Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Fabio Fiorucci: IMMINENZA E ATTUALITÀ DEL PREGIUDIZIO NEL PERICULUM IN MORA - Felice Tafuro: L'OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME ALLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO: UN DOVERE ANCORA IN GESTAZIONE? - Anna Maria Occasione: DALL'USUCAPIONE SPECIALE A QUELLA ORDINARIA Richard A. Epstein MERCATI SOTTO ASSEDIO RASSEGNA DI NOTIZIE - CORTE COSTITUZIONALE: APPELLABILE ASSOLUZIONE PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ DA VIZIO DI MENTE - CORTE COSTITUZIONALE: LA LAVORATRICE CHE LAVORA OLTRE I 60 ANNI NON DEVE COMUNICARLO - CASSAZIONE CIVILE: TRASFERIMENTO DI AZIENDA E DEBITI DEL CEDENTE - CASSAZIONE SU PENALI: GIUDICE COMPETENTE IN CASO DI REATI CONNESSI - CASSAZIONE PENALE: FAMIGLIA DI FATTO E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - GARANTE PRIVACY: IL CONVIVENTE HA DIRITTO ALLA CARTELLA CLINICA DEL DEFUNTO Paolo Mazzarello IL PROFESSORE E LA CANTANTE FOCUS - GOVERNO: DECRETO LEGISLATIVO MONETA ELETTRONICA E MICRO PAGAMENTI Friedrich Dürrenmatt IL PENSIONATO CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - IL VINCOLO DI GIUSTIZIA IN AMBITO F.I.G.C. NON OPERA IN RELAZIONE A FATTISPECIE CHE INTEGRI GLI ESTREMI DI UN REATO - Giuseppe Febbo - QUALI POLITICHE PER LA INTRODUZIONE DELLA QUALITÀ NELL'AZIENDA SANITARIA - Giovanni Modesti - LA SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA - Davide Prinari - DILIGENZA E COLPA NELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - Paolo Fais Roberti Nozick ANARCHIA, STATO E UTOPIA Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Diritto processuale civile: IMMINENZA E ATTUALITÀ DEL PREGIUDIZIO NEL PERICULUM IN MORA Avv. Fabio Fiorucci - Diritto amministrativo: L'OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME ALLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO: UN DOVERE ANCORA IN GESTAZIONE? Avv. Felice Tafuro - Diritto processuale civile, diritto immobiliare, della proprietà e dei diritti reali: DALL'USUCAPIONE SPECIALE A QUELLA ORDINARIA Avv. Anna Maria Occasione Richard A. Epstein MERCATI SOTTO ASSEDIO Potrebbe anche accadere che un commerciante abbia dalla concorrenza una perdita maggiore di un piccolo furto, ma da un punto di vista più ampio, la concorrenza è un processo che produce profitti sociali sistematici, mentre la coercizione e la forza producono delle perdite sociali sistematiche. La volontà di proteggere gli individui contro le perdite fisiche alla persona o alla proprietà, o contro la diffamazione e altre forme di molestia che comprendono la falsa dichiarazione o le minacce di uso della forza, ha il grande pregio di permettere che le cause legali dei singoli procedano quando benessere privato e sociale sono perfettamente allineati. Al contrario, qualsiasi offerta di indennizzo o di altra protezione per i commercianti che perdono risorse a causa della concorrenza ha l'effetto esattamente opposto, va cioè a inserire un cuneo gigantesco tra l'individuo e il benessere sociale. La questione non dipende dai particolari del prodotto o del servizio che vengono offerti. Non è influenzata dalle storie dolorosissime che i romanzieri possono scrivere sulla rovina causata dalla demoniaca concorrenza a quanti si sono ritrovati spiazzati dalle forze di mercato. È un' affermazione generale, che è capace di conferma generale. È uno di quegli easy cases che è assolutamente vitale risolvere in modo corretto: non ci deve essere nessuna forma di compensazione o protezione contro le perdite economiche subite nell'azione di mercati competitivi. Questo è un principio che nella teoria viene ampiamente riconosciuto, ma che nella pratica è altrettanto ampiamente violato. [Traduzione di Diana Mengo, Milano, IBL Libri, 2009, p.41]. Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama RASSEGNA DI NOTIZIE Diritto costituzionale, procedura penale: CORTE COSTITUZIONALE: APPELLABILE ASSOLUZIONE PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ DA VIZIO DI MENTE La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente. La Consulta ha preliminarmente rilevato che "del tutto particolare si presenta, in effetti, la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente. Lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, detta pronuncia postula l’accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all’imputato – in termini tanto materiali che psicologici – e dell’assenza di cause di giustificazione: non distinguendosi, dunque, sotto tale profilo, da una sentenza di condanna. Non soltanto per questa ragione, ma anche e soprattutto per il motivo che impone di adottare la formula assolutoria – ossia l’incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, dovuta a totale infermità mentale – la sentenza in questione è idonea a causare all’imputato un pregiudizio di ordine morale particolarmente intenso, persino superiore a quello che può derivare da una sentenza di condanna (sentenza n. 85 del 2008)". Non solo: "Dalla pronuncia in questione possono conseguire, altresì, rilevantissimi pregiudizi di ordine giuridico, segnatamente allorché, a seguito dell’accertata pericolosità sociale dell’imputato, venga applicata – o possa essere applicata con