INCONTRO A TEMA
DEFICIT CAMPIMETRICO
e IDONEITA’ ALLA GUIDA
Normativa di riferimento e prassi valutative
Modena, 24 febbraio 2011
Dr.a Federica Bersani
U.O.C. di Medicina Legale e Gestione del Rischio
Direttore Dr.a Alessandra De Palma
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 285/92 (NCdS) e s.m.i. – art. 119;
D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e
attuazione NCdS) e s.m.i. – artt. 322 e 325;
Parere del 25 ottobre 2000 (Min. Sanità – Consiglio
Superiore di Sanità);
D.M. 30 settembre 2003 n. 40T (Min. Infrastrutt. e
Trasp.);
D.M. 30 novembre 2010 (Min. Infrastrutt. e Trasp.), in
recepimento della Direttiva 2009/112/CE del 25/8/2009
(cfr. nota RER del 16/2/2011).
Armonizzare i requisiti minimi di
idoneità alla guida
(principio libera circolazione)
Gli Stati membri possono imporre
norme più severe
dei requisiti minimi europei
D.Lgs. n. 285/92: art. 119
comma 1
non può ottenere la patente di guida o
l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida… chi sia
affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o
funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza
veicoli a motore…
comma 2
l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne
per i casi stabiliti nel comma 4 (CML), è effettuato
dall’ufficio della Unità Sanitaria Locale
territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico legale…
DPR n. 495/92: art. 322
Requisiti visivi per conseguimento, conferma o revisione
della patente normale di guida
di qualsiasi categoria
campo visivo normale;
senso cromatico, visione notturna e visione binoculare sufficienti;
cat. A e B
acutezza visiva non inferiore a 10/10 complessivi (non meno di 2/10
nell’occhio che vede meno), anche con lenti (o lenti a contatto)
sferiche +/- di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le
due non sia > 3 diottrie;
cat. C, D, E
acutezza visiva non inferiore a 14/10 complessivi (non meno di 5/10
nell’occhio che vede meno, acutezza visiva non corretta almeno pari
a 1/10 in ciascun occhio), anche con lenti (o lenti a contatto) sferiche
+/- di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due non sia
> 3 diottrie.
DPR n. 495/92: art. 322
Le patenti di guida della cat. C, D, E
non devono essere rilasciate né confermate se il
candidato o il conducente ha:
un campo visivo ridotto;
è colpito da diplopia;
ha visione binoculare difettosa.
…qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una
malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo,
associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata
causa di menomazione del campo visivo, del senso
cromatico, della visione notturna o della visione
binoculare, si devono prevedere, da parte della CML,
esami della vista a periodi non superiori a due anni, al
cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente…
DPR n. 495/92: art. 325
Requisiti visivi per conseguimento, conferma o revisione
della patente speciale di guida
cat. A e B
a) monocoli con acutezza visiva non inferiore a 8/10 nell’occhio superstite
raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) acutezza visiva inferiore a 1/10 nmcl in un occhio e, nell’altro, acutezza
visiva non inferiore a 8/10 raggiungibile anche con qualsiasi correzione di
lenti;
c) acutezza visiva complessiva non inferiore a 8/10 con un minimo di 1/10
nell’occhio che vede meno, raggiungibile anche con lenti sferiche +/- di
qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due non sia > 3 diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi prescritti alle lett. a), b), c) anche soltanto
con lenti a contatto.
Gli interessati di cui alle lett. a) e b) devono possedere CV normale, senso
cromatico e visione notturna sufficienti; quelli di cui alle lett. c) e d), devono
possedere tali requisiti in entrambi gli occhi ed anche visione binoculare
sufficiente.
Non sono previste patenti speciali per cat. C e D.
Parere del 25 ottobre 2000
(Ministero Sanità – Consiglio Superiore di Sanità)
Requisiti visivi per la conduzione di veicoli a motore - CV
Soggetti monocoli – CV normale se:
ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a
120 gradi, sul meridiano verticale non inferiore a 60 gradi
verso l’alto e non inferiore a 75 gradi verso il basso;
assenza di scotomi assoluti entro tali limiti escludendo lo
scotomo fisiologico (macchia cieca).
Soggetti con funzione visiva binoculare – CV normale se, alla
valutazione binoculare, soddisfa:
ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a
120 gradi e sul meridiano verticale di almeno 60 gradi.
Emianopsia bilaterale → non idoneo
Emianopsia monolaterale → idoneo se CV nell’occhio sano
soddisfa i requisiti previsti per i soggetti monocoli.
D.M. 30 settembre 2003 n. 40T (All. III)
(Ministero Infrastrutture e Trasporti)
Disposizioni comunitarie in materia di patenti di
guida e recepimento direttiva 2000/56/CE
Allegato III
(norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la
guida di un veicolo a motore)
Vista
Gruppo 1 (pat. cat. A, B, BE)
La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata se
dall’esame medico risulta CV è inferiore a 120 gradi sul piano
orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da
parere medico favorevole e da prova pratica positiva…
Gruppo 2 (pat. cat. C, CE, D, DE)
La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata se…
il candidato o conducente non ha un campo visivo normale…
D.M. 30 novembre 2010
(Ministero Infrastrutture e Trasporti)
…ritenuto necessario modificare il predetto allegato III…
…acquisito il documento elaborato dal gruppo tecnico di lavoro
costituito presso il Ministero della Salute al fine di individuare
criteri di valutazione di idoneità psico-fisica alla guida
(vista, diabete, epilessia)…
Recepimento della
Direttiva 2009/112/CE del 25/8/2009
D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista)
Quali novità?
In caso di conseguimento, rinnovo o revisione della
patente di guida …dovranno essere valutati con
particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo,
visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e
al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che
possono compromettere la guida sicura.
Qualora sussista il dubbio che la vista non sia adeguata
CML
D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista)
Gruppo 1 (A, B, BE) – Sogg. con funz. visiva binoculare
acutezza visiva binoculare complessiva di almeno 7/10 (con visus
nell’occhio che vede peggio non inferiore a 2/10), raggiungibile anche
con correzione ottica, se ben tollerata;
CV binoculare che consenta visione in orizzontale di almeno 120° e
di non meno di 50° verso destra e verso sinistra, 20° verso l’alto e 20°
verso il basso; non devono essere presenti difetti in un raggio di 20°
gradi rispetto all’asse centrale;
visione crepuscolare sufficiente;
idoneo tempo recupero dopo abbagliamento e idonea sensibilità al
contrasto (qualora insufficienti, la CML può autorizzare la guida solo
alla luce diurna).
diurna)
Malattia degli occhi progressiva (rilevata o dichiarata), la CML può
esprimersi per una validità limitata nella durata e, se del caso, con
limitazione della guida notturna (consulenza oculistica).
D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista)
Gruppo 1 (A, B, BE) – Soggetti monocoli
Medico monocratico
acutezza visiva non inferiore a 8/10, raggiungibile
anche con correzione ottica, se ben tollerata; tale
condizione deve esistere da almeno 6 mesi in modo da
consentire l’adattamento del soggetto;
CV che consenta visione in orizzontale di almeno
120° e di non meno di 60° verso destra o verso sinistra,
25° verso l’alto e 30° verso il basso; non devono essere
presenti difetti in un raggio di 30° gradi rispetto all’asse
centrale;
visione crepuscolare sufficiente;
idoneo tempo recupero dopo abbagliamento e idonea
sensibilità al contrasto.
D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista)
Gruppo 1 (A, B, BE)
Qualora uno o più requisiti non siano
presenti
giudizio demandato alla CML
che può autorizzare la guida eventualmente
con validità limitata nella durata e, se del
caso, con limitazione della guida notturna
(consulenza oculistica).
D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista)
Gruppo 1 (A, B, BE)
Diplopia sviluppata di recente
Perdita improvvisa della visione in un occhio
non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo
(Oculista)
giudizio demandato alla CML
che può autorizzare la guida eventualmente con validità
limitata nella durata e, se del caso, con limitazione della
guida notturna (consulenza oculistica).
D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista)
Gruppo 2 (C, CE, D, DE)
Soggetti con funzione visiva binoculare
acutezza visiva binoculare di almeno 8/10 per l’occhio
più valido e di almeno 4/10 nell’occhio meno valido;
raggiungibile anche con correzione ottica, purchè
ben tollerata, per mezzo di lenti a tempiale con potenza
non superiore alle 8 diottrie come equivalente sferico o
mediante lenti a contatto anche con potere diottrico
superiore;
CV binoculare che consenta visione di almeno 160°
con estensione di 80° verso destra e verso sinistra, 25°
verso l’alto e 30° verso il basso; non devono essere
presenti binocularmente difetti in un raggio di 30° gradi
rispetto all’asse centrale;
D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista)
Gruppo 2 (C, CE, D, DE)
Soggetti con funzione visiva binoculare
non idoneità per: significative alterazioni della
visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto,
visione non sufficiente dopo abbagliamento con tempo
di recupero non idoneo anche nell’occhio con risultato
migliore, diplopia;
in caso di perdita della visione da un occhio, di gravi
alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano
l’idoneità alla guida o di insorgenza di diplopia, dopo
prescrizione di idoneo periodo di sospensione della
guida per favorire un adattamento adeguato (≥ 6 mesi)
→ CML che esprime giudizio di idoneità (ev. limitazioni
– consulenza oculistica).
D.M. 30 novembre 2010…
…Cos’è cambiato?
requisiti del visus;
campo visivo;
sensibilità al contrasto e all’abbagliamento;
scomparsa delle patenti “speciali vista” di
cui all’art. 325 (Reg. esec. att. NCdS), che
saranno da riclassificare e, d’ora in poi,
saranno di competenza del medico
monocratico (art. 119 NCdS);
D.M. 30 novembre 2010…
…Cos’è …
cambiato?
Per quanto riguarda l’esecuzione di CV, in linea generale,
sino all’entrata in vigore del DM 30/11/10, la CML di Modena
chiedeva, qualora ritenuto necessario, un CV 120 gradi
distinto OD/OS; solo in casi particolari un CV 30.2 distinto
OD/OS;
La normativa vigente prevede la verifica della sussistenza dei
requisiti per la funzione visiva, anche mediante test
specialistici, per tutti i conseguimenti/conferme/revisioni di
idoneità alla guida, indipendentemente dalla presenza di
patologie che ne giustificherebbero la richiesta;
Ora, come specificato dalla nota RER del 16/2/11, verranno
richiesti un CV binoculare e un test di sensibilità al contrasto
(considerando normale un valore superiore al 70% almeno in un
occhio, in analogia con quanto previsto nella normativa per le
patenti nautiche), limitatamente a soggetti affetti da patologia
oculare.
Criticità…
Come interpretare, alla luce dei requisiti visivi previsti dal DM
30/11/2010, i CV che ci arriveranno?
Durata dell’idoneità rispetto alle diverse patologie ed alle
caratteristiche del campo visivo
Ha senso richiedere l’esecuzione di test specialistici a tutti i
soggetti (con comprensibili disagi per l’utenza e per l’Az. USL) o è
effettivamente opportuno limitarli a soggetti affetti da specifiche
patologie oculari (cfr. nota RER del 16/2/11)?
Il CV binoculare ci permette di verificare la sussistenza di tutti i casi
problematici?
Quando richiedere il test di screening e quando invece quello
diagnostico?
Quale correlazione intercorre tra visus e CV? Quanta affidabilità,
ad es., possiamo attribuire ad un CV normale su un occhio con visus
ridotto? In questi casi non potrebbe essere opportuno richiedere
anche un CV distinto OD/OS?
Grazie per l’attenzione…