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Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 286 - 12 gennaio 2009
Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770
Direttore responsabile Antonio Zama
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PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO
LA NEWSLETTER IN SINTESI
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Silvia Gioia:
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA E TUTELE DEL CONCORRENTE CHE CHIEDA ED
OTTENGA L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA IN
FAVORE DI ALTRI
- Stefano Bendandi:
SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS): ASPETTI GIURIDICI E NEGOZIALI
- Annamaria Occasione:
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, CONSENSO DEL BENEFICIARIO, INDAGINI BANCARIE
- Armin Kapeller:
LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE E LE "BESCHWERDEN" IN PARTICOLARE NEL CODICE
PENALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Marco Poli
COSE D'ALTRI TEMPI
RASSEGNA DI NOTIZIE
- CASSAZIONE CIVILE:
NOZIONE E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE GENERALE
- CASSAZIONE:
RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO LAVORATORE CON MACCHINA
DIFETTOSA
- TRIBUNALE DI LECCE:
VA RISARCITA L'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE AL CRIF
- CASSAZIONE CIVILE:
RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE PER SOTTRAZIONE OGGETTI PREZIOSI
- CORTE DI GIUSTIZIA UE:
NOZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI FINI DELLA LEGITTIMA CANCELLAZIONE DEL
VOLO
- CASSAZIONE SU CIVILI:
RISARCIBILITA' INTERESSE LEGITTIMO ANCHE SENZA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA'
DELL'ATTO
- ANTITRUST:
SANZIONATE 9 SOCIETA' FORNITRICI D'ENERGIA PER PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
- CASSAZIONE SU PENALI:
NEL PATTEGGIAMENTO NO ALLA CONDANNA ALLE SPESE DEL DANNEGGIATO
- TAR LECCE:
SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI ASL DA PARTE DEL DIRETTORE
GENERALE
- TAR LAZIO:
AVVICENDAMENTO DELL'ARBITRO IN ASSENZA DEL PARERE DELL'ORGANO TECNICO
- GOVERNO:
DECRETO LEGGE MILLE PROROGHE - AUMENTO SANZIONI PRIVACY
Lorenzo da Ponte
MEMORIE
FOCUS
CASSAZIONE CIVILE:
DANNO RISARCIBILE AI SENSI DELLA LEGGE PINTO
Anatole France
CRAINQUEBILLE
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
PEC OBBLIGATORIA PER TUTTI E DEMATERIALIZZABILITÀ DOCUMENTI - Andrea Lisi
IL CONTRATTO D'ALBERGO - Marco Cardillo
ASPETTI PENALI DELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - Valeria Falcone
Jeremy Blachman
ANONIMA AVVOCATI
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Diritto amministrativo, diritto degli appalti, diritto della concorrenza:
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA E TUTELE DEL CONCORRENTE CHE CHIEDA ED
OTTENGA L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA IN
FAVORE DI ALTRI
(Avv. Silvia Gioia)
- Diritto delle nuove tecnologie, diritto dei contratti e delle obbligazioni:
SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS): ASPETTI GIURIDICI E NEGOZIALI
(Avv. Stefano Bendandi)
- Diritto di famiglia e delle successioni, diritto processuale civile:
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, CONSENSO DEL BENEFICIARIO, INDAGINI BANCARIE
(Avv. Anna Maria Occasione)
- Procedura penale, diritto dei Paesi dell'Unione Europea:
LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE E LE "BESCHWERDEN" IN PARTICOLARE NEL CODICE
PENALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
(Dott. Armin Kapeller)
Marco Poli
COSE D'ALTRI TEMPI
LA GIUSTIZIA GIUSTA E RAPIDA DI PAPA BONCOMPAGNI
Il bolognese Ugo Boncompagni (1502-1585), divenne sacerdote all'età di 56 anni e papa all'età di 70
col nome di Gregorio XIII.
È rimasto celebre per la grande riforma del calendario, ma la prima riforma che introdusse riguardò la
giustizia; infatti, nel luglio del 1572 istituì la figura del Magistrato della Concordia al fine di ridurre i
tempi dei processi e di conseguenza evitare ai cittadini esborsi troppo esosi per onorare le parcelle degli
avvocati: le cause dovevano durare, al massimo, qualche settimana e non qualche mese.
Boncompagni era convinto che a cimentarsi nei tribunali c'è talvolta il pericolo del patrimonio e
dell'onore: protestarono sia i magistrati, in quanto limitati dalla nuova figura, sia gli avvocati, propensi
a tirare in lungo le cause per vuotar le borse dei miseri litiganti.
