LA LEGGE 68/99 CREMONA I soggetti destinatari della tutela, individuati esclusivamente dalla legge 68/99 sono: a) le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ovvero portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; b) gli invalidi del lavoro con inabilità Inail superiore al 33%; c) i non vedenti o sordomuti; d) gli invalidi di guerra e per servizio. L’accertamento delle condizioni di disabilità è rimesso alla Commissione prevista dall’art. 4 della l. 104/1992 o in caso di invalidità da infortunio all’ Inail. Metodo di computo della quota di disabili da assumere Vanno esclusi dal computo dei dipendenti: i soggetti disabili assunti con la presente legge o leggi precedenti (legge482/68); i soggetti disabili occupati nelle cooperative sociali cui l'azienda fornisce quote di commesse pari all'attività svolta da un lavoratore in azienda(1); i lavoratori occupati a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi; i soci delle cooperative; i dirigenti; i disabili occupati a domicilio o con il telelavoro, purché siano soddisfatte le condizioni previste dai CCNL e dalla legge 877/73(2) (art. 11); i lavoratori che prestano la loro attività in azienda con contratto di Somministrazione (3); i lavoratori divenuti inabili a causa di infortunio o di malattia e che abbiano riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 60, se la causa dell'invalidità non sia da attribuire al mancato rispetto delle norme d'igiene del lavoro e in materia di sicurezza; i lavoratori assunti con contratto d'apprendistato, di reinserimento, di formazione lavoro (d.p.r. n. 333/2000, art. 3) (4); il personale viaggiante delle aziende di trasporto pubbliche o private; per gli Enti pubblici non economici mancano le figure professionali da escludere dal conteggio, in quanto non è stato ancora varato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i lavoratori occupati in sostituzione di lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto di lavoro (ad esempio per maternità) non sono considerati nuove assunzioni (d.p.r. 333/2000, art. 2); 1 per i servizi di polizia, compresi i vigili urbani(5), della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei lavoratori disabili viene effettuato solo nei servizi amministrativi; i lavoratori part-time sono computati nella misura dell'orario svolto in rapporto all'orario normale di lavoro(6); il personale assunto con contratto d'inserimento(7). Il computo per definire l'obbligo delle associazioni senza finalità di lucro, dei sindacati e dei partiti politici viene effettuato esclusivamente sul personale tecnico (ad esclusione pertanto di chi copre cariche elettive, politiche e di volontariato). (1) Art. 14.d.lgs. 276/03. (2) Legge 877/73 «Norme per la tutela del lavoro a domicilio». (3) Art/22, c. 6, d.lgs. 276/03. (4) «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999 n. 68, contenente norme per il diritto del lavoro dei disabili». (5) L.C. Ministero del Lavoro del 22/2/01. (6) Ad esempio: il caso di più dipendenti occupati a part-time, si debbono sommare le ore svolte complessivamente dai lavoratori sottoposti a tale regime d'orario e dividerle per le ore stabilite dal contratto di lavoro. (7) Artt. 53 e 59 d.igs. 276/03. MODALITA' DI ASSUNZIONE I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione devono presentare richiesta ai servizi per l'impiego provinciale secondo le modalità indicate nella tabella. I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO. QUOTE DI RISERVA Aziende pubbliche e private Quota di riserva Modalità assunzione (art. 7) Note Da 15 a 35 dipendenti n. 1 disabile Sempre nominativa Massimo dopo 12 mesi dalla successiva assunzione Da 36 a 50 dipendenti n. 2 disabili n.1 nominativa n.1 numerica Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione (art. 11) Oltre 51 dipendenti 7% 60% nominativa 40% numerica Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione (art. 11) ELENCHI E GRADUATORIE I lavoratori disabili disoccupati con i requisiti previsti(2) e in cerca di occupazione debbono recarsi presso il centro provinciale per l'impiego(3). In tali sedi viene compilata una graduatoria dei disabili iscritti comprensiva delle caratteristiche tecnico/professionali di ogni lavoratore, desunte da una scheda che l'aspirante lavoratore compila al momento dell'iscrizione. La graduatoria viene stilata in base ai criteri seguenti: anzianità d'iscrizione; carico familiare; difficoltà di locomozione nel territorio. Oltre a criteri stabiliti a livello regionale, i lavoratori disabili licenziati per cause oggettive o per riduzione di personale vengono riscritti nella posizione di graduatoria che occupavano precedentemente all'avviamento al lavoro. ESONERI PARZIALI I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni delle loro produzioni non possono occupare l'intera quota, possono, previa richiesta ai servizi provinciali per l'impiego, essere parzialmente esonerati dall'assunzione di disabili. La condizione è che versino al fondo regionale per l'occupazione(1) un contributo giornaliero di 13 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. I parametri valutativi per la concessione dell'esonero(2) sono: faticosità delle prestazione lavorativa; pericolosità intrinseca al tipo d’attività svolta dall’azienda 2 Particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa Attenzione! La concessione dell'esonero parziale si intende a tempo determinato(3): pertanto, trascorso un minimo di 6 mesi dalla concessione, i servizi per l'impiego possono proporre iniziative di collocamento mirato per l'inserimento di lavoratori disabili(4). COMPENSAZIONE TERRITORIALE È prevista la possibilità di assumere un numero superiore (rispetto alla quota d'obbligo) in alcune unità produttive a compenso di minori assunzioni in altre, operanti nella stessa regione. Per i datori di lavoro privati, la compensazione territoriale può essere autorizzata anche tra unità produttive ubicate in regioni diverse. (1) Art. 14, legge 68/99. (2) Decreto ministro del Lavoro 