federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 12 marzo 2010 Uff.-Prot.n° UL/AC/4070/109/F7/PE Oggetto: Medicinali stupefacenti e terapie del dolore. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: La Camera ha approvato definitivamente il DDL sulle cure palliative e terapie del dolore che, con sostanziali modificazioni al T.U. stupefacenti, semplifica l’accesso alle terapie del dolore e alleggerisce sensibilmente le incombenze dei farmacisti. PRECEDENTI Circolari Federfarma prot .n. 39 del 29/1/2010 e n. 436 del 7/10/2009. ________________________________ Questa Federazione comunica che il 9 marzo u.s. la Camera dei Deputati ha approvato senza modifiche il disegno di legge recante il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore: il DDL è divenuto, pertanto, legge. E’, tuttavia, importante ricordare che per l’entrata in vigore delle nuove norme occorre attenderne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Recependo molte delle richieste formulate dalla scrivente, la presente legge apporta modificazioni al DPR n. 309/90 (T.U. stupefacenti) di sostanziale importanza per tutti gli interessati, sia per gli assistiti che per i medici ed i farmacisti, la cui attività verrà notevolmente agevolata attraverso una sensibile riduzione e semplificazione delle formalità di prescrizione e di dispensazione. Sinteticamente, le novità di maggiore interesse riguardano: la possibilità di utilizzare la normale ricetta SSN al posto della ricetta a ricalco per prescrivere nel trattamento del dolore severo tutti i farmaci dell’Allegato III-bis, anche quelli compresi nella sezione A; l’iscrizione nella sezione D dei medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis, limitatamente a forme diverse dalla parenterale; la possibilità per il farmacista di consegnare, su richiesta del cliente, un numero di confezioni inferiore a quello prescritto ovvero di procedere ad una spedizione frazionata, entro il termine di validità della ricetta, annotando di volta in volta il numero di confezioni consegnate; la possibilità per il farmacista di spedire la ricetta anche quando il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite massimo consentito (30 gg di terapia), ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni, ovvero di consegnare un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, sufficiente a coprire 30 gg di terapia; Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 la possibilità per le farmacie di avviare alla distruzione anche i medicinali stupefacenti soggetti a registrazione, scaduti o deteriorati, avvalendosi di un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari; in tal caso, l’azienda redige un verbale delle operazioni di distruzione che deve essere trasmesso dal farmacista interessato alla ASL. Per i medicinali non soggetti a registrazione (sezioni D ed E) non sono stabilite particolari formalità – ferma restando la necessità di servirsi di un’azienda autorizzata - recependo in tal modo con legge una prassi consolidata; la riduzione da cinque a due anni del termine di conservazione del registro stupefacenti; la possibilità di effettuare le registrazioni entro 48 ore dalla dispensazione, invece che contestualmente; la possibilità di avere un registro stupefacenti con un numero di pagine adeguato alle necessità; la previsione di sanzioni amministrative per violazioni solo regolamentari sulla tenuta del registro (non sono tali e resteranno sanzionate penalmente quelle previste dal DPR 309/90 relativamente, ad es., alla conservazione del registro vidimato e della relativa documentazione giustificativa); è stato eliminato l’obbligo per il farmacista di comunicare mensilmente ad ASL e Ordine i dati relativi alle ricette bianche per le prescrizioni degli analgesici ricollocati nella sezione D dopo il 15/6/2009. Tuttavia, con una norma non chiara e apparentemente incoerente, sulla quale la scrivente provvederà a chiedere chiarimenti al Ministero della Salute, per tali ricette è stato previsto l’obbligo di conservazione in farmacia “per due anni a partire dall’ultima registrazione ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira”. Sarà cura della scrivente dare tempestivamente notizia della data di pubblicazione della legge. In tale occasione verrà altresì fornito un riepilogo complessivo ed aggiornato della disciplina in materia di stupefacenti con un elenco dei medicinali in commercio suddivisi per sezioni. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.