A questa riforma ne fece seguire altre allo scopo di tutelare gli inquisiti ed i carcerati. Magistrati ed
avvocati dovettero ingoiare questi amari bocconi: ma dopo la morte di Gregorio XIII furono ripristinati
gli antichi comportamenti.
[Cose d’altri tempi. Frammenti di storia bolognese, Minerva Edizioni, 2008, pag.19]
RASSEGNA DI NOTIZIE
- Diritto societario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale
civile:
CASSAZIONE
CIVILE:
NOZIONE
E
RESPONSABILITA'
DEL
DIRETTORE
GENERALE
In materia di responsabilità dei direttori generali, la Cassazione ha affermato che “Se
tradizionalmente il direttore generale è stato inquadrato nell'ambito dei lavoratori
dipendenti dell'impresa, ancorché il vincolo di subordinazione, pur sussistente, risulti
affievolito dall'ampiezza e discrezionalità dei poteri attribuiti, non sono mancate
affermazioni contrarie, essendo stato sostenuto che il direttore generale può anche essere
un soggetto esterno alla società, non legato da un vincolo di subordinazione, ancorché la
prestazione per le caratteristiche che la contraddistinguono rientri ragionevolmente nella
previsione
dell'attività
coordinata
e
continuativa.
Indicazioni univoche sotto tale profilo non possono trarsi neppure dall'art. 2396 nuovo testo Codice
Civile che afferma che al direttore generale si applicano le norme in tema di responsabilità dettate per
gli amministratori, aggiungendo che sono salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
società. Da tale norma, infatti, si ricava soltanto che il direttore generale può essere un lavoratore
subordinato - ed in tal caso saranno salve le azioni che nascono dal rapporto di lavoro in essere, anche
sotto il profilo della responsabilità - ma non certamente che egli debba necessariamente esserlo.
La verità è che il legislatore nell'art. 2396 c.c. non ha offerto una definizione di direttore generale
legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la responsabilità di tale soggetto alla
sua posizione apicale all'interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte
dell'assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione
statutaria. Aldi fuori di queste ipotesi non sussiste un preciso supporto normativo che consenta di
estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità proprio della figura nominata di direttore
generale ad altre ipotesi vicine a quella considerata dal legislatore. Il tentativo di procedere ad
un'interpretazione estensiva od analogica della disciplina di legge urta contro la circostanza che manca
il tertium comparationis, perché, come s'è detto, il legislatore non ha fornito la nozione intrinseca di
direttore generale collegata alle mansioni svolte ed ogni determinazione del contenuto di tali mansioni
in difetto di un sicuro parametro normativo di riferimento diviene arbitraria. Anche la distinzione tra la
figura dell'amministratore e quella del direttore generale che si rinviene nella giurisprudenza meno
recente di questa Corte, secondo la quale le due funzioni danno luogo a diverse e distinguibili
responsabilità, concettualmente e praticamente diverse, l'una consistendo nella gestione dell'impresa,
l'altra nell'esecuzione, sia pure al più elevato livello, delle disposizioni generali impartite
dall'amministratore nel corso di tale gestione, offre un parametro di riferimento che, pur chiaro sul
piano
teorico,
si
rivela
in
realtà
ben
difficile
da
applicare
in
concreto".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 5 dicembre 2008, n.28819: Direttore
generale - Responsabilità amministratori - Configurabilità - Limiti).
- Diritto penale, diritto del lavoro e della sicurezza:
CASSAZIONE:
RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO LAVORATORE CON MACCHINA
DIFETTOSA
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della
sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Mantova, aveva dichiarato la responsabilità del datore
di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica, e, riconosciute le attenuanti generiche
prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato (i) alla pena di mesi uno e giorni dieci di
reclusione, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna; (ii) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e al
risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede oltre alla rifusione delle
spese di costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile per il primo grado.
Nel caso di specie l'infortunio era stato causato da una macchina stabilizzatrice per lavori stradali che
presentava il rischio di cesoiamento tra le parti laterali dello scudo di protezione del tamburo, tanto da
cagionare lesioni personali gravissime al lavoratore il quale, avendo inserito il braccio destro nella zona
pericolosa della macchina per sistemare un listello di legno proprio nel momento in cui un collega si
accingeva a disporre l'abbassamento del suddetto scudo che, calando repentinamente, troncava di
netto l'arto del collega il quale riportava lesioni (consistite nel distacco traumatico del braccio destro poi
riattaccatogli con un intervento chirurgico) dalle quali derivavano pericolo di vita ed una malattia nel
corpo, oltre ad una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai quaranta giorni e
all'indebolimento permanente della funzionalità del braccio.
La Cassazione ha aderito al proprio orientamento, affermando che "eventuali concorrenti profili
colposi addebitabili al fabbricante [della macchina] non elidono certamente il nesso causale
tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore .... in linea con la
pacifica affermazione secondo cui è configurabile la responsabilità del datore di lavoro il
quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per
vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente
accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa
macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non
valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto
affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica".
In sostanza, "deve considerarsi infondato l'assunto difensivo dell'esonero di responsabilità invocato dal
ricorrente sulla base del marchio CE, non potendo ad esso ricollegarsi una presunzione assoluta di
conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità dell'evento
lesivo. Non può, infine, richiamarsi ai principi dell'affidamento il datore di lavoro che, in tema di
sicurezza antinfortunistica, venga meno ai suoi compiti che comprendono, tra l'altro, l'istruzione dei
lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di
sicurezza, la predisposizione di queste, ed anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel
sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per
contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti
adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del
processo di lavorazione. Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell'approntare i
mezzi occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui
incombe anche l'obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti
vengano utilizzati".
(Corte di Cassazione - Sezione Feriale, Sentenza 5 dicembre 2008, n.45335: Infortunio del
lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Macchina difettosa munita di marcatura
CE).
- Diritto bancario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale
civile:
TRIBUNALE DI LECCE:
VA RISARCITA L'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE AL CRIF
Si segnala un’importante sentenza in materia di trattamento illegittimo di dati personali.
E’ stata, infatti, condannata la Deutsche Bank per aver illegittimamente segnalato ad una Centrale
Rischi - nello specifico la CRIF (Centrale Rischi Investimenti Finanziari) - il nominativo di un soggetto
per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, nonostante l’istituto bancario
avesse riconosciuto la completa estraneità dell’attore alla vicenda.
Qui di seguito i fatti di causa.
L’istituto in questione non ha prontamente provveduto alla cancellazione del nominativo dell’attore,
causandogli diversi disagi, tanto che numerose richieste di finanziamento presso altri istituti bancari gli
sono state negate, perché segnalato quale “cattivo pagatore”; pertanto, il soggetto interessato ha
citato in giudizio la Deutsche Bank per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale patito.
Una volta dimostrato in giudizio che la segnalazione è avvenuta a causa di un errore di persona, la
banca è stata condannata per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., perché tale condotta costituisce
un fatto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. Anche in relazione
all’illecito trattamento dei dati personali sono emersi dei profili di illegittimità quali: il trattamento è
avvenuto senza il consenso dell’interessato, i dati trattati non erano esatti e non sono stati
prontamente aggiornati e, in generale, è stato violato il principio di correttezza.
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 (che richiama espressamente l’art. 2050 c.c.), inoltre, l’onere
probatorio circa l’illegittimità del trattamento è stato ritenuto assolto sia perché ai sensi della su
indicata normativa esso viene posto a carico dell’istituto di credito, configurandosi una sorta di
responsabilità oggettiva a suo carico, sia perché lo stesso istituto non ha dimostrato alcun fatto
interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno arrecato all’attore. Oltre a ciò, era
assente anche la dimostrazione di aver adottato tutte le “misure di sicurezza idonee” ad evitare il
danno.
La banca è stata così condannata, per violazione del danno non patrimoniale, al pagamento di una
somma pari ad euro 12.000,00 in favore dell’attore.
(Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile, Sentenza 1 aprile - 5 agosto 2008, n.1496:
Segnalazione alla centrale rischi - Cancellazione - Risarcimento).
[Avv. Alfredo Matranga e Avv. Graziano Garrisi]
- Diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale civile:
CASSAZIONE CIVILE:
RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE PER SOTTRAZIONE OGGETTI PREZIOSI
“Non merita adesione la tesi dei ricorrenti secondo cui l'albergatore non deve rispondere della
sottrazione di oggetti preziosi che non siano stati affidati alla sua custodia a meno di un ingiustificato
rifiuto di questa. Premesso che l'articolo 1783 Codice Civile regola la responsabilità limitata
dell'albergatore (pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera) per il
deterioramento, la distruzione o sottrazione delle cose "portate" in albergo, mentre l'articolo
1784 contempla la responsabilità illimitata per le cose "consegnate in custodia" o per le
quali la custodia sia stata illegittimamente rifiutata, deve rilevarsi che nel caso di specie non
poteva trovare applicazione l'articolo 1785 bis Codice Civile che, sempre per le cose
"portate" in albergo, prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa dell'albergatore, dei
membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari".
