LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN

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Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009
Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770
Direttore responsabile Antonio Zama
LA NEWSLETTER IN SINTESI
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Fabio Fiorucci:
IMMINENZA E ATTUALITÀ DEL PREGIUDIZIO NEL PERICULUM IN MORA
- Felice Tafuro:
L'OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME ALLE NORME DI DIRITTO
COMUNITARIO: UN DOVERE ANCORA IN GESTAZIONE?
- Anna Maria Occasione:
DALL'USUCAPIONE SPECIALE A QUELLA ORDINARIA
Richard A. Epstein
MERCATI SOTTO ASSEDIO
RASSEGNA DI NOTIZIE
- CORTE COSTITUZIONALE:
APPELLABILE ASSOLUZIONE PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ DA VIZIO DI
MENTE
- CORTE COSTITUZIONALE:
LA LAVORATRICE CHE LAVORA OLTRE I 60 ANNI NON DEVE COMUNICARLO
- CASSAZIONE CIVILE:
TRASFERIMENTO DI AZIENDA E DEBITI DEL CEDENTE
- CASSAZIONE SU PENALI:
GIUDICE COMPETENTE IN CASO DI REATI CONNESSI
- CASSAZIONE PENALE:
FAMIGLIA DI FATTO E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
- GARANTE PRIVACY:
IL CONVIVENTE HA DIRITTO ALLA CARTELLA CLINICA DEL DEFUNTO
Paolo Mazzarello
IL PROFESSORE E LA CANTANTE
FOCUS
- GOVERNO:
DECRETO LEGISLATIVO MONETA ELETTRONICA E MICRO PAGAMENTI
Friedrich Dürrenmatt
IL PENSIONATO
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- IL VINCOLO DI GIUSTIZIA IN AMBITO F.I.G.C. NON OPERA IN RELAZIONE A
FATTISPECIE CHE INTEGRI GLI ESTREMI DI UN REATO - Giuseppe Febbo
- QUALI POLITICHE PER LA INTRODUZIONE DELLA QUALITÀ NELL'AZIENDA
SANITARIA - Giovanni Modesti
- LA SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA - Davide Prinari
- DILIGENZA E COLPA NELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - Paolo Fais
Roberti Nozick
ANARCHIA, STATO E UTOPIA
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APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Diritto processuale civile:
IMMINENZA E ATTUALITÀ DEL PREGIUDIZIO NEL PERICULUM IN MORA
Avv. Fabio Fiorucci
- Diritto amministrativo:
L'OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME ALLE NORME DI DIRITTO
COMUNITARIO: UN DOVERE ANCORA IN GESTAZIONE?
Avv. Felice Tafuro
- Diritto processuale civile, diritto immobiliare, della proprietà e dei diritti reali:
DALL'USUCAPIONE SPECIALE A QUELLA ORDINARIA
Avv. Anna Maria Occasione
Richard A. Epstein
MERCATI SOTTO ASSEDIO
Potrebbe anche accadere che un commerciante abbia dalla concorrenza una perdita
maggiore di un piccolo furto, ma da un punto di vista più ampio, la concorrenza è un
processo che produce profitti sociali sistematici, mentre la coercizione e la forza
producono delle perdite sociali sistematiche. La volontà di proteggere gli individui contro
le perdite fisiche alla persona o alla proprietà, o contro la diffamazione e altre forme di
molestia che comprendono la falsa dichiarazione o le minacce di uso della forza, ha il
grande pregio di permettere che le cause legali dei singoli procedano quando benessere
privato e sociale sono perfettamente allineati. Al contrario, qualsiasi offerta di
indennizzo o di altra protezione per i commercianti che perdono risorse a causa
della concorrenza ha l'effetto esattamente opposto, va cioè a inserire un cuneo
gigantesco tra l'individuo e il benessere sociale. La questione non dipende dai
particolari del prodotto o del servizio che vengono offerti. Non è influenzata dalle storie
dolorosissime che i romanzieri possono scrivere sulla rovina causata dalla demoniaca
concorrenza a quanti si sono ritrovati spiazzati dalle forze di mercato. È un' affermazione
generale, che è capace di conferma generale. È uno di quegli easy cases che è
assolutamente vitale risolvere in modo corretto: non ci deve essere nessuna forma di
compensazione o protezione contro le perdite economiche subite nell'azione di
mercati competitivi. Questo è un principio che nella teoria viene ampiamente
riconosciuto, ma che nella pratica è altrettanto ampiamente violato.
[Traduzione di Diana Mengo, Milano, IBL Libri, 2009, p.41].
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RASSEGNA DI NOTIZIE
Diritto
costituzionale,
procedura
penale:
CORTE
COSTITUZIONALE:
APPELLABILE ASSOLUZIONE PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ DA VIZIO DI
MENTE
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale art. 443, comma 1, del
codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n.
46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro
le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.
La Consulta ha preliminarmente rilevato che "del tutto particolare si presenta, in effetti,
la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente. Lungi dall’assumere una valenza
pienamente liberatoria, detta pronuncia postula l’accertamento della sussistenza del fatto
di reato, della sua riferibilità all’imputato – in termini tanto materiali che psicologici – e
dell’assenza di cause di giustificazione: non distinguendosi, dunque, sotto tale profilo, da
una sentenza di condanna. Non soltanto per questa ragione, ma anche e soprattutto
per il motivo che impone di adottare la formula assolutoria – ossia l’incapacità
di intendere e di volere al momento del fatto, dovuta a totale infermità mentale
– la sentenza in questione è idonea a causare all’imputato un pregiudizio di
ordine morale particolarmente intenso, persino superiore a quello che può
derivare da una sentenza di condanna (sentenza n. 85 del 2008)".
Non solo: "Dalla pronuncia in questione possono conseguire, altresì, rilevantissimi
pregiudizi di ordine giuridico, segnatamente allorché, a seguito dell’accertata pericolosità
sociale dell’imputato, venga applicata – o possa essere applicata con provvedimento
successivo (art. 205, secondo comma, cod. pen.) – una misura di sicurezza, consistente,
in specie, nel ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 cod. pen.) ovvero –
per effetto della sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte – nella diversa misura, prevista
dalla legge, che il giudice individui come idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di
mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. S’intende come queste misure,
limitative della libertà personale e di durata non predeterminata nel massimo, in quanto
soggette al meccanismo del riesame della pericolosità, possano risultare, in concreto, di
gran lunga più afflittive della pena irrogata con una sentenza di condanna. Non è
superfluo aggiungere, peraltro, che nei casi in cui non sia applicabile al prosciolto per
vizio totale di mente una misura di sicurezza, in ragione della natura del reato o dei livelli
della pena edittale, l’art. 222, primo comma, cod. pen. prevede comunque che «la
sentenza di proscioglimento» sia «comunicata all’autorità di pubblica sicurezza», in vista
della
sottoposizione
del
soggetto
ad
opportuni
controlli".
La Corte giudica "irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l’imputato possa
dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della
multa (anche condizionalmente sospesa), e non sia abilitato, invece, ad
appellare l’assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di
particolare gravità (nel caso di specie, tentato omicidio) ed a cui si riconnetta
l’applicazione di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale (nella
specie, ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di cinque
anni)".
(Corte Costituzionale, Sentenza 29 ottobre 2009, n.274: Appellabili le sentenze
di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente).
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Diritto
costituzionale,
diritto
del
lavoro:
CORTE
COSTITUZIONALE:
LA LAVORATRICE CHE LAVORA OLTRE I 60 ANNI NON DEVE COMUNICARLO
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella
parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di
lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della
propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di
perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere
da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge
sui
licenziamenti
individuali.
Secondo la Consulta "La disposizione censurata con l’odierno incidente di costituzionalità,
ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa
sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo
contenuto precettivo dell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità
costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998.
Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento
ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con
quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra
lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione.
Anche nella disposizione oggi censurata, l'onere di comunicazione posto a carico
della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di quest’ultima di lavorare fino
al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento –
e, dunque, a un possibile rischio – che, nei fatti, non è previsto per l’uomo,
compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di
parità tra l’uomo e la donna, in violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta
opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando
nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.
Né la reintroduzione di un istituto, quale l’onere di comunicazione, già dichiarato
illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore
considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per
effetto
dell’invocata
declaratoria
di
illegittimità
costituzionale,
quest’ultimo,
nell’organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la
permanenza in servizio della donna oltre l’età pensionabile e come meramente
eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata
da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello
maschile".
