Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 286 - 12 gennaio 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Silvia Gioia: RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA E TUTELE DEL CONCORRENTE CHE CHIEDA ED OTTENGA L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA IN FAVORE DI ALTRI - Stefano Bendandi: SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS): ASPETTI GIURIDICI E NEGOZIALI - Annamaria Occasione: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, CONSENSO DEL BENEFICIARIO, INDAGINI BANCARIE - Armin Kapeller: LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE E LE "BESCHWERDEN" IN PARTICOLARE NEL CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA Marco Poli COSE D'ALTRI TEMPI RASSEGNA DI NOTIZIE - CASSAZIONE CIVILE: NOZIONE E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE GENERALE - CASSAZIONE: RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO LAVORATORE CON MACCHINA DIFETTOSA - TRIBUNALE DI LECCE: VA RISARCITA L'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE AL CRIF - CASSAZIONE CIVILE: RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE PER SOTTRAZIONE OGGETTI PREZIOSI - CORTE DI GIUSTIZIA UE: NOZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI FINI DELLA LEGITTIMA CANCELLAZIONE DEL VOLO - CASSAZIONE SU CIVILI: RISARCIBILITA' INTERESSE LEGITTIMO ANCHE SENZA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO - ANTITRUST: SANZIONATE 9 SOCIETA' FORNITRICI D'ENERGIA PER PRATICHE COMMERCIALI SLEALI - CASSAZIONE SU PENALI: NEL PATTEGGIAMENTO NO ALLA CONDANNA ALLE SPESE DEL DANNEGGIATO - TAR LECCE: SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI ASL DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE - TAR LAZIO: AVVICENDAMENTO DELL'ARBITRO IN ASSENZA DEL PARERE DELL'ORGANO TECNICO - GOVERNO: DECRETO LEGGE MILLE PROROGHE - AUMENTO SANZIONI PRIVACY Lorenzo da Ponte MEMORIE FOCUS CASSAZIONE CIVILE: DANNO RISARCIBILE AI SENSI DELLA LEGGE PINTO Anatole France CRAINQUEBILLE CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO PEC OBBLIGATORIA PER TUTTI E DEMATERIALIZZABILITÀ DOCUMENTI - Andrea Lisi IL CONTRATTO D'ALBERGO - Marco Cardillo ASPETTI PENALI DELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - Valeria Falcone Jeremy Blachman ANONIMA AVVOCATI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Diritto amministrativo, diritto degli appalti, diritto della concorrenza: RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA E TUTELE DEL CONCORRENTE CHE CHIEDA ED OTTENGA L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA IN FAVORE DI ALTRI (Avv. Silvia Gioia) - Diritto delle nuove tecnologie, diritto dei contratti e delle obbligazioni: SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS): ASPETTI GIURIDICI E NEGOZIALI (Avv. Stefano Bendandi) - Diritto di famiglia e delle successioni, diritto processuale civile: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, CONSENSO DEL BENEFICIARIO, INDAGINI BANCARIE (Avv. Anna Maria Occasione) - Procedura penale, diritto dei Paesi dell'Unione Europea: LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE E LE "BESCHWERDEN" IN PARTICOLARE NEL CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA (Dott. Armin Kapeller) Marco Poli COSE D'ALTRI TEMPI LA GIUSTIZIA GIUSTA E RAPIDA DI PAPA BONCOMPAGNI Il bolognese Ugo Boncompagni (1502-1585), divenne sacerdote all'età di 56 anni e papa all'età di 70 col nome di Gregorio XIII. È rimasto celebre per la grande riforma del calendario, ma la prima riforma che introdusse riguardò la giustizia; infatti, nel luglio del 1572 istituì la figura del Magistrato della Concordia al fine di ridurre i tempi dei processi e di conseguenza evitare ai cittadini esborsi troppo esosi per onorare le parcelle degli avvocati: le cause dovevano durare, al massimo, qualche settimana e non qualche mese. Boncompagni era convinto che a cimentarsi nei tribunali c'è talvolta il pericolo del patrimonio e dell'onore: protestarono sia i magistrati, in quanto limitati dalla nuova figura, sia gli avvocati, propensi a tirare in lungo le cause per vuotar le borse dei miseri litiganti. A questa riforma ne fece seguire altre allo scopo di tutelare gli inquisiti ed i carcerati. Magistrati ed avvocati dovettero ingoiare questi amari bocconi: ma dopo la morte di Gregorio XIII furono ripristinati gli antichi comportamenti. [Cose d’altri tempi. Frammenti di storia bolognese, Minerva Edizioni, 2008, pag.19] RASSEGNA DI NOTIZIE - Diritto societario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale civile: CASSAZIONE CIVILE: NOZIONE E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE GENERALE In materia di responsabilità dei direttori generali, la Cassazione ha affermato che “Se tradizionalmente il direttore generale è stato inquadrato nell'ambito dei lavoratori dipendenti dell'impresa, ancorché il vincolo di subordinazione, pur sussistente, risulti affievolito dall'ampiezza e discrezionalità dei poteri attribuiti, non sono mancate affermazioni contrarie, essendo stato sostenuto che il direttore generale può anche essere un soggetto esterno alla società, non legato da un vincolo di subordinazione, ancorché la prestazione per le caratteristiche che la contraddistinguono rientri ragionevolmente nella previsione dell'attività coordinata e continuativa. Indicazioni univoche sotto tale profilo non possono trarsi neppure dall'art. 2396 nuovo testo Codice Civile che afferma che al direttore generale si applicano le norme in tema di responsabilità dettate per gli amministratori, aggiungendo che sono salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. Da tale norma, infatti, si ricava soltanto che il direttore generale può essere un lavoratore subordinato - ed in tal caso saranno salve le azioni che nascono dal rapporto di lavoro in essere, anche sotto il profilo della responsabilità - ma non certamente che egli debba necessariamente esserlo. La verità è che il legislatore nell'art. 2396 c.c. non ha offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la responsabilità di tale soggetto alla sua posizione apicale all'interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. Aldi fuori di queste ipotesi non sussiste un preciso supporto normativo che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità proprio della figura nominata di direttore generale ad altre ipotesi vicine a quella considerata dal legislatore. Il tentativo di procedere ad un'interpretazione estensiva od analogica della disciplina di legge urta contro la circostanza che manca il tertium comparationis, perché, come s'è detto, il legislatore non ha fornito la nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte ed ogni determinazione del contenuto di tali mansioni in difetto di un sicuro parametro normativo di riferimento diviene arbitraria. Anche la distinzione tra la figura dell'amministratore e quella del direttore generale che si rinviene nella giurisprudenza meno recente di questa Corte, secondo la quale le due funzioni danno luogo a diverse e distinguibili responsabilità, concettualmente e praticamente diverse, l'una consistendo nella gestione dell'impresa, l'altra nell'esecuzione, sia pure al più elevato livello, delle disposizioni generali impartite dall'amministratore nel corso di tale gestione, offre un parametro di riferimento che, pur chiaro sul piano teorico, si rivela in realtà ben difficile da applicare in concreto". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 5 dicembre 2008, n.28819: Direttore generale - Responsabilità amministratori - Configurabilità - Limiti). - Diritto penale, diritto del lavoro e della sicurezza: CASSAZIONE: RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO LAVORATORE CON MACCHINA DIFETTOSA La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Mantova, aveva dichiarato la responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica, e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato (i) alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; (ii) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e al risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile per il primo grado. Nel caso di specie l'infortunio era stato causato da una macchina stabilizzatrice per lavori stradali che presentava il rischio di cesoiamento tra le parti laterali dello scudo di protezione del tamburo, tanto da cagionare lesioni personali gravissime al lavoratore il quale, avendo inserito il braccio destro nella zona pericolosa della macchina per sistemare un listello di legno proprio nel momento in cui un collega si accingeva a disporre l'abbassamento del suddetto scudo che, calando repentinamente, troncava di netto l'arto del collega il quale riportava lesioni (consistite nel distacco traumatico del braccio destro poi riattaccatogli con un intervento chirurgico) dalle quali derivavano pericolo di vita ed una malattia nel corpo, oltre ad una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai quaranta giorni e all'indebolimento permanente della funzionalità del braccio. La Cassazione ha aderito al proprio orientamento, affermando che "eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante [della macchina] non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore .... in linea con la pacifica affermazione secondo cui è configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica". In sostanza, "deve considerarsi infondato l'assunto difensivo dell'esonero di responsabilità invocato dal ricorrente sulla base del marchio CE, non potendo ad esso ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo. Non può, infine, richiamarsi ai principi dell'affidamento il datore di lavoro che, in tema di sicurezza antinfortunistica, venga meno ai suoi compiti che comprendono, tra l'altro, l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ed anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione. Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell'approntare i mezzi occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l'obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati". (Corte di Cassazione - Sezione Feriale, Sentenza 5 dicembre 2008, n.45335: Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Macchina difettosa munita di marcatura CE). - Diritto bancario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale civile: TRIBUNALE DI LECCE: VA RISARCITA L'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE AL CRIF Si segnala un’importante sentenza in materia di trattamento illegittimo di dati personali. E’ stata, infatti, condannata la Deutsche Bank per aver illegittimamente segnalato ad una Centrale Rischi - nello specifico la CRIF (Centrale Rischi Investimenti Finanziari) - il nominativo di un soggetto per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, nonostante l’istituto bancario avesse riconosciuto la completa estraneità dell’attore alla vicenda. Qui di seguito i fatti di causa. L’istituto in questione non ha prontamente provveduto alla cancellazione del nominativo dell’attore, causandogli diversi disagi, tanto che numerose richieste di finanziamento presso altri istituti bancari gli sono state negate, perché segnalato quale “cattivo pagatore”; pertanto, il soggetto interessato ha citato in giudizio la Deutsche Bank per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale patito. Una volta dimostrato in giudizio che la segnalazione è avvenuta a causa di un errore di persona, la banca è stata condannata per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., perché tale condotta costituisce un fatto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. Anche in relazione all’illecito trattamento dei dati personali sono emersi dei profili di illegittimità quali: il trattamento è avvenuto senza il consenso dell’interessato, i dati trattati non erano esatti e non sono stati prontamente aggiornati e, in generale, è stato violato il principio di correttezza. Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 (che richiama espressamente l’art. 2050 c.c.), inoltre, l’onere probatorio circa l’illegittimità del trattamento è stato ritenuto assolto sia perché ai sensi della su indicata normativa esso viene posto a carico dell’istituto di credito, configurandosi una sorta di responsabilità oggettiva a suo carico, sia perché lo stesso istituto non ha dimostrato alcun fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno arrecato all’attore. Oltre a ciò, era assente anche la dimostrazione di aver adottato tutte le “misure di sicurezza idonee” ad evitare il danno. La banca è stata così condannata, per violazione del danno non patrimoniale, al pagamento di una somma pari ad euro 12.000,00 in favore dell’attore. (Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile, Sentenza 1 aprile - 5 agosto 2008, n.1496: Segnalazione alla centrale rischi - Cancellazione - Risarcimento). [Avv. Alfredo Matranga e Avv. Graziano Garrisi] - Diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale civile: CASSAZIONE CIVILE: RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE PER SOTTRAZIONE OGGETTI PREZIOSI “Non merita adesione la tesi dei ricorrenti secondo cui l'albergatore non deve rispondere della sottrazione di oggetti preziosi che non siano stati affidati alla sua custodia a meno di un ingiustificato rifiuto di questa. Premesso che l'articolo 1783 Codice Civile regola la responsabilità limitata dell'albergatore (pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera) per il deterioramento, la distruzione o sottrazione delle cose "portate" in albergo, mentre l'articolo 1784 contempla la responsabilità illimitata per le cose "consegnate in custodia" o per le quali la custodia sia stata illegittimamente rifiutata, deve rilevarsi che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l'articolo 1785 bis Codice Civile che, sempre per le cose "portate" in albergo, prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari". Secondo la Cassazione, infatti: "In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 Codice Civile), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis Codice Civile". ... "l'articolo 