Dipartimento federale delle finanze DFF Revisione totale della legge sull'alcool: il Consiglio federale avvia la consultazione Berna, 30.06.2010 - Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la revisione totale della legge sull'alcool. Il Governo presenta avamprogetti di due nuove leggi: uno della legge sull'imposizione delle bevande spiritose e uno della legge sull'alcol. La legge sull'alcool risale al 1932 ed è una delle più vecchie della Confederazione. Nonostante le numerose revisioni parziali, essa non soddisfa più le odierne realtà economiche e sociopolitiche. Una revisione totale consente un cambiamento di paradigma nella politica in materia di alcol della Confederazione. Con l'introduzione di due nuove leggi si separano, inoltre, gli interessi di natura fiscale da quelli di politica sanitaria della Confederazione. Con la legge sull'imposizione delle bevande spiritose e la rinuncia a tre monopoli federali, il Consiglio federale pone le basi per una liberalizzazione del mercato dell'etanolo e per una semplificazione del sistema fiscale e del controllo. Gli operatori economici instaurano un nuovo rapporto con la Confederazione. L'avamprogetto della legge sull'alcol assoggetta il commercio di tutte le bevande alcoliche a disposizioni uniformi che mirano alla tutela della gioventù. Ciò crea la base per una politica coerente in materia di alcol. Con l'introduzione di una base giuridica per i test d'acquisto il Consiglio federale soddisfa un'esigenza di Cantoni e città. La revisione totale della legge sull'alcool determina una riduzione dei compiti, il che ha ripercussioni sull'organizzazione della Regìa federale degli alcool (RFA). La RFA è attualmente, in qualità di istituto autonomo, incaricata dell'esecuzione della legislazione sull'alcol. Con la revisione, Alcosuisse, il centro di profitto della RFA cui compete l'importazione di etanolo, dovrebbe essere privatizzato e la parte rimanente della RFA trasferita nell'Amministrazione federale centrale. La consultazione termina il 31 ottobre 2010. Allegati: Documentazione (pdf, 42kb) Indirizzo cui rivolgere domande: Alexandre Schmidt, direttore RFA, tel. 031 309 12 64 Editore: Dipartimento federale delle finanze http://www.dff.admin.ch/it Dipartimento federale delle finanze DFF Contatto: [email protected], altri contatti | Diritto http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it 00.000 Revisione totale della legge sull’alcool Rapporto esplicativo sull’avamprogetto di legge federale sull’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo (Legge sull’imposizione delle bevande spiritose, LIBs) del ... 1 Compendio Il Consiglio federale presenta due avamprogetti di legge nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool per la cui esecuzione è competente la Regìa federale degli alcool (RFA): a. la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (LIBs) che disciplina la riscossione e il controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e l'etanolo; b. la legge sull’alcol (LAlc) che statuisce delle prescrizioni per la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche. Con questa soluzione nell’ambito dell’imposta sulle bevande spiritose si riducono i conflitti tra scopi fiscali e di sanità pubblica, e nell’ambito del mercato delle bevande alcoliche si garantisce una politica di regolamentazione più coerente. La LIBs disciplina – contrariamente alla legge sul mercato dell’alcol – la riscossione delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e sull'etanolo destinato al consumo (ridefinita imposta sulle bevande spiritose), orientandosi sistematicamente verso gli interessi fiscali della Confederazione. Nell’imposta sulle bevande spiritose si tiene conto delle motivazioni in materia di politica sanitaria, esplicitando che la sua fissazione dipenderà da riflessioni in tal senso. Con la LIBs il mercato delle bevande spiritose e dell’etanolo verrà liberalizzato: in primo luogo va evidenziata la rinuncia al monopolio d'importazione concernente l’etanolo, rivendicato sinora dalla Confederazione e attuato dalla RFA. Uno studio della ditta KPMG, commissionato dalla RFA, giunge alla conclusione che la liberalizzazione del mercato dell’etanolo si ripercuoterà positivamente sulla piazza finanziaria svizzera. In secondo luogo oltre al citato monopolio la Confederazione rinuncia anche al monopolio sulla fabbricazione di etanolo nonché al monopolio sulla fabbricazione di bevande spiritose. Con questi provvedimenti le condizioni di mercato svizzere si allineeranno a quelle in vigore in quasi tutti gli Stati europei. Infine la rinuncia a 41 delle 43 autorizzazioni, sulle quali si basa l’odierno ordinamento dell’alcol, contribuirà parimenti alla liberalizzazione del mercato. Il sistema di riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose subirà una modifica fondamentale: grazie all’ottimizzazione di quest'ultimo, in avvenire si registrerà il passaggio dagli attuali 48 000 a 3000 assoggettati all’imposta, senza che questa situazione influisca sul gettito fiscale. Oltre a ciò, grazie a regolamentazioni straordinarie, l’assoggettamento e i privilegi fiscali verranno abrogati a favore di regolamentazioni unitarie. Queste novità rendono possibili ampie semplificazioni del sistema di controllo e portano a una considerevole riduzione delle spese amministrative, senza mettere in pericolo la sicurezza fiscale. La rinuncia ai monopoli comporta tuttavia nuovi, benché pochi strumenti di controllo. Il progetto prevede volutamente che l’obbligo di notifica e la registrazione in un registro pubblico (registro dell’alcol) avvengano, come é già il caso in altri ambiti del diritto, analogamente a quanto è applicato nella legge sull’imposizione della birra nonché, per quanto riguarda l’impegno di impiego, nella legge sull’imposizione degli oli minerali. 2 In avvenire chiunque intenda produrre o importare bevande spiritose o etanolo sarà assoggettato all’obbligo di notifica. L’autorizzazione è attivata con l'iscrizione nel registro dell’alcol. Lo stesso vale per il commercio all’ingrosso (vendita a rivenditori) di bevande spiritose e etanolo. L’importazione, il commercio e il consumo di bevande spiritose come pure di etanolo non denaturato esenti da imposta presuppongono l'ottenimento del cosiddetto impegno d'impiego con il quale il suo possessore s'impegna per scritto nei confronti dello Stato a: - utilizzare la merce per scopi diversi dal consumo; e - fornirla solo a destinatari che giusta il registro dell'alcol sono autorizzati mediante un impegno d'impiego a rifornirsi di merce non denaturata esente da imposta o a gestire un deposito fiscale. Ogni infrazione all’impegno di impiego sarà perseguita penalmente e la merce utilizzata in modo abusivo sarà altresì assoggettata all’imposta. 3 Indice Compendio 2 1 Situazione iniziale 6 2 Introduzione: alcol – un bene dalle molte sfaccettature 2.1 Alcol destinato a scopi industriali e commerciali 2.2 Alcol destinato a uso come carburante (bioetanolo) 2.3 Alcol come bene di consumo 2.4 Bevande spiritose 2.5 Birra e vino 7 9 9 11 13 17 3 Politica della Confederazione in materia di alcol 3.1 Principi e sviluppo 3.1.1 Strategia di riduzione della produzione 3.1.2 Strategia della limitazione della reperibilità: passaggio alla regolamentazione del mercato 3.1.3 Programma nazionale alcol (PNA) 3.2 Competenze 3.2.1 Panoramica 3.2.2 La Regìa federale degli alcool (RFA) 18 18 18 19 21 22 22 23 4 Obiettivi della revisione totale 23 5 Ottimizzazione della sistematica della legge 5.1 Situazione 5.1.1 Doppioni normativi 5.1.2 Regolamentazione del mercato: disposizioni diverse per (pressoché) la stessa cosa 5.1.3 Imposta sulle bevande spiritose: conflitto latente di obiettivi 5.2 Novità 25 25 25 25 29 30 6 Liberalizzazione del mercato 6.1 Monopolio di fabbricazione delle bevande spiritose e dell’etanolo 6.1.1 Situazione 6.1.2 Novità 6.2 Monopolio d’importazione dell’etanolo 6.2.1 Situazione 6.2.2 Studio sul mercato dell’etanolo 6.3 Novità 31 31 31 33 33 33 34 35 7 Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo 7.1 Sistema d’imposizione 7.1.1 Situazione 7.1.1.1 Numero degli assoggettati all’imposta 7.1.1.2 Privilegi fiscali 7.1.2 Novità 7.1.2.1 Riduzione del numero degli assoggettati all’imposta 7.1.2.2 Riduzione e uniformazione dei privilegi fiscali 37 37 38 41 41 42 42 43 4 7.2 Sistema di controllo 7.2.1 Situazione 7.2.2 Novità 44 44 44 8 Riorganizzazione nell’adempimento dei compiti 8.1 Riorganizzazione della RFA 8.1.1 Situazione 8.1.2 Novità 8.1.2.1 La RFA dal 2013 in poi 8.1.2.2 Il futuro di Alcosuisse 8.2 Ottimizzazione dei compiti della Confederazione nell’ambito dei prodotti alcolici 45 45 45 47 47 47 9 Parte speciale 9.1 Articolazione dell’avamprogetto 9.2 Commento ai singoli articoli 9.2.1 Primo capitolo: Oggetto, principi e definizioni 9.2.2 Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo 9.2.3 Capitolo 3: Imposizione 9.2.4 Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze 9.2.5 Capitolo 5: Emolumenti 9.2.6 Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto 9.2.7 Capitolo 7: Assistenza amministrativa 9.2.8 Capitolo 8: Protezione dei dati 9.2.9 Capitolo 9: Rimedi giuridici 9.2.10 Capitolo 10: Disposizioni penali 9.2.11 Capitolo 11: Misure amministrative 9.2.12 Capitolo 12: Esecuzione 9.2.13 Capitolo 13: Disposizioni finali 48 48 48 48 48 51 55 67 69 69 70 71 73 73 79 79 80 10 Ripercussioni 10.1 Per le finanze e il personale della Confederazione 10.1.1 Entrate e uscite ricorrenti 10.1.2 Entrate e uscite uniche 10.2 Ripercussioni per l’informatica 10.3 Ripercussioni per l’economia 84 84 84 85 85 86 11 Programma di legislatura 86 12 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 87 13 Aspetti giuridici 13.1 Costituzionalità 13.2 Delega di competenze legislative 13.2.1 Delega al Consiglio federale 13.2.2 Delega al DFF 88 88 88 88 89 14 Abrogazione e modifica del diritto vigente 89 APPENDICE I: autorizzazioni previste nella legge sull’alcool 90 5 APPENDICE II: elenco delle fonti e bibliografia 93 Revisione totale della legge sull’alcool 1 Situazione iniziale Secondo l’articolo 105 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) la legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di bevande distillate compete alla Confederazione; essa tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol. L’articolo 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale prevede una particolare imposta di consumo sulle bevande distillate di cui i Cantoni si ripartiscono il 10 per cento del prodotto netto (decima sull’alcool). Essi devono impiegare la loro quota per la lotta contro le cause e gli effetti dei problemi legati alle dipendenze. Con la legge sull’alcool, la Confederazione adempie questo mandato costituzionale. La legge risale al 1932 ed è pertanto una tra le leggi più datate della Confederazione. Nonostante le diverse revisioni parziali subite nel corso dei suoi 80 anni di validità, la legge è rimasta fino a oggi fedele allo scopo per il quale era stata emanata, ossia combattere la piaga sociale del consumo di alcol. L’intensità degli interventi statali nell’ambito delle bevande distillate, giustificata dalla situazione di quell’epoca, è tuttavia rimasta costante fino a oggi. Attualmente alla Confederazione sono attribuiti tre monopoli: il monopolio sulla fabbricazione di bevande spiritose, rispettivamente di etanolo, nonché il monopolio sull’importazione di etanolo. La Confederazione esercita essa stessa il monopolio sull’importazione, mentre delega a privati, per il tramite di concessioni, i diritti legati al monopolio sulla fabbricazione. Oltre alla concessione, a questi ultimi occorrono numerose autorizzazioni. La vigente legislazione sull’alcol conta non meno di 43 diverse autorizzazioni. Inoltre, la stessa legislazione assoggetta produttori, importatori e commercianti a un controllo pressoché senza lacune. Il vero e proprio cardine della legge sull’alcool è l’imposta sull’alcool (di seguito denominata imposta sulle bevande spiritose). Questa imposta al consumo è riscossa sulle bevande distillate destinate al consumo.1 La maggior parte delle prescrizioni della legge sull’alcool sono riconducibili a questa imposta. La legge sull’alcool contiene anche prescrizioni che regolano il mercato delle bevande distillate destinate al consumo. Inoltre la legislazione sulle derrate alimentari contiene disposizioni simili, anche se di portata meno ampia e applicabili a tutte le bevande alcoliche. Il Consiglio federale ha fissato la revisione totale della legge sull’alcool negli obiettivi della legislatura 2007–2011. Con la revisione totale si mira segnatamente all’abrogazione dei monopoli della Confederazione sulla fabbricazione e sull’importazione di bevande distillate, all’ottimizzazione dei controlli e alla riorganizzazione della Regìa federale degli alcool (RFA). Con la revisione totale della 1 6 Nel presente rapporto con l’espressione «destinate al consumo» si intende l’abbreviazione della formulazione utilizzata nell’avamprogetto di legge «destinate al consumo umano». legge sull’alcool, il Consiglio federale mira inoltre ad introdurre in un’unica legge le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità relative alle bevande alcoliche attualmente contenute nella legge sull’alcool e nella legislazione sulle derrate alimentari. Per questo motivo, nell’ambito della revisione totale sono messe a punto due leggi: una legge sull’imposizione delle bevande spiritose e una nuova legge sull’alcol. La legge sull’imposizione delle bevande spiritose regola la riscossione e il controllo dell’imposta sulle bevande spiritose. Nel suo campo d’applicazione troviamo da una parte le bevande spiritose e dall’altra l’etanolo; tuttavia, soltanto l’etanolo destinato al consumo è assoggettato all’imposta sulle bevande spiritose. La legge sulle bevande spiritose è caratterizzata integralmente da interessi di natura fiscale. Gli interessi di politica sanitaria sono al contrario posti al centro della legge sull’alcol. Essa sostituisce con disposizioni unitarie valevoli per tutte le bevande alcoliche le limitazioni del commercio e della pubblicità contenute nella vigente legge sull’alcool e applicabili alle bevande spiritose, rispettivamente nella legislazione sulle derrate alimentari e applicabili alle bevande spiritose, alla birra e al vino. In tal modo i doppioni esistenti sinora vengono esclusi e tra gli utenti sono eliminate le incertezze giuridiche constatabili nel mercato. La nuova legge sull’alcol migliora la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (Confederazione: controllo della pubblicità, Cantoni: controllo del commercio); in seno alla Confederazione rende inoltre possibile assegnare a un unico organo d’esecuzione i compiti statali nelle questioni relative all’alcol. In questo modo la legge sull’alcol diventa un importante cardine nell'ambito di una politica svizzera in materia di alcol coerente. Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool sussiste il seguente intervento parlamentare: 05.3151 Mozione Hegetschweiler del 17 marzo 2005: Modifica della legge federale sull’alcool La mozione accolta chiede che l’etanolo destinato ad usi commerciali e industriali sia escluso dal monopolio di importazione della Confederazione. 2 Introduzione: alcol – un bene dalle molte sfaccettature Dal punto di vista chimico gli alcol sono un gruppo di composti organici nei quali si riscontrano uno o più gruppi di idrossili. In questo caso l’atomo di carbonio al quale è legato il gruppo di idrossili non può far parte di un anello aromatico, né possedere sostituti di valore maggiore. Degli alcol fanno parte segnatamente il metanolo e l’etanolo. Nel linguaggio corrente per alcol si intende solo l’etanolo. Al contrario del metanolo, l’etanolo non è velenoso e si trova nelle bevande alcoliche (bevande spiritose, birra, vino) come pure in numerose derrate alimentari e oggetti d’uso. Conformemente alla legislazione sull’alcol e a quella sulle derrate alimentari della Confederazione, il termine alcol verrà utilizzato qui di seguito nella sua accezione della lingua corrente. Le bevande distillate sono liquidi alcolici che contengono etanolo ottenuto tramite distillazione o un altro processo tecnico. I liquidi alcolici ottenuti grazie alla fermentazione naturale (birra e vino) non sono considerati bevande distillate. 7 Le bevande distillate ad alto tenore alcolico sono definite tanto nel linguaggio nazionale quanto in quello internazionale con il termine «etanolo». Nella lingua corrente le bevande distillate si suddividono nel modo seguente: - sono considerate etanolo le bevande distillate ad alto tenore alcolico, impiegate principalmente per scopi industriali e commerciali. Qui di seguito sono definite etanolo le bevande distillate che hanno un tenore alcolico superiore all’80 per cento del volume e pertanto rientrano nel monopolio d'importazione della Confederazione. - sono considerate bevande spiritose le bevande distillate con un tenore alcolico inferiore all’80 per cento del volume. Esse sono destinate al consumo. Il mercato rispecchia questa suddivisione. Il motivo di un mercato delle bevande distillate suddiviso, va segnatamente ricondotto al diverso trattamento fiscale delle bevande spiritose e dell’etanolo. A causa del loro consumo, le bevande spiritose sono assoggettate all’imposta sulle bevande spiritose, mentre l’etanolo è destinato solo in minima parte al consumo e pertanto in gran parte escluso dall’imposta sulle bevande spiritose. Stato a metà del 2009 Contenuto del monopolio della Confederazione Mercato delle bevande spiritose Produzione di bevande spi- Produzione di etanolo (diritose (diritto trasmesso tra- ritto trasmesso tramite conmite concessioni ai privati). cessioni ai privati); importazione di etanolo. Volume del mercato in milioni di litri d’alcol puro 8 Mercato dell’etanolo Circa 10 Circa 50 Importatori Ditte private, privati. Produttori svizzeri Ditte private, privati (azien- Al momento nessun prode, agricoltura). duttore svizzero. RFA (e ca. 10 ditte private nella misura di 0,07 mio. l). Quota percentuale di Circa 85 % importazioni nel mercato 100 % Commercio Ditte private, privati. RFA (in qualità d'importatrice), ditte private, (rivenditori). Utilizzo principale Consumo Produzione industriale / commerciale. Utenti principali Privati Ditte private Mercato delle bevande spiritose Mercato dell’etanolo Assoggettamento fiscale Sì No2 Scopo dell’attività di controllo della RFA Controlli motivati da aspetti Controlli motivati da aspetdi politica fiscale e sanitati di politica fiscale. ria. Stato a metà del 2009 2.1 Alcol destinato a scopi industriali e commerciali Per l’industria, l’etanolo rappresenta una merce importante che si presta a essere impiegata per i più svariati scopi: - nell’industria farmaceutica l’etanolo serve per la fabbricazione di medicamenti; - nel settore della cosmetica l’etanolo è utilizzato per la produzione di profumi e prodotti per la cura del corpo; - all’industria delle derrate alimentari l’etanolo serve da una parte come materia prima per la fabbricazione di aromi, essenze o aceto e dall'altra come agente conservante per le derrate alimentari; - l’industria delle bevande spiritose utilizza l’etanolo di alta qualità per la produzione di liquori e aperitivi. L’etanolo è inoltre tra i cinque più importanti solventi e viene impiegato per la fabbricazione di detergenti, colori, lacche, prodotti antigelo o esplosivi. Anche nell’ambito sanitario l’etanolo rappresenta un bene al quale non si può rinunciare. La domanda di etanolo è in crescita. Allo stesso tempo sono in corso ricerche per l’utilizzo dell’etanolo come prodotto sostitutivo del petrolio. 2.2 Alcol destinato a uso come carburante (bioetanolo) La crescente importanza delle questioni legate al clima, il prezzo elevato della benzina e gli sforzi intesi a creare un’autonomia energetica inducono molti Stati come ad esempio gli USA a utilizzare l’alcol come carburante, il che si traduce in un aumento della produzione: 2 Circa il 3 % dell’etanolo importato è destinato al consumo e pertanto soggiace all’imposta sulle bevande spiritose. 9 Figura 1 Produzione mondiale di bioetanolo / etanolo M ilioni di litri 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 08 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 99 20 98 19 97 Bioetanolo 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 19 19 19 90 0 Etanolo Fonte: F.O.LICHTS Tra il 2002 e il 2008 la produzione di bioetanolo è triplicata, mentre la quantità della produzione di etanolo è pressoché rimasta invariata. Il bioetanolo è prodotto in circa 75 Paesi (circa il 90 % della produzione complessiva proviene dagli USA e dal Brasile). Il bioetanolo rappresenta un importante mercato in crescita nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti a cui sono legati molti posti di lavoro. Secondo la legge americana sull’energia del 2007 la quota di biocarburanti negli USA deve aumentare sino al 20 per cento entro 10 anni. Nell’UE il 25 giugno 2009 è entrata in vigore la direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili3. L’UE prevede che entro il 2020 almeno il 10 per cento di tutti i carburanti per motori utilizzati nel settore dei trasporti all’interno della Comunità siano ottenuti da fonti d’energia rinnovabili. Entro il 2030 la Svezia intende rinunciare completamente all’impiego del petrolio. La benzina dovrebbe di conseguenza essere sostituita al 100 per cento da biocarburanti. Dal 1° luglio 2008, rispettivamente dall’entrata in vigore della revisione parziale della legge sull’imposizione degli oli minerali, in Svizzera il bioetanolo è esente 3 10 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, FU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. dall’imposta sui carburanti, a determinate condizioni4. Allo stesso tempo il monopolio d'importazione della Confederazione è stato abrogato. Con la revisione parziale della legge sull’imposizione degli oli minerali la Confederazione intende perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento atmosferico nel traffico stradale. Nel messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali, in Svizzera il potenziale annuo di bioetanolo a medio termine è stato quantificato in 200 milioni di litri, ciò che corrisponde a una miscela integrale del 5 per cento di etanolo nella benzina e a una riduzione delle emissioni di CO2 di 0,47 milioni di tonnellate, rispettivamente dell’1 per cento delle emissioni totali svizzere. Nel 2008 in Svizzera sono stati venduti circa 4 milioni di litri di bioetanolo per un valore di 5 milioni di franchi, ciò che corrisponde all’1 per mille del commercio complessivo di benzina. Oltre 180 stazioni di rifornimento offrono attualmente bioetanolo come miscela benzina-bioetanolo con 5 per cento (E5) oppure 85 per cento di bioetanolo (E85). La domanda di bioetanolo in Svizzera dipende molto dal prezzo della benzina: se il prezzo della benzina sale, aumenta la domanda di bioetanolo; se per contro lo stesso prezzo scende, anche la domanda di bioetanolo diminuisce. Fino all’autunno del 2008 il bioetanolo offerto in Svizzera proveniva esclusivamente da produzione nazionale. Nell’autunno del 2008 la ditta Borregaard, l’unico produttore nazionale di bioetanolo in Svizzera ha terminato l’attività nel nostro Paese. Da allora il fabbisogno nazionale complessivo deve essere coperto con le importazioni. Sebbene l’importazione non sia più riservata alla Confederazione, rispettivamente la Confederazione sia ancora competente in modo sussidiario, l’approvvigionamento della Svizzera in etanolo è effettuato – a causa della mancanza di altri importatori – solo da Alcosuisse, il centro di profitto della RFA. Dalla primavera 2009 Alcosuisse acquista il bioetanolo dalla Scandinavia, dove è prodotto unicamente da rifiuti del legno senza pertanto concorrenziare la catena alimentare e animale. 2.3 Alcol come bene di consumo Da sempre, sotto forma di bevande spiritose, birra e vino, l’alcol è consumato nella nostra società come bene di consumo rispettivamente voluttuario. 4 RS 641.61 11 Figura 2 Evoluzione del consumo nazionale di alcol dal 1883 Litri effettivi per abitante 120 100 80 60 40 20 0 1883 1903 Vino e sidro 1923 1943 Birra 1963 1983 2003 Bevande spiritose Il vino occupa il primo posto nella classifica delle bevande alcoliche – misurato in relazione al consumo di alcol puro (a. p.) – , seguito dalla birra. Con il 20 per cento scarso, la quota delle bevande spiritose è proporzionalmente bassa; questa quota è tuttavia ripartita su di un campione di abitanti nettamente inferiore rispetto al consumo di vino e birra. Anno di riferimento: 2008 Consumo annuo pro ca- Quota del volume complespite in litri di alcol puro sivo consumato in % Vino (compreso il sidro) 4,4 50,0 Birra 2,8 31,8 Bevande spiritose 1,6 18,2 Negli ultimi 20 anni il consumo pro capite è costantemente diminuito. 12 Figura 3 Consumo nazionale di bevande alcoliche per abitante Litri di alcol puro per abitante 6 5 4 3 2 1 08 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 Birra 20 99 Vino e sidro 20 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 19 90 19 19 19 89 0 Bevande spiritose La cifra di affari annua complessiva realizzata con le bevande alcoliche da produttori, grossisti, dettaglianti e aziende del settore della ristorazione ammonta a più di 10 miliardi di franchi. L’alcol non si trova però solo nelle bevande, bensì anche nelle derrate alimentari, ad esempio nella cioccolata (bastoncini al kirsch, truffes), nella pasticceria (torta al kirsch) o in miscele per fondue pronte al consumo. Nel settore delle derrate alimentari le quantità di alcol utilizzate sono tuttavia comparativamente modeste. 2.4 Bevande spiritose Negli ultimi 30 anni, il mercato nazionale delle bevande spiritose ha subito profondi mutamenti. Verso la metà degli anni Ottanta il settore nazionale delle bevande spiritose aveva ancora una quota di mercato di oltre l’80 per cento. Nei 10 anni successivi la sua quota si è ridotta al 50 per cento. Con la revisione parziale del 1996 la legge sull’alcool è stata adeguata alle prescrizioni europee e internazionali sul commercio. L’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) all’articolo III riporta tra l’altro il principio della parità di trattamento fiscale di prodotti svizzeri ed esteri, includendo anche le bevande spiritose5. Il 1° luglio 1999 è entrata in vigore un’aliquota unitaria di imposizione per le bevande spiritose svizzere ed estere. In questo modo il settore nazionale delle bevande spiritose ha perso il privilegio fiscale di cui godeva fino a quel momento. La conseguenza è stata la diminuzione del 30–50 per cento del prezzo delle bevande 5 Accordo generale del 30 ottobre 1947 sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), (RS 0.632.21). 13 spiritose importate, mentre l’aliquota unitaria di imposizione per le bevande spiritose svizzere si è tradotta nell’aumento di 3 franchi per litro di alcol puro6. Il consumo di bevande spiritose è così aumentato, mantenendosi da qualche anno a questa parte a circa 4 litri (effettivi) di alcol per abitante e anno7. Oggi le bevande spiritose svizzere detengono solo all'incirca il 13 per cento del mercato svizzero delle bevande spiritose, rispettivamente il 3 per cento del mercato delle bevande alcoliche. I motivi alla base di questa diminuzione sono molteplici. Questa evoluzione ha determinato un massiccio mutamento strutturale che permane sino ai nostri giorni. Al momento 10 grandi aziende producono l’80 per cento delle bevande spiritose prodotte professionalmente. Sono soprattutto le piccole aziende che stanno lottando per la loro sopravvivenza. Il settore delle bevande spiritose svizzero è meno concorrenziale rispetto all’estero per diversi motivi: da un lato fino al 1999 ai distillatori nazionali di bevande spiritose non era permesso distillare cereali. Fino ad allora mancava pertanto una tradizione nazionale nella produzione di whisky o vodka, che attualmente riscuotono un grande successo. Fino al 2005 era inoltre vietata la distillazione di assenzio. Il divieto dell’assenzio affonda le sue origini in un’iniziativa popolare accolta dal popolo e dai Cantoni il 5 luglio 1908. Dall’altro lato i costi di produzione in Svizzera sono più elevati che all’estero. A ciò si aggiunge il fatto che i Paesi limitrofi favoriscono fiscalmente il settore delle bevande spiritose e lo fanno in parte fruire di garanzie di ritiro della produzione8. I privilegi comparabili sono stati progressivamente ridotti in Svizzera; dal 1999 sono stati completamente abrogati. Le ciliege, le prugne e le pere sono le materie prime più importanti per la produzione di bevande spiritose. Di queste materie prime si distilla fino al 40 per cento del loro raccolto. La flessione nell’industria della distillazione si ripercuote anche sulla frutticoltura svizzera, con le relative conseguenze per la biodiversità e il paesaggio. Dal 1960 sono scomparsi più di 8 milioni di alberi ad alto fusto. Dei restanti 2,3 milioni circa di alberi ad alto fusto, si reputa che una percentuale vicina al 30 per cento ovvero 800 000 alberi siano in pericolo. 6 7 8 14 Jean-Luc Heeb/Gerhard Gmel/Christoph Zurbrügg/Meichun Kuo/Jürgen Rehm 2003, pagg. 1433–1466. Il consumo pro capite nel periodo di tempo preso in considerazione si è evoluto come segue: nel 1998 era pari a 3,5 litri, nel 1999 a 3,6 litri, nel 2000 a 3,9 litri e dal 2001 si è attestato a 4 litri. Ad esempio in Germania i prodotti distillati possono essere ceduti a prezzi interessanti e in esenzione d’imposta alla «Bundesmonopolverwaltung für Branntwein»; oltre a ciò la Germania accorda eccedenze di rendimento in esenzione d’imposta sino al 40 per cento del rendimento regolare. I piccoli distillatori agricoli che smerciano i loro prodotti in proprio fruiscono inoltre di un’aliquota sull’imposta di consumo ridotta. Cfr. Kastner 2009, pag. 137 segg. Figura 4 Evoluzione degli alberi da frutta in Svizzera Numero di alberi da frutta (medio e alto fusto), in milioni 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1869* 1929** 1951 1961 1971 1981 1991 2001* 2007* * Stima; ** Compresi gli alberi a basso fusto e gli alberi da frutta nei campi Fonte: Ufficio federale di statistica. Questa evoluzione non si lascia tuttavia spiegare solo con la flessione dell’attività di distilleria. Sono soprattutto determinanti gli sforzi a carattere generale rivolti verso procedure di produzione più economiche. I pagamenti diretti della Confederazione per un importo pari a 15 nonché fino a 35 franchi annui per albero sono in grado di contenere la flessione degli alberi ad alto fusto, ma non di fermarla. Le bevande spiritose indigene e quelle importate sono gravate da un’imposta di consumo molto più alta rispetto a quella dei Paesi limitrofi9. 9 Un’imposizione più alta delle bevande spiritose rispetto alla Svizzera si riscontra in Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, Finlandia, Norvegia e Svezia. Fonte: «Alcol in cifre 2009», pag. 38. 15 Figura 5 Imposta sull’alcool in Svizzera e nei Paesi limitrofi Euro [1.51 CHF] per litro di alcol puro 25,00 20,00 14,72 13,03 8.00 10.00 19.20 F D I A CH 15,00 10,00 5,00 0,00 Se in questo paragone si tiene conto anche dell’imposta sul valore aggiunto, il quadro d’insieme muta in modo decisivo: la Svizzera ha un onere fiscale elevato solo per i prodotti più a buon mercato. Tuttavia l’onere fiscale diminuisce grazie a una bassa imposta sul valore aggiunto se il valore della merce cresce. Nel complesso l’onere fiscale nel segmento di prezzo più alto è comparativamente basso in Svizzera. In Svizzera l’imposta sulle bevande spiritose e quella sul valore aggiunto gravano 1 litro di bevande spiritose a 40 per cento del volume e un valore di 36 euro con 10.95 euro, in Austria con 12.00 euro, in Italia con 11.04 euro, in Germania con 13.04 euro e in Francia con addirittura 14.10 euro. Figura 6 Imposizione di 1 litro di bevande spiritose (40 % del volume, valore della merce di 36 euro) Euro [1.51 CHF] 60,00 50.10 € 49.04 € 47.04 € 48.00 € 46.95 € 40,00 20,00 0,00 IVA F D I A CH 8,21 7,83 7,84 8,00 3,32 Imposta sulle bevande spiritose 5,89 5,21 3,20 4,00 7,63 Valore della merce 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 La situazione si presenta in modo un po’ differente nel caso di onere fiscale di un litro di bevande spiritose a 40 per cento del volume e un valore di 10 euro: se in Italia l’onere fiscale ammonta a 5.84 euro e in Austria a 6.80 euro, in Germania è di 8.10 euro. Le posizioni di punta sono occupate dalla Svizzera con 8.97 euro e dalla 16 Francia con 9.00 euro. In questi esempi non sono considerati i diversi poteri d’acquisto e le altre tasse. Figura 7 Imposizione di 1 litro di bevande spiritose (40 % del volume, valore della merce di 10 euro) Euro [1.51 CHF] 60,00 40,00 20,00 0,00 IVA 2.5 F D I A CH 3,11 2,89 2,64 2,80 1,34 Imposta sulle bevande spiritose 5,89 5,21 3,20 4,00 7,63 Valore della merce 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Birra e vino L’alcol contenuto nella birra e nel vino non si differenzia da quello contenuto nelle bevande spiritose. La sola differenza consiste nel processo di ottenimento: la birra e il vino sono caratterizzati dal fatto che l’alcol ivi contenuto è stato ottenuto grazie a fermentazione naturale. La legge federale determinante per la birra è la legge sull’imposizione della birra10, per il vino il diritto agricolo11. Nel 2008 in Svizzera sono stati prodotti complessivamente 362 milioni di litri di birra e 86 milioni di litri sono stati importati da 74 Paesi. Sono stati consumati 448 milioni di litri. Circa 7 milioni di litri sono stati esportati12. Nel 2008 in Svizzera sono stati consumati circa 270 milioni di litri di vino, di cui 188 milioni di vino rosso e circa 82 milioni di vino bianco. Un po’ più di un terzo del vino consumato proveniva da vitigni nazionali. In Svizzera sono stati complessivamente prodotti 101 milioni di litri ed esportati 2 milioni di litri scarsi. Sono stati importati in totale 167 milioni di litri di cui 131 milioni di litri di vino rosso. Invece 10 11 12 Legge federale del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (legge sull’imposizione della birra, LIB; RS 641.411). Segnatamente: ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140); ordinanza dell’UFAG del 17 gennaio 2007 concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni (ordinanza sulle varietà di viti; RS 916.151.7); ordinanza del 6 dicembre 1994 sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull’agricoltura (ordinanza sulle indennità nell’agricoltura; RS 916.013). Schweizer Biermarkt in Zahlen, www.bier.ch/sites/de/statistiken1.php (stato: 6.11.2009). 17 del vino sfuso, più a buon mercato, viene viepiù importato il vino in bottiglia più costoso. Questa tendenza si è confermata nel 200813. 3 Politica della Confederazione in materia di alcol 3.1 Principi e sviluppo 3.1.1 Strategia di riduzione della produzione La politica della Confederazione in materia di alcol è iniziata con la legge sull’alcool, la cui emanazione è stata dettata dalla situazione socio-economica della popolazione nella seconda metà del XIX secolo. Le bevande distillate furono combattute poiché considerate una minaccia al progresso sociale. Nel 1885 la Costituzione federale ha attribuito alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di bevande distillate. Tuttavia, questa si limitava solo ai prodotti derivati dalle patate ed escludeva quelli ottenuti dalla frutta. Nel 1886 è stata emanata la prima legge sull’alcool con i monopoli della Confederazione, tuttora esistenti, sulla fabbricazione e sull’importazione di bevande distillate. La rinuncia ad assoggettare anche le acqueviti di frutta alla legislazione sull’alcol ha comportato negli anni seguenti un brusco aumento della produzione di acqueviti di frutta (distillati di frutta) con la minaccia che divampasse nuovamente la «piaga sociale dell’alcol». Con la modifica della Costituzione del 1930 la competenza della Confederazione si è estesa a tutte le bevande spiritose. Nel 1932 la Confederazione ha emanato la legge sull’alcool tuttora vigente. La legge sull’alcool e con essa la regolamentazione esaustiva concernente le bevande distillate costituiscono l’origine della politica della Confederazione in materia di alcol. Nel suo messaggio del 1931 il Consiglio federale ha formulato i seguenti tre obiettivi da conseguire con la nuova legge sull’alcool: 1. la diminuzione del consumo di distillati; 2. l’utilizzo mirato delle materie prime distillabili e l’impostazione mirata della distillazione e dell’utilizzo di bevande distillate; 3. l’ottenimento di maggiori entrate per finanziare l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti14. Come strumento principale per il conseguimento di questi obiettivi, la legge prevede un’imposta di consumo, fiancheggiata da un vasto sistema di sorveglianza. In seguito la Confederazione ha perseguito una strategia di riduzione della produzione: ha ad esempio acquistato e distrutto 30 000 alambicchi, ha sostenuto dal punto di vista finanziario e organizzativo l’abbattimento di milioni di alberi da frutta e ha acquistato acqueviti di frutta a granelli. 13 14 18 Das Weinjahr, 2008, pag. 40. Messaggio del 1° giugno 1931 sull’avamprogetto di una legge federale sulle bevande distillate (legge sull’alcool; BBl 1931 I 697). Negli anni Cinquanta la Confederazione ha registrato un insuccesso in occasione di due votazioni popolari, con le quali si sarebbe dovuta introdurre la cosiddetta imposta sulle bevande e la conseguente imposizione di tutte le bevande alcoliche. Negli anni Sessanta il Popolo ha rifiutato a grande maggioranza un’altra iniziativa popolare con le stesse finalità. 3.1.2 Strategia della limitazione della reperibilità: passaggio alla regolamentazione del mercato Alla fine degli anni Settanta la sezione svizzera dell’organizzazione dei Buoni templari ha presentato un’iniziativa popolare che chiedeva il divieto di pubblicizzare fra l’altro le bevande alcoliche. Il Consiglio federale ha incaricato il Parlamento di sottoporre in votazione al Popolo e ai Cantoni l’iniziativa popolare «Contro la pubblicità a favore dei prodotti che generano dipendenza» senza controprogetto e con la proposta di respingerla. Alla fine, entrambe le Camere hanno respinto l’iniziativa e si aspettavano che il Consiglio federale soddisfacesse il più ampiamente possibile le richieste degli autori dell’iniziativa a livello di legge e di ordinanza15. Successivamente nella legge sull’alcool sono state introdotte delle limitazioni del commercio e della pubblicità. Nell’ambito della strategia della limitazione della reperibilità sono state vietate le offerte ingannevoli, come pure l’offerta e la vendita di bevande spiritose nei mercati settimanali o l’esecuzione di degustazioni gratuite16. Ciò ha segnato la nascita della regolamentazione del mercato sotto il profilo della politica sanitaria. Gli alcopop sono miscele pronte a base di bevande spiritose con un elevato contenuto di zucchero, particolarmente apprezzate dai giovani. A partire dal 2004 la legge sull'alcool le ha assoggettate ad un'imposta speciale con un'aliquota pari al quadruplo di quella applicata alle normali bevande spiritose. Nel 2001 sono arrivate sul mercato nuove bevande spiritose classiche come miscele di bevande contenenti vodka e rum. Grazie al loro elevato contenuto di zucchero hanno subito incontrato il grande favore dei giovani. Nel 2002 in Svizzera ne sono state vendute 40 milioni di bottiglie. Nella lotta contro l'alcolismo giovanile la Confederazione nel 2003 ha introdotto l'imposta sugli alcopop. Da allora in poi i produttori di queste bevande hanno adattato le loro composizioni, riducendo l'aggiunta di zucchero, di modo che i proventi di questa imposta sono diminuiti. Dal punto di vista della sanità pubblica l'imposta speciale rappresenta un successo: Dal 2002 il consumo di alcol tende a diminuire presso i giovani.17.Relativamente agli alcopop la riduzione da un punto di vista statistico è importante. La quota di 15 16 17 Cfr. messaggio dell’11 dicembre 1978 concernente la modificazione della legge federale sull’alcool (FF 1979 I 53). Quello che finora è valso per il vino e la birra non è valido per le bevande spiritose: esse non possono essere degustate nel commercio al dettaglio. Vale il principio «annusare anziché bere», che proprio in tempi di influenza suina dal punto di vista igienico andrebbe messo in discussione. Vedi in merito http://www.sucht-info.ch/de/infos-und-fakten/alkohol/jugendliche/ 19 giovani consumatori è diminuita dal 35 (stato 2003) al 20 per cento (stato 2007), fatto che è riconducibile all'introduzione dell'imposta speciale:18 Con l'imposta gli alcopop sono divenuti più cari e, nonostante i giovani dispongano di una notevole forza d'acquisto, hanno perso d'interesse per via del prezzo19. Gli alcopop nella nuova composizione sono meno dolci e incontrano pertanto nei giovani un interesse minore. Il consumo dei giovani nel periodo preso in considerazione si è ripiegato solo in parte su miscele a base di bevande spiritose miscelate da loro stessi.20 Continuano ad essere molto apprezzate dai giovani le bevande dolci pronte a base di vino e birra 21. Contrariamente agli alcopop a base di bevande spiritose non sono assogettate ad alcuna imposta. Con l’entrata in vigore della nuova Costituzione il 1° gennaio 2000 è terminato il mandato costituzionale originario secondo cui «la legislazione (…) deve essere strutturata in modo da ridurre il consumo di acquavite e di conseguenza la relativa importazione e fabbricazione». Nell’ambito della legislazione sull’alcol la Confederazione deve ora tenere in considerazione «specialmente gli effetti nocivi dell’alcol»22. Con questo nuovo orientamento il legislatore si ade- 18 19 20 21 22 20 "L'introduzione dell'imposta speciale sugli alcopop ha così raggiunto il suo obiettivo di natura sanitaria". Risposta del Consiglio federale del 02.12.2005 all'interpellazione del Consigliere nazionale Didier Berberat, Consegna di alcopop. La legge è aggirata? (05.3020) A riguardo del potere d'acquisto dei consumatori tra i 16 e i 34 anni rispettivamente la loro spesa per l'acquisto di bevande alcoliche vedi Istituto LINK, Comportamento sul consumo e l'acquisto di bevande alcoliche da parte dei giovani tra i 16 e i 34 anni in Svizzera, mandato della RFA, Berna (2009) Gmel, G., Rehm, J., Kuntsche, E., Wicki, M. & Grichting, E. (2008). Das European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) in der Schweiz. Wichtigste Ergebnisse im Vergleich 2003 und 2007. Forschungsbericht. Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme. Niederer/Korn/Lussman/Kölliker 2008, pag. 96. Sulla popolarità degli alcopop tra i giovani e i fanciulli si veda anche: Der Konsum psychoaktiver Substanzen von Schülerinnen und Schülern in der Schweiz, Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, Lausanne 2007, pag. 16 segg. pubblicato solo in tedesco sul sito http://www.saphirdoc.ch/permalien.htm?saphirid=68416 (stato: 19.4.2010). Art. 105 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101). gua alle condizioni che sono mutate in Svizzera nel corso del XX secolo. La maggior parte della popolazione ha un approccio responsabile alle bevande spiritose23. . Alla luce della nuova Costituzione federale devono essere valutate anche le innovazioni auspicate dal Consiglio federale nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool. Attualmente, oltre alla legge sull’alcool, in particolare i seguenti atti legislativi sono importanti per la politica della Confederazione in materia di alcol: la legge sull’imposizione della birra24, parti della legislazione sulle derrate alimentari25 nonché della legge federale sulla radiotelevisione e della relativa ordinanza26. Le disposizioni relative al vino nella legislazione concernente l’agricoltura non sono considerate come parte della politica in materia di alcol, ma di quella agricola. 3.1.3 Programma nazionale alcol (PNA) Il 22 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il Programma nazionale alcol 2008–2012 (PNA), con cui si vuole raggiungere una riduzione del consumo problematico di alcol27 e della dipendenza dallo stesso. Il consumo problematico di alcol e la dipendenza dallo stesso hanno diversi effetti negativi, fra l’altro problemi di salute e malattie dei consumatori e dei loro familiari, conseguenze negative per le famiglie – specialmente per i figli coinvolti – nonché molti ferimenti e infortuni causati dall’alcol. Un incidente stradale su 6 con conseguenze letali avviene sotto l’effetto dell’alcol. Inoltre, il consumo spesso è un fattore concomitante del comportamento aggressivo che si manifesta sotto forma di violenza domestica, violenza giovanile o atti di violenza segnatamente in occasione di grandi manifestazioni sportive. Secondo l’UFSP l’alcol è una delle cinque principali cause di malattia e causa in Svizzera il 9 per cento di tutti i casi di malattia28. Il consumo problematico di alcol riguarda praticamente tutte le fasce di età, sia che si tratti del bere dei giovani finalizzato all’ebbrezza sia che riguardi il consumo cronico di alcol nel gruppo di persone di 23 24 25 26 27 28 Si stima che in Svizzera il numero degli alcolisti sia compreso fra 250 000 e 300 000 (cfr. fra l’altro Silvan Müggler 2009, pag. 6). Legge federale del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (LIB; RS 641.411). Una retrospettiva storica sull’imposizione della birra si trova nel messaggio relativo a questa legge (FF 2005 5045). Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Oderr; RS 817.02); ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110). Per la politica in materia di alcol della Confederazione sono rilevanti segnatamente le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità vigenti per tutte le bevande alcoliche. Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401). Gli standard internazionali definiscono «problematico» il consumo che mette seriamente in pericolo la salute del consumatore o quella di terzi e che potrebbe causare o causa relativi danni. È considerato problematico anche il consumo di alcol da parte di persone che, come i bambini e gli ammalati, dovrebbero assolutamente astenersi dal bere. Vedi PNA 2008–2012, pag. 7, pubblicato sul sito http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/index.html?lang=it (stato: 6.11.2009). Cfr. anche il messaggio del 30 settembre 2009 concernente la legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione, LPrev; FF 2009 6151). 21 oltre 50 anni di età. Il PNA mira a ridurre gli effetti negativi del consumo problematico per gli interessati e per l’ambiente in cui vivono nonché per la società. Gli obiettivi prioritari del PNA 2008–2012 sono: - la società, la politica e l’economia sono sensibilizzati alla particolare vulnerabilità di fanciulli e giovani alle bevande alcoliche e sostengono le relative misure a tutela della gioventù; - ridurre il consumo problematico (bere per ubriacarsi o «binge drinking», consumo cronico o inadeguato alla situazione); - diminuire il numero degli alcolisti; - sgravare il contesto familiare e sociale immediato in modo tangibile dalle conseguenze negative del consumo di alcol; - diminuire le conseguenze negative del consumo di alcol sulla vita pubblica e sull’economia; - coordinare le attività degli operatori statali e non statali attivi in questo ambito e garantire insieme l’attuazione efficace del PNA; - rendere la popolazione consapevole delle conseguenze negative del consumo di alcol e sostenere le misure atte a ridurlo. Per la prevenzione futura dei problemi legati all’alcol acquisterà importanza anche la legge sulla prevenzione, qualora venga adottato il disegno conformemente al messaggio che il Consiglio federale il 30 settembre 2009 ha approvato e sottoposto al Parlamento29. 3.2 Competenze 3.2.1 Panoramica Attualmente i compiti correlati ai prodotti alcolici sono adempiuti da 18 Uffici federali (USTRA, UFAM, UFSP, UFC, UFCOM, UFSPO, UFFT, UFE, UST, UFAG, UFAE, UFAS, AFC, AFD, FEDPOL, METAS, SECO, Difesa), due Istituti statali (RFA, SUVA) nonché due fondazioni di diritto privato (Commissione federale dei vini, Ufficio prevenzione infortuni) e i 26 Cantoni. A questi si aggiungono la Commissione federale per i problemi inerenti all’alcool (CFAL; rappresentanti della Confederazione: UFSP, RFA, SECO), che ragguaglia il Consiglio federale su questioni relative alla prevenzione dell’alcol, nonché il nuovo organo direttivo nazionale per l’applicazione del PNA (rappresentanza della Confederazione: UFSP, RFA). Anche l’Istituto per la prevenzione e la promozione della salute in fase di creazione probabilmente si occuperà di questioni legate all’alcol. 29 22 FF 2009 6263 3.2.2 La Regìa federale degli alcool (RFA) La Regìa federale degli alcool è incaricata dell'esecuzione della legge sull’alcool. La RFA ha acquisito la personalità giuridica nel 1901, diventando così l’istituto autonomo più vecchio della Confederazione. Oltre alla riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose, la RFA è responsabile della sorveglianza del mercato di tali bevande e dell’etanolo. Con gli attuali 168 posti a tempo pieno (compresi quelli di Alcosuisse e 9 di apprendistato) produce una cifra d’affari annua di circa 300 milioni di franchi. Il suo prodotto netto ammonta a circa 270 milioni di franchi, destinato in ragione del 90 per cento alla Confederazione e del 10 per cento ai Cantoni30. L’articolo 131 capoverso 3 della Costituzione federale stabilisce che i Cantoni devono utilizzare la quota di prodotto netto a loro destinata, la cosiddetta «decima dell’alcol», per combattere le cause e le conseguenze derivanti dall’uso di sostanze che generano dipendenza. Alcosuisse è il centro di profitto della RFA e gode di un elevato grado di autonomia aziendale con cui si presenta all’esterno. Con 30 posti a tempo pieno Alcosuisse copre il 99,9 per cento del fabbisogno svizzero di etanolo mediante le importazioni nell’ambito del monopolio della Confederazione. I principali acquirenti sono grandi imprese come Lonza AG o Novartis e rivenditori come Brenntag Schweizerhall AG o Thommen-Furler AG. Cisterne con una capacità totale di 450 000 hl, situate a Delsberg/JU e Schachen/LU, consentono ad Alcosuisse di rifornire costantemente e tempestivamente i clienti svizzeri di etanolo. Nell’ambito del commercio al minuto in tutte le regioni della Svizzera Alcosuisse è in concorrenza con i privati – che sono riforniti per la maggior parte da essa stessa. Con il progetto «etha+», nel 2004 Alcosuisse ha creato le condizioni quadro per miscelare il 5 o l’85 per cento di bioetanolo alla benzina. Alcosuisse, in qualità di unico offerente, rifornisce attualmente i circa 180 distributori che vendono miscele di benzina e bioetanolo in Svizzera. 4 Obiettivi della revisione totale Con la revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale persegue i seguenti obiettivi: Nuovo orientamento della regolamentazione del mercato (vedi n. 5) 30 - Ottimizzare la sistematica della legge. Con la creazione di due leggi vengono eliminati i doppioni e le relative incertezze giuridiche. Inoltre, si risolve il conflitto fra interessi di politica sanitaria e fiscale, espresso nella legge sull’alcool. - Creare i presupposti per una politica (di mercato) dell’alcol coerente. Il mercato di bevande alcoliche è assoggettato a regole uniformi. Cfr. art. 44 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 LAlc. 23 Liberalizzazione del mercato (vedi n. 6) - Facilitare la produzione di bevande spiritose ed etanolo in Svizzera. Questo obiettivo si raggiunge abolendo i monopoli per la fabbricazione di bevande spiritose e di etanolo. In futuro, i produttori non dovranno più seguire una lunga procedura di concessione. Dovrebbe essere sufficiente registrare la propria attività presso la Confederazione e quindi inserire il proprio nome in qualità di persone autorizzate in un registro dell’alcol accessibile al pubblico. Si dovrebbero ottenere ulteriori agevolazioni rinunciando alla maggioranza delle 43 autorizzazioni attualmente previste nella regolamentazione dell’alcol. - Liberalizzare il mercato indigeno dell’etanolo. Questo obiettivo si raggiunge con la rinuncia al monopolio sull’importazione di etanolo finora detenuto dalla Confederazione. Per tutelare l’equità fiscale si devono prevedere «misure di ri-regolamentazione» mirate come la procedura di notifica per gli importatori e l’introduzione di impegni d’impiego. Il passaggio dall’obbligo al diritto di denaturazione rappresenta un’ulteriore agevolazione. Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo (vedi n. 7) - Snellire il sistema d’imposizione. Poiché i produttori costituiranno il punto di partenza del sistema d’imposizione, sarà possibile ridurre il numero degli assoggettati all’imposta dai circa 48 000 all’anno attuali a circa 3000 unità. Inoltre, i privilegi fiscali saranno uniformati. Queste novità comporteranno una considerevole diminuzione dell’onere amministrativo sia nell’Amministrazione sia nel settore privato. - Indipendentemente dalla revisione totale della legge, la RFA sta già predisponendo l’introduzione di transazioni commerciali completamente basate su piattaforme informatiche (soluzioni di e-government). - Snellire il sistema di controllo. Il controllo pressoché senza lacune dovrà essere sostituito da un controllo basato sul rischio senza compromettere il gettito fiscale. Ulteriori agevolazioni nell’ambito dei controlli si evincono dai suddetti obiettivi: più sono semplici le procedure e le regolamentazioni, minori sono i costi legati ai controlli. Queste novità comportano una consistente riduzione dell’onere amministrativo sia per l’Amministrazione sia per gli utenti. Riorganizzazione dell’adempimento dei compiti (vedi n. 8) - Riorganizzare la RFA. Come conseguenza della rinuncia al monopolio d'importazione, Alcosuisse dovrà essere completamente privatizzato. La parte rimanente della RFA sarà adeguata al portafoglio semplificato di compiti e sarà reintegrata nell’Amministrazione centrale, rinunciando alla propria autonomia giuridica. Gli standard vigenti per l’Amministrazione federale centrale verranno adottati gradualmente dalla RFA prima dell’entrata in vigore della nuova legge (IT, personale, costruzioni, logistica, acquisti). Dal 1° gennaio 2009 la RFA ha adottato volontariamente il corporate design della Confederazione. 24 - 5 Ottimizzare i compiti della Confederazione nel settore dell’alcol. I compiti della Confederazione nel settore dell’alcol devono essere verificati e il loro adempimento deve essere eventualmente riorganizzato in base a questo inventario. Ottimizzazione della sistematica della legge Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale presenta due leggi, una legge sull’imposizione delle bevande spiritose e una legge sull’alcol. Le norme della vigente legge sull’alcool, motivate da considerazioni di politica fiscale (cfr. in particolare art. 3 – 40 nonché art. 44 segg. LAlc) figurano ora nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose, mentre le disposizioni motivate da considerazioni di politica sanitaria che regolano il mercato (cfr. in particolare art. 41 – 43a nonché art. 49 segg. LAlc) vengono ottimizzate, completate in modo mirato e introdotte nella nuova legge sull’alcol, che dovrà essere applicata in egual misura a tutte le bevande alcoliche. I motivi che hanno portato il Consiglio federale a compiere questo passo sono esposti più avanti al numero 5.1. 5.1 Situazione 5.1.1 Doppioni normativi La legge sull’alcool è sia una legge concernente il mercato sia una legge fiscale. Oltre a numerose disposizioni che riguardano la sicurezza generale dei prodotti, la legislazione sulle derrate alimentari ne contiene alcune che disciplinano il commercio e la pubblicità delle bevande alcoliche (e quindi anche di quelle spiritose). Le disposizioni concernenti il commercio e la pubblicità sono «corpi estranei» sia nella legge sull’alcool sia nella legislazione sulle derrate alimentari e costituiscono dei doppioni nel settore delle bevande spiritose. 5.1.2 Regolamentazione del mercato: disposizioni diverse per (pressoché) la stessa cosa Le bevande spiritose, la birra e il vino sono bevande alcoliche. Esse non si differenziano in base alla quantità di alcol che contengono, ma in base al procedimento di ottenimento dello stesso. È diversa anche la normativa a cui sono assoggettate come mostra la seguente tabella: 25 Bevande spiritose Birra Vino Basi giuridiche a livello federale Specifiche per i prodotti Legge sull’alcool (LAlc; RS 680)31 Legge Legge sull’agricoltura sull’imposizione della (LAgr; RS 910.1)33 birra (LIB; RS 641.411)32 Legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0)34 Generali Motivi principali della normativa Considerazioni di Considerazioni di politica sanitaria e politica sanitaria e fiscale. fiscale. Considerazioni di politica agricola. Imposte di consumo Aliquota per litro di alcol puro 29.00 CHF 5.40 CHF35 (art. 131 Cost.) (art. 131 Cost.) Agevolazioni Per agricoltori36, Per piccole birrerie piccoli produttori. indipendenti. L’imposta di fabbricazione a canone non ha incidenza sulle entrate. Entrate p.a. Ca. 300 mio. CHF 31 32 33 34 35 36 26 Ca. 110 mio. CHF Nessuna imposizione (alcuna disposizione nella Cost.) – 0 CHF La RFA è incaricata dell’esecuzione della legge sull’alcool. L’AFD è incaricata dell’esecuzione della legge sull’imposizione della birra. L’UFAG e i Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della legge sull’agricoltura. I Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari sotto la sorveglianza coordinata dell’UFSP. Calcolo effettuato in base ai tipi di birra più venduti con un contenuto di alcol pari a 4,7 per cento del volume per un’imposizione nella classe 2. In linea di principio le bevande spiritose che gli agricoltori necessitano nella loro azienda sono esenti da imposta. La quantità massima consentita viene stabilita annualmente dalla RFA per ogni singolo caso in base alla superficie agricola, al numero di persone e al numero di alberi ad alto fusto dichiarati. Utilizzo Bevande spiritose Birra Vino A destinazione vincolata37: nel quadro del prodotto netto della RFA le entrate fiscali sono devolute alla Confederazione e ai Cantoni in un rapporto di 9 a 1. A destinazione non vincolata: tutte le entrate fiscali confluiscono nella cassa generale della Confederazione. – Limitazioni del mercato Monopoli federali Monopolio di fabbricazione Limitazioni del commercio e della pubblicità (regolamentazione del mercato) – Forti limitazioni Limitazioni orientate alla tutela della gioche si estendono ventù. oltre la tutela della gioventù. Aiuti della Confederazione specifici per i prodotti Sostegno dei produttori da parte della Confederazione – – Nell’ambito della promozione delle vendite. La disparità materiale di trattamento delle bevande alcoliche si nota soprattutto nell’imposizione e si spiega dal punto di vista storico rispettivamente del diritto costituzionale38. 37 38 Cfr. art. 112 cpv. 5 e art. 131 cpv. 3 Cost. (RS 101). Così sono assoggettati alle imposte di consumo: 1 dl di whisky (50 % del volume): 1.45 franchi, 1 dl di birra (4,7 % del volume): circa 0.03 franchi (imposta sulla birra: classe 2), 1 dl vino: (13 % del volume): 0 franchi e 100 g cioccolata al kirsch: ca. 10 cts. 27 Figura 8 Imposizione delle bevande alcoliche e delle derrate alimentari in sintesi39 Tale disparità è inoltre evidente anche nella regolamentazione del mercato, con effetti sugli operatori dello stesso. Per le bevande spiritose valgono drastiche limitazioni del commercio e della pubblicità, circoscritte alla tutela della gioventù, che sono molto meno estese per la birra e per il vino. Le disposizioni previste in due leggi diverse comportano differenze nella competenza per l’esecuzione: la RFA è competente per l’esecuzione della legge sull’alcool; l’UFSP lo è per l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, quest’ultimo ha però delegato tale competenza ai Cantoni. 39 28 Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno licenziato il progetto di revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Il fulcro del progetto è l’introduzione autonoma da parte della Svizzera del cosiddetto principio «Cassis de Dijon». È stato deciso, fra l’altro, che in futuro i vini naturali da uve fresche dovranno essere sottoposti alla legge sull’alcool solo se il loro tenore alcolico è superiore al 18 per cento del volume (oggi superiore al 15). Questa novità dovrebbe entrare in vigore nella prima metà del 2010. Le minori entrate per la RFA, riconducibili a questa novità, potrebbero ammontare a meno di un milione di franchi. L’attuale sviluppo del mercato rispecchia sempre meno questa differenziazione motivata dal profilo legislativo: diversi produttori oggi producono vino e bevande spiritose. Anche gli importatori e i commercianti non si limitano quasi più ad un solo prodotto alcolico. Spesso lo stesso commerciante offre vino e bevande spiritose, vino e birra o tutti i prodotti alcolici negli stessi locali. Anche le miscele di bevande mettono in discussione la classificazione delle bevande alcoliche indicata nella legge. Per le aziende professionali interessate il divario fra realtà e legge comporta che molte autorità fanno riferimento a basi giuridiche diverse e perseguono la propria prassi ciascuna nel proprio settore. Esse effettuano i loro controlli ciascuna in tempi diversi, con obiettivi diversi o sovrapposti e fondandosi su basi diverse. Una regolamentazione del mercato uniforme, possibilmente applicabile nella stessa misura a tutte le bevande alcoliche, la cui esecuzione spetti ad un unico ufficio, comporterebbe agevolazioni significative per l’azienda interessata. 5.1.3 Imposta sulle bevande spiritose: conflitto latente di obiettivi L’imposta sulle bevande spiritose si basa sull’articolo 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. Si tratta di un’imposta di consumo che è motivata innanzitutto da una politica sanitaria. Non tutte le disposizioni relative all’imposta sulle bevande spiritose riguardano gli interessi di politica sanitaria. Le disposizioni che si prefiggono una riscossione corretta e completa delle imposte sono correlate solo indirettamente. L’entità dell’aliquota d’imposta assume invece un significato rilevante per la politica sanitaria. La legge sull’alcool non fa questa differenziazione con la chiarezza necessaria. Probabilmente è per questa ragione che l’imposta sulle bevande spiritose è stata considerata come una «mescolanza schizofrenica» di imposte giustificate dal punto di vista fiscale e non40. «Il piacere del singolo porta alla dipendenza del fisco: quest’ultimo ha bisogno che un numero probabilmente elevato dei suoi cittadini anno dopo anno continui ad essere schiavo del piacere che presumibilmente si intende contrastare»41. La legge sull’alcool e le disposizioni relative all’imposta sulle bevande spiritose presentano un conflitto latente di obiettivi. Dal punto di vista della politica fiscale, l’aliquota ottimale d’imposta – segnatamente quella che massimizza l’importo dell’imposta – può casualmente essere identica a quella che sarebbe ottimale nell’ottica della politica sanitaria. Normalmente le due aliquote potrebbero essere diverse. Non è possibile tuttavia fare affermazioni generali su quale dovrebbe essere la più elevata. Il conflitto di obiettivi può palesarsi anche nelle limitazioni del commercio: minori restrizioni del commercio (motivate sotto il profilo della politica 40 41 Böckli 1975, pag. 43. Böckli 1975, pag. 51. 29 sanitaria) o una riduzione dei relativi controlli possono comportare un aumento delle vendite, della produzione segnatamente delle importazioni e quindi a maggiori entrate fiscali. Ben consapevole di questo conflitto di obiettivi, con l’emanazione della legge il Consiglio federale ha sottolineato che si dovrebbe tener conto di tutte queste esigenze e conciliarle reciprocamente42. Nel suo messaggio dell’11 dicembre 197843 sulla modifica della legge sull’alcool, il Consiglio federale ha chiarito che gli interessi di politica sanitaria sono prioritari rispetto a quelli fiscali. 5.2 Novità La regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche, suddivisa in due leggi diverse con competenze distinte di esecuzione, non è più sostenibile per il Consiglio federale, poiché oltre alle notevoli inefficienze all’interno e all’esterno dell’Amministrazione essa genera un’incertezza del diritto che non va sottovalutata. Il mercato delle bevande alcoliche deve essere regolamentato in base ad un’unica legge. Considerando l’oggetto della regolamentazione, il raggruppamento non deve essere effettuato né nella legge sull’alcool né nella legislazione sulle derrate alimentari, ma in una nuova legge separata. È ben vero che il numero delle leggi aumenterebbe. Tuttavia, rinunciare solo per questo motivo a emanare una legge aggiuntiva favorirebbe la strategia di disciplinare in un un’unica legge oggetti in linea di principio di natura diversa. È opportuno raggruppare la regolamentazione anche sotto il profilo dell’organizzazione, creando in tal modo la condizione per un’organizzazione ottimizzata dei compiti della Confederazione nell’ambito delle bevande alcoliche44. La nuova sistematica della legge ha senso anche in considerazione del duplice obiettivo, in base al quale sono stati effettuati finora la riscossione e il controllo dell’imposta sulle bevande spiritose. In futuro le disposizioni in materia costituiranno parte integrante della legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Con la sua esecuzione, la Confederazione persegue soltanto un obiettivo – ossia un’imposizione corretta e completa. In linea di massima, nella riscossione e nel controllo dell’imposta sulle bevande spiritose non si perseguono obiettivi di politica sanitaria. Sono tuttavia determinanti come motivo basilare dell’imposta sulle bevande spiritose, se si tratta di stabilirne l’aliquota. In futuro, la nuova aliquota d’imposta dovrà essere stabilita in base a considerazioni di politica sanitaria e ciò sarà fissato esplicitamente nella legge. È in questo contesto che va compreso il mantenimento dell’imposta speciale sugli alcopop. Essa è diventata irrilevante sotto il profilo della politica fiscale, ma ha ancora senso dal punto di vista della politica sanitaria, poiché 42 43 44 30 Messaggio del 10 giugno 1931 sull’avamprogetto di una legge federale sulle bevande distillate (legge sull’alcool, BBl 1931 I 700). FF 1979 I 53 Il Consiglio federale ha rinunciato a una soluzione finalizzata a raggruppare nella legislazione sulle derrate alimentari o nella legge sulla prevenzione tutte le disposizioni che disciplinano il mercato. È stato determinante soprattutto il fatto che in tutte queste leggi la regolamentazione del mercato costituisce un elemento estraneo. rinunciandovi si potrebbe generare una ripresa del consumo di queste bevande che riscontrano il favore segnatamente dei giovani. Nell’insieme, da queste novità il Consiglio federale si attende oltre a una maggiore efficienza anche più trasparenza e coerenza nell’esecuzione della politica federale in materia di alcol. 6 Liberalizzazione del mercato L’articolo 105 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di disciplinare a livello di legge i distillati. Nell’ambito di questa competenza normativa, la Confederazione ha inserito nella legge diversi monopoli. I seguenti sono tuttora esistenti: - monopolio di fabbricazione delle bevande spiritose (vedi n. 6.1); - monopolio di fabbricazione dell’etanolo (vedi n. 6.1); - monopolio d'importazione dell’etanolo (vedi n. 6.2). 6.1 Monopolio di fabbricazione delle bevande spiritose e dell’etanolo 6.1.1 Situazione La legge federale del 23 dicembre 1886 sulle bevande spiritose prevedeva già il monopolio di fabbricazione delle bevande distillate. Tuttavia, a quei tempi la Confederazione aveva soltanto il monopolio della distillazione di patate. Ben presto il Consiglio federale dovette però constatare che questo monopolio era troppo poco incisivo. La popolazione lo eludeva piantando alberi da frutta e dedicandosi intensivamente alla distillazione della frutta. D’altra parte, il Consiglio federale richiamava l’attenzione sulle «rovine che l’abuso dell’acquavite di patate faceva in certe regioni del nostro paese»45. Solo nel 1930 il Popolo e i Cantoni approvarono una modifica della Costituzione federale che estendeva il monopolio di fabbricazione alla frutta. Tuttavia, la Confederazione non fece valere mai direttamente i diritti di monopolio, ne mise a concorso un numero limitato di «lotti» che obbligavano a produrre e a fornire da un minimo di 150 a un massimo di 1000 hl di alcol puro46. Mentre con l’obbligo di distillare una quantità minima si dovevano indurre le distillerie domesti- 45 46 Vedi messaggio del 29 gennaio 1926 del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la revisione degli art. 31 e 32bis della Costituzione federale (regime degli alcool) (FF 1926 I 9 segg.). Art. 2 della legge federale del 23 dicembre 1886 sulle bevande distillate (BBl 1886 III 1309 segg.). 31 che a scomparire47, con il contingentamento la Confederazione si prefiggeva di contenere la produzione indigena. Secondo la concezione attuale, il monopolio di fabbricazione di bevande distillate è costituito da un punto di vista commerciale e tecnico da due monopoli: il monopolio di fabbricazione di bevande spiritose e quello di fabbricazione dell’etanolo. Entrambi i monopoli sono trattati allo stesso modo a livello giuridico. La Confederazione non esercita direttamente questi monopoli, ma trasferisce a terzi i diritti connessi mediante concessioni. In linea di principio, attualmente le concessioni non sono legate né a un obbligo di produzione né a una limitazione quantitativa e si differenziano solo concettualmente dalle autorizzazioni. Le concessioni per la produzione professionale di bevande spiritose o dell’etanolo sono assoggettate a una condizione particolare: tale concessione viene accordata unicamente se il richiedente può dimostrare che fino a quel momento ha prodotto 200 litri di alcol puro all’anno o l’ha fatto produrre in base a un mandato48. Questo obbligo particolare è volto a impedire la costituzione di piccole distillerie professionali. La relativa base legale è costituita dall’articolo 5 LAlc, secondo il quale le concessioni professionali vengono accordate soltanto «nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese». La produzione indigena mantiene ancora una quota pari al 13 per cento del mercato di bevande spiritose, mentre dall’autunno 2008 mancano completamente produttori svizzeri di etanolo. Una limitazione della produzione professionale in base ai bisogni economici del Paese è superata alla luce del volume di importazioni molto elevato o nel caso dell’etanolo persino totale. Inoltre la clausola del bisogno, attualmente prevista dalla legge per la produzione di bevande spiritose, diminuisce il potenziale innovativo derivante da una concorrenza funzionante. I monopoli di fabbricazione di bevande spiritose e di etanolo hanno perso la loro importanza originaria. È opportuno quindi rinunciare a questi monopoli. In Europa soltanto due Stati hanno ancora un monopolio di fabbricazione: la Norvegia per la produzione di bevande spiritose, la Germania per quella dell’etanolo49. 47 48 49 32 Queste piccole aziende hanno operato da noi come in altri Paesi con esiti molto negativi. In molti casi, a seguito della prossimità dei locali all’abitazione, alla loro facile accessibilità, all’attività diretta dei membri della famiglia sono diventate un focolaio di contagio, in cui il piacere per le bevande distillate è stato trasmesso da un membro della casa all’altro, l’abitudine al bere si è radicata e abbastanza spesso ha infettato l’ambiente laddove si dovevano ottenere contemporaneamente licenze per la vendita al dettaglio. Un altro inconveniente è legato al tipo di smercio. Non essendo vendibili nella maggioranza dei casi, i distillati dovevano essere commercializzati in locande vicine e laddove potevano essere sempre venduti direttamente. Si cercavano i clienti e si convincevano ad ordinare. Vedi messaggio dell’8 ottobre 1886 sulla legge federale sulla fabbricazione e imposizione delle bevande spiritose (BBl 1886 III 443 segg.). Cfr. "Promemoria concernente la concessione di distillerie", 2009. 200 litri di alcol puro corrispondono a 500 litri di bevande spiritose a un tenore alcolico pari al 40 % del volume. Cfr. il parere sui monopoli dell’alcol nell’UE nel 2009. Sono presi in considerazione gli Stati che fanno parte dei Paesi dell’UE dei 15 nonché la Polonia, la Repubblica ceca e l’Ungheria. 6.1.2 Novità Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool si deve rinunciare a mantenere i monopoli di fabbricazione di bevande spiritose e dell’etanolo. In futuro i produttori di bevande spiritose e di etanolo dovranno essere assoggettati all’obbligo di notifica analogamente a quello vigente per i produttori di birra. Essi otterranno il diritto di distillare se saranno iscritti in un pubblico registro (registro dell’alcol). Il carattere pubblico del registro dell’alcol consente un autocontrollo del settore. Questo controllo ostacola la distillazione abusiva di bevande spiritose e completa molto efficacemente la vigilanza dello Stato, come dimostrano le esperienze della Confederazione nell’ambito dell’imposta sulla birra. 6.2 Monopolio d’importazione dell’etanolo Nell’ambito del monopolio per l’importazione dell’etanolo, Alcosuisse, il centro di profitto della RFA, importa quasi 50 milioni di litri di etanolo all’anno e lo rivende a imprese svizzere dell’industria, del commercio, della ricerca e della sanità. Nel 2008 Alcosuisse ha realizzato l’87 per cento del suo fatturato con 46 grandi clienti. Il rimanente 13 per cento del fatturato annuale è ripartito su circa 950 acquirenti medi e piccoli. Nel passato recente i grandi clienti di Alcosuisse hanno ripetutamente manifestato il loro interesse a poter importare l’etanolo autonomamente. I piccoli clienti hanno già oggi la possibilità di acquistare l’etanolo in Svizzera da privati50. I prezzi fatturati da Alcosuisse si basano sulle prescrizioni dell’ordinanza del DFF del 29 gennaio 1998 concernente i prezzi dell’acquavite e dell’alcool venduti dalla Regìa federale degli alcool51. L’articolo 1 dell’ordinanza prescrive prezzi che tengono conto della situazione del mercato e che coprono i prezzi di costo. L’uso dell’etanolo è esente da imposta purché quest’alcol non sia destinato al consumo. 6.2.1 Situazione Il significato del monopolio di importazione può essere valutato principalmente nel contesto dell’obbligo di denaturazione. La denaturazione è uno strumento importante per impedire la sottrazione dell’imposta sulle bevande spiritose. Secondo l’articolo 37 della legge sull’alcool vigente l’etanolo in esenzione d'imposta deve essere denaturato, cioè reso inidoneo al consumo, con l’aggiunta di sostanze estranee. Si fa una distinzione tra denaturazione completa e parziale. La denaturazione completa si ha se vengono mischiate all’etanolo due sostanze estranee, mentre nella denaturazione parziale ne viene mischiata soltanto una. In linea di principio 50 51 A seguito del monopolio d'importazione della Confederazione, gli offerenti privati svizzeri devono acquistare da Alcosuisse l’alcol destinato alla vendita. RS 683.21 33 entrambi i tipi di denaturazione rendono l’etanolo non idoneo al consumo. Tuttavia, è abbastanza semplice invertire il processo di denaturazione parziale se si dispone di apparecchiature adeguate e perciò questo tipo di denaturazione offre meno garanzie che l’etanolo non venga destinato successivamente al consumo in elusione dell'imposta sulle bevande spiritose. Pertanto, la legge assoggetta l’utilizzo di etanolo parzialmente denaturato a un’autorizzazione della RFA. Lo stesso vale per l’utilizzo di etanolo non denaturato. Alcosuisse, che con le sue importazioni nell’ambito del monopolio copre oltre il 99 per cento del fabbisogno di etanolo nazionale, garantisce una corretta denaturazione. Negli ultimi anni le procedure differenziate di produzione e gli elevati standard qualitativi hanno fatto sì che si rinunciasse sempre più frequentemente a una denaturazione completa. Il 92 per cento dell’etanolo fornito da Alcosuisse è oggi parzialmente denaturato o non lo è affatto. L’eccezione legale, cioè l’etanolo parzialmente denaturato o non denaturato, è diventata così la regola. Viene completamente denaturato soltanto l’8 per cento dell’etanolo nazionale. Il monopolio d'importazione della Confederazione è fondamentalmente un presupposto importante, affinché la denaturazione sia effettuata correttamente e si possa contenere il rischio d’evasione fiscale. Oggi questi obiettivi sono facilmente raggiungibili anche con ingerenze meno ampie nella libertà economica e con rischi imprenditoriali più limitati per la Confederazione. La Svizzera è l’unico Stato in Europa che prevede ancora un monopolio di importazione per l’etanolo. Anche la Germania dispone di un monopolio legale con certe limitazioni, il cui mantenimento è tuttavia in discussione52. 6.2.2 Studio sul mercato dell’etanolo La società KPMG, impresa di revisione contabile e consulenza, è stata incaricata dalla RFA di esaminare le conseguenze di una rinuncia al monopolio delle importazioni della Confederazione e, a tale scopo, nei mesi di maggio/giugno 2009 ha condotto 83 interviste con diversi attori nazionali e stranieri sul mercato dell’etanolo53. I risultati di queste interviste sono confluiti nello studio «Il mercato dell’etanolo – Abolizione del monopolio dell’alcool in Svizzera» (studio sul mercato dell’etanolo). Da queste interviste è emerso che il mercato considera superato il monopolio d'importazione ed è favorevole ad una completa liberalizzazione del mercato. In sintesi lo studio giunge alla conclusione che in caso di liberalizzazione: 52 53 34 - è garantita la sicurezza di approvvigionamento; - i grandi acquirenti devono attendersi prezzi più bassi mentre i piccoli acquirenti devono aspettarsi prezzi più elevati; - i prezzi finali rimarranno invariati; Cfr. il parere sui monopoli dell’alcol nell’UE nel 2009. Thomas/Harsch 2009 - il pericolo di un monopolio privato deve essere considerato molto basso. Secondo la KPMG solamente l’industria farmaceutica potrebbe avere alcuni problemi degni di nota, ma limitati ad una fase transitoria. Con la liberalizzazione del mercato dell’etanolo, diverse aziende farmaceutiche non acquisteranno più l’etanolo necessario per la produzione di farmaci da Alcosuisse, ma direttamente da un fornitore straniero. Per i farmaci prodotti con l’etanolo, nell’ambito di una procedura di omologazione si deve provare che questo principio attivo o coadiuvante corrisponde completamente alla farmacopea vigente per il corrispondente mercato54. I rappresentanti delle aziende intervistati da KPMG ritengono che le prove da fornire alle diverse autorità d’omologazione potrebbero richiedere fino a due anni. 6.3 Novità Il Consiglio federale constata che un numero considerevole di acquirenti di etanolo nazionali auspica una liberalizzazione del mercato e accoglie favorevolmente il ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo. Lo studio sul mercato dell’etanolo spiega in maniera attendibile che non ci si devono attendere né problemi di approvvigionamento a livello nazionale né un’evoluzione dei prezzi che potrebbe comportare problemi sostanziali per gli acquirenti di etanolo. Anche il pericolo di un monopolio privato è da considerarsi molto basso. Tuttavia, il Consiglio federale è consapevole che singoli piccoli acquirenti di etanolo saranno probabilmente più colpiti di altri dagli aumenti di prezzo, come ad esempio i produttori di aceto. Esso fa però presente che proprio questi ultimi godono già oggi di uno statuto particolare basato sulla deroga prevista nell’articolo 27 capoverso 2 LAlc e che quindi, con la liberalizzazione, sperimenteranno cambiamenti meno consistenti di altri acquirenti di etanolo. Secondo lo studio sul mercato dell’etanolo, per l’industria farmaceutica si potrebbero verificare problemi temporanei dovuti fra l’altro a procedure amministrative prescritte dal diritto federale. Tuttavia, questi problemi si possono evitare se dal 2010 la RFA autorizzerà l’importazione di campioni di etanolo e farà in modo che le aziende interessate siano sottoposte a una procedura di omologazione anticipata presso Swissmedic e le altre autorità estere di omologazione dei medicinali. Nella convinzione che con la rinuncia al monopolio delle importazioni la piazza economica diventi più interessante, il Consiglio federale è favorevole ad abolire il monopolio da esso detenuto sull’importazione dell’etanolo. Inoltre, in base allo studio sul mercato dell’etanolo, constata che nel passaggio ad un mercato liberalizzato dell’etanolo non si devono attendere problemi che comporterebbero l’introduzione di misure di accompagnamento da parte della Confederazione. Perciò nulla si oppone al ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo al momento dell’abolizione del monopolio. Alla liberalizzazione del mercato dell’etanolo sono legate altre novità: 54 I requisiti qualitativi per l’etanolo impiegato come principio attivo o coadiuvante nell’ambito farmaceutico sono descritti, cioè definiti in maniera vincolante, in alcune monografie della farmacopea svizzera ed europea. 35 a. l’obbligo di denaturazione viene sostituito con il diritto di denaturazione; b. la regolamentazione del mercato dell’etanolo viene adeguata; c. Alcosuisse viene privatizzato (vedi in merito n. 8.1.2.2). Passaggio al diritto di denaturazione Con la rinuncia al mantenimento del monopolio dovrebbe decadere anche l’obbligo di denaturazione che complica e rincara inutilmente il processo produttivo. Tuttavia, la denaturazione non perderà completamente di significato: - si devono denaturare segnatamente i prodotti finali per uso domestico come ad esempio lo spirito d'ardere; - anche dopo l’abrogazione dell’obbligo di denaturazione, si dovrà fornire la prova nell’ambito dei controlli statali che l’etanolo acquistato esente da imposta è stato utilizzato a norma di legge. Se manca questa prova l’etanolo sarà tassato a posteriori in assenza di altre prove, poiché si parte dal presupposto che è stato fornito a scopo di consumo. Un utente le cui quantità mancanti legate alla produzione sono elevate può escludere il rischio di questa imposizione successiva facendo denaturare l’etanolo prima del processo produttivo nell’ambito di una procedura riconosciuta dallo Stato. In futuro, persone certificate autorizzate alla denaturazione dovranno provvedere sul posto affinché la denaturazione sia effettuata correttamente. Sono collaboratori delle singole aziende ed hanno uno statuto speciale simile a quello degli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose55. Gli etanoli denaturati devono – come diversi prodotti – essere depositati separatamente. L’abbandono dell’obbligo di denaturazione consente alle imprese di concentrare le capacità di deposito ed è quindi un fattore che favorisce la liberalizzazione del mercato dell’etanolo. Adeguamento della regolamentazione («ri-regolamentazione») Non si può abolire il monopolio d’importazione e l’obbligo di denaturazione senza un'adeguata sostituzione. Per garantire l’equità fiscale sono necessarie misure di accompagnamento. Concretamente occorre garantire che si possa seguire il percorso dell’etanolo in Svizzera. Gli organi di controllo statali devono perciò conoscere i singoli attori che esercitano il commercio, importano o utilizzano l’etanolo non denaturato esente da imposta. Gli importatori e i commercianti di etanolo sono quindi soggetti a un obbligo di notifica: chi vuole importare più di 10 litri di etanolo (denaturato o non denaturato) o chi vuole esercitare il commercio di etanolo deve essere iscritto in un pubblico registro, il registro dell’alcol, com’è ora previsto anche per i produttori di etanolo (vedi in merito n. 6.1.2). 55 36 Vedi in merito l’ordinanza del 15 giugno 2001 sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS, RS 741.622). Inoltre, per l’importazione, il commercio e l’uso di etanolo non denaturato, esente da imposta, è richiesto un cosiddetto impegno d’impiego con il quale il titolare s'impegna per scritto nei confronti dello Stato a provvedere che: - l’etanolo ricevuto sia destinato per la produzione di determinati prodotti, e - sia fornito solo a destinatari iscritti nel registro dell'alcol, firmatari di un impegno d’impiego o gestori di un deposito fiscale. La violazione dell’impegno d’impiego è perseguita penalmente; inoltre, la merce non utilizzata conformemente a tale obbligo sarà tassata a posteriori. Il principio dell’impegno d’impiego è applicato da anni con successo nel settore dell’imposizione degli oli minerali56. Anche in quel caso l’impegno d’impiego serve a garantire l’imposta. In futuro nell’attività di controllo statale sul posto – cioè presso i singoli attori del mercato dell’etanolo – si dovrà tenere maggiormente conto del rischio d'evasione fiscale. Questo significa che - i grandi utenti che hanno un ciclo produttivo chiuso e certificato ISO saranno meno soggetti a controlli statali rispetto a quelli che hanno una procedura aperta, e che - gli utenti medi saranno più controllati di quelli piccoli. Inoltre, i controlli dovranno essere effettuati sempre più a scandaglio. Disposizioni penali più severe completeranno il sistema di regolamentazione del mercato dell’etanolo più aperto di quello attuale. Nell’ambito della sua posizione di monopolio Alcosuisse dispone attualmente di riserve di etanolo così consistenti che non si pone la questione dell’approvvigionamento di etanolo in situazioni di crisi. In caso di soppressione del monopolio, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) esaminerà se si dovranno prendere misure adeguate per garantire l’approvvigionamento di etanolo in Svizzera. 7 Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo 7.1 Sistema d’imposizione Il sistema di riscossione e controllo dell’imposta sulle bevande spiritose è in rapporto diretto con gli oneri della RFA. Più il sistema è semplice, meno sono gli oneri che la RFA dovrà sostenere per l’attività amministrativa e di vigilanza. 56 Secondo l’art. 14 cpv. 1 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61), le merci sono assoggettate a un’aliquota inferiore se la persona che le impiega ha depositato un impegno circa l’uso prima del sorgere del credito fiscale. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00382/01840/index.html?lang =de (stato: 6.11.2009). 37 Il sistema d’imposizione può essere organizzato in maniera più efficiente - diminuendo il numero degli assoggettati all’imposta, - riducendo al minimo le regolamentazioni d’eccezione e - semplificando le procedure. Nel 2007 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato in maniera più approfondita l’attività di vigilanza della RFA e ha formulato tra l’altro la seguente raccomandazione per la futura struttura del sistema d’imposizione: «il CDF sostiene la prevista revisione totale della legge sull’alcool. Al riguardo si devono proseguire le semplificazioni a livello di piccoli produttori e agricoltori e in linea di principio si deve mettere in discussione il sistema attuale della franchigia d'imposta per gli agricoltori e si deve rivedere la riduzione d' imposta del 30 per cento per i piccoli produttori.»57 7.1.1 Situazione In conformità con l’attuale legislazione sull’alcool sono assoggettati all’imposta: - i gestori di distillerie concessionate. Non sono assoggettati i gestori di distillerie concessionate che producono bevande spiritose per conto di terzi (distillatori per conto di terzi); - i committenti (professionali, agricoli e altri): essi fanno distillare le loro materie prime presso un distillatore per conto di terzi; - i gestori di depositi fiscali; - gli importatori di bevande spiritose; - gli utilizzatori di etanolo non denaturato esente d'imposta in mancanza della prova di un uso conforme. Il numero degli assoggettati all’imposta e il volume fiscale variano notevolmente in base alla categoria di detti assoggettati: Categorie di assoggettati all’imposta Gestori di distillerie concessionate (senza distillerie per conto di terzi) 57 38 Volume fiscale 2008 in franchi Numero di assoggettati all’imposta nel 2008 Privilegi fiscali 1560 Variano in funzione della categoria. totale Ø per ogni assoggettato all’imposta 4 147 745 2 659 Aufsichtstätigkeit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung 2007, pag. 47. Categorie di assoggettati all’imposta a) Gestori professionali Privilegi fiscali 73 Nessuno b) Gestori agricoli 1 487 Committenti 45 491 a) Committenti professionali b) Committenti agricoli Volume fiscale 2008 in franchi Numero di assoggettati all’imposta nel 2008 23 4 595 1. Franchigia d'imposta 2. Statuto particolare concernente l’assoggettamento all’imposta. L’obbligo fiscale sorge in caso di: a) vendita; b) consumo superiore alla franchigia d'imposta; c) cessazione dell'attività di un’azienda agricola. Variano in funzione della categoria. Nessuno 1. Franchigia d'imposta 2. Statuto particolare concernente l’assoggettamento all’imposta. L’obbligo fiscale sorge in caso di: a) vendita; b) consumo superiore alla franchigia d'imposta; c) cessazione dell'attività di un’azienda agricola. totale Ø per ogni assoggettato all’imposta 2 836 791 38 860 1 310 954 882 9 994 479 220 232 865 10 125 1 986 809 432 39 Categorie di assoggettati all’imposta c) Committenti né professionali né agricoli («piccoli produttori») Gestori di depositi fiscali Importatori di bevande spiritose a) Importatori registrati presso la RFA b) Importatori non registrati presso la RFA Totale Volume fiscale 2008 in franchi Numero di assoggettati all’imposta nel 2008 Privilegi fiscali totale Ø per ogni assoggettato all’imposta 40 873 Riduzione d'imposta del 30 % per al massimo 5 litri di alcol puro per anno e per persona.58 7 774 805 190 124 1. Differimento dell’obbligo fiscale 2. Esenzione dall’imposta degli ammanchi dovuti a lavorazione e deposito59 227 555 046 1 835 121 – Nessuno 43 946 235 – 382 Nessuno 36 017 438 94 286 Non noto Nessuno 7 928 797 – 47 557 – 285 643 504 – In vista di uno snellimento del sistema d’imposizione sono significativi segnatamente i seguenti dati della tabella: - 58 59 40 nella categoria più numerosa degli assoggettati all’imposta, cioè quella dei circa 41 000 committenti che non operano né a livello professionale né agricolo (piccoli produttori), il volume medio fiscale per persona assoggettata, che ammonta ad appena 200 franchi, è il più basso; Con decisione del 22 aprile 2009, il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sull’alcool (RS 680.11) e il 1° luglio 2009 ha aumentato a 30 litri per persona e anno la quantità di alcol puro per la quale è stata accordata la riduzione d’imposta. In questo modo, esso si attende una diminuzione del numero di dichiarazioni d’imposta da trattare di circa 12 000 unità. Ciò comporta minori entrate per un valore stimato di 1,1 milioni di franchi. Ordinanza del 10 giugno 1997 concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta (ordinanza concernente gli ammanchi di alcool; RS 680.114). - circa il 99 per cento di tutti gli assoggettati all’imposta beneficia di agevolazioni fiscali. 