(Corte Costituzionale, Sentenza 29 ottobre 2009, n.275: No alla comunicazione a
carico della lavoratrice che intende lavorare oltre il sessantesimo anno di età).
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CASSAZIONE
TRASFERIMENTO
Diritto
DI
AZIENDA
E
DEBITI
DEL
commerciale:
CIVILE:
CEDENTE
La Corte di Cassazione ha ripercorso il proprio orientamento in merito al trasferimento di
azienda ed all'imputazione in capo al cessionario dei debiti del cedente.
"Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica
organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua
identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno
specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva
di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di
impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del
loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte
della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di
analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della
cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi
trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per
la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del
trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri
l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio
dell'impresa".
Secondo la Cassazione, "Si deve verificare che si tratti di un insieme organicamente
finalizzato “ex ante” all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire
l'inizio o la continuazione di quella determinata attività" .... e dunque "se non è
necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono
l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga
un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio
dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del
cessionario".
Ricordando che a norma dell'articolo 2560 Codice Civile l'acquirente di azienda risponde
dei soli debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, la Cassazione ha rilevato che
"l'iscrizione dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta nei libri contabili
obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente
dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti
fosse
comunque
conosciuta
da
parte
dell'acquirente".
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 9 ottobre 2009, n.21481:
Trasferimento di azienda - Requisiti - Organizzazione).
Diritto
CASSAZIONE
GIUDICE
COMPETENTE
penale,
IN
procedura
SU
CASO
DI
REATI
penale:
PENALI:
CONNESSI
"In ipotesi di reati connessi, agli effetti della competenza per territorio ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, Codice di Procedura Penale, ove non sia possibile individuare il
luogo di commissione del reato più grave secondo le regole oggettive dettate dagli articoli
8 e 9, comma 1, Codice di Procedura Penale, giudice competente deve ritenersi
quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reato
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successivamente più grave fra gli altri connessi. Quando non sia possibile
individuare secondo le dette regole, il luogo di commissione per ciascuno dei reati
connessi, la competenza spetterà al giudice competente per il reato più grave in
applicazione, in via gradata, dei criteri suppletivi dettati dall’articolo 9, commi 2 e 3,
Codice
di
Procedura
Penale.
La
sentenza
è
integralmente
consultabile
sul
sito
della
Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 20 ottobre 2009, n.40537:
Giudice competenza - Connessione - Reato più grave - Luogo di commissione).
- Diritto penale, diritto della famiglia e delle successioni, diritto costituzionale:
CASSAZIONE
PENALE:
FAMIGLIA
DI
FATTO
E
MALTRATTAMENTI
IN
FAMIGLIA
La Cassazione, ricordando il proprio orientamento, ha affermato che la tutela apprestata
dall'articolo 572 Codice Penale in materia di maltrattamenti in famiglia, si estende anche
alla
famiglia
di
fatto.
"Ai fini delta configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun
rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona
convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen.
alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali,
per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e
solidarietà
per
un
apprezzabile
periodo
di
tempo".
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 22 ottobre 2009,
n.40727).
Diritto
GARANTE
IL CONVIVENTE
della
HA
DIRITTO
privacy,
ALLA
CARTELLA
diritto
CLINICA
DEL
sanitario:
PRIVACY:
DEFUNTO
Il Garante Privacy ha affermato il diritto del convivente ad ottenere copia delle cartelle
cliniche
e
dei
referti
diagnostici
del
paziente
defunto.
Il Garante ha rilevato che "il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi
alla convivente defunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice che riconosce tale diritto,
riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Infatti, "il
ricorrente, legato alla paziente defunta da un documentato rapporto di
convivenza (riconosciuto peraltro anche dalla struttura in cui la medesima era
ricoverata), ha esercitato tale diritto, come dallo stesso dichiarato, al fine di
disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più
opportune a lui consentite per la verifica di eventuali inadempienze nelle
prestazioni sanitarie rese dalla resistente (sul punto cfr. anche Cass. civ. sez. III n.
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8976/2005, nonché Cass. civ. sez. III n. 8828/2003 e Cass. civ. sez. III n.
23725/2008)".
