classe 4ari - IIS E. De Nicola

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Progetto Imparare online
CLASSE 4ARI
A.S. 2012/2013
DOCENTE:
MARIA NIVES FORLIN
1
Indice
1. IL CODICE DEL CONSUMO E LA PUBBLICITÀ……………………………......pag.3
1.1
1.2
1.3
1.4
Cos’è il codice del consumo?....................................................................................pag.3
La pubblicità nel Codice del Consumo.....................................................................pag.6
La pubblicità ingannevole e comparativa.................................................................pag.6
Lo spamming.................. ..........................................................................................pag.6
2. LA TUTELA DEL CONSUMATORE…………………………………………….....pag.10
2.1 La tutela del consumatore e il Codice del Consumo..................................................pag.10
2.2 La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie............................................pag.10
2.3 I contratti stipulati fuori dai locali commerciali e a distanza....................................pag.12
2.4 Il diritto di recesso......................................................................................................pag.13
3. L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO…....pag.16
4. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA…………………………….….....pag.17
5. IL MARKETING SOCIALE…………………………………………………..…...…pag.20
6. ENGLISH: CONSUMER PROTECTION………………………………….………..pag.21
2
7. CASI DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE………………………………………....pag.26
7.1 NIVEA – CREMA “MY SILHOUETTE”................................................................pag.26
Armano Erika, Boaretto Giada, Menon Jennifer
7.2 LOUIS VUITTON – PORTAFOGLI ARTIGIANALI.............................................pag.27
Bassato Linda, Beggio Sharon, Stramazzo Arianna
7.3 BRANI MUSICALI GRATIS SUL CELLULARE....................................................pag.29
Bertellini Francesco, Liu Wei
7.4 OFFERTA DI GARANZIA ACER ADVANTAGE..................................................pag.31
Carraro Andrea, Costantinescu Iulian
7.5 UNA SUONERIA GRATIS CON UNA RICARICA DA 10 EURO.......................pag.33
D’Addario Riccardo, Vivarini Enrico
7.6 AUTOGRILL – INGRESSO GRATIS A GARDALAND.......................................pag.35
Meneghetti Giulia, Disarò Alessia, Durello Elena
7.7 MARMELLATA ZUEGG – PRODOTTI SENZA ZUCCHERO...........................pag.37
Legdani Fatin, Marangon Martina
7.8 CORSI DI FOTOMODELLA “QUASI” GRATUITI...........................................pag.39
Sarto Marta, Zilio Silvia, Badio Alice
7.9 UN BISCOTTO PER LA VITA.............................................................................pag.41
Baretta Giovanni, Bisca Francesco
7.10 WIND TARIFFA TUTTO INCLUSO.................................................................pag.43
Borile Giulia, Girotto Giorgia, Gallo Chiara
8. CASI DI MARKETING SOCIALE…………………………………………......…pag.45
ESEMPI DI MARKETING SOCIALE PROMOSSI DALLE IMPRESE….......pag.45
8.1 GUCCI PER L’UNICEF.....................................................................................pag.45
Armano Erika, Boaretto Giada, Menon Jennifer
8.2 GHD – A SOSTEGNO DELLE DONNE............................................................pag.46
Bassato Linda, Beggio Sharon, Stramazzo Arianna
8.3 FERRARELLE – IMPATTO ZERO.....................................................................pag.47
Bertellini Francesco, Liu Wei
8.4 VODAFONE - SOCIAL HUNT...........................................................................pag.48
D’Addario Riccardo, Vivarini Enrico
8.5 CASANOVA PENDRILL (NY) - DISTRIBUTORI AUTOMATICI......................pag.49
Sarto Marta, Zilio Silvia, Badio Alice
ESEMPI DI MARKETING SOCIALE PROMOSSI DALLE ISTITUZIONI E DAL
SETTORE NO-PROFIT………………………………………………………........pag.50
8.6 PROGETTO COBASYS – UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA....pag.50
Carraro Andrea, Costantinescu Iulian
8.7 SCOMMETTI CHE SMETTI – AZIENDE SANITARIE DI MODENA...............pag.51
D’Addario Riccardo, Vivarini Enrico
8.8 IL RAPPORTO DONNA – ALCOOL.................................................................pag.52
Legdani Fatin, Marangon, Meneghetti Giulia, Disarò Alessia, Durello Elena
8.9 DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI – PUBBLICITÁ PROGRESSO..........pag.54
Baretta Giovanni, Bisca Francesco
8.10 LA PREVENZIONE, CHE NON LASCIA SEGNI – KOMEN ITALIA ONLUS..pag.55
Girotto Giorgia, Gallo Chiara, Borile Giulia
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1.1 COS’È IL CODICE DEL CONSUMO
Il Codice del Consumo è una raccolta di norme, emanata con il Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, in base all'art. 7 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, riguardante il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. Comprende la maggior parte
delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la
protezione del consumatore.
Il Codice è stato modificato con il D.lgs n. 146 del 2 agosto 2007.
Contenuto :
Il Codice è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti
eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.
In particolare vengono prese in considerazione:
 l'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale;
 la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione
delle vendite ed il credito al consumo;
 le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare: le vendite fuori dai locali
commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi
turistici;
 la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di
conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
 le associazioni dei consumatori e l'accesso alla Giustizia.
Il codice è strutturato in 6 parti:
 parte I: si trovano la definizione generale e le nozioni di consumatore e professionista;
 parte II: si trovano le disposizioni concernenti l'educazione del consumo, le informazioni
che debbono essere fornite al consumatore e le disposizioni sulla pubblicità commerciale;
 parte III: si trovano le norme in materia contrattuale;
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 parte IV: si trovano la disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità
extracontrattuale del produttore per i danni cagionati dai prodotti difettosi. Si trovano anche
le regole speciali valevoli per i contratti di vendita di beni mobili conclusi dai consumatori
con i professionisti;
 parte V: si trovano le disposizioni concernenti le associazioni dei consumatori e i giudizi
inibitori che esse sono legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti che si
rendono responsabili di violazioni di interessi collettivi dei consumatori;
 parte VI: contiene tutta una serie di disposizioni finali tra cui l'art. 143 che definisce
irrinunciabili i diritti attribuiti al consumatore dalle disposizioni del codice di consumo.
Diritti fondamentali del consumatore
Il Decreto ribadisce alcuni fondamentali diritti dei consumatori:
 la tutela della salute;
 la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
 una adeguata informazione, il diritto di recesso e una corretta pubblicità
 l'educazione al consumo;
 la correttezza, la trasparenza ed l'equità nei rapporti contrattuali;
 la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
 l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Il Codice fornisce numerose definizioni concernenti i rapporti di consumo, tra le più
importanti si possono elencare le seguenti:
 consumatore o utente (art. 3): la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
Ed (art. 5): la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali;
 produttore (art. 3): il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo
intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione
Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore
identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo;
 prodotto sicuro (art. 103): qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma
1,che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la
durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non
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presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con
l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela
della salute e della sicurezza delle persone
 prodotto pericoloso (art. 103): qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di
prodotto sicuro;
 pubblicità ingannevole (art. 20): qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la
sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è
rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare
il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un
concorrente;
 clausole vessatorie (art. 33): le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Il Codice ne fornisce un elenco dettagliato. In caso di riconoscimento di clausole vessatorie,
queste sono nulle mentre il contratto rimane valido per tutto il resto.
 diritto di recesso: la data è stata protratta dal Codice da 7 a 10 giorni lavorativi; è
riconosciuto
all’acquirente
per
acquisti
effettuati
attraverso
mezzi
non
consueti(Internet,negozi situati fuori dai centri commerciali,telefono,televisione ecc…).in
riguardo alle somme di denaro il Codice precisa che in caso di recesso, esse debbano essere
restituite per intero, caparra compresa, gratuitamente e nel minor tempo possibile (al
massimo entro 30 giorni dalla notifica)
 televendite : esse devono sempre evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione,
della credulità o della paura,non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da
offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
Anche in questo caso prevale, su tutte, la regola della trasparenza.
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1.2 LA PUBBLICITÀ NEL CODICE DEL CONSUMO
La pubblicità è disciplinata dalla Parte II del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n.
206), entrato in vigore dal 23 ottobre 2005.
Viene definita come una qualunque forma di messaggio che sia diffusa, nell’esercizio di
un’attività economica, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni mobili o
immobili, o la prestazione di opere e servizi.
La Parte II del Codice del Consumo dall’articolo 18 al 27 disciplina le disposizioni in materia
pubblicitaria, cioè definisce i requisiti fondamentali perché essa sia corretta, corrisponda alla verità
e che si manifesti chiaramente.
Sono incluse nella nozione di pubblicità quelle forme di comunicazione che, anche se non
tendono immediatamente a spingere all’acquisto di beni o servizi, promuovono comunque
l’immagine dell’impresa presso il pubblico dei consumatori.
Include ogni forma di comunicazione promozionale, quali che siano le sue modalità o i mezzi di
diffusione. Restano escluse invece le pubblicità non commerciali, nel senso che non sono riferite ad
attività economiche, quali la propaganda politica e la pubblicità sociale.
Quanto alle modalità pubblicitarie ed ai mezzi di diffusione, la fantasia dei pubblicitari, lo
sviluppo tecnologico e l’evoluzione delle tecniche di marketing fanno sì che il fenomeno della
pubblicità subisca continue innovazioni. Accanto ai mezzi di diffusione tradizionali – come la
televisione, i quotidiani e periodici, le affissioni, il direct marketing (comunicazione via posta, via
telefono e offerte porta a porta), la radio, il cinema e la stessa confezione dei prodotti – stanno
nascendo nuovi veicoli pubblicitari, come Internet. Il decreto si applica, come è ovvio, alla
pubblicità diffusa con qualsiasi mezzo.
Il Codice del Consumo disciplina anche la pubblicità comparativa e la pubblicità ingannevole.
I casi di pubblicità ingannevole e comparativa illecita sono vigilati dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
1.3 LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA
Talvolta non è semplice definire il confine tra pubblicità lecita e illecita: è infatti normale che il
messaggio pubblicitario cerchi di mettere in luce, spesso esagerando, le particolari qualità del
prodotto che si intende reclamizzare.
La legge cerca di fissare alcuni limiti per impedire che messaggi pubblicitari danneggino
ingiustamente i concorrenti e, soprattutto, traggano in inganno i consumatori.
Innanzitutto è vietata la cosiddetta pubblicità ingannevole.
L’art 1 del d.lgs. 274/92 comma 2 (poi recepito nel Codice del Consumo) afferma infatti che: “la
pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta” .
Contro la pubblicità ingannevole è possibile presentare ricorso all’AGCM che può condannare
l’impresa responsabile a porre fine ai comportamenti scorretti e a redigere una pubblica
dichiarazione di rettifica.
Il Codice del Consumo dall’art 18 fino all’art 27 si occupa di regolamentare questa materia.
In “primis” vengono definite le figure di: consumatore, professionista, prodotto, e le varie pratiche
commerciali che vengono ad instaurarsi tra questi soggetti.
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La Pubblicità ingannevole consiste in qualsiasi pubblicità che in qualche modo, possa indurre i
destinatari ai quali è rivolta in inganno, e che a causa del suo carattere ingannevole possa
danneggiare i consumatori o ledere un altro concorrente.
Le pratiche commerciali scorrette sono disciplinate agli articoli 21, 22 e 23 che riportano l’elenco
delle pratiche commerciali ingannevoli e agli articoli 24, 25 e 26 che invece si riferiscono a quelle
aggressive (ovvero pratiche idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di
comportamento del consumatore, tanto da indurlo a prendere una decisione che altrimenti non
avrebbe preso).
La legislazione europea definisce la pubblicità comparativa nel seguente modo: “si designa quel
tipo di pubblicità commerciale nella quale al prodotto (o servizio) pubblicizzato vengono
confrontati uno o più prodotti (o servizi) concorrenti, al fine di far risaltare la superiorità o la
maggiore convenienza del primo rispetto agli altri”.
La pubblicità comparativa permette di informare il consumatore sulla varietà crescente di beni e
servizi, mette in evidenza i pregi dei vari prodotti appartenenti allo stesso settore, ma può anche
stimolare la concorrenza tra le aziende costrette ad enfatizzare i pregi dei propri prodotti. Sul piano
giuridico, il problema della pubblicità comparativa è prettamente quello della sua liceità o meno nei
confronti della concorrenza sleale.
Nella maggior parte dei Paesi la comparazione è ritenuta lecita soprattutto per i vantaggi che i
consumatori possono trarne: grazie a questo tipo di comunicazione, infatti, i potenziali acquirenti
dispongono di una quantità maggiore d’informazioni che aiuterà loro a compiere le giuste scelte
d’acquisto.
