Newsletter Giuridica di Filodiritto

Newsletter Giuridica di Filodiritto Numero 280 ‐ 20 ottobre 2008 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITAʹ SULLA NEWSLETTER ‐ COLLABORA CON FILODIRITTO 231: attività e responsabilità degli Organismi di Vigilanza. La crisi del settimo anno? Lexmeeting, Milano, 23 ottobre 2008 Forma, Design, Prodotti Università di Parma, Parma, 24 ottobre 2008 E‐commerce: aspetti legali e fiscali Lexmeeting, Bologna, 5 novembre 2008 Tavola rotonda sulla responsabilità da prodotto in USA Lexmeeting, Bologna, 11 novembre 2008 231: tutela dellʹimmagine aziendale Lexmeeting, Milano, 13 novembre 2008 Cash pooling, gestione centralizzata della tesoreria aziendale: aspetti fiscali e legali Lexmeeting, Bologna 5 dicembre 2008 PER INFORMAZIONI WWW.LEXMEETING.IT LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO ‐ Ilaria Pietroletti: CASSAZIONE CIVILE: DIRITTO DEI CONIUGI DI ATTRIBUIRE IL COGNOME MATERNO AL NEONATO ‐ Nicola Ulisse: SI CONSOLIDA LʹORIENTAMENTO IN FAVORE DELLʹAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ‐ Francesco Barracca: I LIMITI AL DIRITTO ALLʹAUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA E LʹAMMISSIBILITÀ DEL DIRITTO A MORIRE NEL NOSTRO ORDINAMENTO Dario Pedrazzini LA VITA QUOTIDIANA DEI LONGOBARDI AI TEMPI DI RE ROTARI RASSEGNA DI NOTIZIE ‐ CASSAZIONE PENALE: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO DEL DIPENDENTE ‐ CORTE DI GIUSTIZIA UE: NEL COMMERCIO ELETTRONICO OCCORRONO INFORMAZIONI PER UNA PRESA DI CONTATTO RAPIDA CON IL PROFESSIONISTA ‐ GOVERNO: ULTERIORI MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO ‐ CORTE DI GIUSTIZIA UE: ANCORA SUL COGNOME MATERNO ‐ CASSAZIONE SU CIVILI: RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE ‐ CORTE COSTITUZIONALE: DIRITTO ALLA TRASPOSIZIONE SU NASTRO MAGNETICO DELLE REGISTRAZIONI DI INTERCETTAZIONI TAR LECCE: AMMESSO CON RISERVA ALLʹESAME ORALE DʹAVVOCATO IL CANDIDATO CHE PRODUCE UN PARERE PRO VERITATE Stanislaw Jerzy Lec SCRITTI, NOTE E DISCORSI POLITICI FOCUS ‐ CASSAZIONE CIVILE: AGIBILITÀ DELLʹIMMOBILE PROMESSO IN VENDITA ED ONERI A CARICO DEL COSTRUTTORE‐VENDITORE Jeremy Blachman ANONIMA AVVOCATI CONTRIBUTI DOTTRINARI DALLʹARCHIVIO DI FILODIRITTO PARTE LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ‐ Michele Nico LA TRASFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN SOCIETÀ DI CAPITALI ‐ Giuseppe Febbo LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO NEL DIRITTO CANONICO ‐ Luigi Modaffari UN TIPICO CASO DI PERIZIA GRAFICA: LA FIRMA ‐ Giulia Ciciani SOCIO LAVORATORE E AMMINISTRATORE: NO DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE ‐ Matteo Mazzon Pascal Salin LA TIRANNIA FISCALE APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO ‐ Diritto di famiglia e delle successioni, diritto costituzionale, diritto processuale civile: CASSAZIONE CIVILE: DIRITTO DEI CONIUGI DI ATTRIBUIRE IL COGNOME MATERNO AL NEONATO (Avv. Ilaria Pietroletti) LʹAutrice annota in sintesi lʹordinanza con la quale la Cassazione ha trasmesso al Primo Presidente la questione della possibilità dei coniugi di attribuire al figlio legittimo il cognome della madre. Il Primo Presidente dovrà valutare a propria volta la rimessione alle Sezioni Unite per decidere se alla luce della mutata giurisprudenza constituzionale e del probabile mutamento delle norme comunitarie, possa essere adottata una interpretazione della norma di sistema costituzionalmente orientata ovvero se la questione possa essere rimessa alla Corte Costituzionale. ‐ Diritto processuale civile, diritti della persona: SI CONSOLIDA LʹORIENTAMENTO IN FAVORE DELLʹAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (Avv. Nicola Ulisse) LʹAutore annota il provvedimento con il quale il Giudice Tutelare del Tribunale di Bari riconosce lʹapplicabilità dellʹamministrazione di sostegno nel caso di persona affetta da malattia di Alzheimer. ‐ Diritto costituzionale, diritti della persona, filosofia del diritto, diritto della sanità: I LIMITI AL DIRITTO ALLʹAUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA E LʹAMMISSIBILITÀ DEL DIRITTO A MORIRE NEL NOSTRO ORDINAMENTO (Dott. Francesco Barracca) LʹAutore esamina profili costituzionali, giurisprudenza e dottrina in relazione allʹautoderminazione terapeutica. Dario Pedrazzini LA VITA QUOTIDIANA DEI LONGOBARDI AI TEMPI DI RE ROTARI Il diritto longobardo è consuetudinario e fino al 643 non è scritto, ma tramandato oralmente. Quando, prima della discesa in Italia, il popolo longobardo era unito, lʹassemblea