mercato I segnali descritti ai punti da 18 a 23 sono di particolare interesse in ambiente di negoziazione automatizzata. 5. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario. 6. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo dello strumento finanziario nella sede di negoziazione. 7. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte. 8. Gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o, più in generale, modificano la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione. 9. Operazioni o ordini di compravendita di un membro/partecipante al mercato apparentemente giustificati solo dall'intenzione di aumentare/diminuire il prezzo o il valore di uno strumento finanziario o che producono un effetto rilevante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, in particolare in prossimità del punto di riferimento durante il giorno di negoziazione, ad esempio vicino all'apertura o alla chiusura. 10. Acquisto o vendita di uno strumento finanziario nel momento di riferimento della sessione di negoziazione (ad esempio, apertura, chiusura, regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». 11. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione. 12. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità dello strumento finanziario o lo spessore del book di negoziazione non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione. 13. Esecuzione di un'operazione modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di determinazione del prezzo di un'altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi. 14. Inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto o più basso di quanto sarebbe altrimenti. 15. Adesione a un'operazione o a una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape». 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/79 16. Esecuzione di operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contempora­ neamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso membro/partecipante al mercato o da membri/partecipanti al mercato diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». 17. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aggirare le misure di salvaguardia della negoziazione attuate nel mercato (ad esempio riguardo a limiti di volume, limiti di prezzo, parametri per il differenziale prezzo di acquisto/prezzo di vendita, ecc.). 18. Inserimento di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita o esecuzione di operazioni o di una serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere/aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». 19. Trasmissione di ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book e poi eliminare gli ordini manipolatori a negoziazione effettuata — prassi generalmente nota come «layering» e «spoofing». 20. Inserimento di piccoli ordini di compravendita per accertare il livello degli ordini nascosti e, in particolare, per valutare ciò che è collocato su una dark platform — prassi generalmente nota come «ping orders». 21. Inserimento di quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing». 22. Inserimento di ordini di compravendita per attirare altri membri/partecipanti al mercato che utilizzano tecniche di negoziazioni tradizionali («slow trader»), e poi modificare rapidamente tali ordini rendendo le condizioni meno generose, nella speranza che la loro esecuzione sia redditizia rispetto al flusso in arrivo degli ordini di compra­ vendita degli slow trader — prassi generalmente nota come «smoking». 23. Esecuzione di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita per scoprire gli ordini di altri partecipanti, e successivamente inserire un ordine di compravendita per trarre vantaggio dalle informazioni ottenute — prassi generalmente nota come «phishing». 24. Misura in cui, a conoscenza del gestore della sede di negoziazione, gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate dimostrano inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione e possono essere associati a variazioni significative del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione. Segnali di manipolazione di mercato tra prodotti diversi, compreso tra sedi di negoziazione diverse Il gestore della sede di negoziazione dovrebbe tenere particolare conto dei segnali descritti di seguito quando uno strumento finanziario e gli strumenti finanziari connessi sono ammessi alla negoziazione o negoziati o quando detti strumenti sono negoziati in varie sedi di negoziazione gestite dallo stesso gestore. 25. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare/diminuire/ mantenere il prezzo dello strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione, il riscatto volontario o la scadenza di uno strumento derivato o convertibile collegato. 26. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario sottostante al di sotto o al di sopra del prezzo di esercizio o di un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza. 27. Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di uno strumento finanziario sottostante in modo che superi/che non tocchi il prezzo di esercizio o altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza. 28. Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento/determinante, in particolare per il calcolo dei requisiti di margine. 29. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo del derivato connesso o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione nella sede di negoziazione. L 87/80 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 30. Esecuzione di negoziazioni o inserimento di ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorret­ tamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» («crossproduct manipulation», ossia negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). 31. Creazione o potenziamento delle occasioni di arbitraggio tra uno strumento finanziario e un altro strumento finanziario connesso influenzando i prezzi di riferimento di uno degli strumenti finanziari; è possibile agire su strumenti finanziari diversi (come diritti/azioni, mercati a pronti/mercati dei derivati, warrant/azioni, ecc.). Nel contesto delle emissioni riservate agli azionisti potrebbe configurarsi come influenza sul prezzo (teorico) di apertura o sul prezzo (teorico) di chiusura dei diritti. 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/81 ALLEGATO IV SEZIONE 1 Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione 1. Nome o altro elemento di designazione del cliente 2. Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente 3. Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento 4. Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento 5. Indicatore acquisto/vendita 6. Identificativo dello strumento 7. Prezzo unitario e notazione del prezzo 8. Prezzo 9. Moltiplicatore del prezzo 10. Valuta 1 11. Valuta 2 12. Quantitativo iniziale e notazione del quantitativo 13. Periodo di validità 14. Tipologia dell'ordine 15. Altre informazioni, condizioni e istruzioni particolari del cliente 16. Data e ora esatta del ricevimento dell'ordine o data e ora esatta della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. SEZIONE 2 Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini 1. Nome o altro elemento di designazione del cliente 2. Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente 3. Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento 4. Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento 5. Numero di riferimento dell'operazione 6. Identificativo dell'ordine (Order ID) 7. Codice identificativo dell'ordine assegnato dalla sede di negoziazione al ricevimento 8. Identificativo unico per ciascun gruppo di ordini aggregati di clienti (che sarà poi introdotto come ordine in un unico blocco in una data sede di negoziazione). L'identificativo dovrebbe indicare che si tratta dell'ordine aggregato di X clienti («aggregated_X»), dove X rappresenta il numero dei clienti i cui ordini sono aggregati 9. Codice MIC del segmento della sede di negoziazione a cui l'ordine è stato inoltrato L 87/82 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 10. Nome o altro elemento di designazione della persona alla quale l'ordine è stato trasmesso 11. Identificativo di venditore e acquirente 12. Capacità di negoziazione 13. Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile dell'esecuzione 14. Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile dell'esecuzione 15. Indicatore acquisto/vendita 16. Identificativo dello strumento 17. Sottostante finale 18. Identificativo put/call 19. Prezzo di esercizio 20. Pagamento anticipato 21. Tipo di consegna 22. Stile dell'opzione 23. Data di scadenza 24. Prezzo unitario e notazione del prezzo 25. Prezzo 26. Moltiplicatore del prezzo 27. Valuta 1 28. Valuta 2 29. Quantitativo residuo 30. Quantitativo modificato 31. Quantitativo eseguito 32. Data e ora esatta dell'introduzione dell'ordine o della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. 33. Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1). 34. Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. 35. Ogni messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione a ordini collocati dall'impresa di investimento 36. Altre informazioni e condizioni trasmesse a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione all'ordine (1) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione del 7 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/83 37. Sequenza di ciascun ordine collocato che registra la cronologia degli eventi riguardanti l'ordine, comprese, tra l'altro, le modifiche, le cancellazioni e l'esecuzione 38. Segnale (flag) di vendita allo scoperto 39. Segnale (flag) di esenzione a norma del regolamento sulle vendite allo scoperto 40. Segnale (flag) di deroga L 87/84 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/566 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettera b), considerando quanto segue: (1) Le sedi di negoziazione dovrebbero porre in essere una serie di sistemi, procedure e dispositivi al fine di garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali, compresi sistemi atti a sorvegliare e, se del caso, limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni. (2) Tenuto conto della loro natura, i sistemi di voice trading dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe applicarsi soltanto alle sedi di negoziazione che operano sistemi di negoziazione ad asta telematica continua basati su un book di negoziazione o sistemi quote driven o sistemi ibridi. (3) La direttiva 2014/65/UE estende le disposizioni in materia di determinazione del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. È quindi importante che anche queste sedi rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. (4) Le sedi di negoziazione dovrebbero calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni effettivamente realizzate dai loro membri o partecipanti a livello di ciascuno strumento finanziario negoziato su di esse al fine di assicurare in maniera efficace che detto rapporto non crei un'eccessiva volatilità dello strumento. (5) Al fine di garantire un sufficiente livello di armonizzazione in tutta l'Unione delle disposizioni volte ad evitare condizioni di negoziazione anormali mediante la limitazione del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni, è opportuno prevedere una chiara metodologia per calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni nei confronti di tutti partecipanti al mercato. (6) Dovrebbe essere chiarito il significato di alcuni parametri essenziali da utilizzare per il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni. (7) Il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro o un partecipante dovrebbe essere sostenuto da un adeguato periodo di osservazione. Su tale base, il periodo di calcolo dell'effettivo rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni non dovrebbe essere superiore a una sessione di negoziazione. Tuttavia le sedi di negoziazione dovrebbero essere autorizzate a stabilire periodi di osservazione più brevi laddove questi contribuiscano più efficacemente al mantenimento di condizioni di negoziazione ordinate. (8) A fini di coerenza e per il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (10) L 87/85 L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (a) «ordine»: tutti i messaggi in entrata, inclusi i messaggi di immissione, modifica e cancellazione trasmessi al sistema di negoziazione di una sede di negoziazione, relativi a un ordine o a una quotazione, ad esclusione dei messaggi di annullamento trasmessi successivamente a: i) mancata corrispondenza di ordini nell'ambito di un'asta (uncrossing); ii) perdita di connessione della sede; iii) utilizzo di un meccanismo di arresto del sistema (kill functionality); (b) «operazione»: un ordine eseguito in tutto o in parte; (c) «volume»: la quantità di strumenti finanziari negoziati espressa in uno dei seguenti modi: i) il numero di strumenti per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e altri strumenti finanziari analoghi; ii) il valore nominale per le obbligazioni e gli strumenti finanziari strutturati; iii) la dimensione del lotto e il numero di contratti per gli strumenti derivati; iv) le tonnellate di biossido di carbonio per le quote di emissioni. Articolo 2 Obbligo di calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni Le sedi di negoziazione calcolano il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di fatto inserite nel sistema da ciascuno dei loro membri e partecipanti per ogni strumento finanziario negoziato su un sistema di negoziazione ad asta telematica continua basato su un book di negoziazione o su un sistema quote driven o su un sistema ibrido. Articolo 3 Metodologia 1. Le sedi di negoziazione calcolano il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di ciascuno dei loro membri o partecipanti almeno alla fine di ogni sessione di negoziazione in entrambi i modi seguenti: (a) in termini di volume: (volume totale degli ordini/volume totale delle operazioni) – 1; (b) in termini numerici: (numero totale degli ordini/numero totale delle operazioni) – 1. 2. Il rapporto massimo tra ordini non eseguiti e operazioni calcolato dalla sede di negoziazione si considera superato da un membro o partecipante della sede di negoziazione durante una sessione di negoziazione se l'attività di negoziazione di tale membro o partecipante su uno strumento specifico, tenuto conto di tutte le fasi della sessione di negoziazione, anche delle fasi d'asta, supera uno o entrambi i coefficienti di cui al paragrafo 1. (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) L 87/86 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 3. Le sedi di negoziazione calcolano il numero di ordini ricevuti da ciascun membro o partecipante applicando la metodologia di conteggio per tipo di ordine di cui all'allegato. 4. Se una sede di negoziazione utilizza un tipo di ordine non esplicitamente previsto nell'allegato, essa conteggia i messaggi in linea con il sistema generale su cui si fonda la metodologia di conteggio e in base al tipo di ordine più simile tra quelli riportati nell'allegato. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/87 ALLEGATO Metodologia di conteggio degli ordini per tipo Tipo di ordine Numero di ordini ricevuti dalla sede di nego­ ziazione da conteggiare per il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni (ogni immissione, modifica o cancellazione è da considerarsi come un unico ordine) Aggiornamenti eventualmente inviati dalla sede di negoziazione da non conteggiare nel calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni (escluse le esecuzioni/le cancella­ zioni a seguito di operazioni di mercato) Limite 1 0 Limite — aggiunta 1 0 Limite — annullamento 1 0 Limite — modifica 2 (ogni modifica comporta una cancella­ 0 zione e una nuova immissione) Stop 1 1 (quando è attivato) Immediato (a mercato) 1 0 Immediato (Fill-or-Kill, Immediate-or-Cancel) 1 (e 2 se annullato/cancellato) 0 Iceberg/Riserva 1 0 Market-to-limit 1 1 (quando è attivato) Quotazione 2 (1 per l'acquirente e 1 per il venditore) 0 Quotazione — aggiunta 2 0 Quotazione — annullamento 2 0 Quotazione — modifica 4 (ogni modifica comporta una cancella­ 0 zione e una nuova immissione) Peg 1 potenzialmente senza limite poiché l'or­ dine segue il BBO One-cancels-the-other: due ordini collegati in 2 modo tale che se uno dei due è eseguito, al­ lora l'altro viene rimosso a seguito di opera­ zioni di mercato 1 (l'esecuzione di uno degli ordini implica la cancellazione dell'altro) Market peg: ordine sul lato opposto del Best Bid and Offer (BBO — migliore prezzo di ac­ quisto e di vendita) (europeo) Primary peg: ordine sullo stesso lato del BBO (europeo) Midpoint peg: ordine al punto mediano del BBO (europeo) Alternate peg: ordine al meno aggressivo tra il punto mediano e un tick Punto mediano (midpoint) all'interno dello stesso lato del BBO protetto L 87/88 IT Tipo di ordine Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Numero di ordini ricevuti dalla sede di nego­ ziazione da conteggiare per il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni (ogni immissione, modifica o cancellazione è da considerarsi come un unico ordine) One-cancels-the-other — aggiunta 2 One-cancels-the-other — annullamento 2 One-cancels-the-other — modifica 4 31.3.2017 Aggiornamenti eventualmente inviati dalla sede di negoziazione da non conteggiare nel calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni (escluse le esecuzioni/le cancella­ zioni a seguito di operazioni di mercato) Trailing stop: ordine stop in cui il prezzo stop 1 al quale l'ordine è attivato cambia in funzione del BBO (europeo) potenzialmente senza limite poiché il li­ mite di stop segue il BBO At best limit order: ordine con limite di prezzo 1 in cui il prezzo limite è uguale al lato oppo­ sto del BBO (europeo) al momento dell'im­ missione 0 Spread limit order: ordine con limite di prezzo 1 il cui rendimento è calcolato aggiungendo uno spread al rendimento del valore di riferi­ mento (due parametri: spread e valore di rife­ rimento) potenzialmente senza limite poiché il li­ mite dipende dalla quotazione di un'altra attività Strike match: prezzo minimo per gli ordini di 1 acquisto e prezzo massimo per gli ordini di vendita potenzialmente senza limite tranne di tempo (la durata dell'asta) Order-on-event: ordine inattivo finché non 1 viene attivato da un evento specifico (analogo all'ordine stop, salvo che l'ordine, una volta attivato, non segue necessariamente la ten­ denza del sottostante: un ordine di acquisto può essere attivato quando il prezzo stop è stato attivato da un calo dello strumento fi­ nanziario) 1 (quando è attivato) «At the open»/«At the close»: ordine inattivo fin­ 1 ché non viene attivato dall'apertura o dalla chiusura del mercato 1 (quando è attivato) Book-or-cancel/Post: ordine che, al momento dell'immissione, non può essere abbinato al­ l'altro lato del book di negoziazione Book-or-cancel/Post — aggiunta 1 (2 se annullato/cancellato) 0 Book-or-cancel/Post — annullamento 1 (2 se annullato/cancellato) 0 Book-or-cancel/Post — modifica 2 0 Withheld: ordine immesso nel book di nego­ 2 (immissione dell'ordine + conferma) ziazione e pronto a essere trasformato in un ordine fermo 0 31.3.2017 IT Tipo di ordine Deal order Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Numero di ordini ricevuti dalla sede di nego­ ziazione da conteggiare per il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni (ogni immissione, modifica o cancellazione è da considerarsi come un unico ordine) L 87/89 Aggiornamenti eventualmente inviati dalla sede di negoziazione da non conteggiare nel calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni (escluse le esecuzioni/le cancella­ zioni a seguito di operazioni di mercato) 1 0 TOP o TOP+ collocato nella parte superiore 1 del book o respinto (+: verifica del volume di­ sponibile): ordine che deve essere sia passivo che al BBO; in caso contrario è respinto. 0 Imbalance Order (IOOP o IOOC): ordine valido 1 solo per le aste e che mira a colmare lo squi­ librio quantitativo (tra il lato in surplus e quello in deficit) senza incidere sul prezzo di equilibrio. potenzialmente senza limite tranne di tempo (la durata dell'asta) Ordine associato (linked): ordine che corri­ 1 sponde a un insieme di ordini singoli, ognuno su uno strumento finanziario di­ verso. Quando viene eseguito uno di questi ordini, il volume degli altri viene immediata­ mente ridotto in proporzione. Si tratta di un ordine normalmente utilizzato sul mercato obbligazionario. potenzialmente pari al quantitativo del sottostante registrato Sweep: consente ai partecipanti di accedere 1 a book di negoziazione integrati. Best price sweep: procede per livelli di prezzo in un insieme di book di negoziazione, fino al prezzo limite Sequential lit sweep: esegue fino al prezzo del­ l'ordine con limite nel book di immissione prima che una qualsiasi quantità sia tra­ smessa all'altro book 0 Named: ordine non anonimo 0 1 If-touched: si attiva quando l'ultimo prezzo di 1 acquisto o di vendita, raggiunge un certo li­ vello 1 (quando è attivato) Guaranteed stop: garantisce l'esecuzione al 1 prezzo stop 1 (quando è attivato) Ordini combinati (ad esempio una strategia 1 basata su opzioni, rinnovo di future ecc.) potenzialmente senza limite L 87/90 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/567 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafi 2 e 3, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 7, e l'articolo 45, paragrafo 10, considerando quanto segue: (1) Il presente regolamento specifica i criteri per la determinazione dell'esistenza di un «mercato liquido» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014. A tal fine è necessario indicare i valori per il flottante, il numero medio giornaliero di operazioni e il controvalore medio giornaliero degli scambi specificatamente per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati (ETF) e i certificati, in modo da tener conto delle peculiarità di ognuno di tali strumenti finanziari. Per garantire un'applicazione coerente e uniforme della normativa in tutta l'Unione occorrono regole che stabiliscono come dovrebbero essere eseguiti i calcoli della liquidità durante lo stadio iniziale successivamente all'ammissione alla negoziazione. (2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le definizioni e precisano, da un lato, gli obblighi relativi alla trasparenza pre- e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici e alla pubblicazione dei dati da parte delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici, dall'altro i poteri di intervento sui prodotti e di gestione delle posizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le disposizioni in un unico regolamento. (3) Per consentire che in tutte le parti dell'Unione esista un minimo di strumenti rappresentativi di capitale, l'autorità competente dello Stato membro in cui sono negoziati meno di cinque strumenti finanziari liquidi per ciascuna categoria di strumenti finanziari, ovvero azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati e certificati, dovrebbe essere in grado di designare uno o più strumenti finanziari liquidi aggiuntivi, a patto che il numero totale degli strumenti finanziari considerati provvisti di un mercato liquido non superi cinque in ognuna di queste categorie di strumenti finanziari. (4) Per garantire che i dati di mercato siano forniti uniformemente nell'Unione a condizioni commerciali ragionevoli, il presente regolamento specifica le condizioni che devono essere soddisfatte dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici. Queste condizioni si basano sull'obiettivo di garantire che l'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli sia sufficientemente chiaro da permettere un'applicazione efficiente e uniforme, tenendo conto al contempo dei diversi modelli operativi e strutture di costo dei gestori di un mercato, delle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e degli internalizzatori sistematici. (5) Per assicurare che le commissioni per i dati di mercato siano fissate ad un livello ragionevole, l'adempimento dell'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli presuppone che le commissioni abbiano un rapporto ragionevole con il costo di produzione e diffusione dei dati. Pertanto, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, i fornitori dei dati dovrebbero determinare le commissioni in base ai loro costi, ai quali può essere aggiunto un margine commerciale, considerando fattori come il margine operativo, il return on costs (ROC), il rendimento delle attività operative e il rendimento del capitale. Se i fornitori di dati sostengono costi congiunti per la fornitura dei dati e altri servizi, il costo della fornitura dei dati (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/91 di mercato può comprendere una porzione adeguata dei costi congiunti derivanti da qualsiasi altro servizio pertinente fornito. Poiché specificare il costo esatto è molto complesso, dovrebbero essere precisate piuttosto le metodologie di imputazione e di ripartizione dei costi, lasciando la specificazione dei costi alla discrezionalità dei fornitori di dati di mercato, pur tenendo conto dell'obiettivo di garantire che nell'Unione le commissioni per i dati di mercato siano fissate a un livello ragionevole. (6) I dati di mercato dovrebbero essere forniti in modo non discriminatorio, il che presuppone che debbano essere offerti lo stesso prezzo e gli stessi altri termini e condizioni a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria secondo criteri oggettivi resi pubblici. (7) Per consentire agli utenti di ottenere i dati di mercato senza dover acquistare altri servizi, i dati di mercato non dovrebbero essere offerti in abbinamento ad altri servizi. Per evitare che gli utenti dei dati di mercato siano costretti a pagare più volte per gli stessi dati quando acquistano serie di dati da sedi di negoziazione e altri distributori di dati di mercato, i dati di mercato dovrebbero essere offerti su base per utente, eccettuato il caso in cui ciò fosse sproporzionato considerati i costi in rapporto alla portata e all'entità dei dati forniti dal gestore del mercato, dall'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione o dall'internalizzatore sistematico. (8) Per consentire agli utenti dei dati di mercato e alle autorità competenti di valutare efficacemente se i dati siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli, è necessario che le principali condizioni di tale fornitura siano comunicate al pubblico. I fornitori di dati dovrebbero pertanto rendere pubbliche le informazioni sulle commissioni applicate e il contenuto dei dati, così come le metodologie di contabilità dei costi utilizzate, ma senza l'obbligo di divulgare i costi effettivi. (9) Il presente regolamento specifica le condizioni che gli internalizzatori sistematici devono soddisfare per rispettare l'obbligo di rendere le loro quotazioni pubbliche in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione e facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato per garantire che i partecipanti al mercato che lo desiderano possano effettivamente avere accesso alle quotazioni. (10) Se pubblicano le quotazioni tramite più di un mezzo di pubblicazione, gli internalizzatori sistematici dovrebbero fornire le proprie quotazioni simultaneamente tramite ciascun mezzo per assicurare che le quotazioni pubblicate siano coerenti e che i partecipanti al mercato possano accedere alle informazioni nello stesso momento. Se pubblicano le quotazioni tramite i dispositivi di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o tramite un fornitore di servizi di comunicazione dati, gli internalizzatori sistematici dovrebbero dichiarare la propria identità nella quotazione per permettere ai partecipanti al mercato di indirizzare ad essi i loro ordini. (11) Il presente regolamento specifica vari aspetti tecnici della portata degli obblighi di trasparenza degli internaliz­ zatori sistematici per garantire un'applicazione coerente e uniforme della normativa in tutta l'Unione. È necessario che l'eccezione all'obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche le loro quotazioni in modo regolare e continuo sia strettamente limitata ai casi in cui la fornitura continuativa di prezzi irrevocabili ai clienti è contraria alla gestione prudente dei rischi cui l'impresa di investimento è esposta nella sua veste di internalizzatore sistematico, tenuto conto di altri meccanismi che possono fornire salvaguardie aggiuntive contro tali rischi. (12) Per garantire che l'eccezione all'obbligo degli internalizzatori sistematici di eseguire gli ordini ai prezzi quotati al momento della ricezione dell'ordine ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 sia limitata alle operazioni che per loro natura non contribuiscono alla formazione dei prezzi, il presente regolamento specifica in maniera esaustiva i criteri per stabilire quali siano le operazioni nelle quali l'esecuzione in più titoli fa parte di un'unica operazione e gli ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. (13) Il criterio che precisa che un prezzo rientra in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato riflette l'esigenza di assicurare che l'esecuzione da parte degli internalizzatori sistematici contribuisca alla formazione dei prezzi, pur senza pregiudicare la possibilità per gli internalizzatori sistematici di offrire un prezzo migliore in casi giustificati. (14) Per assicurare che i clienti abbiano accesso alle quotazioni degli internalizzatori sistematici in modo non discrimi­ natorio, garantendo al contempo un'adeguata gestione del rischio che tenga conto della natura, dell'entità e della L 87/92 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 complessità delle attività delle singole imprese, è necessario specificare che il numero o il volume degli ordini di un medesimo cliente dovrebbe essere considerato come notevolmente superiore alle dimensioni normali se un internalizzatore sistematico non può eseguire tali ordini senza esporsi a rischi indebiti; ciò dovrebbe essere definito in via preliminare nel quadro della politica di gestione del rischio dell'impresa, che dovrebbe basarsi su fattori oggettivi, essere formulata per iscritto e resa disponibile ai clienti e potenziali tali. (15) Considerato che sia i fornitori di liquidità che gli internalizzatori sistematici negoziano per proprio conto e sono esposti a livelli di rischio comparabili, è appropriato che la dimensione specifica di ciascuno strumento sia determinata in modo uniforme per queste categorie. Pertanto la dimensione specifica dello strumento ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014 e secondo quanto ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate in base a tale disposizione. (16) Per specificare gli elementi della compressione del portafoglio per distinguerla dai servizi di negoziazione e compensazione, è necessario identificare il processo attraverso il quale i derivati sono totalmente o parzialmente estinti e sostituiti da un nuovo derivato, in particolare le fasi di tale processo, il contenuto dell'accordo e la documentazione legale a supporto della compressione del portafoglio. (17) Per assicurare l'adeguata trasparenza della compressione del portafoglio eseguita dalle controparti, è necessario specificare le informazioni che dovrebbero essere rese pubbliche. (18) È necessario specificare taluni aspetti dei poteri di intervento delle autorità competenti rilevanti e, in circostanze eccezionali, dell'ESMA, istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e dell'Autorità bancaria europea (ABE), istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per quanto concerne i timori significativi in merito alla protezione degli investitori o le minacce all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario rispettivamente di almeno uno Stato membro o dell'Unione. L'esistenza di una «minaccia», uno dei prerequisiti per l'utilizzo del potere di intervento nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, presupporrebbe l'esistenza di una preoccupazione maggiore rispetto al «timore significativo» che è il prerequisito per l'intervento per la protezione degli investitori. (19) Al fine di assicurare un approccio coerente, è opportuno stabilire un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE devono tenere conto per determinare l'esistenza o meno di tali timori o minacce, ferma restando la possibilità di adottare azioni appropriate qualora si manifestino eventi o sviluppi imprevisti sfavorevoli. La necessità di valutare tutti i criteri e i fattori che potrebbero essere presenti in una determinata situazione di fatto non dovrebbe tuttavia impedire l'utilizzo del potere di intervento temporaneo da parte delle autorità competenti, dell'ESMA e dell'ABE quando solo uno dei fattori o criteri produce un simile timore o minaccia. (20) Per assicurare un approccio uniforme, è necessario specificare le condizioni alle quali l'ESMA può esercitare i suoi poteri di gestione delle posizioni a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, consentendo allo stesso tempo l'adozione di misure opportune quando si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti. (21) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di garantire che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore, (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 2 ( ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/93 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DETERMINAZIONE DELL'ESISTENZA DI MERCATI LIQUIDI PER GLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE Articolo 1 Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per le azioni [Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un'azione negoziata quotidianamente è considerata provvista di un mercato liquido quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) il flottante dell'azione è pari a: i) almeno 100 milioni di EUR per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato; ii) almeno 200 milioni di EUR per le azioni negoziate solo in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); (b) il numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione non è inferiore a 250; (c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi all'azione non è inferiore a 1 milione di EUR. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante dell'azione è calcolato moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione, escludendo le singole partecipazioni che superano il 5 % del totale dei diritti di voto dell'emittente, salvo qualora tali partecipazioni siano detenute da un organismo di investimento collettivo o da un fondo pensione. I diritti di voto sono calcolati in riferimento al numero totale di azioni che conferiscono diritti di voto, indipendentemente dal fatto che l'esercizio del diritto di voto sia sospeso. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), ove non siano disponibili informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2, il flottante dell'azione negoziata solo in sistemi multilaterali di negoziazione è calcolato moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione. 4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi di un'azione è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle azioni scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo dell'azione. 5. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, un'azione è considerata provvista di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la somma ottenuta moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione all'inizio del primo giorno di negoziazione sia stimata ad almeno 200 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). 6. Ove meno di cinque azioni negoziate nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerate provviste di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare una o più azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come azioni considerate provviste di un mercato liquido, a patto che il numero totale delle azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerate provviste di un mercato liquido non sia superiore a cinque. Articolo 2 Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i certificati di deposito [Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato di deposito negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) il flottante non è inferiore a 100 milioni di EUR; L 87/94 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (b) il numero medio giornaliero di operazioni relative al certificato di deposito non è inferiore a 250; (c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato di deposito non è inferiore a 1 milione di EUR. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un certificato di deposito è calcolato moltiplicando il numero delle unità del certificato di deposito in circolazione per il prezzo unitario. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi a un certificato di deposito è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita in un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato di deposito scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo unitario. 4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato di deposito alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato di deposito è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). 5. Ove meno di cinque certificati di deposito negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati di deposito considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque. Articolo 3 Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i fondi indicizzati quotati (ETF) [Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un fondo indicizzato quotato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) il flottante non è inferiore a 100 quote; (b) il numero medio giornaliero di operazioni relative al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 10; (c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 500 000 EUR. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un fondo indicizzato quotato è il numero delle quote emesse per negoziazione. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi a un fondo indicizzato quotato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle quote dei fondi indicizzati quotati scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo della quota. 4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un fondo indicizzato quotato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale fondo indicizzato quotato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 quote e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). 5. Ove meno di cinque fondi indicizzati quotati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più fondi indicizzati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come fondi indicizzati quotati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei fondi indicizati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/95 Articolo 4 Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i certificati [Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) il flottante non è inferiore a 1 milione di EUR; (b) il numero medio giornaliero di operazioni per il certificato non è inferiore a 20; (c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato non è inferiore a 500 000 EUR. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un certificato è la dimensione dell'emissione a prescindere dal numero di unità emesse. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo unitario. 4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 1 milione di EUR e, ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). 5. Ove meno di cinque certificati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque. Articolo 5 Valutazione della liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale da parte delle autorità competenti [Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. L'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (1) valuta se un'azione, un certificato di deposito, un fondo indicizzato quotato o un certificato è provvisto di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma degli articoli da 1 a 4 in ognuna delle seguenti situazioni: (a) prima che lo strumento finanziario sia negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione, come specificato all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 4; (b) tra la fine delle prime quattro settimane di negoziazione e la fine delle prime sei settimane di negoziazione dello strumento finanziario. La valutazione di questa situazione si basa sul flottante all'ultimo giorno di negoziazione delle prime quattro settimane di negoziazione, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione per quello strumento finanziario durante le prime quattro settimane di negoziazione; (1) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale). L 87/96 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (c) tra la fine di ogni anno civile e prima del 1o marzo dell'anno successivo per gli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione prima del 1o dicembre dell'anno civile di riferimento. La valutazione di questa situazione si basa sul flottante all'ultimo giorno di negoziazione dell'anno civile di riferimento, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione per quello strumento finanziario durante tale anno; (d) immediatamente dopo il momento in cui, a seguito di un evento societario, valutazioni precedenti siano cambiate. Le autorità competenti assicurano che il risultato della loro valutazione sia pubblicato immediatamente dopo il comple­ tamento della stessa. 2. Le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1: (a) per un periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione dello strumento finanziario se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; (b) per un periodo che ha inizio sei settimane dopo il primo giorno di negoziazione di tale strumento finanziario e che termina il 31 marzo dell'anno di pubblicazione delle informazioni conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo; (c) per un periodo di un anno a decorrere dal 1o aprile successivo alla data di pubblicazione se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Se le informazioni di cui al presente paragrafo sono sostituite da nuove informazioni a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le nuove informazioni ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014. 3. Ai fini del paragrafo 1, le sedi di negoziazione forniscono alle autorità competenti le informazioni riportate nell'al­ legato entro i seguenti termini: a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione per la prima volta, prima del giorno in cui lo strumento finanziario è negoziato per la prima volta; b) per gli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione, entro tutti i seguenti termini: i) entro e non oltre tre giorni dalla fine delle prime quattro settimane di negoziazione; ii) dopo la fine di ogni anno civile ma non oltre il 3 gennaio dell'anno seguente; iii) immediatamente dopo il momento in cui, successivamente a un evento societario, le informazioni preceden­ temente presentate all'autorità competente sono cambiate. CAPO II OBBLIGHI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E DEGLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI IN MATERIA DI FORNITURA DEI DATI Articolo 6 Obbligo di fornire i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli [Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Per mettere a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli i dati di mercato contenenti le informazioni di cui agli articoli 3, 4, da 6 a 11, 15 e 18 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici si conformano, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 600/2014, agli obblighi di cui agli articoli da 7 a 11 del presente regolamento. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/97 2. L'articolo 7, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 11 non si applicano ai gestori di un mercato o alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o agli internalizzatori sistematici che rendono pubblici i dati di mercato gratuitamente. Articolo 7 Obbligo di fornire i dati di mercato sulla base del costo [Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Il prezzo dei dati di mercato si basa sul costo della produzione e della diffusione di tali dati e può includere un margine ragionevole. 2. Il costo di produzione e diffusione dei dati di mercato può includere una quota adeguata dei costi congiunti relativi ad altri servizi forniti dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o dagli internalizzatori sistematici. Articolo 8 Obbligo di fornire i dati di mercato in modo non discriminatorio [Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici rendono disponibili i dati di mercato al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni per tutti i clienti che rientrano nella medesima categoria secondo criteri oggettivi resi pubblici. 2. Qualsiasi differenza tra i prezzi imputati a differenti categorie di clienti è proporzionata al valore rappresentato dai dati di mercato per tali clienti, tenendo conto: (a) della portata e dell'entità dei dati di mercato, incluso il numero degli strumenti finanziari coperti e il volume delle loro negoziazioni; (b) dell'utilizzo dei dati di mercato da parte del cliente, incluso l'utilizzo o meno per le proprie attività di negoziazione, per la rivendita o l'aggregazione di dati. 3. Ai fini del paragrafo 1, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici dispongono di capacità modulabili per assicurare ai clienti in qualsiasi momento un accesso tempestivo ai dati di mercato in modo non discriminatorio. Articolo 9 Obblighi in relazione alle commissioni per utente [Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici applicano un prezzo per i dati di mercato in funzione del loro utilizzo da parte dei singoli utenti finali («su base per utente»). I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici prendono disposizioni per garantire che ogni singolo utilizzo dei dati di mercato sia addebitato una sola volta. 2. In deroga al paragrafo 1, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici possono decidere di non rendere disponibili i dati di mercato su base per utente ove l'addebito su base per utente sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione di tali dati, viste la loro portata ed entità. 3. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici motivano il rifiuto di mettere a disposizione i dati di mercato su base per utente e pubblicano tali motivazioni sul proprio sito Internet. L 87/98 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 Articolo 10 Divieto di abbinare i dati ad altri servizi e obbligo di disaggregare i dati di mercato [Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici mettono a disposizione i dati di mercato senza abbinarli ad altri servizi. 2. I prezzi per i dati di mercato dipendono dal livello di disaggregazione previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014. Articolo 11 Obbligo di trasparenza [Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici comunicano il prezzo e gli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato in un modo facilmente accessibile al pubblico. 2. Tale comunicazione include i seguenti elementi: (a) listini prezzi correnti, comprendenti: — commissioni per utilizzo del display; — commissioni non relative al display; — politica degli sconti; — commissioni associate alle condizioni di licenza; — commissioni per i dati di mercato pre e post-negoziazione; — commissioni per altre parti di informazioni, incluse quelle richieste ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione (1); — altri termini e condizioni contrattuali riguardanti il listino prezzi corrente; (b) comunicazione dei cambiamenti futuri dei prezzi con anticipo di almeno 90 giorni; (c) informazioni sui contenuti dei dati di mercato, inclusi: i) il numero degli strumenti coperti; ii) il controvalore degli scambi totali relativi agli strumenti coperti; iii) il rapporto tra i dati di mercato pre- e post-negoziazione; iv) informazioni su altri dati forniti in aggiunta ai dati di mercato; v) la data dell'ultimo adattamento della commissione associata alle condizioni di licenza per i dati di mercato forniti; (d) ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali del gestore del mercato, dell'impresa di investimento che gestisce la sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico; (e) informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali sono assegnati i costi congiunti diretti e variabili e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o dagli internalizzatori sistematici. (1) Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e postnegoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/99 CAPO III OBBLIGHI DEGLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI Articolo 12 Obbligo per gli internalizzatori sistematici di pubblicare le quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione [Articolo 15(1) del regolamento (UE) n. 600/2014] Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che un internalizzatore sistematico rende pubbliche le proprie quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione solo se tali quotazioni sono disponibili in qualsiasi momento durante l'orario stabilito e comunicato in anticipo come orario normale di negoziazione dall'internalizzatore sistematico. Articolo 13 Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere le quotazioni facilmente accessibli [Articolo 15(1) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Gli internalizzatori sistematici specificano e aggiornano sulla homepage del proprio sito quale dei dispositivi di pubblicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 utilizzano per rendere pubbliche le proprie quotazioni. 2. Ove gli internalizzatori sistematici rendano pubbliche le proprie quotazione tramite i dispositivi di una sede di negoziazione o un APA, l'internalizzatore sistematico comunica la loro identità nella quotazione. 3. Se gli internalizzatori sistematici utilizzano più di un dispositivo per rendere pubbliche le loro quotazioni, la loro pubblicazione avviene simultaneamente. 4. Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in un formato leggibile a macchina. Le quotazioni sono considerate pubblicate in formato leggibile a macchina quando la pubblicazione rispetta i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (1). 5. Se gli internalizzatori sistematici rendono pubbliche le loro quotazioni tramite dispositivi propri, le quotazioni sono rese pubbliche anche in un formato leggibile all'uomo. Le quotazioni sono considerate pubblicate in un formato leggibile all'uomo se: (a) il contenuto della quotazione è in un formato che possa essere comprensibile per il lettore medio; (b) la quotazione è pubblicata sul sito web dell'internalizzatore sistematico e la homepage del sito web contiene istruzioni chiare per accedere alla quotazione. 6. Le quotazioni sono pubblicate utilizzando gli standard e le specifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (2). Articolo 14 Esecuzione degli ordini da parte degli internalizzatori sistematici [Articoli 15(1), 15(2) e 15(3) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che esistono condizioni di mercato eccezionali se il fatto di imporre ad un internalizzatore sistematico l'obbligo di fornire ai clienti quotazioni irrevocabili sarebbe in contrasto con una prudente gestione del rischio e in particolare se: (a) la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o il mercato più rilevante in termini di liquidità sospende la negoziazione di quello strumento finanziario in conformità all'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; (1) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (cfr. pag. 126 della presente Gazzetta ufficiale). 2 ( ) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale), tabella 2 dell'al­ legato I. L 87/100 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (b) la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o il mercato più rilevante in termini di liquidità permette la sospensione degli obblighi di market making; (c) nel caso di un fondo indicizzato quotato, non è disponibile un prezzo di mercato attendibile per un numero signifi­ cativo di strumenti sottostanti l'ETF o l'indice; (d) un'autorità competente proibisce le vendite allo scoperto di tale strumento finanziario in conformità all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, un internalizzatore sistematico può aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento, a condizione che le quotazioni aggiornate siano sempre la conseguenza di, e coerenti con, le vere intenzioni dell'internalizzatore sistematico di negoziare con i propri clienti in modo non discriminatorio. 3. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che un prezzo rientra in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) il prezzo si trova tra le quotazioni di acquisto e vendita dell'internalizzatore sistematico; (b) le quotazioni di cui alla lettera a) riflettono le condizioni prevalenti nel mercato dello strumento finanziario in questione in conformità con l'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014. 4. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'esecuzione in più titoli è considerata far parte di un'unica operazione se sono soddisfatti i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/587. 5. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, un ordine è considerato soggetto a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato se sono soddisfatti i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/587. Articolo 15 Ordini che superano notevolmente le dimensioni normali [Articolo 17(2) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, il numero o il volume degli ordini è considerato notevolmente superiore alle dimensioni normali se un internalizzatore sistematico non può eseguire tale numero o tale volume di ordini senza esporsi a rischi indebiti. 2. Le imprese di investimento che operano in qualità di internalizzatori sistematici stabiliscono anticipatamente e in modo obiettivo e coerente con la loro politica di gestione dei rischi e le relative procedure di cui all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2) quando il numero o il volume degli ordini richiesti dai clienti sono considerati tali da esporre l'impresa a rischi indebiti. 3. Ai fini del paragrafo 2, un internalizzatore sistematico stabilisce, mantiene e implementa, come parte della propria politica e delle proprie procedure di gestione del rischio, una politica volta ad identificare il numero o il volume degli ordini che può eseguire senza esporsi a rischi indebiti, tenendo conto sia del capitale di cui l'impresa dispone per coprire il rischio per quel tipo di negoziazione che delle condizioni prevalenti nel mercato. 4. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, la politica di cui al paragrafo 3 non è discriminatoria nei confronti dei clienti. (1) Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1). 2 ( ) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/101 Articolo 16 Dimensione specifica dello strumento [Articolo 18(6) del regolamento (UE) n. 600/2014] Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 la dimensione specifica dello strumento per quanto riguarda gli strumenti negoziati su richiesta di quotazione, voice, hybrid o altre forme di negoziazione è quella di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (1). CAPO IV DERIVATI Articolo 17 Elementi della compressione del portafoglio [Articolo 31(4) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento e i gestori di un mercato che forniscono la compressione del portafoglio soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato concludono un accordo con i partecipanti alla compressione del portafoglio che prevede il processo di compressione e i suoi effetti giuridici, inclusa l'identificazione del momento in cui la compressione del portafoglio diventa giuridicamente vincolante. 3. L'accordo di cui al paragrafo 2 include tutta la documentazione giuridica rilevante che descrive in che modo i derivati presentati ai fini dell'inclusione nella compressione sono estinti e in che modo sono sostituiti da altri derivati. 4. Prima dell'inizio del processo di compressione del portafoglio le imprese di investimento e i gestori di un mercato che forniscono la compressione: (a) richiedono ad ogni partecipante alla compressione del portafoglio di specificare la sua tolleranza al rischio, indicando anche un limite al rischio di controparte, un limite al rischio di mercato e la tolleranza al pagamento in contante. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato rispettano la tolleranza al rischio indicata dai partecipanti in sede di compressione del portafoglio; (b) collegano i derivati presentati per la compressione del portafoglio e inviano ad ogni partecipante una proposta di compressione comprendente le seguenti informazioni: i) l'identificazione delle controparti interessate dalla compressione, ii) la connessa variazione del valore nozionale combinato dei derivati, iii) la variazione dell'importo nozionale combinato rispetto alla tolleranza al rischio indicata. 5. Al fine di adeguare la compressione alla tolleranza al rischio indicata dai partecipanti alla compressione del portafoglio e di massimizzare l'efficacia della compressione del portafoglio, le imprese di investimento e i gestori di un mercato possono concedere ai partecipanti tempo supplementare per aggiungere derivati che possono beneficiare di estinzione o riduzione. 6. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato operano la compressione del portafoglio solo dopo che tutti i partecipanti alla compressione del portafoglio si dichiarano d'accordo con la proposta di compressione. Articolo 18 Obblighi di pubblicazione per la compressione del portafoglio [Articolo 31(4) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 le imprese di investimento e i gestori di un mercato rendono pubbliche tramite un APA le seguenti informazioni per ciascun ciclo di compressione del portafoglio: (a) l'elenco dei derivati presentati per l'inclusione nella compressione del portafoglio, (b) l'elenco dei derivati che sostituiscono i derivati estinti, (1) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale). L 87/102 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (c) l'elenco dei derivati modificati o estinti in conseguenza della compressione del portafoglio, (d) il numero dei derivati e il loro valore espresso in termini di importo nozionale. Le informazioni di cui al primo comma sono disaggregate per tipo di derivato e valuta. 2. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 tanto più in tempo reale quanto è tecnicamente possibile e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui la proposta di compressione diventa giuridicamente vincolante in conformità all'accordo di cui all'articolo 17, paragrafo 2. CAPO V MISURE DI VIGILANZA IN MERITO ALL'INTERVENTO SUI PRODOTTI E ALLA GESTIONE DELLE POSIZIONI SEZIONE 1 Intervento sui prodotti Articolo 19 Criteri e fattori ai fini dei poteri temporanei di intervento sui prodotti dell'ESMA [Articolo 40(2) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA stabilisce la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e i criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o strumenti finanziari con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività finanziaria o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione. Ai fini del primo comma, l'ESMA può determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sulla base di uno o più di tali fattori e criteri. 2. I fattori e i criteri valutati dall'ESMA per determinare se esista un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti: (a) il grado di complessità di uno strumento finanziario o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività finanziaria o pratica finanziaria o alla quale lo strumento finanziario è commercializzato o venduto, tenuto conto in particolare: — del tipo di attività sottostanti o di riferimento e del grado di trasparenza delle attività sottostanti o di riferimento; — del grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi allo strumento finanziario, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, della mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri; — della complessità del calcolo del rendimento, tenendo conto in particolare se il rendimento dipenda dal rendimento di uno o più attività sottostanti o di riferimento, a loro volta influenzato da altri fattori, o se esso dipenda non solo dai valori delle attività sottostanti o di riferimento alla data iniziale e alle scadenze, ma anche dai valori durante la vita del prodotto; — della natura e della portata dei rischi; — se lo strumento o il servizio è abbinato ad altri prodotti o servizi; o — della complessità dei termini e delle condizioni; (b) l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare: — il valore nozionale dello strumento finanziario; — il numero dei clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/103 — la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori; — la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita; — la durata prevista delle conseguenze negative; — il volume dell'emissione; — il numero degli intermediari interessati; — la crescita del mercato o delle vendite; o — l'ammontare medio investito nello strumento finanziario da ciascun cliente; (c) la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui uno strumento finanziario è commercializzato o venduto, considerando in particolare: — se il cliente è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o una controparte qualificata; — le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con strumenti finanziari simili o con pratiche di vendita analoghe; — la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio; — gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione; o — se lo strumento o il servizio è venduto a clienti al di fuori del mercato di riferimento o se il mercato di riferimento non è stato adeguatamente identificato; (d) il grado di trasparenza di uno strumento finanziario o di un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare: — la tipologia e la trasparenza del sottostante; — i costi e gli oneri nascosti; — l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'idoneità o la qualità globale dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria; — la natura dei rischi e la trasparenza dei rischi; o — l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono; (e) le particolari caratteristiche o componenti di uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare: — l'effetto di leva inerente al prodotto; — l'effetto di leva dovuto ai finanziamenti; — le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli; o — il fatto che il valore del sottostante non è più disponibile o affidabile; (f) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione a uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare: — i costi di strutturazione di tale strumento finanziario, attività finanziaria o pratica finanziaria e altri costi; — la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente; o — il profilo di rischio/rendimento; (g) la facilità e il costo con il quale gli investitori sono in grado di vendere lo strumento finanziario in questione o cambiare strumento finanziario, considerando in particolare: — il differenziale denaro-lettera (bid/ask spread); — la frequenza della disponibilità di negoziazione; — la dimensione dell'emissione e la dimensione del mercato secondario; — la presenza o l'assenza di fornitori di liquidità o di market maker per il mercato secondario; L 87/104 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 — le caratteristiche del sistema di negoziazione; o — qualsiasi altro ostacolo all'uscita; (h) la determinazione dei prezzi e dei costi associati di uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare: — l'uso di oneri nascosti o secondari; o — gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito; (i) il grado di innovazione dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare: — il grado di innovazione correlato alla struttura dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, incluse l'incorporazione (embedding) e l'attivazione (triggering); — il grado di innovazione correlato al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di intermediazione; — la portata della diffusione dell'innovazione, incluso se lo strumento finanziario, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria sono innovativi per particolari categorie di clienti; — il fatto che l'innovazione determini effetto leva; — la mancanza di trasparenza del sottostante; o — l'esperienza pregressa di mercato con strumenti finanziari o pratiche di vendita simili; (j) le pratiche di vendita associate allo strumento finanziario, considerando in particolare: — i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati; — i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento; — gli scopi presunti dell'investimento; o — se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti; (k) la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di uno strumento finanziario, considerando in particolare: — la situazione finanziaria dell'emittente o di qualsiasi garante; o — la trasparenza della situazione commerciale dell'emittente o del garante; (l) se le informazioni riguardo a uno strumento finanziario fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia dello strumento finanziario; (m) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; (n) se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore dello strumento finanziario in questione non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formatisi in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento; (o) se le caratteristiche di uno strumento finanziario lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dello strumento finanziario per: — frode o disonestà; — comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario; — ricettazione dei proventi di attività criminali; — finanziamento del terrorismo; o — facilitamento del riciclaggio di denaro; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/105 (p) se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture; (q) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; (r) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione; (s) la rilevanza della distribuzione di uno strumento finanziario come fonte di finanziamento per l'emittente; (t) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; o (u) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria possono minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario. Articolo 20 Criteri e fattori da considerare ai fini dei poteri temporanei dell'ABE in materia di intervento sui prodotti [Articolo 41(2) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ABE stabilisce la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati depositi strutturati o depositi strutturati con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività finanziaria o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione. Ai fini del primo comma, l'ABE può determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sulla base di uno o più di tali fattori e criteri. 