La forma estrema di competizione che la pubblicità può affrontare è il confronto diretto
tra ciò che l’azienda propone e le offerte della concorrenza. Il confronto può avvenire,
anche in modo indiretto: si ha comparazione indiretta quando i concorrenti sono
facilmente individuabili ma non vengono citati, per esempio nello slogan “Olio cuore:
mangiar bene per sentirsi in forma” sottintende, ad esempio, il fatto che da altri oli non si
trae lo stesso beneficio, o lo si trae in misura inferiore, ma non specifica il/i marchio/i
degli altri prodotti della stessa categoria.
Si ha comparazione diretta nel momento in cui il nome o il marchio, o
comunque un segno che inequivocabilmente faccia riferimento alla marca,
viene espressamente evidenziato. Un caso molto recente è la spietata lotta
Apple
Samsung.
La pubblicità
comparativa di Samsung espone le qualità del
suo nuovo prodotto in modo tale da
“triturare” il nuovo iPhone 5: tutto ciò che il
gioiello di Apple fa, il Galaxy S3 lo fa
meglio. E’ un po’ più pesante e un po’ più
ingombrante, ma è più veloce, più capiente,
più potente, ha più strumenti, ha una
maggiore risoluzione, connessione standard Usb e praticamente 15
funzionalità che iPhone non offre.
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Nel mondo, essendoci una profonda disparità di regolamentazione tra gli
Stati, in materia di pubblicità comparativa, i confronti espliciti non sono
sempre permessi. Questo comporta una distorsione della libera
concorrenza per due motivi: da una parte, sussiste il rischio di essere
citati in giudizio per concorrenza sleale qualora una campagna
comparativa, legittima in uno Stato, valichi le frontiere e approdi in un
altro Stato in cui tale tecnica non è permessa; dall’altra, un utente di
pubblicità può trovarsi a dover reagire ad una pubblicità comparativa
estera senza avere la possibilità di rispondere con la stessa arma, essendo quella stessa pratica
scorretta secondo la giurisdizione del proprio Paese.
Per quanto riguarda la legislazione italiana, la pubblicità comparativa è disciplinata dal Codice
del
Consumo,
all’art.
22.
Quest’articolo
afferma
quanto
segue:
La pubblicità comparativa è lecita se non è ingannevole ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del
Codice del consumo; quando confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali di beni o
servizi omogenei; quando non genera confusione fra i soggetti
comparati; quando non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà
di un segno distintivo di un concorrente.
Inoltre non deve presentare un bene o un servizio come
imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio
depositato.
Un esempio concreto può essere quello di Tele2, che utilizza uno
spot televisivo aggressivo basato su una comparazione tra le
proprie tariffe e quelle di Telecom Italia (campagna del 2000).
Lo spot mette a confronto i prezzi relativi ad una chiamata
interurbana di quattro minuti in orario diurno offerti da Tele2 e da Telecom Italia, comprensivi di
IVA e addebito alla risposta. Un cliente Tele2 a confronto con un abbonato Telecom Italia, un
counter che quantifica il costo delle due telefonate e, al termine, un utente non-Tele2 che si rende
conto di aver speso 1429 delle vecchie lire contro le 472 dell'abbonato Tele2.
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1.4 LO SPAMMING
La diffusione di Internet ha determinato lo sviluppo di nuove e talvolta più aggressive forme di
pubblicità, come lo spamming.
Questa pratica consiste nell’inviare tramite e-mail messaggi pubblicitari non richiesti, dei quali gli
utenti sopportano le spese. Infatti, lo spamming viene visto come una fastidiosa intrusione nella
privacy, ma comporta anche costi in termini di tempo, di utilizzazione della rete Internet, di misure
per contrastare virus, ecc …
Lo spamming è diffuso poiché non comporta costi di stampa, spedizione o distribuzione porta a
porta, ma è sufficiente una semplice connessione ad internet.
Il Garante ha precisato i diversi aspetti legati a questo fenomeno, dopo aver recepito con il D.Lgs.
70/2003 la Direttiva Europea.
Chi intende usare lecitamente le e-mail come mezzo pubblicitario deve tenere presente che:
 deve esserci il consenso informato del destinatario;
 non è ammesso l’invio di messaggi pubblicitari senza l’indicazione del mittente;
 la formazione di elenchi di chi intende o no ricevere e-mail pubblicitarie non deve
comportare oneri per gli interessati;
 il destinatario di messaggi pubblicitari che non intende più riceverli può opporsi al loro
invio.
Se a fronte dell’avvenuta comunicazione dell’opposizione e della richiesta di cancellazione lo
spammer continua ad inviare e-mail non richieste si potrà agire presso il Garante per la protezione
dei dati personali che potrà ordinare di cancellare i dati personali dai suoi archivi elettronici o
cartacei.
Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno da una sanzione pecuniaria alla
reclusione.
Per quanto riguarda il diritto degli USA invece si tratta di una prassi perfettamente legale.
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2.1 LA TUTELA DEL CONSUMATORE E IL CODICE DEL CONSUMO
L’Unione Europea ha intrapreso da tempo uno sforzo immenso per migliorare la tutela del
consumatore: ha così emanato numerose direttive, destinate ad essere recepite nel diritto interno dei
vari Paesi dell’Unione.
Dall’inizio degli anni ’90, in Italia sono stati introdotti molti provvedimenti legislativi, che
hanno doverosamente recepito i principi e le regole delle direttive europee.
Nel 2005 questi provvedimenti sono stati riorganizzati in un testo unico, il “Codice del
consumo” (d.lgs. 206/2005), in esso possiamo trovare la normativa di riferimento per i contratti
stipulati fuori dai locali commerciali o a distanza, la tutela del contraente debole contro eventuali
abusi contenuti nelle clausole vessatorie e la disciplina della responsabilità del produttore per i
prodotti difettosi.
I principi fondamentali del sistema di protezione legale dei consumatori, come citato nell’art. 2
del codice del consumo, sono:
 tutela della salute;
 garanzia della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi;
 garanzia di informazione e pubblicità corrette;
 garanzia di trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
 garanzia di servizi pubblici di buona qualità ed efficienza.
La tutela dei consumatori può svolgersi tanto in forma individuale quanto in forma collettiva e
associativa.
2.2
LA TUTELA DEL CONSUMATORE CONTRO LE CLAUSOLE VESSATORIE
La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie (introdotta nel 1996) è contenuta negli
artt. 33-38 del “Codice del Consumo”. Essa offre una tutela sostanziale al consumatore in ogni
contratto che egli stipula con il professionista, attribuendogli alcuni diritti irrinunciabili.
Si cerca di garantire la completezza e la chiarezza del contenuto del contratto e la giustizia ed
l’equità nelle regole che governano lo scambio contrattuale.
Il “Codice del consumo” fa un distinzione tra clausole presunte vessatorie e clausole sempre
vessatorie. Le clausole proposte per iscritto devono essere sempre redatte in modo chiaro e
comprensibile. In caso dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
L’art. 33 del “Codice del Consumo” indica una serie di clausole che, come tali, sono presunte
vessatorie fino a prova contraria.
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Tra le clausole che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, vi sono quelle che hanno per
oggetto o per effetto quello di:
 escludere o limitare la responsabilità del professionista
 escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista
 limitare il diritto di recesso
 escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione del
debito
 subordinare l’esecuzione del contratto a mere condizioni potestative del professionista
 prevedere la presenza di clausole penali a carico del consumatore d’importo
manifestamente eccessivo
 consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto,
senza un giustificato motivo ecc.
L’art. 36 del “Codice del Consumo” indica un elenco di clausole considerate sempre vessatorie.
I punti che seguono sono i casi più gravi di clausole che hanno per oggetto o per effetto di:







la limitazione della responsabilità del professionista per danni alla persona del
consumatore;
la limitazione della facoltà del consumatore di far valere i suoi diritti nei confronti del
professionista;
il recesso dal contratto in modo diverso per le due parti, più favorevole per il
professionista che per il consumatore;
la modificazione unilaterale delle clausole del contratto da parte del professionista
l’aumento del prezzo del prodotto da parte del professionista, senza consentire al
consumatore il recesso dal contratto;
l’imposizione al consumatore di clausole che non ha potuto conoscere prima della
conclusione del contratto o di penali manifestamente eccessive;
l’imposizione al consumatore di decadenze, di limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni o di portare prove, di inversioni dell’onere proibitorio, di restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
L’art. 37 del “Codice del Consumo” concede alle associazioni dei consumatori e dei
professionisti e alle Camere di Commercio, la legittimazione a chiamare in giudizio l’imprenditore
o l’associazione di imprenditori che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca (cioè vieti) l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività.
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2.3 I CONTRATTI STIPULATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI E A DISTANZA
I contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza sono contratti
conclusi con particolari modalità in ragione delle quali è accentuato lo squilibrio a danno del
consumatore.
Sono contratti conclusi fuori dai locali commerciali del professionista (artt. 45-49 cod. cons.)
quelli conclusi mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine al domicilio del consumatore, o in
luoghi aperti al pubblico nei quali avviene l’incontro fra le parti, o durante viaggi organizzati
dall'operatore commerciale; oppure per corrispondenza o su catalogo.
Un’importanza sempre crescente hanno i contratti che si stipulano tramite il ricorso a tecniche di
comunicazione a distanza (stampati, lettere circolari, cataloghi, telefono, televisore, internet),
quest’ultimi sono i contratti conclusi a distanza (artt. 50-61 Cod. Cons.)
Da tale tipologia di contratti sono da escludere i contratti relativi alla fornitura di cibi e bevande,
quelli di assicurazione, quelli relativi a valori mobiliari, quelli riguardanti beni immobili e quelli
conclusi in occasione di vendite all’asta.
La legge disciplina in particolare le informazioni che il consumatore deve ricevere e il diritto
di recesso che egli può esercitare, una volta concluso il contratto.
Il “Codice del Consumo” prevede che, prima della conclusione del contratto, il consumatore
debba essere informato circa:










identità del fornitore (e suo indirizzo nel caso sia previsto il pagamento anticipato);
caratteristiche essenziali del bene, o del servizio;
il prezzo (compresa l’indicazione di tasse ed imposte);
eventuali spese di consegna;
modalità di pagamento e di consegna del bene;
esistenza od esclusione motivata del diritto di recesso;
modalità di restituzione e ritiro del bene in caso di recesso;
costi dell’utilizzo della tecnica di comunicazione;
durata della validità, dell’offerta e del prezzo;
durata minima del contratto nel caso si tratta di fornitura di prodotti o servizi, ad esecuzione
continuata o periodica.
Le norme che regolano i contratti conclusi fuori dai locali commerciali e i contratti conclusi a
distanza hanno lo scopo di dare al consumatore un periodo di riflessione, nel quale rimeditare
sull'opportunità dell'operazione contrattuale conclusa eventualmente liberarsene recedendo dal
contratto. Intendono cosi proteggerlo contro la fortissima capacità di pressione che molti
professionisti che svolgono l'attività di operatori commerciali sono in grado di esercitare, per
convincere una persona a stipulare un contratto del quale, in realtà, non avrebbe alcun bisogno.
Il loro scopo, contenuto nell'art. 33 cod. cons., è dare al consumatore la facoltà di sciogliersi dal
contratto se si pente di averlo stipulato.
Bertellini Francesco
Liu Wei
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2.4 IL DIRITTO DI RECESSO
Ambito di applicazione
Il diritto di recesso può essere esercitato solo in relazione ai contratti di compravendita di beni o
servizi, conclusi a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, tra consumatore e professionista, e
solo dal primo nei confronti del secondo, non viceversa.
Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Per professionista deve intendersi, invece, la persona fisica o giuridica che agisca nell'esercizio
della propria attività commerciale imprenditoriale o professionale. Il venditore deve sempre farsi
carico dell'obbligo di comunicare al consumatore la facoltà di esercitare il diritto di recesso.
Il diritto di recesso è irrinunciabile e non assoggettabile a penali o limitazioni. Il suo esercizio non
è limitato alle ipotesi di giusta causa, poiché il consumatore può esercitare il diritto di recesso senza
essere tenuto a fornire alcuna spiegazione circa i motivi e le cause per cui intende sciogliere il
contratto. Ogni clausola contraria, eventualmente presente, sarebbe da considerarsi nulla.
Termini
Il diritto di recesso può essere esercitato dal momento della conclusione del contratto fino a dieci
giorni dopo il ricevimento della merce.
Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali
negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione il termine per l'esercizio
del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal
giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto.
Come si esercita il diritto di recesso
Il diritto di recesso si esercita con l'invio entro il termine di dieci giorni di una comunicazione
scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È possibile inviare la comunicazione, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex,
posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso
di
ricevimento
entro
le
quarantotto
ore
successive.
Nella raccomandata è sufficiente inserire i propri dati, quelli relativi all'ordine e all'acquisto
effettuati, comunicando l'intenzione di recedere dal contratto, con l'intimazione di restituire il
prezzo
pagato
entro
il
termine
tassativo
di
30
giorni.
Qualora nell'informativa riguardante il diritto di recesso o nell'offerta di vendita o nelle clausole di
contratto, ciò sia espressamente previsto, il consumatore può esercitare il diritto di recesso
procedendo alla diretta ed immediata restituzione del bene, senza l'onere della preventiva
comunicazione, pagando le spese del trasporto per la restituzione della merce.
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Esempio di raccomandata da inviare per l'esercizio del recesso
(mittente)
Nome,
indirizzo
cognome
(destinatario)
Spett.le
Sede legale del professionista
Luogo
e
data
Raccomandata
a.r.
Oggetto: Recesso dal contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 e ss. del D.Lgs. 206/05, con la presente Vi comunico formale
recesso dal contratto concluso in data (data), distinto con numero identificativo ordine numero, per
l’acquisto di (oggetto). Vogliate, pertanto, corrispondermi euro (costo), pari al prezzo pagato per il
suddetto acquisto.
Ai fini della restituzione dell’importo, comunico le seguenti modalità di pagamento: (modalità di
pagamento) Trascorsi giorni trenta dal ricevimento della presente, ove non abbiate adempiuto
all’accredito nella misura e nelle modalità su indicate, saranno adite le via legali con aggravio di
spese a Vostro carico.
Distinti saluti.
(FIRMA)
Obblighi delle parti
Qualora sia avvenuta la consegna del bene, il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a
disposizione del professionista secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi
decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene
consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Per i contratti riguardanti la vendita di
beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire e'
condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso.
E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia
stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente
articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto.
Il professionista e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui
il professionista e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
15
Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o
riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
Acquisti con credito al consumo
Qualora il bene sia stato acquistato, in tutto o in parte, con l'ausilio di un credito che il
professionista o un terzo abbiano concesso al consumatore, l'esercizio del diritto di recesso risolve
di diritto anche il contratto per la concessione del credito.
Anche in questo caso, al consumatore non può essere addebitata alcuna penale per il recesso, né
alcun obbligo conseguente.
A tal fine, anche nell'ipotesi in cui il credito sia stato prestato da un terzo, l'obbligo di informare il
terzo dell'avvenuto recesso da parte del consumatore, non grava sul consumatore, ma sul
professionista.
Esclusioni
Non esiste il diritto di recesso per le vendite a distanza:

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




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


di strumenti finanziari;
tramite distributori automatici;
tramite telefono pubblico;
per la costruzione e acquisto di beni immobili (per i contratti di locazione a distanza esiste
invece il diritto di recesso);
per la fornitura di prodotti alimentari o di uso domestico corrente consegnati con scadenza
regolare;
di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando e’
prevista una data o un periodo determinato per la fornitura (per esempio con prenotazione);
di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni lavorativi;
di beni e servizi il cui prezzo e’ legato al tasso di interesse e non puo’ essere controllato dal
venditore;
di beni confezionati su misura o personalizzati
di prodotti audiovisivi o software sigillati aperti dal consumatore (per esempio un DVD
sigillato);
di giornali, riviste e periodici;
di servizi di scommesse e lotterie.
16
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, è stata istituita
in Italia nel 1990. E’ un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla base della legge,
senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica.
Essa è un organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza.
L’autorità tutela il cittadino impedendo le intese che si vengono a creare tra le imprese contro la
libera concorrenza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o
rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza. Nel 1992 è stato affidato all'Antitrust il
compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende. Dal 2007 l'Autorità tutela i
consumatori dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese.
Dal 2012 è stata affidata all’Antitrust la tutela dei consumatori contro le clausole vessatorie inserite
nei contratti.
Gli obbiettivi di tutela prefissati sono:
a) assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori
economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità;
b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità
dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.
Quindi, considerando i consumatori la parte debole e non avendo la possibilità di difendersi da soli
contro la condotta delle imprese, è necessaria la presenza di un’Autorità di vigilanza e di controllo.
Lo scopo dell’Antitrust è correggere le irregolarità del mercato, sanzionando i comportamenti non
corretti verificatesi.
La sede unica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è a Roma.
Il rapporto tra antitrust e i consumatori
I consumatori e le loro associazioni possono denunciare la pubblicità che appare ingannevole ma
anche le pratiche commerciali aggressive.
Nella denuncia è utile indicare il mezzo con il quale il messaggio è stato diffuso, il giorno e il luogo
di diffusione e i profili di presunta scorrettezza. Se si ha copia del giornale o del volantino è meglio
allegarla. Più la denuncia è dettagliata, più velocemente si può agire. Le segnalazioni possono
essere utili anche per scovare intese e abusi.
Se si vuole denunciare un messaggio che sembra ingannevole, gli elementi più "sospetti" da
segnalare possono riguardare: la non riconoscibilità del messaggio, quando la pubblicità è
mascherata in altre forme; le caratteristiche dei prodotti o servizi; i prezzi e le condizioni di offerta
di beni o servizi.
17
Per Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) si intende l'integrazione di preoccupazioni di natura
etica all'interno della visione strategica d'impresa: è una manifestazione della volontà delle imprese
di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di
attività.
Un’impresa si dice responsabile, quindi, quando assume volontariamente comportamenti che
vanno oltre quanto previsto dalla legge in campo economico, ambientale e sociale e accetta di
cambiare obiettivo, sostituendo la massimizzazione del profitto con la massimizzazione del
benessere dei soggetti che interagiscono con essa, gli stakeholders.
Il modello concettuale della responsabilità sociale si è rapidamente affermato nella disciplina
economica dando vita, negli ultimi anni, a numerosi filoni di studi, come le ricerche sui sistemi di
rendicontazione portati avanti in Italia dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (Gruppo GBS), i
sistemi di rating etico, i modelli di governance proposti dalle autorità pubbliche, o gli impatti sulla
reputazione e sul valore della marca industriale.
Con la nozione della Responsabilità Sociale d'Impresa si chiede ad un'impresa di adottare un
comportamento socialmente responsabile, monitorando e rispondendo alle aspettative economiche,
ambientali, sociali di tutti i portatori d’interesse (stakeholders) con l'obiettivo di cogliere anche un
vantaggio competitivo e massimizzare gli utili di lungo periodo.
Si presume che un prodotto, non sia apprezzato unicamente per le caratteristiche qualitative esteriori
o funzionali ma anche per le sue caratteristiche non materiali, quali le condizioni di fornitura, i
servizi di assistenza e di personalizzazione, l'immagine ed infine la storia del prodotto stesso.
Risulta evidente come l'impegno “etico” di un'impresa sia entrato direttamente nella cosiddetta
catena del valore prospettando così l'utilizzo di nuovi percorsi legati ad uno “sviluppo sostenibile”
per la collettività. All'interno del mercato globale e locale, le imprese non hanno, infatti,
un'esistenza a sé stante, ma sono enti che vivono e agiscono in un tessuto sociale che comprende
vari soggetti, tra cui una società civile molto attenta all'operato imprenditoriale.
È, quindi, di fondamentale importanza l'attività dedicata al mantenimento delle relazioni con
l'esterno, verso i cosiddetti stakeholders, divenuta di importanza cruciale per le imprese: spesso lo
sviluppo nel tempo di relazioni positive con tali soggetti può diventare un elemento di valore
aggiunto per l'impresa.
Certificazione SA 8000
Esistono, inoltre, specifiche certificazioni che attestano alcuni aspetti della gestione aziendale
legati alla Responsabilità Sociale d’Impresa.
Il primo standard a livello internazionale è l’SA 8000, pubblicato nel 1997 e aggiornato nel 2001
(SA 8000/2001). È applicabile a qualsiasi settore per valutare se le imprese soddisfano alcuni
requisiti minimi in campo di diritti umani e sociali.
18
Le motivazioni che spingono le aziende ad utilizzarlo sono:
1.
2.
3.
4.
Preservare la credibilità e la reputazione aziendale;
Ottenere più fiducia dai consumatori;
Migliorare il rapporto con le istituzioni;
Migliorare il clima all’interno dell’azienda;
La struttura della certificazione prevede il rispetto delle leggi nazionali e di requisiti sociali legati
a:
LAVORO INFANTILE, l’azienda non ne deve fare uso o favorirlo;
LAVORO OBBLIGATO, l’azienda non deve usufruirne o favorirlo;
SALUTE E SICUREZZA, l’azienda deve garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DISCRIMINAZIONE, l’azienda non deve attuare discriminazioni di alcun tipo;
PRATICHE DISCIPLINARI, l’azienda non deve attuare punizioni corporali o violenza di
alcun genere;
7. ORARIO DI LAVORO, conforme a quello previsto dalle leggi in vigore;
8. RETRIBUZIONE, non al di sotto dei minimi legali e delle prescrizioni legali;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il Bilancio Sociale
Per esercitare un'influenza sulla società e l'ambiente in cui opera, ed esercitare un 'ruolo etico',
l'impresa pubblica e rende noto un Bilancio Sociale.
Il Bilancio Sociale è appunto lo strumento con cui l'impresa informa i propri stakeholder e in
generale la comunità del proprio impatto sociale, ma serve anche alla stessa azienda per verificare
che gli obiettivi che si era fissata siano stati raggiunti.
Si tratta di un bilancio che rendiconta non i risultati della gestione bensì le azioni "responsabili"
svolte dall'impresa e le sue conseguenze positive; non è obbligatorio ma volontario, e contribuisce a
creare un'idea positiva e affidabile della stessa presso la società (nonché di conseguenza aumentare
le vendite), in quanto testimonia che oltre al profitto l'impresa mira anche ad interessi etici.
Un tipo particolare e molto diffuso di bilancio è quello ambientale, che riguarda le attività a tutela
dell'ambiente (prevenire l'inquinamento eccetera).
La Responsabilità Sociale del Territorio
Nell'ultimo periodo è nata una nuova declinazione della responsabilità sociale, non solo riferita
alla singola impresa, ma a tutta la collettività. Questa declinazione è particolarmente indirizzata per
la realtà italiana a causa della composizione territoriale (Piccole-medie imprese, tendenzialmente
raggruppate in distretti industriali collegati in forma reticolare).
Il passaggio da una "responsabilità singola e/o individuale" ad una "responsabilità collettiva" ha
l'obiettivo di accompagnare le istituzioni e le organizzazioni (pubbliche e private; profit e non
profit) in un percorso di costruzione condivisa dove le giuste istanze economiche vanno coniugate
con le attenzioni sociali e ambientali nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.
19
Parere dell’UE
Anche all’interno dell’UE si comincia a capire l’importanza della RSI.
Nel 2011 la Commissione europea presentò una nuova strategia sulla RSI, con l’obiettivo di
rafforzare l’impatto “positivo” delle produzioni aziendali, promuovendo beni e servizi che
apportano benefici sia alle imprese che alla società. In particolare è stato proposto di aumentare la
conoscenza della RSI tra la popolazione europea, di misurare il grado di fiducia che ispirano le
imprese, di migliorare i processi di autoregolazione e di imporre norme per garantire maggior
trasparenza.
20
Il marketing sociale è l'uso di pratiche pubblicitarie al fine di ottenere un vantaggio per i singoli
individui o la società nel suo complesso. Uno degli obiettivi è quello di ottenere un beneficio
sociale per i destinatari del progetto, ma non solo: esso da un lato finanzia attività sociali e
monetarie e dall’altro spinge verso il consumo di prodotti che garantiscono certi standard di
produzione e cerca di rendere coscienti le persone sui vari pericoli della vita (malattie sessualmente
trasmissibili, sicurezza stradale e così via).
Alcuni esempi includono campagne pubblicitarie progettate per convincere la gente a smettere di
fumare o annunci di marketing che incoraggiano le persone a mangiare cibi più sani. Il marketing
sociale vuole suscitare un interesse crescente nella prevenzione e promozione della salute.
Questa tipologia di marketing combina politica sociale e pratiche di marketing per raggiungere
insieme obiettivi sociali di comportamento all'interno di un target di riferimento.
Il marketing sociale è ricco di aspetti positivi, infatti esso cerca di migliorare ogni persona per
quanto riguarda certi aspetti quotidiani della vita, vuole sensibilizzare i cittadini facendo loro capire
che un’economia sana, leale ed etica può migliorare non solo l’economia di una regione, ma in larga
scala di tutto il paese.
Strategie di “societal marketing” attuate da soggetti profit possono creare un contesto favorevole
alla promozione di benefici sociali, ma integrano tale obbiettivo in un ampio progetto di impresa,
senza identificarlo come unico scopo.
Pensando alle imprese socialmente responsabili invece si può dire in un certo senso che sono
pubblicizzate dal marketing sociale, infatti i loro metodi di lavoro, i loro ideali e i loro obiettivi
sono proprio quelli che il marketing sociale cerca di trasmettere alle persone.
Il marketing sociale è senz’altro una risorsa importante per questa economia: se ogni consumatore
comprasse solo prodotti validi, certificati e sicuri tutti i problemi della società attuale che
riguardano l’economia e la salute andrebbero via via scomparendo.
Inoltre, se tutte le imprese rispettassero determinati valori o si prefiggessero degli obiettivi che
vanno oltre il solo profitto, anche i consumatori sarebbero invogliati nell’acquistare dei prodotti di
cui conoscono la provenienza, il metodo di produzione e soprattutto la qualità, ed è proprio questa
la chiave per far cambiare l’economia.
Il problema principale rimane quello che oggi nessuno al momento dell’acquisto si pone
determinate domande, come ad esempio se un marketing etico e sociale vale di più.
21
A consumer is defined as someone who acquires goods or services for direct use or ownership
rather than for resale or use in production and manufacturing.
“Consumer protection” consists of laws and organizations designed to ensure the rights of
consumers as well as fair trade competition and the free flow of truthful information in the
marketplace. The laws are designed to prevent businesses that engage in fraud or specified unfair
practices from gaining an advantage over competitors and may provide additional protection for the
weak and those unable to take care of themselves. Consumer protection laws are a form of
government regulation, which aim to protect the rights of consumers. For example, a government
may require businesses to disclose detailed information about products—particularly in areas where
safety or public health is an issue, such as food. Consumer protection is linked to the idea of
"consumer rights" (that consumers have various rights as consumers), and to the formation of
consumer organizations, which help consumers make better choices in the marketplace and get help
with consumer complaints.
Other organizations that promote consumer protection include government organizations and
self-regulating business organizations such as consumer protection agencies and organizations, the
Federal Trade Commission, ombudsmen, Better Business Bureaus, etc.
Consumer interests can also be protected by promoting competition in the markets which directly
and indirectly serve consumers, consistent with economic efficiency, but this topic is treated in
competition law.
Consumer protection can also be asserted via non-government organizations and individuals as
consumer activism.
Consumer Law
Consumer protection law or consumer law is considered an area of law that regulates private law
relationships between individual consumers and the businesses that sell those goods and services.
Consumer protection covers a wide range of topics, including but not necessarily limited to
product liability, privacy rights, unfair business practices, fraud, misrepresentation, and other
consumer/business interactions.
It's a way of preventing fraud and scams from occ service and sales contracts, bill collector
regulation, pricing, utility turnoffs, consolidation, personal loans that may lead to bankruptcy.
United Kingdom
The United Kingdom, as member state of the European Union, is bound by the consumer
protection directives of the EU. Domestic (UK) laws originated within the ambit of contractand tort
but, with the influence of EU law, it is emerging as an independent area of law. In many
circumstances, where domestic law is in question, the matter judicially treated astort, contract,
restitution or even criminal law.
Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of
Fair Trade. The Office of Fair Trading will then investigate, impose an injunction or take the matter
to litigation. However, consumers cannot directly complain to the OFT. Complaints need to be
made to Consumer Direct who will provide legal advice to complainants, or re-direct the individual
complaint to Trading Standards for investigation. Due to restrictions within the Enterprise Act 2002,
22
individual complainants are unable to be told whether their case is being investigated or not. In very
rare cases, Consumer Direct may direct a very large number of complaints to the OFT to be
considered as a systemic complaint.
The OFT can also be engaged by consumer groups e.g. The Consumers Association or the
statutory consumer protection body - Consumer Focus - via a super complaint. The OFT rarely
prosecute companies, however, preferring a light touch regulation approach. Consumer complaints
against companies are not published, but investigation work, undertakings and enforcements are
located at. Many of the consumer protection laws e.g. Distance Selling Regulations 2000 or Unfair
Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (12 years ago) are actually UK implementations of
EU directives. The OFT is one of the bodies responsible for enforcing these rules. This leads to a
problem in that these examples of legislation are clearly designed to deal with individual complaints
but the OFT will only deal with systemic complaints and will ignore individual complainants
redirecting them back to Consumer Direct.
The Office of Fair Trading also acts as the UK's official consumer and competition watchdog,
with a remit to make markets work well for consumers, and at a local, municipal level by Trading
Standards departments. General consumer advice can be obtained from Consumer Direct or via a
local branch of the Citizen's Advice Bureau.
United States
The history of consumer protection in the United States is the story of specific formal legal
responses to crises and emergencies that generate great public outrage and require a public
response.
Over time, crises and political events led to both the creation of government bureaucracies with
jurisdiction over specific products and practices affecting consumers and a broad array of private
rights of actions where consumers can sue for damages, attorney fees, and litigation costs if they
can show harm from the illegal practice. The modern consumer protection began in the 1960s with
reference to a Consumer Bill of Rights by President Kennedy, the growth of the so-called “Great
Society” program of the Johnson Administration, to highlight the existence of unsafe products and
the need for greater government regulation.
American consumers are protected from unsafe products, fraud, deceptive advertising, and unfair
business practices through a mixture of national, state, and local governmental laws and the
existence of many private rights of actions.
FEDERAL MECHANISMS FOR CONSUMER PROTECTION
The principal consumer protection agency at the federal level is the United States Federal Trade
Commission (“FTC”) created in 1914. The overall goal is to afford consumers a deception-free
marketplace and provide the highest quality products at competitive prices.
The FTC uncovers deception, unfair activities, or violation of any statute under which it has
authority. Upon completion of an investigation, if the FTC has reason to believe that a violation
exists, and that enforcement is in the public interest, it may issue a complaint. In 2010, to protecting
consumers in the financial services industry was created the new Bureau of Consumer Financial
Protection by the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2009.
23
The Division of Marketing Practices addresses the marketing of products and services over the
Internet, the telephone, or through the mail. The newest division, the Division of Privacy and
Identity Protection, protects consumers’ personal information from being used improperly. Finally,
the Division of Consumer and Business Education seeks to equip consumers with skills to protect
themselves by disseminating information to consumers through a myriad of media.
Other federal agencies
The U.S. Consumer Product Safety Commission (“CPSC”) is a federal regulatory agency with
the mandate of reducing injury or death caused by consumer products. The CPSC develops product
standards for manufacturers while also conducting recalls of any products that could cause harm.
The National Highway Traffic Safety Administration (“NHTSA”) covers automobile, truck, and
motorcycle safety. Its consumer protection powers derived from public scandal in the mid-1960s
(automobiles were designed for style, not safety). The Federal Communications Commission
(“FCC”) has broad jurisdiction over broadcast communications and communication common
carriers.
The Bureau of Consumer Financial Protection
The most significant change in federal consumer protection came this past year as a result of the
worldwide financial crisis. The Dodd- Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of
2009 contains a provision, the “Consumer Financial Protection Act of 2010” which established an
independent entity within the Federal Reserve System, the Bureau of Consumer Financial
Protection.
STATE MECHANISMS FOR CONSUMER PROTECTION
Much like the federal government, state governments act as both consumer law enforcement
agencies and consumer advocates, again highly decentralized and without the presence of any single
overarching consumer protection department or agency.
State Level Investigation and Enforcement
In most of the fifty states, the State Generals are charged with enforcing state consumer
protection laws. As consumer advocates, Generals may file lawsuits on behalf of consumers,
investigate possible violations, issue injunctions to terminate ongoing illegal activity, obtain
restitution on behalf of consumers, bring criminal cases when authorized by law, and make rules to
govern trade practices.
24
Prevention and Enforcement
Most states have statutes prohibiting unfair and deceptive acts and practices modeled to varying
degrees on the Federal Trade Commission Act. Under these “Little FTC Acts,” each state Attorney
General has statutory authority to seek injunctions to remedy unfair or deceptive trade practices. In
addition to investigatory and enforcement powers, most state consumer protection statutes
(approximately twenty) allow the Attorney General to create rules that advise businesses of
prohibited and acceptable business practices.
State Regulatory Authorities
All states have different systems for addressing the special needs of regulated industries such as
energy, transportation, health, and financial institutions.
PRIVATE RIGHTS OF ACTIONS FOR CONSUMERS
Americans use the state and federal court systems to protect themselves from fraud and deceit in
the marketplace. At the state level, consumers may use both common law and statutory causes of
action such as the Little FTC Acts to bring unsavory merchants into court.
Common Law Torts
Common law legal action is one of the oldest forms of consumer protection. Although common
law torts initially developed during an era where “caveat emptor” or “let the buyer beware” was the
dominant doctrine, current common law actions provide consumers protection through torts for
deceit, fraud, misrepresentation, and breach of warranty.
Statutory Causes of Action
Protected consumers from fraud is burdensome to successfully plead and prove such a case,
because you must prove that the seller intended harm. If a common law claim is not possible,
consumers may rely on state unfair trade practice statutes to remedy misrepresentations or material
omissions. There is no private right of action under the FTA, although there may be private rights
under the more specific statutes enforced by the FTC and the new Bureau.. Each state also has some
form of consumer protection law.
Class Actions and Attorney Fee Shifting
Filing a lawsuit, when the economic harm is small, expensive litigation is not always a viable
option. Class action lawsuits allow victimized consumers with smaller damages to file a lawsuit
collectively. Bringing a class action lawsuit for common law fraud is difficult because U.S. courts
require a high degree of commonality among all the plaintiffs’ claims in order for the class lawsuit
to proceed.
25
CONSUMER ASSOCIATIONS AND RELATED GROUPS
In addition to government based agencies, there are also consumer associations and other
nonprofit entities. They could investigating, publicizing, lobbying, litigating, and researching
consumer issues. US consumer groups or associations lack the statutory right to bring supercomplaints or collective action suits as in several European countries, but they do have the power to
bring complaints to the agencies and sue in their own name in the courts.
Principal consumer associations: Consumer Federation of America, Consumers Union,
Institute for Consumer Antitrust Studies, National Consumer Law Center.
United States
Consumer Product Safety Act - gives the Consumer Product Safety Commission the power to
develop safety standards and pursue recalls for products
Federal Trade Commission Act - created the Federal Trade Commission (FTC) to prevent
unfair competition, deceptive acts, regulate trade, etc.
Privacy Laws
United States National Do Not Call Registry - allows US consumers to limit telemarketing
calls they receive.
Food & Drug
Pure Food and Drug Act - led to the creation of the U.S. Food and Drug Administration (FDA)
to regulate foods, drugs, and more.
Communications
Communications Act of 1934 - created the Federal Communications Commission (FCC) to
regulate all radio and interstate cable, phone, and satellite communications.
Banking
Fair Credit Reporting Act (FRCA) - regulates the collection, dissemination, and use of
consumer credit information
Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) - eliminate abusive consumer practices, ensure
fairness, etc.
Truth in Lending Act (TILA) - requires clear disclosure of key terms of the lending
arrangement and all costs.
Real Estate
Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA) - prohibits kickbacks and requires lenders to
provide a good faith estimate of costs
Health Insurance
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) - provides consumer protection
for Health Information
Digital Media
Digital Millennium Copyright Act – prohibits production or sale of devices or services
intended to circumvent copyright measures
Digital Media Consumers’ Rights Act (proposed) – would repeal the Digital Millennium
Copyright Act
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RICORRENTE: Consumatore (Antonio Catricalà);
DATA DEL RICORSO: 24 giugno 2010;
CONTRO: Beiersdorf S.p.a.;
PRODOTTO: Nivea-crema my silhouette;
MESSAGGIO: “snellisce e rimodella già in 4 settimane - fino a 3 cm in meno nei punti critici”
nel contempo sullo schermo figura in rilievo la scritta “- 3 cm”. Una fugace scritta in
sovrimpressione reca il seguente testo: “fino a 3 cm su cosce, fianchi, girovita e pancia. Test in vivo
su 28 donne con misurazione mensile dei risultati in via body scanner in 2 mesi di utilizzo del
prodotto”;
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 16 settembre 2009;
PARERE DELL’AUTORITÀ: Autorità ha ritenuto le pratiche scorrette ai sensi degli artt. 20 e
21 comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto idonee ad indurre in errore le persone
alle quali si rivolgono in merito alle caratteristiche e risultati ottenibili con l’impiego dei prodotti. In
particolare con riferimento al prodotto My Silhouette, proposto come idoneo a svolgere un’azione
snellente localizzata su cosce, fianchi e girovita quantificata in 3 cm come valore massimo
apprezzabile in quattro settimane, si è rilevato che l’efficacia non è adeguatamente supportata da
studi e sperimentazioni, così come non corretta, in quanto non compatibile con le evidenze
scientifiche, appare la descrizione delle proprietà ascritte ai componenti;
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 4 febbraio 2011;
ESITO: Ingannevole, pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera
b), del Codice del Consumo;
NOTE: La sanzione pecuniaria è stata di 80000 €.
Armano Erika
Boaretto Giada
Menon Jennifer
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RICORRENTE: Associazione di consumatori Avvocati dei Consumatori
DATA DEL RICORSO: 12 luglio 2010
CONTRO: LVMH Italia S.p.A
PRODOTTO: prodotti artigianali Louis Vuitton
MESSAGGIO: Nella sezione “L’universo Louis Vuitton” accessibile
dalla home page del sito www.louisvuitton.com, sotto la voce “Savoir
faire” compaiono, tra gli altri, i link “Pelletteria” e “Calzature”.
Selezionando il link “Pelletteria” si accede ad un filmato pubblicitario
che riprende il lavoro di alcuni artigiani intenti a confezionare oggetti a marchio Louis Vuitton
mediante l’utilizzo di strumenti tradizionali.
Al di sotto delle immagini compare un testo del seguente tenore: «Oggi come ieri la nostra
Maison coltiva il prezioso Savoir faire dei nostri artigiani, la passione per l’alta qualità della
lavorazione a mano ed i materiali più pregiati per produrre prodotti il cui straordinario valore è
riconosciuto in tutto il mondo (…). Nessuna macchina potrà mai sostituire la maestria di un
artigiano Louis Vuitton. È proprio la ricerca della perfezione a rendere unico Louis Vuitton e a
garantire la qualità e la durata dei suoi prodotti».
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI : Sulla base di informazioni acquisite ai fini
dell’applicazione del Codice del Consumo e alla luce della segnalazione pervenuta il 12 luglio 2010
nonché della documentazione acquisita in atti in data 24 gennaio 2011 costituita da pagine internet
del sito www.louisvuitton.com, è stato comunicato al professionista e all’associazione segnalante, in
data 14 febbraio 2011, l’avvio del procedimento istruttorio n. PS6255.
In tale sede è stato ipotizzato che la condotta della società LVMH Italia fosse suscettibile di
integrare una violazione degli artt. 20, 21 comma 1 lettera b), del Codice del Consumo, in quanto
contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico del consumatore medio in relazione ai prodotti a marchio Louis Vuitton.
In particolare, è stato ipotizzato che i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista a mezzo
internet e stampa contenessero informazioni non veritiere in merito alle caratteristiche principali dei
prodotti in questione e, nello specifico, al metodo di fabbricazione, potendo pertanto indurre nel
consumatore il falso convincimento che i prodotti a marchio Louis Vuitton vengano confezionati
interamente a mano in tutte le fasi di lavorazione e senza l’ausilio di macchinari.
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: Con nota pervenuta in data 6 giugno 2011, il professionista
ha presentato ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 8 del
Regolamento una proposta di impegni successivamente integrata in data 8 settembre 2011.
In particolare, tali impegni costituiscono parte integrante, prevedono l’adozione delle seguenti
misure:
28
- l’inserimento nelle sezioni “L’universo Louis Vuitton Savoir Faire – Pelletteria” e “L’universo
Louis Vuitton Savoir Faire:
– Calzature” del sito internet www.louisvuitton.com, oggetto di contestazione sub punto II lettera a),
della seguente precisazione: “L’uso dei macchinari è presente nel processo produttivo in quanto è
necessario per accompagnare l’artigiano in talune fasi della manifattura”;
- a non diffondere più in futuro i messaggi a stampa oggetto di contestazione sub punto II, lettera b),
e, comunque, a non vantare in futuri messaggi la fattura artigianale senza specificare che l’uso di
macchinari è presente nel processo produttivo, in quanto necessario per accompagnare l’artigiano in
talune fasi della manifattura.
PARERE DELL’AUTORITÀ: L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano
idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella
comunicazione di avvio del 14 febbraio 2011.
In particolare, si ritiene che le misure proposte relativamente ai messaggi diffusi a mezzo internet
sul sito www.louisvuitton.com e a mezzo stampa, siano idonee a far venir meno l’idea che i prodotti
a marchio Louis Vuitton vengano confezionati interamente a mano in tutte le fasi di lavorazione e
senza l’ausilio di macchinari.
ESITO: il procedimento si chiude senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7,
del Codice del Consumo e dell’articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento; la società LVMH
Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della delibera, informi l’Autorità delle
modalità di attuazione degli impegni.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla
presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000
euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Bassato Linda
Beggio Sharon
Stramazzo Arianna
29
RICORRENTE: Alcuni consumatori
DATA DEL RICORSO: 9 luglio 2007
CONTRO:
DADA
telecomunicazioniS.p.a.
S.p.a.,
Telecom
Italia S.p.a., Vodafone
e H3G S.p.a.
Omnitel
N.V.,
Wind
PRODOTTO: Brani musicali gratis sul cellulare
MESSAGGIO: “Sempre con te sul tuo cellulare Gratis altre 7 hit di Tiziano”, seguita dalle
indicazioni che si tratta di “un servizio in abbonamento per clienti Tim, Vodafone, Wind, 3 e
Telecom Italia” e che, una volta attivato il servizio, si possono ottenere una serie di contenuti
“scaricabili via wap a scelta secondo le seguenti modalità: contenuto TOP=4 crediti, contenuto
STANDARD=1 credito. Con mobi.Dada.net ogni settimana hai 4 crediti”, potendo “scegliere 1
contenuto top a scelta”, nel cui abbonamento “sono compresi in offerta fino a complessivi 20 SMS
ricevuti settimanali” , dei “Costi: 3 euro a settimana”.
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 16 febbraio 2007, è stato comunicato alla società
DADA S.p.a., in qualità di “operatore pubblicitario”, alle società Telecom Italia S.p.a., Vodafone
Omnitel N.V., Wind telecomunicazioniS.p.a., H3G S.p.a., RCS Digital S.p.a. e a Monrif Net S.p.a.,
in qualità di “presunti operatori pubblicitari”;
PARERE DELL’AUTORITÀ: Ai sensi degli art. 19, 20, 21, e 25 del Decreto Legislativo n.
206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007 n.
145 e n. 146, sulla base delle seguenti considerazioni:




I messaggi, attraverso lo slogan “gratis” omettono di specificare che la gratuità dei contenuti è
condizionata all’adesione di un servizio in abbonamento offerto da Dada;
L’enfatizzazione dell’offerta gratuita, associata all’indicazione solo a margine e in modalità
generica dell’esistenza di un servizio in abbonamento a 3€/settimana, non consente di percepire
le reali caratteristiche dell’offerta;
I messaggi in questione permettono di percepire, solo in una fase finale del percorso che porta
all’iscrizione, l’informazione relativa alle condizioni economiche per usufruire dei contenuti
gratuiti;
I messaggi segnalati, avendo ad oggetto contenuti musicali popolari tra i più giovani e facendo
riferimento ad un’esplicita gratuità, possono essere direttamente e specificamente accolti da un
pubblico di minorenni, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza.
PROVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 marzo 2008
NOTE: I messaggi pubblicitari descritti, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli art. 19, 20, 21 lettere a) e b), e
25 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti
Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
30
DELIBERA:
1. che alla società Dada S.p.a. sia erogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
40.000€.
2. che alla società Telecom Italia S.p.a. sia erogata una sanzione amministrativa pecuniaria
di 75.000€.
3. che alla società Wind Telecomunicazioni S.p.a. sia erogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 65.000€
4. che alla società Vodafone omnitel N.V. sia erogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 70.000€
5. che alla società H3G S.p.a. sia erogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
55.000€.
Bertellini Francesco
Liu Wei
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RICORRENTE: un consumatore
DATA DEL RICORSO: 23 aprile 2008
CONTRO: Acer Italy S.r.l.
PRODOTTO: garanzia Acer Advantage.
MESSAGGIO: L’e-mail con il quale Acer offriva l’estensione di garanzia riportava quanto segue:
“Proteggi il tuo portatile Acer online!! Gentile Signor […], Secondo i nostri dati il tuo Portatile è
quasi al termine del periodo di garanzia. Questa è l’ultima possibilità di attivare il programma di
estensione di garanzia e proteggere al meglio il tuo prodotto. Il programma di estensioni di
garanzia e gli accessori per il tuo portatile Acer sono disponibili online! Vieni a visitare il nostro
negozio online e a cercare ciò di cui hai bisogno! Garanzia di 2 anni per Notebook - Copertura
della garanzia di 2 anni presso il nostro centro di riparazione 59$ - Garanzia di 3 anni per
Notebook - Copertura della garanzia di 3 anni presso il nostro centro di riparazione 120$ - Acer
Advantage è un programma di estensione della garanzia per tutti i nostri prodotti e va acquistato
entro 365 giorni dall’acquisto del prodotto. Garantisce al cliente un servizio con PRIORITA’ DI
ASSISTENZA”. In tale comunicazione, che, come sopra riportato, indicava la possibilità di acquisto
dell’estensione di garanzia entro trecentosessantacinque giorni dall’acquisto del prodotto, non era
espressamente indicata la decorrenza del proposto periodo di estensione della garanzia offerta.
Nella comunicazione inviata al consumatore segnalante, così come nella sezione del sito di Acer
Store riguardante i servizi Acer Advantage, non vi era alcun riferimento all’esistenza della garanzia
legale di durata biennale a carico del venditore del bene di consumo.
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 13 gennaio 2012
PARERE DELL’AUTORITÁ: La condotta di Acer Italy oggetto del procedimento consiste nelle
modalità di presentazione della garanzia convenzionale gratuita Acer, della garanzia a pagamento
Acer Advantage e della garanzia legale di conformità. Al riguardo va richiamato preliminarmente
l’articolo 133 del Codice del Consumo, che stabilisce espressamente, per la presentazione di una
garanzia convenzionale, la necessità: dell’indicazione “in modo chiaro e comprensibile” dei suoi
elementi essenziali e, tra essi, specificamente, della “durata”; dell’avviso che il consumatore è
titolare dei diritti relativi alla garanzia legale di conformità e che la garanzia convenzionale lascia
impregiudicati tali diritti. In ragione dell’omessa menzione dell’esistenza della garanzia legale di
conformità di durata biennale, i consumatori possono essere indotti in errore circa la reale portata e
convenienza delle garanzie offerte da Acer, soprattutto con riguardo alla garanzia denominata Acer
Avantage, garanzia che, a titolo oneroso, riconosce al consumatore diritti per una durata almeno in
parte sovrapponibile a quella spettante allo stesso in virtù della garanzia legale di conformità, con
limitazioni, peraltro, che potrebbero risultare non presenti nell’esercizio della garanzia legale di cui
al Codice del Consumo.
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 6 giugno 2012
ESITO: La pubblicità di Acer Advantage è stata considerata ingannevole.
la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società
Acer Italy S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
32
commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e g), 22, commi 1
e 2, e 23, lettera l), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
NOTE: Alla Acer Italy S.r.l. è stata assegnata una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 €
(centocinquantamila euro).
La sanzione amministrativa deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi.
Carraro Andrea
Constantinescu Iulian
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RICORRENTE: Consumatore
DATA DEL RICORSO: 23/09/2010
CONTRO: Vodafone Group
PRODOTTO: Telefonia
MESSAGGIO: il procedimento concerne la diffusione, da parte di Vodafone, di un messaggio
pubblicitario volto a promuovere la fornitura gratuita di una suoneria mediante la composizione di
una numerazione in decade 4. In particolare, il messaggio, riportato su una carta telefonica
Vodafone per ricarica da 10 euro e diffuso dal professionista a partire dal mese di luglio 2007,
invita i consumatori a inviare, digitando la numerazione 422461, un sms con la sintassi “POLI” per
ricevere una suoneria gratuita1. Secondo la segnalazione pervenuta da un consumatore, il
messaggio sarebbe ingannevole in quanto, a fronte del vanto di gratuità, ometterebbe di indicare gli
oneri economici da sostenere per ricevere la suoneria. In particolare, il segnalante ha dichiarato di
aver ricevuto, a seguito dell’invio dell’sms a Vodafone, un “messaggio push” contenente un wap
link, attivando il quale avrebbe scaricato una suoneria subendo contemporaneamente e
automaticamente una riduzione del credito pari a 1,58 euro, come riportato nel dettaglio spese,
chiesto dal consumatore a Vodafone, relativo al periodo 19 – 21 giugno 2009.
