Contratto di intermediazione finanziaria: nullo in assenza

Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Contratto di intermediazione finanziaria: nullo in assenza di forma scritta e
sottoscrizione
04 giugno 2014
Giuseppe Cammalleri
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, ha accolto la domanda di accertamento della
nullità delle operazioni di investimento finanziario poste in essere dagli attori, coniugi e titolari di un rapporto di conto
corrente bancario intrattenuto con e presso un noto Istituto bancario, per “difetto di forma e mancanza del consenso del
contratto di intermediazione finanziaria (c.d. Master agreement o contratto quadro) non essendo lo stesso concluso per
iscritto come stabilito ex art.23 T.U.F., né risultando altrimenti stipulato fra le parti”.
Di conseguenza, ha condannato l’intermediario alla restituzione, ai sensi dell’articolo 2033 del Codice Civile,
delle minusvalenze prodottesi a seguito di operazioni di investimento azionario (cosiddetto Trading on line)
effettuate dai risparmiatori.
La complessità della materia oggetto del presente procedimento e la particolare rilevanza delle questioni
giuridiche sottese, nonché l’innovatività, sotto molteplici aspetti, della soluzione giuridica adottata
impongono una riflessione sulla delicata materia dell’intermediazione finanziaria mobiliare.
Il procedimento, conclusosi in primo grado con la sentenza oggetto del presente commento, veniva instaurato
dagli attori con atto di citazione volto ad ottenere la declaratoria di nullità degli investimenti finanziari,
operati dagli stessi, e il conseguente obbligo restitutorio delle minusvalenze (o perdite finanziarie) derivate in
conseguenza delle somme investite.
All’esito dell’attività istruttoria svoltasi, gli attori concludevano chiedendo l’accoglimento della domanda
proposta, assumendo svariati profili di invalidità delle operazione finanziarie in concreto poste in essere,
lamentando il difetto del contratto di intermediazione finanziaria per mancanza della forma scritta ai sensi
degli articoli 1325 del Codice Civile e 23 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria), la violazione della disposizione di cui all’articolo 33, comma 2,
lettera l) del Decreto Legislativo n. 205/2006 (Codice del Consumo), in quanto, con la sottoscrizione dell’atto
di apertura del rapporto di conto corrente, si estendeva illegittimamente l’adesione dei sottoscrittori al
contratto di intermediazione finanziaria, prevedente clausole e condizioni che gli stessi non avevano
conosciuto, essendo privi di sottoscrizione specifica.
Le difese della Banca miravano essenzialmente a contestare le domande attoree, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Gela ha statuito in ordine alla fondatezza della domanda attorea,
accertando e dichiarando la nullità del contratto quadro per difetto di forma ex articolo 23 del Decreto
Legislativo n. 58/1998 e per mancanza del consenso, non essendo stato il suddetto contratto concluso per
iscritto, difettando la specifica sottoscrizione del documento, richiamato nel modulo denominato “richiesta di
apertura rapporti” e costituente, dal punto di vista contenutistico e secondo l’opinione del Giudicante, il
“contratto quadro”.
Nel caso di specie, infatti, le parti avevano intrattenuto sia un rapporto di conto corrente bancario che un
contratto di intermediazione finanziaria senza la previa ed imprescindibile sottoscrizione del contratto quadro,
vale a dire del documento contenente il regolamento contrattuale da applicarsi alle singole operazioni di
investimento.
Ciò in violazione del disposto di cui alla norma richiamata, la quale, prescrivendo il requisito della forma
scritta ad substantiam, vale a dire ai fini della sua validità, implica necessariamente che la formazione
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dell’accordo debba essere consacrata per iscritto.
Come noto, la prova del contratto, nel caso di contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam,
può essere data solo mediante la produzione in giudizio del documento dal quale risulti l’accettazione da parte
di entrambe le parti contraenti.
Nella fattispecie concreta, l’intermediario ha prodotto in giudizio il documento contenente le norme regolanti
i servizi bancari e finanziari dalla stessa applicati, il quale, tuttavia, era privo della sottoscrizione specifica
tanto degli investitori tanto dell’intermediario.
