Roma, - Federfarma Vicenza

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federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
12 marzo 2008
Uff.-Prot.n° UL/AC/5125/142/F7/PE
Oggetto:
Facoltà del farmacista di consegnare
un medicinale in assenza di prescrizione
medica. Schema DM.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
Si illustrano le disposizioni contenute nello schema del decreto del Ministro della Salute che
stabilisce le condizioni ed i casi in cui il farmacista in farmacia potrà, in caso di estrema
necessità o urgenza, fornire un medicinale anche senza la prevista ricetta medica.
Lo schema di decreto è all’esame della Conferenza Stato-Regioni .
PRECEDENTI:
Circolare Federfarma prot. n. 4575/116 del 4/3/2008.
________________________________
Facendo seguito alla propria circolare prot. n. 4575/116 del 4/3/2008 questa Federazione ritiene
utile illustrare, grazie alle dettagliate anticipazioni acquisite in sede ministeriale, il contenuto delle
disposizioni previste nello schema del decreto del Ministro della Salute nel quale sono individuate
le condizioni, ai sensi del d. lgs. n. 219/2006, che consentiranno nelle farmacie ai farmacisti, in caso
di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta un medicinale
soggetto a prescrizione medica o soggetto a prescrizione da rinnovare volta per volta anche in
assenza della prescrizione stessa.
Lo schema di decreto è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni che dovrebbe esaminarlo
nella riunione del 20/3 p.v., ultima data utile per consentirne la firma a cura dell’attuale Ministro
della Salute.
E’ opportuno premettere che lo schema di decreto non riguarda l’erogazione di medicinali in
regime di SSN, che, dunque, resta sempre assoggettata alla presentazione della ricetta SSN.
Fermo restando quanto detto, le condizioni, raggruppate in tre tipologie, in base alle quali il
farmacista potrà consegnare il medicinale anche senza la prevista ricetta sono le seguenti.
1) Necessità di proseguire il trattamento di patologie croniche
Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente è in trattamento con
il farmaco:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il
farmaco richiesto;
b) esibizione di un documento sanitario attestante la patologia per la quale è indicato il
farmaco;
c) esibizione di un documento originale, firmato dal medico curante, attestante la patologia e il
farmaco;
d) esibizione di una ricetta scaduta da non oltre 30 gg.; il farmacista deve apporvi
un’annotazione per impedirne un’ulteriore analoga utilizzazione;
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e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento
in corso.
Nei casi previsti alla lettera b) - qualora il documento non indichi anche il farmaco - e alla lettera d)
il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del
trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e
allegata all’apposito registro (v. sotto).
In tali ipotesi la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina.
2) Esigenza di evitare interruzioni in altri trattamenti
Riguarda casi diversi dalle patologie croniche, quale, ad es., l’ulteriore assunzione di un antibiotico.
Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente è in trattamento con
il farmaco:
a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere
che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinali richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di una confezione inutilizzabile (es., flaconcino danneggiato);
in tal caso il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità
circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere
conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro (v. sotto).
Nei casi sopra riportati la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici
monodose.
3) Esigenza di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera
In aggiunta ai casi precedenti il farmaco può essere consegnato dietro esibizione da parte del cliente
di documentazione di dimissione ospedaliera, emessa non oltre i due giorni precedenti, dalla quale
risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.
In tali ipotesi è ammessa la consegna anche di medicinali iniettabili.
Lo schema di decreto prevede, inoltre, che il farmacista si attenga a quanto segue:
1) Quantità. Può essere consegnata solo una confezione con il più basso numero di unità
posologiche del farmaco richiesto, fatta eccezione per gli antibiotici iniettabili monodose che
possono essere consegnati in numero sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento sino alla
possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
2) Avviso al cliente. Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza
ricetta è una procedura eccezionale e che quest’ultimo deve informare il medico curante del ricorso
alla procedura.
3) Divieto di consegna. Non è ammessa la consegna di medicinali stupefacenti, di cui al DPR n.
309/90, che, pertanto, richiede sempre la ricetta prevista, vale a dire la ricetta a ricalco per la
sezione A, la ricetta non ripetibile per le sezioni B, C, D e la ricetta ripetibile per la sezione E.
4) Registro. Il farmacista deve annotare su un apposito registro, le cui pagine sono da lui stesso
numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto,
riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione che ha dato luogo alla
consegna del farmaco. A tale proposito, la scrivente rileva che non è stato previsto un modello
“ufficiale” di registro e, pertanto, spetta al titolare o al direttore della farmacia regolarsi in merito
(ad es., potrebbe anche essere utilizzato un normale quaderno), fermo restando l’obbligo di
rispettare le modalità di registrazione sopra riportate. Considerato che il presente decreto prevede
anche un obbligo di consegna dei dati al Ministero, potrebbe essere utile suddividere il registro in
tre parti, ciascuna delle quali dedicata ad una delle tre tipologie previste.
Lo schema di decreto stabilisce, inoltre, che entro il mese di dicembre del corrente anno la
scrivente deve raccogliere e comunicare al Ministero della salute e all’Aifa i dati relativi alla
numerosità e alla tipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui al decreto stesso, registrati fino al
mese di novembre 2008.
Infine, è previsto che le nuove disposizioni entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Riservandosi ogni ulteriore notizia in merito all’approvazione definitiva e alla pubblicazione del
decreto in oggetto, la scrivente invia cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco CAPRINO
IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio SIRI
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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