statuto dell`asp casa di riposo “sen. b.borelli”

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C A S A DI RI PO S O “ S E N. B O R E L L I ” A. S . P .
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STATUTO DELL’A.S.P.
CASA DI RIPOSO “SEN. B.BORELLI” - PIEVE DI TECO
Premessa
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza CASA DI RIPOSO “Sen. B. BORELLI” già denominata “Ricovero
Borelli” fu istituita a seguito elargizione del Commendatore Ingegnere Bartolomeo Borelli, fatta il 21 giugno 1901, giusto
atto di fondazione del 7 gennaio 1893 dal Notaio Eugenio Guidi di Ranzo, così come indicato nello statuto organico del
Ricovero Borelli Deliberato dal Commissario Prefettizio il 23 ottobre 1912 modificato con deliberazione congregazionale
il 17 novembre 1913 “ E’ istituito nella Città di Pieve di Teco, per magnifica elargizione del Commendatore Ingegnere
Bartolomeo Borelli, Senatore del regno, fatta il 21 giugno 1901, un ricovero di mendicità con la denominazione di
Ricovero Borelli , il quale ha sede in una parte del fabbricato del locale Civico Ospedale S.Lazzaro, giusta l’atto di
fondazione 7 gennaio 1893 per Notaio Guidi Eugenio di Ranzo. L’Istituzione ha per iscopo di provvedere gratuitamente,
secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all’assistenza dei poveri d’ambo i sessi del Comune di Pieve di
Teco o che vi abbiano acquisito il domicilio di soccorso i quali o per vecchiaia e cronicità, o per le loro condizioni fisiche,
siano altrimenti inabili al lavoro e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte, ed in grado di farlo.Sono
esclusi dal beneficio del ricovero gratuito coloro i quali abbiano ottenuto una pensione di invalidità dalla Cassa Nazionale
di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai. Entro il limite dei posti disponibili possono essere ricoverati a
pagamento inabili non aventi titolo al ricovero gratuito, anche se appartengono ad altri Comuni, quando privati, od Enti
morali assumono l’obbligo di corrispondere la retta.”
CAPO I
DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI
Art. 1
(Origini)
1. L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, già denominata Casa di Riposo per Anziani “Ricovero
Bartolomeo Borelli”, di seguito denominata, ai sensi del D. L.vo 207 del 4 magio 2001, Azienda di Servizi alla Persona
(A.S.P.) “Sen. B. Borelli”, trasformata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1544 del 05/12/2003, ha sede legale in
Pieve di Teco in Via Vittorio Veneto n. 2.
Art. 2
(Scopi istituzionali)
1. L’A.S.P.”Sen. B. Borelli” è ente autonomo senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico ed è regolato dalle leggi dello stato, dalle leggi regionali e dal presente statuto, oltre che dai regolamenti interni
ed opera con criteri imprenditoriali.
2. L’A.S.P. “ Sen. B. Borelli” ha autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria, organizzativa e contabile.
3. L’A.S.P. impronta la sua azione a criteri di efficienza, efficacia, economicità, flessibilità nella gestione del
personale e non aggravamento dei procedimenti nel rispetto, altresì, del principio di
semplificazione interna all’ente ed esterna nei confronti degli utenti e dei cittadini.
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4.L’ASP “Sen. B. Borelli” in conformità a quanto previsto dalle tavole di fondazione e adeguati alle finalità del
Dlgs.207/2001 (riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art.10 della L.
8.11.2000) ha per scopo:
1)di provvedere al ricovero e all’assistenza di persone anziane e/o di altre persone non autosufficienti, che
necessitano di cure socio-sanitarie e socio assistenziali.
In particolare, secondo le proprie disponibilità, dovrà provvedere al ricovero di persone anziane che si trovano in
situazioni di indigenza o difficoltà sociale segnalate dal Comune di Pieve di Teco e dal Distretto Sociale della Valle
Arroscia.
Nel raggiungimento degli scopi istituzionali, al fine di garantire una migliore qualità della vita delle persone che
fruiscono dei servizi, l’attività dell’A.S.P. dovrà essere basata sui seguenti principi:
a. valorizzazione della persona in tutta la sua individualità;
b. umanizzazione nel rapporto con la persona;
c. specificità delle azioni e dei servizi;
d. fornire una risposta ai bisogni della persona in modo globale, unitario, continuo e personalizzato”.
Tutti questi criteri saranno applicati nel rispetto di una politica che vede l’anziano nella sua accettazione primaria di
“Persona”, alla quale deve essere garantita dignità, rispetto e considerazione ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
5. L’A.S.P “Sen.B. Borelli” può estendere la sua attività all’esterno fornendo servizi alla popolazione
mediante l’utilizzo del proprio personale sul territorio nel rispetto degli scopi di cui al presente art.2.