provvedimento successivo (art. 205, secondo comma, cod. pen.) – una misura di sicurezza, consistente, in specie, nel ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 cod. pen.) ovvero – per effetto della sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte – nella diversa misura, prevista dalla legge, che il giudice individui come idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. S’intende come queste misure, limitative della libertà personale e di durata non predeterminata nel massimo, in quanto soggette al meccanismo del riesame della pericolosità, possano risultare, in concreto, di gran lunga più afflittive della pena irrogata con una sentenza di condanna. Non è superfluo aggiungere, peraltro, che nei casi in cui non sia applicabile al prosciolto per vizio totale di mente una misura di sicurezza, in ragione della natura del reato o dei livelli della pena edittale, l’art. 222, primo comma, cod. pen. prevede comunque che «la sentenza di proscioglimento» sia «comunicata all’autorità di pubblica sicurezza», in vista della sottoposizione del soggetto ad opportuni controlli". La Corte giudica "irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l’imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa (anche condizionalmente sospesa), e non sia abilitato, invece, ad appellare l’assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità (nel caso di specie, tentato omicidio) ed a cui si riconnetta l’applicazione di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale (nella specie, ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di cinque anni)". (Corte Costituzionale, Sentenza 29 ottobre 2009, n.274: Appellabili le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente). Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Diritto costituzionale, diritto del lavoro: CORTE COSTITUZIONALE: LA LAVORATRICE CHE LAVORA OLTRE I 60 ANNI NON DEVE COMUNICARLO La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali. Secondo la Consulta "La disposizione censurata con l’odierno incidente di costituzionalità, ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo contenuto precettivo dell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998. Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione. Anche nella disposizione oggi censurata, l'onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di quest’ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento – e, dunque, a un possibile rischio – che, nei fatti, non è previsto per l’uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l’uomo e la donna, in violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro. Né la reintroduzione di un istituto, quale l’onere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dell’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale, quest’ultimo, nell’organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre l’età pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile". (Corte Costituzionale, Sentenza 29 ottobre 2009, n.275: No alla comunicazione a carico della lavoratrice che intende lavorare oltre il sessantesimo anno di età). Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama CASSAZIONE TRASFERIMENTO Diritto DI AZIENDA E DEBITI DEL commerciale: CIVILE: CEDENTE La Corte di Cassazione ha ripercorso il proprio orientamento in merito al trasferimento di azienda ed all'imputazione in capo al cessionario dei debiti del cedente. "Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa". Secondo la Cassazione, "Si deve verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato “ex ante” all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività" .... e dunque "se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario". Ricordando che a norma dell'articolo 2560 Codice Civile l'acquirente di azienda risponde dei soli debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, la Cassazione ha rilevato che "l'iscrizione dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta da parte dell'acquirente". (Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 9 ottobre 2009, n.21481: Trasferimento di azienda - Requisiti - Organizzazione). Diritto CASSAZIONE GIUDICE COMPETENTE penale, IN procedura SU CASO DI REATI penale: PENALI: CONNESSI "In ipotesi di reati connessi, agli effetti della competenza per territorio ai sensi dell'articolo 16, comma 1, Codice di Procedura Penale, ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave secondo le regole oggettive dettate dagli articoli 8 e 9, comma 1, Codice di Procedura Penale, giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reato Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama successivamente più grave fra gli altri connessi. Quando non sia possibile individuare secondo le dette regole, il luogo di commissione per ciascuno dei reati connessi, la competenza spetterà al giudice competente per il reato più grave in applicazione, in via gradata, dei criteri suppletivi dettati dall’articolo 9, commi 2 e 3, Codice di Procedura Penale. La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 20 ottobre 2009, n.40537: Giudice competenza - Connessione - Reato più grave - Luogo di commissione). - Diritto penale, diritto della famiglia e delle successioni, diritto costituzionale: CASSAZIONE PENALE: FAMIGLIA DI FATTO E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA La Cassazione, ricordando il proprio orientamento, ha affermato che la tutela apprestata dall'articolo 572 Codice Penale in materia di maltrattamenti in famiglia, si estende anche alla famiglia di fatto. "Ai fini delta configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo". (Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 22 ottobre 2009, n.40727). Diritto GARANTE IL CONVIVENTE della HA DIRITTO privacy, ALLA CARTELLA diritto CLINICA DEL sanitario: PRIVACY: DEFUNTO Il Garante Privacy ha affermato il diritto del convivente ad ottenere copia delle cartelle cliniche e dei referti diagnostici del paziente defunto. Il Garante ha rilevato che "il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi alla convivente defunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Infatti, "il ricorrente, legato alla paziente defunta da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto peraltro anche dalla struttura in cui la medesima era ricoverata), ha esercitato tale diritto, come dallo stesso dichiarato, al fine di disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune a lui consentite per la verifica di eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie rese dalla resistente (sul punto cfr. anche Cass. civ. sez. III n. Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama 8976/2005, nonché Cass. civ. sez. III n. 8828/2003 e Cass. civ. sez. III n. 23725/2008)". Il Garante ha pertanto concluso che "non trova giustificazione, nel caso di specie, il rifiuto opposto da parte della resistente all'accesso in ragione dell'asserito diniego che sarebbe stato manifestato da un erede (diniego peraltro non documentato, né tantomeno giustificato nel corso del procedimento) e ritenuto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta del ricorrente e di dover ordinare all'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire a quest'ultimo, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l'accesso a tutti i dati personali relativi alla de cuius contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento concernente il ricovero, la degenza e il successivo decesso della stessa, entro il 30 ottobre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data". (Garante per la protezione dei dati personali, Decisione 17 settembre 2009: Il convivente ha diritto alla cartella clinica del defunto). DAL 2001 FILODIRITTO L'ARCHIVIO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA Paolo Mazzarello IL PROFESSORE E LA CANTANTE La passione si era trasformata in tormento. Veder precipitare un grande sogno in cui aveva sperato, con tutte le sue promesse di riscatto personale, nello squallido baratro di una transazione economica, deve averla profondamente umiliata e ferita, come solo può fare l'ingiustizia basata sulle barriere di censo. Marianna non avrebbe certo mai immaginato che un sentimento così intenso e sincero potesse essere barattato con vile denaro. Vile denaro che invece interessava ai suoi genitori. Sua madre scrisse infatti ad Alessandro [Volta, n.d.r.] dicendogli che non sapeva ancora bene «quanto importerà il tutto», cioè quanti soldi la famiglia Volta avrebbe dovuto sborsare come compenso ai problemi provocati dalla relazione e dalle promesse di matrimonio. Precisava solo «che la prima rata dentro un mese, o due, potrà essere di cinquecento scudi romani». La madre consentiva poi che venisse redatto un atto notarile per cui «la roba», cioè quanto acquistato con i soldi dei Volta, «morti i genitori, debba appartenere alla figlia». [Bollati Boringhieri, Torino, 2009, p.97] FOCUS Diritto bancario, diritto dei GOVERNO: DECRETO LEGISLATIVO MONETA ELETTRONICA mercati E MICRO finanziari: PAGAMENTI Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre ha approvato lo schema di decreto legislativo per il Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama recepimento della Direttiva comunitaria 2007/64 sui requisiti dei servizi di pagamento nel mercato interno, sul quale dovranno essere acquisiti i pareri di legge. In generale, la Direttiva è diretta a "istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale". Sul fronte della moneta elettronica, la Direttiva prevede che "per eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito «istituti di pagamento», autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità". Il sistema delineato dal Decreto Legislativo in via di adozione si basa sul “contratto quadro”, definito come il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento e sui “prestatore di servizi di pagamento” che possono essere istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Quanto sopra apre la possibilità di effettuare pagamenti, ad esempio mediante il telefono cellulare. E' prevista la semplificazione degli obblighi in caso di utilizzo di strumenti di pagamento che consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro (micro pagamenti). Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento. Quanto alla responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, è stabilito che "Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione", che deve essere effettuata senza indugio non appena ne viene a conoscenza, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato. (Presidente del Consiglio dei Ministri, Schema di Decreto Legislativo 28 ottobre 2009: Attuazione del titolo IV della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE). Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) IL PENSIONATO «L'anno scorso», disse, «sono venuto spesso a mangiare nella Sua locanda, signora Bottiger. Ora è proprio un ristorantino fantastico. Avete saputo farlo fruttare quell'incendio. L'assicurazione, ammettiamolo pure, è stata spennata, ma sono forse meno ricchi per questo? Ho arrestato un tal numero di persone in vita mia che a volte, sa il diavolo perché, ho ritenuto mio dovere morale evitare di arrestarne qualcuna. Vede, signor Bottiger, una volta conoscevo un prete che ogni anno metteva in una cassa speciale, la cassa dei poveri, la decima parte delle proprie entrate, e così ho fatto io: ogni dieci delinquenti che prendevo ne mettevo uno in una cassa speciale, la mia cassa dell'ingiustizia. Ecco, signor Bottiger, il Suo accendino. Lo butti dove Le pare, nel bosco. La perizia sul fieno cosparso di benzina è stata distrutta da tempo. E ora mi faccia il conto della cena, del quartino di Beaujolais, del pernottamento e del cambio degli pneumatici, così non ci dobbiamo più niente. Il Chateau La Tour di ieri sera e il caffelatte di questa mattina me li ha offerti lei, e di questo La ringrazio infinitamente». [Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2000, pp.40-41] CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - Diritto dello sport: IL VINCOLO DI GIUSTIZIA IN AMBITO F.I.G.C. NON OPERA IN RELAZIONE A FATTISPECIE CHE INTEGRI GLI ESTREMI DI UN REATO Avv. Giuseppe Febbo - Diritto della sanità: QUALI POLITICHE PER LA INTRODUZIONE DELLA QUALITÀ NELL'AZIENDA SANITARIA Dott. Giovanni Modesti - Diritto processuale amministrativo: LA SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA Avv. Davide Prinari - Diritto dei contratti e delle obbligazioni, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni: DILIGENZA E COLPA NELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Avv. Paolo Fais Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Robert Nozick (1938-2002) ANARCHIA, STATO E UTOPIA Lo stato minimo è lo stato più esteso che possa essere giustificato. Qualsiasi stato più esteso viola i diritti delle persone. Eppure, molte persone hanno avanzato ragioni con cui pretendono giustificare uno stato più esteso. È impossibile, nell'ambito di questo libro, esaminare tutte le ragioni che sono state proposte. Mi concentrerò quindi su quelle generalmente riconosciute come più importanti e influenti, per vedere precisamente dov'è che non reggono. In questo capitolo consideriamo la tesi che uno stato più esteso è giustificato perché necessario (o migliore strumento) per conseguire la giustizia distributiva; nel capitolo successivo esamineremo diverse altre tesi. "Giustizia distributiva" non è un'espressione neutra. Quando sente il termine "distribuzione", la maggior parte delle persone presume che qualche cosa o meccanismo usi un certo principio o criterio per distribuire una determinata quantità di cose. In questo processo di ripartizione può essersi insinuato qualche errore. Resta quindi una questione aperta se debba aver luogo una ridistribuzione, se dobbiamo fare di nuovo quello che è stato fatto una volta, sia pure sbagliando. Tuttavia, la nostra non è la posizione di bambini che hanno ricevuto alcune fette di torta da una persona, che ora, all'ultimo momento, prova a rettificare una spartizione imprecisa. Non esiste una distribuzione centrale, una persona o gruppo autorizzati a controllare tutte le risore a decidere congiuntamente come devono essere ripartite. Quel che ciascuna persona riceve, lo riceve da altri che glielo danno in cambio di qualcosa, oppure in dono. In una società libera, persone diverse controllano risorse differenti, e nuovi possessi sorgono dagli scambi dalle azioni volontari delle persone. Non c'è un'attività distributiva o una distribuzione di quote più di quanto ci sia una distribuzione di partner in una società in cui sono le persone a scegliere chi sposare. Il risultato totale è il prodotto di molte decisioni individuali che i differenti individui coinvolti sono autorizzati a prendere. [Il Saggiatore, Milano 2000, 163-164] DI INTERESSE SU FILODIRITTO VAI ALL'ARCHIVIO DELLE NOTIZIE DEL GIORNO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews VAI ALLA PAGINA CON LE NOVITA' DI ARTEDIRITTO: http://www.filodiritto.com/artediritto/artivisive/artivisive.htm VAI ALLA PAGINA CON LE NEWSLETTER DI FILODIRITTO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionewsletter VISITA LA SEZIONE DELLE CITAZIONI GIURIDICHE: http://www.filodiritto.com/ SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE AGLI ALTRI SITI INSERISCI LE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TUO SITO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=tickernews Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 313 - 2 novembre 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO NOTE LEGALI AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). 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