2. I fattori e i criteri che l'ABE deve valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti: (a) il grado di complessità di un deposito strutturato o un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o pratica finanziaria, tenuto conto in particolare: — del tipo di attività sottostanti o di riferimento e del grado di trasparenza delle attività sottostanti o di riferimento; — del grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, alla mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri; — della complessità del calcolo del rendimento, tenendo conto in particolare se il rendimento dipenda dal rendimento di uno o più attività sottostanti o di riferimento, a loro volta influenzato da altri fattori, o se esso dipenda non solo dai valori delle attività sottostanti o di riferimento alla data iniziale e di scadenza o di pagamento degli interessi, ma anche dai valori durante la vita del prodotto; — della natura e della portata dei rischi; — se il deposito strutturato o relativo servizio è abbinato ad altri prodotti o servizi; o — della complessità dei termini e delle condizioni; (b) l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare: — il valore nozionale di un'emissione di depositi strutturati; — il numero dei clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati; L 87/106 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 — la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori; — la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita; — la durata prevista delle conseguenze negative; — il volume dell'emissione; — il numero degli enti interessati; — la crescita del mercato o delle vendite; — l'ammontare medio investito da ogni cliente nel deposito strutturato; o — il livello di copertura definito nella direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); (c) la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui un deposito strutturato è commercializzato o venduto, considerando in particolare: — se il cliente è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o una controparte qualificata; — le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con prodotti finanziari simili o con pratiche di vendita analoghe; — la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio; — gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione; — se il prodotto o il servizio è venduto a clienti al di fuori del mercato di riferimento o se il mercato di riferimento non è stato adeguatamente identificato; o — l'ammissibilità alla copertura da parte di un sistema di garanzia dei depositi; (d) il grado di trasparenza di un deposito strutturato o di un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare: — la tipologia e la trasparenza del sottostante; — i costi e gli oneri nascosti; — l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'idoneità o la qualità globale del prodotto o servizio; — il tipo e la trasparenza dei rischi; — l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che sono fuorvianti in quanto sottin­ tendono caratteristiche del prodotto che non esistono; o — se è comunicata l'identità dei soggetti presso cui è costituito il deposito che potrebbero essere responsabili del deposito del cliente; (e) le particolari caratteristiche o componenti di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare: — l'effetto di leva inerente al prodotto; — l'effetto di leva dovuto ai finanziamenti; o — il fatto che il valore del sottostante non è più disponibile o affidabile; (f) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare: — i costi di strutturazione di tale deposito strutturato, attività finanziaria o pratica finanziaria e altri costi; — la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente; o — il profilo di rischio/rendimento; (1) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/107 (g) i costi e la facilità con cui gli investitori possono uscire da un deposito strutturato, considerando in particolare: — il fatto che il ritiro anticipato non è ammesso; o — qualsiasi altro ostacolo all'uscita; (h) la determinazione dei prezzi e dei costi associati di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare: — l'uso di oneri nascosti o secondari; o — gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito; (i) il grado di innovazione di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare: — il grado di innovazione correlato alla struttura di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, incluse l'incorporazione (embedding) e l'attivazione (triggering); — il grado di innovazione correlato al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di intermediazione; — la portata della diffusione dell'innovazione, incluso se il deposito strutturato, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria sono innovativi per particolari categorie di clienti; — il fatto che l'innovazione determini effetto leva; — la mancanza di trasparenza del sottostante; o — l'esperienza pregressa di mercato con depositi strutturati o pratiche di vendita simili; (j) le pratiche di vendita associate a un deposito strutturato, considerando in particolare: — i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati; — i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento; — gli scopi presunti dell'investimento; o — se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti; (k) la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di deposito strutturato, considerando in particolare: — la situazione finanziaria dell'emittente o di qualsiasi garante; o — la trasparenza della situazione economica dell'emittente o del garante; (l) se le informazioni riguardo a un deposito strutturato fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia del deposito strutturato; (m) se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; (n) se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rende l'economia dell'Unione vulnerabile a rischi; (o) se le caratteristiche di un deposito strutturato lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dei depositi strutturati per: — frode o disonestà; — comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario; — ricettazione dei proventi di attività criminali; — finanziamento del terrorismo; o — facilitamento del riciclaggio di denaro; (p) se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture; (q) se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; L 87/108 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (r) se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un elevato rischio di perturbazione per gli enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione, considerando in particolare la strategia di copertura perseguita dagli enti finanziari in relazione all'emissione del deposito strutturato, inclusi gli errori nella determinazione del prezzo della garanzia del capitale alla scadenza o i rischi di reputazione creati dal deposito strutturato, dalla pratica o dall'attività per gli enti finanziari; (s) la rilevanza della distribuzione di un deposito strutturato come fonte di finanziamento per gli enti finanziari; (t) se un deposito strutturato, una pratica finanziaria o un'attività finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infra­ struttura del mercato o dei sistemi di pagamento; o (u) se un deposito strutturato, una pratica finanziaria o un'attività finanziaria potrebbe minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario. Articolo 21 Criteri e fattori che le autorità competenti devono tenere in considerazione ai fini dei poteri di intervento sui prodotti [Articolo 42(2) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti valutano la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro. Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro sulla base di uno o più di tali fattori e criteri. 2. I fattori e i criteri che le autorità competenti devono valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci e alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro includono i seguenti: (a) il grado di complessità di uno strumento finanziario o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o pratica finanziaria o alla quale lo strumento finanziario o il deposito strutturato è commercializzato o venduto, tenuto conto in particolare: — del tipo di attività sottostanti o di riferimento e del grado di trasparenza delle attività sottostanti o di riferimento; — del grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, alla mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri; — della complessità del calcolo del rendimento, tenendo conto se il rendimento dipenda dal rendimento di uno o più attività sottostanti o di riferimento, a loro volta influenzato da altri fattori, o se esso dipenda non solo dai valori delle attività sottostanti o di riferimento alla data iniziale e alle scadenze, ma anche dai valori durante la vita del prodotto; — della natura e della portata dei rischi; — se il prodotto o il servizio è abbinato ad altri prodotti o servizi; — della complessità dei termini e delle condizioni; (b) l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare: — il valore nozionale dello strumento finanziario o di un'emissione di depositi strutturati; — il numero dei clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati; — la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/109 — la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita; — la durata prevista delle conseguenze negative; — il volume dell'emissione; — il numero degli intermediari interessati; — la crescita del mercato o delle vendite; — l'ammontare medio investito da ogni cliente nello strumento finanziario o nel deposito strutturato; o — il livello di copertura definito nella direttiva 2014/49/UE, nel caso di depositi strutturati; (c) la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui uno strumento finanziario o un deposito strutturato è commercializzato o venduto, considerando in particolare: — se il cliente è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o una controparte qualificata; — le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con strumenti finanziari o depositi strutturati simili o con pratiche di vendita analoghe; — la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio; — gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione; — se il prodotto o il servizio è venduto a clienti al di fuori del mercato di riferimento o se il mercato di riferimento non è stato adeguatamente identificato; o — l'ammissibilità alla copertura da parte di un sistema di garanzia dei depositi, nel caso di depositi strutturati; (d) il grado di trasparenza di uno strumento finanziario, un deposito strutturato o un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare: — la tipologia e la trasparenza del sottostante; — i costi e gli oneri nascosti; — l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'idoneità o la qualità globale del prodotto, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria; — la natura dei rischi e la trasparenza dei rischi; — l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni fuorvianti in quanto implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono; o — nel caso dei depositi strutturati, se è comunicata l'identità dei soggetti presso cui è costituito il deposito che potrebbero essere responsabili del deposito del cliente; (e) le particolari caratteristiche o componenti del deposito strutturato, dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare: — l'effetto di leva inerente al prodotto; — l'effetto di leva dovuto ai finanziamenti; — le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli; o — il fatto che il valore del sottostante non è più disponibile o affidabile; (f) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare: — i costi di strutturazione di tale strumento finanziario, deposito strutturato, attività finanziaria o pratica finanziaria e altri costi; — la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente; o — il profilo di rischio/rendimento; L 87/110 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (g) i costi e la facilità con cui gli investitori sono in grado di vendere lo strumento finanziario in questione o cambiare strumento finanziario, o uscire dal deposito strutturato, considerando in particolare, dove applicabile a seconda che il prodotto sia uno strumento finanziario o un deposito strutturato: — il differenziale denaro-lettera (bid-ask spread); — la frequenza della disponibilità di negoziazione; — la dimensione dell'emissione e la dimensione del mercato secondario; — la presenza o l'assenza di fornitori di liquidità o di market maker per il mercato secondario; — le caratteristiche del sistema di negoziazione; o — qualsiasi altro ostacolo all'uscita o il fatto che il ritiro anticipato non è ammesso; (h) la determinazione dei prezzi e dei costi associati di un deposito strutturato, di uno strumento finanziario, di un'attività finanziaria o di una pratica finanziaria, considerando in particolare: — l'uso di oneri nascosti o secondari; o — gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito; (i) il grado di innovazione di uno strumento finanziario o un deposito strutturato, di un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare: — il grado di innovazione correlato alla struttura di uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, incluse l'incorporazione (embedding) e l'attivazione (triggering); — il grado di innovazione correlato al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di intermediazione; — la portata della diffusione dell'innovazione, incluso se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria sono innovativi per particolari categorie di clienti; — il fatto che l'innovazione determini effetto leva; — la mancanza di trasparenza del sottostante; o — l'esperienza pregressa di mercato con strumenti finanziari, depositi strutturati o pratiche di vendita simili; (j) le pratiche di vendita associate a uno strumento finanziario o a un deposito strutturato, considerando in particolare: — i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati; — i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento; — gli scopi presunti dell'investimento; o — se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti; (k) la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di uno strumento finanziario o di un deposito strutturato, considerando in particolare: — la situazione finanziaria dell'emittente o di qualsiasi garante; o — la trasparenza della situazione economica dell'emittente o del garante; (l) se le informazioni riguardo a uno strumento finanziario o a un deposito strutturato fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia dello strumento finanziario o del deposito strutturato; (m) se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; (n) se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore dello strumento finanziario o del deposito strutturato in questione non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formatisi in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento; (o) se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rende l'economia dell'Unione vulnerabile a rischi; 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/111 (p) se le caratteristiche di uno strumento finanziario o un deposito strutturato lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dello strumento finanziario o del deposito strutturato per: — frode o disonestà; — comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario; — ricettazione dei proventi di attività criminali; — finanziamento del terrorismo; o — facilitamento del riciclaggio di denaro; (q) se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture; (r) se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; (s) se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta un particolare rischio di perturbazione per gli enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dello Stato membro della rilevante autorità competente, in particolare considerando la strategia di copertura perseguita dagli enti finanziari in relazione all'emissione del deposito strutturato, inclusi gli errori nella determinazione del prezzo della garanzia del capitale alla scadenza o i rischi di reputazione posti dal deposito strutturato o pratica o attività per gli enti finanziari; (t) la rilevanza della distribuzione di uno strumento finanziario o un deposito strutturato come fonte di finanziamento per l'emittente o gli enti finanziari; (u) se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; o (v) se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbe minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario. SEZIONE 2 Poteri di gestione delle posizioni Articolo 22 Poteri dell'ESMA in materia di gestione delle posizioni [Articolo 45 del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri e i fattori che determinano l'esistenza di una minaccia al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci per quanto riguarda gli obiettivi elencati all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti: (a) l'esistenza di seri problemi finanziari, monetari o di bilancio che potrebbero condurre all'instabilità finanziaria di uno Stato membro o un ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come enti creditizi, imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione delle attività operanti nell'Unione, a condizione che questi problemi possano minacciare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione; (b) un'azione di rating o un default di uno Stato membro o ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale operanti nell'Unione, che causa o, secondo previsioni ragionevoli, può causare grave incertezza circa la loro solvibilità; (c) pressioni sostanziali alla vendita o livelli inconsueti di volatilità che causano significative spirali di ribasso per qualsiasi strumento finanziario correlato a un ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale operanti nell'Unione e emittenti sovrani; L 87/112 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (d) ogni danno alle strutture fisiche di importanti emittenti finanziari, infrastrutture di mercato, sistemi di compen­ sazione e regolamento o autorità competenti che possono influenzare in maniera negativa e significativa i mercati, in particolare quando tali danni derivano da disastri naturali o attacchi terroristici; (e) una perturbazione ai sistemi di pagamento o processi di regolamento, in particolare quando è legata a operazioni interbancarie, che causa o potrebbe causare significative disfunzioni o ritardi nei pagamenti o regolamenti all'interno dei sistemi di pagamento dell'Unione, specialmente quando questi possono condurre alla propagazione di stress finanziario o economico in un ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante nel sistema finanziario mondiale come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale o in uno Stato membro; (f) un brusco e significativo calo dell'offerta di una merce o un aumento della domanda di una merce, che perturba l'equilibrio fra domanda e offerta; (g) una posizione significativa in una determinata merce detenuta da una sola persona o da diverse persone che agiscono di concerto, in una o più sedi di negoziazione, tramite uno o più membri del mercato; (h) l'incapacità di una sede di negoziazione di esercitare i propri poteri di gestione delle posizioni a causa di un'inter­ ruzione della continuità operativa (business continuity event). 2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri e i fattori che determinano l'appropriata riduzione di una posizione o esposizione sono i seguenti: (a) la natura del possessore della posizione, inclusi i produttori, i consumatori o l'ente finanziario; (b) la scadenza dello strumento finanziario; (c) la dimensione della posizione relativamente alla dimensione del mercato dei derivati su merci rilevante; (d) la dimensione della posizione relativamente alla dimensione del mercato per la merce sottostante; (e) la direzione della posizione (corta o lunga) e il delta o i range del delta; (f) lo scopo della posizione, in particolare se ha finalità di copertura o è detenuta per esposizione finanziaria; (g) l'esperienza del possessore della posizione nel detenere posizioni di una data dimensione, o effettuare o ricevere le consegne di una data merce; (h) le altre posizioni detenute dalla persona nel mercato sottostante o con diverse scadenze dello stesso derivato; (i) la liquidità del mercato e l'impatto della misura sugli altri partecipanti al mercato; (j) il metodo di consegna. 3. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri che specificano le situazioni in cui può insorgere un rischio di arbitraggio normativo sono i seguenti: (a) se il medesimo contratto è negoziato in una diversa sede di negoziazione o OTC; (b) se un contratto sostanzialmente equivalente è negoziato in una sede diversa o OTC (simile e interconnesso, ma non considerato parte della medesima posizione aperta fungibile); (c) gli effetti della decisione sul mercato della merce sottostante; (d) gli effetti della decisione sui mercati e sui partecipanti non soggetti ai poteri di gestione delle posizioni dell'ESMA; e (e) le probabili ripercussioni sul regolare funzionamento e sull'integrità dei mercati in assenza di azione da parte dell'ESMA. 4. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA applica i criteri e i fattori di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerando se la misura prevista risponde all'omissione di intervento da parte di un'autorità competente o a un rischio aggiuntivo che l'autorità competente non è in grado di fronteggiare adeguatamente a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, lettera j) o o), della direttiva 2014/65/UE. Ai fini del primo comma, si configura un'omissione di intervento da parte di un'autorità competente, se quest'ultima, sulla base dei poteri conferitile, dispone di sufficienti poteri di regolamentazione per fronteggiare appieno la minaccia al momento dell'evento, senza l'assistenza di nessun'altra autorità competente, ma non agisce. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/113 Un'autorità competente è considerata non in grado di fronteggiare adeguatamente una minaccia quando uno o più dei fattori di cui all'articolo 45, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 si verificano nella giurisdizione di un'autorità competente e in una o più giurisdizioni aggiuntive. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 Disposizioni transitorie 1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla sua data di applicazione, le autorità competenti effettuano valutazioni della liquidità e pubblicano i risultati di tali valutazioni immediatamente dopo il loro completamento secondo il seguente calendario: (a) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno dieci settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati delle valutazioni al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; (b) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati delle valutazioni entro la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. 2. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 si svolgono come segue: (a) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno 16 settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sui dati disponibili per un periodo di riferimento di 40 settimane avente inizio 52 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; (b) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio 16 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sui dati disponibili per le prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario; (c) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sulle negoziazioni passate degli strumenti finanziari o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. 3. Le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, fino al 1o aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del predetto regolamento. 4. Durante il periodo di cui al paragrafo 3, le autorità competenti assicurano quanto segue per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c): (a) che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 continuino ad essere adeguate ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014; (b) che le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 siano aggiornate sulla base di un più lungo periodo di negoziazione e un numero più ampio di negoziazioni passate, se necessario. L 87/114 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 24 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Tuttavia, l'articolo 23 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/115 ALLEGATO Dati da fornire per determinare l'esistenza di un mercato liquido per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF) e certificati Tabella 1 Tabella dei simboli Simbolo Tipo di dati Definizione {ALPHANUM-n} Fino a n caratteri alfanumerici Testo libero. {ISIN} 12 caratteri alfanumerici Codice ISIN secondo ISO 6166. {MIC} 4 caratteri alfanumerici Identificativo del mercato secondo ISO 10383. {DATEFORMAT} Formato della data secondo ISO 8601 Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. {DECIMAL-n/m} Numero decimale fino a n cifre in totale, Campo numerico per valori sia positivi sia negativi. di cui fino a m possono essere decimali — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno); — i valori sono arrotondati e non troncati. Tabella 2 Dati dettagliati da fornire per determinare l'esistenza di un mercato liquido per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF) e certificati # Campo Dati da comunicare Formato e standard per le segnalazioni 1 Codice identificativo dello strumento Codice usato per identificare lo strumento finanziario {ISIN} 2 Nome completo dello strumento Nome completo dello strumento finanziario 3 Sede di negoziazione MIC del segmento per la sede di negoziazione, se di­ {MIC} sponibile, altrimenti MIC operativo. 4 Identificativo del MiFIR Identificazione degli strumenti finanziari rappresenta­ Strumenti finanziari rappre­ tivi di capitale sentativi di capitale: {ALPHANUM-350} Azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, let­ «SHRS» = azioni tera a), della direttiva 2014/65/UE; «ETFS»= ETF Certificati di deposito ai sensi dell'articolo 4, para­ «DPRS» = certificati di depo­ grafo 1, punto 45, della direttiva 2014/65/UE; sito Fondi indicizzati quotati (ETF) ai sensi dell'arti­ «CRFT» = certificati colo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE; Certificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 600/2014; L 87/116 # 5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Campo Giorno di segnalazione Dati da comunicare Data per la quale sono forniti i dati 31.3.2017 Formato e standard per le segnalazioni {DATEFORMAT} I dati devono essere forniti almeno per le seguenti date: — caso 1: il giorno corrispondente alla «data di am­ missione alla negoziazione o data della prima ne­ goziazione» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, let­ tera a); — caso 2: l'ultimo giorno del periodo di quattro setti­ mane avente inizio alla «data di ammissione alla negoziazione o data della prima negoziazione» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), punto i); — caso 3: l'ultimo giorno di negoziazione di ciascun anno civile di cui all'articolo 5, paragrafo 3, let­ tera b), punto ii); — caso 4: il giorno in cui si verifica un evento socie­ tario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), punto iii). Per il caso 1, le stime devono essere fornite per i campi da 6 a 12, a seconda dei casi. 6 Numero degli strumenti in circolazione Per le azioni e i certificati di deposito {DECIMAL-18/5} Il numero totale degli strumenti in circolazione. Per gli ETF Il numero delle quote emesse per negoziazione. 7 Partecipazioni superiori al 5 % dei diritti di voto totali Unicamente per le azioni {DECIMAL-18/5} Il numero totale delle azioni corrispondenti a parteci­ pazioni superiori al 5 % dei diritti di voto totali dell'e­ mittente, salvo qualora tali partecipazioni siano dete­ nute da un organismo di investimento collettivo o da un fondo pensione. Questo campo deve essere compilato soltanto quando i dati sono disponibili. 8 Prezzo dello strumento Unicamente per le azioni e i certificati di deposito {DECIMAL-18//13} Il prezzo dello strumento alla fine del giorno di segna­ lazione. Il prezzo dovrebbe essere espresso in euro. 9 Volume di emissione Unicamente per i certificati {DECIMAL-18/5} Volume di emissione del certificato espresso in euro. 10 Numero di giorni di negoziazione nel periodo Il numero totale di giorni di negoziazione per il quale {DECIMAL-18/5} sono forniti i dati 11 Scambi totali Scambi totali per il periodo {DECIMAL-18/5} 12 Numero totale di operazioni Numero totale di operazioni per il periodo {DECIMAL-18/5} 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/117 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/568 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 6, terzo comma, considerando quanto segue: (1) I valori mobiliari dovrebbero essere considerati liberamente negoziabili soltanto se prima della loro ammissione alla negoziazione non vigono restrizioni che ne impediscano il trasferimento tali da ostacolare la creazione di un mercato equo, ordinato ed efficiente. (2) Nel caso degli strumenti finanziari di cui alla definizione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato dei valori mobiliari di cui alla direttiva 2014/65/UE presuppone, ai fini di una sua negoziazione equa, ordinata ed efficiente, la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permetterne la valutazione. Per quanto riguarda le azioni, inoltre, un numero congruo dovrebbe essere disponibile per la distribuzione al pubblico, mentre per i derivati cartolarizzati dovrebbero essere predisposte modalità adeguate di regolamento e consegna. (3) I valori mobiliari che soddisfano i criteri per l'ammissione alla quotazione ufficiale previsti dalla direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero essere considerati liberamente negoziabili e tali da poter essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. (4) L'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato delle quote emesse da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o da fondi di investimento alternativi non dovrebbe consentire l'elusione delle disposizioni applicabili della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È opportuno pertanto che il gestore del mercato regola­ mentato verifichi che le quote che ammette alla negoziazione siano riconducibili a un organismo di investimento collettivo conforme alla normativa settoriale applicabile. Nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), è necessario che il gestore del mercato regolamentato provveda a che vigano in qualsiasi momento adeguate modalità di riscatto per gli investitori. (5) L'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato degli strumenti derivati elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE dovrebbe tenere conto della disponibilità di informazioni sufficienti a valutare sia il derivato sia il sottostante e, per i contratti soggetti a regolamento con consegna fisica, dell'esistenza di procedure adeguate di regolamento e consegna. (6) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone talune condizioni atte ad assicurare che le quote di emissioni siano liberamente negoziabili e negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente. Le (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. (2) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64). 3 ( ) Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1). (4) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). (5) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). (6) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). L 87/118 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 quote di emissioni riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero pertanto essere ammissibili alla negoziazione su un mercato regolamentato senza che il presente regolamento imponga ulteriori obblighi. (7) I dispositivi predisposti dai mercati regolamentati per verificare la conformità degli emittenti con gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione e per agevolare l'accesso alle informazioni pubblicate in base al diritto dell'Unione dovrebbero soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dalla direttiva 2003/71/CE e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dato che questi atti legislativi prevedono gli obblighi principali e più importanti che gli emittenti devono adempiere dopo l'ammissione iniziale alla negoziazione su un mercato regolamentato. (8) I mercati regolamentati dovrebbero stabilire procedure, accessibili agli emittenti e al pubblico, applicabili alla verifica del rispetto degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione da parte degli emittenti di valori mobiliari. La politica seguita al riguardo dovrebbe garantire l'efficacia dei controlli di conformità e il mercato regolamentato dovrebbe comunicare agli emittenti gli obblighi cui sono assoggettati. (9) I mercati regolamentati dovrebbero agevolare l'accesso alle informazioni pubblicate in ossequio alle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione e messe a disposizione dei membri e partecipanti predisponendo dispositivi che permettano l'accesso facile, equo e non discriminatorio di tutti i membri e i partecipanti. La normativa dell'Unione applicabile a questo fine comprende la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/109/CE, il regolamento (UE) n. 596/2014 e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I dispositivi di accesso dovrebbe assicurare ai membri e ai partecipanti l'accesso a parità di condizioni alle informazioni d'interesse che possono influire sulla valutazione dello strumento finanziario. (10) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (12) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Valori mobiliari — liberamente negoziabili 1. I valori mobiliari sono considerati liberamente negoziabili se possono essere negoziati tra le parti di un'operazione ed essere successivamente trasferiti senza restrizioni e se tutti i valori della categoria cui appartiene il valore in questione sono fungibili. 2. I valori mobiliari soggetti a restrizioni di trasferimento non sono considerati liberamente negoziabili a norma del paragrafo 1, a meno che sia improbabile che la restrizione perturbi il mercato. I valori mobiliari non interamente liberati (1) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1). (2) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). (3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). (4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/119 possono essere considerati liberamente negoziabili se sono state prese disposizioni per garantire che la loro negoziabilità non sia soggetta a restrizioni e che siano pubblicamente disponibili informazioni sufficienti sul fatto che essi non sono interamente liberati e sulle relative implicazioni per gli azionisti. Articolo 2 Valori mobiliari — negoziazione equa, ordinata ed efficiente 1. Per determinare se il valore mobiliare possa essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione le informazioni che devono essere presentate a norma della direttiva 2003/71/CE o informazioni altrimenti di disponibilità pubblica, quali: a) informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; b) informazioni sull'emittente; c) informazioni che offrano una panoramica delle attività aziendali. 2. Per determinare se una data azione possa essere negoziata in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regola­ mentato prende in considerazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, la distribuzione di tali azioni al pubblico. 3. Per determinare se il valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE possa essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato valuta, secondo la natura del valore mobiliare ammesso, se sono soddisfatti i criteri seguenti: a) le condizioni relative al valore mobiliare sono chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo del valore mobiliare ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante; b) il prezzo o altra misura del valore del sottostante è affidabile e accessibile al pubblico; c) sono accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare il valore mobiliare; d) le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del valore mobiliare garantiscono che questo rifletta corret­ tamente il prezzo o altre misure del valore del sottostante; e) qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del valore mobiliare richieda la consegna del valore mobiliare o dell'attività sottostante o ne preveda la possibilità, esistono procedure adeguate per il regolamento e la consegna del sottostante, nonché disposizioni adeguate per ottenere le informazioni pertinenti su di esso. Articolo 3 Valori mobiliari — quotazione ufficiale Il valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale in conformità della direttiva 2001/34/CE e la cui quotazione non è stata sospesa è considerato liberamente negoziabile e tale da poter essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente. Articolo 4 Azioni e quote di un organismo di investimento collettivo 1. Il mercato regolamentato che ammette alla negoziazione azioni o quote di un organismo di investimento collettivo si accerta che la loro commercializzazione sia permessa nel proprio Stato membro di appartenenza. 2. Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione: a) la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico; b) l'eventuale esistenza di adeguati dispositivi di market-making o di adeguati dispositivi alternativi predisposti dalla società di gestione dell'organismo per consentire agli investitori di riscattare le azioni o quote; L 87/120 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 c) nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), l'eventuale esistenza, oltre che di adeguati dispositivi di market-making, di adeguati dispositivi alternativi che consentono agli investitori di riscattare le azioni o quote, almeno nei casi in cui il valore delle azioni o quote varia sensibilmente dal valore netto di inventario; d) il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario. 3. Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo chiuso possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione: a) la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico; b) il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione di informazioni sulla strategia di investimento del fondo o mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario. Articolo 5 Derivati 1. Per determinare se gli strumenti finanziari elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato si accerta che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) le condizioni del contratto relativo allo strumento finanziario sono chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante; b) il prezzo o altra misura del valore del sottostante è affidabile e accessibile al pubblico; c) sono accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare lo strumento derivato; d) le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del contratto sono tali da garantire che questo rifletta correttamente il prezzo o altre misure del valore del sottostante; e) qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del derivato richieda la consegna del valore mobiliare o dell'attività sottostante o ne preveda la possibilità, esistono disposizioni adeguate per consentire ai partecipanti al mercato di ottenere le informazioni pertinenti su detto sottostante e procedure adeguate di regolamento e consegna per detto sottostante. 2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli strumenti finanziari elencati all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10, della direttiva 2014/65/UE se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il contratto relativo allo strumento finanziario è tale da consentire con tutta probabilità la divulgazione al mercato del prezzo o altra misura del valore del sottostante, ovvero degli strumenti per valutarli, quando il prezzo o altra misura del valore non sono altrimenti accessibili al pubblico; b) il mercato regolamentato garantisce che esistano dispositivi di vigilanza adeguati per controllare la negoziazione e il regolamento di tali strumenti finanziari; c) il mercato regolamentato garantisce un regolamento e una consegna corretti, sia in caso di consegna fisica che in caso di regolamento del differenziale in contanti, conformemente alle condizioni contrattuali degli strumenti finanziari. Articolo 6 Quote di emissioni Le quote di emissioni riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/CE, sono ammissibili senza ulteriori obblighi alla negoziazione su un mercato regola­ mentato. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/121 Articolo 7 Verifica degli obblighi dell'emittente 1. Il mercato regolamentato adotta e pubblica sul proprio sito Internet le procedure applicate per verificare se l'emittente del valore mobiliare rispetti gli obblighi che gli impone il diritto dell'Unione. 2. Il mercato regolamentato provvede a che il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 sia oggetto di verifica effettiva secondo la natura dell'obbligo, tenuto conto dei compiti di vigilanza eseguiti dalle autorità competenti interessate. 3. Il mercato regolamentato provvede a che le procedure di cui al paragrafo 1 illustrino: a) i processi attuati per conseguire i risultati previsti al paragrafo 1; b) il modo migliore in cui l'emittente può dimostrare al mercato regolamentato di rispettare gli obblighi previsti al paragrafo 1. 4. Il mercato regolamentato provvede a informare l'emittente degli obblighi previsti al paragrafo 1 al momento dell'ammissione alla negoziazione del suo valore mobiliare e su richiesta dello stesso emittente. Articolo 8 Agevolazione dell'accesso alle informazioni Il mercato regolamentato predispone dispositivi facilmente accessibili, gratuiti e pubblicati sul proprio sito Internet per agevolare l'accesso dei membri o partecipanti alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell'Unione. Articolo 9 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER L 87/122 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/569 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, decimo comma, e l'articolo 52, paragrafo 2, decimo comma, considerando quanto segue: (1) In alcuni casi la sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione potrà conseguire l'obiettivo ricercato soltanto se saranno sospesi o esclusi dalla negoziazione anche i derivati dei tipi elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE relativi o riferiti a tale strumento finanziario. (2) Per stabilire in quali casi il nesso sia tale da rendere necessaria la sospensione o esclusione dei derivati relativi allo strumento finanziario, è opportuno prendere in considerazione la forza del nesso tra il derivato e lo strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione. A tal fine è opportuno distinguere tra il derivato il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di un solo strumento finanziario sottostante e il derivato il cui prezzo o valore dipende da molteplici fattori di prezzo, ad esempio i derivati collegati a un indice o a un paniere di strumenti finanziari. (3) È opportuno considerare che l'impossibilità di attribuire correttamente un prezzo ai derivati relativi a uno strumento finanziario, la quale è causa del non regolare funzionamento del mercato, raggiunga il culmine quando il derivato è relativo o riferito a un solo strumento finanziario. La capacità dei partecipanti al mercato di determinare il prezzo corretto risulterebbe meno scalfita in caso di derivati relativi o riferiti ad un paniere di strumenti finanziari o a un indice di cui lo strumento finanziario sospeso costituisce solo una parte. Nel valutare l'obiettivo generale della sospensione o esclusione è quindi opportuno tener conto delle caratteristiche del nesso esistente tra il derivato e il sottostante. (4) È opportuno tener conto del fatto che il gestore deve garantire una negoziazione equa, ordinata ed efficiente sul mercato che gestisce. Al di là dell'ambito di applicazione del presente regolamento, il gestore del mercato dovrà valutare se la sospensione o esclusione dalla negoziazione dello strumento finanziario sottostante metta a repentaglio una negoziazione equa e ordinata del derivato nella sede di negoziazione che gestisce, eventualmente adottando misure adeguate quali la sospensione o l'esclusione di propria iniziativa dei derivati relativi allo strumento. (5) L'articolo 32, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere applicati uniformemente ai diversi tipi di sedi di negoziazione. Si tratta di disposizioni strettamente interconnesse, poiché precisano le sospensioni e esclusioni in diversi tipi di sedi di negoziazione. Per garantire un'applicazione uniforme di dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione elaborate a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. (6) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. 31.3.2017 (8) IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/123 L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nesso tra il derivato relativo o riferito allo strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario Il gestore di un mercato regolamentato e l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) sospendono o escludono dalla negoziazione il derivato elencato all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE quando è relativo o riferito a un solo strumento finanziario e detto strumento finanziario è stato sospeso o escluso dalla negoziazione. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). L 87/124 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/570 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettera e), considerando quanto segue: (1) È necessario chiarire quali mercati regolamentati devono essere considerati rilevanti in termini di liquidità per ciascun tipo di strumento finanziario, in modo che tali mercati dispongano di idonei sistemi e procedure per comunicare alle autorità competenti la sospensione temporanea delle negoziazioni. (2) La direttiva 2014/65/UE estende gli obblighi relativi alla sospensione delle negoziazioni ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione; è quindi importante garantire che anche gli strumenti finanziari negoziati in tali sedi rientrino nel campo di applicazione delle presenti norme tecniche di regolamen­ tazione. (3) È importante garantire l'applicazione proporzionata dell'obbligo di comunicazione. Dopo aver ricevuto la comunicazione di una sospensione temporanea delle negoziazioni, l'autorità competente è tenuta a valutare se tale comunicazione debba essere diffusa al resto del mercato e, se necessario, a coordinare una risposta a livello dei mercati. Per limitare l'onere amministrativo per le sedi di negoziazione, dovrebbero essere assoggettate all'obbligo di comunicazione solo quelle che presentano il maggiore potenziale di impatto a livello dei mercati quando vengono sospese le negoziazioni. (4) Per gli strumenti finanziari di capitale e gli strumenti equity-like, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere la sede di negoziazione che nell'Unione ha il più alto volume degli scambi per lo strumento finanziario in questione, poiché tale sede di negoziazione presenta il maggiore potenziale di impatto a livello dei mercati quando vengono sospese le negoziazioni. (5) Per gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere il mercato regolamentato dove lo strumento finanziario in questione è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione. Se lo strumento finanziario diverso dagli strumenti di capitale non è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere la sede di negoziazione in cui è stato negoziato per la prima volta. Ciò dovrebbe garantire la certezza per una serie di strumenti finanziari complessi, stabilendo un semplice riferimento alla sede di negoziazione nella quale gli eventi hanno importanti impatti in termini di liquidità su altri mercati che negoziano lo stesso strumento finanziario, generalmente a causa della quota significativa in termini di volumi, di quello strumento finanziario, eseguiti in tale sede di negoziazione. (6) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (7) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. (2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/125 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Mercato rilevante in termini di liquidità Ai fini dell'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, sono considerati mercato rilevante in termini di liquidità: a) per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e altri strumenti finanziari analoghi, la sede di negoziazione che è il mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento in questione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (1); b) per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lettera a) che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato regolamentato dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione; c) per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lettera a) che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER (1) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale). L 87/126 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/571 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafi 6 e 8, l'articolo 65, paragrafi 6 e 8, e l'articolo 66, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 2014/65/UE si considerano fornitori di servizi di comunicazione dati tre tipi di soggetti diversi: i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM), i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP). Sebbene questi tipi di soggetti svolgano attività diverse, la direttiva 2014/65/UE prevede per tutti una procedura di autorizzazione simile. (2) Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe indicare nella domanda il programma di attività e l'organigramma. L'organigramma dovrebbe indicare i responsabili delle diverse attività per consentire all'autorità competente di valutare se il fornitore di servizi di comunicazione dati disponga di risorse umane sufficienti e eserciti una sorveglianza adeguata sull'attività svolta. L'organigramma dovrebbe riportare non solo la gamma coperta dai servizi di comunicazione dati, ma anche tutti gli altri servizi prestati, in quanto una tale presentazione permetterebbe di evidenziare i settori che, potendo incidere sull'indipendenza del fornitore di servizi di comunicazione dati, potrebbero essere all'origine di conflitti di interesse. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe fornire anche informazioni sulla composizione, il funzionamento e l'indipendenza dei suoi organi di gestione, in modo da consentire alle autorità competenti di valutare se le politiche, le procedure e la struttura di governo societario garantiscano l'indipendenza del fornitore di servizi di comunicazione dati e impediscano l'insorgere di conflitti di interesse. (3) Possono insorgere conflitti di interesse tra il fornitore di servizi di comunicazione dati e i clienti che si avvalgono dei suoi servizi per rispettare obblighi di legge e altri soggetti che acquistano dati da fornitori di servizi di comunicazione dati. In particolare, possono sorgere conflitti di interesse quando il fornitore di servizi di comuni­ cazione dati svolge altre attività in qualità di gestore del mercato, impresa di investimento o repertorio di dati sulle negoziazioni. Se i conflitti di interesse non sono risolti possono crearsi situazioni in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati è incentivato a ritardare la pubblicazione o la trasmissione dei dati o a realizzare operazioni sulla base delle informazioni riservate ricevute. Il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe pertanto adottare un approccio globale per individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse esistenti e potenziali, anche compilando un inventario dei conflitti di interesse e attuando politiche e procedure appropriate per gestirli e, se necessario, separare aree di attività e membri del personale così da limitare il flusso di informazioni sensibili tra i propri diversi settori di attività. (4) Tutti i membri dell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere persone che soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, perché hanno un ruolo essenziale nel garantire che il fornitore di servizi di comunicazione dati rispetti gli obblighi che gli sono imposti dalla legge e nel contribuire alla strategia aziendale del fornitore di servizi di comunicazione dati. Pertanto, è importante che il fornitore di servizi di comunicazione dati dimostri di essersi dotato di una solida procedura di nomina e di valutazione delle prestazioni dei membri dell'organo di gestione e di aver predisposto chiare linee gerarchiche e chiare disposizioni in materia di informazione regolare all'organo di gestione. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/127 (5) L'esternalizzazione delle attività, in particolare delle funzioni essenziali, può costituire una modifica rilevante delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati. Per assicurare che l'esternalizzazione delle attività non comprometta la sua capacità di adempiere gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE né faccia sorgere conflitti di interesse, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe poter dimostrare di esercitare su dette attività una sorveglianza e un controllo adeguati. (6) I sistemi informatici usati dal fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere adatti ai diversi tipi di attività che il fornitore può svolgere, ossia pubblicare report delle operazioni concluse, presentare rendiconti delle operazioni o fornire un sistema consolidato di pubblicazione, e sufficientemente solidi da assicurare la continuità e la regolarità della prestazione di detti servizi. Ciò significa tra l'altro assicurare che il sistema informatico del fornitore di servizi di comunicazione dati sia in grado di assorbire le fluttuazioni del volume di dati da gestire. Tali fluttuazioni, in particolare un aumento inaspettato del flusso di dati, possono avere un impatto negativo sull'efficienza dei sistemi del fornitore di servizi di comunicazione dati e, di conseguenza, sulla sua capacità di pubblicare o comunicare informazioni complete e corrette nei termini previsti. Per ovviare a questa situazione il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe sottoporre a prova periodica i suoi sistemi, per assicurarsi che siano sufficientemente solidi da assorbire le variazioni delle condizioni operative e sufficientemente scalabili. (7) I dispositivi e le modalità di back-up predisposti dal fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere atti a consentirgli di prestare i servizi anche in caso di evento perturbatore. Il fornitore di servizi di comuni­ cazione dati dovrebbe fissare i tempi massimi accettabili di ripristino delle funzioni essenziali applicabili in caso di evento perturbatore, che dovrebbero consentire di rispettare i termini di segnalazione e di informativa. (8) Per assicurarsi di poter prestare i servizi, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe effettuare un'analisi dei compiti e delle attività essenziali per fornirli e delle situazioni che potrebbero dare luogo a un evento perturbatore, anche adottando misure per prevenirlo e attenuarlo. (9) Nel caso in cui si verifichi un'interruzione del servizio, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe darne notifica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, a tutte le altre autorità competenti interessate, ai clienti e al pubblico, dato che l'interruzione potrebbe anche impedire a dette parti di adempiere gli obblighi di legge che incombono loro, quali l'obbligo di inoltrare i rendiconti delle operazioni ad altre autorità competenti o di rendere pubblici i particolari delle operazioni effettuate. La notifica dovrebbe consentire a dette parti di mettere in atto dispositivi alternativi per rispettare gli obblighi che incombono loro. (10) Gli aggiornamenti dei sistemi informatici possono influire sull'efficacia e la solidità dei sistemi utilizzati per la fornitura dei servizi di dati. Per evitare che il funzionamento del suo sistema informatico risulti in un qualsiasi momento incompatibile con gli obblighi di legge, in particolare l'obbligo di disporre di un efficace meccanismo di sicurezza finalizzato a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e a prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe impiegare metodologie di sviluppo e di prova ben delineate per assicurare che i controlli della conformità e della gestione dei rischi incorporati nel sistema funzionino come previsto e che il sistema possa continuare a funzionare in maniera efficiente in tutte le situazioni. Se introduce una modifica significativa nel sistema, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe darne notifica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e alle eventuali altre autorità competenti, in modo che possano valutare se l'aggiornamento inciderà sui loro sistemi e se le condizioni dell'autorizzazione restino soddisfatte. (11) Un'informativa al pubblico prematura, nel caso dei report delle operazioni concluse, o un'informativa non autorizzata, nel caso dei rendiconti delle operazioni, potrebbero fornire un'indicazione della strategia di negoziazione o rivelare informazioni sensibili quali l'identità dei clienti del fornitore di servizi di comunicazione dati. Pertanto, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe predisporre controlli fisici, quali spazi chiusi a chiave, e controlli elettronici, compresi firewall e password, in modo che solo il personale autorizzato abbia accesso ai dati. (12) Le violazioni della sicurezza fisica o elettronica del fornitore di servizi di comunicazione dati costituiscono una minaccia per la riservatezza dei dati dei clienti. Quando si verifica una tale violazione, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe pertanto darne immediata notifica all'autorità competente interessata e ai clienti L 87/128 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 che ne subiscono le conseguenze. La notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine è necessaria per consentirle di svolgere i suoi compiti di vigilanza continua verificando se il fornitore di servizi di comuni­ cazione dati mantenga adeguatamente efficaci meccanismi di sicurezza atti a garantire la sicurezza delle informazioni e minimizzare i rischi di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato. Dovrebbe essere data notifica anche alle altre autorità competenti che hanno un'interfaccia tecnica con il fornitore di servizi di comuni­ cazione dati, dato che potrebbero risentire negativamente della violazione, soprattutto quando questa riguarda i mezzi per il trasferimento delle informazioni tra il fornitore di servizi di comunicazione dati e l'autorità competente. (13) L'impresa di investimento che ha l'obbligo di segnalare le operazioni («impresa segnalante») può scegliere di incaricare un terzo («impresa trasmittente») di trasmettere per suo conto i rendiconti delle operazioni a un ARM. Dato il ruolo che riveste, l'impresa trasmittente avrà accesso alle informazioni riservate che trasmette. L'impresa trasmittente non dovrebbe tuttavia poter accedere agli altri dati sull'impresa segnalante o sulle operazioni dell'impresa segnalante detenute dall'ARM. Tali dati possono riguardare i rendiconti delle operazioni che l'impresa segnalante ha trasmesso all'ARM in prima persona o per il tramite di un'altra impresa trasmittente. Tali dati non dovrebbero essere accessibili all'impresa trasmittente perché possono contenere informazioni riservate, quali l'identità dei clienti dell'impresa segnalante. (14) Il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe controllare che i dati che pubblica o trasmette siano corretti e completi e dovrebbe assicurarsi di disporre di meccanismi per individuare gli errori od omissioni attribuibili al cliente o ad esso stesso. Nel caso degli ARM può trattarsi di riconciliazioni tra una popolazione campione di dati trasmessi all'ARM da un'impresa di investimento, o generati dall'ARM per conto dell'impresa di investimento, e i corrispondenti dati forniti dall'autorità competente. La frequenza e la portata delle riconciliazioni dovrebbero essere proporzionate al volume dei dati trattati dall'ARM e alla misura in cui questo genera rendiconti delle operazioni a partire dai dati dei clienti o trasmette rendiconti delle operazioni compilati dai clienti. Per assicurare segnalazioni tempestive prive di errori o omissioni, l'ARM dovrebbe monitorare costantemente le prestazioni dei suoi sistemi. (15) Se è esso stesso all'origine di un errore o omissione, l'ARM dovrebbe correggere prontamente il dato e notificare l'errore o omissione all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e alle altre autorità competenti alle quali trasmette segnalazioni, perché la qualità dei dati che ricevono riveste interesse per tali autorità. L'ARM dovrebbe notificare l'errore o omissione anche al cliente comunicandogli le informazioni aggiornate in modo che possa allineare la documentazione interna alle informazioni che l'ARM ha trasmesso per suo conto all'autorità competente. (16) È opportuno che gli APA e i CTP possano cancellare e modificare le informazioni ricevute da un soggetto per risolvere, in casi eccezionali, le situazioni in cui difficoltà tecniche impediscono al soggetto segnalante di cancellare o modificare direttamente tali informazioni. Negli altri casi gli APA e i CTP non dovrebbero tuttavia essere responsabili della correzione delle informazioni contenute nei report o rendiconti pubblicati quando l'errore o l'omissione è attribuibile al soggetto che le fornisce perché, non essendo parti della negoziazione eseguita, l'APA e il CTP non possono avere la certezza che quello che percepiscono come errore o omissione sia effettivamente errato. (17) Ai fini di una comunicazione affidabile tra l'APA e l'impresa di investimento che segnala una negoziazione conclusa, in particolare per quanto riguarda l'annullamento e la modifica di specifiche operazioni, l'APA dovrebbe inserire nel messaggio di conferma inviato all'impresa di investimento segnalante il codice identificativo che ha assegnato all'operazione al momento della pubblicazione dell'informazione. (18) Per rispettare l'obbligo di segnalazione impostogli dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l'ARM dovrebbe assicurare il flusso regolare delle informazioni verso le autorità competenti e da queste proveniente, compresa la capacità di trasferire le segnalazioni e di trattare le segnalazioni respinte. L'ARM dovrebbe pertanto essere in grado di dimostrare di poter rispettare le specifiche tecniche stabilite dall'autorità competente per quanto riguarda l'interfaccia tra di esso e l'autorità competente. (1) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/129 (19) Il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe provvedere a conservare le informazioni relative ai rendiconti delle operazioni e ai report delle operazioni concluse trattati, per un periodo di tempo sufficientemente lungo da permettere alle autorità competenti di reperire più agevolmente i dati storici. Gli APA e i CTP dovrebbero provvedere a predisporre le necessarie disposizioni organizzative per conservare i dati almeno per il periodo previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 e a essere in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di prestazione dei servizi disciplinati dal presente regolamento. (20) Il presente regolamento prevede una serie di servizi aggiuntivi di miglioramento dell'efficienza del mercato che potrebbero essere prestati dai CTP. In considerazione della possibile evoluzione del mercato, non è opportuno compilare un elenco esaustivo dei servizi aggiuntivi che potrebbero prestare i CTP. Il CTP dovrebbe pertanto essere in grado di fornire altri servizi oltre agli specifici servizi aggiuntivi elencati nel presente regolamento, a condizione tuttavia che questi altri servizi non mettano a rischio l'indipendenza del CTP né la qualità del sistema consolidato di pubblicazione. (21) Affinché le informazioni possano essere diffuse efficacemente e i partecipanti al mercato possano accedervi agevolmente e usarle, gli APA e i CTP dovrebbero pubblicarle in linguaggio macchina attraverso canali solidi che consentano l'accesso automatico ai dati. Sebbene i siti web non sempre offrano un'architettura sufficientemente solida e scalabile che consente un agevole accesso automatico ai dati, questi vincoli tecnologici potranno essere superati in futuro. Piuttosto che imporre una particolare tecnologia, è opportuno stabilire i criteri che la tecnologia usata deve soddisfare. (22) Per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale il regolamento (UE) n. 600/2014 non esclude la possibilità che le imprese di investimento ricorrano a più di un APA per rendere pubbliche le operazioni eseguite. Dovrebbero essere tuttavia predisposte modalità specifiche che permettano alle parti interessate che consolidano le informazioni sulle negoziazioni provenienti dai diversi APA, in particolare ai CTP, di individuare i potenziali duplicati, per evitare che la stessa negoziazione sia consolidata più volte e che i CTP ne replichino la pubblicazione, con conseguenze negative per la qualità e l'utilità del sistema consolidato di pubblicazione. (23) L'APA dovrebbe pertanto pubblicare le operazioni segnalate dalle imprese di investimento inserendovi, all'atto della pubblicazione, un campo «ristampa» in cui indica che si tratta di un duplicato della segnalazione. Ai fini della neutralità tecnologica è necessario prevedere diversi modi in cui l'APA possa individuare i duplicati. (24) Per assicurare che ogni operazione sia inserita solo una volta nel sistema consolidato di pubblicazione e per migliorare quindi l'attendibilità delle informazioni fornite, i CTP non dovrebbero pubblicare informazioni sulle operazioni pubblicate da un APA e contrassegnate come duplicati. (25) L'APA dovrebbe pubblicare informazioni sull'operazione comprensive delle opportune marche temporali, quali ad esempio il momento in cui è stata eseguita e quello in cui è stata segnalata. Inoltre, il livello di dettaglio delle marche temporali dovrebbe rispecchiare la natura del sistema di negoziazione in cui l'operazione è stata eseguita. Nel caso di pubblicazione di informazioni sulle operazioni eseguite in sistemi elettronici dovrebbe essere offerto un livello di dettaglio maggiore che per le operazioni eseguite in sistemi non elettronici. (26) I CTP possono pubblicare informazioni sugli strumenti di capitale e sugli strumenti diversi dagli strumenti di capitale. Dati i diversi requisiti di funzionamento dei sistemi di pubblicazione, in particolare l'ambito notevolmente più ampio degli strumenti diversi dagli strumenti di capitale coperti e l'applicazione differita delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE per il sistema consolidato di pubblicazione degli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, il presente regolamento si limita a specificare la portata delle informazioni sugli strumenti di capitale che il CTP deve consolidare. (27) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente correlate, in quanto vertono sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento. L 87/130 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (28) Il presente regolamento specifica gli obblighi di pubblicazione dei dati a carico degli APA e dei CTP. Per assicurare prassi uniformi di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni fra le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP e per facilitare il consolidamento dei dati da parte dei CTP, il presente regolamento dovrebbe applicarsi in combinato disposto con i regolamenti delegati della Commissione (UE) 2017/587 (1) e (UE) 2017/583 (2) in cui sono definiti i requisiti dettagliati per la pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni. (29) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Dato che l'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE si applica a decorrere dal 3 settembre dell'anno successivo all'anno di applicazione del presente regolamento, alcune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi da detta data successiva. (30) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (31) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I AUTORIZZAZIONE (Articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) Articolo 1 Informazioni alle autorità competenti 1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati trasmette all'autorità competente le informazioni previste agli articoli 2, 3 e 4 e le informazioni su tutti i requisiti organizzativi previste ai capi II e III. 2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati informa immediatamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine di qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite al momento dell'autorizzazione e successi­ vamente. Articolo 2 Informazioni sull'organizzazione 1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati include nella domanda di autoriz­ zazione il programma di attività previsto all'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Il programma di attività riporta le informazioni seguenti: a) informazioni sulla struttura organizzativa del richiedente, compresi l'organigramma e la specificazione delle risorse umane, tecniche e giuridiche assegnate alle diverse attività svolte; (1) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale). (2) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale). 3 ( ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/131 b) informazioni sulle politiche e procedure in materia di conformità attuate dal fornitore di servizi di comunicazione dati, tra cui: i) il nome della persona o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche; ii) le modalità di monitoraggio e effettiva applicazione delle politiche e procedure in materia di conformità; iii) i provvedimenti di cui è prospettata l'adozione in caso di violazione che possa determinare l'inadempimento delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale; iv) la descrizione della procedura con cui è segnalata all'autorità competente la violazione che possa determinare l'inadempimento delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale; c) un elenco di tutte le funzioni esternalizzate e delle risorse assegnate al controllo delle funzioni esternalizzate. 2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati che offre altri servizi oltre a quelli di comunicazione dati descrive detti servizi nell'organigramma. Articolo 3 Governo societario 1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati include nella domanda informazioni sulle politiche e procedure interne di governo societario che presiedono al suo organo di gestione, all'alta dirigenza e, se costituiti, ai comitati. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riportano: a) la descrizione delle procedure di selezione, nomina, valutazione delle prestazioni e destituzione dell'alta dirigenza e dei membri dell'organo di gestione; b) la descrizione delle linee gerarchiche e la frequenza con cui sono informati l'alta dirigenza e l'organo di gestione; c) la descrizione delle politiche e delle procedure in materia di accesso ai documenti da parte dei membri dell'organo di gestione. Articolo 4 Informazioni sui membri dell'organo di gestione 1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati include nella domanda, per ciascun membro dell'organo di gestione, le informazioni seguenti: a) nome, data e luogo di nascita, numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente, indirizzo e estremi di contatto; b) funzione che è o sarà ricoperta dalla persona; c) curriculum vitae comprovante il possesso di esperienza e conoscenze sufficienti ad assolvere adeguatamente i compiti previsti; d) informazioni sui precedenti penali, in particolare accludendo l'estratto del casellario giudiziale o, se questo non è disponibile nello Stato membro interessato, un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a verificare se la persona abbia subito condanne penali per reati connessi alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati ovvero per frode o appropriazione indebita; e) autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a verificare se la persona: i) sia incorsa in una sanzione a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da un'autorità di regolamentazione o da un organismo pubblico o sia sottoposta a un tale procedimento non ancora concluso; L 87/132 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 ii) sia stata condannata in un procedimento giudiziario civile connesso alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati ovvero per condotta scorretta o frode nella gestione di un'impresa; iii) abbia fatto parte dell'organo di gestione di un'impresa che è stata condannata o sanzionata da un'autorità di regolamentazione o la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un'autorità di regolamentazione; iv) si sia vista rifiutare il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione di un'autorità di regolamentazione; v) abbia fatto parte dell'organo di gestione di un'impresa dichiarata insolvente o liquidata mentre la persona ricopriva tale funzione o entro un anno dopo che ha cessato di ricoprirla; vi) sia stata altrimenti multata, sospesa, interdetta o soggetta ad altra sanzione da parte di un organismo profes­ sionale per frode o appropriazione indebita ovvero in connessione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati; vii) sia stata esclusa dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziata o rimossa da altro incarico in un'impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità; f) tempo minimo che la persona è tenuta a dedicare all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comuni­ cazione dati; g) dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti. CAPO II REQUISITI ORGANIZZATIVI (Articolo 64, paragrafi 3, 4 e 5, articolo 65, paragrafi 4, 5 e 6, e articolo 66, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE) Articolo 5 Conflitti di interesse 1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti che si avvalgono dei suoi servizi per rispettare gli obblighi di legge e altri soggetti che acquistano dati da fornitori di servizi di comunicazione dati. Dette disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interesse esistenti e potenziali e prevedono: a) un inventario dei conflitti di interesse esistenti e potenziali che ne contiene la descrizione, l'individuazione, la prevenzione, la gestione e la dichiarazione; b) la separazione delle funzioni e delle aree di attività presso il fornitore di servizi di comunicazione dati, tra cui: i) le misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto di interesse; ii) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano interessi in potenziale conflitto con quelli di un cliente; c) la descrizione della politica tariffaria per determinare le commissioni addebitate dal fornitore di servizi di comuni­ cazione dati e dalle imprese con cui questo ha stretti legami; d) la descrizione della politica retributiva per i membri dell'organo di gestione e l'alta dirigenza; e) le regole sull'accettazione di denaro, regalie o favori da parte del personale del fornitore di servizi di comunicazione dati e del relativo organo di gestione. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/133 2. L'inventario dei conflitti di interesse previsto al paragrafo 1, lettera a), elenca i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati: a) può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno di un cliente; b) può avere nel risultato del servizio prestato a un cliente un interesse distinto da quello del cliente; c) può avere un incentivo a privilegiare i propri interessi, o gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente cui presta il servizio; d) riceve o può ricevere da un terzo, in relazione al servizio fornito a un cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi diverso dalle commissioni o provvigioni addebitate per il servizio. Articolo 6 Requisiti organizzativi per l'esternalizzazione 1. Se dispone che un terzo, comprese le imprese con cui ha stretti legami, esegua attività per suo conto, il fornitore di servizi di comunicazione dati si accerta che il terzo prestatore di servizi possieda la competenza e la capacità per eseguirle in maniera affidabile e professionale. 2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati indica le attività destinate all'esternalizzazione specificando l'entità delle risorse umane e tecniche necessarie per eseguirle. 3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati che esternalizza attività provvede a che l'esternalizzazione non limiti la sua capacità o il suo potere di esercitare le funzioni dell'alta dirigenza o dell'organo di gestione. 4. Il fornitore di servizi di comunicazione dati resta responsabile delle attività esternalizzate e adotta i provvedimenti organizzativi necessari per: a) valutare se il terzo prestatore di servizi esegua le attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari applicabili e provveda a colmare adeguatamente le carenze riscontrate; b) individuare i rischi che si pongono in relazione alle attività esternalizzate e effettuare un adeguato controllo periodico; c) sottoporre le attività esternalizzate a procedure adeguate di controllo, anche in termini di effettiva vigilanza sulle attività e sui rischi associati nell'ambito dello stesso fornitore di servizi di comunicazione dati; d) assicurare un'adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate. Ai fini della lettera d), il fornitore di servizi di comunicazione dati è informato delle disposizioni in materia di continuità operativa predisposte dal terzo prestatore di servizi, ne valuta la qualità e, se necessario, ne richiede miglioramenti. 5. Il fornitore di servizi di comunicazione dati provvede a che il terzo prestatore di servizi collabori con l'autorità competente del fornitore di servizi di comunicazione dati relativamente alle attività esternalizzate. 6. Il fornitore di servizi di comunicazione dati che esternalizza funzioni essenziali comunica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine: a) l'identità del terzo prestatore di servizi; b) i provvedimenti organizzativi e le politiche adottati in materia di esternalizzazione e i rischi che questa comporta secondo quanto indicato al paragrafo 4; c) i rapporti interni o esterni sulle attività esternalizzate. Ai fini del primo comma una funzione è considerata essenziale se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità del fornitore di servizi di comunicazione dati di continuare a garantire la conformità alle condizioni e agli obblighi dell'autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE. L 87/134 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 7 Continuità operativa e dispositivi di back-up 1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati usa sistemi e dispositivi adeguati e sufficientemente solidi da assicurare la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi previste alla direttiva 2014/65/UE. 2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati esegue, a cadenza almeno annuale, riesami periodici delle infrastrutture tecniche impiegate e delle associate politiche e procedure, comprese le disposizioni in materia di continuità operativa. Il fornitore di servizi di comunicazione dati colma le carenze riscontrate in sede di riesame. 3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone efficaci disposizioni in materia di continuità operativa che gli permettano di affrontare gli eventi perturbatori, tra cui: a) processi fondamentali per assicurare i servizi forniti, comprese le procedure di attivazione di livelli successivi di intervento, le attività esternalizzate interessate o la dipendenza da prestatori esterni; b) disposizioni specifiche in materia di continuità operativa che coprano una gamma adeguata di scenari possibili, a breve e a medio termine, tra cui disfunzioni del sistema, calamità naturali, interruzione delle comunicazioni, perdita di personale essenziale e impossibilità di usare i locali in cui si svolge solitamente l'attività; c) duplicazione delle componenti hardware in modo da attivare un meccanismo di subentro dell'infrastruttura di backup, compresi la connettività di rete e i canali di comunicazione; d) copie di sicurezza dei dati essenziali per l'attività e dei dati aggiornati dei contatti necessari, in modo da assicurare la comunicazione al suo interno e con la clientela; e) procedure per trasferire e gestire i servizi di comunicazione dati da un sito di riserva; f) tempo massimo prestabilito per il ripristino delle funzioni essenziali, che deve essere il più possibile breve e comunque non superiore a sei ore per i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e non protrarsi oltre la fine del giorno lavorativo successivo per i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM); g) formazione del personale sull'applicazione delle disposizioni in materia di continuità operativa e ruolo di ciascuno, compreso il personale preposto alle operazioni di sicurezza specificamente incaricato della reazione immediata all'in­ terruzione del servizio. 4. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone un programma di prove periodiche, riesame e, se necessario, modifica delle disposizioni in materia di continuità operativa. 5. Il fornitore di servizi di comunicazione dati segnala sul proprio sito web le eventuali interruzioni del servizio o perturbazioni nei collegamenti e ne informa immediatamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e i clienti, indicando il tempo stimato necessario per ripristinare la regolarità del servizio. 6. Nel caso degli ARM la notifica prevista al paragrafo 5 è trasmessa anche alle autorità competenti cui l'ARM presenta rendiconti delle operazioni. Articolo 8 Prove e capacità 1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati applica metodologie di sviluppo e di prova ben delineate che assicurino quanto segue: a) il funzionamento dei sistemi informatici è conforme agli obblighi previsti dalla legge; b) i controlli della conformità e della gestione dei rischi incorporati nei sistemi informatici funzionano come previsto; c) i sistemi informatici sono in grado di continuare a funzionare in maniera efficace in qualsiasi momento. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/135 2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati applica le metodologie previste al paragrafo 1 anche prima e dopo ogni aggiornamento dei sistemi informatici. 3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica immediatamente all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine qualsiasi modifica rilevante del sistema informatico programmata prima di apportarla. 4. Nel caso degli ARM la notifica prevista al paragrafo 3 è trasmessa anche alle autorità competenti cui l'ARM presenta rendiconti delle operazioni. 5. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone un programma permanente di riesame periodico e, se necessario, di modifica delle metodologie di sviluppo e di prova. 6. Il fornitore di servizi di comunicazione dati effettua periodicamente prove di stress a cadenza almeno annuale. Il fornitore di servizi di comunicazione dati prevede nello scenario avverso impiegato nella prova di stress un compor­ tamento inaspettato di elementi costitutivi essenziali dei sistemi e delle linee di comunicazione. La prova di stress verifica come l'hardware, il software e le comunicazioni reagiscono alle potenziali minacce e permette di individuare i sistemi incapaci di sopportare gli scenari avversi. Il fornitore di servizi di comunicazione dati adotta misure per colmare le carenze riscontrate nei sistemi. 7. Il fornitore di servizi di comunicazione dati: a) dispone di capacità sufficiente per svolgere le sue funzioni senza disfunzioni o carenze, compreso sotto forma di dati mancanti o inesatti; b) assicura una scalabilità sufficiente a assorbire senza indebito ritardo un aumento della mole di informazioni da elaborare e del numero di richieste di accesso da parte dei clienti. Articolo 9 Sicurezza 1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone e mantiene procedure e disposizioni per la sicurezza fisica e elettronica intese a: a) proteggere i sistemi informatici dall'uso improprio o dall'accesso non autorizzato; b) ridurre al minimo i rischi di attacchi contro i sistemi di informazione quali definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); c) impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate; d) garantire la sicurezza e l'integrità dei dati. 2. Per i casi in cui l'impresa di investimento («impresa segnalante») incarica un terzo («impresa trasmittente») di trasmettere per suo conto informazioni a un ARM, l'ARM predispone procedure e disposizioni che impediscono all'impresa trasmittente l'accesso a qualsiasi altra informazione sull'impresa segnalante o a qualsiasi altra informazione da questa trasmessa all'ARM in prima persona o per il tramite di un'altra impresa trasmittente. 3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone e mantiene misure e disposizioni per individuare immedia­ tamente e gestire i rischi indicati al paragrafo 1. 4. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica immediatamente le violazioni delle misure di sicurezza fisica e elettronica di cui ai paragrafi 1, 2 e 3: a) all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, cui trasmette un rapporto sull'accaduto precisando la natura dell'evento, le misure adottate per farvi fronte e le iniziative prese per impedire il ripetersi di eventi simili; b) ai clienti che subiscono le conseguenze della violazione della sicurezza. (1) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8). L 87/136 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 5. Nel caso degli ARM la notifica prevista al paragrafo 4, lettera a), è trasmessa anche alle autorità competenti cui l'ARM presenta rendiconti delle operazioni. Articolo 10 Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA e dei CTP 1. Gli APA e i CTP predispongono e mantengono disposizioni adeguate che permettono loro di pubblicare corret­ tamente, senza introdurvi errori o omettere informazioni, i report delle operazioni concluse ricevuti dalle imprese di investimento e, per i CTP, dalle sedi di negoziazione e dagli APA e provvedono a correggere le informazioni nel caso in cui vi abbiano introdotto loro stessi errori o omissioni. 2. Gli APA e i CTP monitorano costantemente e in tempo reale le prestazioni dei loro sistemi informatici per accertare che la pubblicazione dei report delle operazioni concluse ricevuti sia andata a buon fine. 3. Gli APA e i CTP effettuano periodicamente una riconciliazione tra i report delle operazioni concluse ricevuti e quelli pubblicati per verificare se le informazioni sono state pubblicate correttamente. 4. L'APA conferma all'impresa di investimento segnalante di aver ricevuto il report delle operazioni concluse, indicando il codice identificativo che ha assegnato all'operazione. L'APA cita il codice identificativo dell'operazione in ogni successiva comunicazione con l'impresa segnalante relativa al corrispondente report delle operazioni concluse. 5. L'APA predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare all'arrivo i report delle operazioni concluse incompleti o contenenti informazioni probabilmente errate. Detti dispositivi comportano allarmi automatici su prezzo e volume, tenuto conto di quanto segue: a) settore e segmento in cui è negoziato lo strumento finanziario; b) livelli di liquidità, compresi i livelli storici di negoziazione; c) parametri di riferimento adeguati su prezzo e volume; d) se necessario, altri parametri consoni alle caratteristiche dello strumento finanziario. 6. Se il report dell'operazione conclusa ricevuto risulta incompleto o contiene informazioni probabilmente errate, l'APA non lo pubblica e avvisa immediatamente l'impresa d'investimento che lo ha trasmesso. 7. In situazioni eccezionali gli APA e i CTP cancellano o modificano informazioni contenute nei report delle operazioni concluse, su richiesta del soggetto che le ha fornite, laddove motivi tecnici impediscano a tale soggetto di cancellarle o modificarle direttamente. 8. Gli APA rendono pubbliche le politiche non discriminatorie applicate alla cancellazione e alla modifica delle informazioni contenute nei report delle operazioni concluse, indicando le sanzioni in cui l'impresa di investimento che ha trasmesso il report può incorrere qualora le informazioni incomplete o errate abbiano determinato la cancellazione o la modifica del report. Articolo 11 Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM 1. L'ARM predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare i rendiconti delle operazioni incompleti o contenenti errori evidenti attribuibili al cliente. L'ARM convalida i rendiconti delle operazioni per il campo, il formato e il contenuto dei campi a fronte dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, conformemente all'allegato I, tabella 1 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (1). (1) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/137 2. L'ARM predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare i rendiconti delle operazioni che contengono errori o omissioni da esso stesso causati e per correggerli, anche mediante cancellazione o modifica. L'ARM esegue la convalida per il campo, il formato e il contenuto dei campi conformemente all'allegato I, tabella 1 del regolamento delegato (UE) 2017/590. 3. L'ARM monitora costantemente e in tempo reale le prestazioni dei propri sistemi per accertare che il rendiconto delle operazioni ricevuto sia segnalato correttamente all'autorità competente conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. 4. Su richiesta dell'autorità competente del proprio Stato membro d'origine o dell'autorità competente cui trasmette i rendiconti delle operazioni, l'ARM effettua periodicamente una riconciliazione tra le informazioni ricevute dal cliente o generate per conto del cliente a fini di segnalazione delle operazioni e i campioni di dati forniti dall'autorità competente. 5. Se non sono finalizzate a correggere errori o omissioni attribuibili all'ARM, le correzioni, comprese la cancel­ lazione o modifica dei rendiconti delle operazioni, sono possibili soltanto su richiesta del cliente e per un rendiconto alla volta. Se cancella o modifica il rendiconto di un'operazione su richiesta del cliente, l'ARM gli trasmette il risultante rendiconto aggiornato. 6. Se prima di trasmettere il rendiconto dell'operazione riscontra un errore o un'omissione attribuibile al cliente, l'ARM non trasmette il rendiconto e notifica immediatamente all'impresa di investimento i particolari dell'errore o dell'o­ missione in modo da consentire al cliente di presentare informazioni corrette. 7. Laddove riscontri di aver introdotto un errore o omissione nel rendiconto, l'ARM ne presenta immediatamente una versione corretta e completa. 8. L'ARM notifica immediatamente al cliente i particolari dell'errore o dell'omissione e gli trasmette il rendiconto dell'operazione aggiornato. L'ARM notifica immediatamente l'errore o l'omissione anche all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e all'autorità competente cui ha segnalato il rendiconto dell'operazione. 9. L'obbligo di correggere o cancellare i rendiconti delle operazioni errati ovvero di segnalare le operazioni omesse non si applica agli errori o omissioni compiuti oltre cinque anni prima della data in cui l'ARM ne è venuto a conoscenza. Articolo 12 Connettività degli ARM 1. L'ARM predispone le politiche, i dispositivi e le capacità tecniche necessari per conformarsi alle specifiche tecniche relative alla presentazione dei rendiconti delle operazioni prescritte dall'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e dalle altre autorità competenti cui trasmette rendiconti delle operazioni. 2. L'ARM predispone le politiche, i dispositivi e le capacità tecniche adeguati per poter ricevere dai clienti i rendiconti delle operazioni e ritrasmettere loro le informazioni. L'ARM fornisce al cliente copia del rendiconto delle operazioni che ha presentato per suo conto all'autorità competente. Articolo 13 Altri servizi prestati dai CTP 1. Il CTP può prestare gli ulteriori servizi seguenti: a) fornitura di dati sulla trasparenza pre-negoziazione; b) fornitura di dati storici; L 87/138 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 c) fornitura di dati di riferimento; d) fornitura di servizi di ricerca; e) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati e statistiche sugli strumenti finanziari e le sedi di negoziazione e altri dati di mercato; f) progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di hardware, software e reti per la trasmissione di dati e informazioni. 2. Oltre ai servizi citati al paragrafo 1 il CTP può prestare altri servizi di miglioramento dell'efficienza del mercato, a condizione che non espongano la qualità del sistema consolidato di pubblicazione o l'indipendenza del CTP a rischi impossibili da prevenire o attenuare adeguatamente. CAPO III DISPOSITIVI DI PUBBLICAZIONE (Articolo 64, paragrafi 1 e 2, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) Articolo 14 Pubblicazione in linguaggio macchina 1. Gli APA e i CTP pubblicano in linguaggio macchina le informazioni di cui l'articolo 64, paragrafo 1, e l'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE prescrivono la pubblicazione. 2. I CTP pubblicano in linguaggio macchina le informazioni previste dall'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. 3. Sono considerate pubblicate in linguaggio macchina soltanto le informazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono in un formato elettronico atto a essere letto direttamente e automaticamente da un computer; b) sono conservate in un'architettura informatica conforme all'articolo 8, paragrafo 7, che consente l'accesso automatico; c) sono gestite da un sistema sufficientemente solido da assicurare la continuità e la regolarità dei servizi prestati e tale da permettere una velocità di accesso adeguata; d) sono accessibili, leggibili, utilizzabili e copiabili da un software informatico disponibile pubblicamente e gratui­ tamente. Ai fini del primo comma, lettera a), il formato elettronico è determinato da standard aperti, gratuiti e non proprietari. 4. Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera a), il formato elettronico indica il tipo di file o messaggi, le regole che li identificano e il nome e tipo di dati dei campi previsti. 5. Gli APA e i CTP: a) mettono a disposizione del pubblico istruzioni sul modo e il luogo in cui è possibile accedere agevolmente ai dati e usarli, indicando anche il formato elettronico; b) rendono note le modifiche delle istruzioni di cui alla lettera a) almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, salvo in caso di necessità urgente e debitamente motivata di una loro entrata in vigore in tempi più rapidi; c) inseriscono nella pagina iniziale del proprio sito web un collegamento ipertestuale alle istruzioni di cui alla lettera a). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/139 Articolo 15 Ambito del sistema consolidato di pubblicazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi 1. Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati resi pubblici a norma degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 relativamente a tutti gli strumenti finanziari di cui a detti articoli. 2. Quando un nuovo APA o una nuova sede di negoziazione iniziano l'attività, il CTP include i dati da questi resi pubblici nel flusso dei dati elettronici del proprio sistema consolidato di pubblicazione in tempi il più possibile brevi e comunque non oltre sei mesi dopo l'inizio dell'attività dell'APA o della sede di negoziazione. Articolo 16 Distinzione fra report delle operazioni concluse originali e duplicati per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi 1. Quando pubblica un report delle operazioni concluse che è un duplicato, l'APA inserisce il codice «DUPL» nel campo della ristampa per consentire ai destinatari dei dati di distinguere il report originale dai duplicati. 2. Ai fini del paragrafo 1 l'APA impone a ciascuna impresa di investimento di soddisfare una delle condizioni seguenti: a) certificare che segnala le operazioni su un dato strumento finanziario soltanto per il tramite dell'APA stesso; b) applicare un meccanismo di identificazione che, per una data operazione, contrassegna un report come originale («ORGN») e tutti gli altri come duplicati («DUPL»). Articolo 17 Pubblicazione dei report originali per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi Il CTP non consolida i report delle operazioni concluse contrassegnati dal codice «DUPL» nel campo della ristampa. Articolo 18 Informazioni che l'APA è tenuto a pubblicare 1. L'APA pubblica: a) per le operazioni eseguite su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, le informazioni specificate nell'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587, indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2017/587; b) per le operazioni eseguite su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, le informazioni specificate nell'allegato II, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583, indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583. L 87/140 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 2. Ai fini della pubblicazione delle informazioni sul momento in cui è stata segnalata l'operazione, l'APA indica la data e l'ora, specificata fino ai minuti secondi, in cui ha pubblicato l'operazione. 3. In deroga al paragrafo 2, l'APA che pubblica informazioni su un'operazione eseguita in un sistema elettronico indica la data e l'ora, specificata fino al millisecondo, della pubblicazione dell'operazione nel suo report delle operazioni concluse. 4. Ai fini del paragrafo 3, per «sistema elettronico» s'intende un sistema in cui gli ordini sono negoziabili per via elettronica oppure sono negoziabili al di fuori del sistema ma pubblicizzati attraverso il sistema. 5. Le marche temporali previste ai paragrafi 2 e 3 non si discostano, rispettivamente, di più di un secondo o di un millisecondo dal tempo universale coordinato (UTC) emanato e mantenuto da uno dei centri di metrologia del tempo elencati nell'ultima relazione di attività sul tempo del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Articolo 19 Non discriminazione Gli APA e i CTP provvedono a che le informazioni da rendere pubbliche siano trasmesse contemporaneamente su tutti i canali di distribuzione, anche quando sono rese pubbliche per quanto tecnicamente possibile in tempo reale o 15 minuti dopo la prima pubblicazione. Articolo 20 Informazioni che i CTP sono tenuti a pubblicare Il CTP pubblica: (a) per le operazioni eseguite su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, le informazioni specificate nell'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587 indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2017/587; (b) per le operazioni eseguite su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, le informazioni specificate nell'allegato II, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583 indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583. Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 20, lettera b), si applicano a decorrere dal primo giorno del nono mese successivo alla data di applicazione della direttiva 2014/65/UE. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/141 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER L 87/142 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/572 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Al fine di ridurre i costi di acquisto delle informazioni per i partecipanti al mercato, il regolamento (UE) n. 600/2014 prescrive di rendere disponibili al pubblico dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione in modo disaggregato per voci separate. È necessario specificare il livello di disaggregazione con il quale le sedi dovrebbero fornire i dati. Sulla base di quanto emerge dall'esame della domanda di tali dati da parte di altre parti interessate, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dovrebbero disaggregare i dati per classe di attività, per paese di emissione, per valuta di negoziazione dello strumento finanziario e in funzione della provenienza dei dati da aste giornaliere previste o dall'attività di contrattazione continua. (2) Al fine di garantire che i dati pre-negoziazione e post-negoziazione offerti corrispondano adeguatamente a quanto richiesto dai partecipanti al mercato, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dovrebbero offrire tutte le combinazioni possibili di criteri di disaggregazione a condizioni commerciali ragionevoli. (3) Per taluni strumenti finanziari quali i derivati può non essere sempre possibile determinare inequivocabilmente la particolare classe di attività a cui appartiene lo strumento, in quanto ciò dipende dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che sono considerate decisive. Analogamente, può non essere sempre possibile determinare inequivocabilmente gli altri criteri soddisfatti da un tipo di dati. Per garantire che i partecipanti al mercato che acquistano informazioni da una particolare sede di negoziazione ricevano una serie coerente di dati, è necessario prescrivere che i gestori del mercato o le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione determinino i criteri che uno strumento finanziario o un tipo di dati dovrebbe soddisfare nei casi in cui i criteri di disaggregazione non possono essere applicati in maniera inequivocabile. (4) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (6) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84. (2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/143 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dati da fornire sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione 1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico, su richiesta, le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 fornendo dati disaggregati pre-negoziazione e post-negoziazione, conformemente ai seguenti criteri: a) la natura della classe di attività; i) azioni; ii) certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014; iii) obbligazioni e strumenti finanziari strutturati; iv) quote di emissioni; v) strumenti derivati; b) il paese di emissione dei titoli azionari e del debito sovrano; c) la valuta in cui è negoziato lo strumento finanziario; d) aste giornaliere previste piuttosto che contrattazione continua. 2. Gli strumenti derivati di cui alla lettera a), punto v), sono disaggregati secondo i seguenti criteri: a) derivati su strumenti di capitale; b) derivati su tassi di interesse; c) derivati su crediti; d) derivati su cambi; e) derivati su merci e quote di emissioni; f) altri derivati. 3. Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negazione stabiliscono i criteri che uno strumento finanziario o un tipo di dati deve soddisfare quando i criteri di disaggregazione di cui al paragrafo 1 o 2 non possono essere applicati in maniera inequivocabile. 4. Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione applicano su richiesta i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le combinazioni possibili. 5. Oltre a fornire i dati in conformità dei paragrafi 1 e 2, il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione possono offrire aggregati di dati. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. L 87/144 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/145 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/573 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettera d), considerando quanto segue: (1) È importante adottare norme tecniche di regolamentazione dettagliate al fine di individuare con chiarezza le condizioni in cui la co-ubicazione e le strutture delle commissioni applicate dalle sedi di negoziazione possono essere considerate eque e non discriminatorie. (2) La direttiva 2014/65/UE estende i requisiti in materia di co-ubicazione e strutture delle commissioni ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. È quindi importante garantire che anche queste sedi rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. (3) Al fine di garantire condizioni armonizzate, dovrebbero applicarsi requisiti comuni a tutti i tipi di servizi di coubicazione e alle sedi di negoziazione che organizzano i propri centri dati o che utilizzano centri dati la cui proprietà o gestione sia detenuta da terzi. (4) Le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado di determinare la loro politica commerciale in materia di coubicazione e di stabilire a quali tipi di partecipanti al mercato desiderano concedere l'accesso a detti servizi, a condizione che la loro politica commerciale sia fondata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenute ad estendere le loro capacità di co-ubicazione al di là delle disponibilità in termini di spazio, di alimentazione, di raffreddamento e simili e dovrebbero avere la facoltà di decidere se ampliare o meno il proprio spazio di co-ubicazione. (5) Affinché i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori è necessario un adeguato livello di trasparenza, che garantisca il rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE. Le sedi di negoziazione dovrebbero pertanto utilizzare criteri oggettivi nel determinare rimborsi, incentivi e disincentivi. (6) Dovrebbero essere vietate strutture delle commissioni che contribuiscano a creare i presupposti per condizioni di negoziazione anormali incoraggiando scambi ad alta intensità e che possano causare una sollecitazione eccessiva delle infrastrutture di mercato. Dovrebbero pertanto essere consentiti sconti sul volume purché, analogamente ai meccanismi di differenziazione dei prezzi, siano basati sul volume totale delle negoziazioni, sul numero complessivo delle negoziazioni o sull'insieme delle commissioni di negoziazione generate da un membro, in modo tale che solo gli scambi marginali effettuati successivamente al raggiungimento della soglia siano effettuati a prezzo ridotto. (7) A fini di coerenza e per garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (9) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. (2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). L 87/146 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Servizi di co-ubicazione equi e non discriminatori 1. Le sedi di negoziazione che forniscono servizi di co-ubicazione garantiscono, entro i limiti di disponibilità in termini di spazio, di alimentazione, di raffreddamento e simili, che tali servizi siano forniti in modo equo e non discrimi­ natorio, come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4 per quanto concerne: a) centri dati di cui detengono la proprietà e la gestione; b) centri di dati di loro proprietà gestiti da un terzo da esse scelto; c) centri dati la cui proprietà e gestione sono detenute da un terzo con il quale la sede di negoziazione ha un accordo di esternalizzazione per l'organizzazione dell'infrastruttura di esecuzione della sede di negoziazione e dell'accesso di prossimità ad essa; d) servizi di hosting di prossimità la cui proprietà e gestione sono detenute da un terzo che ha concluso un accordo contrattuale con una sede di negoziazione. 2. Le sedi di negoziazione forniscono a tutti gli utenti che hanno sottoscritto i medesimi servizi di co-ubicazione l'accesso alla loro rete alle stesse condizioni, anche per quanto riguarda lo spazio, l'alimentazione, il raffreddamento, la lunghezza dei cavi, l'accesso ai dati, la connettività al mercato, la tecnologia, l'assistenza tecnica e i tipi di messaggio. 3. Le sedi di negoziazione adottano tutte le misure ragionevoli per monitorare tutti i collegamenti e le misurazioni della latenza al fine di garantire un trattamento non discriminatorio di tutti gli utenti dei servizi di co-ubicazione che abbiano lo stesso tipo di latenza di accesso. 4. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione singoli servizi di co-ubicazione, senza alcun obbligo di acquisto di pacchetti di servizi. Articolo 2 Trasparenza nella fornitura dei servizi di co-ubicazione Le sedi di negoziazione pubblicano le seguenti informazioni sui loro servizi di co-ubicazione nei rispettivi siti Internet: a) un elenco dei servizi forniti, che includa informazioni sullo spazio, l'alimentazione, il raffreddamento, la lunghezza dei cavi, l'accesso ai dati, la connettività al mercato, la tecnologia, l'assistenza tecnica, i tipi di messaggio, le telecomu­ nicazioni e i prodotti e i servizi collegati; b) la struttura delle commissioni per ciascun servizio, come previsto all'articolo 3, paragrafo 2; c) le condizioni di accesso al servizio, compresi i requisiti in ambito informatico e le modalità operative; d) i diversi tipi di latenza di accesso disponibili; e) la procedura di assegnazione dello spazio di co-ubicazione; f) i requisiti per i fornitori terzi di servizi di co-ubicazione, se del caso. Articolo 3 Commissioni eque e non discriminatorie 1. Le sedi di negoziazione applicano le stesse commissioni e forniscono le stesse condizioni a tutti gli utenti dello stesso tipo di servizi sulla base di criteri oggettivi. Le sedi di negoziazione stabiliscono strutture delle commissioni diverse per lo stesso tipo di servizi unicamente laddove tali strutture siano basate su criteri non discriminatori, misurabili e oggettivi in materia di: a) volume totale degli scambi, numero di negoziazioni o insieme delle commissioni di negoziazione; 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/147 b) servizi o pacchetti di servizi forniti dalla sede di negoziazione; c) ambito o settore d'uso richiesto; d) fornitura di liquidità ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE o in qualità di market maker quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE. 2. Le sedi di negoziazione garantiscono che la struttura delle loro commissioni sia sufficientemente dettagliata da consentire agli utenti di prevedere le commissioni dovute in base ad almeno i seguenti elementi: a) servizi a pagamento, comprese le attività che prevedono una commissione; b) la commissione dovuta per ciascun servizio, indicando se tale commissione sia fissa o variabile; c) rimborsi, incentivi o disincentivi. 3. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione servizi singoli, non contenuti in pacchetti che comprendano altri servizi. Articolo 4 Trasparenza delle strutture delle commissioni Le sedi di negoziazione pubblicano i criteri oggettivi per la determinazione delle proprie commissioni, strutture delle commissioni e altre condizioni di cui all'articolo 3, nonché le commissioni di esecuzione, le commissioni accessorie, i rimborsi, gli incentivi e i disincentivi in un unico documento esaustivo e accessibile al pubblico sul loro sito web. Articolo 5 Strutture delle commissioni vietate Le sedi di negoziazione non offrono ai loro membri, partecipanti o clienti una struttura delle commissioni in base alla quale, una volta superata una determinata soglia, tutte le loro negoziazioni, comprese quelle che sono state eseguite prima di aver raggiunto tale soglia, beneficiano per un determinato periodo di una commissione inferiore. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER L 87/148 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/574 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue: (1) La sincronizzazione degli orologi ha incidenza diretta in molti settori: in particolare, contribuisce a garantire che i dati post-negoziazione relativi alla trasparenza possano far subito parte di un sistema consolidato di pubbli­ cazione attendibile. È inoltre essenziale per svolgere il monitoraggio trasversale degli ordini e individuare episodi di abuso del mercato e permette un raffronto più chiaro tra l'operazione e le condizioni di mercato prevalenti al momento dell'esecuzione. (2) Il numero di ordini che una sede di negoziazione riceve ogni secondo può essere molto elevato, nettamente superiore a quello delle operazioni eseguite. Può trattarsi anche di diverse migliaia di ordini al secondo in funzione della sede di negoziazione, del tipo di membri o partecipanti o clienti di una determinata sede di negoziazione nonché della volatilità e liquidità degli strumenti finanziari. Di conseguenza, una granularità temporale di un secondo non sarebbe sufficiente ai fini dell'efficace sorveglianza della manipolazione del mercato per taluni tipi di attività di negoziazione. È quindi necessario stabilire requisiti minimi di granularità per la registrazione, da parte dei gestori delle sedi di negoziazione nonché dei loro membri o partecipanti, della data e dell'ora degli eventi da segnalare. (3) Le autorità competenti devono essere in grado di ricostruire tutti gli eventi riguardanti un ordine durante tutto il ciclo di vita di ciascun ordine secondo una precisa sequenza temporale. Le autorità competenti devono essere in grado di ricostruire tali eventi a livello consolidato per una molteplicità di sedi di negoziazione, per poter svolgere un monitoraggio trasversale in materia di abuso del mercato. È pertanto necessario stabilire un tempo di riferimento comune e regole in materia di divergenza massima dal tempo di riferimento comune, per garantire che tutti i gestori delle sedi di negoziazione nonché i loro membri o partecipanti registrino la data e l'ora sulla base della stessa fonte di misurazione del tempo e secondo norme coerenti. È altresì necessario prevedere una precisa marcatura temporale, per consentire alle autorità competenti di distinguere tra diversi eventi da segnalare che altrimenti potrebbero sembrare contemporanei. (4) Esistono tuttavia modelli di negoziazione per i quali la maggiore precisione potrebbe non essere rilevante o realizzabile. I sistemi di voice trading o quelli basati sulla richiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l'intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure i sistemi utilizzati per concludere operazioni concordate, dovrebbero essere soggetti a norme diverse in materia di precisione. Le sedi di negoziazione che gestiscono tali sistemi non sono di norma esposte al verificarsi di un elevato volume di eventi nell'arco dello stesso secondo e quindi non è necessario imporre una granularità più precisa della marcatura temporale di tali eventi poiché è meno probabile che si verifichi contemporaneamente una molteplicità di eventi. Inoltre, le negoziazioni in tali sedi di negoziazione possono essere concluse con metodi manuali che possono richiedere tempo. In tali sedi di negoziazione si verifica inoltre un ritardo intrinseco tra il momento in cui la negoziazione è eseguita e quello in cui la negoziazione è registrata nel sistema di negoziazione, e quindi l'appli­ cazione di requisiti più rigorosi in materia di precisione non determinerebbe necessariamente una registrazione più significativa e precisa da parte del gestore della sede di negoziazione o dei suoi membri o partecipanti. (5) Occorre che le autorità competenti comprendano le modalità secondo le quali le sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti garantiscono la loro tracciabilità rispetto al tempo universale coordinato (UTC). Questa esigenza deriva dalla complessità dei diversi sistemi e dal numero di metodi alternativi utilizzabili per sincro­ nizzarsi con l'UTC. Poiché molti elementi diversi possono influire sulla deriva dell'orologio, è altresì opportuno determinare un livello accettabile di divergenza massima dall'UTC. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/149 (6) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (8) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tempo di riferimento I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti sincronizzano gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora di ogni evento da segnalare con il tempo universale coordinato (UTC) emanato e mantenuto dai centri di metrologia del tempo elencati nell'ultima relazione di attività sul tempo del Bureau international des poids et mesures. I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti possono altresì sincronizzare gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora di ogni evento da segnalare con l'UTC disseminato da un sistema satellitare, purché qualsiasi scostamento dall'UTC sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale. Articolo 2 Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione 1. I gestori delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi rispettino i gradi di precisione specificati nella tabella 1 dell'allegato in funzione della latenza da gateway a gateway di ciascuno dei rispettivi sistemi di negoziazione. Per latenza da gateway a gateway si intende il tempo misurato dal momento in cui un messaggio è ricevuto da un gateway esterno del sistema della sede di negoziazione, inviato attraverso il protocollo di immissione degli ordini, elaborato dal motore di raffronto (matching engine) e quindi rinviato, fino all'invio di una conferma dal gateway. 2. In deroga al paragrafo 1, i gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di voice trading, un sistema basato sulla richiesta di quotazione nel quale la risposta richiede l'intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure un sistema che formalizza le operazioni concordate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), assicurano che i loro orologi non si discostino di più di un secondo dall'UTC di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Il gestore della sede di negoziazione assicura che l'ora sia registrata con una granularità di almeno un secondo. 3. I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono molteplici tipi di sistemi di negoziazione garantiscono che ciascun sistema rispetti il grado di precisione applicabile a tale sistema conformemente ai paragrafi 1 e 2. Articolo 3 Grado di precisione per i membri o partecipanti di una sede di negoziazione 1. I membri o partecipanti delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi utilizzati per registrare l'ora degli eventi da segnalare rispettino il grado di precisione specificato nella tabella 2 dell'allegato. (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). (2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). L 87/150 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 2. I membri o partecipanti delle sedi di negoziazione che svolgono molteplici tipi di attività di negoziazione garantiscono che i sistemi da loro utilizzati per registrare gli eventi da segnalare rispettino il grado di precisione applicabile a ciascuna delle attività di negoziazione in questione conformemente ai requisiti di cui alla tabella 2 dell'al­ legato. Articolo 4 Conformità ai requisiti di divergenza massima I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti istituiscono un sistema di tracciabilità rispetto all'UTC. Essi sono in grado di dimostrare la tracciabilità rispetto all'UTC documentando l'architettura, il funzionamento e le specifiche del sistema. Essi sono in grado di individuare il punto esatto in cui è applicata una marcatura temporale e dimostrare che il punto all'interno del sistema in cui è applicata la marcatura temporale rimane coerente. Essi svolgono una verifica della conformità del sistema di tracciabilità rispetto al presente regolamento almeno una volta l'anno. Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/151 ALLEGATO Tabella 1 Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione Tempo di latenza da gateway a gateway del sistema di negoziazione Divergenza massima dall'UTC Granularità della marcatura temporale > 1 millisecondo 1 millisecondo 1 millisecondo o migliore =< 1 millisecondo 100 microsecondi 1 microsecondo o migliore Tabella 2 Grado di precisione per i membri o partecipanti di una sede di negoziazione Tipo di attività di negoziazione Descrizione Divergenza massima dall'UTC Granularità della marcatura temporale Attività che utilizza la tecnica di Tecnica di negoziazione algorit­ 100 microsecondi negoziazione algoritmica ad alta mica ad alta frequenza. frequenza 1 microsecondo o mi­ gliore Attività su sistemi di voice tra­ Sistemi di voice trading quali de­ 1 secondo ding finiti all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commis­ sione (1) 1 secondo o migliore Sistemi basati sulla richiesta di 1 secondo quotazione quali definiti all'arti­ colo 5, paragrafo 4, del del regolamento delegato (UE) 2017/583 1 secondo o migliore Attività di conclusione di opera­ Operazione concordata ai sensi 1 secondo zioni concordate dell'articolo 4, paragrafo 1, let­ tera b), del regolamento (UE) n. 600/2014. 1 secondo o migliore Ogni altra attività di negoziazione Tutte le altre attività di negozia­ 1 millisecondo zione non oggetto della presente tabella. 1 millisecondo o migliore Attività su sistemi basati sulla ri­ chiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l'intervento umano o il sistema non consente la negoziazione algoritmica (1) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Par­ lamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, stru­ menti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale). L 87/152 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/575 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 10, primo comma, lettera a), considerando quanto segue: (1) Per fornire sia al pubblico che alle imprese di investimento dati pertinenti sulla qualità dell'esecuzione che consentano loro di determinare le modalità migliori per eseguire gli ordini dei clienti, è importante stabilire il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione per gli strumenti finanziari soggetti all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici sono tenuti a pubblicare. È altresì importante fissare il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione degli altri strumenti finanziari, non soggetti all'obbligo di negoziazione, che sono tenute a pubblicare le sedi di esecuzione. Al riguardo, è opportuno tenere in debito conto il tipo di sede di esecuzione e il tipo di strumento finanziario. (2) Per valutare compiutamente la qualità dell'esecuzione delle operazioni eseguite nell'Unione, è opportuno che le sedi di esecuzione scelte dalle imprese di investimento per eseguire gli ordini dei clienti soddisfino i requisiti sui dati che le sedi di esecuzione sono tenute a fornire a norma del presente regolamento. A tal fine, tra le sedi di esecuzione dovrebbero essere inclusi i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità. (3) Date le differenze esistenti fra tipi di sedi di esecuzione e fra tipi di strumenti finanziari, il contenuto della comunicazione dovrebbe variare in funzione di diversi fattori. È opportuno differenziare il volume e la natura dei dati comunicati in funzione dei sistemi di negoziazione, delle modalità di negoziazione e delle piattaforme di negoziazione, in modo da collocare la qualità dell'esecuzione nel suo giusto contesto. (4) Per evitare confronti inopportuni tra le sedi di esecuzione e per assicurare la pertinenza dei dati raccolti, le sedi di esecuzione dovrebbero effettuare comunicazioni distinte per i segmenti che gestiscono book di negoziazione diversi o che sono disciplinati da una diversa regolamentazione o che utilizzano identificativi diversi per i segmenti di mercato. (5) Per dare un quadro accurato della qualità effettiva dell'esecuzione, le sedi di negoziazione non dovrebbero pubblicare fra gli ordini eseguiti gli ordini negoziati fuori borsa e comunicati alla sede di negoziazione. (6) Quando i market maker e gli altri fornitori di liquidità effettuano la comunicazione in qualità di sedi di esecuzione di strumenti finanziari non soggetti all'obbligo di negoziazione, essi dovrebbero pubblicare le informazioni sugli ordini eseguiti o sui prezzi proposti per conto dei clienti solo quando gli ordini sono immessi o eseguiti fuori borsa o eseguiti a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, ad eccezione degli ordini conservati nel sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione. (7) È opportuno tener conto del fatto che tra gli altri fornitori di liquidità dovrebbero essere incluse anche le imprese che si dicono pronte a negoziare per conto proprio e che forniscono liquidità nell'ambito della loro normale attività, indipendentemente dall'esistenza di accordi formali o di un loro impegno a fornire liquidità su base continuativa. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. (2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/153 (8) Perché vi sia la massima trasparenza sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni in relazione al prezzo, le informazioni fornite sul prezzo dovrebbero escludere eventuali commissioni o interessi maturati. (9) Per determinare le informazioni appropriate per valutare la qualità in termini di prezzo dovrebbero essere richieste sia informazioni sui livelli medi giornalieri che informazioni riferite ad uno specifico momento. In tal modo i partecipanti avranno una visione più completa e potranno analizzare la qualità dell'esecuzione nel suo giusto contesto. Per consentire il confronto tra i prezzi degli strumenti finanziari, è inoltre necessario che venga specificato il codice della moneta delle operazioni comunicate. (10) Per ragioni di coerenza normativa, non è opportuno imporre alle sedi di negoziazione di fornire informazioni sulle operazioni che al momento della pubblicazione sono ancora soggette a differimento della pubblicazione ai sensi degli obblighi in materia di trasparenza post-negoziazione. È opportuno che gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità siano esentati dalla pubblicazione di dati riferiti ad uno specifico momento sulle operazioni di dimensioni superiori alle dimensioni normali di mercato o di dimensioni specifiche allo strumento finanziario, per evitare di esporre queste sedi all'indebito rischio di rivelare informazioni commerciali riservate che potrebbero compromettere la capacità di coprire le esposizioni e di fornire liquidità. Per le azioni, i fondi indicizzati quotati e i certificati considerati illiquidi ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, la soglia corrispondente alle dimensioni normali di mercato da utilizzare corrisponde alle dimensioni normali minime di mercato disponibili per il tipo di strumento finanziario. Per ragioni di certezza giuridica, è opportuno precisare che le espressioni «dimensione elevata» e «dimensione specifica allo strumento finanziario» hanno lo stesso significato con cui sono usate nelle disposizioni in materia di trasparenza postnegoziazione. (11) È essenziale che vi sia piena trasparenza su tutti i costi fatturati per l'esecuzione di un ordine tramite una sede. È necessario specificare tutti i costi di esecuzione degli ordini dei clienti dovuti all'utilizzo di una specifica sede sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti stessi. Tali costi dovrebbero comprendere le commissioni di esecuzione, incluse le commissioni per l'immissione, la modifica e la cancellazione degli ordini o per il ritiro delle quotazioni, e le commissioni relative all'accesso ai dati di mercato o all'uso di terminali. I costi pertinenti possono includere anche le commissioni di compensazione o di regolamento o tutte le altre commissioni pagate a terzi partecipanti all'esecuzione degli ordini, se rientrano tra i servizi forniti dalla sede di esecuzione. L'informazione sui costi dovrebbe includere anche le tasse o le imposte direttamente fatturate alla sede o da essa pagate per conto dei membri o degli utenti della sede di esecuzione o del cliente a cui l'ordine si riferisce. (12) La probabilità dell'esecuzione indica la probabilità di esecuzione di un particolare tipo di ordine, ed è suffragata da informazioni sui volumi di negoziazione del dato strumento o su altre caratteristiche degli ordini e delle operazioni. Le informazioni sulla probabilità dell'esecuzione dovrebbero consentire il calcolo di parametri, quali la dimensione di mercato relativa di una sede per un dato strumento finanziario o per una data classe di strumenti finanziari. La probabilità dell'esecuzione dovrebbe essere valutata anche sulla base di dati sulle operazioni non andate a buon fine o sugli ordini cancellati o modificati. (13) La velocità dell'esecuzione può avere significati diversi nei vari tipi di sedi di esecuzione, dato che la misurazione della velocità varia in funzione sia dei sistemi che delle piattaforme di negoziazione. Per i sistemi ad asta continua con book di negoziazione, la velocità dell'esecuzione dovrebbe essere espressa in millisecondi, mentre per gli altri sistemi di negoziazione è opportuno utilizzare unità di tempo più grandi. È altresì opportuno escludere la latenza della connessione dei partecipanti alla sede di esecuzione, che sfugge al controllo della sede di esecuzione. (14) Per confrontare la qualità dell'esecuzione di ordini di dimensioni diverse, le sedi di esecuzione dovrebbero essere tenute a comunicare le operazioni entro vari intervalli dimensionali. Le soglie dei predetti intervalli dovrebbero essere fissate in funzione del tipo di strumento finanziario e della sua liquidità, in modo da offrire un campione adeguato di esecuzioni di ordini per dimensioni tipiche dello strumento. (15) È importante che le sedi di esecuzione raccolgano i dati nel corso dell'intero orario normale di funzionamento. Le comunicazioni dovrebbero pertanto essere effettuate gratuitamente in un formato leggibile da apparecchiature elettroniche mediante un sito web per consentire al pubblico di scaricare, cercare, organizzare e analizzare tutti i dati forniti. (16) Le comunicazioni da parte delle sedi di esecuzione dovrebbero essere integrate dai dati forniti dai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE, al fine di permettere di misurare meglio la qualità dell'esecuzione. L 87/154 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (17) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. (18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (19) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi alla qualità dell'ese­ cuzione delle operazioni che le sedi di esecuzione devono pubblicare. Esso si applica alle sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, ai market maker e agli altri fornitori di liquidità. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «sistema di negoziazione»: il modo in cui una sede di esecuzione esegue gli ordini mediante asta continua con book di negoziazione, esposizione continua delle quotazioni (quote driven), richiesta di quotazione (request for quote), aste periodiche o mediante altri sistemi ibridi che rientrano in due o più di queste categorie o in un sistema in cui il processo di determinazione del prezzo è di natura diversa da quello applicabile ai tipi di sistemi qui menzionati; b) «dimensione specifica allo strumento finanziario»: dimensione specifica ad un'obbligazione, ad uno strumento finanziario strutturato, ad una quota di emissione o ad uno strumento derivato negoziati in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido e laddove le operazioni siano oggetto di pubblicazione differita conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014; c) «dimensione elevata»: ordine di dimensione elevata ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento (UE) n. 600/2014; d) «operazione non andata a buon fine»: operazione che è stata invalidata dalla sede di esecuzione; e) «moltiplicatore del prezzo»: il numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato; f) «notazione del prezzo»: indicazione del modo in cui è espresso il prezzo dell'operazione: in valore monetario, in percentuale o in tasso di rendimento; g) «notazione del quantitativo»: indicazione del modo in cui è espresso il quantitativo dell'operazione: in numero di unità, in valore nominale o in valore monetario; h) «tipo di consegna»: indicazione del modo di regolamento, fisico o in contanti, dello strumento finanziario, con indicazione dei casi in cui la controparte ha libertà di scelta e dei casi in cui è stabilito da un terzo; i) «modalità di negoziazione»: asta programmata di apertura, di chiusura o infragiornaliera, asta non programmata, negoziazione in chiusura, negoziazione fuori dalla sessione principale o comunicazione delle operazioni (trade reporting); j) «piattaforma di negoziazione»: il tipo di piattaforma gestito dalla sede di esecuzione: telematica, a voce o alle grida; (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/155 k) «spessore del book»: la liquidità totale disponibile espressa come il prodotto del prezzo e del volume di tutte le offerte di acquisto e di vendita per un numero determinato di incrementi di prezzo a partire dal punto mediano dei migliori prezzi di acquisto e di vendita (best bid and offer); l) «differenziale effettivo medio»: la media del doppio della differenza tra il prezzo di esecuzione effettivo e il punto mediano dei migliori prezzi di acquisto e di vendita al momento del ricevimento, per gli ordini a mercato o per gli ordini con limite di prezzo negoziabili; m) «velocità media di esecuzione di ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita»: il tempo medio trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione dell'ordine con limite di prezzo corrispondente al migliore prezzo di acquisto e di vendita e la successiva esecuzione dell'ordine; n) «ordine aggressivo»: ordine iscritto nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità; o) «ordine passivo»: ordine iscritto nel book di negoziazione che ha fornito liquidità; p) «ordine «esegui o cancella» (immediate or cancel)»: ordine eseguito appena immesso nel book di negoziazione e di cui ogni quantitativo residuo non eseguito non rimane nel book; q) «ordine «esegui per intero o cancella» (fill or kill)»: ordine eseguito appena immesso nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero. Se può essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automati­ camente respinto e non eseguito. Articolo 3 Pubblicazione delle informazioni sulla sede di esecuzione e sullo strumento finanziario 1. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di sede di esecuzione. Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di sede di esecuzione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 1 dell'allegato: i) denominazione e codice di identificazione della sede di esecuzione; ii) paese in cui ha sede l'autorità competente; iii) denominazione e codice di identificazione del segmento di mercato; iv) data del giorno di negoziazione; v) natura, numero e durata media di qualsiasi disfunzione nel corso del normale periodo di negoziazione della sede che ha portato all'interruzione delle negoziazioni di tutti gli strumenti disponibili alla negoziazione nella sede alla data del giorno di negoziazione; vi) natura, numero e durata media di ogni asta programmata nel corso del normale periodo di negoziazione della sede alla data del giorno di negoziazione; vii) numero di operazioni non andate a buon fine alla data del giorno di negoziazione; viii) valore delle operazioni non andate a buon fine espresso in percentuale del valore totale delle operazioni eseguite alla data del giorno di negoziazione. 2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di strumento finanziario. Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente paragrafo sul tipo di strumento finanziario. L 87/156 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato: a) per gli strumenti finanziari aventi uno dei codici di identificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato: i) denominazione e codice di identificazione dello strumento finanziario; ii) classificazione dello strumento; iii) valuta; b) per gli strumenti finanziari non aventi uno dei codici di identificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato: i) denominazione e descrizione scritta dello strumento, compresi la valuta dello strumento sottostante, il moltipli­ catore del prezzo, la notazione del prezzo, la notazione del quantitativo e il tipo di consegna; ii) classificazione dello strumento; iii) valuta. Articolo 4 Prezzo Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni sul prezzo di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo per ogni giorno di negoziazione in cui sono stati eseguiti ordini sullo strumento finanziario. Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni sul prezzo di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo per ogni giorno di negoziazione in cui sono stati eseguiti ordini sullo strumento finanziario. Sono pubblicate le seguenti informazioni: a) informazioni infragiornaliere; i) per le sedi di negoziazione: prezzo medio semplice di tutte le operazioni eseguite nei due minuti successivi alle ore di riferimento: 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 e 15:30:00 UTC, in quella data e per ciascun intervallo dimensionale di cui all'articolo 9; ii) per gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità: prezzo medio semplice di tutte le operazioni eseguite nei due minuti successivi alle ore di riferimento 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 e 15:30:00 UTC, in quella data e per l'intervallo dimensionale 1 di cui all'articolo 9; iii) il valore totale delle operazioni eseguite nel periodo di due minuti di cui ai punti i) e ii); iv) per le sedi di negoziazione: in mancanza di operazioni nei primi due minuti successivi alle ore di riferimento di cui al punto i), il prezzo della prima operazione eventualmente eseguita in quella data in ciascuno degli intervalli dimensionali di cui all'articolo 9 dopo ogni ora di riferimento di cui al punto i); v) per gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità: in mancanza di operazioni nei primi due minuti successivi alle ore di riferimento di cui al punto ii), il prezzo della prima operazione eventualmente eseguita in quella data nell'intervallo dimensionale 1 di cui all'articolo 9 dopo ogni ora di riferimento di cui al punto ii); vi) ora di esecuzione di ogni operazione di cui ai punti iv) e v); vii) dimensioni in termini di valore di ogni operazione eseguita di cui ai punti iv) e v); viii) sistema e modalità di negoziazione utilizzati per eseguire le operazioni di cui ai punti iv) e v); ix) piattaforma di negoziazione sulla quale sono state eseguite le operazioni di cui ai punti iv) e v); x) miglior prezzo di acquisto e di vendita (best bid and offer) o il prezzo di riferimento appropriato al momento dell'esecuzione per ciascuna operazione eseguita di cui ai punti iv) e v). Le informazioni infragiornaliere sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/157 b) informazioni giornaliere: i) prezzo medio semplice delle operazioni e loro prezzo medio ponderato per il volume, se è stata eseguita più di una operazione; ii) prezzo di esecuzione massimo, se sono state eseguite più di due operazioni; iii) prezzo di esecuzione minimo, se sono state eseguite più di due operazioni. Le informazioni giornaliere sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 4 dell'allegato. Articolo 5 Costi Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo sui costi applicati dalla sede di negoziazione ad ognuno dei membri o degli utenti della sede. Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo sui costi applicati dalla sede di esecuzione ai membri o agli utenti della sede. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 5 dell'allegato: a) descrizione della natura e indicazione del livello di tutte le componenti di costo applicate dalla sede di esecuzione, al lordo di eventuali sconti o riduzioni, e informazioni sulla modulazione dei costi in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di importo che ne derivano. Le componenti di costo includono: i) commissioni di esecuzione; ii) commissioni per l'immissione, la modifica o la cancellazione degli ordini o il ritiro delle quotazioni; iii) commissioni per l'accesso ai dati di mercato e l'uso di terminali; iv) eventuali commissioni per la compensazione e il regolamento e tutte le altre commissioni pagate a terzi partecipanti all'esecuzione dell'ordine; b) descrizione della natura e l'indicazione del livello di sconti, riduzioni o altri pagamenti offerti agli utenti della sede di esecuzione, comprese informazioni sulla modulazione di sconti, riduzioni o altri pagamenti in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di importo che ne derivano; c) descrizione della natura e l'indicazione dell'importo di benefici non monetari offerti agli utenti della sede di esecuzione, comprese informazioni sulla modulazione dei benefici non monetari in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di valore che ne derivano; d) descrizione della natura e l'indicazione del livello di tasse o imposte fatturate alla sede di esecuzione o da essa pagate per conto dei membri o degli utenti della sede; e) collegamento al sito web della sede o ad un'altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi; f) valore totale di tutti gli sconti, riduzioni, benefici non monetari o altri pagamenti di cui alle lettere b) e c), espresso in percentuale del valore totale negoziato nel periodo di riferimento; g) valore totale di tutti i costi di cui alla lettera a), escluso il valore totale degli sconti, delle riduzioni, dei benefici non monetari o di altri pagamenti di cui alle lettere b) e c), espresso in percentuale del valore totale negoziato nel periodo di riferimento. Articolo 6 Probabilità dell'esecuzione Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in merito alla probabilità dell'esecuzione per ogni giorno di negoziazione. L 87/158 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in merito alla probabilità dell'esecuzione per ogni giorno di negoziazione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 6 dell'allegato: a) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti; b) numero e valore delle operazioni eseguite, se ne sono state eseguite più di una; c) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati, ad esclusione degli ordini passivi accompagnati dall'istruzione di scadenza o di cancellazione alla fine del giorno; d) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati in quella data; e) dimensione mediana delle operazioni in quella data, se ne sono state eseguite più di una; f) dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione in quella data, se sono stati ricevuti più di un ordine o più di una richiesta di quotazione; g) numero dei market maker designati. Articolo 7 Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione ad asta continua con book di negoziazione e per le sedi di esecuzione con esposizione continua delle quotazioni 1. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo alle ore di riferimento di cui all'articolo 4, lettera a), punti i) e ii), per ogni giorno di negoziazione. Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo alle ore di riferimento di cui all'articolo 4, lettera a), punti i) e ii), per ogni giorno di negoziazione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 7 dell'allegato: i) miglior prezzo di acquisto e di vendita e volumi corrispondenti; ii) spessore del book per 3 incrementi di prezzo. 2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo per ogni giorno di negoziazione. Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo per ogni giorno di negoziazione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 8 dell'allegato: a) differenziale effettivo medio; b) volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita; c) differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita; d) numero di cancellazioni al migliore prezzo di acquisto e di vendita; e) numero di modifiche al migliore prezzo di acquisto e di vendita; f) spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/159 g) tempo medio e tempo mediano trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dell'accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale; h) velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita; i) numero di ordini «esegui per intero o cancella» (fill or kill) che non sono andati a buon fine; j) numero di ordini «esegui o cancella» (immediate or cancel) con zero esecuzioni; k) numero e valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'ar­ ticolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014; l) numero e valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e non inclusi nella lettera k); m) numero e durata media delle interruzioni delle negoziazioni dovute all'attivazione di aste di volatilità o di «interruttori di circuito» nel corso del normale periodo di negoziazione della sede; n) natura, numero e durata media delle sospensioni delle negoziazioni verificatesi per effetto di una decisione della sede di negoziazione nel corso del normale periodo di negoziazione, oltre a quelli comunicati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto v). 3. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano, in tutto o in parte, nel quadro di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni, pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo. Le sedi di esecuzione che operano, in tutto o in parte, nel quadro di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni, pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 8 dell'allegato: a) numero e durata media, durante il normale orario di negoziazione della sede, dei periodi di durata superiore ai 15 minuti nei quali non sono stati forniti prezzi di acquisto o vendita per ogni giorno di negoziazione; b) presenza media delle quotazioni in percentuale del normale periodo di negoziazione della sede in quella data. Articolo 8 Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione basate sulle richieste di quotazione Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione con richiesta di quotazione o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, per ogni giorno di negoziazione. Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione con richiesta di quotazione o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, per ogni giorno di negoziazione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 9 dell'allegato: a) tempo medio e tempo mediano trascorso tra l'accettazione della quotazione e l'esecuzione, per tutte le operazioni relative allo strumento finanziario, e b) tempo medio e tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti, per tutte le quotazioni relative allo strumento finanziario. L 87/160 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 9 Determinazione degli intervalli per la comunicazione Le sedi di esecuzione comunicano le operazioni eseguite di cui all'articolo 4 per i seguenti intervalli: a) per tutti gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti del mercato monetario: i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari alla dimensione normale di mercato o alla dimensione specifica allo strumento finanziario; ii) intervallo 2: superiore alla dimensione normale di mercato o alla dimensione specifica allo strumento finanziario e inferiore o pari alla dimensione elevata; iii) intervallo 3: superiore alla dimensione elevata; b) per le azioni illiquide, i fondi indicizzati quotati e i certificati: i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari alla dimensione normale di mercato minima disponibile per il tipo di strumento; ii) intervallo 2: superiore alla dimensione normale di mercato minima disponibile per il tipo di strumento e inferiore o pari alla dimensione elevata; iii) intervallo 3: superiore alla dimensione elevata; c) per gli strumenti del mercato monetario: i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari a 10 milioni di EUR; ii) intervallo 2: superiore a 10 milioni di EUR e inferiore o pari a 50 milioni di EUR; iii) intervallo 3: superiore a 50 milioni di EUR. Articolo 10 Formato della pubblicazione Per ogni giorno di negoziazione le sedi di esecuzione pubblicano le informazioni, secondo i modelli di cui all'allegato, in formato leggibile da apparecchiature elettroniche mettendoli a disposizione del pubblico perché possano essere scaricati. Articolo 11 Periodicità della pubblicazione delle informazioni Le sedi di esecuzione pubblicano le informazioni trimestralmente e al più tardi entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre, ossia: a) entro il 30 giugno, le informazioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 marzo; b) entro il 30 settembre, le informazioni relative al periodo dal 1o aprile al 30 giugno; c) entro il 31 dicembre, le informazioni relative al periodo dal 1o luglio al 30 settembre; d) entro il 31 marzo, le informazioni relative al periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre. Articolo 12 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/161 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER L 87/162 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 ALLEGATO Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 — tipo di sede di esecuzione Sede Denominazione Codice di identificazione (codice di identificazione del mercato (MIC) secondo ISO 10383 o codice identificativo del soggetto giuridico (LEI)] Paese dell'autorità competente Denominazione Segmento di mercato Denominazione Data del giorno di negoziazione ISO 8601 Disfunzioni Natura Numero Durata media Asta programmata Natura Numero Durata media Numero Valore (in % del valore totale delle operazioni eseguite in quella data) Operazioni non andate a buon fine Codice di identificazione (co­ dice di identificazione del mercato (MIC) secondo ISO 10383) Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 — tipo di strumento finanziario Strumento finanziario Denominazione Codice di identificazione (ISO 6166) Se il codice di identificazione non è disponibile, descrizione scritta dello strumento finanziario (compresi la valuta dello strumento sot­ tostante, il moltiplicatore del prezzo, la notazione del prezzo, la no­ tazione del quantitativo e il tipo di consegna) Classificazione dello strumento (Codice CFI secondo ISO 10962) Valuta (ISO 4217) Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a) Intervallo dimen­ sionale Prezzo di esecu­ zione medio semplice (esclu­ dendo commissioni e interessi maturati) Ora (T) 09:30:00 1 2 3 11:30:00 Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T 1 2 3 Valore totale eseguito Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T) Prezzo Ora di esecu­ zione Dimensioni dell'o­ perazione Sistema di negoziazione Modalità di negoziazione Piatta­ forma di negoziazione Miglior prezzo di acquisto e di vendita o prezzo di rife­ rimento appro­ priato al momento dell'e­ secu-zione 31.3.2017 Intervallo dimen­ sionale Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T Prezzo di esecu­ zione medio semplice (esclu­ dendo commissioni e interessi maturati) Ora (T) 13:30:00 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Valore totale eseguito L 87/163 Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T) Prezzo Ora di esecu­ zione Dimensioni dell'o­ perazione Sistema di negoziazione Modalità di negoziazione Piatta­ forma di negoziazione 1 2 3 15:30:00 1 2 3 Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b) Prezzo medio semplice dell'operazione Prezzo dell'operazione ponderato per il volume Prezzo di esecuzione massimo Prezzo di esecuzione minimo Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell'articolo 5 Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d) (Descrizione) Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del % valore totale negoziato nel periodo di riferimento) Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di rife­ % rimento) Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6 Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti Numero di operazioni eseguite Valore totale delle operazioni eseguite Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati Miglior prezzo di acquisto e di vendita o prezzo di rife­ rimento appro­ priato al momento dell'e­ secu-zione L 87/164 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati Dimensione mediana delle operazioni Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione Numero dei market maker designati Tabella 7 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 Ora Miglior prezzo di acquisto Miglior prezzo di vendita Dimensioni dell'offerta di acquisto Dimensioni dell'offerta di vendita 09:30:00 11:30:00 13:30:00 15:30:00 Tabella 8 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 Differenziale effettivo medio Volume medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita Numero di cancellazioni al migliore prezzo di acquisto e di vendita Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dell'accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita Numero di ordini «esegui per intero o cancella» (fill or kill) non andati a buon fine Numero di ordini «esegui o cancella» (immediate or cancel) con zero esecuzioni Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimen­ sione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimen­ sione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 Spessore del book per 3 incre­ menti di prezzo 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'arti­ colo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'arti­ colo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata Numero di interruzioni delle negoziazioni Durata media delle interruzioni delle negoziazioni Numero di sospensioni Natura delle sospensioni Durata media delle sospensioni Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni Presenza media delle quotazioni Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 8 Tempo medio trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione Tempo mediano trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione Tempo medio trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quota­ zioni corrispondenti Tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quo­ tazioni corrispondenti L 87/165 L 87/166 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2004/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 10, primo comma, lettera b), considerando quanto segue: (1) È essenziale che il pubblico e gli investitori siano in grado di valutare la qualità delle pratiche di esecuzione di ciascuna impresa di investimento e di sapere quali sono le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrat­ tazioni in cui essa ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente. Per permettere un raffronto significativo e l'analisi della scelta delle prime cinque sedi di esecuzione occorre che l'impresa di investimento pubblichi informazioni distinte per ciascuna classe di strumenti finanziari. Per poter valutare esaurientemente il flusso degli ordini della clientela verso le sedi di esecuzione, gli investitori e il pubblico dovrebbero essere in grado di discernere se l'impresa di investimento stessa abbia costituito una delle prime cinque sedi di esecuzione per ciascuna classe di strumenti finanziari. (2) Ai fini di una valutazione esauriente della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione cui l'impresa di investimento si è rivolta per l'esecuzione di ordini di clienti, comprese le sedi di esecuzione di paesi terzi, è opportuno che l'impresa di investimento pubblichi le informazioni prescritte dal presente regolamento in relazione a sedi di negoziazione, market maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati. (3) Per fornire informazioni precise e comparabili è necessario suddividere gli strumenti finanziari in classi secondo le caratteristiche d'interesse ai fini della pubblicazione. Ciascuna classe di strumenti finanziari dovrebbe essere sufficientemente ristretta da rilevare le differenze di condotta nell'esecuzione degli ordini che la contraddi­ stinguono dalle altre, ma nel contempo sufficientemente ampia da garantire che l'obbligo di informazione a carico dell'impresa di investimento non risulti sproporzionato. Poiché la classe degli strumenti di capitale è molto vasta, è opportuno scinderla in sottoclassi in base alla liquidità. Dato che la liquidità è un fattore essenziale nella scelta della condotta di esecuzione e che spesso le sedi di esecuzione entrano in competizione per attirare i flussi delle azioni negoziate con maggiore frequenza, è opportuno classificare gli strumenti di capitale secondo la rispettiva liquidità, determinata in base al regime dello scostamento di prezzo previsto dalla direttiva 2014/65/UE. (4) Nel rendere nota l'identità delle prime cinque sedi di negoziazione in cui esegue ordini di clienti l'impresa di investimento dovrebbe pubblicare le informazioni riguardanti il volume e il numero di ordini eseguiti in ciascuna di esse, in modo da consentire agli investitori di formarsi un'opinione circa il flusso degli ordini della clientela dall'impresa a tale sede. Se l'impresa di investimento esegue soltanto un numero esiguo di ordini in una o più classi di strumenti finanziari, le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione non sono molto significative né rappresentative delle modalità di esecuzione degli ordini. È pertanto opportuno imporre all'impresa di investimento di indicare chiaramente le classi di strumenti finanziari nelle quali esegue un numero esiguo di ordini. (5) Per scongiurare il rischio di divulgazione di informazioni di mercato potenzialmente sensibili sul volume di attività dell'impresa di investimento, il volume delle esecuzioni e il numero di ordini eseguiti dovrebbero essere espressi, piuttosto che in valori assoluti, in percentuale del volume totale delle esecuzioni e del numero complessivo di ordini eseguiti dall'impresa per ciascuna classe di strumenti finanziari. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/167 (6) È opportuno imporre all'impresa di investimento di pubblicare informazioni d'interesse per determinarne la condotta di esecuzione degli ordini. Affinché non le sia imputata la responsabilità di decisioni di esecuzione di ordini che non dipendono da essa, è opportuno che l'impresa di investimento comunichi la percentuale di ordini eseguiti in ciascuna delle prime cinque sedi di esecuzione per i quali la sede di esecuzione è stata scelta dal cliente. (7) Vari fattori possono influenzare la condotta di esecuzione degli ordini seguita dall'impresa di investimento, come ad esempio l'esistenza di un legame stretto tra di essa e la sede di esecuzione. Data la potenziale rilevanza di questi fattori, è opportuno prescriverne l'analisi nel quadro della valutazione della qualità di esecuzione ottenuta in ciascuna sede di esecuzione. (8) La diversità tra le tipologie degli ordini può costituire un fattore rilevante per spiegare come e perché l'impresa d'investimento sceglie di eseguire l'ordine in una data sede di esecuzione. Può altresì influire sul modo in cui l'impresa di investimento determinerà le strategie di esecuzione, compreso in termini di programmazione degli smart order router (SOR) per raggiungere gli obiettivi specifici di tali ordini. Nella comunicazione è pertanto opportuno distinguere nettamente tra le varie categorie di tipologie d'ordine. (9) Nell'eseguire l'ordine del cliente al dettaglio l'impresa di investimento ottiene il migliore risultato possibile con metodi alquanto diversi da quelli seguiti per il cliente professionale, in particolare perché deve considerare soprattutto i fattori di prezzo e costo; per permettere agli utenti di analizzare adeguatamente le informazioni è pertanto importante metterli in condizione di distinguere fra le sedi di esecuzione usate per gli ordini della clientela professionale e quelle cui l'impresa si rivolge per gli ordini della clientela al dettaglio. Per consentire una valutazione qualitativa del flusso degli ordini verso le sedi interessate è quindi opportuno comunicare le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per la clientela al dettaglio distintamente da quelle relative alla clientela professionale. (10) Per adempiere all'obbligo legale dell'esecuzione alle condizioni migliori (best execution), l'impresa di investimento che ne applica i criteri per i clienti professionali non userà di norma le stesse sedi di esecuzione per le operazioni di finanziamento tramite titoli e le altre operazioni. Infatti le operazioni di finanziamento tramite titoli sono utilizzate come fonte di finanziamento soggetta all'impegno che il mutuatario restituirà titoli equivalenti ad una data futura e le loro condizioni sono normalmente definite bilateralmente tra le controparti prima dell'esecuzione. Pertanto la scelta delle sedi di esecuzione per le operazioni di finanziamento tramite titoli è più limitata che nel caso delle altre operazioni in quanto dipende dalle particolari condizioni definite in anticipo tra le controparti e dal fatto che esista o meno una domanda specifica per gli strumenti finanziari di cui trattasi nelle sedi di esecuzione in questione. Per consentire una valutazione qualitativa del flusso degli ordini verso le sedi di esecuzione interessate, è pertanto opportuno che l'impresa di investimento sintetizzi e pubblichi in una comuni­ cazione distinta le prime cinque sedi di esecuzione in termini di volume di contrattazioni in cui ha eseguito operazioni di finanziamento tramite titoli. Data la natura specifica delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dato che la loro considerevole entità rischierebbe di falsare l'insieme più rappresentativo delle operazioni per conto della clientela (quelle che non comportano operazioni di finanziamento tramite titoli), occorre altresì escludere le operazioni di finanziamento tramite titoli dalle tabelle riguardanti le prime cinque sedi di esecuzione in cui l'impresa di investimento esegue gli altri ordini dei clienti. (11) È opportuno che l'impresa di investimento pubblichi una valutazione della qualità di esecuzione ottenuta in ciascuna delle sedi cui si è rivolta. Queste informazioni delineeranno un quadro preciso delle strategie di esecuzione e degli strumenti impiegati per valutare la qualità di esecuzione ottenuta in tali sedi. Permetteranno altresì agli investitori di valutare l'efficacia del monitoraggio condotto dall'impresa di investimento in relazione a ciascuna di tali sedi di esecuzione. (12) Nel contesto specifico della valutazione della qualità di esecuzione ottenuta in termini di costo in ciascuna sede di esecuzione, l'impresa di investimento dovrebbe presentare anche un'analisi degli accordi presi con la sede riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti. Tale valutazione dovrebbe inoltre consentire al pubblico di valutare in che modo detti accordi incidano sui costi addebitati all'investitore e in che modo siano conformi all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. (13) È opportuno stabilire la portata della pubblicazione e i relativi elementi essenziali, compreso l'uso fatto dall'impresa di investimento dei dati sulla qualità dell'esecuzione che le sedi di esecuzione mettono a disposizione a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione (1). (1) Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (Cfr. pagina 152 della presente Gazzetta ufficiale). L 87/168 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (14) Le informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione dovrebbero essere pubblicate con frequenza annuale e dovrebbero indicare la condotta di esecuzione degli ordini seguita per ciascuna classe di strumenti finanziari, al fine di evidenziare le variazioni rilevanti intervenute nel precedente anno civile. (15) Non dovrebbe essere impedito all'impresa di investimento di adottare un livello superiore e più granulare di comunicazione delle informazioni, a condizione che esso integri gli obblighi imposti dal presente regolamento e non li sostituisca. (16) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. (17) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (18) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina il contenuto e il formato delle informazioni che l'impresa di investimento deve pubblicare con frequenza annuale circa gli ordini dei clienti eseguiti in sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «ordine passivo», l'ordine iscritto nel book di negoziazione che ha fornito liquidità; b) «ordine aggressivo», l'ordine iscritto nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità; c) «ordine orientato», l'ordine in cui il cliente, prima dell'esecuzione dell'ordine, ha indicato una specifica sede di esecuzione. Articolo 3 Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione e sulla qualità di esecuzione ottenuta 1. L'impresa di investimento rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti per ciascuna delle classi di strumenti finanziari elencate nell'allegato I. Le informazioni relative alla clientela al dettaglio sono pubblicate nel formato riportato nell'allegato II, tabella 1; le informazioni relative alla clientela professionale sono pubblicate nel formato riportato nell'allegato II, tabella 2. La pubblicazione non comprende gli ordini relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e riporta le informazioni seguenti: a) classe dello strumento finanziario; (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/169 b) nome e identificativo della sede di esecuzione; c) volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume totale delle esecuzioni; d) numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero complessivo di ordini eseguiti; e) percentuale di ordini passivi e aggressivi tra gli ordini eseguiti di cui alla lettera d); f) percentuale di ordini orientati tra gli ordini di cui alla lettera d); g) indicazione che precisa se l'anno precedente l'impresa di investimento ha eseguito, in media, meno di una contrat­ tazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata. 2. L'impresa di investimento rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti in operazioni di finanziamento tramite titoli per ciascuna delle classi di strumenti finanziari elencate nell'allegato I pubblicando le informazioni nel formato riportato nell'allegato II, tabella 3. La pubbli­ cazione riporta le informazioni seguenti: a) volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume totale delle esecuzioni; b) numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero complessivo di ordini eseguiti; c) indicazione che precisa se l'anno precedente l'impresa di investimento ha eseguito, in media, meno di una contrat­ tazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata. 3. L'impresa di investimento pubblica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente. Le informazioni riportano: a) l'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi; b) la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini; c) la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti; d) se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa; e) la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini; f) l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale; g) la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'ese­ cuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575. h) se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE. Articolo 4 Formato L'impresa di investimento pubblica sul proprio sito Internet le informazioni previste all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, tramite i modelli riportati nell'allegato II, in un formato elettronico a lettura automatica che permette al pubblico di scaricarle; le informazioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, sono pubblicate sul sito Internet dell'impresa di investimento in un formato elettronico che permette al pubblico di scaricarle. L 87/170 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ALLEGATO I Classi di strumenti finanziari a) Strumenti di capitale — Azioni e certificati di deposito i) Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 5 e 6 (a partire da 2 000 contrattazioni al giorno) ii) Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 a 1 999 contrattazioni al giorno) iii) Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 1 e 2 (da 0 a 79 contrattazioni al giorno) b) Strumenti di debito i) Obbligazioni ii) Strumenti del mercato monetario c) Derivati su tassi di interesse i) Future e opzioni ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ii) Swap, forward e altri derivati su tassi di interesse d) Derivati su crediti i) Future e opzioni ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ii) Altri derivati su crediti e) Derivati su valute i) Future e opzioni ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ii) Swap, forward e altri derivati su valute f) Strumenti di finanza strutturata g) Derivati su strumenti di capitale i) Opzioni e future ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ii) Swap e altri derivati su strumenti di capitale h) Derivati cartolarizzati i) Warrant e derivati in forma di certificati ii) Altri derivati cartolarizzati i) Derivati su merci e derivati su quote di emissione i) Opzioni e future ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ii) Altri derivati su merci e derivati su quote di emissione j) Contratti differenziali k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC) l) Quote di emissione m) Altri strumenti L 87/171 L 87/172 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 ALLEGATO II Tabella 1 Classe dello strumento Indicare se < 1 contrattazione sì/no a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) Volume negoziato in percentuale del totale della classe Ordini eseguiti in per­ centuale del totale della classe Percentuale di ordini passivi Percentuale di ordini ag­ gressivi Percentuale di ordini orientati Percentuale di ordini passivi Percentuale di ordini ag­ gressivi Percentuale di ordini orientati Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Tabella 2 Classe dello strumento Indicare se < 1 contrattazione sì/no a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Volume negoziato in percentuale del totale della classe Ordini eseguiti in per­ centuale del totale della classe 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/173 Tabella 3 Classe dello strumento Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in me­ sì/no dia, l'anno precedente Prime cinque sedi di esecuzione per volume (in ordine decre­ scente) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) Volume eseguito in percentuale del totale della classe Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe L 87/174 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/577 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, e l'articolo 22, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 600/2014 impone che le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) eseguano un numero significativo di calcoli al fine di calibrare l'applicabilità del regime di trasparenza pre- e post-negoziazione e l'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati, nonché per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico. (2) Al fine di effettuare i calcoli necessari, sia le autorità competenti che l'ESMA devono essere in grado di ottenere dati affidabili e di elevata qualità per ogni classe di attività a cui si applica il regolamento (UE) n. 600/2014. È pertanto necessario migliorare sia l'accessibilità che la qualità dei dati a disposizione delle autorità competenti e dell'ESMA conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) n. 600/2014, in modo che la classificazione degli strumenti finanziari, compreso il calcolo delle soglie ai fini della trasparenza pre- e post-negoziazione e, se necessario, le ricalibrature di tali soglie, possa avvenire in modo più consapevole dopo un certo periodo di applicazione del regime. (3) È opportuno prevedere disposizioni che specificano, in termini generali, gli elementi comuni per quanto riguarda il contenuto e il formato dei dati che debbono essere presentati dalle sedi di negoziazione, dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza e per altri calcoli. Tali disposizioni dovrebbero integrare quelle dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2017/587 (3), (UE) 2017/583 (4), (UE) 2017/567 (5), (UE) 2017/565 (6) e (UE) 2016/2020 (7) che stabiliscono la metodologia e i dati necessari per eseguire i calcoli pertinenti e specificano il contenuto e la (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84. (2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). (3) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale). (4) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale). (5) Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (cfr. pag. 90 della presente Gazzetta ufficiale). (6) Direttiva delegata (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale). (7) Regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debbano essere soggetti all'obbligo di negoziazione (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/175 portata dei dati necessari per effettuare i calcoli a fini di trasparenza. Pertanto il contenuto, il formato e la qualità dei dati trasmessi riguardo alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP dovrebbero essere coerenti con la metodologia applicabile a tali calcoli di cui ai pertinenti atti di esecuzione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014. (4) Fatta eccezione per le potenziali richieste di dati ad hoc e i calcoli da effettuare ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero presentare segnalazioni su base giornaliera. Considerata l'ampia gamma di strumenti finanziari coperti e la grande quantità di dati da trattare, la segnalazione giornaliera permette alle autorità competenti di processare più accuratamente file di dimensioni ragionevoli e garantisce efficienza e tempestività nella gestione dei dati presentati, nel controllo della loro qualità e nel loro trattamento. La raccolta di dati su base giornaliera semplifica inoltre l'obbligo di fornitura di dati a carico delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP sollevandoli dall'onere di calcolare il numero di giorni di negoziazione nei casi in cui è applicabile il criterio quantitativo della liquidità, e di aggregare i dati relativi al medesimo strumento finanziario per le diverse categorie di scadenze temporali nei casi in cui deve essere considerata la durata residua. La centralizzazione di tale calcolo assicura inoltre un uso coerente dei criteri per tutti gli strumenti finanziari e le sedi di negoziazione. (5) Le sedi di negoziazione dovrebbero conservare dati che siano completi e consentano alle autorità competenti e all'ESMA di effettuare calcoli accurati. Fermo restando che le informazioni richieste sono normalmente fornite nelle segnalazioni post-negoziazione, in alcuni casi le informazioni necessarie per i calcoli non sono contenute nelle suddette segnalazioni. Ciò vale, ad esempio, per le informazioni relative alle operazioni eseguite sulla base di ordini che hanno beneficiato della deroga basata sulla dimensione elevata, che non dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni poiché ciò potrebbe esporre tali operazioni ad effetti avversi sul mercato. Tuttavia, poiché tali informazioni potrebbero servire alle autorità competenti per eseguire calcoli accurati, esse dovrebbero essere adeguatamente conservate dalle sedi di negoziazione, dagli APA e dai CTP e comunicate, se necessario, alle autorità competenti e all'ESMA. Le sedi di negoziazione dovrebbero provvedere a diffondere adeguatamente le informazioni da trasmettere alle autorità competenti e all'ESMA. Le operazioni eseguite sulla base di ordini di dimensione elevata dovrebbero essere identificate in modo appropriato nella loro segnalazione ai CTP. (6) Poiché un'unica fonte non sempre detiene una serie completa di dati per una classe di attività o persino un determinato strumento, i dati dovrebbero essere raccolti da una varietà di fonti. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti e all'ESMA di acquisire e consolidare dati di elevata qualità provenienti da varie fonti, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero utilizzare, laddove disponibili, specifiche prestabilite in termini di contenuto e formato per rendere la raccolta di dati più agevole e più efficiente sotto il profilo dei costi. (7) Data la sensibilità dei calcoli necessari e viste le potenziali conseguenze commerciali per le sedi di negoziazione, per gli emittenti e gli altri partecipanti al mercato in caso di pubblicazione di informazioni inesatte che potrebbero portare, nel caso del meccanismo del massimale del volume, alla sospensione del beneficio delle deroghe in una determinata sede o in tutta l'Unione per un determinato strumento finanziario, è fondamentale chiarire il formato dei dati da presentare alle autorità competenti e all'ESMA al fine di istituire canali di comuni­ cazione efficaci con le sedi di negoziazione e i CTP e garantire una tempestiva e corretta pubblicazione dei dati richiesti. (8) Il regolamento (UE) n. 600/2014 dispone che l'ESMA pubblichi, per gli strumenti finanziari ai quali si applica il meccanismo del massimale del volume, le misurazioni del volume totale delle negoziazioni svolte nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni che hanno beneficiato sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti. In caso di strumenti finanziari negoziati in più di una valuta, è necessario convertire i volumi delle negoziazioni eseguite in varie valute in una valuta comune così da consentire il calcolo di tali volumi ed effettuare i necessari calcoli. Dovrebbero essere pertanto previsti la metodologia e i tassi di cambio da utilizzare, ove necessario, per convertire i volumi delle negoziazioni. (9) Ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione dovrebbero essere tenute a segnalare i volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti liquidi, della deroga basata su operazioni negoziate. Dato che le deroghe si applicano agli ordini e non alle operazioni, è importante chiarire che i volumi da segnalare dovrebbero includere tutte le operazioni contras­ segnate con «RFPT» o «NLIQ» ai fini della pubblicazione delle operazioni post-negoziazione e come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/587. Se un'operazione è stata eseguita sulla base di due ordini che beneficiano della deroga basata sulla dimensione elevata, tale operazione non dovrebbe essere conteggiata nel calcolo dei volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e della deroga basata su operazioni negoziate. (10) Ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione e i CTP dovrebbero garantire che la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione sia identificata con la precisione necessaria per consentire L 87/176 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 all'ESMA di svolgere tutti i calcoli di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. In particolare, l'identificativo della sede di negoziazione dovrebbe identificare una sola sede di negoziazione e non più sedi aventi lo stesso gestore. Gli identificativi delle sedi di negoziazione dovrebbero consentire all'ESMA di distinguere in modo univoco tutte le sedi di negoziazione per le quali il gestore del mercato ha ricevuto un'autorizzazione specifica a norma della direttiva 2014/65/UE. (11) Ai fini del meccanismo del massimale del volume è necessario richiedere che le sedi di negoziazione presentino una prima segnalazione il giorno dell'entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 con i volumi delle negoziazioni che hanno beneficiato della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti finanziari liquidi, della deroga basata su operazioni negoziate per l'anno civile precedente. Per garantire un'applicazione proporzionata di tale obbligo, le sedi di negoziazione dovrebbero fondare la propria segnalazione a tal fine sui volumi aggiustati delle negoziazioni eseguite in virtù delle deroghe equivalenti vigenti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (2). (12) Al fine di fornire dati accurati alle autorità competenti e all'ESMA, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero assicurare che le stesse operazioni non figurino più volte nelle loro segnalazioni. (13) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto precisano il contenuto, il formato e la frequenza delle richieste di dati, il metodo da utilizzare per elaborare tali dati e altre specifiche relative alla pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che entreranno in vigore contemporaneamente, e per consentire alle parti interessate, in particolare alle persone soggette agli obblighi, di averne una visione globale, è auspicabile riunire le disposizioni in un unico regolamento. (14) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. (16) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i dettagli riguardanti le richieste di dati inviate dalle autorità competenti e i dettagli riguardanti la risposta a tali richieste da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP, ai fini del calcolo e dell'adeguamento dei regimi di trasparenza pre- e post-negoziazione e dell'obbligo di negoziazione, in particolare per determinare quanto segue: a) se gli strumenti rappresentativi di capitale (equity), gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale (equity-like) e gli strumenti non rappresentativi di capitale dispongono di un mercato liquido; b) le soglie per le deroghe relative alla trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale; (1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). (2) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comuni­ cazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1). (3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/177 c) le soglie per i differimenti relativi alla trasparenza post-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale; d) quando la liquidità di una categoria di strumenti finanziari scende al di sotto di una determinata soglia; e) se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico; f) le normali dimensioni del mercato applicabili agli internalizzatori sistematici che negoziano in strumenti rappresen­ tativi di capitale e strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, e la dimensione specifica dello strumento applicabile per gli internalizzatori sistematici che negoziano strumenti non rappresentativi di capitale; g) per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, il volume totale delle negoziazioni nei 12 mesi precedenti e le percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti; h) se gli strumenti derivati sono sufficientemente liquidi per l'applicazione dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati. Articolo 2 Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare 1. Per consentire l'esecuzione di calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono alle loro autorità competenti tutti i dati richiesti per i calcoli di cui ai seguenti regolamenti: a) regolamento delegato (UE) 2017/587; b) regolamento delegato (UE) 2017/583; c) regolamento delegato (UE) 2017/567; d) regolamento delegato (UE) 2017/565. 2. Le autorità competenti possono chiedere, se necessario, informazioni supplementari alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP ai fini del monitoraggio e dell'aggiustamento delle soglie e dei parametri di cui all'articolo 1, lettere da a) a f) e h). 3. Le autorità competenti possono chiedere, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, tutti i dati che l'ESMA è tenuta a prendere in considerazione a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2020, compresi i dati seguenti: a) la frequenza media delle negoziazioni; b) la dimensione media e la distribuzione delle negoziazioni; c) il numero e la tipologia dei partecipanti al mercato; d) la misura media dei differenziali. Articolo 3 Frequenza delle richieste di dati e tempi di risposta per le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP 1. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano quotidianamente i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 2. In caso di richiesta ad hoc, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro quattro settimane dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che circostanze eccezionali impongano una risposta entro un periodo di tempo più breve secondo quanto specificato nella richiesta stessa. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le sedi di negoziazione e i CTP presentano dati da utilizzare per il meccanismo del massimale del volume come previsto all'articolo 6, paragrafi da 6 a 9. L 87/178 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 4 Formato delle richieste di dati Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all'articolo 2 in un formato comune XML e, ove possibile, in conformità con altre specifiche in termini di contenuto e formato definite per facilitare un processo efficiente e automatizzato per la trasmissione dei dati nonché il loro consolidamento con dati simili provenienti da altre fonti. Articolo 5 Tipo di dati da conservare e periodo minimo di conservazione da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP 1. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano tutti i dati necessari per calcolare, controllare o adattare le soglie e i parametri di cui all'articolo 2, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state rese pubbliche o meno. 2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano i dati di cui al paragrafo 1 per almeno tre anni. Articolo 6 Obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione e i CTP ai fini del meccanismo del massimale del volume 1. Per ciascuno strumento finanziario soggetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione presentano i seguenti dati all'autorità competente: a) il volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tale sede di negoziazione; b) i volumi totali delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tale sede di negoziazione che beneficiano rispettivamente delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna deroga). 2. Per ciascuno strumento finanziario soggetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014 e ove richiesto dall'autorità competente, i CTP presentano i seguenti dati all'autorità competente: a) i volumi totali delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna sede di negoziazione); b) i volumi totali delle negoziazioni eseguite in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione che beneficiano rispettivamente delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna deroga e per ciascuna sede di negoziazione). 3. Le sedi di negoziazione e i CTP comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente utilizzando i formati di cui all'allegato. Essi assicurano, in particolare, che gli identificativi della sede di negoziazione forniti siano sufficientemente precisi da permettere all'autorità competente e all'ESMA di identificare i volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti finanziari liquidi, in virtù della deroga basata su operazioni negoziate in ciascuna sede di negoziazione e consentire il calcolo del rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. 4. Ai fini del calcolo dei volumi di cui ai paragrafi 1 e 2: a) il volume di una singola operazione è determinato moltiplicando il prezzo dello strumento finanziario per il numero delle unità negoziate; b) il volume totale delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), è determinato sommando il volume di tutte le singole operazioni relative a tale strumento finanziario computate una sola volta; c) i volumi delle negoziazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b) sono determinati sommando il volume delle singole operazioni, computate una sola volta, relative a tale strumento finanziario recanti il contrassegno (flag) «prezzo di riferimento» e «operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi» di cui alla tabella 4 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/179 5. Le sedi di negoziazione e i CTP sommano solo le operazioni eseguite nella stessa valuta e segnalano separatamente ogni volume aggregato nella valuta utilizzata per le operazioni. 