1785 bis Codice Civile (introdotto dalla legge 10.6.1978 n.316) ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che, fermo restante la distinzione tra cose "portate" in albergo e cose consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 5 dicembre 2008, n.28812: Responsabilità albergatore). - Diritto della navigazione e dei trasporti, diritto comunitario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni: CORTE DI GIUSTIZIA UE: NOZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI FINI DELLA LEGITTIMA CANCELLAZIONE DEL VOLO La Corte di Giustizia ha stabilito importanti principi in merito alle regole per la navigazione aerea: - "l’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo". Infatti: "tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il trasporto aereo e del grado di sofisticatezza tecnologica degli aeromobili, occorre constatare che i vettori aerei devono regolarmente fare fronte, nell’esercizio della loro attività, a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento di tali apparecchi. D’altronde, per evitare siffatti problemi e per prevenire incidenti che pregiudichino la sicurezza dei voli, tali apparecchi sono sottoposti a regolari controlli, particolarmente rigidi, che fanno parte delle condizioni correnti che le imprese di trasporto aereo devono osservare. Risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo"; - "la frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno «circostanze eccezionali» a norma dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004"; - "la circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato «tutte le misure del caso» ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 e, pertanto, per liberare il detto vettore dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento". Secondo la Corte di Giustizia, infatti, il vettore aereo "deve infatti dimostrare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, egli non avrebbe palesemente potuto evitare – se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente – che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo". (Corte di Giustizia CE, Sentenza 22 dicembre 2008: Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 5 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Cancellazione dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso). - Diritto penale: CASSAZIONE SU PENALI: NEL PATTEGGIAMENTO NO ALLA CONDANNA ALLE SPESE DEL DANNEGGIATO "Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto". Detto principio, elaborato dalle Sezioni Unite, "va esteso, per la stessa ratio, alle udienze fissate per l’applicazione della pena a norma dell’art. 464 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale) e degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p. (a seguito di decreto di giudizio immediato)". La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 23 dicembre 2008, n.47803: Patteggiamento nel corso delle indagini preliminari - Costituzione di parte civile Ammissibilità - Esclusione). - Diritto amministrativo, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni: CASSAZIONE SU CIVILI: RISARCIBILITA' INTERESSE LEGITTIMO ANCHE SENZA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO "Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi nel presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente richieta e dichiarata in sede di annullamento". (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 23 dicembre 2008, n.30254: Interessi legittimi). - Diritto dei consumatori, diritto della concorrenza e della pubblicità: ANTITRUST: SANZIONATE 9 SOCIETA' FORNITRICI D'ENERGIA PER PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Secondo l'Antitrust nove società attive nella fornitura d'energia hanno attuato pratiche commerciali scorrette nelle modalità di pubblicizzazione dei prezzi praticati nel mercato libero dell’energia e del gas. Con un lungo provvedimento l'Antitrust ha pertanto comminato le seguenti sanzioni: Enel Energia 250.000 (duecentocinquantamila) euro); Eni 260.000 (duecentosessantamila) euro; AceaElectrabel Elettricità 135.000 (centotrentacinquemila) euro; AEM Energia: 140.000 (centoquarantamila) euro; ASM Energia e Ambiente 110.000 (centodiecimila) euro; Trenta 90.000 (novantamila) euro; Enìa Energia 95.000 (novantacinquemila) euro; MPE Energia 100.000 (centomila) euro; Italcogim Energie 95.000 (novantacinquemila) euro. In particolare, prima di concentrarsi sulla scorrettezza dei singoli messaggi diffusi da ciascuna delle parti, l'Antitrust si è soffermata su alcuni elementi suscettibili di rivestire un'utile indicazione generale circa il contenuto dei messaggi pubblicitari: 1) modalità di prospettazione del prezzo finale - l’indicazione del prezzo al netto di imposte e di oneri aggiuntivi può alterare in misura significativa la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori. Occorre infatti garantire che i potenziali destinatari del messaggio pubblicitario siano posti in grado di valutare consapevolmente la convenienza dell’offerta impone che la prospettazione delle componenti di prezzo debba essere chiaramente ed immediatamente intellegibile dal consumatore. In quest’ottica, l’indicazione del prezzo deve essere comprensiva di ogni onere economico gravante sul consumatore il cui ammontare sia determinabile ex ante. Ha rilevato l'Autorità che "non può trascurarsi come nei mercati della vendita di energia elettrica e di gas la concorrenza tra operatori si svolga principalmente intorno alla variabile prezzo. Di qui la centralità, nella comunicazione pubblicitaria, dell’offerta economica, come del resto chiaramente testimoniato dai messaggi in esame. Pertanto, qualunque omissione informativa o inesattezza nella percezione della convenienza economica dell’offerta assume una rilevanza particolarmente significativa"; 2) necessità della completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario - "la possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa anche in un momento immediatamente successivo, come nel caso di specie, quale quello della consultazione del link “ulteriori informazioni”, oppure attraverso la fruizione del servizio di assistenzaclienti. si ritiene che la chiarezza nell'esposizione di tutti i dati indispensabili alla piena conoscenza del prezzo finale complessivo dell’energia, in un mercato recentemente liberalizzato e sempre più complesso e diversificato, risulti necessaria"; 3) idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo - "la ratio dell’articolo 20 del Codice del Consumo è quella di proteggere non già l’integrità del patrimonio del consumatore, bensì la sua libertà di autodeterminarsi, di scegliere con “cognizione di causa”, ovvero di prendere decisioni “informate” e determinare la sua volontà negoziale o prenegoziale senza dover subire alcun tipo di influenza esterna, anche indiretta, che, a causa del carattere decettivo del messaggio pubblicitario. L’espressione dell’art. 20 del Codice del Consumo, configurando un illecito di pericolo, è diretta a proteggere il consumatore da qualunque deviazione potenziale della propria volontà in una fase prodromica rispetto a quella contrattuale, ovvero la fase delle comunicazioni pubblicitarie, a prescindere dal concreto ricorrere di un danno economico". (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento 13 novembre 2008). - Diritto amministrativo, diritto della sanità, diritto regionale e degli enti locali: TAR LECCE: SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI ASL DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE La decisione del Direttore Generale di una ASL di sostituire il Direttore amministrativo va motivata e preceduta dall'avviso di avvio del procedimento. E' questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto la domanda di sospensione cautelare connessa al ricorso principale con cui il Direttore amministrativo di una ASL ha impugnato il provvedimento di nomina del nuovo direttore da parte dal Direttore Generale. Per il TAR salentino, innanzitutto, va dichiarata la giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo poiché il potere di nomina (e di mancata conferma nell'incarico) dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell'ambito degli apparati pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile nell'alveo della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità della P.A., dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici ampiamente discrezionali e sulla base di criteri eminentemente fiduciari, a fronte dei quali la posizione degli interessati ha consistenza di mero interesse legittimo. Nel merito, poi, secondo il Collegio appaiono condivisibili le principali censure formulate dal ricorrente in quanto: - da un lato, l'art. 5 ottavo comma della Legge Regionale 28/12/2006 n° 39 prevede che il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale provinciale possa discrezionalmente procedere (in via alternativa) alla sostituzione ovvero alla conferma del Direttore Sanitario già nominato dal Commissario Straordinario (evidentemente, anche e soprattutto in base alla valutazione della qualità dell'attività concretamente espletata); - e, dall'altro, l'impugnato provvedimento di nomina del controinteressato (implicante la contestuale sostituzione del ricorrente nell'incarico di Direttore Sanitario della A.S.L. di Lecce) è privo della necessaria motivazione (ai sensi