Il Garante ha pertanto concluso che "non trova giustificazione, nel caso di specie, il rifiuto
opposto da parte della resistente all'accesso in ragione dell'asserito diniego che sarebbe
stato manifestato da un erede (diniego peraltro non documentato, né tantomeno
giustificato nel corso del procedimento) e ritenuto di dover accogliere il ricorso in
relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta del
ricorrente e di dover ordinare all'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di
Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire a quest'ultimo, nei limiti e secondo le
modalità di cui al citato art. 10, l'accesso a tutti i dati personali relativi alla de cuius
contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento concernente il ricovero, la
degenza e il successivo decesso della stessa, entro il 30 ottobre 2009, dando conferma
dell'avvenuto
adempimento
a
questa
Autorità
entro
la
medesima
data".
(Garante per la protezione dei dati personali, Decisione 17 settembre 2009: Il
convivente
ha
diritto
alla
cartella
clinica
del
defunto).
DAL 2001 FILODIRITTO
L'ARCHIVIO
PUBBLICA
LE
NOTIZIE
DEL
GIORNO
-
VISITA
Paolo Mazzarello
IL PROFESSORE E LA CANTANTE
La passione si era trasformata in tormento. Veder precipitare un grande sogno in cui
aveva sperato, con tutte le sue promesse di riscatto personale, nello squallido baratro di
una transazione economica, deve averla profondamente umiliata e ferita, come solo può
fare l'ingiustizia basata sulle barriere di censo. Marianna non avrebbe certo mai
immaginato che un sentimento così intenso e sincero potesse essere barattato con vile
denaro.
Vile denaro che invece interessava ai suoi genitori. Sua madre scrisse infatti ad
Alessandro [Volta, n.d.r.] dicendogli che non sapeva ancora bene «quanto importerà il
tutto», cioè quanti soldi la famiglia Volta avrebbe dovuto sborsare come
compenso ai problemi provocati dalla relazione e dalle promesse di matrimonio.
Precisava solo «che la prima rata dentro un mese, o due, potrà essere di
cinquecento scudi romani». La madre consentiva poi che venisse redatto un atto
notarile per cui «la roba», cioè quanto acquistato con i soldi dei Volta, «morti i
genitori, debba appartenere alla figlia».
[Bollati Boringhieri, Torino, 2009, p.97]
FOCUS
Diritto
bancario,
diritto
dei
GOVERNO:
DECRETO LEGISLATIVO MONETA ELETTRONICA
mercati
E
MICRO
finanziari:
PAGAMENTI
Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre ha approvato lo schema di decreto legislativo per il
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Direttore responsabile Antonio Zama
recepimento della Direttiva comunitaria 2007/64 sui requisiti dei servizi di pagamento nel
mercato interno, sul quale dovranno essere acquisiti i pareri di legge.
In generale, la Direttiva è diretta a "istituire un quadro giuridico comunitario moderno e
coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema
derivante dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di
pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per
tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che
rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza
e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale".
Sul fronte della moneta elettronica, la Direttiva prevede che "per eliminare gli ostacoli
giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i
prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o
all’emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria
di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito «istituti di pagamento»,
autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare
servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni
rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse
condizioni
in
tutta
la
Comunità".
Il sistema delineato dal Decreto Legislativo in via di adozione si basa sul “contratto
quadro”, definito come il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di
pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti
devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento e sui “prestatore
di servizi di pagamento” che possono essere istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a.,
la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di
autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali
e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Quanto sopra apre la possibilità di
effettuare
pagamenti,
ad
esempio
mediante
il
telefono
cellulare.
E' prevista la semplificazione degli obblighi in caso di utilizzo di strumenti di
pagamento che consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo
non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o
che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro (micro
pagamenti).
Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento
di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire
operazioni di pagamento il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento
possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
Quanto alla responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi
di pagamento, è stabilito che "Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento,
l’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di
pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la
comunicazione", che deve essere effettuata senza indugio non appena ne viene a
conoscenza, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di
pagamento
o
al
soggetto
da
questo
indicato.
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Schema di Decreto Legislativo 28 ottobre
2009: Attuazione del titolo IV della direttiva 2007/64/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento
nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE).
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Friedrich Dürrenmatt
(1921-1990)
IL PENSIONATO
«L'anno scorso», disse, «sono venuto spesso a mangiare nella Sua locanda, signora
Bottiger. Ora è proprio un ristorantino fantastico. Avete saputo farlo fruttare
quell'incendio. L'assicurazione, ammettiamolo pure, è stata spennata, ma sono forse
meno ricchi per questo? Ho arrestato un tal numero di persone in vita mia che a
volte, sa il diavolo perché, ho ritenuto mio dovere morale evitare di arrestarne
qualcuna. Vede, signor Bottiger, una volta conoscevo un prete che ogni anno
metteva in una cassa speciale, la cassa dei poveri, la decima parte delle proprie
entrate, e così ho fatto io: ogni dieci delinquenti che prendevo ne mettevo uno
in una cassa speciale, la mia cassa dell'ingiustizia. Ecco, signor Bottiger, il Suo
accendino. Lo butti dove Le pare, nel bosco. La perizia sul fieno cosparso di benzina è
stata distrutta da tempo. E ora mi faccia il conto della cena, del quartino di Beaujolais,
del pernottamento e del cambio degli pneumatici, così non ci dobbiamo più niente. Il
Chateau La Tour di ieri sera e il caffelatte di questa mattina me li ha offerti lei, e di
questo La ringrazio infinitamente».
[Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2000, pp.40-41]
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- Diritto dello sport:
IL VINCOLO DI GIUSTIZIA IN AMBITO F.I.G.C. NON OPERA IN RELAZIONE A
FATTISPECIE CHE INTEGRI GLI ESTREMI DI UN REATO
Avv. Giuseppe Febbo
- Diritto della sanità:
QUALI POLITICHE PER LA INTRODUZIONE DELLA QUALITÀ NELL'AZIENDA
SANITARIA
Dott. Giovanni Modesti
- Diritto processuale amministrativo:
LA SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA
Avv. Davide Prinari
- Diritto dei contratti e delle obbligazioni, diritto della responsabilità civile e del
risarcimento dei danni:
DILIGENZA E COLPA NELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
Avv. Paolo Fais
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Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770
Direttore responsabile Antonio Zama
Robert Nozick
(1938-2002)
ANARCHIA, STATO E UTOPIA
Lo stato minimo è lo stato più esteso che possa essere giustificato. Qualsiasi stato più
esteso viola i diritti delle persone. Eppure, molte persone hanno avanzato ragioni con cui
pretendono giustificare uno stato più esteso. È impossibile, nell'ambito di questo libro,
esaminare tutte le ragioni che sono state proposte. Mi concentrerò quindi su quelle
generalmente riconosciute come più importanti e influenti, per vedere precisamente dov'è
che non reggono. In questo capitolo consideriamo la tesi che uno stato più esteso è
giustificato perché necessario (o migliore strumento) per conseguire la giustizia
distributiva; nel capitolo successivo esamineremo diverse altre tesi.
"Giustizia distributiva" non è un'espressione neutra. Quando sente il termine
"distribuzione", la maggior parte delle persone presume che qualche cosa o meccanismo
usi un certo principio o criterio per distribuire una determinata quantità di cose. In questo
processo di ripartizione può essersi insinuato qualche errore. Resta quindi una questione
aperta se debba aver luogo una ridistribuzione, se dobbiamo fare di nuovo quello che è
stato fatto una volta, sia pure sbagliando. Tuttavia, la nostra non è la posizione di
bambini che hanno ricevuto alcune fette di torta da una persona, che ora, all'ultimo
momento, prova a rettificare una spartizione imprecisa. Non esiste una distribuzione
centrale, una persona o gruppo autorizzati a controllare tutte le risore a decidere
congiuntamente come devono essere ripartite. Quel che ciascuna persona riceve, lo
riceve da altri che glielo danno in cambio di qualcosa, oppure in dono. In una società
libera, persone diverse controllano risorse differenti, e nuovi possessi sorgono dagli
scambi dalle azioni volontari delle persone. Non c'è un'attività distributiva o una
distribuzione di quote più di quanto ci sia una distribuzione di partner in una società in cui
sono le persone a scegliere chi sposare. Il risultato totale è il prodotto di molte decisioni
individuali che i differenti individui coinvolti sono autorizzati a prendere.
[Il Saggiatore, Milano 2000, 163-164]
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Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009
Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770
Direttore responsabile Antonio Zama
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