Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Numero 347 - 22 novembre 2010 - Newsletter Giuridica di Filodiritto. PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO Lexmeeting IL MODELLO INTRASTAT SERVIZI Martedì 30 novembre 2010, ore 10.20-13.00, Bologna Programma ed iscrizioni sul sito www.lexmeeting.it LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Geremia Casaburi: LA CONCORRENZA SLEALE: LE NUOVE TENDENZE DELLA GIURISPRUDENZA E I PROBLEMI DEL LOOK-ALIKE - Luciano Butti: DIRITTO E DIVERTIMENTO - Franco Spezia: IL POTERE DI CONTROLLO DEI SOCI NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Riccardo Girotto: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - Gabriele Ferrucci: AI CONFINI DEL DIRITTO - Armin Kapeller: FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: VERSO LA PARIFICAZIONE NELLA LEGISLAZIONE TEDESCA ANCHE IN MATERIA EREDITARIA - Monica Bombelli e Matteo Iato: SEPARAZIONE E DIVORZIO NELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI NOVARA Sergio Ricossa STRABORGHESE Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama RASSEGNA DI NOTIZIE - CASSAZIONE PENALE: CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI PER REATI CON CONDANNA - CASSAZIONE PENALE: NOVITÀ PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - CORTE DI GIUSTIZIA UE: ATTENZIONE ALLA PUBBLICITÀ COMPARATIVA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE - TRIBUNALE DI CUNEO: SUCCESSIONE, SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA E DIRITTO DI ABITAZIONE Editto di Re Rotari FOCUS - GIUDICE DI PACE: ILLEGITTIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO CON INGIUNZIONE FISCALE Charles Maurice Hennequin e Pierre Veber LA PRESIDENTESSA APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Diritto della concorrenza e della pubblicità, diritto industriale: LA CONCORRENZA SLEALE: LE NUOVE TENDENZE DELLA GIURISPRUDENZA E I PROBLEMI DEL LOOK-ALIKE Dott. Geremia Casaburi - Deontologia, filosofia del diritto: DIRITTO E DIVERTIMENTO Avv. Luciano Butti - Diritto societario: IL POTERE DI CONTROLLO DEI SOCI NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA Dott. Franco Spezia - Diritto del lavoro e della previdenza: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Dott. Riccardo Girotto - Filosofia del diritto: AI CONFINI DEL DIRITTO Dott. Gabriele Ferrucci - Diritto della famiglia, diritto dei Paesi dell'Unione Europea: FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: VERSO LA PARIFICAZIONE NELLA LEGISLAZIONE TEDESCA ANCHE IN MATERIA EREDITARIA Dott. Armin Kapeller - Diritto della famiglia: SEPARAZIONE E DIVORZIO NELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama NOVARA Avv. Monica Bombelli e Avv. Matteo Iato Sergio Ricossa STRABORGHESE Occorre pertanto selezionare i bisogni, e dire quali vadano soddisfatti per primi, e quali altri debbano aspettare, magari per sempre. Ciò è relativamente semplice nelle economie più povere, dove si tratta principalmente di non morire di fame; ma per quanto possa sembrare paradossale, tende a farsi più complicato con l'aumentare del grado di sviluppo. Ora, il problema della selezione dei bisogni da soddisfare per primi ha trovato solo due tipi di soluzioni fondamentali: la soluzione politica e quella di mercato. Con la soluzione politica, è una autorità che decide per tutti, sicché la formula diventa: «A ciascuno secondo i bisogni riconosciuti da una autorità politica». A volte, perfino nelle democrazie occidentali, questo si traduce in consumi obbligatori: per esempio, l'istruzione obbligatoria (ammesso che i servizi dell'istruzione siano un bene di consumo), la vaccinazione obbligatoria. Più spesso, i consumatori sono lasciati liberi di consumare o no, di consumare poco o tanto, purché scelgano fra i beni la cui produzione è autorizzata dal pianificatore politico in date quantità complessive e a dati prezzi. È ovvio che allora i cosiddetti consumi pubblici o politici restino privilegiati relativamente ai consumi privati o familiari. Con l'altra soluzione, quella di mercato, la formula diventa: «A ciascuno secondo le sue preferenze mostrate con la disposizione a pagare di più per soddisfarle». Questo è il motivo per cui il mercato traduce alla perfezione, o quasi, le istanze dell'individualismo borghese. Ne consegue pure che i produttori producono tutto quanto presumono sia più pagato dai consumatori, e i produttori di successo sono quelli che meglio ci riescono, guadagnando più profitti. È la cosiddetta "sovranità del consumatore", ovvero: "il cliente ha sempre ragione". È inoltre l'uso del profitto, attraverso la concorrenza commerciale, quale strumento per liberarsi dai ceppi dell'autorità politica. Questa funzione liberatoria del profitto non è generalmente capita: vi si vede piuttosto un indice di egoismo. Eppure, guadagnare profitti è come guadagnare salari, cioè ricevere qualcosa in cambio di quanto è stato fornito agli altri, contrattualmente, per comune accordo. Vi sono profitti eccessivi, disonesti: è vero, così come vi sono salari eccessivi, disonesti. Il mercato di concorrenza è lì apposta per evitare che tale disonestà sia frequente e importante. Allora, non si può più parlare di egoismo, se per ricevere bisogna dare qualcosa di equivalente agli altri. [IBL Libri, Torino, 2010 (Prima edizione: Editoriale Nuova, Milano, 1980), p.118] RASSEGNA DI NOTIZIE CASSAZIONE CONDANNA ALLE Procedura SPESE PROCESSUALI PER REATI CON penale: PENALE: CONDANNA Con una interessante pronuncia, la Cassazione è intervenuta in materia di condanna alle spese processuali, ribadendo che occorre che vi sia correlazione con i reati per i quali è Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama intervenuta condanna. Leggiamo le motivazioni della sentenza con le quali la Cassazione ha giudicato erronea sul punto la sentenza impugnata. Secondo la Cassazione: "Non vi è dubbio che se fosse esatta l'interpretazione che la corte d'appello ha dato al nuovo testo dell'art. 535 cod. proc. pen. (risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 67, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale della disposizione (o meglio dell'art. 67, comma 2, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha soppresso le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce») in riferimento, se non altro, agli artt. 3 e 27, comma, Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e della violazione del principio di uguaglianza nonché sotto il profilo della violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Ed invero, come esattamente osserva il ricorrente, è possibile che taluno si trovi coinvolto in un procedimento penale complesso, con lunghe e costose intercettazioni telefoniche o trascrizioni, per motivi del tutto accidentali e comunque del tutto estranei al suo controllo. Sarebbe sufficiente una mera e occasionale connessione soggettiva perché ciò avvenga, con soggetto imputato per reato bagatellare coinvolto in procedimento per reati gravissimi e portatori di spese processuali enormi, con conseguente responsabilità per spese del tutto estranee alla attività da lui svolta e legata a fatti accidentali sui quali egli non può intervenire". "Sennonché alla disposizione in esame può, e quindi deve, darsi una diversa interpretazione adeguatrice che elimini i dubbi di illegittimità costituzionale, nel senso che la soppressione, ad opera dell'art. 67, comma 2, letto a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, nel testo del comma 1 dell'art. 535 cod. proc. pen. delle parole «relative ai reati cui la condanna si rifèrisce», non è affatto diretta a porre a carico del condannato anche le spese processuali relative a reati a lui non imputabili o per i quali comunque non è intervenuta condanna (con una radicale modificazione del principio generale del sistema operata solo implicitamente) bensì ha costituito una conseguenza sul piano formale della soppressione, ad opera della lett. b), del medesimo art. 67, comma 2, del secondo comma dell'art. 535 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione invero prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da un altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. E' quindi venuta meno sia la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato o a reati connessi, sia della condanna in solido per le spese comuni relativi a reati non connessi per i quali fosse stata pronunciata condanna. E sembrerebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto per le spese relative a reati connessi o al concorso nello stesso reato modificare la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo «pro quota» delle