Premessa.... l Le persone disabili hanno DIRITTI che i genitori che i genitori possono e devono far rispettare.. l ...e per farli rispettare occorre......... l INFORMARSI l Non temere di avere un atteggiamento CRITICO l CHIEDERE l CONDIVIDERE DIRITTI E DISABILITA' l Riferimenti validi su tutto il territorio nazionale: l COSTITUZIONE ITALIANA l Norme istitutive del S.S.N. e successive modifiche l Legge n. 104/92 (Legge quadro sull'handicap) l d.Lgs. n. 124/98 (Malattie rare) l Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia con L. n. 18/2009 Costituzione della Repubblica Italiana l l l l Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2006 – Ratificata in Italia nel 2009 l l l Art. 1: lo scopo della Convenzione è quello di “……promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità.” (Articolo 1) Art. 3 : tra i principi generali vi sono “il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa” e il rispetto dello sviluppo dell capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preserrvare la propria identità” In altre parole non si è più “disabili” perché non si cammina, non si vede, non si sente, non si capisce, non ci si comporta in modo ritenuto adeguato o per qualunque altra condizione soggettiva ma si diventa persone “con disabilità”solo e quando vivendo una situazione di menomazione si incontrino barriere di diversa natura che impediscano la partecipazione alla società su base di eguaglianza. Cure all'estero in Centri di Altissima Specializzazione l l l l In caso di necessità di cure che non possano essere prestate tempestivamente e adeguatamente in Italia, il cittadino può chiedere all’ASL l’autorizzazione a fruire di prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all’estero Il “soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione” è una delle prestazioni inserite tra i LEAè siamo dunque di fronte ad una prestazione esigibile come diritto soggettivo. Qualora l'assistito sia un cittadino disabile beneficiario della Legge 104/92 (per interventi o cure riabilitative o neuro-riabilitative) o un cittadino trapiantato o che deve sottoporsi a trapianto di organo o di tessuto, e si rechi presso un Centro di altissima specializzazione all'estero, solo in questi casi anche le spese di soggiorno per l'interessato e per il proprio accompagnatore (compreso un secondo accompagnatore nei casi di comprovata gravità delle condizioni del disabile e per i soggetti di età minorile) sono rimborsabili secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 dicembre 2000. Riferimento normativo: D-M.Sanità 3.11.1989 – art. 11 L.104/92 (1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.) Mobilità sanitaria in Europa l l l l l l l Dopo la libera circolazione dei servizi nel mercato interno europeo, sancita dalla Direttiva Bolkestein nel 2006, dal 9 marzo 2011 l’Europa garantisce anche la libera circolazione di quelli sanitari con la Direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera. La Direttiva fissa le regole in base alle quali i cittadini dell'Unione Europea potranno usufruire di prestazioni sanitarie in un Paese europeo diverso da quello di residenza: l’obiettivo principale è quello di agevolare l’accesso dei cittadini europei a un’assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità – come sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione - promuovendo la cooperazione tra gli Stati Membri nel pieno rispetto delle loro competenze relative all’organizzazione e alla prestazione dei sistemi sanitari nazionali. L’impatto dovuto al recepimento della direttiva 2011/24/UE potrà essere contenuto utilizzando gli strumenti di regolazione previsti. In particolare, possono essere introdotti nella nostra normativa nazionale/regionale modalità di autorizzazione e rimborso che garantiscono i diritti dei pazienti, assicurando criteri di continuità con quanto previsto dai regolamenti 883/04 e 987/09 per gli assistiti che si recano all’estero per cure di alta specializzazione. Le uniche prestazioni di assistenza sanitaria per le quali la direttiva non si applica sono: servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine; assegnazione e accesso agli organi ai fini dei trapianti; programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio di uno Stato membro e subordinati ad una pianificazione e a misure si attuazione specifiche. (fonte: sito ufficiale Regione Piemonte) Le Regioni l l l l Con la Legge Costituzionale n. 3/2001 si verifica la riforma federalista in ambito sanitario: il nuovo art. 117 della Costituzione sancisce che la tutela della salute rientra negli ambiti di legislazione concorrente regionale ==> ogni Regione definisce le linee di politica sanitaria, sia pure nel rispetto delle leggi cornice. Alla competenza esclusiva dello Stato resta affidata la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, tra i quali i diritti alla salute (i famosi LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, definiti per la prima volta con D.P:C.M. 29.11.2001) Le Regioni non possono quindi fornire prestazioni inferiori a quelle stabilite nei LEA La Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale n. 1/2004 e numerose D.G.R. (Delibera Giunta Regionale), tra le quali la n. 51/2003 e la n. 56/2010 Regione Piemonte e tutela sociale della disabilità l Interventi di educativa territoriale l Interventi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata l Interventi di affidamento diurno e residenziale l l Azioni finalizzate al potenziamento della rete di Centri Diurni socioterapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili, azioni finalizzate all’inserimento occupazionale, azioni di integrazione scolastica e socioeducativa, progetti e laboratori socio pedagogici, progetti di integrazione socioeducativa per asilo nido ed extrascolastici, azioni di accoglienza residenziale permanente e temporanea. In particolare per la disabilità grave sono stati potenziati i servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite, degli interventi in aiuto alla persona finalizzati all’accesso, da parte del disabile grave, dell’insieme di opportunità che producono integrazione sociale, dello sviluppo di interventi di sollievo alle famiglie all’interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l’utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi, delle prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socioeducativi che determinano un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento, nonché gli interventi di integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche pluriminorate non inserite in strutture residenziali per il recupero e mantenimento delle loro capacità residue. Il Progetto Assistenziale Individuale (PAI) l l l l l Riferimento legislativo: art. 14 L. 328/2000 È compito dell’U.M.V.D. stabilire l’intensità di intervento, sulla base della valutazione dei bisogni sanitari e assistenziali della persona. I Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI) possono prevedere prestazioni ed interventi diversi: prestazioni tramite buono servizio, erogate dai fornitori accreditati, che comprendono: - assistenza domiciliare svolta da operatori adest/oss e/o da assistenti familiari - telesoccorso - prestazioni di supporto/accessorie consistenti in piccoli lavori di manutenzione all’interno dell’abitazione e/o gestione amministrativa del rapporto di lavoro con l’assistente familiare - accompagnamenti sanitari e servizio di messa in strada erogazioni economiche: - assegno di cura consistente in un contributo economico per l’assunzione di un assistente familiare; - cure familiari tramite un rimborso spese al familiare che si occupa della persona da assistere; - affidamento diurno e /o residenziale tramite un rimborso spese a volontari che svolgono sia un ruolo di aiuto nella fruizione di momenti di socializzazione sia di sostegno e supporto nei confronti della famiglia. pasti forniti a domicilio o presso mense ed esercizi convenzionati (fonte: sito ufficiale Comune di Torino) ASSEGNO DI CURA (contributo economico a sostegno della DOMICILIARITA’ per la lungo assistenza- D.G.R. 56/2010) l l l l Tutti i portatori di gravi disabilità, anche di età inferiore ai 65 anni, dal 2010 possono usufruire di un assegno di cura, che varia a seconda della gravità e delle esigenze del soggetto. La richiesta va presentata presso gli sportelli unici, oppure presso la sede del Distretto sanitario o del Consorzio socio-assistenziale del proprio territorio. Il piano di assistenza individualizzato (P.A.I) viene definito dalle Commissioni di valutazione multidisciplinari (composte da medici, infermieri, assistenti sociali e altre eventuali figure professionali ritenute opportune per ogni singolo caso) e in base al grado di non autosufficienza e alle necessità sanitarie e sociali della persona (complessità assistenziale), In caso si ritengano necessari interventi domiciliari, al paziente verrà riconosciuta una somma per il pagamento dei servizi di assistenza tutelare previsti dal P.A.I, che potranno essere anche più di uno, ma che nel loro complesso non potranno superare gli 800 euro mensili nei casi di bassa intensità assistenziale, i 1.100 euro nei casi di media intensità e i 1350 euro in quelli di medio-alta intensità (elevabili a 1.640 per i soggetti senza rete familiare). L’assegno può essere utilizzato per il lavoro svolto sia da figure professionali regolarmente assunte, sia da familiari o da volontari, nonché per l’acquisto di