PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per i problemi economici e monetari 15 novembre 2000 PE 295.942/11 EMENDAMENTI 11 PROGETTO DI RELAZIONE di Karla M.H. Peijs (PE 295.942) SULLA POSIZIONE COMUNE DEFINITA DAL CONSIGLIO IN VISTA DELL’ADOZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI RISANAMENTO DEGLI ENTI CREDITIZI Posizione comune del Consiglio (COM(1988)4 – C5-0423/2000 – 1985/0046(COD)) Posizione comune del Consiglio Emendamenti (Emendamento 11, presentato da Alexander Radwan) Articolo 20 bis (nuovo) Diritti reali dei terzi 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica il diritto reale costituito dall’ente creditizio a garanzia del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'ente creditizio, che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. I crediti che rappresentano i valori patrimoniali di cui all’articolo 22, paragrafo 4 della direttiva sugli o.i.c.v.m. (85/611/CEE) non possono costituire AM\425027IT.doc IT PE 295.942/11 IT oggetto di misure di esecuzione. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti: a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca; b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia; c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto; d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene. 3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1. 4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera l). Or. de Motivazione L’emendamento è inteso a garantire che i diritti reali non intaccabili di un creditore su un bene sito in un altro Stato membro siano limitati ai diritti di proprietà costituiti dall’ente creditizio a titolo di garanzia. Nel contempo viene assicurato che siano escluse dalla procedura concorsuale le obbligazioni garantite che si riferiscono ai valori patrimoniali di cui all’articolo 22, paragrafo 4 della direttiva sugli o.i.c.v.m (85/611/CEE). PE 295.942/11 IT 2/2 AM\425027IT.doc