Ne è derivato che tale documento, denominato “Norme sui servizi bancari e finanziari”, pur presentando, da
un punto di vista sostanziale e secondo il costrutto logico-giuridico seguito dal Tribunale, il contenuto tipico
del contratto di intermediazione finanziaria (cosiddetto contratto quadro, il quale, come noto, regolamenta in
via generale il rapporto intercorrente tra il cliente e l’intermediario) è nullo, non essendo stato sottoscritto
dalle parti, le quali si erano limitate a sottoscrivere il cosiddetto “contratto di apertura rapporti”.
Il Tribunale non ha ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam previsto
dalla legge ai fini della validità del suddetto contratto, la clausola, contenuta nell’ulteriore documento,
prodotto dalla Banca convenuta e denominato “Richiesta di apertura rapporti”, sottoscritto dagli attori, con la
quale veniva estesa l’accettazione degli investitori ad altri documenti integranti il modulo di apertura dei
rapporti di investimento.
Con tale clausola questi ultimi testualmente dichiaravano “[…] di avere ricevuto, visionato ed accettato tutte
le “Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Banca […] S.p.A.” compresi, in
particolare, il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, la “Comunicazione
informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti
dell’investitore” e le “Informazioni sulla tutela della privacy e dei dati personali” da Voi messi a
disposizione […], che sono parte fondante ed integrante di questo modulo e di dichiarano di avere copia”.
Ed invero, secondo la decisione del Tribunale, la mera indicazione dei siffatti documenti nella clausola sopra
richiamata non basta ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam, in quanto i documenti ivi
richiamati, contenenti nello specifico il regolamento contrattuale del rapporto di intermediazione finanziaria,
sono risultati provvisti di apposita sottoscrizione.
È solo con la sottoscrizione, infatti, che le parti – tanto i clienti tanto gli intermediari – accettano il
regolamento contrattuale ivi previsto e regolante i futuri rapporti.
Di converso, dalla mancata sottoscrizione del contratto quadro, contenuto, nel caso di specie, nel distinto e
separato documento rispetto tanto al contratto di conto corrente tanto alla richiesta di apertura rapporti
deriva, quale logica conseguenza, la mancata formazione del consenso sul regolamento contrattuale, requisito
necessario ai sensi dell’articolo 1325 del Codice Civile, oltre che il difetto della forma scritta prescritta ad
substantiam dalla norma specifica di cui all’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 58/1998.
Tale soluzione è stata adottata alla luce del generale principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ed
applicato dal Tribunale al caso di specie, secondo il quale qualora il contenuto di un negozio, da stipularsi per
iscritto ai fini della sua validità (cosiddetto negozio formale), debba essere integrato da ulteriori documenti
distinti e separati, occorrono due condizioni:
1. l’espressa menzione di siffatti documenti nell’accordo contrattuale;
2. la specifica sottoscrizione di tali documenti da parte di entrambe le parti contrattuali, in quanto è solo con
la specifica sottoscrizione che le parti “fanno proprio” il regolamento contrattuale.
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Sulla base delle suddette considerazioni giuridiche, quindi, il Tribunale ha accertato e dichiarato la nullità del
contratto di intermediazione finanziaria per difetto di forma scritta e, a cascata, la nullità di tutti gli ordini di
investimento impartiti, nel corso del tempo, dagli attori.
Per l’effetto ha condannato il convenuto intermediario finanziario a restituire, ai sensi dell’articolo 2033 del
Codice Civile, le somme investite dai risparmiatori, previa decurtazione delle somme dagli stessi percepite a
titolo di controvalore della vendita dei titoli e delle cosiddette cedole, trattandosi, in ogni caso, di proventi
riferiti a titoli acquistati in virtù di negozi nulli, in assenza, quindi, di una valida causa negoziale
giustificativa.
È evidente il pregio giuridico della pronuncia in commento, la quale, nel dirimere una controversia inerente
materia complessa e controversa, coinvolgente interessi concreti di particolare delicatezza, considerata anche
la posizione di “debolezza” in cui sempre più spesso viene a trovarsi il risparmiatore, ha posto l’accento sulla
necessità di rispettare gli obblighi formali connessi alla natura formale dei relativi contratti, così come
imposto dalla normativa di settore.
Articolo pubblicato in: Diritto bancario, Diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto dei mercati finanziari
TAG: credito e risparmio, contratto di intermediazione finanziaria
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