medesime (Sez. VI, 25.9.2009, n. 39682, Gargiulo, m. 244704) per poi accollare implicitamente all'imputato addirittura le spese per reati per i quali non ha subito condanna. Sembra quindi doversi ritenere che il legislatore, a seguito di questa soppressione, abbia ritenuto superflua la precisazione, contenuta nel primo comma, che la condanna alle spese si riferisce comunque a quelle relative ai reati per i quali è intervenuta condanna. In ogni modo, la disposizione, nel testo attualmente vigente a seguito delle ricordate modifiche, si limita a stabilire che con la sentenza di condanna vanno poste a carico del condannato le spese processuali. Non si vede pertanto in base a quali ragioni tale Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso che essa voglia porre a carico del condannato anche le spese relative a reati per i quali il soggetto non abbia subito condanna. Una siffatta estensione dell'obbligo di pagare le spese processuali avrebbe richiesto la presenza di una specifica ed esplicita norma che la prevedesse (a parte ogni considerazione sulla sua legittimità costituzionale), in mancanza della quale la disposizione stessa non può che essere interpretata se non nel senso che le spese sono soltanto quelle relative alla «sentenza di condanna», ossia quelle relative ai reati per i quali vi è stata condanna". La motivazione La sentenza sul è punto della integralmente sentenza consultabile impugnata è sul della sito dunque erronea. Cassazione . (Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 11 novembre 2010, n. 39736) Diritto CASSAZIONE NOVITÀ PER penale, LA diritto GUIDA della IN circolazione STATO DI stradale: PENALE: EBBREZZA La Cassazione prende atto delle recenti novità legislative in materia di guida in stato di ebbrezza. Seguiamo il caso. "Imputata del reato di guida in stato di ebbrezza, un'automobilista è stata condannata dal Tribunale di Massa, con le attenuanti generiche, alla pena di 10 giorni di arresto e 500,00 euro di ammenda, doppi benefici di legge e sospensione della patente di guida per gg.45. La Corte di appello di Genova, ritenuto che non si poteva tenere conto dell'accertamento effettuato con l'alcoltest e che la prova era data solo dalle dichiarazioni degli agenti intervenuti relative ai sintomi dell'ebbrezza, riconduceva la fattispecie a quella stabilita dall' art. 186, co.2 lett. a) e riduceva la pena nei limiti da essa previsti. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata. Lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 141, co.4 bis, disp. att. Cpp: rileva che la Corte di appello, dopo aver accolto l'eccezione di nullità dell'accertamento effettuato con l'alcoltest, ha ritenuto provato lo stato di ebbrezza sulla base degli elementi sintomatici; ha così ricondotto la fattispecie al reato di cui all'art. 186 co.l lett. A), punito con la sola pena dell'ammenda e per cui è ammessa l'oblazione e pertanto avrebbe dovuto rimettere in termini l'imputata per chiedere di essere ammessa all'oblazione, così come richiesto nell'atto di appello". La Cassazione ha rilevato che "l'ipotesi di reato per la quale l'automobilista è stata giudicata è quella di cui all'art. 186, co.1, lett, a) codice della strada (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), fattispecie che è stata depenalizzata ai sensi della legge 30.7.2010 n. 120, art. 33, co.4. L'intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. V 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale". Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Infine, la Cassazione ha ritenuto "di non trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 cp), sia per gli illeciti amministrativi e non rinvenendosi nella Legge 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione . (Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 3 novembre 2010, n. 38692) Diritto comunitario, diritto della concorrenza e della pubblicità: CORTE DI GIUSTIZIA UE: ATTENZIONE ALLA PUBBLICITÀ COMPARATIVA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE Il tema della pubblicità comparativa è sempre piuttosto delicato e solleva dubbi di ammissibilità, perchè è labile il confine che separa quella legittima da quella illegittima in quanto rientrante nella categoria della pubblicità ingannevole. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia UE ha affrontato la domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE nell'ambito di una controversia tra la Lidl SNC (la «Lidl») e la Vierzon Distribution SA (la «Vierzon Distribution») in merito ad una pubblicità diffusa a mezzo stampa per conto di quest'ultima società che ha fatto pubblicare su un giornale locale una pubblicità la quale riproduceva scontrini di cassa che, tramite designazioni generiche accompagnate all'occorrenza da indicazioni relative al peso o al volume, enumeravano 34 prodotti, in prevalenza alimentari, acquistati, rispettivamente, nell'esercizio appartenente alla Vierzon Distribution e in quello gestito dalla Lidl e dai quali risultava un costo complessivo di EUR 46,30, per quanto riguardava la Vierzon Distribution, e di EUR 51,40, per quanto riguardava la Lidl. Tale pubblicità conteneva anche gli slogan «non tutti possono essere E. Leclerc! Prezzi bassi: prove alla mano, E. Leclerc rimane il meno caro» e «in inglese si dice hard discount, in francese "E. Leclerc"». Secondo la Corte di Giustizia: L'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, deve essere interpretato dichiarando che la mera circostanza che i prodotti alimentari si differenzino quanto alla loro commestibilità e quanto al piacere da essi procurato al consumatore, in funzione delle condizioni e del luogo della loro produzione, dei loro ingredienti e dell'identità del loro produttore, non è tale da escludere che il confronto di tali prodotti possa rispondere al requisito sancito dalla predetta disposizione, in base al quale essi devono soddisfare gli stessi bisogni o proporsi gli stessi obiettivi, vale a dire presentare tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità. L'art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450, quale modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che una pubblicità, come quella in esame nella causa principale, può rivestire carattere ingannevole, segnatamente: Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama - se viene accertato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie e, in particolare, delle indicazioni o omissioni che accompagnano tale pubblicità, che la decisione di acquisto di un numero significativo di consumatori, cui essa si rivolge, può essere presa nell'erronea convinzione che la selezione di prodotti compiuta dall'operatore pubblicitario sia rappresentativa del livello generale dei prezzi di quest'ultimo rispetto a quelli praticati dal suo concorrente e che, di conseguenza, tali consumatori realizzeranno risparmi di entità uguale a quella vantata da detta pubblicità effettuando regolarmente i propri acquisti di beni di consumo corrente presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso detto concorrente o, ancora, nell'erronea convinzione che tutti i prodotti dell'inserzionista siano meno cari di quelli del suo concorrente, o - se viene accertato che, ai fini del confronto effettuato esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, sono stati selezionati prodotti alimentari che presentano tuttavia differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio, senza che dette differenze emergano dalla pubblicità di cui trattasi. L'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450, quale modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che la condizione di verificabilità, sancita dalla predetta disposizione, richiede, per quanto riguarda una pubblicità come quella in esame nella controversia principale, che mette a confronto i prezzi di due assortimenti di beni, che i beni di cui trattasi possano essere individuati con precisione in base alle informazioni contenute in detta pubblicità. Su quest'ultimo punto, in particolare, la Corte di Giustizia ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza "la verificabilità dei prezzi dei beni componenti due assortimenti di prodotti presuppone necessariamente che i beni, i cui prezzi siano stati così confrontati, possano essere individualmente e concretamente individuati in base alle informazioni contenute nel messaggio pubblicitario. Qualsiasi verificabilità dei prezzi dei beni è, infatti, necessariamente subordinata alla possibilità di individuare questi ultimi (v., in tal senso, sentenza Lidl Belgium, cit., punto 61). Orbene, una siffatta individuazione è tale da