..\..\Leggi+Articoli rist + logo+immag\Loghi AIC\Loghi AFC\AFC defi nitivoBIS.pdf Normativa e problematiche di attualità susanna neuhold responsabile nazionale area food il glutine negli alimenti CONOSCERE: (consumatore) COMUNICARE: (azienda) LA PRESENZA / ASSENZA DI GLUTINE ETICHETTATURA Informazione “negativa” (questo prodotto NON è idoneo alla dieta del celiaco) “GLUTINE” tra gli ingredienti (obbligatorio per Direttiva CE/2003/89, recepita in Italia dal “decreto allergeni” 114/2006 e attualmente sostituita dal Reg. CE 1169/2011) non è obbligatorio riportare l’indicazione circa la potenziale presenza di tracce accidentali (“può contenere tracce di glutine”) Informazione “positiva” (questo prodotto è idoneo alla dieta del celiaco) la dicitura “SENZA GLUTINE” era ammessa fino al 2009 solo per i PRODOTTI DIETETICI cioè per i SOSTITUTIVI degli alimenti in cui il glutine è parte degli ingredienti caratterizzanti la dicitura “NON CONTIENE FONTI DI GLUTINE” era ammessa solo per i PRODOTTI A BASE DI CARNE (SALUMI) e per i GELATI PRECONFEZIONATI IN VASCHETTE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE. Regolamento CE 41/2009 Il Regolamento CE 41/2009 è entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Da questa data, tutti i prodotti commercializzati in Unione Europea con la dicitura «senza glutine - gluten free» (e analoghe traduzioni) devono garantire il limite dei 20 ppm e possono quindi essere consumati con tranquillità dai celiaci. Finalmente "senza glutine" ha un unico significato contenuto di glutine < 20 mg/kg Gli alimenti naturalmente senza glutine (non contenenti glutine e non trasformati, come frutta, verdura, carne, latte, uova, acqua in bottiglia) non potranno riportare il claim "senza glutine“ la norma è finalizzata all'aiuto al celiaco per l'identificazione, tra i prodotti a rischio, di quelli idonei alla propria dieta non è destinata ai prodotti naturalmente senza glutine che, per loro natura, non necessitano di dichiarare l'assenza di glutine. Il Ministero della Salute ha pubblicato alcuni elementi esplicativi sul Reg. 41/2009 sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2009 (all’interno della Circolare ministeriale del 5 novembre 2009 Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare). Il punto più importante di queste note esplicative è costituito da quello dedicato agli alimenti di uso corrente. Il Ministero ha sancito che l’impiego della dizione “senza glutine” in etichetta sia ammesso qualora l’azienda possa assicurare: - non solo l’assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine - ma anche l’assenza di potenziali fonti di contaminazione durante il processo produttivo. • A tale riguardo, il Ministero richiede che l’azienda adegui il proprio piano di autocontrollo specificamente al fine di garantire che il tenore residuo di glutine nei propri prodotti dichiarati come “senza glutine” non superi i 20 ppm. • E specifica che “in detto piano va inserito il punto critico relativo al glutine, prevedendone un controllo e una gestione adeguati, con particolare riferimento alle materie prime impiegate, al loro stoccaggio, al processo produttivo, ai piani di sanificazione e pulizia.” -nulla cambia per quanto riguarda i prodotti dietetici, che restano soggetti alla pratica di notifica (decreto legislativo 111/92) possono essere definiti “senza glutine” anche i prodotti ottenuti con l'impiego di materie prime derivanti da cereali vietati, come l’amido di frumento per il pane, purché garantiscano un contenuto in glutine < 20 ppm nel prodotto finito. La decisione, impensabile fino a poco tempo fa, è stata favorita dai progressi della tecnologia alimentare, che permettono l'impiego dell'amido di frumento garantendo il limite dei 20 ppm nel prodotto finito. sintesi Norme sull’etichettatura degli alimenti per celiaci TIPOLOGIA di PRODOTTI PRODOTTI CONVENZIONALI o "PER TUTTI" NORMATIVA di RIFERIMENTO Reg CE 41/2009 < 20 ppm SENZA GLUTINE Reg CE 41/2009 21 - 100 ppm PRODOTTI DIETETICI per CELIACI con contenuto di glutine molto basso < 20 ppm D. Leg. 111/92 < 20 ppm SENZA GLUTINE Regolamento CE 1169/2011 • Resta invariata la lista dei cereali vietati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut® e loro ceppi ibridati) e degli ingredienti esentati dall’obbligo di glutine in etichetta. • Resta non obbligatorio indicare l’eventuale presenza di allergeni non aggiunti volontariamente al prodotto, ma presenti per contaminazione accidentale. Restano quindi non disciplinate le condizioni di utilizzo del claim "può contenere tracce di….", lasciato alla libera volontà delle aziende, non disciplinato da alcuna norma. • Novità di rilievo: obbligo di usare un carattere ben distinguibile per riportare il nome degli allergeni eventualmente presenti. Regolamento CE 1169/2011 • Come la precedente Direttiva Allergeni, il Regolamento UE 1169/2011 comporta l’obbligo di dichiarare il glutine solo se presente come ingrediente, mentre non è obbligatorio dichiarare l’eventuale presenza potenziale di glutine per contaminazione accidentale. • La dicitura "può contenere tracce di...", quindi, utilizzata dalle aziende proprio per indicare una potenziale presenza di glutine per contaminazione accidentale, non è contemplata tra gli obblighi della normativa vigente e l’assenza del claim "può contenere tracce di glutine" non può essere considerata una garanzia per il celiaco. • Per queste ragioni, l’AIC da tempo richiede che ne vengano stabilite per legge le condizioni di utilizzo e la soglia di riferimento (20 ppm). Regolamento CE 1169/2011 • L’Articolo 36 - Informazioni volontarie sugli alimenti stabilisce, però, che la Commissione Europea deve adottare atti di esecuzione circa le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria , tra cui le informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza. Questo significa che, in futuro, le condizioni di utilizzo del claim “può contenere tracce di …”, saranno disciplinate da una norma europea, pur restando, nella previsione, una dicitura volontaria e non obbligatoria. Alimenti sostitutivi • pane • pasta • prodotti da forno dolci (biscotti, torte, pasticceria) e salati (grissini, crackers, ecc.) • mix di farine Decreto legislativo 111/92, alimenti dietetici L’iter si divide in due fasi: 1. autorizzazione dello stabilimento produttivo (ASL) 2. notifica dei prodotti al Ministero della Salute ≠ Ministero della Salute concesso da AIC sia alimenti “sostitutivi”, sia alimenti di consumo corrente solo alimenti “sostitutivi” Alimenti per celiaci Reg. (UE) 1169/2011 Reg. (CE) 41/2009 Decreto legislativo (Italia) 111/92 ma… il quadro normativo è in evoluzione Regolamento (UE) 609/13 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali 1. Abroga il concetto di alimento dietetico 2. Stabilisce un nuovo quadro normativo contenente indicazioni generali per un numero limitato di categorie alimentari ben definite “considerate essenziali per certi gruppi vulnerabili della popolazione”: lattanti ed alla prima infanzia alimenti destinati a fini medici speciali (“utilizzabili sotto supervisione medica”) regimi dietetici totalmente sostitutivi per il controllo del peso 3. Abroga il Regolamento 41/2009, proponendo, solo a livello di preambolo (26), che i claim “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” siano inseriti nel FIC (FIC=Food Information to Consumers) Regolamento 1169/2011, il nuovo regolamento sull’etichettatura. Cosa NON CONDIVIDIAMO: 1. N1 A Diagnosi Paziente Terapia Diagnosi Arriva in 6 anni(media) ___________________ 1,5: 600 anziché 1: 100 Celiaco Terapia UNICA – RIGOROSA – PERENNE DIETA SENZA GLUTINE «ESSENZIALE» = FARMACO SALVAVITA malattia rara - cronica ≠ generale zio Abitudine a ol p _____ po Consuetudine Alimentare na sa Celiachia ne Diagnosi (in 6 anni) Sintomi i Celiaco Complicanze (anche gravi, in assenza di terapia) Lattanti? • • non è vulnerabile ? è meno vulnerabile dei prima infanzia? fini medici speciali oppure i sostitutivi per dimagrire? Reg. (UE) 609/2013 Oggi diventa quindi necessario vigilare sul trasferimento, che sia coerente ed esaustivo, delle indicazioni del Regolamento 41/2009 all’interno del FIC. Contestualmente, in cooperazione con le Istituzioni italiane, che si sono distinte in ambito europeo per l’impegno a difesa dei celiaci, con AIIPA ed UNC, occorre lavorare ad eventuali correttivi delle norme nazionali, per mantenere, almeno a livello italiano, le garanzie fino ad oggi previste per i celiaci nel nostro Paese. 23 Cosa aspettarsi? Nessun pericolo/modifica per gli alimenti di consumo corrente: -“senza glutine”, 20 ppm Per quanto riguarda gli alimenti “ex-dietetici”: - mette a rischio il Decreto legislativo 111 del 1992 e quindi il Registro Nazionale dei prodotti dietetici sg - importante che nell’inserimento nel FIC sia mantenuta la distinzione tra alimenti di consumo corrente sg e alimenti specificamente formulati per celiaci, individuando una denominazione specifica, ad es. “per celiaci”, cui affiancare apposite norme che ne garantiscano sicurezza e qualità, anche solo a livello nazionale La moda del senza glutine ..\..\Leggi+Articoli rist + logo+immag\Loghi AIC\Loghi AFC\AFC defi nitivoBIS.pdf Grazie per l’attenzione susanna neuhold – responsabile nazionale area food