dell'art. 3 Legge n° 241/1990) in ordine alle ragioni che hanno determinato la mancata conferma del ricorrente ed è stato adottato in difetto della previa comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento amministrativo (ex art. 7 Legge n° 241/1990). (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, Ordinanza 19 dicembre 2008, n.1181). [Avv. Alfredo Matranga] - Diritto amministrativo, diritto dello sport: TAR LAZIO: AVVICENDAMENTO DELL'ARBITRO IN ASSENZA DEL PARERE DELL'ORGANO TECNICO E' illegittimo il provvedimento di avvicendamento dell'arbitro Paparesta in assenza del parere dell'organo tecnico. E' questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare connessa al ricorso principale con cui l'arbitro Paparesta ha impugnato la decisione emessa dall'A.I.A. di “avvicendamento” dello stesso; decisione confermata dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI cui l’arbitro si era in precedenza rivolto. Il Collegio, in particolare, ha dapprima rilevato che l'approfondimento sull'eccezione di difetto di giurisdizione sarà affrontata nella fase di merito, pur apparendo, allo stato, la questione dedotta non configurabile come "tecnica" stricto sensu, assumendo il problema dell'organico esuberante un valore precipuamente organizzatorio con conseguente giurisdizione del GA. Quanto al merito, poi, per il TAR Lazio il ricorso appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, richiedendosi, ai fini dell'avvicendamento dell'arbitro, sia ai sensi dell'art. 7 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell'A.I.A., che ai sensi dell'art. 47 del Regolamento A.I.A., una proposta del competente organo tecnico che, nel caso di specie, non vi è stata avendo il Comitato Nazionale provveduto in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di valutazione dell'opportunità di riduzione dell'organico proveniente dal Responsabile CAN. Il TAR Lazio - Sezione Terza Ter - accogliendo la domanda cautelare ha ordinato la rinnovazione del procedimento. (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Ter, Ordinanza 18 dicembre 2008, n.11301). [Avv. Alfredo Matranga] - Diritto dei consumatori, diritto della privacy: GOVERNO: DECRETO LEGGE MILLE PROROGHE - AUMENTO SANZIONI PRIVACY Nel Decreto Legge mille proroghe di fine anno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, sono contenute diverse proroghe all'entrata in vigore di misure normative e modifiche a provvedimenti già in vigore. In particolare ricordiamo: - Class action (articolo 2, comma 447, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244): l'applicazione della disciplina sulla class action portata dalla Finanziaria 2008 è prorogata di altri sei mesi; - Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81): è prorogata al 16 maggio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo: 18, comma 1, lettera r), obblighi del datore di lavoro e del dirigente; 41, comma 3, lettera a), visite mediche in fase preassuntiva; 28, commi 1 e 2, valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa; - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196) la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 in materia di informativa di interessati è raddoppiata passando dalla forchetta "tremila euro-diciottomila euro" a quella "seimila euro-trentaseimila euro" (articolo 161); raddoppiata la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla cessione dei dati, che ora va da diecimila euro a sessantamila euro (articolo 162); la sanzione per omessa o incompleta notificazione che oggi va da ventimila euro a centoventimila euro (articolo 163); mentre più che raddoppiata la sanzione per omessa informazione o esibizione al garante che oggi va da diecimila euro a sessantamila euro (articolo 164); all'articolo 162 sono aggiunti due commi: «2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta. 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. mentre è stato aggiunto l'articolo 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate), a norma del quale: 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. 