357/2000. (3) Art. 1 d.m. 357/2000. (4) Art. 3 comma 3 d.m. 357/2000. Licenziamento dell'invalido Oltre all'ipotesi di licenziamento per esito negativo della prova, il disabile può essere licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ma anche per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale. Con una recente pronuncia, ancorché non riferita alle assunzioni effettuate ex legge n. 68/1999, la Cassazione (1) ha ritenuto che «II licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 10, legge n. 482/1968, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica; nel caso in cui all'invalido risulti una capacità lavorativa, inoltre, sussiste in capo al datore di lavoro l'obbligo di adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori compatibili con il nuovo stato dell'infermità, se la struttura organizzativa dell'azienda e la situazione dell'organico aziendale 10 consentono. A tal fine, deve ritenersi che il giudizio della commissione medica di cui all'art. 20 della legge n. 482/1968 non possa essere limitato alle mansioni in precedenza espletate dall'invalido, ma debba essere esteso anche alle altre mansioni allo stesso affidabili nell'ambito dell'azienda e che il licenziamento sia giustificato solo nel caso in cui la pericolosità, per le persone e per gli impianti, sia riferibile a tutte le mansioni in concreto affidabili all'invalido». Il datore di lavoro deve, in ogni caso, comunicare agli uffici competenti l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro al fine della sostituzione (2) del lavoratore con altro avente diritto. In passato, la Corte Costituzionale (3), seppur con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 1999, aveva dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al fondamento dell'istituto delle assunzioni obbligatorie, sull'assunto che esso costituiva concreta attuazione del disposto dell'art. 2 della Costituzione sui doveri inderogabili di solidarietà e che non comportava violazione dell'art.41 della Costituzione, sia perché la percentuale di assunzioni era quantitativamente contenuta, sia perché il minimo di capacità lavorativa richiesto esclude il carattere meramente assistenziale dell'intervento. Queste affermazioni e giustificazioni costituzionali possono essere estese alla disciplina introdotta con la legge n. 68/1999. Su un piano generale si può altresì affermare che l'istituto trova la sua legittimazione nel disposto dell'art. 38, comma 3, della Costituzione, se-condo il quale gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 3 Alla luce di queste considerazioni pertanto, sembra destinato a ricevere conferma anche l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale che, in modo abbastanza uniforme, aveva riconosciuto, al lavoratore avviato alla stregua della precedente disciplina, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione. Per quanto riguarda i portatori di handicap, la legge n. 68/1999 presenta una stretta connessione con la legge 5 febbraio 1992 n. 104, la quale tende al concreto inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro anche attraverso una specifica attività formativa demandata alle regioni e, in generale, con la promozione di ogni attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei soggetti portatori di handicap (4). La medesima finalità è stata perseguita anche dalla legge 8 novembre 1991, n. 381(5), che promuove lo sviluppo delle cooperative sociali, cioè di quelle cooperative - sovente collegate al volontariato - che abbiano lo scopo di perseguire l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi oppure attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché dalle recenti normative in materia di contratto di formazione e lavoro e di formazione pratico-teorica. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223 (6), ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge (art. 10, comma 4). In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio. La Direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste. Il datore di lavoro può, peraltro, risolvere il rapporto di lavoro con il soggetto disabile qualora, pur attuando opportuni adattamenti dell'organizzazione del lavoro, venga accertata (anche questo tipo di accertamento è riservato alle commissioni competenti) la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda (7). A questo riguardo ci pare importante sottolineare che la Cassazione ha più volte ribadito che spetta al datore di lavoro l'onere della prova della non ricollocabilità dell'inabile. Si profila, in questo caso, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di lavoro del disabile, espressamente prevista dalla legge come causa giustificatrice del recesso da parte del datore di lavoro, avendo chiaro che tali fattispecie possono rientrare nell'ambito della tutela previdenziale, in particolare in quella della causalità di servizio. Infine il datore di lavoro può non rientrare nell'obbligo di assunzione dell'invalido «solo» quando si riscontri l'assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti ovvero quando l'invalido non sia assolutamente collocabile, in ragione della sua minorazione, in alcun settore - anche accessorio o collaterale - dell'intera azienda (8) o quando l'invalido «appartenga a una categoria professionale diversa da quella richiesta» e, infine, quando il datore di lavoro «fornisca la prova dell'assoluta impossibilità di inserimento non pregiudizievole dell'invalido in relazione a tutta l'area occupazionale dell'azienda, risultando al contrario irrilevante ogni scarto tra attitudini professionali ed esigenze aziendali». (1) Cass., 7 luglio 2002. (2) Art. 10, comma 5, legge 68/99. (3) Cass. 15 giugno 1960, n. 38 e Cass. 11 luglio 1961, n. 55. (4) Artt. 17 e 18, legge 104/92. (5) «Disciplina delle cooperative sociali». (6) Si tratta del recesso a seguito della procedura di mobilità previsto dalla legge 223/91 «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». (7) Art. 10 comma 3, legge 68/99 (8) Cass., 12 dicembre 1998, n. 12516. 4