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 31 marzo 2010
PARERE DELL'AUTORITÀ: la pratica commerciale oggetto del presente procedimento deve
pertanto ritenersi ingannevole in quanto, omettendo o presentando in modo ambiguo e incompleto
informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche della
promozione pubblicizzata, è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico
del consumatore medio in relazione al servizio offerto e suscettibile di indurlo ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, il claim riportato
con caratteri grafici di notevole evidenza sul frontespizio della ricarica Vodafone che recita
“Vodafone live! Una suoneria gratis. Invia POLI al numero gratuito 422461” appare in contrasto
con l’esistenza di oneri economici che il consumatore deve comunque sostenere per ottenere la
suoneria, accedendo necessariamente al portale “Vodafone Live!”; né, a tal proposito, la generica
indicazione riportata sul retro della carta (“info e costi www.vodafone.it”), peraltro con caratteri di
dimensioni ridotte, può ritenersi idonea a compensare una lacuna informativa che si pone in
contrasto con lo stesso affidamento di gratuità indotto nel consumatore dal claim oggetto di
contestazione.
PROVVEDIMENTIO DEFINITIVO: 15/11/2010
34
ESITO: ingannevole. Violazione del artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in relazione
all’omessa indicazione, nel messaggio sopra descritto, dei costi da sostenere per ricevere la suoneria
gratuita.
NOTE: 75.000 Euro di sanzione.
D’Addario Riccardo
Vivarini Enrico
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RICORRENTE: Associazione Assoutenti Piemonte.
DATA DEL RICORSO: 20 giugno 2011.
CONTRO:
1. Autogrill S.p.a, che gestisce circa 200 punti di ristoro a
marchio Spizzico presenti sul territorio italiano. Nel 2010 la società ha registrato utile di circa 164
milioni di euro.
2. Gardaland S.r.l., gestisce il parco divertimenti Gardaland di Riva del Garda e nel 2010 ha
realizzato un fatturato di circa 108,2 milioni di euro e una perdita di 1,6 milioni di euro.
PRODOTTO: possibilità di ottenere un ingresso gratuito al parco divertimenti Gardaland a fronte
dell’acquisto di una particolare tipologia di ménu Spizzico.
MESSAGGIO: (elaborato da Autogrill sottoposto all’approvazione di Gardaland; diffuso
attraverso locandine e tovagliette presenti in tutti punti vendita Autogrill Spizzico, e tramite il sito
www.autogrill.it, utilizzabili dal 1° aprile al 1° novembre 2011.)
Nel messaggio pubblicitario diffuso attraverso le locandine affisse nei locali di Autogrill:“Gusta
un supermenù ed entra gratis a Gardaland”, compaiono nella parte
bassa della locandina, alcune indicazioni relative alla promozione e alle
modalità di composizione del menu, in caratteri più ridotti. Sotto tali
indicazioni, con una grafica di dimensioni ancora minori, appare la
frase: “Conserva lo scontrino e leggi come ottenere un biglietto
omaggio per Gardaland”.
Infine, in caratteri di dimensioni piccolissime di colore bianco su
sfondo azzurro e difficilmente leggibili, sono fornite le informazioni
sulla validità della promozione e la necessità di presentare, oltre allo
scontrino del Supermenù, anche due biglietti a tariffa intera per
l’accesso a Gardaland, al fine di usufruire dell’ingresso omaggio al
parco8.
Nel sito www.autogrill.it, rilevato in data 13 luglio 2011, alla pagina “News ed eventi”, tra le
“Comunicazioni Estate”, è raffigurata la stessa locandina sopra descritta.
Sotto la locandina, un riquadro riporta: “Spizzico e Gardaland 2011. Con Spizzico anche nel
2011 entri gratis a Gardaland.. acquistando un Supermenù Spizzico avrai in omaggio un biglietto
d’ingresso a Gardaland! Conserva lo scontrino... e acquistando due biglietti a tariffa intera avrai
diritto ad un terzo biglietto omaggio.” Dalla pagina è possibile accedere al regolamento completo
della promozione attraverso il link “Scarica il regolamento”.
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: in data 28 luglio 2011
36
PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI: Con parere
pervenuto in data 14 dicembre 2011, l’ Autorità ha ritenuto che, con riferimento al sito
www.autogrill.it, non risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Inoltre il messaggio esaminato conteneva un rimando ad altra fonte informativa, lo scontrino, per
verificare le condizioni d’uso della promozione.
In conclusione, sono da considerarsi ingannevoli i messaggi relativi a prodotti e/o servizi
prospettati come gratuiti nei quali non sono evidenziate con sufficiente chiarezza tutte le condizioni
per usufruire della gratuità.
ESITO: Ingannevole
NOTE: Con riguardo alla gravità e alla durata della violazione e notando che Autogrill è uno dei
maggiori operatori nella ristorazione fast food ; Gardaland è tra i leader nel settore
dell’entertainment in Italia ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, si ritiene di
determinare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alle società Autogrill
S.p.A. e Gardaland, rispettivamente, nella misura di 50.000 € e 15.000 €, pagate entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, utilizzando il modello F24.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità.
Meneghetti Giulia
Disarò Alessia
Durello Elena
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RICORRENTE: Rivista Altroconsumo
DATA DEL RICORSO: 20 ottobre 2011
CONTRO: ZUEGG S.p.a.
PRODOTTO:
(marmellate)
Preparati
a
base
di
frutta
MESSAGGIO: La dicitura sulle etichette:
“senza zuccheri aggiunti” (la parola “aggiunti” è
scritta con caratteri ridotti) e sul sito web “senza zucchero”.
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 15 febbraio 2012
PARERE DELL’AUTORITÁ: Secondo l’AGCM, entrambe le dizioni sono in contrasto con la
normativa vigente, infatti, l’espressione “SENZA ZUCCHERO” è utilizzabile solo per i prodotti
che non contengono più di 0,5 g. di zuccheri per 100 g. di prodotto, mentre il contenuto zuccherino
dei preparati ZUEGG è compreso tra 33 e 38 g. per 100 g. di prodotto.
Anche l’indicazione “SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI” non risulta corretta, in quanto è consentita
solo se il prodotto non contiene mono o dissacaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare
utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Inoltre la dicitura “Senza zuccheri aggiunti”, apposta
sulla confezione del prodotto, appare ingannevole in relazione alla diversa evidenza grafica con cui
vengono presentate le parole “senza zuccheri”, che sono riportate con maggiore enfasi e caratteri
più grandi, rispetto alla parola “aggiunti”, che è riportata con caratteri piccoli. La modalità di
apposizione della dicitura in questione appare trasmettere al consumatore un
messaggio nutrizionale diverso rispetto a quello proprio della dicitura stessa, ovvero ancora una
volta relativo all’assenza di zucchero nel prodotto e non invece alla mancata aggiunta di zucchero al
prodotto.
I messaggi nutrizionali che vengono posti sugli alimenti hanno una grande rilevanza commerciale e
possono fortemente orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Per questa ragione devono
essere veritieri, completi ed idonei ad essere percepiti immediatamente dai consumatori senza
indebite ambiguità od omissioni. Questi principi sono espressamente indicati nel regolamento (CE)
n. 1924/2006.
38
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 31 luglio 2012
ESITO: Ingannevole perché il prodotto supera gli 0,5 g. di zuccheri per 100 g., considerato il limite
previsto dalla legge per poter inserire questa dicitura sul vasetto e nella pubblicità. (ai sensi degli
art. 20 comma 2, 21 comma 1, lettere a) e b) del Codice del Consumo). Risulta inoltre ingannevole
per la diversa evidenza grafica con cui vengono presentate le parole “senza zuccheri”, con caratteri
più grandi, e “aggiunti”, con caratteri più piccoli.
NOTE: L’antitrust ha applicato una sanzione di 100 mila euro e ha disposto la modifica delle
etichette dei prodotti (entro 90 giorni) perché ingannevole per il consumatore.
Legdani Fatin
Marangon Martina
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RICORRENTE: un consumatore genitore di una ragazza
minorenne aspirante fotomodella.
DATA DEL RICORSO: 16 maggio 2011.
CONTRO: New Line Diffusion S.a.s. Di Zampieron Andrea & C.
PRODOTTO: corso per fotomodelle.
MESSAGGIO: “CAMPAGNA NAZIONALE VOLTI NUOVI E
TALENTI EMERGENTI
il tour nazionale fa tappa nella vostra città per svolgere le selezioni
di “VOLTI NUOVI E TALENTI EMERGENTI” da inserire nei
seguenti settori: SETTORE MODA SFILATE – SERVIZI
FOTOGRAFIC I – SPOT PUBBLICITARI – EVENTI nel ruolo di MODELLA/MODELLO - SHOW
– GIRL (velina) /SHOW MEN (presentatore) HOSTESS/STEWEARD – FIGURANTE –
COMPARSA.
Requisiti richiesti: età compresa tra i 14 e i 19 anni.
SETTORE RECITAZIONE CINEMA – TEATRO – TELEVISIONE nel ruolo di:
ATTRICE/ATTORE
Requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e i 25 anni”. Segue l’invito a presentarsi “il giorno
sabato 11 dicembre 2010, dalle ore 14:30 alle 20:00, munito di questo invito, presso uno di questi
casting: hotel Garden Lido, a Loano (SV)” e presso “l’Hotel Garden Albissola Marina (SV)”. E’,
inoltre, indicato che “Durante le selezioni un team composto da personaggi dello spettacolo,
modelli, attori e fotografi professionisti valuterà le vostre potenzialità di successo e i vostri requisiti
fisici e fotogenici” e che “Il provino sarà gratuito”. In realtà, secondo quanto segnalato, coloro che
si sono presentati nelle località indicate dal professionista per il casting, dopo un’intervista svolta
durante il provino, sarebbero stati invitati a sottoscrivere un contratto per frequentare un corso di
formazione del costo di circa 6.000 euro.
DATA DI SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 7 novembre 2011.
PARERE DELL’AUTORITÀ: la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt.
20, 21 e 22, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: in merito
all’attribuzione dell’onere della prova, il professionista non ha dimostrato la veridicità delle
informazioni veicolate nei messaggi, in quanto non risultano fornite informazioni puntuali
riguardanti l’effettivo successo, in termini di opportunità lavorative, associato alla frequenza dei
corsi pubblicizzati; dalla documentazione prodotta agli atti, emerge che in realtà, la promessa
pubblicitaria si articola in una prima fase formativa propedeutica alla selezione e, inoltre, occulta
40
l’offerta di un servizio a carattere oneroso, consistente una volta data la propria adesione, in un
contratto avente ad oggetto la fornitura di corsi di formazione a pagamento.
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 4 aprile 2012.
ESITO: ingannevole. Messaggi volti ad “agganciare” i consumatori con la proposta di un casting
asseritamente finalizzato alla ricerca di nuovi talenti da inserire nei settori della moda, dello
spettacolo, ecc., mentre in realtà, l’offerta del professionista riguarda corsi di formazione a
pagamento. Il messaggio, peraltro, risulta omissivo in quanto non fornisce alcun elemento
informativo circa l’offerta dei corsi di formazione a pagamento offerti dal professionista.
Dunque, la pratica commerciale posta in essere dalla società New Line Diffusion S.a.s. di
Zampieron Andrea & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, del Codice del Consumo, e ne vieta la
diffusione o continuazione
NOTE: sanzione amministrativa pecuniaria di 10.500 €.
Sarto Marta
Zilio Silvia
Badio Alice
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RICORRENTE: L’Autorità garante della concorrenza e del mercato
DATA DEL RICORSO: 24 Maggio 2011
CONTRO: Colussi Group (la linea
commercializzati con il brand MISURA)
di
prodotti
dietetici
PRODOTTO: Biscotti Misura senza colesterolo
MESSAGGIO
PROMOZIONALE
RIPORTATO
SULL’ETICHETTA DEL PRODOTTO: “Senza colesterolo…. con
ingredienti contenenti steroli vegetali”
MESSAGGIO PROMOZIONALE RIPORTATO NEL SITO INTERNET: “Misura Senza
Colesterolo abbina il gusto di prodotti unici per bontà e struttura al benessere vitale derivante da
ricettazioni con ingredienti di origine vegetale, privi di colesterolo e contenenti naturalmente
steroli vegetali. Questi ultimi, associati ad un’alimentazione varia ed equilibrata e ad una regolare
attività fisica, svolgono un’azione di controllo nell’assorbimento del “colesterolo cattivo” da parte
dell’organismo, favorendo il mantenimento di una buona efficienza psico-fisica. Il Biscotto Senza
Colesterolo, inoltre, grazie ad una ricettazione con farina integrale, soia, avena e germe di grano si
caratterizza per il basso livello di grassi saturi, di cui i nutrizionisti raccomandano un’assunzione
limitata”
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 24 Aprile 2011
PARERE DELL’AUTORITÀ: L’Antitrust ha contestato la correttezza di tali affermazioni, alla
luce della normativa comunitaria e nazionale e della letteratura scientifica, che impediscono di dare
specifico risalto allo scarso tenore di colesterolo alimentare nei prodotti perché manca una
dimostrazione dell’efficacia degli alimenti privi del colesterolo ai fini del controllo della
colesterolemia. Casomai possono avere rilevanza altri fattori, come la quantità di alcuni tipi di
grassi (presenti peraltro in quantità significative nei prodotti in esame). L’accentuazione posta sul
colesterolo appare volta ad attrarre l’attenzione dei consumatori sensibili a tale tematica,
attribuendo un’efficacia salutistica che la legge espressamente vieta. Per quanto riguarda la seconda
linea di prodotti, l’Agcm aggiunge che non può attribuirsi particolare importanza alla presenza di
steroli vegetali, perché la quantità ivi contenuta è modesta ed inadeguata a procurare effetti
favorevoli per l’assorbimento del colesterolo nel sangue.
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 24 maggio 2011
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ESITO: INGANNEVOLE.
La pubblicità della società Colussi S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma
1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o
continuazione.
NOTE: SANZIONE (100.000 €)
Baretta Giovanni
Bisca Francesco
43
RICCORRENTE: un consumatore
DATA DEL RICORSO: 1 giugno 2005
CONTRO: Wind Telecomunicazioni S.p.A.
PRODOTTO: volantini ai fini di pubblicizzare la
particolare convenienza dell’offerta tariffaria “Tuttoincluso”
MESSAGGIO: è costituito da un volantino che, su un lato, contiene il seguente claim:
“Chiama gratis naviga senza limiti a 34,95 euro al mese”.
Dall’altro lato c’è riportata la seguente tabella:
INFOSTRADA
TELECOM&ALICE
FASTWEB
SI
SI
SI
Chiamate gratis verso SI
telefonini
NO
NO
Navigazione
illimitata
SI
SI
90.52
85
Chiamate illimitate
costo euro/mese
ADSL SI
34.95
Accanto alla tabella si legge: “ È nata l’offerta Tuttoincluso di Infostrada. Solo 34.95 euro al mese,
tutto compreso, per sempre. Nessun canone a Telecom Italia. E in più gratis il contributo di
attivazione ADSL”.
Nella parte bassa della facciata sono riportate in caratteri ridottissimi e difficilmente leggibili, le
seguenti specificazioni: “chiamate ai telefonini: 5 ore al mese di chiamate gratis verso Wind. Per i
minuti successivi e verso altri telefonini i prezzi sono 21 centesimi al minuto con 15 centesimi di
addebito alla risposta.
44
DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: in data 1 luglio 2005 è stato comunicato alla società
Wind/Infostrada l’avvio del procedimento precisando che l’eventuale ingannevolezza del
messaggio in oggetto sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3 del Decreto Legislativo n.
74/92 .
Inoltre sarebbe stata valutata l’eventuale illiceità del messaggio comparativo.
PARERE DELL’ AUTORITÁ: con riguardo al profilo di ingannevolezza si osserva che le
risultanze istruttorie hanno mostrato che le condizioni pubblicizzate non sono state effettivamente
applicate a ridosso dell’offerta , ovvero nel termine in cui ragionevolmente il destinatario può
aderire all’iniziativa.
In particolare risulta che il giorno stesso in cui il consumatore ha reperito il volantino veniva
informato dal call center Wind che la tariffa pubblicizzata non era più in vigore e gli veniva
confermato che la tariffa applicabile era quella di 39,95 euro mensili.
L’ingannevolezza accertata in relazione alle reali condizioni cui il servizio pubblicizzato è offerto
rende illecita la comparazione operata da Wind in quanto non risulta soddisfatta la prima condizione
di liceità posta dall art. 22.
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 16 novembre 2005
ESITO: a) il messaggio pubblicitario costituisce una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19,
20, 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con riguardo alle condizioni di offerta del servizio
Tuttoincluso, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b)il medesimo messaggio costituisce un’ ipotesi di pubblicità comparativa illecita ai sensi degli artt.
19, 20, 21 del Decreto Legislativo n. 206/05.
c) alla società Wind Telecomunicazioni S.p.a. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 14.500 euro.
Borile Giulia
Girotto Giorgia
Gallo Chiara
45
ESEMPI DI MARKETING SOCIALE PROMOSSI DALLE IMPRESE
8.1 GUCCI PER L’UNICEF
L’AZIENDA: Gucci
Progetto: “School for Africa” e “School for Asia”
Descrizione: Gucci sostiene UNICEF dal 2005, realizzando
annualmente iniziative che hanno permesso di raccogliere oltre 12
milioni di dollari per i programmi contro l'HIV/AIDS e per la campagna "Scuole per l'Africa".
Per il 2011/12 la famosa Maison si è impegnata sostenendo il progetto tramite la una nuova
edizione speciale della borsa Sukey “Gucci per UNICEF”, questa volta caratterizzata dallo storico
motivo Diamante in marrone cioccolato. Come in passato, anche questa volta, il 25% del ricavato
dalle vendite di ciascuna borsa sarà devoluto alle iniziative UNICEF “Schools for Africa”, che
hanno lo scopo di garantire ai bambini un’istruzione di qualità.
Nel 2012 si è impegnata per il progetto GG Flag Collection, un’esclusiva linea di t-shirt e accessori
disegnata per celebrare il lancio della nuova iniziativa “Schools for Asia” di UNICEF.
Nel suo settimo anno di collaborazione con UNICEF, oltre al continuo sostegno dell’iniziativa
“Schools for Africa”, Gucci diventa il primo partner del programma di raccolta fondi “Schools for
Asia”, istituito per garantire un’istruzione elementare di qualità ai bambini più svantaggiati della
Cina. Gucci farà una donazione iniziale di 350.000 USD a “Schools for Asia” a nome della
collezione Gucci bambino, con un’attenzione particolare per le province dello Yunnan e
Chongqing.
Inoltre il 25% del ricavato della vendita di ogni articolo della GG Flag Collection sarà devoluto a
favore delle iniziative di UNICEF “Schools for Africa” e “Schools for Asia”.
Per il 2013 Gucci ha presentato la Boston Bag in edizione speciale “Gucci for UNICEF”.
Con “school for Africa” Gucci è riuscita a supportare importanti progetti:
 La costruzione e la riabilitazione delle scuole
 L’incremento del numero delle Child-Friendly Schools, che offrono un ambiente sicuro e
protettivo dove i bambini possono imparare e giocare
 Scuole equipaggiate con fonti di acqua pulita ed agevolazioni sanitarie per ragazze e ragazzi
 Insegnanti e materiali didattico per gli studenti
 Comunicazione e implementazione dei programmi per la salute, la nutrizione e l’igiene
 Supporto ai bambini affetti da AIDS attraverso le Strutture di Assistenza all’infanzia
 Fornitura di medicinali salva-vita per i bambini a rischio di HIV, nutrizione terapeutica per i
bambini HIV positivi e kit per il test alle madri per prevenire la trasmissione del virus HIV
madri/figli.
Armano Erika
Boaretto Giada
Menon Jennifer
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8.2 GHD - A SOSTEGNO DELLE DONNE
AZIENDA: Ghd
PROGETTO: Ghd a sostegno delle donne.
DESCRIZIONE: Ghd sostiene dal 2006 la fondazione Umberto Veronesi, sponsorizzando iniziative
che hanno permesso di raccogliere fino al 2012 circa mezzo milione di euro, per borse di ricerca
scientifica, per medici e ricercatori, contro il tumore al seno delle donne in Italia. Con l’acquisto di
prodotti creati appositamente dal noto marchio di acconciatura a caldo come la styler e il phon
“Pink Cherry Blossom”, verrà destinato rispettivamente 10 e 5 euro alla ricerca contro il cancro al
seno.
Per il 2013 Ghd ha già programmato dei nuovi prodotti in edizione limitata per sostenere il progetto
“Charity” che l’azienda attua in tutto il mondo già da diversi anni, prevedendo di raccogliere quasi
8 milioni di euro.
Con “Umberto Veronesi a sostegno per le donne” Ghd è riuscita a raggiungere importanti obbiettivi
come per esempio:
 fare attività di diagnosi precoce in alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo (Egitto, Israele,
Palestina);
 raggiungere il maggior numero di persone attraverso campagne di comunicazione e distribuzione di materiale divulgativo sulla corretta prevenzione da adottare;
 erogazione di consistenti borse di ricerca a medici e scienziati meritevoli;
 finanziare progetti di alto valore scientifico per la lotta contro il tumore al seno.
Bassato Linda
Beggio Sharon
Stramazzo Arianna
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8.3 FERRARELLE – IMPATTO ZERO
AZIENDA: Ferrarelle S.p.A.
PROGETTO: Impatto Zero
DESCRIZIONE: Ferrarelle, azienda produttrice di acqua minerale, si è fatta promotrice di “Impatto
Zero”, il primo progetto italiano che calcola e compensa le emissioni di gas ad effetto serra generate
da qualsiasi attività, contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in grado di
riassorbirle.
Ferrarelle ha pubblicizzato infatti, nelle proprie bottiglie da 1.5 litri e in alcuni cartelloni
pubblicitari, l’impegno alla compensazione dell’anidride carbonica emessa nell’atmosfera per la
produzione di tutte le proprie bottiglie di acqua con la creazione e tutela di nuove foreste. Grazie
all’adesione al progetto verranno creati e tutelati oltre 1.400.000 mq di nuove foreste.
La frase poteva risultare ingannevole per i consumatori che erano portati a credere che l’intera
attività della Ferrarelle fosse a impatto zero, mentre la compensazione delle emissioni si riferiva
solo a 26 milioni di bottiglie, ripagati da attività di riforestazione.
Le emissioni per la produzione delle bottiglie da un litro e mezzo ammontano però ad appena il 7%
delle intere emissioni annue del ciclo produttivo dell’azienda. Senza contare che l’impegno
ambientale di Ferrarelle in questo progetto è durato solo due mesi. Un breve lasso di tempo e
minimi sforzi su cui il marchio ha costruito una reputazione 100% sostenibile
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato una sanzione amministrativa
pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro) alla società Ferrarelle S.p.A.
In conclusione, si è in presenza di un caso di marketing sociale ingannevole.
Bertellini Francesco
Liu Wei
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8.4 VODAFONE - SOCIAL HUNT
Vodafone raccoglie la grande sfida per l’ambiente e il futuro:
rigenerare vecchi cellulari e produrre energia pulita.
Nel 2012 è partita l’iniziativa “il tuo telefonino ha ancora tanta
energia”: la campagna di raccolta e rigenerazione dei telefoni
non più utilizzati che contribuirà alla realizzazione di impianti
fotovoltaici nelle scuole d’Italia.
Il progetto si avvale del contributo oltre che di Vodafone,
anche di Enel e di Legambiente, partner attivi della iniziativa.
Il ricavato della rigenerazione dei terminali raccolti negli oltre
800 negozi Vodafone One verrà utilizzato per finanziare il
progetto.
Tutti, non solo i clienti Vodafone, possono partecipare e la
raccolta di telefoni e accessori avverrà oltre che nei negozi,
anche durante il “recycling tour” il quale attraverserà l’Italia in
dieci tappe. Chi porterà il vecchio cellulare darà il suo
contributo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e
riceverà anche in omaggio tre lampadine a basso consumo
messe a disposizione da Enel.
D’Addario Riccardo
Vivarini Enrico
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8.5 CASANOVA PENDRILL (NY) - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Esempio internazionale
Questa è un’ottima iniziativa di marketing sociale iniziata nel 2009 per
l’Unicef. La tematica affrontata è quella della carenza di acqua potabile
nei paesi in via di sviluppo e l’agenzia Casanova Pendrill, di New York,
ha avuto un’ottima idea per sensibilizzare la gente su questa problematica.