degli uomini liberi, il gairethinx (letteralmente ʺassemblea delle lanceʺ in quanto è usanza degli arimanni approvare o disapprovare le proposte battendo gli scudi con le lance), delucidava, chiariva, interpretava il patrimonio di leggi tramandate, detto gawarfida. Con lʹinsediamento in Italia la cosa non è più possibile per la dispersione delle varie fare sul territorio e spesso anche per lʹinterruzione territoriale di zone rimaste in mano bizantina tra un ducato longobardo e lʹaltro. Questa situazione dà lo spazio ai duchi per applicare in ogni singolo ducato lʹamministrazione e la giustizia a proprio arbitrio e a proprio interesse. Molti arimanni si sono più volte rivolti allʹautorità del re per questi soprusi. Pertanto Rotari prende la decisione, straordinaria e innovativa per i Longobardi, di far scrivere un testo di norme giuridiche valide per tutto il regno, e di farle scrivere in latino. Rotari dichiara esplicitamente nel testo di aver raccolto il materiale che costituisce lʹeditto ricercando e ricordando le antiche leggi non scritte dei padri, tanto egli in prima persona quanto consultando gli anziani, e di averlo infine fatto redigere dal notaio Ansoaldo. Nel testo non è specificato quanto tempo ha richiesto il processo di redazione, ma è verosimile che siano occorsi circa otto anni, perché vi è scritto che la pubblicazione dellʹEditto cade nellʹ ottavo anno di regno di Rotari, che allora era trentottenne; quindi è probabile che il re sia stato impegnato nel progetto di dare una legge scritta al suo popolo dal momento della sua salita al trono a trentʹ anni. Egli stesso si riferisce al suo sforzo parlando di «summo studio et summis vigiliis» cioè ʺcon grande studio e con lunghe veglieʺ. Il 22 novembre 643 il re, rispettando la tradizione longobarda, sottopone lʹEditto allʹassemblea dei guerrieri riunita a Pavia perché venga ufficialmente confermato. LʹEditto è composto da 388 articoli. Le materie regolate sono cosi suddivise: reati contro il regno (artt.1‐14), reati contro le persone (artt.15‐145), reati contro le cose (artt.146‐152), diritto familiare e di successione (artt.153‐226), diritto della proprietà e commerciale (artt.227‐252), reati contro la società e la pacifica convivenza (artt.253‐358), reati minori e diritto procedurale (artt.359‐388). La cultura longobarda non ha sviluppato una lingua scritta né possiede una tradizione diplomatica, perciò per la stesura dellʹeditto Rotari e i suoi collaboratori scelgono di utilizzare il latino. Difficilmente nella stesura di leggi promulgate per governare un organismo complesso quale un regno si sarebbe potuto prescindere da una lingua che in Occidente si era affermata come lingua dellʹamministrazione e del diritto da quasi nove secoli. Tuttavia proprio per la consuetudinarietà del diritto longobardo, basato sul ricordare a memoria caso per caso, in molti capitoli il caso specifico è introdotto dallʹespressione germanica originaria tratta dalla tradizione, poi affiancata nella spiegazione dal termine equivalente in latino. Ad esempio allʹart. 13 è scritto: «De mordh. Si quis homicidium ...penetraverit...», oppure allʹart. 45 è scritto: «faida, hoc est inimicitia». [Gabriele Angelini Editore, 2007, pp. 12‐13] RASSEGNA DI NOTIZIE ‐ Diritto penale, diritto del lavoro: CASSAZIONE PENALE: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO DEL DIPENDENTE Nel ricordare la precedente giurisprudenza ormai consolidatasi, la Cassazione ha affermato che: ʺLʹarticolo 2087 Codice Civile, a norma della quale ʺlʹimprenditore è tenuto ad adottare nellʹesercizio dellʹimpresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, lʹesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lʹintegrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoroʺ ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante ottemperi non soltanto alle regole cautelari ʺscritteʺ, ma anche alle norme prevenzionali che una figura modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dallʹesperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia. Il datore di lavoro deve, in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Lʹarticolo 2087 Codice Civile, infatti, nellʹaffermare che lʹimprenditore è tenuto ad adottare nellʹesercizio dellʹimpresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, lʹesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lʹintegrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologicheʺ. Nel caso di specie il lavoratore aveva riportato una ferita alla mano introdotta in una macchina denominata di ʺrettificaʺ per non avere atteso il tempo necessario per il completo arresto della stessa (dieci minuti) dopo lo spegnimento del motore. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte dʹappello che aveva riformato la pronuncia di primo grado, affermando che questʹultima ʺavrebbe potuto e dovuto valutare gli altri profili della contestata colpa generica emersi nel corso del dibattimento, vale a dire la mancanza di un meccanismo in grado di segnalare quando la mola smette di girare ed il fatto che la griglia di protezione fosse stata rimossaʺ. (Corte di Cassazione ‐ Quarta Sezione Penale, Sentenza 14 ottobre 2008, n.38819: Infortunio del dipendente ‐ Datore di lavoro ‐ Responsabilità Colpa generica). ‐ Diritto comunitario, diritto delle nuove tecnologie, diritto commerciale, diritto dei consumatori, diritto dei contratti e delle obbligazioni: CORTE DI GIUSTIZIA UE: NEL COMMERCIO ELETTRONICO OCCORRONO INFORMAZIONI PER UNA PRESA DI CONTATTO RAPIDA CON IL PROFESSIONISTA ʺLʹart. 5, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dellʹinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace. Tali informazioni non debbono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono. Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi in internet al prestatore di servizi e alla quale questʹultimo risponde per posta elettronica, fatte salve situazioni in cui un destinatario del servizio, che, dopo la presa di contatto per via elettronica con il prestatore di servizi, si trovi privato dellʹaccesso alla rete elettronica, chieda a questʹultimo lʹaccesso ad una via di comunicazione non elettronicaʺ. La Corte di Giustizia ha così aderito (in parte) alle richieste dellʹAvvocato Generale, secondo cui ʺè inconcepibile pensare che la direttiva obblighi soggetti operanti nella rete ad offrire sempre agli interessati la possibilità di unʹassistenza telefonica, come non è nemmeno richiesto dalla direttiva sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza né dalla direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Queste due direttive, inoltre, nel disciplinare le informazioni di cui lʹutente deve disporre prima della stipulazione del contratto, consentono di fornire tali dati con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata. Allo stesso tempo qui entra in gioco il principio di proporzionalità, poiché il decimo ʹconsiderandoʹ della direttiva limita le misure previste dalla direttiva al minimo necessario per raggiungere lʹobiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Unʹinterpretazione letterale della norma controversa, oltre a pregiudicare lo sviluppo del commercio elettronico, eccederebbe quanto strettamente indispensabile tanto per assicurare un mercato interno adeguato quanto per «comunicare direttamente ed efficacemente» con il prestatoreʺ. (Corte di Giustizia CE, Sentenza 16 ottobre 2008: Direttiva 2000/31/CE ‐ Art. 5, n. 1, lett. c) ‐ Commercio elettronico ‐ Prestatore di servizi tramite internet ‐ Posta elettronica). ‐ Diritto bancario, diritto dei mercati finanziari: GOVERNO: ULTERIORI MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO Eʹ entrato in vigore il 13 ottobre il nuove Decreto Legge recante ulteriori misure per garantire la stabilità del sistema creditizio. In particolare, ʺIl Ministero dellʹeconomia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Sino al 31 dicembre 2009 il Ministero dellʹeconomia e delle finanze è stato altresì autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del decreto. (Presidente della Repubblica, Decreto Legge 13 ottobre 2008, n.157: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio ‐ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2008, n. 240). ‐ Diritto comunitario, diritto della famiglia e delle successioni: CORTE DI GIUSTIZIA UE: ANCORA SUL COGNOME MATERNO La Corte di Giustizia, con riferimento al caso di un minore di nazionalità tedesca ma vivente in Danimarca al quale alla nascita era stato attribuito in Danimarca il doppio cognome paterno e materno, ha affermato che ʺLʹart. 18 CE osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio ‐ che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro ‐ è nato e risiede sin dalla nascitaʺ. (Corte di Giustizia CE, Sentenza 14ottobre 2008: Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ‐ Diritto internazionale privato in materia di cognomi ‐ Collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile, alla sola cittadinanza ‐ Figlio minorenne nato e residente in uno Stato membro e che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro ‐ Mancato riconoscimento nello Stato membro di cui è cittadino del cognome acquisito nello Stato membro di nascita e di residenza). ‐ Diritto processuale civile, diritto costituzionale: CASSAZIONE SU CIVILI: RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE Le Sezioni Unite della Cassazione forniscono unʹinterpretazione autentica dellʹarticolo 37 del Codice di procedura civile, chiarendo che la sua portata precettiva deve essere contenuta in limiti più ristretti di quelli autorizzati dalla lettera della legge, al fine di garantire una ragionevole durata del processo. Con la pronuncia n. 24883 del 9.10.2008, le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso lʹevoluzione del quadro legislativo, hanno chiarito che: 1) in primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito fino a quando la causa non sia decisa nel merito ed è altresì proponibile, entro i medesimi termini, il regolamento preventivo di giurisdizione; 2) la sentenza di primo grado è sempre impugnabile per difetto di giurisdizione mentre quella di appello lo è solo nel caso in cui sul punto non si sia formato giudicato (implicito o esplicito); 3) il difetto di giurisdizione è rilevabile dʹufficio fino a quando non si sia formato giudicato (implicito o esplicito) sul punto. Il principio della ragionevole durata del processo diviene, pertanto, la chiave di lettura dellʹart. 37 cpc, interpretazione confermata anche attraverso la comparazione sistematica con lʹart. 38 cpc. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la decisione di una causa nel merito, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 276, secondo comma, e 37 cpc, implica che il giudice abbia risolto in senso positivo la questione pregiudiziale della giurisdizione. Di conseguenza, nellʹipotesi in cui la parte formuli impugnazione senza eccepire esplicitamente il difetto di giurisdizione, si verifica il fenomeno dellʹacquiescenza, con le preclusioni che ne derivano ex artt. 329, II comma, e 324 cpc. Pertanto, lʹart. 37 cpc secondo cui ʺil difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a. o dei giudici speciali è rilevato, anche dʹufficio, in qualunque stato e grado del processoʺ deve essere letto in chiave restrittiva, risultando oggi in contrasto con il principio di economia processuale. Il tenore letterale della norma, continua la Corte, resta integro solo nel caso in cui la sentenza non contenga statuizioni che implichino lʹaffermazione della giurisdizione come, per esempio, nel caso di pronunce sullʹammissibilità della domanda. Lʹinterpretazione basata sulla sola lettera della legge, infatti, viola il combinato disposto di cui agli artt. 24 e 111 Cost., consentendo una inutile regressione del processo al suo stato iniziale e vanificando ben due gradi di giudizio. La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione ‐ Sezioni Unite, Sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883: Difetto di giurisdizione ‐ Rilevabilità ‐ Ragionevole durata del processo). [Avv. Ilaria Pietroletti] ‐ Diritto costituzionale, procedura penale: CORTE COSTITUZIONALE: DIRITTO ALLA TRASPOSIZIONE SU NASTRO MAGNETICO DELLE REGISTRAZIONI DI INTERCETTAZIONI Corte Costituzionale: diritto della difesa alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni intercettate, anche se non depositate, poste a base delle misure cautelari personali. La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2008 n. 336, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dellʹart. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o lʹesecuzione dellʹordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dellʹadozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Lʹart. 268 c.p.p., nel disciplinare lʹesecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, prevede al 2 comma che nel relativo verbale va trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (c.d. brogliacci). La costante ed uniforme giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, tra le più recenti, Cassazione penale, sentenza n. 36439 del 2004, sentenza n. 39469 del 2004) è orientata nel ritenere che, se il pubblico ministero presenta al g.i.p. richiesta di misura restrittiva della libertà personale, può depositare a supporto della richiesta stessa solo i ʺbrogliacciʺ e non le registrazioni delle comunicazioni intercettate. Siffatta possibilità è stata ritenuta dalla Consulta lesiva del diritto di difesa garantito dallʹart. 24, comma 2, Cost. e del principio di parità delle parti nel processo sancito dallʹart. 111, comma 2, Cost. La Corte, infatti, partendo dal presupposto che <<(.)lʹascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non possa essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie>>, ha sostenuto che: ‐ lʹaccesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto necessario, dalla difesa dellʹindagato, per valutare lʹeffettivo significato probatorio delle stesse; ‐ la qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di interpretazione delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere; ‐ in ogni caso, risultano spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione. Il giudice delle leggi ha, altresì, precisato che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia lʹappunto dellʹoperatore di polizia (e, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei «brogliacci»), sicché <<(.) in assenza della trascrizione effettuata dal perito, lʹinteresse difensivo si appunta sullʹaccesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudice le sue richieste>>. Infine, per la <<tutela del diritto di difesa in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita, i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo di questʹultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudiziaria. Il diritto allʹaccesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime>>. (Corte Costituzionale, Sentenza 8 ottobre 2008, n. 336: Diritto della difesa alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dellʹadozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate). [Dott. Donato Vozza] ‐ Diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo: TAR LECCE: AMMESSO CON RISERVA ALLʹESAME ORALE DʹAVVOCATO IL CANDIDATO CHE PRODUCE UN PARERE PRO VERITATE Esame avvocati: va ammesso con riserva alla prova orale il candidato che ha riportato una sola insufficienza e supporta le censure con lʹallegazione di un parere pro‐veritate. Con lʹordinanza in commento il TAR Lecce ha ammesso con riserva alle prove orali il candidato che è stato escluso a causa dellʹunica insufficienza conseguita sullʹelaborato di diritto penale. Per il TAR salentino, il ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di un parere pro veritate, valutato quale mero elemento di prova, con il quale sono state formulate, in maniera almeno prima facie non irragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico‐
giuridiche nella direzione della sufficienza dellʹelaborato ‐ di diritto penale ‐ tale invece non reputato dalla Commissione. Ha poi aggiunto il Collegio, che visto il complessivo punteggio attribuito alle prove del ricorrente, pari a 85 e ritenuto dunque, ‐ per un verso, che le condivisibili considerazioni sullʹinidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte ‐quello al riconoscimento dellʹerroneità della prima valutazione‐; ‐ e, per altro verso, che lʹapprezzabile contenuto del predetto parere rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima; il ricorso va accolto con la connessa domanda cautelare e, per lʹeffetto, va disposta lʹammissione del ricorrente alle prove orali dellʹesame di avvocato. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ‐ Lecce ‐ Prima Sezione, Ordinanza 24 stetembre 2008, n.1307). [Avv. Alfredo Matranga] DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO ‐ VISITA LʹARCHIVIO Stanislaw Jerzy Lec (1909‐1966) SCRITTI, NOTE E DISCORSI POLITICI Qual è il modo migliore per giudicare uno stato? Eʹ semplicissimo ‐ in base al suo sistema giudiziario. I delitti non previsti dalla legislazione sono illegali? (Pensieri spettinati, a cura di Pietro Marchesini, Tascabili Bompiani, IV Ed., Milano, 2001, p.80) FOCUS ‐ Diritto dei diritti reali e degli immobili, diritto commerciale, diritto dei contratti e delle obbligazioni, diritto della responsabilità e del risarcimento dei danni, diritto processuale civile: CASSAZIONE CIVILE: AGIBILITÀ DELLʹIMMOBILE PROMESSO IN VENDITA ED ONERI A CARICO DEL COSTRUTTORE‐VENDITORE La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24729 del 7 ottobre 2008, ha stabilito il seguente principio di diritto: <<In tema di licenza di abitabilità di immobili oggetto di compravendita, qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dallʹart. 