6. L’A.S.P. “Sen.B. Borelli”garantisce agli ospiti una residenza confortevole ed un adeguato livello
assistenziale nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma n.4. Per il miglioramento delle condizioni psicofisiche degli ospiti, l’ente promuove, inoltre, al proprio interno attività di mobilitazione, occupazionali e
ricreativo-culturali, favorendo la partecipazione ad altre iniziative territoriali.
7. L’assistenza religiosa è sempre garantita a tutti gli ospiti.
8. I servizi assistenziali alla persona svolti dall’ASP sono rivolti istituzionalmente agli anziani di ambo i sessi
con particolari necessità di assistenza socio- assistenziale e sanitaria.
9. Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso
originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nelle tavole di fondazione.
10. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria dell’A.S.P. sono
predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l’utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle
tavole di fondazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.
11. Nell’ambito della sua autonomia l’A.S.P. “Sen.B. Borelli” può porre in essere tutti gli atti ed i negozi,
anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti
in sede di programmazione regionale. In particolare l’ASP può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato
al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali e provvedere alla gestione e mantenimento del proprio
patrimonio.
12. Può, inoltre, intraprendere collaborazioni con altre A.S.P., Enti pubblici o privati ed Enti locali al fine di
perseguire gli scopi istituzionali previsti dall’articolo 2.
Art. 3
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’A.S.P. “Sen.B. Borelli” è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti
dall’inventario redatto in data 08.08.2003 già appartenenti all’IPAB Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” e approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 23.10.2003 , nonché da tutti i beni comunque acquisiti
nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. I beni acquisiti in futuro e per effetto di donazione, eredità o legato si presumono, in assenza di espresso
vincolo operato dal benefattore, come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili
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per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai bisogni assistenziali, salvo il rispetto di
quanto stabilito dall’art. 2, comma 3.
Art. 4
(Forme di collaborazione)
1. L’A.S.P.”Sen. B. Borelli” è inserita a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale, partecipa alla
programmazione regionale e locale, stabilisce forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste
dalla normativa regionale.
2. L’attività dell’A.S.P “Sen.B. Borelli”. si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socioassistenziali della Regione, del Comune e in particolare del Comune di Pieve di Teco cui competono le funzioni di
monitoraggio e vigilanza sull’attività dell’A.S.P. “Sen.B. Borelli” previste dalla legislazione regionale in materia di
servizi sociali.
3. L’A.S.P. “Sen.B. Borelli” persegue la collaborazione istituzionale con ogni altra amministrazione
pubblica, istituzione privata o organizzazione di volontariato che operi senza scopo di lucro nei settori dell’assistenza e
dei servizi sociali. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.
CAPO II
ORGANI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 5
(Organi dell’Azienda)
1. Sono organi dell’A.S.P. “Sen.B. Borelli”: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei
revisori dei conti, che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze stabilite nel presente Statuto.
Art. 6
(Il Presidente)
1. Il Presidente viene nominato dal Sindaco fra i membri del Consiglio di Amministrazione indicati in
rappresentanza del Comune di Pieve di Teco.
2. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell’A.S.P“Sen.B. Borelli”..
3. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti dell’A.S.P. “Sen.B. Borelli” con altri Enti ed Autorità;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) determina l’ordine del giorno delle sedute del CdA;
d) svolge funzione propulsiva dell’attività del Consiglio regolandone i lavori;
e) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con amministrazioni pubbliche, operatori privati ed ogni
altra organizzazione interessata al campo di attività dell’ente;
f) in caso di necessità e di urgenza o di inerzia dispone con provvedimento motivato o con ordine di
servizio l’adozione degli atti o l’esecuzione degli adempimenti dei responsabili dei servizi in posizione
apicale;
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g) tiene i rapporti con le organizzazioni sindacali;
3. In caso di sua assenza o impedimento, le funzione del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente, nominato
dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei presenti.
.
Art. 7
(Il Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Azienda mediante
l’adozione di atti fondamentali, di programmazione e delle altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica
l’azione amministrativa e gestionale dell’ente, definisce gli obiettivi perseguibili ed i programmi di attività, nomina il
Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, adotta il regolamento di organizzazione
dell’azienda, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto ed i regolamenti interni.