7.1.1.1 Numero degli assoggettati all’imposta Secondo la legislazione sull’alcol vigente è assoggettato all’imposta chi importa bevande spiritose o le produce sul territorio nazionale60. I circa 45 000 committenti assoggettati all’imposta (nel 2008) rappresentano un caso particolare: né importano né producono bevande spiritose, ma le fanno produrre ai ca. 360 distillatori per conto di terzi concessionati61. Nonostante ciò, sono i committenti ad essere assoggettati all’imposta e non i distillatori che lavorano per loro conto62. I distillatori per conto di terzi comunicano alla RFA ogni distillazione effettuata per conto dei committenti indicando: - il nome e l’indirizzo (o il numero di indirizzo63) del committente; - la sorta e la quantità delle materie prime distillate; - i litri e il tenore alcolico delle bevande spiritose distillate. Poiché un committente può effettuare più distillazioni, ogni anno pervengono alla RFA ca. 80 000 comunicazioni. Nonostante l’implementazione di soluzioni informatiche, gran parte dei dati devono essere trasferiti manualmente nel sistema d'imposizione della RFA. Successivamente la RFA fattura l’imposta dovuta sulle bevande spiritose ai committenti e provvede all’incasso. 7.1.1.2 Privilegi fiscali Ai committenti che non operano né a livello professionale né agricolo viene concessa una riduzione d’imposta del 30 per cento sui primi 5 e, dal 1° luglio 2009, sui primi 30 litri di alcol puro. Questo privilegio è semplice da applicare. In linea di principio i produttori professionali non godono di privilegi fiscali. Forme particolari di tali privilegi sono legate unicamente alla gestione di un deposito fiscale. In questo caso il credito fiscale sorge al momento dell’importazione o della produzione di bevande spiritose, ma è esigibile solo al momento in cui esse lasciano il deposito fiscale. Inoltre, gli ammanchi dovuti alla lavorazione e al deposito in depositi fiscali sono esenti da imposta64. La gestione di un deposito fiscale richiede un’autorizzazione della RFA e dipende, fra l’altro, dalla fornitura di una sicurezza adeguata. 60 61 62 63 64 Gli importatori devono pagare una tassa di monopolio che è pari all’imposta sulle acquaviti di specialità (cfr. art. 28 LAlc). Dei 358 distillatori per conto di terzi, 104 gestiscono anche una distilleria professionale. Cfr. art. 20 cpv. 2 lett. b LAlc. Con l’indicazione del numero di indirizzo, il nome e l’indirizzo del committente della distilleria vengono automaticamente inseriti nel modulo. Ordinanza del 10 giugno 1997 concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta (ordinanza concernente gli ammanchi di alcool; RS 680.114). 41 I produttori e i committenti agricoli (non professionali) sono privilegiati fiscalmente sotto due aspetti: - le bevande spiritose necessarie alla loro economia domestica e alla loro azienda agricola sono esenti da imposta in qualità di fabbisogno personale, purché siano state prodotte con materie provenienti dai loro poderi o raccolte, a loro cura, allo stato selvatico nel Paese. La quantità consentita di fabbisogno personale in franchigia d'imposta dipende dal numero di persone per azienda, dalla dimensione della superficie destinata ad uso agricolo e dal numero di alberi ad alto fusto. In pratica il fabbisogno personale massimo consentito ad un’azienda agricola è limitato a 45 litri di alcol puro; - l’obbligo fiscale non sorge al momento della produzione di bevande spiritose, ma bensì con la cessione a terzi dietro remunerazione o gratuita e con un fabbisogno personale eccedente la franchigia d'imposta. Il primo privilegio fiscale, ossia la garanzia della franchigia d'imposta, è molto dispendioso per le autorità, poiché è legato a diverse condizioni che devono essere verificate preventivamente di caso in caso. Il secondo privilegio ha fatto sì che oggi nelle aziende agricole siano stoccate bevande spiritose non tassate per circa 1 milione di litri di alcol puro. Anche questo privilegio comporta un notevole dispendio per la RFA; ad essa pervengono ogni anno circa 55 000 dichiarazioni, di cui soltanto 9000 possono essere trattate automaticamente65. 7.1.2 Novità Il sistema d’imposizione viene ottimizzato segnatamente: - riducendo il numero di assoggettati all’imposta da circa 48 000 a circa 3000 unità e - abolendo privilegi fiscali complicati e onerosi nella loro gestione e sostituendoli con soluzioni semplici. 7.1.2.1 Riduzione del numero degli assoggettati all’imposta Dalla tabella al numero 7.1.1 si evince che nel 2008 il volume fiscale per ogni committente ammontava in media a 220 franchi, risultando particolarmente basso per la maggior parte degli assoggettati all’imposta rispetto ai costi amministrativi. Pertanto, ora non dovranno più essere assoggettati all’imposta i committenti, ma tutti i produttori, anche se distillano per conto di terzi. Con questa novità: - 65 42 si riduce il numero degli assoggettati all’imposta di diverse decine di migliaia (base 2008); Nell’ambito della dichiarazione annuale l’agricoltore dichiara alla RFA la quantità di bevande spiritose venduta e stoccata. - si diminuiscono sensibilmente le spese della RFA per la riscossione e l’incasso delle imposte dovute in relazione alle distillazioni effettuate per conto di committenti. In pratica, a seguito di questa novità i produttori che distillano per conto di terzi non incassano più dai loro committenti soltanto il compenso per la distillazione, ma anche l’imposta sulle bevande spiritose. Il diritto privato mette loro a disposizione diverse garanzie come il diritto contrattuale di ritenzione o il pagamento anticipato. Queste modifiche costituiscono una grossa sfida per i produttori interessati. La RFA aiuterà i produttori ad adeguarsi, in particolare a migliorare le soluzioni informatiche. 7.1.2.2 Riduzione e uniformazione dei privilegi fiscali Il diritto vigente prevede cinque privilegi fiscali. I due che concernono la gestione dei depositi fiscali e quindi i privilegi spettanti alle aziende devono essere mantenuti invariati. I tre privilegi concessi agli agricoltori e ai committenti non agricoli devono essere invece sostituiti da un privilegio uniforme e semplice da gestire. Essi dovrebbero ricevere una quantità forfetaria annua esente da imposta pari a 10 litri di alcol puro per persona di età superiore ai 18 anni. Mentre gli agricoltori attivi quali produttori (non professionali) potranno detrarre essi stessi questa quantità, il mandatario (distillatore per conto di terzi) potrà detrarre la quantità forfetaria esente da imposta spettante ai committenti. L’abbandono del privilegio accordato agli agricoltori, secondo cui l’obbligo fiscale sorge soltanto al momento della messa in commercio delle bevande spiritose, farà scomparire nelle aziende agricole lo stoccaggio di bevande spiritose esenti da imposta. Per le bevande spiritose – pari a circa 1 milione di litri di alcol puro – attualmente stoccate nelle aziende agricole e non tassate, la legge sull’imposizione delle bevande spiritose offre agli agricoltori tre opzioni nell’ambito del diritto transitorio: - chiedere l’autorizzazione per gestire un deposito fiscale; - effettuare la denaturazione delle quantità in deposito oppure - pagare l’imposta sulle quantità stoccate. Queste novità comportano globalmente: - una riduzione e un’uniformazione dei privilegi fiscali; - l’abbandono di stoccaggi di bevande spiritose esenti da imposta al di fuori dei depositi fiscali autorizzati, e - una considerevole riduzione delle spese attuali della RFA. 43 7.2 Sistema di controllo 7.2.1 Situazione Nel 2007 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato in maniera più approfondita l’attività di sorveglianza della RFA e ha formulato diverse raccomandazioni per migliorare i controlli66. Ha raccomandato segnatamente: - una strategia formale per i controlli sul posto con i relativi concetti; - un rilevamento centralizzato dei risultati dei controlli; - la creazione di un sistema di « reporting » e l’integrazione dei risultati dei controlli nell’analisi dei rischi, nonché - un piano di riduzione e rinuncia nell’ambito dei controlli. La portata attuale delle attività di controllo della RFA è il risultato di: - una legislazione orientata ai dettagli con cinque concessioni, 43 autorizzazioni e diverse deroghe; - un sistema d’imposizione con numerosi assoggettati all’imposta e regolamentazioni speciali; - numerose istruzioni; - circa 160 moduli diversi, e - una pretesa degli organi di controllo a controlli approfonditi pressoché senza lacune. 7.2.2 Novità Le raccomandazioni della CDF non riguardano – eccetto l’ultimo punto – il livello della legislazione e pertanto si possono applicare indipendentemente dalla revisione totale della legge sull’alcool. L’attenzione della revisione totale deve essere riposta sulla rinuncia a determinati compiti. In particolare, nell’ambito della revisione totale le seguenti novità previste con la rinuncia a determinati compiti comporteranno una riduzione delle spese per i controlli: 66 67 44 a. rinuncia ai tre monopoli della Confederazione e quindi alle concessioni legate a condizioni (vedi sopra n. 6.1 e 6.2). Con l’iscrizione nel registro dell’alcol gli interessati sono autorizzati alla produzione, all’importazione o al commercio di bevande spiritose. L’iscrizione in tale registro dipende unicamente dall’età67. Con questa novità sono eliminate le attività di controllo in relazione alle condizioni per il rilascio delle concessioni; b. snellimento del sistema d’imposizione (vedi sopra n. 7): la riduzione del numero di assoggettati pari a diverse decine di migliaia, la rinuncia alla fran- Aufsichtstätigkeit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung 2007, pag. 47. Questa condizione deriva dal divieto di vendita vigente da molto tempo per le bevande spiritose: esse non possono essere vendute ai giovani di età inferiore ai 18 anni. chigia d'imposta nonché l'eliminazione dello stoccaggio di bevande spiritose esenti da imposta presso le aziende agricole consentono di diminuire sensibilmente le spese per i controlli; soppressione delle autorizzazioni: la maggior parte delle 43 autorizzazioni68 previste dal diritto vigente in materia di alcol non dovrà più essere mantenuta come ad esempio le autorizzazioni per l’acquisto, l’impianto, il trasporto da un luogo all’altro, la sostituzione o la trasformazione degli alambicchi69. c. Con una revisione parziale anticipata dell’ordinanza sull’alcool si è rinunciato fra l’altro all’obbligo di piombatura degli alambicchi. Sono in fase di attuazione anche altre misure che consentono di ridurre le spese per i controlli indipendentemente dalla legge sull’alcool. In questo senso la RFA riduce il numero dei moduli che non diminuisce soltanto le spese per i controlli, ma comporta anche agevolazioni amministrative per gli interessati. Sono inoltre in corso lavori preliminari per passare dal controllo capillare a quello orientato al rischio. 8 Riorganizzazione nell’adempimento dei compiti La revisione totale della legge sull’alcool ha ripercussioni importanti sulle dimensioni della RFA. Le novità determinano una notevole riduzione del personale che attualmente non può essere ancora quantificata definitivamente, ma che solleva domande fondamentali sull’organizzazione futura della RFA. L’attuazione in parallelo di novità che riguardano le norme di diritto, i compiti e la struttura nel settore delle bevande spiritose, dell’etanolo e della regolamentazione del mercato dell’alcol offre un’occasione unica per procedere ad un esame sostanziale dei compiti specifici dell’alcol e della loro organizzazione. Il Consiglio federale ha fatto perciò fare un inventario di tutti i compiti della Confederazione correlati a prodotti alcolici con l’indicazione dell’organo di esecuzione competente. 8.1 Riorganizzazione della RFA 8.1.1 Situazione La RFA è stata dotata di autonomia giuridica più di 100 anni fa in virtù della legge federale del 29 giugno 1900 sulle bevande distillate. L’articolo 19 di questa legge stabilisce che l’ulteriore organizzazione della RFA fino «all’emanazione di una legge sull’organizzazione è compito del Consiglio federale»70. La legge sull’alcool attuale dedica un solo articolo all’organizzazione della RFA. Mancano disposizioni organizzative che regolano segnatamente gli organi della RFA e le loro competenze. Finora la RFA – nonostante la sua personalità giuridica – è stata diretta dal DFF alla stregua di un Ufficio federale. 68 69 70 Un elenco di queste autorizzazioni (concessioni incluse) si trova nell’appendice I del presente rapporto. Cfr. art. 7 cpv. 3 LAlc. Cfr. legge federale del 29 giugno 1900 sulle bevande distillate (BBl 1900 III 608). 45 Alcosuisse acquisisce dalla RFA servizi soprattutto nei seguenti settori: informatica, finanze e contabilità, direzione del personale, servizio giuridico, analisi di laboratorio. Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il Rapporto sul governo d’impresa (FF 2006 7545), in cui ha definito i criteri per la futura organizzazione dell’adempimento dei compiti da parte della Confederazione (tipologia dei compiti) e ha fissato i principi guida per l’organizzazione di unità e imprese della Confederazione, rese giuridicamente autonome. Applicando questi principi alla RFA, si traggono le seguenti conclusioni: - i compiti della RFA, ovvero la riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose e la sorveglianza del mercato di tali bevande e di quello dell’etanolo, esercitata per ragioni fiscali, sono di carattere sovrano e non sono quindi adatti ad essere scorporati. Essi devono essere adempiuti all’interno dell’Amministrazione federale centrale. Diversa è la situazione per i compiti relativi alla regolamentazione del mercato. In questo caso si deve perseguire un’indipendenza possibilmente ampia da qualsiasi influenza politica; - il diritto organizzativo della RFA presenta lacune importanti e numerose divergenze di rilievo con le direttive che contraddistinguono i principi guida del Rapporto sul governo d’impresa. Se la RFA continuasse ad essere organizzata come istituto autonomo, il suo diritto organizzativo dovrebbe essere rielaborato radicalmente. Nell’ambito del programma per l’attuazione dei principi guida del Rapporto sul governo d’impresa, il Consiglio federale ha deciso di esaminare la reintegrazione dei compiti della RFA in seno all’Amministrazione federale centrale71. Alcosuisse, il centro di profitto della RFA, non è menzionato nella legge sull’alcool vigente. La sua base legale è data dall’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)72. L’Org-DFF definisce l’organizzazione e il settore di competenza di Alcosuisse come segue: «Per il commercio con alcool ad alta gradazione la RFA gestisce, quale unità amministrativa ad essa sottoposta, il centro di profitto alcosuisse»73. Alcosuisse è stato iscritto nel registro di commercio del Cantone di Berna come società anonima con un capitale di 100 000 franchi il 21 ottobre 1998. La costituzione di questa società anonima è servita a salvaguardare la denominazione «alcosuisse» sotto il profilo del diritto delle ditte commerciali. Tuttavia, essa non ha comportato cambiamenti nell’organizzazione dei compiti interna alla RFA. La responsabilità per l’attività operativa nel settore dell’importazione di etanolo è rimasta alla RFA, ovvero ad Alcosuisse, il centro di profitto interno alla RFA. Fino ad oggi «alcosuisse sa» è stata una società anonima senza alcuna attività aziendale operativa. 71 72 73 46 Programma per l’attuazione dei principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo Rapporto sul governo d’impresa 2009, pag. 7. RS 172.215.1 Art. 27 ordinanza dell’11 dicembre 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF; RS 172.215.1). Se si applicano i principi guida del Rapporto sul governo d’impresa ad Alcosuisse, si traggono le seguenti conclusioni: - dopo la soppressione del monopolio statale d'importazione, Alcosuisse fornisce prestazioni sul mercato; - queste prestazioni devono essere fornite essenzialmente al di fuori dell’Amministrazione federale centrale; - un’eventuale partecipazione della Confederazione alla successiva organizzazione di Alcosuisse dipende dal fatto che la fornitura delle sue prestazioni continui ad essere riconosciuta come un compito della Confederazione. 8.1.2 Novità 8.1.2.1 La RFA dal 2013 in poi Con la revisione totale della legge sull’alcool si dovranno ottimizzare tre monopoli della Confederazione come pure il sistema d’imposizione e di controllo. I compiti della RFA subiranno pertanto notevoli modifiche con ripercussioni sull’organizzazione del loro adempimento. Alcosuisse, il centro di profitto della RFA incaricato finora dell’esercizio del monopolio d’importazione dell’etanolo, dovrà essere venduto (vedi in merito il n. 8.1.2.2). La RFA ossia la parte rimanente della RFA, perderà lo statuto di istituto indipendente e sarà trasferita nell’Amministrazione federale centrale. All’interno dell’Amministrazione centrale la RFA potrà essere organizzata: - come nuovo Ufficio federale; - come parte di un Ufficio federale esistente, oppure - ripartita e i suoi compiti attribuiti a diversi Uffici federali esistenti. L’organizzazione concreta della RFA all’interno dell’Amministrazione federale centrale dovrà essere pertanto sviluppata in vista dell’elaborazione del messaggio, tenendo conto o meno degli eventuali risultati dell’inventario dei compiti (vedi in merito il n. 8.2). 8.1.2.2 Il futuro di Alcosuisse La RFA importa annualmente quasi 50 milioni di litri di etanolo tramite il centro di profitto Alcosuisse. Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool si dovrà rinunciare a mantenere questo monopolio di importazione. Decadrà quindi la competenza esclusiva della Confederazione per il settore dell’importazione dell’etanolo. Secondo lo studio sul mercato dell’etanolo (vedi n. 6.2.2), il passaggio alla liberalizzazione di tale mercato non dovrebbe porre problemi sostanziali di approvvigionamento per il mercato nazionale. Non vi è dunque alcun motivo perché la Confederazione continui a partecipare come offerente nel mercato dell’etanolo. Il DFF (RFA) intraprenderà le relative trattative per la vendita. Con la vendita di Alcosuisse, la Confederazione si ritirerà completamente dal mercato dell’etanolo, simultaneamente alla soppressione del monopolio d'importazione, creando così i presupposti ideali affinché il mercato sia liberalizzato con successo. 47 8.2 Ottimizzazione dei compiti della Confederazione nell’ambito dei prodotti alcolici L’inventario dei compiti della Confederazione a riguardo dei prodotti alcolici con l’indicazione dell’organizzazione incaricata del loro adempimento, effettuato su mandato del Consiglio federale, riporta numerosi attori pubblici e privati, incaricati dell’esecuzione di questi compiti della Confederazione e rivela una necessità di ottimizzazione. Nel suo rapporto del 2009 sulle finanze federali la Delegazione delle finanze delle Camere federali esprime l’auspicio «che la revisione della legge sull'alcool produca una chiara semplificazione strutturale nell'Amministrazione federale»74. Il DFF sta attualmente esaminando le varianti in vista di un'ottimizzazione con il coinvolgimento di altri Dipartimenti. 9 Parte speciale 9.1 Articolazione dell’avamprogetto L’avamprogetto è articolato in 13 capitoli. Il primo capitolo contiene disposizioni generali su oggetto, principi e definizioni; il secondo contiene la regolamentazione dei controlli sulla produzione e l’importazione nonché il commercio di bevande spiritose e di etanolo; il terzo capitolo concerne l’imposizione. Nei capitoli 4 e 5 sono disciplinati la formazione teorica e gli emolumenti. Il sesto capitolo tratta la ripartizione e l’utilizzo del prodotto netto. I capitoli 7–12 contengono disposizioni sull’assistenza amministrativa, la protezione dei dati, i rimedi giuridici, le disposizioni penali, le misure amministrative nonché le procedure in materia di esecuzione. Il capitolo 13 contiene le disposizioni finali. 9.2 Commento ai singoli articoli 9.2.1 Primo capitolo: Oggetto, principi e definizioni Art. 1 Oggetto L’articolo 1 disciplina le condizioni per la produzione, l’importazione e l’esportazione, la lavorazione e trasformazione, il deposito nonché il commercio di bevande spiritose e di etanolo destinati al consumo. È inoltre disciplinata la riscossione di imposte sulle bevande spiritose e sull’etanolo destinato al consumo umano. 74 48 Rapporto della Delegazione delle finanze alle Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati concernente l’alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel 2009 pag. 27, pubblicato sul sito http://www.parlament.ch/d/dokumentation/berichte/berichte-delegationen/berichte-derfinanzdelegation/Documents/bericht-findel-2009-i.pdf (stato: 20.4.2010). Il bioetanolo utilizzato come carburante secondo la norma EN 15376 del Comitato europeo di normazione (CEN) non è trattato dalla legge sull’imposizione delle bevande spiritose; la normativa pertinente si trova nella legge sull’imposizione degli oli minerali75. Il capoverso 2 contiene una riserva relativa alle disposizioni doganali e alla legislazione sulle derrate alimentari. La riserva di natura doganale si riferisce in particolare alle procedure di tassazione doganale applicate all’importazione, al transito e all’esportazione di prodotti sottoposti alla legge sull’imposizione delle bevande spiritose, purché questa legge non contenga delle disposizioni di diritto speciale derogatorie. La legislazione sulle derrate alimentari stabilisce segnatamente le definizioni dei prodotti a cui fa riferimento la legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Art. 2 Principi L’articolo 2 menziona i principi che devono essere osservati nella riscossione delle imposte. Quest’ultima deve essere semplificata secondo i principi della legislazione moderna. Gli oneri amministrativi per l’amministrazione e per il settore delle bevande spiritose devono essere ridotti a un livello accettabile. Ora viene menzionato esplicitamente il principio dell’economicità della riscossione. Pertanto, deve essere chiaro che nella riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose si deve prestare particolare attenzione alle esigenze e alle richieste degli assoggettati alla stessa. Il legislatore deve impostare le disposizioni che disciplinano la riscossione dell’imposta in modo tale che gli assoggettati debbano investire il minor tempo e denaro possibili per adempiere ai loro doveri. Inoltre, l’autorità competente a cui spetta riscuotere l’imposta, è tenuta ad adottare i provvedimenti e la prassi di modo che la riscossione dell’imposta cagioni il minor dispendio possibile ai contribuenti. Entrambi, legislatore e amministrazione, devono quindi fare in modo che la riscossione dell’imposta si fondi su principi possibilmente semplici. Le presenti direttive vengono rispettate fra l’altro riducendo notevolmente il numero degli assoggettati all’imposta, minimizzando e uniformando i privilegi fiscali, orientando al rischio i controlli e la quantità di autorizzazioni e di moduli (cfr. n. 7). Questi principi sono delle direttive per il legislatore e l’amministrazione e servono all’interpretazione. Da essi non si possono dedurre diritti soggettivi immediati degli assoggettati all’imposta, tanto più che detti principi di neutralità concorrenziale e di economicità di riscossione e di pagamento sono a volte difficili da conciliare. Con la precisazione fatta nel capoverso 2 si sostituisce il latente conflitto d’interessi tra interessi di natura fiscale e di politica sanitaria, presente nell’attuale legislazione, con una soluzione trasparente: l’entità dell’aliquota dell’imposta si basa su riflessioni di politica sanitaria. Per la riscossione e il controllo dell’imposta sulle bevande spiritose devono invece prevalere riflessioni di natura fiscale e deve essere garantita una riscossione corretta e completa. 75 RS 641.61 49 Art. 3 Definizioni Lettera a e b: al posto dell’attuale concetto di «bevande distillate», ripreso dalla legge del 1932, ora viene utilizzato quello di etanolo (alcol etilico). Si tratta soltanto di un adeguamento alla terminologia in uso. Sia nel concetto attuale sia in quello nuovo si intende, tuttavia, la stessa sostanza la cui formula chimica è C2H5OH. Nell’uso linguistico comune viene invece utilizzato il concetto di «alcol», mentre il termine «etanolo» viene utilizzato perlopiù in relazione a scopi industriali. I prodotti alcolici ottenuti esclusivamente tramite fermentazione come ad esempio il vino, la birra e il sidro contengono ugualmente etanolo. Tuttavia questi ultimi non sono di principio sottoposti alla legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Per evitare ogni dubbio in proposito, la definizione di questi prodotti non è contemplata nelle relative disposizioni. Al contrario sono sottoposti alla legge i prodotti alcolici ottenuti mediante fermentazione con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume ai sensi dell’articolo 3 lettera c. Dato che non si può escludere che l’etanolo venga sostituito da altri tipi di alcol, si devono poter assoggettare alla legge i tipi di alcol che consentono di rimpiazzare l’etanolo destinato al consumo umano. Questa possibilità esiste già nel diritto vigente. Lettera c: nel concetto di «bevande spiritose» rientrano principalmente le bevande alcoliche che contengono etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici (ad es. raffreddamento, osmosi inversa o superfiltrazione). Tuttavia, in questo concetto rientrano anche bevande ottenute mediante fermentazione come ad esempio vino, sidro, birra, vino di frutta o di bacche, purché vi siano state aggiunte bevande spiritose o etanolo destinato al consumo umano (ad es. vini liquorosi o birre aromatizzate con bevande spiritose). Per impedire che le disposizioni della legge sull’imposizione delle bevande spiritose vengano eluse, l’etanolo puro o diluito deve essere assoggettato alle disposizioni di questa legge come le bevande spiritose. L’etanolo è ottenuto dalla distillazione di prodotti di origine agricola (il cosiddetto alcol potabile) ed è quindi paragonabile ad una bevanda spiritosa ad elevato tenore alcolico. L’etanolo diluito, che ha un tenore alcolico di consumo inferiore, corrisponde a una wodka. Inoltre, l’etanolo costituisce la base alcolica di numerosi liquori e altre bevande alcoliche. Il concetto di «bevande spiritose» comprende oltre a questo tipo di bevande anche l’etanolo puro o diluito, destinato al consumo umano. Inoltre, sono equiparati alle bevande spiritose i prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione e che hanno un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume. Già nella legge federale del 29 giugno 190076 sulle bevande distillate i vini con un tenore alcolico superiore al 12 per cento del volume erano assoggettati alla legge sull’alcool per motivi di politica sanitaria. Vini ad alto tenore alcolico, esenti da imposta non dovrebbero essere usati come prodotti sostitutivi delle bevande spiritose. Questa disposizione è stata ripresa nella legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate. In base agli accordi di scambio (GATT), in 76 50 RU 18 297, 23... pratica questo limite è stato innalzato a 15 per cento del volume. Questo limite è stato stabilito per legge con la revisione parziale della legge sull’alcool del 4 ottobre 1996. Lo sviluppo della viticoltura e dell’enologia ha comportato da alcuni anni a questa parte la produzione di vini con un tenore alcolico naturale superiore al 15 per cento del volume. Ciò è riconducibile segnatamente all’elevato contenuto di zucchero di diversi tipi di vitigni e ora all’uso di lieviti da coltura. Questi ultimi permettono che lo zucchero contenuto nel mosto d’uva possa essere trasformato completamente in alcol. Nell’ambito della revisione parziale della legge federale concernente gli ostacoli tecnici al commercio, la legge sull’alcol viene adeguata nel senso che i vini naturali da uve fresche sono assoggettati a imposta solo a partire da un tenore alcolico pari al 18 per cento del volume. Per motivi di praticabilità, in futuro tutti i prodotti alcolici, ottenuti esclusivamente mediante fermentazione, il cui tenore alcolico non supera il 18 per cento del volume (come ad es. i vini di frutta, bacche e altre materie prime), non saranno più assoggettati alla legge sull’alcol. Si deve dedurre, quindi, che da un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume è stato aggiunto alcol distillato al prodotto. Una tale aggiunta non è più dimostrabile, specialmente se il distillato aggiunto deriva dalle stesse materie prime del prodotto fermentato. A partire da questa gradazione è pertanto giustificato assoggettare i prodotti alla legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Lettera d: secondo il diritto attuale, sono assoggettati all’imposta i produttori professionali, gli agricoltori con o senza distilleria propria nonché i piccoli produttori (i cosiddetti committenti). In futuro lo saranno solo i produttori che producono bevande spiritose o etanolo in proprio o per conto di terzi (i cosiddetti distillatori per conto di terzi). È necessario pertanto definire questa nuova categoria di assoggettati all’imposta. Lettera e: la definizione del commercio all’ingrosso corrisponde essenzialmente all’attuale diritto. Da un lato è stata adeguata alla terminologia moderna, dall’altro per motivi sistematici è stata spostata dall'attuale quinta sezione (Commercio di bevande distillate destinate al consumo) nelle definizioni. La differenziazione tra commercio all’ingrosso e al minuto è stata introdotta nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool nel 1978. In futuro il commercio al minuto sarà indicato come «commercio al dettaglio» che ora viene definito nella legge sull’alcol. Lettera f: come fatto finora, questa legge trova applicazione sul territorio nazionale svizzero nonché sulle enclavi doganali estere secondo i trattati internazionali o il diritto consuetudinario internazionale pubblico.Vi rientrano il Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione. Sono escluse le enclavi doganali svizzere quali Samnaun e Sampuoir. 9.2.2 Art. 4 Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo Registrazione Capoverso 1: con l’abolizione del monopolio federale, in futuro si potrà rinunciare alle concessioni per la produzione di bevande spiritose e di etanolo nonché alle 51 autorizzazioni per il commercio all’ingrosso. In futuro il sistema di concessioni e di autorizzazioni dovrà essere sostituito dalla registrazione in un registro dell’alcol. Capoverso 2 lettera a: chi vorrà produrre bevande spiritose o etanolo in futuro, dovrà iscriversi nel registro dell’alcol presso l’autorità competente. Con l’introduzione di una soluzione di e-government, si potrà richiedere elettronicamente la registrazione nel registro dell’alcol. Secondo gli articoli 3–5 della legge sull’alcool vigente, il conferimento di concessioni deve essere effettuato in maniera restrittiva. In linea di principio esse devono consentire l’utilizzo tempestivo degli scarti di determinate materie prime nazionali ed estere, purché queste non possano essere utilizzate in altro modo. Per eliminare qualsiasi discriminazione tra produttori svizzeri ed esteri e per promuovere la competitività è previsto che in futuro i produttori possano utilizzare tutte le materie prime nazionali ed estere per la distilleria. In questo modo, ad esempio gli agricoltori potranno trasformare in futuro anche le patate in bevande spiritose. Capoverso 2 lettera b: oltre alla produzione anche l’importazione di bevande spiritose e di etanolo è assoggettata all’imposta. In linea di principio è dunque opportuno trattarle allo stesso modo. Mentre nella produzione sussiste l’obbligo di registrazione già dal primo litro, nell’importazione è previsto soltanto a partire da una quantità superiore ai 10 litri di alcol puro. Ciò si basa sul fatto che le bevande spiritose importate vengono controllate dalle autorità doganali al passaggio della frontiera e quindi l’imposta è garantita. Inoltre, ogni persona di età superiore ai 17 anni ha il diritto di importare quotidianamente in esenzione d'imposta 2 litri di bevande alcoliche con un tenore alcolico fino al 15 per cento del volume e 1 litro con tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume per uso personale nell’ambito del traffico turistico. A partire da una quantità importata di 10 litri di alcol puro alla volta si presuppone che queste bevande spiritose siano commercializzate. Per questa ragione sarebbe sproporzionato prevedere gli stessi requisiti rigorosi come per la produzione. Capoverso 2 lettera c: tutto l’etanolo che da un lato viene utilizzato per il commercio e dall’altro non è destinato al consumo umano, viene considerato come etanolo a scopi industriali. Vi rientra, ad esempio, l’etanolo per uso farmaceutico, cosmetico e chimico nonché quello utilizzato nel settore sanitario (prodotti per la disinfezione), nella produzione di colori e lacche e nell’industria alimentare (per prodotti che nello stato finale non contengono alcol). Capoverso 2 lettera d: secondo la legislazione vigente il commercio all’ingrosso di bevande spiritose deve essere autorizzato. In futuro, analogamente alla produzione e all’importazione, questo obbligo di autorizzazione dovrà essere sostituito da un obbligo di notifica e di iscrizione nel registro dell’alcol. Questo obbligo di notifica sussiste per un quantità commercializzata all’anno superiore ai 10 litri di alcol puro. Capoverso 3 lettera a e b: sia per il conferimento di un impegno d’impiego sia per la gestione di un deposito fiscale si deve presentare la relativa richiesta all’autorità competente. L’impegno d’impiego è un impegno di validità generale di utilizzare le bevande spiritose o l’etanolo esenti da imposta per un determinato scopo, ad eccezione del 52 consumo umano, senza limitazione di quantità e provenienza delle bevande spiritose e o dell’etanolo, nonchè della durata dell’impegno. Contemporaneamente al rilascio dell’impegno d’impiego rispettivamente al conferimento dell’autorizzazione per il deposito fiscale viene effettuata d’ufficio un’iscrizione nel registro dell’alcol. Poiché nel registro dell’alcol non vengono archiviati dati degni di particolare protezione, esso deve essere accessibile al pubblico. Ciò consente il controllo diretto da parte degli operatori del mercato che si è già dimostrato efficace nella legge sull’imposizione della birra. Capoverso 4: il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di registrazione per il commercio di derrate alimentari che contengono solo una minima parte di bevande spiritose e di etanolo. Sono interessati ad esempio i medicamenti che contengono alcol come essenze, estratti, elisir, tonici, balsami ecc. nonché le derrate alimentari segnatamente cioccolata, pasticceria, dessert flambé, fondue pronte. È opportuno esonerare il commercio di tali prodotti dall’obbligo di registrazione. Lo stesso deve valere anche per i prodotti la cui fornitura è disciplinata da disposizioni speciali (come ad es. i medicamenti). Capoverso 5: Possono essere registrate tutte le persone che hanno compiuto 18 anni. Art. 5 Obblighi di notifica e termini Per poter informare i clienti sui loro diritti e obblighi prima dell’inizio dell’attività e quindi sorvegliare i processi rilevanti, l’autorità fiscale deve esserne a conoscenza. Chi vuole produrre o importare bevande spiritose o etanolo per scopi industriali oppure desidera effettuare il commercio all’ingrosso di bevande spiritose o etanolo per scopi industriali deve annunciarsi prima di iniziare la sua attività. Inoltre, si deve comunicare all’autorità competente qualsiasi cambiamento del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell’iscrizione nel registro di commercio nonché la cessazione dell’attività soggetta all’obbligo di registrazione. Art. 6 Prescrizioni di controllo Con la soppressione del monopolio di fabbricazione e d'importazione sono eliminati strumenti di controllo importanti. In particolare, viene soppressa la concessione di alambicchi. In futuro, il presupposto per la produzione e l’importazione nonché per il commercio dell’etanolo e delle bevande spiritose sarà soltanto l’iscrizione nel registro dell’alcol con cui un produttore potrà gestire un impianto per la distillazione senza ulteriore autorizzazione dell’autorità competente. Si devono mettere a punto delle prescrizioni di controllo, affinché l’imposizione possa essere assicurata come prima. Lo speciale obbligo di registrazione delle attività e dei diversi processi aziendali degli assoggettati all’imposta svolge un ruolo decisivo per l’attività di controllo dell’autorità fiscale e per la sicurezza dell’imposta. Agli interessati vengono pertanto prescritte determinate registrazioni. Nell’ambito dei controlli, le aziende titolari di un impegno d’impiego devono dimostrare l’utilizzo delle bevande spiritose e dell’etanolo conforme a tale impegno. 53 Tenendo conto delle esigenze operative, il Consiglio federale disciplinerà i dettagli. Potrà tenere in considerazione segnatamente la rilevanza economica dell’impresa, l’esistenza di un sistema di gestione della qualità o il potenziale di rischio. Art. 7 Marche di riconoscimento Secondo il diritto vigente, le marche di controllo sono disciplinate a livello di ordinanza. In base a tale principio, le bottiglie o gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o altri prodotti di consumo a base alcolica devono essere provvisti di un’etichetta sulla quale è indicato il nome dell’azienda produttrice svizzera o dell’importatore. Questo tipo di contrassegno offre la migliore opportunità di identificare gli assoggettati all’imposta in Svizzera. L’introduzione di marche fiscali (fascette), come ad esempio in Italia o in Spagna, comporterebbe una spesa assolutamente sproporzionata e inaccettabile sia per l’economia sia per l’amministrazione. Ciò costituirebbe un enorme passo indietro specialmente sotto il profilo economico. La legislazione sull’alcol conteneva già delle disposizioni a garanzia dell’imposta. Pertanto, è fuori discussione che devono essere messi a disposizione dell’autorità competente i mezzi di controllo necessari per impedire sottrazioni d’imposta e per garantire l’equità fiscale. A tale scopo anche l’Unione europea autorizza i suoi Stati membri a prescrivere che la merce soggetta all'imposta di consumo sia munita delle relative marche fiscali o di riconoscimento nazionali (cfr. direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE)77. Nell’ambito della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) che le Camere federali hanno approvato il 12 giugno 2009 è stato esplicitamente stabilito che per i prodotti importati, assoggettati a un’imposta speciale sul consumo, viene indicata una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera. Per evitare eventuali ostacoli al commercio, si è previsto - come fatto finora - che non debba essere predisposta un’etichettatura regolamentare al momento dell’importazione, ma che si possa effettuare un’etichettatura a posteriori in Svizzera. Analogamente alla terminologia europea il termine finora usato "marche di controllo" è sostituito con quello di "marche di riconoscimento". Questa norma consente, inoltre, l’importazione di bevande spiritose tramite tutti gli operatori economici, ostacolando in questo modo la costituzione di un monopolio di fatto delle importazioni da parte degli importatori generali. Art. 8 Impegno d’impiego Capoverso 1: l’impegno d’impiego consente al titolare di acquistare bevande spiritose esenti da imposta o etanolo non denaturato ed esente da imposta nonché di produrre determinati prodotti con queste merci. Esse possono essere acquistate sul territorio nazionale o all’estero. L’impegno d’impiego viene rilasciato su richiesta a persone che si impegnano di fronte all’autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente per produrre determinati prodotti. Nell’autorizzazione l’autorità 77 54 GUCE L 9 del 14 gennaio 2009, pag. 12. stabilisce a quali scopi possono essere utilizzate le bevande spiritose e l’etanolo non denaturato ed esente da imposta. Capoverso 2: un impegno d’impiego può essere acquisito per motivi amministrativi soltanto per scopi professionali. Un quantitativo di riferimento annuale di 20 litri può sembrare basso per tali scopi. In pratica, invece, non capita raramente che ad esempio un laboratorio necessiti soltanto di piccole quantità di etanolo per fare delle analisi. La quantità minima proposta è pertanto giustificata. Capoverso 3: per impedire che bevande spiritose esenti da imposta o etanolo non denaturato ed esente da imposta venga destinato al consumo umano senza pagare l’imposta, il suo passaggio dall’importazione o dalla produzione fino all’uso è sorvegliato dall’autorità competente nel senso di un controllo orientato al rischio. Questo passaggio deve essere documentato dalle aziende in maniera ineccepibile.. Se non è possibile fornire questa prova, le persone o le aziende indicate nell’impegno d’impiego sono assoggettate all’imposta secondo l’articolo 11 lettera d ed e. 9.2.3 Capitolo 3: Imposizione Sezione 1: Oggetto dell'imposta e nascita del credito fiscale Art. 9 Oggetto dell'imposta L’articolo 9 menziona gli oggetti dell'imposta. Sono assoggettati all’imposta da un lato, la produzione in Svizzera e dall’altro, l’importazione di bevande spiritose e di etanolo. Secondo l’articolo 3 lettera c il concetto di «bevande spiritose» comprende anche prodotti che sono stati ottenuti mediante fermentazione e a cui sono stati aggiunti bevande spiritose o etanolo destinato al consumo umano (ad es. vini liquorosi o birre aromatizzate con bevande spiritose) nonché le bevande alcoliche con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, ottenute esclusivamente mediante fermentazione. In pochissimi casi è possibile individuare analiticamente la percentuale di alcol aggiunto o fermentato in questi prodotti. Pertanto, per ragioni di garanzia dell’imposta essi sono tassati sul contenuto complessivo di alcol. Sono invece esclusi dall’imposizione i prodotti alcolici, ottenuti esclusivamente mediante fermentazione ai quali sono stati aggiunti aromi contenenti etanolo. In questo caso, il contenuto complessivo di alcol ottenuto con l’aromatizzazione secondo la prassi costante non può essere superiore allo 0,5 per cento del volume. Già secondo il diritto vigente i prodotti con un contenuto alcolico inferiore all’1,2 per cento del volume non sono gravati fiscalmente. Questo principio corrisponde al diritto europeo. Tali prodotti non sono quindi tassati all’importazione. Per i prodotti fabbricati in Svizzera il produttore può presentare una richiesta di rimborso dell’imposta (cfr. in merito il commento all’art. 20). Rientrano in questa eccezione prevalentemente i prodotti che contengono bevande spiritose, segnatamente la cioccolata, la pasticceria come le torte al kirsch e Foresta Nera, i Basler Läckerli, il pane alle pere, il gelato, le fondue pronte ecc. Per agevolare in pratica la determinazione del contenuto del volume di alcol in tali derrate alimentari solide, il Dipartimento federale delle finanze stabilirà a livello di ordinanza un fattore di conversione per litro di alcol puro ogni 100 kg netti di merce, che corrisponde al valore sperimentale degli anni scorsi (cfr. art. 14). 55 Il transito di prodotti assoggettati all’imposta non è imponibile, purché siano rispettate le disposizioni doganali per il transito delle merci. Art. 10 Nascita del credito fiscale Il credito fiscale per le bevande spiritose e per l’etanolo prodotti in Svizzera nasce al momento della produzione, per i prodotti esteri all’importazione, cioè al momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Questo vale anche per i prodotti che vengono prodotti in un deposito fiscale oppure vengono importati da lì. In questo modo si garantisce l’equità fiscale dei prodotti fabbricati in Svizzera e di quelli importati. Il privilegio accordato attualmente agli agricoltori, per cui le bevande spiritose prodotte devono essere tassate soltanto al momento della loro cessione, non sarà mantenuto ai fini di un’ottimizzazione del sistema. Sezione 2: Obbligo fiscale Art. 11 Persone assoggettate all’imposta Per quanto riguarda la regolamentazione secondo il diritto vigente, rimandiamo al n. 7.1.1.1. Come per le altre imposte di consumo, l’imposta che grava sulle bevande spiritose sarà riscossa di conseguenza presso i produttori e gli importatori. Con questa modifica si avranno delle semplificazioni notevoli sia per le aziende sia per l’amministrazione. Il numero degli assoggettati all’imposta si ridurrà dalle circa 48 000 unità attuali a circa 3000 unità, cosa che comporterà un notevole sgravio amministrativo. In futuro sarà assoggettato all’imposta il distillatore per conto di terzi che oltre al compenso per la distillazione avrà ad esigere dal committente i tributi fiscali dovuti. L’autorità competente coadiuverà i distillatori per conto di terzi in questo cambio di sistema. Art. 12 e 13 Successione fiscale e responsabilità solidale Per la successione fiscale e la responsabilità solidale per l’imposta vengono riprese le disposizioni del diritto fiscale vigente. Per successione fiscale si intende il subentro di un successore in tutti gli obblighi e i diritti di una persona assoggettata. Gli obblighi comprendono sia il pagamento dei tributi dovuti sia altri adempimenti risultanti dalla legge (ad es. l’obbligo di tenere la contabilità, di registrazione e di notifica). Tuttavia, il successore fiscale può salvaguardare anche tutti i diritti che originariamente sarebbero spettati alla persona assoggettata all’imposta. Sono reputate successori fiscali le persone indicate nell’articolo 12 capoverso 2. Contrariamente alla successione fiscale, nella responsabilità solidale stabilita nell’articolo 13 si tratta soltanto di impegni finanziari. 56 Sezione 3: Calcolo dell’imposta Art. 14 Base imponibile L’imposta si calcola in base alla quantità di alcol puro contenuto nel prodotto, misurato alla temperatura di 20° Celsius. Questa base di misurazione corrisponde alla legislazione vigente e allo standard internazionale e viene utilizzata ad esempio anche in tutti gli Stati membri dell’UE. In caso di rilevamento in base al peso si effettua una conversione in litri di alcol puro secondo la regolamentazione dell’OIML78. La RFA dispone di tabelle corrispondenti che sono state predisposte in collaborazione con l’Ufficio federale di metrologia (METAS). Come indicato all’articolo 9, il Dipartimento federale delle finanze stabilirà a livello di ordinanza un fattore di conversione in litri di alcol puro per 100 kg netti di merce. Art. 15 e 16 Aliquota d’imposta e adeguamento al rincaro Secondo la legge sull’alcool vigente, il Consiglio federale fissa l'aliquota dell'imposta dopo aver sentito gli interessati. In questo contesto deve considerare particolarmente le aliquote fiscali dei Paesi limitofi. Con la revisione totale dell’ordinanza sull’alcool nel 1999 è stata introdotta un’aliquota uniforme per le bevande spiritose nazionali ed estere. L’aliquota fiscale ordinaria è stata fissata allora a 29 franchi al litro di alcol puro. Lo scopo principale dell’ordinanza sull’alcool è la tutela della salute pubblica. Con l’introduzione dell’aliquota uniforme si è verificato uno spostamento del consumo dalle bevande spiritose nazionali a quelle estere. Il consumo di bevande spiritose, è tuttavia aumentato di poco. Per questo motivo il Consiglio federale ritiene che l’aliquota fiscale non debba essere aumentata anche in considerazione delle aliquote fiscali dei Paesi limitrofi. (vedi n. 2.4, fig. 5). In considerazione del fatto che l’aliquota IVA in Svizzera è bassa rispetto all’estero, il Consiglio federale è contrario ad una riduzione dell’imposta e propone di lasciare l’aliquota d’imposta ordinaria a 29 franchi. Nell’avamprogetto l’aliquota dell’imposta è ora ancorata alla legge. Nella definizione e nell’adeguamento dell’aliquota dell’imposta si tiene conto in primo luogo degli aspetti di politica sanitaria. Occorre quindi prestare attenzione anche alle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. In tal modo si deve impedire che quantità sempre maggiori di bevande spiritose giungano in Svizzera in esenzione d’imposta nel traffico turistico o come merce di contrabbando oppure siano distillate illegalmente in Svizzera. In base al diritto vigente, l’aliquota dell’imposta è ridotta del 50 per cento tenuto conto degli impegni contrattuali per determinati prodotti (come ad es. specialità di vino, vini dolci, mistelle o vermut). 78 OIML è l’abbreviazione di Organizzazione internazionale di metrologia legale. È un’organizzazione internazionale fondata a Parigi il 12 ottobre 1955 che si occupa della regolamentazione delle questioni inerenti alle tecniche di misurazione nella taratura legale e che pubblica delle raccomandazioni concernenti, fra l’altro, le tecniche di pesatura. 57 Questa riduzione dovrà essere mantenuta anche nella nuova legge. I vini dolci e le specialità di vino sono ora raggruppati, invece, sotto la denominazione di «vini liquorosi». Il vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante o altre sostanze, a cui sono stati aggiunti dell’etanolo o delle bevande spiritose sono d’ora in avanti compresi sotto la denominazione di «vini aromatizzati». Entrambi i concetti corrispondono all’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche. 79 Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool, nel 2003 l’aliquota ordinaria per i cosiddetti alcopop è stata aumentata del 300 per cento per ragioni di politica sanitaria. Ora l’aliquota dell’imposta non è più stabilita in funzione dell’aliquota dell’imposta ordinaria, ma è fissata in un importo in franchi. Con l’abolizione di questo legame si impedisce che l’aliquota speciale vigente per gli alcopop venga aumentata in misura superiore nel corso di un adeguamento al rincaro di quella ordinaria. Alcune aliquote speciali dell’imposta risentono del deprezzamento dovuto al rincaro. Per questo motivo è opportuno prevedere delle misure per ottenere il valore reale dell’imposta. Pertanto, il Consiglio federale deve avere l’opportunità di adeguare le aliquote dell’imposta al rincaro in un determinato contesto nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose80. La delega della competenza per adeguare le imposte esiste già in diversi atti normativi in materia fiscale come ad esempio nell’imposta sulla birra e sul tabacco nonché nell’imposta federale diretta. I principi da considerare nella definizione dell’aliquota dell’imposta (aliquote dell’imposta dei Paesi limitrofi e riflessioni di politica sanitaria) devono essere applicati anche nell’adeguamento al rincaro. Sezione 4: Agevolazioni fiscali Art. 17 Esenzione dall’imposta In base alla legge vigente, l’etanolo è soggetto a imposizioni fiscali diverse a seconda dell’utilizzo. Mentre l’etanolo destinato al consumo è assoggettato a un’imposta di 29 franchi al litro di alcol puro, quello a scopi industriali è esente da imposta a determinate condizioni. 79 80 58 RS 817.022.110 In occasione della consultazione concernente la legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61), il Parlamento ha respinto la competenza del Consiglio federale di adeguare al rincaro l’aliquota dell’imposta. Ha motivato l’atteggiamento di rifiuto segnatamente con lo scopo fiscale dell’imposta e quindi per ragioni di ordine politico (vedi in merito il sito http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=19950025). Contrariamente all’imposta sugli oli minerali, quella sulle bevande spiritose non è motivata principalmente da ragioni fiscali, bensì da ragioni di politica sanitaria. Lo stesso vale per l’imposta sulla birra. L’art. 12 della legge del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (RS 641.411) attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare l’aliquota dell’imposta al rincaro. Nell’ambito tecnico e scientifico l’alcol denaturato non può viepiù essere utilizzato. Oltre il 90 per cento dell’etanolo fornito da Alcosuisse già oggi non è più denaturato o lo è solo parzialmente. In futuro si dovrà rinunciare all’attuale differenziazione tra etanolo completamente o parzialmente denaturato. Si dovrà piuttosto distinguere tra etanolo non denaturato e denaturato. Chi intende utilizzare l’etanolo non denaturato esente da imposta, necessita tuttavia di un impegno d’impiego dell’autorità competente. In avvenire ciò sarà possibile anche per le bevande spiritose utilizzate per la fabbricazione di prodotti esenti da imposta secondo la presente legge. Quest'ultima stabilisce a quali scopi le bevande spiritose e l’etanolo possono essere utilizzati in esenzione d'imposta. Gli abusi sono puniti con sanzioni severe e in casi gravi o ripetuti anche con il ritiro dell’impegno d’impiego. Capoverso 1 lettera a: Come nel diritto vigente, è previsto che l’etanolo denaturato sia esente da imposta. La denaturazione garantisce che non venga fatto un uso improprio dell’etanolo non destinato a scopi di consumo umano. Capoverso 1 lettera b: il presupposto per l’esenzione dall’imposta delle bevande spiritose o dell’etanolo non denaturato è che essi vengano utilizzati conformemente all'impegno d’impiego. Gli impegni d’impiego si sono già dimostrati efficaci nell’imposta sugli oli minerali e nelle agevolazioni doganali in funzione dello scopo d’uso. Lo strumento dovrà perciò essere ripreso in futuro anche nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Rimpiazzerà le autorizzazioni attuali per l’utilizzo di etanolo non completamente denaturato e non gravato da oneri fiscali. Per utilizzare bevande spiritose o etanolo non denaturato esenti da imposta l’azienda deve essere in possesso di un impegno d’impiego. L’utilizzo non professionale di bevande spiritose o etanolo non denaturato è assoggettato all’imposta. Il titolare dell’impegno d’impiego deve dimostrare che le bevande spiritose e l’etanolo in questione sono stati utilizzati conformemente all’impegno d’impiego. Le bevande spiritose e l’etanolo sono assoggettati all’imposta se non si riesce a dimostrarne un uso conforme all’impegno d’impiego. Capoverso 1 lettera c: secondo il diritto vigente, gli agricoltori possono tenere in franchigia d'imposta le bevande distillate necessarie alla loro economia domestica e azienda agricola provenienti dal loro raccolto o le cui materie prime sono state raccolte personalmente allo stato selvatico nel Paese. La quantità esente da imposta si definisce in base alla situazione aziendale, ma può anche essere limitata sulla base dell'ordinanza sull’alcool vigente. Le bevande distillate che vengono cedute a terzi devono essere notificate ai fini dell’imposizione. Lo stoccaggio delle bevande spiritose finora è avvenuto in esenzione d'imposta, ma è soggetto al controllo della Regìa federale degli alcool. In futuro saranno esentati dall'imposta 10 litri di alcol puro all’anno per persona di età superiore ai 18 anni, prodotti in Svizzera, indipendentemente dal loro scopo d’utilizzo. Questo vale sia per gli agricoltori sia per i privati che fanno produrre le bevande spiritose. La produzione di bevande spiritose eccedente questo limite dovrà essere pertanto assoggettata all'imposta e non verrà più controllata dall’autorità competente. Ciò comporta una semplificazione amministrativa sia per quest’ultima sia per gli interessati. 59 Per evitare abusi nell’esenzione dall’imposta, secondo l’articolo 41 della legge sull’imposizione delle bevande spiritose l’autorità competente è autorizzata a raccogliere i dati personali necessari e a elaborarli. Per quanto riguarda il sistema d’imposizione complicato e dispendioso, attualmente in vigore, rimandiamo ai commenti e alle tabelle riportate al n. 7.1. Capoverso 2: poiché in futuro i produttori saranno assoggettati all’imposta secondo l’articolo 11, i distillatori per conto di terzi potranno detrarre nella notifica per l'imposizione la quantità esente da imposta dei committenti. Art. 18 Denaturazione Secondo il diritto vigente la denaturazione è effettuata esclusivamente dalla Regìa federale degli alcool. Con l’abolizione dei monopoli federali, in futuro oltre all’autorità competente saranno autorizzate anche altre persone. Ciò presuppone che esse siano adeguatamente istruite. A tale scopo, il Consiglio federale emanerà delle disposizioni sulla loro nomina, i compiti, la formazione e l’esame. Giusta l'articolo 36 della presente legge l’autorità competente riscuote una tassa per la denaturazione, effettuata dai suoi organi e per la formazione delle persone autorizzate alla denaturazione. La denaturazione è una questione di natura tecnica. A ciò si aggiunge che i denaturanti possono cambiare di frequente. Per ragioni di flessibilità è previsto di delegare al il Dipartimento federale delle finanze la regolamentazione dei metodi di denaturazione. Ne fanno parte in particolare le sostanze denaturanti autorizzate, la quantità da addizionare al fine di ottenere una denaturazione sufficiente come pure le relative disposizioni di natura tecnica. Art. 19 Deposito fiscale Capoverso 1: oggi circa 120 aziende produttrici di bevande spiritose gestiscono un deposito fiscale. Di queste, 30 sono solo aziende importatrici. Quindici produttori di bevande spiritose gestiscono un deposito sigillato, in cui queste vengono depositate immediatamente dopo aver terminato la produzione, ad esempio per l’invecchiamento. Il deposito con differimento del pagamento dell'imposta significa che l'imposta nata con la produzione o l’importazione non deve essere versata finché la merce non lascia il deposito. La tassazione da parte dell'autorità competente ha luogo al momento dell'uscita della merce dal deposito fiscale (cfr. art. 21). La possibilità di depositare la merce con differimento del pagamento dell'imposta ha dato buoni risultati e pertanto, gli assoggettati all’imposta devono poter continuare a richiederlo. Come nella legge attuale le bevande spiritose e l'etanolo possono essere prodotti in un deposito fiscale. D’altro canto, le bevande spiritose e l’etanolo indigeni sulla scorta dei relativi documenti d’accompagnamento possono essere introdotti con differimento del pagamento dell’imposta in un deposito fiscale. Infine, le bevande spiritose e l’etanolo, senza restrizione alcuna, possono quivi essere lavorati e trasformati. Ciò comporta, tra l’altro, la possibilità di modificare il loro tenore alcolico, di sottoporli a macerazione, di aromatizzarli, di impiegarli per produzioni a base di erbe, di mischiarli, aggiungerli e travasarli, d’imbottigliarli ecc. 60 In pratica si è dimostrato che si può rinunciare a una regolamentazione separata per i depositi sigillati. La possibilità di deposito in sospensione d’imposta è pertanto unificata. Per i depositi sigillati attuali non ci saranno quindi cambiamenti. Capoverso 2 a 5: per il deposito con differimento del pagamento dell’imposta le imprese necessitano di un’autorizzazione. I presupposti per il rilascio dell’autorizzazione sono oltre all’iscrizione nel registro dell’alcol come commerciante all’ingrosso, la fornitura delle garanzie necessarie a coprire il gettito fiscale nonché la disponibilità di locali e contenitori che soddisfino le esigenze del controllo. La determinazione delle garanzie necessarie viene effettuata in base a una procedura di «rating» orientata a quella delle banche e delle assicurazioni, che ha dato finora buoni risultati anche nella legislazione sull’alcol. Il Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un deposito fiscale. L’autorizzazione viene ritirata all’impresa quando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute. Capoverso 6: le revisioni effettuate dall’autorità competente sono ora orientate al rischio. Di norma vengono riscossi emolumenti soltanto a seguito di attività straordinarie. Al presente su richiesta degli assoggettati all’imposta si devono potere eseguire delle revisioni straordinarie. Tali attività sono assoggettate a un emolumento. Art. 20 Rimborso Al momento dell’esportazione di bevande spiritose, etanolo e prodotti contenenti bevande spiritose, gravati da oneri fiscali, l’imposta versata viene rimborsata. Con l’accettazione della mozione Kaufmann (06.3211 dell'11.05.2006), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare le disposizioni legali, affinchè non solo i passeggeri in partenza per l’estero, ma anche quelli in arrivo in Svizzera possano beneficiare dell’acquisto di prodotti in esenzione d’imposta nei negozi in franchigia di dazio degli aeroporti. La presente disposizione tiene conto di questo mandato, creando la base legale per l’acquisto in franchigia d’imposta di bevande spiritose. Gli accertamenti effettuati dall’autorità competente concernenti la quantità, la gradazione e l’imposta che grava sulla merce da esportare sono determinanti per il rimborso. Se non è possibile determinare l’importo esatto dell’onere fiscale, si applica l’aliquota più bassa per il rimborso. Per ragioni amministrative, si effettua un rimborso soltanto se l’importo dell’imposta sulle esportazioni raggiunge i 300 franchi per anno civile. Sezione 5: Riscossione dell’imposta Art. 21 Notifica per l’imposizione e tassazione Capoverso 1 e 3: analogamente alla regolamentazione attuale per i depositi fiscali, ora anche i produttori sono tenuti a notificare le loro produzioni mensili di bevande spiritose e di etanolo mediante un’autodichiarazione all’autorità competente entro il giorno 12 del mese successivo. 61 Capoverso 2: nelle importazioni la notifica per l’imposizione avviene con la dichiarazione doganale. Gli importatori devono notificare i prodotti che sono assoggettati all’imposta sulle bevande spiritose mediante autodichiarazione nella dichiarazione doganale. Nulla cambia per l’imposizione attualmente effettuata al confine dagli organi doganali. Anche in futuro ci si deve aspettare che circa l’80 per cento delle quantità di bevande spiritose importate siano trasferite in esenzione d’imposta in un deposito fiscale. Non si può ancora valutare come si svilupperà il mercato dell’etanolo dopo l’abolizione del monopolio. Capoverso 4 e 5: in linea di massima, finora la notifica per l’imposizione è stata effettuata per scritto. Ora, nell’ambito di una soluzione di e-government e in analogia alla legge sulle dogane, l’autorità competente può consentire o richiedere anche la notifica elettronica, vale a dire mediante l’utilizzo dell’elaborazione elettronica dei dati. Ciò deve dipendere, invece, da un controllo preventivo del sistema di elaborazione elettronica dei dati dell’azienda. In questo contesto, occorre prestare particolare attenzione al fatto che la notifica elettronica consenta anche i controlli secondo l’articolo 6 della presente legge. Capoverso 6: conformemente al capoverso 2 per le imposte che sono riscosse all’importazione trova applicazione la legislazione doganale. Per le bevande spiritose e l’etanolo che sono introdotti in un deposito fiscale la tassazione non avviene alla frontiera. La merce tuttavia deve essere annunciata. Il Consiglio federale disciplina la procedura d’annuncio. Per la tassazione di bevande spiritose, prodotte sul territorio svizzero come pure di merce assoggettata all’imposta che si trova nei depositi fiscali, il Consiglio federale è autorizzato a regolare la procedura di tassazione. Nel caso dei depositi fiscali si deve in particolare regolare la facoltà di richiedere il differimento del pagamento dell'imposta, l’introduzione in un deposito fiscale rispettivamente la circolazione tra depositi fiscali di merci e dei relativi documenti, l’accredito dell’imposta al momento dell’introduzione di merce assoggettata all’imposta in un deposito fiscale come pure la procedura di tassazione all’uscita di merce dal deposito fiscale. Art. 22 e 23: Esigibilità dell’imposta e termine di pagamento L’imposta è esigibile al momento della tassazione. Il termine di pagamento di 30 giorni vale per le imposte, ma anche per tutti gli altri crediti pecuniari delle autorità competenti. Art. 24: Interessi Nella legge sull’alcool vigente manca una disposizione che disciplini l’obbligo al pagamento degli interessi. Esso è attualmente ancorato a livello di ordinanza. Ora l’obbligo al pagamento degli interessi deve essere disciplinato a livello di legge sia per l’amministrazione sia per gli assoggettati all’imposta. Il capoverso 4 offre al Dipartimento federale delle finanze l’opportunità di derogare al principio dell’obbligo alla corresponsione degli interessi in casi speciali. Come in altre leggi fiscali, è previsto che il Dipartimento federale delle finanze fissi i tassi d’interesse. 62 Art. 25: Prescrizione del diritto di tassazione La legge vigente non contiene alcuna disposizione specifica in merito alla prescrizione delle imposte (tassazione e riscossione). I termini vengono fissati analogamente a questioni simili in altre leggi fiscali e ai principi generali del diritto civile quale diritto pubblico sussidiario. Come in altre leggi fiscali, per ragioni di certezza del diritto i termini relativi e assoluti di prescrizione, l’inizio della prescrizione e i motivi d’interruzione e di sospensione sono indicati esplicitamente nella nuova legge. Il termine di prescrizione inizia dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale e dura 5 anni. In questo periodo deve essere effettuata la tassazione. Il termine può essere interrotto o sospeso. Viene interrotto se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta o se è stabilito presso la persona assoggettata all’imposta da un atto ufficiale. La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera. Ora nella legge viene ripresa anche la prescrizione assoluta di 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale. Come la legge vigente, anche quella nuova non contiene alcuna disposizione specifica sulla prescrizione dell’imposta (prescrizione dell’imposizione) in relazione ad un reato. L’articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197481 sul diritto penale amministrativo (DPA) disciplina la questione e stabilisce che l'obbligo di pagamento non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena. Art. 26 Prescrizione del diritto di riscossione Il termine di prescrizione della riscossione decorre appena la tassazione cresce in giudicato. Conformemente alla legge sulle dogane e ad altre leggi fiscali, ha una durata di 5 anni. In questo periodo deve essere riscossa l’imposta. Il termine può essere interrotto o sospeso. L’inserimento della prescrizione assoluta di 10 anni alla scadenza dell’anno in cui le imposte sono cresciute in giudicato, è destinato a tutelare la certezza del diritto. I principi per l’interruzione e la sospensione della prescrizione della riscossione si basano di regola su quelli della prescrizione dell’imposizione. Inoltre, la prescrizione della riscossione è sospesa finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento. Art. 27 Perdita fiscale L’articolo 12 capoverso 1 DPA permette di riscuotere un contributo che non è stato percepito in seguito a un’infrazione alla legislazione amministrativa federale indipendentemente dalla punibilità di una data persona (cfr. Jean Gauthier, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, in RDAF, 1999 II pag. 56 segg. e 59). Obbligata al pagamento è la persona che era tenuta al pagamento del contributo eluso nonché chiunque ha fruito dell’indebito profitto dell’infrazione commessa (cfr. art. 12 cpv. 2 DPA). Questo assoggettamento non 81 RS 313.0 63 dipende dall’esistenza di una colpa o, a maggior ragione, di un perseguimento penale (DTF 106 Ib 218, consid. 2c; DTF 110 Ib 306, consid. 2c). È sufficiente che l’indebito profitto generato dalla mancata riscossione del contributo sia la conseguenza di una violazione obiettiva della legislazione amministrativa federale (DTF 129 II 161, consid. 3.1). Se l’ammontare dell’imposta sottratta o messa in pericolo non può essere determinato con precisione è possibile procedere a una stima. Una disposizione analoga figura nella maggior parte delle leggi fiscali federali. Nella pratica è talvolta impossibile fissare esattamente l’ammontare dell’imposta a causa dell’assenza di elementi probatori. In tali casi l’amministrazione procede a una tassazione sulla base di una stima nei limiti del suo potere d’apprezzamento. Questa tassazione sulla base di una stima deve tuttavia avvicinarsi il più possibile alla realtà. Questa regola è ugualmente applicabile alla decisione di constatazione nel caso di un assoggettamento solidale dell’incolpato conformemente all’articolo 12 capoverso 3 DPA. Questa disposizione subordina l’assoggettamento in solido alla prestazione alla condizione che terze persone abbiano commesso intenzionalmente l’infrazione o che vi abbiano partecipato. Questa situazione sfugge all’autorità amministrativa incaricata di pronunciarsi in merito all’assoggettamento. Quest’ultima deve pertanto limitarsi a fissare i contributi oggettivamente elusi, fatta salva una decisione o una sentenza che riconosce la responsabilità di terze persone (DTF 115 Ib 216, consid. 3a; DTF 114 Ib 94, consid. 5c). Sezione 6: Analisi dell’alcol Art. 28 Per determinare l’onere fiscale (esenzione da imposta, aliquota ridotta, aliquota normale oppure aliquota maggiorata per gli alcopop) nonché a scopi di controllo è necessario far eseguire delle analisi da un laboratorio specializzato. A seconda del prodotto vengono analizzati il tenore alcolico e le sostanze contenute. Attualmente la RFA gestisce un proprio laboratorio certificato che rileva numerose dichiarazioni errate ogni anno. Poiché l’imposta sulle bevande spiritose rimane elevata, non si riduce il rischio di sottrazione d’imposta. Le analisi di laboratorio saranno, perciò, indispensabili per la riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose. L’articolo 28 capoverso 1 dell’avamprogetto di legge non specifica se in futuro queste prestazioni saranno effettuate da un laboratorio della Confederazione o da un laboratorio privato. Questa formulazione aperta deve essere precisata in conformità con il progetto sui laboratori della Confederazione (verifica delle capacità dei laboratori della Confederazione nell’ambito dell’esame dei compiti). Ciò avverrà al più tardi quando sarà licenziato il messaggio sulla revisione totale della legge sull’alcool. Le altre prestazioni del laboratorio della RFA sono direttamente interessate dalla revisione totale della legge sull’alcool. Esse sono correlate al monopolio dell’importazione della Confederazione che sarà soppresso con la revisione totale della legge sull’alcool e con il contemporaneo ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo. Attualmente il laboratorio d’analisi della RFA fa in modo che nelle forniture di etanolo di Alcosuisse, il centro di profitto della RFA al quale sono affidate l’importazione e la distribuzione dell’etanolo, si rispettino fra l’altro i requi64 siti di purezza richiesti. Nelle forniture per l’industria farmaceutica devono essere rispettati requisiti molto severi. Grazie all’esperienza decennale e alla posizione monopolistica di Alcosuisse, il laboratorio d’analisi della RFA dispone di un knowhow unico in tutta la Svizzera nel settore delle analisi dell’etanolo. Con la soppressione del monopolio dell’importazione e la relativa privatizzazione di Alcosuisse, si pone la questione sulla necessità di queste prestazioni del laboratorio d’analisi della RFA. L’organizzazione che subentrerà ad Alcosuisse – come gli attori che interverranno sul mercato dell’etanolo – avranno bisogno di tali attività di laboratorio finché avranno creato l’infrastruttura necessaria e avranno sviluppato il know-how indispensabile. Al fine di creare una misura d'accompagnamento alla liberalizzazione del mercato dell’etanolo, con la possibilità di fornire prestazioni professionali accessorie – prevista nell’articolo 28 capoversi 2 e 3 dell’avamprogetto di legge – si assicura che le analisi dell’etanolo possano essere effettuate almeno in una fase transitoria all’interno della Svizzera da un laboratorio riconosciuto universalmente e dotato del know-how necessario. Un tale modo di procedere garantisce un’apertura di successo al mercato in un solo passo e senza fase transitoria. La formulazione scelta nei paragrafi 2 e 3 corrisponde allo standard della Confederazione per le prestazioni professionali complementari. Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell’imposta Art. 29 Diritto di pegno fiscale Nel diritto vigente la riscossione del credito fiscale è garantita soltanto dall’esecuzione e dall’ordine di prestare garanzia. Come in altre leggi tributarie (ad es. quella sulla birra, sulle dogane e sugli oli minerali), si deve introdurre un pegno fiscale legale su tutti i prodotti assoggettati all’imposta che sono prodotti o depositati in Svizzera (cioè bevande spiritose, etanolo e prodotti ottenuti esclusivamente mediante fermentazione con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume). La creazione di un pegno fiscale si giustifica nella misura in cui per l’80 per cento di questi prodotti, importati o prodotti in Svizzera, non si fanno valere immediatamente i tributi, poiché si trovano solitamente in depositi fiscali. Le bevande spiritose sono assoggettate alle imposte indirette più elevate, per cui è opportuno introdurre una garanzia dell’imposta che sia più efficace delle misure attualmente disponibili. Per le aziende finanziariamente solide e per i privati l’introduzione del pegno fiscale offre il vantaggio di poter ridurre sensibilmente l’importo delle garanzie finanziarie o di altre garanzie per il deposito fiscale. L’autorità competente può realizzare la merce costituita a garanzia mediante questo pegno fiscale, ripreso dal diritto commerciale, per esigere il credito fiscale garantito. Il pegno fiscale si applica per legge alle bevande spiritose e all’etanolo – tassati o non tassati – giacenti nel deposito fiscale, presso il produttore e l’importatore. In quanto diritto reale, esso è legato alla cosa e l’imposta può essere fatta valere direttamente presso l’acquirente. 65 Art. 30 Sequestro Il sequestro di bevande spiritose e di etanolo viene effettuato presso il detentore e consiste nella presa di possesso del pegno o in un divieto di disporne. Queste misure sono impugnabili con ricorso conformemente all’articolo 43. Art. 31 Realizzazione del pegno fiscale La realizzazione può avvenire se il credito fiscale garantito dal pegno fiscale è diventato esigibile e il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto. L’incanto pubblico avviene conformemente alle disposizioni del diritto cantonale nel luogo dell’incanto. In caso di accordo del proprietario, il pegno può essere venduto a trattative private alle condizioni stabilite dal Consiglio federale. Art. 32 Garanzia dell’imposta La garanzia dell’imposta in quanto istituto giuridico previsto da tutte le leggi tributarie della Confederazione garantisce le pretese finanziarie dell’autorità competente il cui pagamento appare compromesso. Si tratta, oltre che delle imposte, anche di tutti gli altri crediti pecuniari. Il credito non deve essere in scadenza. Le disposizioni vigenti sono modificate in modo che l’ordine di prestare garanzia sia equiparato a una sentenza di un tribunale e valga come decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF82; l’Ufficio di esecuzione può di conseguenza procedere rapidamente alla realizzazione dei valori patrimoniali. Conformemente all’articolo 27883 LEF l’opposizione al decreto di sequestro è esclusa. Inoltre, il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo. Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono Art. 33 Riscossione posticipata e rimborso dell’imposta L’articolo 69 dell’attuale legge rende possibili la riscossione posticipata e il rimborso dell’imposta. Questi diritti devono tuttavia essere fatti valere entro un anno dalla Regìa federale degli alcool e dalla persona assoggettata, pena la prescrizione. Soprattutto dall’introduzione del sistema del deposito fiscale si constata che questo termine di un anno è troppo breve. Al fine di evitare eventuali perdite d’imposta, l’autorità competente deve aver effettuato le proprie revisioni entro un anno. L’ampliamento del termine di prescrizione a 5 anni consente di rinunciare in futuro a revisioni periodiche e di effettuare le revisioni tenendo maggiormente conto dei rischi. In questo modo il termine di prescrizione è uniformato a quello della prescrizione della tassazione e della riscossione nonché al termine fissato per il condono o il rimborso delle imposte nel caso di merce distrutta. La legge sull’imposizione della 82 83 66 RS 281.1 RS 281.1 birra e la legge sull’imposizione delle bevande spiritose prevedono ora gli stessi termini di prescrizione. Art. 34 Proroga e condono Capoverso 1: l’ultima revisione parziale della legge sull’alcool del 1997 ha semplificato notevolmente le condizioni di rimborso in caso di merce soggetta all’imposta e andata perduta. Il disciplinamento vigente, che prevede che occorre fornire la prova della perdita della merce, si è dimostrato valido e ha permesso di semplificare enormemente le relative procedure. La distinzione più netta ha inoltre ridotto il numero delle procedure di ricorso. Il disciplinamento vigente deve pertanto essere ripreso nel nuovo diritto. Unica modifica: il termine «contribuente assoggettato all’obbligo» è sostituito con «persona assoggettata all’imposta». Capoverso 2: questa disposizione permette la proroga o addirittura il condono dei crediti già passati in giudicato consistenti in imposte, interessi o altre pretese pecuniarie. Nel valutare il rigore particolare occorre tener conto, oltre che dei motivi finanziari, anche di quelli che non hanno un legame diretto con il calcolo delle tasse. In tal modo si dispone di un ulteriore criterio che permette di valutare una situazione nel suo complesso. La disposizione non è applicabile ai crediti risultanti da pene pecuniarie e multe. L’articolo 35 del Codice penale (CP) disciplina l’esecuzione della multa e della pena pecuniaria; stabilisce le modalità di esazione di questi crediti, in particolare il termine per il pagamento, la proroga di questo termine, le condizioni per il pagamento e la prestazione di garanzie. La grazia (art. 381–383 CP) permette soltanto il condono, parziale o totale, della pena. Nelle cause giudicate da un’autorità amministrativa federale, il diritto di grazia è esercitato dall’Assemblea federale. Capoverso 3: questa disposizione riprende il disciplinamento, introdotto nel 1997, del rimborso o del condono delle imposte nel corso della distruzione volontaria. I requisiti essenziali quali il termine di prescrizione di 5 anni e la distruzione sotto il controllo dell’autorità competente impediscono un’applicazione abusiva di questo disciplinamento. Il termine di 5 anni tiene conto dei processi abituali di produzione e di invecchiamento. Corrisponde inoltre agli altri termini di prescrizione previsti dalla presente legge. Capoverso 4: per motivi amministrativi il diritto a una proroga o a un condono sussiste soltanto a partire da un importo di 300 franchi. 9.2.4 Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze Art. 35 In Svizzera, diversamente dai Paesi limitrofi, non sussiste la possibilità di portare a termine una formazione nel settore della distillazione presso un istituto statale. In alcuni «Bundesländer» della Germania esistono ad esempio diverse offerte di formazione per distillatori presso scuole specialistiche di agricoltura. Presso diverse università tedesche vi è inoltre la possibilità di conseguire un diploma universitario. Dai chiarimenti preliminari effettuati presso uffici federali, università e scuole professionali cantonali (scuole di agricoltura) è scaturito che in Svizzera, sebbene ci sia un’elevata domanda, non era possibile offrire formazioni comparabili a quelle offerte in Germania. 67 Due anni fa, l’istituto di ricerca Agroscope Changins–Wädenswil (ACW) non aveva intenzione di continuare ad occupare il posto, da esso finanziato, di uno specialista in bevande spiritose. Congiuntamente alle organizzazioni del settore (Associazione svizzera della frutta, Associazione svizzera dei liquoristi, Associazione svizzera dei distillatori, Distiswiss, Schnapsforum) l’ACW e la Regìa federale degli alcool hanno pertanto deciso di avviare e finanziare il progetto DARF (Destillate Agroscope Régie Fédérale des alcools). Da allora, una specialista con un tasso di occupazione del 50 per cento, opera presso l’ACW di Wädenswil ed è a disposizione per la formazione nel settore specifico delle bevande spiritose. Alcuni anni fa, la RFA, nell’intento di colmare la lacuna di opportunità formative, ha organizzato corsi di formazione specifici con la collaborazione dei diversi organi nazionali del settore, degli organi cantonali preposti alla frutticoltura e dell’ACW e si è procurata a tal fine una distilleria mobile. In questi corsi della durata massima di 3 giorni, il personale specializzato impartisce le conoscenze fondamentali nei campi seguenti: qualità della materia prima, tecnica di miscelazione e fermentazione, produzione di bevande spiritose (tecnica di distillazione), miglioramento e valutazione della qualità, controllo della qualità, conoscenze dei prodotti, verifica della provenienza, valutazione sensoria di bevande spiritose come pure condizioni quadro legali. Numerosi produttori hanno nel frattempo potuto approfittare di questa nuova offerta formativa di base e continua. Il miglioramento conseguente e tangibile della qualità dei distillati pregiati nostrani è la prova che la trasmissione delle conoscenze ha ripercussioni positive e allo stesso tempo è sensata dal punto di vista della politica sanitaria. In occasione dei corsi di formazione non vengono trasmesse solo le conoscenze tecniche nell’ambito della distillazione. Questa occasione è ugualmente sfruttata per trasmettere ai partecipanti in un modo facilmente comprensibile le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, quelle inerenti alla produzione di bevande spiritose, alle limitazioni di commercio e di pubblicità, alla tutela della salute ecc. Questa opportunità di contatto privilegiata rende inoltre possibile l’instaurarsi di un clima disteso nei contatti tra i produttori e le autorità competenti. Anche i collaboratori del settore distilleria della Regìa federale degli alcool (collaboratori del servizio esterno, revisori e personale specialistico) approfittano di questa opportunità. In tal modo può essere fornita efficientemente una conoscenza pratica del ramo. Anche in avvenire queste offerte di formazione saranno a disposizione del personale delle autorità competenti. In virtù dell’articolo 17, l’etanolo denaturato è esente da imposta e il Dipartimento federale delle finanze è incaricato di disciplinare la denaturazione. In avvenire, in virtù dell’articolo 18 anche le persone autorizzate potranno effettuare la denaturazione. Queste persone dovranno essere istruite allo svolgimento del loro nuovo compito nel quadro di corsi specialistici e, in caso di necessità, tramite relativi corsi di perfezionamento. I contributi annui delle autorità competenti devono limitarsi a un milione di franchi al massimo e consistere principalmente in prestazioni in natura (ad es. messa a disposizione gratuita di locali per formazione, attività di conferenzieri, esercizio di una distilleria di formazione ecc.). A causa delle implicazioni materiali, queste spese dovrebbero essere finanziate dall’imposta sulle bevande spiritose. 68 9.2.5 Capitolo 5: Emolumenti Art. 36 L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni e i servizi prestati nell'esecuzione della presente legge. Non è invece prevista la riscossione di emolumenti nel quadro della sua attività ordinaria come ad esempio le decisioni di tassazione, le iscrizioni nel registro di controllo dell’alcol o l’attività di controllo ordinaria. Dovrebbe tuttavia essere possibile riscuotere emolumenti per prestazioni straordinarie in base al principio di causalità. Tra queste rientrano ad esempio l’effettuazione di analisi chimiche su richiesta di terzi o oneri straordinari quali revisioni della contabilità, emanazione di decisioni o prestazione di servizi. Inoltre il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività ufficiali che l’autorità competente svolge nel quadro dell'esecuzione della presente legge. Esso disciplina nei particolari l’ammontare degli emolumenti. Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'assoggettamento contenute nella presente legge. 9.2.6 Art. 37 e 38 Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto Il 90 per cento del prodotto netto dell’imposta sull’alcol è impiegato per il finanziamento del sussidio della Confederazione all’AVS e all’AI. Il rimanente 10 per cento è devoluto ai Cantoni per la lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. La ripartizione fra i Cantoni avviene ora sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media, analogamente a quanto è previsto in altre leggi federali. I Cantoni possono disporre liberamente della loro quota nell’ambito dello scopo stabilito dalla Costituzione federale. Né la descrizione contenuta nella Costituzione dello scopo di impiego, né la qualifica specifica in quanto quota cantonale permettono alla Confederazione di avere un influsso più ampio. I Cantoni rendono conto ogni anno all'autorità competente in merito all’utilizzazione della loro quota. In prospettiva dell’entrata in vigore della legge sulla prevenzione, si dovrà chiarire in quale misura si potrà rendere partecipe l’Istituto di prevenzione nei processi di resoconto. Analogamente alla legge in vigore, il prodotto netto non si limita alle entrate dell’imposta sulle bevande spiritose. Anche in avvenire le multe, gli emolumenti e altre entrate dovranno essere inserite nel calcolo del prodotto netto, anche se non sono direttamente legate all’imposta sulle bevande spiritose. D’altra parte si possono detrarre tutte le spese in relazione all’esecuzione della presente legge nonché della legge sull’alcol. 69 9.2.7 Art. 39 Capitolo 7: Assistenza amministrativa Assistenza amministrativa tra autorità svizzere L'autorità competente e le altre autorità svizzere si devono prestare vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborare mutualmente. Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. L’assistenza amministrativa comprende la trasmissione di informazioni a diverse autorità amministrative nazionali. Generalmente si tratta di ragguagli e informazioni, anche di quelli senza carattere penale, necessari al compimento della relativa mansione. Mediante l’assistenza amministrativa è garantita in modo particolare la corretta esecuzione della legge sulle bevande spiritose e delle legislazioni ad essa inerenti (diritto doganale, alimentare, fiscale, amministrativo e penale). Nel caso in cui l’informazione o la consultazione degli atti sia stata fornita legalmente a un’autorità nazionale sulla base di una disposizione vigente, la stessa autorità può disporre dell’informazione ricevuta nel quadro del segreto professionale e dei principi costituzionali che reggono l'operato dell’Amministrazione. Lo stesso vale nel caso in cui l’autorità competente è destinataria essa stessa dell’informazione. Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere In questo settore i trattati internazionali conclusi dalla Svizzera sono di primaria importanza. La condizione per la prestazione dell’assistenza amministrativa ad autorità estere è l’esistenza di un relativo trattato internazionale. In questo ambito sono di particolare importanza la corretta esecuzione dei rispettivi compiti e la garanzia della corretta applicazione nell'ambito delle rispettive legislazioni sull’alcol, la prevenzione, nonché la scoperta e il perseguimento di infrazioni. Per l’autorità competente sono di primaria importanza l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE84 e l’Accordo in forma di scambio di lettere del 9 giugno 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all’Accordo del 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale85, l’Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari86 nonché l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità euro- 84 85 86 70 RS 0.632.401 RS 0.632.401.02 RS 0.351.926.81 pea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen87. Per poter trattare correttamente le domande estere di assistenza amministrativa, l’autorità competente necessita della partecipazione di terzi. È quindi necessario che essa possa obbligare le persone interessate a collaborare e a produrre documenti. Queste persone possono appellarsi al diritto di rifiutare di testimoniare. L’obbligo di collaborare può essere oggetto di una decisione. Le azioni di ricerca generali (cosiddette «fishing expeditions») da parte di autorità estere violano la riserva del principio di necessità e sono considerate illegali non solo nell’ambito delle imposte dirette bensì anche in quello delle imposte indirette, vale a dire anche nel campo dell’imposta sulle bevande spiritose. L’autorità richiedente è tenuta a esporre in modo credibile che l’informazione necessaria all’esecuzione della normativa applicabile sia assolutamente indispensabile. L’autorità a cui è giunta la richiesta non sarà in grado di valutare la situazione in questo ambito cosicché da essa non ci si può aspettare un’attività d’indagine. La riserva del principio di necessità è l’espressione del principio di proporzionalità il quale deve essere osservato in ogni attività statale. 9.2.8 Art. 41 Capitolo 8: Protezione dei dati Sistemi d'informazione Capoverso 1: la presente disposizione definisce i principi per l’elaborazione da parte dell’autorità competente di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i profili della personalità. Oltre a ciò, sono applicabili in modo sussidiario la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati88 (LPD) nonché le prescrizioni sulla protezione dei dati della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)89 e della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)90. L’autorità incaricata dell’esecuzione della legge sulle bevande spiritose deve, come sinora, poter raccogliere ed elaborare i suoi dati anche sotto forma elettronica nonché gestire le relative banche dati. Essa può, in modo particolare, gestire i propri sistemi d’informazione in ciò che concerne l’imposizione e la riscossione di tributi, il rilascio di autorizzazioni di ogni genere, la stesura di analisi del rischio, il perseguimento e il giudizio di casi penali, l’efficiente e veloce disbrigo dell’assistenza amministrativa e giudiziaria per lo svolgimento di tutte le procedure amministrative, la stesura di statistiche nonché l’esecuzione e l’analisi di attività di controllo nell’ambito delle bevande spiritose e dell’etanolo. Capoverso 2: il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a concretizzare l’ambito dell’elaborazione dei dati. Oltre alle disposizioni di carattere generale concernenti la raccolta e l’elaborazione di dati, le ordinanze dovranno contenere un 87 88 89 90 RS 0.362.31 RS 235.1 RS 172.010 RS 172.220.1 71 allegato per ogni singolo sistema d’informazione nel quale figurino i seguenti dati: scopo, contenuto, competenze e organizzazione, accesso ed elaborazione nonché eventuali eccezioni alle prescrizioni dell’ordinanza. Capoverso 3: questo capoverso permette all'autorità incaricata dell’esecuzione della legge sulle bevande spiritose di procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni. Nell’assolvimento del proprio compito, l’autorità competente si basa anche su sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione (ad es. l’Amministrazione federale delle dogane, l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della sanità pubblica) e dei Cantoni, nella misura in cui sia previsto nelle rispettive legislazioni. L’autorità può inserire i dati nelle relative banche dati direttamente connesse con l’assolvimento dei suoi compiti. Essa può utilizzarli unicamente in modo idoneo allo scopo. Un accesso diretto a sistemi d’informazione di terzi può avvenire solo nei casi previsti dalla relativa legislazione. Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere L’autorità incaricata dell’esecuzione della legge sulle bevande spiritose deve poter rendere noti ad autorità svizzere dati e constatazioni rilevati nell’esercizio delle proprie funzioni. La condizione per la trasmissione di questi dati è che gli stessi siano necessari per l'esecuzione dei suoi compiti legali. Tra questi figurano i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. Questi dati possono essere trasmessi nel singolo caso alle autorità competenti della Confederazione, dei Cantoni e Comuni nonché alle organizzazioni incaricate dell’assolvimento di compiti di diritto pubblico della Confederazione o a persone di diritto pubblico o privato (autorità svizzere). La legge enumera in modo non esaustivo i tipi di informazioni che possono essere rese note. Tra i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità vi sono segnatamente le indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché le misure e le sanzioni amministrative e penali. Possono essere trasmesse anche comunicazioni di sospetto. La combinazione di diversi dati può portare alla creazione di profili della personalità. Con il capoverso 3 il legislatore attribuisce al Consiglio federale un mandato legislativo nell’ambito della concretizzazione di questo settore parziale dell’elaborazione dei dati, segnatamente la comunicazione di dati ad autorità svizzere. Infine il capoverso 4 stabilisce che i dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. 72 9.2.9 Capitolo 9: Rimedi giuridici Art. 43 Capoverso 1: Le decisioni dell'autorità competente conformemente alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)91 possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Capoverso 2: L’istanza di ricorso per le decisioni prese dagli organi doganali secondo la legge sulle bevande spiritose è l’autorità incaricata dell’esecuzione della presente legge. 9.2.10 Capitolo 10: Disposizioni penali In virtù dell’art. 2 DPA le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo disposizione contraria della presente legge o delle singole leggi amministrative. La legge vigente contiene già una disposizione generale specifica che deroga al Codice penale, cioè la prescrizione dell’azione penale. È apparso necessario introdurre nuove disposizioni generali in deroga o a complemento del Codice penale (il tentativo, le circostanze aggravanti, il concorso d’infrazioni e le infrazioni commesse all’interno dell’azienda) sull’esempio di altre leggi fiscali indirette e in particolare della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD). In occasione della revisione della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; FF 2009 3789), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2010, il Parlamento ha ritenuto opportuno ripensare il sistema delle sanzioni delle leggi amministrative e di allontanarsi dal modello consistente nel fissare la multa in funzione di un multiplo dei tributi fiscali elusi o sottratti o del vantaggio fiscale ottenuto. L’importo massimo della multa è ora fissato nella legge. Per le infrazioni commesse intenzionalmente o per negligenza, l’importo massimo della multa è fissato nella disposizione specifica in funzione dell’elemento soggettivo. Il presente progetto segue questo nuovo modello. La soppressione del monopolio della Confederazione ha condotto all’abrogazione delle infrazioni definite agli articoli 52 (violazioni alle prerogative della Confederazione) e 53 (messa in pericolo delle prerogative della Confederazione) della legge attuale. Sono state introdotte due nuove infrazioni, vale a dire la sottrazione del pegno doganale e l’inosservanza delle prescrizioni d’ordine. Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell’imposta Queste due infrazioni sono riprese dall’articolo 54 LAlc con qualche adattamento. Sono punibili l’intenzione e la negligenza. 91 RS 173.32 73 Capoverso 1: la sottrazione dell’imposta diventa l’infrazione più grave della legge sull’alcool ed è punibile con una multa fino a 500 000 franchi se è commessa intenzionalmente e con multa fino a 300 000 franchi se è commessa per negligenza. Analogamente ad altre leggi fiscali federali, la legge sull’alcool non stabilisce un importo minimo della multa per i casi di lieve entità. Capoverso 2: come previsto per i casi gravi della LIVA rivista, l’importo massimo della multa può essere superato se il profitto fiscale ottenuto è superiore ad esso. Se l’infrazione è intenzionale, la multa può ammontare al doppio del profitto fiscale. Capoverso 3: colui che commette un'infrazione (non dichiarazione, dissimulazione, falsa dichiarazione ecc.) prima del termine della procedura ordinaria di tassazione si rende punibile di messa in pericolo dell’imposta. Questo termine è stato utilizzato allo scopo di armonizzare la terminologia con tutte le altre leggi fiscali federali. Commesso intenzionalmente, un tale comportamento è punito ora con una multa fino a 300 000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 100 000 franchi. Capoverso 4: in caso di circostanze aggravanti, queste infrazioni devono essere qualificate come delitti. Attualmente, un aggravamento di pena è previsto in caso d’infrazione commessa per mestiere o per abitudine (art. 54 cpv. 1bis LAlc), nozioni che il Tribunale federale ha già avuto occasione di definire (cfr. tra l’altro DTF 103 IV 286). Le circostanze aggravanti, ora più ampie, sono definite in modo esaustivo nella legge (art. 51). Esse possono essere sanzionate soltanto nell’ambito di un’infrazione commessa intenzionalmente. Una volta realizzate, per queste pene si può prevedere una pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria. L’amministrazione non è tuttavia competente per pronunciare una pena detentiva. Essa deve, conformemente all’articolo 73 capoverso 1 DPA, trasmettere l’incarto al ministero pubblico cantonale all’indirizzo del foro competente. È fatta salva l’applicazione degli articoli 14–16 DPA, segnatamente per i casi di frode fiscale o falsità in documenti. Art. 45 Ricettazione La ricettazione è mantenuta analogamente ad altre leggi federali. Solo il testo è stato lievemente modificato. La ricettazione presuppone l’avvenuta commissione di un altro reato. Si tratta di un’infrazione sui generis, indipendente dal reato presupposto, che perpetua il pregiudizio cagionato alla vittima dal primo reato. La sottrazione dell’imposta sarà ora la sola infrazione preliminare. La persona che sa o deve presumere che le bevande spiritose o l'etanolo che acquista, riceve in dono, in pegno o in custodia o a qualsiasi titolo occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio ai quali sono stati sottratti all’imposta si rende colpevole di ricettazione. La ricettazione è possibile unicamente per un oggetto che costituisce il risultato immediato dell’infrazione precedente e non per un oggetto sostitutivo. È talvolta impossibile comprovare se un acquirente è anche un istigatore e di conseguenza un partecipante alla prima infrazione. Per contro, in qualità di acquirente, egli può generalmente essere perseguito penalmente come ricettatore. La sanzione è la stessa di quella inflitta all’autore dell’infrazione preliminare. 74 È inoltre stato introdotto un capoverso 2 per tener conto delle circostanze aggravanti, ad esempio il mestiere, non applicabile all’autore dell’infrazione preliminare. Art. 46 Circostanze aggravanti Le circostanze aggravanti particolari permettono di qualificare certe infrazioni e di aggravare la pena della quale sono passibili. La legge attuale prevede che il mestiere o l’abitudine qualifica la sottrazione di tributi fiscali come delitto, aggravando la pena prevista. Nuove circostanze aggravanti sono introdotte nella legge, vale a dire il fatto di coinvolgere una o più persone per commettere un’infrazione e il fatto per il firmatario di un impegno d'impiego di commettere un’infrazione in qualità di autore o partecipante, analogamente alla legge sulle dogane, che prevede – oltre al mestiere e l’abitudine – l’ingaggio. La circostanza aggravante dell’abitudine è una nozione ignorata dal Codice penale. Si tratta di una particolarità del diritto penale accessorio. Diverse leggi amministrative federale, quali la LD, la LIB, la LIOm e la LImT rivista (entrata in vigore delle modifiche: 1° gennaio 2010) hanno fatto ricorso a questa nozione al fine di sanzionare in modo più severo le infrazioni in recidiva, in quanto questo tipo di situazione è ben lontana dall’essere rara. Secondo la giurisprudenza, le infrazioni sono considerate commesse per abitudine, allorquando sono commesse a più riprese e rivelano una propensione dell’autore a commetterle (DTF 119 IV 73 = GdT 1995 IV 90). La legge enumera in modo esaustivo le circostanze aggravanti. La pena è fissata conformemente all’articolo 47 CP. In presenza d’infrazioni per le quali le disposizioni penali speciali prevedono la circostanza aggravante del mestiere o dell’abitudine, l’applicazione del regime del concorso è esclusa. La pena deve essere fissata conformemente all’articolo 47 CP nell’ambito della pena prevista dalla disposizione penale speciale. Va considerato che la legge sulle dogane, la legge sull’imposizione della birra e altre leggi fiscali (vedi LIOm, LIAut) prevedono ugualmente circostanze aggravanti. Art. 47 Distrazione del pegno fiscale Nella misura in cui un diritto di pegno fiscale è introdotto nella legge, è opportuno prevedere una nuova infrazione che permetta di sanzionare la distruzione dell’oggetto del pegno o di disporne senza l’autorizzazione dell’autorità. Si tratta di una contravvenzione punibile se è commessa sia intenzionalmente, sia per negligenza. Capoverso 1: il massimo della pena prevista per le infrazioni intenzionali è una multa di 100 000 franchi, mentre che quella per infrazioni commesse per negligenza è di 30 000 franchi. Capoverso 2: come per la sottrazione dell’imposta (art. 44 cpv. 2 dell’avamprogetto) e analogamente alla LIVA rivista, in presenza di casi gravi (allorquando il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della multa) e se l’infrazione è intenzionale, la multa può ammontare al massimo al doppio del profitto fiscale. Art. 48 Inosservanza di prescrizioni di controllo Siccome un sistema d’autorizzazione o di notifica preventiva di attività si sostituisce al monopolio, deve essere creata una nuova infrazione che permetta di sanzionare 75 l’esercizio di un’attività in relazione con le bevande spiritose o l’etanolo senza essere in possesso di un’autorizzazione o senza essersi annunciato o ancora in violazione di una prescrizione di controllo. Si tratta di una contravvenzione punibile con la multa fino a 10 000 franchi nel caso in cui sia commessa intenzionalmente e fino a 5 000 franchi in caso di negligenza. Quanto ai casi di lieve entità, potranno essere sanzionati mediante ammonimento. Art. 49 Inosservanza di prescrizioni d’ordine Si tratta di una disposizione penale che figura nella maggior parte delle leggi fiscali federali (segnatamente LD, LIB e LIOm) e la cui applicazione interviene in generale quando non è adempiuta la fattispecie di un’altra infrazione. In effetti, essa permette di sanzionare da una parte la violazione di una disposizione della legge o di una delle sue disposizioni d’esecuzione, di cui l’inosservanza è dichiarata punibile, e dall’altra, il non rispetto di una decisione dell’autorità intimata con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo. L’ammontare massimo della multa (5000 franchi) è mantenuto. Esso corrisponde a quello previsto nelle altre leggi federali. Va notato che le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante semplice ammonimento. Art. 50 Tentativo Il tentativo di contravvenzione è punibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 105 cpv. 2 CP). Il tentativo presuppone un’intenzione delittuosa. Di conseguenza il tentativo non può essere che intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. Punibile è dunque anche un tentativo per dolo eventuale. La legge vigente non contiene disposizioni specifiche che rendano punibile il tentativo di contravvenzione. Al fine di rimediare a questo inconveniente, si è provveduto a introdurre una disposizione specifica, analogamente alla legge sulle dogane e ad altre leggi fiscali, che prevede la punibilità dei tentativi di contravvenzione alla legge sull’alcool e, fatta eccezione per l’inosservanza di altre prescrizioni d’ordine, e l’assoggettamento alle decisioni dell’autorità. È opportuno considerare che la legge sulle dogane, la legge sull’imposizione della birra e altre leggi fiscali (segnatamente LIVA, LTTP) prevedono ugualmente il tentativo di contravvenzione. Art. 51 Concorso di infrazioni In caso di pluralità di infrazioni (concorso reale di infrazioni) si pone la questione della loro sanzione appropriata. La legge attuale non contiene alcuna disposizione specifica concernente il concorso di infrazioni. L’articolo 9 DPA, che si applica in mancanza di disposizioni specifiche nella legge, esclude l’applicazione delle regole ordinarie del Codice penale concernenti il concorso di infrazioni (art. 49 CP) e prevede il cumulo delle multe o delle pene pecuniarie. Tuttavia il cumulo delle pene ha sovente per conseguenza un sanzionamento eccessivo delle infrazioni commesse. Questo è il motivo per cui appare appropriato introdurre nella legge una disposizione specifica che prevede l’aggravamento della pena prevista per l’infrazione più grave sanzionando l’autore in modo più proporzionato alla sua colpa. 76 Il concorso è la sola circostanza aggravante della pena che figura nella parte generale del CP. La misura dell’aggravamento della pena è determinata dall’art. 49 CP. La pena dell’infrazione più grave è aumentata adeguatamente per sanzionare le altre infrazioni commesse. La pena complessiva pronunciata è aumentata al massimo della metà del massimo della pena prevista per l’infrazione più grave e non può eccedere il massimo legale del genere di pena. Art. 52 Infrazioni commesse nell'azienda Se un’infrazione è stata commessa in un’azienda e l’inchiesta esperita sulle persone fisiche punibili implicherebbe misure d’istruzione sproporzionate rispetto all’entità della pena, l’articolo 7 DPA, applicabile in mancanza di disposizioni specifiche nella legge attuale, permette di rinunciare al perseguimento delle persone e di condannare invece l’azienda. Tuttavia secondo questa disposizione, l’ammontare della possibile multa non deve superare 5 000 franchi, ciò che limita considerevolmente la portata pratica di questa istituzione. Analogamente alla legge sulle dogane, alla legge sull’IVA e altre leggi fiscali appare utile introdurre nella legge una disposizione specifica che permetta il perseguimento delle aziende quando le condizioni della loro punibilità sono realizzate nel caso in cui la multa applicata è molto più elevata dell’importo previsto all’articolo 7 DPA e non è stato possibile determinare la persona fisica autrice dell’infrazione. Si tratta di una responsabilità sussidiaria dell’azienda che sarà ricercata soltanto nel caso in cui non sia possibile identificare nel suo interno una persona fisica penalmente responsabile. Questa disposizione si applica a tutte le infrazioni, contravvenzioni incluse. La multa è la sola sanzione per l’azienda; essa può ammontare al massimo a 100 000 franchi. L’articolo 102 capoverso 1 CP relativo alla responsabilità sussidiaria dell’azienda si applica ugualmente ai crimini e delitti del diritto penale accessorio in virtù dell’articolo 333 capoverso 1 CP. Le contravvenzioni sono escluse (art. 105 cpv. 1 CP). Secondo la dottrina dominante (N. Schmid, Strafbarkeit des Unternehmens: die prozessuale Seite, recht 21/2003, pag. 224; M. S. Nater, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel, Zurich (Schulthess) 2001, pag. 51; A. Macaluso, Vers un véritable droit pénal suisse des affaires: la nécessité d’une approche centrée sur l’entreprise, RSDA 3/2008 pag. 262 segg.; T. Kräuchi, Aktuelle Aspekte im Verhältnis des Verwaltungsstrafrechts zum Stafgesetzbuch, LeGes 2004/2 pag. 126; U. Cassani, Sur qui tombe le couperet du droit pénal? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de l’entreprise, Journée 2008 de droit bancaire et financier, pag. 80), gli articoli 7 DPA e 102 capoverso 1 CP sono applicabili parallelamente; in effetti, queste due disposizioni non disciplinano la stessa situazione. Allorquando la non-identificazione della persona fisica autrice dell’infrazione è il risultato di una carenza nell'organizzazione dell’azienda, l’articolo 102 capoverso 1 CP è applicabile. Quando la nonidentificazione della persona fisica autrice dell’infrazione non può essere attribuita a una mancanza di organizzazione dell’azienda, può essere preso in considerazione solo l’articolo 7 DPA, nella misura in cui i provvedimenti d’istruzione appaiono sproporzionati. La disposizione specifica introdotta nella presente legge è una lex specialis rispetto all’articolo 7 DPA. 77 In caso di mancato pagamento della multa può essere avviata solo una procedura d’esecuzione forzata mediante pignoramento (art. 43 cpv. 1 LEF). La conversione della multa in pena detentiva sostitutiva (art. 36 e 106 cpv. 5 CP) è esclusa. Art. 53 Azione penale Questa disposizione prevede che le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la DPA. La parte generale del Codice penale (art. 2 DPA) è pertanto applicabile anche alla presente legge. L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’amministrazione designata dal Consiglio federale. Il Consiglio federale determina la competenza dell’Amministrazione delle dogane per le infrazioni scoperte alla frontiera. Art. 54 Prescrizione dell’azione penale La legge del 5 ottobre 2001, entrata in vigore il 1° ottobre 2002 (RU 2002 2993), ha modificato le disposizioni in materia di prescrizione dell’azione penale, sopprimendo la sospensione e l’interruzione della prescrizione. In contropartita, sono stati fissati termini di prescrizione più lunghi per l’azione penale. La legge del 22 marzo 2002, entrata parimenti in vigore il 1° ottobre 2002 (RU 2002 2986) ha introdotto una disposizione transitoria allo scopo di prolungare i termini di prescrizione previsti per l’azione penale all’interno del diritto penale accessorio sino all’adeguamento di queste leggi federali (art. 333 cpv. 5, recte art. 333 cpv. 6 CP). L’articolo 333 capoverso 6 CP contiene la chiave di conversione dei termini di prescrizione fino all’adeguamento delle leggi federali al nuovo Codice penale. Per le contravvenzioni di lieve entità, l’articolo 11 capoverso 1 DPA fissa un termine unico di prescrizione dell’azione penale di 4 anni (in relazione all’art. 333 cpv. 6 CP). Per le contravvenzioni consistenti in una sottrazione o una messa in pericolo di imposte, l’articolo 11 capoverso 2 fissa un termine di prescrizione più lungo (termine unico di 10 anni, combinato con l’art. 333 cpv. 6 CP). Per i delitti, la DPA non prevede alcun termine di prescrizione. Il termine di prescrizione dell’azione penale dell’articolo 97 capoverso 1 lettera c CP (termine unico di 7 anni) è pertanto applicabile. Nella decisione del 16 ottobre 2008 (DTF 134 IV 328), il Tribunale federale ha ritenuto che la durata del termine di prescrizione per le contravvenzioni ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 DPA – di 10 anni, vista l’applicazione della chiave di conversione dell’articolo 333, capoverso 6 CP – doveva essere portato a 7 anni, considerando che il termine di prescrizione delle contravvenzioni non poteva essere più lungo di quello dei delitti nell’ambito della stessa legge. La legge vigente estende il termine di prescrizione dell’azione penale dell’articolo 11 capoverso 2 DPA alle contravvenzioni previste all’articolo 53 (destinato a scomparire nella revisione) e all’articolo 56 (ricettazione). In mancanza di disposizioni specifiche, il termine più corto dell’articolo 11 capoverso 1 DPA è applicabile a queste contravvenzioni. È auspicabile, analogamente alla legge attuale, introdurre una disposizione specifica allo scopo di estendere il campo d’applicazione dell’articolo 11 capoverso 2 DPA alla contravvenzione prevista all’articolo 45 78 (ricettazione), per evitare che in casi complessi il termine di prescrizione unico di 4 anni vada a favore degli imputati. È opportuno considerare che la legge sulle dogane e la legge sull’imposizione della birra estendono ugualmente il termine di prescrizione dell’articolo 11 capoverso 2 DPA alle contravvenzioni. 9.2.11 Capitolo 11: Misure amministrative Art. 55 Siccome le condizioni legate al diritto di produrre, di importare, di esercitare il commercio, di utilizzare alcol esente da imposta o di gestire un deposito fiscale sono state largamente allentate nella presente legge, è opportuno introdurre una disposizione che preveda misure amministrative intese a vietare durante un tempo limitato l’esercizio di questi diritti in caso di infrazione grave o in recidiva alla legge nell'arco di 5 anni o in caso di insolvenza manifesta. Queste misure amministrative sono volte a garantire che i titolari di questi diritti rispettino le prescrizioni relative al loro esercizio o che si possa impedire loro di esercitarli nel caso di manifesta insolvenza e qualora non siano più in grado di pagare le relative fatture. Queste misure amministrative sono pronunciate tramite decisione amministrativa, senza pregiudizio a riguardo delle sanzioni penali previste per le relative infrazioni. Esse devono rispettare il principio della proporzionalità. Il principio della proporzionalità esige che una misura restrittiva sia idonea per produrre il risultato auspicato (principio di idoneità) e che quest'ultimo non possa essere raggiunto da una misura meno incisiva (principio della necessità); inoltre, vieta qualsiasi limitazione che vada oltre allo scopo prefisso e esige un rapporto ragionevole tra quest’ultimo e gli interessi pubblici o privati compromessi (DTF 131 II 110, cons. 7.1, pag. 123). 9.2.12 Capitolo 12: Esecuzione Art. 56 Se non viene soddisfatto spontaneamente, il credito dell’autorità competente diventa esigibile al pari delle pretese private, ossia mediante esecuzione. L’esecuzione è prevista per tutti i crediti che hanno per oggetto una somma di denaro e la prestazione di garanzie. Nel diritto sull’alcol si procede quindi all’esecuzione qualora il credito dovuto non venga pagato spontaneamente o una delle prestazioni di garanzia imposte al debitore non venga fornita spontaneamente, purché il credito non sia garantito da un pegno fiscale o quest’ultimo sia insufficiente. L’esecuzione forzata di crediti si prosegue sempre in via di pignoramento (art. 42 LEF). L’esecuzione in via di realizzazione del pegno non è applicata ai crediti, in quanto la realizzazione di pegni è oggetto di un procedimento esecutivo proprio ai sensi dell’articolo 31. L’esecuzione in via di fallimento è esclusa per tributi pubblici conformemente all’articolo 43 LEF. Tuttavia, ciò non impedisce che un credito possa essere fatto valere nell’ambito del fallimento dichiarato nei confronti di un debitore o un fideiussore (cpv. 2). L’autorità competente può infatti far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. Un oggetto confiscato come pegno fiscale non deve necessariamente essere compreso nella massa del 79 fallimento, ma può essere realizzato dall’autorità competente (cfr. cpv. 2, al quale non è applicabile l’art. 198 LEF). Se l’autorità competente partecipa alla procedura di fallimento per i debiti rimasti scoperti, non le deve essere conteggiata la somma ricavata dalla realizzazione del pegno fiscale nella procedura di fallimento. Con questa soluzione si tiene conto del fatto che, nei casi in cui l'autorità competente accetta garanzie anziché far valere le proprie pretese in contanti, può contare sulla garanzia del diritto di pegno fiscale almeno nell’ambito della procedura di fallimento del debitore. Per contro, il credito stesso è trattato come credito ordinario e non gode di alcun privilegio nella procedura di fallimento. Le decisioni cresciute in giudicato dell’autorità competente sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 80 LEF e sono immediatamente esecutorie (cpv. 3). Il capoverso 4 enuncia un fatto ovvio, che però potrebbe essere rilevante nella prassi. 9.2.13 Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 57 L’autorità fiscale competente per l’esecuzione della presente legge sarà designata dal Consiglio federale. Essa deve disporre delle conoscenze tecniche e dell’infrastruttura necessarie. Con l'introduzione dei depositi fiscali, la riscossione dell’imposta alla frontiera è diventata l’eccezione. L'80 per cento delle imposte sull’alcol che gravano i prodotti svizzeri ed esteri viene riscosso attraverso i circa 120 depositi fiscali e 15 depositi sigillati. Del rimanente 20 per cento, in media solo il 12 per cento viene ancora riscosso direttamente alla frontiera. Poiché è prematuro esprimersi sull’autorità che in futuro sarà incaricata dell'esecuzione della legge sull’imposizione delle bevande spiritose, si rinuncia quivi ad ulteriori considerazioni. Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 58 La revisione totale comporta l’abrogazione della legge 21 giugno 193292 e delle relative disposizioni di esecuzione. sull'alcool del Poiché è prematuro esprimersi sull’autorità che in futuro sarà incaricata dell'esecuzione della legge sull’imposizione delle bevande spiritose, non è possibile quivi formulare considerazioni sull’abrogazione e la modifica del diritto vigente. 92 80 RS 680 Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 59 Obbligo di notifica per i produttori Capoverso 1: il passaggio dal sistema delle concessioni, in cui la Regìa federale degli alcool conferisce il diritto di produrre, all’iscrizione nel registro dell’alcol - per il quale i produttori si devono annunciare - crea un’incertezza per i produttori attualmente riconosciuti dall’autorità competente. Per poter trasferire i loro diritti nel nuovo sistema, i produttori devono annunciarsi presso l’autorità competente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge. Capoverso 2: a seguito dell’ultima revisione totale dell’ordinanza sull’alcol, gli agricoltori hanno il diritto di distruggere o rendere inutilizzabile la propria distilleria, nonché di riattivare la concessione durante 25 anni, purché siano rispettate le disposizioni pertinenti in materia di concessioni. Agli agricoltori in possesso di un tale «diritto di distillazione» devono pertanto essere date le stesse possibilità dei titolari di una distilleria ancora concessionata. Capoverso 3: chi non si annuncia per l’iscrizione nel registro dell'alcol entro 6 mesi perde il diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo. Le persone e le aziende che producono bevande spiritose o etanolo senza iscrizione sono punibili. Tuttavia, possono farsi iscrivere nel registro dell’alcol in un secondo tempo in base all’articolo 4. Art. 60 Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori Per effetto della regolamentazione vigente, secondo cui gli agricoltori sono assoggettati all’imposta soltanto al momento della cessione delle bevande spiritose, nelle aziende agricole sono attualmente stoccate bevande spiritose non tassate per più di un milione di litri di alcol puro, corrispondenti a un importo fiscale di circa 30 milioni di franchi. Per ovviare a tale problema è pertanto necessario trovare una soluzione alla regolamentazione unitaria concernente la nascita dell'obbligo fiscale. Capoverso 1 lettera a: in futuro gli agricoltori potranno gestire un deposito fiscale secondo l’articolo 19. In questo modo il pagamento dell’imposta è differito al momento dell’uscita delle bevande spiritose dal deposito fiscale. Capoverso 1 lettera b: gli agricoltori che tradizionalmente impiegano le bevande spiritose per la cura del bestiame possono far denaturare le proprie scorte dall’autorità competente. La denaturazione non è nociva né per la salute dell’uomo né per quella degli animali. Capoverso 1 lettera c: gli agricoltori che non fanno denaturare le proprie scorte di bevande spiritose possono farle tassare dopo aver dedotto una quantità transitoria esente da imposta. Capoverso 2: analogamente agli articoli 59 e 62, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge gli agricoltori devono decidere quale possibilità intendono scegliere tra quelle indicate al capoverso 1. Allo scadere di questo termine, l’autorità competente tasserà le scorte rimanenti di bevande spiritose secondo il capoverso 1 lettera c. L’autorità competente tiene comunque conto di una quantità transitoria esente da imposta. 81 Art. 61 Deposito in sospensione d’imposta Conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera b, un’azienda che gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione è iscritta d’ufficio nel registro dell’alcol. Per garantire la parità di trattamento, è a sua volta iscritto d’ufficio nel registro dell’alcol chi è già in possesso dell’autorizzazione a gestire un deposito fiscale. Poiché in futuro non si distinguerà più tra depositi fiscali e depositi sigillati, anche i titolari di un deposito sigillato saranno iscritti d’ufficio nel registro dell’alcol. Art. 62 Commercio all’ingrosso Analogamente agli articoli 59 e 60, i titolari di un'autorizzazione secondo il diritto vigente per il commercio all'ingrosso devono annunciarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge presso l'autorità competente per essere iscritti nel registro dell’alcol e, quindi, per poter continuare ad esercitare i diritti attuali. Art. 63 Adeguamento degli impegni d’impiego Gli impegni d’impiego per l’etanolo non denaturato, destinato a scopi industriali sostituiscono le attuali autorizzazioni per l’impiego di etanolo esente da imposta e non completamente denaturato. In futuro non si distinguerà più tra etanolo completamente denaturato ed etanolo parzialmente denaturato. Sarà necessario un impegno d’impiego soltanto per l'etanolo non denaturato e non tassato. Chi in futuro intende impiegare etanolo esente da imposta deve chiedere un nuovo impegno d’impiego annunciandosi presso l’autorità competente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. In questa occasione saranno esaminate le autorizzazioni esistenti e il numero degli utenti interessati sarà ridotto da circa 4600 a meno di 3000. L’iscrizione nel registro dell’alcol viene effettuata d’ufficio. Art. 64 Imprese per il commercio di etanolo Lo studio sul mercato dell’etanolo svolto dalla KPMG ha evidenziato che è possibile vendere Alcosuisse a un acquirente privato. Al fine di assicurare l’approvvigionamento, in via sussidiaria è previsto che la Confederazione possa gestire per un periodo transitorio un’impresa commerciale o possa parteciparvi. Affinché tale obiettivo possa essere conseguito in maniera ottimale a seconda della situazione di mercato, il Consiglio federale è autorizzato a trasferire parti della Regìa federale degli alcool in una società anonima di diritto privato esistente o a costituire una società anonima di diritto privato da solo o con terzi o a parteciparvi. Inoltre è autorizzato ad alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a. Il trasferimento dei beni patrimoniali di Alcosuisse avviene in conformità con il diritto privato. Art. 65 Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool La Regìa federale degli alcool ha ottenuto l’autonomia giuridica con la legge federale del 29 giugno 1900 sulle bevande spiritose. In qualità di persona giuridica autonoma agisce e conclude contratti in nome proprio ed è iscritta nel registro fondiario di vari Comuni in quanto proprietaria di immobili. Secondo un inventario stilato dalla Regìa federale degli alcool, i contratti in essere sono circa 200. Si tratta per lo 82 più di contratti con partner dell’economia privata, mandati con le finalità più diverse in relazione all’attività amministrativa della Regìa federale degli alcool e di contratti di acquisto, locazione e manutenzione. Con la soppressione del monopolio e il ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo vengono meno le condizioni per conferire personalità giuridica all’autorità incaricata dell’esecuzione della legge sull'imposizione delle bevande spiritose. Nell’interesse di tutte le parti contraenti i diritti e gli obblighi vanno garantiti anche dopo l’abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool. A tal fine, tutti i diritti e gli obblighi detenuti da quest’ultima sono trasferiti alla Confederazione. Se la prosecuzione di singoli contratti non dovesse più essere necessaria, questi saranno disdetti se possibile prima dell’entrata in vigore della legge. È fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3, per il quale si rimanda alle relative spiegazioni. Art. 66 Diritto applicabile Per garantire la certezza del diritto, i procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto vigente. Alle procedure di ricorso si applica il nuovo diritto. Sezione 4: Coordinamento con la legge sull’alcol Art. 67 Si prevede di suddividere le disposizioni dell’attuale legge sull’alcol in due leggi. Mentre la produzione e l’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo saranno disciplinate nella presente legge, le disposizioni sul commercio al dettaglio, la pubblicità e la tutela dei giovani saranno trasposte nella legge sull’alcol. L’articolo 67 è una disposizione tecnica di carattere generale. La nuova legge abroga completamente l’attuale legge sull’alcool. Se per qualche motivo (ad es. in seguito a un rifiuto in una votazione referendaria) la nuova legge sull’alcol non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, mancherebbe una regolamentazione per determinate disposizioni di diritto in materia di alcol. In tal caso, il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare nel periodo di transizione una regolamentazione di carattere generale per il mercato dell’alcol. Una soluzione analoga per la legge sull’imposizione delle bevande spiritose è prevista nell’avamprogetto della legge sull’alcol. Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore Art. 68 Referendum ed entrata in vigore La disposizione comprende la consueta formula conclusiva. Per l’applicazione della presente legge sono necessarie numerose disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza. Il Consiglio federale potrà quindi porla in vigore soltanto dopo che saranno state adeguate le ordinanze esistenti ed emanate le nuove disposizioni d’esecuzione. 83 10 Ripercussioni 10.1 Per le finanze e il personale della Confederazione 10.1.1 Entrate e uscite ricorrenti L’esecuzione della legge sull’alcool vigente genera entrate per circa 300 milioni di franchi, a fronte di uscite pari a circa 30 milioni di franchi. Il prodotto netto ammonta a circa 270 milioni di franchi. Ai Cantoni va il 10 per cento nell’ambito della decima sull’alcol garantita dal diritto costituzionale; la Confederazione riceve il 90 cento, che impiega per finanziare, come previsto dalla legge, il proprio sussidio all’AVS e all’AI93. L’aliquota unitaria d’imposta di 29 franchi per litro di alcol puro introdotta il 1° luglio 1999 rimane invariata, anche se in futuro il Consiglio federale potrà adeguarla al rincaro (cfr. art. 16 dell’avamprogetto). Negli ultimi anni il consumo di alcol della popolazione non ha registrato variazioni significative e si prevede che rimarrà costante anche in futuro. La modifica di legge non avrà pertanto ripercussioni immediate sulle entrate fiscali. Anche l’utilizzo del prodotto netto rimarrà invariato. Con la rinuncia al monopolio d'importazione dell’etanolo e quindi ai compiti legati al deposito e alla distribuzione vengono meno anche le entrate e le uscite attualmente registrate nel conto del centro di profitto Alcosuisse94. Secondo l’articolo 38 capoverso 1 dell’attuale legge sull’alcol, la RFA nella veste di Alcosuisse può fornire l’etanolo esclusivamente a prezzi di costo, quindi non ci si può attendere in linea di principio che essa consegua utili. I rimanenti compiti subiranno notevoli cambiamenti, con le relative ripercussioni sugli oneri amministrativi della Confederazione. In particolare, le nuove misure di liberalizzazione (vedi sopra n. 7.1) e la semplificazione del sistema d’imposizione e di controllo (vedi sopra n. 7.2) incideranno positivamente sulle spese. L’importo del risparmio così ottenuto, segnatamente nell’ambito del personale, non è ancora definitivo ed è attualmente oggetto di un esame approfondito. Allo stato attuale è possibile prevedere soltanto che, a seguito dello scorporo e della privatizzazione di Alcosuisse, la RFA perderà 30 posti. A causa di ridimensionamenti, anche il controllo decentralizzato sarà ridotto di 20 posti a tempo pieno. La regolamentazione del mercato, che sarà estesa a tutte le bevande alcoliche, farà registrare un lieve aumento delle spese. La regolamentazione del mercato e l’imposizione delle bevande spiritose non saranno più disciplinate dalla medesima legge. In virtù del nesso storico e giuridico tra l’imposizione sulle bevande spiritose e la regolamentazione del mercato, l’esecuzione di quest’ultima da parte della Confederazione continuerà però ad essere finanziata mediante il provento lordo 93 94 84 Cfr. art. 112 cpv. 5 e art. 131 cpv. 3 Cost. (RS 101); art. 104 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) e art. 78 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20). I risultati di Alcosuisse del 2008 sono contenuti nel rapporto annuale della Regìa federale degli alcol RFA 2008, pag. 26. dell’imposta sulle bevande spiritose. L’esecuzione della legge sull'imposizione delle bevande spiritose e della legge sull’alcol sarà nettamente meno onerosa dell’esecuzione della legge sull’alcol vigente, con effetti positivi sul prodotto netto e quindi sulle rispettive quote della Confederazione e dei Cantoni sul prodotto netto. [Le cifre saranno presentate nel quadro del messaggio.] La legge sull’imposizione delle bevande spiritose contiene un’unica disposizione che prevede dei sussidi, ossia l’articolo 35, sulla cui base la Confederazione deve poter promuovere la formazione e il perfezionamento connessi a questa legge. I sussidi che possono essere erogati in base a questa disposizione sono limitati a un milione di franchi. L’articolo 43a della legge sull’alcol vigente, secondo cui la Confederazione sostiene con sussidi le organizzazioni e istituzioni nazionali e intercantonali, è trasposto nei suoi principi di base nella nuova legge sull’alcol (vedi art. 12 legge sul mercato dell'alcool). Le spese future dovrebbero aggirarsi attorno a quelle odierne. Nel quadro della verifica dei compiti della Confederazione, la RFA è tenuta a ridurre l’effettivo di un terzo e le spese di un quarto, ossia di 5,5 milioni di franchi. L’obiettivo potrà essere perseguito solo a partire dal 2013, vale a dire a conclusione della revisione totale della legge sull’alcol. 10.1.2 Entrate e uscite uniche Con l’abolizione del monopolio d’importazione dell’etanolo e il ritiro dal mercato dell’alcol, la Confederazione si separerà da Alcosuisse. Quest’ultimo è dislocato in due sedi (Delsberg, JU e Schachen, LU) con vasti depositi, amministrate da Berna. Attualmente non è ancora stato chiarito se e a quale prezzo Alcosuisse possa essere venduto. Analogamente non è ancora possibile fornire indicazioni sull’ammontare delle entrate derivanti da un’eventuale vendita di Alcosuisse né sull’entità delle uscite da sostenere per lo smantellamento delle parti invendibili. Parimenti non è possibile fare previsioni sui costi di un eventuale piano sociale. Con la reintegrazione della RFA nell’Amministrazione federale centrale, gli attivi e i passivi vengono trasferiti alla Cassa della Confederazione95. 10.2 Ripercussioni per l’informatica L’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo come pure i controlli saranno attuati con l’ausilio di un’efficiente applicazione informatica. Sviluppata nell’ambito dell’e-government e sul modello della legge sulle dogane, essa consentirà segnatamente l’iscrizione nel registro dell’alcol, la notifica per l’imposizione e una gestione del controllo orientata al rischio. 95 L’adeguamento del capitale è stato effettuato in base all’ordinanza del 26 febbraio 1986 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore dei Cantoni (RS 689.3). Nel rapporto annuale della RFA del 1985-1986 si afferma che «con la ripartizione del capitale i Cantoni sono indennizzati in via definitiva per la parte spettante loro di capitale della Regìa federale degli alcool». Il rapporto è stato approvato dall’Assemblea federale con decreto dell’11 dicembre 1986 (FF 1987 I 58). 85 10.3 Ripercussioni per l’economia Con l’abolizione del monopolio d'importazione dell’etanolo detenuto dalla Confederazione, la Svizzera segue l’esempio di altri Paesi europei, rinunciando ad essere l’unico Paese che esercita un siffatto monopolio. Secondo lo studio svolto dalla KPMG, ci si dovrà aspettare una diminuzione dei prezzi medi dell’etanolo. I piccoli clienti dovranno invece attendersi un aumento dei prezzi, riconducibile alla soppressione dei sussidi trasversali. Tale circostanza è auspicabile sotto il profilo politico. Secondo lo studio della KMPG non si deve temere né un peggioramento della qualità dell’etanolo né una minaccia alla sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, sempre secondo il suddetto studio, gli acquirenti di etanolo continueranno a beneficiare di tempi di fornitura rapidi. Si prevede inoltre che gli effetti sull’economia nazionale della liberalizzazione del mercato saranno complessivamente positivi, tanto più che apriranno il mercato a nuovi settori economici. Contrariamente all'UE, infatti, la Svizzera riscuote dazi d’importazione sull’etanolo relativamente bassi. L’etanolo può quindi essere importato in Svizzera a condizioni vantaggiose e, grazie all’Accordo di libero scambio, esportato nell’UE esente da dazio. Il mercato liberalizzato dell’etanolo potrebbe quindi diventare per i Paesi terzi una piattaforma interessante per approvvigionare il mercato europeo di etanolo. Nel settore delle bevande spiritose sussistono numerosi sgravi di natura amministrativa. La sostituzione dell’obbligo di concessione con l’obbligo di iscrizione in un registro pubblico, la rinuncia alle 43 autorizzazioni fondate sulla legislazione dell'alcol e la riduzione degli assoggettati all’imposta da circa 48 000 a circa 3000 determineranno una contrazione degli elevati oneri amministrativi, attualmente sostenuti dagli importatori, dai produttori e dai commercianti di bevande spiritose. Non è possibile effettuare una valutazione precisa di queste misure, ma si presume che producano effetti significativi. Questa considerazione vale anche per i costi dei controlli e dell’esecuzione da parte della RFA, dove sono attesi risparmi sostanziali. L’obbligo di concessione in generale e la clausola del bisogno in particolare (art. 5 cpv. 1 LAlc) avevano senso nell’ambito della riduzione della produzione auspicata dalla legislazione vigente in materia di alcol. Oggi sono però superati e costituiscono un ostacolo inutile alla concorrenza. L’abolizione di queste disposizioni nel quadro della revisione totale è quindi auspicabile sotto il profilo politico e intensificherà la concorrenza. Tuttavia, non è ancora possibile prevedere in quale misura l’abolizione comporterà una maggiore diversificazione dei prodotti o una diminuzione dei prezzi. La revisione totale della legge sull’alcol sopprime vari privilegi fiscali di cui beneficia unicamente il settore agricolo e che si devono intendere come sussidi al medesimo. Tale soppressione è quindi auspicabile sotto il profilo politico. 11 Programma di legislatura Il progetto figura nel Programma di legislatura 2007-2011 (FF 2008 597) tra gli «Altri oggetti». 86 12 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera OMC L’avamprogetto è conforme all’articolo III (trattamento nazionale rispetto alle imposizioni) dell’Accordo generale del 30 ottobre 194796 su le tariffe doganali e il commercio (GATT), che vieta un trattamento discriminatorio dei prodotti nazionali e importati. UE L’avamprogetto è conforme agli accordi vigenti tra la Svizzera e l'UE. L’imposta sull’alcol è parte delle imposte di consumo armonizzate a livello UE. Il diritto UE contiene disposizioni sulla regolamentazione generale dell’imposta di consumo, sulla definizione di merci imponibili e sulle aliquote d’imposizione minime nei Paesi UE. La legge sull’imposizione delle bevande spiritose è compatibile con le seguenti direttive UE: - direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GUCE L 9 del 14.01.2009, pag. 12); - direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GUCE L 316 del 31.10.1992, pag. 21); - direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GUCE L 316 del 31.10.1992, pag. 29). L’avamprogetto soddisfa i requisiti posti dall’Accordo del 22 luglio 197297 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, che all’articolo 13 vieta l’introduzione negli scambi tra la Comunità e la Svizzera di qualsiasi nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente e che all’articolo 18 vieta ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell’altra parte contraente. AELS L’avamprogetto è conforme agli obblighi sanciti dalla Convenzione del 4 gennaio 196098 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e in particolare, all’articolo 4 della stessa, che vieta la disparità d'imposizione dei prodotti nazionali e dei prodotti degli altri Stati membri. L’avamprogetto è conforme agli altri accordi di libero scambio bilaterali e multilaterali vigenti. 96 97 98 RS 0.632.21 RS 0.632.401 RS 0.632.31 87 13 Aspetti giuridici 13.1 Costituzionalità La nuova legge sull’imposizione delle bevande spiritose si basa sugli articoli 105, 131 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 e sull’articolo 112 capoverso 5 della Costituzione federale99. L’articolo 105 della Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati. Nel contempo questo articolo impone al legislatore di tenere conto degli effetti nocivi del consumo di alcol, segnatamente al momento di stabilire l’aliquota d’imposta. L’articolo 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale autorizza la Confederazione a riscuotere un’imposta speciale di consumo sulle bevande distillate. Le bevande distillate importate e quelle fabbricate in Svizzera sono assoggettate in misura analoga. L’imposta è prelevata anche a scopo fiscale oltre che di politica sanitaria. Secondo il capoverso 3 i Cantoni ricevono il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza. Il rimanente 90 per cento è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI, in virtù dell’articolo 112 capoverso 5 della Costituzione federale. 13.2 Delega di competenze legislative L’avamprogetto contempla diverse disposizioni sulla delega di competenze legislative. Si tratta soprattutto di settori che devono essere adeguati rapidamente a seguito del nuovo contesto economico. Le competenze legislative devono poter essere delegate sia al Consiglio federale sia al DFF. Le competenze legislative delegate, indicate di seguito non comportano l’emanazione di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione federale. 13.2.1 Delega al Consiglio federale La legge sull’imposizione delle bevande spiritose delega al Consiglio federale la competenza legislativa nei seguenti settori: - esonero dall’obbligo di registrazione (art. 4 cpv. 4); - disciplinamento delle prescrizioni di controllo (art. 6 cpv. 3); - adeguamento delle aliquote d’imposta al rincaro (art. 16 cpv. 1); - denaturazione (art. 18 cpv. 2); - deposito fiscale (art. 19 cpv. 4); - procedura di tassazione (art. 21 cpv. 6): - principi relativi all’incanto pubblico e condizioni per la realizzazione del pegno fiscale a trattative private (art. 31 cpv. 2 e 3); - riscossione e ammontare degli emolumenti (art. 36 cpv. 2 e 3); 99 88 RS 101 - disposizioni volte a concretizzare la protezione dei dati (art. 41 cpv. 2); - comunicazione di dati ad autorità svizzere (art. 42 cpv. 3); - perseguimento penale da parte dell’Amministrazione federale delle dogane (art. 53 cpv. 3); - emanazione delle disposizioni d’esecuzione ed esecuzione della legge (art. 57 cpv. 1 e 2); - imprese per il commercio di etanolo (art. 64 cpv. 2); - coordinamento con la legge sull’alcol (art. 67); - entrata in vigore (art. 68 cpv. 2). 13.2.2 Delega al DFF La legge sull’imposizione delle bevande spiritose delega al DFF la competenza legislativa nei seguenti settori: - fattore di conversione per la determinazione del tenore volumetrico delle derrate alimentari solide (art. 14 cpv. 2); - disciplinamento della denaturazione (art. 18 cpv. 3); - eccezioni alla riscossione dell’interesse di mora (art. 24 cpv. 4); - determinazione delle aliquote d’interesse (art. 24 cpv. 5); - deroghe al principio della copertura dei costi per le analisi dell’alcol (art. 28 cpv. 3). 14 Abrogazione e modifica del diritto vigente Confronta il commento relativo all’articolo 58. 89 APPENDICE I: autorizzazioni previste nella legge sull’alcool In relazione ad un alambicco (art. 7 cpv. 3 e 4; art. 14 cpv. 6 LAlc): • autorizzazione all’acquisto; • autorizzazione all’impianto; • autorizzazione al trasporto da un luogo all’altro; • autorizzazione alla sostituzione; • autorizzazione alla trasformazione; • autorizzazione al trasferimento a terzi. Altre autorizzazioni • autorizzazione a dare in locazione un alambicco (art. 19 cpv. 3 LAlc); • autorizzazione alla distillazione per conto di terzi (art. 19 cpv. 3 LAlc); • autorizzazione alla distillazione per i committenti professionali (art. 19 cpv. 5 LAlc); • autorizzazione alla gestione di un deposito fiscale o di un deposito sigillato (art. 20 cpv. 3 LAlc). Autorizzazioni in relazione alla concessione per gli agricoltori • autorizzazione a dare in locazione un alambicco e a distillare per conto di terzi (art. 7 in riferimento con l’art. 19 cpv. 3 LAlc); • autorizzazione alla distillazione per gli agricoltori assoggettati al controllo professionale (art. 8 in riferimento con l’art. 7 cpv. 1 LAlc). Autorizzazioni in relazione al monopolio d'importazione • autorizzazione ad importare bevande distillate con un tenore alcolico superiore all’80 per cento del volume (art. 27 cpv. 2 LAlc); • autorizzazione per gli importatori a esercitare le loro attività concernenti le bevande distillate destinate al consumo in sospensione d'imposta in un deposito fiscale o sigillato (art. 34 cpv. 3 LAlc); • autorizzazione per i rivenditori a esercitare, in un deposito fiscale, in sospensione d'imposta, le loro attività concernenti le bevande distillate destinate al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 37 cpv. 2 LAlc); • autorizzazione ad utilizzare alcol esente dall’onere fiscale e non completamente denaturato (art. 37 cpv. 3 LAlc). Autorizzazioni in relazione al commercio • licenza per il commercio all’ingrosso (art. 40 cpv. 1 LAlc); • patente per il commercio al minuto (art. 41a cpv. 1 LAlc); • autorizzazione a deroghe (art. 41 cpv. 2). Base • • 90 Ordinanza del 12 maggio 1999 sull’alcool (OLAlc); concessione per i piccoli produttori (art. 9 OLAlc); autorizzazione per i produttori professionali, gli importatori come pure i commercianti di bevande spiritose a depositare bevande distillate in so- • • Base • • • Base • • • • • • • • • Base • • • • • • spensione d’imposta in un deposito fiscale o in un deposito sigillato (art. 27 OLAlc combinato con l’art. 20 cpv. 3, art. 34 cpv. 3, art. 37 cpv. 2 LAlc); licenza per l'utilizzo di alcol parzialmente denaturato o non denaturato, non assoggettato all’imposta (art. 38 OLAlc in riferimento con l’art. 37 cpv. 3 LAlc); autorizzazione alla rietichettatura di bottiglie e contenitori muniti di un’etichetta non conforme alle prescrizioni (art. 46 cpv. 2 OLAlc). Capitolato d’oneri per gli agricoltori assoggettati alle disposizioni di controllo previste per le distillerie professionali autorizzazione alla ridistillazione (art. 9 capitolato d’oneri); autorizzazione alla macerazione (art. 9 capitolato d’oneri); autorizzazione al recupero dell’alcol (art. 9 capitolato d’oneri). Capitolato d’oneri per i distillatori professionali autorizzazione all’impiego di impianti di demetilizzazione e per aromi (art. 2 cpv. 2 capitolato d’oneri); autorizzazione all’utilizzo di un alambicco per scopi diversi dalla produzione di bevande spiritose (art. 5 cpv. 1 capitolato d’oneri); autorizzazione (approvazione) a gestire oltre alla distilleria un’altra azienda con attività affine (art. 7 capitolato d’oneri); autorizzazione alla distillazione di materie prime diverse da quelle menzionate nella concessione (art. 8 cpv. 1 capitolato d’oneri); autorizzazione alla ridistillazione (art. 13 capitolato d’oneri); autorizzazione alla macerazione (art. 13 capitolato d’oneri); autorizzazione alla dealcolizzazione (art. 13 capitolato d’oneri); autorizzazione al recupero dell’alcol (art. 13 capitolato d’oneri); autorizzazione (approvazione) all'utilizzo di applicazioni informatiche o a completare sistemi computerizzati già esistenti (art. 19 capitolato d’oneri). Capitolato d’oneri per i distillatori per conto di terzi autorizzazione all’impiego d'impianti di demetilizzazione e per aromi (art. 2 cpv. 2 capitolato d’oneri); autorizzazione a prestare, prendere o dare in locazione un impianto di distilleria (art. 5 capitolato d’oneri); autorizzazione all'utilizzo di un alambicco per scopi diversi dalla produzione di bevande spiritose (art. 6 cpv. 1 capitolato d’oneri); autorizzazione (approvazione) a gestire oltre alla distilleria un’altra azienda con attività affine (art. 8 capitolato d’oneri); autorizzazione alla distillazione di materie prime diverse da quelle menzionate nella concessione (art. 12 capitolato d’oneri); autorizzazione (approvazione) all'utilizzo di applicazioni informatiche o a completare sistemi computerizzati già esistenti (art. 22 capitolato d’oneri). 91 Base • Base • • Base • • 92 Ordinanza del 10 giugno 1997 concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta autorizzazione per i depositi fiscali o i depositi sigillati a superare i limiti di tolleranza fissati nell’appendice dell’ordinanza concernente gli ammanchi di alcol (art. 3 ordinanza). Istruzioni del 1° gennaio 2009 concernenti i depositi fiscali autorizzazione per i depositi fiscali a cambiare le condizioni di gestione (n. 7 istruzioni); autorizzazione per i depositi fiscali ad utilizzare i locali o le installazioni dell’esercizio temporaneamente per scopi diversi da quelli indicati nell’autorizzazione concessa (n. 15 istruzioni). Istruzioni del 1° luglio 2007 concernenti i depositi sigillati autorizzazione per i depositi fiscali a cambiare le condizioni d’azienda (n. 7 istruzioni); autorizzazione per i depositi fiscali all’impiego temporaneo dei locali o delle installazioni del deposito non previsti dall’autorizzazione concessa (n. 12 istruzioni). APPENDICE II: elenco delle fonti e bibliografia Elenco delle fonti Alcol in cifre 2009, Regìa federale degli alcool RFA, Berna 2009, pubblicato sul sito: www.eav.admin.ch/dokumentation/00445/00582/index.html?lang=it (stato: 19.05.2010). Aufsichtstätigkeit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung 2007. Evaluation der Kontrollstrategie, der eingesetzten Ressourcen und der Kontrollergebnisse. Rapporto del Controllo federale delle finanze, pubblicato sul sito: http://www.efk.admin.ch/pdf/7380BE_EAV_03_10_07_Publ.pdf (solo in tedesco; stato: 19.05.2010). Messaggio dell’8 ottobre 1886 concernente la legge federale sulla fabbricazione e sull’imposizione delle bevande spiritose (BBl 1886 III 443 segg.). Messaggio del 29 gennaio 1926 del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la revisione degli art. 31 e 32bis della Costituzione federale (BBl 1926 I 278 segg.). Messaggio del 1° giugno 1931 sull’avamprogetto di una legge federale sulle bevande distillate (legge sull’alcool, BBl 1931 I 697 segg.). Messaggio dell’11 dicembre 1978 sulla modifica della legge sull’alcool (BBl 1979 I 53). Messaggio del 26 febbraio 2003 concernente l’introduzione di un’imposta speciale sugli alcopop (FF 2003 1950). Messaggio del 7 settembre 2005 sulla legge federale sull’imposizione della birra (FF 2005 5091). Messaggio del 30 settembre 2009 concernente la legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione, LPrev; FF 2009 6151). Das Weinjahr 2008, Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, Berna 2008, pubblicato sul sito: www.blw.admin.ch/themen/00013/00084/index.html?lang=de (stato: 6.11.2009). Gutachten betreffend Alkoholmonopole in der EU 2009, Istituto svizzero di diritto comparato. Rapporto annuale della Regìa federale degli alcool 2008, pubblicato sul sito: www.eav.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=it (stato: 6.11.2009). Promemoria concernente la concessione di distillerie 2009, Regìa federale degli alcool RFA, Berna 2009, pubblicata sul sito: (stato: www.eav.admin.ch/dokumentation/00465/00518/index.html?lang=it 6.11.2009). Schweizer Biermarkt in Zahlen 2008, pubblicato sul sito: www.bier.ch/sites/de/statistiken1.php (stato: 6.11.2009). Programma per l’attuazione dei principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo Rapporto sul governo d’impresa 2009, pubblicato sul sito: 93 http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01400/index.html?lang=it (stato: 06.11.2009). Bibliografia Böckli, Peter 1975, Indirekte Steuern und Lenkungssteuern. Grundsätze des schweizerischen Rechts der indirekten Steuern, Basilea: Helbing & Lichtenhahn. Heeb, Jean-Luc/Gmel, Gerhard/Zurbrügg, Christoph/Kuo, Meichun/Rehm, Jürgen 2003, Changes in Alcohol Consumption Following a Reduction in the Price Spirits: a Natural Experiment in Switzerland, in: Addiction 2003, 98, pag. 1433-1446. Kastner, Robert 2009, Die Monopolsituation beim Obstbrand in Deutschland, in: Österreichische Spirituosen-Zeitung, marzo 2009, pag. 137 segg. Niederer, Ruedi/Korn, Kati/Lussman, Daniel/Kölliker, Miriam 2008, Marktstudie und Befragung junger Erwachsener zum Konsum alkoholhaltiger Mischgetränke (Alcopops), Olten 2008, pubblicato sul sito: www.fhnw.ch/wirtschaft/icc/forschung/forschung-ews/ergebnisbericht-alcopops.pdf (stato: 6.11.2009). Thomas, Miriam/Harsch, Isabelle 2009, Il mercato dell’etanolo – Abolizione del monopolio dell’alcool in Svizzera. Analisi del mercato attuale e delle ripercussioni attese da una liberalizzazione, pubblicato sul sito: www.eav.admin.ch/aktuell/00670/00677/index.html?lang=it (stato: 6.11.2009). 94 00.000 Revisione totale della legge sull’alcool Rapporto esplicativo sull’avamprogetto di legge sull’alcol (LAlc) del ... 1 Compendio Il Consiglio federale presenta due avamprogetti di legge nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool: a. La legge sull’imposizione delle bevande spiritose (LIBs) che disciplina la riscossione e il controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e l’etanolo. b. La legge sull’alcol (LAlc) che statuisce delle prescrizioni per la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche. Con questa soluzione, nell’ambito dell’imposta sulle bevande spiritose si riducono i conflitti tra obiettivi fiscali e di sanità pubblica, mentre nell’ambito del mercato delle bevande alcoliche si garantisce una politica di regolamentazione più coerente. La nuova legge sull’alcol riunisce le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità per le bevande spiritose previste nell’attuale legge sull’alcool, rispettivamente nella legislazione sulle derrate alimentari per le bevande spiritose, per la birra e il vino. In tal modo è possibile eliminare i doppioni attualmente esistenti nella legislazione e porre rimedio all’incertezza del diritto constatabile dai suoi destinatari nel mercato. Inoltre, la nuova legge sull’alcol migliora la ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione (alla Confederazione spetta il controllo della pubblicità, ai Cantoni il controllo del commercio) e consente una migliore assegnazione dei compiti all’interno della Confederazione. Con la nuova legge sull’alcol il Consiglio federale persegue tre obiettivi: – disposizioni più uniformi per il mercato delle bevande alcoliche; – orientamento della nuova legislazione sull’alcol al nuovo mandato costituzionale; – misure complementari da adottare per i nuovi ambiti problematici. Il diritto vigente viene migliorato mediante diverse modificazioni mirate: Le disposizioni sul commercio intendono innanzitutto impedire l’incentivazione ad un maggior consumo di alcol, favorire l’alternativa di bevande analcoliche a prezzi economici anche negli esercizi con mescita di bevande alcoliche, servire a proteggere i giovani e rendere il commercio controllabile. Le disposizioni sul commercio valgono di principio per tutte le bevande alcoliche. In considerazione della decisione delle Camere federali per quanto riguarda la pubblicità alla radio e alla televisione, le bevande spiritose continueranno a sottostare a limitazioni più severe della pubblicità rispetto alla birra e al vino. Le disposizioni sulla pubblicità per le bevande spiritose si orientano alla legge sull’alcool vigente, mentre quelle sulla pubblicità per la birra e il vino si basano sulla legislazione sulle derrate alimentari. In aggiunta al diritto finora in vigore la legge sull'alcol prevede delle misure intese a contrastare le nuove problematiche quali il consumo eccessivo di alcol durante i fine settimana (divieto limitato al fine settimana per offerte civetta di birra e vino), il mancato rispetto del limite d'età per la consegna di bevande alcoliche di 16 rispettivamente 18 anni (divieto di cessione; base giuridica per i test d'acquisto), l'offerta di bevande alcoliche a prezzi eccessivamente scontati (estensione dell'obbligo di 2 offrire birra e vino a prezzi che coprono i costi), nonché le ubriacature collettive organizzate (disposizione modello per i Cantoni). 3 Indice Compendio 2 1 Situazione iniziale 6 2 Necessità di una legge sull’alcol 2.1 Situazione 2.1.1 Mercato in evoluzione 2.1.2 Dal semplice consumo al piacere 2.1.3 Definizioni 2.1.4 Attuale regolamentazione del mercato 2.1.5 Studi sul consumo di alcol tra i giovani 2.2 Concetti direttivi 6 6 6 8 8 9 10 12 3 Obiettivi della nuova legge sull’alcol 13 4 Commercio 4.1 Situazione 4.2 Novità 15 15 15 5 Pubblicità 5.1 Situazione 5.2 Novità 16 16 17 6 Disposizioni complementari 6.1 Misure contro un consumo eccessivo di alcol nei fine settimana 6.2 Misure contro l’elusione rispettivamente il mancato rispetto del divieto di consegna 6.2.1 Divieto di cessione 6.2.2 Test d’acquisto 6.3 Misure contro i prezzi eccessivamente scontati 6.4 Zone senz’alcol con limitazioni di tempo e di luogo 18 18 Parte speciale 7.1 Struttura dell’avamprogetto 7.2 Commento ai singoli articoli 7.2.1 Capitolo 1: Scopo e definizioni 7.2.2 Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori 7.2.3 Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol 7.2.4 Capitolo 4: Centro di competenza 7.2.5 Capitolo 5: Crediti pecuniari 7.2.6 Capitolo 6: Assistenza amministrativa 7.2.7 Capitolo 7: Protezione dei dati 7.2.8 Capitolo 8: Rimedi giuridici 7.2.9 Capitolo 9: Disposizioni penali 7.2.10 Capitolo 10: Esecuzione per debiti 7.2.11 Capitolo 11: Disposizioni finali 25 25 26 26 29 7 4 19 19 19 21 24 35 35 35 37 37 38 39 40 41 8 Ripercussioni 8.1 Ripercussioni per le finanze e il personale della Confederazione 8.2 Ripercussioni per l’informatica 8.3 Ripercussioni per l’economia 43 43 43 44 9 Programma di legislatura 44 10 Compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera 44 11 Aspetti giuridici 11.1 Costituzionalità 11.2 Delega di competenze legislative 11.2.1 Delega al Consiglio federale 11.2.2 Delega al DFF 45 45 45 46 46 12 Abrogazione e modifica del diritto vigente 46 Appendice: elenco delle fonti e bibliografia 47 5 Revisione totale della legge sull’alcool 1 Situazione iniziale bis L’articolo 32 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 ha conferito alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di fabbricazione, importazione, rettificazione, vendita e imposizione fiscale di bevande distillate. Alla Confederazione è stato imposto di «strutturare la legislazione in modo da (…) diminuire il consumo e quindi l’importazione e la produzione dell’acquavite». Questa imposizione è cessata con l’entrata in vigore della nuova Costituzione federale il 1° gennaio 2000. L’articolo 105 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) conferma la competenza originaria della Confederazione. Ora, però, non le viene più imposto di ridurre l’offerta. L’articolo 105 obbliga la Confederazione a tenere conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol. La legge sull’alcool risale al 1932 e pur avendo circa 80 anni mantiene lo spirito del mandato costituzionale precedente. Il Consiglio federale prospetta la revisione totale della legge sull’alcool tra i suoi obiettivi della legislatura 2007 – 2011. La vigente legge sull’alcool sarà sostituita da due leggi, rispettivamente dalla legge sull’imposizione delle bevande spiritose e dalla nuova legge sull’alcol. Mentre la legge sull’imposizione delle bevande spiritose disciplina l’imposta di consumo riscossa sulle bevande spiritose e sull’etanolo a scopo di consumo1, la legge sull’alcol comprende le disposizioni del commercio e della pubblicità da osservare per tutte le bevande alcoliche che finora sono state disciplinate in diversi atti normativi. La nuova legge sull’alcol è un presupposto importante per una maggiore efficienza ed efficacia della politica federale in materia di alcol. Inoltre, questa legge tiene conto delle situazioni del commercio e del consumo che sono cambiate e considera il mandato costituzionale vigente dal 1° gennaio 2000 secondo l’articolo 105 Cost. 2 Necessità di una legge sull’alcol 2.1 Situazione 2.1.1 Mercato in evoluzione Dal 1980, anno in cui sono state introdotte le limitazioni del commercio e della pubblicità nella legge sull’alcool, il mercato delle bevande alcoliche si è notevolmente evoluto. Da allora la globalizzazione ha collegato economie nazionali prima perlopiù indipendenti in un’unica economia mondiale. Condizione per questa evoluzione economica è stata l'abolizione degli ostacoli al mercato, che ha consentito lo sbocco su nuovi mercati. La creazione di un’economia di mercato globale e il conseguente sviluppo delle infrastrutture per i trasporti hanno fatto crescere l’offerta di merci disponibili, tanto più che è stato possibile ridurre anche i prezzi dei prodotti esteri. 1 6 «A scopo di consumo» viene utilizzato nel presente rapporto nell'accezione dell'avamprogetto di legge, vale a dire nel senso di «idoneo al consumo umano». Inoltre le nuove tecnologie come Internet e la telefonia mobile hanno aperto nuovi canali pubblicitari, di distribuzione e di commercio facilmente accessibili e più veloci. Con la caduta della cortina di ferro sono entrati nel mercato europeo altri operatori con prodotti nuovi e talora a prezzi particolarmente vantaggiosi. Infine, l’allargamento a Est dell’Unione Europea (UE) ha accelerato l’integrazione di questi mercati nello spazio economico europeo. In Svizzera, parallelamente a ciò, è cresciuto il benessere della popolazione. Gli orari di lavoro nominali sono calati, mentre il reddito disponibile è cresciuto2, per cui le attività extralavorative hanno assunto una crescente importanza, mentre i beni non di prima necessità sono diventati accessibili a grandi fette della popolazione. Conseguentemente in molti strati sociali anche la scala dei valori è cambiata: mentre prima le attività lavorative godevano di un’alta considerazione individuale e sociale, oggi sono le attività extraprofessionali e quelle accessorie ad aver assunto una crescente importanza. Il cambiamento del sistema di valori e la maggiore accessibilità ai beni non di prima necessità hanno fatto sì che negli ultimi anni il consumo di alcol aumentasse. Tuttavia si deve constatare che negli ultimi decenni il consumo individuale annuo di alcol puro si è sorprendentemente ridotto. Da 17 anni a questa parte si situa al di sotto di 10 litri a persona, negli ultimi 7 anni addirittura al di sotto di 9 litri. La Svizzera si allinea così al riguardo nella media del consumo internazionale. Questo non significa però che il mercato delle bevande alcoliche – la cui cifra d’affari annua complessiva ammonta a oltre 10 miliardi di franchi – non sia interessato dai cambiamenti economici e sociali sopra illustrati. Al contrario, proprio in questo ambito, ad esempio, l’eliminazione di ostacoli all’importazione di bevande spiritose estere e la parificazione delle aliquote d’imposta delle bevande alcoliche svizzere ed estere nel 1999 hanno causato una profonda trasformazione strutturale.3 Mentre da allora il consumo di bevande spiritose tradizionali svizzere si è nettamente ridotto, le bevande spiritose importate, come whisky e vodka, godono di crescente popolarità. Ancora oggi il consumo di alcol rappresenta uno dei principali fattori di rischio e di malattia. In Svizzera 2000 casi di morte all’anno sono direttamente connessi al consumo di alcol.4 Ogni giorno sei giovani di età compresa tra i 10 e i 23 anni sono ricoverati in ospedali svizzeri con la diagnosi di intossicazione da alcol.5 Secondo uno studio nel 1998 i costi sociali dell’alcolismo in Svizzera ammontavano a 6,5 miliardi di franchi, che comprendono, oltre ai costi diretti (11 %) e indiretti (22 %), anche i costi immateriali dell’abuso di alcol (66 %).6 Sebbene siano stati fatti dei progressi in alcuni settori, come il calo del numero di incidenti stradali causati dal consumo di alcol, la trasformazione economica e sociale mostra anche i suoi effetti negativi, che si manifestano nel consumo talora eccessivo di alcol in pubblico e nei suoi effetti collaterali indesiderati. Spesso questi 2 3 4 5 6 Nel 1980 l'orario di lavoro nominale medio ammontava a circa 44 ore, ed è calato fino a raggiungere 41,6 ore nel 2005. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST) Alcool in cifre 2009, pagg. 17–22 (opuscolo ottenibile in tedesco e francese) Rehm/Roerecke/Patra (ISGF) 2006 Wicki/Gmel (ISPA) 2009 Programma nazionale Alcol 2008-2012 (PNA), pag. 25 7 eventi lasciano enormi montagne di rifiuti e finiscono con scontri violenti tra persone ebbre. In considerazione delle trasformazioni in corso, rimane necessario l’intervento dello Stato nel mercato delle bevande alcoliche (tramite regolamentazione) con l’obiettivo di sollecitare un approccio individuale e collettivo responsabile alle bevande alcoliche. 2.1.2 Dal semplice consumo al piacere Attualmente la grande maggioranza della popolazione ha adottato un comportamento responsabile nei confronti delle bevande alcoliche, in cui il piacere è posto in primo piano. Di ciò si è tenuto conto nell'emanazione della nuova Costituzione.7 2.1.3 Definizioni Gli articoli 41 e seguenti della vigente legge sull’alcool impongono diverse limitazioni e divieti che devono essere rispettati nella pubblicità e nel commercio di bevande spiritose. Gli esperti in materia di protezione della salute definiscono queste misure statali con il termine di «prevenzione strutturale». Nel quadro del Rapporto sul governo d’impresa il Consiglio federale ha sviluppato una tipologia di compiti federali. Le disposizioni del commercio e della pubblicità discusse in questa sede appartengono al genere di compiti della vigilanza sulla sicurezza e sull’economia.8 Essi sono caratterizzati in particolare dalla loro natura sovrana e impongono condizioni agli offerenti che si presentano sul mercato. I compiti di prevenzione classici, al contrario, non hanno carattere sovrano. I destinatari sono i consumatori, di cui si intende influenzare il comportamento, ad esempio con campagne d’informazione mirate. Questa forma di influenza statale è spesso definita dagli esperti in materia «prevenzione comportamentale». Secondo la tipologia dei compiti proposta dal Consiglio federale, tali compiti non appartengono alla tipologia della vigilanza sulla sicurezza e sull’economia, ma piuttosto – a causa della necessità di un controllo politico sugli stessi – a quella dei compiti ministeriali. Tali compiti classici di prevenzione non sono posti al centro della revisione totale della legge sull’alcool. Costituiscono oggetto della revisione totale della legge sull’alcool i compiti attuali e quelli nuovi di carattere sovrano attribuibili alla tipologia dei compiti di vigilanza sulla sicurezza e sull’economia che si concentrano sul mercato delle bevande alcoliche e pertanto sono definite qui di seguito con il termine «regolamentazione del mercato». 7 8 8 L’art. 32bis della vecchia Costituzione prevedeva ancora che la legislazione sull’alcol dovesse essere strutturata in modo da «diminuire il consumo e quindi l’importazione e la produzione dell’acquavite», mentre oggi l’art. 105 della nuova Cost. obbliga la Confederazione a tenere conto «in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol». Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (FF 2006 7545) 2.1.4 Attuale regolamentazione del mercato Diversi atti normativi federali definiscono disposizioni del commercio e della pubblicità da osservare per le bevande alcoliche, segnatamente la legge sull’alcool9 e la legislazione sulle derrate alimentari.10 Disposizioni più mirate si trovano anche nella legislazione in materia radiotelevisiva11 nonché nell’ordinanza sulle strade nazionali.12 Limitazioni e divieti nel commercio di bevande alcoliche sono disposti anche dai Cantoni. In diversi Cantoni e Comuni si trovano inoltre disposizioni sull’ammissibilità a livello locale della pubblicità per le bevande alcoliche. Una forma di regolamentazione del mercato in funzione di determinate manifestazioni e quindi di tipo specifico è oggetto del progetto «COSI+», nel cui ambito dovrebbero essere messe a punto misure adeguate per ridurre la violenza in occasione di manifestazioni sportive.13 Si discute tra l’altro anche l’adozione di misure come perimetri o settori per spettatori in cui vige il divieto di vendita e consumo di alcol, la limitazione della mescita alla birra leggera, nonché lo svolgimento di acquisti a scopo di controllo (test d’acquisto) in tutti gli stadi sportivi. Le misure del programma d’intervento Via Sicura, volto a migliorare la sicurezza sulle strade, non possono tuttavia essere considerate delle disposizioni di regolamentazione del mercato. Con le misure previste nell’ambito di Via Sicura (tra cui il divieto di assumere alcol per i nuovi conducenti o il dispositivo d’immobilizzazione del veicolo in caso di consumo di alcol) s’intende intervenire principalmente sul comportamento degli utenti della strada. Queste misure sono rivolte ai consumatori e influenzano solo indirettamente il mercato delle bevande alcoliche. Il numero dei progetti è correlato, oltre al federalismo, anche alle diverse forme del consumo problematico dell’alcol, a cui si dedicano diversi attori, aspetto che di per sé non deve essere negativo e può essere legato a innovazioni. Considerata da un punto di vista complessivo, la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche si fonda su diverse basi giuridiche, che talora si sovrappongono. Le disposizioni della pubblicità volte alla tutela della gioventù sono contenute, ad esempio, sia nella legge sull’alcool sia nella legislazione sulle derrate alimentari, nonché in quella in materia di radiotelevisione. Sarebbe invece auspicabile una sensibilità completamente condivisa in merito alla tutela della gioventù e una concezione unitaria del relativo 9 10 11 12 13 RS 680 L’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) all’art. 11 prevede restrizioni del commercio e della pubblicità di bevande alcoliche che sono concretizzate, rispettivamente completate dall’articolo 4 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, (RS 817.022.110). La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) prevede all'art. 10 cpv. 1 lett. b il divieto di pubblicità per le bevande spiritose e all’art. 10 cpv. 1 lett. c disposizioni della pubblicità per la birra e il vino. La limitazione vigente per la birra e il vino è venuta meno con l’entrata in vigore della revisione della LRTV il 1o febbraio 2010. L’art. 12 cpv. 4 LRTV vieta la sponsorizzazione di trasmissioni da parte di produttori di bevande spiritose. Secondo l’art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111) gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio lungo le strade nazionali non possono mescere né vendere alcolici. L’art. 7 cpv. 4 OSN dispone lo stesso divieto per le aree di sosta lungo le strade nazionali. Partecipano a questo progetto, oltre alle organizzazioni della Confederazione (UFSPO, RFA, SG DDPS, UFSP), anche diverse federazioni sportive come Swiss Olympic, la Lega nazionale di hockey su ghiaccio o l’Associazione svizzera di football, le FFS, l’Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e i gestori di stadi. 9 contenuto che si possa ritenere ammissibile sotto il profilo della tutela della gioventù. La sua attuazione compete – oltre alle autorità cantonali – a diverse autorità federali, cosa che può pregiudicare un’organizzazione trasparente da parte delle autorità. La Confederazione attua unicamente le disposizioni della pubblicità imposte dalla legge sull’alcool e garantisce in tal modo un mercato pubblicitario unitario delle bevande spiritose in tutta la Svizzera, mentre i Cantoni attuano le disposizioni della pubblicità previste nella legislazione sulle derrate alimentari. Pertanto, per quanto riguarda la pubblicità della birra e del vino il mercato svizzero, già di ridotte dimensioni, è diviso in 26 mercati (cantonali). Ciò può ostacolare una campagna pubblicitaria per tutta la Svizzera così come il relativo controllo da parte dello Stato. La situazione risulta ancora più complicata nel commercio delle bevande alcoliche. Le disposizioni sul commercio sono previste sia a livello federale – vale a dire concretamente soprattutto nella legge sull’alcool – sia a livello cantonale. Ai Cantoni compete l’attuazione di tali disposizioni. Le imprese commerciali e quelle di ristorazione attive in tutta la Svizzera nel settore delle bevande alcoliche sono perciò confrontate con 26 regolamentazioni del mercato a livello cantonale e 2 regolamentazioni federali. 2.1.5 Studi sul consumo di alcol tra i giovani Nel 2009, l’istituto LINK di Losanna è stato incaricato dalla RFA di condurre uno studio14 sull’attuale consumo di alcol tra i giovani. Sono state complessivamente intervistate 2000 persone di età compresa tra i 16 e i 34 anni. Lo studio presenta quattro categorie di bevande: bevande spiritose, birra e vino nonché altre bevande alcoliche (alcopop, aperitivi, liquori ecc.). Il 95 per cento del consumo di alcol rientra nelle prime tre categorie e il 5 per cento nella quarta. Il consumo di bevande spiritose, in particolare tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni, rimane alto, anche sotto forma di miscele di bevande da essi preparate. La quota di consumo di birra e vino, calcolata sulla quantità, ammonta comunque all’86 per cento. In linea di principio, questa ripartizione del consumo suggerirebbe la necessità di regole unitarie valide per tutte le bevande alcoliche. L’ultima indagine sulla salute in Svizzera (maggio 2009) dimostra, invece, che i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni in confronto consumano più bevande spiritose di altre classi di età.15 I divieti di consegna ai minori di 16, rispettivamente 18 anni non sono sufficientemente rispettati né nel commercio né nel settore della ristorazione. Anche ciò si evince dal menzionato studio LINK. Rimane pertanto opportuno continuare a effettuare controlli accurati. Nell’ambito dello studio LINK oltre i due terzi dei giovani intervistati di età compresa tra i 18 e i 20 anni hanno ammesso di essere stati sollecitati da minori di 16, rispettivamente di 18 anni ad acquistare bevande alcoliche per loro conto. La metà degli intervistati ha soddisfatto la richiesta dei giovani e ha ceduto loro le bevande alcoliche acquistate. È necessario limitare in modo adeguato questa elusione eviden14 15 10 Studio LINK 2009 Notari/Delgrande/Maffli (ISPA) 2009 temente molto diffusa del divieto di consegna ai minori, che non rientra nell’ambito degli scambi commerciali. Il 22 aprile 2009 il Consiglio federale ha affidato l’incarico di verificare la possibilità di introdurre misure adeguate contro le offerte di bevande alcoliche a prezzi eccessivamente scontati. Lo studio LINK ha dimostrato che il potere d’acquisto delle persone di età compresa tra i 16 e i 34 anni è molto alto e che le cifre che esse spendono per le bevande alcoliche sono di conseguenza significative. Per modificare in modo tangibile le abitudini di consumo di questo gruppo, in Svizzera il prezzo d’acquisto delle bevande alcoliche dovrebbe mediamente raddoppiare. I risultati dello studio LINK sono tuttavia in contrasto con altre ricerche. Uno studio dell’Università di Sheffield, ad esempio, dimostra che un aumento dei prezzi del 10 per cento comporta una diminuzione del consumo dal 3,5 fino al 4,8 per cento per la birra, dal 6,8 fino al 7,5 per il vino e dal 6,8 fino al 13 per cento per le bevande spiritose. I giovani reagiscono in maniera più significativa all’aumento dei prezzi, seguiti dai consumatori eccessivi e da quelli cronici.16 Non viene fornita una risposta alla domanda su quanto i risultati di questo studio internazionale possano essere trasferiti alla realtà svizzera. Uno studio del Centro ospedaliero universitario vodese17 ha esaminato il consumo di alcol dei giovani diciannovenni: il 19,7 per cento consuma alcol dal lunedì al giovedì e la domenica, il 52,2 per cento il venerdì e il 64,4 per cento il sabato – cioè il triplo dei giovani di questa fascia d’età beve alcol al sabato come in un giorno normale infrasettimanale. La quantità di alcol assunta segue un andamento analogo, se non addirittura maggiore: il consumo esplode da 0,66 consumazioni18 durante la settimana a 4,7 consumazioni per persona al sabato sera, che corrisponde al settuplo della quantità consumata alla sera durante la settimana.19 Figura 1 Consumo di alcol dei diciannovenni di sesso maschile durante la settimana Unità di bevande 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Lu 16 17 18 19 Ma Me Gio Ve Sa Do ScHARR University of Sheffield, 2008 Gmel, G. et al. (2008). Who drinks most of the total alcohol in young men – risky single occasion drinking as normative behaviour. Alcohol & Alcoholism, vol. 43, n. 6, pagg. 692-697. Una consumazione standard corrisponde a 100 ml di vino, 250 ml di birra, 275 ml di alcopop o 25 ml di bevande spiritose. Questo valore non risponde alla domanda se il consumo di alcol assume una dimensione problematica. 11 2.2 Concetti direttivi La decisione del Consiglio federale sulla necessità di emanare una nuova legge sull’alcol è scaturita segnatamente dalle seguenti considerazioni: a) Nuovo mandato costituzionale - L’articolo 105 della nuova Costituzione federale obbliga la Confederazione a contrastare gli effetti nocivi del consumo di alcol, scostandosi dal mandato precedente che le imponeva di impostare la legislazione in materia di bevande spiritose in modo tale da «diminuire il consumo e quindi l’importazione e la produzione dell’acquavite». Per il Consiglio federale ciò significa che a livello di ordinanza la Confederazione rinuncia alla strategia costituzionale di limitare l’offerta e riduce la discrepanza tra le limitazioni sul commercio e sulla pubblicità da rispettare per le bevande spiritose rispettivamente per la birra e per il vino. b) Efficienza ed efficacia della politica federale in materia di alcol - Il Programma nazionale Alcol 2008 - 2012 (PNA) si fonda sulla visione secondo cui «Chi consuma alcool, lo fa senza nuocere a se stesso e agli altri». Anche i progetti SIKO+ e Via Sicura si focalizzano sulla totalità dei prodotti alcolici. La legge sull’alcool si concentra sulle bevande spiritose, il diritto sulle derrate alimentari si focalizza sulla birra e il vino. Il diritto agrario promuove la produzione di vino, la legge sull’alcol attualmente persegue ancora la strategia della limitazione dell’offerta. La mancata concordanza degli obiettivi è in contrasto con una politica sull'alcol coerente. - Nella regolamentazione federale del mercato delle bevande alcoliche esistono doppioni che generano competenze plurime anche a livello esecutivo. Il Consiglio federale ritiene che dovrebbe essere possibile un’esecuzione più economica che causi meno incertezze del diritto tra i destinatari. c) Adeguamento alla prassi cantonale - I Cantoni nel corso degli ultimi anni hanno rinunciato a regolamentare le bevande spiritose nei limiti loro concessi dal diritto federale. L'uguaglianza di trattamento dal punto di vista giuridico delle bevande alcoliche nell'ambito del commercio e della pubblicità corrisponde tendenzialmente all'attuale prassi cantonale. 