4 dpr 425/94, il costruttore‐venditore che, al momento del rogito o anche nel corso del giudizio, offra la documentazione attestante la regolare presentazione dellʹistanza e il decorso del tempo ha assolto quanto dovuto ai fini dellʹabitabilità (oggi agibilità) dellʹimmobile promesso in vendita. Sorge tuttavia a suo carico lʹonere, a richiesta del notaio rogante o dellʹacquirente, di comprovare che lʹistanza sia stata presentata con il dovuto corredo documentale. In caso di contestazione in sede giurisdizionale circa la sussistenza del fatto dei requisiti urbanistici e igienico sanitari, ove la contestazione non sia meramente esplorativa e dilatoria, ma puntuale e specifica, in modo da consentire una verifica mirata, è solo possibile ‐ da parte dellʹautorità giurisdizionale procedente ‐ rivolgersi allʹente locale competente perché manifesti espressamente se ravvisa la sussistenza delle condizioni per lʹabitabilità dellʹimmobile. In assenza di risposta alla richiesta di informazioni del giudice, si deve far luogo ad istruttoria ed eventuale accertamento tecnico per giungere ad una pronuncia sul punto controverso, che avrà effetto limitatamente alle parti contraenti in contesa>>.
Gli ermellini hanno, altresì, sostenuto ‐ pur sottolineando che esiste un contrasto giurisprudenziale sul tema ‐ che <<(.) la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità, non determina, in via automatica, la nullità del contratto o la risoluzione per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto lʹimportanza e la gravità dellʹomissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene (Cass. 3851/08; Cass. 24957/07; e inoltre 13270/00), restando così irrilevante che solo in giudizio emerga lʹavvenuta formazione del silenzio assenso (.)>>. Dʹaltra parte, la Corte precisa che la mancata consegna della licenza di abitabilità impone una <<(.) indagine tendente ad accertare la causa effettiva della situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause (.)>> con la conseguenza che lʹeventuale inadempimento del venditore <<(.) può assumere connotazioni di diversa gravità senza necessariamente essere tale da dar luogo a risoluzione del contratto>>. Ricordiamo che il d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione allʹabitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto) è stato abrogato dal d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e sostituito dagli articoli da 24 a 26 dello stesso d.P.R.. La sentenza pertanto mantiene un notevole interesse in merito alla problematica questione della mancanza del certificato di agibilità in un contratto di vendita. La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione ‐ Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 24729 del 7 ottobre 2008: vendita di immobile ‐ agibilità ‐ oneri a carico del costruttore‐venditore). [Dott. Donato Vozza] Jeremy Blachman ANONIMA AVVOCATI Martedì 30 maggio Crisi. Tutto lo studio ha appena ricevuto una mail dal Presidente. «Mi serve qualcuno che sia disposto a darmi il cambio per la causa Consolidated. Ci ho lavorato un poʹ su ma penso che mi stia venendo un infarto e prevedo che potrei essere morto prima della conclusione della causa. Cʹè ancora in ballo un buon numero di ore fatturabili, e voglio che per il cliente la transizione sia più fluida possibile. Il fascicolo è nel primo cassetto, e cercherò di salvare il file su cui sto lavorando prima di essere sopraffatto dal dolore. Non dimenticherò facilmente la vostra disponibilità a farvi avanti e a sacrificarvi per la squadra. Vi prego di mandare una mail a Barbara se siete interessati, e sentitevi liberi di addebitare al cliente le eventuali spese per il funerale. Per favore qualcuno chiami il 911. Avrei dovuto passare più tempo in ufficio. Che Dio vi assistaaaaaaaaaaaaa.» Cʹè chi dice che non può avere scritto lui la mail, ma è stata inviata dal computer del Presidente qualche minuto prima che arrivasse lʹambulanza e lo portasse via. A quanto pare, stamattina è arrivato tardi ed era un poʹ giù di corda, ha iniziato a lavorare e circa unʹora dopo ha cercato sullʹinterfono Barbara, la sua segretaria, e le ha detto di chiamare lʹambulanza. Lei è corsa nel suo ufficio e lo ha trovato riverso sulla sedia, con ancora in mano il fascicolo della causa Consolidated lndustries, unʹazienda che stiamo guidando attraverso i meandri della procedura fallimentare contemplata dal Capitolo 11. Ha gridato aiuto ma non ha risposto nessuno. Così è tornata di corsa alla sua scrivania, ha telefonato al 911 e poi si è precipitata alla ricerca del defibrillatore di emergenza. Cʹè un defibrillatore su ogni piano, gentile omaggio di un nostro cliente (produce articoli medicati; ci ha anche fornito unʹampia scorta di garze e bende). Ma al piano del Presidente nessuno