Secondo la Cassazione, infatti: "In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non
ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una
specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il
rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 Codice
Civile), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis Codice Civile". ...
"l'articolo 1785 bis Codice Civile (introdotto dalla legge 10.6.1978 n.316) ha parzialmente modificato la
disciplina precedente nel senso che, fermo restante la distinzione tra cose "portate" in albergo e cose
consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una
responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa
dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 5 dicembre 2008, n.28812:
Responsabilità albergatore).
- Diritto della navigazione e dei trasporti, diritto comunitario, diritto della responsabilità civile e del
risarcimento dei danni:
CORTE DI GIUSTIZIA UE:
NOZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI FINI DELLA LEGITTIMA CANCELLAZIONE DEL
VOLO
La Corte di Giustizia ha stabilito importanti principi in merito alle regole per la navigazione aerea:
- "l’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261,
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,
dev’essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che
comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali»
ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro
natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo
in questione e sfuggono al suo effettivo controllo". Infatti: "tenuto conto delle particolari
condizioni in cui si svolge il trasporto aereo e del grado di sofisticatezza tecnologica degli aeromobili,
occorre constatare che i vettori aerei devono regolarmente fare fronte, nell’esercizio della loro attività,
a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento di tali apparecchi. D’altronde, per
evitare siffatti problemi e per prevenire incidenti che pregiudichino la sicurezza dei voli, tali apparecchi
sono sottoposti a regolari controlli, particolarmente rigidi, che fanno parte delle condizioni correnti che
le imprese di trasporto aereo devono osservare. Risolvere un problema tecnico causato da una carenza
nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio
dell’attività del vettore aereo";
- "la frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che
consenta di concludere che sono presenti o meno «circostanze eccezionali» a norma dell’art. 5, n. 3,
del regolamento n. 261/2004";
- "la circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di
un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato «tutte
le misure del caso» ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 e, pertanto, per
liberare il detto vettore dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli
artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento". Secondo la Corte di Giustizia, infatti, il vettore
aereo "deve infatti dimostrare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di
personale, di materiale e di risorse finanziarie, egli non avrebbe palesemente potuto evitare – se non a
pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente
– che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo".
(Corte di Giustizia CE, Sentenza 22 dicembre 2008: Trasporto aereo – Regolamento (CE) n.
261/2004 – Art. 5 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del
volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Cancellazione dovuta a circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate
tutte le misure del caso).
- Diritto penale:
CASSAZIONE SU PENALI:
NEL PATTEGGIAMENTO NO ALLA CONDANNA ALLE SPESE DEL DANNEGGIATO
"Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle
indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è
illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato
dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale
divieto".
Detto principio, elaborato dalle Sezioni Unite, "va esteso, per la stessa ratio, alle udienze fissate per
l’applicazione della pena a norma dell’art. 464 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale) e degli
artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p. (a seguito di decreto di giudizio immediato)".
La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 23 dicembre 2008, n.47803:
Patteggiamento nel corso delle indagini preliminari - Costituzione di parte civile Ammissibilità - Esclusione).
- Diritto amministrativo, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni:
CASSAZIONE SU CIVILI:
RISARCIBILITA' INTERESSE LEGITTIMO ANCHE SENZA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA'
DELL'ATTO
"Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al
risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è
viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi
attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela
risarcitoria degli interessi legittimi nel presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere
stata precedentemente richieta e dichiarata in sede di annullamento".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 23 dicembre 2008, n.30254: Interessi
legittimi).
- Diritto dei consumatori, diritto della concorrenza e della pubblicità:
ANTITRUST:
SANZIONATE 9 SOCIETA' FORNITRICI D'ENERGIA PER PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Secondo l'Antitrust nove società attive nella fornitura d'energia hanno attuato pratiche commerciali
scorrette nelle modalità di pubblicizzazione dei prezzi praticati nel mercato libero dell’energia e del gas.
Con un lungo provvedimento l'Antitrust ha pertanto comminato le seguenti sanzioni: Enel Energia
250.000 (duecentocinquantamila) euro); Eni 260.000 (duecentosessantamila) euro; AceaElectrabel
Elettricità 135.000 (centotrentacinquemila) euro; AEM Energia: 140.000 (centoquarantamila) euro;
ASM Energia e Ambiente 110.000 (centodiecimila) euro; Trenta 90.000 (novantamila) euro; Enìa
Energia 95.000 (novantacinquemila) euro; MPE Energia 100.000 (centomila) euro; Italcogim Energie
95.000 (novantacinquemila) euro.