servizi come il telesoccorso o la consegna dei pasti presso la propria abitazione. (fonte: sito ufficiale Regione Piemonte) Comune di Torino – Delibera Consiglio Comunale 2012 l Peggiorativa rispetto al passato per esigenze di bilancio (taglio dei trasferimenti statali e regionali) l Stessi massimali regionali per la domiciliarità l l l l Valutazione economica: compilazione DSE (Dichiarazione sostitutiva condizioni economiche), in base a reddito percepito, patrimonio mobiliare e immobiliare Introduce franchigie di reddito e di patrimonio per l’accesso alle prestazioni domiciliari per anziani, disabili e minori (franchigie = valore del reddito mensile e dei patrimoni del beneficiario , dei suoi familiari e conviventi-quando considerati – che non viene considerato nel calcolo della condizione economica, in quanto deve restare in loro piena disponibilità) Per le franchigie sul reddito, nel caso in cui il beneficiario dell’intervento sia un minore, si considerano esclusivamente i suoi genitori e ascendenti; le franchigie sono proporzionali al numero di persone del loro nucleo; Possibilità di deroghe straordinarie in casi particolari VITA INDIPENDENTE l l l l l I progetti di Vita Indipendente rientrano tra le azioni sostenute dalla Regione, secondo le Linee Guida, approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-9266 del 21/7/2008. I destinatari del progetto sono esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell’art. 3 della l. 104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all’esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori. Possono permanere nel progetto già avviato le persone che abbiano compiuto 65 anni purchè ne sussistano le condizioni ed esse continuino a mantenere i requisiti suddetti. I progetti di Vita Indipendente sono finalizzati all’assunzione di assistenti personali che consentono alle persone disabili di raggiungere la piena autonomia. Tali progetti non devono essere confusi con i progetti di sostegno alla disabilità che possono essere garantiti anche con assegni di cura o con altre forme di intervento indiretto. LA L. 104/92 – LEGGE QUADRO SULL'HANDICAP l l l l ART. 3: E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Art. 3 C.3: Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La certificazione di gravita‘: richiesta all’INPS Se non la si ottiene si può presentare RICORSO giurisdizionale entro sei mesi , ma.... ........Ricordare bene che è stato introdotto l'art. 445Bis c.p.c. per cui è necessario svolgere un ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO con l'ausilio o meno di un proprio consulente (medico specialista) Diritto all’educazione e istruzione l l l Art. 34 Costituzione “La scuola è aperta a TUTTI..” L. n. 104/92 art.12, c.1-2: Inserimento del bambino disabile negli asili nido – Diritto per lo studente disabile all’educazione e istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nell’università L. n. 62/2000, in tema di parità scolastica, stabilisce che le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in tema di integrazione scolastica INSERIMENTO: - Diagnosi funzionale (medico specialista, NPI, terapista della riabilitazione, operatore sociale ASL) - - Profilo dinamico funzionale (come sopra, oltre insegnanti e la collaborazione dei familiari dell’alunno) Piano Educativo Individualizzato (PEI) (operatori sanitari, insegnati del consiglio di classe, collaborazione dei familiari) Assistenza scolastica l l l l INSEGNANTE DI SOSTEGNO: Nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantiti docenti specializzati di sostegno per l’assistenza, la formazione, e l’integrazione degli alunni con disabilità (art. 13 commi 3/6 L. 104/92); il rapporto deve essere assicurato tendenzialmente in rapporto 1:2 (un insegnante specializzato per il sostegno ogni due alunni con disabilità) (Intesa Stato-Regioni del 20/3/2008, art. 5 ) e la competenza spetta al MIUR; ASSISTENTE SPECIALISTICA, ASSISTENTE PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (compiti diversi e integrativi rispetto all’insegnante di sostegno, non sovrapponibili e non sostituibili): la competenza spetta: l ai COMUNI per gli asili nido, per le scuole materne, elementari e medie; l alle Province per le scuole superiori l alle ASL quando si richiede personale paramedico e psicosociale. l ASSISTENZA DI BASE: la competenza spetta alle scuole, che affidano il compito ai collaboratori scolastici, ai quali spetta di prestare ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne, all’uscita e all’interno; attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado …segue.. l Attenzione: se i minori non possono andare a scuola.. È assicurata l’istruzione in ospedale e al domicilio!! l l L. 104/92, art. 12 