Si è servita di alcuni distributori automatici di bevande sparsi per le vie di
New York, li ha riadattati a livello grafico introducendo immagini forti che
documentano la situazione nei Paesi più Poveri e scrivendo slogan
sensibilizzatori. Ma non è tutto qui, l’agenzia ha pensato bene
di utilizzare questi distributori per la raccolta di 1 dollaro da dare
in beneficienza, e per toccare ulteriormente la sensibilità dei consumatori
ha scritto su ogni pulsante, per la selezione delle bevande, il nome di una
diversa malattia causata dall’acqua non potabile.
Si è certi che con un’iniziativa del genere è difficile non entrare nella
mente delle persone. Ci si augura che tutti coloro che si sono imbattuti in questa forte
comunicazione presteranno d’ora in poi maggiore attenzione a questo problema che non può più
essere trascurato.
Sarto Marta
Zilio Silvia
Badio Alice
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ESEMPI DI MARKETING SOCIALE PROMOSSI DALLE ISTITUZIONI E
DAL SETTORE NO-PROFIT
8.6 PROGETTO COBASYS – UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Il progetto CoBaSys (Community Based System in HIV treatment), che è coordinato dalle
Università di Modena e Reggio Emilia e al quale partecipa un vasto gruppo di partner
internazionali, ha l'obiettivo di coinvolgere con sempre maggior efficacia le comunità africane nella
lotta contro l'HIV/AIDS.
L'iniziativa è condotta in sei paesi (Tanzania, Mozambico, Zimbabwe, Malawi, Botswana e
Namibia) e sta contribuendo alla costruzione di un rapporto stabile di cooperazione al fine di
trasmettere maggiori conoscenze e buone pratiche nella promozione dell'assistenza sanitaria, in
particolare nel settore dei trattamenti contro l'HIV.
È stata realizzata una mappa delle differenze socio-economiche all'interno delle comunità con alti
tassi di infezione da HIV, mettendo in rilievo fattori determinanti che influenzano la vulnerabilità e
che possono avere un impatto sui servizi e sulle iniziative per la prevenzione, il trattamento e la cura
della malattia. Si sono valutate in questo modo opportunità e meccanismi per superare eventuali
barriere di accesso e adesione alle attività di contrasto alla diffusione dell'AIDS.
Carraro Andrea
Costantinescu Iulian
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8.7 SCOMMETTI CHE SMETTI – AZIENDE SANITARIE DI MODENA
“Scommetti che smetti” è un evento di promozione della
salute pubblica organizzato dalle “Aziende Sanitarie di
Modena, Associazione Amici del Cuore e Lega Italiana
Lotta contro i Tumori”, che si è svolto nel mese di Maggio
2010.
Il concorso rappresenta un'ottima opportunità per ribadire
con forza l'importanza della lotta al fumo.
È un concorso a premi per fumatori che utilizza una
metodologia giocosa, piuttosto inusuale, ma efficace. Le
prove consistevano nel sottoporsi a specifici esami per
esempio attraverso l’esaminazione di un capello per vedere
se
si
aveva
realmente
smesso.
È stato verificato con una indagine, che circa il 75% degli
oltre ottomila iscritti non aveva ripreso a fumare.
Un risultato molto importante per la salute di queste
persone e per l'intera comunità!
I premi erano di svariati tipi: Ipad, computer ecc….
D’Addadario Riccardo
Vivarini Enrico
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8.8 IL RAPPORTO DONNA - ALCOOL
1. SOCIETÀ ITALIANA SULLA SINDROME FETO-ALCOLICA
Si parla di marketing sociale al 1° Congresso Nazionale sulla Sindrome
Feto-Alcolica svoltosi a Roma il 19 e 20 novembre 2012, che
SIFASD è una società
scientifica che si occupa rappresenta l'atto ufficiale di nascita della Società Italiana sulla
Sindrome Feto-Alcolica (SIFASD). Il primo fattore di rischio per
della sindrome del
questa sindrome è legato alla quantità di alcol consumata dalla madre
fetoalcolismo e
durante la gravidanza e, nonostante a tutt’oggi non esista una soglia di
promuove corsi di
consumo che possa essere considerata sicura, si ritiene a rischio il
formazione e
consumo di 12-13 g di alcol puro al giorno durante la gravidanza.
aggiornamento costante Tra gli strumenti a disposizione per la prevenzione, il marketing
sociale e la comunicazione per la salute sono discipline capaci di
attraverso i frequenti
offrire un significativo contributo. Tali aspetti sono trattati in una
congressi.
apposita sessione del convegno, costruita
in un percorso argomentativo che parte
dai dati, dall'epidemiologia, presenta le tecniche per la
prevenzione, coinvolge il punto di vista degli stakeholders e si
conclude con la valutazione. La SIFASD è nata quindi con l'intento
di favorire la diffusione di una corretta informazione sui rischi
derivanti dal consumo di alcol in gravidanza e di implementare le
possibilità di ridurne i danni, individuando precocemente il problema.
A tal fine svolge attività di educazione sanitaria, formazione degli operatori e sensibilizzazione
della popolazione generale, attraverso l'organizzazione di convegni, campagne di prevenzione e
promozione di iniziative editoriali e culturali.
2. COLORI ED IRONIA – AZIENDE SANITARIE MODENESI
Ad aprile 2012, mese dedicato a livello nazionale alla prevenzione alcolica, le
Aziende sanitarie modenesi promuovono la campagna "Attenta! Non farti stendere
dall'alcol", che prevede numerose iniziative nel territorio della provincia. La
campagna gioca su toni ironici e colori vivaci per attirare l'attenzione e far riflettere
su un tema serio: i rischi per le donne derivanti dal consumo di alcol.
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3. ALCOOL E GRAVIDANZA – AZIENDA ULSS 9 DI TREVISO
Da "originale e innovativo" a "ripugnante": commenti polarizzati hanno
accompagnato la campagna "Mamma beve, bimbo beve", promossa dalla
Azienda ULSS 9 di Treviso, che ha affrontato con un'immagine choc il tema
del consumo di alcol in gravidanza. Un feto affogato nello spritz: un
messaggio forte, nato in un contesto come il Veneto che si colloca al secondo
posto tra le regioni italiane per il consumo di alcol e dove il 66,5% delle donne
sopra gli 11 anni beve regolarmente. La campagna, segnalata da Francesco
Marini, è stata diffusa negli ambienti sanitari, sugli autobus e nelle toilettes dei bar della Marca,
suscitando commenti e reazioni documentate nella ricca rassegna stampa.
Legdani Fatin
Marangon Martina
Meneghetti Giulia
Disarò Alessia
Durello Elena
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8.9 DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI – PUBBLICITÁ
PROGRESSO
La campagna della Fondazione Pubblicità Progresso promuove la
donazione di organi e di tessuti.
Questo spot pubblicitario, diviso in due parti, racconta la storia
di un motociclista che ha deciso di donare i suoi organi e di un altro motociclista che ringrazia la
persona che gli ha donato il fegato che ora gli permette di vivere.
Lo spot comincia con il primo ragazzo che arriva in moto su una spiaggia, e l’audio racconta i
suoi pensieri. Ha appena deciso di donare gli organi, perché se gli succedesse qualcosa non vuole
lasciare l’ingrato compito ai suoi genitori. Il ragazzo prende una fisarmonica, con la quale inizia a
suonare la canzone “Tu che sei parte di me”, quindi nasconde l’armonica nella sabbia.
Nella seconda parte dello spot, un altro ragazzo arriva in moto nella stessa spiaggia.
Analogamente alla precedente parte, l’audio racconta i suoi pensieri. Il giovane pensa al fatto che
quando gli dicono che ha fegato, lui riflette, sapendo che non è neanche il suo. A questo punto,
appoggiata una mano sulla sabbia trova l’armonica nascosta e dopo averla pulita inizia a suonare le
prime note della canzone “Tu che sei parte di me”. In sottofondo parte la colonna sonora della
canzone. Il giovane, tra sé e sé, dice: “grazie amico, grazie fratello”. Alla fine dello spot, compare
l’indirizzo del sito, “www.doniamo.org”.
I realizzatori hanno ritenuto opportuno inserire l’indirizzo del sito perché uno spot non ha lo
spazio di dare tutte le informazioni su una
tematica
così
difficile.
Possiamo dunque concludere che il Marketing
Sociale non è limitato alla sola pubblicità e ai
social network, che ne aiutano la diffusione, ma
ha anche bisogno di una ben organizzata struttura
alle sue spalle che approfondisca l’argomento,
chiarisca i dubbi e convinca le persone, come
appunto può fare un sito Internet.
Baretta Giovanni
Bisca Francesco
55
8.10 LA PREVENZIONE, CHE NON LASCIA SEGNI – KOMEN ITALIA ONLUS
Komen Italia Onlus
“Campagna del 6 Novembre , 2007”
Lo sapevate che i tumori al seno presentano le neoplasie
maligne più frequenti fra le donne di tutte le età e la
principale causa di morte nella popolazione femminile
oltre i 35 anni? No?
Eppure è così, nonostante nella maggior parte dei casi sia
possibile prevenire un tumore, anche nelle circostanze
in cui non è mortale, esso può lasciare segni indelebili
nella vita di una donna.
Mai come in questo caso, come recita un vecchio
saggio, “prevenire è meglio che curare“.
Questo detto ce lo ricorda la campagna di raccolta fondi
di Komen Italia Onlus, un’organizzazione che dal 2000
si occupa di prevenzione e assistenza nel settore dei
tumori al seno.
Questa campagna invita i cittadini a sostenere la lotta
contro i tumori al seno versando una somma nel c/c della
Komen Italia Onlus, destinata alla ricerca scientifica.
Girotto Giorgia
Gallo Chiara
Borile Giulia
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Con questo progetto,coordinato dalla Professoressa Maria Nives Forlin, siamo venuti a
conoscenza della normativa a tutela dei Consumatori, esistente in Italia dall’introduzione del
Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
Il Codice rappresenta il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti. In un unico testo è stata così raccolta e riordinata tutta la normativa in
materia di tutela dei consumatori che era in parte contenuta nel Codice Civile e, in parte, in altre
normative con l’intento di coordinare la disciplina italiana ai principi comunitari.
Abbiamo compreso come lo stesso consumatore possa denunciare una pratica commerciale
scorretta e come l’Agcm lo possa assistere. Attraverso i numerosi casi di pubblicità ingannevole
analizzati, si è riscontrato come ancora le pratiche commerciali possano trarre in inganno il
consumatore e siano utilizzate in modo scorretto dalle aziende.
Inoltre con l’approfondimento svolto in lingua inglese abbiamo potuto comparare le legislazioni
in materia di tutela del consumatore applicate nel Regno Unito e negli Stati Uniti con quella
italiana.
Abbiamo osservato come negli ultimi anni molte imprese, attraverso il principio della
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), abbiano concentrato il loro impegno in campo etico e in
questo modo anche i profitti siano aumentati.
Al fine di divulgare il loro impegno sociale, le imprese attuano delle politiche di “marketing
sociale” e in questo modo rafforzano positivamente la loro immagine e il loro marchio.
Abbiamo riscontrato, però, come anche il marketing sociale possa essere ingannevole attraverso
un caso proposto da uno studente.
Grazie a questo lavoro ogni studente ha appreso quanto ampia sia la tutela applicata al
consumatore, parte debole del contratto, e di come possa difendersi dalle pratiche commerciali
scorrette, anche se rimane ancora molto da fare.
4^ Ari
57
DIRITTO
 Luigi Bobbio, Ettore Gliozzi, Leonardo Lenti , “DIRITTO COMMERCIALE”, Scuola &
Azienda, anno di pubblicazione 2012.
 Gustavo Zagrebelsky, Giacomo Oberto, Giacomo Maria Stalla, Cristina Trucco, “DIRITTO
COMMERCIALE”, LE MONNIER SCUOLA, anno di pubblicazione 2012.
 Anna Martignago, Roberta Mistroni, “CONOSCERE E APPLICARE IL DIRITTO”, Scuola
& Azienda, anno di pubblicazione 2012.
DIRITTO
www.agcm.it
www.wikipedia.org
www.codicedelconsumo.it
www.marketingsociale.net
www.csr.unioncamere.it
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Armano Erika
Badio Alice
Baretta Giovanni
Bassato Linda
Beggio Sharon
Bertellini Francesco
Bisca Francesco
Boaretto Giada
Borile Giulia
Carraro Andrea
Costantinescu Iulian
D’Addario Riccardo
Disarò Alessia
Durello Elena
Gallo Chiara
Girotto Giorgia
Legdani Fatin
Liu Wei
Marangon Martina
Meneghetti Giulia
Menon Jennifer
Sarto Marta
Stramazzo Arianna
Vivarini Enrico
Zilio Silvia
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