INCONTRO A TEMA DEFICIT CAMPIMETRICO e IDONEITA’ ALLA GUIDA Normativa di riferimento e prassi valutative Modena, 24 febbraio 2011 Dr.a Federica Bersani U.O.C. di Medicina Legale e Gestione del Rischio Direttore Dr.a Alessandra De Palma Normativa di riferimento D.Lgs. n. 285/92 (NCdS) e s.m.i. – art. 119; D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione NCdS) e s.m.i. – artt. 322 e 325; Parere del 25 ottobre 2000 (Min. Sanità – Consiglio Superiore di Sanità); D.M. 30 settembre 2003 n. 40T (Min. Infrastrutt. e Trasp.); D.M. 30 novembre 2010 (Min. Infrastrutt. e Trasp.), in recepimento della Direttiva 2009/112/CE del 25/8/2009 (cfr. nota RER del 16/2/2011). Armonizzare i requisiti minimi di idoneità alla guida (principio libera circolazione) Gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei D.Lgs. n. 285/92: art. 119 comma 1 non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida… chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore… comma 2 l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4 (CML), è effettuato dall’ufficio della Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale… DPR n. 495/92: art. 322 Requisiti visivi per conseguimento, conferma o revisione della patente normale di guida di qualsiasi categoria campo visivo normale; senso cromatico, visione notturna e visione binoculare sufficienti; cat. A e B acutezza visiva non inferiore a 10/10 complessivi (non meno di 2/10 nell’occhio che vede meno), anche con lenti (o lenti a contatto) sferiche +/- di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due non sia > 3 diottrie; cat. C, D, E acutezza visiva non inferiore a 14/10 complessivi (non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno, acutezza visiva non corretta almeno pari a 1/10 in ciascun occhio), anche con lenti (o lenti a contatto) sferiche +/- di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due non sia > 3 diottrie. DPR n. 495/92: art. 322 Le patenti di guida della cat. C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o il conducente ha: un campo visivo ridotto; è colpito da diplopia; ha visione binoculare difettosa. …qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della CML, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente… DPR n. 495/92: art. 325 Requisiti visivi per conseguimento, conferma o revisione della patente speciale di guida cat. A e B a) monocoli con acutezza visiva non inferiore a 8/10 nell’occhio superstite raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; b) acutezza visiva inferiore a 1/10 nmcl in un occhio e, nell’altro, acutezza visiva non inferiore a 8/10 raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; c) acutezza visiva complessiva non inferiore a 8/10 con un minimo di 1/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile anche con lenti sferiche +/- di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due non sia > 3 diottrie; d) coloro che raggiungono i minimi prescritti alle lett. a), b), c) anche soltanto con lenti a contatto. Gli interessati di cui alle lett. a) e b) devono possedere CV normale, senso cromatico e visione notturna sufficienti; quelli di cui alle lett. c) e d), devono possedere tali requisiti in entrambi gli occhi ed anche visione binoculare sufficiente. Non sono previste patenti speciali per cat. C e D. Parere del 25 ottobre 2000 (Ministero Sanità – Consiglio Superiore di Sanità) Requisiti visivi per la conduzione di veicoli a motore - CV Soggetti monocoli – CV normale se: ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120 gradi, sul meridiano verticale non inferiore a 60 gradi verso l’alto e non inferiore a 75 gradi verso il basso; assenza di scotomi assoluti entro tali limiti escludendo lo scotomo fisiologico (macchia cieca). Soggetti con funzione visiva binoculare – CV normale se, alla valutazione binoculare, soddisfa: ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120 gradi e sul meridiano verticale di almeno 60 gradi. Emianopsia bilaterale → non idoneo Emianopsia monolaterale → idoneo se CV nell’occhio sano soddisfa i requisiti previsti per i soggetti monocoli. D.M. 30 settembre 2003 n. 40T (All. III) (Ministero Infrastrutture e Trasporti) Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento direttiva 2000/56/CE Allegato III (norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore) Vista Gruppo 1 (pat. cat. A, B, BE) La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata se dall’esame medico risulta CV è inferiore a 120 gradi sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva… Gruppo 2 (pat. cat. C, CE, D, DE) La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata se… il candidato o conducente non ha un campo visivo normale… D.M. 30 novembre 2010 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) …ritenuto necessario modificare il predetto allegato III… …acquisito il documento elaborato dal gruppo tecnico di lavoro costituito presso il Ministero della Salute al fine di individuare criteri di valutazione di idoneità psico-fisica alla guida (vista, diabete, epilessia)… Recepimento della Direttiva 2009/112/CE del 25/8/2009 D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista) Quali novità? In caso di conseguimento, rinnovo o revisione della patente di guida …dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Qualora sussista il dubbio che la vista non sia adeguata CML D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista) Gruppo 1 (A, B, BE) – Sogg. con funz. visiva binoculare acutezza visiva binoculare complessiva di almeno 7/10 (con visus nell’occhio che vede peggio non inferiore a 2/10), raggiungibile anche con correzione ottica, se ben tollerata; CV binoculare che consenta visione in orizzontale di almeno 120° e di non meno di 50° verso destra e verso sinistra, 20° verso l’alto e 20° verso il basso; non devono essere presenti difetti in un raggio di 20° gradi rispetto all’asse centrale; visione crepuscolare sufficiente; idoneo tempo recupero dopo abbagliamento e idonea sensibilità al contrasto (qualora insufficienti, la CML può autorizzare la guida solo alla luce diurna). diurna) Malattia degli occhi progressiva (rilevata o dichiarata), la CML può esprimersi per una validità limitata nella durata e, se del caso, con limitazione della guida notturna (consulenza oculistica). D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista) Gruppo 1 (A, B, BE) – Soggetti monocoli Medico monocratico acutezza visiva non inferiore a 8/10, raggiungibile anche con correzione ottica, se ben tollerata; tale condizione deve esistere da almeno 6 mesi in modo da consentire l’adattamento del soggetto; CV che consenta visione in orizzontale di almeno 120° e di non meno di 60° verso destra o verso sinistra, 25° verso l’alto e 30° verso il basso; non devono essere presenti difetti in un raggio di 30° gradi rispetto all’asse centrale; visione crepuscolare sufficiente; idoneo tempo recupero dopo abbagliamento e idonea sensibilità al contrasto. D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista) Gruppo 1 (A, B, BE) Qualora uno o più requisiti non siano presenti giudizio demandato alla CML che può autorizzare la guida eventualmente con validità limitata nella durata e, se del caso, con limitazione della guida notturna (consulenza oculistica). D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista) Gruppo 1 (A, B, BE) Diplopia sviluppata di recente Perdita improvvisa della visione in un occhio non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo (Oculista) giudizio demandato alla CML che può autorizzare la guida eventualmente con validità limitata nella durata e, se del caso, con limitazione della guida notturna (consulenza oculistica). D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista) Gruppo 2 (C, CE, D, DE) Soggetti con funzione visiva binoculare acutezza visiva binoculare di almeno 8/10 per l’occhio più valido e di almeno 4/10 nell’occhio meno valido; raggiungibile anche con correzione ottica, purchè ben tollerata, per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle 8 diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore; CV binoculare che consenta visione di almeno 160° con estensione di 80° verso destra e verso sinistra, 25° verso l’alto e 30° verso il basso; non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30° gradi rispetto all’asse centrale; D.M. 30 novembre 2010 - Allegato I (vista) Gruppo 2 (C, CE, D, DE) Soggetti con funzione visiva binoculare non idoneità per: significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto, visione non sufficiente dopo abbagliamento con tempo di recupero non idoneo anche nell’occhio con risultato migliore, diplopia; in caso di perdita della visione da un occhio, di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l’idoneità alla guida o di insorgenza di diplopia, dopo prescrizione di idoneo periodo di sospensione della guida per favorire un adattamento adeguato (≥ 6 mesi) → CML che esprime giudizio di idoneità (ev. limitazioni – consulenza oculistica). D.M. 30 novembre 2010… …Cos’è cambiato? requisiti del visus; campo visivo; sensibilità al contrasto e all’abbagliamento; scomparsa delle patenti “speciali vista” di cui all’art. 325 (Reg. esec. att. NCdS), che saranno da riclassificare e, d’ora in poi, saranno di competenza del medico monocratico (art. 119 NCdS); D.M. 30 novembre 2010… …Cos’è … cambiato? Per quanto riguarda l’esecuzione di CV, in linea generale, sino all’entrata in vigore del DM 30/11/10, la CML di Modena chiedeva, qualora ritenuto necessario, un CV 120 gradi distinto OD/OS; solo in casi particolari un CV 30.2 distinto OD/OS; La normativa vigente prevede la verifica della sussistenza dei requisiti per la funzione visiva, anche mediante test specialistici, per tutti i conseguimenti/conferme/revisioni di idoneità alla guida, indipendentemente dalla presenza di patologie che ne giustificherebbero la richiesta; Ora, come specificato dalla nota RER del 16/2/11, verranno richiesti un CV binoculare e un test di sensibilità al contrasto (considerando normale un valore superiore al 70% almeno in un occhio, in analogia con quanto previsto nella normativa per le patenti nautiche), limitatamente a soggetti affetti da patologia oculare. Criticità… Come interpretare, alla luce dei requisiti visivi previsti dal DM 30/11/2010, i CV che ci arriveranno? Durata dell’idoneità rispetto alle diverse patologie ed alle caratteristiche del campo visivo Ha senso richiedere l’esecuzione di test specialistici a tutti i soggetti (con comprensibili disagi per l’utenza e per l’Az. USL) o è effettivamente opportuno limitarli a soggetti affetti da specifiche patologie oculari (cfr. nota RER del 16/2/11)? Il CV binoculare ci permette di verificare la sussistenza di tutti i casi problematici? Quando richiedere il test di screening e quando invece quello diagnostico? Quale correlazione intercorre tra visus e CV? Quanta affidabilità, ad es., possiamo attribuire ad un CV normale su un occhio con visus ridotto? In questi casi non potrebbe essere opportuno richiedere anche un CV distinto OD/OS? Grazie per l’attenzione…