2. E’ comunque riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:
a) l’adozione dello Statuto e dei regolamenti nonché delle loro modifiche;
b) Approvare gli atti di contabilità;
c) le piante organiche e le relative variazioni;
d) la stipulazione di convenzioni o l’adesione a forme associative;
e) l’autorizzazione alla contrazione dei mutui;
f) gli acquisti, le permute, le donazioni attive e passive, le alienazioni, i contratti di comodato
riguardanti immobili;
g) la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti dell’A.S.P. “Sen.B. Borelli”
aziende, istituzioni, associazioni, consorzi, ecc.;
presso
h) la pronuncia di decadenza dei consiglieri al verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 10 ;
i)
la nomina del Direttore Generale;
j)
l’individuazione di risorse umane, finanziarie e materiali da assegnare al Direttore.
k) Nomina dei revisori dei conti e del presidente del collegio dei revisori
3. Le deliberazioni di cui sopra non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi ad eccezione delle
variazioni di Bilancio – da adottarsi dal Presidente e da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta utile e,
comunque, non oltre sessanta giorni dalla loro adozione a pena di decadenza;
4. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio deve essere corredata dal parere di regolarità
tecnica, contabile ed amministrativa da parte del responsabile del servizio interessato, ove presente. In assenza di
responsabile del servizio provvederà all’espressione del parere il funzionario apicale dell’ente in relazione alle sue
competenze. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate con atto scritto indicante data, oggetto e ora
convenuta e comunicato ai consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano,
con istanza scritta e motivata, n. 2 consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri con almeno
tre giorni di anticipo rispetto ala data stabilita per la seduta.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno 3 Consiglieri. Nel
caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve
darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L’Amministratore che non
ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino all A.P.S.P per effetto della
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sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini
entro il quarto grado di parentela degli amministratori. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni si fanno per appello nominale. Le votazioni sono segrete se riguardanti questioni attinenti
persone.
8. Delle sedute sono redatti verbali scritti a cura del Direttore Generale o dal funzionario di ciò incaricato, e
firmati dallo stesso e dal Presidente. I consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all’importanza
degli argomenti trattati, di far constare a verbale le proprie dichiarazioni.
9. Tutti coloro che abbiano un interesse personale, hanno diritto ad ottenerne – a proprie spese – copia degli
atti deliberativi dell’ente.
Art. 8
(Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. “Sen.B. Borelli” è composto da 5 membri di cui:
a) 1 membro in rappresentanza della Regione
b) 4 membri in rappresentanza del Comune di Pieve di Teco nominati dal Sindaco, su designazione del
Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri vengono scelti tra soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e
ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. In ogni caso, comunque, non possono essere nominati
Amministratori di A.S.P. “Sen.B. Borelli”:
•
Il dipendente dell’ASP “Sen.B. Borelli” ovvero il prestatore d’opera nei confronti
dell’ASP;
•
Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo
con l’ASP “Sen.B. Borelli”;
•
Colui che, per fatti compiuti allorchè amministratore o dipendente dell’Ente è stato, con
sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ASP“Sen.B. Borelli” e non
ha ancora estinto il debito;
•
Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l’ASP “Sen.B. Borelli” è stato
legalmente messo in mora.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e può essere riconfermato senza interruzione e limiti
di mandato.
6. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere o del presidente il sostituto resta in carica quanto
sarebbe rimasto il consigliere sostituito.
Art. 9
(Dimissioni)
dell’ente.
1. Le dimissioni degli Amministratori sono irrevocabili dall’atto di assunzione delle stesse al protocollo
.
Art. 10
(Decadenza degli Amministratori)
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1. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
Di tale decadenza, pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, viene data immediata comunicazione al Comune di
Pieve di Teco ed alla Regione per l’attuazione delle procedure di surroga del membro decaduto.
Art. 11
(Revoca degli Amministratori)
1. La revoca degli amministratori è disposta dall’organo che ha proceduto alla nomina su indicazione del
Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
Art. 12
(Indennità)
1. Al Presidente ed ai Membri del Consiglio di Amministrazione non viene corrisposta alcuna indennità o
gettone di presenza e pertanto, considerate le finalità assistenziali dell’Ente, svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
Art. 13
(Revisori dei Conti)
:
1) L’azione di controllo e verifica amministrativo – contabile è svolta da un singolo Revisore iscritto nel
Registro dei Revisori dei Conti.
2) Il revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della regione Liguria e
dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.
3) Il revisore, mediante l’accesso ai documenti contabili ed amministrativi, esercita le seguenti funzioni:
a)
vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predisponendo una relazione di
accompagnamento al bilancio;
b)
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione;
c)
verifica il controllo economico della gestione, formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione
del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
4) Al revisore viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di amministrazione , con
indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. Egli può intervenire alle sedute con funzioni consultive.
5) Al Revisore dei conti viene corrisposto quale compenso esclusivamente un gettone di presenza per ogni
seduta che sarà determinato nel Regolamento di Organizzazione dell’Ente.
Art. 14
(Controllo strategico e interno)
1.Il controllo strategico interno sarà effettuato secondo le modalità previste dal regolamento dell’Organizzazione e dei
servizi dell’Ente
CAPO III
GESTIONE AMMNISTRATIVA E DEI SERVIZI
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Art. 15
(Il Direttore)
1. Il Direttore è il responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’A.S.P. “Sen.B.
Borelli”. E’ responsabile del raggiungimento e della realizzazione degli obiettivi programmati dal Consiglio di
Amministrazione. Provvede all’organizzazione e gestione del personale ed all’utilizzazione delle risorse finanziarie
affidategli. Agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle
normative vigenti, all’efficienza ed all’economicità della gestione.