cc.9-10: Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. L’indennità di accompagnamento Provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche ( Legge 18/80) l l l Condizioni: essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita; l non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico). l Importo 2013: Euro 499,27 per 12 mensilità. l Indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età (fonte: Handylex.org) l L'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento. (fonte: Handylex.org) L’indennità di frequenza Provvidenza stabilita per gli invalidi minorenni: l Condizioni: l fino ai diciotto anni di età; l l l essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"; frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine , anche asilo nido (sent. n. 467/2002 Corte Costituzionale); l non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.738,63; l Importo 2013: Euro 275,87 mensili l L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. l l L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Annualmente (31 marzo) va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di ricovero. (fonte: Handylex.org) L’indennità di comunicazione l l L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508: Minore di 12 anni: ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore. Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia pari o superiore a 75 decibel; insorgenza dell'ipoacusia precedente ai 12 anni l Condizioni: l Indipendente sia dall’età che dal reddito personale; l l l essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stato riconosciuto sordomuto (L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo». La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio») Importo 2013: Euro 249,04 per 12 mensilità. L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori), ma è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto. Pensione e indennità speciale per ciechi parziali Requisiti per entrambi: l l essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione; Pensione (solo se sussiste condizione di bisogno economico) - Condizioni: l è concessa ai maggiorenni e ai minorenni; l non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.127,30. l Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità. Indennità speciale (L. 508/88) – Condizioni: L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione . Condizioni: l è indipendente dall'età e dal reddito personale; l Importo 2013: Euro 196,78 per 12 mensilità. l l L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali. . (fonte: Handylex.org) AUSILI E NOMENCLATORE TARIFFARIO (D.M. SANITA’ n. 332/1999) l l Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all'erogazione sono quelli elencati in un'apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica. Ausili “riconducibili” (art. 1 c.5 )… l l l l l Nella fornitura degli ausili, ortesi o protesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale è possibile utilizzare lo strumento della RICONDUCIBILITA’ per prescrivere dispositivi non contemplati negli elenchi del cosiddetto Nomenclatore Tariffario. Il concetto di riconducibilità era già stato espresso dal regolamento precedente il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (art. 1 comma 5), ma sovente è stato scarsamente utilizzato o addirittura contestato in sede di autorizzazione alla fornitura, facendo prevalere, troppo spesso, il parere del funzionario amministrativo rispetto a quello dello specialista prescrittore. Nel nuovo testo in concetto è leggermente più chiaro. Cosa significa riconducibilità? Se il disabile sceglie un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore, ma riconducibile per omogeneità funzionale a quello prescritto, l'azienda Usl di competenza deve autorizzarne la fornitura, ovviamente sulla scorta del giudizio dello specialista prescrittore. Non si tratta, banalmente, di concedere un prodotto più costoso di quelli previsti dal Nomenclatore, ma piuttosto di autorizzare la fornitura di prodotti diversi da quelli descritti che però svolgono la medesima funzione. E' dirimente, quindi, il concetto di omogeneità funzionale. E' il caso di precisare che l'azienda Usl copre il costo del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista o al prezzo determinato per il dispositivo presente nel Nomenclatore e corrispondente (o meglio "simile") a quello erogato. ….e ausili extratariffario per gravissime disabilità l D.M. n. 332/99, Art. 1, c.6: In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati. (Ma i criteri ad oggi non sono mai stati fissati…) l N.B. ART. 5 C.5 Nomenclatore Tariffario: Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivo protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.