consentire, conformemente all'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 84/450, che il destinatario di un tale messaggio sia in grado di assicurarsi del fatto che egli è stato correttamente informato nella prospettiva degli acquisti di consumo corrente che deve effettuare (sentenza Lidl Belgium, cit., punto 72)". (Corte di Giustizia UE, Sentenza 18 novembre 2010: Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa - Comparazione di prezzi relativi ad una selezione di prodotti alimentari venduti da due catene di negozi concorrenti - Beni che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi - Pubblicità ingannevole - Confronto riguardante una caratteristica verificabile ) - Diritto immobiliare, della proprietà e dei diritti reali, diritto processuale civile: TRIBUNALE DI CUNEO: SUCCESSIONE, SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA E DIRITTO DI ABITAZIONE L'art. 540, comma II°, Codice Civile, dispone che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti d'abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Secondo la migliore Dottrina (G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, I, 284 ss., 1983), "tali diritti rappresentano propriamente dei prelegati ex lege che l'art. 540, c.c. ha considerato come un'aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge. I compilatori hanno voluto, cioè, attribuire al legato in questione funzione di porzione aggiunta non solo qualitativa (garantire al coniuge il godimento della casa familiare arredata), ma anche quantitativa. Solo se la disponibile non è sufficiente, i diritti in esame potranno gravare sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli". Ne consegue che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, quale prelegato, che, in prededuzione, grava sulla porzione c.d. disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per la parte eccedente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Concorde con tale ricostruzione dell'istituto è la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 4329/2000, ha stabilito che: "In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma 2 cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma 1, 542 e 543 comma 1 cod. civ., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente). Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari)". Tale pronuncia di legittimità smentisce altra e diversa interpretazione del sistema normativo in esame, pur formulata in Dottrina ed in più datata Giurisprudenza, volta al fine di attribuire al coniuge superstite detti diritti reali in aggiunta a quanto spettategli a titolo di successione ab intestato. (Tribunale di Cuneo, Sentenza 17 febbraio 2010, n.100: Scioglimento della comunione ereditaria di un unico cespite immobiliare costituito dalla casa coniugale - Vendita giudiziaria - Valutazione del diritto di abitazione ex art. 540 C.C. spettante al coniuge superstite - Natura di prelegato del diritto di abitazione, da atrribuirsi in prededuzione sino alla concorrenza della porzione c.d. disponibile ed oltre ancora ) [Avv. Alberto Serpico sr. del foro di Cuneo] DAL 2001 FILODIRITTO L'ARCHIVIO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama EDITTO DI RE ROTARI I. Se qualcuno avrà premeditato l'assassinio del re o si sarà accordato in tal senso, sia condannato alla pena di morte e le sue sostanze vengano confiscate. II. Se qualcuno avrà tramato insieme al re la morte di un altro, o se l'avrà ucciso per ordine dello stesso re, non sia considerato colpevole, né lui stesso né i suoi eredi siano sottoposti in nessun momento a rappresaglie o richieste di risarcimento da parte degli eredi dell'offeso; infatti, dato che siamo convinti che il cuore del re è in mano di Dio, non è possibile che un uomo possa assolvere colui che il re ha ordinato di uccidere. III. Se qualcuno avrà tentato di fuggire fuori dal regno, incorra nella pena di morte e i suoi averi siano confiscati. IIII. Se qualcuno avrà invitato o introdotto un nemico nel paese sia condannato a morte e i suoi beni vengano confiscati. V. Se qualcuno avrà nascosto delle spie all'interno del paese o le avrà sostentate, sia condannato a morte, ovvero paghi al re un'ammenda di novecento soldi. VI. Se qualcuno, durante una campagna militare, avrà fomentato la rivolta tra i soldati contro il duca o contro colui al quale il re avrà affidato il comando militare, ovvero se avrà fomentato la ribellione in un reparto dell'esercito sia condannato a morte. [Gianluigi Barni, I longobardi in Italia, De Agostini, 1974] FOCUS Diritto tributario, servizi GIUDICE DI ILLEGITTIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL INGIUNZIONE pubblici SERVIZIO locali: PACE: IDRICO CON FISCALE Dichiarata illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell'esattoria. Il Giudice di Pace di Gragnano condanna il gestore e l'esattore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nei confronti di una utente di Gragnano. Si segnala un'interessantissima decisione del Giudice di Pace di Gragnano dott. Cira Di Somma (che all'epoca aveva sollevato l'eccezione di incostituzionalità sulla natura tributaria del canone di depurazione) nei confronti di GORI s.p.a. (gestore del servizio idrico integrato di cui alla legge Galli in 76 Comuni della provincia di Napoli e Salerno) e dell'esattoria (nella fattispecie AREARISCOSSIONI S.P.A.). Il Giudice, con ampia, articolata e condivisibile motivazione, ricostruendo analiticamente la normativa in tema di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n.639 e nel dichiarare l'illegittimità di tale procedura per il recupero del servizio idrico integrato, ha annullato l'ingiunzione fiscale nei confronti dell'utente condannando GORI e l'esattoria, anche al risarcimento danni di Euro 300,00 per la temerarietà dell'azione. La questione al vaglio del giudicante era stata proposta da una cittadina assistita dall'ufficio legale di un'associazione consumatori, che aveva sollevato l'illegittimità del ricorso all'ingiunzione fiscale e/o cartella esattoriale per recuperare il canone del servizio Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama idrico integrato, soprattutto alla luce della sentenza n.335/2008 che aveva definitivamente accertato la natura di corrispettivo e quindi civilistica e non più tributaria del canone di depurazione e di fognatura. L'ingiunzione fiscale è un istituto risalente nel tempo (il relativo fondamento giuridico è costituito dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639), concepito per la riscossione con modalità procedurali accelerate dei crediti dello Stato e degli enti pubblici e strutturato sullo schema dei provvedimenti monitori. E' necessaria quindi una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso, ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti. Ebbene, le diverse disposizioni emanate in tempi più recenti (art. 52 d.lgs. 446/97, riforma riscossione del 1999, legge n. 265/2002) consentono di affermare che l'ingiunzione fiscale rappresenta tuttora uno strumento compatibile con l'attuale assetto legislativo per la riscossione coattiva delle entrate. Le ingiunzioni fiscali sono atti emessi dall'Ente pubblico creditore consistenti nell'ordine al debitore di pagare entro trenta giorni la somma dovuta. Si tratta di uno strumento che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. L'ingiunzione, infatti, non necessita di essere resa esecutiva da un'autorità giurisdizionale: essa stessa costituisce titolo esecutivo quando non vi sia opposizione da parte del debitore entro trenta giorni dalla data di notifica o quando l'opposizione sia rigettata. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8162 del 15/06/2002, presupposto fondamentale per poter ricorrere all'ingiunzione fiscale, è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile e ciò all'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti pubblici. Una giurisprudenza consolidata ha evidenziato che l'ingiunzione fiscale è applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della Pubblica amministrazione. Con sentenza N. 277 del 13/07/2000 la Corte Costituzionale ha ritenuto estensibile il sistema della riscossione tramite ingiunzione fiscale anche alle pretese creditorie derivanti da contratto. In buona sostanza la conclusione è che l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910 è riservata alle sole pubbliche amministrazioni in senso proprio e che un soggetto privato può avvalersene solo per espressa autorizzazione legislativa. Inoltre il giudice ha accertato l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione per mancanza della relata di notifica essendo stata inviata direttamente per posta dai dipendenti dell'esattoria e senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (Ufficiale giudiziario o Messo di conciliazione) ed ha rilevato la mancanza di sottoscrizione da parte dell'Ente creditore. Essendo evidente la temerarietà della richiesta, il giudice ha, infine, ritenuto applicabile l'art.96 comma 3 c.p.c. nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 69/2009 e ciè la liquidazione equitativa di un danno per responsabilità aggravata quantificato forfettariamente in Euro 300,00. Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama (Giudice di Pace di Gragnano - Dottoressa Cira di Somma, Sentenza 4 novembre 2010 ) [Dott. Luigi Vingiani] Charles Maurice Hennequin (1863-1926) e Pierre Veber (1869-1942) LA PRESIDENTESSA Personaggi IL PRESIDENTE TRICOINTE LA MOULAINE, Procuratore della Repubblica PINGLET, consigliere BOUQUET DES IFS, consigliere TRICOINTE (severo) - Signori! Vi prego! Un po' di contegno! LA MOULAINE - E se conosceste l'attrice che la canta, caro Presidente! Che ammaliatrice! Una vera sirena! Cosa è capace di mettere in quei peli e in quel naso! TRICOINTE - Signor Procuratore della Repubblica! LA MOULAINE - Se conosceste quella Gobette ! TRICOINTE - Ah sì! Parliamone! E' scesa all'Albergo del Commercio... LA MOULAINE - Una donna simile non può scendere! TRICOINTE - E dopo lo spettacolo è rientrata, naturalmente non sola. PINGLET (a parte) - Ahi! Ahi! TRICOINTE - Il suo accompagnatore, un depravato, sembra, un uomo senza educazione e senza nessun ritegno, si è comportato in modo scandaloso. Hanno fatto una vera orgia romana... E hanno fracassato tutto, perfino il pianoforte! LA MOULAINE - No?! BOUQUET - Beati loro! TRICOINTE - L'eco dello scandalo è giunto fino a me... I vicini hanno reclamato ed io ho scritto all'albergatore ordinandogli di sporgere querela. PINGLET (preoccupato) - Accidenti! SOFIA (entra dal fondo) - Signor padrone, c'è il proprietario dell'albergo del Commercio che vi vuol parlare. Dice che è urgente. TRICOINTE - Vengo. Pinglet, date voi le carte per me; torno fra un attimo. (Via dal fondo con Sofia). PINGLET - Ah, corpo d'un cane! Corpo d'un cane! BOUQUET - Cosa vi prende? PINGLET - Mi prende che sono rovinato! Ora saprà tutto... Stanotte, al Commercio, c'ero io, con Gobette! BOUQUET e LA MOULAINE - Voi?! PINGLET - Avevo pranzato in casa del Ricevitore e avevo bevuto un bicchiere di troppo. Vedo una bella donnina che usciva sola dal teatro per la porta del palcoscenico. Mi avvicino... era Gobette ! MI getto ai suoi piedi e le offro di farle visitare il Tribunale... BOUQUET - A mezzanotte! PINGLET - Scoppia a ridere... Facciamo conoscenza e la riaccompagno all'albergo! LA MOULAINE - Ah, sacripante! PINGLET - Che notte, amici miei! Abbiamo bevuto champagne, abbiamo cantato... LA MOULAINE - I peli del naso? PINGLET - Quello e altro... Abbiamo fracassato tutto! Ho spezzato il coperchio del piano e ho gettato le bottiglie vuote dalla finestra! Mi pareva d'esser tornato studente! Alle tre del Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 347 - 22 novembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama mattino mi hanno cacciato fuori... LA MOULAINE - State tranquillo si metterà tutto in tacere! La giustizia non è fatta per quelli che l'amministrano! BOUQUET - Silenzio! Eccolo! (Tutti si rimettono a sedere. Pinglet distribuisce con zelo le carte). [Tratto dal copione teatrale disponibile sul sito di Gruppo Teatro Tempo: http://www.gttempo.it ] DI INTERESSE SU FILODIRITTO VAI ALL'ARCHIVIO DELLE NOTIZIE DEL GIORNO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews VAI ALLA PAGINA CON LE NOVITA' DI ARTEDIRITTO: http://www.filodiritto.com/artediritto/artivisive/artivisive.htm VAI ALLA PAGINA CON LE NEWSLETTER DI FILODIRITTO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionewsletter VISITA LA SEZIONE DELLE CITAZIONI GIURIDICHE: http://www.filodiritto.com/ SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE AGLI ALTRI SITI INSERISCI LE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TUO SITO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=tickernews PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO NOTE LEGALI AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). 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