è stato addestrato a utilizzarlo, quindi Barbara non sapeva cosa fare. Ha solo aspettato accanto a lui fino allʹarrivo dellʹambulanza, assicurandosi di controllare lʹorologio per sapere quanto fatturare al cliente. I paramedici sono riusciti a rianimarlo, e lo hanno sistemato su una barella con una maschera di ossigeno in faccia. Intorno a lui si è radunata una piccola folla. Mentre lo portavano via, ha detto, debolmente: «Tornate al lavoro, tutti quanti». [Baldini Castoldi Dalai Editore, 2008, pp.158‐9] CONTRIBUTI DOTTRINARI DALLʹARCHIVIO DI FILODIRITTO ‐ Diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto regionale e degli enti locali, diritto dei servizi pubblici locali: PARTE LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ECCO LE NOVITÀ SU GARE ED AFFIDAMENTI IN HOUSE (Dott. Michele Nico) LʹAutore analizza la portata delle novità introdotte con lʹapprovazione del nuovo articolo 23‐bis che reca la riforma dei servizi pubblici locali. ‐ Diritto societario, diritto dello sport: LA TRASFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN SOCIETÀ DI CAPITALI TRA NORMATIVA PREVIGENTE E NUOVA DISCIPLINA (Avv. Giuseppe Febbo) LʹAutore analizza le peculiarità connesse alla trasformazion di associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali, valutando lʹimpatto della disciplina del diritto societario di cui agli articoli 2498 ss. del Codice Civile. ‐ Diritto della famiglia e delle successioni, diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto processuale civile: LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO NEL DIRITTO CANONICO (Avv. Luigi Modaffari) LʹAutore fa il punto sui presupposti, sul procedimento giudiziale e soprattutto sui possibili effetti delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario in ambito civile. ‐ Diritto processuale civile: UN TIPICO CASO DI PERIZIA GRAFICA: LA FIRMA (Dott.ssa Giulia Ciciani) LʹAutrice analizza lʹattività del perito a cui è richiesto di accertare lʹautografia o lʹapocrifia di una firma, posta ad esempio su un assegno, una cambiale, una quietanza di pagamento od un atto fideiussorio. ‐ Diritto del lavoro, diritto della previdenza: SOCIO LAVORATORE E AMMINISTRATORE: UN ALTRO NO DALLA CASSAZIONE ALLA DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE (Consulente del lavoro Matteo Mazzon) LʹAutore riporta lo sviluppo del più recente orientamento giurisprudenziale a norma del quale ʺcolui che nellʹambito dʹuna società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha lʹobbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge lʹattività con carattere di abitualità e prevalenza; nellʹincompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dellʹI.N.P.S. decidere sullʹiscrizione allʹassicurazione corrispondente allʹattività prevalenteʺ. Pascal Salin LA TIRANNIA FISCALE Lʹimposta sullʹeredità: immorale e nociva Non può esserci società libera senza proprietà. La confisca della proprietà da parte del governo è dunque da condannarsi per principio, e il fatto che la confisca abbia luogo al momento del decesso del proprietario non cambia nulla. In nome di quale morale gli uomini di governo possono violare la volontà del proprietario di un patrimonio, da lui creato e accumulato, di usarlo come meglio vuole e di trasmetterlo a quelli che ritiene in grado di fari o fruttare secondo i suoi desideri? La capacità di proiettarsi nel futuro, anche oltre la morte, è una prerogativa umana. Il ciclo della vita e il ciclo delle gene‐ razioni non sono scindibili dal ciclo dei patrimoni, dalla loro nascita, crescita, trasformazione e fine. La trasmissione dei beni ‐ tramite libera transazione o per eredità ‐ è uno degli strumenti primari per cui si realizza lʹevoluzione, imprevedibile, della storia umana. Tassare le successioni è ignorare questa dimensione storica dei patrimoni, è avere unʹimmagine del tutto stereotipata delle società: si prende una fotografia dei patrimoni in un dato momento e si dichiara che la loro ripartizione non è soddisfacente agli occhi di chi detiene il potere. La trasmissione per eredità di un bene ‐ che si tratti di una casa o di unʹimpresa familiare ‐ è per gli uomini un modo di stabilire un legame tra passato e futuro. Confiscando una parte importante di tale bene lo Stato amputa non soltanto un patrimonio ma lʹessenza stessa di colui che lʹha creato. Le imposte di successione devono essere soppresse, senza eccezione. [Liberilibri, Macerata, 1996, p.116] DI INTERESSE SU FILODIRITTO ƒ
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