2. Il Direttore, che può essere un dipendente dell’A.P.S.P oppure nominato anche al di fuori della dotazione organica
deve possedere i seguenti requisiti minimi:
a) Particolare esperienza nel settore almeno biennale ;
b) Appartenenza alla categoria professionale D) del CCNL degli Enti Locali o equivalente o, in alternativa,
possesso dei requisiti culturali per l’accesso a detta categoria
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non
superiore a quello del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rinnovabile.
4 .La retribuzione mensile lorda del Direttore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e non può comunque
eccedere l’importo del 50% della retribuzione dei Direttori Generali della Regione Liguria.
5.Il Direttore può essere revocato dal suo incarico dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento
motivato in caso di gravi violazioni di legge o del mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.
Art. 16
(Personale dipendente)
1. La gestione degli uffici e l’erogazione dei servizi assistenziali sono svolti dal personale dipendente
dell’Azienda sotto la direzione del Direttore. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’A.S.P. “Sen.B. Borelli” ha natura
privatistica ed è disciplinato, previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, secondo le
indicazioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 207/2001.
2. In attesa dell’istituzione del comparto di cui sopra continuano a valere per il personale in servizio le
disposizioni del contratto collettivo applicato al momento della trasformazione dell’IPAB “Sen. B. Borelli”, da cui ha
avuto origine l’A.S.P. “Sen. B. Borelli”.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale secondo criteri di
economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell’Azienda ed al livello dei servizi erogati e
ne verifica periodicamente la congruità.
4. Nel rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione,
quest’ultima è di competenza del personale dirigente. Agli stessi spetta la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
dell’A.S.P“Sen.B. Borelli”. ed è riconosciuto loro la capacità di adottare atti che impegnano l’A.S.P. “Sen.B. Borelli”
stessa verso l’esterno mediante autonomo potere di organizzazione delle risorse strumentali disponibili.
Art. 17
(Regolamento di organizzazione)
1. L’Azienda mediante apposito regolamento stabilisce, in conformità alla legge ed al presente Statuto, i criteri
generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi sulla base della disciplina del rapporto di lavoro e
della contrattazione collettiva vigente.
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Art. 18
(Regolamento di ammissione)
1. L’Azienda si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l’accesso ai propri servizi ed alle proprie
prestazioni assistenziali.
2. Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni
personali, sociali, religiose ed economiche.
CAPO IV
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 19
(Gestione del patrimonio)
1. L’Azienda provvede all’amministrazione ed all’erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente
i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali
all’esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell’art. 828, comma 2
del Codice Civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
a)
in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in
sostituzione;
b)
in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati.
2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell’asta pubblica o
della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.
3. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Azienda è tenuto l’inventario,
da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la
segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale o artistico.
4. Il Consiglio di Amministrazione
può costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di
provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione
patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse
dell’Azienda.
Art. 21
(Programmazione economica e finanziaria)
1. L’Azienda adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale. Entro il 30 aprile di ogni anno il
bilancio di esercizio deve essere approvato ed inviato alla Regione.
2.
L’Azienda si dota di regolamento di contabilità economico finanziaria e di economato.
Art. 22
(Gestione contabile)
1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dalla attestazione
della relativa copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio o, in mancanza, del Direttore Generale.
. Gli ordini di pagamento sono consentiti al momento in cui il Consiglio di Amministrazione quantifica il budget.
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CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 23
(Norme finali e transitorie)
1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della
Giunta Regionale.
2. In via transitoria e fino alla chiusura dell’esercizio finanziario 2004 l’Azienda continua ad applicare la
contabilità finanziaria di cui al Regio Decreto 5.2.1982 n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l’esecuzione della legge
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
3. Gli organi dell’Azienda sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli organi in carica al
momento dell’approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi. I membri degli organi decaduti
possono, eventualmente, essere rinominati.
Art. 24
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32
DEL 21 /9/ 2005 ED APPROVATO CON D.G.R. REGIONE LIGURIA N. 1360 DEL 11/11/2005;
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 25
DEL 28 /12/ 2007 ED APPROVATO CON D.G.R. REGIONE LIGURIA N. 118 DEL 15/02/2008;
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8
DEL 3 /2/ 2012 ED APPROVATO CON D.G.R. N. 191 DEL 24 FEBBRAIO 2012.
\\Server2008\Dati\documenti\amministrazione\laura\STATUTO A.S.P\versionedefinitivaSTATUTOA.S.P.02.2012P.D.F.doc
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