2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio. 4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore. (Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n.304). DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA L'ARCHIVIO Lorenzo da Ponte (1749-1838) MEMORIE In questo momento incontrai un cantante di teatro, Benelli, il quale, prendendomi per la mano, mi disse queste parole: «Amico Da Ponte, ho gran piacere di incontrarvi. Dovendo io domani o posdomani partir per Napoli, avrei bisogno di vendere una cambiale ch'ebbi da Taylor in bilancio della mia paga teatrale. Andava dal mio avvocato per questo effetto: ma, se voi potete trovare chi mi dia cento lire sterline per una tal carta di cento settantacinque, son contentissimo di fare tal perdita, pel bisogno che ho di tal somma per ire a Napoli.» Presi la cambiale, e gli promisi di dargli una risposta in un'ora. Corsi allora da certo usuraio ch'io conosceva, gli offersi quindici ghinee di regalo, e, a condizione ch'io vi aggiungessi la mia guarentia, apponendovi il mio nome sul dosso, mi diede il danaro. Mi trovai dunque in un punto con sessanta lire sterline in tasca, che in buona coscienza credei di poter ritenere, in grazia del pericolo a cui m'esponea col mio indossamento, d'esser poi obbligato a pagar il tutto. Mi parve tuttavia cosa onesta informar Benelli del fatto, il quale, dopo avergli io date le cento lire: «Son molto lieto,» mi disse, «che queste sessanta lire vengano in tasca vostra; e, se mai Taylor non pagasse la cambiale, ripagherò io volentieri la somma stessa che voi mi date.» [www.liberliber.it] FOCUS - Diritto penale, diritto del lavoro e della sicurezza: CASSAZIONE CIVILE: DANNO RISARCIBILE AI SENSI DELLA LEGGE PINTO Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi della cd. Legge Pinto può essere domandato dagli eredi sia jure proprio sia jure successionis ed è conseguenza normale, sebbene non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. La Corte d’Appello di Roma aveva respinto la domanda di indennizzo avanzata, ai sensi della legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto), dagli eredi di chi era stato parte di un procedimento, instaurato nel lontano 1995, volto ad ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute per l’invalidità. La Corte aveva motivato tale rigetto sostenendo che gli aventi causa del de cuius avevano fatto valere un diritto proprio e non altrui, posto che l’avente diritto non aveva azionato tale pretesa e che pertanto il diritto non poteva considerarsi facente parte dell’asse ereditario, ed affermando inoltre che gli istanti non avevano assolto l’onere probatorio sulla sussistenza del danno extrapatrimoniale. Infine i giudici di seconde cure osservavano come il modesto valore della causa di cui si contestava l’irragionevole durata inducesse a ritenere insussistente qualsiasi reale pregiudizio nel caso de quo. La Corte di Cassazione, facendo seguito al ricorso per impugnazione del suddetto decreto di rigetto, sostiene che il diritto all’equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del procedimento e verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 89/2001 deve essere riconosciuto anche in favore degli eredi della parte che abbia promosso il giudizio di cui si lamenta l’eccessiva durata e ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 6 della CEDU, di immediata rilevanza nell’ordinamento interno e di cui l’art. 2 della legge Pinto costituisce diretta applicazione. L’unico limite è quello che la domanda di riparazione non sia già stata proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile. Alla luce di ciò, si prospettano due modalità di conseguimento dell’indennità in oggetto: jure successionis, per quanto concerne l’indennizzo spettante al de cuius per l’eccessiva lunghezza del processo e quindi maturato fino a quando esso sia stato parte del giudizio; jure proprio, per quanto attiene alla protrazione del processo successivamente al momento in cui gli eredi abbiano assunto lo status di parte processuale mediante costituzione nel giudizio. L’indennizzo acquisito jure successionis andrà diviso pro quota, alla luce degli ordinari principi regolanti la successione mortis causa, mentre l’indennizzo spettante jure proprio, se dovuto, spetterà per intero a ciascuno di essi (rectius, a chi è divenuto parte processuale). Quanto alla prova del danno subito, è ormai orientamento consolidato quello per cui il danno non patrimoniale è conseguenza normale - sebbene non automatica - della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto esso va ritenuto sussistente, senza nessuno specifico onere probatorio sul punto, qualora sia accertata l’effettiva irragionevolezza della durata processuale, pur essendo sempre possibile per l’intimato dimostrare il contrario, ossia che nel caso concreto nessun danno si è verificato per l’istante (cfr. Cass., SS. UU., nn. 1338 e 1339 del 2004). Peraltro la modestia della pretesa azionata non può essere da sé sola sufficiente ad escludere il danno e ciò poiché, quanto alla liquidazione del pregiudizio, il giudice di merito deve valutare l’an ed il quantum in base alle molteplici circostanze concrete del caso, non ultime il comportamento processuale dei giudici e dell’istante, la condizione socio-economica di