In particolare, prima di concentrarsi sulla scorrettezza dei singoli messaggi diffusi da ciascuna delle
parti, l'Antitrust si è soffermata su alcuni elementi suscettibili di rivestire un'utile indicazione generale
circa il contenuto dei messaggi pubblicitari:
1) modalità di prospettazione del prezzo finale
- l’indicazione del prezzo al netto di imposte e di oneri aggiuntivi può alterare in misura significativa la
percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori. Occorre infatti garantire che i
potenziali destinatari del messaggio pubblicitario siano posti in grado di valutare consapevolmente la
convenienza dell’offerta impone che la prospettazione delle componenti di prezzo debba essere
chiaramente ed immediatamente intellegibile dal consumatore. In quest’ottica, l’indicazione del prezzo
deve essere comprensiva di ogni onere economico gravante sul consumatore il cui ammontare sia
determinabile ex ante. Ha rilevato l'Autorità che "non può trascurarsi come nei mercati della vendita di
energia elettrica e di gas la concorrenza tra operatori si svolga principalmente intorno alla variabile
prezzo. Di qui la centralità, nella comunicazione pubblicitaria, dell’offerta economica, come del resto
chiaramente testimoniato dai messaggi in esame. Pertanto, qualunque omissione informativa o
inesattezza nella percezione della convenienza economica dell’offerta assume una rilevanza
particolarmente significativa";
2) necessità della completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario
- "la possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non
può essere esclusa dalla circostanza che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa
anche in un momento immediatamente successivo, come nel caso di specie, quale quello della
consultazione del link “ulteriori informazioni”, oppure attraverso la fruizione del servizio di assistenzaclienti. si ritiene che la chiarezza nell'esposizione di tutti i dati indispensabili alla piena conoscenza del
prezzo finale complessivo dell’energia, in un mercato recentemente liberalizzato e sempre più
complesso e diversificato, risulti necessaria";
3) idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori ai
sensi del Codice del Consumo
- "la ratio dell’articolo 20 del Codice del Consumo è quella di proteggere non già l’integrità del
patrimonio del consumatore, bensì la sua libertà di autodeterminarsi, di scegliere con “cognizione di
causa”, ovvero di prendere decisioni “informate” e determinare la sua volontà negoziale o prenegoziale
senza dover subire alcun tipo di influenza esterna, anche indiretta, che, a causa del carattere decettivo
del messaggio pubblicitario. L’espressione dell’art. 20 del Codice del Consumo, configurando un illecito
di pericolo, è diretta a proteggere il consumatore da qualunque deviazione potenziale della propria
volontà in una fase prodromica rispetto a quella contrattuale, ovvero la fase delle comunicazioni
pubblicitarie, a prescindere dal concreto ricorrere di un danno economico".
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento 13 novembre 2008).
- Diritto amministrativo, diritto della sanità, diritto regionale e degli enti locali:
TAR LECCE:
SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI ASL DA PARTE DEL DIRETTORE
GENERALE
La decisione del Direttore Generale di una ASL di sostituire il Direttore amministrativo va
motivata e preceduta dall'avviso di avvio del procedimento. E' questo il principio con cui il TAR
Lecce ha accolto la domanda di sospensione cautelare connessa al ricorso principale con cui il Direttore
amministrativo di una ASL ha impugnato il provvedimento di nomina del nuovo direttore da parte dal
Direttore Generale.
Per il TAR salentino, innanzitutto, va dichiarata la giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo poiché
il potere di nomina (e di mancata conferma nell'incarico) dei soggetti preposti ai più alti livelli di
responsabilità nell'ambito degli apparati pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile
nell'alveo della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti
amministrativi in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità
della P.A., dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici
ampiamente discrezionali e sulla base di criteri eminentemente fiduciari, a fronte dei quali la posizione
degli interessati ha consistenza di mero interesse legittimo.