6. Le sedi di negoziazione presentano all'autorità competente i dati di cui ai paragrafi da 1 a 5 il primo e il sedicesimo giorno di ogni mese civile entro le ore 13:00 CET. Se il primo o il sedicesimo giorno del mese civile non è un giorno lavorativo per la sede di negoziazione, essa segnala i dati all'autorità competente entro le ore 13:00 CET del giorno lavorativo seguente. 7. Le sedi di negoziazione presentano all'autorità competente i volumi totali delle negoziazioni determinati confor­ memente ai paragrafi da 1 a 5 per i seguenti periodi di tempo: a) per le segnalazioni da presentare il sedicesimo giorno di ogni mese civile, il periodo di esecuzione è compreso tra il primo giorno e il quindicesimo giorno dello stesso mese civile; b) per le segnalazioni da presentare il primo giorno di ogni mese civile, il periodo di esecuzione è compreso tra il sedicesimo giorno e l'ultimo giorno del mese civile precedente. 8. In deroga ai paragrafi 6 e 7, le sedi di negoziazione presentano la prima segnalazione per strumento finanziario il giorno dell'entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 entro le ore 13:00 CET e includono i volumi delle negoziazioni di cui al paragrafo 1 per l'anno civile precedente. A tal fine le sedi di negoziazione segnalano separatamente, per ogni mese civile, quanto segue: a) i volumi delle negoziazioni nel periodo compreso tra il primo giorno e il quindicesimo giorno di ogni mese civile; b) i volumi delle negoziazioni nel periodo compreso tra il sedicesimo giorno e l'ultimo giorno di ogni mese civile. 9. Le sedi di negoziazione e i CTP rispondono a ogni richiesta ad hoc da parte delle autorità competenti sul volume delle negoziazioni che sia finalizzata al calcolo da eseguire per monitorare l'uso della deroga basata sul prezzo di riferimento o della deroga basata su operazioni negoziate il giorno lavorativo successivo alla richiesta entro l'ora di chiusura degli uffici. Articolo 7 Obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume e dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati 1. Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione o da un CTP confor­ memente all'articolo 6 entro le ore 13:00 CET il giorno lavorativo successivo al loro ricevimento. 2. Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione, un APA o un CTP senza indugio e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati pertinenti, perché essa possa determinare se i derivati sono sufficientemente liquidi a norma dell'articolo 1, lettera h). Articolo 8 Obblighi di segnalazione per l'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume 1. L'ESMA pubblica le misurazioni del volume totale delle negoziazioni per ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata su operazioni negoziate che di quella basata sul prezzo di riferimento nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti, a norma dell'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, entro le ore 22:00 CET del quinto giorno lavorativo successivo alla fine dei periodi di segnalazione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento. 2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 è gratuita e in un formato leggibile meccanicamente e dall'uomo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 (1), e dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/567. (1) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (cfr, pag. 126 della presente Gazzetta ufficiale). L 87/180 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 3. Qualora uno strumento finanziario sia negoziato in più di una valuta nell'Unione, l'ESMA converte tutti i volumi in euro utilizzando i tassi di cambio medi calcolati sulla base dei tassi di cambio di riferimento pubblicati quotidia­ namente dalla Banca centrale europea sul suo sito Internet nei 12 mesi precedenti. I volumi convertiti sono utilizzati per il calcolo e la pubblicazione del volume totale delle negoziazioni e delle percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ogni sede di negoziazione ai sensi del paragrafo 1. Articolo 9 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/181 ALLEGATO Tabella 1 Tabella dei simboli della tabella 2 SIMBOLO TIPO DI DATI DEFINIZIONE {ALPHANUM-n} Fino a n caratteri alfanumerici Campo per testo libero. {DECIMAL-n/m} Numero decimale fino a n cifre Campo numerico per valori sia positivi che negativi. in totale, di cui fino a m pos­ — il simbolo del decimale è «.» (punto); sono essere decimali — il numero può essere preceduto dal segno «-» (meno) per indicare un valore negativo. Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. {CURRENCYCODE_3} 3 caratteri alfanumerici Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici delle valute dell'ISO 4217. {DATEFORMAT} Formato della data secondo Le date sono indicate con il formato seguente: l'ISO 8601 AAAA-MM-GG. {ISIN} 12 caratteri alfanumerici Codice ISIN secondo l'ISO 6166. {MIC} 4 caratteri alfanumerici Identificativo del mercato secondo l'ISO 10383. Tabella 2 Formati della segnalazione ai fini del meccanismo del massimale del volume Nome del campo di dati Periodo di segnalazione Formato {DATEFORMAT}/{DATEFORMAT} la prima data corrisponde all'inizio del periodo di segnala­ zione e la seconda alla fine del periodo di segnalazione. Identificativo dell'entità segnalante Se l'entità segnalante è una sede di negoziazione: {MIC} (MIC del segmento o, ove appropriato, MIC operativo) oppure {ALPHANUM-50} se l'entità segnalante è un CTP Identificativo della sede di negoziazione {MIC} (MIC del segmento, ove disponibile, altrimenti MIC opera­ tivo) Identificativo dello strumento {ISIN} Valuta delle operazioni {CURRENCYCODE_3} Volume totale delle negoziazioni (per valuta) {DECIMAL-18/5} L 87/182 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Nome del campo di dati Volume totale delle negoziazioni col beneficio della deroga {DECIMAL-18/5} basata sul prezzo di riferimento ai sensi dell'articolo 4, pa­ ragrafo 1, lettera a), del MiFIR (per valuta) Volume totale delle negoziazioni col beneficio della deroga {DECIMAL-18/5} basata su operazioni negoziate ai sensi dell'articolo 4, para­ grafo 1, lettera b), punto i), del MiFIR (per valuta) 31.3.2017 Formato 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/183 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/578 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 17 paragrafo 7, lettere a), b) e c), e l'articolo 48, paragrafo 12, lettere a) e f), considerando quanto segue: (1) Specificando gli obblighi di market making cui sono assoggettati gli operatori che effettuano negoziazioni algoritmiche e conducono strategie di market making, da un lato, e gli obblighi correlati delle sedi di negoziazione, dall'altro, si dovrebbero conseguire due obiettivi principali: primo, introdurre un elemento di prevedibilità riguardo alla liquidità risultante dal book di negoziazione stabilendo obblighi contrattuali a carico delle imprese di investimento che conducono strategie di market making; secondo, incentivare la presenza di tali imprese sul mercato, soprattutto in situazione di stress del mercato. (2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché riguardano un insieme di obblighi collegati a carico delle imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche e conducono strategie di market making e delle sedi di negoziazione nelle quali possono espletarsi tali strategie. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, di averne una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire le disposizioni in un unico regolamento. (3) A norma dell'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto ai mercati regolamentati ma anche ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. (4) Le strategie di market making possono interessare uno o più strumenti finanziari e una o più sedi di negoziazione. Talvolta può tuttavia rivelarsi impossibile per una sede di negoziazione monitorare le strategie che interessano più sedi di negoziazione o più strumenti finanziari. In tali casi le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado, secondo la natura, la scala e la complessità dell'attività svolta, di monitorare le strategie di market making condotte nella rispettiva sede e dovrebbero pertanto limitare a questa specifica situazione i corrispondenti accordi e sistemi di market making. (5) Tutti i membri o partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche e conducono una strategia di market making in una sede di negoziazione che autorizza o consente la negoziazione algoritmica dovrebbero concludere un accordo di market making con il gestore della sede di negoziazione. È tuttavia opportuno esigere incentivi nel quadro di un sistema di market making soltanto per taluni strumenti negoziati in un sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua. Nulla dovrebbe ostare a che le sedi di negoziazione prevedano di propria iniziativa incentivi di tipo diverso per altri strumenti finanziari o altri sistemi di negoziazione. (6) È opportuno indicare con precisione i casi in cui le sedi di negoziazione sono esentate, dati la natura e il volume delle negoziazioni che vi hanno luogo, dal definire obbligatoriamente un sistema di market making. A tal fine, per assicurare il funzionamento ordinato e efficiente dei mercati è pertanto opportuno individuare gli strumenti finanziari e i sistemi di negoziazione che aumentano il rischio di volatilità elevata, per i quali è essenziale incentivare la fornitura di liquidità. Il presente regolamento dovrebbe al riguardo tener presente il fatto che, quando determinati strumenti liquidi sono oggetto di negoziazione algoritmica in sistemi basati su un book di negoziazione ad asta continua, si acuisce il rischio di un eccesso di reazione agli eventi esterni, con la possibile conseguenza di un aumento della volatilità dei mercati. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349. L 87/184 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (7) Alle sedi di negoziazione per le quali è considerata opportuna la predisposizione di sistemi di market making in conformità del presente regolamento dovrebbe essere imposto di riesaminare gli accordi vigenti per assicurarne la conformità al presente regolamento relativamente alle disposizioni sugli operatori che effettuano negoziazioni algoritmiche e conducono una strategia di market making. (8) Il sistema di market making può incentivare le imprese di investimento che hanno firmato un accordo di market making ad assolvere i loro obblighi in situazioni di negoziazione normali, ma dovrebbe offrire incentivi affinché le imprese contribuiscano effettivamente alla fornitura di liquidità in situazione di stress del mercato. È pertanto opportuno prevedere un regime di incentivazione per limitare la possibilità di ritiro improvviso e su vasta scala di liquidità in situazione di stress del mercato. Per scongiurare divergenze di applicazione di questo obbligo, è importante che le sedi di negoziazione comunichino l'esistenza di una situazione di stress del mercato a tutte le parti del sistema di market making. È opportuno definire in modo esauriente le circostanze eccezionali, avendo cura che non includano gli eventi informativi periodici o programmati che possono influire sul valore equo (fair value) di uno strumento finanziario a causa di una mutata percezione del rischio di mercato, si verifichino essi durante l'orario di negoziazione o al di fuori. (9) I membri, i partecipanti o i clienti che hanno sottoscritto un accordo di market making devono soddisfare in tutti i casi una serie di requisiti minimi in termini di presenza, entità e differenziale. È tuttavia possibile che i membri, i partecipanti o i clienti che soddisfano tali requisiti minimi solo in situazioni di negoziazione normali non abbiano necessariamente accesso a incentivi di qualsivoglia tipo. Le sedi di negoziazione possono prevedere sistemi di market making che premino soltanto i membri, i partecipanti o i clienti che rispondono a parametri più rigorosi in termini di presenza, entità e differenziale. I sistemi di market making predisposti dalle sedi di negoziazione dovrebbero pertanto indicare chiaramente le condizioni che permettono di accedere agli incentivi e dovrebbero tener conto del contributo effettivo apportato alla liquidità nella sede di negoziazione dai partecipanti ai sistemi, misurato in termini di presenza, entità e differenziale. (10) Per evitare divergenze nell'applicazione del presente regolamento e per garantire un'attuazione equa e non discri­ minatoria dei sistemi di market making, è fondamentale che tutti i membri, i partecipanti e i clienti della sede di negoziazione siano informati in modo coordinato del verificarsi di circostanze eccezionali. È pertanto necessario precisare gli obblighi di comunicazione che incombono alle sedi di negoziazione in tali circostanze eccezionali. (11) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. (12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (13) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obbligo delle imprese di investimento di concludere un accordo di market making 1. L'impresa di investimento conclude un accordo di market making sullo strumento o sugli strumenti finanziari per i quali conduce una strategia di market making con la sede o le sedi di negoziazione in cui detta strategia si esplica laddove, in esecuzione di detta strategia, l'impresa di investimento, in metà dei giorni di negoziazione nell'arco di un mese: a) trasmetta quotazioni ferme e simultanee di acquisto e di vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi; b) negozi nella sede di negoziazione per conto proprio almeno uno strumento finanziario per almeno il 50 % dell'orario di contrattazione giornaliero durante il quale avviene la negoziazione continua nella rispettiva sede di negoziazione, aste di apertura e di chiusura escluse. (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 2. IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/185 Ai fini del paragrafo 1: a) la quotazione è considerata ferma se include ordini e quotazioni che, secondo le regole della sede di negoziazione, possono essere abbinati a un ordine o una quotazione contrari; b) la quotazione è considerata simultanea di acquisto e di vendita se è trasmessa in modo che il prezzo denaro e quello lettera siano contemporaneamente presenti nel book di negoziazione; c) due quotazioni sono considerate di entità comparabile quando non differiscono di oltre il 50 % per entità; d) le quotazioni sono considerate a prezzi competitivi se sono trasmesse ad un prezzo denaro-lettera che si situa al livello massimo o all'interno della forchetta stabilita dalla sede di negoziazione e imposta a ciascuna impresa di investimento che ha sottoscritto un accordo di market making con la sede. Articolo 2 Contenuto degli accordi di market making 1. L'accordo scritto vincolante previsto all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE precisa almeno: a) lo strumento o gli strumenti finanziari contemplati; b) gli obblighi minimi che deve soddisfare l'impresa di investimento in termini di presenza, entità e differenziale, tra cui almeno la trasmissione, nella sede di negoziazione, di quotazioni ferme e simultanee di acquisto e di vendita di entità comparabile e a prezzi competitivi in almeno uno strumento finanziario per almeno il 50 % dell'orario di contrat­ tazione giornaliero durante il quale avviene la negoziazione continua, aste di apertura e di chiusura escluse, calcolato per ciascun giorno di contrattazione; c) se del caso, le condizioni del sistema di market making applicabile; d) gli obblighi dell'impresa di investimento riguardo alla ripresa delle negoziazioni a seguito delle interruzioni dovute a volatilità; e) gli obblighi di vigilanza, conformità e verifica dell'impresa di investimento che le consentono di monitorare la propria attività di market making; f) l'obbligo di segnalare le quotazioni ferme immesse nella sede di negoziazione nell'ambito dell'accordo di market making per distinguerle dagli altri flussi di ordini; g) l'obbligo di tenere traccia delle quotazioni ferme e delle operazioni relative all'attività di market making dell'impresa di investimento, distinguendole chiaramente dalle altre attività di negoziazione, e di mettere le relative registrazioni a disposizione della sede di negoziazione e, su richiesta, dell'autorità competente. 2. La sede di negoziazione sottopone a monitoraggio continuo l'effettiva conformità dell'impresa di investimento all'accordo di market making. Articolo 3 Circostanze eccezionali L'obbligo di fornire liquidità in modo regolare e prevedibile imposto alle imprese di investimento dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE non si applica nelle circostanze eccezionali seguenti: a) estrema volatilità che innesca meccanismi di volatilità per la maggior parte degli strumenti finanziari o dei sottostanti degli strumenti finanziari negoziati in un dato segmento della sede di negoziazione per cui vige l'obbligo di sottoscrivere un accordo di market making; b) guerra, azioni sindacali, disordini civili o sabotaggio informatico; L 87/186 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 c) condizioni di non regolare funzionamento della negoziazione che compromettono il mantenimento di un'esecuzione equa, ordinata e trasparente delle negoziazioni, associate a prove di una delle conseguenze seguenti: i) le prestazioni del sistema della sede di negoziazione risentono sensibilmente di ritardi e interruzioni; ii) si verificano errori in vari ordini o operazioni; iii) la capacità della sede di negoziazione di prestare i suoi servizi si rivela insufficiente; d) l'impresa di investimento non riesce a mantenere pratiche di gestione prudente del rischio a causa del verificarsi di una delle situazioni seguenti: i) problemi tecnologici, compresi problemi connessi al sistema che gestisce il flusso di dati o ad altro sistema essenziale per l'esecuzione della strategia di market making; ii) problemi di gestione del rischio in relazione al capitale regolamentare, alla marginazione e all'accesso alla compensazione; iii) incapacità di coprire una posizione a causa del divieto di vendita allo scoperto; e) per gli strumenti non rappresentativi di capitale, nel corso del periodo di sospensione previsto all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Articolo 4 Indicazione delle circostanze eccezionali 1. La sede di negoziazione comunica pubblicamente il verificarsi della circostanza eccezionale prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) e e), così come, non appena tecnicamente possibile, la ripresa delle normali negoziazioni alla cessazione della circostanza eccezionale. 2. La sede di negoziazione stabilisce procedure chiare, specificando anche i tempi, per la ripresa dell'attività normale di negoziazione alla cessazione della circostanza eccezionale e ne assicura la disponibilità pubblica. 3. La sede di negoziazione non proroga la dichiarazione di circostanza eccezionale oltre la chiusura del mercato, a meno che si riveli necessario nelle circostanze previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e e). Articolo 5 Obbligo delle sedi di negoziazione di predisporre sistemi di market making 1. La sede di negoziazione non è tenuta a predisporre il sistema di market making previsto all'articolo 48, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/65/UE tranne per le seguenti categorie di strumenti finanziari negoziati in un sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua: a) azioni e fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF) per i quali esiste un mercato liquido ai sensi dell'ar­ ticolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014 precisato nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/567 (2); b) opzioni e future connessi direttamente agli strumenti finanziari di cui alla lettera a); c) future su indici azionari e opzioni su indici azionari per i quali esiste un mercato liquido, secondo quanto specificato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014 e al regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/583 (3). (1) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). (2) Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (cfr. pagina 90 della presente Gazzetta ufficiale). (3) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pagina 229 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/187 2. Ai fini del paragrafo 1, per «sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua» s'intende un sistema che abbina continuativamente, tramite un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione funzionante senza intervento umano, gli ordini di vendita agli ordini di acquisto in base al miglior prezzo disponibile. Articolo 6 Obblighi minimi circa i sistemi di market making 1. La sede di negoziazione illustra nel sistema di market making gli incentivi previsti e i requisiti che l'impresa di investimento deve soddisfare in termini di presenza, entità e differenziale per potervi accedere: (a) in situazione di negoziazione normale, laddove la sede di negoziazione offra incentivi in tale situazione; (b) in situazione di stress del mercato, tenuto conto dei rischi supplementari che questa comporta. 2. La sede di negoziazione stabilisce i parametri per individuare la situazione di stress del mercato in termini di variazione sensibile del prezzo e del volume nel breve periodo. La sede di negoziazione considera situazione di stress del mercato la ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la sede di negoziazione può precisare nel sistema di market making che gli incentivi sono concessi solo alla o alle imprese che presentano i risultati migliori. Articolo 7 Sistemi di market making equi e non discriminatori 1. La sede di negoziazione pubblica sul proprio sito Internet le condizioni dei sistemi di market making, i nomi delle imprese che, nell'ambito di ciascuno di tali sistemi, hanno sottoscritto un accordo di market making e gli strumenti finanziari da questo contemplati. 2. La sede di negoziazione comunica ai partecipanti al sistema le modifiche apportate alle condizioni del sistema di market making almeno un mese prima della loro applicazione. 3. La sede di negoziazione offre nel sistema di market making gli stessi incentivi a tutti i partecipanti che presentano risultati equivalenti in termini di presenza, entità e differenziale. 4. La sede di negoziazione non limita il numero dei partecipanti al sistema di market making. Può tuttavia limitare la fruizione degli incentivi previsti dal sistema alle imprese che hanno raggiunto determinate soglie prestabilite. 5. La sede di negoziazione sottopone a monitoraggio continuo l'effettiva conformità del partecipante con il sistema di market making. 6. La sede di negoziazione stabilisce procedure per comunicare a tutti i partecipanti al sistema di market making, attraverso canali facilmente accessibili, che è in atto una situazione di stress del mercato. Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. L 87/188 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/189 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/579 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Data l'ampia varietà di contratti derivati fuori borsa (over-the-counter, OTC), è opportuno adottare un approccio basato su criteri al fine di determinare se si può considerare che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, e specificare i casi in cui sia necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme e degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). (2) L'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento sono considerate soddisfatte se almeno una delle controparti è stabilita in un paese per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che dichiara l'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le presenti norme tecniche di regolamentazione dovrebbero pertanto applicarsi anche ai contratti in cui entrambe le controparti sono stabilite in un paese terzo le cui disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa non sono ancora state dichiarate equivalenti ai requisiti fissati nel summenzionato regolamento. (3) Tuttavia, talune informazioni sui contratti conclusi da entità di paesi terzi sarebbero comunque disponibili solo alle competenti autorità dei paesi terzi. Pertanto le autorità competenti dell'Unione dovrebbero cooperare strettamente con le competenti autorità dei paesi terzi per garantire che le pertinenti disposizioni siano applicate e rispettate. (4) Dato il legame intrinseco tra il presente regolamento e il regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione (3), i termini tecnici necessari per la comprensione complessiva delle norme tecniche dovrebbero avere lo stesso significato. (5) I contratti derivati OTC conclusi da entità stabilite in paesi terzi coperti da una garanzia fornita da entità stabilite nell'Unione creano un rischio finanziario per il garante stabilito nell'Unione. Dato che il rischio dipenderebbe dalla portata della garanzia concessa dalle controparti finanziarie per coprire i contratti derivati OTC e date le interconnessioni tra le controparti finanziarie rispetto alle controparti non finanziarie, si dovrebbe considerare che solo i contratti derivati OTC conclusi da entità stabilite in paesi terzi coperti da una garanzia che supera determinate soglie quantitative e che è fornita da controparti finanziarie stabilite nell'Unione abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84. (2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). (3) Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1). L 87/190 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (6) Le controparti finanziarie stabilite in paesi terzi possono stipulare contratti derivati OTC tramite le loro succursali nell'Unione. Dato l'impatto dell'attività di tali succursali sul mercato dell'Unione, si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC conclusi tra di esse abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione. (7) È opportuno considerare che i contratti derivati OTC conclusi da specifiche controparti allo scopo principale di evitare l'applicazione dell'obbligo di negoziazione applicabile alle entità che sarebbero state le controparti naturali del contratto eludano le norme e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto ostacolano il conseguimento di uno degli obiettivi di tale regolamento. (8) Si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC facenti parte di un accordo le cui caratteristiche non sono legate a motivazioni o finalità di carattere commerciale e aventi come scopo principale di eludere l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, incluse le disposizioni concernenti le condizioni di esenzione, eludano le norme e gli obblighi previsti dallo stesso regolamento. (9) Le situazioni in cui i singoli elementi dell'accordo sono in contrasto con la sostanza giuridica dell'accordo nel suo insieme, in cui l'accordo è eseguito in un modo che sarebbe anormale in caso di comportamento commerciale ragionevole, in cui l'accordo o la serie di accordi includono elementi che hanno l'effetto di controbilanciare o vanificare la reciproca sostanza economica oppure in cui le operazioni sono di natura circolare dovrebbero essere considerate indici di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio. (10) Dato che le entità di paesi terzi interessate dalle presenti norme tecniche di regolamentazione hanno bisogno di tempo al fine di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 600/2014 se i loro contratti derivati OTC soddisfano le condizioni previste in tali norme per essere considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, è opportuno ritardare di sei mesi l'applicazione della disposizione che contiene tali condizioni. (11) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. (12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (13) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: «garanzia»: obbligo giuridico esplicitamente documentato di un garante di coprire i pagamenti degli importi dovuti, o che potrebbero divenire esigibili, in applicazione dei contratti derivati OTC coperti dalla garanzia e conclusi dall'entità garantita a favore del beneficiario se vi è inadempimento, come definito nella garanzia, o quando l'entità garantita non ha effettuato alcun pagamento. (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/191 Articolo 2 Contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione 1. Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione quando almeno un'entità di un paese terzo beneficia di una garanzia fornita da una controparte finanziaria stabilita nell'Unione che copre la totalità o una parte della passività derivante da tale contratto derivato OTC, nella misura in cui la garanzia soddisfi entrambe le condizioni seguenti: (a) deve coprire l'intera passività di un'entità di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, o deve coprire solo una parte della passività di un'entità di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, diviso per la percentuale della passività coperta; (b) deve essere pari ad almeno il 5 per cento della somma delle esposizioni correnti, quali definite all'articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per i contratti derivati OTC della controparte finanziaria stabilita nell'Unione che emette la garanzia. 2. Quando la garanzia è emessa per un importo massimo che risulta inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), i contratti coperti da tale garanzia non si considerano aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, a meno che l'importo della garanzia venga aumentato, nel qual caso l'effetto diretto, rilevante e prevedibile dei contratti all'interno dell'Unione è rivalutato dal garante il giorno dell'aumento con riferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 3. Se la passività risultante da uno o più contratti derivati OTC è inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), tali contratti sono privi di effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, anche se l'importo massimo della garanzia relativa a tale passività è pari o superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), e anche quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta. 4. In caso di incremento della passività risultante dai contratti derivati OTC o di diminuzione dell'esposizione corrente, il garante rivaluta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Tale valutazione è fatta rispettivamente il giorno dell'aumento della passività per la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e mensilmente per la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b). 5. I contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, conclusi prima dell'emissione o dell'aumento di una garanzia, e successi­ vamente coperti da una garanzia che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, sono considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione. 6. Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione quando le due entità stabilite in un paese terzo concludono il contratto derivato OTC tramite proprie succursali nell'Unione e sarebbero considerate controparti finanziarie se fossero stabilite nell'Unione. Articolo 3 Casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme o degli obblighi del regolamento (UE) n. 600/2014 1. Si considera che un contratto derivato OTC sia stato concepito per eludere l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 se il modo in cui tale contratto è stato concluso è considerato, nel suo complesso e tenuto conto di tutte le circostanze, avente lo scopo principale di evitare l'applicazione di disposizioni di tale regolamento. (1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). L 87/192 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un contratto abbia lo scopo principale di evitare l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 se lo scopo principale di un accordo o di una serie di accordi relativi al contratto derivato OTC è vanificare l'oggetto, lo spirito e la finalità di qualsiasi disposizione del regolamento (UE) n. 600/2014 che altrimenti si applicherebbe, compresi i casi in cui esso è parte di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio. 3. Un accordo che intrinsecamente manca di motivazioni commerciali, sostanza commerciale o giustificazione economica pertinente ed è costituito da un contratto, una transazione, un regime, un'azione, un'operazione, un accordo, una sovvenzione, un'intesa, una promessa, un impegno o un evento è considerato una costruzione di puro artificio. La costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/193 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/580 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, quarto comma, considerando quanto segue: (1) I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero essere liberi di determinare le modalità di tenuta delle registrazioni dei dati pertinenti a tutti gli ordini relativi a strumenti finanziari. Tuttavia, al fine di poter raccogliere, raffrontare e analizzare in modo efficace ed efficiente i dati rilevanti dell'ordine a fini di monitoraggio del mercato, occorre che tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti utilizzando norme e formati uniformi allorché un'autorità competente richieda tali informazioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014. (2) Per garantire chiarezza, certezza giuridica e per evitare la doppia archiviazione delle stesse informazioni, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutti gli elementi dei dati relativi agli ordini, compresi i dettagli che devono essere comunicati ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 3. (3) Al fine di rilevare e accertare in modo efficace potenziali o tentati abusi di mercato, le autorità competenti devono individuare prontamente le persone e le entità che possono avere un ruolo significativo nella procedura relativa all'ordine, compresi i membri o partecipanti delle sedi di negoziazione, le entità responsabili delle decisioni di investimento e di esecuzione, i broker non esecutivi e i clienti per conto dei quali gli ordini vengono avviati. Di conseguenza i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero conservare le designazioni di tali parti. (4) Per consentire alle autorità competenti di identificare più efficacemente modalità sospette di comportamenti potenzialmente abusivi da parte di un cliente, anche nel caso in cui il cliente operi tramite una serie di imprese di investimento, i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero registrare l'identità dei clienti per conto dei quali i loro membri o partecipanti hanno immesso l'ordine. I gestori dovrebbero identificare tali clienti con un identifi­ cativo unico per consentire di individuare più agevolmente tali persone in modo certo ed efficiente, e quindi di analizzare più agevolmente in modo efficace potenziali abusi di mercato in cui i clienti potrebbero essere coinvolti. (5) I gestori delle sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenuti a registrare i dati identificativi di tutti i clienti della catena di negoziazione, ma solo quelli del cliente per conto del quale il membro o partecipante ha immesso l'ordine. (6) È importante individuare le strategie di market making o attività analoghe per poter rilevare in modo efficiente le manipolazioni del mercato. Le competenti autorità possono così distinguere il flusso di ordini proveniente da un'impresa di investimento che agisce sulla base di condizioni prestabilite dall'emittente dello strumento oggetto dell'ordine o dalla sede di negoziazione in cui l'ordine è immesso dal flusso di ordini proveniente da un'impresa di investimento che agisce per proprio conto o a discrezione del suo cliente. (7) Dovrebbe essere conservata la registrazione della data e dell'ora esatta nonché dei dettagli di ogni immissione, modifica, cancellazione, rifiuto ed esecuzione di un ordine. Ciò consente di monitorare le variazioni dell'ordine durante tutto il suo ciclo di vita, che possono essere importanti nella rilevazione e valutazione di potenziali manipolazioni del mercato e di comportamenti anticipativi. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84. L 87/194 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (8) Per garantire un quadro preciso e completo del book di negoziazione di una sede di negoziazione, le autorità competenti necessitano di informazioni sulle sessioni di negoziazione nelle quali vengono negoziati strumenti finanziari. Tali informazioni possono essere utilizzate in particolare per stabilire l'inizio e la fine dei periodi d'asta o della negoziazione continua e se gli ordini causano interruttori di circuito non programmati. Tali informazioni sono inoltre necessarie per individuare le modalità di interazione degli ordini, in particolare quando le sessioni terminano in periodi casuali come nel caso delle aste. Nell'analisi dell'eventuale manipolazione delle aste sarebbero inoltre utili informazioni sui prezzi e i volumi indicativi dell'uncrossing. Poiché un singolo ordine può incidere o sul prezzo di uncrossing dell'asta, sul volume di uncrossing dell'asta o su entrambi, le autorità competenti devono conoscere l'impatto di ciascun ordine su questi valori. Senza tale informazione sarebbe difficile individuare quale ordine ha avuto incidenza su tali valori. Inoltre, a ogni evento rilevante dovrebbe essere assegnato un numero sequenziale per determinare la sequenza degli eventi quando due o più eventi si verificano nello stesso momento. (9) La specificazione della posizione degli ordini in un book di negoziazione consente di ricostruire il book stesso e di analizzare la sequenza di esecuzione degli ordini, che è un elemento importante della sorveglianza degli abusi di mercato. La posizione assegnata a un ordine dipende dalle modalità con cui il sistema di negoziazione stabilisce la priorità. I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero perciò assegnare la priorità degli ordini e conservare i relativi dettagli secondo il metodo della priorità prezzo-visibilità-tempo o della priorità dimensionetempo. (10) Per consentire il monitoraggio efficace del mercato, è necessario poter collegare gli ordini alle corrispondenti operazioni. Di conseguenza i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero conservare i codici identificativi distintivi dell'operazione che collegano gli ordini alle operazioni. (11) I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero, per ciascun ordine ricevuto, registrare e conservare, secondo le proprie classificazioni, il tipo di ordine e le relative istruzioni specifiche che, insieme, determinano il modo in cui i loro motori di confronto (matching engine) devono trattare ciascun ordine. Tali informazioni dettagliate sono essenziali affinché le autorità competenti siano in grado di monitorare, nel quadro della sorveglianza degli abusi di mercato, l'attività di negoziazione di un determinato book di negoziazione di una sede di negoziazione e, in particolare, di replicare le modalità di comportamento di ciascun ordine all'interno del book di negoziazione. Tuttavia, date l'ampia gamma di nuovi tipi di ordine esistenti e potenziali concepiti dai gestori delle sedi di negoziazione e le tecnicità specifiche ad essi connesse, può darsi che la conservazione di tali informazioni dettagliate secondo il sistema di classificazione interna dei gestori non consenta attualmente alle autorità competenti di replicare in modo coerente l'attività del book di negoziazione di tutte le sedi di negoziazione. Perciò, affinché le autorità competenti siano in condizione di localizzare esattamente ciascun ordine all'interno del book di negoziazione, i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero anche classificare ciascun ordine ricevuto o come ordine con limite di prezzo ove l'ordine sia negoziabile o come ordine stop ove l'ordine diventi negoziabile solo con la realizzazione di un evento di prezzo predeterminato. (12) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. (13) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (14) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Portata, standard e formato dei dati rilevanti dell'ordine 1. I gestori delle sedi di negoziazione tengono a disposizione della rispettiva autorità competente i dettagli di ciascun ordine immesso nei propri sistemi di cui agli articoli da 2 a 13 specificati nella seconda e terza colonna della tabella 2 dell'allegato nella misura in cui si riferiscono all'ordine in questione. (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/195 2. Ove le autorità competenti richiedano qualsivoglia dettaglio di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori delle sedi di negoziazione forniscono tali dettagli utilizzando gli standard e i formati prescritti nella quarta colonna della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Identificazione delle parti rilevanti 1. Per tutti gli ordini, i gestori delle sedi di negoziazione conservano le registrazioni delle seguenti informazioni: (a) il membro o partecipante della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine nella sede di negoziazione, identificato come specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato; (b) la persona o l'algoritmo informatico all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione nella quale è stato immesso un ordine che è responsabile della decisione di investimento relativa all'ordine, identificati come specificato nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato; (c) la persona o l'algoritmo informatico all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile dell'esecuzione dell'ordine, identificati come specificato nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato; (d) il membro o partecipante della sede di negoziazione che ha inoltrato l'ordine per conto e a nome di un altro membro o partecipante della sede di negoziazione, identificato come broker non esecutivo come specificato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato; (e) il cliente per conto del quale il membro o partecipante della sede di negoziazione ha immesso l'ordine nella sede di negoziazione, identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato. 2. Qualora un membro o partecipante o cliente della sede di negoziazione sia autorizzato dalla legislazione di uno Stato membro ad assegnare un ordine al proprio cliente previa immissione dell'ordine nella sede di negoziazione e al momento dell'immissione dell'ordine nella sede di negoziazione non abbia ancora assegnato l'ordine al proprio cliente, tale ordine è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato. 3. Qualora diversi ordini siano immessi insieme nella sede di negoziazione come ordine aggregato, l'ordine aggregato è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato. Articolo 3 Capacità di negoziazione dei membri o partecipanti della sede di negoziazione e attività di fornitura di liquidità 1. La capacità di negoziazione nella quale il membro o partecipante della sede di negoziazione immette un ordine è descritta come specificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato. 2. Sono identificati come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato gli ordini seguenti: a) un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); b) un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di qualsivoglia altra attività di fornitura di liquidità svolta sulla base di condizioni prestabilite dall'emittente dello strumento oggetto dell'ordine o da tale sede di negoziazione. (1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). L 87/196 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 4 Registrazione della data e dell'ora 1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione della data e dell'ora del verificarsi di ciascun evento elencato nel campo 21 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento con il grado di precisione specificato dall'ar­ ticolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1), come specificato nel campo 9 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento. Tranne che per la registrazione della data e dell'ora del rifiuto di ordini da parte dei sistemi della sede di negoziazione, tutti gli eventi di cui al campo 21 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento sono registrati utilizzando gli orologi utilizzati dai motori di confronto delle sedi di negoziazione. 2. I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione della data e dell'ora per ciascun elemento dei dati elencato nei campi 49, 50 e 51 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, con il grado di precisione specificato dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. Articolo 5 Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini 1. I gestori delle sedi di negoziazione tengono la registrazione dei periodi di validità e delle restrizioni relative agli ordini di cui ai campi 10 e 11 della tabella 2 dell'allegato. 2. Le registrazioni delle date e delle ore dei periodi di validità sono conservate come specificato nel campo 12 della tabella 2 dell'allegato per ciascun periodo di validità. Articolo 6 Numero prioritario e sequenziale 1. I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono sistemi di negoziazione secondo l'ordine prioritario prezzovisibilità-tempo conservano la registrazione della marcatura temporale prioritaria per tutti gli ordini come specificato nel campo 13 della tabella 2 dell'allegato. La marcatura temporale prioritaria è conservata con lo stesso grado di precisione specificato all'articolo 4, paragrafo 1. 2. I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono sistemi di negoziazione secondo l'ordine prioritario dimensionetempo conservano la registrazione dei quantitativi che determinano la priorità degli ordini come specificato nel campo 14 della tabella 2 dell'allegato nonché la marcatura temporale prioritaria di cui al paragrafo 1. 3. I gestori delle sedi di negoziazione che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilitàtempo e dimensione-tempo ed espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità temporale si conformano al paragrafo 1. 4. I gestori delle sedi di negoziazione che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilitàtempo e dimensione-tempo ed espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità dimensionetempo si conformano al paragrafo 2. 5. I gestori delle sedi di negoziazione assegnano e conservano un numero sequenziale per tutti gli eventi come specificato nel campo 15 della tabella 2 dell'allegato. Articolo 7 Codice identificativo degli ordini relativi a strumenti finanziari 1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano un codice identificativo individuale per ciascun ordine come specificato nel campo 20 della tabella 2 dell'allegato. Il codice identificativo è unico per book di negoziazione, giorno di negoziazione e strumento finanziario. Esso si applica dal momento in cui il gestore della sede di negoziazione riceve l'ordine fino a quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione. Il codice identificativo si applica anche agli ordini respinti a prescindere dal motivo del rifiuto. (1) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016., che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/197 2. Il gestore della sede di negoziazione conserva i dettagli rilevanti degli ordini strategici con funzionalità implicita (strategy orders with implied functionality — SOIF) che sono divulgati al pubblico come specificato nell'allegato. Il campo 33 della tabella 2 dell'allegato comprende l'indicazione che l'ordine è un ordine implicito. Una volta eseguito un SOIF, i relativi dettagli sono conservati dal gestore della sede di negoziazione come specificato nell'allegato. Una volta eseguito un SOIF, è indicato un codice identificativo dell'ordine collegato alla strategia utilizzando lo stesso codice identificativo per tutti gli ordini collegati a quella determinata strategia. Il codice identificativo dell'ordine collegato alla strategia è indicato come specificato nel campo 46 della tabella 2 dell'allegato. 3. Gli ordini immessi in una sede di negoziazione con possibilità di strategia di inoltro (routing) sono contrassegnati da tale sede di negoziazione con l'indicazione «routed» come specificato nel campo 33 della tabella 2 dell'allegato allorché sono inoltrati verso un'altra sede di negoziazione. Gli ordini immessi in una sede di negoziazione con possibilità di strategia di inoltro conservano lo stesso codice identificativo per tutto il loro ciclo di vita, indipendentemente dal fatto che eventuali quantitativi residui vengano ricollocati sul book di negoziazione di inserimento. Articolo 8 Eventi che incidono sugli ordini relativi a strumenti finanziari I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione dei dettagli di cui al campo 21 della tabella 2 dell'allegato in relazione ai nuovi ordini. Articolo 9 Tipo di ordine relativo a strumenti finanziari 1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano per ciascun ordine ricevuto la registrazione del tipo di ordine secondo la propria classificazione come specificato nel campo 22 della tabella 2 dell'allegato. 2. I gestori delle sedi di negoziazione classificano ciascun ordine ricevuto o come ordine con limite di prezzo o come ordine stop, come specificato nel campo 23 della tabella 2 dell'allegato. Articolo 10 Prezzi relativi agli ordini I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione di tutti i dettagli del prezzo di cui alla sezione I della tabella 2 dell'allegato nella misura in cui si riferiscono agli ordini. Articolo 11 Istruzioni relative all'ordine I gestori delle sedi di negoziazione conservano le registrazioni di tutte le istruzioni ricevute per ciascun ordine come specificato nella sezione J della tabella 2 dell'allegato. Articolo 12 Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione I gestori delle sedi di negoziazione conservano un codice identificativo individuale di ciascuna operazione risultante dall'esecuzione integrale o parziale di un ordine come specificato nel campo 48 della tabella 2 dell'allegato. L 87/198 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 13 Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d'asta 1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione dei dettagli dell'ordine come specificato nella sezione K della tabella 2 dell'allegato. 2. Qualora le autorità competenti richiedano i dettagli di cui alla sezione K ai sensi dell'articolo 1, i dettagli di cui al campo 9 e ai campi da 15 a 18 della tabella 2 dell'allegato sono anch'essi considerati dettagli riguardanti l'ordine oggetto di tale richiesta. Articolo 14 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/199 ALLEGATO Tabella 1 Legenda della tabella 2 SIMBOLO TIPO DI DATI DEFINIZIONE {ALPHANUM-n} Fino a n caratteri alfanumerici Testo libero. {CURRENCYCODE_3} 3 caratteri alfanumerici {DATE_TIME_FORMAT} Formato della data e dell'ora Data e ora nel formato seguente: secondo ISO 8601 AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. — «AAAÀ» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica il minuto; — «ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). {DATEFORMAT} Formato della data secondo Le date sono indicate con il formato seguente: ISO 8601 AAAA-MM-GG. {DECIMAL-n/m} Numero decimale fino a n cifre Campo numerico per valori sia positivi sia negativi. in totale, di cui fino a m pos­ — il simbolo del decimale è «.» (punto); sono essere decimali — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno); — i valori sono arrotondati e non troncati. {INTEGER-n} Numero intero fino a n cifre in Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. totale {ISIN} 12 caratteri alfanumerici Codice ISIN secondo ISO 6166. {LEI} 20 caratteri alfanumerici Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442. {MIC} 4 caratteri alfanumerici Identificativo del mercato secondo ISO 10383. {NATIONAL_ID} 35 caratteri alfanumerici L'identificativo di cui all'articolo 6 e all'allegato II del regolamento dele­ gato (UE) 2017/590 della Commissione (1). (1) Regolamento delegato (UE) 2017/ 590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento euro­ peo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale). L 87/200 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Tabella 2 Informazioni sugli ordini N. Campo Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Sezione A — Identificazione delle parti rilevanti 1 Identificazione dell'en­ tità che ha immesso l'ordine Identità del membro o partecipante della sede di negoziazione. {LEI} In caso di accesso elettronico diretto (DEA) l'identità è quella del fornitore di tale accesso. 2 Accesso elettronico di­ retto (DEA) Replace: «true» (vero) quando l'ordine è stato immesso nella Replace: «true» sede di negoziazione utilizzando l'accesso elettronico diretto Replace: «false» quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della diret­ tiva 2014/65/UE. Replace: «false» (falso) quando l'ordine non è stato immesso nella sede di negoziazione utilizzando l'accesso elettronico di­ retto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della direttiva 2014/65/UE. 3 Codice identificativo del cliente Codice utilizzato per identificare il cliente del membro o parteci­ {LEI} pante della sede di negoziazione. In caso di accesso elettronico {NATIONAL_ID} diretto si deve utilizzare il codice dell'utente dell'accesso elettro­ «AGGR» — aggregated orders nico diretto. Se il cliente è una persona giuridica, si deve utilizzare il codice «PNAL» — pending allocations LEI del cliente. Se il cliente non è una persona giuridica, si deve utilizzare il {NATIONAL_ID}. Gli ordini aggregati (aggregated orders) devono essere contras­ segnati con AGGR come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. Le assegnazioni pendenti (pending allocations) devono essere contrassegnate con PNAL come specificato all'articolo 2, para­ grafo 2, del presente regolamento. Questo campo va lasciato vuoto solo se il membro o parteci­ pante della sede di negoziazione non ha clienti. 4 Decisione di investi­ mento all'interno del­ l'impresa Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'in­ {NATIONAL_ID} — Persone fisi­ terno del membro o partecipante della sede di negoziazione che che è responsabile della decisione di investimento conforme­ {ALPHANUM-50} — Algoritmi mente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se una persona fisica all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione è responsabile della decisione di in­ vestimento, la persona responsabile o che ha la responsabilità primaria della decisione di investimento è identificata con il {NATIONAL_ID} Se il responsabile della decisione di investimento è stato un al­ goritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Questo campo va lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o un algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione. 5 Esecuzione all'interno dell'impresa Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'in­ {NATIONAL_ID} — Persone fisi­ terno del membro o partecipante della sede di negoziazione che che è responsabile dell'esecuzione dell'operazione risultante dal­ {ALPHANUM-50} — Algoritmi l'ordine conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se il responsabile dell'esecuzione dell'opera­ zione è una persona fisica, tale persona è identificata dal {NA­ TIONAL_ID} 31.3.2017 N. IT Campo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente L 87/201 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Se il responsabile dell'esecuzione dell'operazione è un algo­ ritmo, questo campo è compilato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se all'esecuzione dell'operazione partecipano più di una per­ sona o una combinazione di persone e algoritmi, il membro o partecipante o cliente della sede di negoziazione determina quale operatore o algoritmo ha la responsabilità primaria con­ formemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento dele­ gato (UE) 2017/590 e compila questo campo con l'identità di tale operatore o algoritmo. 6 Broker non esecutivo A norma dell'articolo 2, lettera d). {LEI} Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. Sezione B — Capacità di negoziazione e fornitura di liquidità 7 Capacità di negozia­ zione Indica se l'immissione dell'ordine deriva dallo svolgimento da parte del membro o partecipante della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), della direttiva 2014/65/UE o di ne­ goziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE. Se l'immissione dell'ordine non deriva dallo svolgimento da parte del membro o partecipante della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio (dealing on own account), si deve indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity). 8 Attività di fornitura di liquidità Replace: «DEAL» — Dealing on own account Replace: «MTCH» — Matched prin­ cipal Replace: «AOTC» — Any other ca­ pacity Indica se l'ordine è immesso in una sede di negoziazione nel­ Replace: «true» l'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli Replace: «false» 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE oppure nell'ambito di un'al­ tra attività a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. Sezione C — Data e ora 9 Data e ora La data e l'ora di ciascun evento riportato nelle sezioni [G] {DATE_TIME_FORMAT} e [K]. Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente al­ l'articolo 2 del regolamento dele­ gato (UE) 2017/574. Sezione D — Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini 10 Periodo di validità Good-For-Day: l'ordine scade al termine del giorno di negozia­ Replace: «DAVY» — Good-For-Day zione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione. Good-Till-Cancelled: l'ordine rimane attivo nel book di negozia­ Replace: «GTCV» — Good-Till-Can­ zione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettiva­ celled mente annullato. L 87/202 N. IT Campo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente 31.3.2017 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Good-Till-Time: l'ordine scade al più tardi a un'ora prestabilita Replace: «GTTV» — Good-Tilldella sessione di negoziazione in corso. Time Good-Till-Date: l'ordine scade al termine di una data specificata. Replace: «GTDV» — Good-TillDate Good-Till-Specified Date and Time: l'ordine scade in una data e Replace: «GTSV» — Good-Till-Spe­ cified Date and Time ora specificate. Good After Time: l'ordine è attivo soltanto dopo un'ora presta­ Replace: «GATV» — Good After bilita della sessione di negoziazione in corso. Time Good After Date: l'ordine è attivo soltanto dall'inizio di una Replace: «GADV» — Good After data prestabilita. Date Good After Specified Date and Time: l'ordine è attivo soltanto Replace: «GASV» — Good After a partire da un'ora prestabilita di una data prestabilita. Specified Date and Time Immediate-Or-Cancel: ordine che viene eseguito nel momento Replace: «IOCV» — Immediate-Orin cui è inserito nel book di negoziazione (per il quantitativo Cancel che può essere eseguito) e che non rimane nel book di negozia­ zione per l'eventuale quantitativo residuo non eseguito. Fill-Or-Kill: ordine che viene eseguito nel momento in cui è in­ serito nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; qualora possa essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e quindi non può es­ sere eseguito. Replace: «FOKV» — Fill-Or-Kill oppure caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classifica­ zione propria della sede di nego­ ziazione. Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di spe­ cifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negozia­ zione. 11 Restrizione relativa al­ l'ordine Good For Closing Price Crossing Session: l'ordine soddisfa le Replace: «SESR» — Good For Clo­ condizioni per la sessione di chiusura. sing Price Crossing Session Valid For Auction: l'ordine è attivo esclusivamente e può essere Replace: «VFAR» — Valid For Auc­ eseguito soltanto nelle fasi d'asta (che possono essere predefi­ tion nite dal membro o partecipante della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera). Valid For Continuous Trading only: l'ordine è attivo soltanto Replace: «VFCR» — Valid For Con­ tinuous Trading only nel corso della negoziazione continua. 31.3.2017 N. IT Campo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente L 87/203 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di spe­ caratteri {ALPHANUM-4} che non cifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negozia­ sono già in uso per la classifica­ zione. zione propria della sede di nego­ ziazione. Se sono applicabili più tipi, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola. 12 Periodo e ora di vali­ dità Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in {DATE_TIME_FORMAT} cui l'ordine diventa attivo o definitivamente rimosso dal book Il numero di cifre dopo i «secondi» di negoziazione. è determinato conformemente al­ Good for day: data di inserimento con la marcatura temporale l'articolo 2 del regolamento dele­ immediatamente precedente la mezzanotte. gato (UE) 2017/574. Good till time: data di inserimento e ora specificata nell'ordine. Good till date: data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till specified date and time: data e ora di scadenza specifi­ cate. Good after time: data di inserimento e ora specificata di attiva­ zione dell'ordine. Good after date: data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte. Good after specified date and time: data e ora specificate di atti­ vazione dell'ordine. Good till Cancel: data e ora finali alle quali l'ordine è automati­ camente rimosso dalle operazioni di mercato. Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità. Sezione E — Numero prioritario e sequenziale 13 Marcatura temporale prioritaria Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della {DATE_TIME_FORMAT} priorità di un ordine. Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente al­ l'articolo 2 del regolamento dele­ gato (UE) 2017/574. 14 Dimensione prioritaria Per le sedi di negoziazione che utilizzano la priorità dimen­ Fino a 20 caratteri numerici posi­ sione-tempo, questo campo deve essere compilato con un nu­ tivi. mero positivo corrispondente al quantitativo. Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità dell'ordine. 15 Numero sequenziale Ciascun evento riportato nella sezione G deve essere identifi­ {INTEGER-50} cato utilizzando numeri interi positivi in ordine crescente. Il numero sequenziale è unico per ciascun tipo di evento; è coe­ rente per tutti gli eventi, cui il gestore della sede di negozia­ zione ha apposto la marcatura temporale; è mantenuto per la data in cui si verifica l'evento. L 87/204 N. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Campo Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente 31.3.2017 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Sezione F — Identificazione dell'ordine 16 Codice MIC di seg­ mento Identificazione della sede di negoziazione in cui l'ordine è stato {MIC} immesso. Se la sede di negoziazione utilizza i MIC di segmento si deve utilizzare il MIC di segmento. Se la sede di negoziazione non utilizza i MIC di segmento si deve utilizzare il MIC operativo. 17 Codice del book di ne­ Il codice alfanumerico stabilito dalla sede di negoziazione per {ALPHANUM-20} goziazione ciascun book di negoziazione. 