legge n 221 - Azienda Ulss 12 veneziana

AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
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SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
febbraio 2013
Oggetto: Legge n.221/2012 di conversione del D.L. 18.10.2012 n.179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”.
Precisazioni e modifiche in materia di prescrizione e dispensazione di medicinali equivalenti.
La presente, per comunicare che in data 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 17 dicembre 2012, n.
221 -pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18.12.2012, Supplemento Ordinario n.
208- di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese".
A tale riguardo, si richiama , in particolare, l’articolo 13-bis “ricetta medica” il quale, in materia di prescrizione e
dispensazione di medicinali equivalenti, dispone quanto di seguito testualmente riportato in sostituzione delle
precedenti previsioni di legge di cui al comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending review),
(…omissis…)»“11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un
nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica
nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato dalla
denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella
ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti
principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del
farmaco”. (…omissis…)».
Per effetto di detta norma:
• l’indicazione della denominazione di uno specifico medicinale nella ricetta SSN prima facoltativa ed aggiuntiva
rispetto alla sola indicazione obbligatoria del principio attivo contenuto nel farmaco, si pone ora quale
modalità alternativa;
• l’indicazione di uno specifico medicinale è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco prescritto
abbia
un prezzo pari a quello di rimborso prescindendo, pertanto, dalla presenza o meno della clausola di “non
sostituibilità” (fatta salva ogni diversa richiesta da parte del paziente).
Dal combinato disposto dell’art. 15, comma 11-bis, DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione come
sostituito dall’art. 13-bis, L. n. 221/2012 e dell’art. 11, comma 12, DL n. 1/2012 e successiva legge di conversione, il
farmacista, qualora la ricetta relativa ad un medicinale specifico risulti priva della clausola di “non sostituibilità” e il
relativo prezzo risulti superiore al prezzo di rimborso, è comunque tenuto, dopo aver informato il paziente e salvo
diversa richiesta di quest’ultimo, a fornire il medicinale avente uguale composizione in principi attivi etc.. disponibile
in commercio a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, fermo restando l’obbligo del farmacista, in
assenza di medicinali a prezzi inferiori, di fornire il medicinale prescritto.