CIRCOLARE N. 18 Piacenza, 9 aprile 2008 A TUTTI I TITOLARI E DIRETTORI DI FARMACIA LORO SEDI …OMISSIS… FACOLTA’ DEL FARMACISTA DI CONSEGNARE UN MEDICINALE IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE MEDICA. SCHEMA DM Si riporta, di seguito, commento di Federfarma al testo dello schema del decreto del Ministro della Salute nel quale sono individuate le condizioni, ai sensi del d. lgs. n. 219/2006, che consentiranno nelle farmacie ai farmacisti, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta un medicinale soggetto a prescrizione medica o soggetto a prescrizione da rinnovare volta per volta anche in assenza della prescrizione stessa. Su tale schema è stata acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 20/3 u.s., previo inserimento di un periodo nell’art. 5, comma 2, secondo il quale il farmacista all’atto della erogazione del medicinale dovrà dare al cliente anche una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato. Appare interessante segnalare che successivamente all’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il Governo ha avviato un sondaggio sul proprio sito internet – nello spazio “Governo informa” - in merito alla condivisibilità del provvedimento e ad oggi si è registrato oltre l’80% di risposte positive. Con l’occasione, Federfarma comunica, inoltre, di essere stata convocata in sede ministeriale per il giorno 10/4 p.v., unitamente a Aifa, Fofi e Assofarm, al fine di individuare modalità uniformi di adempimento degli obblighi di registrazione previsti per il farmacista dall’art. 7, comma 2, dello schema di DM in oggetto. Alla luce della modifica intervenuta in sede di Conferenza Stato-Regioni, Federfarma ritiene utile ricordare il contenuto del predetto schema di DM, da considerarsi ormai definitivo, sottolineando ancora una volta che non riguarda l’erogazione di medicinali in regime di SSN, sempre assoggettata alla presentazione della ricetta SSN (v. art. 9). CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO ALLA CONSEGNA DEL FARMACO 1) Necessità di proseguire il trattamento di patologie croniche Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente è in trattamento con il farmaco: a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; b) esibizione di un documento sanitario attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; c) esibizione di un documento originale, firmato dal medico curante, attestante la patologia e il farmaco; d) esibizione di una ricetta scaduta da non oltre 30 gg.; il farmacista deve apporvi un’annotazione per impedirne un’ulteriore analoga utilizzazione; e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Nei casi previsti alla lettera b) - qualora il documento non indichi anche il farmaco - e alla lettera d) il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro (v. sotto). In tali ipotesi la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina. 2) Esigenza di evitare interruzioni in altri trattamenti Riguarda casi diversi dalle patologie croniche, quale, ad es., l’ulteriore assunzione di un antibiotico. Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente è in trattamento con il farmaco: a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; b) esibizione da parte del cliente di una confezione inutilizzabile (es., flaconcino danneggiato); in tal caso il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro (v. sotto). c) Nei casi sopra riportati la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici monodose. 3) Esigenza di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera In aggiunta ai casi precedenti il farmaco può essere consegnato dietro esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera, emessa non oltre i due giorni precedenti, dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tali ipotesi è ammessa la consegna anche di medicinali iniettabili. ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA 1) Quantità. Può essere consegnata solo una confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta eccezione per gli antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in numero sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento sino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore. 2) Avviso al cliente e consegna scheda. Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che quest’ultimo deve informare il medico curante del ricorso alla procedura. Il farmacista deve inoltre dare al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato. 3) Divieto di consegna. Non è ammessa la consegna di medicinali stupefacenti, di cui al DPR n. 309/90, che, pertanto, richiede sempre la ricetta prevista, vale a dire la ricetta a ricalco per la sezione A, la ricetta non ripetibile per le sezioni B, C, D e la ricetta ripetibile per la sezione E. 4) Registro. Il farmacista deve annotare su un apposito registro, le cui pagine sono da lui stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente, la condizione che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi previsti dall’art. 7, la dichiarazione del cliente. In merito a tali adempimenti, Federfarma si riserva di fornire successive indicazioni alla luce di quanto verrà individuato il 10 p.v. in sede ministeriale. Il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che sarà cura della scrivente comunicare. …OMISSIS… Cordiali saluti. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Giuseppina Zampetti Paola Rebecchi Circolare inviata tramite e-mail alle farmacie dotate di casella di posta elettronica.