LA LEGGE 104 – Cos’è: La legge n.104 del 5 febbraio 1992, più spesso nota semplicemente come Legge 104, è una legge italiana tesa alla tutela dei diritti (come l’assistenza e l’integrazione sociale) dei soggetti diversamente abili, costituendo anche un requisito fondamentale per l’attivazione dei piani personalizzati per la fruizione di permessi da parte del disabili o da parte di chi ne fa le veci, nonché per l’attivazione della cosiddetta Legge 162. Si tratta di una legge applicabile sia per i lavoratori disabili (anche stranieri o apolidi purché residenti o domiciliati nel territorio nazionale italiano) sia per i lavoratori che assistono un parente disabile (solitamente entro il secondo grado di parentela –ma il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in alcuni casi specifici). - Come richiederla: Il riconoscimento di invalidità civile NON è sufficiente ma è necessario un riconoscimento diverso (NB: richiedibile comunque contemporaneamente presso gli uffici competenti dell’Azienda sanitaria locale di competenza; è inoltre prevista la possibilità di visite domiciliari per quelle persone con documentata impossibilità ad essere trasportate). La persona disabile (o il parente) che intende usufruire di tale legge deve prima rivolgersi al medico specialista della patologia “denunciata” che dovrà rilasciare al paziente un certificato medico attestante la stessa. Essa andrà poi consegnata in duplice copia in allegato alla domanda di richiesta presso la Sede Inps di competenza (NB: è possibile anche rivolgersi al CAF della propria zona di appartenenza che svolgerà la pratica per via telematica). I BENEFICI CHE COMPORTA: I benefici che comporta la legge 104 sono principalmente raggruppabili in tre gruppi: - - - di tipo fiscale = riconoscimento delle spese sanitarie; applicazione dell’IVA minima al 4% per l’acquisto di protesi, sussidi e strumenti tecnologici; esenzione della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile; esenzione del bollo auto; detrazione del 19% per l’acquisto di beni dei disabili. di tipo lavorativo = n.3 giorni di permesso al mese (come indicato dal comma 3, art.3 della legge 104/92) valido sia nel caso di lavoratore disabile che nel caso di lavoratore che assiste un familiare. per i genitori del soggetto beneficiario = n.3 giorni di permesso al mese per i genitori di soggetti diversamente abili dai 3 ai 18 anni di età mentre nel caso di figli di età inferiore ai 3 anni si ha la possibilità di prolungamento dell’astensione facoltativa. NB: INOLTRE LA LEGGE 104 è REQUISITO FONDAMENTALE PER LA RICHIESTA DI “ATTIVAZIONE” DELLA LEGGE 162.