CIRCOLARE N. 18 Piacenza, 9 aprile 2008 A TUTTI I TITOLARI E

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CIRCOLARE N. 18
Piacenza, 9 aprile 2008
A TUTTI I TITOLARI
E DIRETTORI DI FARMACIA
LORO SEDI
…OMISSIS…
FACOLTA’ DEL FARMACISTA DI CONSEGNARE UN MEDICINALE IN ASSENZA DI
PRESCRIZIONE MEDICA. SCHEMA DM
Si riporta, di seguito, commento di Federfarma al testo dello schema del decreto del
Ministro della Salute nel quale sono individuate le condizioni, ai sensi del d. lgs. n. 219/2006, che
consentiranno nelle farmacie ai farmacisti, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare
al cliente che ne faccia richiesta un medicinale soggetto a prescrizione medica o soggetto a
prescrizione da rinnovare volta per volta anche in assenza della prescrizione stessa.
Su tale schema è stata acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella riunione del
20/3 u.s., previo inserimento di un periodo nell’art. 5, comma 2, secondo il quale il farmacista
all’atto della erogazione del medicinale dovrà dare al cliente anche una scheda, da inoltrare al
medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
Appare interessante segnalare che successivamente all’intesa raggiunta in Conferenza
Stato-Regioni il Governo ha avviato un sondaggio sul proprio sito internet – nello spazio “Governo
informa” - in merito alla condivisibilità del provvedimento e ad oggi si è registrato oltre l’80% di
risposte positive.
Con l’occasione, Federfarma comunica, inoltre, di essere stata convocata in sede
ministeriale per il giorno 10/4 p.v., unitamente a Aifa, Fofi e Assofarm, al fine di individuare
modalità uniformi di adempimento degli obblighi di registrazione previsti per il farmacista dall’art. 7,
comma 2, dello schema di DM in oggetto.
Alla luce della modifica intervenuta in sede di Conferenza Stato-Regioni, Federfarma ritiene
utile ricordare il contenuto del predetto schema di DM, da considerarsi ormai definitivo,
sottolineando ancora una volta che non riguarda l’erogazione di medicinali in regime di SSN,
sempre assoggettata alla presentazione della ricetta SSN (v. art. 9).
CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO ALLA CONSEGNA DEL FARMACO
1) Necessità di proseguire il trattamento di patologie croniche
Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente è in
trattamento con il farmaco:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il
farmaco richiesto;
b) esibizione di un documento sanitario attestante la patologia per la quale è indicato il
farmaco;
c) esibizione di un documento originale, firmato dal medico curante, attestante la patologia e il
farmaco;
d) esibizione di una ricetta scaduta da non oltre 30 gg.; il farmacista deve apporvi
un’annotazione per impedirne un’ulteriore analoga utilizzazione;
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del
trattamento in corso.
Nei casi previsti alla lettera b) - qualora il documento non indichi anche il farmaco - e alla
lettera d) il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la
veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere conservata dal
farmacista e allegata all’apposito registro (v. sotto).
In tali ipotesi la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina.
2) Esigenza di evitare interruzioni in altri trattamenti
Riguarda casi diversi dalle patologie croniche, quale, ad es., l’ulteriore assunzione di un
antibiotico.
Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente è in
trattamento con il farmaco:
a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia
presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di una confezione inutilizzabile (es., flaconcino danneggiato);
in tal caso il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità
circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere
conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro (v. sotto).
c)
Nei casi sopra riportati la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici
monodose.
3) Esigenza di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera
In aggiunta ai casi precedenti il farmaco può essere consegnato dietro esibizione da parte
del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera, emessa non oltre i due giorni precedenti,
dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.
In tali ipotesi è ammessa la consegna anche di medicinali iniettabili.
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA
1) Quantità. Può essere consegnata solo una confezione con il più basso numero di unità
posologiche del farmaco richiesto, fatta eccezione per gli antibiotici iniettabili monodose che
possono essere consegnati in numero sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento sino
alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
2) Avviso al cliente e consegna scheda. Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la
consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che quest’ultimo deve
informare il medico curante del ricorso alla procedura. Il farmacista deve inoltre dare al cliente una
scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
3) Divieto di consegna. Non è ammessa la consegna di medicinali stupefacenti, di cui al DPR n.
309/90, che, pertanto, richiede sempre la ricetta prevista, vale a dire la ricetta a ricalco per la
sezione A, la ricetta non ripetibile per le sezioni B, C, D e la ricetta ripetibile per la sezione E.
4) Registro. Il farmacista deve annotare su un apposito registro, le cui pagine sono da lui stesso
numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto,
riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente, la condizione che ha dato luogo alla
consegna del farmaco, allegando, nei casi previsti dall’art. 7, la dichiarazione del cliente. In merito
a tali adempimenti, Federfarma si riserva di fornire successive indicazioni alla luce di quanto verrà
individuato il 10 p.v. in sede ministeriale.
Il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, che sarà cura della scrivente comunicare.
…OMISSIS…
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Giuseppina Zampetti
Paola Rebecchi
Circolare inviata tramite e-mail alle farmacie dotate di casella di posta elettronica.
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