18 Codice identificativo dello strumento finan­ ziario Identificativo unico e univoco dello strumento finanziario. {ISIN} 19 Data di ricevimento Data di ricevimento dell'ordine iniziale. {DATEFORMAT} 20 Codice identificativo dell'ordine Codice alfanumerico assegnato dal gestore della sede di nego­ {ALPHANUM-50} ziazione al singolo ordine. Sezione G — Eventi che incidono sull'ordine 21 Nuovo ordine, modi­ fica dell'ordine, annul­ lamento dell'ordine, ordini respinti, esecu­ zione parziale o inte­ grale New order (nuovo ordine): ricevimento di un nuovo ordine da Replace: «NEWO» — New order parte del gestore della sede di negoziazione. Triggered (innescato): ordine che diventa eseguibile o, secondo Replace: «TRIG» — Triggered il caso, non eseguibile al verificarsi di una condizione prestabi­ lita. Replaced by the member or participant of the trading venue Replace: «REME» — Replaced by (sostituito dal membro o partecipante della sede di negozia­ the member or participant of the zione): quando un membro, partecipante o cliente della sede di trading venue negoziazione decide di propria iniziativa di modificare una o più caratteristiche dell'ordine che ha precedentemente inserito nel book di negoziazione. Replaced by market operations (automatic) (sostituito da opera­ Replace: «REMÀ — Replaced by zioni di mercato (automaticamente)]: quando una o più caratte­ market operations (automatic) ristiche di un ordine vengono modificate dai sistemi informatici del gestore della sede di negoziazione. È compreso il caso in cui le caratteristiche correnti di un ordine peg o trailing stop sono modificate per rispecchiare la localizzazione dell'ordine al­ l'interno del book di negoziazione. Replaced by market operations (human intervention) (sostituito 'REMH» — Replaced by market da operazioni di mercato (intervento umano)]: quando una operations (human intervention) o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dal perso­ nale del gestore della sede di negoziazione. È compresa la situa­ zione in cui un membro o partecipante della sede di negozia­ zione ha problemi informatici e deve annullare con urgenza i suoi ordini. Change of status at the initiative of the member, participant of Replace: «CHME» — Change of sta­ the trading venue (variazione di status su iniziativa del membro tus at the initiative of the member/ o partecipante della sede di negoziazione). Sono comprese l'atti­ participant of the trading venue vazione e la disattivazione. 31.3.2017 N. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente Campo L 87/205 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Change of status due to market operations (variazione di status Replace: «CHMO» — Change of dovuta a operazioni di mercato). status due to market operations Cancelled at the initiative of the member, participant of the tra­ Replace: «CAME» — Cancelled at ding venue (annullato su iniziativa del membro o partecipante the initiative of the member or della sede di negoziazione): quando un membro, partecipante participant of the trading venue o cliente decide di propria iniziativa di annullare l'ordine prece­ dentemente inserito. Cancelled by market operations (annullato da operazioni di Replace: «CAMO» -Cancelled by mercato). È compreso il meccanismo di tutela previsto per le market operations imprese di investimento che svolgono attività di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE. Rejected order (ordine respinto): ordine ricevuto ma respinto Replace: «REMO» — Rejected or­ der dal gestore della sede di negoziazione. Expired order (ordine scaduto): quando l'ordine è rimosso dal Replace: «EXPÌ — Expired order book di negoziazione al termine del suo periodo di validità. Partially filled (parzialmente eseguito): quando l'ordine non è 'PARF» — Partially filled eseguito integralmente cosicché rimane un quantitativo da ese­ guire. Filled (eseguito): quando non rimangono quantitativi da ese­ Replace: «FILL» — Filled guire. caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classifica­ zione propria della sede di nego­ ziazione. Sezione H — Tipo di ordine 22 Tipo di ordine Identifica il tipo di ordine immesso nella sede di negoziazione {ALPHANUM-50} secondo le specifiche della sede di negoziazione. 23 Classificazione del tipo di ordine Classificazione dell'ordine secondo due tipi generici di ordine. Le lettere «LMTO» per l'ordine con LIMIT order (ordine con limite di prezzo): nei casi in cui l'or­ limite di prezzo o le lettere «STOP» dine è negoziabile per l'ordine stop. e STOP order (ordine stop): nei casi in cui l'ordine diventa nego­ ziabile solo al verificarsi di un evento di prezzo prestabilito. Sezione I — Prezzi 24 Prezzo limite Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il {DECIMAL-18/13} se il prezzo è prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita. espresso in valore monetario. Il differenziale di un ordine strategico. Può essere negativo o po­ Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indi­ sitivo. cato nell'unità monetaria princi­ pale. L 87/206 N. IT Campo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente 31.3.2017 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Questo campo va lasciato vuoto per gli ordini che non hanno {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendi­ un prezzo limite o in caso di ordini senza prezzo. In caso di obbligazione convertibile questo campo riporta il mento. prezzo reale (clean o dirty) utilizzato per l'ordine. 25 Prezzo limite aggiun­ tivo {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. Ogni altro prezzo limite applicabile all'ordine. Questo campo {DECIMAL-18/13} se il prezzo è va lasciato vuoto se non pertinente. espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indi­ cato nell'unità monetaria princi­ pale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendi­ mento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. 26 Prezzo di stop {DECIMAL-18/13} se il prezzo è Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo espresso in valore monetario. dello strumento finanziario, in questo campo deve essere ripor­ Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indi­ tato un prezzo di stop pari a zero. cato nell'unità monetaria princi­ Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. pale. Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l'ordine si attivi. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendi­ mento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. 27 Prezzo limite pegged Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged {DECIMAL-18/13} se il prezzo è o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged. espresso in valore monetario. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indi­ cato nell'unità monetaria princi­ pale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendi­ mento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT N. Campo 28 Prezzo dell'operazione Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente L 87/207 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, {DECIMAL-18/13} se il prezzo è commissioni e interessi maturati. espresso in valore monetario. Nel caso di contratti di opzione, è il premio del contratto deri­ {DECIMAL-11/10} se il prezzo è vato per sottostante o punto dell'indice. espresso in percentuale o rendi­ Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bets) è il prezzo mento. di riferimento dello strumento sottostante diretto. Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere Replace: «NOAP» indicato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è applicabile, in questo campo deve essere ri­ portato il valore Replace: «NOAP» . 29 Valuta del prezzo Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per lo {CURRENCYCODE_3} strumento finanziario collegato all'ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). 30 Valuta della gamba 2 Per gli swap multivaluta (multi-currency) o su tassi di interesse {CURRENCYCODE_3} in differenti valute (cross-currency), la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta (multicurrency), la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denomi­ nata la gamba 2 dello swap. Questo campo deve essere compilato solo in presenza di con­ tratti derivati su valute e tassi di interesse. 31 Misura del prezzo Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), Replace: «MONE» — Monetary va­ percentuale (percentage), rendimento (yield) o punti base (basis lue points). Replace: «PERC» — Percentage Replace: «YIEL» — Yield Replace: «BAPO» — Basis points Sezione J — Istruzioni relative all'ordine 32 Indicatore acquistovendita Indica se si tratta di un ordine di acquisto (buy) o di vendita Replace: «BUYÌ — buy (sell). 'SELL» — sell Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la contro­ parte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio. Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle va­ lute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento. Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sotto­ stante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo. L 87/208 N. IT Campo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente 31.3.2017 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'infla­ zione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la contro­ parte che riceve il differenziale. Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di inte­ resse in differenti valute, il compratore è la controparte che ri­ ceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta. Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la con­ troparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso. Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il com­ pratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione. Nel caso di contratti derivati connessi a materie prime o quote di emissioni, il compratore è la controparte che riceve la mate­ ria prima o la quota di emissioni segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima o quota di emis­ sioni. Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il vendi­ tore la controparte che riceve il tasso fisso. Per un aumento del nozionale il compratore coincide con l'ac­ quirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. Per una diminuzione del nozionale il compratore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanzia­ rio nell'operazione iniziale. 33 Status dell'ordine Identifica gli ordini attivi/inattivi/sospesi, irrevocabili/indicativi Replace: «ACTÌ- active (attribuito solo alle quotazioni)/impliciti/reinoltrati. o Active (attivo) — Ordini negoziabili, diversi dalle quotazioni. 'INAC» - inactive Inactive (inattivo) — Ordini non negoziabili, diversi dalle quo­ o tazioni. Replace: «FIRM» - firm quotes Firm/Indicative (irrevocabile/indicativo) — Attribuito solo alle o quotazioni. Le quotazioni indicative sono visibili ma non pos­ sono essere eseguite. Sono compresi i warrant in alcune sedi di Replace: «INDÌ- indicative quotes negoziazione. Le quotazioni irrevocabili possono essere ese­ o guite. Implicit (implicito) — Utilizzato per gli ordini strategici derivati 'IMPL» - implied strategy orders da una funzionalità «implied in» o «implied out». o Routed (inoltrato) — Utilizzato per gli ordini inoltrati dalla Replace: «ROUT» - routed orders. sede di negoziazione verso altre sedi di negoziazione. Se si applicano più status, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola. 31.3.2017 N. 34 IT Campo Misura del quantita­ tivo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente L 87/209 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Indica se il quantitativo riportato è espresso in numero di unità Replace: «UNIT» — Number of (number of units), valore nominale (nominal value) o valore units monetario (monetary value). Replace: «NOML» — Nominal va­ lue Replace: «MONE» — Monetary va­ lue 35 Valuta del quantitativo Valuta in cui è espresso il quantitativo. {CURRENCYCODE_3} Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario. 36 Quantitativo iniziale Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di {DECIMAL-18/17} se il quantita­ contratti derivati dell'ordine. tivo è espresso in numero di unità. Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario Per le scommesse sul differenziale (spread bets), il quantitativo o nominale. è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per l'aumento o la diminuzione del nozionale di contratti deri­ vati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo. Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. 37 Quantitativo residuo, anche nascosto Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione {DECIMAL-18/17} se il quantita­ dopo l'esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che in­ tivo è espresso in numero di unità. cide sull'ordine. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane è espresso in valore monetario dopo tale esecuzione parziale. All'inserimento dell'ordine corri­ o nominale. sponde al quantitativo iniziale. 38 Quantitativo esposto Il quantitativo visibile (cioè non nascosto) nel book di negozia­ {DECIMAL-18/17} se il quantita­ zione. tivo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. 39 Quantitativo nego­ ziato In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo {DECIMAL-18/17} se il quantita­ deve essere riportato il quantitativo eseguito. tivo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. 40 Quantitativo accetta­ bile minimo Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia ese­ {DECIMAL-18/17} se il quantita­ guito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di tivo è espresso in numero di unità. norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. o nominale. L 87/210 IT N. Campo 41 Quota minima esegui­ bile Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente 31.3.2017 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione po­ {DECIMAL-18/17} se il quantita­ tenziale. tivo è espresso in numero di unità. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la Replace: «true» prima esecuzione. Replace: «false» Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 41 è vuoto. 42 Quota minima esegui­ bile solo per la prima esecuzione 43 Indicatore solo passivo Indica se l'ordine è immesso nella sede di negoziazione con Replace: «true» una caratteristica/un contrassegno, tale che l'ordine non si ese­ Replace: «false» gua immediatamente a fronte di eventuali ordini visibili con­ trari. 44 Indicatore passivo o aggressivo In caso di esecuzione parziale e integrale indica se l'ordine era «PASV» — passive o già posizionato nel book di negoziazione fornendo liquidità «AGRE» — aggressive. (passive) o se ha avviato la negoziazione e quindi assorbito li­ quidità (aggressive). Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. 45 Prevenzione dell'autoesecuzione Indica se l'ordine è stato inserito con criteri di prevenzione del­ Replace: «true» l'auto-esecuzione, di modo che non si esegua insieme a un or­ Replace: «false» dine che lo stesso membro o partecipante ha inserito sull'altro lato del book di negoziazione. 46 Identificazione dell'or­ dine collegato alla strategia Il codice alfanumerico utilizzato per collegare tutti gli ordini {ALPHANUM-50} connessi che fanno parte di una strategia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. 47 Strategia di inoltro La strategia di inoltro applicabile secondo la sede di negozia­ {ALPHANUM-50} zione specifica. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. 48 Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione Codice alfanumerico assegnato dalla sede di negoziazione all'o­ {ALPHANUM-52} perazione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento. Il codice identificativo dell'operazione della sede di negozia­ zione è unico, coerente e persistente per MIC di segmento se­ condo ISO10383 e per giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza MIC di segmento, il codice identifica­ tivo dell'operazione della sede di negoziazione è unico, coerente e persistente per MIC operativo per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rive­ lano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice. 31.3.2017 N. IT Campo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente L 87/211 Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente Sezione K — Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d'asta 49 Fasi di negoziazione Il nome di ciascuna delle varie fasi di negoziazione durante le {ALPHANUM-50} quali un ordine è presente nel book di negoziazione, tra cui le interruzioni della negoziazione (trading halt), gli interruttori di circuito e le sospensioni. 50 Prezzo d'asta indica­ tivo Il prezzo di chiusura dell'asta dello strumento finanziario per il {DECIMAL-18/5} se il prezzo è quale sono stati collocati uno o più ordini. espresso in valore monetario o no­ minale. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indi­ cato nell'unità monetaria princi­ pale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendi­ mento. 51 Volume d'asta indica­ tivo Il volume (numero di unità dello strumento finanziario) che {DECIMAL-18/17} se il quantita­ può essere eseguito al prezzo d'asta indicativo del campo 50 se tivo è espresso in numero di unità. l'asta si concludesse in quel preciso momento. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. L 87/212 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/581 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l'accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 6, e l'articolo 36, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Per evitare distorsioni della concorrenza, le controparti centrali (CCP) così come le sedi di negoziazione dovrebbero poter rifiutare una richiesta di accesso a una CCP o una sede di negoziazione soltanto qualora abbiano compiuto tutti i ragionevoli sforzi per gestire il rischio derivante dalla concessione di tale accesso, ma permanga un rischio indebito significativo. (2) Conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014, se una CCP o sede di negoziazione respinge una richiesta di accesso, deve motivare in modo esauriente tale decisione, indicando tra l'altro da quale punto di vista i rischi rilevanti conseguenti alla concessione dell'accesso sarebbero ingestibili in quella situazione particolare e rimarrebbe un rischio indebito significativo. La parte che nega l'accesso potrebbe idoneamente soddisfare tale requisito illustrando chiaramente le variazioni nella gestione dei rischi che deriverebbero dalla concessione dell'accesso e come dovrebbe gestire il rischio associato alle variazioni conseguenti alla concessione dell'accesso, nonché spiegando l'impatto sulle sue attività. (3) Il regolamento (UE) n. 600/2014 non fa distinzione tra i rischi sostenuti dalle CCP e dalle sedi di negoziazione in caso di concessione dell'accesso e prevede che nella valutazione delle richieste di accesso le sedi di negoziazione e le CCP prendano in considerazione le stesse categorie generali di condizioni. Tuttavia, data la diversa natura delle attività delle CCP rispetto alle sedi di negoziazione, i rischi derivanti dalla concessione dell'accesso possono nella pratica incidere in modo diverso sulle CCP e sulle sedi di negoziazione, il che rende necessaria un'impostazione che faccia distinzione tra CCP e sedi di negoziazione. (4) Quando un'autorità competente valuta se l'accesso costituisca una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico, dovrebbe considerare se la CCP o sede di negoziazione di cui trattasi dispone di adeguate procedure di gestione del rischio, anche in riferimento ai rischi operativi e giuridici, per evitare che l'accordo di accesso crei a terzi rischi indebiti significativi che non possono essere attenuati. (5) Le condizioni alle quali l'accesso deve essere consentito dovrebbero essere ragionevoli e non discriminatorie in modo da non mettere a repentaglio l'obiettivo dell'accesso non discriminatorio. Non dovrebbe essere consentito addebitare spese in maniera discriminatoria in modo da scoraggiare l'accesso. Tuttavia, le spese potrebbero essere diverse per motivi oggettivamente giustificati, ad esempio qualora i costi di attuazione del regime di accesso siano più elevati. Quando concedono l'accesso le CCP e le sedi di negoziazione vanno incontro sia a costi una tantum, ad esempio i costi di valutazione dei requisiti legali, sia a costi correnti. Poiché è probabile che la portata della domanda di accesso e i costi associati di attuazione dell'accordo di accesso varino da caso a caso, non è opportuno disciplinare nel presente regolamento la ripartizione specifica dei costi tra la CCP e la sede di negoziazione. Tuttavia, la ripartizione dei costi è un elemento importante di un accordo di accesso e quindi le due parti dovrebbero specificare la copertura dei costi in tale accordo. (6) A norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale fanno (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84. (2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/213 richiesta di estensione dell'autorizzazione. L'estensione dell'autorizzazione è necessaria quando una CCP intende offrire servizi di compensazione per strumenti finanziari con un profilo di rischio diverso o che presentano differenze sostanziali rispetto alla gamma di prodotti già trattati dalla CCP. Quando un contratto negoziato in una sede di negoziazione alla quale la CCP ha concesso l'accesso appartiene a una categoria di strumenti finanziari che rientra nell'autorizzazione esistente della CCP e ha pertanto caratteristiche di rischio analoghe ai contratti già compensati dalla CCP, tale contratto dovrebbe essere considerato economicamente equivalente. (7) Per garantire che una CCP non applichi requisiti di garanzia e di margine discriminatori a contratti economi­ camente equivalenti negoziati in una sede di negoziazione alla quale è stato riconosciuto l'accesso alla CCP, ogni modifica della metodologia di marginazione e dei requisiti operativi in materia di marginazione e netting di contratti economicamente equivalenti già compensati dalla CCP dovrebbe essere oggetto di riesame da parte del comitato dei rischi della CCP ed essere considerata modifica importante dei modelli e dei parametri ai fini della procedura di riesame di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Tale riesame dovrebbe certificare che i nuovi modelli e parametri sono non discriminatori e fondati su considerazioni pertinenti relative ai rischi. (8) Il regolamento (UE) n. 648/2012 impedisce distorsioni della concorrenza imponendo l'accesso non discrimi­ natorio alle CCP che offrono alle sedi di negoziazione la compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC). Il regolamento (UE) n. 600/2014 riconosce a sua volta la necessità di introdurre requisiti analoghi per i mercati regolamentati. Poiché una CCP può compensare tanto gli OTC quanto i derivati negoziati in borsa, il trattamento non discriminatorio di contratti economicamente equivalenti negoziati in una sede di negoziazione che chiede l'accesso a una CCP dovrebbe tener conto di tutti i pertinenti contratti compensati da tale CCP, indipendentemente da dove sono negoziati tali contratti. (9) L'autorità competente interessata dovrebbe notificare al collegio della CCP e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l'approvazione del regime transitorio della CCP conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 600/2014 senza indebito ritardo, al fine di aiutare le altre autorità competenti interessate a comprenderne l'impatto sulla CCP e sulle eventuali sedi di negoziazione che hanno stretti legami con tale CCP. La notifica dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti necessarie per consentire al collegio della CCP e all'ESMA di comprendere la decisione e aumentare la trasparenza. (10) Requisiti chiari circa le informazioni che le CCP e le sedi di negoziazione devono fornire quando notificano alle autorità competenti e all'ESMA che intendono avvalersi del regime transitorio a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbero contribuire all'applicazione trasparente e armonizzata della procedura di notifica. È pertanto necessario che la procedura di notifica preveda modelli uniformi per le notifiche, al fine di consentire prassi di vigilanza coerenti e uniformi. (11) È importante evitare il rischio che le sedi di negoziazione più grandi utilizzino metodi di calcolo che riducono al minimo il proprio importo nozionale annuo allo scopo di beneficiare del meccanismo di non partecipazione alle disposizioni in materia di accesso. Qualora esistano alternative considerate equivalenti per calcolare l'importo nozionale, l'applicazione del metodo di calcolo che dà il valore più elevato consente di evitare tale rischio. I metodi utilizzati per il calcolo dell'importo nozionale ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbero consentire alle sedi di negoziazione effettivamente più piccole che non hanno ancora acquisito la capacità tecnologica di operare in condizioni di parità con la maggior parte del mercato delle infrastrutture postnegoziazione di avvalersi del meccanismo di non partecipazione. È altresì importante che i metodi prescritti siano semplici e chiari, per contribuire a prassi di vigilanza coerenti e uniformi. (12) È importante che le sedi di negoziazione siano coerenti nel calcolo del proprio importo nozionale ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014, di modo che possano applicare equamente le disposizioni sull'accesso. Questo aspetto è particolarmente rilevante per taluni tipi di derivati negoziati in borsa in unità, ad esempio barili o tonnellate. (13) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, per garantire che le CCP e le sedi di negoziazione possano giovarsi del regime transitorio previsto dall'articolo 35, paragrafo 5, e dall'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore. L 87/214 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (14) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto disciplinano il rifiuto e la concessione dell'accesso alle CCP e alle sedi di negoziazione, compresa la procedura di non adesione delle CCP e delle sedi di negoziazione ai requisiti in materia di accesso stabiliti dal presente regolamento. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, la maggior parte delle quali dovrebbe applicarsi contemporaneamente, e consentire alle persone soggette a tali obblighi di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 35, paragrafo 6, e dall'articolo 36, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 600/2014. (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. (16) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I ACCESSO NON DISCRIMINATORIO ALLE CCP E ALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE SEZIONE 1 Accesso non discriminatorio alle CCP Articolo 1 Condizioni sul diniego di accesso da parte di una CCP 1. La CCP valuta se la concessione dell'accesso creerebbe uno dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 4 e può negare l'accesso solo se, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per gestire i suoi rischi, trae la conclusione che sussistono rischi indebiti significativi che non possono essere gestiti. 2. Se la CCP nega l'accesso, essa indica quali dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 4 deriverebbero dalla concessione dell'accesso e spiega perché tali rischi non possono essere gestiti. Articolo 2 Diniego di accesso da parte di una CCP fondato sul volume previsto delle operazioni La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al volume previsto delle operazioni derivante da tale accesso solo se esso determinasse una delle seguenti situazioni: (a) superamento della struttura scalabile della CCP in misura tale da rendere impossibile alla CCP adeguare i suoi sistemi per gestire il volume previsto delle operazioni; (b) superamento della capacità programmata della CCP in modo tale da rendere impossibile alla CCP acquisire la capacità supplementare necessaria per compensare il volume previsto delle operazioni. (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/215 Articolo 3 Diniego di accesso da parte di una CCP fondato sul rischio operativo e sulla complessità La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al rischio operativo e alla complessità. Per rischi operativi e complessità si intendono le seguenti situazioni: (a) incompatibilità dei sistemi informatici della CCP e della sede di negoziazione che impedisce alla CCP di stabilire la connettività tra i sistemi; (b) carenza di risorse umane con le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per svolgere le funzioni della CCP inerenti al rischio derivante dagli strumenti finanziari aggiuntivi ove questi differiscano da quelli già compensati dalla CCP, o incapacità di mobilitare tali risorse umane. Articolo 4 Diniego di accesso da parte di una CCP fondato su altri fattori che generano rischi indebiti signifi­ cativi 1. La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti a rischi indebiti significativi se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a) la CCP non offre servizi di compensazione per gli strumenti finanziari per i quali si chiede l'accesso e non sarebbe in grado, compiendo uno sforzo ragionevole, di avviare un servizio di compensazione conforme ai requisiti di cui ai titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 648/2012; (b) la concessione dell'accesso costituirebbe una minaccia per la redditività economica della CCP o per la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012; (c) esistenza di rischi giuridici; (d) incompatibilità tra le norme della CCP e quelle della sede di negoziazione cui la CCP non può porre rimedio in collaborazione con la sede di negoziazione. 2. La CCP può respingere una richiesta di accesso sulla base del rischio giuridico di cui al paragrafo 1, lettera c), se la concessione dell'accesso determinasse per la CCP l'impossibilità di far applicare le sue norme in materia di procedure di close-out netting o di default oppure l'impossibilità di gestire i rischi derivanti dall'uso simultaneo di vari modelli di accettazione della negoziazione. SEZIONE 2 Accesso non discriminatorio alle sedi di negoziazione Articolo 5 Condizioni relative al diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione 1. La sede di negoziazione valuta se la concessione dell'accesso creerebbe uno dei rischi di cui agli articoli 6 e 7 e può negare l'accesso solo se, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per gestire i suoi rischi, trae la conclusione che sussistono rischi indebiti significativi che non possono essere gestiti. 2. Se la sede di negoziazione nega l'accesso, essa indica quali dei rischi di cui agli articoli 6 e 7 deriverebbero dalla concessione dell'accesso e spiega perché tali rischi non possono essere gestiti. L 87/216 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 6 Diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione fondato sul rischio operativo e sulla complessità La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al rischio operativo e alla complessità derivanti da tale accesso soltanto se sussiste un rischio di incompatibilità tra i sistemi informatici della CCP e quelli della sede di negoziazione che impedisce a quest'ultima di stabilire la connettività tra tali sistemi. Articolo 7 Diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti a rischi indebiti significativi in ognuno dei seguenti casi: (a) minaccia per la redditività economica della sede di negoziazione o per la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); (b) incompatibilità tra le norme della sede di negoziazione e quelle della CCP cui la sede di negoziazione non può porre rimedio in collaborazione con la CCP. Articolo 8 Condizioni alle quali si considera che l'accesso costituisce una minaccia per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico Oltre alla frammentazione della liquidità, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 45), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai fini dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento si considera che la concessione dell'accesso minaccia l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico se l'autorità competente può fornire i motivi del diniego, indicando anche gli elementi comprovanti che le procedure di gestione dei rischi di una o di entrambe le parti della richiesta di accesso non bastano per impedire che la concessione dell'accesso generi rischi indebiti significativi per i terzi, e che nessun provvedimento correttivo potrebbe attenuare tali rischi in misura sufficiente. CAPO II CONDIZIONI ALLE QUALI L'ACCESSO DEVE ESSERE PERMESSO Articolo 9 Condizioni alle quali l'accesso deve essere permesso 1. Le parti concordano i rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla concessione dell'accesso, compresa la legge applicabile che disciplina i loro rapporti. I termini dell'accordo di accesso: (a) sono chiaramente definiti, trasparenti, validi e applicabili; (b) ove due o più CCP abbiano accesso alla sede di negoziazione, specificano le modalità di assegnazione delle operazioni su tale sede di negoziazione alla CCP che è parte dell'accordo; (c) stabiliscono norme chiare relative al momento di immissione degli ordini di trasferimento, definito ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nei pertinenti sistemi e il momento di irrevocabilità; (d) stabiliscono norme relative alla risoluzione dell'accordo di accesso a opera di una delle parti, le quali: i) prevedono la risoluzione ordinata che non espone indebitamente altre entità a rischi aggiuntivi, comprese disposizioni chiare e trasparenti in materia di gestione e liquidazione ordinata dei contratti e delle posizioni eseguiti nell'ambito dell'accordo di accesso che risultavano aperti al momento della risoluzione; (1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). (2) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/217 ii) assicurano che alla parte interessata sia concesso un termine ragionevole per regolarizzare le violazioni che non danno luogo a risoluzione immediata; iii) consentono la risoluzione, se i rischi aumentano fino a un livello che avrebbe giustificato il diniego di accesso sin dall'inizio; (e) specificano gli strumenti finanziari oggetto dell'accordo di accesso; (f) specificano la copertura dei costi una tantum e dei costi correnti determinati dalla richiesta di accesso; (g) stabiliscono disposizioni in materia di diritti e impegni derivanti dall'accordo di accesso. 2. I termini dell'accordo di accesso prescrivono che le parti dell'accordo predispongono politiche, procedure e sistemi adeguati per garantire: (a) comunicazioni tempestive, affidabili e sicure tra le parti; (b) la consultazione preliminare dell'altra parte se è probabile che le modifiche delle attività di una parte abbiano un'incidenza rilevante sull'accordo di accesso o sui rischi a cui è esposta l'altra parte; (c) la notifica tempestiva dell'altra parte prima dell'attuazione di una modifica, nei casi non contemplati dalla lettera b); (d) la risoluzione delle controversie; (e) l'identificazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi potenziali derivanti dall'accordo di accesso; (f) il ricevimento da parte della sede di negoziazione di tutte le informazioni necessarie per poter adempiere i suoi obblighi in materia di controllo delle posizioni aperte; (g) l'accettazione da parte della CCP della consegna di merci per contratti regolati con consegna fisica. 3. Le parti dell'accordo di accesso garantiscono che: (a) all'atto della concessione dell'accesso siano mantenuti idonei standard di gestione del rischio; (b) le informazioni figuranti nella richiesta di accesso vengano aggiornate per tutta la durata dell'accordo di accesso, anche in riferimento alle informazioni sulle modifiche sostanziali; (c) le informazioni non pubbliche e commercialmente sensibili, comprese le informazioni fornite durante la fase di sviluppo di uno strumento finanziario, possano essere utilizzate soltanto per il fine specifico per il quale sono trasmesse e vi si possa dare seguito soltanto per lo scopo specifico concordato dalle parti. Articolo 10 Applicazione da parte delle CCP di spese di compensazione non discriminatorie e trasparenti 1. La CCP applica spese per la compensazione di operazioni eseguite in una sede di negoziazione a cui ha concesso l'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi, applicabili a tutti i partecipanti diretti e, se del caso, clienti. A tal fine, la CCP applica a tutti i partecipanti diretti e, se del caso, clienti le stesse tariffe e le stesse riduzioni e le spese applicate non dipendono dalla sede di negoziazione in cui è avvenuta l'operazione. 2. La CCP applica spese a una sede di negoziazione in relazione all'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi. A tal fine, si applicano le stesse spese e le stesse riduzioni a tutte le sedi di negoziazione che accedono alla CCP in relazione a strumenti finanziari identici o analoghi, tranne qualora si possano oggettivamente giustificare tariffe diverse. 3. A norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 648/2012 la CCP garantisce che le tariffe di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano di facile accesso, adeguatamente individuate per servizio prestato e sufficientemente granulari al fine di assicurare che le spese applicate siano prevedibili. L 87/218 4. IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 I paragrafi da 1 a 3 si applicano alle spese addebitate per coprire i costi una tantum e i costi correnti. Articolo 11 Applicazione da parte delle sedi di negoziazione di spese non discriminatorie e trasparenti 1. La sede di negoziazione applica spese in relazione all'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi. A tal fine, si applicano le stesse spese e le stesse riduzioni a tutte le CCP che accedono alla sede di negoziazione in relazione a strumenti finanziari identici o analoghi, tranne qualora si possano oggettivamente giustificare tariffe diverse. 2. La sede di negoziazione garantisce che le tariffe di cui al paragrafo 1 siano di facile accesso, che le spese siano adeguatamente individuate per servizio prestato e sufficientemente granulari al fine di assicurare che le spese conseguenti siano prevedibili. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutte le spese inerenti all'accesso, comprese quelle applicate per coprire i costi una tantum e i costi correnti. CAPO III CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO DEI CONTRATTI Articolo 12 Requisiti di garanzia e marginazione dei contratti economicamente equivalenti 1. La CCP determina se i contratti negoziati in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso sono economicamente equivalenti a contratti con caratteristiche di rischio analoghe già compensati dalla CCP. 2. Ai fini del presente articolo, la CCP considera tutti i contratti negoziati in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso, che rientrano nella categoria di strumenti finanziari oggetto dell'autorizzazione della CCP di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, o di ogni successiva estensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento, economicamente equivalenti ai contratti della rispettiva categoria di strumenti finanziari già compensati dalla CCP. 3. La CCP può considerare un contratto negoziato in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso, che presenta un profilo di rischio considerevolmente diverso o differenze sostanziali rispetto ai contratti già compensati dalla CCP nella rispettiva categoria di strumenti finanziari, non economicamente equivalente se la CCP aveva ottenuto l'estensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 per tale contratto e in relazione alla richiesta di accesso di tale sede di negoziazione. 4. La CCP applica ai contratti economicamente equivalenti di cui al paragrafo 1 le stesse metodologie di margine e di garanzia, a prescindere da dove sono negoziati i contratti. La CCP subordina la compensazione di un contratto economi­ camente equivalente di cui al paragrafo 1 all'adozione di modifiche dei modelli e dei parametri di rischio della CCP soltanto se necessario per attenuare i fattori di rischio inerenti a tale sede di negoziazione o ai contratti ivi negoziati. Siffatte modifiche sono considerate modifiche significative dei modelli e parametri della CCP di cui agli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012. Articolo 13 Netting di contratti economicamente equivalenti 1. La CCP applica ai contratti economicamente equivalenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento le stesse procedure di netting a prescindere da dove sono stati negoziati i contratti, a condizione che l'eventuale procedura di netting che applica sia valida e opponibile in conformità della direttiva 98/26/CE e del diritto fallimentare applicabile. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/219 2. La CCP che ritenga che il rischio giuridico o il rischio di base relativo a una procedura di netting che essa applica a un contratto economicamente equivalente non sia sufficientemente attenuato subordina la compensazione di siffatto contratto all'adozione di modifiche di tale procedura di netting che escludano il netting di tale contratto. Siffatte modifiche sono considerate modifiche significative dei modelli e parametri della CCP di cui agli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012. 3. Ai fini del paragrafo 2, per «rischio di base» si intende il rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra due o più attività o contratti compensati dalla CCP. Articolo 14 Cross-margining di contratti correlati compensati dalla medesima CCP Se una CCP calcola i margini per il cross-margining di contratti correlati compensati dalla stessa CCP (marginazione del portafoglio) conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 e all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (1), la CCP applica la propria impostazione in materia di marginazione del portafoglio a tutti i pertinenti contratti correlati a prescindere da dove sono negoziati i contratti. I contratti che presentano una correlazione significativa e attendibile, o un parametro statistico di dipendenza equivalente, beneficiano delle stesse compensazioni o riduzioni. CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 15 Procedura di notifica della CCP alla sua autorità competente Se una CCP presenta domanda di autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, essa trasmette alla sua autorità competente una notifica scritta, utilizzando il modulo 1 figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 16 Procedura di notifica dell'autorità competente all'ESMA e al collegio della CCP Le autorità competenti pertinenti notificano all'ESMA e al collegio della CCP ogni decisione di approvazione di disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 per iscritto, senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla decisione, utilizzando il modulo 2 figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 17 Procedura di notifica della sede di negoziazione alla sua autorità competente riguardante il periodo transitorio iniziale Se una sede di negoziazione non desidera essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, essa trasmette alla sua autorità competente e all'ESMA una notifica scritta, utilizzando i moduli 3.1 e 3.2 figuranti nell'al­ legato del presente regolamento. Articolo 18 Procedura di notifica della sede di negoziazione alla sua autorità competente riguardante l'estensione del periodo transitorio Se una sede di negoziazione desidera continuare a non essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 per ulteriori trenta mesi, essa trasmette alla sua autorità competente e all'ESMA una notifica scritta, utilizzando i moduli 4.1 e 4.2 figuranti nell'allegato del presente regolamento. (1) Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41). L 87/220 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 19 Ulteriori disposizioni specifiche per il calcolo dell'importo nozionale 1. Conformemente all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, una sede di negoziazione che non desidera essere vincolata dall'articolo 36 dello stesso regolamento per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 include nel calcolo del suo importo nozionale annuo tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa concluse nell'anno civile che precede l'applicazione delle sue disposizioni. 2. Ai fini del calcolo del suo importo nozionale annuo a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 per l'anno che precede quello dell'entrata in applicazione, la sede di negoziazione utilizza le cifre reali per il periodo per il quale sono disponibili. Se, per l'anno precedente l'anno di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione dispone di dati per un periodo inferiore a 12 mesi, essa stima la cifra per tale anno utilizzando i seguenti tre elementi: (a) i dati reali per il periodo più lungo possibile a partire dall'inizio dell'anno precedente l'anno di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, inclusi almeno i primi otto mesi; (b) i dati reali per il periodo equivalente nel corso dell'anno precedente l'anno di cui alla lettera a) del presente paragrafo; (c) i dati reali per l'intero anno precedente l'anno di cui alla lettera a) del presente paragrafo. La cifra stimata dell'importo nozionale annuo è calcolata moltiplicando gli elementi di cui al secondo comma, lettera a), per gli elementi di cui al secondo comma, lettera c), e dividendoli per gli elementi di cui al secondo comma, lettera b). 3. Se una sede di negoziazione desidera continuare a non essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 per un ulteriore periodo di trenta mesi al termine del primo, o di ogni successivo, periodo di 30 mesi, essa include nel calcolo del suo importo nozionale annuo a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa concluse a norma delle sue disposizioni in ciascuno dei primi due anni del precedente periodo di trenta mesi. 4. Se esistono alternative accettabili per il calcolo dell'importo nozionale annuo per taluni tipi di strumenti, ma vi sono differenze di rilievo tra i valori ottenuti con tali metodi di calcolo, è utilizzato il calcolo che dà il valore più elevato. In particolare per i derivati, quali i future o i contratti di opzione, compresi tutti i tipi di strumenti derivati su merci che sono designati in unità, l'importo nozionale annuo è l'intero valore dell'attività sottostante del derivato al pertinente prezzo nel momento in cui l'operazione è stata conclusa. Articolo 20 Metodo di approvazione e verifica da parte dell'ESMA 1. Ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione fornisce all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni e le cifre sulle quali si basa il calcolo. 2. In sede di verifica delle cifre dell'importo nozionale annuo presentate, l'ESMA tiene conto anche dei dati postnegoziazione rilevanti e delle statistiche annuali. 3. L'ESMA approva o respinge la non partecipazione entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti per la notifica a norma dell'articolo 16 o dell'articolo 17, ivi comprese le informazioni specificate all'articolo 19. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/221 Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Tuttavia, gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER L 87/222 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 ALLEGATO Modulo 1 Notifica di cui all'articolo 15 Nome della CCP Dati di contatto pertinenti Nome della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami Giurisdizione della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami 1. 1. 2. 2. 3. 3. … … Modulo 2 Notifica di cui all'articolo 16 Nome della CCP Dati di contatto pertinenti Data della deci­ sione di approva­ zione Date di inizio e fine del periodo transitorio Nome della o delle sedi di negozia­ zione che hanno stretti legami Giurisdizione della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami Inizio: 1. 1. Fine: 2. 2. 3. 3. … … Modulo 3.1 Notifica generale di cui all'articolo 17 Nome della sede di negozia­ zione Dati di contatto pertinenti Nomi e giurisdizioni delle sedi di negoziazione dello stesso gruppo stabilite nell'Unione Nome e giurisdizione della o delle CCP che hanno stretti legami 1. 1. 2. 2. 3. 3 … … Modulo 3.2 Notifica dell'importo nozionale di cui all'articolo 17 Sede di negoziazione: Classe di attività X: Classe di attività Y: Classe di attività Z: … Importo nozionale negoziato nel 2016 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/223 Modulo 4.1 Notifica generale di cui all'articolo 18 Nome della sede di negozia­ zione Dati di contatto pertinenti Nomi e giurisdizioni delle sedi di negoziazione dello stesso gruppo stabilite nell'Unione Nome e giurisdizione della o delle CCP che hanno stretti legami 1. 1. 2. 2. 3. 3. … … Modulo 4.2 Notifica dell'importo nozionale di cui all'articolo 18 Nome della sede di negoziazione: Classe di attività X: Classe di attività Y: Classe di attività Z: … Importo nozionale per l'anno … Importo nozionale per l'anno … L 87/224 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/582 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Al fine di gestire il rischio operativo e rischi di altro genere in sede di presentazione e accettazione per la compen­ sazione delle operazioni in derivati compensati e di offrire certezza alle controparti non appena possibile, è importante stabilire in una fase precoce, e, per quanto possibile, prima dell'esecuzione dell'operazione, se un'ope­ razione in derivati compensati sarà accettata per la compensazione da una controparte centrale, e le conseguenze dell'eventuale mancata accettazione per la compensazione, da parte della controparte centrale, delle operazioni in derivati presentate. (2) Per applicare soluzioni tecniche scalabili che assicurino che le operazioni in derivati compensati siano presentate e accettate per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, le informazioni necessarie alla sede di negoziazione e alla controparte centrale per svolgere le loro funzioni dovrebbero essere predeterminate e chiaramente definite nella rispettiva documentazione. (3) Per stabilire prezzi adeguati per le operazioni in derivati, le controparti tengono conto del fatto che le operazioni compensate a livello centrale sono soggette ad un diverso regime di garanzia rispetto a quelle non compensate a livello centrale, indipendentemente dal fatto che la compensazione sia effettuata perché esiste un obbligo in tal senso o perché convenuta tra le parti. Pertanto le controparti dovrebbero trarre vantaggio dal fatto che si applichino lo stesso processo e gli stessi requisiti alle operazioni in derivati compensati sia obbligatoriamente che volontariamente, al fine di assicurarne la presentazione e l'accettazione per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile. (4) Laddove le operazioni in derivati compensati siano concluse in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione e la controparte centrale dovrebbero prevedere norme atte ad assicurare la compensazione automatica dell'ope­ razione, che consentano di stabilire prima dell'esecuzione dell'operazione stessa se questa sarà compensata da una controparte centrale. Altrimenti la sede di negoziazione dovrebbe consentire ai partecipanti diretti della controparte centrale di verificare che gli ordini rispettino i limiti fissati per i loro clienti. (5) Il tempo concesso ad una sede di negoziazione per il trattamento di un'operazione in derivati compensati dovrebbe essere più breve in caso di negoziazione elettronica, in ragione della maggiore automatizzazione del trattamento, rispetto al caso in cui la negoziazione non sia effettuata elettronicamente. (6) Una sede di negoziazione dovrebbe trasmettere le informazioni relative alle operazioni in derivati compensati ad una controparte centrale in un formato elettronico predefinito, sia per le operazioni negoziate elettronicamente che per quelle negoziate non elettronicamente. Pertanto il tempo concesso ad una controparte centrale per decidere se un'operazione in derivati compensati possa essere accettata per la compensazione dovrebbe essere lo stesso sia per le operazioni negoziate elettronicamente che per quelle negoziate non elettronicamente. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/225 (7) Il trattamento delle operazioni in derivati compensati eseguite su base bilaterale è generalmente meno automa­ tizzato rispetto a quello delle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione. Pertanto il tempo concesso alle controparti per presentare ad una controparte centrale un'operazione in derivati compensati eseguita su base bilaterale dovrebbe essere più lungo rispetto a quello concesso per un'operazione in derivati compensati conclusa in una sede di negoziazione. (8) Al fine di gestire il rischio di credito connesso alle operazioni in derivati compensati eseguite su base bilaterale, la controparte centrale dovrebbe consentire ai partecipanti diretti di esaminare i dati delle operazioni dei loro clienti e di decidere se accettarle. Il processo che si verifica tra la controparte centrale e il partecipante diretto, essendo in genere automatizzato, dovrebbe richiedere un tempo limitato. (9) Le controparti centrali e i partecipanti diretti gestiscono il rischio di credito associato al cumulo delle esposizioni correnti generate dalla compensazione dei derivati compensati. Questa gestione in genere prevede che la controparte centrale o il partecipante diretto applichino limiti alla controparte al fine di attenuare il relativo rischio di esposizione, il che può portare alla mancata accettazione da parte del partecipante diretto o delle controparti centrali di nuove richieste di compensazione di talune operazioni in derivati compensati. Assicurare che le operazioni in derivati compensati siano presentate per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, non implica quindi che tutte le operazioni in derivati compensati siano accettate per la compensazione in ogni circostanza. Nel caso in cui le operazioni in derivati compensati non siano accettate per la compensazione, le controparti dovrebbero conoscere in maniera chiara il trattamento di tali operazioni per poter coprire il proprio rischio. (10) Dato che il trattamento di un'operazione in derivati compensati conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione e presentata per la compensazione a una controparte centrale richiede un tempo limitato, è estremamente limitato anche il tempo a disposizione, tra l'ordine e la mancata accettazione, per cambiamenti del mercato e del valore e del rischio dell'operazione in derivati compensati. Poiché il danno potenzialmente subito dalle controparti le cui operazioni non sono accettate per la compensazione dalla controparte centrale è trascurabile, e per offrire certezza alle controparti, le operazioni in derivati compensati concluse elettronicamente in una sede di negoziazione e non accettate per la compensazione da una controparte centrale dovrebbero essere considerate non valide. (11) I tempi più lunghi necessari in genere per il trattamento delle operazioni in derivati compensati che non siano concluse elettronicamente in una sede di negoziazione possono essere sufficienti affinché nel frattempo il mercato evolva e il valore e il rischio dell'operazione in derivati compensati cambino in misura significativa. Di conseguenza la previsione di invalidità potrebbe non costituire il trattamento appropriato per tutte le operazioni non accettate dalle controparti centrali. Per offrire certezza sul trattamento delle operazioni in derivati compensati che non siano concluse elettronicamente in una sede di negoziazione e non siano accettate per la compensazione da una controparte centrale, le regole della sede di negoziazione e, se del caso, gli accordi contrattuali tra le controparti dovrebbero chiarire in anticipo le modalità di trattamento di queste operazioni. (12) Quando un'operazione in derivati compensati non è accettata per la compensazione per motivi diversi dal rischio di credito, quali problemi tecnici o materiali derivanti dalla trasmissione di informazioni inesatte o incomplete, le controparti possono comunque voler procedere alla compensazione dell'operazione in derivati. Se entrambe le controparti convengono di ripresentare l'operazione, può essere consentita una seconda presentazione come nuova operazione in derivati compensati con le stesse condizioni economiche, nella misura in cui tale operazione assicura comunque la corretta gestione dei rischi operativi o di altri rischi non creditizi, a condizione che l'operazione sia ripresentata entro un lasso di tempo relativamente breve dalla prima presentazione e che la nuova presentazione consenta di analizzare e risolvere il motivo per cui l'operazione non è stata accettata per la compensazione. (13) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. (14) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (15) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), (1) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). L 87/226 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Disposizioni per favorire la trasmissione delle informazioni 1. La sede di negoziazione illustra nel dettaglio nel proprio regolamento le informazioni che ha bisogno di ricevere dalle controparti di un'operazione in derivati compensati al fine di presentare detta operazione a una controparte centrale per la compensazione, e il formato in cui devono essere fornite tali informazioni. 2. La controparte centrale illustra nel dettaglio nel proprio regolamento le informazioni che ha bisogno di ricevere dalle controparti di un'operazione in derivati compensati e dalle sedi di negoziazione per la compensazione di detta operazione, e il formato in cui devono essere fornite tali informazioni. Articolo 2 Controlli pre-negoziazione sulle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione 1. Le sedi di negoziazione e i partecipanti diretti subordinano gli ordini per la conclusione delle operazioni in derivati compensati in una sede di negoziazione ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, salvo il caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo: a) il regolamento della sede di negoziazione prevede che ciascun membro o partecipante della sede di negoziazione che non sia un partecipante diretto di una controparte centrale attraverso la quale è compensata l'operazione in derivati compensati abbia un accordo contrattuale con un partecipante diretto della controparte centrale in virtù del quale il partecipante diretto diventa automaticamente controparte dell'operazione in derivati compensati; b) il regolamento della controparte centrale prevede che le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione siano compensate automaticamente e immediatamente, e che il partecipante diretto di cui alla lettera a) diventi la controparte della controparte centrale; c) il regolamento della sede di negoziazione prevede che il suo membro o partecipante o il suo cliente diventino controparte dell'operazione in derivati compensati dopo che questa operazione è stata compensata, in base ad accordi di compensazione diretti o indiretti conclusi con il partecipante diretto. 2. La sede di negoziazione fornisce strumenti per assicurare che ogni partecipante diretto possa effettuare per ogni singolo ordine una verifica preliminare dei limiti fissati e verificati dal partecipante diretto stesso per il suo cliente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (1). 3. La sede di negoziazione, prima della conclusione dell'ordine, assicura che l'ordine del cliente rientri nei limiti applicabili a tale cliente in conformità del paragrafo 2: a) entro 60 secondi dal ricevimento dell'ordine quando l'ordine è effettuato elettronicamente; b) entro 10 minuti dal ricevimento dell'ordine quando l'ordine non è effettuato elettronicamente. 4. Qualora l'ordine non rientri nei limiti applicabili al cliente a norma del paragrafo 2, la sede di negoziazione informa il cliente e il partecipante diretto che l'ordine non può essere concluso attenendosi ai tempi indicati di seguito: a) se l'ordine è effettuato elettronicamente, in tempo reale; b) se l'ordine non è effettuato elettronicamente, entro 5 minuti dall'esecuzione della verifica del rispetto dei limiti applicabili. (1) Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (cfr. pag. 417 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/227 Articolo 3 Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione 1. La sede di negoziazione, la controparte centrale e il partecipante diretto sono soggetti alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo il caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 2. Per le operazioni in derivati compensati concluse elettronicamente in una sede di negoziazione, quest'ultima comunica alla controparte centrale le informazioni relative a ciascuna operazione entro 10 secondi dalla sua conclusione. 3. Per le operazioni in derivati compensati concluse non elettronicamente in una sede di negoziazione, quest'ultima comunica alla controparte centrale le informazioni relative a ciascuna operazione entro 10 minuti dalla sua conclusione. 4. La controparte centrale accetta o non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa in una sede di negoziazione entro 10 secondi dal ricevimento delle informazioni dalla sede di negoziazione e informa in tempo reale il partecipante diretto e la sede di negoziazione dell'eventuale mancata accettazione. 5. Il partecipante diretto e la sede di negoziazione informano la controparte che ha concluso l'operazione in derivati compensati nella sede di negoziazione della mancata accettazione non appena la controparte centrale li ha informati in proposito. Articolo 4 Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse su base bilaterale 1. Per le operazioni in derivati compensati concluse tra le controparti su base bilaterale, il partecipante diretto: a) ottiene dal suo cliente le prove relative ai tempi di conclusione dell'operazione presentata per la compensazione; b) assicura che le controparti comunichino alla controparte centrale le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, entro 30 minuti dalla conclusione dell'operazione. 2. La controparte centrale comunica al suo partecipante diretto le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative all'operazione entro 60 secondi dal ricevimento di tali informazioni dalle controparti. Il partecipante diretto accetta o non accetta l'operazione entro 60 secondi dal ricevimento delle informazioni dalla controparte centrale. 3. La controparte centrale accetta o non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa su base bilaterale entro 10 secondi dal ricevimento dell'accettazione o della mancata accettazione da parte del partecipante diretto. 4. Tuttavia i paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il regolamento della controparte centrale assicura che il partecipante diretto definisca e verifichi periodicamente i limiti relativi al suo cliente a norma del regolamento delegato (UE) 2017/589; b) il regolamento della controparte centrale prevede che un'operazione in derivati compensati che rispetta i limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia compensata automaticamente dalla controparte centrale entro 60 secondi dal ricevimento dalle controparti delle informazioni sull'operazione in derivati compensati. 5. La controparte centrale che non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa su base bilaterale ne informa in tempo reale il partecipante diretto. Il partecipante diretto informa della mancata accettazione la controparte che ha concluso l'operazione non appena ne è informato dalla controparte centrale. Articolo 5 Trattamento delle operazioni in derivati compensati non accettate per la compensazione 1. Qualora un'operazione in derivati compensati conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione non sia accettata dalla controparte centrale, la sede di negoziazione considera il relativo contratto non valido. L 87/228 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 2. Qualora un'operazione in derivati compensati non conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione non sia accettata dalla controparte centrale, il trattamento dell'operazione è regolato da: a) il regolamento della sede di negoziazione, se il contratto è presentato per la compensazione conformemente a detto regolamento; b) l'accordo tra le controparti in tutti gli altri casi. 3. Se la mancata accettazione è dovuta a un problema tecnico o materiale, l'operazione in derivati compensati può essere presentata nuovamente per la compensazione entro un'ora dalla precedente presentazione sotto forma di una nuova operazione ma con le medesime condizioni economiche, purché questa seconda presentazione sia stata convenuta tra le controparti. La sede di negoziazione in cui è stata conclusa inizialmente l'operazione in derivati compensati non è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014 per la presentazione alla compensazione della seconda operazione in derivati compensati. Articolo 6 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/229 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/583 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 8, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 22, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Un livello elevato di trasparenza è essenziale per assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, a prescindere dal fatto che le operazioni siano eseguite in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici o al di fuori di tali sistemi. Questo livello elevato di trasparenza dovrebbe anche creare condizioni di parità tra le sedi di negoziazione, in modo che il processo di formazione del prezzo di determinati strumenti finanziari non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e gli investitori non ne siano penalizzati. (2) Allo stesso tempo è essenziale riconoscere che vi possono essere circostanze in cui dovrebbero essere previste esenzioni dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o differimenti degli obblighi di trasparenza postnegoziazione, in modo da evitare che l'obbligo di comunicare le operazioni, e quindi di rendere pubbliche le posizioni di rischio, abbia la conseguenza involontaria di pregiudicare la liquidità. È pertanto opportuno precisare le circostanze in cui possono essere concesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e differimenti della trasparenza post-negoziazione. (3) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché specificano gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano alla negoziazione di strumenti non rappresentativi di capitale. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori di interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento. (4) Quando concedono deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare su un piano di parità e in modo non discriminatorio tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione. (5) È opportuno chiarire un certo numero di termini tecnici, le cui definizioni sono necessarie per assicurare l'appli­ cazione uniforme nell'Unione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, quindi, per contribuire alla creazione di un codice unico di norme per i mercati finanziari dell'Unione. Si tratta di definizioni puramente funzionali alla determinazione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale e che dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento. (6) In ragione della loro struttura giuridica gli exchange traded commodities (ETC) e gli exchange-traded notes (ETN) dovrebbero essere considerati strumenti di debito. Tuttavia, dal momento che sono commercializzati in modo analogo agli ETF, dovrebbe applicarsi un regime di trasparenza analogo a quello degli ETF. (1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84. L 87/230 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 (7) Ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, per gli strumenti per i quali non esiste un mercato liquido, è opportuno considerare alcuni strumenti ammissibili a beneficiare della deroga alla trasparenza pre-negoziazione. Questa previsione dovrebbe applicarsi anche ai derivati soggetti all'obbligo di compensazione che non sono soggetti all'obbligo di negoziazione, nonché alle obbligazioni, ai derivati, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissioni che non sono liquidi. (8) Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione dovrebbero rendere pubblici i prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita o le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e lo spessore di tali prezzi al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l'operazione secondo le regole del sistema. Ciò al fine di assicurare che i membri o i partecipanti che forniscono per primi le loro quotazioni al richiedente non siano messi in condizioni di svantaggio. (9) La maggior parte delle obbligazioni garantite liquide sono obbligazioni ipotecarie emesse per la concessione di prestiti ai privati per il finanziamento dell'acquisto dell'abitazione e il cui valore medio è direttamente correlato al valore del prestito. Nel mercato delle obbligazioni garantite, i fornitori di liquidità fanno da tramite tra gli investitori professionali che negoziano grandi volumi e i proprietari di abitazione che negoziano piccoli volumi. Per evitare perturbazioni di questa funzione e le potenziali conseguenze negative per i proprietari di abitazione, la dimensione specifica dello strumento al di sopra della quale i fornitori di liquidità possono beneficiare di una deroga alla trasparenza pre-negoziazione dovrebbe essere fissata ad una dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova il 40 per cento delle operazioni, in quanto si ritiene che tale volume rifletta il costo medio di un'abitazione. (10) Le informazioni che devono essere messe a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il gestore del mercato, il dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o l'impresa di investimento in questione assicuri un ragionevole livello di spesa per i sistemi e di relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo prescritto solo in casi eccezionali in cui i sistemi disponibili non consentono la pubbli­ cazione in tempi più brevi. (11) Le imprese di investimento dovrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione tramite un APA. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità secondo le quali le imprese di investimento dovrebbero segnalare le operazioni all'APA e dovrebbe applicarsi congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (1). (12) Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede la possibilità di specificare l'applicazione dell'obbligo di informazione post-negoziazione in merito alle operazioni effettuate tra due imprese di investimento, tra cui gli internalizzatori sistematici, su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato, quali il trasferimento degli strumenti finanziari a fini di garanzia reale. Tali operazioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo, rischiano di creare confusione per gli investitori od ostacolano l'esecuzione alle condizioni migliori, e pertanto il presente regolamento specifica le operazioni determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato che non dovrebbero essere rese pubbliche. (13) Le imprese di investimento effettuano spesso, per conto proprio o per conto dei clienti, operazioni su derivati e altri strumenti finanziari o altre attività finanziarie che sono composte da una serie di operazioni interconnesse e subordinate. Queste operazioni a pacchetto consentono alle imprese di investimento e ai clienti di gestire meglio i rischi connessi con il prezzo di ciascuna componente dell'operazione a pacchetto, in modo da riflettere il profilo di rischio complessivo del pacchetto, anziché il prezzo prevalente sul mercato di ciascuna componente. Le operazioni a pacchetto possono assumere varie forme, quali lo scambio con sottostante fisico, strategie di negoziazione eseguite nelle sedi di negoziazione e operazioni a pacchetto su misura, ed è importante tenere conto di tali specificità al momento di calibrare il regime di trasparenza applicabile. Ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno definire le condizioni di applicazione dei differimenti della trasparenza postnegoziazione alle operazioni a pacchetto. Queste disposizioni non dovrebbero essere applicabili alle operazioni di copertura degli strumenti finanziari eseguite nel normale esercizio dell'attività. (14) Lo scambio con sottostante fisico, che è prassi integrante dei mercati finanziari, consente ai partecipanti al mercato di organizzare ed eseguire le operazioni su derivati negoziati in borsa direttamente collegati ad un'ope­ razione nel mercato fisico sottostante. Si tratta di una prassi ampiamente utilizzata e che coinvolge una pluralità di soggetti: agricoltori, produttori, fabbricanti e trasformatori di merci. Di norma un'operazione che prevede lo (1) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Cfr. pagina 126 della presente Gazzetta ufficiale). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/231 scambio con sottostante fisico ha luogo quando il venditore di un'attività fisica intende liquidare la sua corrispondente posizione di copertura in un contratto derivato con l'acquirente dell'attività fisica, quando anche quest'ultimo si trova a possedere una corrispondente copertura nello stesso contratto derivato. È in tal modo agevolata l'efficace liquidazione delle posizioni di copertura che non sono più necessarie. (15) Per le operazioni eseguite al di fuori delle regole di una sede di negoziazione è essenziale specificare l'impresa di investimento tenuta a rendere pubblica l'operazione nei casi in cui entrambe le parti dell'operazione siano imprese di investimento stabilite nell'Unione, per evitare che la pubblicazione dell'operazione sia effettuata due volte. Pertanto, la responsabilità di rendere pubblica l'operazione dovrebbe sempre ricadere sull'impresa di investimento venditrice, a meno che una sola delle controparti sia un internalizzatore sistematico oltre a essere l'impresa acquirente. (16) Quando per un dato strumento finanziario una sola delle controparti è un internalizzatore sistematico, oltre a esserne l'impresa acquirente, detta controparte dovrebbe essere responsabile di rendere pubblica l'operazione, dato che è questo che i suoi clienti si aspettano che faccia e che è nella posizione migliore per compilare la relativa voce nel modello di segnalazione, indicando il suo status di internalizzatore sistematico. Per assicurare che l'operazione venga resa pubblica una sola volta, l'internalizzatore sistematico dovrebbe informare l'altra parte del fatto che ha reso pubblica l'operazione. (17) È importante mantenere le norme attualmente in vigore per la pubblicazione delle operazioni incrociate (back-toback), in modo da evitare che un'operazione unica venga pubblicata come se si trattasse di operazioni multiple e al fine di assicurare certezza giuridica su quale impresa di investimento debba essere responsabile della pubbli­ cazione dell'operazione. Pertanto, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte dovrebbero essere considerate come un'operazione unica. (18) Il regolamento (UE) n. 600/2014 consente alle autorità competenti di imporre la pubblicazione di informazioni supplementari in sede di pubblicazione delle informazioni che beneficiano di un differimento o di consentire il differimento per un periodo prorogato. Per favorire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia nell'Unione, è necessario, definire le condizioni e i criteri in base ai quali le autorità competenti possono autorizzare ulteriori differimenti. (19) Per molti strumenti non rappresentativi di capitale, in particolare derivati, la negoziazione è episodica, variabile e soggetta a modifiche periodiche degli schemi di negoziazione. Non sarebbe pertanto idoneo prescrivere la determinazione statica degli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido e la determinazione statica delle varie soglie per la calibrazione dei requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, senza che sia prevista la possibilità di adattare la situazione della liquidità e le soglie in funzione dei cambiamenti degli schemi di negoziazione. È pertanto opportuno stabilire la metodologia e i parametri necessari per effettuare su base periodica la valutazione della liquidità e il calcolo delle soglie per l'applicazione delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e del differimento post-negoziazione. (20) Per assicurare l'applicazione uniforme delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e dei differimenti postnegoziazione, è necessario prevedere norme uniformi per quanto riguarda il contenuto e la frequenza dei dati che le autorità competenti possono richiedere alle sedi di negoziazione, agli APA e ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza. È inoltre necessario specificare la metodologia di calcolo delle rispettive soglie e prevedere norme uniformi in materia di pubblicazione delle informazioni in tutta l'Unione. Le norme relative alla metodologia specifica e ai dati necessari per effettuare i calcoli per specificare il regime di trasparenza applicabile agli strumenti non rappresentativi di capitale dovrebbero essere applicate congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione (1), che stabilisce gli elementi comuni per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle richieste di dati rivolte alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP a fini di trasparenza e altri calcoli in termini più generali. (21) Per le obbligazioni diverse da ETC e ETN, le operazioni inferiori a 100 000 EUR dovrebbero essere escluse dal calcolo delle soglie per la trasparenza pre- e post-negoziazione, dato che tali operazioni sono considerate aventi dimensioni al dettaglio. Queste operazioni aventi dimensioni al dettaglio dovrebbero in ogni caso beneficiare del nuovo regime di trasparenza, e le soglie che consentono di concedere una deroga o un differimento in materia di trasparenza dovrebbero essere fissate al di sopra di detto livello. (22) L'obiettivo dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 è assicurare che l'efficacia delle operazioni effettuate dall'Eurosistema nello svolgimento dei compiti primari sanciti dallo statuto (1) Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Cfr. pagina 174 della presente Gazzetta ufficiale). L 87/232 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea («lo statuto») e da disposizioni nazionali equivalenti per i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, che dipende dalla tempestività e dalla riservatezza delle operazioni, non sia compromessa dalla divulgazione delle informazioni su tali operazioni. È fondamentale che le banche centrali possano verificare se, quando e in che modo le informazioni sulle loro azioni sono pubblicate, in modo da massimizzare l'impatto desiderato e limitare conseguenze involontarie sul mercato. Pertanto, è opportuno assicurare la certezza del diritto per i membri del SEBC e le relative controparti per quanto riguarda la portata dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza. (23) Uno dei principali compiti del SEBC, ai sensi del trattato e dello statuto e ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, è l'esecuzione della politica dei cambi, che impone di detenere e gestire riserve in valuta estera per garantire che, ogniqualvolta sia necessario, vi sia una quantità sufficiente di risorse liquide disponibili per le operazioni di politica dei cambi. L'applicazione degli obblighi di trasparenza alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera potrebbe inviare segnali indesiderati al mercato, il che potrebbe interferire con la politica dei cambi dell'Eurosistema e dei membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Considerazioni analoghe possono applicarsi caso per caso anche alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera in esecuzione della politica monetaria e di stabilità finanziaria. (24) L'esenzione dagli obblighi di trasparenza per le operazioni in cui la controparte è membro del SEBC non dovrebbe applicarsi alle operazioni eseguite dai membri del SEBC nello svolgimento delle attività di investimento. È il caso delle operazioni eseguite per scopi amministrativi e per il personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico conformemente all'articolo 24 dello statuto. (25) La sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza dovrebbe essere imposta solo in situazioni eccezionali che rappresentano una significativa diminuzione della liquidità per tutta una classe di strumenti finanziari sulla base di elementi oggettivi e misurabili. È necessario distinguere tra classi inizialmente considerate aventi un mercato liquido e classi inizialmente considerate non aventi un mercato liquido, dato che è più probabile che un'ulteriore significativa diminuzione in termini relativi si verifichi per le classi già considerate illiquide. Pertanto, la sospensione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti considerati non aventi un mercato liquido dovrebbe essere imposta soltanto se si è verificata una diminuzione in rapporto ad una soglia relativa più elevata. (26) Il regime di trasparenza pre- e post-negoziazione istituito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere adeguatamente calibrato rispetto al mercato e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. È pertanto essenziale stabilire i calcoli che devono essere effettuati, prevedendo tra l'altro i periodi e i metodi di calcolo. A tal fine, per evitare effetti distorsivi del mercato, i periodi per il calcolo specificati nel presente regolamento dovrebbero assicurare che le pertinenti soglie del regime siano aggiornate a intervalli appropriati in modo da riflettere le condizioni di mercato. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i calcoli all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web. (27) Al fine di assicurare l'ordinata attuazione dei nuovi requisiti in materia di trasparenza, è opportuno prevedere l'introduzione graduale delle disposizioni in materia di trasparenza. La soglia di liquidità «numero medio giornaliero di operazioni», utilizzata per determinare le obbligazioni per le quali esiste un mercato liquido, dovrebbe essere adattata in modo graduale. (28) Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA dovrebbero, su base annuale, trasmettere alla Commissione una valutazione delle soglie di liquidità per la determi­ nazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, e, se del caso, presentare una nuova versione della norma tecnica di regolamentazione al fine di adeguare la soglia di liquidità. (29) Allo stesso modo, dovrebbero essere gradualmente adattati i percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che consente la deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale. (30) A tal fine, l'ESMA dovrebbe, su base annuale, trasmettere alla Commissione la valutazione delle soglie per la deroga e, se del caso, presentare una nuova norma tecnica di regolamentazione per adeguare le soglie per la deroga applicabili agli strumenti non rappresentativi di capitale. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/233 (31) Ai fini dei calcoli di trasparenza, sono necessari dati di riferimento per determinare la sottoclasse di attività a cui appartiene ciascuno strumento finanziario. Pertanto, è necessario imporre alle sedi di negoziazioni l'obbligo di fornire dati di riferimento in aggiunta a quelli richiesti dal regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (1). (32) Per quanto riguarda i derivati su tassi di cambio, per determinare gli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido si è ritenuta necessaria la valutazione qualitativa, data la mancanza di dati necessari per un'analisi quantitativa completa dell'intero mercato. Di conseguenza, finché non saranno disponibili dati di migliore qualità i derivati su tassi di cambio non dovrebbero essere considerati aventi un mercato liquido ai fini del presente regolamento. (33) Al fine di permettere l'avvio effettivo delle nuove norme sulla trasparenza, i partecipanti al mercato dovrebbero fornire, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati per il calcolo e per la pubblicazione degli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido e delle dimensioni degli ordini di dimensione elevata o superiori alla dimensione specifica dello strumento. (34) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di garantire che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare effica­ cemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore. (35) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. (36) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DEFINIZIONI Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «operazione a pacchetto»: operazione corrispondente ad una delle seguenti definizioni: a) operazione in un contratto derivato o altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una operazione in una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante [scambio con sottostante fisico; exchange for physical (EFP)]; b) operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa le condizioni seguenti: i) è eseguita tra due o più controparti; ii) ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti; iii) l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea o vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti; 2) «sistema basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)»: sistema di negoziazione che soddisfa le seguenti condizioni: a) un membro o un partecipante forniscono una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più altri membri o partecipanti; (1) Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (Cfr. pagina 368 della presente Gazzetta ufficiale). (2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). L 87/234 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 b) la quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente; c) il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta; 3) «sistema di negoziazione a voce»: sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce. CAPO II TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE PER I MERCATI REGOLAMENTATI, I SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE Articolo 2 Obblighi di trasparenza pre-negoziazione [Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014] I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I. Articolo 3 Ordini di dimensione elevata [Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014] Un ordine è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un ordine determinata secondo la metodologia di cui all'articolo 13. Articolo 4 Tipo e dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini [Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubbli­ cazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che: a) è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema; b) non interagisce con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione; c) dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione. 2. Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione hanno, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, le seguenti dimensioni: a) nel caso di ordini iceberg, dimensione pari o superiore a 10 000 EUR; b) per tutti gli altri ordini, dimensione pari o superiore al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema. 3. L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte del quantitativo e in un ordine non pubblicato per il restante quantitativo, in cui il quantitativo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'immissione nel book di negoziazione in quanto nuovo ordine pubblicato. 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/235 Articolo 5 Dimensione specifica dello strumento finanziario [Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione è superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione secondo la metodologia di cui all'articolo 13. 2. I prezzi indicativi pre-negoziazione delle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario determinata conformemente al paragrafo 1 e inferiori alla dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 3 sono considerati prossimi al prezzo degli interessi di negoziazione quando la sede di negoziazione rende pubblico uno degli elementi seguenti: a) il miglior prezzo disponibile; b) la media semplice dei prezzi; c) il prezzo medio ponderato in base a volume, prezzo, ora o il numero di indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione. 3. Quando immettono e aggiornano i prezzi indicativi pre-negoziazione i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche la metodologia di calcolo dei prezzi prenegoziazione e l'ora della pubblicazione. Articolo 6 Classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido [Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014] Uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari sono considerati non aventi un mercato liquido se così determinato conformemente all'articolo 13. CAPO III TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO LA NEGOZIAZIONE AL DI FUORI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE Articolo 7 Obblighi di trasparenza post-negoziazione [Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici per ogni operazione i dettagli di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II e utilizzano tutti gli indicatori applicabili di cui alla tabella 3 dell'allegato II. 2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'al­ legato II. 3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni: a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II; b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II. L 87/236 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 4. Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso: a) nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione, b) in seguito, entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione. 5. Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato. 6. In deroga al paragrafo 5, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore. 7. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica. 8. Per le operazioni a pacchetto sono messe a disposizione informazioni su ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, includendo l'indicatore dell'operazione a pacchetto o l'indicatore dell'operazione con scambio del sottostante fisico di cui alla tabella 3 dell'allegato II. Se l'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione. Articolo 8 Pubblicazione differita delle operazioni [Articolo 11, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9; b) l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 13; c) l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10; d) l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri: i) una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari non aventi un mercato liquido; ii) una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9; iii) l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE, e un'altra controparte e una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari superiori alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10. (1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/237 2. Dopo la scadenza del termine di differimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati tutti i dettagli dell'operazione, a meno che sia accordato un periodo di differimento prorogato o indefinito conformemente all'articolo 11. 3. Quando un'operazione tra due imprese di investimento, per conto proprio o per conto dei clienti, è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7. Articolo 9 Operazioni di dimensione elevata [Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014] Un'operazione è considerata di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13. Articolo 10 (Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014) Dimensione specifica dello strumento finanziario Un'operazione è considerata superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13. Articolo 11 Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione autorità competenti differita a discrezione delle [Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Quando le autorità competenti esercitano i loro poteri in relazione all'autorizzazione alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applicano le seguenti disposizioni: a) nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti impongono la pubblicazione di una delle seguenti informazioni durante l'intero periodo di differimento di cui all'articolo 8: i) tutti i dettagli dell'operazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei dettagli relativi al volume; ii) operazioni in forma aggregata giornaliera per un numero minimo di 5 operazioni eseguite nello stesso giorno, da rendere pubbliche il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale; b) nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano l'omissione della pubblicazione del volume della singola operazione per un periodo prorogato di quattro settimane; c) per gli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di differimento prorogato di quattro settimane, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale; d) per gli strumenti di debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di tempo indefinito, la pubbli­ cazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale. L 87/238 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 2. Alla scadenza del periodo di differimento prorogato di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni: a) per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale; b) per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti decidano di non applicare le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale; c) per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti applichino le opzioni previste dall'ar­ ticolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nella stessa settimana di calendario il martedì successivo alla scadenza del periodo di differimento prorogato di quattro settimane a contare dall'ultimo giorno della settimana di calendario entro le 09:00 ora locale. 3. Per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, tutti i dettagli delle singole operazioni sono pubblicati quattro settimane dopo la pubblicazione dei dettagli aggregati conformemente al paragrafo 1, lettera c), entro le 09:00 ora locale. 4. I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato: a) il prezzo medio ponderato; b) il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II; c) il numero complessivo di operazioni. 5. Le operazioni sono aggregate per codice ISIN. In mancanza del codice ISIN, le operazioni sono aggregate al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13. 6. Se il giorno della settimana previsto per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione viene eseguita il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale. Articolo 12 Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni [Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] L'obbligo di rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento in cui le operazioni sono state concluse ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica a nessuna delle seguenti operazioni: a) le operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (1); b) le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento; (1) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Cfr. pagina 449 della presente Gazzetta ufficiale). (2) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). (3) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1). 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/239 c) le «operazioni give-up» o le «operazioni give-in», che sono operazioni in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione; d) il trasferimento di strumenti finanziari a fini di garanzia reale in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP. CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI TRASPARENZA PRE- E POST-NEGOZIAZIONE Articolo 13 Metodologia di calcolo a fini di trasparenza [Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Per determinare gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti metodologie a tutte le classi di attività: a) Determinazione statica della liquidità per: i) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.1 dell'allegato III; ii) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: opzioni su indici azionari, future/forward su indici azionari, opzioni su azioni, future/forward su azioni, opzioni su dividendi di azioni, future/ forward su dividendi di azioni, opzioni su indici di dividendi, future/forward su indici di dividendi, opzioni su indici di volatilità, future/forward su indici di volatilità, opzioni su ETF, future/forward su ETF e altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III; iii) la classe di attività dei derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.1 dell'allegato III; iv) la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, degli altri derivati su merci, degli altri derivati su crediti, degli altri derivati C10, degli altri contratti differenziali (CFD), delle altre quote di emissione e degli altri derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 e 13.1 dell'allegato III; b) Valutazione periodica basata su criteri di liquidità quantitativi e, se applicabili, qualitativi per: i) tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN, definiti alla tabella 2.1 dell'allegato III e ulteriormente specificati all'articolo 17, paragrafo 1; ii) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.4 dell'allegato III; iii) la classe di attività dei derivati su tassi di interesse, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, di cui alla tabella 5.1 dell'allegato III; iv) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: swap e swap di portafogli di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III; v) la classe di attività dei derivati su merci, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su merci, di cui alla tabella 7.1 dell'allegato III; vi) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: indici di credit default swap e credit default swap su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III; vii) la classe di attività dei derivati C10, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati C10, di cui alla tabella 10.1 dell'allegato III; viii) le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): contratti differenziali su valute e contratti differenziali su merci di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III; L 87/240 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 ix) la classe di attività delle quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività delle altre quote di emissione, di cui alla tabella 12.1 dell'allegato III; x) la classe di attività dei derivati su quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su quote di emissione, di cui alla tabella 13.1 dell'allegato III; c) Valutazione periodica basata su criteri di liquidità qualitativi per: i) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: opzioni su indici di CDS e opzioni su CDS su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III; ii) le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): CFD su strumenti rappresentativi di capitale, CFD su obbligazioni, CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale e CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III; d) Valutazione periodica basata su una metodologia a due test per gli strumenti finanziari strutturati (SFP) di cui alla tabella 3.1. dell'allegato III. 2. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'allegato 3, si applicano le seguenti metodologie: a) il valore della soglia per: i) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III; ii) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III; iii) ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III; iv) ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III; v) ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III; vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III; vii) ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III; viii) ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III; b) il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni come ulteriormente specificato all'articolo 17, paragrafo 3, e la soglia minima per: i) ogni tipo di obbligazione, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III; ii) ogni sottoclasse avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III; iii) ogni sottoclasse di attività avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III; iv) ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III. 3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e le operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti metodologie: a) il valore della soglia per: i) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III; ii) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III; 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/241 iii) ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III; iv) ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III; v) ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III; vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III; vii) ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III; viii) ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III; b) la dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni per ogni tipo di obbligazioni, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III; c) la dimensione delle negoziazioni più grande al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni, la dimensione delle operazioni al di sotto della quale si trova la percentuale del volume corrispondente al percentile del volume e la soglia minima per ogni sottoclasse che si considera avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei CFD di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III; d) il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per: i) ogni sottoclasse di attività considerata avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III; ii) ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III. 4. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), quando la dimensione dell'operazione corrispondente al percentile del volume per la determinazione dell'operazione che è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato è superiore al 97,5 percentile delle operazioni, non si tiene conto del volume delle operazioni, e la dimensione specifica dello strumento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione dell'operazione di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono determinate come il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima. 5. Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) 2017/590 e (UE) 2017/577 della Commissione, le autorità competenti raccolgono su base giornaliera dalle sedi di negoziazioni, dagli APA e dai CTP i dati necessari per effettuare i calcoli per determinare: a) gli strumenti finanziari e le classi di strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido di cui al paragrafo 1; b) la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui ai paragrafi 2 e 3. 6. Le autorità competenti che effettuano i calcoli per una classe di strumenti finanziari mettono in atto accordi di cooperazione tra di loro al fine di assicurare l'aggregazione nell'Unione dei dati necessari per i calcoli. 7. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell'Unione tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. L 87/242 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 8. La dimensione dell'operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Quando la dimensione dell'operazione definita ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente. 9. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono convertire la dimensione dell'operazione determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3 nel corrispondente numero di lotti predefinito dalla sede di negoziazione per la rispettiva sottoclasse o sottoclasse di attività. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono mantenere la dimensione dell'operazione fino all'appli­ cazione dei risultati dei successivi calcoli eseguiti in conformità al paragrafo 17. 10. Dai calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), e al paragrafo 3, lettera b), sono escluse le operazioni aventi dimensioni pari o inferiori a 100 000 EUR. 11. Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, non si applicano la lettera b) del paragrafo 2 e le lettere b), c), e d) del paragrafo 3 quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000, nel qual caso si applicano le seguenti soglie: a) 100 000 EUR per tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN; b) i valori della soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a), per tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 12. Tranne se riferiti alle quote di emissione o ai relativi derivati, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettere b), c) e d), sono arrotondati ai successivi: a) 100 000 quando il valore della soglia è inferiore a 1 milione; b) 500 000 quando il valore della soglia è pari o superiore a 1 milione ma inferiore a 10 milioni; c) 5 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 10 milioni ma inferiore a 100 milioni; d) 25 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 100 milioni. 13. Ai fini del paragrafo 1, i criteri di liquidità quantitativi specificati nell'allegato III per ogni classe di attività sono determinati conformemente alla sezione 1 dell'allegato III. 14. Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione, che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresen­ tativi di capitale appartiene. 15. Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti confor­ memente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività. 16. Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato IV per effettuare i calcoli di cui al paragrafo 5, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate. 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/243 17. Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. A seguito della pubbli­ cazione i risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal 1o giugno di ogni anno. 18. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni, tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano per il periodo di 3 mesi che inizia il sedicesimo giorno di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. 19. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante i primi due mesi del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del trimestre civile. 20. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante l'ultimo mese del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del successivo trimestre civile. Articolo 14 Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 [Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014] Un'operazione è considerata eseguita da un membro del sistema europeo di banche centrali (SEBC) in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando l'operazione soddisfa uno dei seguenti requisiti: a) l'operazione è eseguita a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni eseguite ai sensi degli articoli 18 e 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea o le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro; b) l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi comprese le operazioni eseguite per detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri o il servizio di gestione delle riserve fornito da un membro del SEBC alle banche centrali di altri paesi a cui è stata estesa l'esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014; c) l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria. Articolo 15 Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 [Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014] L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni eseguite da un membro del SEBC per la realizzazione di un investimento non connesso all'esecuzione di uno dei compiti di cui all'articolo 14: a) operazioni eseguite per la gestione dei fondi propri; b) operazioni eseguite per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale; c) operazioni eseguite per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale. L 87/244 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Articolo 16 Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza [Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario. 2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario. 3. Nell'effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell'Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. I calcoli sono effettuati al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13. 4. Prima di decidere se sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti assicurano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità. Articolo 17 Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni 1. Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applica l'approccio del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni», utilizzando il «numero medio giornaliero delle operazioni» corrispondente alla fase S1 (15 operazioni giornaliere). 2. Le obbligazioni societarie e le obbligazioni garantite ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione sono considerate aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati della prima determinazione trimestrale della liquidità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, quando: a) la dimensione dell'emissione supera 1 000 000 000 di EUR nelle fasi S1 e S2, come stabilito conformemente al paragrafo 6; b) la dimensione dell'emissione supera 500 000 000 di EUR nelle fasi S3 e S4, come stabilito conformemente al paragrafo 6. 3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell'articolo 5 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), si applica l'approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30o percentile). 4. Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 luglio di ogni anno, l'ESMA trasmette alla Commissione una valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni e dei percentili delle operazioni per la determinazione della dimensione specifica dello strumento finanziario di cui al paragrafo 8. L'obbligo di trasmettere la valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità per le obbligazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 6. L'obbligo di trasmettere la valutazione dei percentili delle operazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 8. 31.3.2017 5. IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/245 La valutazione di cui al paragrafo 4 prende in considerazione: a) l'evoluzione dei volumi di negoziazione degli strumenti non rappresentativi di capitale soggetti agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014; b) l'impatto sui fornitori di liquidità delle soglie percentili utilizzate per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario; e c) ogni altro fattore pertinente. 6. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, L'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni secondo la sequenza indicata di seguito: a) S2 (10 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; b) S3 (7 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e c) S4 (2 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo. 7. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 6, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno. 8. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, l'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia dei percentili delle operazioni secondo la sequenza indicata di seguito: a) S2 (40o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; b) S3 (50o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e c) S4 (60o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo. 9. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 8, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno. Articolo 18 Disposizioni transitorie 1. Al più tardi sei mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 le autorità competenti provvedono a raccogliere i dati necessari, a calcolare e a pubblicare i dettagli di cui all'articolo 13, paragrafo 5. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) i calcoli sono basati su un periodo di riferimento di sei mesi avente inizio 18 mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; b) i risultati dei calcoli contenuti nelle prima pubblicazione sono utilizzati fintanto che si applicano i risultati dei primi calcoli regolari di cui all'articolo 13, paragrafo 17. 3. In deroga al paragrafo 1, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, le autorità competenti si adoperano al meglio per assicurare la pubblicazione dei risultati dei calcoli a fini di trasparenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), entro il primo giorno del mese che precede la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base del periodo di riferimento di tre mesi avente inizio il primo giorno del quinto mese precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. L 87/246 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 4. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 3 fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18. 5. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione nel periodo di tre mesi precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 sono considerate non aventi un mercato liquido come previsto alla tabella 2.2 dell'allegato III fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18. Articolo 19 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'articolo 18 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/247 ALLEGATO I Descrizione del tipo di sistemi e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2 Informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2 Tipo di sistema Descrizione del sistema Informazioni da rendere pubbliche Sistema di negoziazione ad Un sistema che mediante un book di nego­ asta continua con book di ziazione e un algoritmo di negoziazione negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile. Per ogni strumento finanziario, il numero aggregato di ordini e il volume da essi rap­ presentato, ad ogni livello di prezzo, al­ meno per i cinque migliori livelli dei prezzi di acquisto e di vendita. Sistema di negoziazione ba­ Un sistema nel quale le operazioni sono sato su quotazioni (quote dri­ concluse sulla base di quotazioni irrevoca­ ven) bili rese continuamente accessibili ai parte­ cipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei mem­ bri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone. Per ogni strumento finanziario, il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ogni mar­ ket maker dello strumento, nonché i volumi a cui i prezzi si riferiscono. Le quotazioni pubblicate rappresentano im­ pegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in con­ dizioni di mercato eccezionali, possono es­ sere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita. Sistema di negoziazione ad Un sistema che abbina gli ordini sulla base asta periodica di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano. Per ogni strumento finanziario, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta sod­ disferebbe meglio il suo algoritmo di nego­ ziazione e il volume che sarebbe potenzial­ mente eseguibile a quel prezzo dai parteci­ panti al sistema. Sistema di negoziazione ba­ Un sistema di negoziazione in cui vengono sato su richieste di quota­ fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da zione (request-for-quote) uno o più membri o partecipanti. La quo­ tazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richie­ dente. Il membro o partecipante richie­ dente può concludere l'operazione, accet­ tando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta. Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'opera­ zione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla ri­ chiesta di quotazione possono essere pub­ blicate nel momento in cui diventano ese­ guibili ma non oltre. Sistema di negoziazione Un sistema di negoziazione in cui le ope­ Le domande e le offerte e i relativi volumi razioni tra i membri sono concluse me­ forniti dai membri o partecipanti che, se ac­ a voce (voice trading) diante negoziazione a voce. cettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del si­ stema. Sistema di negoziazione di­ Un sistema ibrido che rientra in due o più verso dai 5 sistemi prece­ delle cinque definizioni precedenti o un si­ denti stema in cui il processo di formazione del prezzo è di natura diversa da quello appli­ cabile ai sistemi di cui sopra. Informazioni adeguate sul livello degli or­ dini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione; se le caratteristiche del mec­ canismo di formazione del prezzo lo con­ sentono, in particolare, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quota­ zioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento. L 87/248 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2017 ALLEGATO II Dettagli da rendere pubblici sulle operazioni Tabella 1 Tabella dei simboli della tabella 2 SIMBOLO TIPO DI DATI DEFINIZIONE {ALPHANUM-n} Fino a n caratteri alfanumerici Testo libero. {CURRENCYCODE_3} 3 caratteri alfanumerici {DATE_TIME_FORMAT} Formato della data e dell'ora Data e ora nel formato seguente: secondo ISO 8601 AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 dove: — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera 'T'; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica il minuto; — «ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). {DECIMAL-n/m} Numero decimale fino a n cifre Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: in totale, di cui fino a m pos­ — il simbolo del decimale è «.» (punto); sono essere decimali — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. {ISIN} 12 caratteri alfanumerici Codice ISIN secondo ISO 6166 {MIC} 4 caratteri alfanumerici Identificativo del mercato secondo ISO 10383 Tabella 2 Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione Dettagli Data e ora di negoziazione Strumenti finanziari Per tutti gli stru­ menti finanziari Descrizione/dettagli da pubblicare Tipo di sede di esecuzione/ pubblicazione Formato da inserire come indicato nella tabella 1 Data e ora di esecuzione dell'opera­ Mercato regolamentato {DATE_TIME_FORMAT} zione. (RM), sistema multilate­ rale di negoziazione (MTF), sistema organiz­ zato di negoziazione (OTF), 31.3.2017 Dettagli IT Strumenti finanziari Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Descrizione/dettagli da pubblicare Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granula­ rità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Com­ missione (1). Tipo di sede di esecuzione/ pubblicazione L 87/249 Formato da inserire come indicato nella tabella 1 dispositivo di pubblica­ zione autorizzato (APA), fornitore di un sistema consolidato di pubblica­ zione (CTP) Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti con­ vengono il contenuto dei campi se­ guenti: quantitativo, prezzo, valute (nei campi 31, 34 e 40 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento dele­ gato (UE) 2017/590 della Commis­ sione), codice identificativo dello stru­ mento, classificazione dello stru­ mento e codice dello strumento sot­ tostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negozia­ zione l'ora indicata deve essere ap­ prossimata almeno al secondo più prossimo. Per le operazioni derivanti da un or­ dine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmis­ sione stabilite all'articolo 5 del regola­ mento delegato (UE) 2017/590 della Commissione non sono state soddi­ sfatte, indicare la data e l'ora dell'ope­ razione invece dell'ora della trasmis­ sione dell'ordine. Tipo di codice identificativo dello stru­ mento Per tutti gli stru­ menti finanziari Codice identifi­ cativo dello strumento Per tutti gli stru­ menti finanziari Prezzo Per tutti gli stru­ menti finanziari Tipo di codice usato per identificare RM, MTF, OTF lo strumento finanziario APA CTP Codice usato per identificare lo stru­ RM, MTF, OTF mento finanziario APA CTP Prezzo negoziato dell'operazione, RM, MTF, OTF esclusi, laddove applicabili, commis­ APA sioni e interessi maturati. CTP «ISIN» = codice ISIN, se disponibile «OTHR»= altro identifica­ tivo {ISIN} Quando il codice identifi­ cativo dello strumento non è un codice ISIN, un identificativo che indica lo strumento derivato sulla base dei campi da 3 a 5, 7, 8, e da 12 a 42 di cui all'allegato IV e dei campi 13 e da 24 a 48 di cui all'allegato del regola­ mento delegato (UE) 2017/585 e sulla base della ripartizione degli strumenti derivati di cui all'allegato III. {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in va­ lore monetario L 87/250 Dettagli IT Strumenti finanziari Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Descrizione/dettagli da pubblicare Tipo di sede di esecuzione/ pubblicazione 31.3.2017 Formato da inserire come indicato nella tabella 1 Nel caso di contratti di opzione, è il premio del derivato per sottostante o punto dell'indice. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in per­ centuale o rendimento Nel caso di scommesse sul differen­ ziale (spread bet) è il prezzo di riferi­ mento dello strumento sottostante. «PNDG» se il prezzo non è disponibile Per i credit default swap (CDS) è la ce­ dola in punti base. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base Quando il prezzo è indicato in ter­ mini monetari, deve essere riportato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo non è applicabile. Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con il valore in­ dicato nel campo Quantitativo. Sede di esecu­ zione Per tutti gli stru­ menti finanziari Identificativo della sede in cui l'opera­ RM, MTF, OTF zione è stata eseguita. APA Per le operazioni eseguite nelle sedi di CTP negoziazione utilizzare il MIC del seg­ mento conforme all'ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utiliz­ zare il MIC operativo. {MIC} — sedi di negozia­ zione «SINT» — internalizza­ tore sistematico Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione o presso un internalizzatore sistema­ tico o su una piattaforma di negozia­ zione organizzata al di fuori dell'U­ nione. Utilizzare il codice «SINT» per gli strumenti finanziari ammessi alla ne­ goziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistema­ tico. Misura del prezzo Per tutti gli stru­ menti finanziari Indicazione del modo in cui è RM, MTF, OTF espresso il prezzo: in valore moneta­ APA rio, in percentuale o in rendimento CTP «MONE» — Valore mone­ tario «PERC» — Percentuale «YIEL» — Rendimento «BAPO» — Punti base Valuta del prezzo Per tutti gli stru­ menti finanziari Valuta nella quale è espresso il prezzo RM, MTF, OTF (applicabile se il prezzo è espresso in APA valore monetario) CTP {CURRENCYCODE_3} 31.3.2017 Dettagli IT Strumenti finanziari Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Descrizione/dettagli da pubblicare Tipo di sede di esecuzione/ pubblicazione L 87/251 Formato da inserire come indicato nella tabella 1 Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emis­ sione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Indicazione dell'unità di misura nella RM, MTF, OTF quale è espresso il «quantitativo in APA unità di misura» CTP Quantitativo in unità di misura Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emis­ sione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. L'importo equivalente di merci RM, MTF, OTF o quote di emissione negoziate APA espresso in unità di misura CTP {DECIMAL-18/17} Quantitativo Per tutti gli stru­ menti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, para­ grafo 1, lettere a) e b), del presente rego­ lamento. Il numero di unità dello strumento fi­ RM, MTF, OTF nanziario, o il numero di contratti de­ APA rivati dell'operazione. CTP {DECIMAL-18/17} Importo nozio­ Per tutti gli stru­ nale menti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, para­ grafo 1, lettere a) e b), del presente rego­ lamento. Importo nominale o importo nozio­ RM, MTF, OTF nale APA Per le scommesse sul differenziale CTP (spread bet), l'importo nozionale è il valore monetario puntato per varia­ zione di punto dello strumento finan­ ziario sottostante. {DECIMAL-18/5} Misura del quantitativo in unità di misura «TOCD» — Tonnellate di CO2 equivalente oppure {ALPHANUM-25} altro Per i credit default swap, è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con il valore indicato nel campo Prezzo Valuta nozio­ nale Per tutti gli stru­ menti finanziari, tranne nei casi di cui all'articolo 11, para­ grafo 1, lettere a) e b) del presente rego­ lamento. Valuta in cui è denominato il nozio­ RM, MTF, OTF nale APA CTP {CURRENCYCODE_3} L 87/252 Dettagli Tipo IT Strumenti finanziari Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Descrizione/dettagli da pubblicare Tipo di sede di esecuzione/ pubblicazione Solo per le quote di Questo campo si applica solo alle RM, MTF, OTF emissione e i derivati quote di emissione e ai derivati su APA su quote di emis­ quote di emissione. CTP sione 31.3.2017 Formato da inserire come indicato nella tabella 1 «EUAE» — EUA «CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro (solo per i derivati) Data e ora di pubblicazione Per tutti gli stru­ menti finanziari Data e ora in cui l'operazione è stata RM, MTF, OTF pubblicata da una sede di negozia­ APA zione o da un APA. CTP Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granula­ rità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. {DATE_TIME_FORMAT} Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. Sede di pubbli­ cazione Codice identifi­ cativo dell'ope­ razione Per tutti gli stru­ menti finanziari Per tutti gli stru­ menti finanziari Codice utilizzato per identificare la CTP sede di negoziazione e l'APA che pub­ blica l'operazione. Codice alfanumerico assegnato dalle RM, MTF, OTF sedi di negoziazione (ai sensi dell'arti­ APA colo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 (2) della Commissione CTP e dagli APA e utilizzato successiva­ mente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione. Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identifica­ tivo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione. Se l'APA non utilizza i MIC, dovrebbe essere un codice univoco, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di nego­ ziazione. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice Sede di {MIC} negoziazione: APA: {MIC} se disponi­ bile. Altrimenti codice di 4 caratteri riportato nel­ l'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati pubblicato sul sito web dell'ESMA. {ALPHANUMERICAL-52} 31.3.2017 Dettagli Operazione da compensare Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Strumenti finanziari Per i derivati Descrizione/dettagli da pubblicare L 87/253 Tipo di sede di esecuzione/ pubblicazione Codice che indica se l'operazione sarà RM, MTF, OTF compensata. APA Formato da inserire come indicato nella tabella 1 «true» — operazione da compensare «false» — operazione da non compensare CTP (1) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Cfr. pagina 148 della presente Gazzetta ufficiale). (2) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento euro­ peo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Cfr. pagina 193 della presente Gazzetta ufficiale). Tabella 3 Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione Indicatore Nome dell'indicatore Tipo di sede di esecuzione/pubbli­ cazione Descrizione «BENC» Indicatore delle operazioni RM, MTF, OTF con parametro di riferi­ APA mento CTP Tutti i tipi di operazioni al prezzo medio ponderato per il volume e tutte le altre opera­ zioni in cui il prezzo viene calcolato su mol­ teplici momenti sulla base di un dato valore di riferimento. «ACTX» Indicatore delle operazioni APA di tipo agency cross CTP Operazioni nelle quali l'impresa di investi­ mento abbina gli ordini di due clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il me­ desimo volume e lo stesso prezzo. «NPFT» Indicatore delle operazioni RM, MTF, OTF che non contribuiscono CTP alla formazione del prezzo Tutti i tipi di operazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento e che non contri­ buiscono alla formazione del prezzo. «LRGS» Indicatore delle operazioni RM, MTF, OTF con modalità post-negozia­ APA zione per dimensione ele­ CTP vata (LIS) Operazioni eseguite nel quadro del differi­ mento post-negoziazione per dimensione ele­ vata. «ILQD» Indicatore delle operazioni RM, MTF, OTF in strumenti illiquidi APA Operazione eseguite nel quadro del differi­ mento, per strumenti per i quali non esiste un mercato liquido. CTP «SIZE» Indicatore delle operazioni RM, MTF, OTF con modalità post-negozia­ APA zione per dimensione spe­ cifica allo strumento (SSTI) CTP Operazioni cui si applica il differimento postnegoziazione per dimensione specifica dello strumento. «TPAC» Indicatore di a pacchetto Operazioni a pacchetto che non sono scam­ biate con sottostante fisico ai sensi dell'arti­ colo 1. operazione RM, MTF, OTF APA CTP L 87/254 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Indicatore Nome dell'indicatore Tipo di sede di esecuzione/pubbli­ cazione 31.3.2017 Descrizione «XFPH» Indicatore di operazione RM, MTF, OTF con scambio di sottostante APA fisico CTP Scambio con sottostante fisico ai sensi dell'ar­ ticolo 1. «CANC» Indicatore di annullamento Quando un'operazione precedentemente pub­ blicata viene annullata. RM, MTF, OTF APA CTP «AMND» Indicatore di modifica RM, MTF, OTF APA Quando un'operazione precedentemente pub­ blicata viene modificata. CTP INDICATORI SUPPLEMENTARI DI DIFFERIMENTO Articolo 11, paragrafo «LMTF» 1, lettera a), punto i). Indicatore di dettagli limi­ RM, MTF, OTF tati APA CTP «FULF» Articolo 11, paragrafo «DATF» 1, lettera a), punto ii). Indicatore di informazioni complete Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). Indicatore di operazioni ag­ RM, MTF, OTF gregate giornalmente APA Pubblicazione di operazioni aggregate gior­ nalmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). CTP «FULA» Indicatore di informazioni RM, MTF, OTF complete APA CTP Articolo 11, paragrafo «VOLO» 1, lettera b) Indicatore di omissione del RM, MTF, OTF volume APA CTP «FULV» Indicatore di informazioni RM, MTF, OTF complete APA CTP Articolo 11, paragrafo «FWAF» 1, lettera c) Prima comunicazione con pubblicazione di dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, para­ grafo 1, lettera a), punto i). Indicatore di aggregazione RM, MTF, OTF su quattro settimane APA Singola operazione per la quale in precedenza sono stati pubblicati dettagli aggregati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). CTP «FULJ» Indicatore di informazioni RM, MTF, OTF complete APA CTP Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Indicatore Nome dell'indicatore L 87/255 Tipo di sede di esecuzione/pubbli­ cazione Descrizione Articolo 11, paragrafo «IDAF» 1, lettera d) Indicatore di aggregazione RM, MTF, OTF per un periodo di tempo APA indefinito CTP Operazioni per le quali è stata autorizzata la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d). Uso consecutivo del­ «VOLW» l'articolo 11, para­ grafo 1, lettera b), e dell'articolo 11, para­ grafo 2, lettera c), per gli strumenti di debito sovrano Indicatore di omissione del RM, MTF, OTF volume APA Operazione per la quale sono pubblicati det­ tagli limitati ai sensi dell'articolo 11, para­ grafo 1, lettera b), e per la quale verrà auto­ rizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'arti­ colo 11, paragrafo 2, lettera c). «COAF» Indicatore dell'aggregazione RM, MTF, OTF consecutiva (omissione del APA volume ai fini della postnegoziazione per gli stru­ CTP menti di debito sovrano) CTP Operazione per la quale sono stati preceden­ temente pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale è stata autorizzata in modo consecu­ tivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo in­ definito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c). Tabella 4 Misura del volume Tipo di strumento Volume Tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e strumenti finan­ Valore nominale complessivo degli strumenti di debito ne­ ziari strutturati goziati Tipi di obbligazioni ETC e ETN Numero di unità negoziate (1) Derivati cartolarizzati Numero di unità negoziate (1) Derivati su tassi di interesse Importo nozionale dei contratti negoziati Derivati su tassi di cambio Importo nozionale dei contratti negoziati Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Importo nozionale dei contratti negoziati Derivati su merci Importo nozionale dei contratti negoziati Derivati su crediti Importo nozionale dei contratti negoziati Contratti differenziali Importo nozionale dei contratti negoziati Derivati C10 Importo nozionale dei contratti negoziati Derivati su quote di emissione Tonnellate di CO2 equivalente Quote di emissione Tonnellate di CO2 equivalente (1) Prezzo unitario. L 87/256 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 ALLEGATO III Valutazione della liquidità, soglie LIS (dimensione elevata) e SSTI (dimensione specifica dello strumento) per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale 1. Istruzioni relative al presente allegato 1. Per «classe di attività» si intendono le seguenti classi di strumenti finanziari: obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10, contratti differenziali (CFD), quote di emissione e derivati su quote di emissione. 2. Per «sottoclasse di attività» si intende una classe di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base del tipo di contratto e/o del tipo di sottostante. 3. Per «sottoclasse» si intende una sottoclasse di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base dei criteri di segmentazione qualitativi di cui alle tabelle da 2.1 a 13.3 del presente allegato. 4. Per «volume medio giornaliero degli scambi (ADT)» si intende il volume totale degli scambi per un dato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 7, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. 5. Per «importo nozionale giornaliero medio (ADNA)» si intende l'importo nozionale totale per un determinato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. 6. Per «percentuale dei giorni di negoziazione nel periodo considerato» si intende il numero di giorni nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e di cui all'articolo 13, paragrafo 7, per i prodotti finanziari strutturati, in cui è stata eseguita almeno un'operazione sullo strumento finanziario, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. 7. Per «numero medio giornaliero delle operazioni» si intende il numero totale di operazioni per un determinato strumento finanziario, nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. 8. Per «future» si intende un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. I contratti future contengono clausole standard che dettano i quantitativi minimi e la qualità che possono essere acquistati o venduti, l'importo più piccolo per il quale il prezzo può variare, le modalità di consegna, la scadenza e altre caratteristiche del contratto. 9. Per «opzione» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o di vendere (put) uno specifico strumento finanziario o una specifica merce a un prezzo prefissato (prezzo strike o di esercizio), fino ad una certa data futura o alla data di esercizio dell'opzione. 10. Per «swap» si intende un contratto in cui le due parti convengono di scambiare i flussi monetari di uno strumento finanziario con quelli di un altro strumento finanziario ad una certa data futura. 11. Per «swap di portafogli» si intende un contratto tramite il quale gli utenti finali possono negoziare swap multipli. 31.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 87/257 12. Per «forward» o «forward agreement» si intende un contratto privato tra due parti per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. 13. Per «swaption» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap ad una data futura o fino a tale data futura o alla data di esercizio dell'opzione. 14. Per «future su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura. 15. Per «forward su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura. 2. Obbligazioni Tabella 2.1 Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi su base cumulativa. Importo nozionale giornaliero medio [criterio di liquidità quantitativo 1] 100 000 EUR Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] S1 S2 S3 S4 15 10 7 2 Percentuale di giorni di negozia­ zione nel periodo considerato [criterio di liquidità quantitativo 3] 80 % Tabella 2.2 Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) Ogni singola obbligazione è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, se è caratterizzata da una specifica combinazione di tipo di obbligazione e di dimensioni dell'emissione secondo quanto specificato in ogni riga della ta­ bella. Tipo di obbliga­ zione Obbligazioni so­ vrane Dimensioni dell'emissione obbligazioni emesse da un emittente so­ vrano che sia uno dei seguenti: a) l'Unione; b) uno Stato membro, ivi inclusi un mini­ stero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro; c) un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b). inferiore a EUR 1 000 000 000 L 87/258 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2017 Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) Tipo di obbliga­ zione Altre obbligazioni pubbliche Dimensioni dell'emissione obbligazioni emesse da uno dei seguenti emittenti pubblici: inferiore a EUR 500 000 000 a) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; b) una società veicolo per conto di diversi Stati membri; c) un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affron­ tando o sono minacciati da gravi diffi­ coltà finanziarie; d) la Banca europea per gli investimenti e) un soggetto pubblico diverso dagli emittenti di obbligazioni sovrane speci­ ficati nella precedente riga. Obbligazioni con­ vertibili uno strumento consistente in un'obbliga­ zione o uno strumento di debito cartola­ rizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante inferiore a EUR 500 000 000 Obbligazioni ga­ rantite obbligazioni di cui all'articolo 52, para­ grafo 4, della direttiva 2009/65/UE durante le fasi S1 e S2 durante le fasi S3 e S4 inferiore a EUR Obbligazioni so­ cietarie un'obbligazione emessa da una Società eu­ ropea istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001del Consiglio (1) o da un tipo di società previsto dall'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE del Parla­ mento europeo e del Consiglio (2) o equiva­ lente nei paesi terzi 1 000 000 000 durante le fasi S1 e S2 inferiore a EUR 1 000 000 000 inferiore a EUR 500 000 000 durante le fasi S3 e S4 inferiore a EUR 500 000 000 Tipo di obbliga­ zione Ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, si applica la seguente metodologia Altre obbligazioni Le obbligazioni che non rientrano in nessuno dei tipi di obbligazioni summenzionati sono considerate non aventi un mercato liquido (1) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1). (2) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11). 31.3.2017 Tabella 2.3 Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione LIS e SSTI Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) Tipo di obbliga­ zione Pre-negoziazione SSTI Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie per tipo di obbligazione Operazione — Percentile Altre obbligazioni pubbliche Obbligazioni con­ vertibili Obbligazioni ga­ rantite Obbligazioni so­ cietarie operazioni eseguite su altre obbligazioni pubbliche dopo l'esclu­ sione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 operazioni eseguite su obbligazioni convertibili dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 operazioni eseguite su obbligazioni garantite dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 operazioni eseguite su obbligazioni societarie dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 operazioni eseguite su altre obbligazioni dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 S1 S2 S3 S4 30 40 50 60 S1 S2 S3 S4 30 40 50 60 S1 S2 S3 S4 30 40 50 60 S1 S2 S3 S4 30 40 40 40 S1 S2 S3 S4 30 40 50 60 S1 S2 S3 S4 30 40 50 60 Post-nego­ ziazione LIS Soglia minima Opera­ zione — Percentile Soglia minima Opera­ zione — Percentile Opera­ zione — Percentile 300 000 EUR 70 300 000 EUR 80 90 300 000 EUR 70 300 000 EUR 80 90 200 000 EUR 70 200 000 EUR 80 90 300 000 EUR 70 300 000 EUR 80 90 200 000 EUR 70 200 000 EUR 80 90 200 000 EUR 70 200 000 EUR 80 90 L 87/259 Altre obbligazioni operazioni eseguite su obbligazioni sovrane dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 Post-nego­ ziazione SSTI Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Obbligazioni so­ vrane Pre-negoziazione LIS IT Percentile da applicare per il calcolo delle soglie pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni tipo di obbligazione L 87/260 Tabella 2.4 Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) IT Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Tipo di obbligazione Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] 500 000 EUR 10 500 000 EUR 10 Exchange Traded Commodities (ETC) strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti derivati su merci. Il prezzo dell'ETC è direttamente e indirettamente con­ nesso all'andamento del sottostante. L'ETC riproduce passivamente l'andamento della merce o degli indici di merci a cui si riferisce. Exchange Traded Notes (ETN) strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente nel sotto­ stante o in contratti derivati sottostanti. Il prezzo dell'ETN è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETN riproduce passivamente l'andamento del sottostante a cui si riferisce. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) [criterio di liquidità quantitativo 1] Tabella 2.5 Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato avente un mercato liquido Pre-negoziazione SSTI Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia ETC 1 000 000 di EUR 1 000 000 di EUR 50 000 000 di EUR 50 000 000 di EUR ETN 1 000 000 di EUR 1 000 000 di EUR 50 000 000 di EUR 50 000 000 di EUR Tipo di obbligazione 31.3.2017 31.3.2017 Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato non avente un mercato liquido Pre-negoziazione SSTI Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia ETC 900 000 EUR 900 000 EUR 45 000 000 di EUR 45 000 000 di EUR ETN 900 000 EUR 900 000 EUR 45 000 000 di EUR 45 000 000 di EUR Tipo di obbligazione IT 3. Strumenti finanziari strutturati (SFP) SFP — Classi non aventi un mercato liquido Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) Test 1 — valutazione della classe di attività SFP Valutazione della classe di attività SFP ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) La classe di attività degli SFP è valutata applicando le seguenti soglie del criterio di liquidità quantitativo Operazioni da prendere in considerazione per il calcolo dei valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi ai fini della valutazione della classe di attività degli SFP Operazioni eseguite su tutti gli SFP Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] 300 000 000 di EUR 500 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Tabella 3.1 Test 2 — SFP non aventi un mercato liquido Se i valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi sono entrambi superiori alle soglie di liquidità quantitative stabilite per la valutazione della classe di attività SFP, il test 1 è superato e deve essere effettuato il test 2. Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. 100 000 EUR Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] Percentuale di giorni di negoziazione nel pe­ riodo considerato [criterio di liquidità quantitativo 3] 2 80 % L 87/261 Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] L 87/262 Tabella 3.2 SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 non è stato superato Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) IT Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per tutti gli SFP se il test 1 non è stato superato Pre-negoziazione SSTI Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia 100 000 EUR 250 000 EUR 500 000 EUR 1 000 000 di EUR SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 è stato superato Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP conside­ rati aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie Pre-negoziazione SSTI Operazione — Percentile Soglia minima Operazioni eseguite in tutti gli SFP considerati aventi un S1 S2 S3 S4 100 000 EUR mercato liquido Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Opera­ zione — Percentile Soglia minima Opera­ zione — Percentile Soglia minima Opera­ zione — Percentile 70 250 000 EUR 80 500 000 EUR 90 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Tabella 3.3 Soglia minima 1 000 000 di EUR 30 40 50 60 Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati non aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia 100 000 EUR 250 000 EUR 500 000 EUR 1 000 000 di EUR 31.3.2017 Pre-negoziazione SSTI 31.3.2017 4. Derivati cartolarizzati Tabella 4.1 Derivati cartolarizzati — Classi non aventi un mercato liquido IT Classe di attività — Derivati cartolarizzati valore mobiliare definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE diverso dagli strumenti finanziari strutturati, che dovrebbe includere almeno: b) certificati con leva (leverage certificate), ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante con effetto leva; c) warrant garantiti esotici, ossia warrant la cui componente principale è una combinazione di opzioni; d) diritti negoziabili; e) certificati di investimento, ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante senza effetto leva; Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia tutti i derivati cartolarizzati sono considerati aventi un mercato liquido Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a) warrant garantiti classici, ossia strumenti che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, dietro pagamento della differenza positiva tra il prezzo corrente di mercato (il prezzo strike) e il prezzo strike (prezzo corrente di mercato); Tabella 4.2 Derivati cartolarizzati — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS Classe di attività — Derivati cartolarizzati Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia 50 000 EUR 60 000 EUR 90 000 EUR 100 000 EUR L 87/263 Pre-negoziazione SSTI L 87/264 5. Derivati su tassi di interesse Tabella 5.1 IT Derivati su tassi di interesse — Classi non aventi un mercato liquido Classe di attività — Derivati su tassi di interesse contratti, come definiti nell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, il cui sottostante è un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito, un paniere, un portafoglio o un indice, ivi compresi un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito o ogni altro prodotto che rappresenta l'andamento di un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito. Future/forward zioni su obbliga­ la sottoclasse dei future/forward su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: emittente del sottostante Criterio di segmentazione 2: durata dell'obbligazione sot­ tostante consegnabile definita come segue Breve termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 1 e 4 anni è considerata a breve ter­ mine Medio termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 4 e 8 anni è considerata a medio termine Lungo termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 8 e 15 anni è considerata a lungo termine Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] 5 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo se una delle sottoclassi è considerata avente un mer­ cato liquido rispetto ad un determinato scaglione di sca­ denza e la sottoclasse defi­ nita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato li­ quido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month. 31.3.2017 Ultra lungo termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata superiore a 15 anni è considerata a ultra lungo termine Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo 31.3.2017 Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] IT Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo 5 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza del fu­ ture definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Opzioni su obbligazioni la sottoclasse delle opzioni su obbligazioni è definita dai se­ guenti criteri di segmentazione: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Criterio di segmentazione 1: l'obbligazione sottostante o il future/forward sull'obbligazione sottostante Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dell'op­ zione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno L 87/265 Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] 500 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo IT Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] L 87/266 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Criterio di segmentazione 1: tasso di interesse sottostante Criterio di segmentazione 2: durata del tasso di interesse sottostante Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza del fu­ ture definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni se una delle sottoclassi è considerata avente un mer­ cato liquido rispetto ad un determinato scaglione di sca­ denza e la sottoclasse defi­ nita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato li­ quido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Future su tassi di interesse e la sottoclasse dei future su tassi di interesse è definita dai se­ FRA guenti criteri di segmentazione: Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni 31.3.2017 la sottoclasse delle opzioni su tassi di interessi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] IT Opzioni su tassi di interesse 31.3.2017 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo 500 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 1: tasso di interesse sottostante o future su tasso di interesse o FRA sottostante Criterio di segmentazione 2: durata del tasso di interesse sottostante Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza dell'op­ zione definito come segue: L 87/267 la sottoclasse delle swaption è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 2: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione 500 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Criterio di segmentazione 1: tipo di swap sottostante defi­ nito come segue: swap monovaluta fisso a fisso, future/forward su swap monovaluta fisso a fisso, swap monovaluta fisso a va­ riabile, future/forward su swap monovaluta fisso a variabile, swap monovaluta variabile a variabile, future/forward su swap monovaluta variabile a variabile, swap monovaluta su infla­ zione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap monovaluta su OIS, future/forward su swap monovaluta su OIS, swap multivaluta fisso a fisso, future/forward su swap mul­ tivaluta fisso a fisso, swap multivaluta fisso a variabile, future/ forward su swap multivaluta fisso a variabile, swap multivaluta variabile a variabile, future/forward su swap multivaluta varia­ bile a variabile, swap multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione, swap multivaluta su OIS, future/forward su swap multivaluta su OIS Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] IT Swaption Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] L 87/268 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo 31.3.2017 31.3.2017 Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] IT Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 3: indice di inflazione se il tipo di swap sottostante è uno swap monovaluta su inflazione o uno swap multivaluta su inflazione Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Criterio di segmentazione 5: scaglione di scadenza dell'op­ zione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 5 anni L 87/269 Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo IT Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] L 87/270 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo Scaglione di scadenza 5: 5 anni < vita residua ≤ 10 anni Scaglione di scadenza 6: oltre 10 anni uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scam­ biano flussi monetari denomi­ nati in differenti valute e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli del­ l'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile la sottoclasse multivaluta fisso a variabile è definita dai se­ guenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali de­ finita come combinazione delle due valute in cui sono deno­ minate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < scadenza ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < scadenza ≤ 3 mesi Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Swap multivaluta o swap va­ lutari fisso a variabile e fu­ ture/forward su swap multiva­ luta o su swap valutari fisso a variabile Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < scadenza ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < scadenza ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 mese < scadenza ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 mesi < scadenza ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni 31.3.2017 Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali de­ finita come combinazione delle due valute in cui sono deno­ minate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < scadenza ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < scadenza ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < scadenza ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < scadenza ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 mese < scadenza ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 mesi < scadenza ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scam­ biano flussi monetari denomi­ nati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili la sottoclasse multivaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] IT Swap multivaluta o swap va­ lutari variabile a variabile e future/forward su swap multi­ valuta o su swap valutari va­ riabile a variabile 31.3.2017 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo L 87/271 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali de­ finita come combinazione delle due valute in cui sono deno­ minate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scam­ biano flussi monetari denomi­ nati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi la sottoclasse multivaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] IT Swap multivaluta o swap va­ lutari fisso a fisso e future/ forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] L 87/272 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo 31.3.2017 Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali de­ finita come combinazione delle due valute in cui sono deno­ minate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scam­ biano flussi monetari denomi­ nati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap) la sottoclasse multivaluta su OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] IT Swap multivaluta o swap va­ lutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS 31.3.2017 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo L 87/273 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali de­ finita come combinazione delle due valute in cui sono deno­ minate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scam­ biano flussi monetari denomi­ nati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione la sottoclasse multivaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] IT Swap multivaluta o swap va­ lutari su inflazione e future/ forward su swap multivaluta o su swap valutari su infla­ zione Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] L 87/274 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo 31.3.2017 Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scam­ biano flussi monetari denomi­ nati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli del­ l'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile la sottoclasse monovaluta fisso a variabile è definita dai se­ guenti criteri di segmentazione: Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] IT Swap monovaluta fisso a va­ riabile e future/forward su swap monovaluta fisso a varia­ bile 31.3.2017 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo L 87/275 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scam­ biano flussi monetari denomi­ nati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili la sottoclasse monovaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] IT Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] L 87/276 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo 31.3.2017 Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] IT Swap monovaluta fisso a fisso la sottoclasse monovaluta fisso a fisso è definita dai seguenti e future/forward su swap mo­ criteri di segmentazione: novaluta fisso a fisso Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono uno swap o un future/forward su denominate le due gambe dello swap swap in cui due parti si scam­ Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello biano flussi monetari denomi­ swap definito come segue: nati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese gambe sono determinati da tassi Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi di interessi fissi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi 31.3.2017 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo L 87/277 Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] IT Swap monovaluta su OIS e la sottoclasse monovaluta su OIS è definita dai seguenti cri­ future/forward su swap mono­ teri di segmentazione: valuta su OIS Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono uno swap o un future/forward su denominate le due gambe dello swap swap in cui due parti si scam­ Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello biano flussi monetari denomi­ swap definito come segue: nati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese gamba sono determinati dal Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi tasso dell'OIS (overnight index Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi swap) Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] L 87/278 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo 31.3.2017 Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantita­ tivo 2] 50 000 000 di EUR 10 Criterio di liquidità qualita­ tivo aggiuntivo Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scam­ biano flussi monetari denomi­ nati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione la sottoclasse monovaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Importo nozionale giorna­ liero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantita­ tivo 1] IT Swap monovaluta su infla­ zione e future/forward su swap monovaluta su infla­ zione 31.3.2017 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo Classe di attività — Derivati su tassi di interesse Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia Altri derivati su tassi di inte­ resse L 87/279 derivato su tassi di interesse che gli altri derivati su tassi di interesse sono considerati non aventi un mercato liquido non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate so­ pra L 87/280 Tabella 5.2 Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate aventi un mercato liquido Classe di attività — Derivati su tassi di interesse Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido Future/forward su obbligazioni Pre-negoziazione SSTI Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Operazione — Percentile Soglia minima Pre-negoziazione LIS Opera­ zione — Percentile Soglia minima Post-negoziazione SSTI Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima Post-negoziazione LIS Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima 70 5 000 000 di EUR 80 60 20 000 000 di EUR 90 70 25 000 000 di EUR Opzioni su obbli­ il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 gazioni glie dovrebbe essere effettuato per ogni 30 40 50 60 sottoclasse della sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 20 000 000 di EUR 90 70 25 000 000 di EUR il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni 30 40 50 60 sottoclasse della sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 5 000 000 di EUR 70 10 000 000 di EUR 80 60 20 000 000 di EUR 90 70 25 000 000 di EUR 31.3.2017 4 000 000 di EUR Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni 30 40 50 60 sottoclasse della sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse Future su tassi di interesse e FRA IT Sottoclasse di atti­ vità Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido Sottoclasse di atti­ vità Pre-negoziazione SSTI Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Soglia minima Opera­ zione — Percentile Soglia minima Post-negoziazione SSTI Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima Post-negoziazione LIS Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima IT Operazione — Percentile Pre-negoziazione LIS 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su tassi di interesse 5 000 000 di EUR 70 10 000 000 di EUR 80 60 20 000 000 di EUR 90 70 25 000 000 di EUR Swaption il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR L 87/281 il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Opzioni su tassi di interesse Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido Sottoclasse di atti­ vità Pre-negoziazione SSTI Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Soglia minima Opera­ zione — Percentile Soglia minima Post-negoziazione SSTI Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima Post-negoziazione LIS Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima IT Operazione — Percentile Pre-negoziazione LIS L 87/282 Classe di attività — Derivati su tassi di interesse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e fu­ ture/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight in­ dex swap) e future/ forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR 31.3.2017 il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Swap multivaluta o swap valutari variabile a varia­ bile e future/for­ ward su swap mul­ tivaluta o su swap valutari variabile a variabile Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido Sottoclasse di atti­ vità Pre-negoziazione SSTI Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Soglia minima Opera­ zione — Percentile Soglia minima Post-negoziazione SSTI Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima Post-negoziazione LIS Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima IT Operazione — Percentile Pre-negoziazione LIS 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su tassi di interesse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR Swap monovaluta variabile a varia­ bile e future/for­ ward su swap mo­ novaluta variabile a variabile il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR L 87/283 il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e fu­ ture/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido Sottoclasse di atti­ vità Pre-negoziazione SSTI Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Soglia minima Opera­ zione — Percentile Soglia minima Post-negoziazione SSTI Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima Post-negoziazione LIS Opera­ zione — Percentile Volume — Percentile Soglia minima IT Operazione — Percentile Pre-negoziazione LIS L 87/284 Classe di attività — Derivati su tassi di interesse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR Swap monovaluta su OIS e future/ forward su swap monovaluta su OIS il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR Swap monovaluta su inflazione e fu­ ture/forward su swap monovaluta su inflazione il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse 4 000 000 di EUR 70 5 000 000 di EUR 80 60 9 000 000 di EUR 90 70 10 000 000 di EUR 31.3.2017 il calcolo delle so­ S1 S2 S3 S4 glie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della 30 40 50 60 sottoclasse di atti­ vità tenendo conto delle operazioni eseguite sugli stru­ menti finanziari ap­ partenenti alla sot­ toclasse Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Swap monovaluta fisso a fisso e fu­ ture/forward su swap monovaluta fisso a fisso Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido 31.3.2017 Tabella 5.3 Classe di attività — Derivati su tassi di interesse Sottoclasse di attività Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Future/forward su obbligazioni 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 25 000 000 di EUR Opzioni su obbligazioni 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 25 000 000 di EUR Future su tassi di interesse e FRA 5 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 25 000 000 di EUR Opzioni su tassi di interesse 5 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 25 000 000 di EUR Swaption 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e fu­ ture/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari va­ riabile a variabile 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/ forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap va­ lutari su OIS 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/ forward su swap multivaluta o su swap valutari su infla­ zione 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR L 87/285 Pre-negoziazione LIS Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Pre-negoziazione SSTI IT Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido Sottoclasse di attività Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap mono­ valuta su OIS 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR Altri derivati su tassi di interesse 4 000 000 di EUR 5 000 000 di EUR 9 000 000 di EUR 10 000 000 di EUR 6. Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Pre-negoziazione LIS IT Pre-negoziazione SSTI L 87/286 Classe di attività — Derivati su tassi di interesse Tabella 6.1 Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Classi non aventi un mercato liquido Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale i contratti di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE relativi a: b) un indice di certificati di deposito, azioni, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, flussi monetari o altri prodotti connessi all'andamento di uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi 31.3.2017 a) uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, flussi monetari o altri prodotti connessi all'andamento di uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi; Sottoclasse di attività Opzioni su indici azionari Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia tutte le opzioni su indici azionari sono considerate aventi un mercato liquido IT opzione il cui sottostante è un indice composto di azioni Future/forward su indici azionari 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale tutti i future/forward su indici sono considerati aventi un mercato liquido future/forward il cui sottostante è un indice composto di azioni Opzioni su azioni tutte le opzioni su azioni sono considerate aventi un mercato liquido opzione il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario Future/forward su azioni tutti i future/forward su azioni sono considerati aventi un mercato liquido Opzioni su dividendi di azioni tutte le opzioni su dividendi di azioni sono considerate aventi un mercato liquido opzione sul dividendo di una specifica azione Future/forward su dividendi di azioni tutti i future/forward su dividendi di azioni sono considerati aventi un mercato liquido future/forward sul dividendo di una specifica azione Opzioni su indici di dividendi tutte le opzioni su indici di dividendi sono considerate aventi un mercato liquido un'opzione su un indice composto di dividendi di più di un'azione Future/forward su indici di dividendi tutti i future/forward su indici di dividendi sono considerati aventi un mercato liquido Gazzetta ufficiale dell'Unione europea future/forward il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societa­ rio future/forward su un indice composto di dividendi di più di un'azione Opzioni su indici di volatilità tutte le opzioni su indici di volatilità sono considerate aventi un mercato liquido opzione il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale Future/forward su indici di volatilità tutti i future/forward su indici di volatilità sono considerati aventi un mercato liquido future/forward il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla vola­ tilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale Opzioni su ETF tutte le opzioni su ETF sono considerate aventi un mercato liquido opzione il cui sottostante è un ETF future/forward il cui sottostante è un ETF tutti i future/forward su ETF sono considerati aventi un mercato liquido L 87/287 Future/forward su ETF Swap Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 2: singolo nome, indice, paniere sottostanti Criterio di segmentazione 3- parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Price return basic performance para­ meter Parameter return variance/volatility Parameter return dividend Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 50 000 000 di EUR 15 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Criterio di segmentazione 1: tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] IT Sottoclasse di attività Ogni sottoclasse è considerata non avente un mer­ cato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liqui­ dità. L 87/288 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Scaglione di scadenza 1: 0 < vita Scaglione di scadenza 1: 0 < vita Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese residua ≤ 3 mesi residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni 31.3.2017 Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni … Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 50 000 000 di EUR 15 Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Swap di portafogli la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di: Criterio di segmentazione 1: tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere Criterio di segmentazione 2: singolo nome, indice, paniere sottostanti Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] IT Sottoclasse di attività Ogni sottoclasse è considerata non avente un mer­ cato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liqui­ dità. 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Criterio di segmentazione 3- parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap di portafogli definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni L 87/289 … Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia derivato su strumenti rappresentativi di ca­ pitale che non appar­ tiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra IT Altri derivati su strumenti rappre­ sentativi di capitale gli altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale sono considerati non aventi un mercato liquido Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi aventi un mercato liquido Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Opzioni su in­ la sottoclasse delle opzioni sui indici azio­ il calcolo delle so­ dici azionari nari è definita dai seguenti criteri di seg­ glie dovrebbe es­ mentazione: sere effettuato per ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: indice azio­ nendo conto delle nario sottostante: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia < 100mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR 25 000 000 di EUR 30 000 000 di EUR 200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 di EUR 55 000 000 di EUR ADNA ≥ 600mio di EUR 15 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 150 000 000 di EUR 160 000 000 di EUR 31.3.2017 Pre-negoziazione SSTI Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Tabella 6.2 Sottoclasse di attività L 87/290 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Sottoclasse di attività la sottoclasse dei future/forward su indici il calcolo delle so­ azionari è definita dai seguenti criteri di glie dovrebbe es­ segmentazione: sere effettuato per ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: indice azio­ nendo conto delle nario sottostante: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe la sottoclasse delle opzioni su azioni è defi­ il calcolo delle so­ nita dai seguenti criteri di segmentazione: glie dovrebbe es­ Criterio di segmentazione 1: azione sot­ sere effettuato per ogni sottoclasse te­ tostante: nendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Pre-negoziazione SSTI Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia < 100mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 di EUR 55 000 000 di EUR 3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR 15 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 150 000 000 di EUR 160 000 000 di EUR ADNA ≥ 5mrd di EUR 25 000 000 di EUR 30 000 000 di EUR 250 000 000 di EUR 260 000 000 di EUR < 5mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 250 000 EUR 5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR ADNA ≥ 20mio di EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Opzioni su azioni Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie IT Future/forward su indici azio­ nari Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale L 87/291 Sottoclasse di attività Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Opzioni su di­ la sottoclasse delle opzioni sui dividendi di il calcolo delle so­ videndi di azioni è definita dai seguenti criteri di seg­ glie dovrebbe es­ mentazione: sere effettuato per azioni ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: azione sot­ nendo conto delle tostante avente diritto a dividendi: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia < 5mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 250 000 EUR 5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR ADNA ≥ 20mio di EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR < 5mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 400 000 EUR 450 000 EUR 5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR 25 000 EUR 30 000 EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR 50 000 EUR 100 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR ADNA ≥ 20mio di EUR 100 000 EUR 150 000 EUR 2 000 000 di EUR 2 500 000 EUR Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la sottoclasse dei future/forward su azioni è il calcolo delle so­ definita dai seguenti criteri di segmenta­ glie dovrebbe es­ zione: sere effettuato per ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: azione sot­ nendo conto delle tostante: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Pre-negoziazione SSTI Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) IT Future/forward su azioni Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene L 87/292 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale 31.3.2017 Sottoclasse di attività Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Opzioni su in­ la sottoclasse delle opzioni su indici di di­ il calcolo delle so­ dici di divi­ videndi è definita dai seguenti criteri di glie dovrebbe es­ dendi sere effettuato per segmentazione: ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: indice di di­ nendo conto delle videndi sottostante: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia < 5mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 400 000 EUR 450 000 EUR 5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR 25 000 EUR 30 000 EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR 50 000 EUR 100 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR ADNA ≥ 20mio di EUR 100 000 EUR 150 000 EUR 2 000 000 di EUR 2 500 000 EUR < 100mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR 25 000 000 di EUR 30 000 000 di EUR 200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 di EUR 55 000 000 di EUR ADNA ≥ 600mio di EUR 15 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 150 000 000 di EUR 160 000 000 di EUR Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la sottoclasse dei future/forward su dividendi il calcolo delle so­ di azioni è definita dai seguenti criteri di glie dovrebbe es­ segmentazione: sere effettuato per ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: azione sot­ nendo conto delle tostante avente diritto a dividendi: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Pre-negoziazione SSTI Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) IT Future/forward su dividendi di azioni Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale L 87/293 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia < 100mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 di EUR 55 000 000 di EUR 3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR 15 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 150 000 000 di EUR 160 000 000 di EUR ADNA ≥ 5mrd di EUR 25 000 000 di EUR 30 000 000 di EUR 250 000 000 di EUR 260 000 000 di EUR < 100mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR 25 000 000 di EUR 30 000 000 di EUR 200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 di EUR 55 000 000 di EUR ADNA ≥ 600mio di EUR 15 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 150 000 000 di EUR 160 000 000 di EUR Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Opzioni su in­ la sottoclasse delle opzioni sui indici di vo­ il calcolo delle so­ dici di volati­ latilità è definita dai seguenti criteri di seg­ glie dovrebbe es­ lità mentazione: sere effettuato per ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: indice di nendo conto delle volatilità sottostante: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Pre-negoziazione SSTI Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) IT Future/forward la sottoclasse dei future/forward su indici di il calcolo delle so­ su indici di di­ dividendi è definita dai seguenti criteri di glie dovrebbe es­ segmentazione: videndi sere effettuato per ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: indice di di­ nendo conto delle videndi sottostante: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene L 87/294 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale 31.3.2017 Sottoclasse di attività la sottoclasse dei future/forward su indici di il calcolo delle so­ volatilità è definita dai seguenti criteri di glie dovrebbe es­ segmentazione: sere effettuato per ogni sottoclasse te­ Criterio di segmentazione 1: indice di nendo conto delle volatilità sottostante: operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe la sottoclasse delle opzioni su ETF è defi­ il calcolo delle so­ nita dai seguenti criteri di segmentazione: glie dovrebbe es­ Criterio di segmentazione 1: ETF sotto­ sere effettuato per ogni sottoclasse te­ stante: nendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe Pre-negoziazione SSTI Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia < 100mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 50 000 000 di EUR 55 000 000 di EUR 3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR 15 000 000 di EUR 20 000 000 di EUR 150 000 000 di EUR 160 000 000 di EUR ADNA ≥ 5mrd di EUR 25 000 000 di EUR 30 000 000 di EUR 250 000 000 di EUR 260 000 000 di EUR < 5mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 250 000 EUR 5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR ADNA ≥ 20mio di EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Opzioni su ETF Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie IT Future/forward su indici di volatilità Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale L 87/295 Sottoclasse di attività la sottoclasse dei future/forward su ETF è de­ il calcolo delle so­ finita dai seguenti criteri di segmentazione: glie dovrebbe es­ Criterio di segmentazione 1: ETF sotto­ sere effettuato per ogni sottoclasse te­ stante: nendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti fi­ nanziari apparte­ nenti alla sotto­ classe la sottoclasse degli swap è definita dai se­ il calcolo delle so­ guenti criteri di segmentazione: glie dovrebbe es­ Criterio di segmentazione 1: tipo di sot­ sere effettuato per ogni sottoclasse te­ tostante: singolo nome, indice, paniere nendo conto delle Criterio di segmentazione 2: singolo operazioni eseguite nome, indice, paniere sottostanti sugli strumenti fi­ Criterio di segmentazione 3: parametro: nanziari apparte­ price return basic performance parameter, para­ nenti alla sotto­ meter return dividend, parameter return va­ classe riance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Pre-negoziazione SSTI Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia < 5mio di EUR ADNA 20 000 EUR 25 000 EUR 1 000 000 di EUR 1 250 000 EUR 5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR ADNA ≥ 20mio di EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR 50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR ADNA ≥ 200mio di EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Swap Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie IT Future/forward su ETF Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene L 87/296 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale 31.3.2017 Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia L 87/297 Parameter return divi­ dend Pre-negoziazione SSTI Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Parameter return va­ riance/volati­ lity Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) IT Price re­ turn basic perfor­ mance pa­ rameter Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia 31.3.2017 … Pre-negoziazione SSTI Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) IT Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene L 87/298 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia 50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 1 250 000 EUR 1 500 000 EUR 100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR 500 000 EUR 550 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 di EUR ADNA ≥ 200mio di EUR 1 000 000 di EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 di EUR 5 500 000 EUR IT Pre-negoziazione SSTI Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni la sottoclasse degli swap di portafogli è de­ il calcolo delle so­ finita da una specifica combinazione di: glie dovrebbe es­ Criterio di segmentazione 1: tipo di sot­ sere effettuato per ogni sottoclasse te­ tostante: singolo nome, indice, paniere nendo conto delle Criterio di segmentazione 2: singolo operazioni eseguite nome, indice, paniere sottostanti sugli strumenti fi­ Criterio di segmentazione 3- parametro: nanziari apparte­ price return basic performance parameter, para­ nenti alla sotto­ meter return dividend, parameter return va­ classe riance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap di portafogli definito come segue: L 87/299 Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Swap di por­ tafogli Sottoclasse di attività Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmen­ tata in sottoclassi come indicato in appresso Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene Pre-negoziazione SSTI Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia IT Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) L 87/300 Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita re­ sidua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita re­ sidua ≤ 1 anno Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita re­ sidua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Tabella 6.3 Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido Sottoclasse di attività Pre-negoziazione LIS Post-negoziazione SSTI Post-negoziazione LIS Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Valore della soglia Swap 20 000 EUR 25 000 EUR 100 000 EUR 150 000 EUR Swap di portafogli 20 000 EUR 25 000 EUR 100 000 EUR 150 000 EUR Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale 20 000 EUR 25 000 EUR 100 000 EUR 150 000 EUR 31.3.2017 Pre-negoziazione SSTI 31.3.2017 7. Derivati su merci Tabella 7.1 Derivati su merci — Classi non aventi un mercato liquido IT Classe di attività — Derivati su merci Sottoclasse di attività la sottoclasse dei future/forward su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi Criterio di segmentazione 2: metallo sottostante: Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato il future/forward Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza del future/forward definito come segue: Metalli non preziosi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 10 000 000 di EUR 10 L 87/301 Metalli preziosi Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Future/forward su metalli Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. Sottoclasse di attività … Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 10 000 000 di EUR 10 Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni la sottoclasse delle opzioni su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi Criterio di segmentazione 2: metallo sottostante: Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Metalli non preziosi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … 31.3.2017 Metalli preziosi Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Opzioni su metalli IT Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. L 87/302 Classe di attività — Derivati su merci Sottoclasse di attività … Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 10 000 000 di EUR 10 Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni la sottoclasse degli swap su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi Criterio di segmentazione 2: metallo sottostante: Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap Criterio di segmentazione 4: tipo di regolamento, in contanti, fisico o di altro tipo Criterio di segmentazione 5: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Metalli non preziosi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni L 87/303 Metalli preziosi Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Swap su metalli IT Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su merci Sottoclasse di attività … … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 10 000 000 di EUR 10 Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Future/forward su prodotti energetici la sottoclasse dei future/forward su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: tipo di energia: petrolio, distillati del petrolio, carbone, light ends del petrolio, gas naturale, energia elettrica, interenergia Criterio di segmentazione 2: energia sottostante: Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato il future/forward Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] IT Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. L 87/304 Classe di attività — Derivati su merci Criterio di segmentazione 4: tipo di carico, definito come carico di base, carico di punta, carico non di punta o altro, applicabile al tipo di energia: energia elettrica Criterio di segmentazione 5: luogo di fornitura/regolamento in contanti applicabile ai tipi di ener­ gia: petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio, energia elettrica, interenergia Criterio di segmentazione 6: scaglione di scadenza del future/forward definito come segue: Carbone Gas naturale/energia elettrica/in­ terenergia Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese 31.3.2017 Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio Sottoclasse di attività Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni … … … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 10 000 000 di EUR 10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Opzioni su prodotti ener­ getici la sottoclasse delle opzioni su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione: IT Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su merci Criterio di segmentazione 1: tipo di energia: petrolio, distillati del petrolio, carbone, light ends del petrolio, gas naturale, energia elettrica, interenergia Criterio di segmentazione 2: energia sottostante: Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione Criterio di segmentazione 4: tipo di carico, definito come carico di base, carico di punta, carico non di punta o altro, applicabile al tipo di energia: energia elettrica Criterio di segmentazione 6: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: L 87/305 Criterio di segmentazione 5: luogo di fornitura/regolamento in contanti applicabile ai tipi di ener­ gia: petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio, energia elettrica, interenergia Sottoclasse di attività Carbone Gas naturale/energia elettrica/in­ terenergia Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni … … … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 10 000 000 di EUR 10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] IT Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. L 87/306 Classe di attività — Derivati su merci Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Swap su prodotti energe­ tici la sottoclasse degli swap su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: tipo di energia: petrolio, distillati del petrolio, carbone, light ends del petrolio, gas naturale, energia elettrica, interenergia 31.3.2017 Criterio di segmentazione 2: energia sottostante: Sottoclasse di attività Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] IT Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. 31.3.2017 Classe di attività — Derivati su merci Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap Criterio di segmentazione 4: tipo di regolamento, in contanti, fisico o di altro tipo Criterio di segmentazione 6: luogo di fornitura/regolamento in contanti applicabile ai tipi di ener­ gia: petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio, energia elettrica, interenergia Criterio di segmentazione 7: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Carbone Gas naturale/energia elettrica/in­ terenergia Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni … … L 87/307 Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Criterio di segmentazione 5: tipo di carico, definito come carico di base, carico di punta, carico non di punta o altro, applicabile al tipo di energia: energia elettrica Sottoclasse di attività … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Importo nozionale gior­ naliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quanti­ tativo 1] Numero medio giorna­ liero delle operazioni [criterio di liquidità quanti­ tativo 2] 10 000 000 di EUR 10 10 000 000 di EUR 10 Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni la sottoclasse dei future/forward su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: merce agricola sottostante: Criterio di segmentazione 2: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato il future/forward Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza del future/forward definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Future/forward su merci agricole IT Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1