12 d) Il diritto come riflesso del commercio e del consumo - Dal punto di vista del volume d’affari, i grandi distributori dominano il commercio al dettaglio, dove – al pari della maggior parte dei bar e ristoranti – offrono ogni tipo di bevande alcoliche. Le differenze nelle restrizioni al commercio e alla pubblicità tra le bevande spiritose, da una parte, e il vino e la birra, dall’altra, non rispondono più alla situazione reale di mercato. - Commisurato all’alcol puro, il consumo di bevande spiritose ammonta appena al 20 per cento, mentre il consumo di vino e birra risulta essere, rispettivamente, del 30 e 50 per cento del consumo complessivo di alcol. Il diritto vigente assoggetta le bevande spiritose a rigorose limitazioni del commercio e della pubblicità, mentre prevede per vino e birra norme assai più tolleranti. - In tutte le fasce d’età si consumano bevande alcoliche di ogni tipo. Il Consiglio federale riconosce la necessità di un intervento legislativo, che scaturisce dall’odierna situazione di mercato della domanda e dell’offerta. La disparità di trattamento tra bevande spiritose, vino e birra non è più giustificabile nella misura attuale. La Confederazione segue una prassi che nei Cantoni è realtà da molto tempo: non ci sono più molte disposizioni speciali per il commercio di bevande spiritose.20 La nuova legge sull’alcol permette di consolidare e di rendere più efficace ed efficiente l’esecuzione della vigente regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche, aggiornandola alla politica in materia di prevenzione e alla situazione di mercato. La tendenza a questa impostazione generale ha ripercussioni anche all’estero e nelle organizzazioni internazionali. Il Consiglio federale ritiene che per perseguire una politica coerente in materia di alcol sia imprescindibile varare la legge sull’alcol. In considerazione delle condizioni regionali anche in futuro deve essere offerta l’opportunità ai Cantoni di adottare misure ulteriori. 3 Obiettivi della nuova legge sull’alcol La nuova legge sull’alcol sostituisce le disposizioni del commercio e della pubblicità, finora stabilite nella vigente legge sull’alcool e nella legislazione sulle derrate alimentari, con disposizioni aggiornate sulla regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche. Con la legge sull’alcol il Consiglio federale persegue tre obiettivi: Un passo verso una regolamentazione più uniforme Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale propone una vasta uniformazione delle disposizioni da osservare sul commercio per le bevande alcoliche. Il Consiglio federale rinuncia, però, ad assoggettare il commercio di bevande alcoliche a una normativa federale esaustiva. Tiene conto del fatto che in tutti i 26 Cantoni esistono limitazioni e divieti del commercio specifici, orientati a condizioni regionali e locali che dovrebbero essere eliminati in caso di riconoscimento della competenza definitiva della Confederazione. 21 Dal 1° febbraio 2010 la pubblicità delle bevande alcoliche alla radio e alla televisione è assoggettata a nuove disposizioni che prevedono regolamentazioni diverse per le bevande spiritose rispettivamente per la birra e per il vino. In quest’ottica, un’uniformazione della pubblicità per i prodotti alcolici negli altri settori non ha senso. La pubblicità per le bevande alcoliche deve essere disciplinata indipendente20 21 Secondo l’UFSP simili disposizioni speciali si trovano in due Cantoni: il Cantone di Basilea-Città riconosce un divieto di vendita con limitazioni temporali per le bevande spiritose; il Cantone di Basilea-Campagna vieta la vendita di bevande spiritose presso chioschi e distributori di benzina. Si vedano in merito le informazioni sul sito http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/07287/index.html?lang=it (stato: 20.4.2010). Una panoramica sulle limitazioni del commercio cantonali si trova sul sito http://www.eav.admin.ch/dienstleistungen/index.html (stato: 30.6.2010). 13 mente dal singolo supporto pubblicitario – cioè in modo più severo per le bevande spiritose rispettivamente meno rigoroso per la birra e per il vino. Anche in questo caso deve spettare ai Cantoni la competenza di stabilire ulteriori regolamentazioni, circoscritte però a limitazioni locali. Adeguamento al nuovo mandato costituzionale Secondo la vecchia Costituzione, la Confederazione era obbligata a ridurre in generale il consumo, la produzione e l’importazione di bevande spiritose. Oggi il mandato costituzionale si limita a tenere conto degli effetti dannosi per la salute che il consumo di alcol comporta.22 Pertanto, con la nuova legge sull’alcol s'intende combattere il consumo problematico di alcol, senza ostacolare inutilmente o rendere più costoso il consumo responsabile.23 Misure complementari per nuovi ambiti problematici Oltre ad aggiornare il diritto vigente, il Consiglio federale ritiene necessario introdurre prescrizioni complementari in quattro settori: gli eccessi di consumo di alcol nei fine settimana non compromettono soltanto la salute dei consumatori, ma gravano sui costi della sanità pubblica e con i loro effetti collaterali come rumori molesti, rifiuti e violenza causano malcontento nella popolazione. L’incentivazione al consumo di alcol deve essere limitata nei fine settimana. Rilevamenti hanno dimostrato che l’età minima di 16 rispettivamente 18 anni per la consegna di bevande alcoliche viene aggirata o non viene rispettata sufficientemente. Il Consiglio federale prevede, perciò, misure tese a contenere questa situazione. Le bevande alcoliche sono disponibili a prezzi sempre più bassi. Pensando alla tutela della gioventù, sono opportune misure che mirano a contrastare le offerte a prezzi eccessivamente bassi. Il Consiglio federale propone di estendere a tutte le bevande alcoliche l’obbligo di praticare prezzi che coprono i costi, attualmente valido soltanto per le bevande spiritose. Un’altro ambito problematico, in cui sarebbero opportune misure complementari, è rappresentata dalle ubriacature collettive organizzate in luoghi pubblici. Alla Confederazione manca, però, la base costituzionale per stabilire una normativa nell’ambito delle proprie competenze che consenta di trovare soluzioni d'impatto. 22 23 14 Cfr. art. 105 Cost. Gli standard internazionali definiscono «problematico» il consumo che mette seriamente in pericolo la salute del consumatore o quella di terzi e che potrebbe causare o causa danni ad esso riconducibili. È considerato problematico anche il consumo di alcol da parte di persone che, come i bambini e gli ammalati, dovrebbero assolutamente astenersi dal bere. Vedi PNA 2008–2012, pag. 7, pubblicato nel sito http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/index.html?lang=it (stato: 6.11.2009). 4 Commercio 4.1 Situazione L’articolo 41 della legge sull’alcool stabilisce diversi divieti di commercio vigenti unicamente per le bevande spiritose: - forme di vendita vietate: divieto di vendita tramite commercio ambulante e tramite vendita di porta in porta; - divieti riferiti al luogo: divieto di vendita nelle vie e piazze accessibili a tutti nonché di vendita per mezzo di distributori automatici accessibili a tutti; - divieti riferiti al prezzo: divieto di vendita a prezzi che non coprono i costi, divieto di offerte civetta e di consegna gratuita, a scopi pubblicitari, a una cerchia indeterminata di persone (comprese le degustazioni); - divieto riferito all’età: divieto di consegna ai minori di 18 anni. L’articolo 11 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso24 prevede il divieto di consegnare bevande spiritose ai minori di 18 anni e altre bevande alcoliche ai minori di 16 anni. 4.2 Novità Le nuove disposizioni sul commercio non mirano più a limitare il consumo di alcol in sé. Esse intendono: - impedire l’incentivazione a consumare (più) alcol, - consentire la scelta di bevande analcoliche a prezzi economici anche negli esercizi con mescita di bevande alcoliche, - servire a tutelare i giovani e - consentire un commercio controllabile. La consegna gratuita o sottocosto di bevande alcoliche induce al consumo di alcol. Sia la consegna gratuita, sia quella sottocosto di bevande alcoliche sono da vietare (vedi sotto n. 6.3). Anche la consegna nell’ambito di una degustazione può indurre al consumo di alcol. Le degustazioni devono essere consentite solo se avvengono sotto il controllo di un esperto. Vedi numero 6.1. in merito alle offerte civetta. Per consentire la possibilità di scegliere bevande analcoliche a prezzi economici, gli esercizi con mescita di bevande alcoliche devono essere obbligati a offrire o a servire nel loro assortimento almeno tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore rispetto a quello della bevanda alcolica meno cara della stessa quantità. Disposizioni analoghe sono già vigenti in numerosi Cantoni (cosiddetto «articolo sullo sciroppo»), ma nelle forme più diverse. Tutte queste disposizioni sul commercio servono da ultimo anche alla tutela della gioventù. È indispensabile, però, introdurre disposizioni speciali supplementari che servano a tutelare i giovani. L’età minima per la consegna di 16 rispettivamente 18 anni è lo strumento fondamentale di protezione dei giovani. Inoltre l’esplicito divie24 ODerr, RS 817.02 15 to di vendita per mezzo di distributori automatici non sorvegliati ora è esteso a tutte le bevande alcoliche e non è più valido soltanto per le bevande spiritose. Esso deve essere mantenuto inalterato, pur essendo indispensabili ulteriori misure d'accompagnamento per aumentarne l'applicazione. Vedi in merito il seguente numero 6.2. Un divieto analogo vige attualmente in circa 20 Cantoni. Per garantire il controllo del commercio la legislazione federale introduce l’obbligo di autorizzazione cantonale per il commercio di bevande alcoliche. Finora un obbligo del genere era previsto unicamente per le bevande spiritose. L’estensione dell’obbligo di autorizzazione per la birra e il vino non tocca i due terzi dei Cantoni. Questi conoscono già oggi l’obbligo di un’autorizzazione o di una patente per la vendita o la mescita di tutte le bevande alcoliche. In occasione della votazione del 7 marzo 2010 il Cantone di Basilea Campagna ha accolto con una maggioranza dell’87,36 per cento un relativo obbligo di autorizzazione. Sono esentate dall’autorizzazione quelle aziende che vendono esclusivamente vino. Tuttavia, con questa soluzione è garantito il controllo del commercio, poiché queste aziende sono già assoggettate all’obbligo di notifica secondo l’articolo 64 della legge federale sull’agricoltura.25 Secondo alcune stime dell’Ufficio federale dell’agricoltura circa 1000 aziende approfittano di questa clausola d’eccezione. 5 Pubblicità 5.1 Situazione L’articolo 42b della vigente legge sull’alcool prevede diversi divieti di pubblicità a riguardo della pubblicità di bevande spiritose, segnatamente: a) disposizioni riferite al contenuto: la pubblicità per bevande spiritose tramite testi, immagini o suoni può contenere soltanto indicazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà. Pertanto non sono ammesse, ad esempio, rappresentazioni di una bevanda spiritosa con una conchiglia o una stella alpina; b) divieti riferiti al luogo: è vietata la pubblicità alla radio e alla televisione, in edifici pubblici e su spazi pubblici, su mezzi pubblici di trasporto, su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive, in negozi che vendono medicinali o prodotti per la salute e su imballaggi ed oggetti d’uso che non hanno alcuna relazione con le bevande spiritose. La legislazione sulle derrate alimentari proibisce la pubblicità di bevande alcoliche che si rivolge in special modo ai giovani. Sia l’articolo 11 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sia l’articolo 4 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche precisano questa prescrizione di carattere generale tramite espliciti divieti di pubblicità a tutela della gioventù.26 La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione regola la pubblicità alla radio e alla televisione.27 Dalla fine del 2009 alla pubblicità della birra e del vino si applica la legislazione dello Stato dal cui territorio è effettuata la sua diffusione; la 25 26 27 16 LAgr, RS 910.1 RS 817.022.110 LRTV RS 784.40 pubblicità delle bevande spiritose rimane vietata – indipendentemente dalla legislazione dello Stato dal cui territorio è effettuata la sua diffusione. 5.2 Novità A metà del 2009 le Camere federali hanno approvato l’accordo sul programma comunitario MEDIA.28 Nel settembre 2009 hanno ridotto il campo d'applicazione del divieto di pubblicità dell’alcol da osservare alla radio e alla televisione. Le bevande spiritose continuano a non poter essere pubblicizzate alla radio e alla televisione, mentre dal 1° febbraio 2010 è consentita la pubblicità del vino e della birra. Il Consiglio federale ha accolto questa decisione e propone diverse disposizioni sulla pubblicità delle bevande spiritose, rispettivamente della birra e del vino. Le disposizioni sulla pubblicità delle bevande spiritose fanno riferimento alla legge sull’alcool, mentre le disposizioni sulla pubblicità della birra e del vino si orientano alla legislazione sulle derrate alimentari. Figura 2 Panoramica sulla pubblicità delle bevande spiritose rispettivamente della birra e del vino 28 Si veda in merito: http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20070074 (stato: 20.4.2010) 17 Ai Cantoni rimane la possibilità di andare oltre gli standard minimi delle disposizioni locali sulla pubblicità, fissati dalla Confederazione, e di prevedere ulteriori limitazioni. 6 Disposizioni complementari Le attuali disposizioni a livello federale si limitano essenzialmente a regolamentare il commercio e la pubblicità. Secondo una stima del Consiglio federale sono necessari completamenti mirati contro: - un consumo elevato o eccessivo di alcol nei fine settimana (vedi n. 2.1.5 e 6.1); - l’elusione rispettivamente il mancato rispetto del limite d’età per la consegna di 16, rispettivamente di 18 anni, tramite lo svolgimento di test d’acquisto (vedi n. 6.1); - i prezzi eccessivamente scontati (vedi n. 6.3); e - le ubriacature collettive organizzate nei luoghi pubblici (vedi n. 6.4). 6.1 Misure contro un consumo eccessivo di alcol nei fine settimana In base all’esperienza, il venerdì e il sabato sera i ristoranti, i bar e i club contano il maggior numero di clienti, tra cui anche giovani. Le statistiche dimostrano che il consumo di alcol nei fine settimana è da molto elevato ad eccessivo.29 Le offerte civetta come «Lady Night» (le donne pagano poco o niente per birra e vino), «Fünfliber-Obig», «Schnägge-Party», «Halbtax Sunset» o altre promesse lusinghiere sono efficaci strumenti di marketing con i quali gli esercizi con mescita di bevande alcoliche vincolano consapevolmente i clienti e cercano di indurli al consumo di tali bevande. Questi strumenti vengono impiegati con successo in particolare nei fine settimana – segnatamente il venerdì e il sabato sera – fino alle prime ore del mattino del giorno seguente. Mentre simili offerte civetta sono vietate per le bevande spiritose dagli anni Ottanta, sono attualmente consentite per la birra e il vino senza alcun limite. Il Consiglio federale propone di estendere il divieto di praticare offerte civetta alla birra e al vino. Queste offerte devono essere vietate il venerdì e il sabato dalle ore 21 alle 9 del giorno seguente. Con questa misura si deve ridurre l’incentivazione mirata al consumo di alcol nei fine settimana. Non sono interessati da questa misura i gestori di esercizi con mescita di bevande alcoliche che offrono a un cliente abituale un bicchiere di birra o vino. Tali «agevolazioni» sono gesti spontanei rivolti a un determinato cliente e non servono a indurre le persone al consumo di alcol. 29 18 Vedi sopra n. 2.1.5 6.2 Misure contro l’elusione rispettivamente il mancato rispetto del divieto di consegna Il divieto di consegna stabilisce che le bevande spiritose non possono essere vendute a minori di 18 anni, e le altre bevande alcoliche a minori di 16 anni. In un suo nuovo studio, Sucht Info Schweiz stima che il volume d’affari annuo conseguito con le bevande alcoliche eludendo il divieto di consegna ammonta a 149,9 milioni di franchi. 30 Da un lato, il divieto di consegna viene eluso dagli adolescenti facendo acquistare le bevande alcoliche per i minorenni o per conto loro da chi ha l’età legale per farlo. Dall’altro, il commercio rispetta tuttora troppo poco questa prescrizione. Con due misure il Consiglio federale intende migliorare il rispetto del divieto di consegna. Tali misure vengono spiegate nei dettagli di seguito. 6.2.1 Divieto di cessione Con il divieto di cessione deve essere punito chi mette a disposizione degli adolescenti, che non hanno l’età legale, bevande alcoliche «eludendo direttamente il divieto». La limitazione all’immediatezza dell’elusione è stata scelta consapevolmente. In questo modo, tale divieto non è applicabile, ad esempio, se gli adolescenti consumano birra in un party fra compagni di scuola che in parte non hanno ancora compiuto i 16 anni d’età. 6.2.2 Test d’acquisto I test d’acquisto sono l’unica misura con cui è possibile controllare, con un impiego sostenibile di risorse, se nel commercio il divieto di consegna è rispettato. L’esperienza dimostra la tendenza alla diminuzione delle vendite illecite di alcol a giovani con l’esecuzione sistematica di test d’acquisto. Laddove i test d’acquisto non vengono effettuati oppure non vengono eseguiti regolarmente, il divieto di consegna trova scarsa attenzione. Perciò tali test continuano ad essere necessari. Inoltre, la quota delle infrazioni rilevate contro il rispetto dell’età minima per la consegna si situa tuttora a più del 30 per cento, come mostra la figura seguente. 30 Labhart/Notari/Delgrande (Sucht Info Schweiz) 19 Infrazioni al divieto di consegna constatate in occasione di test d’acquisto Figura 3 Negli ultimi nove anni 19 Cantoni hanno eseguito circa 5 700 test d’acquisto. Se all’inizio sono state constatate infrazioni al divieto di consegna in oltre l’80 per cento dei test d’acquisto effettuati, con il passare del tempo la quota delle infrazioni constatate è scesa costantemente. Nel 2007 tale quota ha raggiunto il minimo di appena il 28 per cento, ed è leggermente risalita l’anno seguente. Questo aumento è spiegabile con il fatto che sono stati effettuati test d’acquisto con risultati negativi in diversi Cantoni che fino a quel momento non avevano ancora utilizzato questo strumento di controllo. Tuttavia, negli ultimi tempi si è constatata una certa incertezza sull’ammissibilità dei test d’acquisto. La domanda se l’impiego di giovani nei test d’acquisto debba essere ritenuto quale inchiesta mascherata ai sensi della legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata, che tuttavia sarebbe consentita solo per delitti gravi, ha dato adito a discussioni.31 Una breve perizia del professore zurighese di diritto penale Daniel Jositsch ha fatto provvisoriamente chiarezza in merito. Egli ha qualificato i test d’acquisto come acquisti fittizi, che non rientrano nel campo d’applicazione della LFIM.32 L’8 marzo 2010 il Tribunale federale ha però deciso che gli acquisti fittizi di droghe necessitano di un’approvazione giudiziaria ai sensi della LFIM. Il Consiglio federale ritiene che questa sentenza comporterà la rimessa in discussione dell’ammissibilità dei test d’acquisto di alcol. Lo svolgimento di test d’acquisto è sostanzialmente consentito a ogni organizzazione e persona privata. Le infrazioni al divieto di consegna accertate possono essere denunciate. Non è perciò necessario inserire nella nuova legge sull’alcol una base giuridica specifica. 31 32 20 LFIM, RS 312.8 Jositsch 2008 Rimane però problematica la questione se le autorità possano ricorrere a giovani per effettuare test d’acquisto, rispettivamente se possano affidare a privati l’incarico di effettuare test d’acquisto. Le autorità non possono effettuare direttamente test d’acquisto, soprattutto perché i loro collaboratori non hanno l'aspetto di un giovane o la giovane età necessari. Esse sono pertanto costrette a ricorrere all’ausilio di giovani. I giovani impiegati nei test d’acquisto non hanno il potere di determinare le concrete modalità di svolgimento della vendita: essi non determinano il momento, né il luogo dei test d’acquisto. I giovani devono inoltre attenersi al ruolo loro affidato nell’ambito della compravendita.33 Ad essi non spetta neanche giudicare l’(il)legalità del comportamento del venditore e devono agire rispettando i limiti posti dalle dettagliate istruzioni delle autorità. Pertanto essi devono essere qualificati come persone ausiliarie. La procedura penale contro infrazioni accertate in occasione di test d’acquisto è retta dal diritto penale cantonale. La stessa regola si deve poter applicare quando privati sono incaricati dalle autorità di effettuare test d’acquisto. Essi non determinano il momento, né il luogo dei test d’acquisto, né possono derogare alle istruzioni sulle modalità di comportamento del giovane in occasione del test d’acquisto. Inoltre spetta alla giustizia e non ai privati verificare e giudicare se nel caso concreto si è verificata un’infrazione alle disposizioni sulla consegna. Con la creazione di una base giuridica per i test d’acquisto il Consiglio federale intende dare una solida base giuridica per il controllo del rispetto del divieto di consegna di alcol ai minori di 16, rispettivamente di 18 anni. In tal modo si dovrebbe eliminare l’attuale incertezza del diritto relativa ai test d’acquisto e dovrebbe essere attuato il divieto di consegna di bevande alcoliche ai giovani. 6.3 Misure contro i prezzi eccessivamente scontati Negli ultimi anni e decenni le bevande alcoliche sono diventate sempre più accessibili – i prodotti sono generalmente diventati più economici e le risorse finanziarie disponibili per acquistarli sono aumentate. Parallelamente a ciò, le bevande alcoliche sono offerte sempre più a prezzi eccessivamente scontati. In Svizzera, ad esempio, una bottiglia da 0,7 litri di vodka con un tenore alcolico del 40 per cento del volume si può acquistare già a 9.90 franchi, di cui 8.80 franchi coprono l’imposta sulle bevande distillate e l’imposta sul valore aggiunto. Per cui il prezzo della bottiglia di vodka sopra menzionata al netto delle imposte ammonta a 1.10 franchi.34 La vigente legge sull’alcool vieta la vendita a prezzi che non coprono i costi.35 Il divieto ha però perso una parte della sua efficacia originaria, anche perché il presupposto su cui si basa il calcolo dei prezzi che coprono i costi non corrisponde più 33 34 35 Jositsch 2008 Nel caso concreto l'imposta sulle bevande distillate ammonta a 8.12 franchi e l'imposta sul valore aggiunto a 70 ct. Cfr. art. 41 cpv. 1 lett. g LAIc. 21 all’attuale situazione di mercato.36 Inoltre il controllo da parte dei Cantoni deve fare i conti con limiti di personale. Anche nel caso del vino, e in particolar modo della birra si può constatare la tendenza a offerte a prezzi eccessivamente scontati: attualmente è possibile acquistare 1 litro di vino (11 % del volume) al prezzo di 1.95 franchi e 0,5 litri di birra (5,4 % del volume) al prezzo di 60 centesimi. I potenziali acquirenti di tutte le bevande alcoliche a prezzi eccessivamente scontati sono in particolare i giovani e i grandi consumatori di alcol. Secondo il Consiglio federale, nell’ottica della politica di protezione della salute i prezzi eccessivamente scontati creano in incentivo indesiderato a consumare bevande alcoliche e minimizzano i rischi legati a un consumo problematico di alcol. Pertanto esso ritiene che il contenimento mirato dei prezzi eccessivamente scontati sia un obiettivo importante da conseguire nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool. Quali possibili misure sono state considerate: - l’aumento dell’imposta sulle bevande spiritose; - l’introduzione di una tassa d'incentivazione basata sul prezzo o sul contenuto alcolico; 37 - l’introduzione di un prezzo minimo. Un’analisi di queste misure, tuttavia, non ha dato risultati convincenti: Un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose causerebbe un rincaro generale delle bevande spiritose, per cui il Consiglio federale non ritiene ve ne sia attualmente il motivo. Inoltre, questa misura distorce la concorrenza, perché ha come oggetto soltanto un prodotto alcolico. Anche la tassa d'incentivazione basata sull’alcol comporterebbe un aumento generale. Non sarebbero interessate soltanto le bevande spiritose, ma anche la birra e il vino. Il Consiglio federale respinge questa misura per gli stessi motivi addotti nel caso di un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose: esso ritiene che non vi sia alcun motivo per un aumento generale del prezzo delle bevande alcoliche. Questa forma di tassa d'incentivazione non distorcerebbe tuttavia la concorrenza, come nel caso fossero interessate tutte le bevande alcoliche, ma – a seconda della struttura – causerebbe d'altro canto notevoli oneri amministrativi supplementari. Di principio non sussistono riserve di natura legale né rispetto alla tassa d'incentivazione basata sull’alcol né rispetto all’aumento dell’imposta sulle bevande spiritose. Diverso è il caso delle misure che mirano a vietare le offerte a prezzi eccessivamente scontati come le imposte incentive basate sul prezzo e i prezzi minimi. Essi distorcono notevolmente la concorrenza, creando – come nel caso del prezzo minimo – un incentivo indesiderato ad aumentare l’offerta nella fascia più bassa di prezzo a 36 37 22 Un promemoria del 2002 dedicato ai prezzi che coprono i costi sottolinea che il divieto di vendita sottocosto è violato se i prezzi sono inferiori al prezzo di acquisto o di produzione, a tutti i contributi fiscali, ai costi di trasporto, ad altre spese e alla quota di spese generali dell'impresa venditrice corrispondente al 7 % del prezzo di costo (almeno fr. 1.-- per ogni litro di merce pronta per il consumo). Questa tassa d'incentivazione fa riferimento al singolo tenore alcolico. Essa diminuisce nel caso di un basso tenore alcolico e aumenta nel caso di un elevato tenore alcolico. scapito di quella della fascia più alta38 o – come si verificherebbe nel caso di un’imposta degressiva d’incentivazione39 – porterebbero a un’inversione della struttura del prezzo. Inoltre, queste misure indirettamente rappresentano una forma di imposizione discriminatoria, che secondo l’articolo 18 degli Accordi di libero scambio tra la Svizzera e l’UE è vietata.40 L’imposizione di un prezzo minimo costituisce un intervento costituzionalmente inammissibile nella formazione dei prezzi.41 Le imposte incentive in particolare – a seconda dello scenario su cui si basano42 – causano poi un considerevole onere amministrativo e possono determinare per la Confederazione e i Cantoni – a partire da un determinato importo – consistenti minori entrate dell’imposta al consumo su bevande spiritose e birra. Il Consiglio federale sottolinea inoltre il fatto che, secondo lo studio LINK, solo importanti aumenti di prezzo delle offerte eccessivamente scontate determinano tangibili cambiamenti nel comportamento.43 Tuttavia il Governo ritiene inopportuno intervenire in questo contesto, tanto più che il rischio di produzione illegale, di contrabbando e importazione nel traffico turistico aumenterebbe notevolmente. Tutte queste ragioni inducono il Consiglio federale a rinunciare a queste misure nella lotta contro i prezzi eccessivamente scontati. Per poter tuttavia contrastare le offerte a prezzi chiaramente scontati per indurre all’acquisto o al consumo, il divieto di prezzi di vendita che non coprono i costi, attualmente in vigore per le bevande spiritose, deve essere adeguato all’attuale 38 39 40 41 42 43 Soprattutto l'introduzione di prezzi minimi potrebbe comportare un aumento dell’offerta di marche proprie a prezzi economici da parte dei commercianti per godere dei margini aumentati su base legislativa. La tassa degressiva d’incentivazione è data se, ad esempio, per le bevande spiritose è prelevata un'imposta di fr. 5.- su un prezzo di vendita compreso tra fr. 10.- e 20.-, e un'imposta di fr. 2.- su un prezzo di vendita superiore a fr. 20.- e fino a fr. 30.-. Queste misure sono rivolte alle bevande alcoliche della fascia di prezzo più bassa, che sono prevalentemente importate, mentre gli alcolici svizzeri appartengono prevalentemente alle fasce di prezzo più alte, cosicché le imposte gravano soprattutto prodotti importati. Cfr. Epinay/Pirker 2009. Epiney/Metz 2009 Se la tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico fosse riscossa contemporaneamente all'imposta di consumo, si potrebbe eventualmente ridurre l’onere amministrativo. Questa ipotesi si basa sull’idea che si possa riscuotere e controllare la tassa d'incentivazione nel quadro delle attuali strutture. Occorre però riflettere sul fatto che l’imposta di consumo esiste unicamente per le bevande spiritose e la birra, ma non per il vino. Inoltre l’imposta di consumo sulle bevande spiritose e quella sulla birra sono per molti aspetti differenti: mentre l’imposta sulle bevande spiritose è calcolata sulla base del tenore alcolico in percentuale del volume, l’imposta sulla birra si basa sul tenore di mosto iniziale (cfr. art. 10 legge sull’imposizione della birra). Inoltre l’imposta sulla birra non sorge al momento della produzione, come avviene nel caso dell’imposta sulle bevande spiritose, ma nel momento in cui la birra abbandona lo stabilimento di produzione o è utilizzata per il consumo nello stabilimento di fabbricazione (cfr. art. 4 lett. a legge sull’imposizione della birra). Nel caso di una tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico riscossa al momento della produzione, dovrebbero essere integrate le strutture di riscossione e di controllo per la birra, mentre per il vino dovrebbero essere create nuove strutture di riscossione e di controllo. Inoltre, una tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico riscossa al momento dell’importazione, rispettivamente della produzione in Svizzera offre solo una garanzia limitata di una corrispondente maggiorazione del prezzo finale. Essa comporta poi un generale aumento dei prezzi di tutte le bevande alcoliche e non si limita alle offerte a prezzi eccessivamente scontati. Vedi sopra n. 2.1.5 23 situazione del mercato, estendendone l'applicazione a tutte le bevande alcoliche.44 Con questo strumento possono essere evitate le offerte gratuite come pure quelle a prezzi di fantasia troppo bassi. Inoltre il rispetto di questo divieto non sarà più controllato dai Cantoni, ma esclusivamente dalla Confederazione. Rinunciando alla delega è possibile assicurare una prassi d’esecuzione unitaria in tutto il Paese. 6.4 Zone senz’alcol con limitazioni di tempo e di luogo Il consumo di alcol non solo può compromettere la salute dei suoi consumatori, ma può occasionalmente anche mettere in pericolo terzi (violenza/aggressioni causate dall’alcol) e nuocere al loro benessere sociale (rumori molesti, disordine e/o stato di abbandono sociale). Il Consiglio federale ha constatato che tali ripercussioni sono temute in particolare nel contesto dei cosiddetti «botellones», di cui si è molto discusso negli ultimi tempi, o delle ubriacature collettive, nonché in occasione di grandi eventi sportivi. Le collettività interessate non di rado ricorrono a provvedimenti basati sulla clausola generale di polizia oppure all’articolo sull’allontanamento di recente creazione. Un «botellón» costituisce davvero un «pericolo grave e diretto, non evitabile con altre misure», condizione necessaria per invocare la clausola generale di polizia? Come stabilito dal Tribunale federale, l’invocazione della clausola generale è in genere esclusa se situazioni di pericolo tipiche e riconoscibili, nonostante la conoscenza della problematica, non sono state disciplinate.45 Le riserve sono opportune anche rispetto all’invocazione di un articolo sull’allontanamento, tanto più che l’allontanamento non è legato soltanto a un divieto di consumo di alcol, ma anche a un divieto di soggiorno o di riunione. In tal modo la collettività interviene in modo molto più incisivo nella libertà personale degli interessati rispetto all’imposizione di divieti di consumo di alcol con limitazioni di tempo e di luogo. Nell’estate del 2009 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha condotto un’inchiesta a cui hanno partecipato 17 Cantoni. Le Autorità di 13 Cantoni (ZH, LU, UR, OW, NW, ZG, BL, SH, AI, TI, VD, VS, GE) sono favorevoli alla creazione di una base giuridica per la realizzazione di zone senz’alcol con limitazioni di tempo e di luogo, un Cantone (AR) è contrario, mentre i tre Cantoni restanti (BE, FR, BS) non hanno preso posizione. Nel contempo anche l’Unione delle città svizzere ha condotto una corrispondente inchiesta presso i propri membri, cui hanno partecipato 37 città e comuni cittadini. L’86 per cento degli intervistati è favorevole alla creazione di una base giuridica di questo tipo. Nell’ambito di questa inchiesta, l’Unione delle città svizzere riassume la situazione presso i propri membri sottolineando che alcune città ritengono che la clausola generale di polizia sia da considerare come una possibile base giuridica, mentre per altre città essa non rappresenta una soluzione oppure lo è solo in casi estremi. Un quinto delle città afferma che a livello cantonale o comunale non esisterebbero attualmente basi giuridiche per restrizioni del genere. In molte città la creazione di basi giuridiche (…) è stata già oggetto di discussione. Nella città di Zurigo lo Sta44 45 24 Anche l’art. 3 lett. f della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) si occupa di una tematica affine e dichiara sleale l’offerta sottocosto reiterata, se con essa si inganna la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti. Cfr. DTF 126 I 112, 118. dtrat (organo esecutivo) ha proposto l’inserimento di una normativa in questo senso nell’ordinanza sulla polizia della città di Zurigo. A Wil (SG) il Parlamento cittadino ha respinto la proposta di inserire un disciplinamento sui divieti di consumo di alcol nel regolamento di polizia.46 I risultati delle inchieste hanno confermato la valutazione del Consiglio federale, secondo il quale vi è la necessità di creare una corrispondente base giuridica. Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di creare una base giuridica che consenta ai Cantoni e ai Comuni di avere in base al diritto federale zone senz’alcol legate a manifestazioni e quindi con limitazioni di tempo e di luogo. Concretamente è stato discusso il seguente articolo: Art. XX Divieti di consumo di alcol con limitazioni di tempo e di luogo ¹ Al fine di prevenire il consumo problematico di alcol in occasione di determinate manifestazioni, l’autorità competente può definire un divieto a tempo determinato di consegna, mescita e consumo di bevande alcoliche in determinate zone. ² I divieti secondo il capoverso 1 possono essere definiti se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a. sussiste: 1. una seria messa in pericolo di terze persone; o 2. un’evidente messa in pericolo della quiete e dell’ordine pubblico; o 3. il pericolo di un’ubriacatura collettiva organizzata; e b. i pericoli di cui alla lettera a non possono essere evitati con provvedimenti di portata minore. ³ Le autorità competenti possono confiscare e distruggere le bevande alcoliche presenti nelle zone senz’alcol. I chiarimenti approfonditi hanno dimostrato che la Costituzione affida alla Confederazione la competenza di disciplinare il commercio, ma non quella di disciplinare il consumo. Essa spetta ai Cantoni. Il Consiglio federale non considera appropriate le zone senz’alcol, in cui è vietato il commercio di bevande alcoliche, ma ne è consentito il consumo e pertanto, rinuncia a creare un base giuridica federale per zone senz’alcol con limitazioni di luogo e di tempo. La competenza per l’emanazione delle relative disposizioni spetta ai Cantoni. 7 Parte speciale 7.1 Struttura dell’avamprogetto L’avamprogetto di legge è strutturato in undici capitoli. Il primo capitolo comprende disposizioni generali sullo scopo e le definizioni, il secondo capitolo regola la 46 Panoramica del 21 settembre 2009 dell’Unione delle città svizzere sui risultati dell’inchiesta concernente la revisione totale della legge sull’alcool 25 pubblicità e la consegna ai consumatori, il terzo capitolo illustra ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol e il quarto capitolo è dedicato al centro di competenza. I capitoli 5 – 10 comprendono disposizioni sui crediti pecuniari, l’assistenza amministrativa, la protezione dei dati, i rimedi giuridici, le disposizioni penali e l’esecuzione per debiti. Il capitolo 11 comprende le disposizioni finali. 7.2 Commento ai singoli articoli 7.2.1 Capitolo 1: Scopo e definizioni Art. 1 Scopo La politica in materia di alcol è conforme ai tre valori costituzionali della libertà personale, della libertà economica e della protezione della salute. Tale politica è efficace unicamente se riesce a trovare un equilibrio tra questi valori fondamentali in latente conflitto tra loro, e ad incoraggiare i destinatari ad adottare un comportamento responsabile. Un comportamento responsabile nei confronti delle bevande alcoliche dipende in primo luogo da ogni singola persona. Ognuno è responsabile delle proprie azioni nell’ambito della propria libertà personale. Le linee direttrici dello Stato intendono promuovere un comportamento responsabile nei confronti dell’alcol e così facendo anche la protezione della salute. La legge sull’alcol impone a chi opera nel commercio al dettaglio diverse limitazioni alla libertà economica e lo esorta a esercitare le propria attività in modo responsabile. Questa nuova legge, orientandosi al mercato, completa le misure di prevenzione previste dalla Confederazione nell’ambito del Programma nazionale Alcol, e si aggiunge alle misure di politica della Confederazione in materia di alcol, volte a proteggere in modo efficace la salute. L’articolo che definisce lo scopo indica gli obiettivi della legge, nel senso di una direttiva programmatica sull’applicazione della stessa. La legge vigente mira in primo luogo a ridurre in generale il consumo di bevande spiritose, soprattutto riducendone la produzione e limitandone l’ottenibilità. L’avamprogetto di legge, al contrario, considera prioritario il consumo problematico di alcol e la riduzione degli effetti negativi del consumo di alcol sulla vita pubblica e sull’economia. Oltre 100 anni di esperienza nella politica in materia di alcol hanno dimostrato che la protezione della salute e dei giovani non può essere ordinata unicamente dallo Stato. È necessario l’impegno di tutti gli interessati – anche del commercio al dettaglio, che con il principio contenuto nella lettera c è sollecitato ad assumersi la responsabilità che gli spetta in relazione alla vendita di bevande alcoliche sulla base di considerazioni di politica sociale e di protezione della salute. Pertanto le misure statali devono essere completate da strumenti di autoregolamentazione specifici del settore. Un primo passo in questa direzione è rappresentato dal codice deontologico dell’Associazione svizzera delle birrerie (SBV) o dell’associazione dei rappresentan- 26 ti delle bevande spiritose di marca in Svizzera (Schweizerische Vereinigung der Markenspirituosen, SPIRITSUISSE).47 Il nuovo principio dovrebbe infine costituire il punto di partenza di un dialogo istituzionalizzato tra le autorità statali e i rappresentanti del commercio al dettaglio, che è in parte già esistente – ad esempio nell’ambito del consumo di alcol in occasione di grandi eventi sportivi. Come in passato, però, uno dei compiti dello Stato è la tutela della sanità pubblica. Art. 2 Definizioni Lettera a: la definizione del termine «bevanda alcolica» è importante perché si intendono applicare in particolare le disposizioni sulla regolamentazione del mercato, che trovano applicazione per ragioni di tutela della salute a tutte le bevande alcoliche. Tra queste sono annoverate, oltre alle bevande spiritose e all’etanolo destinato al consumo, anche le bevande ottenute esclusivamente mediante fermentazione come ad esempio il vino, il sidro, la birra e il vino ottenuto da frutta e bacche. Lettera b: al posto del termine attualmente utilizzato di «bevanda distillata» previsto dalla legge del 1932, è impiegato il termine etanolo (alcol etilico). Si tratta soltanto di un adeguamento alla terminologia attuale. Sia con il vecchio termine, sia con quello nuovo s’intende tuttavia la stessa sostanza, definita con la formula chimica C2H5OH. Dato che non si può escludere che l’etanolo sia sostituito da altri tipi di alcol, è necessario che anche altri tipi di alcol atti a sostituire l’etanolo destinato al consumo umano siano sottoposti alla legge. Questa possibilità esiste già nel diritto vigente. Lettera c: rientrano nella definizione di «bevande spiritose» in primo luogo le bevande alcoliche contenenti etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici (ad es. raffreddamento, osmosi inversa o ultrafiltrazione). Rientrano tuttavia nella definizione di «bevande spiritose» anche le bevande ottenute mediante fermentazione come ad esempio il vino, il sidro, la birra, il vino di frutta e di bacche, sempreché contengano un’aggiunta di bevande spiritose o etanolo idonei al consumo umano (ad es. vini liquorosi o birre aromatizzate con bevande spiritose). Per evitare che le disposizioni della legge sull’alcol siano aggirate, l’etanolo allo stato puro o diluito deve essere assoggettato alle disposizioni della presente legge allo stesso modo delle bevande spiritose. L’etanolo è prodotto mediante la distillazione di materie di provenienza agricola (il cosiddetto alcol potabile) e pertanto paragonabile alle bevande spiritose ad elevato tenore alcolico. Ridotto a un tenore alcolico adatto al consumo, l’etanolo diluito è comparabile ad una wodka. Inoltre l’etanolo è il componente di svariati liquori e altre bevande alcoliche. Sono altresì equiparati alle bevande spiritose i prodotti con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, ottenuti esclusivamente mediante fermentazione. Già nella legge federale del 29 giugno 190048 sulle bevande distillate, i vini con un tenore alcolico superiore al 12 per cento del volume sono stati sottoposti alla legge per ragioni di protezione della salute. I vini ad alta gradazione alcolica non tassati 47 48 I codici deontologici illustrano diversi principi importanti per la politica in materia di protezione della salute, che devono essere osservati nella comunicazione commerciale e che talora vanno oltre le prescrizioni legislative. Il codice deontologico della SBV è pubblicato nel sito: http://www.bier.ch/pdf/verhaltenskodex.pdf (stato: 6.11.2009). RU 18 297 27 non avrebbero dovuto servire da prodotti sostitutivi alle bevande spiritose. Questa disposizione è stata trasposta nella legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate. In seguito agli accordi commerciali (GATT) questo limite fu portato nella prassi al 15 per cento del volume. Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool del 4 ottobre 1996 il limite del 15 per cento del volume è stato fissato nella legge. In seguito all’evoluzione prodottasi nel settore della viticoltura e dell’enologia da alcuni anni a questa parte vengono prodotti vini che hanno un tenore alcolico naturale superiore al 15 per cento del volume. Questo è dovuto segnatamente all’elevato tenore di zucchero di molte varietà di uva e all’impiego di nuove colture di lieviti per la fermentazione del vino, che fanno in modo che lo zucchero contenuto nel mosto d’uva possa essere trasformato completamente in alcol. Nell’ambito della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, la legge sull’alcool è modificata in modo che vini naturali ottenuti da uve fresche siano tassati unicamente se il loro tenore alcolico è superiore al 18 per cento del volume. Per ragioni pratiche in futuro non s'intendono più assoggettare alla legge sull’alcool tutte le bevande alcoliche il cui tenore alcolico non supera il 18 per cento del volume ottenute e esclusivamente mediante fermentazione (come ad es. i vini ottenuti dalla frutta, dalle bacche e da altre materie prime). A partire da un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume si deve presumere che il prodotto sia stato addizionato con alcol distillato. In particolare se il distillato addizionato proviene dalle stesse materie prime del prodotto fermentato, l’addizione non è più comprovabile. È pertanto giustificato sottoporre alla legge sull’imposizione delle bevande spiritose i prodotti che superano questa gradazione alcolica. Lettera d ed e: la definizione di commercio all’ingrosso è identica a quella contenuta nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose (art. 3 lett. e); essa corrisponde essenzialmente a quella del diritto vigente. Da un lato è stata adeguata alla terminologia moderna, dall’altro per motivi sistematici è stata spostata dall’attuale quinta sezione (Commercio di bevande distillate destinate al consumo) nelle definizioni. La differenziazione tra commercio all’ingrosso e al minuto è stata introdotta nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool nel 1978. In futuro il commercio al minuto sarà indicato come «commercio al dettaglio» che ora viene definito nella legge sull’alcol. Anche questa definizione corrisponde essenzialmente a quella del diritto vigente. Il commercio al dettaglio concerne pertanto la consegna e la mediazione ai consumatori di bevande spiritose giusta l'articolo 2 lettera c. Sono autorizzati i regali ad una cerchia determinata e limitata di persone, come ad esempio i regali personali o alla clientela. Lettera f: i test d’acquisto sono acquisti fittizi effettuati a scopo di controllo da giovani, incaricati da privati o dalle autorità, che cercano di acquistare bevande alcoliche che non potrebbero essere loro vendute a causa dei limiti d’età stabiliti dalla legge. 28 7.2.2 Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori Sezione 1: Pubblicità Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool del 19 dicembre 1980 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53) sono state inserite nella legge disposizioni secondo cui la pubblicità per le bevande distillate tramite parole, immagini o suoni può contenere soltanto indicazioni e rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà. Con questa regolamentazione si dovrebbe evitare che sia attribuita una speciale attrazione alle bevande spiritose o al piacere del loro consumo. Il pubblico non deve essere indotto ad associazioni di idee che stabiliscono un nesso tra le bevande distillate o il loro consumo e beni materiali o valori ideali. Dovrebbero pure essere vietate illustrazioni d’analoga natura poste sullo sfondo, che associano l’alcol a paesaggi di montagna, alle onde del mare, ad automobili o altri «status symbol». In questo contesto si parla oggi di pubblicità «lifestyle». Capoversi 1 e 2: sulla base delle esperienze fatte con il testo della legge vigente, formulato in modo piuttosto astratto (art. 42b cpv. 1) e sulla base della prassi della Regìa federale degli alcool come pure della giurisprudenza in questo settore, nell’avamprogetto le disposizioni sulla pubblicità sono redatte in modo più concreto. Continua a essere vietata la rappresentazione di situazioni di consumo o di pubblicità, che intende trasmettere una particolare gioia di vivere. Anche in futuro la pubblicità deve quindi proporre riferimenti oggettivi al prodotto e alle sue caratteristiche. Tuttavia, sarà possibile realizzare pubblicità in modo più decorativo e ad esempio anche rappresentare un oggetto che non ha una connessione diretta con il prodotto pubblicizzato. Sarebbe ad esempio ipotizzabile la rappresentazione del sole, di una stella o di una conchiglia per valorizzare, ad esempio, l’attualità di un prodotto in una determinata stagione. La rappresentazione di «status symbol» come chiavi di automobili di lusso, una mazza da golf eccetera rimane proibita. Infine, la pubblicità non può incoraggiare a bere. Tuttavia, con la nuova regolamentazione i pubblicitari hanno maggiori possibilità creative. Capoverso 3: viene mantenuto il divieto di fare confronti di prezzi o la promessa di aggiunte o di altre convenienze, poiché per motivi di politica sanitaria non è auspicabile che i consumatori siano indotti al consumo di bevande spiritose. Inoltre, si deve impedire che queste ultime vengano utilizzate per attirare i consumatori in un determinato esercizio commerciale (la cosiddetta politica delle offerte civetta). Perciò sono vietati ad esempio l’annuncio di promozioni nel caso delle bevande spiritose, il richiamo a riduzioni di prezzo limitate nel tempo (ad es. promozioni settimanali), la pubblicità di offerte speciali spesso riferita a quantità di merci che sono in assortimento o sono disponibili soltanto per un determinato periodo di tempo. Capoverso 4: questo capoverso regola le limitazioni della pubblicità dal punto di vista del supporto pubblicitario. Così nella nuova legge viene ripreso il divieto di pubblicità su oggetti d’uso che non contengono bevande spiritose oppure non hanno una connessione con questi ultimi (lett. a). In questo modo si limita la presenza generale dell’alcol e della relativa pubblicità nella vita di ogni giorno. Inoltre, come già previsto nella legislazione vigente, la pubblicità è vietata in e su mezzi pubblici 29 di trasporto (lett. b). È anche proibita ogni forma di pubblicità nei prodotti della stampa e in altre pubblicazioni nonché nei media e sui supporti mediatici destinati principalmente a minorenni. Questo divieto comprende anche tutti i media elettronici, vale a dire, oltre alla radio e alla televisione, anche la pubblicità su internet o tramite telefono cellulare (lett. c). Nell’ambito delle discussioni sul programma comunitario MEDIA (2007 - 2013), il Consiglio federale ha proposto al Parlamento una liberalizzazione completa della pubblicità per il vino e la birra per tutte le emittenti televisive in Svizzera. Questa soluzione ha il vantaggio di garantire l'uguaglianza di trattamento tra emittenti svizzere e straniere. La LRTV rivista è entrata in vigore il 1o febbraio 2010. Rimane invece vietata la pubblicità di bevande spiritose e di etanolo destinato al consumo alla radio e alla televisione. Il relativo divieto di pubblicità deve essere pertanto mantenuto (lett. d; vedi n. 2.1.4 nota a pag. 11). Capoverso 5: questo capoverso disciplina i luoghi e le forme in cui non può essere effettuata la pubblicità di bevande spiritose (limitazioni locali). Come già previsto nella legge sull’alcool vigente, sono previsti divieti di pubblicità in e su edifici o parti di edifici destinati ad uso pubblico, come pure nella loro area. In tal modo lo Stato dichiara chiaramente di considerare gli interessi legati alla politica di protezione della salute più importanti rispetto a quelli legati al conseguimento di entrate fiscali (lett. a). Inoltre la pubblicità è vietata su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive (lett. b). Infine, per tutelare i giovani deve essere applicato un divieto generale di pubblicità nei luoghi frequentati principalmente da minorenni (ad es. luoghi d’incontro per adolescenti, discoteche per fanciulli e adolescenti) nonché in occasione di manifestazioni culturali e sportive cui partecipano principalmente minorenni (lett. c). Capoverso 6: I Cantoni sono competenti per l’emanazione di prescrizioni più severe in materia di affissione. Già oggi diversi Cantoni prevedono prescrizioni che vanno oltre le disposizioni federali. In quest’ottica i Cantoni di Berna e Basilea-Città vietano l’affissione di pubblicità per tutte le bevande alcoliche sul suolo pubblico e su proprietà private che possono essere viste dal suolo pubblico, mentre altri Cantoni come quello di Ginevra, Vaud, Basilea-Campagna, Turgovia e Grigioni limitano tali divieti secondo il tenore alcolico e le proprietà di determinate bevande alcoliche. Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche Queste disposizioni sulla pubblicità per le altre bevande alcoliche sono destinate principalmente alla tutela dei fanciulli e degli adolescenti e pertanto si basano sulle norme previste nella vigente legislazione sulle derrate alimentari tese alla tutela della gioventù. Capoverso 1: rispetto alla legislazione sulle derrate alimentari vigente, la pubblicità non è limitata. Lo è soltanto quella che incoraggia i minorenni a bere bevande alcoliche. Inoltre essa non può mostrare minorenni che bevono, né utilizzare nella pubblicità minorenni che incoraggiano a bere. Capoverso 2: per quanto riguarda il supporto pubblicitario è vietata qualsiasi pubblicità su oggetti d’uso destinati principalmente a minorenni. Vi rientrano, ad esempio, l’abbigliamento per fanciulli, i giocattoli, il materiale scolastico ecc. (lett. a). 30 È inoltre vietata la pubblicità su carta stampata o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a minorenni. Il divieto comprende anche tutti i media elettronici, vale a dire, oltre alla radio e alla televisione, anche la pubblicità su internet o sul telefono cellulare (lett. b). Per proteggere i giovani deve essere applicato un divieto generale di pubblicità nei luoghi frequentati principalmente da minorenni (ad es. luoghi d’incontro per adolescenti, discoteche per adolescenti e fanciulli), nonché nell’ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente minorenni. Capoverso 3: Per quanto riguarda la competenza dei Cantoni ad emanare ulteriori disposizioni, si rimanda alle spiegazioni contenute a riguardo dell’articolo 3 capoverso 6. Sezione 2: Consegna ai consumatori Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio L’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione costituisce la base delle disposizioni che regolano la consegna di bevande alcoliche dal punto di vista della politica di protezione della salute.49 Con l’articolo 4 della presente legge la Confederazione dichiara di voler limitare appositamente la propria competenza in materia di regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche a quelle misure necessarie dal punto di vista della politica di protezione della salute. Ai Cantoni rimangono pertanto competenze di regolamentazione molto ampie nel settore delle bevande alcoliche. Ciò corrisponde al diritto attualmente in vigore. La Confederazione prescrive che il commercio di tutte le bevande alcoliche necessita di un’autorizzazione cantonale. Solo in tal modo si garantisce che le autorità cantonali conoscano i punti vendita, dato che questa è una condizione per un’efficace esecuzione della legge. Le aziende che sono assoggettate al controllo del commercio dei vini e che operano esclusivamente in questo settore non necessitano, invece, di alcuna autorizzazione supplementare per il commercio al dettaglio. Con questa soluzione due terzi di quasi 2900 aziende, assoggettate al controllo del commercio dei vini, non sono subordinate all’obbligo di autorizzazione secondo la legge sull’alcool. In questo modo, per queste aziende si può evitare un onere amministrativo supplementare. Tuttavia, nella nuova legislazione si rinuncia a subordinare la concessione dell’autorizzazione all’obbligo di pagare un emolumento. In futuro i Cantoni dovranno decidere se intendono riscuotere una tassa per il commercio al dettaglio. Tuttavia, le autorizzazioni devono essere rilasciate con una procedura semplificata. La legge del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante50 contiene già una disposizione simile. 49 50 RS 101 RS 943.1 31 Art. 6 Commercio al dettaglio La vigente legge sull’alcool (art. 41 cpv. 1 lett. a – d) impone numerose limitazioni e divieti al commercio, che oggi sono ritenuti superati. Tra di essi si annoverano, ad esempio, il divieto del commercio ambulante, della vendita di porta in porta o di ordinazioni collettive. Si intende però sopprimere anche il divieto di vendita di bevande spiritose nelle vie e nelle piazze accessibili a tutti, che finora ha impedito che i produttori potessero vendere le loro bevande spiritose nei mercati settimanali e nei mercati contadini. Il divieto di vendita di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici accessibili a tutti deve essere mantenuto in particolare per tutelare gli adolescenti. La nozione «accessibili a tutti» è stata tuttavia sostituita da quella «non sorvegliati». La nuova formulazione sottolinea l’importanza data alla protezione della gioventù in questa disposizione, volta ad impedire che fanciulli ed adolescenti, senza alcuna sorveglianza, possano entrare in possesso di bevande alcoliche. Anche il divieto di consegna a titolo gratuito rimane invariato, per contro in futuro saranno ammesse degustazioni gratuite, a condizione che sia presente personale adeguatamente qualificato. Questi divieti di commercio al dettaglio in futuro si applicheranno anche alla birra e al vino. Il capoverso 2 prevede una deroga a favore del diritto cantonale e conferma il diritto costituzionale dei Cantoni a emanare, nell’interesse del benessere generale, altre disposizioni del commercio al dettaglio. Art. 7 Concessione di agevolazioni Capoverso 1: secondo il diritto attuale (art. 41 cpv. 1 lett. h) la concessione di agevolazioni nella vendita di bevande spiritose è già vietata. Nella mescita sono colpite, in particolar modo, le promozioni civetta, come ad esempio l’offerta di due prodotti al prezzo di uno, le serate a 5 franchi, eventi «all-inclusive», «ladies-night», «as much you can drink» ecc. Per ragioni di politica sanitaria tali offerte devono rimanere vietate anche dopo l’introduzione della nuova legislazione, poiché esse inducono le persone ad un ulteriore consumo di alcol. Per gli stessi motivi deve rimanere vietata la concessione di agevolazioni anche nel restante commercio al dettaglio. Contemporaneamente si deve impedire che la disposizione sui prezzi che coprono i costi sia elusa con la concessione di aggiunte e altre agevolazioni. Sono ammesse le agevolazioni usuali nel commercio, come ad esempio rimborsi e sconti nonché oggetti pubblicitari di poco valore. Capoverso 2: estendere questa prescrizione a tutte le bevande alcoliche sarebbe eccessivo. Per ragioni di politica sanitaria è invece giustificato prevedere determinate limitazioni per determinati giorni della settimana e determinate ore del giorno in cui, per esperienza, si consuma molto alcol. Vietando simili offerte civetta il venerdì e il sabato tra le ore 21:00 e le 09:00 si evita di incoraggiare il consumo di bevande alcoliche a prezzi ribassati a tarda ora. Tuttavia la birra o un bicchiere di spumante dopo il lavoro continuano in questo ambito ad essere ammessi. Non sono interessate da questa disposizione gesti tipici di accoglienza quali quello di offrire gratuitamente una bevanda a un avventore abituale o quello di offrire un giro tra amici. Contrariamente al capoverso 1, nel commercio al dettaglio continuerà ad essere ammessa la concessione di agevolazioni come ad esempio sconti, oggetti d’uso in omaggio (ad es. bicchieri, spuntini, foulard, berretti da baseball ecc.) per le restanti 32 bevande alcoliche. Tuttavia rimangono valide le disposizioni circa la pubblicità e il commercio al dettaglio a prezzi che coprono i costi. Nel calcolo del prezzo a copertura dei costi occorre includere il valore dell’agevolazione. Art. 8 Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio Nel capoverso 1 sono ripresi i limiti d’età previsti nella legge sull’alcool e nella legislazione sulle derrate alimentari attualmente vigenti. Con il capoverso 2 si elimina una lacuna51 che finora consentiva di eludere le limitazioni alla consegna, per cui maggiorenni acquistavano bevande alcoliche su incarico di fanciulli e adolescenti minori di 18, rispettivamente di 16 anni e in seguito gliele cedevano. Nella nuova legge questo comportamento è considerato un reato. I Cantoni di Berna e Zurigo dispongono già di una normativa dal contenuto simile, ma più esteso. In 5 altri Cantoni disposizioni di questo tipo sono all’esame. La legge sull’alcol si limita tuttavia a disciplinare l’elusione diretta delle disposizioni sulla consegna tramite cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o gratuito. La disposizione pertanto si riferisce unicamente alla cessione che avviene nei luoghi limitrofi al punto di vendita e che è immediatamente successiva all’acquisto delle bevande alcoliche. Art. 9 Test d’acquisto Una delle più efficaci disposizioni a tutela dei fanciulli e degli adolescenti dal consumo di alcol troppo precoce e nocivo alla salute è la fissazione di limiti d’età per la consegna di bevande alcoliche. Nella prassi purtroppo è stato dimostrato che queste disposizioni non sono sufficientemente rispettate. Recentemente è stata posta in dubbio la legalità del controllo del rispetto di queste disposizioni tramite test d’acquisto. Il Consiglio federale condivide invece l’opinione del professor Daniel Jositsch (vedi n. 6.1), secondo cui i test d’acquisto non possono essere qualificati come inchieste mascherate ai sensi della legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata (LFIM)52, quanto piuttosto come acquisti fittizi. Deve essere tuttavia garantito che i test d’acquisto siano effettuati seguendo determinate regole e in particolare che siano tutelate le persone che vi prendono parte. A questo scopo il Consiglio federale emanerà le relative disposizioni a livello di ordinanza. Per il perseguimento penale delle infrazioni ai limiti d’età validi per la consegna si applicano le disposizioni di procedura del diritto cantonale. Art. 10 Prezzi che coprono i costi Capoverso 1: il principio fondamentale del diritto vigente (art. 41 cpv. 1 lett. g), secondo cui la vendita di bevande spiritose a prezzi che non coprono i costi non è auspicabile per ragioni di politica di protezione della salute, è stato trasposto anche nella legge sull’alcol. Tale principio è ora esteso a tutte le bevande alcoliche. In tal modo si intende evitare che in particolare i giovani consumatori, che di regola 51 52 Istituto LINK 2009 RS 312.8 33 dispongono di scarsi mezzi economici, possano acquistare bevande alcoliche a prezzi economici. Tuttavia, come nella legge vigente, non si intende calcolare in dettaglio per ogni singolo caso fino a che punto la regolamentazione sulla copertura dei costi sia stata rispettata. Come criterio determinante vale l’impedimento di abusi. Pertanto in pratica un prezzo che supera nettamente i costi è considerato regolare, mentre sono perseguiti unicamente i prezzi realmente bassi. Capoverso 2: con il trasferimento della competenza esecutiva dai Cantoni alla Confederazione il Consiglio federale intende definire criteri unitari per il calcolo dei prezzi che coprono i costi. Essi devono corrispondere ai fattori di calcolo applicati nell’economia. Per ragioni di semplificazione amministrativa, il Consiglio federale può prevedere una forfetizzazione del calcolo della quota delle spese generali. Capoverso 3: per evitare che la disposizione sulla copertura dei costi sia elusa, nel calcolo si deve partire da prezzi di costo che siano realistici e usuali nel commercio all’ingrosso a monte, per cui sconti inusuali per il mercato o prezzi di liquidazione non possono essere considerati come prezzi di costo nel calcolo del prezzo che copre i costi. Capoverso 4: alcune eccezioni alle disposizioni sui prezzi che coprono i costi, presenti nella legge vigente, devono essere previste anche nella legge sull’alcol. Ciò si applica segnatamente alle realizzazioni forzate e alle liquidazioni d’ufficio dell’eredità. Un commerciante può tuttavia anche versare in difficoltà economiche che lo costringono a liberarsi delle scorte di magazzino a prezzi che non coprono i costi o addirittura sottocosto. In questi casi, segnatamente in caso di cessazione dell’attività commerciale, l’autorità competente deve decidere in merito alla concessione di un’autorizzazione eccezionale. Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche Già oggi numerosi Cantoni dispongono di normative che impongono agli esercizi attivi nella ristorazione di offrire un numero ridotto di bevande analcoliche a un prezzo inferiore a quello di bevande alcoliche della stessa quantità (cosiddetto «articolo sullo sciroppo»). Nella nuova legge si intende introdurre una corrispondente disposizione a livello federale. Il Consiglio federale vuole che in tutta la Svizzera sia possibile bere bevande analcoliche a prezzo inferiore rispetto a quelle alcoliche. In pratica si constata ripetutamente che nel settore della ristorazione l’«articolo sullo sciroppo» è rispettato, ma le relative bevande non sono inserite nell’assortimento, vale a dire nella carta delle bibite. Affinché in futuro i consumatori siano meglio informati sull’offerta, le bevande analcoliche a prezzo economico devono essere inserite nell'offerta delle bevande secondo le stesse modalità. Ciò significa che queste, ad es. nella carta delle bevande o sulle lavagne con i prezzi, devono essere offerte alle stesse modalità delle altre bevande. Inoltre esse devono essere servite senza distinzioni, come ad esempio nel caso in cui fossero servite in bicchieri di carta o di plastica, mentre le altre bevande fossero servite ad arte in bicchieri di vetro e ai tavoli. 34 7.2.3 Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol Art. 12 Già in virtù della legge vigente la Confederazione ha sostenuto organizzazioni e istituzioni che, sul piano nazionale o intercantonale, si occupano del consumo problematico di alcol. Con la formula potestativa si sottolinea inoltre la volontarietà dei contributi. I contributi federali devono rappresentare un completamento coerente delle misure dei Cantoni, che in base all’esperienza si concentrano principalmente sui progetti cantonali. Per contro, con i contributi federali s'intendono sostenere progetti di organizzazioni attive a livello nazionale o intercantonale. 7.2.4 Capitolo 4: Centro di competenza Art. 13 Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool del 19 dicembre 1980 è emerso sia in seno ai Cantoni sia – successivamente – in seno all’economia e ai privati interessati un notevole bisogno di informazioni e consulenza, in particolare nell’attuazione delle nuove disposizioni sul commercio. La Regìa federale degli alcool ha in seguito istituzionalizzato la propria attività di informazione e consulenza. Il cosiddetto Ufficio di coordinamento è attualmente un ufficio di riferimento all’interno della Regìa federale degli alcool, riconosciuto e spesso utilizzato da soggetti esterni, in particolare dall’economia. Con il termine «Centro di competenza» si vuole sottolineare che il concetto di prestazione di servizi sarà mantenuto. Nella nuova legge, oltre ai Cantoni, anche gli Uffici federali, l’economia e le organizzazioni attive nella prevenzione sono definiti partner. Il Centro di competenza dovrà promuovere lo scambio vicendevole di informazioni e la cooperazione tra i partner menzionati e fornire loro consulenza in materia di applicazione del diritto. Per quanto riguarda la legislazione e le questioni giuridiche in materia di alcol il Centro di competenza può effettuare perizie a favore degli Uffici cantonali. Appena sarà fatta chiarezza sui compiti futuri dello Stato in materia di politica dell’alcol nonché sulla ripartizione degli stessi tra Confederazione e Cantoni, dovrà essere affrontata la questione delle competenze all’interno della Confederazione. Attualmente un gruppo di lavoro interno alla Confederazione sta elaborando delle varianti in merito. 7.2.5 Art. 14 e 15: Capitolo 5: Crediti pecuniari Esigibilità dei crediti pecuniari e termine di pagamento I crediti pecuniari previsti dalla presente legge sono esigibili al momento della notifica della decisione. Il termine di pagamento di 30 giorni è applicabile a tutte le esazioni di credito delle autorità competenti. 35 Art. 16 Interessi Nella vigente legge sull’alcool manca una disposizione che regoli l’obbligo di pagamento degli interessi. Questa disposizione è attualmente prevista a livello di ordinanza. La nuova legge prevede che l’obbligo di pagamento degli interessi sia da parte dell’Amministrazione, sia da parte dei debitori debba essere disciplinato a livello di legge. Il capoverso 3 consente al Dipartimento federale delle finanze di derogare in casi particolari al principio della riscossione degli interessi. Come già previsto in altre leggi, anche la nuova legge dispone che il Dipartimento federale delle finanze stabilisca le aliquote d’interesse. Art. 17 Prescrizione La legge vigente non prevede disposizioni specifiche in materia di prescrizione dei crediti pecuniari. Nella nuova legge la prescrizione del diritto di tassare e del diritto di riscuotere crediti pecuniari è retto per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge sull’imposizione delle bevande spiritose53. Come nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose, anche nella nuova legge sono esplicitamente menzionati, per ragioni di certezza del diritto, i termini di prescrizione assoluti e relativi, l’inizio della prescrizione e le ragioni per l’interruzione e la sospensione dei termini della stessa. Si rimanda pertanto alle spiegazioni degli articoli 25 e 26 della legge sull’imposizione delle bevande spiritose54. Le pretese di risarcimento in virtù dell’articolo 71 del Codice penale svizzero (CP)55 si prescrivono dopo 10 anni, come tutte le pretese ordinarie di diritto pubblico (prescrizione del diritto di riscossione). Conformemente all’articolo 70 capoverso 3 CP, il diritto di confiscare o di ordinare la confisca si prescrive dopo 7 anni, a meno che l’infrazione considerata sia sottoposta a un termine di prescrizione più lungo. La pretesa derivante da contributi ottenuti indebitamente sulla base di un’infrazione si prescrive dopo 10 anni, come tutte le pretese ordinarie di diritto pubblico (prescrizione del diritto di riscossione). La richiesta di risarcimento è sottoposta al termine di prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)56. Art. 18 Proroga e condono Questa disposizione consente la proroga o addirittura il condono delle pretese di risarcimento o di restituzione di contributi ottenuti indebitamente già cresciute in giudicato. Non vanno tuttavia riconosciuti soltanto motivi finanziari, ma anche motivi non direttamente legati al calcolo dei crediti. Ciò consente di valutare la situazione complessiva del debitore. 53 54 55 56 36 RS RS RS 311.0 RS 313.0 7.2.6 Art. 19 Capitolo 6: Assistenza amministrativa Assistenza amministrativa tra autorità svizzere Le autorità incaricate dell’attuazione della presente legge e le altre autorità svizzere sono obbligate a prestarsi vicendevolmente assistenza amministrativa e a collaborare mutualmente. Le autorità svizzere comunicano alle autorità competenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della legge sull’alcol. L’assistenza amministrativa comprende la trasmissione di dati e informazioni a diverse autorità amministrative svizzere – anche senza alcun carattere penale – necessari per adempiere un determinato compito. Con l’assistenza amministrativa si assicura in particolare la corretta esecuzione della legge sull’alcol e delle legislazioni ad essa connesse (come ad es. la legislazione sulle derrate alimentari nonché il diritto amministrativo e penale). Se sulla base della presente disposizione sono state lecitamente fornite delle informazioni o la consultazione di atti a un’autorità svizzera, quest’ultima può disporre delle informazioni ottenute nell’ambito del segreto d’ufficio e dei principi costituzionali che reggono l’attività amministrativa. Lo stesso vale nel caso in cui l’autorità competente per l’attuazione della legge sull’alcol sia la destinataria di informazioni. 7.2.7 Art. 20 Capitolo 7: Protezione dei dati Sistemi d’informazione Nella presente disposizione sono stabiliti i principi per il trattamento di dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, e di profili della personalità da parte delle autorità competenti. Sono applicabili sussidiariamente la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati57 (LPD) nonché le disposizioni concernenti la protezione dei dati della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione58 (LOGA) e della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale59 (LPers). Come già avviene, l’autorità cui è affidata l’attuazione della legge sull’alcol deve poter procurarsi ed elaborare i propri dati, anche in forma elettronica, e gestire le corrispondenti banche dati. In particolare, essa può gestire i relativi sistemi d’informazione per allestire analisi dei rischi, perseguire e giudicare reati, prestare in modo efficiente e rapido assistenza amministrativa e giudiziaria, eseguire tutte le procedure amministrative, allestire statistiche nonché svolgere e analizzare l’attività di controllo nell’ambito dell’alcol. Il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni di esplicitazione dei criteri applicabili nel settore del trattamento dei dati. Per ogni singolo sistema di informazioni, a livello di ordinanza deve essere previsto, oltre alle disposizioni generali relative alla raccolta e al trattamento dei dati, anche un allegato che comprenda i 57 58 59 RS 235.1 RS 172.010 RS 172.220.1 37 seguenti dati: scopo, oggetto, competenza e organizzazione, accesso ed elaborazione nonché eventuali deroghe alle disposizioni dell’ordinanza. Il capoverso 3 autorizza l’autorità incaricata dell’attuazione della legge sull’alcol a procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni. L’autorità competente si avvale, nell’adempimento dei propri compiti, anche dei sistemi d’informazione di altre autorità federali (ad es. Ufficio federale di statistica, Ufficio federale dell’agricoltura, Ufficio federale della sanità pubblica) e cantonali, se le relative legislazioni lo prevedono. Essa può immettere i dati nelle corrispondenti banche dati che hanno una stretta relazione con l’adempimento dei suoi compiti. Essa può utilizzare questi dati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. L’accesso diretto ad altri sistemi d’informazione è consentito unicamente se è previsto dalle relative legislazioni. Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere L’autorità incaricata dell’attuazione della presente legge può comunicare dati e accertamenti effettuati nell’esercizio della propria attività, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che le autorità richiedenti devono applicare. Essi comprendono segnatamente i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. Questi dati possono essere comunicati nel caso singolo alle competenti autorità federali, cantonali e comunali. La legge non elenca in modo esaustivo le tipologie di dati che possono essere comunicati. Tra i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità rientrano, segnatamente, le indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali o di diritto penale amministrativo pendenti o conclusi, nonché provvedimenti e sanzioni amministrative, penali o di diritto penale amministrativo. È anche possibile effettuare comunicazioni in casi di sospetto. La combinazione di diversi dati può condurre alla creazione di profili della personalità. Con il capoverso 3 il legislatore affida al Consiglio federale il mandato legislativo di esplicitare questo settore parziale del trattamento dei dati, in particolare della comunicazione di dati alle autorità svizzere. Infine nel capoverso 4 si stabilisce che i dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. 7.2.8 Capitolo 8: Rimedi giuridici Art. 22 Secondo la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)60 le decisioni dell’autorità incaricata dell’esecuzione della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. 60 38 RS 173.32 7.2.9 Capitolo 9: Disposizioni penali Ai sensi dell’articolo 2 DPA61 si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) alle infrazioni cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla stessa. Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio Capoverso 1: per assicurare la prevenzione dei problemi legati al consumo di alcol, si mantiene la disposizione che consente di sanzionare le persone che non rispettano le restrizioni o i divieti statuiti in particolare per proteggere i giovani in materia di pubblicità sulle bevande spiritose e sull’etanolo o nell’ambito del loro commercio. Le infrazioni in materia di commercio e di pubblicità sono punite con una multa dell’importo massimo di 40 000 franchi, se esse sono state commesse intenzionalmente. Questa pena corrisponde alla multa massima prevista dalla legge federale del 9 ottobre 199262 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità delle bevande alcoliche e del tabacco. Questa pena non si applica alle infrazioni all’articolo 4 capoverso 1 della presente legge; ai Cantoni compete l’emanazione delle relative disposizioni penali. Capoverso 2: si stabilisce che per le infrazioni commesse per negligenza la pena massima è costituita da una multa fino a 20 000 franchi. Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d’ordine Si tratta di una disposizione penale che è praticamente contenuta in tutte le leggi federali e di regola è applicata se non è adempiuta la fattispecie di un’altra infrazione. Essa consente da una parte di sanzionare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, a una direttiva o a una decisione emanate in virtù di tali disposizioni (ad es. una decisione che vieta una pubblicità illegale), la cui inosservanza è stata dichiarata punibile, e dall’altra di sanzionare le contravvenzioni a una singola decisione notificata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo. L’importo della multa (fino a fr. 5000.-) rimane invariato. Esso corrisponde all’importo previsto in altre leggi federali. Occorre osservare che le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante un semplice ammonimento. Art. 25 Infrazioni commesse nell’azienda Se è stata commessa un’infrazione nell’azienda e per individuare le persone punibili si renderebbero necessari provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena, in virtù dell’articolo 7 DPA63 – che finora è stato applicato a causa della mancanza di una disposizione specifica nella legge sull’alcool – l’autorità competente può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda. In concomitanza all’aumento della multa massima da 10 000 franchi 61 62 63 RS 313.0 RS 817.0 RS 313.0 39 a 40 000 franchi per infrazioni alle disposizioni sulla pubblicità e il commercio al dettaglio è opportuno inserire nella legge sull’alcol una disposizione speciale che deroghi all’articolo 7 DPA. Nella legge sull’alcol è adesso prevista per le aziende una multa dell’importo massimo di 20 000 franchi. Questa disposizione si giustifica in particolare perché proprio nel settore pubblicitario spesso non è possibile, oppure è possibile solo con un onere sproporzionato, accertare i responsabili di un determinato progetto pubblicitario. Ciò è riconducibile anche al fatto che spesso il settore delle bevande spiritose e quello pubblicitario collaborano anche a livello internazionale, ed è difficile individuare le responsabilità. Spesso risulta perciò molto difficoltoso individuare la responsabilità penale. La responsabilità dell’azienda rimane sussidiaria; essa viene chiamata a rispondere unicamente nei casi in cui la persona punibile non può essere individuata all’interno dell’azienda. La disposizione è applicabile a tutte le infrazioni, comprese le contravvenzioni. In caso di mancato pagamento della multa può essere effettuata unicamente l’esecuzione forzata in via di pignoramento (art. 43 cpv. 1 LEF)64. È esclusa la commutazione della multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 e 106 cpv. 5 CP)65. Art. 26 Azione penale La presente disposizione precisa che la DPA è applicabile anche se il perseguimento e il giudizio sulle infrazioni è deferito ai Cantoni. Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (art. 2 DPA)66 sono pertanto applicabili anche alla legge sull’alcol. Il Consiglio federale designa l’autorità cui è affidato il perseguimento e il giudizio sulle infrazioni alla presente legge. È fatta salva la competenza dei Cantoni per il perseguimento e il giudizio di determinate infrazioni, segnatamente contro le disposizioni sul commercio al dettaglio (art. 5, 6, 7 e 10). Inoltre ai Cantoni compete l’emanazione di norme penali sulle infrazioni all’obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio (art. 4 cpv. 1) nonché il loro perseguimento e giudizio. Per contro secondo la nuova legge compete alla Confederazione il perseguimento e il giudizio relativo a infrazioni alle disposizioni sui prezzi che coprono i costi (cfr. commento all’art. 9). 7.2.10 Capitolo 10: Esecuzione per debiti Art. 27 Se il credito nei confronti dell’autorità competente non viene pagato volontariamente, esso deve essere fatto valere con le stesse modalità delle pretese di diritto privato, ovvero tramite l’esecuzione per debiti. Essa è prevista per tutti i crediti che hanno per oggetto un pagamento di denaro nonché una prestazione di garanzie. Nella 64 65 66 40 RS 281.1 RS 311.0 RS 313.0 legislazione in materia di alcol, l’esecuzione si applicherebbe pertanto se il credito dovuto o la prestazione di garanzie imposta al debitore non sono stati adempiuti, nella misura in cui il credito non sia garantito da un pegno fiscale oppure non sia interamente coperto. L’esecuzione forzata vera e propria per i crediti avviene sempre tramite esecuzione in via di pignoramento (art. 42 legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento; LEF)67. L’esecuzione in via di realizzazione del pegno non è considerata, dato che secondo l’articolo 27 la realizzazione dei pegni fiscali deve avvenire in un procedimento esecutivo a parte. L’esecuzione in via di fallimento è esclusa dall’articolo 43 LEF per i tributi fondati sul diritto pubblico. Ciò non impedisce tuttavia che i crediti possano essere fatti valere in un fallimento avviato contro un debitore, rispettivamente contro un fideiussore. Le decisioni dell’autorità competente cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze giudiziarie a tenore dell’articolo 80 LEF e sono immediatamente esecutive. Il capoverso 4 ribadisce un concetto di per sé ovvio; in pratica questo richiamo potrebbe tuttavia essere importante. 7.2.11 Art. 28 Capitolo 11: Disposizioni finali Esecuzione Per il momento è prematuro esprimersi sull’autorità che sarà in futuro incaricata dell’esecuzione della legge sull’alcol. Pertanto si rinuncia ad ulteriori commenti in merito a questo articolo. Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente La revisione totale implica l’abrogazione della legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate68 e delle disposizioni d’esecuzione. La legge sull’alcool è invece abrogata nel quadro della legge sulle bevande spiritose69. L’emanazione del presente avamprogetto implica l’adeguamento di numerosi atti normativi federali. Le modifiche sono riportate nell’allegato. La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)70 rinvia all’articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge sull’alcool. Dato che questa legge sarà abrogata, il rinvio deve essere adeguato in tal senso. Nella disposizione transitoria della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso71 è previsto che il Consiglio federale possa limitare la pubblicità per le bevande alcoliche rivolta particolarmente ai giovani fino all’emanazione di disposizioni particolari nella legge sulle derrate alimentari. Le attuali limitazioni della pubblicità in materia di derrate alimentari che riguardano le bevande alcoliche (art. 11 ODerr72) sono adesso disciplinate nella legge sull’alcol. È pertanto necessario adeguare la relativa disposizione penale nella legge sulle derrate 67 68 69 70 71 72 RS 281.1 RS 680 RS RS 784.40 RS 817.0 RS 817.02 41 alimentari. Per le stesse ragioni occorre adeguare anche la disposizione finale (art. 60). Contemporaneamente viene uniformata la terminologia tra le due leggi. L’articolo 11 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante73 vieta la vendita di bevande alcoliche da parte di commercianti ambulanti e prevede una deroga a favore della legge sull’alcool. Dato che nella legge sull’alcol non esiste più un corrispondente divieto, questa disposizione deve essere abrogata. L’abrogazione di questa disposizione implica una rettifica linguistica dell’articolo 11 capoverso 2. Dato che per il momento è prematuro esprimersi sull’autorità che sarà incaricata in futuro dell’esecuzione della legge sull’alcol, non è possibile fornire ulteriori spiegazioni sulla modifica del diritto vigente. Art. 30 Disposizioni transitorie Per ragioni di certezza del diritto alle decisioni cresciute in giudicato non trova applicazione il nuovo diritto. Art. 31 Coordinamento con la legge sull’imposizione delle bevande spiritose È previsto che in futuro le disposizioni della vigente legge sull’alcool saranno divise in due leggi. Mentre le disposizioni della pubblicità e del commercio nonché quelle sulla protezione dei giovani saranno regolate nella presente legge, la produzione e l’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo saranno trasposte nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose. L’articolo 31 è una disposizione tecnica a carattere generale. Tramite la legge sull’imposizione delle bevande spiritose la vigente legge sull’alcool è totalmente abrogata. Qualora però la legge sull’imposizione delle bevande spiritose non potesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge (ad es. a causa del rigetto in occasione di un referendum), per alcune disposizioni sull’alcol non esisterebbe più una regolamentazione. In questo caso il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare per un periodo transitorio una regolamentazione a carattere generale per l’imposizione delle bevande spiritose. Anche nell’avamprogetto della legge sull’imposizione delle bevande spiritose è prevista una regola corrispondente per la legge sull’alcol. Art. 32 Referendum ed entrata in vigore La presente disposizione contiene la consueta formula conclusiva. Per l’applicazione della presente legge sono necessarie numerose disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza. Il Consiglio federale potrà quindi porla in vigore solo se le ordinanze esistenti saranno adeguate laddove necessario, rispettivamente se le disposizioni d’esecuzione d’ora in poi necessarie saranno emanate. 73 42 RS 943.1 8 Ripercussioni 8.1 Ripercussioni per le finanze e il personale della Confederazione Le restrizioni del commercio a livello federale riassunte nella legge sull’alcol sono leggermente ridotte, a favore di possibilità di regolamentazioni cantonali; tuttavia la competenza esecutiva dei Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione rimane fondamentalmente invariata. L’estensione delle restrizioni del commercio alla birra e al vino potrebbe comportare maggiori spese per i Cantoni. Va inoltre aggiunto che d’ora in poi la Confederazione prevede l’obbligo di autorizzazione per il commercio di tutte le bevande alcoliche, che però, poiché ciò corrisponde alle regolamentazioni vigenti nella maggioranza dei Cantoni, non dovrebbe comportare maggiori spese a questi ultimi. D’ora in poi il controllo del principio della copertura dei costi sarà effettuato dalla Confederazione. Complessivamente queste novità dovrebbero comportare spese finanziarie e legate al personale leggermente inferiori per i Cantoni. Presso la Confederazione le spese legate al personale, e pertanto quelle finanziarie, dovrebbero leggermente aumentare. Secondo la nuova legge l’osservanza delle disposizioni della pubblicità a livello federale sarà controllata dalla Confederazione non solo in relazione alle bevande spiritose, ma anche alla birra e al vino. In tal modo la Confederazione crea le condizioni per un settore pubblicitario unitario in Svizzera. Attualmente esso sussiste unicamente per le bevande spiritose; la Confederazione controlla il rispetto delle corrispondenti disposizioni della pubblicità con circa due posti di lavoro a tempo pieno. In considerazione della decisione delle Camere federali per quanto riguarda la pubblicità alla radio e alla televisione, il Consiglio federale prescinde dalla proposta di assoggettare le bevande spiritose, la birra e il vino a disposizioni uniformi sulla pubblicità. Le bevande spiritose continueranno a sottostare a limitazioni più severe della pubblicità rispetto alla birra e al vino. Le disposizioni sulla pubblicità per le bevande spiritose si orientano alla legge sull’alcool, mentre quelle sulla pubblicità per la birra e il vino si basano sulla legislazione sulle derrate alimentari. A causa del suo orientamento dettato dalla politica in materia di protezione della salute, l’articolo 43a dell’attuale legge sull’alcool deve essere trasposto nella nuova legge sull’alcol. Con la nuova formula potestativa si chiarisce che non si tratta di un obbligo di sostegno. L’attuale spesa di circa 2,5 milioni di franchi all’anno rimane invariata. L’esecuzione della legge sull’alcol non comporterà maggiori spese per i Cantoni, ma piuttosto per la Confederazione, almeno nella fase iniziale. Sulla base di una stima approssimativa si può tuttavia presumere che dopo una fase introduttiva l’esecuzione della nuova legge richiederà dai cinque ai sette posti di lavoro a tempo pieno all’interno dell’Amministrazione. I costi della sua esecuzione saranno coperti con le entrate provenienti dall’imposta sulle bevande spiritose. 8.2 Ripercussioni per l’informatica L’esecuzione della legge sull’alcol non ha ripercussioni particolari sui sistemi informatici. 43 8.3 Ripercussioni per l’economia La riunione delle disposizioni del commercio e della pubblicità applicabili a tutte le bevande alcoliche in un’unica legge comporterà agevolazioni nel rapporto tra la Confederazione e i settori interessati e aumenterà la certezza del diritto. Le disposizioni del commercio per le bevande spiritose finora vigenti a livello federale vengono ridotte; le nuove disposizioni si applicano senza distinzioni a tutte le bevande alcoliche. La parziale rinuncia a restrizioni vigenti in tutta la Svizzera crea spazio per soluzioni puntuali che permettono di tenere conto delle situazioni locali. La regolamentazione attualmente in vigore per la pubblicità alla radio e alla televisione nella nuova legge sarà estesa anche alla pubblicità delle bevande alcoliche proposta con altre modalità: la consulenza e il controllo saranno d’ora in avanti di competenza esclusiva della Confederazione. In questo modo è possibile ottenere un’applicazione unitaria in tutta la Svizzera delle disposizioni sulla pubblicità vigenti per le bevande alcoliche, da cui si attendono corrispondenti sgravi per l’economia. Uno studio preliminare sulle ripercussioni economiche di eventuali misure contro i prezzi eccessivamente scontati, è stato realizzato su incarico della SECO e della RFA. I risultati sono confluiti nel presente rapporto (vedi sopra, n. 6.3). 9 Programma di legislatura L’avamprogetto è annunciato nel Programma di legislatura 2007–2011 (FF 2008 663) all’obbiettivo numero 3, sotto la voce «altri oggetti». 10 Compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera Accordo dell’11 ottobre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 200774 Il diritto europeo autorizza la pubblicità televisiva per le bevande alcoliche (art. 15 direttiva europea «Televisione senza frontiere»75; TSF). La Svizzera vieta la pubblicità televisiva per le bevande alcoliche (art. 10, cpv. 1, lett. b della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione; LRTV)76. Il 12 giugno 2009, le Camere federali hanno approvato l’accordo Media 2007–2013. 74 75 76 44 RS 0.784.405.226.8 Direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, GU L 298, del 17 ottobre 1989, pag. 23, modificata l'ultima volta dalla Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, GU L 332, del 18.12.2007, pag. 27. RS 784.40 La regolamentazione europea sottopone le finestre pubblicitarie estere alla legislazione del loro paese d’origine. L’allegato I all’Accordo permette tuttavia alla Svizzera di vietare le finestre pubblicitarie estere, a condizione che tale divieto sia giustificato dall’interesse pubblico, sia proporzionato allo scopo perseguito e non abbia carattere discriminatorio. Pertanto, il divieto di pubblicità televisiva per le bevande spiritose potrà essere mantenuto anche nei confronti delle emittenti televisive estere. Il presente avamprogetto non contraddice in alcun modo quanto stipulato in questo Accordo, e non concerne altri impegni internazionali contratti dalla Svizzera. 11 Aspetti giuridici 11.1 Costituzionalità La nuova legge si basa sugli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione77. L’articolo 95 capoverso 1 consente alla Confederazione di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Questa disposizione disciplina segnatamente le limitazioni della libertà economica per ragioni di polizia. Anche la salute pubblica fa parte dei beni di polizia ai sensi del diritto pubblico. L’articolo 105 della Costituzione attribuisce alla Confederazione la competenza a legiferare sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati. Al contempo questo articolo impone al legislatore di tenere conto degli effetti nocivi del consumo di alcol. Da questa disposizione deriva il diritto e l’obbligo di sottoporre il commercio con le bevande distillate – e quindi anche la pubblicità di tale commercio – a tutte le limitazioni necessarie per contrastare il consumo problematico, in particolare per proteggere i fanciulli e gli adolescenti dal consumo di alcol. Per quanto riguarda le bevande distillate, si legittimano così in via eccezionale le limitazioni alla libertà economica garantita dall’articolo 94 della Costituzione. L’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione costituisce la base per le restrizioni del commercio volte alla protezione della salute, che ai sensi della nuova legge sono applicabili anche alle altre bevande alcoliche come il vino e la birra. 11.2 Delega di competenze legislative L’avamprogetto prevede diverse disposizioni sulla delega di competenze legislative. Si tratta soprattutto di settori che devono essere rapidamente modificati in seguito a cambiamenti sopraggiunti nel contesto economico. Le competenze legislative devono essere delegate sia al Consiglio federale, sia al DFF. Le competenze legislative delegate che sono riportate qui di seguito non comportano l’emanazione di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione. 77 RS 101 45 11.2.1 Delega al Consiglio federale La legge sull’alcol delega al Consiglio federale la competenza legislativa nei seguenti settori: - regolamentazione dettagliata dei test d’acquisto (art. 9 cpv. 2); - criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi (art. 10 cpv. 2); - disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti la protezione dei dati (art. 20 cpv. 2); - comunicazione di dati ad autorità svizzere (art. 21 cpv. 3); - emanazione di disposizioni esecutorie ed esecuzione (art. 28 cpv. 1 e 2); - coordinamento con la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (art. 31); - entrata in vigore (art. 32 cpv. 2). 11.2.2 Delega al DFF La competenza legislativa è delegata al DFF nei seguenti settori: 12 - eccezioni alla riscossione degli interessi di mora (art. 16 cpv. 3); - determinazione delle aliquote d’interesse (art. 16 cpv. 4). Abrogazione e modifica del diritto vigente Confronta il commento relativo all’articolo 29. 46 Appendice: elenco delle fonti e bibliografia Alcool in cifre 2009, Regìa federale degli alcool, RFA, Berna 2009, pubblicato sul sito: www.eav.admin.ch/dokumentation/00445/00582/index.html?lang=it (aggiornato il 6.11.2009; l’opuscolo è ottenibile in tedesco e francese). Promemoria «Kostendeckende Preise», Regìa federale degli alcool RFA, Berna 2002. Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (FF 2006 7545). Epiney Astrid/Metz Beatrice, Zur Vereinbarkeit eines gesetzlichen Mindestpreises für Alkoholika mit dem Freihandelsabkommen Schweiz–EG und der Wirtschaftsfreiheit, Friburgo 2009. Epiney Astrid/Pirker Benedikt, Zur Vereinbarkeit ausgewählter Modelle von Lenkungsabgaben auf Alkoholika mit dem Freihandelsabkommen Schweiz–EG und der Wirtschaftsfreiheit, Friburgo 2009. Jositsch Daniel, Kurzgutachten – Die Zulässigkeit von Testkäufen Jugendlicher, Zurigo 2008. Institut LINK, Comportements de consommation et d’achat de boissons alcoolisées chez les jeunes de 16 à 34 ans en Suisse, Losanna 2009. Programma nazionale Alcol 2008–2012 (PNA), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Berna 2008. Notari, Luca/Delgrande, Jordan M./Maffli, E. (Sucht Info Schweiz) Zusammenfassende Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2007, 2002, 1997 und 1992 hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen, Losanna 2009 (disponibile solo in tedesco). Rehm, Jürgen/Roerecke, Michael/Patra, Jayadeep (ISGF), Alcohol-attributable mortality and burden of disease in Switzerland – Epidemiology and recommendations for alcohol policy, Zurich 2006. Labhart, Florian/Notari, Luca/Delgrande, Jordan M. (Sucht Info Schweiz), Estimation de la dépense des mineurs en boissons alcooliques en 2007, Losanna 2010. ScHARR University of Sheffield, 2008, Alcohol pricing and promotion effects on consumption and harm. Independent Review of the Effects of Alcohol Pricing and Promotion, Part A: Systematic Review. Project Report for the Department of Health, Sheffield, pubblicato sul sito: www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthimprovement/Alkoholmisuse/DH_4001740 (stato: 4.5.2010). Stucki, Stephanie/Scheuber, Nathalie/Straccia, Claudio/Tichelli, Emmanuel/RihsMiddel, Margaret, Übersicht zu Alkoholtestkäufen in der Schweiz 2000 bis 2008. Rapporto finale su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Regìa federale degli alcool (RFA), Berna 2009. Wicki, Matthias/Gmel, Gerhard (Sucht Info Schweiz), Alkohol-Intoxikationen Jugendlicher und junger Erwachsener. Ein Update der Sekundäranalyse der Daten Schweizer Hospitäler bis 2007, Losanna 2009 47 Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo Legge sull'imposizione delle bevande spiritose (LIBs) del ... L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 105, 112 capoverso 5 e 131 capoversi 1 lettera b e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del ..., decreta: Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni Art. 1 1 La Oggetto presente legge disciplina: a. le condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito di bevande spiritose e di etanolo, nonché il commercio di bevande spiritose e di etanolo; è escluso il bioetanolo utilizzato come carburante; b. la riscossione delle imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano. 2 Le disposizioni della legislazione doganale e della legislazione sulle derrate alimentari sono applicabili, sempre che la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non dispongano diversamente. Art. 2 Principi 1 Nel riscuotere le imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano la Confederazione bada a: a. rispettare il principio della neutralità concorrenziale; b. mantenere bassi i costi relativi alla riscossione e al pagamento. 2 Nel fissare l'aliquota d'imposta tiene conto delle esigenze in materia di protezione della salute. RS 1 RS 101 2010–...... 1 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose Art. 3 RU 2009 Definizioni Nella presente legge s'intende per: a. alcol: l'etanolo; b. etanolo: l'alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; è escluso l'etanolo ottenuto mediante fermentazione. Qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è considerato etanolo ai sensi della presente legge; c. bevanda spiritosa: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge: 1. l'etanolo allo stato puro o diluito, destinato al consumo umano; 2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione; d. produttore: ogni persona che produce per conto proprio o per conto di terzi bevande spiritose o etanolo; e. commercio all'ingrosso: la consegna o la mediazione di bevande spiritose o di etanolo a: 1. rivenditori; o 2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o etanolo. f. territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione), ad esclusione delle enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir). Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo Art. 4 Registrazione 1 L'autorità 2 Nel a. vuole produrre bevande spiritose o etanolo; b. vuole importare bevande spiritose o etanolo che contengono più di 10 litri di alcol puro per importazione; c. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di etanolo a scopi industriali; d. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose in quantità superiore a 10 litri di alcol puro. 3 Nel a. 2 competente tiene un registro pubblico dell'alcol. registro dell'alcol deve iscriversi chi: registro dell'alcol è iscritto d'ufficio chi: è autorizzato a rifornirsi di bevande spiritose esenti da imposta o di etanolo non denaturato ed esente da imposta in base ad un impegno d'impiego; o Legge sull'imposizione delle bevande spiritose b. RU 2009 gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione. 4 Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di: a. prodotti per il consumo umano che contengono solo una quantità minima di bevande spiritose; b. altri prodotti contenenti bevande spiritose, la cui fornitura è disciplinata da disposizioni speciali. 5 L'iscrizione nel registro dell'alcol presuppone che le persone responsabili abbiano compiuto 18 anni. Art. 5 Obblighi di notifica e termini 1 Chi soggiace all'obbligo di registrazione deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività o della prima importazione. 2 Qualsiasi modifica del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell'iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata senza indugio all'autorità competente. 3 Chi cessa l'attività soggetta all'obbligo di registrazione deve notificarlo senza indugio all'autorità competente e viene cancellato dal registro dell'alcol. Art. 6 1 Chi Prescrizioni di controllo è iscritto nel registro deve: a. tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'alcol; b. su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni necessarie e presentargli tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente legge; c. conservare la documentazione per dieci anni. 2 L'organo di controllo competente può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili.. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Art. 7 Marche di riconoscimento 1 Le bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o prodotti contenenti bevande spiritose devono, al fine della sicurezza fiscale, recare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore. 2 Le bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero. 3 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose Art. 8 RU 2009 Impegno d'impiego 1 Chi intende acquisire bevande spiritose esenti da imposta o dell'etanolo non denaturato ed esente da imposta deve impegnarsi nei confronti dell'autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente nella produzione di determinati prodotti. L'autorità fissa nell'autorizzazione i relativi prodotti. 2 Il diritto all'acquisizione può essere ottenuto per un quantitativo annuo di oltre 20 litri di alcol puro. 3 Bevande spiritose esenti da imposta nonché l'etanolo non denaturato ed esente da imposta possono essere ceduti unicamente ad aziende iscritte nel registro dell'alcol conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera a. Capitolo 3: Imposizione Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale Art. 9 Oggetto dell’imposta Soggiacciono all'imposta: a. la produzione di: 1. bevande spiritose, 2. etanolo; b. l'importazione di: 1. prodotti di cui alla lettera a, 2. prodotti contenenti bevande spiritose con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento del volume. Art. 10 Nascita del credito fiscale Il credito fiscale nasce: a. al momento della produzione della merce soggetta all'imposta; b. per l'importazione di merci soggette all'imposta: al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale conformemente alla legislazione doganale. Sezione 2: Obbligo fiscale Art. 11 Persone assoggettate all'imposta Sono assoggettati all'imposta: 4 a. per le bevande spiritose fabbricate in Svizzera e l’etanolo fabbricato in Svizzera: il produttore; b. per le bevande spiritose importate, l’etanolo importato e i prodotti contenenti bevande spiritose importati: il debitore doganale; Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 c. per i depositi fiscali: il titolare della corrispondente autorizzazione; per l’uscita verso un altro deposito fiscale l’assoggettamento sussiste fino all’annullamento del documento di accompagnamento; d. per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta forniti ad aziende che non dispongono di un impegno d'impiego: il fornitore iscritto nel registro dell'alcol giusta l'articolo 4 capoverso 3; e. per le bevande spiritose esenti da imposta o l’etanolo non denaturato ed esente da imposta utilizzati non conformemente ad un impegno d’impiego: l’utente. Art. 12 Successione fiscale 1 Il successore fiscale subentra alla persona assoggettata all’imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge. 2 Sono reputati successori fiscali: a. gli eredi in caso di decesso della persona assoggettata all’imposta; b. i soci con responsabilità personale o i loro eredi dopo la liquidazione di una società senza personalità giuridica; c. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l’azienda da un’altra persona giuridica. 3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti sino a concorrenza della loro quota ereditaria. I soci con responsabilità personale rispondono nei limiti della loro responsabilità. 4 Nel caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge. Art. 13 Responsabilità solidale Rispondono solidalmente con la persona assoggettata all’imposta: a. in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell’importo della liquidazione o dei beni della successione; b. nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all’estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica. Sezione 3: Calcolo dell'imposta Art. 14 1 L'imposta Base di calcolo è calcolata per litro di alcol puro alla temperatura di 20° Celsius. 5 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) fissa un fattore di conversione per la determinazione del tenore volumetrico delle derrate alimentari solide. Art. 15 Aliquota d'imposta 1 L’imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro. 2 L’imposta è ridotta del 50 per cento per i seguenti prodotti con un tenore alcolico fino ad un massimo del 22 per cento del volume: a. i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume; b. i vini liquorosi; c. i vini aromatizzati. 3 L’imposta ammonta a 116 franchi per litro di alcol puro per le bevande spiritose edulcorate, con un tenore alcolico inferiore al 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori. Art. 16 Adeguamento al rincaro 1 Il Consiglio federale può adeguare le aliquote d’imposta al rincaro, qualora l’indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. 2 L’ammontare dell’imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al momento in cui sorge il credito fiscale. Sezione 4: Agevolazioni fiscali Art. 17 1 Sono Esenzione dall'imposta esenti dall’imposta: a. la produzione e l'importazione di etanolo denaturato; b. la produzione e l'importazione di bevande spiritose e di etanolo non denaturato, utilizzati conformemente all'impegno d’impiego; c. la produzione di 10 litri di alcol puro all’anno per persona di età superiore a 18 anni. 2 Il produttore detrae nella notifica per l’imposizione la quantità esente dall’imposta giusta il capoverso 1 lettera c. Art. 18 1 La a. 6 Denaturazione denaturazione può essere effettuata: dall'autorità competente; o Legge sull'imposizione delle bevande spiritose b. RU 2009 dalle persone autorizzate a tale scopo dall'autorità competente. 2 Il Consiglio federale disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame delle persone autorizzate a effettuare la denaturazione. 3 Il DFF stabilisce i metodi di denaturazione. Art. 19 Deposito fiscale 1 Le aziende possono esercitare la loro attività concernente le bevande spiritose o l’etanolo assoggettati all’imposta con differimento del pagamento dell'imposta: a. con l'introduzione in un deposito fiscale; b. con la produzione in un deposito fiscale; o c. 2 Tali con la gestione di un deposito fiscale. aziende necessitano di un'autorizzazione. 3 L'autorizzazione è rilasciata se l'azienda: a. è iscritta nel registro dell'alcol quale commerciante all'ingrosso; b. presenta le garanzie necessarie; e c. dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo. 4 Il Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un deposito fiscale. 5 L'autorizzazione è ritirata allorquando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute. 6 Le aziende possono esigere in ogni momento una revisione straordinaria. La revisione è soggetta a emolumento. Art. 20 Rimborso 1 L'imposta è rimborsata su domanda: a. all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta; è reputata come esportazione anche l'introduzione in un negozio in franchigia di dazio su territorio svizzero ai sensi della legge sulle dogane. b. al produttore di prodotti contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico è pari al massimo all'1,2 per cento del volume. 2 L’aliquota del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo l’aliquota più bassa. 3 Il diritto al rimborso sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Il conteggio è effettuato almeno una volta all’anno. 7 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 Sezione 5: Riscossione dell'imposta Art. 21 Notifica per l'imposizione e tassazione 1I produttori assoggettati all'imposta devono notificare all'autorità competente la loro produzione mensile entro il giorno 12 del mese successivo. 2 Per la tassazione, la riscossione, il rimborso e la prescrizione delle imposte da riscuotere all'atto dell'importazione si applicano le prescrizioni della legislazione doganale. 3 Le aziende autorizzate alla gestione di un deposito fiscale devono notificare all'autorità competente le loro uscite entro il giorno 12 del mese successivo. 4 Per la riscossione dell'imposta, l'autorità competente consente lo scambio elettronico di dati tra l'autorità e le persone assoggettate all'imposta. 5 Essa può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente disporre che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato. 6 Il Consiglio federale regola: a. la procedura d'annuncio per le importazioni di bevande spiritose che sono introdotte in un deposito fiscale; b. la procedura di tassazione concernente la produzione sul territorio svizzero; e c. la procedura di tassazione nei depositi fiscali. Art. 22 Esigibilità dell'imposta L'imposta è esigibile al momento della tassazione. Art. 23 Termine di pagamento Il termine di pagamento delle imposte e di altri crediti pecuniari è di 30 giorni. Art. 24 Interessi 1 In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento. 2 È dovuto un interesse di mora dal momento in cui una restituzione o un rimborso è ottenuto indebitamente. 3 È dovuto un interesse di mora dal momento in cui l'autorità competente ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito. 4 Il DFF può prevedere eccezioni alla riscossione dell'interesse di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo. 5 Esso 8 determina le aliquote d'interesse. Legge sull'imposizione delle bevande spiritose Art. 25 RU 2009 Prescrizione del diritto di tassazione 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale. 2 La prescrizione è interrotta: a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta; b. da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta. 3 La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera. 4 L’interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutte le persone assoggettate all'imposta. 5 Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale. Art. 26 Prescrizione del diritto di riscossione 1I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. 2 La 3È prescrizione è interrotta: a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta; b. da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta. sospesa: a. durante una procedura di ricorso; b. finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera; c. finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento. 4 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori. 5 Il diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. Art. 27 Perdita fiscale 1 L'obbligo di pagamento e di restituzione in caso di reato è retto dall'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale (DPA). 2 Qualora in caso di sottrazione o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta rispettivamente il profitto fiscale ottenuto non possano essere determinati con preci- 2 RS 313.0 9 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 sione, l'autorità competente fissa il relativo importo nell'ambito del suo potere d'apprezzamento. Sezione 6: Analisi dell'alcol Art. 28 1 Per determinare l'imposizione fiscale delle merci subordinate alla presente legge o in caso di dubbi sulla tassazione, l'autorità competente effettua analisi dell'alcol in un laboratorio certificato della Confederazione. 2 Nel caso in cui la Confederazione gestisca un proprio laboratorio, questo può fornire a terzi prestazioni professionali. Le prestazioni: a. devono essere strettamente connesse con i compiti principali; b. non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali; e c. non devono richiedere risorse tecniche e personale supplementari rilevanti. 3 Tali prestazioni vanno fornite sulla base di una fatturazione dei costi e delle prestazioni a prezzi tali da coprire almeno i costi. Il DFF può prevedere deroghe per determinate prestazioni se non viene fatta concorrenza all'economia privata. Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta Art. 29 Diritto di pegno fiscale 1 La Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati all'imposta, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, in particolare quando: a. la persona assoggettata all’imposta prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; o b. la persona assoggettata all’imposta è in ritardo con il pagamento. 2 Il diritto di pegno fiscale si applica parimenti alle bevande spiritose e all’etanolo per i quali non è ancora sorto il credito fiscale e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa. Art. 30 Sequestro 1 L'autorità 2 Procede competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce. al sequestro della merce: a. prendendone possesso; o b. diffidando il detentore a non disporne. 3 Può 10 liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie. Legge sull'imposizione delle bevande spiritose Art. 31 1 Un RU 2009 Realizzazione del pegno fiscale pegno fiscale può essere realizzato quando: a. il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente. 2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali l'autorità competente può realizzare il pegno a trattative private. È presupposto in ogni caso il consenso del proprietario. Art. 32 Garanzia dell'imposta 1 L'autorità competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari anche se non sono accertati con decisione cresciuta in giudicato né sono esigibili, quando: a. non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e b. il pagamento appare compromesso, in particolare quando: 1. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o 2. il debitore è in ritardo con il pagamento. 2 La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una garanzia bancaria o una fideiussione solidale. 3 Nell’ordine a. di prestare garanzia devono essere menzionati: il motivo legale della garanzia; b. l'importo da garantire; c. l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie. 4 L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza esecutiva a tenore dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18893 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). 5 Esso costituisce un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 LEF. 6 L’opposizione 7 Il 3 al decreto di sequestro è esclusa. ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo. RS 281.1 11 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono Art. 33 Riscossione posticipata e rimborso dell'imposta 1 Se per errore ha stabilito un’imposta troppo bassa o ha rimborsato un importo troppo elevato, l'autorità competente può riscuotere posticipatamente l’importo corrispondente entro cinque anni dall'emanazione della decisione d’imposizione. 2 Se entro il termine di cinque anni dall'imposizione si constata che un’imposta è stata riscossa a torto, interamente o parzialmente, l’importo pagato in eccedenza viene rimborsato. Art. 34 Proroga e condono 1 L’imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta che sottostà all’obbligo secondo la presente legge di tenere una contabilità, se quest’ultima prova che la merce gravata è andata perduta. 2 Le imposte, gli interessi e altri crediti pecuniari possono essere prorogati o condonati in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo; sono eccettuate le pene pecuniarie e le multe. 3 L’imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta se la merce viene distrutta sotto il controllo dell'autorità competente entro cinque anni dal momento in cui sorge il credito fiscale. 4 Il diritto a una proroga o a un condono sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze Art. 35 La Confederazione può sostenere mediante contributi la formazione e il perfezionamento. Capitolo 5: Emolumenti Art. 36 1 L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni emanate e i servizi prestati nell'esecuzione della presente legge. 2 Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività ufficiali che l’autorità competente esegue nel quadro dell'esecuzione della presente legge. 3 Esso 12 disciplina nel dettaglio l’ammontare degli emolumenti. Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 4 Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione contenute nella presente legge. Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto Art. 37 Ripartizione del prodotto netto 1 Il prodotto netto comprende il ricavo dell’imposizione fiscale delle bevande spiritose, le multe e le pene pecuniarie, nonché gli emolumenti e gli altri proventi, previa deduzione delle spese legate all'esecuzione della presente legge e della legge del (data)4 sull'alcol. 2 Il prodotto netto è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni. 3 La ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media. Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto 1 La parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 2 La parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. I Cantoni mediante un rapporto rendono conto ogni anno all'autorità competente dell’utilizzazione della loro parte. L'autorità competente riassume i rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata. Capitolo 7: Assistenza amministrativa Art. 39 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere 1 L'autorità competente e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente. 2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere 1 Nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segna4 RS 13 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 tamente per garantire la corretta applicazione delle loro legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, accertare e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda. 2 L'autorità competente può obbligare le persone cui la richiesta si riferisce a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti, se un'autorità estera le chiede assistenza amministrativa. 3 Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al segreto professionale in virtù della legge. 4 Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione. Capitolo 8: Protezione dei dati Art. 41 Sistemi d'informazione 1 L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per: a. 2 Il determinare e riscuotere tributi; b. allestire analisi dei rischi; c. perseguire e giudicare reati; d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; e. eseguire procedimenti amministrativi; f. allestire statistiche. Consiglio federale emana disposizioni volte a concretizzare: a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione; b. i cataloghi dei dati da registrare; c. l'accesso ai dati; d. l'elaborazione dei dati; e. la durata di conservazione dei dati; f. l'archiviazione e la distruzione dei dati; g. la sicurezza dei dati. 3 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. 14 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose Art. 42 RU 2009 Comunicazione di dati ad autorità svizzere 1 L'autorità competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. 2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: a. indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta; b. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze; c. indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande spiritose e di etanolo; d. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. 4 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente. Capitolo 9: Rimedi giuridici Art. 43 1 Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 Le decisioni prese dagli organi doganali secondo la presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso all'autorità competente. Capitolo 10: Disposizioni penali Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta 1È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo sottrae l’imposta prevista dalla legislazione sull’alcol o procura un profitto fiscale indebito a 5 RS 172.021 15 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 sé o a un terzo. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 300 000 franchi. 2 Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio del profitto fiscale in caso di infrazione intenzionale. 3 È punito con una multa fino a 300 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo mette in pericolo l'imposta. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 100 000 franchi. 4 In caso di circostanze aggravanti, può essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Art. 45 Ricettazione 1 Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio bevande spiritose o etanolo di cui sa o deve presumere che sono stati prodotti o importati illegalmente o che le imposte cui sono assoggettati non sono state pagate è punito con la stessa pena applicabile all'autore del reato anteriore. 2 In caso di circostanze aggravanti, può essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Art. 46 Circostanze aggravanti Sono considerate circostanze aggravanti: a. commettere infrazioni per mestiere o abitualmente; b. ingaggiare una o più persone per commettere un’infrazione; c. commettere un’infrazione in quanto firmatario di un impegno d'impiego. Art. 47 Distrazione del pegno fiscale 1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'autorità competente a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 30 000 franchi. 2 Se l'imposta che grava la merce è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio dell'imposta in caso di infrazione intenzionale. Art. 48 1È a. 16 Inosservanza di prescrizioni di controllo punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque: svolge un'attività in relazione con le bevande spiritose o l'etanolo senza essersi annunciato o senza la necessaria autorizzazione prevista dalla presente legge; Legge sull'imposizione delle bevande spiritose b. RU 2009 contravviene alle prescrizioni di controllo relative a tali attività. 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore. Art. 49 Inosservanza di prescrizioni d'ordine Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile, a un'istruzione emanata in virtù di tali disposizioni o a una singola disposizione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore. Art. 50 Tentativo Il tentativo di contravvenzione alla presente legge è punibile; è eccettuata l’inosservanza di prescrizioni d’ordine. Art. 51 Concorso di infrazioni Se più atti sono costitutivi di una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta, una ricettazione, una distrazione del pegno fiscale, un'inosservanza di prescrizioni di controllo o un'inosservanza di prescrizioni d'ordine, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. Art. 52 Infrazioni commesse nell'azienda Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA6 non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa. Art. 53 1 Le 2 Il Azione penale infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate secondo la DPA7. perseguimento e il giudizio spettano a ... 3 Il Consiglio federale incarica l’Amministrazione delle dogane di perseguire e giudicare le infrazioni di lieve entità scoperte dagli organi doganali e di eseguire tali pene. 6 7 RS 313.0 RS 313.0 17 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose Art. 54 RU 2009 Prescrizione dell'azione penale Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA8 si applica anche all'infrazione di cui all'articolo 45. Capitolo 11: Misure amministrative Art. 55 1 In caso di infrazione grave o di infrazioni ripetute alla presente legge nell'arco di 5 anni o in caso di manifesta insolvenza, l'autorità competente può ordinare le misure amministrative seguenti nei confronti della persona responsabile o insolvente: a. divieto di produrre bevande spiritose o etanolo; b. divieto di importare bevande spiritose o etanolo; c. divieto di esercitare il commercio di etanolo a scopi industriali; d. divieto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose; e. annullamento dell'impegno d'impiego; f. revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale. 2 L’iscrizione nel registro dell'alcol è stralciata. Non è possibile effettuare iscrizioni durante un termine fissato dall'autorità competente. 3 La PA9 è applicabile. Capitolo 12: Esecuzione Art. 56 1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF10 se: a. un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno fiscale realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta o al fideiussore è scaduto infruttuosamente. 2 Se nei confronti della persona assoggettata all'imposta è stato dichiarato il fallimento, l’autorità competente può far valere il suo credito indipendentemente dalle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. L’articolo 198 LEF non è applicabile. 3 Le decisioni cresciute in giudicato dell’autorità competente sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell’articolo 80 LEF. 8 9 10 18 RS 313.0 RS 172.021 RS 281.1 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione cresciuta in giudicato dell'autorità competente. Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 57 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 2 Designa l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 58 L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 59 Obbligo di notifica per i produttori 1I detentori di una concessione professionale secondo il diritto anteriore devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol. 2 Gli agricoltori con una distilleria concessionata o gli agricoltori che hanno diritto a riattivare la concessione, nonché i piccoli produttori che detengono un’autorizzazione per utilizzare il loro alambicco devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol. 3 Chi non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo. Art. 60 Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori 1 In relazione alle scorte di bevande spiritose, gli agricoltori hanno le seguenti possibilità: a. gestire un deposito fiscale; b. denaturare le scorte di bevande spiritose; c. tassare le scorte di bevande spiritose mediante l'applicazione di una franchigia d'imposta di 20 litri di alcol puro. 19 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 2 Gli agricoltori devono comunicare per scritto all'autorità competente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge quale possibilità scelgono. Allo scadere di questo termine, le scorte di bevande spiritose sono tassate secondo il capoverso 1 lettera c. Art. 61 Deposito in sospensione d'imposta Chi detiene un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato secondo il diritto anteriore è iscritto d'ufficio nel registro dell'alcol. I diritti e gli obblighi sono retti dal nuovo diritto. Art. 62 Commercio all'ingrosso 1 Chi detiene un'autorizzazione secondo il diritto anteriore per il commercio all'ingrosso di bevande spiritose destinate al consumo deve annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol. 2 Chi non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose. Art. 63 Adeguamento degli impegni d’impiego 1I titolari di un’autorizzazione secondo il diritto anteriore di utilizzare alcol esente da imposta e parzialmente denaturato per produrre prodotti inidonei al consumo umano devono chiedere all'autorità competente un nuovo impegno d’impiego entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Con il rilascio del nuovo impegno d'impiego i titolari di un impegno d'impiego sono iscritti d'ufficio nel registro dell'alcol. Art. 64 Imprese per il commercio di etanolo 1 La Confederazione può gestire un’impresa commerciale o partecipare a siffatta impresa sempre che ciò sia necessario per garantire l’approvvigionamento del Paese in etanolo durante l’istituzione di un mercato dell’etanolo improntato all’economia privata. 2 Per attuare il progetto di cui al capoverso 1 il Consiglio federale è autorizzato a: a. trasferire parti della Regìa federale degli alcool: 1. in una società anonima di diritto privato esistente, o 2. in una società anonima di diritto privato che ha fondato da solo o con terzi o di cui ha acquisito diritti di partecipazione; b. alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a. 3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a i relativi beni patrimoniali, i diritti e gli obblighi della Regìa federale degli alcool passano alla società anonima. 4 Il trasferimento dei beni patrimoniali alla società anonima avviene in conformità con il diritto privato. 20 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose Art. 65 RU 2009 Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool Con l’abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool, tutti i diritti e gli obblighi passano alla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3. Art. 66 Diritto applicabile 1I procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore. 2 Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. L’obbligo fiscale e la tariffa dell’imposta sono rette dal diritto anteriore. Sezione 4: Coordinamento con la legge sull'alcol Art. 67 1 Qualora la legge del (data)11 sull'alcol non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le necessarie disposizioni in materia di diritto sull'alcol e designa l'autorità competente per la loro esecuzione. 2A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore. Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore Art. 68 1 La 2 Il presente legge sottostà a referendum facoltativo. Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Consiglio nazionale, ... Consiglio degli Stati, ... Il presidente: Il segretario: Il presidente: Il segretario: 11 RS 21 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose RU 2009 Allegato (Art. 58) Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge sull'alcool del 21 giugno 193212 è abrogata. II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. … 2. … 12 22 RS 680 Legge federale sull'alcol Legge sull'alcol (LAlc) del ... L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli visti gli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del ..., decreta: Capitolo 1: Scopo e definizioni Art. 1 Scopo 1 La presente legge si prefigge una gestione responsabile delle bevande alcoliche. 2 Lo scopo è di: a. ridurre il consumo problematico di alcol; b. ridurre i danni che il consumo problematico di alcol può cagionare alla propria salute o ad altre persone; c. indurre il commercio al dettaglio a svolgere la sua attività in modo responsabile. Art. 2 Definizioni Nella presente legge, le seguenti espressioni significano: RS 1 a. bevanda alcolica: bevanda che contiene etanolo; b. etanolo: alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è da considerarsi etanolo ai sensi della presente legge; RS 101 2010–...... 1 Legge federale sull'alcol RU 2009 c. bevanda spiritosa: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge: 1. l'etanolo allo stato puro o diluito, idoneo al consumo umano; 2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione; d. commercio all'ingrosso: la consegna o la mediazione di bevande spiritose a: 1. rivenditori; o 2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o altri prodotti contenenti bevande spiritose; e. commercio al dettaglio: qualsiasi consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori; non sono considerati commercio al dettaglio i regali a una cerchia determinata e limitata di persone; f. test d'acquisto: acquisti fittizi effettuati da adolescenti allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età. Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori Sezione 1 : Pubblicità Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose 1 La pubblicità di bevande spiritose fatta con la parola, l’immagine o il suono deve essere oggettiva. 2 La pubblicità non è oggettiva in particolare quando: a. mostra situazioni di consumo di bevande spiritose; b. associa le bevande spiritose a sensazioni particolari quali ricchezza, successo, salute, sportività, giovinezza, vacanze o simili; c. incoraggia a bere bevande spiritose. 3 Sono 4È a. 5È su oggetti d'uso che non contengono bevande spiritose o non hanno alcuna connessione con esse; b. in e su mezzi di trasporto pubblici; c. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni; d. alla radio e alla televisione; vietata la pubblicità di bevande spiritose: a. 2 vietati i confronti di prezzi e le promesse di aggiunte e altre agevolazioni. vietata la pubblicità di bevande spiritose: in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nella loro area; Legge federale sull'alcol RU 2009 b. su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive; c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiore ai 18 anni. 6 I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità, qualora il bene pubblico lo richieda. Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche 1 La pubblicità per le altre bevande alcoliche non può incoraggiare le persone di età inferiore ai 18 anni a bere bevande alcoliche né mostrare persone di età inferiore ai 18 anni che bevono o incoraggiano a bere. 2È vietata la pubblicità per le altre bevande alcoliche: a. su oggetti d'uso destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni; b. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni; c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiori ai 18 anni. 3I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità qualora il bene pubblico lo richieda. Sezione 2: Consegna ai consumatori Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio 1 Per l'esercizio del commercio al dettaglio di bevande alcoliche è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. 2I Cantoni prevedono per il rinnovo dell'autorizzazione una procedura semplificata. 3 Le aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini conformemente all'articolo 64 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura e che sono attive soltanto nel commercio dei vini non necessitano di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio. Art. 6 1 Sono a. 2 Commercio al dettaglio vietati: la distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati; RS 910.1 3 Legge federale sull'alcol b. RU 2009 la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, segnatamente attraverso la distribuzione di campioni o l'organizzazione di degustazioni senza assistenza di personale. 2I Cantoni possono prevedere ulteriori restrizioni del commercio al dettaglio qualora il bene pubblico lo richieda. Art. 7 Concessione di agevolazioni 1 Nel commercio al dettaglio di bevande spiritose è vietato concedere aggiunte o altre agevolazioni allo scopo di allettare il consumatore. 2 Per le altre bevande alcoliche, la concessione di aggiunte o altre agevolazioni nella mescita è vietata il venerdì e il sabato dalle ore 21.00 alle ore 09.00. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1. Art. 8 Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio 1 Le bevande spiritose non possono essere consegnate a fanciulli e adolescenti minori di 18 anni, le altre bevande alcoliche a fanciulli e adolescenti minori di 16 anni. 2 È altresì vietata la cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo diretto di eludere le disposizioni sull'età. Art. 9 Test d'acquisto 1 Le autorità cantonali e comunali possono eseguire e far eseguire test d'acquisto. Possono denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale le infrazioni al divieto di consegnare bevande alcoliche a persone che non raggiungono l'età minima fissata dalla legge. 2 Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. il riconoscimento e la sorveglianza delle organizzazioni specializzate coinvolte; b. i particolari relativi al reclutamento, all’istruzione, all’accompagnamento e alla protezione della personalità degli adolescenti impiegati; c. i requisiti relativi alla documentazione dei test d'acquisto eseguiti; d. la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati. Art. 10 Prezzi che coprono i costi 1È vietato il commercio al dettaglio di bevande alcoliche a prezzi che non coprono i costi. 2 Il 3 Il Consiglio federale definisce i criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi. calcolo dei prezzi che coprono i costi non può essere falsato da prezzi d'acquisto irrealistici nel commercio all'ingrosso a monte. 4 Legge federale sull'alcol RU 2009 4 L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe al principio dei prezzi che coprono i costi per: a. la vendita in caso di cessazione dell'attività commerciale; b. altri motivi gravi. Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche Gli esercizi di mescita sono obbligati a offrire almeno tre bevande analcoliche: a. il cui prezzo è inferiore a quello della bevanda alcolica meno cara nella stessa quantità; e b. che sono offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica meno cara. Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol Art. 12 Per limitare il consumo problematico di alcol, la Confederazione può sostenere, mediante contributi, progetti e attività di interesse nazionale o sovraregionale. Capitolo 4: Centro di competenza Art. 13 L'autorità competente, quale centro di competenza nel settore dell'alcol, promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione fra gli Uffici federali, i Cantoni, l'economia e le organizzazioni di prevenzione. Capitolo 5: Crediti pecuniari Art. 14 Esigibilità dei crediti pecuniari Le multe e gli altri crediti pecuniari diventano esigibili al momento della notifica della decisione. Art. 15 Termine di pagamento Il termine di pagamento per le multe e gli altri crediti pecuniari è di 30 giorni. 5 Legge federale sull'alcol Art. 16 RU 2009 Interessi 1 In caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento. 2 Dal momento in cui sono stati versati i contributi ottenuti indebitamente è dovuto un interesse di mora. 3 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni alla riscossione degli interessi di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo. 4 Determina le aliquote d'interesse. Art. 17 Prescrizione 1 La prescrizione della riscossione dei crediti pecuniari è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose3. 2 Per i risarcimenti in virtù dell'articolo 71 del Codice penale4 (CP) sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti nell'articolo 70 capoverso 3 CP, per i contributi i termini di prescrizione dell'azione penale previsti nel CP e nella legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo (DPA). Art. 18 Proroga e condono Le pretese di risarcimento e di restituzione di contributi ottenuti indebitamente secondo la presente legge possono essere condonate o prorogate in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo. Capitolo 6: Assistenza amministrativa Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere 1 L'autorità competente e le altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente. 2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. 3 4 5 6 RS RS 311.0 RS 313.0 Legge federale sull'alcol RU 2009 Capitolo 7: Protezione dei dati Art. 20 Sistemi d'informazione 1 L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per: 2 Il a. perseguire e giudicare reati; b. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; c. eseguire procedimenti amministrativi; d. allestire statistiche. Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti: a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione; b. i cataloghi dei dati da registrare; c. l'accesso ai dati; d. l'elaborazione dei dati; e. la durata di conservazione dei dati; f. l'archiviazione e la distruzione dei dati; g. la sicurezza dei dati. 3 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere 1 L'autorità competente può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. 2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: a. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze; b. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. 7 Legge federale sull'alcol RU 2009 4I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente. Capitolo 8: Rimedi giuridici Art. 22 Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Capitolo 9: Disposizioni penali Art. 23 1È Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio punito con una multa fino a 40 000 franchi chi: a. contravviene alle disposizioni sulla limitazione della pubblicità previste nell'articolo 3; b. contravviene alle disposizioni sull'esercizio del commercio al dettaglio previste negli articoli 6, 7, 8, 10 o 11. 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi. Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o a una singola decisione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5000 franchi. 2 Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore. Art. 25 Infrazioni commesse nell'azienda Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA7 non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa. 6 7 8 RS 172.021 RS 313.0 Legge federale sull'alcol Art. 26 RU 2009 Azione penale 1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA8. 2 Il perseguimento e il giudizio spettano a ..... [da completare] 3 L'emanazione di norme penali per le infrazioni all'articolo 5 capoverso 1 come pure per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni agli articoli 6, 7, 8 e 11 è di competenza dei Cantoni. Capitolo 10: Esecuzione per debiti Art. 27 1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 della legge federale dell'11 aprile 18899 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) quando il termine di pagamento impartito al debitore è scaduto infruttuosamente. 2 Se nei confronti del debitore è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente può far valere il suo credito nell'ambito di quest'ultima. 3 Le decisioni dell'autorità competente cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell'articolo 80 LEF. 4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell'autorità competente cresciuta in giudicato. Capitolo 11: Disposizioni finali Art. 28 1 Il Esecuzione Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. 2 Designa l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. Art. 30 Disposizioni transitorie 1 Il nuovo diritto non si applica alle decisioni cresciute in giudicato secondo il diritto anteriore. 2 Alle 8 9 procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. RS 313.0 RS 281.1 9 Legge federale sull'alcol Art. 31 RU 2009 Coordinamento con la legge sull'imposizione delle bevande spiritose 1 Qualora la legge del (data)10 sull'imposizione delle bevande spiritose non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie sull'imposizione fiscale delle bevande spiritose e designa l'autorità competente per la loro esecuzione. 2A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore. Art. 32 1 La 2 Il Referendum ed entrata in vigore presente legge sottostà a referendum facoltativo. Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Consiglio nazionale, ... Consiglio degli Stati, ... Il presidente: Il segretario: Il presidente: Il segretario: 10 10 RS Legge federale sull'alcol RU 2009 Allegato (Art. 30) Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 21 giugno 193211 sull'alcool è abrogata. II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 24 marzo 200612 sulla radiotelevisione Art. 10 cpv. 1 lett. b 1È vietata la pubblicità per: b. le bevande spiritose giusta l'articolo 2 lettera c della legge (data)13 sull'alcol; il Consiglio federale emana altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; 2. Legge federale del 9 ottobre 199214 sulle derrate alimentari Art. 48 cpv. 1 lett. l 1È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque: l. contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di articoli di tabacco e articoli per fumatori; Art. 60 Disposizione transitoria Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di tabacco destinata principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni, fintanto che siano introdotte nella presente legge disposizioni al riguardo. Sono fatte salve le restrizioni alla pubblicità stabilite dalla legge del 24 marzo 200615 sulla radiotelevisione. 11 12 13 14 15 RS 680 RS 784.40 RS RS 817.0 RS 784.40 11 Legge federale sull'alcol RU 2009 3. Legge federale del 23 marzo 200116 sul commercio ambulante Art. 11, rubrica e capoversi 1 e 2 Titolo Limitazioni per determinate merci e servizi 1 abrogato 2 Il Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di determinate merci e servizi da parte del commercio ambulante. 16 12 RS 943.1 Dipartimento federale delle finanze DFF Berna, [Datum] Destinatari: Partiti politici Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna Associazioni mantello dell’economia Ambienti interessati Revisione totale della legge sull’alcool: avamprogetto di legge sull’imposizione delle bevande spiritose e di legge sull’alcol; avvio della consultazione Gentili Signore, Egregi Signori, in data [Datum] il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di effettuare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché presso le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione. Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale pone in consultazione due avamprogetti di leggi ovvero: - - la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (LIBs), che disciplina la riscossione e il controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e l’etanolo destinato al consumo; la legge sull’alcol (LAlc), che compendia le prescrizioni sul commercio e sulla pubblicità disciplinate in differenti leggi, creando pertanto i presupposti per un chiaro ordinamento delle competenze e per una maggiore coerenza in materia di politica dell'alcol. Questa soluzione permette di ridurre nell’ambito dell’imposizione delle bevande spiritose i conflitti di natura politica tra gli obiettivi fiscali e di protezione della salute, mentre nell’ambito del mercato delle bevande alcoliche garantisce una politica di regolamentazione coerente. Accanto a questa novità, la revisione totale della legge sull’alcool prevede tra l’altro - la liberalizzazione del mercato dell’etanolo e delle bevande spiritose (rinuncia a tre monopoli della Confederazione e a gran parte delle 43 autorizzazioni) e - l’ottimizzazione del sistema fiscale e di controllo (riduzione degli assoggettati all’imposta; abrogazione, rispettivamente uniformazione di regolamentazioni straordinarie; passaggio al controllo orientato ai rischi). A seguito di queste innovazioni la RFA, incaricata finora dell’esecuzione della legge sull’alcool, subirà considerevoli trasformazioni che si ripercuoteranno sulla sua organizzazione. Infatti, il centro di profitto della RFA, Alcosuisse, che detiene il monopolio d’importazione dell’etanolo, dovrebbe essere privatizzato. In tal modo, gran parte dei compiti che giustificherebbero il mantenimento della RFA quale istituto autonomo verrebbe eliminata. Conformemente ai principi stabiliti dal Consiglio federale nel Rapporto sul governo d’impresa del 13 settembre 2006 per l’organizzazione dei compiti della Confederazione, la RFA dovrebbe quindi essere integrata nell’Amministrazione federale centrale. L’organizzazione all’interno dell’Amministrazione federale centrale potrà essere precisata soltanto quando sarà noto il futuro portafoglio di compiti, ossia dopo l’analisi della consultazione che sarà illustrata in un messaggio. In allegato vi sottoponiamo, per parere, gli avamprogetti di legge sull’imposizione delle bevande spiritose e di legge sull’alcol unitamente ai pertinenti rapporti esplicativi. Ulteriori esemplari della documentazione sono disponibili all'indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. Vi invitiamo a trasmetterci il vostro parere entro il 31 ottobre 2010 a uno dei seguenti indirizzi: Regìa federale degli alcool Revisione totale Länggassstrasse 35 3000 Berna 9 oppure a: [email protected] Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione e ci è gradita l’occasione per porgervi, gentili Signore e Signori, i nostri migliori saluti. Hans-Rudolf Merz Consigliere federale Allegati: - Citati avamprogetti e rapporti esplicativi (i, f, t) - Elenco dei destinatari (i, f, t) 2/2 Liste der Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires Elenco dei destinatari Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) Art. 4 cpv. 3 della legge sulla consultazione (RS 172.061) 1. Kantone / Cantons / Cantoni.................................................................................... 2 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale . 3 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna...................................................................................... 5 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia........................................................................................................... 5 5. Branchenverbände / Associazioni di categoria ........................................................ 6 6. Weitere Organisationen / Altre organizzazioni………………………………………….9 1. Kantone / Cantons / Cantoni Staatskanzlei des Kantons Zürich Staatskanzlei des Kantons Bern Staatskanzlei des Kantons Luzern Standeskanzlei des Kantons Uri Staatskanzlei des Kantons Schwyz Staatskanzlei des Kantons Obwalden Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Regierungskanzlei des Kantons Glarus Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Staatskanzlei des Kantons Solothurn Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Standeskanzlei des Kantons Graubünden Staatskanzlei des Kantons Aargau Staatskanzlei des Kantons Thurgau Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich Postgasse 68 3000 Bern 8 Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern Postfach 6460 Altdorf 1 Postfach 6431 Schwyz Rathaus 6060 Sarnen Rathaus 6370 Stans Rathaus 8750 Glarus Postfach 156 6301 Zug Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg Rathaus 4509 Solothurn Rathaus, Postfach 4001 Basel Rathausstrasse 2 4410 Liestal Rathaus 8200 Schaffhausen Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau Marktgasse 2 9050 Appenzell Regierungsgebäude 9001 St. Gallen Reichsgasse 35 7001 Chur Regierungsgebäude 5000 Aarau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld Residenza Governativa 6501 Bellinzona Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Konferenz der Kantonsregierungen Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 2. Château cantonal 1014 Lausanne Palais du Gouvernement 1950 Sion Château 2001 Neuchâtel Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3 Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz PBD Parti Bourgeois-Démocratique Suisse PBD Partito borghese-democratico Svizzero BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz PDC Parti démocrate-chrétien suisse PPD Partito popolare democratico svizzero PCD Partida cristiandemocrata svizra Postfach 5835 3001 Bern FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali PLD. Ils Liberals Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3011 Bern SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz PS Parti socialiste suisse PS Partito socialista svizzero PS Partida socialdemocrata da la Svizra Postfach 7876 3001 Bern SVP Schweizerische Volkspartei UDC Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro PPS Partida Populara Svizra Postfach 8252 3001 Bern CSP Christlich-soziale Partei PCS Parti chrétien-social PCS Partito cristiano sociale PCS Partida cristian-sociala EDU Eidgenössisch-Demokratische Union UDF Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale Urs Perler Bodenmattstrasse 140 3185 Schmitten Postfach 3601 Thun EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz PEV Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV Partida evangelica da la Svizra Postfach 3467 8021 Zürich Grüne Partei der Schweiz Les Verts Parti écologiste suisse I Verdi Partito ecologista svizzero La Verda Partida ecologica svizra Waisenhausplatz 21 3011 Bern GB Grünes Bündnis AVeS: Alliance Verte et Sociale AVeS: Alleanza Verde e Sociale Grünliberale Partei Schweiz Postfach 367 3000 Bern 7 Lega dei Ticinesi Norman Gobbi Casella postale 64 6776 Piotta PdAS Partei der Arbeit der Schweiz PST Parti suisse du Travail – POP PSdL Partito svizzero del Lavoro PSdL Partida svizra da la lavur Alternative Kanton Zug 25, Vieux-Billard 1211 Genève 8 Postfach 4805 6304 Zug 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna Schweizerischer Gemeindeverband Associazione dei Comuni Svizzeri Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl Schweizerischer Städteverband Unione delle Città Svizzere Florastrasse 13 3000 Bern 6 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Gruppo svizzero per le regioni di montagna Postfach 7836 3001 Bern 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Schweizerischer Arbeitgeberverband Postfach 8032 Zürich Postfach 3001 Bern Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori Postfach 8032 Zürich Schweiz. Bauernverband (SBV) Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC) Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association Postfach 4182 4002 Basel Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS) Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) Personalverband des Bundes Association du personnel de la Confédération Associazione del personale della Confederazione Travail.Suisse Postfach 3000 Bern 23 Postfach 1853 8027 Zürich Oberdorfstrasse 32 3072 Ostermundigen Postfach 5775 3001 Bern 5. Branchenverbände / Associazioni di categoria Association Suisse du Commerce de vins Associazione svizzera del commercio dei vini Amthausgasse 1 3000 Berne 7 Association nationale des coopératives vitivinicoles suisses Amthausgasse 1 3000 Bern 7 Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants Chemin des Gds. Buissons 9 1233 Sézenove Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera italiana (ACSI) Via Polar 46 Casella postale 165 6932 Breganzona Branchenverband Deutschschweizer Wein Schloss Postfach 8820 Wädenswil Chocosuisse Münzgraben 6 3000 Bern 7 DISTISWISS Amthausgasse 1 Postfach 3000 Bern 7 Erdöl-Vereinigung Unione Petrolifera Spitalgasse 5 8001 Zürich/ZH Fédération suisse des vignerons Associazione Svizzera dei Viticoltori-Vinificatori Kapellenstrasse 5 3011 Bern Foederation der Schweiz. Nahrungsmittel-Industrie(n) (fial) Münzgraben 6 3000 Bern 7 GastroSuisse Blumenfeldstrasse 20 8046 Zürich Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt (GFB) Katzenbachweg 1 8052 Zürich Genossenschaft Viniharass Amthausgasse 1 Postfach 3000 Bern 7 hotelleriesuisse Monbijoustrasse 130 3007 Bern Hotel & Gastro Union Adligenwilerstrasse 29/22 Postfach 4870 6002 Luzern IG Detailhandel Schweiz IG DHS Postfach 5815 3001 Bern Intergenerika Postfach 633 4410 Liestal/BL Schweizer Brauerei-Verband Associazione svizzera delle birrerie Engimattstrasse 11 Postfach 2124 8027 Zürich Schweizer Cafetier-Verband Bleicherweg 54 8002 Zürich Schweizer Schnaps Forum Forum Suisse des Eaux-de-vie Forum Svizzero delle acquaviti Pfannenstilstrasse 18 8820 Wädenswil Schweizer Werbung SW Publicité Suisse PS Pubblicità Svizzera PS Kappelergasse 14 Postfach 3021 8022 Zürich Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse) Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse) Società Svizzera dei Farmacisti (pharmaSuisse) Stationsstrasse 12 3097 Liebefeld/BE Schweizerischer Aromen- und Riechstoff-Industrieverband Industriestrasse 9 8305 Dietlikon Schweizerischer Brennerverband (SBV) Beundeweg 60 3033 Wohlen b. Bern/BE Schweizerischer Detaillistenverband (sdv) Burgerstrasse 17 Postfach 2625 CH-6002 Luzern Schweizerischer Drogistenverband (SDV) Association suisse des droguistes (ASD) Postfach 3516 2500 Biel/Bienne 3 Schweizerische Gilde etablierter Köche Guilde suisse des restaurateurs-cuisiniers Blumenfeldstrasse 20 8046 Zürich Schweizerischer Kosmetik-& Waschmittelverband SKW Postfach 597 8027 Zürich Schweizerischer Obstverband (SOV) Fruit-Union Suisse (FUS) Associazione Svizzera Frutta (ASF) Postfach 2559 6302 Zug Schweizerischer Spirituosenverband (SSV) Postfach 592 3000 Bern 7 Schweizerischer Verband der Lebensmittel-Detaillisten (Veledes) Association suisse des détaillants en alimentation (Veledes) Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari (Veledes) Falkenplatz 1 3012 Bern Schweizerischer Verband für visuelle Kommunikation (Viscom) Association suisse pour la communication visuelle (Viscom) Associazione svizzera per la comunicazione visiva (Viscom) Speichergasse 35 Postfach 678 3000 Bern 7 SGCI Chemie Pharma Schweiz Nordstrasse 15 Postfach 8021 Zürich Verband Schweizer Weinexporteure (SWEA) Société des exportateurs de vins suisses (SWEA) Florimont 5 1305 Penthalaz Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW) Association suisse des cosmétiques et des détergents (SKW) Breitingerstrasse 35 Postfach 8027 Zürich Sommelier-Union Schweiz (ASSP) Werdstrasse 34 8004 Zürich SPIRITSUISSE Gurzelngasse 27 4500 Solothurn Swiss Barkeeper Union (SBU) Diethelmstrasse 26 6363 Fürigen SwissCateringAssociation (SCA) Flüelastrasse 51 8047 Zürich Swiss Retail Federation Marktgasse 50 Postfach 3000 Bern 7 Schweizerische Zentralstelle für Einfuhr flüssiger Treib- & Brennstoffe (CARBURA) Office central suisse pour l'importation des carburants et combustibles Postfach 9669 liquides (CARBURA) 8036 Zürich Ufficio centrale svizzero per l'importazione di carburanti e combustibili liquidi (CARBURA) Swiss Wine Promotion Brunmattstrasse 21 3001 Bern Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen in der Schweiz (Interpharma) Association des sociétés pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche (Interpharma) Petersgraben 35 4051 Basel/BS Verband Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten (VSLF) Union suisse de l'industrie des vernis et peintures (USVP) Rudolfstrasse 13 8400 Winterthur/ZH Verband Schweizerischer Getränkegrossisten (VSG) L'Association Suisse des distributeurs de Boissions (ASDB) Associazione Svizzera distributori di bibite (ASDB) Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken (ASCO) Association Suisse des Cafés-Concerts, Cabarets, Dancings et Discothéques (ASCO) Riedstrasse 14 Postfach 318 8953 Dietikon Blumenfeldstrasse 20 8046 Zürich Association suisse des écoles hôtelières (ASEH) Verein Schweizerischer Hotelfachschulen Commercialstrasse 19 Postfach 7007 Chur VITISWISS Brunnmattstrasse 21 Postfach 8211 3001 Bern VSIG Handel Schweiz VSIG Commerce Suisse VSIG Commercio Svizzera Güterstrasse 78 Postfach 656 4010 Basel 6. Weitere Organisationen / Altre organizzazioni Alliance-F, Bund schweizerischer Frauenorganisationen Alliance F, Alleanza delle società femminili svizzere Spitalgasse 24 Postfach 3000 Bern 7 Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) Bureau de prévention des accidents (bpa) Ufficio prevenzione infortuni (upi) Postfach 8236 3001 Bern Blaues Kreuz der deutschen Schweiz Postfach 8957 3001 Bern Schweizerische Weinhandelskontrolle Contrôle suisse du commerce des vins Controllo svizzero del commercio dei vini Bahnhofstrasse 49 Postfach 272 8803 Rüschlikon Croix Bleue Romande Av. de la Gare 31 1022 Chavannes-Renens Fédération romande des Consommateurs (FRC) Case postale 6151 1002 Lausanne Fondation Dépendances, Centre Clos-Henri-trans-AT Le Prédame 2714 Les Genevez Groupement Romand d’Etudes des Addictions Rue des Pêcheurs 8 1401 Yverdon-les-Bains Infodrog - Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht Infodrog - Centrale di coordinamento nazionale delle dipendenze Postfach 460 3000 Bern 14 Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen KKBS Conférence des délélgués cantonaux aux problèmes de toxicomanies (CDCT) Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie CDCT c/o Bundesamt für Gesundheit 3003 Bern Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz Conférence des Commandantes des Polices Cantonales de Suisse Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantonali della Svizzera Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3011 Bern Konsumentenforum (kf) Grossmannstrasse 29 8049 Zürich Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik Coordination politique des addiction Molli-Park 2A 4800 Zofingen Pro Familia Schweiz Marktgasse 36 3011 Bern santésuisse Römerstrasse 20 4502 Solothurn Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention (RADIX) Effingerstrasse 11 3011 Bern Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG) Gerechtigkeitsgasse 12 Postfach CH-3000 Bern 8 Schweizerischer Fussballverband (SFV) Association Suisse de Football (ASF) Associazione Svizzera di Football (ASF) Postfach 3000 Bern 15 Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) Société Suisse de Nutrition (SSN) Società Svizzera di Nutrizione (SSN) Schwarztorstrasse 87 Postfach 8333 Schweizer Jugendherbergen (SJH) Postfach 8042 Zürich Swiss Ice Hockey Association (SIHA) Hagenholzstrasse 81 Postfach CH-8050 Zürich Swiss Olympics Postfach 606 3022 Bern 22 Société des encaveurs de vins suisses Amthausgasse 1 3000 Bern 7 Stiftung für Konsumentenschutz SKS Fondazione per la protezione dei consumatori Postfach 3000 Bern 23 Sucht Info Schweiz Addiction info suisse Postfach 870 1001 Lausanne Verband der Deutschschweizer Suchtfachleute (Fachverband Sucht) Weinbergstrasse 25 8001 Zürich Vereinigung der kantonalen Beauftragten für Gesundheitsförderung Sekretariat VBGF Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione della salute ARPS Effingerstrasse 40 3001 Bern Dipartimento federale delle finanze DFF Legge sull’alcool: focalizzazione sulla tutela della gioventù e sulla possibilità di procurarsi alcol di notte Berna, 07.09.2011 - In data odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto sui risultati della consultazione concernente la revisione totale della legge sull’alcool e preso le decisioni di principio sull’ulteriore modo di procedere. Lo Stato libererà la produzione dell’alcol da ostacoli desueti che gravano la produzione dell’alcol. Inoltre il settore beneficerà di agevolazioni fiscali mirate. L’alcol utilizzato per la fabbricazione di derrate alimentari solide sarà esentato dall’imposta. Sebbene vengano leggermente allentate, le prescrizioni in materia di pubblicità per le bevande spiritose rimangono più severe di quelle per il vino e la birra. Il Consiglio federale rinuncia a intraprendere misure che riguardano i prezzi. In vista del messaggio, esso stabilisce due priorità: da un lato, deve essere intensificata la tutela della gioventù e, dall’altro, deve essere limitata la possibilità di procurarsi alcol di notte. Con la revisione totale della legge sull'alcool, il Consiglio federale vuole adeguare alla realtà economica e sociale del XXI secolo un sistema giuridico obsoleto. Esso propone di sostituire i numerosi ostacoli alla produzione, introdotti all'epoca del cosiddetto «flagello dei distillati di patate», con strumenti più moderni che garantiscano soprattutto la sicurezza dell'imposta. Nel quadro della consultazione la prevista soppressione dei tre monopoli - ossia fabbricazione e importazione di etanolo nonché fabbricazione di bevande spiritose - e di 41 delle 43 autorizzazioni statali ha riscosso vasti consensi. Agevolazioni fiscali mirate e compatibili con gli accordi internazionali dovrebbero sgravare il settore. A ciò dovrebbe contribuire anche l'esenzione fiscale dell'alcol utilizzato nella fabbricazione di derrate alimentari solide (vedi comunicato stampa separato). Per quanto concerne la pubblicità, il Consiglio federale ha ribadito le proposte poste in consultazione che prevedono in particolare un leggero allentamento delle prescrizioni applicabili alle bevande spiritose. In generale, per le bevande spiritose dovrebbero rimanere in vigore limitazioni in materia di pubblicità più severe rispetto a quelle per il vino e la birra. Maggior efficacia nella tutela della gioventù Il consenso sulla necessità di tutelare la gioventù dai danni a breve e a lungo termine, dovuti a un consumo di alcol precoce o in quantità eccessive, è ampiamente sostenuto. Il Consiglio federale intende pertanto dare maggiore rilievo alla tutela della gioventù. Partendo da queste considerazioni, esso conferma diverse misure già proposte nella procedura di consultazione, ovvero la definizione di un'età minima legale per la consegna di bevande alcoliche (18 anni per le bevande spiritose, 16 anni per la birra e per il vino) in combinazione con la creazione di una base legale per l'esecuzione dei test d'acquisto e il divieto di cessione di bevande alcoliche a minorenni contribuiscono ad attuare in maniera più efficace le disposizioni sulla tutela della gioventù. L'armonizzazione a livello federale del cosiddetto articolo sullo sciroppo obbliga le mescite a offrire tre bevande analcoliche a un prezzo più basso di quello della stessa quantità della bevanda alcolica meno cara. Questa prescrizione non deve solo incentivare il consumo di bevande analcoliche, ma deve anche limitare la mescita di alcolici a prezzi eccessivamente bassi. Infine, le degustazioni, le consegne gratuite e la vendita da distributori automatici deve essere ammessa solo a condizione che sia garantita la tutela della gioventù. Introduzione di un «regime notturno» per la vendita di alcol Oltre alla tutela della gioventù, che deve essere garantita a livello nazionale, il Consiglio federale ritiene imprescindibile introdurre misure volte a contrastare nuovi punti problematici. In quest'ottica, misure mirate devono limitare il consumo eccessivo di alcol nelle ore notturne. Le autorità cantonali e comunali chiedono strumenti efficaci in merito. Oltre alla tutela della salute pubblica, in generale, e alla tutela della gioventù, in particolare, si tratta anche di combattere indirettamente i danni sociali provocati dal consumo di alcol, quali il rumore, la violenza, il vandalismo, gli infortuni e il cosiddetto «littering». Il Consiglio federale propone pertanto due misure per introdurre un «regime notturno nella vendita di alcol»: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 non deve essere più possibile acquistare alcol nei negozi al dettaglio e devono essere vietate le offerte civetta nelle mescite. Per tenere conto delle diverse problematiche regionali, queste misure sono concepite come standard a livello federale e possono essere completate in funzione delle esigenze dei Cantoni. Il calo del consumo globale non giustifica un aumento generalizzato dei prezzi Al termine di analisi approfondite, il Consiglio federale rinuncia a misure che intervengano sulla formazione dei prezzi. Tutte le misure esaminate ed intese a contrastare le offerte di alcol a prezzi eccessivamente bassi, non si sono rivelate sufficientemente mirate, proporzionali e/o efficaci. A questo riguardo bisogna pure tenere conto che negli ultimi 20 anni il consumo di alcol pro capite è diminuito del 20 per cento. Questa tendenza al ribasso, che si è confermata anche nel 2010, non giustifica aumenti generalizzati dei prezzi delle bevande alcoliche. Analogamente anche l'aliquota d'imposta per le bevande spiritose rimane invariata a 29 franchi per litro di alcol puro. Privatizzazione di Alcosuisse e futuro della RFA Il Consiglio federale ha inoltre preso conoscenza che la privatizzazione di Alcosuisse, il centro di profitto della RFA, riscuote ampi consensi. Le altre componenti della RFA saranno integrate nell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la costituenda nuova unità organizzativa continuerà a occuparsi dell'esecuzione della politica in materia di alcol e di vigilanza del mercato dell'alcol. Allegati: Documentazione (pdf, 65kb) Indirizzo cui rivolgere domande: Alexandre Schmidt direttore della Regìa federale degli alcool (RFA) +41 31 309 12 64 [email protected] Pubblicato da Il Consiglio federale Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it Dipartimento federale delle finanze Internet: http://www.dff.admin.ch/it Dipartimento federale delle finanze DFF [email protected] | Basi legali http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it Dipartimento federale delle finanze DFF Regìa federale degli alcool RFA Direzione Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale della legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate settembre 2011 Indice 1 Procedura di consultazione ......................................................................................... 4 1.1 1.2 2 3 4 Situazione iniziale ........................................................................................... 4 Svolgimento della procedura di consultazione ................................................. 4 Valutazione della consultazione .................................................................................. 6 2.1 Necessità di una riforma.................................................................................. 6 2.2 Suddivisione dei contenuti di politica fiscale e sanitaria in due leggi ................ 7 2.3 Struttura futura della RFA................................................................................ 8 Legge sull’imposizione delle bevande spiritose ......................................................... 9 3.1 Liberalizzazione .............................................................................................. 9 3.2 Ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo ..................................... 10 3.3 Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo ................................ 10 3.4 Ulteriori osservazioni ..................................................................................... 11 3.5 Parere sui singoli articoli ............................................................................... 11 Legge sull’alcol ........................................................................................................... 23 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2 Una nuova legge per tutte le limitazioni del commercio e della pubblicità...... 23 Disposizioni sul commercio e sulla pubblicità riunite in un’unica legge .......... 23 Costituzionalità .............................................................................................. 23 La nuova legge ............................................................................................. 24 In generale sull’orientamento contenutistico dell’avamprogetto di legge........ 25 Conoscenze scientifiche................................................................................ 26 Prevenzione (in generale) ............................................................................. 26 Tutela della gioventù ..................................................................................... 28 Responsabilità individuale contrapposta a responsabilità collettiva ............... 28 Intensità normativa ........................................................................................ 29 La pubblicità .................................................................................................. 31 Uniformazione contro differenziazione della limitazione della pubblicità ........ 32 Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione .................. 33 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Il commercio.................................................................................................. 34 Uniformazione contro differenziazione delle restrizioni del commercio .......... 35 Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione .................. 35 Competenza esclusiva della Confederazione contro competenza complementare dei Cantoni .......................................................................... 39 4.5 Singoli articoli LAlc ........................................................................................ 41 Allegato .............................................................................................................................. 69 Elenco delle abbreviazioni ............................................................................................ 69 Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione.................................................... 72 Progetti di legge avviati in consultazione ....................................................................... 78 Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo .......................... 78 Legge federale sull'alcol ................................................................................................ 92 2/98 Compendio La separazione legale dei contenuti fiscali e normativi e quindi l’istituzione di una legge sull’imposizione delle bevande spiritose e di una legge sull’alcol sono state fondamentalmente bene accolte. La legge sull’imposizione delle bevande spiritose con le sue proposte sulla liberalizzazione del mercato delle bevande spiritose e dell’etanolo ha riscosso vasti consensi nella consultazione. Solo l’importo dell’imposta sulle bevande spiritose, il suo adeguamento al rincaro nonché le esenzioni (parziali) dall’imposta danno adito a opinioni divergenti. La legge sull’alcol ha riscontrato i favori della grande maggioranza dei Cantoni. Essa è sostenuta anche dall’Unione delle città svizzere nonché dalle città e dai Comuni che si sono espressi direttamente. Positivi sono anche i pareri delle organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie, che però ritengono le misure della legge sull’alcol tendenzialmente poco stringenti. La legge è respinta in particolare dalle cerchie economiche che esprimono – oltre a riserve di principio sulle limitazioni dell’economia – dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni previste per la birra e per il vino o addirittura le contestano. Inoltre, esse esigono disposizioni chiare nel tenore, efficienti nell’attuazione ed efficaci negli effetti. Infine, è stata accolta favorevolmente la proposta di privatizzare Alcosuisse e di reintegrare la Regìa federale degli alcool nell’Amministrazione federale centrale. 3/98 1 Procedura di consultazione 1.1 Situazione iniziale La legge sull’alcool vigente risale al 1932 ed è pertanto una tra le leggi più datate della Confederazione. Sebbene sia stata oggetto di diverse revisioni parziali nel corso dei suoi 80 anni di validità, la legge non soddisfa più la realtà odierna. Il Consiglio federale ha pertanto inserito la revisione totale della legge sull’alcool negli obiettivi di legislatura 2007–2011. Con la revisione totale della legge il Consiglio federale persegue i seguenti obiettivi: a. liberalizzazione del mercato: saranno soppressi 3 monopoli federali e 41 delle 43 autorizzazioni. Si prevede inoltre che la Confederazione si ritiri completamente dal mercato dell’etanolo; b. ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo: il sistema d’imposizione sarà snellito in modo che l’assoggettamento all’imposta sarà messo sistematicamente in relazione alla produzione e all’importazione di bevande spiritose. Il numero degli assoggettati all’imposta diminuirà dagli attuali circa 48 000 all’anno a circa 3000 unità. Inoltre, i privilegi fiscali saranno uniformati. Queste semplificazioni comporteranno per l’Amministrazione una considerevole diminuzione dell’onere legato al controllo senza compromettere il gettito fiscale; c. nuovo orientamento della regolamentazione del mercato: con la concentrazione in un’unica legge delle disposizioni sul commercio e sulla pubblicità applicabili alle bevande alcoliche attualmente sparse in differenti leggi vengono eliminati i doppioni a livello legislativo ed esecutivo nonché le relative incertezze giuridiche. Inoltre, attraverso l’assoggettamento del commercio di bevande alcoliche a norme uniformi vengono creati i presupposti per una maggiore coerenza nella politica (di mercato) dell’alcol; d. riorganizzazione dell’adempimento dei compiti: con l’abolizione del monopolio d’importazione e il ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo, Alcosuisse – il centro di profitto della RFA – dovrà essere privatizzato. La parte rimanente della RFA sarà reintegrata nell’Amministrazione federale centrale. In questo modo il potenziale di sinergia che ne deriva potrà essere sfruttato in maniera mirata con i compiti amministrativi esistenti. 1.2 Svolgimento della procedura di consultazione Nell’ambito della procedura di consultazione il Consiglio federale ha presentato due avamprogetti di legge: la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (LIBs) disciplina la riscossione e il controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e sull’etanolo; la legge sull’alcol (LAlc) statuisce prescrizioni per la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche. La consultazione concernente la revisione totale della legge sull’alcool è stata avviata il 30 giugno 2010 ed è durata fino alla fine di ottobre 2010. Sono stati invitati ad esprimere un parere 128 destinatari. La documentazione, costituita da due avamprogetti di legge, due rapporti esplicativi, un questionario e l’elenco dei destinatari, è stata inviata per posta. Questa documentazione era ed è consultabile anche nei siti Web della Cancelleria federale (CaF) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF). 4/98 La consultazione ha suscitato un grande interesse. Sono pervenuti complessivamente 183 pareri in oltre 1700 pagine in formato A4. Hanno inviato un parere 86 dei 128 destinatari: Destinatari Pareri Cantoni 26 25 Conferenza dei Governi cantonali 1 1 Partiti politici 14 6 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 3 1 Associazioni mantello nazionali dell'economia 9 6 Associazioni di categoria 48 24 Altre organizzazioni 27 23 TOTALE 128 86 Sono inoltre pervenuti 97 pareri dai seguenti settori: Città, Comuni, Conferenze delle città 5 Associazioni di categoria 41 Altre organizzazioni 38 Privati (imprese e persone) 10 Commissioni e istituti della Confederazione 3 TOTALE 97 Il questionario inviato con la documentazione sulla consultazione comprendeva, da un lato, importanti domande di principio sulla revisione totale, vale a dire domande sulla liberalizzazione del mercato, sul ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo, sulla riorganizzazione della RFA nonché sul dualismo legislativo (suddivisione in due leggi). Dall’altro, esso conteneva in parte domande molto dettagliate sul contenuto dei due avamprogetti di legge, soprattutto della nuova legge sull’alcol. Nel complesso, 73 dei 183 partecipanti hanno compilato il questionario integralmente o parzialmente. La seguente tabella ne riporta i dettagli: Solo questionario 26 Questionario + lettera 47 Solo lettera 110 TOTALE dei pareri pervenuti 183 Secondo l’articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta. Con il presente rapporto il Consiglio federale prende atto dei pareri pervenuti, che vengono esposti in forma sintetica.1 È definito partecipante chi ha inoltrato un parere generale o concernente alcuni aspetti della revisione totale della legge sull’alcool. I pareri sono stati attribuiti ai singoli gruppi e numerati in base all’ordine di entrata. 1 Messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004 concernente la legge federale sulla procedura di consultazione (FF 2004 473) 5/98 Cantoni C Partiti P Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna AM Città e Comuni CC Associazioni mantello nazionali dell'economia ANE Associazioni nazionali di categoria ANC Associazioni cantonali di categoria ACC Organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie OP Altre organizzazioni AO Commissioni e istituti della Confederazione CIC Persone e imprese PI L’elenco dei singoli partecipanti, ordinati secondo la data di ricevimento dei pareri e l’attribuzione ai gruppi, è allegato al presente rapporto. Per una migliore visione d’insieme e una maggiore leggibilità i seguenti partecipanti vengono raggruppati in base ai pareri espressi, identici a livello materiale: a. GastroSuisse (ANC 17) e 14 associazioni cantonali della gastronomia (GastroAargau, GastroBaselland, GastroTicino, Société des cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève, GastroZürich, GastroFreiburg, GastroAppenzell Ausserrhoden; GastroAppenzell Innerrhoden; GastroUri; GastroSchwyz, GastroBern, GastroLuzern, GastroSolothurn, GastroWallis) sono indicate nel rapporto sui risultati come «rappresentanti del settore della gastronomia»; b. 6 unioni cantonali e regionali dei contadini (LBV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV e SOBV), i rappresentanti dei produttori di frutta e verdura vallesani (FVPFL / IFELV) nonché le due associazioni regionali dei produttori di frutta (BOV e AZO) sono stati indicati come «rappresentanti cantonali dell’agricoltura»; c. 5 rappresentanti nazionali (ANCV, ASCV, SWBV, BSRW e SVSW) e 3 cantonali (FVV, IVN e GOV) del settore vinicolo sono indicati nel rapporto come «rappresentanti del settore vinicolo». Il rapporto sui risultati espone quali disposizioni sono controverse, vale a dire se sono state accolte positivamente o negativamente e se sono state rilevate lacune.2 Tuttavia, è riportato soltanto il contenuto dei pareri espressi nel questionario o nella lettera. Le astensioni non sono prese in considerazione. 2 Valutazione della consultazione 2.1 Necessità di una riforma La revisione totale è stata accolta esplicitamente dai Cantoni di Ginevra (C5) e San Gallo (C25), dalla città di Zurigo (CC5) e da PPD (P1), USC (ANE5), diverse associazioni di categoria nazionali e cantonali (SSIC, SBV, UP, CHOCOSUISSE, LBV, BVSZ, ZBB, ZBV), singo- 2 Cfr. Hug Walther, Vorparlamentarisches und parlamentarisches Verfahren der Rechtsetzung in der Schweiz, in: Studie zu einer Theorie der Gesetzgebung, ed. da Jürgen Röding, Berlino 1976 pag. 79, citato in Thomas Sägesser, Stämpflis Handkommentar zum Vernehmlassungsgesetz, pag. 108, n. marg. 6. 6/98 le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (infodrog, FSAG, SHV, JUBLA) e dalla TFAG (PI5). Il PS (P6) è favorevole alla revisione di una legge che sembra «in parte anacronistica». Hotelleriesuisse (ANC19) adduce la stessa motivazione. Anche economiesuisse (ANE2) riconosce la necessità di una revisione e descrive la relativa deregolamentazione come «attesa da lungo tempo». L’USAM (ANE4) ritiene la revisione totale necessaria. Swiss Olympic (AO2) considera superata la vigente legge sull’alcool e loda gli sforzi profusi a favore di una politica coerente in materia di alcol. La SKS (AO9) e la FRC (AO15) si attendono dalla revisione totale misure efficaci di regolamentazione del mercato contro il consumo problematico di alcol. Mentre il Cantone di Basilea Città (C12) considera l’avamprogetto come un notevole miglioramento rispetto allo status quo, il Cantone di Basilea Campagna (C13) sottolinea che il Consiglio federale propone un buon equilibrio tra la liberalizzazione del mercato e i meccanismi di controllo. Per il Cantone di Vaud (C22) la revisione totale non è prioritaria e secondo l’UDC (P2) e la IG Freiheit (AO8) sarebbero sufficienti modifiche mirate della legge vigente. L’USI (ANE6) riconosce la necessità di un intervento legislativo per quanto concerne le bevande spiritose. 2.2 Suddivisione dei contenuti di politica fiscale e sanitaria in due leggi 18 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vaud, Vallese, San Gallo), l’Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) accolgono favorevolmente la suddivisione legale del settore fiscale e sanitario. Il Cantone dei Grigioni non ha nulla da obiettare (C9). Oltre ai partiti PLR (P3), PEV (P4) e I Verdi (P5), all’USS (ANE1) e all’ USC (ANE5), esprimono parere favorevole anche diverse associazioni nazionali di categoria (SKW, Medici di famiglia Svizzera, SPIRITSUISSE, SBV, ASF, AWS, hotelleriesuisse, IG DHS, FSL, santésuisse), i rappresentanti del settore della gastronomia, i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, LBV, BOV, BVBB, FVPFL / IFELV, SOBV), le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, infodrog, SSMT, SUHMS, Blaues Kreuz, Public Health Schweiz, AGS, FSAG, SSPA, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, SHV, Pro Juventute) nonché SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop (PI4) e TFAG (PI5). Il Cantone di Basilea Campagna (C13), l’ISPMZ (OP11) e la FSP (OP35) valutano la suddivisione positivamente, solo se nella definizione dell’aliquota fiscale si tengono in considerazione criteri di politica sanitaria. Il Cantone di Soletta (C1) adduce la stessa motivazione. Nonostante l’atteggiamento favorevole, il Cantone di Lucerna (C6) vede nel dualismo legislativo un pericolo per la coerenza della politica dell’alcol, aspetto che non viene escluso nemmeno dalla CDS (C2). Per motivi analoghi di prevenzione il PS (P6), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP 31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) considerano la suddivisione «poco auspicabile». Pur dichiarandosi d’accordo sulla suddivisione, il PPD (P1) mette in dubbio l’istituzione di una nuova legge, tanto più che la suddivisione non sembra essere completamente possibile in considerazione dell’orientamento di politica sanitaria dell’aliquota fiscale. Economiesuisse (ANE2) e CHOCOSUISSE (ANC34) adducono pareri analoghi. 7/98 Il PEV (P4) approva soprattutto gli aspetti concernenti la politica sanitaria e di prevenzione della legge sull’alcol e ritiene che la questione del dualismo sia d’importanza secondaria. Propone di esaminare la possibilità di accorpare la legge sull’imposizione delle bevande spiritose con quella sull’imposizione della birra. L’USAM (ANE4) ritiene adeguata la suddivisione, ma chiede una rielaborazione approfondita di entrambe gli avamprogetti. Commercio Svizzera (ANC6) accoglie favorevolmente l’istituzione di una legge sull’imposizione delle bevande spiritose, ma è contrario alla suddivisione. Questo parere è sostenuto dalla FVV (ACC27), che chiede di riunire le due leggi e si attende semplificazioni amministrative a favore dell’economia. Poiché l’imposizione è una misura preventiva centrale, secondo LVT (OP16), CRIAD (OP24) e FNA (OP26) la suddivisione non ha senso. Per la FEGPA (OP10) non è opportuno separare gli aspetti fiscali, in quanto i prezzi dell’alcol potrebbero avere un effetto preventivo. Anche REPER (OP39) condivide questo parere e aggiunge che la suddivisione legislativa non permetterebbe di considerare la prevenzione nel suo insieme. Pro Familia Schweiz (OP6) giudica la suddivisione inaccettabile e rinvia alle strette correlazioni esistenti tra le due leggi a livello materiale. Anche fondationdépendences (OP15) teme che con la suddivisione si indebolisca la prevenzione a favore dei produttori. Fondationdépendences (OP15) e Fondation O2 (OP17) chiedono di accorpare le due leggi. Richiesta appoggiata dal Cantone di Obvaldo (C20). Anche il Centre Patronal (AO3) è contrario a una suddivisione. [Per i pareri sulla creazione della legge sull’alcol, vedi n. 4]. 2.3 Struttura futura della RFA 16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), l’Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) si dichiarano d’accordo sulla struttura futura proposta della RFA. Esprimono parere favorevole anche il PPD (P1), il PEV (P4) e l’USC (ANE5), diverse associazioni nazionali di categoria (SKW, Commercio Svizzera, SPIRITSUISSE, AWS, IG DHS, santésuisse) e organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (SGARM, SUHMS, Blaues Kreuz, FEGPA, Croix-bleue romande, fondationdépendences, LVT, SSPA, CRIAD, FVA, FNA, GREA, FS, Ticino Addiction, REPER), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5). La privatizzazione di Alcosuisse è accolta favorevolmente oltre che dal Cantone di Basilea Città (C12), dal PLR (P3) e dall’USAM anche dalle associazioni nazionali di categoria SSIC (ANC8), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) nonché dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV) e dalle singole organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (fondationdépendences, SSPA, FVA, IOGT, Pro Juventute). Il Comune di Werthenstein (CC4) e la città di Delémont (CC6) in qualità di sedi di aziende di Alcosuisse manifestano il loro interesse al mantenimento di tali aziende sul loro territorio e auspicano di essere coinvolte tempestivamente in un eventuale processo decisionale. In linea di principio sono d’accordo sulla liberalizzazione proposta. La città di Delémont (CC6) si appella, tuttavia, alla responsabilità della Confederazione in qualità di datore di lavoro in caso di licenziamenti. Inoltre, dalla privatizzazione non dovrebbe scaturire alcun cartello o monopolio privato. L’USS (ANE1) si dichiara d’accordo sulla reintegrazione della RFA nell’Amministrazione federale centrale, ma è contraria a una privatizzazione completa di Alcosuisse. Se dovesse 8/98 essere attuata la privatizzazione, l’USS chiede che venga stipulato un contratto collettivo di lavoro. Anche Public Health Schweiz (OP12) e AGS (OP14) vorrebbero che Alcosuisse rimanesse in seno alla Confederazione. Le organizzazioni FEGPA (OP10) e LVT (OP16) auspicano per la RFA un futuro che non comprometta la decima dell’alcol e quindi il sostegno finanziario per la prevenzione. L’ASF (ANC10), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) nonché BOV (ACC10), BVBB (ACC11), AGS (OP14), IOGT (OP30) e Pro Juventute (OP40) respingono il trasferimento della RFA nell’Amministrazione federale. Secondo l’organizzazione IOGT (OP30) la RFA deve mantenere la forma attuale, poiché – soprattutto nel settore della pubblicità e del commercio – è la migliore garante dell’esecuzione dei compiti relativi alla tutela della gioventù e della salute. L’ASMPP (OP1) e Public Health Schweiz (OP12) respingono la struttura futura proposta nel suo insieme. Secondo l’AGS (OP14), la RFA e Alcosuisse devono essere trasferiti nell’Amministrazione federale centrale. Anche il Centre Patronal (AO3) respinge la struttura futura proposta adducendo questioni non ancora sufficientemente chiarite. L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) criticano il fatto che la RFA abbia già creato l’unità organizzativa «Mercato dell’alcol». I Verdi (P5), AWMP (ANE3) e SBV (ANC15) chiedono, pertanto, che vengano intraprese misure riorganizzative solo quando verrà approvata la revisione totale e verrà definita l’organizzazione futura della RFA. Il PLR (P3) riflette sulla possibilità di sciogliere la RFA e di trasferire i suoi compiti ad altri servizi federali. [Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13 AP-LAlc]. 3 Legge sull’imposizione delle bevande spiritose 3.1 Liberalizzazione 17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) nonché l’Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) accolgono favorevolmente la liberalizzazione. Sono appoggiate dal PPD (P1),dal PLR (P3), da economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USC (ANE5), dalle associazioni nazionali di categoria ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), SSIC (ANC8), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), CHOCOSUISSE (ANC34), santésuisse (ANC35), dai rappresentanti del settore della gastronomia e dai singoli rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV). Fondationdépendences (OP15), Fondation O2 (OP17) e SSPA (OP20), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), IG Freiheit (AO8), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5) condividono l’indirizzo proposto. L’organizzazione dirittifondamentali.ch (AO6) non ha nulla da obiettare contro la soppressione dei monopoli. Il Cantone di Zurigo (C3) fa notare che con la liberalizzazione si avrà un allineamento alla realtà europea. Il Cantone di Turgovia (C19) sottolinea che la liberalizzazione permette di abbattere i costi che sono incompatibili con la competitività e di ridurre l’elevato onere amministrativo. VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) si attendono procedure semplificate e minori costi amministrativi. L’ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), VELEDES (ANC16) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BVSZ, ZBB, ZBV) e TFAG (PI5) han9/98 no aspettative analoghe. La FSL accoglie favorevolmente soprattutto la soppressione del divieto di distillazione di frutta a granelli importata. Il Cantone di Nidvaldo (C21), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) affermano che il processo di deregolamentazione dovrebbe andare di pari passo con una regolamentazione efficace della reperibilità, della determinazione dei prezzi, delle possibilità di consumo e delle restrizioni della pubblicità. Il PS (P6), Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) adducono la stessa argomentazione. Secondo il PEV (P4) la soppressione dei monopoli federali è giustificabile sotto il profilo della politica sanitaria solo se si rinuncia all’esenzione proposta dall’imposta per i primi 10 litri di alcol puro. Il Comune di Kriens (CC2) è favorevole a rinunciare ai monopoli di fabbricazione. Il Cantone di Obvaldo (C20) si augura che venga mantenuto «il monopolio». L’USS (ANE1) è contraria a rinunciare ai 3 monopoli della Confederazione. L’ASMPP (OP1), Public Health Schweiz (OP12) e AGS (OP14) motivano il loro rifiuto soprattutto con ragioni di politica sanitaria. La liberalizzazione preoccupa la CDS (C2), l’upi (AO12) e in parte anche la CFAL (CIC1), perché potrebbe comportare un aumento del consumo delle bevande spiritose. PharmaSuisse (ANC29) respinge una liberalizzazione completa, in quanto teme aumenti di prezzo e costi supplementari per i controlli di qualità. Il Centre Patronal (AO3) accoglie la liberalizzazione, ma dubita dei vantaggi delle misure proposte per l’economia nazionale, poiché solo una piccola quantità dell’alcol consumato in Svizzera sarebbe di origine nazionale. Inoltre, si dovrebbero temere conseguenze negative per la salute pubblica. Il Centre Patronal (AO3) respinge la legge sull’imposizione delle bevande spiritose, poiché è strettamente connessa con la legge sull’alcol che è giudicata inaccettabile. 3.2 Ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo 16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), PLR (P3), PEV (P4), economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USC (ANE5) approvano il ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo. Anche l’Unione delle città svizzere (AM1), la città di Zurigo (CC5) e le associazioni nazionali di categoria SKW (ANC1), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12),VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) e santésuisse (ANC35) condividono questo indirizzo, sostenuto dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), fondationdépendences (OP15), Fondation O2 (OP17), SSPA (OP20), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5). Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) sono favorevoli a un ritiro solo se gli strumenti di controllo sono stati messi in atto e valutati prima del ritiro. Il Cantone di Uri (C11) chiede che la Confederazione – analogamente alla liberalizzazione di altri settori – partecipi alla nuova società. L’USS (ANE1) respinge il ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo anche nel caso di una liberalizzazione completa del mercato. Pure l’ASMPP (OP1), Public Health Schweiz (OP12) e AGS (OP14) sono contrari al ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo. 3.3 Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo 17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), PLR (P3), PEV 10/98 (P4), USS (ANE1), economiesuisse (ANE2) e USAM (ANE4) appoggiano le ottimizzazioni proposte. Esprimono parere analogo l’Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) nonché Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), SSIC (ANC8), SBV (ANC9), IG DHS (ANC21), CHOCOSUISSE (ANC34), LBV (ACC5), ASMPP (OP1), fondationdépendences (OP15), Fondation O2 (OP17), SSPA (OP20), Centre Patronal (AO3), Coop (PI4) e TFAG (PI5). Anche l’USC (ANE5) accoglie favorevolmente le semplificazioni del sistema fiscale, ma richiama l’attenzione sul fatto che deve essere mantenuta la produzione nazionale. Mentre la CDEP (-> CDS, C2) approva la semplificazione dell’imposizione e la riduzione del carico amministrativo, il PEV (P4) sottolinea che il privilegio dei 10 litri (cfr. art. 17 AP-LIBs) non sarebbe equiparabile a una soppressione, bensì a un’estensione del privilegio attuale. Sono contrarie le associazioni ASF (ANC10), VELEDES (ANE16) e FSL (ANE23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV e BVBB), ASPU (AO4) e Hochstamm Suisse (AO5). Il loro parere contrario è dovuto in parte al privilegio dei 10 litri e in parte alla semplificazione dell’assoggettamento all’imposta. 3.4 Ulteriori osservazioni Il Cantone di Svitto (C10) chiede che un prodotto possa essere considerato bevanda spiritosa svizzera se è stato fabbricato esclusivamente con materie prime nazionali. L’origine estera dovrebbe essere indicata in percentuale. Le richieste dell’ASF (ANC10), dei rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV), di ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) – che con I Verdi (P5) e la SBV (ANC9) auspicano l’adozione di misure per aumentare la competitività nei confronti dell’estero – vanno nella stessa direzione. Fra l’altro, nella legge sull’agricoltura deve essere introdotta un’equiparazione di tutte le materie prime agricole e dei prodotti finali affinché anche le bevande spiritose beneficino delle misure di sostegno. Secondo l’AZO (ACC25), bisogna contrastare con misure complementari le conseguenze negative di vasta portata, dovute alla diminuzione della produzione nazionale di alcol. In vista della liberalizzazione del mercato, economiesuisse (ANE2) e SSIC (ANC8) chiedono alla RFA e ad Alcosuisse di pubblicare il codice dei prodotti. L’UDC (P2), AWMP (ANE3) e USAM (ANE4) esigono un esame critico nonché «lo snellimento e il ridimensionamento» dell’avamprogetto di legge. 3.5 Parere sui singoli articoli Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni Art. 2 Principi I Cantoni di Zurigo (C3) e Appenzello Interno (C23) nonché infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (PO4), ISPMZ (OP11), SHV (OP32), FSP (OP35), ARPS (OP38), upi (AO12) e CFAL (CIC1) approvano il fatto che nel fissare l’aliquota d’imposta si sia tenuto conto delle considerazioni di politica sanitaria. Il Cantone di Basilea Campagna (C13) ritiene che nella determinazione dell’aliquota d’imposta i criteri di politica sanitaria siano condizioni indispensabili per il dualismo legislativo. Il Cantone di Soletta (C1) adduce un argomento analogo. Il PS (P6) sottolinea che non è possibile prevedere la normazione del diritto fiscale senza tenere conto delle riflessioni di politica sanitaria. Le organizzazioni FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) chiedono di menzionare espli11/98 citamente la protezione della salute pubblica quale motivo fondamentale per l’imposizione delle bevande spiritose e l’aliquota d’imposta quale strumento di prevenzione. REPER (OP39) esprime un parere analogo. L’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) evidenziano che nei confronti internazionali dovrebbe essere considerata l’imposizione fiscale complessiva. L’upi (AO12) chiede inoltre che nel fissare l’imposta sulle bevande spiritose si tenga pure conto della prevenzione degli infortuni. Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) auspicano che l’aliquota d’imposta sia valutata «esclusivamente» sulla base delle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. È invece di parere contrario il Cantone di Lucerna (C6) in considerazione della decima sull’alcol. L’AWMP (ANE3) e l’USAM (ANE4) esigono che ci si basi «in particolare» sulle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. Secondo la SBV (ANC9), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) occorre «anche» tenere conto di queste aliquote. VELEDES (ANC16) adduce a sostegno del suo parere il principio della neutralità concorrenziale. La città di Zurigo (CC5) vorrebbe che i due principi rilevanti per l’imposizione non venissero ancorati nell’articolo 2, bensì nel corrispondente capitolo della legge. Art. 3 Definizioni Il Cantone dei Grigioni (C9) chiede che il commercio al dettaglio venga definito come «ogni consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori, ad eccezione dei regali a una cerchia determinata e limitata di persone». Il Cantone del Vallese (C24) e FVPFL / IFELV (ACC12) esigono una definizione delle materie prime secondo cui la fabbricazione di etanolo e bevande spiritose rimanga limitata alla trasformazione di materie prime indigene. Secondo Brenzer Kirsch (AO10) la maggior parte delle aziende di produzione auspica il mantenimento del divieto di distillazione per la frutta a granelli importata e per i semilavorati di frutta a granelli prodotti con materie prime estere. Un eventuale sottoapprovvigionamento potrebbe essere compensato con misure puntuali (ad es. contingenti temporanei). La città di Zurigo (CC5) è dell’avviso che il campo d’applicazione della legge debba essere disciplinato in un articolo separato. Essa ritiene che le definizioni di «alcol», «etanolo» e «bevande spiritose» non siano congruenti e critica le diverse definizioni di etanolo che figurano nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose e nella legge sull’alcol. Secondo la SSIC (ANC8) la definizione di etanolo proposta è errata dal punto di vista chimico. Per evitare di fare confusione, l’espressione «alcol» o «alcol destinato al consumo» dovrebbe essere utilizzata per l’etanolo e per qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano. Per contro, l’espressione «etanolo» dovrebbe designare l’alcol etilico o l’etanolo destinato alla produzione industriale. Inoltre, occorrerebbe sostituire l’espressione «che lavorano o trasformano» con i termini «lavorazione» e «consumo» già in uso nell’ordinanza sul controllo dei composti chimici3. La SSIC (ANC8) propone infine di introdurre una definizione delle aziende che utilizzano l’etanolo esclusivamente a scopi commerciali, e che quindi non lo destinano al consumo umano. 3 RS 946.202.21 12/98 Capitolo 2: Controllo della produzione, dell’importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell’etanolo Art. 4 Registrazione Il Cantone di Svitto (C10) chiede che la registrazione non venga fatta dipendere dalla quantità «per importazione», bensì dalla quantità importata «per anno». Una proposta analoga è fatta dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV, AZO). Secondo il Cantone di Svitto (C10) l’iscrizione nel registro dell’alcol e di conseguenza l’autorizzazione di produrre bevande spiritose deve presupporre un attestato di formazione. Chiedono un attestato di formazione anche I Verdi (P5), SBV (ANC9), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10). Devono essere esonerati dall’obbligo di produrre un attestato di formazione i distillatori che hanno ottenuto la concessione in virtù della legislazione anteriore o le persone in possesso di una formazione equivalente. La FSL (ANC23) è dell’avviso che i requisiti minimi di una tale formazione debbano essere fissati nelle disposizioni di esecuzione. L’associazione SBV (ANC9) auspica inoltre un esame professionale per le persone che esercitano per la prima volta una distilleria professionale. Secondo il Cantone di Svitto (C10) e AZO (ACC25) la formazione dovrebbe essere finanziata con le entrate fiscali. Il Cantone del Vallese (C24) e FVPFL / IFELV (ACC12) domandano che l’autorizzazione di produrre etanolo e bevande spiritose venga fatta dipendere dalla trasformazione di materie prime indigene. Singoli rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV) auspicano che la registrazione sia gratuita. La SDV (ANC24) fa notare che molti dei suoi membri sono attivi sia nel commercio al dettaglio, sia nel commercio all’ingrosso e che di conseguenza soggiacciono all’obbligo di registrazione, a condizione che il Consiglio federale non li esoneri da questo obbligo. CHOCOSUISSE (ANC34) parte dal presupposto che i produttori di cioccolato saranno esonerati dal suddetto obbligo di registrazione. La città di Zurigo (CC) suggerisce di non menzionare le bevande spiritose, visto che sono già comprese nella definizione di «etanolo». Art. 5 Obblighi di notifica e termini SPIRITSUISSE (ANC7) propone di stralciare l’espressione «oppure dell’iscrizione nel registro di commercio», poiché ritiene eccessiva la notifica di qualsiasi modifica. Art. 6 Prescrizioni di controllo La SSIC (ANC8) chiede che i controlli siano eseguiti in funzione dell’importanza economica di un’impresa, della sua gestione della qualità e del suo potenziale di rischio nonché in considerazione dei risultati dei controlli precedenti. 13/98 Art. 7 Marche di riconoscimento Il Cantone di Turgovia (C19) è del parere che questa disposizione ostacoli il libero commercio e che vada messa in discussione alla luce della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio. Se fosse mantenuta, questa disposizione dovrebbe essere introdotta anche nella legislazione sulle derrate alimentari in cui sono disciplinate ulteriori prescrizioni in materia di designazioni. Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) esigono il mantenimento delle marche di riconoscimento ai fini della sicurezza fiscale, nonostante ciò contraddica il principio del «Cassis de Dijon». La SBV (ANC9) chiede che sull’etichetta si possa riportare anche il nome del distillatore che acquista o rivende bevande spiritose. Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) dovrebbe essere possibile far figurare sull’etichetta i nomi di più importatori, anche se solo un importatore è responsabile dell’importazione in Svizzera. La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) sono contrarie alle marche di riconoscimento, poiché queste rincarerebbero inutilmente i prodotti importati contraddicendo inoltre il principio del «Cassis de Dijon». Art. 8 Impegno d’impiego Il PEV (P4) propone di completare l’impegno d’impiego con un obbligo di denaturazione qualora la merce esente da imposta sia utilizzata per uno scopo diverso da quello definito. L’autorità competente dovrebbe stabilire nell’impegno d’impiego i particolari della denaturazione (vedi anche l’art. 18). Per la SSIC (ANC8) e TFAG (PI5) l’impegno d’impiego dovrebbe riferirsi in maniera specifica al commercio. Secondo la SSIC (ANC8) le imprese che utilizzano etanolo a scopi commerciali e le industrie farmaceutiche dovrebbero essere esplicitamente autorizzate a ottenere un impegno d’impiego. Inoltre, l’acquisizione di quantitativi fino a 20 litri esenti da imposta dovrebbe essere consentita anche senza l’impegno d’impiego. La SDV (ANC24) suggerisce di prevedere l’impegno d’impiego a partire da un quantitativo annuo di 10 litri. Capitolo 3: Imposizione Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale Art. 9 Oggetto dell’imposta CHOCOSUISSE (ANC34) accoglie positivamente il fatto che i prodotti con un tenore alcolico fino all’1,2 per cento del volume continuino a essere esonerati dall’imposta e che al riguardo si mantenga una parità di trattamento tra i prodotti fabbricati in Svizzeri e quelli importati. L’associazione SESK (ANC36) chiede l’esenzione dall’imposta dei prodotti alimentari conformemente all’articolo 27 paragrafo 1 lettera f della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche per gli Stati dell’UE. 4 RS 946.51 14/98 L’AZO (ACC25) reputa l’indicazione in percento del peso più appropriata di quella attuale in percento del volume e chiede pertanto di sostituire l’1,2 per cento del volume con il 2 per cento del peso. Sezione 2: Obbligo fiscale Art. 11 Persone assoggettate all’imposta La FSL (ANC23) approva l’aggiunta dei distillatori per conto di terzi nell’elenco delle persone assoggettate all’imposta e quindi la parità di trattamento di tutti i distillatori professionali. I Cantoni dei Grigioni (C9) e di Sciaffusa (C15) suppongono che i distillatori per conto di terzi debbano ora incassare presso i loro clienti l’imposta sulle bevande spiritose e di conseguenza far fronte a un onere supplementare notevole. La stessa ipotesi è avanzata dal Cantone di Svitto (C10) che chiede un’indennità per i distillatori per conto di terzi. I Verdi (P5), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) propongono un’indennità del 5 per cento dell’imposta sulle bevande spiritose. Anche le associazioni SBV (ANC9) e ASF (ANC10) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono il versamento di un’indennità da parte della Confederazione per compensare l’onere supplementare e rimandano all’imposta alla fonte. Art. 15 Aliquota d’imposta Infodrog (OP3), upi (AO12) e CFAL (CIC1) accolgono positivamente l’aliquota d’imposta speciale per gli alcopop e auspicano che nel commento si precisi che l’aliquota speciale è riscossa anche sulle bevande spiritose contenenti edulcoranti alternativi (vegetali o artificiali). Mentre il PPD (P1) è soddisfatto che si rinunci a un aumento dell’imposta e rimanda in proposito alla diminuzione del consumo di alcol nonché alle aliquote d’imposta comparativamente basse dei Paesi limitrofi, l’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) si dicono stupiti del fatto che il Consiglio federale non proponga un aumento dell’imposta. Il Cantone Ticino (C26) fa notare che il mantenimento dell’aliquota d’imposta al livello del 1999 non permetterà più di raggiungere l’obiettivo di protezione della salute pubblica fissato e, a livello finanziario, nuocerà ai Cantoni. 3 Cantoni (Neuchâtel, Vaud, Appenzello Interno) nonché infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), DOJ (OP21), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12) e CFAL (CIC1) chiedono di aumentare l’imposta a 32 franchi, importo corrispondente a quello proposto dai Cantoni di Svitto (C10) e San Gallo (C25) che domandano di adeguare l’aliquota d’imposta al rincaro accumulato dal 1999. La CDS (C2) avanza la stessa richiesta. Il PS (P6) e FMH (ANC20) vorrebbero «come minimo» l’adeguamento al rincaro accumulato dal 1999. Un parere analogo è espresso dal Cantone Ticino (C26). Il PEV (P4) rivendica un aumento dell’aliquota d’imposta a 35 franchi, come proposto dal Consiglio federale nel 1999. Sostengono questa rivendicazione Blaues Kreuz (OP9) e Croixbleue romande (OP13). Mentre le organizzazioni SKS (AO9) e FRC (AO15) ritengono l’aliquota d’imposta proposta «relativamente bassa», il Cantone di Friburgo (C4) si pronuncia a favore di un aumento dell’aliquota, senza però menzionare un importo concreto. L’USS (ANE1) si esprime in maniera analoga. In vista di un’evoluzione costante della decima sull’alcol, il Cantone di Obvaldo (C20) auspica un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose. In questo è appoggiato dalla CDOS (-> CDS, C2). 15/98 Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), USC ( ANE5), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, SOBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) chiedono invece un’aliquota d’imposta in linea con il valore medio dei Paesi limitrofi (fr. 15.-). Essi sarebbero tuttavia disposti ad accettare l’importo di 29 franchi, purché venga ripresa la limitazione della regola dei 10 litri (cfr. art. 17) da loro proposta. Alle medesime condizioni la FSL (ANC23) accetta un’aliquota d’imposta di 22 franchi; inoltre nella legge non bisognerebbe più indicare l’importo in franchi, ma unicamente precisare che l’aliquota d’imposta risulta dalla media delle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. VELEDES (ANC16) chiede che si «tenga debitamente conto» di queste aliquote d’imposta. Anche l’AWMP (ANE3) e l’USAM (ANE 4) propongono una riduzione dell’imposta a 22 franchi motivandola con una diminuzione dei problemi legati all’alcol e con la tassa occulta. Una diminuzione a 22 franchi è auspicata anche da SPIRITSUISSE (ANC7) che definisce l’aliquota d’imposta proposta dal Consiglio federale un’aliquota speciale abusiva per un singolo bene. Pure l’UDC (P2) è favorevole a una riduzione dell’aliquota d’imposta e ritiene che l’ammontare attuale non abbia un effetto preventivo nel lungo periodo e che costituisca soprattutto un prelievo di denaro da parte dello Stato a danno dell’economia nazionale. Secondo SPIRITSUISSE (ANC27) i vini aromatizzati – analogamente ai vini naturali – devono essere tassati solo se hanno un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume. Per contro, l’organizzazione IOGT (OP30) propone di rinunciare completamente all’aliquota ridotta. Il Cantone di Vaud (C22) esige un’aliquota d’imposta ridotta del 50 per cento per i distillati di frutta svizzeri. Dovrebbero beneficiare di questa riduzione le piccole aziende di produzione e la frutticoltura nazionale. Il Cantone di Glarona (C16) propone di non menzionare nella legge l’aliquota d’imposta, poiché la regolamentazione vigente a livello di ordinanza sarebbe più flessibile e più adeguata agli scopi perseguiti. Art. 16 Adeguamento al rincaro Il PS (P6) e FMH (ANC20) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) accolgono positivamente la possibilità presentata dal Consiglio federale di adeguare le aliquote d’imposta al rincaro. 5 Cantoni (Soletta, Ginevra, Turgovia, Appenzello Interno, Ticino) nonché il PEV (P4), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FASE (OP28), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juventute (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) vogliono che il Consiglio federale sia tenuto ad effettuare l’adeguamento al rincaro. L’Unione delle città svizzere (AM1) aderisce a questa richiesta. Il Cantone di San Gallo (C25) adduce la stessa argomentazione, ovvero che il Consiglio federale dovrebbe adeguare l’aliquota d’imposta secondo i criteri previsti nella legge. Il Cantone di Soletta (C1) ritiene ipotizzabile un’indicizzazione. Secondo l’ARPS (OP38) l’aliquota d’imposta deve essere assolutamente aumentata in caso di problemi, poiché un’eventuale riduzione della decima sull’alcol comprometterebbe la prevenzione e la cura delle dipendenze. Le associazioni AWMP (ANE3) e USAM (ANE4) esigono invece che le aliquote d’imposta siano adeguate esclusivamente per via legislativa. Sono inoltre dell’avviso che l’indice svizzero dei prezzi al consumo non sia un buon parametro di riferimento e sono contrarie a un adeguamento al rincaro. 16/98 Il Cantone di Svitto (C10) chiede lo stralcio dell’articolo 16. A questa richiesta aderiscono SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10) e FSL (ANC23), come pure i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) motivandola tra l’altro con l’impossibilità – in caso di un adeguamento al rincaro – di tenere conto delle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. Art. 17 Esenzione dall’imposta 5 Cantoni (Ginevra, Berna, Sciaffusa, Nidvaldo, Vallese), l’Unione delle città svizzere (AM1), nonché USS (ANE1), Commercio Svizzera (ANC6), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), diverse organizzazione della prevenzione, della salute e delle famiglie (ASMPP, SUHMS, SGARM, Blaues Kreuz, FEGPA, Croix-bleue romande, fondationdépendences, LVT, SSPA, CRIAD, FVA, FNA, GREA, FS, Ticino Addiction, Pro Juventute, REPER), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11) e KAPO Wallis (AO16) accolgono favorevolmente l’esenzione dall’imposta per 10 litri all’anno prevista per tutte le persone fisiche di età superiore a 18 anni. Essi ritengono che l’esenzione dall’imposta di cui beneficiano gli agricoltori sia una tradizione culturale e che quindi sia giustificata. Il Comune di Kriens (CC2) e l’USC (ANE5) sono d’accordo sulla quantità, ovvero 10 litri, che dovrebbe essere esentata dall’imposta. Per contro, 8 Cantoni (Soletta, Zurigo, Grigioni, Svitto, Neuchâtel, Turgovia, Appenzello Interno, San Gallo), la città di Zurigo (CC5), PEV (P4), USS (ANE1), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), SOBV (ACC17), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) reputano eccessiva la suddetta quantità. Il Cantone di Zurigo (C3) teme che possano verificarsi numerosi casi di frode e che si determini un onere supplementare elevato. 3 Cantoni (Zurigo, Grigioni, Sciaffusa) mettono in luce le eventuali difficoltà nell’attività di controllo e di sorveglianza. Il Cantone di Appenzello Interno (C23) si dichiara a favore di una «linea generalmente più dura» da perseguire riguardo alla politica dell’alcol. Il PEV (P5) chiede di rinunciare a qualsiasi tipo di esenzione dall’imposta e reputa fondamentalmente sbagliato estendere a tutta la popolazione il privilegio accordato finora all’agricoltura. Se non si dovesse rinunciare alla suddetta esenzione, il privilegio dovrebbe essere circoscritto perlomeno all’uso privato oppure il commercio autorizzato dovrebbe essere limitato a 2 litri. Occorrerebbe inoltre prevedere una riduzione d’imposta solo del 30 per cento. Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) rimandano alla media del consumo totale di bevande alcoliche pro capite e all’anno. Con la regola dei 10 litri si lancerebbe un segnale negativo nell’ottica della politica sanitaria. La portata dell’esenzione dall’imposta è definita «esagerata» dalla FVA (OP25) ed «eccessiva» dalle organizzazioni FEGPA (OP10), LVT (OP16), fondationdépendences (OP15), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39), poiché temono la creazione di un mercato parallelo. Per SPIRITSUISSE (ANC7) l’esenzione dall’imposta favorisce in modo ingiustificato una particolare area di mercato. L’esenzione dall’imposta proposta è in linea di principio respinta da 4 Cantoni (Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Città), dalla città di Kloten (CC1), da SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, SOBV), dai rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) nonché da Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), IOGT (OP30), Coop (PI4) e TFAG (PI5). Secondo la 17/98 IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) questa esenzione dall’imposta lascia ampio spazio ad un alto potenziale di abuso e per VELEDES (ANC16) genera una concorrenza indesiderata tra i distillatori professionali. La FSL (ANC23) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) parlano di un anacronismo che ogni anno metterebbe in commercio grosse quantità di bevande spiritose esentasse. I rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) giustificano il proprio parere contrario adducendo considerazioni di carattere fiscale e preventivo. Anche l’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) esprime le proprie critiche e chiede di tenere presente gli effetti della regola dei 10 litri. I Cantoni di Soletta (C1) e dei Grigioni (C9) sarebbero d’accordo sulla concessione di un privilegio, ma per una quantità massima di 5 litri. Il Cantone di Basilea Città (C12) esprime un parere analogo, anche se in linea di principio è contrario all’esenzione dall’imposta. Secondo i Cantoni di Zugo (C8) e Svitto (C10), il PPD (P1), I Verdi (P5) nonché USC (ANE5), SBV (ANC9), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BVBB, BOV, BVSZ, ZBB, ZBV, SOBV, AZO), ASPU (ANE4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) il privilegio dei 10 litri deve essere accordato solo per la produzione con prodotti propri o con materie prime raccolte personalmente allo stato selvatico e per l’uso privato. Essi chiedono inoltre una riduzione d’imposta del 50 per cento per la produzione di 1000 litri di alcol puro da frutta e bacche. Il Cantone di Zugo (C8) è dell’avviso che debbano beneficiare di questa riduzione i produttori di materie prime che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche. Il Cantone di Svitto (C10), il PPD (P1), I Verdi (P5), USC (ANE5), ASF (ANC10) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BVBB, BOV, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) chiedono che la suddetta riduzione sia ripartita per metà ciascuno tra i produttori di bevande spiritose ed etanolo e i produttori di frutta e bacche che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche. Brenzer Kirsch (AO10) è del parere che unicamente i produttori di materie prime che provano di rispettare le esigenze ecologiche possano fruire dell’agevolazione. La SBV (ANC9) chiede una riduzione d’imposta del 50 per cento per 1000 litri di alcol puro prodotto con frutta a granelli, frutta a nocciolo e altre specialità; anche in questo caso l’agevolazione dovrebbe essere concessa unicamente agli agricoltori che provano di rispettare le esigenze ecologiche. Il Cantone del Vallese (C24) esige una riduzione d’imposta per le bevande spiritose svizzere. La FSL (ANC23) propone di riprendere l’espressione «agevolazione fiscale» nel titolo dell’articolo. Art. 18 Denaturazione Secondo il PEV (P4), anziché far effettuare la denaturazione alle persone autorizzate a tale scopo ˗ strumento ritenuto complicato ˗ occorrerebbe estendere l’impegno d’impiego alla denaturazione e stabilire i relativi dettagli nelle pertinenti disposizioni. La SSIC (ANC8) e TFAG (PI5) auspicano che i dettagli della denaturazione siano stabiliti d’intesa con il commercio e l’industria. Art. 19 Deposito fiscale Il Cantone di Svitto (C10) chiede di stralciare la precisazione «quale commerciante all’ingrosso». Alcuni rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono che gli agricoltori siano autorizzati a gestire depositi fiscali, anche se non sono commercianti all’ingrosso. In questo modo potrebbero compensare le variazioni annue dei ricavi. 18/98 La FSL (ANC23) chiede che le revisioni siano esenti da emolumenti. Secondo l’ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB), ASPU (AO4) e Hochstamm Suisse (AO5) le revisioni dovrebbero essere eseguite annualmente. Inoltre, gli emolumenti dovrebbero essere regolamentati separatamente. Questo avviso è condiviso anche dal Cantone di Svitto (C10), AZO (ACC25) e da Brenzer Kirsch (AO10). Art. 20 Rimborso CHOCOSUISSE (ANC34) esige una procedura di rimborso per quanto possibile semplice. L’AWMP (ANE3) e la SBV (ANC15) chiedono inoltre, per gli aromi, la verifica del diritto al rimborso nel caso di un’eventuale doppia imposizione. Art. 21 Notifica per l’imposizione e tassazione Il Cantone di Zurigo (C3) è del parere che la notifica trimestrale, analoga a quella dell’IVA, permetta uno sgravio sia per l’economia, sia per l’amministrazione e auspica inoltre una rapida introduzione dello scambio elettronico di dati. SPIRITSUISSE (ANC7) non accetta che si riduca il termine di notifica fissandolo al giorno 12 del mese successivo e chiede quindi di mantenere invariata l’attuale regolamentazione (il giorno 15 del mese successivo). La SSIC (ANC8) propone una tassazione annuale. Ritiene inoltre che ai fini della notifica per l’imposizione le autorità di controllo debbano mettere a disposizione delle persone assoggettate all’imposta un programma informatico basato sul web. Art. 28 (Analisi dell’alcol) Il Cantone di Svitto (C10) auspica che per le analisi specifiche si mantenga il know-how della RFA. Questo parere è sostenuto da I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23) nonché dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, AZO) e da Brenzer Kirsch (AO10). Per contro, economiesuisse (ANE2) è dell’avviso che, dopo la soppressione del monopolio d'importazione, la necessità di un istituto proprio della Confederazione per le analisi dell’alcol sussisterà al massimo per un periodo di tempo limitato e suggerisce pertanto di stralciare la base legale corrispondente oppure di sostituirla con una disposizione transitoria. Anche l’ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) si pongono la questione della necessità di un laboratorio della RFA. L’AWMP (ANE3) chiede che i laboratori privati non subiscano una concorrenza sleale da parte di un laboratorio della Confederazione. A questa richiesta aderiscono l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15). Secondo il loro parere, l’articolo 28 contraddice le intenzioni del Consiglio federale di concentrare e coordinare meglio i laboratori della Confederazione. Art. 32 Garanzia dell’imposta Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) domandano che il deposito di un’ipoteca sia accettato come garanzia. Secondo il parere della FSL (ANC23) anche le azioni svizzere depositate presso una banca devono essere ammesse a titolo di garanzia nella misura del 70 per cento del loro valore di mercato. 19/98 Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze Art. 35 (Trasmissione delle conoscenze) Il Cantone di Svitto (C10) – sostenuto dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV) – chiede di stralciare la formulazione potestativa e di limitare i contributi al 2 per cento del prodotto netto proveniente dall’imposta sulle bevande spiritose (vedi art. 38). Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10) nonché FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) sono favorevoli a contributi destinati alla ricerca e alla cura della cultura e della tradizione svizzera. Secondo la FSL (ANC23) occorre sostenere anche i progetti di formazione e di perfezionamento delle organizzazioni di categoria. Dello stesso parere sono l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15). L’associazione SBV (ANC9) vorrebbe che la legge prevedesse una formazione di base e il superamento di un esame professionale per le persone che esercitano per la prima volta una distilleria professionale. Infodrog (OP3), ISPMZ (OP11) e CFAL (CIC1) ritengono che la formazione sia di competenza dei Cantoni e chiedono quindi di stralciare questo articolo. Dello stesso avviso è economiesuisse (ANE2) che adduce a sostegno del suo parere la necessità di impiegare in modo parsimonioso le risorse finanziarie della Confederazione. Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto Art. 37 Ripartizione del prodotto netto La CFAL (CIC1) dichiara di essere d’accordo su questa disposizione. Per il Cantone Ticino (C26) la Confederazione dovrebbe garantire che gli introiti a disposizione dei Cantoni (decima) non diminuiscano, ritenuto che il montante non potrà essere inferiore alla media di quanto ricevuto negli ultimi 10 anni. L’Unione delle città svizzere (AM1) vorrebbe aumentare la parte destinata alla prevenzione. Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto infodrog (OP3) e CFAL (CIC1) accolgono favorevolmente la disposizione, ma chiedono un catalogo di raccomandazioni per l’utilizzazione della decima sull’alcol. Il Cantone di Svitto (C10) e AZO (ACC25) auspicano che il 2 per cento della parte di prodotto netto spettante alla Confederazione sia impiegato per il «promovimento della frutticoltura e in particolare per la cura dei frutteti, la consulenza, il perfezionamento e l’offerta dei corsi». Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) le organizzazioni di categoria dovrebbero essere indennizzate per le loro attività di prevenzione. Capitolo 7: Assistenza amministrativa Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere Il Cantone di Zurigo (C3) ravvisa in queste disposizioni speciali il rischio di una frammentazione del sistema giuridico e chiede il loro stralcio. La SSIC (ANC8) fa presente che occorre garantire la protezione delle informazioni commerciali confidenziali. 20/98 Capitolo 8: Protezione dei dati Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere Il Cantone di Basilea Città (C12) è dell’avviso che la possibilità illimitata di comunicare informazioni pregiudichi la protezione dei dati ed esige pertanto l’adeguamento delle relative disposizioni. Il Cantone di Appenzello Interno (C23), economiesuisse (ANE2), SSIC (ANC8) nonché TFAG (PI5) chiedono di sostituire il termine «indicazioni» con l’espressione «indicazioni quantitative» per impedire che vengano scambiate informazioni degne di protezione rilevanti per i processi. Capitolo 10: Disposizioni penali Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell’imposta Il Cantone di Zurigo (C3) propone di introdurre un capoverso speciale per la fattispecie della negligenza. Inoltre, la multa dovrebbe essere commisurata al profitto fiscale ottenuto. La pena comminata per negligenza è ritenuta estremamente severa, tanto più che occorre pagare anche il ricupero d’imposta. In caso di circostanze aggravanti dovrebbe essere prevista una pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria. Le circostanze aggravanti dovrebbero inoltre essere precisate con una definizione di uso corrente. Art 45 Ricettazione Il Cantone di Zurigo (C3) chiede un termine alternativo per «ricettazione», dato che in quanto concetto penale è qui fuori luogo. Art 46 Circostanze aggravanti Il Cantone di Zurigo (C3) propone di disciplinare le circostanze aggravanti in relazione alle rispettive fattispecie. Art 48 Inosservanza di prescrizioni di controllo Il Cantone di Zurigo (C3) propone di stralciare l’espressione «fino a 10 000 franchi», in quanto il quadro legale relativo alla multa è già fissato nel CP. Per le infrazioni di lieve entità occorrerebbe introdurre un nuovo capoverso. Art 49 Inosservanza di prescrizioni d’ordine Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di disciplinare le infrazioni di lieve entità in un capoverso separato. Sarebbe inoltre opportuno esaminare se, prima di adottare misure penali, non occorra prevedere una decisione amministrativa ˗ eventualmente onerosa ˗ sotto comminatoria della pena ai sensi dell’articolo 292 CP. Art 50 Tentativo Il Cantone di Zurigo (C3) vorrebbe stralciare questo articolo, poiché secondo le disposizioni generali del diritto penale il tentativo di contravvenzione non è punibile. Art 53 Azione penale Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di attribuire la competenza all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e di rinunciare a un incarico specifico da parte del Consiglio federale. 21/98 Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 57 (Esecuzione) Il Cantone di Svitto (C10), SBV (ANC9), ASF (ANC10), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) chiedono che l’esecuzione della legge spetti alla RFA in quanto unico interlocutore del settore esperto, competente e orientato alla pratica. I Verdi (P5) adducono un argomento simile e si dichiarano favorevoli al mantenimento della RFA o all’istituzione di un servizio federale degli alcol. [Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13 APLAlc]. Art. 59 Obbligo di notifica per i produttori Secondo la SSIC (ANC8) il termine transitorio deve essere prorogato da 6 a 12 mesi. Art. 60 Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori La SBV (ANC9) propone che la RFA acquisti l’acquavite di frutta a granelli non più necessaria all’economia domestica e all’azienda agricola. Inoltre, per le scorte supplementari notificate entro 6 mesi dovrebbe essere concessa un’amnistia penale. La FSL (ANC23) e Brenzer Kirsch (AO10) propongono misure analoghe per affrontare in modo duraturo la questione delle scorte legali e illegali dell’agricoltura. La FSL (ANC23) è tuttavia contraria al limite proposto per la franchigia d’imposta di 20 litri e respinge la possibilità per l’agricoltura di gestire depositi fiscali. Il Cantone di Svitto (C10), USC (ANE5), ASF (ANC10) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono un’amnistia combinata con un’azione di acquisto delle bevande spiritose depositate. VELEDES (ANC16) chiede invece di tassare in modo conseguente tutte le scorte di bevande spiritose dell’agricoltura. Art. 63 Adeguamento degli impegni d’impiego Economiesuisse (ANE2) e SSIC (ANC8) auspicano che Alcosuisse elenchi i produttori sui documenti di consegna e che quindi pubblichi il codice dei prodotti. Art. 64 Imprese per il commercio di etanolo Il Cantone di Uri (C11) accoglie positivamente le misure di accompagnamento e vorrebbe che la Confederazione partecipasse alla nuova società. Secondo la SSIC (ANC8) l’impegno della Confederazione nei confronti di Alcosuisse deve essere limitato nel tempo al fine di garantire le pari opportunità tra i concorrenti sul mercato dell’etanolo. Art. 65 Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool Per la SBV (ANC9) la disposizione proposta è troppo generale e chiede l’istituzione di un Ufficio federale degli alcol che assuma tutti i diritti e gli obblighi della RFA. La FSL (ANC23) propone – senza concretizzare ulteriormente l’organizzazione – di mantenere la RFA. È contraria a una ripartizione dei settori di compiti tra gli altri servizi della Confederazione. 22/98 [Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13 APLAlc]. 4 Legge sull’alcol 4.1 Una nuova legge per tutte le limitazioni del commercio e della pubblicità 4.1.1 Disposizioni sul commercio e sulla pubblicità riunite in un’unica legge 20 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (SG5), il Comune di Kriens (CC2) come pure il PEV (P4) e l’USS (ANE1) sono favorevoli al fatto che le disposizioni sulla limitazione del commercio e della pubblicità applicabili alle bevande alcoliche siano state riunite nella nuova legge sull’alcol. Anche le associazioni nazionali di categoria Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), Swiss Retail (ANC18), FMH (ANC20), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) e santésuisse (ANC35) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, FVPFL / IFELV, SOBV) condividono il parere espresso in precedenza e a questo proposito sono appoggiati da numerose organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, infodrog, NAS, Pro Familia Schweiz, SUHMS, SGARM, Blaues Kreuz, FEGPA, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, SSPA, DOJ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, REPER, Pro Juventute), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop (PI4) e TFAG (PI5). Secondo il konsumentenforum (AO11) raggruppare le predette disposizioni in un’unica legge conferisce maggiore coerenza alla legislazione e all’esecuzione; tuttavia si dovrebbe impedire un allentamento delle norme in vigore. Infodrog (OP3) è favorevole a regolamentare la disposizione sulla pubblicità in un’unica legge a condizione che ciò non provochi un allentamento a livello materiale. Sono d’accordo pure l’USC (ANE5) e l’UP (ANC11), purché sia riconosciuta la costituzionalità delle disposizioni relative al vino e alla birra. In generale si suppone che concentrare le disposizioni in un’unica legge faciliterà l’esecuzione. Quali punti di forza della nuova legge sull’alcol si menzionano una visione d’insieme migliore e una maggiore comprensibilità. Il raggruppamento delle disposizioni in un’unica legge è visto come premessa per una più coerente politica dell’alcol e della prevenzione. Per la CRIAD (OP24) sarebbe tuttavia auspicabile una legge che contempli tutte le «sostanze psicoattive». 4.1.2 Costituzionalità Il PPD (P1), AWMP (ANE3), USAM (ANE4), USI (ANE6), Centre Patronal (AO3), IG Freiheit (AO8), Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13) e IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) mettono in dubbio l’esistenza di un’ampia base costituzionale per le limitazioni del commercio e della pubblicità che la legge sull’alcol applica alla birra e al vino. Economiesuisse (ANE2) e USC (ANE5) manifestano le stesse perplessità e chiedono che si proceda a maggiori chiarimenti. Esprimono le proprie critiche anche ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), 23/98 UPSC (ANC4), UP (ANC11), PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), SDV (ANC22), ASW (ANC25), ASMPP (ANC27), i rappresentati del settore gastronomico e di quello vinicolo come pure UPCF (ACC26). Non solo ritengono che non sussista una base costituzionale per le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità applicabili alla birra e al vino, ma mettono altresì in discussione la necessità di nuove misure di regolamentazione del mercato. L’ASMPP (ANC27) vede nell’assoggettamento della birra e del vino una violazione della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Prométerre (ACC1) esprime le stesse riserve. Per contro le organizzazioni ISPMZ (OP11) e FSKZ (OP22) ritengono che il margine di manovra offerto dalla Costituzione sia sufficiente per una legge più efficace sul fronte della prevenzione. 4.1.3 La nuova legge Il Cantone di Turgovia (C19) propone di riunire nella legislazione sulle derrate alimentari le limitazioni del commercio e della pubblicità che devono essere osservate per le bevande alcoliche. Avanzano la stessa richiesta VELEDES (ANC16) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSRW, SVSW, IVN, GOV). Il Cantone di Basilea Città (C2) raccomanda invece di stralciare nella riveduta legge sulle derrate alimentari la disposizione che stabilisce l’età per la consegna delle bevande alcoliche, poiché non ritiene sensata una doppia regolamentazione in due diverse leggi. L’ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) non si oppongono a questa legge, tuttavia asseriscono che i nuovi obblighi non devono comportare nuovi costi. Il PPD (P1) è del parere che al posto delle nuove misure, ritenute pressoché inattuabili, si debbano prevedere adeguamenti mirati del diritto in materia di assicurazione malattie, del diritto penale e/o delle norme sulla responsabilità. Inoltre, esso è contrario a un’eventuale imposta sulla birra. L’AWMP (ANE3), l’USAM (ANE4) e l’USI (ANE6) formulano la stessa richiesta del PPD (P1): prima di elaborare una nuova legge, bisogna applicare in modo più rigoroso le limitazioni in vigore. Argomenti analoghi sono stati invocati dall’UDC (P2). Questi definisce l’avamprogetto della legge sull’alcol un approccio mal riuscito e critica l’orientamento adottato ritenendolo di ostacolo all’economia, antiliberale, proibizionista e interventistico e invita il Consiglio federale a rinunciare alla revisione totale e a sviluppare nell’ambito delle leggi in vigore una strategia efficace e a basso costo. L’AWMP (ANE2), l’USAM (ANE4) e l’USI (ANE6) motivano il loro atteggiamento di rifiuto tra l’altro con il fatto che in relazione al Programma nazionale sull’alcol 2008 – 2012 il Consiglio federale si sarebbe detto contrario a nuove misure e chiedono che l’avamprogetto di legge venga snellito e semplificato. L’associazione IG Freiheit (ANE8) avanza richieste analoghe. Respingono l’avamprogetto di legge anche i rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo come pure l’UPCF (ACC26). L’ASW (ANC25) respinge l’avamprogetto chiedendone la completa rielaborazione, l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) esigono che l’attuale legge sull’alcool sia rivista alla luce della legge sull’imposizione delle bevande spiritose posta in consultazione. Dello stesso parere è Swiss Retail (ANC18). Le associazioni ASDB (ANC14), SBV (ANC15) e ASMPP (ANC27), nonché rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) e Prométerre (ACC1) ritengono sufficiente la legge sull’alcool in vigore. Essi auspicano il mantenimento dell’attuale regolamentazione e la sua sistematica applicazione. Condividono questa osservazione l’ASCO (ANC2) e Gilde (ANC3). 24/98 Swiss Retail (ANC18) chiede che la legge sia rielaborata e che venga effettuata un’analisi della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, della base costituzionale e dell’adeguatezza delle singole misure di prevenzione. Il Centre Patronal (AO3) rinvia a diverse misure efficaci, accettate peraltro anche dal settore, già attuate nei Cantoni. Una regolamentazione a livello federale non sarebbe né auspicata né necessaria. Esprime parere contrario anche il Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13). 4.2 In generale sull’orientamento contenutistico dell’avamprogetto di legge L’Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) come pure RADIX (OP2), Blaues Kreuz (OP9), CRIAD (OP24) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) accolgono favorevolmente il fatto che la tutela della gioventù sia stata presa in maggiore considerazione. Le organizzazioni NAS (OP5), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), CDCT (OP37), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42) apprezzano la proposta di adottare misure contro il consumo di alcol eccessivo e ad alto rischio. L’Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) come pure Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute (OP40) evidenziano un aspetto positivo, ovvero l’armonizzazione delle misure di prevenzione auspicata a livello nazionale, tuttavia alcuni di essi ritengono che non siano stati fatti passi in avanti per quanto concerne le disposizioni in vigore in molti Cantoni. Argomenti analoghi sono addotti dal Cantone Ticino (C26), da Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), H+ (ANC26) e CDCT (OP37). Secondo Blaues Kreuz (OP9) l’avamprogetto di legge è adeguato alle realtà e alle sfide attuali. Inoltre, esso faciliterebbe la leggibilità e la comprensione della materia. In linea di principio sono dell’avviso che il suddetto avamprogetto vada nella giusta direzione anche RADIX (OP2) e CRIAD (OP24). Per infodrog (OP3), FSAG (OP19) e VfS (OP41) esso contiene diversi strumenti efficaci. A questo proposito infodrog (OP3) cita in particolare le disposizioni che riguardano i giovani. L’organizzazione Jubla (OP42) si sente sostenuta dall’avamprogetto nei suoi sforzi volti alla tutela della gioventù. La Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) apprezza l’intento di definire a livello svizzero una regolamentazione uniforme e misure di attuazione efficaci. Swiss Olympic (AO2) riconosce che l’avamprogetto costituisce un rafforzamento della tutela della gioventù e approva il fatto che si sia tenuto conto degli sviluppi problematici nel settore dello sport. Per l’organizzazione SJH (AO1) l’avamprogetto è completo. L’ASF (AO7) ritiene fondamentalmente adeguate le misure proposte e la SIHA (AO17) è d’accordo sull’orientamento seguito nell’avamprogetto. La CFAL (CIC1) approva l’elaborazione di una base legale per regolamentare l’intero mercato delle bevande alcoliche. L’Unione delle città svizzere (AM1) fa notare che il problema del consumo eccessivo di alcol e delle relative conseguenze tocca in particolare le città che devono affrontare in misura crescente gli effetti collaterali, vale a dire rumori, rifiuti e violenza. Secondo il PLR (P3) bisogna però ovviare a livello cantonale a questi effetti collaterali. Per il Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13) è sensato adottare il tenore alcolico quale criterio principale per regolamentare il mercato delle bevande alcoliche nell’ottica della politica sanitaria. Tuttavia, questo criterio non sarebbe sufficiente a proteggere le indicazioni 25/98 geografiche e la lealtà nel commercio. In questo caso bisognerebbe prendere in considerazione altre specifiche dei prodotti. Singole critiche illustrate in dettaglio 4.2.1 Conoscenze scientifiche 4 Cantoni (Friburgo, Neuchâtel, Vaud, Ticino) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5), H+ (ANC26), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e IOGT (OP30) rilevano una scarsa considerazione delle conoscenze scientifiche relative agli effetti del consumo di alcol sulla salute e sulla società. In modo analogo argomenta il Cantone di Turgovia (C19). Per il Cantone di Zugo (C8) e I Verdi (P5) di queste conoscenze si sarebbe dovuto tenere conto in particolare nell’elaborazione delle disposizioni sulla pubblicità. La FVA (OP25) e la CDCT (OP37) sono del parere che nell’avamprogetto di legge avrebbero dovuto confluire anche le conoscenze pratiche acquisite nel campo delle dipendenze. I Cantoni di Friburgo (C4) e del Vallese (C24) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (B20), NAS (OP5), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), CDCT (OP37) e Pro Juventute (OP40) criticano la mancanza di armonizzazione in particolare con la strategia sull’alcol dell’OMS. Si sarebbe dovuto dar peso anche alle conoscenze scaturite dal rapporto «Herausforderungen Sucht 2010 – 2020»5. 4.2.2 Prevenzione (in generale) Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), IOGT (OP30) e FSP (OP35) l’alcol non è un bene di consumo comune, bensì una sostanza psicoattiva. La NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), VfS (OP41) definiscono l’alcol una sostanza che dà ebbrezza e dipendenza, con un alto potenziale di rischio secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), DOJ (OP21), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e VfS (OP41). Dello stesso avviso è l’organizzazione Juvente (OP36). La CRIAD (OP24) è dell’opinione che la revisione totale della legge sull’alcool dovrebbe includere tutte le sostanze che creano dipendenza. L’ARPS (OP38) vorrebbe cogliere l’occasione della revisione totale per rafforzare la prevenzione e la FVA (OP25) auspica basi giuridiche che sostengano il lavoro svolto dalle organizzazioni nel campo della dipendenza. Per diversi partecipanti alla consultazione la revisione totale è un’opportunità mancata per dare una nuova impostazione alla politica dell’alcol e alla politica di lotta alle dipendenze in generale. Essi – tra cui 7 Cantoni (Zurigo, Friburgo, Basilea Città, Giura, Vallese, San Gallo, Ticino), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) – giudicano pertanto l’avamprogetto di legge blando, insufficiente o titubante. La CDCT (OP37) ritiene l’avamprogetto discutibile sotto il profilo della politica dell’alcol. 5 Pubblicato in http://www.bag.admin.ch/shop/00010/00506/index.html?lang=de (stato novembre 2010). 26/98 L’associazione FMH (ANC20), NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) deplorano la mancata opportunità di ridefinire la politica dell’alcol laddove gli interessi tra garanzia della libertà e garanzia della tutela si contrappongono. La NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e CDCT (OP37) criticano il fatto che la politica focalizzi l’attenzione sui pericoli visibili. Il rapporto esplicativo non terrebbe conto a sufficienza dei modelli di consumo meno visibili, che sono però altrettanto problematici. Condividono questa critica in particolare FMH (ANC20), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), FSKZ (OP22), IOGT (OP30), SHV (OP32) e FSP (OP35). Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSKZ (OP22) chiedono che il rapporto esplicativo sia completato con spiegazioni sulle conseguenze sociali del consumo di alcol. L’affermazione che la maggior parte della popolazione berrebbe alcol per piacere non coglie la complessità del tema secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSP (OP35). Per le organizzazioni IOGT (OP30) e VfS (OP41) il consumo di alcol viene nel complesso fortemente minimizzato. Una mancanza di correlazione con la politica sociale e sanitaria è stata rilevata anche da Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) e SHV (OP32). In modo analogo si è espressa l’organizzazione KiM (OP29). La FMH (ANC0), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) segnalano l’assenza di direttive fondate sulla politica di lotta alle dipendenze e la presenza nell’avamprogetto di legge di numerose incoerenze. Essi propongono di integrare la politica dell’alcol in una politica di lotta alle dipendenze di ampio respiro. Infodrog (OP3), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) paragonano l’avamprogetto di legge a un’elencazione di norme, in parte assolutamente efficaci, alla cui base non vi sarebbe però una strategia coerente. Anche Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e CDCT (OP37) deplorano la mancanza di coerenza. Lo stesso argomento è addotto da SSPA (OP20). Per l’organizzazione IOGT (OP30) l’avamprogetto è lacunoso. Secondo RADIX (OP2), Lega svizzera contro il cancro (OP27), SHV (OP32) e Juvente (OP36) bisogna porre maggiormente l’accento sul consumo di alcol in quanto quest’ultimo costituisce un importante tema nel settore della salute pubblica. Del medesimo avviso è l’upi (AO12) che chiede di tenere più conto degli aspetti legati alla prevenzione degli infortuni. La CFAL (CIC1) mette in evidenza l’alto potenziale di rischio dell’alcol che – malgrado la diminuzione del consumo – continuerebbe a causare enormi costi economici e sociali. Poiché l’alcol non sarebbe un bene voluttuario comune, sarebbe anche giustificato trattarlo in modo particolare. La CFIG (CIC2) approva il fatto che l’attenzione sia stata focalizzata sul consumo problematico di alcol. Per la SSPA (OP20) mancano misure volte a coordinare l’utilizzo della decima dell’alcol, mentre per la FSP (OP35) solo un ampio pacchetto di misure può innescare un cambiamento duraturo. Il Cantone di Obvaldo (C20) è del parere che la prevenzione vada rafforzata sulla base di considerazioni di politica sanitaria e sociale. Il Cantone del Vallese (C24) critica il fatto che l’attenzione sia stata focalizzata unilateralmente sul consumo problematico di alcol e reputa l’avamprogetto poco incisivo in fatto di prevenzione. Anche H+ (ANC26) auspica che si tenga maggiormente conto della prevenzione, in particolare per tutelare la gioventù. 27/98 4.2.3 Tutela della gioventù I Verdi (P5) come pure Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e pharmaSuisse (ANC29) riconoscono che la legge è maggiormente focalizzata sulla tutela della gioventù e accolgono favorevolmente questo aspetto. Per certi versi essi ritengono che alla libertà economica sia dato un peso maggiore che alle questioni della salute pubblica. Condividono questo parere i Cantoni di Neuchâtel (C18) e Vaud (C22) nonché Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e CDCT (OP37). La FSP (OP35) rileva invece un conflitto di obiettivi che non si può risolvere. Per l’ISPMZ (OP11) e Suchtprävention Zürich (OP18) l’abuso di alcol da parte dei fanciulli e dei giovani è uno dei problemi medico-sociali più grandi in Svizzera. La FSAG (OP19) chiede una politica di lotta alle dipendenze efficace che renda possibile educare i giovani a un consumo responsabile dell’alcol. A tal fine, sarebbero necessari mezzi sufficienti per l’attuazione e la valutazione delle relative misure. La politica dell’alcol, secondo la DOJ (OP21), dovrebbe essere intesa come un vasto compito trasversale da adempiere anche creando un dialogo con le organizzazioni giovanili. 5 Cantoni (Ginevra, Lucerna, Argovia, Turgovia, Vallese) e la FSP (OP35) auspicano un numero maggiore di misure a tutela della gioventù, in particolare misure finalizzate alla dissuasione dal consumo di alcol. La CDCT (OP37) sollecita l’applicazione di disposizioni improntate alla tutela della gioventù, volte all’individuazione e all’intervento precoci e quindi alla riduzione degli effetti nocivi. Il Cantone dei Grigioni (C9) ritiene che il problema principale sia il consumo eccessivo di alcol tra i giovani ed esige che l’attenzione venga focalizzata su tale problema. Esso non respinge l’avamprogetto di legge, ma critica l’accanimento normativo nel settore del commercio al dettaglio. Adducono lo stesso argomento la IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) che si adoperano per la tutela della gioventù. Il Cantone di Obvaldo (C20) e il Centre Patronal (AO3) dubitano che un inasprimento della legislazione possa proteggere i fanciulli e i giovani dall’abuso di alcol: oltre a rafforzare la prevenzione sarebbe importante che i genitori assumessero nuovamente la loro responsabilità ed esercitassero il loro ruolo educativo. Secondo l’associazione SBV (ANC15) per rendere efficace la tutela della gioventù occorre, oltre all’applicazione coerente della legislazione in vigore, un maggiore impegno da parte dei genitori, della scuola e del contesto personale. Per Pro Juventute (OP40) l’avamprogetto di legge si basa su un concetto di prevenzione e tutela della gioventù superato. I giovani non dovrebbero essere considerati di per sé un gruppo a rischio. Anche la DOJ (OP21) evidenzia che il consumo problematico di alcol esiste in tutte le fasce di età e che quindi spetta all’intera società promuovere il consumo responsabile di alcol. L’organizzazione REPER (OP39) esige pertanto misure incentrate sulla totalità dei problemi legati all’alcol e non soltanto sulla tutela della gioventù. Pur sostenendo la necessità di prestare particolare attenzione alla tutela della gioventù Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22) e FSP (PO35) si dicono stupiti che l’abuso di alcol in età adulta non sia stato considerato alla luce dello sviluppo demografico. 4.2.4 Responsabilità individuale contrapposta a responsabilità collettiva Secondo il PLR (P3) il fatto che ogni problema debba essere risolto a livello legislativo riduce il grado di responsabilità personale e ridimensiona i margini di manovra di coloro che non creano problemi. L’UDC (P2), ASF (ANC10), ASMPP (ANC27) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) sono del parere che il consumo nocivo di alcol 28/98 sia riconducibile alla responsabilità personale. Adduce lo stesso argomento Brenzer Kirsch (AO10), che considera il consumo nocivo di alcol un problema sociale. Per la CFIG (CIC2) nell’avamprogetto si sarebbe tenuto poco conto della correlazione tra politica sanitaria e politica sociale. Anche la PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), SDV (ANC2) e ASW (ANC25) chiedono un maggior senso di responsabilità personale. Per Swiss Retail (ANC18) lo Stato dovrebbe focalizzare la propria attenzione sui consumatori anziché soltanto sui fornitori di bevande alcoliche. Dipendenze Info Svizzera (OP4) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) ritengono che i diversi attori sociali debbano essere chiamati ad assumersi maggiormente le proprie responsabilità. La NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) ricordano che il mercato è tenuto ad accollarsi la sua responsabilità. Per la CRIAD (OP24) l’avamprogetto si focalizza troppo sulla responsabilità individuale trascurando in tal modo le misure strutturali necessarie, in particolare nell’ambito della regolamentazione dei prezzi. Anche la FVA (OP25) è dell’avviso che non si tenga conto a sufficienza della responsabilità collettiva. 4.2.5 Intensità normativa RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Public Health Schweiz (OP12), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), CRIAD (OP24), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), CDCT (OP37), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41) constatano che nell’avamprogetto di legge mancano diverse misure riconosciute per la loro efficacia. Ad esempio la CDCT (OP37) auspica in particolare misure incisive contro l’alcol a basso costo e rinvia all’articolo 3c (Facoltà di segnalazione) della legge sugli stupefacenti6. Anche per la Fondation O2 (OP17) bisognerebbe prevedere misure contro l’alcol a basso costo e la pubblicità delle bevande alcoliche. L’organizzazione IOGT (OP30) rileva la mancanza di disposizioni a tutela delle vittime di atti di violenza commessi sotto l’influsso dell’alcol. Condividono questo parere le organizzazioni KiM (OP29), ISPMZ (OP11), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) e Juvente (OP36) le quali evidenziano la difficile situazione di bambini e giovani che vivono in famiglie con problemi di alcol. Secondo i Cantoni di Friburgo (C4) e San Gallo (C25) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5) in particolare l’efficacia delle misure strutturali sarebbe stata tenuta poco in considerazione. Il PEV (P4) ritiene che misure strutturali da parte dalla Confederazione completino in modo sensato la prevenzione nelle scuole e nell’ambito delle attività giovanili. L’Unione delle città svizzere (AM1) esprime critiche fra l’altro sulla rinuncia a varie misure di prevenzione di carattere strutturale. Inoltre il motivo fondamentale addotto per la rinuncia al divieto delle bevande alcoliche limitato a livello geografico e temporale, ovvero la mancanza di competenza normativa della Confederazione, non convincerebbe. La città di Zurigo (CC5) deplora il fatto che non si sia proceduto a un inasprimento maggiore della regolamentazione del mercato e l’assenza di misure concrete contro l’alcol a basso costo. Per il PEV (P4) l’alcol è il problema numero uno; esso si adopera quindi per una legislazione incisiva ed efficace. I Cantoni di Ginevra (C5) e Argovia (C14) sottolineano la necessità di misure efficaci volte a garantire la tutela della gioventù nel lungo periodo. Il PS (P6) – soste- 6 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121) 29/98 nuto da I Verdi (P5) – riconosce nell’avamprogetto alcuni miglioramenti rispetto alla situazione attuale, ma li reputa ancora insufficienti nella lotta contro il consumo eccessivo di bevande alcoliche. SPIRITSUISSE (ANC7) approva gli obiettivi perseguiti con la nuova legge sull’alcol, ma afferma che le misure adottate non permetterebbero di raggiungere tali obiettivi e offrirebbero soltanto soluzioni fittizie. Ritiene invece positiva la presa in considerazione dei processi economici. Insieme a hotelleriesuisse (ANC19) si adopera a favore di una chiara delimitazione rispetto alla legge sulla prevenzione ed esige che le limitazioni del commercio e della pubblicità applicabili alle bevande alcoliche siano ancorate esclusivamente nella legge sull’alcol. Per la CFAL (CIC1) la liberalizzazione rischia di creare nuovi problemi nel settore dell’alcol, ragion per cui sarebbero necessarie una legge orientata al futuro e misure a tutela della salute pubblica. Per la maggior parte dei rappresentanti del settore della gastronomia, invece, non si spiegherebbe il fatto che parallelamente alle misure di liberalizzazione previste nella legge sull’alcol occorra una regolamentazione più stringente del commercio e della pubblicità. Il PPD (P1) è del parere che la legge proposta punisca non i veri «peccatori» ma l’intera popolazione. Dello stesso avviso sono l’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6), che respingono categoricamente l’adozione di misure generiche che toccano l’intera popolazione per risolvere problemi specifici. La IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) non vede nel consumo di vino e birra un pericolo per la salute pubblica. Per il Centre Patronal (AO3) la nuova legge sull’alcol interviene in misura sproporzionata nel settore del commercio e in quello delle arti e dei mestieri. La IG Freiheit (AO8) si oppone a ogni altra forma di intervento nel mercato e nella libertà economica; ritiene inoltre che vi saranno ulteriori oneri amministrativi per le imprese. L’organizzazione dirittifondamentali.ch (AO6) è contraria all’applicazione di limitazioni eccessive per gli esercizi pubblici e alla comminazione di multe sproporzionate. Per la IG Kleinund Mittelbrauereien (AO14) la legge comporterebbe un ulteriore svantaggio per le piccole birrerie nazionali, il che sarebbe inaccettabile. Economiesuisse (ANE2) chiede che nella legislazione si tenga conto della diminuzione del consumo di alcol – cui andrebbe prestata particolare attenzione – tanto più che nello stesso periodo sarebbe aumentata sensibilmente la disponibilità e sarebbero scesi i prezzi. Questo parere è condiviso dal Cantone di Svitto (C10), da AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6). Dello stesso avviso è Brenzer Kirsch (ANE10). Anche l’ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), hotelleriesuisse (ANC19), ASMPP (ANC27), rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e rappresentanti cantonali del settore della gastronomia e di quello vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) criticano il fatto che non sia stata presa in considerazione la diminuzione del consumo di alcol negli ultimi anni. Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) giudicano pertanto obsoleto l’avamprogetto di legge. Secondo economiesuisse (ANE2) con una legge limitata agli aspetti della salute pubblica si corre il rischio di una sovraregolamentazione. Per Commercio Svizzera (ANC6) la nuova legge sull’alcol condurrebbe a una sovraregolamentazione, ragion per cui si oppone alla sua revisione totale. Il PLR (P3) ritiene che gli interventi proposti nel mercato dell’alcol non siano né sostenibili né adeguati per limitare il consumo eccessivo di alcol e i relativi costi economici e sociali. La richiesta avanzata a livello nazionale di varare leggi a sostegno della lotta contro gli eccessi di singoli individui si tradurrebbe in un incremento sproporzionato della burocrazia. 30/98 CHOCOSUISSE (ANC34) sottolinea che gli interventi nella libertà economica dovrebbero essere proporzionati e fondarsi su misure contro il consumo eccessivo di alcol. Hotelleriesuisse (ANC19) esige un’approfondita rielaborazione dell’avamprogetto di legge per la mancanza di interventi ampi e mirati nel mercato dell’alcol. SPIRITSUISSE (ANC7), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), ASMPP (ANC27) e rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) chiedono che nella legge si ponga l’accento sui problemi concreti, fra cui in particolare il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani o la dipendenza dall’alcol. In considerazione di queste problematiche, secondo le associazioni ASDB (ANC14), SBV (ANC15), ASMPP (ANC27) e i rappresentanti del settore della gastronomia l’avamprogetto non sarebbe necessario, adeguato né proporzionato. A una conclusione analoga giunge anche SPIRITSUISSE (ANC7). L’USC (ANE5) respinge le misure che limitano in modo sproporzionato la libertà economica e di consumo. È altresì contraria alle distorsioni della concorrenza usate con il pretesto di proteggere la salute ed è favorevole a misure a tutela della gioventù, purché queste siano ragionevoli, mirate ed efficienti. Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) chiedono che si agisca sulle cause anziché sui sintomi. La IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) respinge tutte le disposizioni proposte applicabili alla birra e al vino. Per tali disposizioni il diritto in vigore offrirebbe basi sufficienti per risolvere eventuali problemi. 4.3 La pubblicità I Verdi (P5), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9), FSKZ (OP22), FASE (OP28), IOGT (PO30), VfS (OP41) si adoperano a favore di restrizioni efficaci nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. Infodrog (OP3) e FASE (OP28) esigono l’applicazione di queste restrizioni soprattutto in occasione di manifestazioni culturali e sportive. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e IOGT (OP30) durante determinate manifestazioni la sponsorizzazione da parte dei produttori di alcol dovrebbe essere vietata se si intende tutelare in maniera efficace la gioventù. Anche per la FVA (OP25) la pubblicità e la sponsorizzazione dovrebbero essere limitate in maniera drastica per tutte le bevande alcoliche. L’organizzazione IOGT (OP30) richiama l’attenzione sulle più efficaci restrizioni della pubblicità applicate in molti Paesi europei. Il PS (P6) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), Croixbleue romande (OP13), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) chiedono una limitazione generale delle possibilità di pubblicità per tutte le bevande alcoliche ai fini di un’adeguata prevenzione strutturale. Anche l’Unione delle città svizzere (AM1) auspica una limitazione della pubblicità molto più severa. Le organizzazioni ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) non comprendono il motivo per cui l’ente pubblico promuova la pubblicità nel settore di sua competenza, visti gli effetti comprovati della pubblicità sul consumo dell’alcol. Il Cantone di Vaud (C22) ritiene che le limitazioni proposte della pubblicità non presentino praticamente alcuna novità rispetto alle disposizioni cantonali in vigore. La SKS (AO9) e la FRC (AO15) esprimono critiche riguardo all’allentamento delle disposizioni sulla pubblicità e fanno notare che un divieto di pubblicità per tutte le bevande alcoliche sarebbe ragionevole in un’ottica di prevenzione, mentre il Centre Patronal (AO3) dubita che le limitazioni della pubblicità possano influire significativamente sul problema del consumo. 31/98 L’USC (ANE5) è favorevole a disposizioni liberali incentrate sulla tutela della gioventù per la pubblicità della birra e del vino ed è contraria a qualsiasi inasprimento normativo. L’associazione AWS (ANC12) afferma che l’allentamento delle disposizioni sulla pubblicità alla televisione e alla radio dovrebbe essere preso in considerazione nella revisione totale della legge sull’alcool e quindi messo in atto anche nella pubblicità esterna. Alcune disposizioni limiterebbero inutilmente la comunicazione commerciale e comporterebbero per i Cantoni, le città e i Comuni una perdita di entrate. L’AWS (ANC12) chiede pertanto di ammettere esplicitamente la pubblicità delle bevande alcoliche in e su mezzi di trasporto pubblici come pure su suolo pubblico e su suolo privato. Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) sottolineano che le limitazioni della pubblicità applicate alle bevande spiritose sarebbero già molto rigorose e che l’industria dell’alcol avrebbe inoltre adottato un sistema di autoregolamentazione nel settore della comunicazione commerciale. Anche l’associazione SBV (ANC15) fa riferimento al codice di comportamento del settore nell’ambito della pubblicità e della comunicazione. Per l’UDC (P2) le limitazioni della pubblicità sono eccessive. Un divieto totale di pubblicità per le bevande alcoliche sarebbe più onesto e coerente. 4.3.1 Uniformazione contro differenziazione della limitazione della pubblicità 12 Cantoni (Zurigo, Berna, Grigioni, Uri, Sciaffusa, Turgovia, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo) si dichiarano d’accordo sulla proposta di prevedere per le bevande spiritose limitazioni della pubblicità più severe rispetto a quelle applicabili alla birra e al vino. Sostengono questa opinione anche la CDS (C2) e la città di Kloten (CC1), il PPD (P1), l’USS (ANE1) come pure le associazioni nazionali di categoria VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), santésuisse (ANC35), le associazioni cantonali LBV (ACC5) e SOBV (ACC17), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4). Il PEV (P4) appoggia invece un’uniformazione puntuale alle disposizioni in vigore per le bevande spiritose. Si esprime a favore, pur con una certa prudenza, il Cantone di Neuchâtel (C22) e fa notare che in caso di abuso tutte le bevande alcoliche produrrebbero gli stessi effetti nocivi. Il Comune di Kriens (CC2) è invero favorevole a più severe limitazioni della pubblicità per le bevande spiritose, ma ritiene che queste debbano essere applicate anche alle altre bevande alcoliche. I Cantoni di Ginevra (C5) e Vaud (C22) non comprendono il senso della differenziazione delle bevande alcoliche. Lo stesso vale per i Cantoni di Svitto (C10) e Ticino (C26); per quest’ultimo fra l’altro la birra continuerebbe a essere la bevanda alcolica più consumata dai giovani. Le organizzazioni NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) non ritengono giustificata la disparità di trattamento delle bevande alcoliche nella forma proposta. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e IOGT (OP30) questa disparità non sarebbe né giustificata né sostenibile. Per la FVA (OP25) non avrebbe senso e per l’organizzazione Juvente (OP36) non sussisterebbe alcun motivo per applicare una regolamentazione differenziata. Dello stesso avviso è la Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23). Se il Cantone di Ginevra (C5) chiede una parziale equiparazione delle bevande alcoliche, il Cantone di Vaud (C22) esige un’equiparazione completa, sostenuto in questa sua richiesta da altri 5 Cantoni (Friburgo, Zugo, Basilea Campagna, Glarona, Ticino) e dall’upi (AO12). L’organizzazione SHV (OP32) è dell’avviso che occorra disciplinare in modo uniforme e sistematico le disposizioni 32/98 sulla pubblicità per tutte le bevande alcoliche e auspica un esteso divieto di pubblicità. Anche le organizzazioni AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), CRIAD (OP24), REPER (OP39) e Pro Juventute (OP40) sono contrarie a una normativa differenziata. Condividono questo parere Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), FMH (ANC20) FSL (ANC23), rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB) e TFAG (PI5). Sono favorevoli a una regolamentazione uniforme anche I Verdi (P5), l’Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5). Il Cantone di Lucerna (C6) appoggia la proposta di assoggettare nel lungo periodo le bevande alcoliche alle medesime limitazioni della pubblicità. Per il PEV (P4) e la CFAL (CIC1) le disposizioni sulla pubblicità per le bevande spiritose, la birra e il vino potrebbero essere uniformate, ma solo a quelle attualmente applicabili alle bevande spiritose. A sostegno di una regolamentazione uniformata a quella in vigore per le bevande spiritose si esprimono 10 Cantoni (Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Campagna, Glarona, Neuchâtel), la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5), l’USS (ANE1), santésuisse (ANC35), numerose organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (infodrog, Dipendenze Info Svizzera, Pro Familia Schweiz, SUHMS, SGARM, Blaues Kreuz, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Suchtprävention Zürich, SSPA, FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, KiM, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, FSP, Juvente, ARPS, REPER, Pro Juventute, VfS), konsumentenforum (AO11), upi (AO12) e TFAG (PI5). Per contro 5 Cantoni (Soletta, Grigioni, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la città di Kloten (CC1), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) come pure rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3) e Coop (PI4) sarebbero favorevoli a un orientamento uniforme alla tutela della gioventù. Secondo la CRIAD (OP24), limitarsi alla tutela della gioventù non sarebbe però sufficiente nella lotta contro il consumo nocivo di bevande alcoliche. 4.3.2 Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione Il Cantone di Basilea Città (C12), ASMPP (OP1), Fondation O2 (OP17), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) e CRIAD (OP24) esigono un divieto generale di pubblicità e di sponsorizzazione per le bevande alcoliche. Se questa richiesta non fosse soddisfatta, il Cantone di Basilea Città (C12) auspica disposizioni esplicite sulla pubblicità per la telefonia mobile e Internet; questo è quanto chiede anche Pro Familia Schweiz (OP6). Pure il Cantone Ticino (C26) e la FVA (OP25) esigono un divieto di pubblicità nei mass media elettronici. L’upi (AO12) chiede basi legali che rendono possibile l’adozione di eventuali misure necessarie nell’ottica della politica sanitaria per la pubblicità e il commercio in Internet. Un divieto generale di pubblicità per le bevande alcoliche sarebbe auspicabile anche per la Lega svizzera contro il cancro (OP27) e l’organizzazione SHV (OP32). Il Cantone del Giura (C17) deplora il fatto che la pubblicità di bevande alcoliche sia ancora ammessa. L’associazione mantello FMH (ANC20) chiede che le possibilità di fare pubblicità siano limitate per tutte le bevande alcoliche, mentre i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) si adoperano per restrizioni più severe nell’ambito della pubblicità e della sponsorizzazione. Secondo 3 Cantoni (Zugo, Basilea Campagna, Glarona), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), 33/98 ISPZM (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), Lega svizzera contro il cancro (OP27), FSP (OP35), ARPS (OP38) , upi (AO12) e CFAL (CIC1) le limitazioni della pubblicità in vigore per le bevande alcoliche devono essere applicate anche alle bevande analcoliche che hanno lo stesso nome o la stessa etichetta. Il PEV (P4) è dell’avviso che le limitazioni della pubblicità applicate alle bevande alcoliche debbano essere estese alla birra analcolica. L’Unione delle città svizzere (AM1) è inoltre favorevole a limitazioni della pubblicità in analogia all’articolo 11 dell’ordinanza del 23 novembre 20057 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr). Il PS (P6) esige – con l’appoggio del Cantone di Argovia (C14) e dell’Unione delle città svizzere (AM1) – un divieto generale di pubblicità tramite l’affissione di cartelli per le bevande spiritose, mentre Blaues Kreuz (OP9) lo esige per tutte le bevande alcoliche. La CFIG (CIC2) auspica un divieto generale di pubblicità per le bevande alcoliche su suolo pubblico. Le organizzazioni SKS (AO9) e FRC (AO15) e la CFIG (CIC2) chiedono un divieto di pubblicità per le bevande spiritose alle grandi manifestazioni come pure un’estensione di tale divieto a luoghi solitamente frequentati anche dai giovani e a manifestazioni a cui partecipano abitualmente anche i giovani. La CFIG (CIC2) invoca il divieto di pubblicità sui campi sportivi nonché in occasione di manifestazioni sportive e grandi eventi. [Altri pareri sulla pubblicità figurano nelle considerazioni ad art. 3 e 4 AP-LAlc]. 4.4 Il commercio Tutti i Cantoni che si sono espressi esplicitamente in merito sostengono gli obiettivi da perseguire con le restrizioni del commercio. Anche la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens, USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), AWS (ANC12) e rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, SOBV) accolgono positivamente gli obiettivi proposti. Essi sono sostenuti, inoltre, da ASMPP (OP1), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LTV (OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), Pro Juventute (OP40), REPER (OP39), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASF (AO7), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e TFAG (PI5). Tuttavia il Cantone di Basilea Città (C12), FEGPA (OP10), Croix-bleue romande (OP13), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) sottolineano la necessità di «misure più incisive» per poter raggiungere gli obiettivi fissati. SPIRITSUISSE (ANC7) adduce la stessa motivazione. Per l’ASMPP (OP1) tali obiettivi devono avere la massima priorità. Per l’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) l’accento dovrebbe essere posto sul consumo dell’intera popolazione; non sarebbero sufficienti né una limitazione degli eccessi né la tutela della gioventù. Argomenti analoghi sono invocati anche dal PEV (P4), che non comprende perché si debba «minimizzare l’incentivazione al consumo di alcol» e non si debba ridurre il consumo di alcol di per sé. 7 RS 817.02 34/98 Il Cantone dei Grigioni (C9) è dell’opinione che in relazione alle restrizioni del commercio l’attenzione andrebbe focalizzata soprattutto sul consumo eccessivo di bevande alcoliche da parte degli adolescenti. Secondo l’USC (ANE5), ASF (ANC10), IG DHS (ANC21), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB) e Coop (PI4) la tutela della gioventù deve essere posta in primo piano. Santésuisse (ANC35) respinge l’obiettivo del «controllo del commercio», Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB) e Coop (PI4) si oppongono all’obiettivo di «minimizzare l’incentivazione al consumo di alcol». Il Centre Patronal (AO3) boccia entrambi gli obiettivi. Le associazioni ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), UP (ANC11), ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) sono contrarie a una tutela esercitata attraverso «divieti discutibili». Anche l’UPSC (ANC4) riconosce un eccesso di regolamentazione nell’ambito del commercio e dell’artigianato. Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), SBKV (ANC27) e i rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (FSV, SVSW, IVN e GOV) condividono questo giudizio. Le restrizioni del commercio condizionerebbero in misura sproporzionata le scelte dei consumatori e pertanto pretendono che ogni restrizione sia esaminata in funzione del beneficio che ne deriva. Per i rappresentanti del settore della gastronomia i problemi risiedono principalmente al di fuori di tale settore. 4.4.1 Uniformazione contro differenziazione delle restrizioni del commercio 15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), USS (ANE1), USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), rappresentanti dell’agricoltura (BVBB, BOV, SOBV) nonché molte organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, Blaues Kreuz, FEGPA, Public Health Schweiz, Croixbleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, SSPA, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, Juvente, Pro Juventute, REPER), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4) sono favorevoli a un’ampia uniformazione delle restrizioni applicabili al commercio di bevande alcoliche. Il Cantone Ticino (C26) ritiene che la disparità di trattamento delle bevande alcoliche, soprattutto in caso di offerte civetta, non sia opportuna. Esplicitamente contrario a un’ampia uniformazione delle restrizioni del commercio è il Cantone dei Grigioni (C9) che respinge in particolare l’autorizzazione per il commercio al dettaglio estesa ora anche alla birra e al vino. Pure economiesuisse (ANE2), USI (ANE6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), SKBV (ANC27), i rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV), Prométerre (ACC1) e Centre Patronal (AO3) sono contrari all’assoggettamento della birra e del vino e quindi a un’uniformazione delle disposizioni sul commercio. 4.4.2 Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione 4.4.2.1 Misure in materia di prezzi Il Cantone di Argovia (C14), upi (AO12) e CFAL (CIC1) chiedono misure volte a contrastare l’offerta di bevande alcoliche a basso costo. Il Cantone di Vaud (C22) critica il fatto che l’alcol possa essere tuttora venduto a prezzi molto bassi. 35/98 RADIX (OP2), infodrog (OP4), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), CDCT (OP37), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), CoRoMa (OP43), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) propongono misure complementari in materia di prezzi. Secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11) e ARPS (OP38) un aumento dei prezzi sarebbe auspicabile in una prospettiva economica in quanto porrebbe fine ad una «lotta al prezzo rovinosa» a favore di qualità e varietà. Dipendenze Info Svizzera (OP4) è inoltre convinta che le misure in materia di prezzi siano necessarie anche per diminuire il consumo problematico di alcol. Il Cantone di Sciaffusa (C15) vorrebbe che si prendesse in esame una determinazione dei prezzi progressiva. 7 Cantoni (Soletta, Friburgo, Lucerna, Zugo, Basilea Città, Appenzello Interno, San Gallo), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (PO27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFIG (CIC2) chiedono la verifica dell’introduzione di una tassa d’incentivazione. La maggior parte di essi propone una tassa d’incentivazione commisurata al tenore alcolico. Il PS (P6) vorrebbe una tassa d’incentivazione degressiva, il che sarebbe ipotizzabile anche per FMH (ANC20), NAS (OP5), Public Health Schweiz (OP12), DOJ (OP21), GERA (PO31), FS (OP33), Ticino Addicition (OP34) e CFIG (CIC2). Il PS (P6) esige che i proventi siano impiegati a destinazione vincolata per la riduzione dei premi delle casse malati. Secondo i Cantoni di Soletta (C1) e Zugo (C8), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), NAS (OP5), FEGPA (OP10), IPSMZ (PO11), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38) e REPER (OP39) il provento della tassa d’incentivazione dovrebbe essere versato interamente e a destinazione vincolata ai Cantoni, che lo utilizzerebbero per la prevenzione e per i costi sociali causati dal consumo problematico di alcol. Pro Juventute (OP40) esige che una parte di queste risorse venga impiegata anche per misure rivolte ai giovani. Blaues Kreuz (OP9) chiede che il provento della tassa d’incentivazione vada a favore dei soggetti definiti nell’articolo 13. Per il Cantone di San Gallo (C25) un’introduzione della tassa d’incentivazione andrebbe esaminata solo se le misure proposte si dovessero dimostrare insufficienti. Pro Juventute (OP40) suggerisce di dare un’impostazione socialmente sostenibile alla tassa d’incentivazione affinché le bevande alcoliche rimangano alla portata delle persone con redditi bassi. 2 Cantoni (Svitto e Basilea Città) auspicano l’introduzione di prezzi minimi. In questo sono sostenuti dalla CDS (C2), da AZO (ACC25) e Fondation O2 (OP17). Dipendenze Info Svizzera (OP4) sottolinea la grande efficacia dello strumento dei prezzi minimi per determinati gruppi di consumatori. Il Cantone del Vallese (C24) deplora la rinuncia da parte del Consiglio federale di prevedere prezzi minimi. L’introduzione di prezzi minimi è ipotizzabile per la 36/98 CRIAD (OP24) e la FSP (OP35), la quale ritiene possibile in alternativa l’aumento dei dazi. Anche la SBV (ANC9) chiede l’introduzione di un prezzo minimo che corrisponda a 1,5 volte l’imposta sull’alcol del prodotto in questione; tale importo minimo dovrebbe essere applicato pure alle bevande alcoliche fermentate. Il Comune di Kriens (CC2) domanda un prezzo minimo per la birra. Si allineano a questa posizione la CDCD (CC3) e la CDTC (OP37), che esigono misure in materia di prezzi soprattutto per la birra. Blaues Kreuz (OP9) e Juvente (OP36) rivendicano la parità di trattamento fiscale di tutte le bevande alcoliche e Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe che si prendesse in esame la possibilità di introdurre un’imposta generale sull’alcol. Le organizzazioni IOGT (OP30), REPER (OP39) e VfS (OP41) chiedono una tassazione in funzione del tenore alcolico per tutte le bevande alcoliche. La FVA (OP25) auspica l’imposizione del vino e della birra. Per KiM (OP29) l’imposta sulle bevande spiritose dovrebbe essere riscossa per tutte le bevande alcoliche e propone inoltre di rincarare le bevande alcoliche nella fascia oraria tra le ore 23.00 e le ore 6.00. 4.4.2.2 Misure per limitare la reperibilità 4 Cantoni (Friburgo, Lucerna, Zugo e Svitto) esigono l’introduzione di una base di diritto federale per il divieto di vendita di alcol in determinate fasce orarie. Il Cantone Ticino (C26) è tendenzialmente favorevole a limitare la vendita di alcol alla sola fascia oraria di apertura dei negozi. Il Cantone di Basilea Città (C12) vorrebbe applicare le limitazioni dell’orario di vendita a determinati punti vendita, ad esempio alle stazioni di servizio. Condivide questa osservazione la città di Zurigo (CC5). KAPO Wallis (AO16) chiede che nelle stazioni ferroviarie, nei negozi annessi alle stazioni di servizio e nei negozi della catena «Aperto» venga disposto un divieto di vendita a partire dalle ore 22.00 per le bevande spiritose e già a partire dalle ore 21.00 per la birra e il vino. Anche il PEV (P4), I Verdi (P5), PS (P6), USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) esigono un divieto di vendita in determinate fasce orarie e godono a tale proposito dell’appoggio di RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), CDTC (OP37), ARPS (OP38), REPER (OP39), VfS (OP41) e CFIG (CIC2), i quali chiedono un divieto di vendita nel commercio al dettaglio tra le ore 22 e le 7. La NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31) FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e FEGPA (OP10) propongono un divieto di vendita di alcol dalle ore 22.00 alle ore 08.00, mentre per fondationdépendences (OP15), LVT (OP16) e FNA (OP26) il divieto deve essere applicato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Juvente (OP36) si pronuncia a favore di un divieto di vendita di alcol nel commercio al dettaglio durante la notte e il Comune di Kriens (CC2) vorrebbe limitare la reperibilità delle bevande alcoliche. Sono favorevoli a un divieto di vendita di alcol durante certi orari e in alcuni luoghi, soprattutto in occasione di eventi con il rischio di episodi di violenza legati all’alcol o di grandi manifestazioni, 8 Cantoni (Ginevra, Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Campagna, Argovia, Turgovia, Ticino) e la città di Kloten (CC1). Il suddetto divieto è auspicato anche da I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juvente (OP26), CDTC (OP37), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), e CFAL (CIC1). Un divieto simile è ritenuto possibile pure dalla CDS (C2). Secondo l’Unione delle città svizzere (AM1) le città sarebbero favorevoli a un divieto limitato a determinati orari e luoghi. Essa propugna una soluzione uniforme a livello nazionale. Il Cantone di Glarona 37/98 (C16) e la città di Zurigo (CC5) lamentano l’assenza di una regolamentazione che vada in questa direzione. Mentre l’organizzazione IOGT (OP30) propone un nuovo articolo, l’ISPM (OP11) e l’ARPS (OP38) ritengono la disposizione del Consiglio federale una proposta pertinente. Per l’ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) la responsabilità della regolamentazione dei divieti di vendita e di consegna incombe alla Confederazione e ritengono sensati siffatti divieti. La CFIG (CIC2) si chiede se non si debba imporre anche il divieto di portare con sé bevande alcoliche. La CDCD (CC3) sottolinea la sua richiesta di introdurre limitazioni della vendita in determinati orari e luoghi in occasione di manifestazioni che pongono notoriamente problemi. Il Cantone di Friburgo (C4), Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FVA (OP25) chiedono l’introduzione di una cosiddetta «heure blanche» in cui è vietata la mescita di bevande alcoliche nella ristorazione come pure nelle discoteche, nei bar e nei locali notturni a partire, ad esempio, dalle ore 04.00 del mattino. La FMH (ANC20), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31) FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) appoggiano misure per una limitazione quantitativa dei punti vendita di bevande alcoliche e inoltre raccomandano di introdurre o di esaminare la possibilità di introdurre i cosiddetti «liquor shop» oppure di prevedere una clausola del bisogno. Il PEV (P4) chiede che i Cantoni siano esortati a non autorizzare o ad autorizzare in misura restrittiva i seguenti tipi di vendita: vendita di alcol «nelle strade» durante i giorni festivi, durante le feste scolastiche e sulle piste da sci nonché nei punti vendita e negli esercizi pubblici noti per favorire l’abuso di alcol. Blaues Kreuz (OP9) esige che si prenda in esame la possibilità di prevedere, per le vendite di questi tipo, disposizioni in materia di autorizzazione ai sensi di una clausola del bisogno. 4.4.2.3 Diverse richieste complementari Pro Familia Schweiz (OP6) e Croix-bleue romande (OP13) sostengono il divieto delle bevande analcoliche la cui etichetta e/o il cui nome siano simili a quelli delle bevande alcoliche. Anche per la CFAL (CIC1) sarebbe opportuno un siffatto divieto. La SSPA (OP20) vorrebbe che sulle etichette delle bevande alcoliche figurasse un avviso specifico per le donne in gravidanza, l’indicazione delle unità di alcol contenute nella bevanda e una raccomandazione relativa alla quantità di unità che può essere assunta senza pericolo per la salute. Il Cantone di Berna (C7) esige un coordinamento a livello intercantonale delle disposizioni sul commercio nel settore della ristorazione. Il Cantone di Zugo (C8) appoggia il divieto di consegna di bevande alcoliche a «persone manifestamente alcolizzate». Per il Cantone Ticino (C26) sarebbe interessante e opportuno valutare le conseguenze sulla salute della popolazione della revisione della legge sull’alcol, eseguendo una valutazione d’impatto sulla salute (VIS). Mentre Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) chiedono prescrizioni legali che prevedano la formazione del personale di vendita, la FVA (OP25) auspica corsi di prevenzione obbligatori per la vendita di alcol nel commercio al dettaglio, nei ristoranti, nelle discoteche, durante i festival e altri eventi. 38/98 Il Cantone di Neuchâtel (C18) fa notare che la vendita di prodotti alcolici richiede il possesso di determinate capacità da parte del personale di vendita (giuridiche, linguistiche e in ambito di consulenza) che devono essere stabilite in dettaglio nella legge. Il Cantone di Soletta (C1) esorta a verificare la possibilità di imporre il divieto di consumo per i giovani al di sotto dei 16 anni. Il Comune di Kriens (CC2) vorrebbe che ai Cantoni e ai Comuni fosse data la possibilità di vietare il consumo di alcol su suolo pubblico durante certi orari. Rifacendosi alla tutela della gioventù, la SKS (AO9) e la FRC (AO15) chiedono che le ordinazioni online di bevande alcoliche siano possibili unicamente mediante la carta di credito e quindi solo dopo aver fornito la prova della maggiore età. Anche la CFAL (CIC1) esige basi legali per eventuali misure concernenti il commercio online. 4.4.3 Competenza esclusiva della Confederazione contro competenza complementare dei Cantoni 4.4.3.1 Competenza complementare dei Cantoni 15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) e la CDS (C2) sono d’accordo sulla ripartizione dei compiti proposta e sono in questo modo favorevoli a una competenza complementare dei Cantoni. Secondo l’Unione delle città svizzere (AM1) la maggioranza delle città che si è espressa sulla revisione totale ritiene molto importante la possibilità data ai Cantoni di stabilire regolamentazioni complementari. Una minoranza mette però in guardia da un eccessivo «federalismo in ambito di bevande alcoliche». Il Cantone di Zugo (C8) motiva il proprio appoggio alla competenza cantonale complementare affermando di applicare già limitazioni più restrittive rispetto a quelle della Confederazione. Adduce una motivazione analoga il Cantone di Neuchâtel (C18) che ribadisce che i Cantoni devono farsi carico di una grossa parte delle conseguenze sociali legate all’alcol e che pertanto necessitano di un certo margine di regolamentazione, specialmente per quanto attiene alla reperibilità delle bevande alcoliche. Anche il Cantone di Turgovia (C19) reputa indispensabile un margine di manovra per la politica cantonale in materia di alcol. Per il Cantone di Appenzello Interno (C23) garantire un margine di manovra ai Cantoni è importante soprattutto per l’applicazione o il rilascio di autorizzazioni speciali. Anche il PLR (P3) è favorevole ad affrontare le ripercussioni del consumo di alcol a livello cantonale. I Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Croix-bleue romande (OP13), fondationdépencendes (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), DOJ (OP21), Fondazione svizzera per la promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), CDTC (OP37), REPER (OP39), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), upi (AO12) e CFAL (CIC1) accolgono in linea di principio favorevolmente i margini di manovra concessi ai Cantoni per l’adozione di misure più ampie. Tuttavia REPER (OP39) sottolinea che nel campo della prevenzione sarebbe più opportuno una soluzione uniforme a livello nazionale. In questo caso la Confederazione dovrebbe assumere il proprio ruolo in modo più risoluto. Su questo aspetto concordano anche la FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction(OP34). Pure la CRIAD (OP24) auspica che la Confederazione rivesta un ruolo più decisivo nella regolamentazione del mercato. Per REPER (OP39) un’uniformazione e, quindi, un maggiore 39/98 impegno della Confederazione sono particolarmente necessari per regolamentare l’età minima per la consegna di bevande alcoliche e il divieto di vendita di alcol negli orari e nei luoghi richiesti. Il Centre Patronal (AO3) si esprime a favore dei margini di manovra dei Cantoni purché non vengano emanate ulteriori restrizioni che rendono difficile il lavoro dei settori. L’ASMPP (ANC27) argomenta la necessità di regolamentare in modo esaustivo il commercio di alcol, soprattutto di vino e birra, con la mancanza di competenza della Confederazione. 4.4.3.2 Competenza esclusiva della Confederazione o dei Cantoni Il Cantone dei Grigioni (C9) è favorevole a una competenza esclusiva della Confederazione o dei Cantoni. Analogamente si esprime Swiss Retail (ANC18), privilegiando però la competenza della Confederazione in seno alla quale un solo Ufficio federale dovrebbe essere responsabile della prevenzione. Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) hanno un atteggiamento critico nei confronti della questione della competenza, in quanto, da un lato, la Confederazione svolge il proprio ruolo con scarso attivismo e, dall’altro, un gran numero di disposizioni cantonali è poco adatto a raggiungere gli obiettivi. Mentre Commercio Svizzera (ANC6) considera poco chiara la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) non ravvisano alcuna necessità di emanare norme di diritto federale che esistono già a livello cantonale. Anche secondo economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) la coesistenza di regolamentazioni federali e cantonali genera un caos legislativo; esse auspicano pertanto una regolamentazione esaustiva da parte della Confederazione. Anche il Cantone di Basilea Città (C12) vorrebbe una maggiore regolamentazione da parte della Confederazione. Per il Cantone di Berna (C7) è ipotizzabile una competenza esclusiva della Confederazione sia per la pubblicità che per il commercio, che dovrebbe però corrispondere perlomeno a quella attuale dei Cantoni. Anche il Cantone di Soletta (C1), appoggiato dal Comune di Kriens (CC2), propende per una regolamentazione del commercio uniforme a livello nazionale. Pure il Cantone di Lucerna (C6) e la città di Zurigo (CC5) sono favorevoli a un’uniformazione a livello federale. Il Cantone di San Gallo (C25) chiede condizioni unitarie in tutta la Svizzera per il rilascio dell’autorizzazione per il commercio al dettaglio. L’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera(ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP(ANC11), AWS (ANC12), PS (ANC13), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18) hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22), FSL (ANC23), ASW (ANC25), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSR, SVSW, IVN e GOV) così come ASMPP (OP1) e Coop (PI4) concordano su una competenza esclusiva della Confederazione nei settori della pubblicità e del commercio. Le regolamentazioni cantonali complementari porterebbero a soluzioni inapplicabili e difformi. Secondo l’AWS (ANC12) la doppia competenza determinerebbe la nascita di una «giungla delle prescrizioni». La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) sottolineano che le normative speciali comunali e cantonali complicherebbero notevolmente la comunicazione e l’applicazione di misure adeguate. Anche VELEDES (ANC16) propugna condizioni quadro uniformi a livello nazionale, specialmente per le procedure di autorizzazione, le tasse sui brevetti, le prescrizioni concernenti la pubblicità, le restrizioni di vendita e l’esecuzione dei test d’acquisto. Per l’UP (ANC11) dalle norme a livello federale devono derivare standard uniformi in tutta la Svizzera. Per motivi legati alla trasparenza, alla certezza del diritto e al mercato interno svizzero, la FSL (ANC23) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSR SUISSE, SVSW, IVN, GOV) sostengono una 40/98 regolamentazione nazionale. Dello stesso avviso è SPIRITSUISSE (ANC7), secondo cui ulteriori disposizioni locali sarebbero insensate in un mondo globalizzato. I rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, BSR) ricordano che conformemente all’articolo 118 della Costituzione federale la legislazione sulle derrate alimentari spetta alla Confederazione e che i Cantoni sono incaricati unicamente dell’esecuzione. Alcuni rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) fanno notare che con i mezzi di comunicazione attuali la pubblicità non conosce più confini e pertanto, anche a garanzia della neutralità concorrenziale, occorrono regole a livello nazionale. Secondo la SOBV (ACC17) le diverse regolamentazioni cantonali conducono soltanto a un turismo «sconsiderato» degli acquisti. Brenzer Kirsch (AO10) si oppone a ulteriori disposizioni cantonali per quanto concerne la nuova legge sull’alcol. Per la IG Freiheit (AO8) la Costituzione attribuisce alla Confederazione una competenza esclusiva e anche KAPO Wallis (AO16) non vorrebbe ulteriori disposizioni cantonali per il commercio delle bevande alcoliche. Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) e hotelleriesuisse (ANC19) la Costituzione federale vieta la delega di competenza ai Cantoni nell’ambito delle bevande distillate. La CFIG (CIC2) sostiene l’intenzione di creare disposizioni uniformi a livello nazionale con meccanismi di applicazioni efficaci. 4.5 Singoli articoli LAlc Capitolo 1: Scopo e definizioni Art. 1 Scopo Cpv. 1 Per 3 Cantoni (Zugo, Sciaffusa, Glarona), Dipendenze Info Svizzera (OP4), fondationdépendences (OP15) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) lo scopo della legge dovrebbe essere maggiormente orientato alla prevenzione. Inoltre non si dovrebbe mettere in evidenza soltanto la responsabilità individuale bensì anche la responsabilità sociale. Sulla base di considerazioni simili, i Cantoni dei Grigioni (C9) e di Glarona (C16) come pure il PS (P5), FMH (ANC20), NAS (OP5), Pro Familia Schweiz (OP6), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FVA (OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), SHV (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute auspicano una gestione non soltanto responsabile delle bevande alcoliche, ma anche sostenibile sotto il profilo sanitario e sociale. Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di «promuovere la gestione responsabile». I Cantoni di Zugo (C8) e Glarona (C16) come pure Medici di famiglia Svizzera (ANC5), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) ritengono per contro vago il concetto di gestione responsabile poiché non é né quantificabile, né vincolante. Anche la città di Zurigo (CC5) critica la genericità della formulazione,ma approva l'inclusione di un articolo che definisce lo scopo. 4 Cantoni (Zugo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Ticino) come pure il PEV (P4), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), Juvente (OP36), VfS (OP41) e CFAL (CIC1) chiedono una formulazione in cui la regolamentazione del mercato è finalizzata alla protezione della salute pubblica. Anche l’ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) esigono che la regolamentazione del mercato dell'alcol sia menzionata quale scopo della legge. 41/98 Per il Cantone di Friburgo (C4) bisognerebbe tenere conto della protezione della salute pubblica e degli interessi della società. Secondo l'upi (AO12), oltre alla protezione della salute tra gli scopi deve essere citata esplicitamente la prevenzione degli infortuni. Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) approvano il rafforzamento della tutela della gioventù proposta dal Consiglio federale. 4 Cantoni (Friburgo, Grigioni, Basilea Campagna, Glarona) auspicano però una formulazione in cui si presti particolare attenzione alla tutela della gioventù. Anche NAS (OP5), Pro Familia Schweiz (OP6), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), FVA (OP25), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA (OP31), SHV (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), Juvente (OP36) e Pro Juventute (OP40) vogliono una menzione esplicita della tutela della gioventù. Pro Juventute (OP40) propone di indicare quale scopo il promovimento delle competenze in ambito giovanile. Il PEV (P4) non vede alcun motivo per scostarsi dallo scopo attuale di riduzione del consumo di alcol. L'UDC (P2) ritiene che la descrizione dello scopo sia l'espressione di una nuova legge sulla prevenzione e dubita che gli scopi ivi definiti possano essere raggiunti con gli strumenti proposti. Occorrerebbe piuttosto appellarsi alla responsabilità dei genitori e in parte della scuola e delle associazioni nell'educazione e nel controllo dei giovani. Una gestione responsabile delle bevande alcoliche è una questione di consapevolezza e di autoresponsabilità. Secondo l’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6) non si può conseguire una gestione responsabile delle bevande alcoliche attraverso norme legali. Adducono lo stesso argomento l’UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN e GOV) e Prométerre (ACC1). Anche per l’UP (ANC11) il ruolo sussidiario dello Stato deve discendere chiaramente dall'articolo sullo scopo. Swiss Retail (ANC18) rileva che i valori contenuti in questa disposizione sono definiti dal punto di vista sociale e non potrebbero pertanto essere disciplinati in una legge. Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) respingono fermamente l'assoggettamento della birra e del vino alla legge sull'alcool [si vedano anche le considerazioni ad art. 2 AP-LAlc]. I rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN e GOV) evidenziano che bisognerebbe giustamente parlare di «consumo» e non di «gestione». Cpv. 2 lett. a e b 10 Cantoni (Soletta, Friburgo, Ginevra, Zugo, Grigioni, Basilea Campagna, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, San Gallo) come pure PEV (P4), I Verdi (P5), PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Pro Familia Schweiz (OP6), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33) Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), upi (AO12) e CFAL (CIC1) esigono che lo scopo sia non solo ridurre ma anche impedire il consumo e i relativi danni. Secondo le organizzazioni KiM (OP29) e Juvente (OP36) la diminuzione dei «danni fisici e psichici» deve essere formulata come scopo. SPIRITSUISSE (ANC7) e i rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di sostituire l’espressione «consumo problematico di alcol» con «consumo problematico eccessivo di alcol». Per Prométerre (ACC) non è chiaro cosa si intenda con «problematico», perché non 42/98 esiste una definizione uniforme. Questo parere è condiviso anche dai rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV). Essi sollecitano chiarimenti nel messaggio. Diversamente il termine «problematico» va sostituito con «eccessivo». Cpv. 2 lett. c Secondo i Cantoni di Berna (C7), Zugo (C8) e Glarona (C16) i commercianti non devono soltanto essere esortati ad esercitare la loro attività in modo responsabile ma devono essere anche obbligati a rispettare la legge. Mentre il Cantone di Berna (C7) chiede una formulazione alternativa, i Cantoni di Zugo (C8), Glarona (C10) e Ticino (C26) come pure I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Swiss Retail (ANC18) e hotelleriesuisse (ANC19) sono a favore di uno stralcio senza sostituzione. infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e CFAL (CIC1) invocano lo stralcio senza sostituzione per lo stesso motivo. L’organizzazione IOGT (OP30) propende per lo stralcio perché questa esortazione non è mirata. Anche Juvente (OP36) vuole lo stralcio poiché questo capoverso sarebbe solo un «mero esercizio di pubbliche relazioni». VfS (OP41) chiede lo stralcio a causa della sfiducia che nutre per l'autoregolamentazione specifica del settore. I Verdi (P5) fanno inoltre notare che è provato che il settore non rispetta i codici etici a seguito della mancanza di sanzioni. L’AWMP (ANE3) vede in questa disposizione un assoggettamento inaccettabile ed esige lo stralcio. Per contro il Cantone dei Grigioni (C9) come pure il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) chiedono che non soltanto il commercio al dettaglio, ma anche che l'industria produttrice di bevande alcoliche, il commercio all'ingrosso e il settore pubblicitario siano tenuti a svolgere la loro attività in modo sostenibile sotto il profilo sanitario e sociale. Croix Bleue romande (OP13) domanda la medesima formulazione, tuttavia soltanto per il commercio al dettaglio. L’upi (AO12) approva esplicitamente l’obbligazione prevista per il commercio al dettaglio. Art. 2 Definizioni Il Cantone di Friburgo (C4) accoglie positivamente la chiara definizione di «bevande alcoliche». Per il Cantone Ticino (C26) bisogna evitare che in questo ambito venga introdotta la distinzione tra alcol leggeri e alcol pesanti. Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4) e CFAL (CIC1) sono d’accordo sulla formulazione «boissons alcooliques» nella versione francese. L’ISPMZ (OP11) apprezza la chiarezza e la comprensibilità delle definizioni. Dello stesso parere è Jubla (OP42). Secondo la FVA (OP25) anche gli scopi generali della legge dovrebbero essere formulati in modo più preciso in questo articolo. Economiesuisse (ANE2), USI (ANE6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), ASMPP (ANC27), rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV) e Prométerre (ACC1) chiedono di adeguare le definizioni in modo che le bevande ottenute tramite fermentazione non rientrino più nel campo d'applicazione della legge sull'alcool. Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) sono dell’avviso che le bevande alcoliche ottenute per fermentazione siano oggetto della legislazione sulle derrate alimentari. lett. b La città di Zurigo (CC5) critica l’inserimento dell’espressione «qualsiasi altro tipo di alcol» nella definizione di etanolo, benché quest’ultimo non sia da considerarsi etanolo. 43/98 lett. c Il Cantone di Turgovia (C19) rimanda alla diversa definizione di bevande spiritose nella legislazione sulle derrate alimentari e auspica l'eliminazione di questa differenza. Secondo la città di Zurigo (CC5) devono essere eliminate anche le differenze rispetto alle definizioni nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose. lett. e Mentre l'Associazione svizzera dei droghieri (ANC24) approva la definizione del commercio al dettaglio, il Cantone dei Grigioni (C9) vorrebbe fare una distinzione concettuale tra commercio al dettaglio e vinificatori allo scopo di escludere questi ultimi dal campo d'applicazione delle limitazioni del commercio e della pubblicità. lett. f I Cantoni di Friburgo (C4) e Sciaffusa (C15) come pure infrodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15), CFAL (CIC1) e CFIG (CIC2) esigono che i test d’acquisto vengano definiti senza l’espressione «acquisti fittizi». Per i test d'acquisto il Cantone di Sciaffusa (C15) come pure infrodrog (OP3) e Dipendenze Info Svizzera (OP4) propongono la definizione di «acquisti effettuati da adolescenti che non hanno ancora raggiunto l'età minima fissata dalla legge per la consegna di bevande alcoliche, allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età». L’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) auspicano una formulazione analoga. La FRC (AO15) suggerisce la seguente definizione: «acquisti effettuati da adolescenti che non hanno ancora raggiunto l'età minima necessaria per l'acquisto di bevande alcoliche, allo scopo di controllare il rispetto delle prescrizioni sulla tutela della gioventù». I rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di stralciare la definizione dei test d'acquisto, poiché, dal loro punto di vista, non sono ammessi. Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori Sezione 1: Pubblicità Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose 11 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Grigioni, Uri, Sciaffusa, Turgovia, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo) sono d'accordo sulle limitazioni proposte per la pubblicità di bevande spiritose. Anche la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), la città di Kloten (CC1), il PEV (P4), USS (ANE1), IG DHS (ANC21), LBV (ACC5) e SOBV (ACC17) come pure infodrog (OP3), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), IOGT (OP30), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop (PI4) e TFAG (PI5) sono in linea di principio favorevoli alle disposizioni proposte concernenti la pubblicità di bevande spiritose. Infodrog (OP3), upi (AO12) e CFAL (CIC1) approvano l’orientamento al diritto vigente. Jubla (OP42) evidenzia in particolare le disposizioni che riguardano la gioventù. Il Cantone di Glarona (C16) ritiene che la distinzione tra mezzi e luoghi non sia né chiara, né coerente e chiede di tralasciare la suddivisione o di redigerla in modo più chiaro nel testo di legge. [Altri pareri sulla pubblicità figurano al n. 4.3.2 e nelle considerazioni ad art. 4 APLAlc]. 44/98 Cpv. 1 e 2 I Verdi (P5) e il PS (P6) accettano un allentamento delle limitazioni vigenti per la pubblicità di bevande spiritose solo in misura limitata. 5 Cantoni (Berna, Zugo, Svitto, Basilea Campagna, Argovia), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20) come pure NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) respingono un allentamento materiale delle disposizioni sulla pubblicità di bevande spiritose e chiedono di completare il principio della pubblicità oggettiva con il principio vigente del riferimento al prodotto. Anche santésuisse (ANC35) è a favore del mantenimento di questo principio. Lo stesso argomento è addotto dal Cantone di Neuchâtel (C18) che critica l'allentamento delle limitazioni attualmente applicabili alla pubblicità delle bevande spiritose. Pure i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) sono favorevoli a limitazioni più severe della pubblicità. La città di Zurigo (CC5) ha constatato che i giovani possono essere sedotti dalla pubblicità oggettiva e respinge l'allentamento proposto per la pubblicità «lifestyle». Inoltre, gli esempi citati nell'avamprogetto non mostrerebbero a sufficienza cosa si intenda per pubblicità oggettiva. SPIRITSUISSE (ANC7) chiede una definizione concreta di pubblicità non oggettiva e le relative precisazioni nel messaggio. Per ASF (AO7) e SIHA (AO17) la definizione di pubblicità non oggettiva è molto ampia ed è, di fatto, paragonabile a un divieto di pubblicità. Secondo le associazioni PS (ANC13), Swiss Retail (ANC18), SDV (ANC22), ASW (ANC25) e Centre Patronal (AO3) il concetto di oggettività e le relative precisazioni non sono chiari. Esse si interrogano sulle ragioni per cui la pubblicità non sia oggettiva quando mostra una situazione di consumo. Adducono lo stesso motivo PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25). Per l'UDC (P2) è «grottesco» definire non oggettiva la pubblicità che invita al consumo di un prodotto. SPIRITSUISSE (ANC7) condivide questo parere. Per Swiss Retail (ANC18) i capoversi 1 e 2 vanno ben oltre lo scopo prefissato e sono pertanto da stralciare. Secondo l’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6) il concetto di oggettività non è chiaro e il termine «simili» necessita di un’interpretazione; di conseguenza queste disposizioni devono essere stralciate. Cpv. 3 SPIRITSUISSE (ANC7) esige che nel messaggio si menzioni la giurisprudenza più recente (Tribunale amministrativo federale A_6610/2009 del 21.4.2010) concernente le agevolazioni per le bevande spiritose. I rappresentanti del settore della gastronomia e l’UPCF (ACC26) chiedono che nel settore della ristorazione per le bevande spiritose sia ammessa la pubblicità per aggiunte o agevolazioni tra le ore 18.00 e le ore 20.00. Cpv. 4 I Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) vorrebbero sostituire il divieto generale di pubblicità di bevande alcoliche su oggetti d'uso con un divieto di pubblicità su oggetti d'uso destinati soprattutto a persone d'età inferiore ai 18 anni. Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) ritengono che il capoverso 4 non sia chiaro, e SPIRITSUISSE (ANC7) auspica una precisazione secondo cui i supporti pubblicitari espliciti (prospetti ecc.) non facciano parte degli oggetto d'uso. Secondo il Centre Patronal (AO3) il divieto di pubblicità su oggetti d'uso che non hanno alcuna connessione con le bevande spiritose non è chiaro. Per il PS (P6) e AWS (ANC12) la pubblicità di bevande spiritose dovrebbe essere ammessa in e su mezzi di trasporto pubblici. 45/98 Cpv. 5 Il Cantone di Basilea Campagna (C13), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) esigono un divieto di pubblicità a) negli istituti di formazione e del settore sanitario e nelle immediate vicinanze; b) su impianti di proprietà dei Cantoni, dei Comuni o di enti o istituti di diritto pubblico. Anche NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP0), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), fondationdépendances (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35) e Pro Juventute (OP40) vogliono che sia vietata la pubblicità in e su impianti di proprietà dei Cantoni, dei Comuni o di enti e istituti di diritto pubblico. GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) sostengono la richiesta di un divieto di pubblicità negli istituti di formazione e del settore sanitario come pure nelle immediate vicinanze. Senza ulteriori concretizzazioni, REPER (OP39) esige un completamento delle limitazioni locali della pubblicità. Per la CRIAD (OP24) queste sono ancora troppo poco severe. I Cantoni di Zugo (C8) e Basilea Campagna (C13) come pure Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendances (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40) e VfS (OP41) chiedono un divieto di pubblicità su suolo pubblico come pure, d'intesa con il Cantone di Glarona (C16), su suolo privato visibile. L’ISPMZ (OP11) ritiene quest'ultimo divieto auspicabile, ma pensa che non raccoglierà ampi consensi dal punto di vista politico. La FSP (OP35) chiede soltanto il divieto su suolo pubblico, cui aderisce la CFIG (CIC2). Per l’AWS (ANC12) la pubblicità di bevande spiritose dovrebbe invece essere permessa su suolo pubblico e su suolo privato. I Verdi (P5) avanzano la stessa richiesta ed esigono inoltre un divieto di pubblicità in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni. Il PS (P6) aderisce in linea di massima a queste richieste, sostenute da SKS (AO9) e FRC (AO15) e CFIG (CIC2), che chiedono inoltre un divieto di pubblicità per le bevande spiritose in occasione di manifestazioni. Per il Centre Patronal (AO3) la definizione di luoghi frequentati principalmente da giovani e di manifestazioni cui partecipano principalmente giovani non è chiara. Mentre per i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) mancano norme sulla sponsorizzazione, SPIRITSUISSE (ANC) approva che questa sia permessa. Cpv. 6 Infodrog (OP3) e upi (AO12) accolgono favorevolmente la possibilità concessa ai Cantoni di prevedere ulteriori restrizioni. Per contro, secondo l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) una legge federale non ha senso se permette ai Cantoni ulteriori limitazioni. AWMP (ANE3), USI (ANE6), USAM (ANE4), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), PS (ANC13), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22), FSL (ANC23), ASW (ANC25), rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV) e rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV; BVBB, BVSZ, ZBV, AZO) come pure Coop (PI4) sollecitano un disciplinamento federale esaustivo e quindi lo stralcio del capoverso 6. Brenzer Kirsch (AO10) è contrario a provvedimenti cantonali più ampi e la IG Freiheit (AO8) rimanda alla competenza esclusiva della Confederazione conformemente alla Costituzione. 46/98 [Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, vedi n. 4.4.3]. Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche 11 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Berna, Grigioni, Sciaffusa, Turgovia, Nidvaldo, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo) come pure la città di Kloten (CC1) e l'USS (ANE1) sono in linea di principio d'accordo sulle limitazioni della pubblicità in vigore per le altre bevande alcoliche. Concordano su queste limitazioni anche Commercio Svizzera (ANC6), IG DHS (ANC21), LBV (ACC5), SOBV (ACC17), SSPA (OP20), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11) e Coop (PI4). La SKS (AO9) e la FRC (AO15) approvano il fatto che non sia possibile mostrare minorenni che bevono come pure la proposta di prevedere limitazioni locali della pubblicità, ma evidenziano che queste misure non sono sufficienti. Dal punto di vista della tutela della gioventù anche Dipendenze Info Svizzera (OP4) ritiene che le disposizioni sulla pubblicità siano insufficienti. Dello stesso avviso sono NAS (OP5), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35) e ARPS (OP38). Secondo le organizzazioni FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) le bevande alcoliche non possono essere pubblicizzate ricorrendo a simboli culturali di identificazione. Per la FMH (ANC20) le disposizioni sulla pubblicità per il vino e la birra sono «blande». Con il sostegno della CDS (C2), 10 Cantoni (Friburgo, Lucerna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Glarona, Neuchâtel, Vaud) auspicano disposizioni sulla pubblicità più severe. Anche il Cantone del Vallese (C24) ipotizza prescrizioni più severe, ma vuole che siano mirate alla tutela della gioventù. Il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) chiedono una regolamentazione che corrisponda a quella vigente per le bevande spiritose. L’Unione delle città svizzere (AM1) aderisce a questa richiesta. Dipendenze Info Svizzera (OP4), Pro Familia Schweiz (OP6), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e VfS (OP41) esigono pertanto lo stralcio dell'articolo 4 e l'inclusione del vino e della birra nel campo d'applicazione dell'articolo 3. Anche I Verdi (P5), il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), upi (ANE12) e CFAL (CIC1) sollecitano una soluzione corrispondente; il PS (P6) vorrebbe però ammettere un'eccezione per la pubblicità su suolo privato visibile. In assenza di una base costituzionale per la regolamentazione della birra e del vino, economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) come pure AWS (ANC12), PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16) e IG Freiheit (AO8) chiedono lo stralcio senza sostituzione dell'articolo 4. L'USC (ANE5) si oppone a disposizioni sulla pubblicità più severe per la birra e il vino e pretende un'impostazione liberale, orientata alla tutela della gioventù, delle relative disposizioni. Cpv. 1 La FMH (ANC20) NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Pro Juventute (OP40) e CFAL (CIC1) esigono l'obbligo della pubblicità oggettiva anche per la birra e il vino e di conseguenza il completamento dell'articolo 4. 47/98 Adducono un argomento analogo l’upi (AO12), SKS (AO9) e FRC (AO15), che giudicano le disposizioni troppo generali e insufficienti e chiedono che per la pubblicità che associa le bevande alcoliche a sensazioni particolari debba valere un obbligo applicabile a tutte le bevande alcoliche. Infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) e upi (AO12) vogliono che i confronti di prezzi e la promessa di aggiunte o di altre agevolazioni siano vietate per la birra e il vino. Santésuisse (ANC35) ritiene che le limitazioni materiali proposte per la birra e il vino non siano realizzabili. Cpv. 2 Il PEV (P4) come pure NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21) e Pro Juventute (OP40) esigono un divieto di pubblicità (a) in e su mezzi di trasporto pubblici, (b) alla radio e alla televisione, (c) in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nell’area ad essi circostante, (d) su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive. Secondo la FMH (ANC20) un divieto di pubblicità andrebbe imposto anche negli istituti di formazione e del settore sanitario ˗ parere condiviso anche dall'Unione delle città svizzere (AM1) e dal PS (P6) ˗ come pure nelle immediate vicinanze, su suolo pubblico. Il divieto di pubblicità alle manifestazioni culturali e sportive è richiesto anche dall'Unione delle città svizzere (AM1), SKS (AO9) e FRC (AO15). Le organizzazioni SUHMS (OP7) e SGARM (OP8) propongono un divieto di pubblicità per il vino e la birra sul posto di lavoro e nelle mense aziendali. Per REPER (OP39) l'elenco delle limitazioni locali della pubblicità deve essere completato al pari di quello per le bevande spiritose. Public Health Schweiz (OP12) postula un generale divieto di pubblicità sugli oggetti d'uso, le pubblicazioni e i luoghi di cui all'articolo 4 capoverso 2. Cpv. 3 Mentre l'Unione delle città svizzere (AM1) e Blaues Kreuz (OP9) esigono che anche i Comuni siano autorizzati a emanare disposizioni complementari sulla pubblicità, ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22), FSL (ANC23), ASW (ANC25), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV) come pure rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, AZO), Brenzer Kirsch (AO10) e Coop (PI4) chiedono un disciplinamento federale esaustivo. [Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, vedi n. 4.4.3]. Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio Un'autorizzazione cantonale dovrebbe, secondo la CRIAD (OP24) e la FVA (OP25), essere subordinata alla frequenza obbligatoria di corsi sulla prevenzione, in cui, ad esempio, si tematizza il comportamento da assumere con le persone ubriache e si approfondiscono aspetti relativi alla tutela della gioventù. Pro Familia Schweiz (OP6) suggerisce di far dipendere il rilascio di un'autorizzazione per la mescita di bevande alcoliche da un piano per la tutela della gioventù, come avviene già in alcuni Cantoni. Cpv. 1 e 2 15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Neuchâtel, Turgovia, Vallese, San Gallo, Ticino), CDS (C2), PEV (P4), USS (ANE), USC (ANE5), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), rappre48/98 sentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e CFAL (CIC1) condividono la proposta di un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio di bevande alcoliche. Anche l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2) come pure ASMPP (OP1), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (PO9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (PO12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (PO14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), Jubla (OP42) e Coop (PI4) accolgono favorevolmente la suddetta proposta. Il Cantone di Uri (C11) ribadisce che l'obbligo di autorizzazione deve comportare un onere amministrativo minimo. Per l'Unione delle città svizzere (AM1) manca una prescrizione che preveda il ritiro dell'autorizzazione per i commercianti al dettaglio contravventori. Il Cantone dei Grigioni (C9) ritiene importante che l'autorizzazione possa essere subordinata al pagamento di una tassa. Anche il Cantone del Vallese (C24) vorrebbe una tassa annua. Per contro, per il Cantone di Svitto (C10) l’autorizzazione dovrebbe essere gratuita. Sostengono questa richiesta ASF (ANC10), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10). Il Cantone di San Gallo (C25) è favorevole a un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio per le imprese che non operano a livello nazionale. Per le imprese attive in Svizzera esso esige però un'autorizzazione federale anziché cantonale. La FSL (ANC23) chiede un'autorizzazione unica per tutta la Svizzera. L’AZO (ACC25) auspica un'eccezione all'obbligo di autorizzazione per le «bevande alcoliche prodotte dalla fermentazione senza aggiunta di alcol distillato con materie prime proprie o raccolte». Eventualmente si dovrebbe sostituire l’obbligo di autorizzazione con un obbligo di notifica. I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV) suppongono che il controllo del commercio dei vini comprenda anche il controllo della certificazione OIC. Il Cantone dei Grigioni (C9) respinge categoricamente l'introduzione di un obbligo di autorizzazione per la birra e il vino, considerato di scarsa utilità e connesso soltanto con un onere supplementare per l'amministrazione e l'economia. Per il commercio di bevande alcoliche prodotte con materie provenienti dai poderi del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, il Cantone di Sciaffusa (C15) sollecita l’esclusione dall'obbligo di autorizzazione. Questa esclusione dovrebbe valere senza limitazioni almeno per il vino e il mosto. Dello stesso avviso è il Canton di Svitto (C10) che auspica un'eccezione per le «bevande alcoliche prodotte dalla fermentazione senza aggiunta di alcol distillato con materie prime proprie o raccolte». Anch'esso ritiene possibile la sostituzione dell'obbligo di autorizzazione con un obbligo di notifica. Questa sostituzione è richiesta dal Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13). Economiesuisse (ANE2) e AWMP (ANE3) non ravvisano la necessità di un obbligo di autorizzazione prescritto nel diritto federale, visto che 25 Cantoni prevedono già una regolamentazione per tutte le bevande alcoliche. Adducono lo stesso argomento l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15). L’USI (ANE6) e l’ASMPP (ANC27) respingono l'obbligo di autorizzazione sulla base di considerazioni di principio. Per l’USI (ANE6) l'esecuzione dei test d'acquisto non giustifica la necessità di un registro ufficiale. Anche Commercio Svizzera (ANC6) non vede alcun motivo 49/98 per introdurre un obbligo di autorizzazione, visto che quest'ultima non viene praticamente mai rifiutata. Per l’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) non esisitono motivi logici per estendere l'obbligo di autorizzazione del commercio di bevande spiritose alla birra e al vino. L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) lo giudicano per di più incostituzionale. Il Cantone di Turgovia (C19) reputa l’espressione «procedura semplificata» non chiara e ne richiede lo stralcio. Cpv. 3 L'obbligo di notifica al Controllo svizzero del commercio dei vini previsto per le persone che esercitano un'attività esclusivamente nel commercio dei vini è in linea di principio accolto positivamente da 12 Cantoni (Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Svitto, Uri, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) come pure dal PEV (P4), dall’USS (ANE1), dall’USC (ANE5), da AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), SOBV (ACC17), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4). Anche FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), FNA (OP26), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39) e Jubla (OP42) si dichiarano d'accordo su questa regolamentazione speciale. La disposizione è ritenuta per contro insufficiente da 3 Cantoni (Soletta, Zugo, Basilea Città) come pure dalla CDS (C2) e dall'Unione delle città svizzere (AM1). Dipendenze Info Svizzera (OP4), FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), CRIAD (OP24), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) reputano giustificata la richiesta di un'autorizzazione. Per infodrog (OP3) e upi (AO12) l'obbligo di autorizzazione è indispensabile per il controllo dell'offerta. L’ASMPP (OP1), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), Pro Juventute (OP40) chiedono di rinunciare alla regolamentazione speciale a vantaggio di un obbligo generale di autorizzazione. Anche Swiss Olympic (AO2) respinge la regolamentazione speciale. Art. 6 Commercio al dettaglio Il Cantone del Vallese (C24) si esprime positivamente sull'abrogazione delle restrizioni del commercio, considerate peraltro superate, di cui fa parte il divieto del commercio ambulante, di vendita porta a porta o di ordinazioni collettive. Per contro i Cantoni di Vaud (C22) e Ticino (C26) deplorano questa rinuncia, poiché in tal modo si comprometterebbe notevolmente il controllo nell'ottica della tutela della gioventù. La CDS (C2) esprime un parere analogo. L’ARPS (OP38) invoca il mantenimento del divieto di vendita per i commercianti ambulanti. La CDTC (OP37) chiede di rivedere questo divieto e se sarà necessario si adopererà affinché i Cantoni adottino regolamentazioni corrispondenti. Cpv. 1 lett. a 12 Cantoni (Soletta, Ginevra, Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Obvaldo, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2) come pure l’USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV), Prométerre (ACC1), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), ASMPP (OP1), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Jubla (OP42), SJH (AO1), 50/98 Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11) e KAPO Wallis (AO16) approvano il divieto di distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati. Essi sono sostenuti da Coop (PI4) e TFAG (PI5). Il Cantone di Basilea Campagna (C13) acconsente a una regolamentazione del genere soltanto se questi distributori automatici vengono dotati di un dispositivo di verifica ai fini della tutela della gioventù. Il Cantone di Neuchâtel (C18) fa notare che l'autorizzazione della vendita per mezzo di distributori automatici costituisce un ampliamento dell'offerta difficile da controllare. Secondo il Cantone Ticino (C26) l’apertura ad ogni forma di commercio ambulante, in modo particolare la possibilità di vendere alcol attraverso distributori automatici, comporta rischi per la salute. 5 Cantoni (Zurigo, Svitto, Glarona, Turgovia, Vaud) suggeriscono un divieto generale di vendita per tutti i distributori automatici pubblicamente accessibili. 2 Cantoni (Berna, Ticino), sostenuti dal PEV (P4), da I Verdi (P5), dal PS (P6), da Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (B20) come pure da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (PO5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), Fondation O2 (OP17), Suchtprävention Zürich (OP18), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), FASE (PO28), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) esigono il divieto di vendita per mezzo di distributori automatici a prescindere dal fatto se quest’ultimi siano sorvegliati o meno. La FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) fanno riferimento ai costi che comporterebbe un controllo della regolamentazione proposta dal Consiglio federale. Per il Cantone del Giura (C17) l'autorizzazione di vendita per mezzo di distributori automatici sorvegliati è il contrario di una prevenzione efficiente. L'USC (ANE5) respinge questa disposizione. Cpv. 1 lett. b Il divieto di consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, fatte salve le degustazioni con assistenza di personale, è approvato da 15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo), dall'Unione delle città svizzere (AM1), dalle città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5) come pure dal Comune di Kriens (CC2). Il PEV (P4), il PS (P6), l’USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV) nonché ASMPP (OP1), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (PO31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), Coop (PI4) e TFAG (PI5) aderiscono a questo parere. Secondo il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), FSAG (OP19), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) deve essere ammessa la vendita di bevande spiritose nelle piazze accessibili a tutti, al fine di offrire in particolare ai produttori locali delle possibilità di smercio. Anche il Cantone del Vallese (C24) appoggia la soppressione del divieto di vendita in vigore per le bevande spiritose nelle vie e nelle piazze accessibili a tutti. In tal modo 51/98 verrebbe eliminata a la disparità anacronistica di trattamento delle bevande spiritose, della birra e del vino. Di opinione opposta sono i rappresentanti del settore della gastronomia, che difendono il mantenimento del divieto di vendita di bevande spiritose ai mercati agricoli e ai mercati che si tengono nel fine settimana. La FMH (ANC20), unitamente a diverse organizzazioni della prevenzione, della salute e delle famiglie, sarebbe disposta a permettere la consegna gratuita a scopo di degustazione, purché l'assistenza da parte del personale non sia limitata alla pura mescita. La FMH (ANC20) come pure infodrog (OP3), NAS (OP5), FEGPA (OP10), AGS (OP14), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FVA (OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), Pro Juventute (OP40) auspicano che l’assistenza da parte del personale sia prescritta esplicitamente. L’upi (AO12) si dichiara d'accordo su questa disposizione soltanto se durante la degustazione si segnalano con apposito avviso i rischi legati al consumo di alcol. Secondo i Cantoni di Friburgo (C4) e Zugo (C8) come pure Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22) e IOGT (OP30) la mescita può essere eseguita soltanto da persone specificatamente informate, formate e, secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSKZ (OP22), sostenute di servizi preposti. Per Juvente (OP36) il personale deve conoscere e rispettare le prescrizioni sulla gioventù. Blaues Kreuz (OP9) e fondationdépendences (OP15) chiedono di completare la disposizione con un divieto per le degustazioni svolte senza che il personale fornisca una consulenza professionale del prodotto. Il Cantone di Appenzello Interno (C23) reputa che la sorveglianza da parte di personale appositamente formato sia esagerata. I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV), sostenuti da Prométerre (ACC1), esigono una formulazione più precisa, affinché le degustazioni alle fiere del vino e le degustazioni di vino rimangano possibili e auspicano i relativi chiarimenti nel messaggio e una regolamentazione esaustiva a livello federale. La CFAL (CIC1) chiede che nel rapporto esplicativo sia precisata la differenza tra cerchia indeterminata e cerchia determinata di persone. Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22), IOGT (OP30) e VfS (OP41) esigono, per motivi di tutela della gioventù, un divieto assoluto di consegna di campioni di merci. Per contro SPIRITSUISSE (ANC7), hotelleriesuisse (ANC19), i rappresentanti del settore della gastronomia e UPCF (ACC26) vorrebbero che la consegna a titolo gratuito fosse vietata soltanto se è effettuata per scopi pubblicitari. Altrimenti nel settore della ristorazione sarebbe vietato offrire un bicchiere di vino a un cliente. Il Cantone di Nidvaldo (C21) è contrario al divieto di consegna a titolo gratuito. Sostengono questo parere anche la CDS (C2) e l'USC (ANE5). Economiesuisse (ANE2) propone di rinunciare completamente al divieto di consegna a titolo gratuito, poiché le prescrizioni sull'età e il divieto di cessione sono sufficienti per salvaguardare gli interessi di tutela della gioventù. L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) respingono il capoverso 1 perché superfluo (cpv. 1 lett. a), incostituzionale e non orientato all'obiettivo (cpv. 1 lett. b). Cpv. 2 Per la FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) la competenza complementare dei Cantoni è indispensabile. 52/98 Croix Bleue romande (OP13) accetta la competenza complementare dei Cantoni soltanto se la Confederazione emana disposizioni quadro sufficientemente efficaci. Sono contrari alle competenze cantonali nel commercio al dettaglio l’ASMPP (OP1), economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) come pure la maggioranza dei rappresentanti della federazione GASTRO8. Anche l’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), ASMPP (ANC27), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, SOBV, AZO), UPCF (ACC26), IG Freiheit (AO8), Coop (PI4) e TFAG (PI5) respingono le regolamentazioni complementari cantonali. Secondo la SOBV (ACC17) queste conducono soltanto a un turismo «sconsiderato» degli acquisti. [Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, vedi n. 4.4.3]. Art. 7 Concessione di agevolazioni Secondo infodrog (OP3) la disposizione nella forma attuale non è comunicabile né applicabile ed è insufficiente. Le organizzazioni ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) chiedono di vietare le agevolazioni con le quali i consumatori sono incentivati al consumo di alcol. Il PPD (P1) ritiene ipotizzabile sostituire la disposizione con un divieto generale della formula dei party «all you can drink». Il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) nonché Pro Juventute (OP40) vorrebbero che si vietasse la consegna di bevande alcoliche a un prezzo forfettario, indipendente dalla quantità, i giochi basati sulla consumazione di bevande e la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche. Anche secondo il parere di Suchtprävention Zürich (OP18) devono essere vietati i giochi basati sulla consumazione di bevande, volti a promuovere le vendite. Le associazioni ASDB (ANC14), SBV (ANC15), IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) esigono lo stralcio dell’intero articolo. Dirittifondamentali.ch (AO6) motiva il proprio parere contrario con il fatto che la disposizione non sarebbe mirata e causerebbe una limitazione eccessiva per gli esercizi pubblici. Il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani avverrebbe al di fuori del settore della gastronomia. Il Centre Patronal (AO3) condivide il parere e respinge l’articolo. Cpv. 1 17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Appenzello Interno, Vallese), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), VELEDES (ANC16), FMH (ANC20), santésuisse (ANC35) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, SOBV) nonché ASMPP (OP1), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), Pro Juventute (OP40), Jubla (PO42), SJH (A- 8 Le sezioni cantonali di Basilea Campagna, Berna e Svitto non aderiscono a questo parere. 53/98 O1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e TFAG (PI5) sono favorevoli al divieto di offerte civetta previsto per le bevande alcoliche. Secondo una stima dei rappresentanti del settore della gastronomia, le agevolazioni per le bevande spiritose negli orari dell’aperitivo non costituiscono alcun problema sotto il profilo della politica sanitaria e pertanto devono essere consentite negli esercizi pubblici tra le ore 18.00 e le ore 20.00. SPIRITSUISSE (ANC7) chiede di limitare il divieto delle agevolazioni a quelle che devono essere annunciate pubblicamente e di applicare le stesse prescrizioni a tutte le bevande alcoliche. Cpv. 2 3 Cantoni (Basilea Campagna, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), la città di Kloten (CC1), SSPA (OP20), Jubla (OP42), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e TFAG (PI5) appoggiano il divieto di offerte civetta per la birra e il vino limitato a determinate fasce orarie. Secondo una stima del Cantone di Basilea Campagna (C13), con un divieto generale sarebbero punite consuetudini diffuse e non problematiche. I Cantoni dei Grigioni (C9) e di Nidvaldo (C21), Commercio Svizzera (ANC6) SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura e Coop (PI4) ritengono eccessiva la limitazione a determinate fasce orarie, prevista per la birra e il vino. Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3) e Brenzer Kirsch (AO10) condividono lo stesso parere. Swiss Olympic (AO2) sottolinea l’inapplicabilità nella prassi delle norme previste per il fine settimana. Il Cantone di Neuchâtel (C18) ritiene inefficiente il divieto di fare offerte civetta limitato ai fine settimana, poiché parte dei giorni festivi non sarebbero considerati. Il Cantone dei Grigioni (C9) vede nella normativa prevista per la birra e il vino una limitazione inadeguata per tutta la popolazione e nell’ottica di una migliore tutela della gioventù propone di uniformare l’età per la consegna di bevande alcoliche fissandola a 18 anni. Questa disposizione è considerata troppo poco estensiva da 17 Cantoni (Soletta, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Appenzello Interno, Ticino), dall’Unione delle città svizzere (AM1), dalla città di Zurigo (CC5), da parecchie organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, RADIX, infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, Blaues Kreuz, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, FSAG, DOJ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, FSP, Juvente, ARPS, REPER, Pro Juventute, Vfs) nonché da SJH (AO1), upi (AO12), SKS (AO9) e FRC (AO15). Il Cantone di Appenzello Interno (C23) si adopera per una soluzione più restrittiva, anche se gli esercenti dovrebbero poter continuare ad offrire ai propri clienti una bevanda alcolica o a proporre un menù a più portate comprensivo di vino. Dovrebbe essere mantenuta altresì la possibilità di fare offerte forfettarie a prezzi interessanti per i pasti e le bevande. 11 Cantoni (Friburgo, Ginevra, Zugo, Uri, Basilea Città, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Vaud, Ticino), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), santésuisse (ANC35) e la maggior parte delle organizzazioni della prevenzione, della salute e delle famiglie (RADIX, infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, Blaues Kreuz, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Suchtprävention Zürich, FSAG, DOJ, FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, FASE, KiM, IOGT, FS, Ticino Addiction, FSP, Juvente, ARPS, REPER, Pro Juventute, Vfs) propongono un divieto generale delle offerte civetta per tutte le bevande alcoliche e quindi lo stralcio del capoverso 2. Il PEV (P4), 54/98 I Verdi (P5) e il PS (P6) nonché l’Unione delle città svizzere appoggiano questa richiesta. Anche l’upi (AO12), SKS (AO9) e FRC (AO15) chiedono un divieto generale delle offerte civetta. Tuttavia, se dovessero essere mantenute norme meno severe per il vino e la birra, l’upi chiede almeno l’estensione del divieto dalle ore 19.00 alle ore 09.00. Il Cantone di Lucerna (C6) ritiene giustificato estendere il divieto generale delle offerte civetta alla birra e al vino. Anche il Cantone Ticino (C26) si oppone a una regolamentazione differenziata. I Cantoni di Zurigo (C3) e San Gallo (C25) propongono di vietare completamente le offerte civetta solo se dovessero costituire effettivamente un problema. Il Cantone di Berna (C7) vorrebbe una regolamentazione uniforme in tutto il Paese e rinvia al suo divieto di consegna gratuita di bevande alcoliche. Il Comune di Kriens (CC2) esige che il divieto di offerte civetta applicabile alla birra e al vino a partire dalle ore 21.00 sia esteso a tutti i giorni della settimana. Per il PEV (P4) il divieto di offerte civetta limitato a certe fasce orarie potrebbe essere esteso almeno al giovedì o a tutti i giorni della settimana. Inoltre, la limitazione dovrebbe valere anche per il commercio al dettaglio. A causa della mancanza di una base costituzionale che disciplini birra e vino, l’AWMP (ANE3), l’USAM (ANE4), l’USC (ANE5) e il Centre Patronal (AO3) chiedono lo stralcio del capoverso 2. La stessa richiesta è avanzata da Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10) VELEDES (ANC16), hotelleriesuisse (ANC19), FSL (ANC23), Prométerre (ACC1), dai rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo, dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura e da Brenzer Kirsch (AO10). Commercio Svizzera (ANC6), hotelleriesuisse (ANC19) e i rappresentanti del settore della gastronomia sottolineano che il consumo eccessivo di alcol, in cui non rientrerebbe il vino, si ha all’esterno degli esercizi pubblici. Prométerre (CIC1) condivide questo parere: vietare gli happy hour causerebbe una limitazione unilaterale ingiustificata per gli esercizi pubblici e della libertà personale degli adulti e non sarebbe necessaria. Anche secondo hotelleriesuisse (ANC19) il capoverso 2 è troppo poco mirato e offre solo una soluzione apparente. Art. 8 Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio Il Cantone Ticino (C26) propone che i Cantoni possano prevedere ulteriori limitazioni d’età per la consegna ai consumatori qualora l’interesse pubblico lo richieda. Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) nonché i rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) ritengono superfluo l’intero articolo, poiché si ripeterebbe il diritto vigente. Cpv. 1 15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), le città di Kloten, (CC2) e Zurigo (CC5) nonché il Comune di Kriens (CC2) sono favorevoli al divieto di consegna ai minori di rispettivamente 18 anni per le bevande spiritose e 16 anni per il vino e la birra. Condividono lo stesso parere l’USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6) SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB e SOBV) nonché ASMPP (OP1), infodrog (OP3), Pro Familia Schweiz (OP6), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Pa55/98 tronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2), Coop (PI4) e TFAG (PI5). Secondo l’Unione delle città svizzere (AM1) diverse città sarebbero d’accordo su una regolamentazione differenziata dell’età per la consegna di bevande alcoliche. Anche il PEV (P4) accoglie favorevolmente un’età differenziata per la consegna di bevande alcoliche, affinché si possa imparare gradualmente ad avere un approccio responsabile all’alcol. Il Cantone di Berna (C7) auspica una regolamentazione dell’età per la consegna di bevande alcoliche uniforme in tutto il Paese. Mentre il Cantone dei Grigioni (C9) propone di prendere in esame il limite di età di 18 anni per la consegna di tutte le bevande alcoliche, i Cantoni di Soletta (C1) e Nidvaldo (C21) vorrebbero che il limite di età fosse disciplinato in modo uniforme. Appoggia questa richiesta il Cantone di Neuchâtel (C18), che si attende una maggiore efficienza da una definizione uniforme dell’età. Anche Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), IOGT (OP30) e upi (AO12) si adoperano affinché venga introdotto un limite di età uniforme di 18 anni per la consegna di tutte le bevande alcoliche. Secondo l’Unione delle città svizzere (AM1) alcune città sarebbero favorevoli a un limite di età uniforme per ragioni di praticabilità. Pro Familia Schweiz (OP6) concorda sul limite di età di 16/18 anni per la consegna di bevande alcoliche, ma fa notare che alcuni Paesi europei applicano un limite di età uniforme di 18 anni. Per la FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) un limite di età uniforme sarebbe più logico. Cpv. 2 13 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5) nonché il Comune di Kriens (CC2) accolgono positivamente il divieto di cessione. Anche l’USC (ANE5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), FMH (ANC20), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB e SOBV), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5) sono favorevoli al divieto di cessione. Secondo la maggior parte delle organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie, il divieto di cessione lancia un segnale importante nella lotta contro l’elusione dell’età per la consegna di bevande alcoliche. L’Unione delle città svizzere (AM1) giudica il divieto di cessione – anche nel caso di eventuali difficoltà nell’esecuzione – un segnale importante per la tutela della gioventù. Il PEV (P4), I Verdi (P5) e il PS (P6), che approvano il divieto di cessione, adducono la stessa motivazione. Il Cantone di Zurigo (C3) propone di vietare la cessione gratuita e di escludere esplicitamente da questo divieto i detentori dell’autorità parentale. Questo è richiesto anche dal Cantone di Zugo (C8). Mentre il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Public Health Schweiz (OP12), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) considerano la limitazione ragionevole per lo scopo immediato e compatibile con la prassi, i Cantoni di Soletta (C1) e Vaud (C22) criticano questa limitazione. Il Cantone di Zurigo (C3) auspica una precisazione dello scopo immediato. Per SPIRITSUISSE (ANC7) le spiegazioni del testo di legge dovrebbero essere precisate. Swiss Retail (ANC18) accoglie favorevolmente il divieto di cessione, ma ritiene non chiare le precisazioni fornite nelle spiegazioni («luoghi limitrofi al punto di vendita» e «immediatamen56/98 te successiva all’acquisto») e chiede, pertanto, che venga riesaminato ed eventualmente stralciato il divieto di cessione. Anche infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) nonché Croixbleue romande (OP13), upi (AO12) e CFAL (CIC1) postulano lo stralcio nel rapporto esplicativo dell’espressione «luoghi limitrofi al punto di vendita». La CDTC (OP37) auspica che venga definito ulteriormente il momento della cessione e che non sia limitato soltanto all’acquisto e all’attimo immediatamente successivo. Secondo l’ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), FSP (OP35) e ARPS (OP38) la formulazione del testo di legge presenta grossi punti deboli, ragion per cui esigono l’adozione delle relative normative dei Cantoni di Berna9 e Zurigo10. Per impedire l’elusione del divieto di cessione tramite i genitori, Pro Juventute (OP40) propone una stretta collaborazione tra istituti di formazione, centri che mettono a disposizione offerte pedagogiche professionali e di formazione dei genitori. Pro Familia Schweiz (OP6) chiede che siano imposte dure sanzioni nel caso di violazione del divieto di cessione. Il Cantone di Nidvaldo (C21) respinge il divieto di cessione. Il Cantone di Turgovia (C19) richiama l’attenzione sulla difficoltà di dimostrare lo scopo immediato. Secondo il PPD (P1) il divieto di cessione è pressoché incontrollabile con un dispendio ragionevole. L’UDC (P2) considera sufficiente l’attuale regolamentazione dell’età per la consegna di bevande alcoliche e quindi superfluo il divieto di cessione. L’AWMP (ANE3), l’USAM (ANE4) e l’USI (ANE6) esigono lo stralcio del divieto di cessione, poiché è estraneo alla prassi ed è inapplicabile. Inoltre sarebbe rivolto ai privati e il suo inserimento nella regolamentazione del commercio al dettaglio non sarebbe giusto sotto il profilo della sistematica. Anche la IG Freiheit (AO8), che giudica il capoverso «non chiaro e pressoché inattuabile», chiede lo stralcio. Analogamente l’USI (ANE6) domanda di rinunciare al divieto di cessione. Hotelleriesuisse (ANC19) respinge il divieto di cessione, perché solleverebbe più problemi di quanti ne voglia risolvere provocando incertezza giuridica. L’ASDB adduce una motivazione analoga e chiede lo stralcio del divieto di cessione. Anche la IG DHS (ANC21), Coop (PI4) e – rispetto alla forma presentata – SPIRITSUISSE (ANC7) esprimono parere contrario. Dirittifondamentali.ch (AO6) considera superfluo il divieto di cessione, poiché con l’articolo 136 CP si dispone già di una regolamentazione sufficiente. Inoltre la comminatoria della pena sarebbe eccessivamente elevata. Art. 9 Test d’acquisto Sono esplicitamente favorevoli all’istituzione di una base giuridica per i test d’acquisto di alcol 21 Cantoni (Soletta, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Obvaldo, Nidvaldo, Vaud, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il 9 10 L’art. 13 concernente la consegna a minori di sostanze che generano dipendenza della legge sul diritto penale cantonale (Gesetzes vom 9. April 2009 über das kantonale Strafrecht, KStrG; BSG 311.1) recita: 1 Wer einer Person unter 18 Jahren Spirituosen oder Tabak abgibt, ohne die elterliche Sorge innezuhaben, wird mit Busse bestraft. 2 Wer einer Person unter 16 Jahren alkoholische Getränke abgibt, ohne die elterliche Sorge innezuhaben, wird mit Busse bestraft. Il §48 cpv. 6 della legge sulla salute pubblica (Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007, GesG; ZH-Lex 810.1) recita: Die Abgabe von Alkohol an Personen unter 16 Jahren oder von gebrannten Wassern an Personen unter 18 Jahren ist auch dann verboten, wenn sie kostenlos erfolgt. Vom Verbot ausgenommen ist die Abgabe durch Inhaber der elterlichen Sorge. 57/98 Comune di Kriens (CC2), la CDCD (CC3), il PPD (P1), il PEV (P4), I Verdi (P5), il PS (P6), l’USC (ANE5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), FMH (ANC20), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), Prométerre (ACC1), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB) nonché praticamente tutte le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie, SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), SFV (AO7), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5). L’Unione delle città svizzere (AM1) fa notare che la base giuridica per i test d’acquisto è una questione che riveste grande importanza per le città. 