federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 19 settembre 2008 Uff.-Prot.n° UL-URIS/AC-PB/16404/441/F7/PE Oggetto: Dispensazione al pubblico dei medicinali: invito al rispetto delle limitazioni previste SOMMARIO: Federfarma invita i farmacisti ad osservare scrupolosamente le norme che disciplinano la consegna dei medicinali al pubblico, con particolare riferimento alle condizioni previste per medicinali che richiedono specifiche cautele a tutela della salute. Con l’occasione, Federfarma ricorda che, solo in caso di estrema necessità o urgenza e secondo le modalità dettate dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008, è possibile fornire un medicinale anche senza la prevista ricetta. PRECEDENTI: Circolari n. 239 del 8/5/2008, n. 200 del 15/4/2008, n. 179 del 4/4/2008. Si ripetono con preoccupante regolarità inchieste o servizi di trasmissioni televisive effettuati con il sistema della “candid camera” (telecamera nascosta) che mostrano atteggiamenti di singoli colleghi non rispettosi delle norme che vincolano la consegna di medicinali al rispetto di specifiche condizioni (obbligo di ricetta medica, prescrizione dello specialista, piano terapeutico, ecc.). Tali servizi, oltre a danneggiare l’immagine della farmacia e a far passare in secondo piano la correttezza della stragrande maggioranza dei farmacisti, si prestano a pericolose strumentalizzazioni. Nella stessa ottica, appare opportuno segnalare che, a livello parlamentare, è in corso un approfondimento della questione dell’utilizzo di psicofarmaci, come il metilfenidato (nome commerciale Ritalin) o l’atomoxetina (nome commerciale Strattera), per il trattamento di minori affetti da disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD), ai fini del varo di una normativa ancora più stringente di quella attuale, tenendo conto dei possibili gravi effetti collaterali di tali medicinali. Sembrerebbe che da verifiche effettuate in farmacia, in questo contesto, sua emerso il mancato rispetto, in alcuni casi, delle condizioni previste per la dispensazione dei farmaci in questione (obbligo di prescrizione da parte di centri specialistici sulla base di un piano terapeutico, per la cui violazione è prevista una sanzione sino a 3.000 euro). Alla luce di tale situazione, Federfarma invita ancora una volta tutti i colleghi allo scrupoloso rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riguardo a quelle concernenti l’obbligo della presentazione della ricetta medica e la verifica dell’esistenza di tutti i requisiti previsti per l’erogazione di un determinato medicinale a specifici pazienti. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Infatti, il ruolo di garante della dispensazione del farmaco istituzionalmente demandato al farmacista trova nell’atto del controllo della regolare presenza di una prescrizione medica – ove prevista dalla legge – e di eventuali ulteriori limitazioni poste a tutela della salute il primo e fondamentale atto professionale. Sempre a garanzia del cittadino, come stabilito dalla legge (art. 122 TULS) la dispensazione al pubblico di medicinali deve essere effettuata unicamente dal laureato in farmacia iscritto all’albo (sanzione amministrativa sino a 516 euro e, in caso di esercizio abusivo di professione, reclusione fino a sei mesi o multa fino a 516 euro), il quale deve indossare il camice bianco e portare il distintivo dell’Ordine. CONSEGNA SENZA RICETTA IN CASI URGENTI Con l’occasione, si ricorda che solo in casi di estrema necessità e urgenza, secondo quanto previsto dal DM Salute 31 marzo 2008 (vedi circ. n. 197 del 14/4/2008) il farmacista può consegnare in farmacia un medicinale soggetto a ricetta anche in assenza della ricetta stessa. Considerata l’importanza dell’argomento, la scrivente riepiloga nuovamente i casi in cui è consentita la consegna del farmaco senza la prevista ricetta e le modalità che il farmacista è tenuto ad osservare in tali occasioni. CASI Patologie croniche. Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi: a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; b) esibizione di un documento sanitario attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; c) esibizione di un documento originale, firmato dal medico curante, attestante la patologia e il farmaco; d) esibizione di una ricetta scaduta da non oltre 30 gg.; il farmacista deve apporvi un’annotazione per impedirne un’ulteriore analoga utilizzazione; e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Nei casi previsti alla lettera b) - qualora il documento non indichi anche il farmaco - e alla lettera d) il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità da conservare a cura del farmacista. La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina. Necessità di non interrompere terapie (ad es. trattamenti con antibiotici). Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi: a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; b) esibizione da parte del cliente di una confezione inutilizzabile (es., flaconcino danneggiato); in tal caso il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro. La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici monodose. Esigenza di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera. Il cliente deve esibire documentazione di dimissione ospedaliera, emessa non oltre i due giorni precedenti, dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. E’ ammessa la consegna di medicinali iniettabili. MODALITA’ Quantità. Può essere consegnata solo una confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta eccezione per gli antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in numero sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento sino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore. Avviso al cliente e consegna scheda. Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che quest’ultimo deve informare il medico curante del ricorso alla procedura. Il farmacista deve inoltre dare al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato. Registro. Il farmacista deve annotare su un apposito registro, le cui pagine sono da lui stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente, la condizione che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi previsti, la dichiarazione del cliente. Per il modello di registro, utilizzabile anche come scheda e dichiarazione del cliente, si veda la circolare n. 239 del 8/5/2008. Divieto di consegna. La consegna di medicinali senza la ricetta non è mai ammessa per i medicinali a carico del SSN (deferimento convenzionale), per i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (sanzione sino a 3.000 euro) e per i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90 (sanzione sino a 600 euro, salvo che non si ravvisi un reato). Nel rinnovare l’invito allo scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia di dispensazione dei medicinali, si inviano cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA