Data: 17/04/2014 | Testata: Corriere del Trentino | Pagina: 1
CONCORRENZA
PUBBLICITÀ
MERCATO
E
TUTELA
DEL
Gli organi di informazione hanno dato ampio risalto nei giorni scorsi alla sanzione irrogata dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato a una società che raccoglie farmacisti operanti per lo più nella nostra regione perché
ritenuta colpevole, insieme a un editore, di aver effettuato pubblicità occulta a un prodotto per neonati. La vicenda
offre lo spunto per svolgere alcune considerazioni di ordine generale che, ovviamente, prescindono dal caso concreto. Il
legislatore vieta le pratiche commerciali scorrette che possono essere assimilate a due tipologie: aggressive o
ingannevoli. Sono aggressive le pubblicità che -- ricorrendo a molestie, coercizione o indebito condizionamento -limitano la libertà di scelta o di comportamento del consumatore. A volte rasentano questo tipo di pratica le telefonate
effettuate da operatori di cali center che invitano -- con proposte sempre più incalzanti e insistenti, formulate per lo più
a ora di pranzo o di cena -- a cambiare gestore di telecomunicazioni o fornitore di energia o simili. Sono invece
ingannevoli le pubblicità contenenti informazioni che inducono in errore il consumatore medio, ovvero gli fanno
assumere una decisione che altrimenti non prenderebbe. Si pensi ai casi dei megasconti promessi ma poi vanificati da
clausole accessorie dapprima non evidenziate, oppure ai prodotti che vagheggiano dimagrimenti a tempo di record e la
scomparsa delle rughe o, ancora, ai marchi che ricordano i segni distintivi di aziende famose al solo fine di ingenerare
confusione. L'inganno può aversi anche per omissione se si trascura di fornire le informazioni che porterebbero ad
assumere una decisione più consapevole. Il legislatore considera omissione ingannevole pure la pubblicità occulta: essa
si ha quando le informazioni rilevanti vengono presentate in modo incomprensibile o ambiguo, o quando non viene
esplicitamente indicata la finalità commerciale. Di fronte a uno spazio pubblicitario riconoscibile come tale (ad esempio
nell'intervallo di un film proiettato al cinema o trasmesso in televisione) i destinatari sono in grado di erigere delle
difese, ma analoghi meccanismi di allerta non scattano o vengono aggirati quando il messaggio è subdolo e insidioso.
Questo accade, ad esempio, quando le marche di alcuni prodotti vengono ritratte direttamente all'interno della scena di
un film. Sarebbe un errore pensare che attraverso tali divieti il legislatore abbia voluto tutelare solo il consumatore.
Insieme alla tutela della libertà di autoderminazione di quanti acquistano beni e servizi, queste norme tutelano anche
l'efficienza del mercato e la concorrenza. Perché l'effettiva libertà di scelta del consumatore e la competizione tra
imprese sono facce della stessa medaglia.
Ritaglio stampa ad esclusivo uso del destinatario, non riproducibile
di GIOVANNI PASCUZZI
Documento generato da Università di Trento (Università di Trento) il 17/04/2014 alle 08:19:47
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Documento generato da Università di Trento (Università di Trento) il 17/04/2014 alle 08:19:48
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