Nel merito, poi, secondo il Collegio appaiono condivisibili le principali censure formulate dal ricorrente in
quanto:
- da un lato, l'art. 5 ottavo comma della Legge Regionale 28/12/2006 n° 39 prevede che il Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Locale provinciale possa discrezionalmente procedere (in via
alternativa) alla sostituzione ovvero alla conferma del Direttore Sanitario già nominato dal Commissario
Straordinario (evidentemente, anche e soprattutto in base alla valutazione della qualità dell'attività
concretamente espletata);
- e, dall'altro, l'impugnato provvedimento di nomina del controinteressato (implicante la contestuale
sostituzione del ricorrente nell'incarico di Direttore Sanitario della A.S.L. di Lecce) è privo della
necessaria motivazione (ai sensi dell'art. 3 Legge n° 241/1990) in ordine alle ragioni che hanno
determinato la mancata conferma del ricorrente ed è stato adottato in difetto della previa
comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento amministrativo (ex art. 7 Legge n°
241/1990).
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, Ordinanza 19
dicembre 2008, n.1181).
[Avv. Alfredo Matranga]
- Diritto amministrativo, diritto dello sport:
TAR LAZIO:
AVVICENDAMENTO DELL'ARBITRO IN ASSENZA DEL PARERE DELL'ORGANO TECNICO
E' illegittimo il provvedimento di avvicendamento dell'arbitro Paparesta in assenza del
parere dell'organo tecnico. E' questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare
connessa al ricorso principale con cui l'arbitro Paparesta ha impugnato la decisione emessa dall'A.I.A. di
“avvicendamento” dello stesso; decisione confermata dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato del
CONI cui l’arbitro si era in precedenza rivolto.
Il Collegio, in particolare, ha dapprima rilevato che l'approfondimento sull'eccezione di difetto di
giurisdizione sarà affrontata nella fase di merito, pur apparendo, allo stato, la questione dedotta non
configurabile come "tecnica" stricto sensu, assumendo il problema dell'organico esuberante un valore
precipuamente organizzatorio con conseguente giurisdizione del GA.
Quanto al merito, poi, per il TAR Lazio il ricorso appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni
iuris, richiedendosi, ai fini dell'avvicendamento dell'arbitro, sia ai sensi dell'art. 7 delle Norme di
funzionamento degli organi tecnici dell'A.I.A., che ai sensi dell'art. 47 del Regolamento A.I.A., una
proposta del competente organo tecnico che, nel caso di specie, non vi è stata avendo il Comitato
Nazionale provveduto in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di
valutazione dell'opportunità di riduzione dell'organico proveniente dal Responsabile CAN.
Il TAR Lazio - Sezione Terza Ter - accogliendo la domanda cautelare ha ordinato la rinnovazione del
procedimento.
(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Ter, Ordinanza 18
dicembre 2008, n.11301).
[Avv. Alfredo Matranga]
- Diritto dei consumatori, diritto della privacy:
GOVERNO:
DECRETO LEGGE MILLE PROROGHE - AUMENTO SANZIONI PRIVACY
Nel Decreto Legge mille proroghe di fine anno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, sono
contenute diverse proroghe all'entrata in vigore di misure normative e modifiche a provvedimenti già in
vigore.
In particolare ricordiamo:
- Class action (articolo 2, comma 447, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244):
l'applicazione della disciplina sulla class action portata dalla Finanziaria 2008 è prorogata di altri sei
mesi;
- Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81):
è prorogata al 16 maggio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo:
18, comma 1, lettera r), obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
41, comma 3, lettera a), visite mediche in fase preassuntiva;
28, commi 1 e 2, valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa;
- Disposizioni in materia di tutela della riservatezza (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196)
la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 in materia di
informativa di interessati è raddoppiata passando dalla forchetta "tremila euro-diciottomila euro" a
quella "seimila euro-trentaseimila euro" (articolo 161);
raddoppiata la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla cessione dei dati, che ora va
da diecimila euro a sessantamila euro (articolo 162); la sanzione per omessa o incompleta notificazione
che oggi va da ventimila euro a centoventimila euro (articolo 163); mentre più che raddoppiata la
sanzione per omessa informazione o esibizione al garante che oggi va da diecimila euro a sessantamila
euro (articolo 164);
all'articolo 162 sono aggiunti due commi:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo
33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso,
la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui
all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,
rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa,
in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.
mentre è stato aggiunto l'articolo 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate), a norma del
quale:
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresi'
riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai
medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di
quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu'
interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle
sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono
risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
(Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207: Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2008, n.304).
DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA L'ARCHIVIO
Lorenzo da Ponte
(1749-1838)
MEMORIE
In questo momento incontrai un cantante di teatro, Benelli, il quale, prendendomi per la mano, mi
disse queste parole: «Amico Da Ponte, ho gran piacere di incontrarvi. Dovendo io domani o posdomani
partir per Napoli, avrei bisogno di vendere una cambiale ch'ebbi da Taylor in bilancio della mia paga
teatrale. Andava dal mio avvocato per questo effetto: ma, se voi potete trovare chi mi dia cento lire
sterline per una tal carta di cento settantacinque, son contentissimo di fare tal perdita, pel bisogno che
ho di tal somma per ire a Napoli.» Presi la cambiale, e gli promisi di dargli una risposta in un'ora. Corsi
allora da certo usuraio ch'io conosceva, gli offersi quindici ghinee di regalo, e, a condizione ch'io vi
aggiungessi la mia guarentia, apponendovi il mio nome sul dosso, mi diede il danaro. Mi trovai dunque
in un punto con sessanta lire sterline in tasca, che in buona coscienza credei di poter ritenere, in grazia
del pericolo a cui m'esponea col mio indossamento, d'esser poi obbligato a pagar il tutto. Mi parve
tuttavia cosa onesta informar Benelli del fatto, il quale, dopo avergli io date le cento lire: «Son molto
lieto,» mi disse, «che queste sessanta lire vengano in tasca vostra; e, se mai Taylor non pagasse la
cambiale, ripagherò io volentieri la somma stessa che voi mi date.»
[www.liberliber.it]
FOCUS
- Diritto penale, diritto del lavoro e della sicurezza:
CASSAZIONE CIVILE:
DANNO RISARCIBILE AI SENSI DELLA LEGGE PINTO
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi della cd. Legge Pinto può essere domandato
dagli eredi sia jure proprio sia jure successionis ed è conseguenza normale, sebbene non
automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.
La Corte d’Appello di Roma aveva respinto la domanda di indennizzo avanzata, ai sensi della legge n.
89/2001 (cd. Legge Pinto), dagli eredi di chi era stato parte di un procedimento, instaurato nel lontano
1995, volto ad ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme
dovute per l’invalidità. La Corte aveva motivato tale rigetto sostenendo che gli aventi causa del de
cuius avevano fatto valere un diritto proprio e non altrui, posto che l’avente diritto non aveva azionato
tale pretesa e che pertanto il diritto non poteva considerarsi facente parte dell’asse ereditario, ed
affermando inoltre che gli istanti non avevano assolto l’onere probatorio sulla sussistenza del danno
extrapatrimoniale. Infine i giudici di seconde cure osservavano come il modesto valore della causa di
cui si contestava l’irragionevole durata inducesse a ritenere insussistente qualsiasi reale pregiudizio nel
caso de quo.
La Corte di Cassazione, facendo seguito al ricorso per impugnazione del suddetto decreto di rigetto,
sostiene che il diritto all’equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del
procedimento e verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 89/2001 deve essere riconosciuto
anche in favore degli eredi della parte che abbia promosso il giudizio di cui si lamenta l’eccessiva durata
e ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 6 della CEDU, di immediata rilevanza nell’ordinamento interno
e di cui l’art. 2 della legge Pinto costituisce diretta applicazione. L’unico limite è quello che la domanda
di riparazione non sia già stata proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile.
Alla luce di ciò, si prospettano due modalità di conseguimento dell’indennità in oggetto: jure
successionis, per quanto concerne l’indennizzo spettante al de cuius per l’eccessiva lunghezza del
processo e quindi maturato fino a quando esso sia stato parte del giudizio; jure proprio, per quanto
attiene alla protrazione del processo successivamente al momento in cui gli eredi abbiano assunto lo
status di parte processuale mediante costituzione nel giudizio.
L’indennizzo acquisito jure successionis andrà diviso pro quota, alla luce degli ordinari principi regolanti
la successione mortis causa, mentre l’indennizzo spettante jure proprio, se dovuto, spetterà per intero
a ciascuno di essi (rectius, a chi è divenuto parte processuale).
Quanto alla prova del danno subito, è ormai orientamento consolidato quello per cui il danno non
patrimoniale è conseguenza normale - sebbene non automatica - della violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo e pertanto esso va ritenuto sussistente, senza nessuno specifico onere
probatorio sul punto, qualora sia accertata l’effettiva irragionevolezza della durata processuale, pur
essendo sempre possibile per l’intimato dimostrare il contrario, ossia che nel caso concreto nessun
danno si è verificato per l’istante (cfr. Cass., SS. UU., nn. 1338 e 1339 del 2004). Peraltro la modestia
della pretesa azionata non può essere da sé sola sufficiente ad escludere il danno e ciò poiché, quanto
alla liquidazione del pregiudizio, il giudice di merito deve valutare l’an ed il quantum in base alle
molteplici circostanze concrete del caso, non ultime il comportamento processuale dei giudici e
dell’istante, la condizione socio-economica di quest’ultimo, il numero dei tribunali che hanno esaminato
il caso, l’entità della “posta in gioco”.