4 Cantoni (Friburgo, Zugo, Glarona, Vallese) nonché I Verdi (P5), l’USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANE20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (PO16), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41) e CFAL (CIC1) chiedono che sia il management a rispondere delle conseguenze in caso si constatino violazioni. Come ultima ratio dovrebbe essere possibile anche revocare l’autorizzazione. Per l’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) il management deve essere responsabile del rispetto delle disposizioni sulla tutela della gioventù, ragion per cui il personale di vendita non dovrebbe essere sanzionato. L’upi (AO12) esige, inoltre, che venga presentata imperativamente una denuncia in caso di infrazione constatata. Per la IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) è possibile ipotizzare misure amministrative in caso di infrazioni ripetute, ma entrambi respingono fermamente misure penali nei confronti del personale di vendita. Anche i Cantoni di Basilea Campagna (C13), Turgovia (C19), Vallese (C24) e Ticino (C26) nonché il PS (P6) propendono per sanzioni amministrative. Secondo l’ISPMZ (OP11) e l’ARPS (OP38), le misure amministrative sono più efficaci e possono essere adottate più rapidamente di quelle penali. Oltre alla revoca dell’autorizzazione, un’altra misura potrebbe consistere nell’imporre la frequenza di corsi di perfezionamento. Questo è proposto anche dalla FSKZ (OP22). Pro Familia Schweiz (OP6) auspica soprattutto più mezzi e l’assegnazione di maggiori competenze alle persone preposte ai controlli in modo che queste ultime possano infliggere sanzioni più severe in caso di violazioni. Anche la FVA (OP25) chiede l’applicazione di multe che abbiano un effetto deterrente per i responsabili degli esercizi. Inoltre, il rispetto delle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche non dovrebbe essere verificato soltanto attraverso test d’acquisto. Sarebbero necessari anche maggiori controlli da parte della polizia. Croix-bleue romande (OP13) auspica un maggior coordinamento e un sostegno finanziario per i test d’acquisto da parte della Confederazione. Secondo fondationdépendences (OP15), i Cantoni e i Comuni devono essere obbligati ad effettuare test d’acquisto. Il Cantone di Lucerna (C6) condivide questa richiesta e chiede anche un coordinamento cantonale con la possibilità di delegarlo ai Comuni. Al tempo stesso la definizione dei dettagli dovrebbe essere di competenza dei Cantoni. Per Fondation O2 (OP17) i Cantoni devono essere almeno coinvolti. Il Cantone di San Gallo (C25) auspica che nell’elaborazione delle prescrizioni d’esecuzione venga considerata anche la sua esperienza pratica. Il Cantone di Zurigo (C3) esprime dubbi riguardo alla proporzionalità dei test d’acquisto e chiede un riesame di questa misura. In alternativa si potrebbe ipotizzare l’introduzione dell’obbligo di esibire un documento d’identità. Per la FVA (OP25) l’impiego di minori nei test d’acquisto potrebbe causare effetti collaterali indesiderati. Inoltre, lo strumento dei test d’acquisto non dovrebbe esentare la Confederazio58/98 ne e i Cantoni dall’obbligo di adottare misure nell’ambito della pubblicità, dei prezzi e della reperibilità e di sviluppare ulteriormente e sostenere la prevenzione comportamentale. Economiesuisse (ANE2) accoglie favorevolmente lo strumento dei test d’acquisto, ma per motivi qualitativi auspica una normativa vincolante e dettagliata. Inoltre i test d’acquisto dovrebbero poter essere effettuati soltanto dalle autorità incaricate del perseguimento penale. Il numero dei test d’acquisto dovrebbe essere limitato alle aziende (a) nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato di violazione sistematica delle disposizioni sulla tutela della gioventù oppure (b) la cui offerta è rivolta prevalentemente a un pubblico giovane. L’UPSC (ANC4) e VELEDES (ANC16) adducono le stesse motivazioni. Swiss Retail (ANC18) e ASMPP (ANC27) appoggiano la richiesta di effettuare test d’acquisto solo in caso di sospetto fondato. L’UDC (P2) considera i test d’acquisto una fonte di entrate alla quale sarebbe connesso il pericolo di favorire il successo di tali test scegliendo i partecipanti in maniera mirata e istruendoli. L’AWMP (ANE3) e l’USAM (ANE4) ritengono superflui i test d’acquisto ordinati dallo Stato. Dovrebbero essere analizzate le sentenze esemplari dei tribunali. SPIRITSUISSE (ANC7), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15) e Swiss Retail (ANC18) sostengono questa richiesta. Anche l’USI adduce la stessa motivazione e teme inoltre che la competenza delle autorità cantonali e comunali possa causare una «proliferazione selvaggia» dei test d’acquisto. I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) sono favorevoli allo strumento dei test d’acquisto, ma ritengono superfluo ancorarli nella legge, poiché la guida concernete questi test11 sarebbe sufficiente come base. La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) vorrebbero che i test d’acquisto fossero eseguiti prevalentemente a scopi di monitoraggio, ma accolgono favorevolmente la certezza del diritto creata con la base legale. Anche l’ASF (AO7), SKS (AO9) e FRC (AO15) condividono questo parere. La IG Freiheit (AO8) esprime riserve sulla prassi giudiziale e chiede che l’articolo venga stralciato. Dovrebbero essere accolti positivamente i test d’acquisto effettuati su iniziativa individuale dei settori, mentre sarebbe sbagliato delegare il compito alle autorità comunali e cantonali. SPIRITSUISSE (ANC7) esige il divieto esplicito dell’impiego di un «agent provocateur» almeno nel messaggio. L’UP (ANC11) e hotelleriesuisse (ANC19) auspicano una normativa vincolante e dettagliata sui requisiti di qualità da osservare nei test d’acquisto. Esse chiedono di affidarne l’esecuzione solo alle autorità cui spetta la vigilanza del rispetto delle prescrizioni sull’età o – secondo hotelleriesuisse (ANC19) – delle disposizioni sulla tutela della gioventù. Anche Prométerre (ACC1) propone che un’unica autorità possa eseguire i test d’acquisto e che non sia consentito coinvolgere organizzazioni specializzate. Swiss Retail (ANC18) adduce le stesse motivazioni e critica l’attuale «proliferazione selvaggia» dei test d’acquisto nonché la penalizzazione del personale di vendita. Secondo hotelleriesuisse (ANC19) nella rielaborazione dell’articolo e della formulazione dell’ordinanza devono essere imperativamente consultati i settori interessati al fine di definire disposizioni vincolanti concernenti qualità, quantità e modalità. L’UP (ANC11) chiede uno strumento legale con cui si possa far fronte a un eventuale eccesso di test d’acquisto. 11 RFA (ed.): Test d’acquisto di alcol. Una guida pratica ad uso di Cantoni, Comuni, organizzazioni non governative (ONG) e aziende, Berna 2010. 59/98 Secondo l’USS (ANE1) i test d’acquisto possono essere eseguiti solo dopo aver dato un preciso preavviso e dopo aver formato correttamente i collaboratori. Inoltre dovrebbe essere vietato alle organizzazioni riportare alla direzione aziendale i nomi dei collaboratori che hanno contravvenuto alle disposizioni. Anche dirittifondamentali.ch (AO6) è contraria alla «punizione immediata» del personale di vendita con multe elevate, mentre i proprietari dei negozi potrebbero essere perseguiti meno severamente. Pure Commercio Svizzera (ANC6), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), i rappresentanti del settore della gastronomia e dirittifondamentali.ch (AO6) respingono l’istituzione di una base giuridica per i test d’acquisto. I rappresentanti del settore della gastronomia ritengono che l’articolo presentato non possa cambiare il fatto che si violi la legge federale sull’inchiesta mascherata12 (LFIM). Poiché nella maggior parte dei casi non c’è intenzione e spesso neppure negligenza si dovrebbe infliggere al massimo una multa. I test d’acquisto sarebbero delle «provocazioni di fatto». Commercio Svizzera (ANC6) condivide il parere. La CFIG (CIC2) incoraggia l’istituzione di una base giuridica che stabilisca esplicitamente che i test d’acquisto non rientrano nel campo di applicazione della LFIM. Il Centre Patronal (AO3) è favorevole a una normativa a livello federale solo nella misura in cui si renda necessaria una spiegazione della prassi esistente, accettata dal settore interessato. I rappresentanti del settore della gastronomia criticano, inoltre, che i test d’acquisto non sono mirati a contrastare la problematica del consumo eccessivo di alcol all’aperto da parte dei giovani. Secondo Commercio Svizzera (ANC6) i test d’acquisto su vasta scala causano elevati costi di controllo e hanno scarsa efficacia. Art. 10 Prezzi che coprono i costi 16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Vallese, San Gallo, Ticino), la CDC (C2), la città di Kloten (CC1), il PEV (P4), I Verdi (P5), l’USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), SPIRITSUISSE (B7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), FMH (ANC20), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), praticamente tutte le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie nonché SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5) accolgono positivamente l’obbligo di stabilire prezzi che coprono i costi. L’Unione delle città svizzere (AM1) è favorevole a estendere il principio della copertura dei costi a tutte le bevande alcoliche e spera che la regolamentazione futura consenta alla Confederazione di porre fine alle offerte a prezzi eccessivamente bassi. I Cantoni di Friburgo (C4) e Zugo (C8) nonché la città di Zurigo (CC5) approvano la regolamentazione, ma ritengono insufficiente il calcolo della copertura dei costi. Infodrog (OP3) e IOGT (OP30) chiedono basi di calcolo chiare. Diversamente, secondo quest’ultima l’efficacia della misura non sarebbe stimabile. Per il Cantone di Basilea Campagna (C13) si ravvisa una praticabilità solo se il calcolo del prezzo è disciplinato in maniera uniforme. Inoltre, la deroga al principio della copertura dei costi «per motivi gravi» dovrebbe essere precisata. Il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) sono favorevoli alla disposizione, ma non considerano la copertura dei costi sufficiente e chiedono pertanto misure 12 RS 312.8 60/98 complementari che regolino i prezzi. Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), SKS (AO9), upi (AO12), FRC (AO15), CFAL (CIC1) e CFIG (CIC2) condividono lo stesso parere. Il Cantone di Svitto (C10) esige prezzi minimi invece della copertura dei costi. L’organizzazione IOGT (OP30) ritiene insufficiente la formulazione dell’articolo in generale. In particolare – riguardo al principio della causalità – dovrebbero essere considerati anche i costi che attualmente sono sostenuti dalla collettività. I Cantoni di Turgovia (C19), San Gallo (C25) e Ticino (C26) propongono di stralciare le deroghe. Sempre che si prescinda da uno stralcio, il Cantone di San Gallo (C25) vorrebbe che il disciplinamento delle deroghe fosse di competenza esclusiva della Confederazione. Il Cantone del Vallese (C24) adduce la stessa motivazione. infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Croix-bleue romande (OP13), Suchtprävention Zürich (OP18), IOGT (OP30), FSP (OP35), ARPS (OP38), upi (AO12) e CFAL (CIC1) chiedono di rinunciare a un disciplinamento delle deroghe «per altri motivi gravi». Sebbene dubitino che la misura sia applicabile in maniera ragionevole, la IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) sono favorevoli a una base di calcolo uniforme a livello federale e a rinunciare ad altre misure volte a calmierare i prezzi. Il Cantone dei Grigioni (C9) propone di rinunciare al principio dei prezzi a copertura dei costi, poiché in questo caso si tratterebbe di un’ingerenza inammissibile nella libertà economica. Inoltre la copertura dei costi dovrebbe essere stabilita in relazione alle singole imprese. Anche il Cantone di Nidvaldo (C21) e il Comune di Kriens (CC2) esprimono parere contrario. Per il PPD (P1) sussisterebbe un elevato rischio di elusione dell’obbligo della copertura dei costi; ritiene inoltre che la prescrizione sia una grave ingerenza nella libertà economica e di esercizio della professione. L’UPCF (ACC26) e i rappresentanti del settore della gastronomia adducono le stesse motivazioni. Essi ritengono che non esistano «prezzi di costo irrealistici». Inoltre l’estensione al vino e alla birra riguarda tutti i clienti e non è rivolta alla soluzione dei problemi veri. Di conseguenza, l’obbligo di praticare prezzi a copertura dei costi come finora deve valere soltanto per le bevande spiritose. SPIRITSUISSE (ANC7) respinge una forfetizzazione. Secondo le associazioni SBV (ANC9), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ e ZBV) e Brenzer Kirsch (AO10) il metodo di calcolo dei prezzi che coprono i costi deve essere concordato con il settore. L’UDC (P2) si oppone fermamente al calcolo dei prezzi da parte dello Stato. Per la IG Freiheit (AO8) questo tipo di intervento statale è intollerabile. Anche economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) esprimono parere contrario, motivandolo con il fatto che ogni azienda ha una struttura dei costi propria. Inoltre, la prescrizione rappresenterebbe una grave ingerenza dello Stato nella politica dei prezzi delle imprese. Anche l’USC (ANE5) respinge questa prescrizione. Le associazioni nazionali di categoria Commercio Svizzera (ANC6), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19) e Centre Patronal (AO3) chiedono lo stralcio dell’articolo, poiché il principio della copertura dei costi sarebbe sproporzionato e non mirato in rapporto al livello di intervento. Inoltre, sarebbe impossibile definire oggettivamente prezzi che coprono i costi per tutte le aziende. Per Commercio Svizzera (ANC6) il dispendio per il mercato e l’amministrazione è sproporzionato all’utilità. Swiss Retail (ANC18) condivide il parere. 61/98 L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) dubitano che i prodotti possano essere venduti sottocosto, perlomeno a medio o lungo termine. Infine VELEDES (ANC16) rinvia alla LCSI che disciplina già la procedura in caso di vendita ripetuta sottocosto. L’AZO (ACC25) ritiene che l’obbligo di praticare prezzi che coprono i costi avvantaggi le bevande estere e chiede di rinunciarvi. Infine Prométerre (ACC1) giudica la prescrizione assolutamente inadeguata, poiché si dovrebbe continuare a poter svendere un lotto di merce a prezzi stracciati. Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche («articolo sullo sciroppo») 16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Vallese, Ticino), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), il PEV (P4), I Verdi (P5), il PS (P6), USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), ASF (ANC10), AWS (ANC12), FMH (ANC20), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), pharmaSuisse (ANC29), santésuisse (ANC35) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB e SOBV) nonché diverse organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, RADIX, infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croixbleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Fondation O2, FSAG, SSPA, DOJ, FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, FASE, IOGT, GREA, SHV, FS, Ticino Addiction, FSP, ARPS, REPER, Pro Juventute, VfS, Jubla), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2), Coop (PI4) e TFAG (PI5) accolgono favorevolmente l’obbligo di offrire bevande analcoliche. Secondo l’Unione delle città svizzere (AM1), i suoi membri approvano questa uniformazione del diritto cantonale. I Verdi (P5) e FRC (AO15) condividono tale parere. Il PS (P6), NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) ritengono «essenziale» in particolare l’obbligo di fare un’offerta equivalente. La FSP (OP35) giudica la disposizione insufficiente. Il Cantone di Vaud (C22) accoglie favorevolmente una tale disposizione a livello nazionale, ma propone che l’offerta sia portata a 3 dl. Il PEV (P4) e I Verdi (P5) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croixbleue romande (OP13), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), Juvente (OP36), ARPS (OP38), SKS (AO9) e FRC (AO15) chiedono di estendere questa disposizione al commercio al dettaglio. Al fine di garantire una differenza di prezzo «rilevante per incentivare il consumo di bevande analcoliche» ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18) e ARPS (OP38) propongono di imporre un prezzo per le bevande analcoliche che sia inferiore del 20 per cento rispetto a quello della bevanda alcolica più economica. Per Suchtprävention Zürich (OP18) sarebbe ipotizzabile anche imporre una differenza di prezzo del 25 per cento. Le organizzazioni IOGT (OP30), Juvente (OP36) e VfS (OP41) chiedono che sussista l’obbligo di offrire almeno 5 bevande analcoliche a un prezzo inferiore a quello meno caro di una bevanda alcolica. Per KiM (OP29) dovrebbero essere offerti 3 tipi diversi di bevande analcoliche. Il Cantone dei Grigioni (C9) accoglie in linea di principio favorevolmente la disposizione, ma respinge la prescrizione «offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica meno cara». I Cantoni di Nidvaldo (C21) e Turgovia (C19) respingono l’intera disposizione. 62/98 Il PPD (P1) vede nell’obbligo di presentare un’offerta vincolante una grave ingerenza nella libertà economica e di esercizio della professione. La IG Freiheit (AO8) è contraria all’intervento dello Stato nella definizione dell’offerta. L’AWMP (ANE3),l’USAM (ANE4) e l’USI (ANE6) criticano l’intervento nella libera definizione del prezzo connesso con questa disposizione. Inoltre essi rimandano ai conseguenti adeguamenti delle legislazioni dei 22 Cantoni, che dispongono della relativa disposizione, e chiedono lo stralcio della disposizione. L’USI (ANE6) pensa che sia irrealistico attribuire al Consiglio federale la competenza relativa al calcolo dei prezzi che coprono i costi. Esprimono parere contrario USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), hotelleriesuisse (ANC19), i rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV), UPCF (ACC26) nonché il Centre Patronal (AO3). I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) chiedono che le enoteche non siano considerate esercizi di mescita. Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol Art. 12 (Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol) Le organizzazioni FSKZ (OP22), FSP (OP35) e Jubla (OP42) sono esplicitamente favorevoli alla disposizione. 4 Cantoni (Grigioni, Basilea Campagna, Argovia, Turgovia) nonché il PEV (P4), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FSL (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) vorrebbero che la Confederazione fosse obbligata a prestare sostegno. I Cantoni di Friburgo (C4), Turgovia (C19) e dei Grigioni (C9) nonché I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FSL (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40) e upi (AO12) esigono inoltre il sostegno di progetti – anche KiM (OP29) appoggia questa richiesta – e di organizzazioni attive nella prevenzione. Secondo Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) occorrerebbe sostenere in particolar modo i progetti sovracantonali, poiché forniscono un contributo al raggiungimento degli obiettivi formulati all’articolo 1. Il Cantone Ticino (C26) non condivide la portata solo nazionale o sovraregionale del sostegno confederale. Il Cantone di Turgovia (C19) esige che la Confederazione fornisca un impegno costante e preventivabile in considerazione dell’evoluzione incerta della decima sull’alcol. La FSL (ANC23) auspica che vengano sostenuti i progetti dei vari settori. Secondo i Cantoni di Basilea Campagna (C13) e Argovia (C14) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), AGS (OP14), DOJ (OP21), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) i contributi devono essere impiegati non solo per ridurre, bensì anche per impedire il consumo problematico di alcol. Le associazioni Medici di 63/98 famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) chiedono pertanto di adeguare il corrispondente titolo del capitolo 3. L’Unione delle città svizzere (AM1) sostiene che la Confederazione continuerà verosimilmente a sostenere finanziariamente progetti, senza avviare direttamente misure concrete. santésuisse (ANC35) chiede che i proventi dell’imposta sull’alcol siano utilizzati per la prevenzione, in particolare per la tutela della gioventù e la sicurezza stradale. Occorrerebbe promuovere pure metodi di prevenzione nuovi, non ancora sufficientemente documentati (ad es. test dell’alcol a manifestazioni giovanili e nel settore della gastronomia). Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) vedono nella disposizione presentata una soppressione di fatto del sostegno a istituti attivi nella prevenzione e la ritengono «preoccupante». Esse chiedono alla Confederazione di assumere una funzione di coordinamento e di sostegno, in particolare nell’attuazione di misure di prevenzione (ad es. test d’acquisto) e in ambito scientifico. Le organizzazioni ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18) e ARPS (OP38) esigono che il contributo di sostegno ammonti almeno a un quarto della decima sull’alcol. SPIRITSUISSE (ANC7) è del parere che questi sostegni rappresentino un’«arma a doppio taglio» e che portino spesso a risultati discutibili. L’UDC (P2) ritiene che questa disposizione sia in contraddizione con gli sforzi intrapresi dalla Confederazione a favore di un risanamento e di una gestione durevole delle finanze federali. Inoltre tali contributi potrebbero comportare per la Confederazione una perdita di controllo e di responsabilità. L’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6) sono dell’avviso che la relativa competenza spetti esclusivamente ai Cantoni. A questo parere aderiscono l’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), SBKV (ANC27). D’intesa con economiesuisse (ANE2) e AWMP (ANE3) come pure con i rappresentanti del settore della gastronomia, essi respingono questa disposizione, che sarebbe troppo generale e determinerebbe sussidi difficilmente controllabili nonché un impiego poco economico delle risorse finanziarie. Dello stesso avviso sono i rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV). Secondo il Centre Patronal (AO3) le prestazioni di sostegno non consentono di impedire il consumo problematico di alcol di determinati giovani. I rappresentanti del settore della gastronomia sottolineano che il consumo di alcol non è problematico di per sé. Capitolo 4: Centro di competenza Art. 13 (Centro di competenza) Mentre i Cantoni di Glarona (C16) e Turgovia (C19) nonché I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), NAS (OP5), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute (OP40) giudicano questa disposizione poco chiara, Jubla (OP42) si dichiara espressamente a favore. L’Unione delle città svizzere (AM1) si adopera affinché anche le città siano citate esplicitamente come partner. Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe un centro di competenza nell’ambito della prevenzione comportamentale. I Verdi (P5) e Medici di famiglia Svizzera (ANC5) come pure Public Health Schweiz (OP12) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) chiedono che le competenze siano chiarite nel quadro 64/98 della legge sull’alcol: l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 105 della Costituzione federale compete al DFF, l’adempimento dei compiti risultanti dall’articolo 118 della Costituzione federale spetta al DFI e all’UFSP. Per le organizzazioni NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) la prevenzione dell'abuso di alcol è un compito di politica sanitaria e sociale che tocca trasversalmente aspetti fiscali e quindi non avrebbe nulla a che fare con il DFF. Adducono lo stesso argomento l’ISPMZ (OP11), la FSP (OP35) e l’ARPS (OP38). Secondo il loro parere, un centro di prevenzione in seno al DFF non sarebbe credibile. Il DFF dovrebbe essere incaricato dell’esecuzione della LIBs. Il Cantone di Glarona (C16) condivide questa osservazione e chiede che nel quadro della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale chiarisca la questione delle competenze. A causa delle diverse competenze chiave e dei conflitti di obiettivi, la FSP (OP35) si adopera per una separazione organizzativa delle competenze in materia di prevenzione e delle competenze in materia fiscale. 3 Cantoni (Berna, Glarona, Turgovia) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), LVT (OP16), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), REPER (OP39) e Pro Juventute (OP40) auspicano che tutti i compiti di prevenzione siano trasferiti all’UFSP. I Cantoni di Soletta (C1), Friburgo (C4) e Glarona (C16) come pure FMH (ANC20) esprimono lo stesso parere. Secondo Pro Juventute (OP40) il centro di competenza dovrebbe essere aggregato alla sezione Alcol e tabacco dell’UFSP. Il Cantone del Vallese (C24) è dell’avviso che l’UFSP debba avere «maggiore influenza» sui compiti e sulle unità della RFA. Il Cantone di Neuchâtel (C17) – sostenuto da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9) e IOGT (OP30) – si adopera per una stretta collaborazione tra la RFA e l’UFSP. Esso auspica inoltre che tutti i compiti di prevenzione siano trasferiti all’UFSP. Anche Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe una collaborazione più stretta tra la RFA e l’UFSP, in particolare per quanto concerne le strategie di prevenzione. Mentre il Cantone dei Grigioni (C9) chiede che in futuro la prevenzione competa a un solo Servizio della Confederazione, Swiss Retail (ANC18) auspica chiarezza riguardo all’Ufficio federale competente per la prevenzione nell’ambito dell’alcol. Il Cantone dei Grigioni (C9) non capisce il motivo per cui la competenza esecutiva debba essere disciplinata nella legge. Dello stesso parere sono Blaues Kreuz (OP9) e FSKZ (OP22). Il PEV (P4) si chiede se non sia possibile stralciare questo articolo. Considerazioni simili sono espresse da infodrog (OP3) e Dipendenze Info Svizzera (OP4). Anche la CFAL (CIC1) chiede lo stralcio, poiché la legge non sarebbe la sede adatta per disciplinare i compiti dei Servizi interessati. Secondo il PEV (P4) non bisogna mettere a repentaglio l’attuale Ufficio di coordinamento della RFA, né predefinire a livello di legge il suo sviluppo. Anche l’ASF (ANC10), la FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) auspicano il mantenimento della «Commissione interna della RFA responsabile della pubblicità» che con le sue consulenze fornirebbe preziose prestazioni di servizio al settore e contribuirebbe a evitare procedure giudiziarie e i conseguenti costi. La FSL (ANC23) vorrebbe la RFA quale autorità di esecuzione competente. L’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) chiede di limitare la competenza della RFA alla regolamentazione del mercato e alla sorveglianza della legislazione. Anche Blaues Kreuz (OP9) e IOGT (OP30) esigono che la regolamentazione del mercato competa alla 65/98 RFA. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4) tale settore dovrebbe essere di pertinenza di un’autorità appositamente designata e le attuali unità della RFA sarebbero predestinate per esercitare questo ruolo. La FSL (ANC23) auspica – senza concretizzare la forma giuridica – che la RFA continui a essere l’«autorità federale che dispone della necessaria conoscenza del mercato» e che ad essa sia attribuita la competenza per entrambe le leggi proposte. Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), SPIRITSUISSE (ANC7), SBV (ANC9), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) chiedono l’istituzione di un Ufficio federale degli alcol. Secondo l’AWMP (ANE3), l’USAM (ANE4) e la IG Freiheit (AO8) anche in futuro la RFA sarà competente unicamente per le bevande spiritose. Essi chiedono pertanto di stralciare questo articolo. Pure i rappresentanti del settore della gastronomia nonché l’UFCF (ACC26) avanzano la stessa richiesta e invitano la Confederazione a definire chiaramente le competenze. L’ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) sono contrari a un’estensione delle competenze della RFA alle bevande alcoliche fermentate e ritengono che in generale sia prematuro disciplinare le competenze. Per i rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) i compiti definiti costituirebbero compiti fondamentali spettanti ad ogni autorità competente. Nonostante l’affermazione contraria, le competenze nel settore dell’alcol continuerebbero di fatto ad essere suddivise tra più Servizi. Prométerre (ACC1) si oppone al centro di competenza proposto che sarebbe un ulteriore passo verso la parità di trattamento di tutte le bevande alcoliche. Pro Juventute (PO40) vede nel centro di competenza proposto una contraddizione con il piano di riduzione e di rinuncia imposto alla RFA e teme eccessivi oneri burocratici supplementari. Capitolo 5: Crediti pecuniari Art. 14 Esigibilità dei crediti pecuniari Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare l’espressione «le multe e gli altri». Art. 15 Termine di pagamento Il Cantone di Zurigo (C3) esige che l’articolo 15 sia formulato in maniera analoga all’articolo 14 nonché lo stralcio dell’espressione «le multe e gli altri». Art. 17 Prescrizione Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare la riserva. Art. 18 Proroga e condono Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare le pretese di risarcimento. Capitolo 6: Assistenza amministrativa Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere Per SPIRITSUISSE (B7) questa disposizione «spinge» ad aggirare la protezione dei dati. 66/98 Capitolo 7: Protezione dei dati Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere Il Cantone di Basilea Città (C12) ravvisa la possibilità illimitata di comunicare informazioni ed esige quindi che le relative disposizioni siano adeguate per garantire la protezione dei dati. Capitolo 9: Disposizioni penali Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio Il Cantone Ticino (C26) esige che tutte le infrazioni commesse nei confronti dei limiti della pubblicità siano punite con una multa. Secondo il PEV (P4) occorre rimandare anche all’articolo 4. Quest’ultimo parere è sostenuto da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1). L’AWMP (ANE3) nonché i rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di rinunciare a un aumento dell’importo delle multe. Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d’ordine Secondo il Cantone di Zurigo (C3) bisognerebbe verificare se le misure di diritto amministrativo siano più efficaci, efficienti e pertinenti delle misure penali. Art. 25 Infrazioni commesse nell’azienda Con rimando all’articolo 102 capoverso 1 CP, il Cantone di Zurigo (C3) reputa questa disposizione superflua. L’AWMP (ANE3) fa presente che nell’infliggere una sanzione a titolo sussidiario nei confronti di un’azienda bisognerebbe fare uso di grande cautela e chiede pertanto che le multe siano limitate a un massimo di 5000 franchi. Secondo hotelleriesuisse (ANC19) e i rappresentanti del settore della gastronomia la questione della colpa è un elemento essenziale ai fini di un’eventuale condanna anche nel caso delle multe amministrative. Essi si oppongo a un regresso a titolo sussidiario nei confronti dell’azienda. Art. 26 Azione penale Il Cantone dei Grigioni (C9) propone di menzionare espressamente nell’articolo 26 che «ai Cantoni (…) spettano altresì il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle decisioni emanate dalle loro autorità conformemente all’articolo 24 della presente legge». Capitolo 11: Disposizioni finali Art. 30 Disposizioni transitorie Il Cantone di Svitto (C10) nonché ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV e AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) esigono «termini ragionevoli» per le disposizioni transitorie. 67/98 Abrogazione e modifica del diritto vigente Secondo il parere dell’ARPS (OP38), l’articolo 11 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 200113 sul commercio ambulante non deve essere abrogato. 13 RS 943.1 68/98 Allegato Elenco delle abbreviazioni ASF Associazione Svizzera Frutta AGS Aargauische Stiftung Suchthilfe ANCV Associazione nazionale delle cooperative vitivinicole svizzere ARPS Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione della salute ASCO Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken ASCV Associazione svizzera del commercio dei vini ASDB Associazione Svizzera distributori di bibite ASF Associazione svizzera di football ASMPP Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale ASMPP Associazione svizzera dei mastri panettieri-pasticcieri ASPU Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASW Alleanza delle agenzie pubblicitarie svizzere AWMP Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWS Pubblicità esterna Svizzera AZO Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer Obstproduzenten B+L Vogt Boden + Landwirtschaft Vogt BOV Baselbieter Obstverband BSRW Branchenverband Schweizer Wein und Reben BVBB Bauernverband beider Basel CDCD Conferenza dei delegati delle città ai problemi di dipendenza CDCT Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie CDEP Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica CDOS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDS Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità CFAL Commissione federale per i problemi inerenti all’alcol CFIG Commissione federale per l’infanzia e la gioventù CHOCOSUISSE Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato CoRoMA College Romand de Médecine de l'Addiction CRIAD Coordination Romande des Institutions et organisations oevrant dans le domaine des Addictions 69/98 DOJ Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz FASE Fondation Genevoise pour l'animation socioculturelle FEGPA Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme FMH Federazione dei medici svizzeri FNA Fondation Neuchâtel Addictions FRC Fédération romande des Consommateurs FS Fachverband Sucht FSAG Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili FSKZ Fachstellenkonferenz der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Alkoholprobleme im Kanton Zürich FSL Federazione svizzera dei liquoristi FSP Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi FSV Federazione svizzera dei viticoltori FVA Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme FVPFL Fédération Valaisanne des Producteurs de Fruits et Légumes FVV Fédération Vaudoise des Vignerons GastroBern Arbeitgeberverband für Restauration und Hotellerie GastroFribourg Société patronale pour la restauration et l’hôtellerie GastroLuzern Verband für Hotellerie und Restauration des Kantons Luzern GastroSchwyz Verband für Hotellerie und Restauration des Kantons Schwyz GastroSolothurn Kantonalverband für Hotellerie und Restauration GastroSuisse Verband für Hotellerie und Restauration GastroTicino Federazione esercenti albergatori Ticino GastroValais Arbeitgeberverband für Restauration und Hotellerie des Kantons Wallis GastroZürich Gastgewerbeverband des Kantons Zürich Gilde Gilde etablierter Schweizer Gastronomen GOV Groupement des Organisations Viticoles valaisannes GREA Groupement romand d'études des addictions H+ Gli Ospedali Svizzeri hotelleriesuisse Schweizer Hotelier-Verein IFELV Interprofession des Fruits et Légumes du Valais IG DHS Comunità d'interessi commercio al dettaglio Svizzera ISPMZ Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo IVN Interprofession viti-vinicole neuchâteloise Jubla Jungwacht Blauring Schweiz 70/98 KiM Kinder im Mittelpunkt LBV Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband LVT Walliser Liga gegen die Suchtgefahren Medici di famiglia Svizzera Associazione dei medici di famiglia e dell’infanzia Svizzera NAS Comunità nazionale di lavoro sulla politica della droga pharmaSuisse Società Svizzera dei Farmacisti Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la terre PS Pubblicità svizzera RFA Regìa federale degli alcool santésuisse Gli assicuratori malattia svizzeri SBV Associazione svizzera dei distillatori SBV Associazione svizzera delle birrerie SCRHG Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève SDV Schweizerischer Drogistenverband (Associazione svizzera dei droghieri) SDV Schweizer Direktmarketing Verband SESK Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie SGARM Società svizzera di medicina del lavoro SHV Federazione svizzera delle levatrici SIHA Swiss Ice Hockey Association SJH Schweizer Jugendherbergen SKS Stiftung für Konsumentenschutz SKW Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband SOBV Solothurnischer Bauernverband SSIC Società Svizzera delle Industrie Chimiche SSPA Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia degli Anziani Suchtprävention Zürich Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich SUHMS Società Svizzera di Medicina Subacquea e Iperbarica SVSW Schweizerische Vereinigung der selbsteinkellernden Weinbauern Swiss Retail Swiss Retail Federation TFAG Thommen-Furler AG UP Unione Petrolifera UPCF Freiburgischer Arbeitgeberverband upi Ufficio prevenzioni infortuni 71/98 UPSC Unione Professionale Svizzera della Carne USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USC Unione Svizzera dei Contadini USI Unione svizzera degli imprenditori USS Unione sindacale svizzera VELEDES Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari VfS Verein für Suchtprävention ZBB Zentralschweizer Bauernbund ZBV Zuger Bauern-Verband Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione C Cantoni C1 Cantone di Soletta C2 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità C3 Cantone di Zurigo C4 Cantone di Friburgo C5 Cantone di Ginevra C6 Cantone di Lucerna C7 Cantone di Berna C8 Cantone di Zugo C9 Cantone dei Grigioni C10 Cantone di Svitto C11 Cantone di Uri C12 Cantone di Basilea Città C13 Cantone di Basilea Campagna C14 Cantone di Argovia C15 Cantone di Sciaffusa C16 Cantone di Glarona C17 Cantone del Giura C18 Cantone di Neuchâtel C19 Cantone di Turgovia C20 Cantone di Obvaldo C21 Cantone di Nidvaldo C22 Cantone di Vaud C23 Cantone di Appenzello Interno 72/98 C24 Cantone del Vallese C25 Cantone di San Gallo C26 Cantone Ticino AM Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna AM1 Unione delle città svizzere CC Città/Comuni CC1 Città di Kloten CC2 Comune di Kriens CC3 Conferenza dei delegati delle città ai problemi di dipendenza CC4 Comune di Werthenstein CC5 Città di Zurigo CC6 Città di Delémont P Partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale P1 Partito popolare democratico svizzero P2 Unione Democratica di Centro P3 PLR.I Liberali P4 Partito evangelico svizzero P5 I Verdi – Partito ecologista svizzero P6 Partito socialista svizzero ANE Associazioni mantello nazionali dell’economia ANE1 Unione sindacale svizzera ANE2 economiesuisse ANE3 Allianz der Wirtschaft für eine massive Präventionspolitik ANE4 Unione svizzera delle arti e mestieri ANE5 Unione Svizzera dei Contadini ANE6 Unione svizzera degli imprenditori ANC Associazioni nazionali di categoria ANC1 Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband ANC2 Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken ANC3 Gilde etablierter Schweizer Gastronomen ANC4 Unione Professionale Svizzera della Carne ANC5 Medici di famiglia Svizzera ANC6 Commercio Svizzera ANC7 SPIRITSUISSE 73/98 ANC8 Società Svizzera delle Industrie Chimiche ANC9 Associazione svizzera dei distillatori ANC10 Associazione Svizzera Frutta ANC11 Unione Petrolifera ANC12 Pubblicità esterna svizzera ANC13 Pubblicità svizzera ANC14 Associazione Svizzera distributori di bibite ANC15 Associazione svizzera delle birrerie ANC16 Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari ANC17 GastroSuisse ANC18 Swiss Retail Federation ANC19 hotelleriesuisse ANC20 Federazione dei medici svizzeri ANC21 Comunità d’interessi commercio al dettaglio Svizzera ANC22 Schweizer Direktmarketingverband ANC23 Federazione svizzera dei liquoristi ANC24 Schweizerischer Drogistenverband (Associazione svizzera dei droghieri) ANC25 Alleanza delle agenzie pubblicitarie svizzere ANC26 Gli Ospedali Svizzeri ANC27 Associazione svizzera dei mastri panettieri-pasticcieri ANC28 Associazione nazionale delle cooperative vitivinicole svizzere ANC29 pharmaSuisse ANC30 Associazione svizzera del commercio dei vini ANC31 Federazione svizzera dei viticoltori ANC32 Branchenverband Schweizer Wein und Reben ANC33 Schweizerische Vereinigung der selbsteinkellernden Weinbauern ANC34 CHOCOSUISSE ANC35 santésuisse ANC36 Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie ACC Associazioni cantonali di categoria ACC1 Association vaudoise de promotion des métiers de la terre ACC2 Wirteverband Basel-Stadt ACC3 GastroAargau ACC4 GastroBaselland ACC5 Luzerner Bäuerinnen & Bauernverband 74/98 ACC6 GastroTicino ACC7 Société des cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève ACC8 GastroZürich ACC9 GastroFreiburg ACC10 Baselbieter Obstverband ACC11 Bauernverband beider Basel ACC12 Fédération Valaisanne des Producteurs de Fruits et Légumes / Interprofession des Fruits et Légumes du Valais ACC13 Bauernvereinigung des Kantons Schwyz ACC14 Zentralschweizer Bauernbund ACC15 Zuger Bauern-Verband ACC16 GastroAppenzell Ausserrhoden ACC17 Solothurnischer Bauernverband ACC18 GastroAppenzell Innerrhoden ACC19 GastroUri ACC20 GastroSchwyz ACC21 GastroBern ACC22 GastroLuzern ACC23 GastroSolothurn ACC24 GastroWallis ACC25 Arbeitsgruppe Zentralschweizer Obstproduzenten ACC26 Arbeitgeberverband Freiburg ACC27 Fédération Vaudoise des Vignerons ACC28 Interprofession viti-vinicole neuchâteloise ACC29 Groupement des Organisations Viticoles OP Organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie OP1 Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale OP2 RADIX OP3 infodrog – Centrale di coordinamento nazionale delle dipendenze OP4 Dipendenze Info Svizzera OP5 Comunità nazionale di lavoro sulla politica della droga OP6 Pro Familia Schweiz OP7 Società Svizzera di Medicina Subacquea e Iperbarica OP8 Società Svizzera di Medicina del lavoro OP9 Blaues Kreuz 75/98 OP10 FEGPA OP11 Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo OP12 Public Health Schweiz OP13 Croix Bleue romande OP14 Suchtprävention Aargau OP15 Fondationdépendances OP16 Walliser Liga gegen die Suchtgefahren OP17 Fondation O2 OP18 Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich OP19 Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili OP20 Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia degli Anziani OP21 Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz OP22 Fachstellenkonferenz der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Alkoholprobleme im Kanton Zürich OP23 Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno OP24 Coordination Romande des Institutions et organisations oeuvrant dans la domaine des Addictions OP25 Fondation Vaudoise contre l'Alcoolisme OP26 Fondation Neuchâtel Addictions OP27 Lega svizzera contro il cancro OP28 Fondation Genevoise pour l’animation socioculturelle OP29 Kinder im Mittelpunkt OP30 IOGT OP31 Groupement romand d'études des addictions OP32 Federazione svizzera delle levatrici OP33 Fachverband Sucht OP34 Ticino Addiction OP35 Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi OP36 Juvente OP37 Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie OP38 Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione della salute OP39 REPER OP40 ProJuventute OP41 Verein für Suchtprävention OP42 Jungwacht Blauring Schweiz 76/98 OP43 Collège Romand de Médecine de l'Addiction AO Altre organizzazioni AO1 Schweizer Jugendherbergen AO2 Swiss Olympic AO3 Centre Patronal AO4 Associazione svizzera per la protezione degli uccelli AO5 Hochstamm Suisse AO6 dirittifondamentali.ch AO7 Associazione svizzera di football AO8 IG Freiheit AO9 Stiftung Konsumentenschutz AO10 Brenzer Kirsch AO11 konsumentenforum AO12 Ufficio prevenzioni infortuni AO13 Controllo svizzero del commercio dei vini AO14 IG unabhängiger Klein- und Mittelbrauereien AO15 Fédération romande des consomateurs AO16 Kantonspolizei Wallis AO17 Swiss Ice Hockey Association CIC Commissioni e istituti della Confederazione CIC1 Commissione federale per i problemi inerenti all’alcol CIC2 Commissione federale per l’infanzia e la gioventù CIC3 SUVA PI Persone e imprese PI1 H. Meyer PI2 Boden + Landwirtschaft Vogt PI3 British American Tobacco PI4 Coop PI5 Thommen-Furler AG PI6 MCH Group AG PI7 Alfred Ingold PI8 Sophie Barras PI9 Daniel Collé PI10 Josef Oetiker-Bischof 77/98 Progetti di legge avviati in consultazione Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo Legge sull'imposizione delle bevande spiritose (LIBs) del ... L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 14 visti gli articoli 105, 112 capoverso 5 e 131 capoversi 1 lettera b e 3 della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del ..., decreta: Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni Art. 1 1 La Oggetto presente legge disciplina: a. le condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito di bevande spiritose e di etanolo, nonché il commercio di bevande spiritose e di etanolo; è escluso il bioetanolo utilizzato come carburante; b. la riscossione delle imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano. 2 Le disposizioni della legislazione doganale e della legislazione sulle derrate alimentari sono applicabili, sempre che la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non dispongano diversamente. Art. 2 Principi 1 Nel riscuotere le imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano la Confederazione bada a: a. rispettare il principio della neutralità concorrenziale; b. 2 Nel mantenere bassi i costi relativi alla riscossione e al pagamento. fissare l'aliquota d'imposta tiene conto delle esigenze in materia di protezione della salute. Art. 3 Definizioni Nella presente legge s'intende per: 14 a. alcol: l'etanolo; b. etanolo: l'alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; è escluso l'etanolo ottenuto mediante fermentazione. Qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è considerato etanolo ai sensi della presente legge; c. bevanda spiritosa: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge: 1. l'etanolo allo stato puro o diluito, destinato al consumo umano; 2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione; d. produttore: ogni persona che produce per conto proprio o per conto di terzi bevande spiritose o etanolo; e. commercio all'ingrosso: la consegna o la mediazione di bevande spiritose o di etanolo a: 1. rivenditori; o 2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o etanolo. RS 101 78/98 f. territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione), ad esclusione delle enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir). Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo Art. 4 Registrazione 1 L'autorità 2 Nel competente tiene un registro pubblico dell'alcol. registro dell'alcol deve iscriversi chi: a. vuole produrre bevande spiritose o etanolo; b. vuole importare bevande spiritose o etanolo che contengono più di 10 litri di alcol puro per importazione; c. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di etanolo a scopi industriali; d. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose in quantità superiore a 10 litri di alcol puro. 3 Nel registro dell'alcol è iscritto d'ufficio chi: a. è autorizzato a rifornirsi di bevande spiritose esenti da imposta o di etanolo non denaturato ed esente da imposta in base ad un impegno d'impiego; o b. gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione. 4 Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di: a. prodotti per il consumo umano che contengono solo una quantità minima di bevande spiritose; b. altri prodotti contenenti bevande spiritose, la cui fornitura è disciplinata da disposizioni speciali. 5 L'iscrizione Art. 5 nel registro dell'alcol presuppone che le persone responsabili abbiano compiuto 18 anni. Obblighi di notifica e termini 1 Chi soggiace all'obbligo di registrazione deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività o della prima importazione. 2 Qualsiasi modifica del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell'iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata senza indugio all'autorità competente. 3 Chi cessa l'attività soggetta all'obbligo di registrazione deve notificarlo senza indugio all'autorità competente e viene cancellato dal registro dell'alcol. Art. 6 1 Chi Prescrizioni di controllo è iscritto nel registro deve: a. tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'alcol; b. su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni necessarie e presentargli tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente legge; c. conservare la documentazione per dieci anni. 2 L'organo di controllo competente può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili.. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Art. 7 Marche di riconoscimento 1 Le bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o prodotti contenenti bevande spiritose devono, al fine della sicurezza fiscale, recare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore. 2 Le bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero. Art. 8 Impegno d'impiego 1 Chi intende acquisire bevande spiritose esenti da imposta o dell'etanolo non denaturato ed esente da imposta deve impegnarsi nei confronti dell'autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente nella produzione di determinati prodotti. L'autorità fissa nell'autorizzazione i relativi prodotti. 2 Il diritto all'acquisizione può essere ottenuto per un quantitativo annuo di oltre 20 litri di alcol puro. 3 Bevande spiritose esenti da imposta nonché l'etanolo non denaturato ed esente da imposta possono essere ceduti unicamente ad aziende iscritte nel registro dell'alcol conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera a. 79/98 Capitolo 3: Imposizione Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale Oggetto dell’imposta Art. 9 Soggiacciono all'imposta: a. la produzione di: 1. bevande spiritose, 2. etanolo; b. l'importazione di: 1. prodotti di cui alla lettera a, 2. prodotti contenenti bevande spiritose con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento del volume. Art. 10 Nascita del credito fiscale Il credito fiscale nasce: a. al momento della produzione della merce soggetta all'imposta; b. per l'importazione di merci soggette all'imposta: al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale conformemente alla legislazione doganale. Sezione 2: Obbligo fiscale Art. 11 Persone assoggettate all'imposta Sono assoggettati all'imposta: a. per le bevande spiritose fabbricate in Svizzera e l’etanolo fabbricato in Svizzera: il produttore; b. per le bevande spiritose importate, l’etanolo importato e i prodotti contenenti bevande spiritose importati: il debitore doganale; c. per i depositi fiscali: il titolare della corrispondente autorizzazione; per l’uscita verso un altro deposito fiscale l’assoggettamento sussiste fino all’annullamento del documento di accompagnamento; d. per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta forniti ad aziende che non dispongono di un impegno d'impiego: il fornitore iscritto nel registro dell'alcol giusta l'articolo 4 capoverso 3; e. per le bevande spiritose esenti da imposta o l’etanolo non denaturato ed esente da imposta utilizzati non conformemente ad un impegno d’impiego: l’utente. Art. 12 Successione fiscale 1 Il successore fiscale subentra alla persona assoggettata all’imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge. 2 Sono reputati successori fiscali: a. gli eredi in caso di decesso della persona assoggettata all’imposta; b. i soci con responsabilità personale o i loro eredi dopo la liquidazione di una società senza personalità giuridica; c. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l’azienda da un’altra persona giuridica. 3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti sino a concorrenza della loro quota ereditaria. I soci con responsabilità personale rispondono nei limiti della loro responsabilità. 4 Nel caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge. Art. 13 Responsabilità solidale Rispondono solidalmente con la persona assoggettata all’imposta: a. in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell’importo della liquidazione o dei beni della successione; b. nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all’estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica. 80/98 Sezione 3: Calcolo dell'imposta Art. 14 1 L'imposta Base di calcolo è calcolata per litro di alcol puro alla temperatura di 20° Celsius. 2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) fissa un fattore di conversione per la determinazione del tenore volumetrico delle derrate alimentari solide. Art. 15 1 L’imposta Aliquota d'imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro. 2 L’imposta è ridotta del 50 per cento per i seguenti prodotti con un tenore alcolico fino ad un massimo del 22 per cento del volume: a. i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume; b. i vini liquorosi; c. i vini aromatizzati. 3 L’imposta ammonta a 116 franchi per litro di alcol puro per le bevande spiritose edulcorate, con un tenore alcolico inferiore al 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori. Art. 16 Adeguamento al rincaro 1 Il Consiglio federale può adeguare le aliquote d’imposta al rincaro, qualora l’indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. 2 L’ammontare dell’imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al momento in cui sorge il credito fiscale. Sezione 4: Agevolazioni fiscali Art. 17 1 Sono 2 Il Esenzione dall'imposta esenti dall’imposta: a. la produzione e l'importazione di etanolo denaturato; b. la produzione e l'importazione di bevande spiritose e di etanolo non denaturato, utilizzati conformemente all'impegno d’impiego; c. la produzione di 10 litri di alcol puro all’anno per persona di età superiore a 18 anni. produttore detrae nella notifica per l’imposizione la quantità esente dall’imposta giusta il capoverso 1 lettera c. Art. 18 1 La Denaturazione denaturazione può essere effettuata: a. dall'autorità competente; o b. dalle persone autorizzate a tale scopo dall'autorità competente. Consiglio federale disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame delle persone autorizzate a effettuare la denaturazione. 2 Il 3 Il DFF stabilisce i metodi di denaturazione. Art. 19 Deposito fiscale aziende possono esercitare la loro attività concernente le bevande spiritose o l’etanolo assoggettati all’imposta con differimento del pagamento dell'imposta: 1 Le a. con l'introduzione in un deposito fiscale; b. con la produzione in un deposito fiscale; o c. con la gestione di un deposito fiscale. 2 Tali aziende necessitano di un'autorizzazione. 3 L'autorizzazione è rilasciata se l'azienda: a. è iscritta nel registro dell'alcol quale commerciante all'ingrosso; b. presenta le garanzie necessarie; e 81/98 c. dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo. 4 Il Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un deposito fiscale. 5 L'autorizzazione 6 Le è ritirata allorquando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute. aziende possono esigere in ogni momento una revisione straordinaria. La revisione è soggetta a emolumen- to. Art. 20 1 L'imposta Rimborso è rimborsata su domanda: a. all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta; è reputata come esportazione anche l'introduzione in un negozio in franchigia di dazio su territorio svizzero ai sensi della legge sulle dogane. b. al produttore di prodotti contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico è pari al massimo all'1,2 per cento del volume. 2 L’aliquota del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo l’aliquota più bassa. 3 Il diritto al rimborso sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Il conteggio è effettuato almeno una volta all’anno. Sezione 5: Riscossione dell'imposta Art. 21 Notifica per l'imposizione e tassazione 1I produttori assoggettati all'imposta devono notificare all'autorità competente la loro produzione mensile entro il giorno 12 del mese successivo. 2 Per la tassazione, la riscossione, il rimborso e la prescrizione delle imposte da riscuotere all'atto dell'importazione si applicano le prescrizioni della legislazione doganale. 3 Le aziende autorizzate alla gestione di un deposito fiscale devono notificare all'autorità competente le loro uscite entro il giorno 12 del mese successivo. 4 Per la riscossione dell'imposta, l'autorità competente consente lo scambio elettronico di dati tra l'autorità e le persone assoggettate all'imposta. 5 Essa può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente disporre che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato. 6 Il Consiglio federale regola: a. la procedura d'annuncio per le importazioni di bevande spiritose che sono introdotte in un deposito fiscale; b. la procedura di tassazione concernente la produzione sul territorio svizzero; e c. la procedura di tassazione nei depositi fiscali. Art. 22 Esigibilità dell'imposta L'imposta è esigibile al momento della tassazione. Art. 23 Termine di pagamento Il termine di pagamento delle imposte e di altri crediti pecuniari è di 30 giorni. Art. 24 Interessi 1 In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento. 2È dovuto un interesse di mora dal momento in cui una restituzione o un rimborso è ottenuto indebitamente. 3È dovuto un interesse di mora dal momento in cui l'autorità competente ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito. 4 Il DFF può prevedere eccezioni alla riscossione dell'interesse di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo. 5 Esso determina le aliquote d'interesse. Art. 25 1 Il Prescrizione del diritto di tassazione diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale. 2 La prescrizione è interrotta: 82/98 a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta; b. da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta. prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera. 3 La 4 L’interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutte le persone assoggettate all'imposta. 5 Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale. Art. 26 1I Prescrizione del diritto di riscossione crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. 2 La prescrizione è interrotta: a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta; b. da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta. 3È sospesa: a. durante una procedura di ricorso; b. finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera; c. finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento. 4 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori. diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. 5 Il Art. 27 Perdita fiscale 1 L'obbligo 15 1974 di pagamento e di restituzione in caso di reato è retto dall'articolo 12 della legge federale del 22 marzo sul diritto penale (DPA). 2 Qualora in caso di sottrazione o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta rispettivamente il profitto fiscale ottenuto non possano essere determinati con precisione, l'autorità competente fissa il relativo importo nell'ambito del suo potere d'apprezzamento. Sezione 6: Analisi dell'alcol Art. 28 1 Per determinare l'imposizione fiscale delle merci subordinate alla presente legge o in caso di dubbi sulla tassazione, l'autorità competente effettua analisi dell'alcol in un laboratorio certificato della Confederazione. 2 Nel caso in cui la Confederazione gestisca un proprio laboratorio, questo può fornire a terzi prestazioni professionali. Le prestazioni: a. devono essere strettamente connesse con i compiti principali; b. non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali; e c. non devono richiedere risorse tecniche e personale supplementari rilevanti. 3 Tali prestazioni vanno fornite sulla base di una fatturazione dei costi e delle prestazioni a prezzi tali da coprire almeno i costi. Il DFF può prevedere deroghe per determinate prestazioni se non viene fatta concorrenza all'economia privata. Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta Art. 29 Diritto di pegno fiscale 1 La Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati all'imposta, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, in particolare quando: a. 15 la persona assoggettata all’imposta prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; o RS 313.0 83/98 la persona assoggettata all’imposta è in ritardo con il pagamento. b. diritto di pegno fiscale si applica parimenti alle bevande spiritose e all’etanolo per i quali non è ancora sorto il credito fiscale e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa. 2 Il Art. 30 Sequestro 1 L'autorità 2 Procede competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce. al sequestro della merce: a. prendendone possesso; o b. diffidando il detentore a non disporne. 3 Può liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie. Art. 31 1 Un Realizzazione del pegno fiscale pegno fiscale può essere realizzato quando: a. il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente. 2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali l'autorità competente può realizzare il pegno a trattative private. È presupposto in ogni caso il consenso del proprietario. Art. 32 Garanzia dell'imposta 1 L'autorità competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari anche se non sono accertati con decisione cresciuta in giudicato né sono esigibili, quando: a. non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e b. il pagamento appare compromesso, in particolare quando: 1. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o 2. il debitore è in ritardo con il pagamento. 2 La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una garanzia bancaria o una fideiussione solidale. 3 Nell’ordine di prestare garanzia devono essere menzionati: a. il motivo legale della garanzia; b. l'importo da garantire; c. l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie. 4 L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza esecutiva a tenore dell’articolo 80 della legge federale 16 dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). 5 Esso costituisce un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 LEF. 6 L’opposizione 7 Il al decreto di sequestro è esclusa. ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo. Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono Art. 33 Riscossione posticipata e rimborso dell'imposta 1 Se per errore ha stabilito un’imposta troppo bassa o ha rimborsato un importo troppo elevato, l'autorità competente può riscuotere posticipatamente l’importo corrispondente entro cinque anni dall'emanazione della decisione d’imposizione. 2 Se entro il termine di cinque anni dall'imposizione si constata che un’imposta è stata riscossa a torto, interamente o parzialmente, l’importo pagato in eccedenza viene rimborsato. 16 RS 281.1 84/98 Art. 34 Proroga e condono 1 L’imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta che sottostà all’obbligo secondo la presente legge di tenere una contabilità, se quest’ultima prova che la merce gravata è andata perduta. 2 Le imposte, gli interessi e altri crediti pecuniari possono essere prorogati o condonati in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo; sono eccettuate le pene pecuniarie e le multe. 3 L’imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta se la merce viene distrutta sotto il controllo dell'autorità competente entro cinque anni dal momento in cui sorge il credito fiscale. 4 Il diritto a una proroga o a un condono sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze Art. 35 La Confederazione può sostenere mediante contributi la formazione e il perfezionamento. Capitolo 5: Emolumenti Art. 36 1 L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni emanate e i servizi prestati nell'esecuzione della presente legge. 2 Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività ufficiali che l’autorità competente esegue nel quadro dell'esecuzione della presente legge. 3 Esso disciplina nel dettaglio l’ammontare degli emolumenti. la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione contenute nella presente legge. 4 Per Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto Art. 37 Ripartizione del prodotto netto 1 Il prodotto netto comprende il ricavo dell’imposizione fiscale delle bevande spiritose, le multe e le pene pecuniarie, nonché gli emolumenti e gli altri proventi, previa deduzione delle spese legate all'esecuzione della presente 17 legge e della legge del (data) sull'alcol. 2 Il prodotto netto è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni. ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media. 3 La Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto 1 La parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 2 La parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. I Cantoni mediante un rapporto rendono conto ogni anno all'autorità competente dell’utilizzazione della loro parte. L'autorità competente riassume i rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata. 17 RS 85/98 Capitolo 7: Assistenza amministrativa Art. 39 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere 1 L'autorità competente e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente. 2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere 1 Nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione delle loro legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, accertare e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda. 2 L'autorità competente può obbligare le persone cui la richiesta si riferisce a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti, se un'autorità estera le chiede assistenza amministrativa. 3 Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al segreto professionale in virtù della legge. 4 Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione. Capitolo 8: Protezione dei dati Art. 41 Sistemi d'informazione 1 L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per: 2 Il a. determinare e riscuotere tributi; b. allestire analisi dei rischi; c. perseguire e giudicare reati; d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; e. eseguire procedimenti amministrativi; f. allestire statistiche. Consiglio federale emana disposizioni volte a concretizzare: a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione; b. i cataloghi dei dati da registrare; c. l'accesso ai dati; d. l'elaborazione dei dati; e. la durata di conservazione dei dati; f. l'archiviazione e la distruzione dei dati; g. la sicurezza dei dati. 3 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere 1 L'autorità competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. 2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: a. indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta; b. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze; c. indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande spiritose e di etanolo; 86/98 d. 3 Il indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze. Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. 4I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente. Capitolo 9: Rimedi giuridici Art. 43 18 1 Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 Le decisioni prese dagli organi doganali secondo la presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso all'autorità competente. Capitolo 10: Disposizioni penali Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta 1È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo sottrae l’imposta prevista dalla legislazione sull’alcol o procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 300 000 franchi. 2 Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio del profitto fiscale in caso di infrazione intenzionale. 3È punito con una multa fino a 300 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo mette in pericolo l'imposta. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 100 000 franchi. 4 In caso di circostanze aggravanti, può essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Art. 45 Ricettazione 1 Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio bevande spiritose o etanolo di cui sa o deve presumere che sono stati prodotti o importati illegalmente o che le imposte cui sono assoggettati non sono state pagate è punito con la stessa pena applicabile all'autore del reato anteriore. 2 In caso di circostanze aggravanti, può essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Art. 46 Circostanze aggravanti Sono considerate circostanze aggravanti: a. commettere infrazioni per mestiere o abitualmente; b. ingaggiare una o più persone per commettere un’infrazione; c. commettere un’infrazione in quanto firmatario di un impegno d'impiego. Art. 47 Distrazione del pegno fiscale 1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'autorità competente a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 30 000 franchi. 2 Se l'imposta che grava la merce è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio dell'imposta in caso di infrazione intenzionale. 18 RS 172.021 87/98 Art. 48 1È Inosservanza di prescrizioni di controllo punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque: a. svolge un'attività in relazione con le bevande spiritose o l'etanolo senza essersi annunciato o senza la necessaria autorizzazione prevista dalla presente legge; b. contravviene alle prescrizioni di controllo relative a tali attività. 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore. Art. 49 Inosservanza di prescrizioni d'ordine Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile, a un'istruzione emanata in virtù di tali disposizioni o a una singola disposizione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore. Art. 50 Tentativo Il tentativo di contravvenzione alla presente legge è punibile; è eccettuata l’inosservanza di prescrizioni d’ordine. Art. 51 Concorso di infrazioni Se più atti sono costitutivi di una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta, una ricettazione, una distrazione del pegno fiscale, un'inosservanza di prescrizioni di controllo o un'inosservanza di prescrizioni d'ordine, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. Art. 52 Infrazioni commesse nell'azienda 19 Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa. Art. 53 2 Il Azione penale 20 1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate secondo la DPA . perseguimento e il giudizio spettano a ... 3 Il Consiglio federale incarica l’Amministrazione delle dogane di perseguire e giudicare le infrazioni di lieve entità scoperte dagli organi doganali e di eseguire tali pene. Art. 54 Prescrizione dell'azione penale Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA 21 si applica anche all'infrazione di cui all'articolo 45. Capitolo 11: Misure amministrative Art. 55 1 In caso di infrazione grave o di infrazioni ripetute alla presente legge nell'arco di 5 anni o in caso di manifesta insolvenza, l'autorità competente può ordinare le misure amministrative seguenti nei confronti della persona responsabile o insolvente: 19 20 21 a. divieto di produrre bevande spiritose o etanolo; b. divieto di importare bevande spiritose o etanolo; c. divieto di esercitare il commercio di etanolo a scopi industriali; d. divieto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose; e. annullamento dell'impegno d'impiego; RS 313.0 RS 313.0 RS 313.0 88/98 f. revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale. 2 L’iscrizione nel registro dell'alcol è stralciata. Non è possibile effettuare iscrizioni durante un termine fissato dall'autorità competente. 3 La PA 22 è applicabile. Capitolo 12: Esecuzione Art. 56 1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF23 se: a. un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno fiscale realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta o al fideiussore è scaduto infruttuosamente. nei confronti della persona assoggettata all'imposta è stato dichiarato il fallimento, l’autorità competente può far valere il suo credito indipendentemente dalle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. L’articolo 198 LEF non è applicabile. 2 Se decisioni cresciute in giudicato dell’autorità competente sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell’articolo 80 LEF. 3 Le 4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione cresciuta in giudicato dell'autorità competente. Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 57 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 2 Designa l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 58 L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 59 Obbligo di notifica per i produttori 1I detentori di una concessione professionale secondo il diritto anteriore devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol. 2 Gli agricoltori con una distilleria concessionata o gli agricoltori che hanno diritto a riattivare la concessione, nonché i piccoli produttori che detengono un’autorizzazione per utilizzare il loro alambicco devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol. non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo. 3 Chi 22 23 RS 172.021 RS 281.1 89/98 Art. 60 1 In Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori relazione alle scorte di bevande spiritose, gli agricoltori hanno le seguenti possibilità: a. gestire un deposito fiscale; b. denaturare le scorte di bevande spiritose; c. tassare le scorte di bevande spiritose mediante l'applicazione di una franchigia d'imposta di 20 litri di alcol puro. agricoltori devono comunicare per scritto all'autorità competente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge quale possibilità scelgono. Allo scadere di questo termine, le scorte di bevande spiritose sono tassate secondo il capoverso 1 lettera c. 2 Gli Art. 61 Deposito in sospensione d'imposta Chi detiene un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato secondo il diritto anteriore è iscritto d'ufficio nel registro dell'alcol. I diritti e gli obblighi sono retti dal nuovo diritto. Art. 62 Commercio all'ingrosso 1 Chi detiene un'autorizzazione secondo il diritto anteriore per il commercio all'ingrosso di bevande spiritose destinate al consumo deve annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol. 2 Chi non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose. Art. 63 Adeguamento degli impegni d’impiego 1I titolari di un’autorizzazione secondo il diritto anteriore di utilizzare alcol esente da imposta e parzialmente denaturato per produrre prodotti inidonei al consumo umano devono chiedere all'autorità competente un nuovo impegno d’impiego entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Con il rilascio del nuovo impegno d'impiego i titolari di un impegno d'impiego sono iscritti d'ufficio nel registro dell'alcol. Art. 64 Imprese per il commercio di etanolo 1 La Confederazione può gestire un’impresa commerciale o partecipare a siffatta impresa sempre che ciò sia necessario per garantire l’approvvigionamento del Paese in etanolo durante l’istituzione di un mercato dell’etanolo improntato all’economia privata. 2 Per attuare il progetto di cui al capoverso 1 il Consiglio federale è autorizzato a: a. trasferire parti della Regìa federale degli alcool: 1. in una società anonima di diritto privato esistente, o 2. in una società anonima di diritto privato che ha fondato da solo o con terzi o di cui ha acquisito diritti di partecipazione; b. alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a. 3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a i relativi beni patrimoniali, i diritti e gli obblighi della Regìa federale degli alcool passano alla società anonima. 4 Il trasferimento dei beni patrimoniali alla società anonima avviene in conformità con il diritto privato. Art. 65 Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool Con l’abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool, tutti i diritti e gli obblighi passano alla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3. Art. 66 Diritto applicabile 1I procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore. 2 Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. L’obbligo fiscale e la tariffa dell’imposta sono rette dal diritto anteriore. 90/98 Sezione 4: Coordinamento con la legge sull'alcol Art. 67 1 Qualora la legge del (data)24 sull'alcol non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le necessarie disposizioni in materia di diritto sull'alcol e designa l'autorità competente per la loro esecuzione. 2A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore. Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore Art. 68 1 La 2 Il presente legge sottostà a referendum facoltativo. Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Consiglio nazionale, ... Consiglio degli Stati, ... Il presidente: Il segretario: Il presidente: Il segretario: Allegato (Art. 58) Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge sull'alcool del 21 giugno 1932 25 è abrogata. II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. … 2. … 24 25 RS RS 680 91/98 Legge federale sull'alcol Legge sull'alcol (LAlc) del ... L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 26 visti gli articoli visti gli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del ..., decreta: Capitolo 1: Scopo e definizioni Art. 1 Scopo 1 La presente legge si prefigge una gestione responsabile delle bevande alcoliche. 2 Lo scopo è di: a. ridurre il consumo problematico di alcol; b. ridurre i danni che il consumo problematico di alcol può cagionare alla propria salute o ad altre persone; c. indurre il commercio al dettaglio a svolgere la sua attività in modo responsabile. Art. 2 Definizioni Nella presente legge, le seguenti espressioni significano: a. bevanda alcolica: bevanda che contiene etanolo; b. etanolo: alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è da considerarsi etanolo ai sensi della presente legge; c. bevanda spiritosa: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge: 1. l'etanolo allo stato puro o diluito, idoneo al consumo umano; 2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione; d. commercio all'ingrosso: la consegna o la mediazione di bevande spiritose a: 1. rivenditori; o 2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o altri prodotti contenenti bevande spiritose; e. commercio al dettaglio: qualsiasi consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori; non sono considerati commercio al dettaglio i regali a una cerchia determinata e limitata di persone; f. test d'acquisto: acquisti fittizi effettuati da adolescenti allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età. Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori Sezione 1: Pubblicità Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose 1 La pubblicità di bevande spiritose fatta con la parola, l’immagine o il suono deve essere oggettiva. 2 La pubblicità non è oggettiva in particolare quando: 26 RS 101 92/98 a. mostra situazioni di consumo di bevande spiritose; b. associa le bevande spiritose a sensazioni particolari quali ricchezza, successo, salute, sportività, giovinezza, vacanze o simili; c. incoraggia a bere bevande spiritose. 3 Sono 4È a. su oggetti d'uso che non contengono bevande spiritose o non hanno alcuna connessione con esse; b. in e su mezzi di trasporto pubblici; c. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni; d. alla radio e alla televisione; 5È 6I vietati i confronti di prezzi e le promesse di aggiunte e altre agevolazioni. vietata la pubblicità di bevande spiritose: vietata la pubblicità di bevande spiritose: a. in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nella loro area; b. su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive; c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiore ai 18 anni. Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità, qualora il bene pubblico lo richieda. Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche 1 La pubblicità per le altre bevande alcoliche non può incoraggiare le persone di età inferiore ai 18 anni a bere bevande alcoliche né mostrare persone di età inferiore ai 18 anni che bevono o incoraggiano a bere. 2È 3I vietata la pubblicità per le altre bevande alcoliche: a. su oggetti d'uso destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni; b. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni; c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiori ai 18 anni. Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità qualora il bene pubblico lo richieda. Sezione 2: Consegna ai consumatori Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio 1 Per l'esercizio del commercio al dettaglio di bevande alcoliche è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. 2I Cantoni prevedono per il rinnovo dell'autorizzazione una procedura semplificata. 3 Le aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini conformemente all'articolo 64 della legge federa27 le del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e che sono attive soltanto nel commercio dei vini non necessitano di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio. Art. 6 1 Sono 2I Commercio al dettaglio vietati: a. la distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati; b. la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, segnatamente attraverso la distribuzione di campioni o l'organizzazione di degustazioni senza assistenza di personale. Cantoni possono prevedere ulteriori restrizioni del commercio al dettaglio qualora il bene pubblico lo richieda. Art. 7 Concessione di agevolazioni 1 Nel commercio al dettaglio di bevande spiritose è vietato concedere aggiunte o altre agevolazioni allo scopo di allettare il consumatore. 27 RS 910.1 93/98 2 Per le altre bevande alcoliche, la concessione di aggiunte o altre agevolazioni nella mescita è vietata il venerdì e il sabato dalle ore 21.00 alle ore 09.00. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1. Art. 8 Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio 1 Le bevande spiritose non possono essere consegnate a fanciulli e adolescenti minori di 18 anni, le altre bevande alcoliche a fanciulli e adolescenti minori di 16 anni. 2È altresì vietata la cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo diretto di eludere le disposizioni sull'età. Art. 9 Test d'acquisto 1 Le autorità cantonali e comunali possono eseguire e far eseguire test d'acquisto. Possono denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale le infrazioni al divieto di consegnare bevande alcoliche a persone che non raggiungono l'età minima fissata dalla legge. 2 Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. il riconoscimento e la sorveglianza delle organizzazioni specializzate coinvolte; b. i particolari relativi al reclutamento, all’istruzione, all’accompagnamento e alla protezione della personalità degli adolescenti impiegati; c. i requisiti relativi alla documentazione dei test d'acquisto eseguiti; d. la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati. Art. 10 Prezzi che coprono i costi 1È vietato il commercio al dettaglio di bevande alcoliche a prezzi che non coprono i costi. 2 Il Consiglio federale definisce i criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi. 3 Il calcolo dei prezzi che coprono i costi non può essere falsato da prezzi d'acquisto irrealistici nel commercio all'ingrosso a monte. 4 L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe al principio dei prezzi che coprono i costi per: a. la vendita in caso di cessazione dell'attività commerciale; b. altri motivi gravi. Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche Gli esercizi di mescita sono obbligati a offrire almeno tre bevande analcoliche: a. il cui prezzo è inferiore a quello della bevanda alcolica meno cara nella stessa quantità; e b. che sono offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica meno cara. Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol Art. 12 Per limitare il consumo problematico di alcol, la Confederazione può sostenere, mediante contributi, progetti e attività di interesse nazionale o sovraregionale. Capitolo 4: Centro di competenza Art. 13 L'autorità competente, quale centro di competenza nel settore dell'alcol, promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione fra gli Uffici federali, i Cantoni, l'economia e le organizzazioni di prevenzione. Capitolo 5: Crediti pecuniari Art. 14 Esigibilità dei crediti pecuniari Le multe e gli altri crediti pecuniari diventano esigibili al momento della notifica della decisione. 94/98 Art. 15 Termine di pagamento Il termine di pagamento per le multe e gli altri crediti pecuniari è di 30 giorni. Art. 16 Interessi 1 In caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento. 2 Dal momento in cui sono stati versati i contributi ottenuti indebitamente è dovuto un interesse di mora. 3 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni alla riscossione degli interessi di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo. 4 Determina le aliquote d'interesse. Art. 17 Prescrizione 1 La prescrizione della riscossione dei crediti pecuniari è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge fede28 rale sull'imposizione delle bevande spiritose . 29 2 Per i risarcimenti in virtù dell'articolo 71 del Codice penale (CP) sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti nell'articolo 70 capoverso 3 CP, per i contributi i termini di prescrizione dell'azione penale previsti nel CP e nella 30 legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA). Art. 18 Proroga e condono Le pretese di risarcimento e di restituzione di contributi ottenuti indebitamente secondo la presente legge possono essere condonate o prorogate in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo. Capitolo 6: Assistenza amministrativa Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere 1 L'autorità competente e le altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente. 2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Capitolo 7: Protezione dei dati Art. 20 Sistemi d'informazione 1 L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per: 2 Il 28 29 30 a. perseguire e giudicare reati; b. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; c. eseguire procedimenti amministrativi; d. allestire statistiche. Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti: a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione; b. i cataloghi dei dati da registrare; c. l'accesso ai dati; d. l'elaborazione dei dati; e. la durata di conservazione dei dati; RS RS 311.0 RS 313.0 95/98 f. l'archiviazione e la distruzione dei dati; g. la sicurezza dei dati. 3 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere 1 L'autorità competente può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. 2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: a. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze; b. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. 4I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente. Capitolo 8: Rimedi giuridici Art. 22 31 Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Capitolo 9: Disposizioni penali Art. 23 1È Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio punito con una multa fino a 40 000 franchi chi: a. contravviene alle disposizioni sulla limitazione della pubblicità previste nell'articolo 3; b. contravviene alle disposizioni sull'esercizio del commercio al dettaglio previste negli articoli 6, 7, 8, 10 o 11. 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi. Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o a una singola decisione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5000 franchi. 2 Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore. Art. 25 Infrazioni commesse nell'azienda 32 Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa. Art. 26 Azione penale 33 1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA . 31 RS 172.021 RS 313.0 RS 313.0 32 33 96/98 2 Il perseguimento e il giudizio spettano a ..... [da completare] 3 L'emanazione di norme penali per le infrazioni all'articolo 5 capoverso 1 come pure per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni agli articoli 6, 7, 8 e 11 è di competenza dei Cantoni. Capitolo 10: Esecuzione per debiti Art. 27 34 1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) quando il termine di pagamento impartito al debitore è scaduto infruttuosamente. 2 Se nei confronti del debitore è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente può far valere il suo credito nell'ambito di quest'ultima. 3 Le decisioni dell'autorità competente cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell'articolo 80 LEF. 4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell'autorità competente cresciuta in giudicato. Capitolo 11: Disposizioni finali Art. 28 1 Il Esecuzione Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. 2 Designa l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. Art. 30 1 Il Disposizioni transitorie nuovo diritto non si applica alle decisioni cresciute in giudicato secondo il diritto anteriore. 2 Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. Art. 31 Coordinamento con la legge sull'imposizione delle bevande spiritose 35 1 Qualora la legge del (data) sull'imposizione delle bevande spiritose non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie sull'imposizione fiscale delle bevande spiritose e designa l'autorità competente per la loro esecuzione. 2A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore. Art. 32 1 La 2 Il Referendum ed entrata in vigore presente legge sottostà a referendum facoltativo. Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Consiglio nazionale, ... Consiglio degli Stati, ... Il presidente: Il segretario: Il presidente: Il segretario: 34 35 RS 281.1 RS 97/98 Allegato (Art. 30) Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 21 giugno 1932 36 sull'alcool è abrogata. II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 37 1. Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione Art. 10 cpv. 1 lett. b 1È vietata la pubblicità per: b. le bevande spiritose giusta l'articolo 2 lettera c della legge (data) altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; 38 sull'alcol; il Consiglio federale emana 39 2. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari Art. 48 cpv. 1 lett. l 1È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque: l. contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di articoli di tabacco e articoli per fumatori; Art. 60 Disposizione transitoria Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di tabacco destinata principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni, fintanto che siano introdotte nella presente legge disposizioni al riguardo. Sono fatte salve le 40 restrizioni alla pubblicità stabilite dalla legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione. 41 3. Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante Art. 11, rubrica e capoversi 1 e 2 Titolo Limitazioni per determinate merci e servizi 1 abrogato 2 Il Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di determinate merci e servizi da parte del commercio ambulante. 36 37 38 39 40 41 RS 680 RS 784.40 RS RS 817.0 RS 784.40 RS 943.1 98/98