IP/04/914 Bruxelles, 14 luglio 2004 La Commissione approva due misure italiane ed una francese a favore dei fornitori delle imprese del gruppo Parmalat In data odierna la Commissione ha deciso di approvare due misure notificate dalle autorità italiane a favore delle imprese che hanno conferito latte alle società del gruppo Parmalat e non sono state pagate a seguito della crisi del gruppo e della sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. La prima misura riguarda esclusivamente le imprese in difficoltà finanziarie a causa del mancato pagamento delle consegne di latte. Quanto alla seconda misura, che riguarda invece tutti i fornitori non pagati da Parmalat che non si trovano in difficoltà finanziarie, la Commissione ha ritenuto che non si tratti di un aiuto. La Commissione ha inoltre approvato un aiuto notificato dalle autorità francesi riguardante alcune imprese agricole che riforniscono il gruppo Parmalat in Francia. La prima misura notificata dall’Italia, finanziata dalla regione Lombardia, prevede l’erogazione di aiuti per un importo pari ad 1 milione di euro alle imprese che hanno conferito latte al gruppo Parmalat nel secondo semestre 2003 e non sono state pagate per un periodo compreso fra 3 e 6 mesi. A causa del mancato pagamento delle consegne di latte alcune imprese lombarde caratterizzate da un reddito netto medio o basso hanno subito forti perdite e si trovano ora in una situazione di crisi, motivo per il quale si giustifica un aiuto al salvataggio. L’aiuto, gestito dai Consorzi Fidi, è erogato sotto forma di garanzia sui prestiti bancari, limitata a sei mesi. Il credito totale garantito è pari ad un massimo di 24 milioni di euro. Entro sei mesi le autorità italiane dovranno notificare alla Commissione i piani di ristrutturazione delle imprese interessate o chiedere ai beneficiari il rimborso dell’aiuto. La seconda misura, concessa dal governo italiano, prevede la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali per i fornitori del gruppo Parmalat che non hanno ricevuto pagamenti nei sei mesi precedenti l’ammissione del gruppo alla procedura di amministrazione straordinaria. Tenuto conto dell’esiguità dell’importo per beneficiario (995 euro) e delle modalità di erogazione, la Commissione ritiene che si tratti di un aiuto de minimis, non rientrante nel campo di applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. È inoltre prevista la garanzia sussidiaria di un organismo privato, il Fondo interbancario di garanzia. Il costo della garanzia è sostenuto dagli agricoltori che ricorrono al credito agrario e dalle banche. Il corrispettivo versato al Fondo dalle imprese beneficiarie copre i rischi inerenti alla concessione della garanzia e i costi amministrativi. Le garanzie sono concesse esclusivamente ad imprese economicamente sane. Non sono concessi aiuti per l’accesso al credito bancario, né per la concessione delle garanzie. Di conseguenza la Commissione ritiene che tale misura non costituisca un aiuto di Stato. La misura prevista dalle autorità francesi è finalizzata a concedere alle aziende produttrici di latte esposte finanziariamente a causa di crediti irrecuperabili una parziale copertura degli interessi sui prestiti bancari contratti. Il provvedimento adottato dalle autorità francesi prevede uno stanziamento di 200 000 euro a favore di 120 produttori; l’importo medio dell’aiuto per beneficiario ammonta a circa 1 600 euro. Tenuto conto dell’importo e delle modalità di erogazione, la Commissione ritiene che si tratti di un aiuto de minimis, non rientrante nel campo di applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.