Infine, il fatto che la Corte di Strasburgo abbia elaborato dei principi formali in tema di liquidazione del
danno da irragionevole durata del processo non può essere considerato limitativo dell’autonomia del
giudice nazionale, il quale potrà derogare a detti principi sulla base di una ragionevole motivazione
rapportata alla fattispecie in esame (nel caso de quo i ricorrenti avevano infatti chiesto la
corresponsione di un bonus di € 2.000, fondando siffatta richiesta - smentita però dalla Cassazione - su
ampli stralci di una sentenza della Corte europea proprio in materia previdenziale e nella quale si
liquidava detto importo).
Per tutti i motivi di cui sopra, gli ermellini cassano il decreto di rigetto impugnato rinviando alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione.
(Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2008, n.25412).
[Dott. Federico Repetti]
Anatole France
(1844-1924)
CRAINQUEBILLE
Il metodo che consiste nell'esaminare i fatti secondo le regole della critica è inconciliabile con la buona
amministrazione della giustizia. Se il magistrato avesse l'imprudenza di seguire questo metodo, i suoi
giudizi dipenderebbero dalla sua saggezza personale, che il più delle volte è minima, e dalla fallibilità
umana, che è costante. Quale ne sarebbe l'autorità? Non si può negare che il metodo storico è del tutto
inadatto a procurargli le certezze di cui ha bisogno.
[A cura di Carlo Nordio, Liberilibri, Macerata, 2003, p.35]
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- Diritto delle nuove tecnologie, diritto processuale civile:
RIVOLUZIONE NEL DECRETO LEGGE “ANTI-CRISI”: PEC OBBLIGATORIA PER TUTTI E PIENA
DEMATERIALIZZABILITÀ DEI DOCUMENTI ORIGINALI ANALOGICI UNICI!
(Avv. Andrea Lisi)
- Diritto dei contratti e delle obbligazioni:
IL CONTRATTO D'ALBERGO
(Dott. Marco Cardillo)
- Diritto dell'informazione, diritto penale:
ASPETTI PENALI DELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
(Avv. Valeria Falcone)
Jeremy Blachman
ANONIMA AVVOCATI
Lunedì 22 maggio
Avevamo un'associata incinta, e per scherzo le dissi che avrebbe giovato moltissimo alla sua carriera
dare al bambino il nome dello studio. Detto fatto, secondo nome. È un nome orribile per giunta. Le
iniziali formano una parola mostruosa. Avrebbe dovuto accorgersene. Mancanza di attenzione ai
particolari. Una scelta così te la stronca, la carriera.
Sottoponiamo gli associati ad angherie di ogni genere per affermare il nostro potere, a volte con un
valido motivo e a volte solo perché ci va. Ho chiesto all'ufficio IT di eliminare il solitario dai computer in
rete, perché una volta andai a parlare con un associato che avrebbe dovuto lavorare su un progetto per
me, ed era ovvio che cosa stesse facendo, e che cosa continuò a fare anche mentre gli parlavo. Come
se non potessi accorgermene perché non ero di fronte allo schermo. So bene come funziona. Sono già
stato invitato a tenere conferenze nei corsi delle law school. I giovani. Gli abbiamo dato troppi
giocattoli. Non riescono a concentrarsi su un compito. Stanno lì seduti davanti al monitor per ore, a
giocare a Freecell.
Dovremmo vietare tassativamente Internet. Che si cerchino le cause nei libri, come facevamo noi.
Passare sei ore in biblioteca è formativo per il carattere. Passare sei ore a giocare al solitario è ozioso,
letale per il cervello e un insulto all'azienda che ti paga. Mi premurai di far sapere chi fosse l'associato
da incolpare per la rimozione del solitario. Fu ostracizzato dai colleghi, e se ne andò sei mesi dopo. Pare
che adesso lavori per un'organizzazione umanitaria. Probabilmente non hanno neanche il computer.
Non potrebbe ottenere un posto in un altro studio. Non dopo averlo fatto mettere al bando.
[Baldini Castoldi Dalai Editore, 2008, pp.93]
NOTE LEGALI
AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128
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anche parziale, ad uso didattico.
***
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