Uff.-Prot.n° UL-URIS/AC-PB/16404/441/F7/PE

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
19 settembre 2008
Uff.-Prot.n° UL-URIS/AC-PB/16404/441/F7/PE
Oggetto:
Dispensazione al pubblico dei medicinali:
invito al rispetto delle limitazioni previste
SOMMARIO:
Federfarma invita i farmacisti ad osservare scrupolosamente le norme che disciplinano la
consegna dei medicinali al pubblico, con particolare riferimento alle condizioni previste per
medicinali che richiedono specifiche cautele a tutela della salute.
Con l’occasione, Federfarma ricorda che, solo in caso di estrema necessità o urgenza e secondo
le modalità dettate dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008, è possibile fornire un medicinale
anche senza la prevista ricetta.
PRECEDENTI:
Circolari n. 239 del 8/5/2008, n. 200 del 15/4/2008, n. 179 del 4/4/2008.
Si ripetono con preoccupante regolarità inchieste o servizi di trasmissioni televisive effettuati
con il sistema della “candid camera” (telecamera nascosta) che mostrano atteggiamenti di singoli
colleghi non rispettosi delle norme che vincolano la consegna di medicinali al rispetto di specifiche
condizioni (obbligo di ricetta medica, prescrizione dello specialista, piano terapeutico, ecc.). Tali
servizi, oltre a danneggiare l’immagine della farmacia e a far passare in secondo piano la
correttezza della stragrande maggioranza dei farmacisti, si prestano a pericolose
strumentalizzazioni.
Nella stessa ottica, appare opportuno segnalare che, a livello parlamentare, è in corso un
approfondimento della questione dell’utilizzo di psicofarmaci, come il metilfenidato (nome
commerciale Ritalin) o l’atomoxetina (nome commerciale Strattera), per il trattamento di minori
affetti da disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD), ai fini del varo di una normativa
ancora più stringente di quella attuale, tenendo conto dei possibili gravi effetti collaterali di tali
medicinali. Sembrerebbe che da verifiche effettuate in farmacia, in questo contesto, sua emerso il
mancato rispetto, in alcuni casi, delle condizioni previste per la dispensazione dei farmaci in
questione (obbligo di prescrizione da parte di centri specialistici sulla base di un piano terapeutico,
per la cui violazione è prevista una sanzione sino a 3.000 euro).
Alla luce di tale situazione, Federfarma invita ancora una volta tutti i colleghi allo scrupoloso
rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riguardo a quelle concernenti l’obbligo della
presentazione della ricetta medica e la verifica dell’esistenza di tutti i requisiti previsti per
l’erogazione di un determinato medicinale a specifici pazienti.
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Infatti, il ruolo di garante della dispensazione del farmaco istituzionalmente demandato al
farmacista trova nell’atto del controllo della regolare presenza di una prescrizione medica – ove
prevista dalla legge – e di eventuali ulteriori limitazioni poste a tutela della salute il primo e
fondamentale atto professionale.
Sempre a garanzia del cittadino, come stabilito dalla legge (art. 122 TULS) la dispensazione al
pubblico di medicinali deve essere effettuata unicamente dal laureato in farmacia iscritto all’albo
(sanzione amministrativa sino a 516 euro e, in caso di esercizio abusivo di professione, reclusione
fino a sei mesi o multa fino a 516 euro), il quale deve indossare il camice bianco e portare il
distintivo dell’Ordine.
CONSEGNA SENZA RICETTA IN CASI URGENTI
Con l’occasione, si ricorda che solo in casi di estrema necessità e urgenza, secondo quanto
previsto dal DM Salute 31 marzo 2008 (vedi circ. n. 197 del 14/4/2008) il farmacista può
consegnare in farmacia un medicinale soggetto a ricetta anche in assenza della ricetta stessa.
Considerata l’importanza dell’argomento, la scrivente riepiloga nuovamente i casi in cui è
consentita la consegna del farmaco senza la prevista ricetta e le modalità che il farmacista è tenuto
ad osservare in tali occasioni.
CASI
Patologie croniche.
Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il
farmaco richiesto;
b) esibizione di un documento sanitario attestante la patologia per la quale è indicato il
farmaco;
c) esibizione di un documento originale, firmato dal medico curante, attestante la patologia e il
farmaco;
d) esibizione di una ricetta scaduta da non oltre 30 gg.; il farmacista deve apporvi
un’annotazione per impedirne un’ulteriore analoga utilizzazione;
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento
in corso.
Nei casi previsti alla lettera b) - qualora il documento non indichi anche il farmaco - e alla lettera d)
il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità da conservare a cura
del farmacista.
La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina.
Necessità di non interrompere terapie (ad es. trattamenti con antibiotici).
Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi:
a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere
che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di una confezione inutilizzabile (es., flaconcino danneggiato);
in tal caso il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità
circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere
conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro.
La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici monodose.
Esigenza di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera.
Il cliente deve esibire documentazione di dimissione ospedaliera, emessa non oltre i due giorni
precedenti, dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco
richiesto.
E’ ammessa la consegna di medicinali iniettabili.
MODALITA’
Quantità. Può essere consegnata solo una confezione con il più basso numero di unità posologiche
del farmaco richiesto, fatta eccezione per gli antibiotici iniettabili monodose che possono essere
consegnati in numero sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento sino alla possibilità di
contatto del paziente con il medico prescrittore.
Avviso al cliente e consegna scheda. Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del
farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che quest’ultimo deve informare il medico
curante del ricorso alla procedura. Il farmacista deve inoltre dare al cliente una scheda, da inoltrare
al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
Registro. Il farmacista deve annotare su un apposito registro, le cui pagine sono da lui stesso
numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto,
riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente, la condizione che ha dato luogo alla
consegna del farmaco, allegando, nei casi previsti, la dichiarazione del cliente. Per il modello di
registro, utilizzabile anche come scheda e dichiarazione del cliente, si veda la circolare n. 239 del
8/5/2008.
Divieto di consegna. La consegna di medicinali senza la ricetta non è mai ammessa per i medicinali
a carico del SSN (deferimento convenzionale), per i medicinali soggetti a prescrizione medica
limitativa (sanzione sino a 3.000 euro) e per i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90
(sanzione sino a 600 euro, salvo che non si ravvisi un reato).
Nel rinnovare l’invito allo scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia di dispensazione
dei medicinali, si inviano cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco CAPRINO
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA