federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
12 marzo 2010
Uff.-Prot.n° UL/AC/4070/109/F7/PE
Oggetto:
Medicinali stupefacenti e terapie del dolore.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
La Camera ha approvato definitivamente il DDL sulle cure palliative e terapie del dolore che,
con sostanziali modificazioni al T.U. stupefacenti, semplifica l’accesso alle terapie del dolore e
alleggerisce sensibilmente le incombenze dei farmacisti.
PRECEDENTI
Circolari Federfarma prot .n. 39 del 29/1/2010 e n. 436 del 7/10/2009.
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Questa Federazione comunica che il 9 marzo u.s. la Camera dei Deputati ha approvato senza
modifiche il disegno di legge recante il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni
per garantire l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore: il DDL è divenuto, pertanto,
legge.
E’, tuttavia, importante ricordare che per l’entrata in vigore delle nuove norme occorre
attenderne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Recependo molte delle richieste formulate dalla scrivente, la presente legge apporta
modificazioni al DPR n. 309/90 (T.U. stupefacenti) di sostanziale importanza per tutti gli
interessati, sia per gli assistiti che per i medici ed i farmacisti, la cui attività verrà notevolmente
agevolata attraverso una sensibile riduzione e semplificazione delle formalità di prescrizione e di
dispensazione.
Sinteticamente, le novità di maggiore interesse riguardano:

la possibilità di utilizzare la normale ricetta SSN al posto della ricetta a ricalco per
prescrivere nel trattamento del dolore severo tutti i farmaci dell’Allegato III-bis, anche
quelli compresi nella sezione A;

l’iscrizione nella sezione D dei medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati
nell’allegato III-bis, limitatamente a forme diverse dalla parenterale;

la possibilità per il farmacista di consegnare, su richiesta del cliente, un numero di
confezioni inferiore a quello prescritto ovvero di procedere ad una spedizione frazionata,
entro il termine di validità della ricetta, annotando di volta in volta il numero di confezioni
consegnate;

la possibilità per il farmacista di spedire la ricetta anche quando il numero di confezioni
prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite massimo consentito (30 gg di terapia),
ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni,
ovvero di consegnare un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, sufficiente a
coprire 30 gg di terapia;
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
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
la possibilità per le farmacie di avviare alla distruzione anche i medicinali stupefacenti
soggetti a registrazione, scaduti o deteriorati, avvalendosi di un’azienda autorizzata allo
smaltimento dei rifiuti sanitari; in tal caso, l’azienda redige un verbale delle operazioni di
distruzione che deve essere trasmesso dal farmacista interessato alla ASL. Per i medicinali
non soggetti a registrazione (sezioni D ed E) non sono stabilite particolari formalità –
ferma restando la necessità di servirsi di un’azienda autorizzata - recependo in tal modo
con legge una prassi consolidata;

la riduzione da cinque a due anni del termine di conservazione del registro stupefacenti;

la possibilità di effettuare le registrazioni entro 48 ore dalla dispensazione, invece che
contestualmente;

la possibilità di avere un registro stupefacenti con un numero di pagine adeguato alle
necessità;

la previsione di sanzioni amministrative per violazioni solo regolamentari sulla tenuta del
registro (non sono tali e resteranno sanzionate penalmente quelle previste dal DPR 309/90
relativamente, ad es., alla conservazione del registro vidimato e della relativa
documentazione giustificativa);

è stato eliminato l’obbligo per il farmacista di comunicare mensilmente ad ASL e Ordine i
dati relativi alle ricette bianche per le prescrizioni degli analgesici ricollocati nella sezione
D dopo il 15/6/2009. Tuttavia, con una norma non chiara e apparentemente incoerente,
sulla quale la scrivente provvederà a chiedere chiarimenti al Ministero della Salute, per
tali ricette è stato previsto l’obbligo di conservazione in farmacia “per due anni a partire
dall’ultima registrazione ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci
consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira”.
Sarà cura della scrivente dare tempestivamente notizia della data di pubblicazione della legge.
In tale occasione verrà altresì fornito un riepilogo complessivo ed aggiornato della disciplina in
materia di stupefacenti con un elenco dei medicinali in commercio suddivisi per sezioni.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.