quest’ultimo, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso, l’entità della “posta in gioco”. Infine, il fatto che la Corte di Strasburgo abbia elaborato dei principi formali in tema di liquidazione del danno da irragionevole durata del processo non può essere considerato limitativo dell’autonomia del giudice nazionale, il quale potrà derogare a detti principi sulla base di una ragionevole motivazione rapportata alla fattispecie in esame (nel caso de quo i ricorrenti avevano infatti chiesto la corresponsione di un bonus di € 2.000, fondando siffatta richiesta - smentita però dalla Cassazione - su ampli stralci di una sentenza della Corte europea proprio in materia previdenziale e nella quale si liquidava detto importo). Per tutti i motivi di cui sopra, gli ermellini cassano il decreto di rigetto impugnato rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. (Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2008, n.25412). [Dott. Federico Repetti] Anatole France (1844-1924) CRAINQUEBILLE Il metodo che consiste nell'esaminare i fatti secondo le regole della critica è inconciliabile con la buona amministrazione della giustizia. Se il magistrato avesse l'imprudenza di seguire questo metodo, i suoi giudizi dipenderebbero dalla sua saggezza personale, che il più delle volte è minima, e dalla fallibilità umana, che è costante. Quale ne sarebbe l'autorità? Non si può negare che il metodo storico è del tutto inadatto a procurargli le certezze di cui ha bisogno. [A cura di Carlo Nordio, Liberilibri, Macerata, 2003, p.35] CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - Diritto delle nuove tecnologie, diritto processuale civile: RIVOLUZIONE NEL DECRETO LEGGE “ANTI-CRISI”: PEC OBBLIGATORIA PER TUTTI E PIENA DEMATERIALIZZABILITÀ DEI DOCUMENTI ORIGINALI ANALOGICI UNICI! (Avv. Andrea Lisi) - Diritto dei contratti e delle obbligazioni: IL CONTRATTO D'ALBERGO (Dott. Marco Cardillo) - Diritto dell'informazione, diritto penale: ASPETTI PENALI DELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA (Avv. Valeria Falcone) Jeremy Blachman ANONIMA AVVOCATI Lunedì 22 maggio Avevamo un'associata incinta, e per scherzo le dissi che avrebbe giovato moltissimo alla sua carriera dare al bambino il nome dello studio. Detto fatto, secondo nome. È un nome orribile per giunta. Le iniziali formano una parola mostruosa. Avrebbe dovuto accorgersene. Mancanza di attenzione ai particolari. Una scelta così te la stronca, la carriera. Sottoponiamo gli associati ad angherie di ogni genere per affermare il nostro potere, a volte con un valido motivo e a volte solo perché ci va. Ho chiesto all'ufficio IT di eliminare il solitario dai computer in rete, perché una volta andai a parlare con un associato che avrebbe dovuto lavorare su un progetto per me, ed era ovvio che cosa stesse facendo, e che cosa continuò a fare anche mentre gli parlavo. Come se non potessi accorgermene perché non ero di fronte allo schermo. So bene come funziona. Sono già stato invitato a tenere conferenze nei corsi delle law school. I giovani. Gli abbiamo dato troppi giocattoli. Non riescono a concentrarsi su un compito. Stanno lì seduti davanti al monitor per ore, a giocare a Freecell. Dovremmo vietare tassativamente Internet. Che si cerchino le cause nei libri, come facevamo noi. Passare sei ore in biblioteca è formativo per il carattere. Passare sei ore a giocare al solitario è ozioso, letale per il cervello e un insulto all'azienda che ti paga. Mi premurai di far sapere chi fosse l'associato da incolpare per la rimozione del solitario. Fu ostracizzato dai colleghi, e se ne andò sei mesi dopo. Pare che adesso lavori per un'organizzazione umanitaria. Probabilmente non hanno neanche il computer. Non potrebbe ottenere un posto in un altro studio. Non dopo averlo fatto mettere al bando. [Baldini Castoldi Dalai Editore, 2008, pp.93] NOTE LEGALI AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico. *** INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196) I dati personali trattati sono esclusivamente costituiti dall'indirizzo di posta elettronica rilasciato dall'interessato a ricevere la newsletter di Filodiritto. I dati sono trattati con strumenti elettronici. Non sono trattati altri dati e non sono utilizzati cookies. Gli accessi ed i contatti ai siti internet Filodiritto e Studilegali sono contabilizzati in forma aggregata e comunque anonima. Titolare del trattamento dei dati è INFOROMATICA S.r.l.. Incaricati del trattamento sono Antonio Zama, Direttore Responsabile di Filodiritto e Barbara Farinelli Amministratore Unico di Inforomatica. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica. 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