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Normativa e
problematiche di
attualità
susanna neuhold
responsabile nazionale area food
il glutine negli alimenti
CONOSCERE:
(consumatore)
COMUNICARE:
(azienda)
LA PRESENZA / ASSENZA DI GLUTINE
ETICHETTATURA
Informazione “negativa”
(questo prodotto NON è idoneo alla dieta del
celiaco)
“GLUTINE” tra gli ingredienti (obbligatorio per
Direttiva CE/2003/89, recepita in Italia dal “decreto
allergeni” 114/2006 e attualmente sostituita dal Reg.
CE 1169/2011)

non è obbligatorio riportare l’indicazione circa la
potenziale presenza di tracce accidentali (“può
contenere tracce di glutine”)

Informazione “positiva”
(questo prodotto è idoneo alla dieta del celiaco)
 la
dicitura “SENZA GLUTINE” era ammessa fino al
2009 solo per i PRODOTTI DIETETICI
cioè per i SOSTITUTIVI degli alimenti in cui il glutine è
parte degli ingredienti caratterizzanti
la dicitura “NON CONTIENE FONTI DI GLUTINE”
era ammessa solo per i PRODOTTI A BASE DI
CARNE (SALUMI) e per i GELATI
PRECONFEZIONATI IN VASCHETTE DI
PRODUZIONE INDUSTRIALE.
Regolamento CE 41/2009
Il Regolamento CE 41/2009 è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.
Da questa data, tutti i prodotti commercializzati in Unione Europea con
la dicitura «senza glutine - gluten free» (e analoghe traduzioni) devono
garantire il limite dei 20 ppm e possono quindi essere consumati con
tranquillità dai celiaci.
Finalmente "senza glutine" ha un unico significato
contenuto di glutine < 20 mg/kg
Gli alimenti naturalmente senza glutine (non contenenti glutine e non
trasformati, come frutta, verdura, carne, latte, uova, acqua in bottiglia)
non potranno riportare il claim "senza glutine“
la norma è finalizzata all'aiuto al celiaco
per l'identificazione, tra i prodotti a rischio,
di quelli idonei alla propria dieta
non è destinata ai prodotti naturalmente
senza glutine che, per loro natura,
non necessitano di dichiarare l'assenza di glutine.
Il Ministero della Salute ha pubblicato alcuni
elementi esplicativi
sul Reg. 41/2009
sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2009 (all’interno
della Circolare ministeriale del 5 novembre 2009 Linee di
demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati
ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di
vitamine e minerali - Criteri di composizione e di
etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad
una alimentazione particolare).
Il punto più importante di queste note esplicative è costituito
da quello dedicato agli alimenti di uso corrente.
Il Ministero ha sancito che l’impiego della dizione “senza
glutine” in etichetta sia ammesso qualora l’azienda possa
assicurare:
- non solo l’assenza di ingredienti derivati da cereali
contenenti glutine
- ma anche l’assenza di potenziali fonti di contaminazione
durante il processo produttivo.
• A tale riguardo, il Ministero richiede che l’azienda adegui
il proprio piano di autocontrollo specificamente al fine di
garantire che il tenore residuo di glutine nei propri
prodotti dichiarati come “senza glutine” non superi i 20
ppm.
• E specifica che “in detto piano va inserito il punto critico
relativo al glutine, prevedendone un controllo e una
gestione adeguati, con particolare riferimento alle
materie prime impiegate, al loro stoccaggio, al processo
produttivo, ai piani di sanificazione e pulizia.”
-nulla cambia per quanto riguarda i prodotti dietetici,
che restano soggetti alla pratica di notifica
(decreto legislativo 111/92)
 possono essere definiti “senza glutine” anche i prodotti
ottenuti con l'impiego di materie prime derivanti da cereali
vietati, come l’amido di frumento per il pane, purché
garantiscano un contenuto in glutine < 20 ppm nel
prodotto finito.
La decisione, impensabile fino a poco tempo fa, è stata
favorita dai progressi della tecnologia alimentare, che
permettono l'impiego dell'amido di frumento garantendo il
limite dei 20 ppm nel prodotto finito.
sintesi
Norme sull’etichettatura degli alimenti
per celiaci
TIPOLOGIA di PRODOTTI
PRODOTTI CONVENZIONALI
o "PER TUTTI"
NORMATIVA di RIFERIMENTO
Reg CE 41/2009
< 20 ppm
SENZA GLUTINE
Reg CE 41/2009
21 - 100 ppm
PRODOTTI DIETETICI per
CELIACI
con
contenuto
di glutine
molto
basso
< 20 ppm
D. Leg.
111/92
< 20 ppm
SENZA GLUTINE
Regolamento CE 1169/2011
•
Resta invariata la lista dei cereali vietati (grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut® e loro ceppi ibridati) e degli ingredienti esentati dall’obbligo di
glutine in etichetta.
•
Resta non obbligatorio indicare l’eventuale presenza di allergeni non
aggiunti volontariamente al prodotto, ma presenti per contaminazione
accidentale. Restano quindi non disciplinate le condizioni di utilizzo del
claim "può contenere tracce di….", lasciato alla libera volontà delle aziende,
non disciplinato da alcuna norma.
•
Novità di rilievo: obbligo di usare un carattere ben distinguibile per
riportare il nome degli allergeni eventualmente presenti.
Regolamento CE 1169/2011
•
Come la precedente Direttiva Allergeni, il Regolamento UE 1169/2011
comporta l’obbligo di dichiarare il glutine solo se presente come ingrediente,
mentre non è obbligatorio dichiarare l’eventuale presenza potenziale di
glutine per contaminazione accidentale.
•
La dicitura "può contenere tracce di...", quindi, utilizzata dalle aziende
proprio per indicare una potenziale presenza di glutine per contaminazione
accidentale, non è contemplata tra gli obblighi della normativa vigente e
l’assenza del claim "può contenere tracce di glutine" non può essere
considerata una garanzia per il celiaco.
•
Per queste ragioni, l’AIC da tempo richiede che ne vengano stabilite per
legge le condizioni di utilizzo e la soglia di riferimento (20 ppm).
Regolamento CE 1169/2011
•
L’Articolo 36 - Informazioni volontarie sugli alimenti stabilisce, però,
che la Commissione Europea deve adottare atti di esecuzione
circa le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria ,
tra cui le informazioni relative alla presenza eventuale e non
intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranza.
Questo significa che, in futuro, le condizioni di utilizzo del claim “può
contenere tracce di …”, saranno disciplinate da una norma europea,
pur restando, nella previsione, una dicitura volontaria e non
obbligatoria.
Alimenti sostitutivi
•
pane
•
pasta
•
prodotti da forno dolci (biscotti, torte, pasticceria)
e salati (grissini, crackers, ecc.)
•
mix di farine
Decreto legislativo 111/92, alimenti dietetici
L’iter si divide in due fasi:
1. autorizzazione dello stabilimento produttivo (ASL)
2. notifica dei prodotti al Ministero della Salute
≠
Ministero della Salute
concesso da AIC
sia alimenti “sostitutivi”, sia
alimenti di consumo corrente
solo alimenti “sostitutivi”
Alimenti per celiaci
 Reg. (UE) 1169/2011
 Reg. (CE) 41/2009
 Decreto legislativo (Italia) 111/92
ma…
il quadro normativo è in evoluzione
Regolamento (UE) 609/13
relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli
alimenti destinati a fini medici speciali
1. Abroga il concetto di alimento dietetico
2. Stabilisce un nuovo quadro normativo contenente indicazioni generali per un
numero limitato di categorie alimentari ben definite “considerate essenziali per
certi gruppi vulnerabili della popolazione”:
lattanti ed alla prima infanzia
alimenti destinati a fini medici speciali (“utilizzabili sotto supervisione medica”)
regimi dietetici totalmente sostitutivi per il controllo del peso
3. Abroga il Regolamento 41/2009, proponendo, solo a livello di preambolo
(26), che i claim “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” siano
inseriti nel FIC (FIC=Food Information to Consumers) Regolamento 1169/2011,
il nuovo regolamento sull’etichettatura.
Cosa NON CONDIVIDIAMO:
1.
N1
A
Diagnosi
Paziente
Terapia
Diagnosi
Arriva in 6 anni(media)
___________________
1,5: 600 anziché
1: 100
Celiaco
Terapia
UNICA – RIGOROSA – PERENNE
DIETA SENZA GLUTINE
«ESSENZIALE»
=
FARMACO
SALVAVITA
malattia
rara
-
cronica
≠
generale
zio Abitudine
a
ol
p
_____
po
Consuetudine
Alimentare
na
sa
Celiachia
ne
Diagnosi (in 6 anni)
Sintomi i
Celiaco
Complicanze (anche gravi, in assenza di terapia)
Lattanti?
•
•
non è vulnerabile ?
è meno vulnerabile dei
prima infanzia?
fini medici speciali oppure i sostitutivi
per dimagrire?
Reg. (UE) 609/2013
Oggi diventa quindi necessario vigilare sul trasferimento, che sia
coerente ed esaustivo, delle indicazioni del Regolamento
41/2009 all’interno del FIC.
Contestualmente, in cooperazione con le Istituzioni italiane, che si
sono distinte in ambito europeo per l’impegno a difesa dei celiaci, con
AIIPA ed UNC, occorre lavorare ad eventuali correttivi delle
norme nazionali, per mantenere, almeno a livello italiano, le
garanzie fino ad oggi previste per i celiaci nel nostro Paese.
23
Cosa aspettarsi?
Nessun pericolo/modifica per gli alimenti di consumo corrente:
-“senza glutine”, 20 ppm
Per quanto riguarda gli alimenti “ex-dietetici”:
- mette a rischio il Decreto legislativo 111 del 1992 e quindi il
Registro Nazionale dei prodotti dietetici sg
- importante che nell’inserimento nel FIC sia mantenuta la
distinzione tra alimenti di consumo corrente sg e alimenti
specificamente formulati per celiaci, individuando una
denominazione specifica, ad es. “per celiaci”, cui affiancare
apposite norme che ne garantiscano sicurezza e qualità, anche
solo a livello nazionale
La moda del senza glutine
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Grazie per l’attenzione
susanna neuhold – responsabile nazionale area food